10557/03

WyrokETPCz2008-04-01ECLI:CE:ECHR:2008:0401JUD001055703

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewystarczające odszkodowanie za wywłaszczenie, retroaktywne zastosowanie przepisów krajowych obniżających odszkodowanie oraz przewlekłość postępowania sądowego naruszyły prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odszkodowanie za „izolowane” wywłaszczenie, które nie było częścią szerszej reformy, powinno odpowiadać pełnej wartości rynkowej mienia. Stwierdzono, że przyznana kwota, znacznie niższa od wartości rynkowej i dodatkowo obciążona podatkiem, nałożyła na skarżącą nieproporcjonalne obciążenie, nieuzasadnione nadrzędnym interesem publicznym, co naruszyło art. 1 Protokołu nr 1. Trybunał podkreślił, że zasada praworządności i rzetelnego procesu sprzeciwiają się retroaktywnej ingerencji ustawodawcy w toczące się postępowania, jeśli ma ona na celu wpływanie na ich wynik. Zastosowanie art. 5 bis ustawy 359/1992 do spraw w toku, skutkujące znacznym obniżeniem odszkodowania, bez wyraźnego i nadrzędnego interesu ogólnego, stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1. Ponadto, Trybunał uznał, że postępowanie trwające ponad 15 lat i 6 miesięcy w jednej instancji było nadmiernie długie i naruszało wymóg „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
W 1978 roku grunty należące do skarżącej spółki zostały zajęte przez gminę Morro Abba, a w 1983 roku formalnie wywłaszczone. Spółka wniosła pozew o odszkodowanie równe wartości rynkowej nieruchomości. Sąd krajowy zasądził odszkodowanie, które było znacznie niższe od wartości rynkowej i dodatkowo obciążone 20% podatkiem. Postępowanie o odszkodowanie trwało prawie 15 lat. Skarżąca złożyła również krajowy wniosek o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania (na podstawie tzw. ustawy Pinto), w wyniku którego przyznano jej niewielką kwotę za szkody niemajątkowe i koszty prawne.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie braku rzetelności postępowania. Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w zakresie przewlekłości postępowania. Trybunał zasądził słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

Camera, sentenza 1 luglio 2008, ricorso n. 10557/03, Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italia FATTO Nel 1978 i terreni di propriet� della societ� ricorrente venivano occupati dal Comune di Morro Abba e, nel 1983, venivano formalmente espropriati. Nel 1986, la ricorrente citava in giudizio il Comune espropriante per vedersi riconoscere l'indennit� di esproprio pari al valore di mercato del bene. Con un'ordinanza del 2 dicembre 1998, il Tribunale civile di Ancona condannava il Comune a versare alla ricorrente la somma di Lire 188.779.789,00 pari ad 97.496,62 e, successivamente, con sentenza del 17 novembre 2001, il medesimo Tribunale disponeva che la restituzione da parte della ricorrente dell'importo di Lire 8.719.645,00 pari ad 4.503,32, quale somma versata in eccedenza. La ricorrente proponeva appello avverso tale decisione, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Ancona con sentenza del 1mo aprile 2004. Nelle more del giudizio di primo grado, il 12 ottobre 2001, la ricorrente introduceva un ricorso dinanzi la Corte di Appello di L'Aquila per lamentare l'irragionevole durata della processo instaurato dinanzi al Tribunale di Ancona, durato quasi 15 anni. Con decreto dell'8 gennaio 2002, passato in giudicato nel mese di febbraio 2003, la Corte di Appello adita rigettava la richiesta relativa al danno patrimoniale, e riconosceva la somma di 2.324,00 a titolo di danno morale e la somma di 1.032, 91 per le spese legali. DIRITTO Con ricorso introdotto in data 6 marzo 2003, la ricorrente ha lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU): 1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per l'inadeguatezza dell'indennit� di espropriazione; 2. articolo 6 � 1 CEDU in relazione alla mancanza di equit� del procedimento interno, per l'applicazione dell'art. 5 bis della l. 359/1992 ai procedimenti pendenti; 3. articolo 6 � 1 CEDU sotto il profilo della eccessiva durata del processo. La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile in relazione a tutte le doglianze sollevate dalla ricorrente. Nel merito, la Corte ha osservato che si trattava di un caso di espropriazione "isolato" � in quanto non inserito nel contesto di una riforma economica, sociale o politica avente uno scopo legittimo di "pubblica utilit�" � e, pertanto, la ricorrente aveva il diritto di vedersi riconoscere il valore integrale del bene. La somma riconosciuta alla ricorrente, infatti, oltre ad essere ampiamente inferiore al valore di mercato del bene � stata assoggettata ad un imposta "alla fonte" pari al 20%. Ne consegue che la ricorrente ha dovuto sopportare un carico sproporzionato ed eccessivo non giustificato da un interesse generale legittimo perseguito dalle autorit� (cfr. Corte eur., sent. 29 marzo 2006, Scordino c. Italia (n. 1), �� 99-103). Sotto il profilo dell'articolo 6 � 1 CEDU la Corte ha ricordato che, in via di principio, in ambito civile il potere legislativo ben pu� emanare norme applicabili retroattivamente. Tuttavia, il principio della preminenza del diritto e la nozione di equo processo ostano ad un ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al solo fine di influenzare lo svolgimento dei processi. In osservanza di tali principi, la Corte ha rilevato che nel caso di specie, l'applicazione del nuovo regime indennitario, disciplinato dall'art. 5 bis, ai procedimenti pendenti ha comportato una decurtazione sostanziale dell'indennizzo per i soggetti espropriati, i quali in base alla legge previgente (art. 39 della l. n. 2359/1865) avevano invece diritto ad un importo pari al valore di mercato del bene. Tale circostanza, in mancanza di un interesse generale evidente e superiore tale da giustificare l'effetto retroattivo, ha comportato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. Da ultimo, in relazione alla durata del procedimento, la Corte ha osservato che lo stesso si � protratto per oltre 15 anni e 6 mesi per un solo grado di giudizio. Pertanto, tenuto conto delle informazioni fornite dalle parti ed in conformit� con la sua giurisprudenza costante, la Corte ha dichiarato la durata del procedimento eccessiva e non rispondente all'esigenza della "durata ragionevole". A. Danno APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU La ricorrente ha chiesto una somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato del bene al momento della espropriazione e l'indennizzo riconosciuto in conformit� con l'art. 5 bis della legge 392/92, oltre al rimborso dell'imposta del 20% applicata sull'indennizzo, per la somma complessiva di 122.994,43 oltre rivalutazione ed interessi calcolati a partire dal 1983. A titolo di danno morale, la ricorrente chiede la somma di 12.000,00 previa sottrazione della somma di 2.324,00 liquidata dalla corte di appello nell'ambito del procedimento ex lege Pinto. Per quanto riguarda il danno patrimoniale, la Corte ha ricordato che una sentenza con la quale viene riconosciuta la violazione di una delle disposizioni della CEDU implica di per s� l'obbligo per lo Stato convenuto di porre fine alla violazione e di cancellarne le conseguenze al fine di riportare, fin dove possibile, la situazione allo status quo ante. La Corte ha poi ricordato i principi generali enunciati nella sua giurisprudenza relativa all'art. 1 del Protocollo n. 1, secondo cui per essere ritenuta adeguata, l'indennit� di esproprio avrebbe dovuto essere pari al valore di mercato del bene, al momento della sua privazione. Pertanto la Corte, decidendo secondo equit�, ha ritenuto di riconoscere una somma corrispondente alla differenza tra il valore del terreno nell'agosto 1983 e l'indennit� liquidata dal tribunale nazionale, oltre l'indicizzazione e gli interessi, per la somma complessiva di 500.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo. Sul danno morale, in considerazione delle circostanze proprie della fattispecie, la Corte ha riconosciuto per intero la somma chiesta dalla ricorrente pari ad 9.676,00. B. Spese La ricorrente ha chiesto la somma di 37.233,00 a titolo di spese legali fornendo gli elementi necessari per dimostrare la propria pretesa. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti, ha liquidato alla ricorrente la somma di 10.000,00, oltre qualsiasi somma eventualmente dovuta a titolo di imposta su tale importo. C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło