10226/03

WyrokETPCz2008-07-08ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD001022603

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy 10% krajowy próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Turcji narusza prawo do wolnych wyborów i swobodnego wyrażania opinii narodu w wyborze ciała ustawodawczego, gwarantowane przez art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć 10% próg wyborczy jest wyjątkowo wysoki w porównaniu z innymi państwami europejskimi i może prowadzić do znacznej liczby „zmarnowanych” głosów, to jednak nie narusza art. 3 Protokołu nr 1. Trybunał stwierdził, że cel progu – zapobieganie nadmiernej fragmentacji parlamentarnej i wzmocnienie stabilności rządu – jest uzasadniony w kontekście historycznym i politycznym Turcji. Ponadto, Trybunał zwrócił uwagę na istnienie „mechanizmów korygujących” (takich jak możliwość kandydowania jako niezależny lub tworzenie nieformalnych koalicji), które w praktyce pozwalały mniejszym partiom na uzyskanie reprezentacji, co było widoczne w wyborach w 2007 roku. Trybunał podkreślił również rolę Trybunału Konstytucyjnego w równoważeniu zasad sprawiedliwej reprezentacji i stabilności rządu.
Stan faktyczny
Skarżący, Mehmet Yumak i Resul Sadak, byli kandydatami Partii Demokratycznej Ludu (DEHAP) w wyborach parlamentarnych w Turcji w 2002 roku. Mimo że w swoim okręgu wyborczym Şırnak lista DEHAP uzyskała 45,95% głosów, partia nie przekroczyła 10% progu wyborczego na poziomie krajowym (uzyskała 6,22% głosów), co uniemożliwiło skarżącym uzyskanie mandatów. Skarżący zarzucili, że ten wysoki próg wyborczy narusza ich prawa wynikające z art. 3 Protokołu nr 1.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza, trzynastoma głosami przeciwko czterem, że nie doszło do naruszenia artykułu 3 Protokołu nr 1.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   GRANDE CAMERA   YUMAK E SADAK c. TURCHIA   (Ricorso no 10226/03)   SENTENZA   STRASBURGO   luglio 2008   La presente sentenza è definitiva. Può subire ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   Nel caso Yumak e Sadak c. Turchia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera   composta da :   Boštjan M. Zupančič, presidente,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Josep Casadevall,   Rıza Türmen,   Corneliu Bîrsan,   Volodymyr Butkevych,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Vladimiro Zagrebelsky,   Elisabeth Steiner,   Javier Borrego Borrego,   Khanlar Hajiyev,   Renate Jaeger,   Ján Šikuta,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Päivi Hirvelä, giudici,   e da Vincent Berger, giureconsulto,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 21 novembre 2007 e il   giugno 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 10226/03) diretto contro la   Repubblica Turca con il quale due cittadini di questo Stato, i Sig.ri Mehmet   Yumak e Resul Sadak («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 1° marzo 2003   in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti   dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).   2. I ricorrenti, ai quali è stato concesso il gratuito patrocinio, sono   rappresentati da T. Elci, avvocato del foro di Diyarbakir. Il governo turco   («il Governo») è rappresentato dal suo agente.   3. I ricorrenti sostengono che la soglia di sbarramento elettorale del 10%   imposta a livello nazionale per le elezioni legislative viola la libertà di   espressione delle persone nella scelta dell’assemblea legislativa. Essi   invocano l’articolo 3 del Protocollo n°1.   4. Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione della Corte (articolo   52, § 1 del Regolamento). Il 9 maggio 2006, una camera di tale sezione,   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   composta dai giudici: Jean-Paul Costa, Barreto Ireneu Cabral, Riza Türmen,   Mindia Ugrekhelidze, Antonella Mularoni, Elisabet Fura-Sandström e   Dragoljub Popovic, e Sally Dollé, Cancelliere di Sezione, lo ha dichiarato   parzialmente ricevibile.   5. Un’udienza sul merito (articolo 54, § 3, del Regolamento) si è svolta   in pubblico presso il Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 5   settembre 2006.   6. Nella sua sentenza del 30 gennaio 2007 («la sentenza della camera»),   la camera ha affermato, con cinque voti su due, che non vi era stata alcuna   violazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1. Al testo della sentenza è stata   allegata la comune opinione dissenziente dei giudici Ireneu Cabral Barreto e   Antonella Mularoni.   7. Il 21 aprile 2007, i ricorrenti hanno chiesto il rinvio del caso alla   Grande Camera ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione. Il 9 luglio 2007,   un collegio della Grande Camera ha deciso di accogliere tale richiesta   (articolo 73 del Regolamento).   8. La composizione della Grande Camera è stata determinata   conformemente all’articolo 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e all’articolo 24   del Regolamento.   9. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato una memoria sul   merito del caso. Una memoria è stata ricevuta anche da Minority Rights   Group International, una organizzazione non governativa con sede a   Londra, che il presidente aveva autorizzato ad intervenire nella procedura   scritta (articolo 36 § 2 della Convenzione e 44 § 2 del Regolamento).   10. Un’udienza si è svolta in pubblico presso il Palazzo dei diritti   dell’uomo, a Strasburgo, 21 novembre 2007 (articolo 59 § 3 del   Regolamento).   Sono comparsi :   – per il Governo   M. ÖZMEN,   H. ÜNLER,   co-agente,   A. ÖZDEMIR,   V. SIRMEN   Y. RENDA   Ö. GAZIALEM,   cosulenti ;   avvocato,   – per i ricorrenti   T. ELÇI,   T. FISHER,   E. FRANK,   R. SADAK,   consulenti,   ricorrente.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   La Corte ha sentito le dichiarazioni rese da Elci e Ozmen, e quindi le   risposte rese da Fisher e Ozmen alle domande poste da diversi giudici.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   11. I ricorrenti sono nati, rispettivamente, nel 1962 e nel 1959 e vivono a   Şırnak. Sono stati candidati alle elezioni parlamentari del 3 novembre 2002,   sotto il simbolo del DEHAP (Partito democratico del popolo) nel   dipartimento di Sirnak, ma nessuno di loro è stato eletto.   A. Le elezioni legislative del 3 novembre 2002   12. In seguito ai terremoti del 1999, la Turchia attraversava due grandi   crisi economiche nel novembre del 2000 e nel febbraio del 2001. Alla crisi   economica seguiva, poi, una crisi politica dovuta, da un lato, al precario   stato di salute dell’allora Primo Ministro e, d’altro lato, alle divisioni interne   alla coalizione di governo, composta da tre partiti politici.   13. È in tale contesto che il 31 luglio 2002, la Grande assemblea   nazionale turca («l’Assemblea nazionale») decideva di tenere elezioni   legislative anticipate e ne fissava la data al 3 novembre 2002.   14. All’inizio di settembre, tre partiti politici collocati a sinistra, e cioè   l’HADEP (Partito della democrazia del popolo), l’EMEP (Partito del   lavoro) e l’SDP (Partito socialista della democrazia), decidevano di dar vita   ad un «blocco del lavoro, della pace e della democrazia» e creavano un   nuovo partito politico, il DEHAP. I ricorrenti iniziavano la loro campagna   elettorale quali principali candidati del nuovo partito nel dipartimento di   Şırnak.   15. Simili alleanze elettorali erano già state strette nel 1991, dal   momento che il MÇP (Partito nazionalista del lavoro – succeduto al   precedente MHP) e l’IDP (Partito riformista della democrazia) avevano   fatto eleggere i loro candidati nella lista del RP (Partito della prosperità), e   l’HEP (Partito del lavoro del popolo – predecessore del DEHAP) aveva   riportato 18 seggi presentando dei candidati nella lista dell’SHP (Partito   social-democratico popolare). In tal modo alcuni partiti, pur non riuscendo   ad ottenere il 10 % dei voti a livello nazionale, riuscivano tuttavia ad   ottenere una rappresentanza in Parlamento: essi si univano alla lista di un   partito più grande e poi, una volta eletti, se ne separavano per seguire la   propria strada, o con deputati indipendenti, o sotto il simbolo di un altro   partito.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   16. All’esito delle elezioni del 3 novembre 2002, la lista del DEHAP   otteneva 47.449 voti su 103.111 voti espressi, il che corrispondeva ad un   risultato di circa il 45,95%. Tuttavia il partito non superava la soglia di   sbarramento nazionale del 10% e i ricorrenti non risultavano eletti. I tre   seggi assegnati al dipartimento di Şırnak venivano così ripartiti: due seggi   per l’AKP (Partito della Giustizia e dello sviluppo, tendente alla destra   conservatrice), che aveva ottenuto il 14,05% dei voti (ossia 14.460 voti), e   un seggio per il Sig. Tatar, un candidato indipendente che aveva ottenuto il   9,69% dei voti (ossia 9.914 voti).   17. Su 18 partiti che avevano preso parte a queste elezioni, solo l’AKP e   il CHP (Partito Repubblicano del Popolo, di sinistra) riuscivano a superare   la soglia di sbarramento del 10%. Con il 34,26% dei voti espressi, l’AKP   otteneva 363 seggi, che rappresentano il 66% dei seggi in Parlamento.   Quanto al CHP, con il 19,4% dei voti, otteneva 178 seggi, ossia il 33% dei   seggi. Venivano eletti anche nove candidati indipendenti.   18. Tuttavia non soltanto il DEHAP (6,22 % dei voti) ma anche   numerosi altri partiti non riuscivano ad ottenere seggi in Parlamento. Si   tratta, in particolare, del DYP (Partito della giusta via, di centro-destra), del   MHP (Partito dell’azione nazionale, nazionalista), del GP (Partito giovane,   di centro) e dell’ANAP (Partito della madre patria, di centro-destra), che   avevano ottenuto rispettivamente il 9,54 %, l’8,36 %, il 7, 25 % e il 5,13 %   dei voti espressi.   19. I risultati di queste elezioni venivano generalmente interpretati come   un profondo sconvolgimento politico. La percentuale degli elettori non   rappresentati raggiungeva un livello record in Turchia (intorno al 45%) e il   tasso di astensione (il 22% degli elettori iscritti) superava – per la prima   volta dal 1980 – la soglia del 20%. Pertanto, l’Assemblea nazionale uscita   dalle elezioni era la meno rappresentativa dal 1946, anno in cui veniva   introdotto il sistema multipartitico. Inoltre, per la prima volta dal 1954, il   Parlamento era composto soltanto da due partiti.   20. Per spiegare questo difetto di rappresentanza, alcuni analisti   richiamavano l’effetto cumulativo di una molteplicità di fattori che si   aggiungevano all’esistenza di una soglia di sbarramento nazionale elevata.   Pertanto, a causa del fenomeno del voto di protesta legato alla crisi   economico-politica, i cinque partiti – compresi i tre partiti che avevano   costituito la coalizione di governo tra il 1999 e il 2002 – che avevano   ottenuto seggi alle elezioni legislative del 1999 non riuscivano a   raggiungere la soglia del 10% nel 2002 e restavano pertanto privi di   rappresentanza parlamentare. Allo stesso modo, la frammentazione   elettorale contribuiva a tali risultati, dal momento che molti tentativi di   realizzare delle coalizioni elettorali erano falliti.   21. In seguito alle elezioni, l’AKP, che deteneva la maggioranza   assoluta in Parlamento, formava il governo.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   B. Le elezioni legislative del 22 luglio 2007 (successive alla sentenza   della camera)   22. All’inizio del mese di maggio 2007, l’Assemblea nazionale   deliberava lo svolgimento delle elezioni legislative anticipate, che venivano   fissate al 22 luglio 2007. Tale decisione faceva seguito alla crisi politica   risultante dall’incapacità del Parlamento di eleggere un nuovo Presidente   della Repubblica che succedesse ad Ahmet Necdet Sezer, prima che   scadesse il suo mandato unico di sette anni, il 16 maggio 2007.   Normalmente le elezioni legislative avrebbero dovuto svolgersi il 4   novembre 2007.   23. Quattordici partiti politici partecipavano a queste elezioni, che   presentavano due caratteristiche. Da un lato, si assisteva ad una forte   mobilitazione dell’elettorato in seguito alla crisi presidenziale, dal momento   che il tasso di partecipazione risaliva all’84 %. D’altro lato, i partiti politici   ricorrevano a due strategie elettorali al fine di aggirare la soglia di   sbarramento nazionale del 10 %. Innanzitutto il DSP (Partito della sinistra   democratica) partecipava alle elezioni sotto il simbolo del CHP, partito   rivale, riuscendo così a far eleggere tredici deputati. Inoltre il DTP (Partito   per una società democratica, filocurdo, di sinistra) presentava i suoi   candidati indipendenti sotto il segno di « Mille speranze » e sosteneva anche   alcuni candidati turchi di destra. Questo movimento era appoggiato da altre   piccole formazioni collocate a sinistra, quali l’EMEP, l’SDP e l’ÖDP   (Partito della libertà e della democrazia, di orientamento socialista). Oltre   sessanta candidati indipendenti si presentavano così in una quarantina di   circoscrizioni dipartimentali.   24. All’esito di tali elezioni, l’AKP, il CHP e l’MHP riuscivano a   superare la soglia di sbarramento del 10 %. Con il 46,58 % dei voti espressi,   l’AKP otteneva 341 seggi, ossia il 62 % dei seggi. Il CHP, con il 20,88 %   dei voti, faceva eleggere 112 deputati, ricoprendo il 20,36 % dei seggi;   tuttavia, i tredici deputati summenzionati (paragrafo 23, supra) si   dimettevano successivamente dal CHP per ricongiungersi al DSP, loro   partito d’origine. Quanto all’MHP, con il 14,27 % dei voti otteneva   l’elezione di 71 deputati, ossia il 12,9 % dei seggi.   25. Il significativo ingresso di indipendenti è una delle caratteristiche   delle elezioni del 22 luglio 2007. Questi erano scomparsi nell’Assemblea   nazionale del 1980, ma erano riapparsi nel 1999, con tre deputati. Nel 2002,   essi erano nove, su 260 candidati indipendenti nell’intero paese. All’esito   delle elezioni del 22 luglio 2007, ventisei deputati indipendenti entravano   nell’Assemblea nazionale. In particolare, più di venti candidati di «Mille   speranze» venivano eletti avendo ottenuto il 2,23 % dei voti espressi e si   univano al DTP dopo le elezioni. Il DTP, che contava venti deputati,   numero minimo per formare un gruppo parlamentare, poteva così costituire   un tale gruppo. Tra gli indipendenti figurava anche un deputato socialista   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   (ex-presidente dell’ÖDP), un deputato nazionalista (ex-presidente del BBP   – Partito della grande unione, nazionalista) e un deputato di centro (ex-   presidente dell’ANAP).   26. Il governo veniva formato dall’AKP, che era riuscito ad ottenere   nuovamente la maggioranza assoluta in Parlamento.   II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNA E INTERNAZIONALE   RILEVANTI   A. Il contesto costituzionale e legislativo   1. La Costituzione   27. L’articolo 67 della Costituzione, così come modificato il 23 luglio   1995, dispone :   «I cittadini hanno il diritto di votare, di essere eletti, di dedicarsi ad attività politiche   in maniera indipendente o all’interno di un partito politico e di partecipare ai   referendum conformemente alle disposizioni previste dalla legge.   Le elezioni e i referendum si svolgono sotto l’amministrazione e il controllo del   potere giudiziario e secondo i principi del voto libero, uguale e segreto, di unico grado   ed universale, e con conteggio e spoglio dei voti pubblici. La legge prevede le   disposizioni idonee a consentire ai cittadini turchi che si trovano all’estero di   esercitare il loro diritto di voto.   Ogni cittadino turco che ha raggiunto l’età di diciotto anni ha il diritto di votare e di   partecipare ai referendum.   L’esercizio di tali diritti è disciplinato dalla legge.   Sono privati del diritto di voto i soldati sotto le armi, gli allievi delle scuole militari   così come i condannati rinchiusi negli istituti penitenziari, salvo coloro la cui   condanna è dipesa da un’infrazione involontaria.   Il Consiglio elettorale superiore stabilisce le misure che devono essere adottate per   garantire la sicurezza delle operazioni di conteggio e spoglio dei voti in occasione   dell’esercizio del diritto di voto negli istituti penitenziari e nelle carceri, e tali   operazioni si svolgono in presenza del giudice competente, che ne assume la direzione   e il controllo.   Le leggi elettorali devono conciliare un’equa rappresentanza con la stabilità del   potere di governo.   Le modifiche apportate alle leggi elettorali non sono applicabili alle elezioni che si   svolgono nell’anno successivo alla data della loro entrata in vigore.»   28. L’articolo 80 della Costituzione recita come segue:   «I membri della Grande Assemblea Nazionale turca rappresentano l’intera nazione e   non le regioni o le persone che li hanno eletti.»   29. Ai sensi dell’articolo 95 della Costituzione e dell’articolo 22 della   legge n. 2820 sui partiti politici, un partito politico che conta almeno venti   deputati al suo interno può formare un gruppo parlamentare.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   2. Il sistema elettorale   30. La legge n. 2839 per l’elezione dei deputati, pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale il 13 giugno 1983, definisce le modalità del sistema   elettorale applicato alle elezioni legislative.   31. Attualmente la Turchia possiede un parlamento unicamerale   composto da 550 deputati eletti per un mandato di cinque anni nelle   circoscrizioni di 81 dipartimenti. Le elezioni sono ad un solo turno. Si   svolgono sull’intero territorio nazionale, lo stesso giorno, a suffragio libero,   uguale, universale e segreto. Lo spoglio dei voti e la conseguente redazione   del verbale sono pubblici. Ogni dipartimento è rappresentato in Parlamento   da almeno un deputato. Gli altri deputati si ripartiscono in funzione del   numero di abitanti. I dipartimenti che eleggono da 1 a 18 deputati formano   una sola circoscrizione elettorale, quelli che eleggono da 19 a 35 deputati   due circoscrizioni; quanto al dipartimento di Istanbul, che conta più di 35   deputati, essa dà luogo a tre circoscrizioni.   32. L’articolo 16 della legge n. 2839 recita come segue:   «(...) [I] partiti politici non possono presentare liste comuni (...)»   33. L’articolo 33 (così come modificato il 23 maggio 1987) della stessa   legge dispone quanto segue:   «Nelle elezioni generali i partiti possono ottenere dei seggi solamente se superano la   soglia di sbarramento del 10% dei voti validamente espressi a livello nazionale (...)   Un candidato indipendente iscritto nella lista di un partito politico può essere eletto   solo se la lista di tale partito supera la soglia di sbarramento del 10% a livello   nazionale (...)»   34. Nella ripartizione dei seggi, la rappresentanza proporzionale è   applicata in base al metodo D’Hondt. Questo metodo – in base al quale i   voti espressi in favore di ciascuna lista sono suddivisi per una serie di   numeri (1, 2, 3, 4, 5, ecc.) e i seggi sono assegnati alle liste che ottengono i   quozienti maggiori – tende a favorire il partito di maggioranza.   35. Gli articoli 21 § 2 e 41 § 1 della legge n. 2839 prevedono quanto   segue:   Articolo 21 § 2   «(...) Le persone che si iscrivono in qualità di candidati indipendenti depositano   presso le competenti autorità del Tesoro, a titolo di garanzia, una somma pari al   salario mensile lordo di un funzionario della classe più alta e allegano la ricevuta del   pagamento di tale somma al fascicolo della loro candidatura all’elezione legislativa.»   Articolo 41 § 1   «(...) se, all’esito di un’elezione legislativa, il candidato indipendente non ha   ricevuto un numero sufficiente di voti per ottenere un seggio, la somma depositata a   titolo di garanzia è devoluta al Tesoro a titolo di tassa.»   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   36. L’articolo 36 della legge n. 2820 sui partiti politici (pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1983) dispone:   «[per] poter partecipare ad un’elezione, un partito politico deve avere un seggio in   almeno la metà dei dipartimenti ed aver svolto il suo congresso generale almeno sei   mesi prima della data delle elezioni, oppure deve disporre di un gruppo in seno alla   Grande Assemblea nazionale turca.»   37. L’articolo 81 della legge n. 2820 dispone:   «[I] partiti politici non hanno il diritto di asserire che esistano sul territorio della   Repubblica Turca minoranze fondate su una razza, una religione, una setta, una   cultura o una lingua.»   38. Peraltro, ai sensi della relativa disciplina legislativa, il nome dei   candidati indipendenti non è scritto sulle schede elettorali fornite presso le   frontiere turche. Inoltre, gli elettori turchi residenti all’estero non hanno la   possibilità di votare che per un partito politico presso i seggi collocati nelle   stazioni di frontiera o nei grandi aeroporti. Allo stesso modo, mentre i partiti   politici dispongono per la loro propaganda elettorale di un tempo per parlare   alla televisione e alla radio, i candidati indipendenti sono privi di siffatto   vantaggio.   3. La giurisprudenza costituzionale   39. L’esame da parte della Corte Costituzionale della compatibilità delle   soglie di sbarramento elettorale con il principio dello Stato democratico ha   dato luogo ad una giurisprudenza contraddittoria.   40. In un primo momento, con una sentenza resa il 6 maggio 1968   (E. 1968/15, K. 1968/13), la Corte Costituzionale ha giudicato contrario al   principio dello Stato democratico la «soglia di sbarramento semplice »   adottata dal legislatore al fine di correggere gli effetti distorsivi del sistema   proporzionale. Si tratta di una soglia di sbarramento che varia in funzione   del numero di deputati attribuiti a ciascuna circoscrizione elettorale. Si   ottiene la soglia di sbarramento applicata ad una circoscrizione elettorale   dividendo i voti espressi per il numero dei deputati. I seggi sono assegnati   unicamente ai candidati che superano tale sbarramento. La suprema corte, in   particolare, riteneva che una siffatta soglia di sbarramento, che poteva   consentire ai rappresentanti di una minoranza di elettori di formare un   governo, era tale da ostacolare la rappresentanza di tutte le correnti di   pensiero.   41. Successivamente, in seguito alla Costituzione del 1982, la Corte   Costituzionale si pronunciava sul sistema elettorale con una sentenza resa il   1° marzo 1984 (E. 1984/1, 1984/2). Essa in particolare riteneva:   «Il primo comma dell’articolo 67 della Costituzione dispone che i cittadini hanno il   diritto di votare e di essere eletti conformemente alla disciplina prevista dalla legge.   Tuttavia tale disposizione non riconosce un margine di discrezionalità illimitato al   legislatore. Infatti, ai sensi della citata disposizione, le elezioni si svolgono sotto   l’amministrazione ed il controllo del potere giudiziario e secondo i principi del voto   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   libero, uguale, segreto, di unico grado ed universale, e con conteggio e spoglio dei   voti pubblici. Nel rispetto di tali regole, il legislatore può dunque adottare il sistema   elettorale che ritiene appropriato. Se il costituente avesse previsto un determinato   sistema, avrebbe adottato una disciplina vincolante. Poiché non si verte in una simile   circostanza, il legislatore è libero di adottare il sistema che ritiene adatto alle   condizioni politiche e sociali del paese (...)   A condizione che egli non adotti misure tendenti ad ostacolare la libertà   d’espressione del popolo o a sottomettere la vita politica all’egemonia di un partito   unico o, ancora, a scardinare il sistema multipartitico, il legislatore può adottare uno   dei sistemi elettorali esistenti.»   42. In una sentenza del 18 novembre 1995 (E. 1995/54, K. 1995/59), la   Corte costituzionale aveva occasione di pronunciarsi sulla conformità alla   Costituzione dell’articolo 34/A della legge n. 2839. Anche questo articolo,   rinviando all’articolo 33 della stessa legge elettorale, impone la soglia di   sbarramento elettorale del 10% nella distribuzione dei seggi dei deputati   eletti nella «circoscrizione nazionale». I giudici costituzionali annullavano   le disposizioni che istituivano una circoscrizione nazionale, ma ritenevano   che la soglia di sbarramento nazionale del 10% poteva considerarsi   conforme all’articolo 67 della Costituzione.   I passaggi rilevanti della sentenza recitano come segue:   «(...) [La] Costituzione definisce lo Stato turco una Repubblica (...) La struttura   costituzionale dello Stato, basata sulla sovranità nazionale, discende dalla volontà   nazionale e passa attraverso elezioni libere. Questa scelta, sottolineata da diversi   articoli della Costituzione, viene evidenziata in maniera evidente e precisa   dall’articolo 67, rubricato «diritto di votare, di essere eletti e di dedicarsi ad attività   politiche». Il novellato comma 6 di questo articolo precisa che devono adottarsi leggi   elettorali tali da conciliare il principio di un’ «equa rappresentanza» con quello della   «stabilità del potere di governo». Lo scopo perseguito è che la volontà degli elettori si   rifletta, per quanto possibile, [nell’], organo legislativo. (...) [Per] scegliere il sistema   con i metodi più adatti a consentire alla volontà e alle decisioni collettive di riflettersi   nell’organo legislativo, (...) adottando le disposizioni legislative alla luce delle   caratteristiche proprie del paese e delle necessità costituzionali, dovrebbe optarsi per   [il sistema] che è maggiormente conforme alla Costituzione o scartare quello ad essa   contrario.   L’impatto di una democrazia rappresentativa è visibile in diversi settori. I sistemi   iniqui che l’hanno adottata con la convinzione di assicurare la stabilità, hanno finito   con l’ostacolare in maniera significativa lo sviluppo sociale (...) Nei sistemi   rappresentativi, l’importanza accordata alla giustizia è la principale condizione per la   stabilità di governo. La giustizia garantisce la stabilità. Tuttavia, l’idea di stabilità, in   assenza di giustizia, crea instabilità. Il principio di un’ «equa rappresentanza» di cui la   Costituzione esige il [rispetto] si riassume in un [voto] libero, uguale, segreto, di unico   grado ed universale, [con] conteggio e spoglio pubblici, e si traduce in un numero di   rappresentanti proporzionale al numero di voti ricevuti. Quanto al principio della   « stabilità di governo », si ritiene che esso rinvii a metodi con i quali riflettere i voti   [in seno] all’organo legislativo in maniera tale da garantire la forza del potere   esecutivo. «La stabilità di governo», che si mira ad assicurare grazie ad una soglia   minima qualificata di «sbarramento», così come la rappresentanza equa (...), sono   previste dalla Costituzione. Nelle elezioni (...), bisogna attribuire importanza alla     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   combinazione di questi due principi, che sembrano contraddittori in determinate   situazioni, in maniera tale [che essi] siano in equilibrio e si completino a vicenda (...)   Per conseguire l’obiettivo della «stabilità di governo», enunciato dalla Costituzione,   si è prevista una [soglia] nazionale (...)   È evidente che la [soglia] del 10 % dei voti a livello nazionale prevista   dall’articolo 33 della legge n. 2839 (...) è entrata in vigore con l’approvazione   dell’organo legislativo. I sistemi elettorali devono essere conformi ai principi   costituzionali (...), ed è inevitabile che alcuni di questi sistemi comprendano dei   requisiti obbligatori. Le soglie che risultano dalla natura dei sistemi e [espresse] in   percentuale, e [che] nei paesi che limitano il diritto di voto e il diritto di essere eletti   sono applicabili [e] accettabili (...) fin quando non superano le misure normali (...) La   [soglia] del 10% è conforme ai principi di un governo stabile e di un’equa   rappresentanza (...)»   Tre giudici costituzionali su undici si opponevano alle argomentazioni   della maggioranza, ritenendo che la soglia nazionale del 10% non si   conciliasse con l’articolo 67 della Costituzione.   43. Nella stessa sentenza, tuttavia, la Corte Costituzionale annullava una   soglia elettorale del 25% fissata per la ripartizione dei seggi assegnati ai   dipartimenti (soglia dipartimentale). Ritenendo che una tale soglia di   sbarramento non fosse in linea con il principio di un’equa rappresentanza, la   Corte sottolineava segnatamente che:   «Se una soglia nazionale è imposta nelle elezioni legislative in applicazione del   principio della «stabilità di governo», stabilire una soglia anche per ogni   circoscrizione elettorale   rappresentanza».»   è incompatibile con il principio di un’«equa   4. Breve storia delle elezioni legislative   44. Le elezioni del 1950, 1954 e 1957 – che avevano optato per un   sistema elettorale maggioritario – non riuscivano ad assicurare un equilibrio   istituzionale tra la maggioranza e l’opposizione parlamentare. Questo   squilibrio era uno dei motivi principali del colpo di stato avvenuto nel 1960.   In seguito a tale intervento militare, il legislatore adottava un sistema di   rappresentanza proporzionale, applicato con il metodo D’Hondt, al fine di   rafforzare il pluralismo ed il sistema politico. Quindi le elezioni del 1965 e   del 1969 consentivano il raggiungimento di maggioranze stabili all’interno   dell’Assemblea nazionale, dando anche a piccoli gruppi la possibilità di   essere rappresentati. Tuttavia, dopo le elezioni del 1973 e del 1977, le   principali correnti politiche non riuscivano a costituire governi stabili, pur   raccogliendo un elettorato importante. Questo periodo di instabilità di   governo era segnato dalla successiva creazione di coalizioni indebolite dalla   sproporzionata influenza di piccoli gruppi sulla politica di governo.   45. Dopo il regime militare (1980-1983), la legge n. 2839 relativa   all’elezione dei deputati, adottata il 13 giugno 1983, ristabiliva un sistema   elettorale di tipo proporzionale, integrato da due soglie di sbarramento   elettorale. Alla soglia nazionale del 10% si aggiungeva una soglia     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   dipartimentale (data dal numero degli elettori diviso per il numero di seggi   da assegnare in ogni circoscrizione) ; quest’ultima veniva annullata dalla   Corte Costituzionale nel 1995. All’esito delle elezioni legislative del 1983,   l’ANAP (Partito della madre patria) otteneva la maggioranza assoluta in   Parlamento.   46. Allo stesso modo, le elezioni legislative del 29 novembre 1987   consentivano all’ANAP, con il 36,31% dei voti, di formare una   maggioranza parlamentare stabile. Anche altri due partiti riuscivano ad   entrare in Parlamento. Quanto alle elezioni del 20 ottobre 1991, esse davano   una rappresentanza in Parlamento a cinque partiti. Questo risultato   dipendeva principalmente dal fatto che tre piccole formazioni politiche   (l’MCP, l’IDP e l’HEP) avevano partecipato alle elezioni sotto il simbolo di   altri partiti politici al fine di aggirare l’articolo 16 della legge n. 2839, che   vieta la creazione di liste comuni prima delle elezioni. Il governo veniva   formato con la coalizione di due partiti. Allo stesso modo, all’esito delle   elezioni, i diciotto candidati dell’HEP venivano eletti al Parlamento nella   lista delle partito politico SHP; successivamente rassegnavano le proprie   dimissioni dall’SHP per rientrare nel loro partito, l’HEP.   47. Al termine delle elezioni nazionali del 24 dicembre 1995, cinque   partiti politici entravano in Parlamento. Tuttavia, poiché nessuno di essi   poteva ottenere la maggioranza parlamentare, si formava una coalizione.   48. Le elezioni legislative del 1999 ancora una volta non consentivano di   raggiungere una maggioranza in Parlamento. Cinque partiti politici   ottenevano seggi all’Assemblea nazionale. Una coalizione di tre partiti   formava il governo.   49. Prima del voto del 3 novembre 2002, la più alta percentuale di voti   non rappresentati in Parlamento si era avuta nel 1987, con il 19,4 % dei voti   espressi. Nel 1991, due coalizioni pre-elettorali tra l’RP, l’MÇP e l’IDP,   nonché tra l’SHP e l’HEP, avevano consentito di ridurre la percentuale, che   era precipitata allo 0,5 %. All’esito delle elezioni del 22 luglio 2007, essa   era del 13,1 %.   50. Come già detto (paragrafi 12-21, supra), le elezioni del 2 novembre   consentivano all’AKP di formare un governo stabile che durava fino al   luglio 2007, nonostante il 45,3 % dei voti (circa 14,5 milioni di voti)   restavano senza alcuna rappresentanza parlamentare.   B. Documenti rilevanti del Consiglio d’Europa   51. Il Consiglio d’Europa non ha fissato norme vincolanti in materia di   soglie elettorali.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   1. Documenti dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa   52. La parte rilevante della Risoluzione 1547 (2007) sulla Situazione dei   diritti umani e della democrazia in Europa adottata il 18 aprile 2007   dall’Assemblea recita come segue :   «58. Nelle democrazie stabili, non dovrebbero esservi soglie superiori al 3% alle   elezioni legislative. Così dovrebbe potersi esprimere il più ampio numero di opinioni.   L’esclusione di gruppi considerevoli di persone dal diritto di essere rappresentati si   pone in contrasto con il sistema democratico. Nelle democrazie stabili, conviene   trovare un equilibrio tra un’equa rappresentanza delle opinioni della società e   l’efficace funzionamento del Parlamento e del Governo.»   53. Nella sua Raccomandazione 1791 (2007) adottata il 18 aprile 2007   dal titolo Situazione dei diritti umani e della democrazia in Europa,   l’Assemblea raccomandava al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa   di adottare misure tali da rimediare alle mancanze rilevate nella Risoluzione   sopra citata. In materia di soglie elettorali, spetta al Comitato dei Ministri:   «17.10. prevedere l’abbassamento delle soglie superiori al 3 % applicabili alle   elezioni legislative e vigilare sull’equilibrio tra equa rappresentanza ed efficacia   all’interno del Parlamento e del Governo.»   2. Documenti della Commissione europea per la democrazia   attraverso il diritto (la Commissione di Venezia)   54. Il «Codice di buona condotta in materia elettorale», adottato nel   dalla Commissione di Venezia, ricorda con forza che i «cinque   principi del patrimonio elettorale europeo sono il suffragio universale,   uguale, libero, segreto e diretto». Quanto alla scelta del sistema elettorale,   essa è « libera, a condizione che siano rispettati i principi sopra   menzionati».   55. La parte rilevante del rapporto dal titolo Rapporto sul diritto   elettorale e l’amministrazione delle elezioni in Europa – Studio di sintesi su   talune sfide e problemi ricorrenti del 12 giugno 2006 sul diritto elettorale e   l’amministrazione delle elezioni in Europa adottato dalla Commissione di   Venezia così recita:   «Gli effetti di un particolare sistema elettorale possono differire da un paese all’altro   e bisogna riconoscere che i diversi sistemi possono perseguire scopi politici divergenti   ovvero contrastanti. Un sistema può privilegiare l’equa rappresentanza dei partiti in   Parlamento e un altro mirare ad evitare la frammentazione della rappresentanza in   piccoli partiti al fine di conferire la maggioranza assoluta dei deputati alla formazione   incaricata di costituire il governo. Un sistema elettorale può favorire una stretta   relazione tra gli elettori ed i «loro» deputati di circoscrizione ed un altro agevolare   l’ingresso delle donne, delle minoranze o di esperti nelle liste bloccate dei partiti. In   alcuni paesi, vengono realizzati dei sistemi complessi per tentare di conciliare   molteplici obiettivi politici. Altri paesi privilegiano sistemi semplici che possono   essere facilmente compresi ad utilizzati dall’elettorato e dall’amministrazione. Il   carattere appropriato di un sistema elettorale dipende dal fatto che esso renda o meno   giustizia ai principi democratici, tenuto conto delle condizioni e dei problemi locali. In     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   particolare deve essere garantita la trasparenza nella formazione della lista. Bisogna   quindi valutare i sistemi elettorali e le proposte volte a modificarli caso per caso.»   56. Nel suo Rapporto sulle regole elettorali e le azioni positive in favore   della partecipazione delle minoranze nazionali ai processi decisionali nei   diversi Paesi europei del 15 marzo 2005, avendo analizzato le prassi di   taluni Stati membri, la Commissione di Venezia prendeva in considerazione   cinque particolari misure che favoriscono la rappresentanza delle   minoranze. Due di queste attengono alla questione delle soglie elettorali:   «(...)   d. Le soglie elettorali (quorum) non dovrebbero compromettere le possibilità delle   minoranze di essere rappresentate.   e. Le circoscrizioni elettorali (il loro numero, la loro ampiezza e forma, il rispettivo   numero di seggi) possono essere determinate in maniera tale da favorire la   partecipazione delle minoranze ai processi decisionali.»   3. Documenti riguardanti specificamente le elezioni in Turchia   a) Rapporto della commissione ad hoc dell’Assemblea parlamentare del   Consiglio d’Europa   57. Il Governo si riferisce al rapporto della commissione ad hoc   sull’osservazione delle elezioni legislative in Turchia (3 novembre 2002),   istituita il 20 dicembre 2002. Le parti rilevanti di tale rapporto sono le   seguenti:   «Come è stato ampiamente divulgato dai mezzi di comunicazione, soltanto due   partiti su diciotto in lizza sono riusciti ad entrare nel nuovo Parlamento turco   (TBMM), l’AKP (Giustizia e Sviluppo) e il CHP (Partito Repubblicano del Popolo).   Essendo stati esclusi tutti gli altri partiti, finora rappresentati in Parlamento, per non   essere riusciti a superare lo sbarramento del 10%. Il partito al governo fino alle   elezioni ha ottenuto solo l’1% dei voti. I problemi economici e la corruzione sono stati   decisivi in queste elezioni.   Una maggioranza evidente e assoluta, con 362 seggi, è risultata a favore dell’AKP,   seggi per l’opposizione e 9 per i deputati indipendenti. (Questi ultimi sono stati   eletti in piccole città, dove essi hanno una buona reputazione.) Bisogna ricordare che   l’AKP aveva 59 seggi nella precedente legislatura e il CHP tre (elezioni del 1999).   Questa situazione dovrebbe comportare verosimilmente una maggiore stabilità nel   paese, evitando coalizioni complesse e instabili. Lunedì, 4 novembre 2002, la Borsa   turca ha guadagnato il 6,1%.   Tuttavia questo significa anche che il 44% dei voti espressi non è rappresentato in   Parlamento.   I risultati devono essere interpretati come un chiaro voto di protesta contro   l’establishment nel suo insieme, dal momento che nessuno dei tre partiti della   precedente coalizione al potere ha raccolto voti sufficienti per un solo seggio !»     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   b) Risoluzione 1380 (2004) dell’Assemblea parlamentare   58. I paragrafi 6 e 23 della Risoluzione 1380 (2004) sul «Rispetto degli   obblighi e degli impegni da parte della Turchia», adottata il 22 giugno 2004   dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, recitano come segue:   «6. Per quanto riguarda la democrazia pluralista, l’Assemblea riconosce che la   Turchia è una democrazia che funziona con un sistema multipartitico, libere elezioni e   separazione dei poteri. (...) L’Assemblea ritiene anche che la soglia del 10% dei voti   necessaria a livello nazionale affinché un partito entri in Parlamento è eccessiva e che   bisogna riorganizzare le modalità di voto dei cittadini turchi residenti all’estero.   (...)   23. Di conseguenza, all’interno dell’attuale processo di riforme avviato da parte   delle autorità turche, l’Assemblea invita la Turchia :   (...)   ii. a modificare il codice elettorale per abbassare la soglia del 10% e consentire ai   cittadini turchi che vivono all’estero di votare senza doversi presentare alla frontiera;   (...)»   c) Rapporto sull’«Osservazione delle elezioni legislative in Turchia (22 luglio   2007)»   59. Le parti rilevanti del Rapporto dal titolo Osservazione delle elezioni   legislative in Turchia del 22 luglio 2007, redatto da una commissione ad   hoc dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa recitano come   segue:   «XII. Conclusioni e raccomandazioni   55. Le elezioni legislative tenute in Turchia il 22 luglio 2007 si sono svolte in   maniera generalmente conforme agli impegni assunti dalla Turchia nei confronti del   Consiglio d’Europa e alle disposizioni europee che si applicano alla tenuta di libere   elezioni.   56. In misura molto ampia, le elezioni sono state organizzate con professionalità e   si sono svolte senza contrasti, il che testimonia la lunga tradizione di elezioni   democratiche mantenuta in Turchia.   57. L’alta percentuale di partecipazione dimostra che in Turchia vi è fiducia nel   processo democratico.   58. Tutti gli amministratori elettorali, ad ogni livello, hanno adempiuto ai loro   compiti con efficacia ed integrità.   59. Il relatore, tuttavia, ritiene che la Turchia potrebbe organizzare ancora meglio le   elezioni in maniera da garantire una rappresentanza veritiera all’interno del   Parlamento. La soglia del 10 % potrebbe essere abbassata, conformemente alle   risoluzioni 1380 (2004) e 1547 (2007) dell’Assemblea. Se il nuovo Parlamento eletto   il 22 luglio 2007 è molto più rappresentativo del Parlamento uscente, con una   rappresentanza di circa il 90 % del corpo elettorale, è perché sono rappresentati tre   partiti, e non due, e perché i partiti d’opposizione hanno presentato candidati   «indipendenti sostenuti da un partito», e non in ragione delle misure adottate dalle   autorità turche.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   60. Le autorità turche potrebbero ritenere di investire la Commissione di Venezia di   tale questione, così come della questione concernente la semplificazione della   legislazione elettorale.   (...)»   60. Peraltro, in risposta ad un’interrogazione posta da un parlamentare a   seguito del suo discorso dinanzi all’Assemblea parlamentare il 3 ottobre   2007, il Presidente della Repubblica Turca precisava che la soglia del 10 %   corrispondeva ad un bisogno reale, che in futuro potrebbe venir meno (si   veda il resoconto della seduta del 3 ottobre 2007). Le parti rilevanti della   risposta recitano come segue :   «L’On. Gül spiega che l’introduzione della soglia del 10 % mirava a porre rimedio   all’instabilità degli anni precedenti, in cui si sono successi numerosi governi di   coalizione. Tale soglia non impedisce ai candidati indipendenti di presentarsi alle   elezioni. Alle ultime elezioni legislative, lo scorso luglio, la partecipazione è stata   dell’85 %, il che dimostra la rappresentatività del Parlamento. Ora che si è ristabilità   una stabilità politica, si può prendere in considerazione di rivedere la soglia del   %.»   C. Diritto comparato   61. Sebbene non vi sia una classificazione uniforme delle modalità di   voto e dei sistemi elettorali, si sono generalmente distinti tre grandi   tipologie: i sistemi elettorali maggioritari, proporzionali e misti. Nel sistema   maggioritario è dichiarato eletto il candidato o la lista di candidati che ha   ottenuto, all’esito dello scrutinio finale, la maggioranza dei voti. Questo   sistema elettorale consente la creazione di una netta maggioranza di   governo, ma allo stesso tempo, penalizza la rappresentanza dei partiti   politici che rappresentano gli interessi delle minoranze. Così, ad esempio,   nel Regno Unito, l’applicazione per numerosi decenni di un sistema   maggioritario uninominale ad un solo turno («first past the post»),   combinata con l’esistenza di due grandi partiti politici dominanti, ha avuto   per effetto l’attribuzione agli altri partiti di pochi seggi rispetto al numero di   voti da essi ricevuti. Situazioni analoghe esistono, ad esempio, in Francia,   dove si applica il sistema maggioritario a doppio turno. All’estremo   opposto, il sistema elettorale di tipo proporzionale persegue lo scopo di   garantire una trasposizione proporzionale dei voti in mandati. Quello   proporzionale è generalmente considerato come il sistema più « equo », in   quanto tende ad una più fedele rappresentanza delle diverse forze politiche.   Tuttavia, l’inconveniente di questo sistema è che esso favorisce la   frammentazione dell’offerta elettorale e pertanto rende più difficile la   costituzione di maggioranze stabili nelle assemblee.   62. Attualmente, questo tipo di sistema è di gran lunga il più diffuso in   Europa. Ad esempio, la Bulgaria, la Danimarca, la Spagna, l’Estonia,   l’Irlanda, il Lussemburgo, Malta, la Moldavia, la Norvegia, la Polonia, il     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   Portogallo, la Repubblica Ceca, la Russia, la Svezia e la Turchia hanno   optato per la rappresentanza di tipo proporzionale o una delle sue varianti.   Esistono anche sistemi misti che offrono diverse combinazioni tra le due   modalità di voto (ad esempio in Germania, in Italia e in Lituania).   63. In alcuni sistemi di tipo proporzionale, il legislatore fissa delle soglie   di sbarramento per correggere gli effetti negativi di tale tipo di voto, così da   assicurare una maggiore stabilità in seno al Parlamento. Tali soglie,   generalmente rappresentate da una percentuale dei voti espressi, sono dei   «limiti, fissi o variabili, stabiliti mediante il risultato elettorale, che   determinano la partecipazione di una lista o di un candidato alla ripartizione   dei seggi». Tuttavia, il ruolo svolto dalle soglie di sbarramento varia a   seconda della loro quota percentuale e del sistema dei partiti presente in   ciascun paese. Una soglia bassa non elimina che le formazioni molto   piccole, il che rende più difficile la costituzione di maggioranze stabili,   mentre in caso di una forte divisione del sistema dei partiti, una soglia   elevata comporta l’esclusione della rappresentanza di una parte significativa   di voti.   64. L’analisi delle soglie elettorali adottate da quegli Stati membri che   hanno un sistema elettorale di tipo proporzionale dimostra che soltanto   quattro Stati hanno optato per delle soglie elevate: la Turchia possiede la   soglia più elevata, con il 10% ; il Liechtenstein ha fissato lo sbarramento   all’8%, la Federazione Russa e la Georgia al 7%. Un terzo degli Stati   impongono una soglia del 5% e tredici Stati hanno collocato lo sbarramento   ad un livello inferiore. Gli altri Stati membri non fanno alcun ricorso alle   soglie elettorali. Peraltro, in più sistemi, le soglie non sono applicate che per   un numero ristretto di seggi (ad esempio in Norvegia ed in Islanda). Le   soglie differiscono a seconda che si applichino ad un partito o ad una   coalizione. Nella Repubblica Ceca, ad esempio, la soglia prevista per il   partito è pari al 5%, mentre in caso di coalizione si aggiunge il 5% per   ciascuno dei partiti partecipanti. In Polonia la soglia elettorale per le   coalizioni è fissata all’8% e non varia a seconda del numero dei partiti   partecipanti. Similmente variano le soglie applicate ai candidati   indipendenti: in Moldavia, ad esempio, essa è del 3%.   DIRITTO   I. SULL’ESTENSIONE DELLA COMPETENZA DELLA GRANDE   CAMERA   65. La corte osserva che il motivo di ricorso, così come formulato nella   sentenza della camera (paragrafo 40) recita come segue:     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   «I ricorrenti sostengono che il fatto che sia imposta una soglia elettorale del 10%   alle elezioni legislative viola la libertà di espressione dei cittadini sulla scelta   dell’organo legislativo.»   66. Nel corso del procedimento dinanzi alla camera, i ricorrenti,   basandosi, in particolare, sul risultato delle elezioni del 3 novembre 2002,   hanno contestato la legittimità della soglia elettorale del 10 %. A tal fine   essi hanno proceduto ad un esame globale delle elezioni svoltesi in Turchia   dal 1946, anno in cui veniva introdotto il multipartitismo nella Repubblica.   Quindi, nella richiesta di rinvio depositata il 20 aprile 2007, i ricorrenti,   hanno contestato l’analisi del sistema elettorale turco effettuata dalla camera   nella sua sentenza, e hanno sostenuto che tale sentenza abbia accordato alla   Parte contraente un margine di discrezionalità estremamente ampio in   riferimento alla creazione e al funzionamento del sistema elettorale.   67. Successivamente al 9 luglio 2007, data in cui un collegio di cinque   giudici ha accolto la richiesta della parte ricorrente finalizzata al rinvio del   caso dinanzi alla Grande Camera, si sono svolte in Turchia le elezioni   anticipate.   68. Nonostante che le elezioni del 22 luglio 2007 siano state oggetto di   ampi commenti nelle osservazioni presentate alla Grande Camera il   settembre 2007, i rappresentanti dei ricorrenti hanno poi precisato   all’udienza del 21 novembre 2007 che il ricorso è stato introdotto al fine di   far constatare una violazione risultante dalle elezioni legislative del   novembre 2002 e non da quelle del 22 luglio 2007.   69. Quanto al Governo, esso ha sostenuto, durante l’udienza, che,   siccome le doglianze dei ricorrenti hanno ad oggetto la struttura   costituzionale della Turchia, esse dovrebbero essere considerate come   un’actio popularis; il Governo, inoltre, ha sostenuto che i risultati generali   del 22 luglio 2007 confermano le constatazioni operate dalla camera nella   sua sentenza del 30 gennaio 2007.   70. La Corte, dunque, deve procedere a stabilire l’estensione temporale   del caso sul quale le è stato chiesto di pronunciarsi e verificare, in   particolare, se può limitarsi all’esame dei risultati delle elezioni del 3   novembre 2002 senza prendere in considerazione i fatti successivi alla   sentenza della camera.   71. La Corte ricorda che, secondo la sua ormai costante giurisprudenza,   il « caso » rinviato dinanzi alla Grande Camera ricomprende   necessariamente tutti gli aspetti del ricorso che la camera ha   precedentemente esaminato nella sua sentenza, non essendovi alcun   presupposto che consenta un rinvio semplicemente parziale del caso (si veda   Cumpănă e Mazăre c. Romania [GC], n. 33348/96, § 66, CEDU 2004-XI, e   K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, §§ 140-141, CEDU 2001-VII).   72. Il «caso» del quale è stata investita la Grande Camera è   rappresentato dal ricorso così come dichiarato ricevibile. Tuttavia, ciò non   significa che la Grande Camera non possa esaminare anche, all’occorrenza,     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   le questioni relative alla ricevibilità del ricorso, come è chiaramente   consentito alla camera nell’ambito di un normale procedimento, ad esempio   ai sensi dell’articolo 35 § 4 in fine della Convenzione (che abilita la Corte a   «respinge[re] ogni ricorso che consideri irricevibile (...) in ogni stato del   procedimento»), ovvero allorché tali questioni siano collegate al merito o   ancora quando esse siano rilevanti al momento dell’esame del merito (K. e   T. c. Finlandia, già citata, § 141).   73. La Corte ricorda, innanzitutto, che non le spetta esaminare in   abstracto una legge elettorale interna e che spetta innanzitutto alle autorità   nazionali, e segnatamente le corti ed i tribunali, particolarmente qualificati   in materia, il compito di interpretare ed applicare il diritto interno (si   vedano, ad esempio, Gitonas ed altri c. Grecia, sentenza del 1° luglio 1997,   Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, § 44, e Briķe c. Lettonia   (decisione), n. 47135/99, 29 giugno 2000). Tuttavia, nel caso di specie, i   motivi di ricorso addotti dai ricorrenti non si risolvono in un’actio   popularis. Infatti, al momento delle elezioni del 3 novembre 2002, gli   interessati sono stati toccati in maniera diretta ed immediata dalla soglia di   sbarramento dagli stessi contestata (si veda, mutatis mutandis, Serge   Moureaux ed altri c. Belgio, n. 9267/81, decisione della Commissione del   luglio 1983, Décisions et rapports (DR) 33, p. 110). Dal momento che la   camera ha emesso la sua sentenza prima delle elezioni del 22 luglio 2007,   essa ha preso in considerazione principalmente i risultati delle elezioni del   novembre 2002 ed il contesto prevalente nel paese a quel tempo. La Corte,   dal canto suo, esaminerà il presente caso alla luce dei risultati delle elezioni   legislative del 3 novembre 2002, ma senza trascurare le elezioni del   luglio 2007, alle quali i ricorrenti non sono stati certo candidati ma che   nondimeno presentano un evidente interesse per la valutazione degli effetti   della soglia di sbarramento elettorale contestata dai ricorrenti.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DEL   PROTOCOLLO N. 1   74. I ricorrenti ritengono che l’imposizione di una soglia elettorale del   % alle elezioni legislative violi la libertà di espressione dei cittadini sulla   scelta dell’organo legislativo. Essi invocano l’articolo 3 del Protocollo n. 1,   il quale è così formulato:   «Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli,   libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione   dell’opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.»   A. La sentenza della camera   75. La camera constatava che la soglia elettorale del 10 % imposta alle   elezioni legislative aveva la finalità di rafforzare la stabilità di governo,     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   evitando una frammentazione parlamentare eccessiva e non funzionale. Essa   poteva pertanto considerarsi necessaria e proporzionata al raggiungimento   di tali scopi. Concludeva pertanto che «la Turchia [non aveva] oltrepassato   il suo ampio margine di discrezionalità di cui all’articolo 3 del Protocollo n.   1, nonostante la misura elevata della soglia in questione» (paragrafi 66-79   della sentenza della camera).   B. Argomenti delle parti   1. I ricorrenti   76. I ricorrenti contestano le osservazioni della camera, che ai loro occhi   ha compiuto un’interpretazione restrittiva e incompleta del diritto a libere   elezioni.   77. Innanzitutto i ricorrenti ritengono che, evidentemente, tale soglia, in   quanto impedisce a buona parte della popolazione di esprimere la sua scelta   in merito alla propria rappresentanza parlamentare, costituisce una grave   violazione del diritto di partecipazione e non persegue alcuno scopo   legittimo ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n. 1.   78. A tal proposito i ricorrenti contestano la tesi secondo la quale la   misura incriminata abbia quale finalità il rafforzamento della stabilità di   governo. Essi evidenziano che le autorità militari, che avevano conquistato   il potere con il colpo di Stato del 1980, imputavano interamente al sistema   elettorale all’epoca vigente l’agitazione sociale e politica conosciuta dalla   Turchia tra il 1970 e il 1980 così come l’instabilità di governo ad essa   legata. Ad avviso dei ricorrenti, costituisce un artifizio stabilire un nesso di   causalità tra la misura contestata e la situazione politica della Turchia negli   anni 70-80 così come ritenuto nella sentenza della camera.   79. I ricorrenti pongono l’accento sul fatto che su quattro elezioni in cui   si è fatto ricorso al sistema elettorale di tipo proporzionale, ma senza   l’applicazione della soglia elettorale, due elezioni (quelle del 1965 e del   1969) hanno dato luogo a governi formati da un solo partito e le altre due   (quelle del 1973 e del 1977) a governi di coalizione.   80. Peraltro, non è escluso che l’abbassamento o la soppressione della   soglia elettorale nazionale conduca alla formazione di un governo di   coalizione, ma un tale esito non è necessariamente sinonimo d’instabilità di   governo. I governi di coalizione talvolta presentano maggiore stabilità   rispetto ai governi formati da un solo partito.   81. Secondo il punto di vista dei ricorrenti, difficilmente può ritenersi   che l’eccezionale misura in questione rafforzi la democrazia   rappresentativa. Il Consiglio d’Europa è stato creato per rafforzare la   democrazia e i valori democratici. Se è evidente che gli Stati contraenti   godono di un certo margine di discrezionalità in materia, essi nondimeno   ritengono che gli Stati non possono avvalersi di tale libertà senza prendere     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   in considerazione il diritto ad un’equa rappresentanza, in maniera illimitata   o sproporzionata, vale a dire escludendo dalla vita politica del paese un   determinato e particolare segmento della popolazione.   82. Infatti una soglia nazionale, se elevata, produce una grande iniquità   nella rappresentanza e un difetto di legittimità del governo, laddove, invece,   il Parlamento dovrebbe costituire la libera assemblea di ogni democrazia. È   evidente che un Parlamento la cui composizione non riflette che il 55 %   circa dei voti espressi non è in grado di offrire quella legittimità   rappresentativa sulla quale ogni democrazia si fonda. A tal proposito i   ricorrenti sottolineano che all’esito delle elezioni legislative del 1987, del   1991, del 1995 e del 1999, la parte di voti non rappresentata in Parlamento è   stata rispettivamente del 19,4 % (circa 4,5 milioni di voti), dello 0,5 %   (circa 140.000 voti), del 14 % (circa 4 milioni di voti) e del 18,3 % (circa 6   milioni di voti). Quanto ai risultati del voto del 2002, essi hanno prodotto   una «crisi di rappresentanza», poiché il 45,3 % dei voti – vale a dire circa   14,5 milioni di voti – non sono venuti in rilievo e non hanno avuto riflesso   nella composizione del Parlamento.   83. Secondo i ricorrenti la Corte non può non tener conto di molteplici   elementi: innanzitutto l’importanza cruciale del pluralismo quale pilastro   della democrazia e la conseguente importanza dei partiti politici,   segnatamente di quei partiti che fanno in modo che una particolare regione   di un paese sia ascoltata in Parlamento; in secondo luogo il fatto che la   soglia elettorale applicata in Turchia è la più elevata tra quelle degli Stati   membri del Consiglio d’Europa e, siccome non esistono misure correttive, il   fatto che tale soglia impedisce l’espressione di determinati gruppi della   società; in terzo luogo, infine, la situazione particolare della Turchia e le   conseguenze concrete di tale soglia, vale a dire l’impossibilità per ogni   partito che sia radicato in una particolare regione di essere rappresentato   nell’Assemblea nazionale. Se tali elementi non venissero presi in   considerazione, il diritto a libere elezioni sarebbe lasciato all’arbitrio degli   Stati, che potrebbero avvalersene per giustificare soglie superiori al 10 %.   84. Per i ricorrenti la soglia di sbarramento elettorale non è affatto   conforme alla disciplina di diritto comune europeo. La soglia nazionale   adottata in Turchia è la più elevata di tutti i paesi europei, se non addirittura   del mondo. Se lo sbarramento del 10 % fosse stato applicato in altri paesi,   un numero di partiti ben consolidati non parteciperebbe più al potere di   governo; come nel caso, ad esempio, dei liberali democratici in Germania,   dei partiti cristiani e di centro in Scandinavia, dei verdi nei Paesi Bassi e del   centro-sinistra e della destra in Italia. Nella maggior parte dei paesi in cui è   prevista una soglia, essa è del 5 % (nel 2001, la media era fissata al 4,25 %   nell’Europa centrale ed orientale). Gli stessi paesi che conoscono gravi   problemi d’integrazione ed hanno bisogno di stabilizzare la rappresentanza   dei partiti, tenuto conto dell’esistenza dei partiti indipendenti o di piccole   dimensioni, non hanno ritenuto utile imporre soglie elettorali due volte più     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   elevate. A titolo d’esempio, i ricorrenti precisano che alle elezioni del 2002   una soglia elettorale del 5 % avrebbe permesso ad otto partiti (sui potenziali   diciotto partiti), tra cui il DEHAP, di ottenere dei mandati nel Parlamento   turco, al posto dei due principali partiti nazionali.   85. Peraltro, la tesi secondo la quale i ricorrenti o altri membri dei loro   partiti avrebbero potuto partecipare alle elezioni come candidati   indipendenti – uno dei principali argomenti del Governo nonché uno dei   motivi sui quali la camera ha fondato la propria decisione – rivela una   visione che sottovaluta il ruolo dei partiti all’interno del sistema politico. Le   candidature indipendenti o la formazione di alleanze non potrebbero in   alcun caso sostituirsi ai partiti politici indipendenti, questi ultimi giocano un   ruolo essenziale in quanto elementi fondamentali della democrazia. È   evidente che i candidati che entrano nell’arena politica con il loro nome e   potendo contare unicamente su risorse personali ed economiche limitate non   possono concorrere con i partiti che dispongono di ingenti risorse logistiche   e finanziarie.   86. Inoltre, in Turchia, i candidati indipendenti sono sottoposti ad un   certo numero di limitazioni e condizioni sfavorevoli. Così il nome dei   candidati indipendenti non è scritto sulle liste elettorali distribuite presso le   frontiere turche, il che significa che le persone che entrano nel territorio   turco appunto per prendere parte al voto in uno dei seggi elettorali istituiti   presso le frontiere non possono votare per i candidati indipendenti, e ciò   riduce significativamente le possibilità di questi ultimi di essere eletti.   L’impossibilità per tali candidati di divulgare messaggi elettorali, quando   invece tutti i partiti dispongono espressamente di un tempo per parlare alla   televisione e alla radio, costituisce parimenti un notevole svantaggio   (paragrafo 38, supra). Infine, il diritto degli elettori di scegliere, in   condizioni di libertà e di uguaglianza, di essere rappresentati da partiti – e   non, ad esempio, da candidati indipendenti – così come il diritto per tutti i   partiti di svolgere la campagna elettorale in condizioni d’uguaglianza sono   principi essenziali che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3   del Protocollo n°1.   87. Per quanto attiene alla possibilità di costituire una coalizione con   altri partiti politici per raggiungere in tal modo la soglia di sbarramento del   10%, i ricorrenti ricordano che l’articolo 16 della legge n. 2839 impedisce ai   partiti di presentare delle liste comuni e di partecipare alle elezioni   legislative formando legittimamente delle coalizioni. Ad ogni modo, i   ricorrenti evidenziano che il clima politico attuale, caratterizzato da rigurgiti   di nazionalismo rende impossibile la formazioni di siffatte alleanze.   88. I ricorrenti fanno presente inoltre che in virtù dell’articolo 36 della   legge sui partiti politici, un partito politico non può presentarsi alle elezioni   se esso non è radicato nel paese (cfr, il paragrafo 36 più sopra). In oltre, in   base alla medesima legge, è vietata la creazione di un partito che sia fondato   su di un gruppo etnico o una determinata area regionale (cfr. paragrafo 37     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   più sopra). Siffatta regola riflette l’ideologia ufficiale che prevale in   Turchia. A ben vedere, il rifiuto assoluto di partiti regionali costituisce una   grave e manifesta violazione del principio enunciato precedentemente dalla   Corte, secondo cui «non vi è democrazia senza pluralismo». Agli occhi   della Corte, non è possibile non tenere conto del carattere vasto e   multiculturale della società turca, e conseguentemente i ricorrenti ed il loro   partito non possono non risultarne penalizzati poiché, sebbene essi cerchino   sostegno in tutto il paese difendendo politiche nazionali, essi sono sostenuti   esclusivamente da un determinato segmento della popolazione.   89. Secondo il punto di vista dei ricorrenti, uno degli obiettivi   fondamentali di una democrazia che riposa su di un sistema di partiti eletti è   quello di vigilare che i partiti politici il cui elettorato sia radicato totalmente   o in gran parte in una determinata regione possano funzionare ed essere   eletti liberamente, senza restrizione alcuna, nonché di vigilare che gli   elettori di siffatti partiti siano rappresentati in condizioni di perfetta parità.   Se si applica siffatto principio, è evidente che l’impossibilità per il DEHAP   di prendere parte all’Assemblea nazionale nonostante che esso abbia   ottenuto nel sud-est del paese più del 45% dei suffragi (ossi all’incirca due   milioni di voti) ha come conseguenza quella di falsare in modo grave la   rappresentanza politica. Per di più, l’obbligo di operare a livello nazionale si   inscrive in una cultura politica in cui i dibattiti relativi alla «questione   curda» passano sistematicamente sotto silenzio, ostacolando il principio   della libera espressione della volontà di una parte considerevole della   popolazione del sud-est, in contrasto con la giurisprudenza consolidata della   Corte. Conseguentemente la libera espressione della volontà della   maggioranza dell’elettorato di siffatta regione è stata deliberatamente   ostacolata.   90. Più concretamente, i ricorrenti sostengono che a causa   dell’applicazione dello sbarramento elettorale alle elezioni legislative del   il DEHAP, che è noto per il suo interesse e la sua attenzione nei   confronti della questione curda, non ha ottenuto alcun seggio in Parlamento   nonostante il fatto che esso avesse ottenuto dei risultati particolarmente   elevati in un certo numero di circoscrizioni. Tra le altre cose, ad avviso dei   ricorrenti non è possibile sostenere neanche che le elezioni legislative del 22   luglio 2007 abbiano apportato una soluzione al problema, e questo   nonostante il fatto che il DTP, successore del DEHAP, abbia presentato dei   candidati indipendenti. Secondo i ricorrenti, in effetti, il fatto che i partiti   politici sostenuti dai Curdi hanno presentato dei candidati indipendenti a   costituito in sé un handicap.   91. Conseguentemente, secondo il punto di vista dei ricorrenti, il fatto   che essi non siano stati eletti all’Assemblea nazionale a causa dello   sbarramento al 10% quando al termine delle elezioni legislative del 3   novembre 2002 la lista del DEHAP – cui erano iscritti – aveva ottenuto il   45,95 dei suffragi espressi nella circoscrizione di Şırnak è incompatibile con     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   l’articolo 3 del Protocollo n°1. Una sì elevata soglia di sbarramento è,   secondo i ricorrenti, contraria all’oggetto e allo scopo di tale disposizione, e   cioè garantire il diritto alla libera espressione dell’opinione del popolo nella   scelta del corpo legislativo. L’applicazione della soglia di sbarramento in   questione, priva tutto un segmento della popolazione della possibilità di   essere un giorno rappresentata nel Parlamento attraverso un partito che ne   esprima le opinioni e cosi facendo svuota tale garanzia della sua stessa   sostanza. Una limitazione così grave e sistematica ai diritti di un intero   gruppo, cosa unica tra tutti i sistemi elettorali europei, non può essere   giustificata attraverso l’applicazione del margine di apprezzamento di cui   gode lo Stato e costituisce una violazione della Convenzione.   2. Il Governo   92. Il Governo invita la Grande Camera a confermare la decisione con la   quale la camera ha constatato che non si è verificata, nel caso di specie,   alcuna violazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1.   93. Secondo il punto di vista del Governo, la soglia di sbarramento del   10% ha per obiettivo quello di assicurare la stabilità politica del paese   impedendo una eccessiva frammentazione della composizione del   Parlamento nonché quello di rinforzare la democrazia ed i partiti politici   esortando questi ultimi a proporre delle politiche accettate più o meno   generalmente in tutto il paese. Tale sbarramento non è certo contrario con i   principi fondamentali della democrazia come quello dello del pluralismo. Al   contrario, facilitare l’elezione di candidati indipendenti consentendo loro di   sottrarsi allo sbarramento del 10% consente di radicare il pluralismo   all’interno della società. A tal riguardo, il Governo fa notare che tra il 1961   ed il 1980, periodo durante il quale la Turchia non applicava siffatto   sbarramento, si sono succeduti 20 governi in 19 anni; al contrario nel   periodo compreso tra il 1983 ed il 2007, periodo in cui è stato applicato lo   sbarramento del 10%, solo tre governi di coalizione e quattro governi a   partito unico sono saliti al potere dopo lo svolgimento di sette elezioni.   Queste cifre dimostrano che lo sbarramento ha avuto effetti positivi sulla   stabilità governativa.   94. Tra le altre cose, secondo il Governo, il rifiuto di proporre politiche   accettate più o meno generalmente in tutto il paese ed il fatto di   disinteressarsi dal resto del paese per rappresentare solo ed esclusivamente   gli interessi di una regione o una circoscrizione particolare non potrebbe   essere considerato come compatibile con il carattere unitario della struttura   dello Stato. Su siffatto punto la posizione della Turchia non è affatto isolata.   A ben vedere, dalla semplice lettura della sentenza Mathieu-Mohin e   Clerfayt c. Belgio, è possibile constatare che in quel paese, in cui pure   esistono dei gruppi linguistici, i deputati ed i senatori rappresentano l’intera     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   nazione belga. Similmente l’articolo 80 della Costituzione turca dispone che   i deputati rappresentano la società nel suo insieme.   95. Il Governo è dell’opinione che lo sbarramento in questione   costituisca una misura proporzionata e che rientra in modo particolare nel   suo margine di apprezzamento. Esso, inoltre, fa presente che, come   confermato dall’esito delle elezioni del 22 luglio 2007, i ricorrenti   avrebbero potuto essere eletti nelle elezioni del novembre 2002 se essi   fossero stati candidati indipendenti o se il DEHAP avesse formato una   coalizione elettorale con altre grandi formazioni.   96. A tal proposito il Governo fa presente che i risultati delle elezioni   legislative del 22 luglio 2007 confermano le constatazioni effettuate dalla   camera nella sua sentenza del 30 gennaio 2007. I membri del DTP – il   partito che secondo i ricorrenti è succeduto a quello cui essi erano iscritti –   si sono presentati alle elezioni del 2007 in qualità di candidati indipendenti e   non hanno avuto problemi particolari ad essere eletti perché in tale qualità   essi non erano sottoposti allo sbarramento nazionale. Qualche giorno dopo   le elezioni essi sono rientrati tra le fila del DTP e hanno formato un gruppo   parlamentare (cfr. paragrafo 25 più sopra). Ritenendo di non essere in grado   di superare lo sbarramento alle elezioni del 2007, il DTP ha dunque esortato   i suoi membri a presentarsi alle elezioni come candidati indipendenti ed è   riuscito in tal modo ad ottenere venti seggi nel Parlamento. Secondo il   Governo è di estrema importanza notare che il numero totale dei voti   ottenuti dai candidati indipendenti del DTP non rappresenta che il 2,04% dei   suffragi espressi in tutto il paese, il che significa che il DTP non avrebbe   potuto raggiungere nemmeno la soglia di sbarramento del 5% che secondo   le tesi dei ricorrenti costituisce l’espressione di una «comune tradizione   politica democratica » dei paesi europei. Se la quota di sbarramento fosse   stata ancora meno elevata, per esempio, al 2%, i seggi ottenuti dal DTP   (2,04 dei suffragi) sarebbero stati uno, o al massimo due. Ottenendo invece,   venti mandati, ovverossia il 3,6% del numero totale dei seggi disponibili   grande Assemblea nazionale, il DTP ha ottenuto un risultato di gran lunga   migliore, in termini di rappresentanza al Parlamento.   97. Tra le altre cose, ai partiti politici è senz’altro concesso di   collaborare tra loro operando sotto il simbolo di un altro grande partito,   anche se la costituzione di liste comuni è vietata dall’articolo 16 della legge   n. 2839 relativa all’elezione dei deputati. In via esemplificativa, il DSP,   partito membro della colazione di governo dal 1999 al 2002 non era riuscito   a superare la soglia di sbarramento del 10% alle elezioni del 2002. Prima   delle elezioni del 2007, quindi, tale partito ha incominciato a collaborare   con il partito rivale CHP arrivando ad ottenere in tal modo tredici seggi   eletti attraverso le liste di tale partito. A questo punto, i deputati eletti hanno   lasciato il CHP per ricostituire il loro partito originario il DSP. D’altronde   all’epoca delle elezioni del 1991, lo stesso HEP, il diretto antecedente del     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   partito dei ricorrenti aveva esso stesso fatto eleggere alcuni suoi candidati   sulle liste di un altro partito.   98. Queste due alternative possibili – presentarsi in qualità di candidati   indipendenti o collaborare con un altro partito per farsi eleggere nelle liste   di quest’ultimo – sono state messe materialmente in pratica nel corso delle   elezioni del 2007; esse rappresentano degli esempi concreti dei correttivi   esistenti. Il ricorso a siffatti correttivi nel corso delle ultime elezioni ha   consentito di offrire all’85% degli elettori una rappresentanza parlamentare.   A parere del Governo, se tali opzioni fossero state utilizzate anche all’epoca   delle elezioni del 2002, i risultati sarebbero stati del tutto simili.   99. Il Governo evidenzia, inoltre, che nella loro domanda di rinvio, i   ricorrenti affermano che lo sbarramento del 10% è stato mantenuto in vigore   allo scopo di impedire al loro partito politico e al suo successore il DTP   l’accesso al Parlamento nelle elezioni del 2002 e del 2007. Ebbene, secondo   il Governo, i risultati delle elezioni del 2007 provano che questa   affermazione è priva di qualsiasi fondamento. Il DTP dispone di un gruppo   parlamentare di venti deputati e, a tale titolo, la sua partecipazione alle   prossime elezioni politiche è garantita dall’articolo 36 della legge n. 2820   relativa ai partiti politici e ciò anche nel caso in cui siffatto partito non   rispettasse la condizione del radicamento territoriale diffuso nel paese. In   effetti, l’articolo in esame precisa che i partiti politici che hanno un gruppo   parlamentare possono partecipare alle elezioni seguenti anche qualora essi   non soddisfino la condizione summenzionata.   100. Il Governo, inoltre, contesta la tesi dei ricorrenti secondo cui la   sentenza resa dalla Camera il 30 gennaio 2007 comporterebbe la   conseguenza di consentire agli Stati di elevare la soglia di sbarramento in   funzione dei risultati dei sondaggi di opinione. Il ragionamento della camera   indica chiaramente che questa ha tenuto bene in conto di tutte le alternative   esistenti allo sbarramento e del controllo operato dalla Corte costituzionale   in base al principio della «equa rappresentazione» e quello della «stabilità   governativa», che devono completarsi a vicenda. Non solo, alla luce delle   alternative possibili, la camera ha anche giudicato che la libera espressione   dell’opinione della popolazione relativamente alla scelta dei deputati non   era stata assolutamente oggetto di limitazione e che il Governo non aveva   oltrepassato affatto il margine di apprezzamento di cui esso era titolare. I   risultati delle elezioni del 2007, a ben vedere, confermano le conclusioni di   questa sentenza.   101. Per quanto riguarda i risultati di siffatta tornata elettorale, e dal   momento che l’85% degli elettori del paese sono oggigiorno rappresentati al   Parlamento, il Governo è dell’opinione che il principio di equa   rappresentazione sia rispettato in maniera soddisfacente. In oltre, esso   intende evidenziare che, nelle circoscrizioni di più piccole dimensioni, e   cioè proprio quelle in cui la maggior parte dei candidati indipendenti del   DTP erano in lizza il 22 luglio 2007, le chances di farsi eleggere sono più     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   elevate rispetto a quelle esistenti nelle circoscrizioni di dimensioni   maggiori. In via esemplificativa, nella prima circoscrizione di Istanbul per   essere eletto un candidato deve ottenere all’incirca 111 750 voti, quando   nella circoscrizione di Hakkari (sita nel sud-est del paese) sono sufficienti   circa 34 000 voti. La ripartizione dei seggi dei deputati tra le circoscrizioni è   manifestamente più favorevole alle circoscrizioni di piccole dimensione, il   che consente di assicurare pieno rispetto al principio di equa   rappresentazione.   102. In conclusione il Governo sostiene che dal momento che la libera   espressione dell’opinione della popolazione circa la scelta dei deputati non è   in alcun modo limitata, la regolamentazione del sistema elettorale ed il   sistema di rappresentazione politica di uno Stato contraente della   Convenzione non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3 del   Protocollo n°1. Lo sbarramento del 10% applicato ai partiti politici nelle   elezioni politiche nazionali non costituisce un ostacolo alla libera   espressione da parte della popolazione della propria opinione relativamente   alla scelta dei rappresentanti da eleggere al Parlamento. Ciò è dimostrato   dalle elezioni tenute il 22 luglio 2007. Similmente, le conclusioni della   sentenza resa dalla camera il 30 gennaio 2007 sono corrette. La camera non   si è discostata dalla giurisprudenza della Corte e tantomeno non ha fornito   una nuova interpretazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1.   C. La tesi del terzo interveniente   103. L’organizzazione non governativa Minority Rights Group   International condivide il punto di vista dei ricorrenti e fa presente che lo   sbarramento del 10% costituisce la soglia di sbarramento alle elezioni   politiche nazionali più alta d’Europa. Tale soglia è stata posta in essere   senza che ad essa sia stata associata una pur minima misura correttiva che   avrebbe consentito di rimediare ai problemi che da tale sbarramento   derivano. Dall’applicazione di siffatta soglia deriva che è assolutamente   impossibile per un partito operante su base regionale di essere rappresentato   al Parlamento. In Turchia ciò significa più specificamente che nessun partito   curdo può accedere al Parlamento, anche se nelle proprie regioni tali partiti   ottengono risultati simili a quello ottenuto dai ricorrenti nel 2002 (45% dei   suffragi). Risulta chiaramente dall’insieme di misure adottate dal Governo,   tutte orientate allo sbarramento del 10%, che queste sono il frutto di una   politica intenzionale di esclusione. Del resto, anche se questa politica non   fosse stata intenzionale, le conseguenze sarebbero state esattamente le   stesse.   104. In aggiunta, uno sbarramento così alto è contrario all’oggetto e allo   scopo dell’articolo 3 del Protocollo no1, sarebbe a dire quello di garantire la   libera espressione della popolazione relativamente alla scleta del corpo   legislativo. L’applicazione della soglia di sbarramento in questione, priva     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   tutto un segmento della popolazione della possibilità di essere un giorno   rappresentata nel Parlamento attraverso un partito che ne esprima le   opinioni e cosi facendo svuota tale garanzia della sua stessa sostanza. Una   limitazione così grave e sistematica ai diritti di un intero gruppo, cosa unica   tra tutti i sistemi elettorali europei, non può essere giustificata attraverso   l’applicazione del margine di apprezzamento di cui gode lo Stato e   costituisce manifestamente una violazione della Convenzione   D. La valutazione della Corte   1. I principi generali che discendono dalla giurisprudenza degli organi   della Convenzione   a) I criteri applicati dalla Corte ai fini dell’articolo 3 del Protocollo no 1   105. Innanzitutto, la Corte sottolinea che l’articolo 3 del Protocollo no 1   consacra uno dei principi fondamentali di qualsiasi regime politico che sia   realmente democratico e riveste, pertanto, una importanza capitale nel   sistema della Convenzione (cfr. Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio,   sentenza del 2 marzo 1987, Serie A no 113, § 47). In effetti, la democrazia   rappresenta un elemento fondamentale «dell’ordine pubblico europeo», ed i   diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo no1 sono essenziali per il   mantenimento delle basi di una vera democrazia fondata sul principio della   preminenza del diritto (si veda, da ultimo e tra le tante altre, Ždanoka c.   Lettonia [GC], n. 58278/00, §§ 98 e 103, CEDH 2006-IV).   106. La Corte ha a più riprese posto l’accento sul ruolo dello Stato in   quanto ultimo garante del pluralismo e ha sempre indicato che tale ruolo   implica, a carico dello Stato, l’adozione di misure positive per   «organizzare» elezioni democratiche in «condizioni che assicurino la libera   espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del corpo   legislativo» (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, § 54 ; si veda altresì,   mutatis mutandis, Informationsverein Lentia e altri c. Austria, sentenza del   novembre 1993, Serie A n. 276, § 38).   107. Libere elezioni e libertà di espressione, ed in particolare la libertà di   dibattito politico, costituiscono il fondamento di qualsivoglia regime   democratico (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, p. 22, § 47, nonché   Lingens c. Austria, sentenza dell’8 luglio 1986, Serie A no 103, §§ 41-42).   La «libera espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del   corpo legislativo» implica altresì l’articolo 11 della Convenzione, che   garantisce la libertà di associazione nonché, in via incidentale, la libertà dei   partiti politici; questi rappresentano una forma di associazione essenziale al   buon funzionamento della democrazia. Simile espressione non potrebbe   essere concepita senza il concorso di una pluralità di partiti politici che   rappresentino le diverse correnti di opinione che attraversano la popolazione   di un paese. Nel farsi portatori di tali correnti di opinione, non solo a livello     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   di istituzioni politiche, ma, grazie ai mezzi di informazione, a tutti i livelli   della vita della società, i partiti politici contribuiscono in modo insostituibile   al dibattito politico; ciò costituisce come noto il cuore della nozione di   società democratica (Lingens, citata supra, p. 26, § 42, Castells c. Spagna,   sentenza del 23 aprile 1992, Serie A n. 236, p. 23, § 43, nonché Partito   comunista unificato della Turchia e altri c. Turchia, sentenza del 30   gennaio 1998, Recueil 1998-I, § 44).   108. Come ricordato a più riprese dalla Commissione, la frase «libera   espressione dell’opinione del popolo» significa che le elezioni non possono   comportare alcun tipo di pressione sulla scelta di uno o più candidati e che,   nell’esercitare siffatta scelta, l’elettore non deve essere illegittimamente   spinto a votare per un partito piuttosto che per un altro (X. c. Regno Unito   (dec.), n. 7140/75, DR 7, p. 99). Dunque alcun tipo di coercizione può   essere esercitata sugli elettori relativamente alla scelta dei candidati o dei   partiti. Il termine «scelta» implica che occorre assicurare ai diversi partiti   politici la ragionevole possibilità di presentare i propri candidati alle   elezioni (ibidem; si veda anche X. c. Islanda (dec.), n. 8941/80, DR 27, p.   156).   109. Per quanto concerne l’interpretazione generale dell’articolo 3 del   Protocollo no 1, la Corte ha enunciato attraverso la sua consolidata   giurisprudenza (si veda, tra le tante, Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra,   pp. 22-23, §§ 46-51, Ždanoka, citata supra, § 115, Podkolzina c. Lettonie,   n. 46726/99, § 33, CEDH 2002-II, e Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC],   n. 74025/01, § 61, CEDH 2005-IX) i seguenti principi fondamentali:   i) L’articolo 3 del Protocollo n°1 sembra, a prima vista, differire dalle   altre disposizioni della Convenzione che proteggono diritti civili e politici,   poiché esso enuncia l’obbligo per le Alte Parti contraenti di organizzare le   elezioni in condizioni che assicurino la libera espressione dell’opinione   della popolazione e non un diritto o una libertà in particolare. Tuttavia la   Corte, attraverso l’analisi dei lavori preparatori dell’articolo 3 del Protocollo   n°1 nonché dell’interpretazione che è conferita a tale disposizione nel   sistema complessivo della Convenzione, ha stabilito che tale articolo ha ad   oggetto diritti individuali: il diritto di voto e quello di candidarsi alle   elezioni (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra).   ii) I diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo no 1 non sono assoluti.   Essi possono essere soggetti al delle «limitazioni implicite» e gli Stati   contraenti godono in materia di una ampio margine di apprezzamento (si   vedano, tra le altre, Matthews c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 63,   CEDH 1999-I, nonché Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 201, CEDH   2000-IV).   iii) La nozione di «limitazione implicita» che deriva dall’articolo 3 del   Protocollo n°1 riveste una importanza ancora più grande quando si tratta di   stabilire la legittimità dei fini perseguiti dalle limitazioni ai diritti garantiti   da siffatte disposizioni. Dato che l’articolo 3 non risulta sottoposto a     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   limitazioni derivanti da una lista tassativa di «scopi legittimi», quali quelli   che sono enumerati negli articoli da 8 a 11, gli Stati contraenti, per   giustificare l’applicazione di una restrizione, possono fondarsi liberamente   su di uno scopo che non figuri in modo espresso in questa lista; questo a   condizione che la compatibilità di questo scopo con il principio di   supremazia del diritto e con gli obiettivi generali della Convenzione risulti   confermata dalle specifiche circostanze di un determinato caso. Tale   nozione significa allo stesso tempo che la Corte non applica i tradizionali   criteri di «necessità» o di «bisogno sociale imperativo» che sono utilizzati   nel quadro degli articoli da 8 a 11. Quando viene portata alla conoscenza   della Corte una questione relativa la violazione dell’articolo 3 del Protocollo   n°1, la Corte deve rifarsi essenzialmente a due criteri: deve ricercare da un   lato se vi sia stata arbitrarietà o mancanza di proporzionalità, e d’altra parte   deve verificare se la restrizione abbia leso la libertà di espressione   dell’opinione della popolazione.   iv) Ciononostante, spetta alla Corte decidere in ultima istanza sul   rispetto dei requisiti dell’articolo 3 del Protocollo no 1; spetta alla Corte   accertarsi che le condizioni cui sono subordinati il diritto di voto o quello di   presentarsi come candidato alle elezioni non riducano i diritti in oggetto al   punto da pregiudicarli nella sostanza e privarli della loro effettività, che   perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi impiegati non siano   sproporzionati (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, § 52). In   particolare, nessuna delle condizioni di cui sopra devono ostacolare la libera   espressione del popolo relativamente alla scelta del corpo legislativo – in   altre parole, esse devono riflettere, o comunque non contraddire, la necessità   di mantenere l’integrità e l’effettività di una procedura elettorale diretta a   determinare la volontà della popolazione attraverso il suffragio universale   (Hirst (n. 2), citata supra, § 62, Hilbe c. Liechtenstein (dec.), n. 31981/96,   CEDH 1999-VI, e Melnitchenko c. Ucraina, n. 17707/02, § 56, CEDH   2004-X). Ad ogni buon conto, una deroga al principio del suffragio   universale comporta il rischio di minare la validità democratica di un corpo   legislativo eletto in tal modo e delle legge da questo promulgate (Hirst (n.   2), citata supra, § 62).   v) Per quanto concerne il diritto di candidarsi alle elezioni, e cioè il   versante «passivo» dei diritti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n°1, la   Corte deve mostrarsi in questo ambito ancora più prudente nella valutazione   delle restrizioni di quanto non lo sia quando essa è chiamata ad esaminare le   restrizioni al diritto di voto, sarebbe a dire l’elemento «attivo» dei diritti   garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n°1. In effetti, nella sentenza   Melnitchenko citata supra (§ 57), la Corte ha osservato che il diritto a   presentarsi alle elezioni legislative può essere circondato da esigenze più   strette rispetto al diritto di voto. A tal riguardo, la Corte ha ritenuto che se è   vero che gli Stati dispongono in abstracto di un ampio margine di   apprezzamento nel fissare delle condizioni di ineleggibilità, il principio di     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   effettività esige che la procedura che permette di decidere sulla eleggibilità   sia dotata delle garanzie sufficienti e necessarie per impedire un uso   arbitrario di tale potere (cfr. la medesima sentenza, § 59; ma anche   Podkolzina, citata supra, § 35).   vi) Analogamente, la Corte ha fatto presente che una volta che la   popolazione abbia operato liberamente e democraticamente la sua scelta,   nessuna ulteriore modificazione nell’organizzazione delle elezioni potrà mai   mettere in discussione tale scelta, eccetto che in presenza di ragioni   imperative per l’ordine democratico (Lykourezos c. Grecia, n. 33554/03, §   52, CEDH 2006-VIII).   b) I sistemi elettorali e le soglie di sbarramento   110. La Corte fa presente che gli Stati contraenti godono di un ampio   margine di apprezzamento quando si tratta di determinare le modalità di   scrutinio attraverso le quali viene assicurata la libera espressione   dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del corpo legislativo. A tal   proposito l’articolo 3 del Protocollo no 1 si limita a prescrivere delle elezioni   «libere» che si svolgano «a intervalli regolari», «a scrutinio segreto» e «in   condizioni che assicurino la libera espressione dell’opinione del popolo».   Sotto tale riserva, la disposizione in questione non comporta alcun «obbligo   di introdurre un sistema determinato» quale quello proporzionale o il voto   maggioritario ad uno o a due turni (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra,   § 54).   111. In effetti, le regole in tale ambito variano in funzione dei fattori   storici e politici che sono propri di ciascuno Stato; la molteplicità delle   situazioni previste nelle legislazioni elettorali di numerosi Stati membri del   Consiglio d’Europa evidenzia la diversità delle scelte possibile in questa   materia. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 3, qualsiasi legge elettorale   deve sempre essere valutata alla luce dell’evoluzione politica di quel   determinato paese, con la conseguenza che elementi che sarebbero   inaccettabili nel quadro di un dato sistema, possono essere giustificati in un   altro (Py c. Francia, n. 66289/01, § 46, CEDH 2005-I), sempre che il   sistema adottato risponda alle condizioni necessarie per assicurare la «libera   espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scleta del corpo   legislativo».   112. Tra l’altro, occorre non perdere di vista il fatto che i sistemi   elettorali cercano di rispondere ad obiettivi che talvolta sono poco   compatibili tra loro: da un lato riflettere in modo quasi fedele le opinioni del   popolo, dall’altra indirizzare le correnti di pensiero per favorire la   formazione di una volontà politica sufficientemente coerente e chiara.   L’articolo 3 non implica certo che ogni scheda debba avere lo stesso peso   quanto al risultato né che ogni candidato debba avere le stessa possibilità di   spuntarla; cosi come è evidente che nessun sistema può evitare il fenomeno     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   dei «voti dispersi» (Mathieu-Mohin e Clerfayt, citata supra, § 54, e   Bompard c. Francia (dec.), n. 44081/02, 4 aprile 2006).   113. Per quanto attiene al livello fissato dalle soglie di sbarramento   elettorali, occorre notare che nel caso Silvius Magnago e Südtiroler   Volkspartei c. Italia (n. 25035/94, decisione della Commissione del 15   aprile 1996, DR 85-B, p. 116), la cui fattispecie è molto simile alle   circostanze del presente caso, la Commissione ha considerato che «la soglia   di sbarramento del 4% richiesta per l’elezione, con sistema proporzionale,   del 25% dei restanti deputati» così come «un sistema che fissi uno   sbarramento relativamente elevato» rientrano in quell’ampio margine di   apprezzamento che in materia è accordato agli Stati. Inoltre, la   Commissione ha sottolineato che tali livelli di sbarramento esistono in altri   sistemi giuridici europei (cfr. Etienne Tête c. Francia, n. 11123/84,   decisione della Commissione del 9 dicembre 1987, DR 54, p. 60, avente ad   oggetto la soglia del 55 applicata alla ripartizione dei seggi nelle elezioni del   Parlamento europeo). Infine, la Commissione ha evidenziato che   l’applicazione di soglie di sbarramento sono funzionali alla formazione di   correnti di pensiero sufficientemente rappresentative.   114. Nel caso Federación Nacionalista Canaria c. Spagna ((dec.),   n. 56618/00, CEDH 2001-VI), la Corte ha esaminato la legittimità delle   soglie di sbarramento applicate nell’ambito di un sistema elettorale   proporzionale presso la comunità autonoma delle Isole Canarie. Si trattava,   in particolare, di due condizioni aventi carattere alternativo, e cioè il   raggiungimento di almeno il 30% dei voti validi espressi in una singola   circoscrizione, nonché il raggiungimento di almeno il 6% dei voti validi   espressi nell’intera comunità autonoma. La Corte ha considerato che «un   siffatto sistema, lungi dal costituire una restrizione alle candidature elettorali   come quelle presentate dalla ricorrente, accorda[sse] una certa protezione   alle piccole formazioni politiche».   115. Infine, nella recente decisione relativa ad una soglia del 5%   applicata alle elezioni legislative nazionali (Partija « Jaunie Demokrāti » e   Partija « Mūsu Zeme » c. Lettonia (dec.), nn. 10547/07 e 34049/07, 29   novembre 2007), la Corte ha giudicato che tale soglia di sbarramento non   può essere ritenuta contraria all’articolo 3 del Protocollo n°1 nella misura in   cui essa favorisce la formazione di correnti di pensiero sufficientemente   rappresentative da permettere di evitare una eccessiva frammentazione del   Parlamento.   2. Applicazione dei principi al caso di specie   116. Nel caso in esame, la Corte rileva che i ricorrenti lamentano la   violazione dell’articolo 3 del Protocollo n°1 che deriverebbe dalla loro   mancata elezione all’Assemblea nazionale, nonostante che in seguito alle   elezioni legislative del 3 novembre 2002 la lista del DEHAP, lista sulla   quale essi figuravano, abbia ottenuto il 45,95% dei suffragi espressi nella     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   circoscrizione di Şırnak. I ricorrenti spiegano che il loro partito, che ha   ottenuto un risultato nazionale complessivo pari al 6,22% dei voti espressi,   non è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 10% e, quindi, non ha   conseguito alcun seggio parlamentare.   117. La Corte osserva, in particolare, che la soglia di sbarramento in   questione è prevista dalla legge, e precisamente dall’articolo 33 della legge   n. 2839; tale soglia regola, a livello nazionale, l’accesso di una lista o di un   candidato alla ripartizione dei seggi dei deputati. E evidente, dunque, che la   misura de qua agitur costituisce una ingerenza nell’esercizio dei diritti   elettorali dei ricorrenti come risultanti dall’articolo 3 del Protocollo no 1; ciò   non è oggetto di contestazione tra le parti.   118. Alla luce dei principi summenzionati, la Corte deve verificare in   primo luogo se la misura incriminata – la cui prevedibilità non è oggetto di   disputa tra le parti – persegue uno scopo legittimo. In secondo luogo, la   Corte deve verificare se non vi sia stato un arbitrario e se sussista un   rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo   perseguito. Nell’applicare questi due criteri la Corte cercherà di fornire una   risposta all’interrogativo diretto a stabilire se la limitazione in questione   abbia violato in sostanza il diritto alla libera espressione del popolo ai   termini dell’articolo 3 del Protocollo no 1.   a) Scopo legittimo   119. La Corte ricorda che contrariamente ad altre disposizioni della   Convenzione, l’articolo 3 del Protocollo no1 non precisa né restringe gli   scopi che una limitazione deve perseguire. Conseguentemente, una grande   varietà di obiettivi può essere considerata compatibile con siffatta   disposizione, sempre che, beninteso, risulti dalle specifiche circostanze di   ciascun determinato caso, che un tale obiettivo sia congruente con il   principio della supremazia del diritto e con gli obbiettivi generali della   Convenzione.   120. Secondo i ricorrenti, la misura oggetto di contestazione non   persegue alcuno scopo legittimo dal momento che essa impedisce ad una   parte considerevole della popolazione di esprimere la propria scelta   relativamente alla sua rappresentazione in Parlamento. Il Governo contesta   tale tesi e sostiene che la misura in questione ha per scopo quello di evitare   una eccessiva frammentazione parlamentare e rinforzare in tal guisa la   stabilità di governo.   121. Nella materia elettorale il compito della Corte consiste nel   ricercare, da un lato, se le regole che regolano le elezioni legislative hanno   per effetto quello di impedire a certe persone o a certi gruppi di partecipare   alla vita politica del paese (cfr. Aziz c. Cipro, n. 69949/01, § 28, CEDH   2004-V) e, dall’altro lato, verificare se le disparità di un determinato sistema   elettorale possano essere qualificate come arbitrarie o abusive oppure,   ancora, se un sistema tenda a favorire un partito politico od un candidato     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   offrendo loro un vantaggio elettorale a danno di altri (si veda, mutatis   mutandis, X. c. Islanda, citata supra).   122. La Corte riconosce senz’altro che l’esistenza di soglie di   sbarramento particolarmente elevate possono privare parte dell’elettorato   della propria rappresentanza. Tuttavia agli occhi della Corte siffatta   circostanza non è decisiva. Tali soglie di sbarramento, in effetti, possono   operare come correttivi necessari in un sistema proporzionale, un sistema   del quale non si può certo affermare che non permetta la «libera espressione   dell’opinione del popolo», anche se esso può funzionare a svantaggio dei   partiti minori quando è munito di uno sbarramento elevato (si veda, mutatis   mutandis, Parti Libéral, Mme R. et M. P. c. Regno Unito (dec.), n. 8765/79,   DR 21, p. 239).   123. In Turchia, la soglia del 10% è una regola generale che trova   applicazione senza distinzione alcuna a tutti i candidati dei partiti politici,   indipendentemente dalla loro circoscrizione elettorale. Da quando tale   soglia di sbarramento è stata adottata, nel 1983, numerosi partiti politici   dalle linee politiche molto diverse non sono riusciti ad avere accesso al   Parlamento in quanto non hanno superato la soglia in esame. Le elezioni del   novembre 2002 ne sono un esempio: non solo il DEHAP, il partito dei   ricorrenti, ma anche diversi altri partiti, e precisamente il DYP, il MHP, il   GP e l'ANAP (che hanno ottenuto rispettivamente il 9,54 %, l’8,36 %, il   7,25 % e il 5,13 % dei voti espressi), non sono riusciti ad ottenere alcun   seggio nel Parlamento (cfr. il paragrafo 18 supra). Tra l’altro, sia nel 1991   che nel 2007, diversi candidati che aderivano alla medesima linea politica   del DEHAP sono riusciti a farsi eleggere al Parlamento, o sotto il simbolo di   un altro partito politico o in quanto candidati indipendenti (cfr. paragrafi 15   e 25 supra).   124. Inoltre, il sistema elettorale turco, al pari di quelli di numerosi Stati   membri, si inserisce nell’ambito di uno Stato unitario. In virtù dell’articolo   della Costituzione, i deputati rappresentano la «nazione intera» e non «le   regioni o le persone che li hanno eletti» (cfr. paragrafo 28 supra); ciò   discende specificamente dal carattere unitario dello Stato turco. Ciascun   dipartimento è rappresentato al Parlamento da almeno un deputato, laddove   gli altri deputati sono ripartiti in funzione del numero di abitanti; in tal   modo viene assicurata altresì la rappresentazione dell’intero territorio   nazionale (paragrafo 31 supra). Si tratta di una scelta del legislatore   nazionale, legata alla struttura costituzionale del paese e fondata su criteri di   natura politica e istituzionale. Siffatta scelta non contrasta in quanto tale con   l’articolo 3 del Protocollo n°1, che in linea di principio non impone affatto   agli Stati contraenti l’obbligo di adottare un sistema elettorale che garantisca   ai partiti aventi una base essenzialmente regionale, di ottenere una   rappresentanza in Parlamento indipendentemente dal numero di voti ottenuti   nelle altre parti del paese. Al contrario, un problema si porrebbe qualora la     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   legislazione rilevante in materia tendesse a privare siffatti partiti della   rappresentanza in Parlamento (cfr. il paragrafo 121 supra).   125. Infine, gli organi della Convenzione hanno generalmente   riconosciuto che le soglie di sbarramento tendono in modo particolare a   favorire quelle correnti di pensiero sufficientemente rappresentative che   attraversano il paese (cfr. Silvius Magnago e Südtiroler Volkspartei, citata   supra, nonché Etienne Tête, citata supra ; si veda, nello stesso senso,   Partija « Jaunie Demokrāti » e Partija « Mūsu Zeme », citata supra).   Conseguentemente, la Corte condivide l’opinione della camera secondo cui   l’ingerenza in questione ha avuto per scopo legittimo quello di evitare una   frammentazione eccessiva della compagine parlamentare e dunque quello di   rinforzare la stabilità di governo.   b) Proporzionalità   126. Facendo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale del 18   novembre 1995, la camera ha ritenuto che sebbene particolarmente elevata,   la soglia di sbarramento in questione non ha ecceduto l’ampio margine di   apprezzamento di cui godono le autorità nazionali in materia, nella misura   in cui essa non poteva in quanto tale costituire un ostacolo alla emersione di   alternative politiche in seno alla società. I ricorrenti contestano la   conclusione della camera, laddove il Governo richiede alla Corte di   confermarla.   127. La Corte osserva che la soglia di sbarramento del 10% applicata in   Turchia rappresenta la soglia più alta applicata in Europa (paragrafo 64   supra). Conseguentemente, al fine di accertarsi che essa non sia   sproporzionata, la Corte deve innanzitutto valutarne la portata   comparandola con le altre soglie di sbarramento applicate nel resto   d’Europa. La Corte procederà, quindi, all’esame dei correttivi e delle altre   garanzie che accompagnano tale soglia di sbarramento.   i. Elementi di diritto comparato   128. I ricorrenti sostengono che la soglia applicata nel caso di specie non   è conforme alla «comune tradizione politica democratica» propria dei paesi   europei.   129. La Corte osserva, in primo luogo, che nei sistemi elettorali europei   le soglie elettorali non sono certo sconosciute e che, anzi, esistono diverse   tipologie di soglie variabili a seconda del tipo di elezioni e del contesto in   cui esse si iscrivono. A tal proposito, dall’analisi comparata dei sistemi   elettorali europei risulta che oltre alla Turchia solo altri tre Stati hanno   optato per delle soglie di sbarramento così elevate: il Liechtenstein ha   fissato il livello di essa all’8%, La Federazione Russa e la Georgia al 7%.   Un terzo degli Stati impongono una soglia del 5% e tredici Stati hanno   preferito applicare un livello di sbarramento più basso. Gli altri Stati   membri che hanno un sistema elettorale basato sul metodo proporzionale     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   non applicano alcuna soglia di sbarramento. Tra le altre cose, le soglie di   sbarramento differiscono a seconda che esse si applichino ad una partito o   ad una coalizione, e alcuni paesi hanno applicato delle soglie anche ai   candidati indipendenti (paragrafi 60-63 supra).   130. La Corte attribuisce, inoltre, una certa importanza anche alle   valutazioni effettuate dagli organi del Consiglio d’Europa che concordano   relativamente al carattere eccezionale ed elevato della soglia in questione e   ne raccomandano l’abbassamento. A tal proposito nella risoluzione del 18   aprile 2007, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nel   sottolineare il carattere indissolubile che lega la rappresentatività della   democrazia e le soglie elettorali, ha evidenziato che « nelle elezioni   legislative delle democrazie consolidate non dovrebbero essere applicate   soglie di sbarramento superiori al 3%». Tale conclusione è stata ribadita   nella Raccomandazione 1791 (2007) dell’Assemblea Parlamentare del   Consiglio d’Europa (paragrafi 52 e 53 supra). Inoltre, in tutta una serie di   documenti riguardanti la Turchia, e precisamente le Risoluzioni 1380 (2004)   e 1547 (2007) dell’Assemblea Parlamentare, nonché nel rapporto relativo   alla missione di «Osservazione sulle elezioni legislative in Turchia (del 22   luglio 2007)», redatto da una commissione ad hoc dell’Assemblea   Parlamentare, gli organi del Consiglio d’Europa hanno raccomandato alla   Turchia si provvedere, tra le altre cose, alla modifica della propria   legislazione elettorale al fine di abbassare la soglia del 10% (paragrafi 58 e   supra).   131. Ciononostante, gli effetti di una soglia di sbarramento elettorale   possono differire da un paese ad un altro ed i diversi sistemi possono   perseguire obiettivi politici differenti se non addirittura contrastanti tra loro.   Un sistema può privilegiare l’equa rappresentazione dei partiti nel   Parlamento, laddove un altro può perseguire l’obiettivo di evitare la   frammentazione della rappresentanza politica in piccoli partiti al fine di   conferire una maggioranza assoluta dei deputati alla compagine incaricata di   costituire il governo (paragrafo 55 supra). Nessuno dei summenzionati   obiettivi può essere considerato, in se e per se, come irragionevole. Inoltre,   il ruolo giocato dalle soglie differisce in particolare a seconda del loro   livello e della configurazione dei partiti esistenti in ciascun paese. Una   soglia bassa tende a scartare le formazioni politiche più piccole, cosa che   rende più difficile la formazione di maggioranze stabili, quando nel caso di   una forte frammentazione del paesaggio politico, una soglia elevata conduce   ad escludere dalla rappresentanza una parte rilevante dei suffragi   (paragrafi 58 e 59 supra).   132. La diversità delle situazioni previste nelle legislazioni elettorali   degli Stati membri del Consiglio d’Europa evidenzia, a ben vedere, la   diversità delle scelte che possono essere effettuate in questa materia. Ne   deriva che la Corte non può valutare la soglia in questione senza tenere nel   giusto conto il sistema elettorale nel quale essa si inserisce, anche se essa     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   può senz’altro ammettere, come sostengono i ricorrenti, che una soglia di   sbarramento di circa il 5% corrisponde alla prassi comune degli Stati   membri. Tuttavia, è già stato sottolineato che ciascun sistema elettorale deve   essere valutato alla luce dell’evoluzione politica del paese, con la   conseguenza che elementi che sarebbero inaccettabili nel quadro di un   determinato sistema possono giustificarsi in un altro sistema sempre che il   sistema adottato soddisfi le condizioni necessarie per assicurare la libera   espressione dell’opinione del popolo relativamente alla scelta del corpo   legislativo (si veda, tra le tante, Mathieu-Mohin e Clerfayt citata supra, §   54). È proprio per questa ragione che la Corte deve procedere adesso con   l’esame dei correttivi e delle altre garanzie di cui il sistema elettorale in   oggetto è munito, per valutarne gli effetti.   ii. Correttivi e garanzie   133. Il Governo sostiene che il sistema elettorale turco prevede una serie   di correttivi destinati a bilanciare gli effetti negativi dello sbarramento. A tal   proposito, il Governo ritiene che, cosa a suo parere confermata dalle   elezioni del 2007, i ricorrenti avrebbero potuto essere eletti nelle elezioni   del 22 luglio 2002 se essi si fossero presentati come candidati indipendenti   o se il loro partito il DEHAP, avesse costituito una coalizione elettorale con   uno o l’altro dei due grandi schieramenti politici.   134. La Corte rileva che i ricorrenti non contestano la tesi del Governo   secondo la quale il ricorso a siffatte strategie elettorali avrebbe potuto   conferire loro una reale chance di essere eletti al Parlamento. Nel   sottolineare l’importanza dei partiti politici nelle democrazie   rappresentative, gli interessati eccepiscono che le candidature indipendenti o   la formazione di alleanze non dovrebbero essere considerate in alcun caso   validi sostituti di partiti politici indipendenti che svolgono un ruolo   essenziale in quanto elementi fondamentali della democrazia.   135. È necessario pertanto, accertare se le alternative evocate dal   Governo possano essere considerate come degli strumenti tendenti ad   attenuare gli effetti negativi dello sbarramento in esame.   136. Per quanto riguarda la possibilità di presentarsi come candidati   indipendenti, la Corte tiene ad evidenziare, così come la camera (paragrafo   della sentenza della camera), il contributo insostituibile che i partiti   politici apportano al dibattito politico. Queste formazioni politiche operano   in qualità di strumenti che permettono ai cittadini di partecipare al dibattito   elettorale e in qualità di tribune al cui interno è possibile esprimere il   sostegno in favore dei diversi programmi politici (mutatis mutandis, Partito   comunista unificato della Turchia e altri, citata supra, p. 17, § 25). Esse si   distinguono, inoltre, dagli altri attori della scena politica quali ad esempio i   candidati indipendenti, che hanno generalmente un radicamento locale.   Similmente, la Corte osserva che in Turchia i candidati indipendenti sono   sottoposti ad un certo numero di restrizioni e di condizioni sfavorevoli     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   rispetto ai partiti politici quali ad esempio il deposito obbligatorio di una   garanzia, la non iscrizione del proprio nome sulle schede di voto fornite alla   frontiera e presso i grandi aeroporti, l’impossibilità di diffondere messaggi   elettorali quando al contrario tutti i partiti politici dispongono espressamente   il diritto di parlare in televisione e alla radio (paragrafi 36 e 39 supra).   137. La Corte constata, tuttavia, che tale strumento non può essere   considerato del tutto privo di effetti pratici. Alle elezioni del 22 luglio 2007,   in particolare, le piccole formazioni hanno potuto sfuggire alla scure della   soglia di sbarramento presentando dei candidati indipendenti, la qual cosa   ha consentito loro di ottenere dei mandati parlamentari. In effetti, il DTP –   partito successore del DEHAP – ha potuto formare un gruppo parlamentare   dopo aver ottenuto, proprio con le modalità descritte, venti seggi al   Parlamento (paragrafo 25 supra).   138. Certo, tale risultato è dovuto essenzialmente al fatto che, piuttosto   che presentare dei propri candidati sotto il proprio simbolo, i partiti di   opposizione hanno optato per una strategia cosiddetta di «indipendenti   sostenuti da un partito» (paragrafo 23 supra). L’assenza di soglie di   sbarramento applicabili ai candidati indipendenti ha facilitato in modo   considerevole l’adozione di una siffatta strategia elettorale e questo   nonostante le limitazioni enunciate più sopra (paragrafi 36 e 39).   Ovviamente, si tratta pur sempre di un ripiego se lo si compari alla   posizione che deriva dalla appartenenza ufficiale ad un partito politico.   139. Le medesime considerazioni valgono per quanto attiene alla   possibilità di costituire una coalizione elettorale con altre formazioni   politiche. La Corte nota, in effetti, che l’articolo 16 della legge n. 2839 osta   a che i partiti possano presentare delle liste comuni e di partecipare alle   elezioni legislative realizzando delle formali coalizioni elettorali. Come   sottolineato dal Governo, i partiti politici hanno sviluppato una strategia   elettorale destinata ad aggirare siffatto divieto. Il ricorso a siffatta strategia   ha fornito tangibili risultati, in particolare nelle elezioni del 1991 e del 2007.   In effetti, prima delle elezioni del 20 ottobre 1991, sotto i simboli dei due   grandi partiti politici erano state costituite due alleanze elettorali. In questo   modo le piccole formazioni politiche ivi incluso il partito HEP – il   predecessore del DEHAP – erano riuscite ad ottenere la rappresentanza   parlamentare con 18 deputati (paragrafo 15 supra). Questa strategia   elettorale ha prodotto risultati positivi anche nelle elezioni del 22 luglio   (paragrafo 24 supra).     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   140. Certo, nella misura in cui alla conclusione delle elezioni del 3   novembre 2002, il fatto che il 45,3% dei suffragi (sarebbe a dire circa 14,5   milione di voti espressi) non sia stato sufficiente per garantire una   rappresentanza nel Parlamento, dimostra che siffatte strategie elettorali non   possono avere che una portata limitata. Come evidenziato dalla camera   (paragrafo 73 della sentenza della camera), il fatto che una parte consistente   dell’elettorato non sia rappresentata affatto in Parlamento non si concilia   assolutamente con il ruolo fondamentale che l’organo legislativo detiene in   una democrazia rappresentativa; è tale organo, in effetti, ad essere il   principale strumento di controllo democratico e di responsabilità politica, e,   pertanto, esso dovrebbe rispecchiare al meglio le correnti di pensiero   sottostanti un regime politico che pretenda di essere realmente democratico.   141. Tuttavia, sembra opportuno evidenziare che, come fatto notare da   numerosi analisti, le elezioni del novembre 2002 si sono svolte in un clima   di crisi per diversi motivi (la crisi economica e politica, i terremoti che   hanno colpito il paese – paragrafi 12 e 20 supra). Ebbene, è significativa in   proposito la constatazione che i tre partiti che avevano formato la coalizione   di governo alla conclusione delle elezioni legislative del 1999 non abbiamo   potuto raggiungere nel 2002 lo sbarramento del 10% e siano rimaste prive,   pertanto, di rappresentanza parlamentare (paragrafo 20 supra).   142. Inoltre, l’analisi complessiva delle elezioni legislative che si sono   svolte a partire dal 1983 evidenzia che il difetto di rappresentatività   manifestato alla conclusione delle elezioni del novembre 2002 dipendeva   probabilmente da circostanze occasionali e non era dovuto esclusivamente a   causa dell’elevata soglia di sbarramento elettorale. Conviene evidenziare, in   proposito, che fatta eccezione per siffatte elezioni, la parte di voti che non si   è tramutata in una rappresentanza al Parlamento non aveva mai superato la   percentuale del 19,4% dei suffragi espressi (19,4 % nel 1987, 0,5 % nel   1991, 14 % nel 1995 ed il 18 % nel 1999). Tale percentuale è scesa al   13,1 % alle elezioni del 22 luglio 2007 (paragrafo 49 supra).   143. Conseguentemente, la Corte constata che i partiti politici che   rischiavano di essere colpiti dallo sbarramento del 10% sono riusciti a   sviluppare tutta una serie di strategie per attenuare gli effetti di tale   sbarramento e questo anche se così facendo essi vanno contro lo scopo di   tale sbarramento, sarebbe a dire evitare una eccessiva frammentazione   parlamentare (paragrafi 60 e 125 supra).   144. Allo stesso modo la Corte accorda una certa importanza anche al   ruolo detenuto in materia dalla Corte costituzionale. Nel periodo in cui era   in vigore la Costituzione del 1961, la Corte costituzionale, fondandosi sul   principio dello Stato democratico e sul principio del pluralismo, aveva   respinto l’idea di applicare una «soglia di sbarramento semplice» all’interno   della circoscrizione elettorale (paragrafo 41 supra). Successivamente, in   seguito alla adozione della Costituzione del 1982, nelle occasioni in cui i   giudici costituzionali si sono pronunciati in materia di sistemi elettorali, essi     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   non hanno mai mancato di rilevare che il legislatore non dispone di un   margine di apprezzamento illimitato in questa materia e non può adottare   «misure volte ad ostacolare la libera espressione del popolo o a sottomettere   la vita politica all’egemonia di un partito unico oppure a distruggere il   sistema multipartitico» (paragrafo 42 supra).   145. Nella sentenza resa il 18 novembre 1995, la Corte costituzionale è   ritornata sulla sua giurisprudenza del 1968 (paragrafo 41 supra) e ha   esaminato il fondamento della soglia di sbarramento in qualità di correttivo   del principio di proporzionalità che consente di evitare una eccessiva   frammentazione parlamentare. Anche ammettendo che le soglie di   sbarramento restringano «il diritto di votare e di essere eletti», la Corte   costituzionale le ha ritenute legittime quando esse non eccedono la normale   misura e ha ritenuto conseguentemente, che la soglia del 10% sia conforme   ai principi costituzionali. Al contrario, fondandosi sul principio «dell’equa   rappresentanza», la Corte ha proceduto con l’annullamento di una soglia di   sbarramento del 25% per la ripartizione dei seggi attribuiti ai dipartimenti.   La Corte, a ben vedere, ha affermato che il principio costituzionale   dell’equa rappresentazione e quello della stabilità di governo devono   necessariamente essere integrati, in modo da equilibrarsi e completarsi a   vicenda (paragrafo 43 supra).   146. Ne deriva che l’attività della Corte costituzionale, che svolge la   funzione di sorveglianza sulle soglie di sbarramento eccessivamente elevate   ricercando un punto di equilibrio tra i principio dell’equa rappresentazione e   quello della stabilità di governo, costituisce una garanzia destinata ad   impedire che l’applicazione delle soglie di sbarramento possa costituire una   violazione della sostanza del diritto sancito dall’articolo 3 del Protocollo   n°1.   iii. Conclusioni   147. In conclusione la Corte stima che da un punto di vista generale una   soglia di sbarramento elettorale del 10% sia eccessiva. Da tale punto di vista   essa concorda con le valutazioni fatte dagli organi del Consiglio d’Europa   che sottolineano il carattere eccezionale di un siffatto sbarramento e ne   raccomandano la riduzione (paragrafi 57 e 130). Tale sbarramento, in   effetti, costringe i partiti politici ad adottare tutta una serie di stratagemmi   che non contribuiscono di certo alla trasparenza del processo elettorale. Nel   caso di specie, tuttavia, la Corte non è convinta che lo sbarramento in   questione, considerato il contesto politico delle elezioni in esame nonché le   misure correttive e le altre garanzie di cui esso era dotato e che ne hanno   circoscritto l’effetto nella pratica, abbia avuto per effetto quello di violare la   sostanza dei diritti dei ricorrenti garantiti dall’articolo 3 del Protocollo n°1   148. Conseguentemente, non vi è stata violazione di tale disposizione.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   Ritiene, con tredici voti contro quattro, che non vi è stata violazione di   dell’articolo 3 del Protocollo no 1.   Redatta in francese ed in inglese, e resa in udienza pubblica al Palazzo   dei diritti umani, a Strasburgo, l’8 luglio 2008.   Vincent Berger   Giureconsulto   Boštjan M. Zupančıč   Presidente   Alla presente sentenza è allegata, conformemente all’articolo 45 § 2 della   Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento, l’esposizione della   seguente opinione dissenziente comune ai giudici Tulkens, Vajić, Jaeger et   Šikuta.   B.M.Z.   V.B     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI   TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   Con rammarico, non possiamo condividere la conclusione della   maggioranza secondo la quale non vi sarebbe stata alcuna violazione   dell’articolo 3 del Protocollo n°1, e questo nonostante il fatto che   utilizziamo come punto di partenza gli stessi principi della maggioranza   (paragrafi da 105 a 115 della sentenza).   1. In un sistema elettorale proporzionale, l’esigenza di una soglia di   sbarramento non può essere considerata ex se in contrasto con gli obblighi   derivanti dall’articolo 3 del Protocollo n°1, nella misura una siffatta soglia   favorisce le correnti di pensiero sufficientemente rappresentative e permette   di evitare una eccessiva frammentazione del Parlamento. Nessuno dubita,   tuttavia, che il sistema attuale in Turchia, con una soglia del 10% introdotta   nel 1980 che è la più alta in Europa, contribuisca a privare una larga fetta   della popolazione della possibilità di essere rappresentata al Parlamento.   Come messo in mostra dalle elezioni legislative del 1987, del 1991, del   e del 1999, la parte di voti espressi in favore di partiti non   rappresentati al Parlamento era pari rispettivamente al 19,4 % (circa 4,5   milioni di voti), allo 0,5 % (circa 140 000 voti), al 14 % (circa 4 milioni di   voti) e al 18,3 % (circa 6 milioni di voti). Il risultato dello scrutinio del   2002, invece, ha messo in luce una «crisi della rappresentanza», dal   momento che il 45,3 % dei voti (ossia circa 14,5 milioni di voti) non sono   stati presi in considerazione e non si sono rispecchiati nella composizione   del Parlamento uscito dall’elezione1. Secondo un rapporto redatto   dall’OSCE, la soglia di sbarramento del 10% applicata nel sistema elettorale   turco elimina praticamente qualsiasi possibilità per i partiti regionali e di   minoranza di avere accesso alla grande Assemblea nazionale della Turchia e   snatura l’obiettivo principale di un sistema proporzionale2. In effetti,   l’elevata soglia del 10% tende a far scomparire le critiche ed i dibattiti   parlamentare che sono, come evidente, l’essenza della democrazia   rappresentativa. Ora, come la Corte ha sovente ripetuto, non può esistere   democrazia senza pluralismo (cfr. Parti della libertà e della democrazia   (ÖZDEP) c. Turchia [GC], no 23885/94, §§ 39 e 41, CEDH 1999-VIII).   1. R. ZIMBRON, “The Unappreciated Margin: Turkish Electoral Politics Before the   European Court of Human Rights”, 49 Harvard International Law Journal Online 10   (2007), http://www.harvardilj.org/online/125, p. 18.   2. Si veda ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA, UFFICIO   PER LE ISTITUZIONI DEMOCRATICHE ED I DIRITTI UMANI, Assessment Report: Republic of   Turkey Parliamentary Elections (2002).     Copyright © 2009 UFTDU       SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   2. il Governo sostiene che la soglia di sbarramento elettorale del 10%   persegua lo scopo legittimo di assicurare la stabilità governativa. Secondo il   Governo, l’esistenza in Turchia di un sistema elettorale proporzionale puro   non corretto da una siffatta soglia impedirebbe la creazione di maggioranze   di governo stabili. La Corte dichiara di condividere siffatta tesi senza   analizzarla né sottoporla a critica. Ora, secondo alcuni, l’analisi del contesto   storico della Turchia mette in dubbio siffatto obiettivo, dal momento che un   sistema elettorale privo di una soglia di sbarramento così elevata potrebbe   permettere comunque la formazione di governi stabili1. Al contrario, un   siffatto sbarramento comporterebbe più un vantaggio di polarizzazione che   di stabilità.   Tra le altre cose, di fatto, i gruppi più piccoli ormai riescono ad ottenere   una rappresentanza al Parlamento aggirando la legge (si veda il punto 4   supra). Ne deriva, allora, che non può più dubitarsi che lo scopo della legge   consiste nell’escludere dal Parlamento i partiti o i gruppi più piccoli, e   questo dal momento che il solo effetto che deriva dalla sua applicazione   sembra essere quello di ridurre, nelle elezioni, le chances di tutti i partiti   minori che non avranno la certezza di oltrepassare la soglia di sbarramento.   A tali partiti, nel corso del periodo elettorale, non resta che trovare degli   alleati o sparire presentando i propri candidati come indipendenti.   3. Per quanto riguarda la proporzionalità dell’ingerenza il primo motivo   su cui si fonda al decisione della maggioranza riposa sul fatto che le elezioni   del 3 novembre 2002 si sarebbero svolte in un clima di tensione provocato   da una molteplicità di cause (pressioni economiche, crisi politiche,   terremoti, - paragrafo 141 della sentenza). In altre parole a situazioni   eccezionali, soluzioni eccezionali.   Siffatta tesi – che a prima vista potrebbe apparire ragionevole – è tuttavia   indebolita in modo particolare dalla circostanza che la soglia di sbarramento   del 10% non è stata applicata esclusivamente alle elezioni del novembre   2002. Da un lato tale sistema è stato adottato molto prima, alle elezioni del   1983, e da allora molti partiti dalla diversa linea politica non sono riusciti   più ad ottenere una rappresentanza in Parlamento in quanto non sono riusciti   a superare la soglia di sbarramento in questione (paragrafo 123 della   sentenza). Dall’altro lato, tale sbarramento è stato applicato anche dopo le   elezioni del 2002 e, in modo particolare, alle elezioni legislative del 22   luglio 2007. Certo, dei progetti di riforma del sistema elettorale sono stati   presentati a più riprese, ma una mano invisibile sembra averne sempre   ostacolato l’adozione. In presenza di siffatte condizioni, il motivo   fondamentale della tesi accolta dalla maggioranza, sarebbe a dire quello del   contesto peculiare delle elezioni del 2002, non ci sembra pertinente.   1. R. ZIMBRON, “The Unappreciated Margin: Turkish Electoral Politics Before the   European Court of Human Rights”, op. cit., p. 13.     Copyright © 2009 UFTDU     SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   4. Il secondo motivo su cui riposa la decisione della maggioranza risiede   nell’importanza che essa accorda a ciò che definisce come i «correttivi e le   altre garanzie » che sono suscettibili di circoscrivere gli effetti pratici dello   sbarramento del 10%, un sbarramento che in generale comunque appare alla   maggioranza eccessivo (paragrafo 147).   Di che si tratta in concreto ? La Corte riconosce essa stessa che si tratta   di una serie di «stratagemmi» ai quali i partiti politi minori sono costretti a   ricorrere e che non contribuiscono certo alla trasparenza del processo   elettorale (ibid.). Uno stratagemma, nel significato letterale del termine, è un   artificio, un artificio di guerra. Ebbene, è possibile correggere un sistema   democratico che non funziona in modo corretto, ricorrendo a degli   «stratagemmi» e giustificarne in questo modo la compatibilità con la   Convenzione?   Concretamente, i partiti politici turchi hanno sviluppato delle tecniche   elettorali tendenti ad «aggirare» gli ostacoli, e ciò vale in particolare in   relazione alla tecnica dei candidati indipendenti sostenuti da un partito (e   che una volta eletti ricostituiscono il loro partito di origine) e a quella della   presentazione dei candidati di un partito nella lista di una altro partito. La   Corte non ha esitato a constatare che, in questo caso, non si tratta altro che   di un ripiego (paragrafo 138). La Corte, inoltre, sottolinea tutte le difficoltà   di un siffatto sistema nella misura in cui i candidati sono sottoposti ad un   certo numero di limitazioni e di condizioni sfavorevoli rispetto ai partiti   politici (si veda, per esempio, il paragrafo 36 della sentenza). Tuttavia, la   Corte accetta questi «stratagemmi» a causa dei risultati pratici che da essi   deriverebbero. In altre parole, il fine giustifica i mezzi.   Ora, a parte gli evidenti problemi di moralità politica che suscita siffatta   posizione, essa non è a nostro avviso accettabile dal momento che, come la   stessa Corte riconosce, siffatti «stratagemmi» contrastano con lo scopo   legittimo derivante dalla applicazione di soglie di sbarramento elettorali così   elevate, e cioè quello di evitare la frammentazione parlamentare. Tra l’altro,   questi correttivi e queste garanzie dipendono in modo esclusivo dalle   circostanze e dagli accordi politici esistenti di volta in volta e non hanno   alcuna certezza né stabilità temporale. Si tratta, dunque, di pratiche che oltre   ad essere esse stesse contrarie alla Costituzione e alla legge elettorale della   Turchia (articolo 16 della legge no 2839 riguardante l’elezione dei deputati),   possono essere modificate e scomparire da un giorno all’altro. In presenza   di siffatte condizioni è difficile accettare che tali correttivi possano ricevere   la qualificazione di garanzie ai sensi della Convenzione. Infine, la Corte non   si sofferma affatto sull’effetto pregiudizievole che tali tecniche possono   arrecare al sistema dei partiti dal momento che quelli tra loro più piccoli   devono cercare di assicurarsi la protezione di altri gruppi per poter superare   la soglia del 10%. Ebbene, i partiti rappresentano ed uniscono differenti   correnti di pensiero. Qualsiasi interferenza nell’indipendenza della loro     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   partecipazione alle elezioni ha per effetto quello di restringere la libera   espressione dell’opinione della popolazione, e ciò sia che l’interferenze sia   diretta sia che l’interferenza sia indiretta. Ciò è senza dubbio quanto avviene   quando differenti partiti formano durante le elezioni delle alleanze nascoste   aggirando tanto la normativa in vigore quanto l’interpretazione di essa resa   dalla Corte costituzionale. (paragrafo 42 della sentenza). Per costituire   siffatta tipologia di alleanze, i candidati di un partito devono essere   accettati, ed anzi approvati, da un altro partito; in tale modo viene messa in   pericolo l’indipendenza dei partiti, e soprattutto quella dei loro   rappresentanti che sono candidati in liste presentate da altri partiti. A ben   vedere ciò equivale a giocare a nascondino con gli elettori e a minare i   fondamenti di una democrazia.   5. Il sistema elettorale in esame, che implica la soglia di sbarramento   elettorale più elevata d’Europa, che soffoca gli interessi e le opinioni di una   larga fetta dell’elettorato associato ad una determinata regione o ad una   minoranza nazionale (paragrafi 114 e 115 della sentenza) e che impedisce la   formazione di coalizioni manifeste con altri partiti politici (si veda, il   paragrafo 42 della sentenza della Corte costituzionale), oltrepassa in modo   manifesto l’ampio margine di apprezzamento di cui gode lo Stato e   contrasta con la sostanza e lo scopo dell’articolo 3 del Protocollo n°1   aggiuntivo alla Convenzione. Come osservato dal professore I. Budge, «ciò   che poteva essere considerato all’epoca come una misura eccezionale   necessaria per la protezione di una democrazia ancora fragile non può più   essere giustificato oggigiorno, quando la democrazia turca è giudicata   sufficientemente stabile e matura per richiedere di entrare nell’Unione   Europea»1.   6. Allo stesso modo, noi non siamo affatto convinti che le restrizioni   elettorali in esame non comportino una riduzione dei diritti in questione e   anzi riteniamo che esse interferiscano nella stessa sostanza di tali diritti,   privandoli di qualsivoglia effettività (Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio,   sentenza del 2 marzo 1987, Serie A n. 113, § 52). A ben vedere, anche   ammettendo che il sistema in vigore non possa essere considerato conforme   alla Convenzione se non munito di correttivi e anche accettando che tali   correttivi possano derivare dagli «stratagemmi» summenzionati, la stessa   maggioranza sembra costretta a riconoscere la validità del nostro   ragionamento.   Lo svolgimento di libere elezioni costituisce uno dei fondamenti della   giustizia e della pace in Europa; tale requisito è necessario allo sviluppo di   una effettiva democrazia politica pluralista e, pertanto, allo sviluppo della   supremazia del diritto e del rispetto dei diritti dell’uomo. Non si vede allora   1. Osservazioni dei ricorrenti depositate in cancelleria il 29 ottobre 2007, punto 4.     Copyright © 2009 UFTDU     SENTENZA YUMAK E SADAK c. TURCHIA - OPINIONE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI TULKENS, VAJIĆ, JAEGER E ŠIKUTA   come, sì fondamentali obiettivi, sottostanti non solo alla Convenzione ma   all’intero sistema del Consiglio d’Europa, possano essere raggiunti se essi   vengono fondati su regole elettorali che occorre aggirare (paragrafi da 133 a   146, ed in particolare 139 e 143) per renderle compatibili con la   Convenzione. Ai nostri occhi, l’unico modo adeguato per migliorare la   situazione attuale, in modo conforme alla Convenzione, non può che   consistere nella adozione, in modo chiaro e trasparente, dei necessari   emendamenti legislativi al sistema elettorale.     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło