12050/04
WyrokETPCz2009-01-08ECLI:CE:ECHR:2009:0108JUD001205004
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ustalenie kaucji w wysokości 3 milionów euro dla kapitana statku po katastrofie ekologicznej, w celu zapewnienia jego obecności na rozprawie, naruszyło prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 3 Konwencji, w szczególności w kontekście jej proporcjonalności i uwzględnienia sytuacji osobistej skarżącego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że władze krajowe dostatecznie uzasadniły proporcjonalność kwoty kaucji, biorąc pod uwagę zarówno obiektywne czynniki, takie jak powaga przestępstwa, alarm społeczny i katastrofalne konsekwencje wycieku ropy, jak i subiektywne okoliczności dotyczące skarżącego, w tym jego status obcokrajowca bez związków z Hiszpanią oraz fakt, że był on pracownikiem armatora ubezpieczonego od tego typu zdarzeń. Trybunał podkreślił rosnące i uzasadnione obawy dotyczące przestępstw przeciwko środowisku na poziomie europejskim i międzynarodowym, co uzasadniało dążenie do zapewnienia obecności skarżącego na procesie poprzez wysoką kaucję. Fakt, że kaucja została ostatecznie zapłacona przez ubezpieczyciela armatora, a skarżący został zwolniony i regularnie stawia się przed władzami, potwierdził, że główny cel kaucji – zapewnienie obecności na procesie – został osiągnięty.Stan faktyczny
Skarżący, Apostolos Ioannis Mangouras, kapitan greckiego tankowca Prestige, został aresztowany w Hiszpanii 13 listopada 2002 r. po tym, jak jego statek, przewożący 70 000 ton oleju napędowego, uległ awarii, powodując katastrofę ekologiczną u wybrzeży Galicji. Sąd krajowy nakazał jego tymczasowe aresztowanie z możliwością zwolnienia za kaucją w wysokości 3 000 000 euro. Skarżący spędził 83 dni w areszcie, zanim kaucja została wpłacona przez ubezpieczyciela armatora, po czym został zwolniony pod warunkiem wskazania adresu w Hiszpanii, codziennego stawiania się na policji i zakazu opuszczania kraju.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 5 § 3 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CASO MANGOURAS c. SPAGNA
(Ricorso n. 12050/04)
SENTENZA
STRASBURGO gennaio 2009
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della
Convenzione. Può subire ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA MANGOURAS c. SPAGNA
Nel caso Mangouras c. Spagna,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una
Camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele, giudici,
Alejandro Saiz Arnaiz, giudice ad hoc,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 2 dicembre 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 12050/04) diretto contro il Regno
di Spagna, con il quale un cittadino greco, il sig. Apostolos Ioannis
Mangouras («il ricorrente»), ha adito la Corte il 25 marzo 2004 in virtù
dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Il ricorrente è rappresentato dall’avv. Ruiz Soroa, avvocato del Foro
di Bilbao. Il governo spagnolo («il Governo») è rappresentato dal proprio
agente, il sig. I. Blasco, capo del servizio giuridico dei diritti dell’uomo
presso il Ministero della Giustizia.
3. Il ricorrente sosteneva in particolare che l’importo della sua cauzione
era eccessivamente elevato ed era stato stabilito senza prendere in
considerazione la sua situazione personale.
4. Il 14 novembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al
Governo. Avvalendosi delle disposizioni dell’art. 29 § 3, ha deciso che la
ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati congiuntamente.
5. Il governo greco, invitato a presentare delle osservazioni scritte sul
caso, non ha manifestato la volontà di esercitare tale diritto (art. 36 § 1 della
Convenzione e art. 44 § 1 del Regolamento).
6. Poiché il sig. L. López Guerra, giudice eletto a titolo della Spagna, si
è astenuto, il Governo ha designato il sig. A. Saiz Arnaiz per sedere al suo
posto in qualità di giudice ad hoc (art. 27 § 2 della Convenzione e art. 29 § del Regolamento della Corte).
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SENTENZA MANGOURAS c. SPAGNA
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
7. Il ricorrente è nato nel 1935 e risiede in Grecia.
8. Il 13 novembre 2002, la nave Prestige, che batteva bandiera delle
Bahamas, navigava nella zona economica esclusiva spagnola vicino alle
coste della Galizia, trasportando settantamila tonnellate di gasolio.
L’apertura di una falla nello scafo della barca provocò lo scarico del
contenuto dei serbatoi nell’Oceano Atlantico.
9. Di fronte al rischio di naufragio, le autorità marittime condussero una
vasta operazione di salvataggio dell’equipaggio. Il ricorrente, capitano della
nave, fu trasportato in elicottero fino ai locali della capitaneria marittima di
La Coruña (A Coruña), dove fu arrestato.
10. Il riversamento in mare del carico provocò una catastrofe ecologica i
cui effetti per la fauna e la flora marine si protrassero per parecchi mesi e si
propagarono fino alle coste francesi.
11. Con decisione del 17 novembre 2002, il giudice istruttore n. 4 di La
Coruña ritenne che i fatti evidenziassero l’esistenza di indizi sufficienti che
giustificavano l’apertura di un’inchiesta penale. Il giudice ordinò la messa
in stato di custodia cautelare del ricorrente con possibilità di rilascio sotto
condizione del pagamento di una cauzione di tre milioni di euro (3.000.000
€). Il giudice fece notare che, sebbene la causa del disastro fosse stata
accidentale, alcuni elementi del fascicolo, provvisori a questo punto del
procedimento, consentivano di individuare delle irregolarità nel
comportamento del ricorrente, come un difetto di collaborazione con le
autorità portuali allorché queste ultime cercarono di rimorchiare
l’imbarcazione. Questo atteggiamento poteva dare adito all’esistenza nella
fattispecie di un reato contro le risorse naturali e l’ambiente e così pure di
un reato di disubbidienza alle autorità amministrative. La gravità di questi
reati presunti e la cittadinanza straniera del ricorrente, che non aveva legami
particolari con la Spagna, giustificavano, secondo il giudice, l’importo
elevato della cauzione.
12. Il ricorrente chiese la propria scarcerazione e, in subordine, la
riduzione della cauzione a 60.000 €. Con decisione del 27 novembre 2002,
il giudice istruttore n. 1 di Corcubión (La Coruña) respinse la richiesta con
la motivazione che la gravità dei reati presunti giustificava il mantenimento
in custodia cautelare che, peraltro, era conforme ai principi stabiliti in
materia dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale, vale a dire il
carattere eccezionale, sussidiario, provvisorio e proporzionato della misura.
Per quanto riguarda l’importo della cauzione, il giudice precisò che la
presenza del ricorrente al processo era fondamentale al fine di chiarire i fatti
successivi alla comparsa della falla nello scafo della nave. Peraltro, egli
ribadì le argomentazioni fornite dal giudice a quo, vale a dire la gravità dei
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reati, l’allarme sociale provocato dall’inquinamento marino, la cittadinanza
greca del ricorrente, il fatto che egli avesse il suo domicilio fisso all’estero e
la mancanza di ogni legame con la Spagna, ragioni che giustificavano
l’importo elevato della cauzione, al fine di evitare ogni rischio di
contumacia.
13. Il 7 dicembre 2002, lo stesso giudice istruttore n. 1 respinse il ricorso
in riforma presentato dal ricorrente e confermò la decisione impugnata.
14. Il ricorrente fece appello. Con decisione del 3 gennaio 2003,
l’Audiencia Provincial di La Coruña respinse il ricorso, ritenendo che
l’importo della cauzione fosse giustificato in considerazione delle
circostanze particolari del caso di specie.
15. Il 6 febbraio 2003, il giudice istruttore n. 1 di Corcubión (La Coruña)
registrò il deposito di un avallo bancario corrispondente all’importo della
cauzione richiesta. Di conseguenza, concesse al ricorrente la libertà
provvisoria a certe condizioni, vale a dire:
«a) l’indicazione di un indirizzo sul territorio nazionale;
b) la sua comparizione ogni giorno prima delle ore 13 dinanzi alla prefettura di
polizia corrispondente all’indirizzo indicato;
c) il divieto di uscire dal territorio nazionale, con consegna del passaporto alla
cancelleria del tribunale».
16. Invocando l’art. 17 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della
Costituzione, il ricorrente propose un ricorso d’amparo dinanzi al Tribunale
costituzionale. Senza contestare la misura di custodia cautelare, che ritenne
peraltro sufficientemente motivata, il ricorrente si lamentò dell’importo
della cauzione, secondo lui eccessivo e sproporzionato tenuto conto della
sua situazione economica, che rendeva illusorio il conseguimento della
libertà provvisoria. Sottolineò che la determinazione dell’importo non
avrebbe tenuto conto della sua situazione personale, come esige la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
17. Con una decisione motivata del 29 settembre 2003, l’alta
giurisdizione dichiarò il ricorso irricevibile. In via preliminare, essa dichiarò
che, conformemente alla sua giurisprudenza, la scarcerazione del ricorrente
non faceva per questo venir meno l’oggetto del ricorso d’amparo, perché
«in caso di violazione del diritto fondamentale invocato, vi sarebbe motivo per il
Tribunale di accogliere il ricorso e di concedere l’amparo al ricorrente»
18. Nel merito, tuttavia, il Tribunale costituzionale si pronunciò nei
seguenti termini:
« (...) conformemente all’art. 531 del codice di procedura penale, la determinazione
dell’importo della cauzione deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura del
reato, della fedina penale dell’imputato e di altre circostanze che potrebbero indurlo a
sottrarsi alla giustizia. Dal canto suo, la dottrina della Corte europea dei diritti
dell’uomo ha segnalato che lo scopo della cauzione è quello di assicurare la presenza
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dell’imputato al processo (…) e che il suo importo deve agire come un freno per
escludere ogni idea di fuga.
(...)
Nella fattispecie, le diverse decisioni hanno ampiamente giustificato l’importo
imposto, così come il rigetto della domanda di riduzione, con i seguenti motivi:
l’obiettivo prioritario che rappresenta la presenza dell’imputato al processo, la gravità
dei reati in questione, la situazione catastrofica provocata dal riversamento in mare del
carico tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale, la condizione di
straniero del ricorrente e la sua totale mancanza di legami in Spagna.
Tutte queste circostanze hanno condotto i tribunali a ritenere che il rischio di fuga
potesse essere attenuato soltanto da una cauzione così elevata. (...) Hanno anche
tenuto conto della situazione personale ed economica dell’imputato, così come
dell’ambiente commerciale nel quale egli lavora. (...) In effetti, la cittadinanza greca
del ricorrente, così come il suo domicilio fisso all’estero e la mancanza di legami con
la Spagna costituiscono delle circostanze personali che sono state tenute in debito
conto al momento della determinazione della cauzione al fine di dissuadere il
ricorrente da ogni idea di fuga.
Di conseguenza, l’importo è stato stabilito seguendo dei criteri di proporzionalità
(...). La determinazione di un importo eccezionale è dovuta alla natura eccezionale
della situazione in questione».
19. In seguito, le autorità spagnole autorizzarono il ritorno del ricorrente
nel suo Paese di provenienza, dove attualmente risiede, a condizione che
l’Amministrazione greca vigili sul rispetto del controllo periodico al quale il
ricorrente era soggetto in Spagna. Dunque, deve comparire ogni quindici
giorni al commissariato di Icaria (la sua isola natale) o di Atene (dove
risiedono i suoi figli).
20. A tutt’oggi, il procedimento penale sul merito è ancora pendente
dinanzi al giudice istruttore n. 1 di Corcubión (La Coruña).
II. IL DIRITTO INTERNO ED INTERNAZIONALE PERTINENTE
A. Diritto interno
1. La Costituzione
Articolo 17
«1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato
della libertà se non conformemente alle disposizioni del presente articolo e nei casi e
con le forme previsti dalla legge».
2. Codice penale vigente al tempo dei fatti
Articolo 325
«E’ punito con una pena detentiva da sei mesi a quattro anni, una multa da otto a
ventiquattro mesi e l’interdizione dall’attività per un periodo da uno a tre anni chi (…)
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provoca o effettua direttamente o indirettamente emissioni, scarichi (…) nelle (…)
acque terrestri, marine o sotterranee (…) che possano causare gravi pregiudizi
all’equilibrio dei sistemi naturali. Se risulta che il rischio possa colpire la salute delle
persone, la pena detentiva è applicata in una misura compresa tra due anni e tre mesi e
quattro anni».
Articolo 331
«I fatti previsti in questo capitolo sono puniti con la pena nella sua metà inferiore se
sono stati commessi con colpa grave».
3. Codice penale come modificato nel novembre 2003 (è stato
aggiunto un paragrafo all’art. 325)
Articolo 325
« (...)
2. Chi libera, emette o diffonde scientemente radiazioni ionizzanti o altre sostanze
nell’aria, nel suolo o nelle acque marine (…) in una quantità tale da provocare la
morte o una malattia (…) con conseguenze irreversibili, si vedrà aggiungere una pena
detentiva da due a quattro anni a quella che le corrisponde [d’ufficio] per i danni
provocati alle persone».
4. Codice di procedura penale
Articolo 531
«Al fine di determinare la natura e l’importo della cauzione, bisogna tenere conto
della natura del reato, della situazione sociale e della fedina penale dell’imputato, e
così pure di ogni altra circostanza che possa influenzarlo nell’intento di sottrarsi
all’autorità giudiziaria».
B. Diritto internazionale vigente al tempo dei fatti
1. Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento
causato da navi del 2 novembre 1973 (MARPOL 73/78) e Protocollo
alla stessa, adottato il 17 febbraio 1978 e ratificato dalla Spagna il luglio 1984
E’ stata emendata a più riprese, l’ultima nel luglio 2007 (entrata in vigore
dicembre 2008). In particolare, l’Allegato I della suddetta Convenzione
riguarda la prevenzione dell’inquinamento da idrocarburi e concerne la
prevenzione dell’inquinamento nelle situazioni di abbordaggio o incaglio.
Risultato della fusione di due trattati, adottati rispettivamente nel 1973 e nel
1978, questa Convenzione costituisce il principale strumento internazionale
preposto alla protezione dell’ambiente marino di fronte all’inquinamento
proveniente da navi, provocato tanto in modo intenzionale quanto in modo
accidentale.
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2. Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10
dicembre 1982, ratificata dalla Spagna il 15 gennaio 1997
Articolo 220
Poteri dello Stato costiero
« (...)
3. Quando uno Stato ha fondati motivi per ritenere che una nave in navigazione
nella sua zona economica esclusiva o nel suo mare territoriale abbia commesso, nella
zona economica esclusiva, una violazione delle regole e norme internazionali
applicabili per prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento provocato
dalle navi, o una violazione delle leggi e regolamenti, che esso ha adottato
conformemente a tali regole e norme internazionali e che danno loro attuazione, tale
Stato può chiedere alla nave di fornire delle informazioni riguardanti la sua identità ed
il suo porto di immatricolazione, l’ultimo porto di scalo ed il successivo ed altre
informazioni pertinenti necessarie per stabilire se sia stata commessa una violazione.
(...)
6. Quando esistono prove evidenti che una nave in navigazione nella zona
economica esclusiva o nel mare territoriale di uno Stato ha commesso, nella zona
economica esclusiva, una violazione secondo il paragrafo 3 che ha causato degli
scarichi che hanno provocato o rischiano di provocare danni gravi alla costa o agli
interessi connessi dello Stato costiero o a una qualunque risorsa del suo mare
territoriale o della sua zona economica esclusiva, tale Stato può, alle condizioni della
sezione 7, se gli elementi di prova lo giustificano, intentare un’azione, in particolar
modo ordinare il sequestro della nave conformemente al suo diritto interno.
7. Nonostante le disposizioni del paragrafo 6, ogniqualvolta siano state stabilite
procedure appropriate attraverso l’organizzazione internazionale competente o
secondo accordi diversi per garantire il rispetto degli obblighi relativi al versamento di
una cauzione o al deposito di un’altra garanzia finanziaria appropriata, lo Stato
costiero, se è vincolato da tali procedure, autorizza la nave a proseguire la
navigazione.
(...) ».
Articolo 221
Misure atte ad evitare l’inquinamento
derivante da incidenti in mare
« 1. Nessuna disposizione della presente parte pregiudica il diritto degli Stati, in
virtù del diritto internazionale, sia consuetudinario, sia convenzionale, di adottare e di
applicare al di là del mare territoriale misure proporzionate ai danni che essi hanno
effettivamente subito o da cui sono minacciati, al fine di proteggere la loro costa o gli
interessi correlati, compresa la pesca, dall’inquinamento o da una minaccia di
inquinamento derivante da un incidente in mare, o da azioni ad esso connesse, da cui
ci si può ragionevolmente attendere delle conseguenze dannose.
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2. Ai fini del presente articolo, per «incidente in mare» si intende un abbordaggio,
un incaglio o altro incidente di navigazione o evento verificatosi a bordo o all’esterno
della nave, che abbia cagionato danni materiali o provocato una minaccia imminente
di danni materiali ad una nave o al suo carico».
C. Evoluzione del diritto interno ed europeo sulla protezione
dell’ambiente marino
1. Diritto interno
Legge 26/2007 del 23 ottobre sulla responsabilità ambientale
Tale legge disciplina la responsabilità degli operatori di prevenire, evitare e
riparare i danni ambientali, conformemente all’art. 45 della Costituzione,
nonché al principio di prevenzione e al principio «chi inquina paga».
2. Diritto europeo
a) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e
riparazione del danno ambientale
Tale direttiva ha per oggetto la definizione di un quadro di responsabilità
ambientale fondato sul principio "chi inquina paga", al fine di prevenire e
riparare i danni ambientali.
b) Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
settembre 2005 relativa all’inquinamento provocato dalle navi e
all’introduzione di sanzioni per violazioni
Articolo 3
Campo d’applicazione
« 1. La presente direttiva è applicabile, conformemente al diritto internazionale, agli
scarichi di sostanze inquinanti:
a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è
applicabile il regime Marpol;
b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di
passaggio in transito, conformemente alla parte III, sezione 2, della Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, nella misura in cui uno Stato membro
abbia giurisdizione su tali stretti;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro,
istituita ai sensi del diritto internazionale, e
e) in alto mare.
2. La presente direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi,
a prescindere dalla bandiera, ad esclusione delle navi militari da guerra e delle navi da
guerra ausiliarie, o di altre navi possedute o gestite da uno Stato ed impiegate, al
momento considerato, solo per servizi statali a fini non commerciali.
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(...)
Articolo 8
Sanzioni
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che le violazioni [...]
siano soggette a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che possono
comprendere sanzioni penali o amministrative.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le sanzioni di cui al
paragrafo 1 si applichino a chiunque sia giudicato responsabile di una violazione
[...] ».
3. Rapporto del 30 marzo 2005 della Commissione ambiente,
agricoltura e questioni territoriali dell’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa, sull’inquinamento dei mari
(...)
Nel settore della repressione
« 167. Potrebbero essere prese in considerazione quattro ipotesi di riflessione:
a) Tornare sul principio troppo assoluto della libertà di navigazione. Esso non
corrisponde più al contesto dei flussi di trasporti contemporanei, per aprire la via
legale ad un controllo passivo, se non addirittura a termine attivo, almeno nelle zone a
rischio, trattando in questa occasione la questione delle responsabilità dei controllori.
b) Consentire ed incoraggiare ogni Stato vittima di danni da inquinamento provocati
da una nave a chiederne il risarcimento allo Stato di cui la nave batte bandiera, quando
è provato che i danni derivano in tutto o in parte dal mancato esercizio, da parte dello
Stato della bandiera, di qualsivoglia controllo effettivo sulla nave che ha cagionato i
danni.
c) Modificare l’art. 230 della Convenzione sul diritto del mare. E’ importante
stabilire con maggior chiarezza la possibilità di applicare una pena detentiva nel caso
delle violazioni di inquinamento più gravi.
d) Istituire un tribunale penale marittimo internazionale. Così come la nozione di
crimini contro l’umanità ha finito per sfociare nell’istituzione del tribunale penale
internazionale, non si può escludere che in futuro gli Stati arrivino a consacrare
«anche la nozione di «crimine contro l’ambiente». Trarrebbero così le conseguenze –
sul piano giuridico – dell’idea formulata da alcuni di fare del mare un patrimonio
comune dell’umanità».
DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 3 DELLA
CONVENZIONE
21. Il ricorrente si lamenta del carattere eccessivo dell’importo della
cauzione stabilita dalle autorità spagnole. A questo proposito, sostiene che
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tali autorità non avrebbero, né hanno tenuto conto della sua situazione
personale (professione, redditi, patrimonio, fedina penale, ecc.) prima di
determinarne l’importo. Il ricorrente invoca l’art. 5 § 3 della Convenzione,
la cui parte pertinente è così formulata:
« Ogni persona arrestata o detenuta, nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del
presente articolo (…) ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole, o di
essere messa in libertà durante il procedimento. La scarcerazione può essere
subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione dell’interessato all’udienza.»
22. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sulla ricevibilità
23. La Corte osserva che questa doglianza non è manifestamente
infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva d’altra
parte che essa non va incontro a nessun altro motivo di irricevibilità. Si
decide quindi di dichiararla ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) Il Governo
24. Il Governo richiama subito l’attenzione sul fatto che il ricorrente
attualmente si trova in libertà ed aggiunge che il pagamento della cauzione è
intervenuto soltanto due mesi e mezzo dopo la messa in stato di custodia
cautelare, non avendo di conseguenza l’importo richiesto impedito al
ricorrente di procedere al pagamento.
25. Nella misura in cui, in linea di massima, l’obiettivo fondamentale
della determinazione di una cauzione è quello di assicurare la presenza
dell’individuo al processo, è giocoforza ammettere che nel caso di specie
l’obiettivo è stato raggiunto. In questo senso, il Governo ritiene che non si
potrebbe affermare con certezza che una cauzione meno elevata avrebbe
assicurato questo stesso risultato. A tale proposito ricorda che una delle
ragioni sollevate dal giudice istruttore n. 4 di La Coruña per giustificare
l’importo della cauzione era giustamente il rischio di fuga del ricorrente.
26. Secondo il Governo, nella misura in cui la cauzione è stata pagata,
poco importa la provenienza dei fondi impiegati, vale a dire che essi
provengano dal patrimonio del ricorrente stesso o dell’armatore della nave.
D’altronde, trattandosi di questo tipo di reato, non si può prescindere dai
rapporti giuridici esistenti tra il capitano e l’armatore.
27. Il Governo afferma di essere consapevole degli obblighi stabiliti
dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo concernenti la necessità di
tenere conto della situazione personale del ricorrente al momento della
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determinazione dell’importo della cauzione. Tali obblighi vogliono essere
diretti ad evitare che il pagamento di tale importo divenga un’anticipazione
della pena senza che il ricorrente abbia prima goduto delle garanzie di un
processo equo e senza che vi siano delle prove a carico sufficienti - ciò che,
tra l’altro, andrebbe contro al diritto alla presunzione di innocenza. Tuttavia,
il Governo ritiene che, in ogni caso, tali garanzie non possano rientrare in
gioco se non quando sia assicurata la presenza al processo della persona
sottoposta a custodia cautelare e ricorda che, nella fattispecie, il giudice
istruttore aveva rilevato il rischio elevato di fuga del ricorrente. Di
conseguenza, l’importo della cauzione si spiegherebbe ai fini di garantire il
suddetto obiettivo principale, vale a dire assicurare che il ricorrente si trovi
a disposizione della giustizia al momento del processo.
28. Dopo tutto, il Governo fa notare che le condizioni personali del
ricorrente sono effettivamente state prese in considerazione, nella misura in
cui i tribunali hanno considerato la sua condizione di straniero e la sua
mancanza di legami in Spagna. Tali elementi si aggiungono ai fattori
oggettivi, quali la gravità dei presunti reati, la ripercussione nazionale ed
internazionale dell’incidente e l’eccezionale gravità dei danni cagionati.
L’insieme di tali circostanze ha condotto il giudice istruttore n. 4 di La
Coruña a fissare in modo sufficientemente motivato e privo di arbitrio
l’importo della cauzione, rispettando i criteri stabiliti dalla giurisprudenza
della Corte di Strasburgo nei casi Neumeister c. Austria, n. 1936/63,
sentenza del 27 giugno 1968 e Iwańczuk c. Polonia, n. 25196/94, sentenza
del 15 novembre 2001.
29. Quanto alla proporzionalità della cauzione, il Governo ritiene che
essa sia stata dimostrata dal fatto del suo rapido pagamento.
30. Nella misura in cui l’importo stabilito non ha impedito la
scarcerazione del ricorrente, il Governo ritiene che non vi sia motivo di
concludere per una violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione e propone la
reiezione del ricorso per manifesta infondatezza.
b) Il ricorrente
31. Dal canto suo, il ricorrente fa notare che il pagamento della cauzione
non implica, in quanto tale, la proporzionalità di questa e contesta
l’argomentazione del Governo secondo cui la provenienza dei fondi
utilizzati per procedere al pagamento non riveste importanza. Infatti, la
giurisprudenza stabilita nei casi Neumeister e Iwańczuk precitati prevede di
tenere conto del patrimonio personale dell’imputato al fine di stabilire se
egli possa far fronte al pagamento. In questo senso, il ricorrente fa notare
che nessuna delle decisioni interne ha preso in considerazione la sua
situazione finanziaria prima di decidere sulla cauzione e richiama
l’attenzione sul fatto che il Governo non spiega come il ricorrente, con dei
redditi che si limitano a quelli di capitano di nave, avrebbe potuto pagare
tutto da solo una cauzione di 3.000.000 di euro.
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32. Per quanto riguarda la provenienza dei fondi, il ricorrente sostiene
che non fu firmato nessun accordo preliminare con il suo armatore, secondo
cui quest’ultimo avrebbe pagato l’importo della cauzione. Egli ritiene che
gli ottantatre giorni trascorsi prima di essere scarcerato avvalorino la sua
versione. Infatti, se fosse esistito un simile accordo, la somma sarebbe stata
pagata sin dal primo giorno. A tale proposito, indica che la cauzione venne
pagata da «The London Steam-Ship Owners' Mutual Insurance Association
Limited» in via spontanea, eccezionale ed umanitaria.
33. Il ricorrente ci tiene peraltro a sottolineare che tanto il giudice
istruttore n. 4 di La Coruña, quanto gli altri tribunali che confermarono
l’importo della cauzione si limitarono a menzionare la gravità dei reati,
l’allarme sociale provocato dallo scarico del combustibile, la cittadinanza
greca del ricorrente e il suo domicilio fisso all’estero e la mancanza di ogni
legame con la Spagna, circostanze che, secondo il ricorrente, non tengono
sufficientemente conto della sua situazione personale. Più in particolare, il
ricorrente si lamenta che le decisioni interne non fecero affatto menzione
della sua età avanzata. A tale proposito, fa notare che, al momento della sua
comparizione dinanzi al giudice istruttore, cioè il 17 novembre 2002, egli
aveva sessantasette anni e sottolinea che il codice penale spagnolo dispensa
le persone che abbiano più di settant’anni dallo scontare una pena detentiva.
Considerato che la complessità del caso non poteva che contribuire ad
allungare la durata dell’istruttoria, il giudice competente aveva il dovere di
considerare che le possibilità reali di esecuzione della pena detentiva che il
ricorrente potrebbe eventualmente vedersi inflitta ne risultano diminuite. Il
giudice avrebbe dovuto per questo motivo ridurre l’importo della cauzione.
Il ricorrente segnala dopo tutto che, al giorno della presentazione delle sue
osservazioni alla Corte, il procedimento si trova ancora in fase di istruttoria
dinanzi ai tribunali spagnoli.
34. Contrariamente al Governo, il ricorrente ritiene che gli ottantatre
giorni trascorsi in stato di custodia cautelare (dal 17 novembre 2002 al 7
febbraio 2003) costituiscano una privazione della libertà che rientra nel
campo di applicazione dell’art. 5 § 3 e ricorda che la Corte ha già concluso
per la violazione di tale disposizione anche in casi in cui il ricorrente era
stato liberato dietro pagamento della cauzione (si vedano a tale proposito i
casi Neumeister e Iwańczuk precitati).
35. Il ricorrente ritiene infine che la cauzione avrebbe dovuto essere
sostituita da misure meno restrittive del suo diritto alla libertà personale e
cita a tale titolo il divieto di lasciare il territorio spagnolo e il controllo di
polizia che, d’altra parte, sono stati applicati dopo il deposito della cauzione.
36. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorrente chiede alla Corte di
concludere per la violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione.
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SENTENZA MANGOURAS c. SPAGNA
2. La valutazione della Corte
a) La giurisprudenza della Corte
37. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’importo della
cauzione deve essere valutato principalmente «con riguardo all’interessato,
ai suoi mezzi (…) e a dire il vero alla fiducia che si può avere nel fatto che
la prospettiva di perdita della cauzione (…) in caso di mancata
comparizione all’udienza agirà su di lui come un freno sufficiente per
escludere ogni velleità di fuga» (Neumeister c. Austria, sentenza del 27
giugno 1968, serie A n. 8, p. 40, § 14). Trattandosi del diritto fondamentale
alla libertà, garantito dall’art. 5 della Convenzione, le autorità devono
dedicare tanta cura nello stabilire una cauzione adeguata quanta nel decidere
se il mantenimento di un imputato in stato di detenzione rimanga o meno
indispensabile (Iwańczuk c. Polonia, n. 25196/94, § 66, 15 novembre 2001;
Schertenleib c. Svizzera, n. 8339/78, § 170, rapporto della Commissione
dell’11 dicembre 1980, Decisioni e rapporti 23).
b) Applicazione della giurisprudenza al presente caso
38. La Corte nota che il ricorrente è stato privato della libertà per
ottantatre giorni e che è stato liberato dopo il deposito di un avallo bancario
di 3.000.000 di euro, corrispondente all’importo della cauzione richiesta. La
Corte fa notare a tale proposito che l’art. 531 del codice di procedura penale
spagnolo enuncia i tre elementi principali che devono essere presi in
considerazione al momento della determinazione della cauzione, vale a dire
la natura del reato, la pena prevista e l’interesse giuridico protetto, la
situazione sociale e la fedina penale dell’imputato, così come ogni altra
circostanza che possa influenzarlo nell’intento di sottrarsi all’autorità
giudiziaria. Risulta dal testo delle decisioni interne che, nel caso di specie, i
tribunali si sono basati, da un lato, sulla gravità del reato e sull’allarme
sociale provocato e, dall’altro lato, sulle condizioni personali del ricorrente,
vale a dire la sua cittadinanza ed il suo domicilio greci ed anche la sua
mancanza di legami in Spagna. Inoltre, la Corte fa riferimento alla
motivazione del Tribunale costituzionale in occasione dell’irricevibilità del
ricorso di amparo. In effetti, l’alta giurisdizione confermò le decisioni dei
giudici a quo e ritenne che il rischio di fuga non potesse essere ridotto se
non per mezzo di una cauzione elevata, costituendo la presenza del
ricorrente al processo una condizione essenziale.
39. La Corte riconosce il carattere elevato della cauzione. Osserva
tuttavia che essa è stata pagata dalla London Steamship Owners Mutual
Insurance Association, che si trovava ad essere l’assicuratore dell’armatore
del Prestige, nel caso specifico il datore di lavoro del ricorrente (la società
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greca Universe Maritime Ltd.), e che, conformemente al contratto concluso
tra le due parti, copriva la responsabilità civile della nave in caso di danni
cagionati dall’inquinamento. Di conseguenza, la cauzione fu pagata in
applicazione del rapporto giuridico contrattuale esistente tra l’armatore e
l’assicuratore.
40. Certo, dopo il pagamento dell’importo, il ricorrente tornò in Grecia,
dove compariva regolarmente dinanzi al commissariato. Essendo
l’istruttoria a tutt’oggi pendente dinanzi al giudice istruttore n. 1 di
Corcubión (La Coruña), tale sistema consente alle autorità spagnole di
conoscere costantemente la localizzazione del ricorrente. Comunque sia, la
Corte richiama l’attenzione sul fatto che lo scopo principale della fissazione
della cauzione, vale a dire assicurarsi la presenza del ricorrente al processo,
continua a tutt’oggi ad essere salvaguardato.
41. In tale contesto, la Corte non potrebbe ignorare la preoccupazione
crescente e legittima che esiste sia a livello europeo che internazionale con
riguardo ai reati contro l’ambiente. Rileva a questo proposito i poteri e gli
obblighi degli Stati in materia di lotta contro l’inquinamento marino e la
volontà unanime tanto degli Stati quanto delle organizzazioni europee ed
internazionali di identificarne i responsabili, di assicurare la loro presenza al
momento del processo e di punirli (si veda a tale proposito la parte «diritto
interno ed internazionale» qui sopra).
42. La Corte ritiene che occorra tenere conto delle circostanze particolari
del caso, cioè la specificità delle violazioni commesse nell’ambito di una
«responsabilità a cascata» caratteristica del campo del diritto marittimo e, in
particolare, dei reati contro l’ambiente marino, e che lo distinguono dagli
altri casi in cui essa è stata condotta a conoscere della durata di una custodia
cautelare. A questo proposito, la Corte ritiene che la gravità dei fatti del
caso di specie giustificasse la preoccupazione dei tribunali interni di
stabilire le responsabilità nella catastrofe naturale e, di conseguenza, è
naturale che essi abbiano voluto assicurarsi la presenza del ricorrente al
processo stabilendo una cauzione elevata.
43. Dopo tutto, la Corte osserva che la privazione della libertà del
ricorrente si è estesa per un periodo più breve rispetto ad altri casi esaminati
dalla Corte, in cui, benché non si trattasse di decidere su un reato contro
l’ambiente marino come quello del caso di specie, il ricorrente era stato
ugualmente messo in carcere con possibilità di essere liberato sotto
condizione del pagamento di una cauzione (si vedano, a contrario, Bojilov
c. Bulgaria, n. 45114/98, §§ 38 e ss. e Hristova c. Bulgaria, n. 60859/00,
§ 111).
44. Visto quanto precede, la Corte ritiene che le autorità nazionali
abbiano sufficientemente motivato il carattere proporzionato dell’importo
della cauzione che doveva essere pagata dal ricorrente ed abbiano
sufficientemente tenuto conto delle sue condizioni personali, in particolare
della sua posizione di dipendente dell’armatore, che, a sua volta, era
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assicurato contro questo genere di evenienze (si veda il § 39 sopra). Ritiene
che l’importo della cauzione nel caso di specie, benché elevato, non sia stato
sproporzionato, tenuto conto dell’interesse giuridico tutelato, della gravità
del reato in questione e delle conseguenze catastrofiche sia dal punto di
vista ambientale che economico, derivanti dal riversamento del carico in
mare.
45. Ne consegue che non vi è stata violazione dell’art. 5 § 3 della
Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 5 § 3 della Convenzione.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto l’8 gennaio 2009 in
applicazione dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Santiago Quesada
Cancelliere
Josep Casadevall
Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło