13229/03

WyrokETPCz2008-01-29ECLI:CE:ECHR:2008:0129JUD001322903

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
1. Czy pozbawienie wolności skarżącego w ośrodku Oakington, mające na celu przyspieszone rozpatrzenie wniosku o azyl, było zgodne z art. 5 ust. 1 Konwencji, w szczególności czy mieściło się w zakresie „zatrzymania w celu uniemożliwienia nielegalnego wjazdu na terytorium”? 2. Czy skarżący został poinformowany o powodach zatrzymania „jak najszybciej” i w zrozumiałym dla niego języku, zgodnie z art. 5 ust. 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zatrzymanie skarżącego w celu szybkiego rozpatrzenia jego wniosku o azyl mieściło się w zakresie art. 5 ust. 1 lit. f) Konwencji, który zezwala na zatrzymanie osoby w celu uniemożliwienia jej nielegalnego wjazdu na terytorium. Trybunał stwierdził, że dopóki państwo nie zezwoli na wjazd, każdy wjazd jest „nieautoryzowany”, a zatrzymanie osoby ubiegającej się o wjazd, która nie uzyskała jeszcze zezwolenia, może mieć na celu „uniemożliwienie jej nielegalnego wjazdu”. Trybunał podkreślił, że zatrzymanie nie było arbitralne, ponieważ było prowadzone w dobrej wierze, ściśle związane z celem zapobieżenia nielegalnemu wjazdowi, warunki detencji były odpowiednie, a czas trwania (7 dni) nie przekroczył rozsądnego okresu wymaganego do osiągnięcia celu. Natomiast Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 2, ponieważ skarżący nie został poinformowany o rzeczywistych powodach zatrzymania „jak najszybciej”, gdyż informacja została przekazana jego przedstawicielowi prawnemu dopiero po 76 godzinach od zatrzymania.
Stan faktyczny
Skarżący, Shayan Baram Saadi, iracki Kurd urodzony w 1976 roku, uciekł z Regionu Autonomicznego Kurdystanu w Iraku w grudniu 2000 roku po tym, jak jako lekarz leczył i ułatwił ucieczkę trzem rannym członkom Irackiej Partii Komunistycznej. Po przybyciu na lotnisko Heathrow 30 grudnia 2000 roku natychmiast złożył wniosek o azyl. Początkowo udzielono mu tymczasowego zezwolenia na wjazd, ale 2 stycznia 2001 roku został zatrzymany i przeniesiony do ośrodka Oakington, gdzie przebywał przez siedem dni. Jego wniosek o azyl został początkowo odrzucony, ale w styczniu 2003 roku został uwzględniony w drodze odwołania.
Rozstrzygnięcie
1. Stwierdza, jedenastoma głosami do sześciu, że nie doszło do naruszenia art. 5 § 1 Konwencji; 2. Stwierdza jednogłośnie, że doszło do naruszenia art. 5 § 2 Konwencji; 3. Stwierdza jednogłośnie, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową poniesioną przez skarżącego; 4. Stwierdza jednogłośnie, że pozwane państwo ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy, 3 000 EUR (trzy tysiące euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki; 5. Oddala jednogłośnie pozostałą część żądania skarżącego dotyczącego słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   GRANDE CAMERA   SAADI C. REGNO UNITO   (Ricorso n. 13229/03)   SENTENZA   STRASBURGO   gennaio 2008   Questa sentenza è finale. Essa può subire ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   Nel caso Saadi c. Regno Unito,   La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera   composta da:   Jean-Paul Costa, presidente,   Christos Rozakis,   Nicolas Bratza,   Boštjan M. Zupančič,   Peer Lorenzen,   Françoise Tulkens,   Nina Vajić,   Margarita Tsatsa-Nikolovska,   Snejana Botoucharova,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Lech Garlicki,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Ineta Ziemele,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Päivi Hirvelä, giudici,   e da Michael O'Boyle, Vice Cancelliere.   Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 maggio ed il 5   dicembre 2007,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 13229/03) diretto contro il Regno   Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord presentato alla Corte in virtù   dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (« la Convenzione ») da un cittadino iracheno, il   Sig. Shayan Baram Saadi (« il ricorrente »), il 18 aprile 2003.   2. Il ricorrente è rappresentato da Messrs Wilson & Co., avvocati del   foro di Londra. Il Governo del Regno Unito (« il Governo ») è rappresentato   dal suo agente, J. Grainger, del Ministero degli Affari esteri e del   Commonwealth   3. Il ricorrente sostiene di essere stato detenuto in violazione degli   articoli 5 § 1 e 14 della Convenzione, e di non essere stato adeguatamente   informato dei motivi della detenzione in violazione dell’art. 5 § 2.   4. Il ricorso è stato attribuito alla quarta sezione della Corte (art. 52 § 1   del Regolamento). Il 27 settembre 2005 è stato dichiarato ricevibile da una   camera di quella sezione composta dai seguenti giudici: J. Casadevall,   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   Nicolas Bratza, M. Pellonpää, R. Maruste, K. Traja, L. Mijović, J. Šikuta e   anche F. Elens-Passos, vice cancelliere di sezione. L’11 luglio 2006 una   camera composta dagli stessi giudici, insieme con T.L. Early, cancelliere di   sezione, ha emesso una sentenza con cui si stabiliva, per quattro voti contro   tre, che non c’era stata violazione dell’art. 5 § 2. La Camera ha inoltre   sostenuto all’unanimità che non fosse necessario considerare l’art. 14   separatamente, che la constatazione di una violazione dell’art. 5 § 2   rappresenterebbe una equa soddisfazione sufficiente per ilpregiudiziio   morale, e che lo Stato convenuto doveva corrispondere al ricorrente una   somma di 1.500 (Euro), più ogni tassa dovuta, per i costi e le spese.   5. L’11 dicembre 2006, a seguito di richiesta del ricorrente, il collegio   della Grande Camera ha deciso di rinviare il caso alla Grande Camera ai   sensi dell’art. 43 della Convenzione.   6. La composizione della Grande Camera è stata determinata   conformemente all’art. 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e all’art. 24 del   Regolamento della Corte.   7. Sia il ricorrente sia il Governo hanno presentato le proprie memorie   scritte sul merito del caso. Inoltre, sono state ricevute note da terzi   presentate congiuntamente dal Centro di Consulenza sui Diritti Individuali   in Europa (« AIRE Centre »), Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esiliati   (« ECRE ») e Libertà, e dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i   Rifugiati (« UNHCR »), che il presidente ha autorizzato ad intervenire nella   procedura scritta (art. 36 § 2 della Convenzione e art. 44 § 2 del   Regolamento).   8. Un’udienza si è svolta in pubblico presso il Palazzo dei diritti   dell’uomo, a Strasburgo, il 16 maggio 2007 (art. 59 § 3 del Regolamento).   Sono comparsi:   (a) per il Governo convenuto   J. GRAINGER,   D. PANNICK QC,   M. FORDHAM QC,   N. SAMUEL,   agente,   avvocato,   avvocato,   S. BARRETT,   consulenti.   (b) per il ricorrente   R. SCANNELL,   D. SEDDON,   avvocato,   M. HANLEY,   S. GHELANI,   consulenti.   La Corte ha sentito le dichiarazioni rese da Scannel e Pannick, nonché le   loro risposte ai quesiti posti dai giudici Costa e Spielmann.   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   IL FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   9. Il ricorrente, curdo iracheno, è nato nel 1976 ed al momento vive e   lavora come medico a Londra.   A. L’ammissione temporanea del ricorrente nel Regno Unito   10. Nel dicembre del 2000 il ricorrente fuggì dalla Regione Autonoma   Curda dell’Iraq dopo aver, nell’esercizio dei suoi doveri di medico   ospedaliero, curato ed agevolato la fuga di tre membri Partito Comunista dei   Lavoratori iracheno che erano stati feriti in un attacco. Egli giunse   all’aeroporto di Heathrow il 30 dicembre 2000 ed immediatamente chiese   asilo.   11. L’agente dell’immigrazione contattò il Centro di accoglienza   Oakington (« Oakington », vedi infra o paragrafi 23-25), ma lì non c’era   posto al momento, quindi al ricorrente fu accordata l’« ammissione   temporanea » (vedi infra paragrafi 20-21) per passare la notte presso un   albergo a sua scelta per poi tornare all’aeroporto la mattina seguente. Il 31   dicembre 2000 egli si presentò come richiesto e gli fu di nuovo accordata   l’ammissione temporanea fino al giorno seguente. Quando il ricorrente si   presentò nuovamente come richiesto, gli fu per la terza volta accordata   l’ammissione temporanea, fino al giorno seguente, 2 gennaio 2001 alle ore   10.00.   B. La detenzione ad Oakington e la procedura di asilo   12. Quest’ultima volta, quando il ricorrente si presentò come richiesto,   fu arrestato e trasferito ad Oakington.   13. Durante la detenzione, al ricorrente fu consegnato un modulo   standard, « Motivi di detenzione e diritti di cauzione », nel quale era   specificato che si ricorreva alla detenzione solo laddove non ci fosse una   ragionevole alternativa, ed era specificata una lista di motivi quale il rischio   di fuga, con riquadri da segnare da parte dell’agente dell’immigrazione se   del caso. Il modulo non conteneva un’opzione per indicare la possibilità di   detenzione ai fini di un trattamento accelerato della pratica a Oakington.   14. Il 4 gennaio 2001 il ricorrente incontrò a Oakington un avvocato del   Centro Legale per i Rifugiati, il quale contattò il Ministero degli Interni per   sapere perché il ricorrente fosse detenuto e per richiederne il rilascio. Il 5   gennaio 2001, dopo che il ricorrente era stato già detenuto per 76 ore,   l’avvocato fu informato telefonicamente da un agente dell’immigrazione   che era detenuto in quanto cittadino iracheno che rispondeva ai criteri di   Oakington. L’avvocato quindi scrisse al Ministero degli Interni richiedendo   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   il rilascio del ricorrente in quanto la sua detenzione era illegittima. A   seguito del rifiuto, il ricorrente presentò istanza di revisione della decisione   di detenzione, sostenendone la contrarietà al diritto interno ed all’art. 5 §§ 1   e 2 della Convenzione.   15. La richiesta di asilo del ricorrente fu inizialmente respinta l’8   gennaio. Il giorno seguente egli fu rilasciato da Oakington e gli fu di nuovo   accordata l’ammissione temporanea in attesa della pronuncia sul suo   appello. Il 14 gennaio 2003 il suo appello fu accolto e gli fu riconosciuto il   diritto di asilo.   C. I procedimenti di revisione giurisdizionale   16. Durante il procedimento di revisione giurisdizionale della decisione   di detenere il ricorrente, il giudice Collins, il 7 settembre 2001, (R. (on the   application of Saadi and others) v. Secretary of State for the Home   Department [2001] EWHC Admin 670) ha dichiarato che il Segretario di   stato ha siffatto potere di detenzione in base alla Legge sull’Immigrazione   del 1971 (vedi infra paragrafo 19). Tuttavia, in riferimento alla sentenza   della Corte nel caso Amuur c. Francia, (sentenza del 25 giugno 1996,   Reports of Judgments and Decisions 1996-III, § 43), e sulla base di quella   che egli considerava una « lettura sensibile » dell’art. 5 § 1(f), ha concluso   che non è ammesso in base alla Convenzione detenere, al solo scopo di   efficienza amministrativa, un richiedente asilo che abbia seguito le   procedure previste e in relazione al quale non vi sia rischio di fuga. Sebbene   la detenzione rientri nell’art. 5 § 1(f), è sproporzionato detenere un   richiedente asilo allo scopo di far procedere rapidamente la sua pratica, non   essendo stato dimostrato che severe condizioni di residenza, che non   oltrepassino un periodo di detenzione di 24 ore, potrebbero non essere   sufficienti. Egli inoltre ha dichiarato (come avevano fatto la Corte d’appello   e la Camera dei lord) che al ricorrente non erano stata adeguatamente   motivata la sua detenzione.   17. Il 19 ottobre 2001 la Corte d’appello all’unanimità ha rovesciato   questa sentenza ([2001] EWCA Civ 1512). Lord Phillips of Worth   Matravers, che ha pronunciato la sentenza principale, ha prima preso in   considerazione la questione se la politica di detenere i richiedenti asilo a   Oakington ai fini di un trattamento accelerato fosse tanto irragionevole da   renderla illegittima in base al diritto interno. Egli ha osservato che negli   ultimi anni le richieste di asilo al Regno Unito e ad altri paesi si sono   moltiplicate. Nel Regno Unito il numero medio mensile di richieste dal   luglio al settembre del 1999 era stato quasi 7.000, il 60% in più dell’anno   precedente. Far fronte ad un numero enorme di richiedenti asilo pone seri   problemi amministrativi, ed è interesse di tutti i richiedenti asilo che il   proprio status venga stabilito il più celermente possibile. Egli ha aggiunto:   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   « Condividiamo i dubbi espressi da Collins J sulla questione se la detenzione sia   davvero necessaria per assicurare efficacia e rapidità alla procedura di richiesta di   asilo. Tuttavia nell’esprimere tali dubbi […] ci abbandoniamo ad ipotesi e   speculazioni. Non c’è dubbio che, se le richieste di asilo devono essere trattate   nell’arco di sette giorni, i richiedenti necessariamente si troveranno a dover essere   soggetti a gravi restrizioni della propria libertà. In un modo o nell’altro sarà loro   richiesto di essere presenti in un centro in ogni momento in cui si potrebbe avere   bisogno di loro per un colloquio, cosa che è impossibile da stabilire secondo un   programma predeterminato. I richiedenti si sottoporrebbero volontariamente a siffatto   regime se non fossero detenuti? Indubbiamente molti lo farebbero, ma è impossibile   condannare in quanto irragionevole la politica di sottoporre i richiedenti asilo le cui   richieste siano passibili di una rapida conclusione ad un breve periodo di detenzione   finalizzato ad assicurare che il regime proceda senza intralci.   Questa non è una conclusione alla quale siamo giunti rapidamente. I richiedenti   asilo sono detenuti a Oakington solo se è probabile che si decida in merito alle loro   richieste nell’arco di una settimana. Ma deve anche trattarsi di persone dalle quali non   ci si aspetta che fuggano o che tengano comportamenti sbagliati. A prima vista sembra   eccessivo detenere coloro i quali è altamente improbabile che possano fuggire solo per   facilitare il trattamento delle loro pratiche. Tuttavia le statistiche che abbiamo esposto   all’inizio della nostra sentenza non possono essere ignorate. Come ha osservato [il   Ministro degli Interni] nel dibattito alla Camera dei Lord il 2 novembre 1999, di   fronte ad un numero di richieste di asilo di quasi 7.000 al mese, « nessun governo   responsabile può semplicemente scrollare le spalle e non fare niente » […] Un breve   periodo di detenzione non è un prezzo irragionevole da pagare al fine di assicurare la   rapida evasione delle richieste presentate da una porzione rilevante di coloro che   partecipano a tale afflusso. In tali circostanze, siffatta detenzione può essere intesa   come misura di ultima istanza. […] »   La Corte di Appello ha poi considerato se la detenzione ricada nella   prima parte dell’art. 5 § 1(f), ed ha sostenuto che il diritto alla libertà di cui   all’art. 5 § 1(f) ha lo scopo di salvaguardare il potere sovrano degli Stati   membri di decidere se permettere ai cittadini stranieri di entrare nel proprio   territorio a qualunque condizione e che la detenzione di un cittadino   straniero rientra nell’ipotesi prevista da tale sottoparagrafo, a meno che e   fintanto che l’ingresso venga autorizzato, ferma restando la condizione,   come si ricava dal caso Chahal c. Regno Unito (sentenza del 15 novembre   1996, Reports 1996-V), che la procedura di asilo o di espulsione non si   prolunghino irragionevolmente.   18. Il 31 ottobre 2002 la Camera dei Lord ha respinto all’unanimità   l’appello del ricorrente ([2002] UKHL 41). Prendendo nota del fatto che a   Oakington vengono vagliate le domande di circa 13.000 richiedenti asilo   all’anno, il che impone di tenere fino a 150 colloqui al giorno, Lord Slynn   di Hadley, con il quale hanno concordato gli altri Law Lords, ha sostenuto   quanto segue:   « Nel diritto internazionale vige da lungo tempo il principio che gli stati sovrani   possono disciplinare l’ingresso di cittadini stranieri nel loro territorio. […]   L’applicazione di tale principio è tuttavia soggetta a qualsiasi obbligo che derivi da   un trattato di cui lo stato sia parte o a qualsiasi norma di diritto interno dello stato che   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   si applichi all’esercizio di suddetto potere di controllo. Il punto da cui partire è quindi,   dal mio punto di vista, che il Regno Unito ha il diritto di controllare l’ingresso e la   presenza ininterrotta di stranieri nel suo territorio. L’art. 5 § 1(f) sembra basato su tale   presupposto. La questione è quindi se le disposizioni del par. 1(f) regolano l’esercizio   di tale diritto in modo che la detenzione per le ragioni e nelle modalità previste ad   Oakington siano contrarie alle disposizioni di tale articolo, rendendo così illegittima la   detenzione.   Secondo me è chiaro che la detenzione finalizzata ad ottenere una rapida procedura   decisionale per i richiedenti asilo non è di per sé necessariamente ed in ogni caso   illegittima. Si sostiene comunque che la detenzione finalizzata ad ottenere una   procedura rapida per ‘ opportunità amministrativa ’ non rientri nel par. 1(f). Deve   esserci qualche altro elemento che giustifichi l’esercizio del potere di detenzione,   quale la probabilità che il richiedente fugga, commetta un reato o agisca in modo   lesivo del bene comune. […]   Bisogna […] ricordare che il potere di detenere è finalizzato ad ‘ impedire ’   l’ingresso irregolare. Secondo me fino a che lo stato non abbia ‘ autorizzato ’   l’ingresso, l’ingresso non è regolare. Lo stato ha il potere di detenere senza incorrere   nella violazione dell’art. 5 finché la domanda non sia stata presa in esame e l’ingresso   sia stato ‘ autorizzato ’.   Resta la questione se, anche se la detenzione finalizzata al raggiungimento di una   rapida decisione in merito all’asilo ricade sotto l’art. 5 § 1(f), ‘ la detenzione era   illegittima in quanto reazione sproporzionata alle ragionevoli esigenze del controllo   sull’immigrazione ’ […]   La necessità di disposizioni altamente strutturate e gestite perfettamente, che   sarebbero disattese in caso di ritardo o di mancata presenza del richiedente al   colloquio è evidente. D’altro canto i richiedenti che non vivono ad Oakington, bensì   ma dove hanno scelto di vivere, inevitabilmente sarebbero sottoposti a considerevoli   inconvenienti se dovessero rendersi disponibili con breve preavviso e in maniera   costante per rispondere alle domande.   È increscioso che un individuo sia privato della libertà senza che sia intervenuta una   decisone giudiziaria, ma ci sono situazioni in cui tale condotta è giustificabile. In una   situazione come la presente in cui sono coinvolti numeri enormi e decisioni   complicate, con il rischio di lunghi ritardi per i richiedenti che tentano di entrare, è   necessario fare un esercizio di bilanciamento. Arrivare ad una rapida decisione è   nell’interesse non solo dei richiedenti, ma anche di coloro che in numero sempre   maggiore sono in attesa. Accettando, come io faccio, che le sistemazioni ad   Oakington assicurano condizioni ragionevoli sia per i singoli che per le famiglie e che   il periodo qui trascorso non è in ogni modo eccessivo, penso che la bilancia penda in   favore del riconoscimento che la detenzione in base alle procedure di Oakington è   proporzionata e ragionevole. Lungi dall’essere arbitrario, mi sembra che il Segretario   di stato abbia fatto tutto quanto ci si potesse aspettare facesse al fine di alleviare la   privazione della libertà dei tanti richiedenti asilo. »   II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   A. L’Immigration Act del del 1971   1. Detenzione   19. L’Immigration Act del 1971 (« l’Act del 1971 »), Appendice 2, par.   2, dà il diritto ad un agente dell’immigrazione di esaminare ogni individuo   che arrivi nel Regno Unito al fine di determinare se gli si debba concedere o   meno l’autorizzazione all’ingresso. Il paragrafo 16(1) dispone che:   « Un individuo al quale sia richiesto di sottoporsi ad esame in base al precedente   paragrafo 2 può essere detenuto sotto l’autorità di un agente dell’immigrazione in   attesa del suo esame ed in attesa della decisione di concedergli o negargli   autorizzazione all’ingresso. »   I paragrafi 8, 9 e 10 danno il diritto all’agente dell’immigrazione di   allontanare coloro ai quali sia stata negata autorizzazione ad entrare o coloro   che siano entrati irregolarmente e il paragrafo 16(2) (come sostituito   dall’Immigration and Asylum Act del 1999: « l’Act del 1999 ») prevede che:   « Se vi sono ragionevoli motivi per sospettare che un individuo sia una persona nei   confronti della quale potrebbero essere adottate direttive in base ad uno dei paragrafi   da 8 a 10 […] tale individuo può essere detenuto sotto l’autorità dell’agente   dell’immigrazione in attesa – (a) della decisione di adottare o meno direttive in tal   senso; (b) del suo allontanamento in esecuzione di tali direttive. »   2. Ammissione temporanea   20. Il paragrafo 21(1) dell’Appendice 2 dell’Act del 1971 permette ad un   agente dell’immigrazione di concedere l’ammissione temporanea nel Regno   Unito ad ogni individuo passibile di detenzione. Il paragrafo 21(2) (come   emendato dall’Act del 1999) prevede che:   « Fintanto che un individuo è in libertà nel Regno Unito in virtù di questo paragrafo,   egli potrà essere soggetto a restrizioni relative alla residenza, all’impiego o   all’occupazione ed a presentarsi presso alla polizia o presso un agente   dell’immigrazione qualora ciò gli sia stato notificato per iscritto da parte di un agente   dell’immigrazione. »   I sottoparagrafi da 2(A) a 2(E) danno il potere al Segretario di Stato di   emanare regolamenti che pongano restrizioni alla residenza degli individui   cui sia stata accordata ammissione temporanea.   21. La sezione 11 dell’Act del 1971 prevede quanto segue:   « Ai sensi di questo Act, un individuo che giunga nel Regno Unito in nave o in aereo   non potrà essere considerato come entrato nel Regno Unito, a meno che e fintanto che   non sia sbarcato. Al momento del suo sbarco in un porto, egli è allo stesso modo   ritenuto come non entrato nel Regno Unito finché rimanga in un’area (eventuale) del   porto istituita a tale scopo da un agente dell’immigrazione. Un individuo che non sia   entrato in altro modo nel Regno Unito è considerato come non averlo fatto finché egli   sia detenuto, o benefici di un ammissione temporanea, o sia stato rilasciato mentre era   passibile di essere sottoposto a detenzione […] »   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   Nel caso Szoma (FC) v. Secretary of State for the Department of Work   and Pensions [2005] UKHL 64, la Camera dei Lord ha sostenuto che lo   scopo della sezione 11 dell’Act del 1971 era quello di non riconoscere ad un   individuo ammesso temporaneamente i diritti concessi a coloro ai quali sia   stata accordata autorizzazione all’ingresso, in particolare il diritto di   richiedere un’estensione dell’autorizzazione a restare, e che ciononostante   uno straniero al quale sia stata accordata l’ammissione temporanea è   « regolarmente presente » nel Regno Unito ai fini del diritto all’assistenza   sociale.   B. La politica di detenzione e di ammissione temporanea pre-   Oakington   22. Prima del marzo 2000, quando fu annunciata l’apertura di Oakington   (vedi infra paragrafo 23), la politica del Ministero degli Interni sull’utilizzo   della detenzione era fissata in un Libro Bianco (documento sulla politica)   pubblicato nel 1998 intitolato « Più equo, più rapido e più saldo – un   approccio moderno all’immigrazione e all’asilo » (Cm 4018) in tali termini   (paragrafo 12.3):   « Il Governo ha deciso che, mentre vige una presunzione in favore dell’ammissione   temporanea o dell’espulsione, la detenzione è normalmente giustificata nelle seguenti   circostanze:   • laddove vi sia un motivo ragionevole di credere che un individuo non si atterrà ai   termini di ammissione temporanea o di rilascio temporaneo;   • inizialmente, per chiarire l’identità di un individuo e il fondamento della sua   richiesta;   • laddove l’espulsione sia imminente. In particolare, laddove ci sia un tentativo   sistematico di evadere il controllo sull’immigrazione, la detenzione è giustificata se   siano soddisfatti uno o più di questi criteri. »   Al paragrafo 12.11 del Libro bianco era chiarito che si sarebbe dovuto   fare ricorso alla detenzione per il più breve tempo possibile ed il paragrafo   12.7 richiedeva che fossero date motivazioni scritte al momento dell’arresto.   C. Il Centro di accoglienza di Oakington   23. Il 16 marzo 2000 il Ministro Barbara Roche MP ha annunciato un   cambiamento della suddetta politica in una risposta ad una interrogazione   parlamentare, come segue:   « Il Centro di accoglienza di Oakington rafforzerà la nostra capacità di gestire   rapidamente le richieste di asilo, molte delle quali si dimostrano essere infondate. In   aggiunta ai vigenti criteri di detenzione, i richiedenti saranno detenuti ad Oakington   qualora le loro domande, comprese quelle che possono essere certificate come   Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   manifestamente infondate, sembrino suscettibili di una rapida decisione. Il Centro di   Oakington prenderà in considerazione le domande presentate da adulti e famiglie con   bambini, ai quali sarà fornita una sistemazione separata, ma non da minori non   accompagnati. Inizialmente, la detenzione si protrarrà per un periodo di circa sette   giorni per mettere i richiedenti nelle condizioni di essere intervistati ed affinché una   prima decisione sia presa. Sul luogo sarà disponibile assistenza legale. Se una   decisione sulla richiesta non può essere presa in questo lasso temporale, al richiedente   sarà garantita ammissione temporanea o, se necessario in base ai criteri vigenti,   spostato in un altro luogo di detenzione. Se la richiesta viene rigettata, sarà presa   similmente una decisione in merito ad un ulteriore periodo di detenzione in base ai   criteri vigenti. In quest’ultimo caso, quindi, si farà regolarmente ricorso alla   detenzione al fine di procedere all’espulsione o qualora sia probabile che l’interessato   manchi di tenersi in contatto con il Servizio di immigrazione. »   24. La decisione se una richiesta di asilo sia suscettibile di essere trattata   ad Oakington è in primo luogo basata sulla nazionalità del richiedente. In   base al « Manuale interno sulle modalità operative », la detenzione ad   Oakington non dovrebbe essere adoperata, tra l’altro, in relazione a: « i casi   sui quali non sembra possibile prendere una decisione rapida »; i richiedenti   minori o disabili; le vittime di tortura; « ogni individuo che si ritiene non   adatto al regime leggero di Oakington, inclusi coloro i quali verosimilmente   fuggirebbero ».   25. Il centro di detenzione è situato in una ex caserma dell’esercito nei   pressi di Oakington, Cambridgeshire. Ha alti recinti perimetrali, cancelli   chiusi a chiave e guardie 24 ore su 24. Il luogo è grande, con spazi per la   ricreazione all’aperto e per la vita sociale ed è disponibile assistenza legale   sul posto. C’è una mensa, una biblioteca, un centro medico, una sala per le   visite sociali ed una sala destinata al culto religioso. I richiedenti asilo e le   persone a loro carico sono in genere liberi di circolare in tale sito, ma   devono mangiare e rientrare nelle proprie camere ad orari prefissati. I   richiedenti di sesso maschile sono sistemati separatamente dalle donne e dai   bambini e non possono passare la notte con le loro famiglie. I detenuti   devono aprire la propria corrispondenza alla presenza degli agenti di   sicurezza e mostrare i documenti identificativi se richiesti, rispondere agli   appelli e ad altri ordini.   III. DOCUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE RILEVANTI   A. Trattati internazionali, dichiarazioni, conclusioni, linee guida e   rapporti.   1. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969)   26. La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, entrata in vigore il   gennaio 1980, prevede all’art. 31:     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   « Regola generale di interpretazione   1. Un trattato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da   attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce del suo oggetto e del suo   scopo.   2. Ai fini dell’interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo,   inclusi il preambolo e gli allegati:   a) ogni accordo in rapporto col trattato e che è stato concluso tra tutte le parti in   occasione della conclusione del trattato;   b) ogni strumento posto in essere da una o più parti in occasione della conclusione   del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento in connessione col   trattato.   3. Si terrà conto, oltre che del contesto:   a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti in materia di interpretazione del   trattato o di applicazione delle disposizioni in esso contenute;   b) di qualsiasi prassi successivamente seguita nell’applicazione del trattato con la   quale si sia formato un accordo delle parti relativamente all’interpretazione del   medesimo;   c) di qualsiasi norma pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra   le parti.   4. Un termine verrà inteso in senso particolare se risulta che tale era l’intenzione   delle parti. »   27. L’art. 32 dispone:   « Mezzi complementari di interpretazione   Si può fare ricorso a mezzi complementari d’interpretazione, ed in particolare ai   lavori preparatori ed alle circostanze nelle quali il trattato è stato concluso, allo scopo   sia di confermare il significato risultante dall’applicazione dell’articolo 31, che di   determinare il significato quando l’interpretazione data in base all’articolo 31:   a) lasci il significato ambiguo od oscuro; o   b) porti ad un risultato manifestamente assurdo o non ragionevole. »   28. L’art. 33 dispone:   « Interpretazione dei trattati autenticati in due o più lingue   1. Quando un trattato è stato autenticato in due o più lingue, il suo testo fa fede in   ciascuna di tali lingue, a meno che il trattato non disponga o le parti non convengano   fra loro che, in caso di divergenza, prevarrà un determinato testo.   […]     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   3. Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei diversi   testi autentici.   4. Ad eccezione del caso in cui un determinato testo sia destinato a prevalere ai sensi   del paragrafo 1, quando il confronto fra i testi autentici fa apparire una differenza di   significato che l’applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, verrà   adottato il significato che, tenuto conto dell’oggetto e dello scopo del trattato, concili   nel migliore dei modi i testi in questione. »   2. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (« UDHR »)   29. La UDHR prevede all’art. 3 il diritto alla vita, alla libertà e alla   sicurezza; all’art. 9 il diritto a non essere arbitrariamente detenuti, arrestati o   esiliati; e all’art. 13 il diritto alla libertà di circolazione e di residenza.   30. All’art. 14(1) è dichiarato che « ogni individuo » ha il diritto   fondamentale a « di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle   persecuzioni ».   3. Il Patto sui diritti civili e politici (« ICCPR »)   31. L’art. 9(1) del ICCPR prevede che:   « Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona.   Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato   della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge. »   Nella sua giurisprudenza relativa a questo articolo, il Comitato dei diritti   umani (« HCR ») ha sostenuto, tra l’altro, che la mancata considerazione da   parte delle autorità dell’immigrazione di fattori che attengono all’individuo   in questione, quali la probabilità che fugga o la mancanza di cooperazione   con le autorità preposte all’immigrazione, nonché il mancato esame della   possibilità di ricorrere ad altri mezzi di minore impatto per raggiungere gli   stessi scopi potrebbero rendere la detenzione di un richiedente asilo   arbitraria (A. c. Australia, n. 560/1993, CCPR/C/59/D/560/1993; C. c.   Australia, n. 900/ 1999, CCPR/C/76/D/900/1999). Nel caso A. c. Australia   lo HCR ha osservato che:   « la nozione di ‘ arbitrarietà ‘ non deve essere considerata equivalente a quella di   ‘ contrarietà la legge’ ma deve essere interpretata più ampiamente per includervi   elementi quali l’inappropriatezza e l’ingiustizia. Inoltre, l’invio in carcere può essere   considerato arbitrario se non necessario in tutte le circostanze del caso, ad esempio per   prevenire la fuga o l’inquinamento delle prove: l’elemento di proporzionalità diviene   rilevate in tale contesto. »   32. L’art. 12 dell’ICCPR tutela il diritto alla libertà di circolazione di   coloro che si trovino « regolarmente nel territorio ». In base alle pronunce   del HRC, un individuo che abbia debitamente presentato richiesta di asilo è   considerato trovarsi « regolarmente nel territorio » (Celepi c. Svezia,   CCPR/C/51/D/456/1991).     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   4. Convenzione relativa allo status dei rifugiati (Ginevra, 1951:   « Convenzione sui rifugiati »)   33. La Convenzione sui rifugiati, entrata in vigore il 22 aprile 1954, così   come il suo Protocollo del 1967, vieta in generale ad uno Stato parte di   espellere o respingere un individuo che abbia il fondato timore di essere   perseguitato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà   sarebbero minacciate a causa della sua razza, religione, nazionalità,   appartenenza ad una determinata categoria sociale o delle sue opinioni   politiche (articoli. 1 e 33). In base all’art. 31:   « Rifugiati in situazione irregolare nel Paese di accoglimento   1. Gli Stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno   irregolare a quei rifugiati che, provenienti direttamente dal Paese in cui la loro vita o   la loro libertà era minacciata nel senso previsto dall'articolo 1, entrano o si trovano nel   loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed   espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolari.   2. Gli Stati contraenti non applicheranno altre restrizioni ai movimenti di questi   rifugiati se non quelle necessarie; queste restrizioni verranno applicate solo in attesa   che lo status dei rifugiati nel Paese di accoglimento venga regolarizzato o che essi   riescano a farsi ammettere in un altro Stato. In vista di quest'ultima ammissione gli   Stati contraenti accorderanno a detti rifugiati una proroga ragionevole e così pure tutte   le facilitazioni necessarie. »   34. Il 13 ottobre 1986 il Comitato esecutivo del Programma dell’Alto   Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha adottato la seguente   Conclusione in merito alla detenzione dei richiedenti asilo (n. 44 (XXXVII)   – 1986). La Conclusione è stata espressamente approvata dall’Assemblea   generale il 4 dicembre 1986 (Risoluzione 41/124) e riporta testualmente:   « Il Comitato esecutivo,   Richiamando l’art. 31 della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;   Ricordando, inoltre, la Conclusione n. 22 (XXXII) relativa alla protezione degli   individui in cerca di asilo in casi di afflussi in massa, la Conclusione n. 7 (XXVIII),   paragrafo (e), relativa alla questione della custodia o detenzione connessa   all’espulsione di rifugiati residenti regolarmente in un Paese, nonché la Conclusione   n. 8 (XXVIII), paragrafo (e), relativa alla determinazione dello status di rifugiato;   Rilevando che il termine ‘rifugiato’ usato nelle presenti Conclusioni è da intendersi   nello stesso senso di quello della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967   relativi allo status dei rifugiati, senza pregiudizio di definizioni più ampie applicabili   in varie regioni:   (a) Nota con profonda preoccupazione che un gran numero di rifugiati e di   richiedenti asilo in varie regioni del mondo sono attualmente oggetto di detenzione o   di analoghe misure restrittive a causa del loro ingresso o soggiorno irregolari in cerca   di asilo, nell’attesa di una soluzione alla loro situazione;     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   (b) Esprime il parere che la detenzione, viste le sofferenze che ne derivano, debba   essere normalmente evitata. In caso di necessità, si può far ricorso alla detenzione ma   soltanto per i motivi previsti dalla legge al fine di: procedere a verifiche d’identità,   determinare gli elementi costitutivi della domanda di rifugio o di asilo, trattare i casi   in cui rifugiati o richiedenti asilo abbiano distrutto i loro documenti di viaggio e/o   d’identità oppure abbiano fatto uso di documenti falsi al fine d’indurre in errore le   autorità della Stato nel quale essi hanno intenzione di chiedere asilo; o per   salvaguardare la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico;   (c) Riconosce l’importanza di procedure eque e rapide per la determinazione dello   status di rifugiato o la concessione di asilo da detenzioni ingiustificate o   indebitamente prolungate;   (d) Sottolinea l’importanza per la legislazione nazionale e/o la prassi amministrativa   di stabilire la necessaria distinzione tra la situazione dei rifugiati/richiedenti asilo e   quella degli altri stranieri;   (e) Raccomanda che le misure di detenzione adottate nei confronti di rifugiati e   richiedenti asilo siano oggetto di ricorsi giurisdizionali o amministrativi;   (f) Sottolinea che le condizioni di detenzione dei rifugiati e dei richiedenti asilo   devono essere umane. In particolare, i rifugiati e richiedenti asilo non devono, per   quanto possibile, essere detenuti insieme a persone che abbiano commesso crimini di   diritto comune e non devono essere dislocati in regioni in cui la loro sicurezza fisica   sia minacciata;   (g) Raccomanda che i rifugiati ed i richiedenti asilo detenuti abbiano la possibilità di   contattare l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati o, in   assenza di detto ufficio, le agenzie nazionali esistenti che si occupano dell’assistenza   ai rifugiati;   (h) Riafferma che rifugiati e richiedenti asilo hanno, verso il Paese in cui si trovano,   dei doveri che comportano in particolare l’obbligo di conformarsi alle leggi e ai   regolamenti, nonché ai provvedimenti adottati per il mantenimento dell’ordine   pubblico;   (i) Riafferma l’importanza fondamentale del rispetto del principio di non   respingimento e, in tale contesto, ricorda la relativa Conclusione n. 6 (XXVIII). »   35. Nel 1995, l’UNHCR ha adottato le Linee guida al fine di assicurare   l’applicazione della sopracitata Conclusione, in seguito rivedute e   ripubblicate il 10 febbraio 1999. Tali Linee guida affermano chiaramente   che la detenzione dei richiedenti asilo « non è desiderabile in sé ». La Linea   guida 3 dispone che:   « È possibile fare eccezionalmente ricorso alla detenzione dei richiedenti asilo per i   motivi di seguito descritti, a condizione che ciò sia […] in conformità con i principi e   le norme generali di diritto internazionale relative ai diritti umani (incluso l’art. 9 del   PDCP). […] Laddove vi siano meccanismi di controllo che possono essere impiegati   come alternativa efficace alla la detenzione (quali l’obbligo di presenza o l’obbligo di   un garante […]), essi dovranno essere applicati in primo luogo, a meno che non vi sia   prova concreta che suggerisca che tali alternative non saranno efficaci nel caso   individuale in questione. La detenzione dovrebbe quindi avere luogo solo dopo un     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   completo esame di tutte le alternative possibili, oppure allorquando i meccanismi di   controllo si siano dimostrati incapaci di perseguire il loro scopo legittimo e legale. »   La Linea guida prosegue:   « […] qualora necessario, si può fare ricorso alla detenzione dei richiedenti asilo: (i)   per accertarne l’identità. E ciò nei casi in cui l’identità sia incerta o controversa. (ii)   per determinare gli elementi sui quali si basa la richiesta dello status di rifugiato o di   asilo. Tale disposizione significa che il richiedente asilo può essere detenuto   esclusivamente al fine di una intervista preliminare destinata ad identificare ciò sui cui   si fonda la domanda di asilo. Ciò comprende unicamente il chiarimento dei fatti   essenziali che motivano la domanda di asilo e non si estende all’ottenimento delle   informazioni più precise per la decisione nel merito, o altro, della domanda. Tale   eccezione al principio generale non può essere utilizzata per giustificare la detenzione   per l’intera durata della procedura relativa alla determinazione dello status del   richiedente, né per una durata indeterminata. (iii) ne casi in cui i richiedenti asilo   hanno distrutto i loro documenti di viaggio o di identità o hanno utilizzato documenti   falsi al fine di ingannare le autorità dello Stato in cui essi intendono chiedere asilo.   Ciò che deve essere stabilito è l’assenza di buona fede da parte del richiedente di   ottemperare al procedimento di verifica della propria identità. […] I richiedenti asilo   che arrivano senza documenti, poiché essi non hanno la possibilità di ottenerne alcuno   nel proprio Paese di origine, non possono essere detenuti esclusivamente per tale   ragione […] »   36. Il 18 dicembre 1999, il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulla   detenzione arbitraria, nel rapporto della sua visita nel Regno Unito   (E/CN.4/1999/63/Add.3), raccomanda al Governo:   « di garantire che venga fatto ricorso alla la detenzione dei richiedenti asilo solo per   motivi considerati come legittimi ai sensi degli standard internazionali e solo nel caso   in cui le altre misure non siano sufficienti […]   Le misure alternative e che non implicano la privazione della libertà, quali l’obbligo   di presentarsi regolarmente alle autorità, devono sempre essere prese in   considerazione prima di ricorrere alla detenzione.   Le autorità di detenzione devono accertare l’esistenza di un necessità impellente di   porre in atto la detenzione fondato sulla vicenda personale di ciascun richiedente asilo   […]. »   B. I testi del Consiglio d’Europa   37. Nel 2003 il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato   una Raccomandazione (Rec (2003) 5) che, tra l’altro, stabilisce:   « Lo scopo della detenzione non è punire i richiedenti asilo. Si può fare ricorso a   misure detentive […] solo nelle seguenti situazioni: a) nel caso in cui la loro identità,   inclusa la loro nazionalità, debba essere, in caso di dubbio, verificata, in particolare   quando i richiedenti asilo abbiano distrutto i propri documenti di viaggio o di identità   o abbiano usato documenti falsi per documenti falsi al fine di ingannare le autorità   dello Stato ospitante; (b) quando devono essere verificati elementi sui quali si basa la   richiesta di asilo e che, senza detenzione, non potrebbero essere ottenuti; (c) quando   deve essere presa una decisione sul diritto di entrare nel territorio dello Stato in     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   questione; oppure (d) quando lo richiede la protezione della sicurezza nazionale e   dell’ordine pubblico. […] Si dovrebbe fare ricorso a misure di detenzione di   richiedenti asilo solo dopo un attento esame della loro necessità nel singolo caso. Esse   dovrebbero essere specifiche, temporanee e non arbitrarie e dovrebbero essere   utilizzate per il più breve tempo possibile. Suddette misure devono trovare   applicazione nei modi indicati dalla legge ed in conformità con gli standard stabiliti   dagli strumenti internazionali rilevanti e dalla giurisprudenza della Corte europea dei   diritti dell’uomo. […] Prima di ricorrere a misure di detenzione, dovrebbero essere   prese in considerazione misure alternative e non limitative della libertà, applicabili al   caso particolare […]. »   38. L’8 giugno 2005 il Commissario del Consiglio d’Europa per i diritti   umani, nel suo rapporto sulla visita nel Regno Unito (CommDH(2005)6),   rilevava che:   « Vorrei sollevare alcune questioni in merito alle procedure [di asilo]. La prima   riguarda il frequente ricorso a misure detentive nei confronti dei richiedenti asilo   all’inizio della procedura. Anche se la detenzione non è automatica in tale procedura,   sembra ampiamente utilizzata; i progetti proposti per aumentare i centri di detenzione   in questo ambito suggeriscono che in tal senso si orienta la direzione presa dal Regno   Unito. Le autorità britanniche mi hanno fatto sapere che i giudici britannici hanno   avallato alcune detenzioni per il solo motivo che la domanda si trovava in corso di   esame. Non escludo che la detenzione possa essere appropriata in alcune circostanze,   ma non credo che questa debba essere la regola. I centri aperti che offrono una   sistemazione e nei quali è possibile avviare le procedure formali sono, credo, una   soluzione più adatta all’ampia maggioranza di richiedenti asilo le cui richieste   possono sfociare in una risposta rapida. »   C. Gli strumenti dell’Unione europea   39. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000)   dichiara all’art. 18: « il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme   stabilite dalla [Convenzione sui rifugiati]. »   40. La Direttiva del Consiglio 2005/85/EC dell’1 dicembre 2005 sugli   standard minimi concernenti la procedura di concessione o ritiro dello status   di rifugiato negli Stati membri (GU L 326), che necessita di essere eseguta   nell’ordinamento interno degli Stati membri entro l’1 dicembre 2008,   dispone all’art. 7:   « Ai richiedenti asilo è permesso di rimanere negli Stati membri, ai soli fini della   procedura, fino al momento in cui l’autorità responsabile delle determinazione non   abbia preso una decisione in prima istanza conformemente alle procedure stabilite al   Capitolo III. Il diritto di rimanere non costituisce un diritto al permesso di   soggiorno. »   Inoltre, all’art. 18 la Direttiva dispone:   « 1. Gli Stati membri non possono tenere un individuo in detenzione per il solo   motivo che egli/ella è un richiedente asilo.   2. Laddove un richiedente asilo sia detenuto, gli Stati membri devono prevedere la   possibilità di un controllo giurisdizionale rapido. »     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 1 DELLA   CONVENZIONE   41. Il ricorrente ritiene di essere stato detenuto ad Oakington in   violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione, che prevede:   «1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato   della libertà, salvo che nei casi seguenti e nei modi prescritti dalla legge:   (a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale   competente;   (b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un   provvedimento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o per garantire   l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;   (c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria   competente, quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso   un reato o vi sono motivi fondati per ritenere che sia necessario impedirgli di   commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;   (d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa per sorvegliare la sua   educazione o della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all'autorità   competente;   (e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una   malattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un   vagabondo;   (f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di   entrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un   procedimento d’espulsione o d’estradizione. »   A. Sulla questione se il ricorrente sia stato privato della sua libertà   42. Il Governo non contesta che la detenzione del ricorrente ad   Oakington si configurava come privazione della libertà nel significato di cui   all’art. 5 § 1. La Grande Camera ritiene chiaro che, dato il grado di   reclusione applicato ad Oakington, il Sig. Saadi è stato privato della sua   libertà ai sensi dell’art. 5 § 1 per i sette giorni in cui è stato detenuto lì (vedi,   per esempio, Engel et al. c. Paesi Bassi, sentenza dell’8 giugno 1976, Serie   A n. 22, §§ 60-66).   43. I sottoparagrafi da (a) a (f) dell’art. 5 § 1 contengono un elenco   completo dei casi in cui è ritenuta ammissibile una privazione della libertà;   nessuna privazione della libertà sarà legittima se non ricede in uno di questi     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   casi (v., inter alia, Witold Litwa c. Polonia, n. 26629/95, § 49, ECHR 2000-   III). Nel presente caso la principale argomentazione del Governo è che la   detenzione si giustificava ai sensi della prima parte dell’art. 5 § 1(f);   sebbene esso sostenga che in alternativa la misura avrebbe potuto essere   giustificata ai sensi della seconda parte dello stesso sottoparagrafo. La Corte   deve, quindi, prima accertare se il ricorrente è stato detenuto legittimamente   « per impedir[gli] di entrare irregolarmente nel territorio ».   B. Sulla questione se la privazione delle libertà sia ammissibile ai   sensi del sottoparagrafo (f) dell’art. 5 § 1   1. La sentenza della Camera   44. Nella sua sentenza dell’11 luglio 2006 la Camera ha sostenuto, per   quattro voti contro tre, che la detenzione ricade nella prima parte dell’art. 5   § 1(f). La Camera ha osservato che il fatto che agli Stati sia permesso di   detenere potenziali immigranti che hanno fatto domanda di permesso di   ingresso, sia attraverso la richiesta di asilo o meno, rientra nel normale   « innegabile diritto degli Stati di controllare l’ingresso e la residenza degli   stranieri nel loro territorio ». Finché al potenziale immigrato non venga   concessa l’autorizzazione a restare nel paese, egli non sarà entrato in modo   regolare, e la detenzione potrà essere ragionevolmente considerata come   volta ad impedire l’ingresso irregolare.   45. La Camera ha aggiunto che la detenzione di un individuo costituisce   un’interferenza rilevante con la libertà personale, e deve sempre essere   sottoposta ad un controllo rigoroso. Quando un individuo si trova   legalmente in libertà in un paese, le autorità potranno detenerlo solo quando   sia stato trovato un ‘ragionevole equilibrio’ tra le esigenze della società e la   libertà dell’individuo. La posizione degli immigranti potenziali, sia che   abbiano fatto domanda di asilo o meno, è diversa nella misura in cui essi   non sono “ autorizzati ” a stare nel territorio finché non saranno esaminate   le loro domande di immigrazione e/o asilo. Facendo salvo, come sempre, il   principio che esclude l’arbitrarietà, la Camera ammette che gli Stati abbiano   una maggiore discrezionalità nel decidere se detenere potenziali immigranti   di quella relativa ad altri casi di interferenza con il diritto alla libertà.   Dunque, l’art. 5 § 1(f) non esige che la detenzione di un individuo volta ad   evitare che entri irregolarmente nel Paese sia considerata ragionevolmente   necessaria, ad esempio per evitare che egli commetta un crimine o fugga.   Ciò che si richiede è che la detenzione sia realmente parte di un processo   volto a determinate se all’individuo debba essere concessa l’autorizzazione   all’immigrazione e/o l’asilo, e che la detenzione non sia arbitraria sotto altri   aspetti, per esempio in quanto alla durata.   46. È risultato chiaro che nel presente caso la detenzione del ricorrente   ad Oakington è stata una applicazione in buona fede della politica relativa     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   alla procedura accelerata in materia di immigrazione. Quanto alla questione   dell’arbitrarietà, la Camera ha notato che l’interessato era stato rilasciato   dopo che la sua richiesta di asilo era stata rigettata, si era visto negare   l’autorizzazione ad entrare nel Regno Unito ed aveva presentato ricorso. La   detenzione è durata un totale di sette giorni, lasso di tempo non giudicato   eccessivo dalla Camera date le circostanze del caso. Pertanto, essa ha   concluso che non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1.   2. Argomenti delle parti   a) Il Governo   47. Dinanzi alla Grande Camera, il Governo ha posto l’accento sui vari   aspetti fattuali del caso. In primo luogo, il ricorrente è stato detenuto per soli   sette giorni, sotto un regime leggero, con possibilità di accesso   all’assistenza legale e ad altri servizi presso il Centro. In secondo luogo,   come gli altri detenuti, il ricorrente chiedeva autorizzazione ad entrare nel   Regno Unito sulla base del diritto di asilo e dei diritti umani, in base alla   Convenzione sui rifugiati (vedi supra paragrafo 33) ed alla Convenzione   europea sui diritti dell’uomo. Il fatto che gli sia stata concessa in precedenza   l’ammissione temporanea per un breve periodo, come alternativa alla   detenzione, non inficia la sua posizione in quanto individuo richiedente   autorizzazione ad entrare nel paese. In terzo luogo, egli era detenuto per   facilitare un rapido esame della sua richiesta ed una decisione veloce sul   concedergli o rifiutargli l’autorizzazione ad entrare. I giudici interni hanno   fatto riferimento al sempre maggiore numero di individui richiedenti asilo   nel Regno Unito al tempo della detenzione del ricorrente (vedi supra   paragrafi 17 e 18) ed hanno riconosciuto che il sistema di Oakington gioca   un ruolo centrale nella procedura seguita dal Governo per trattare con equità   e senza indebito ritardo tali domande.   48. Il Governo sostiene che la frase « per impedirle di entrare   irregolarmente nel territorio » descrive la situazione di fatto di un individuo   che tenta di entrare, ma non ha l’autorizzazione a farlo. L’art. 5 § 1(f)   riconosce che si possa fare ricorso alla detenzione quando uno Stato sta   decidendo se accordare o meno l’autorizzazione, nell’esercizio del suo ruolo   sovrano di controllo dell’ingresso e della presenza di stranieri nel suo   territorio, ruolo che, come hanno osservato i giudici nazionali, è da lungo   tempo riconosciuto nel diritto internazionale.   49. Il Governo si basa sulla sentenza Chahal c. Regno Unito (citata   supra al paragrafo 17, § 112), nella quale la Grande Camera ha sostenuto, in   relazione alla seconda parte dell’art. 5 § 1(f), che « l’art. 5 § 1(f) non   richiede che la detenzione di un individuo contro il quale sia in corso una   procedura di espulsione sia ritenuta ragionevolmente necessaria, per   esempio al fine di impedirgli di commettere un reato o fuggire […] ». Il   Governo ritiene che non esista una buona ragione per distinguere tra le due     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   parti del sottoparagrafo, cosicché un individuo che abbia vissuto nel Paese   può essere detenuto nelle more della procedura di espulsione anche se ciò   non è necessario per impedirgli di nascondersi, e che un individuo appena   arrivato può essere detenuto al suo arrivo solo se ciò è necessario per   impedirgli di fuggire.   50. Inoltre, il Governo nega che la detenzione del ricorrente sia stata   illegittima o arbitraria. È chiaro, come hanno confermato i giudici nazionali   all’unanimità e nei tre gradi di giudizio, che la detenzione è stata conforme   alle norme sostanziali e procedurali di diritto interno (vedi supra paragrafi   16-18). La detenzione non è stata arbitraria dato che, come sostenuto dalla   Corte, è stata parte integrante del processo volto a determinare se   all’individuo dovesse essere concesso il permesso di immigrazione e/o   l’asilo, e la sua durata è stata limitata al tempo ragionevolmente necessario a   tale scopo. Sostenere, come fa il ricorrente, che la detenzione è stata   arbitraria perché si sarebbe potuto raggiungere lo stesso scopo utilizzando   un “centro di soggiorno”, in cui vi fossero condizioni simili di residenza ma   senza reclusione, è fuori luogo, dato che si tenta di reintrodurre il criterio   della “necessità” attraverso il criterio della mancanza di arbitrarietà. In ogni   modo, la Camera dei Lord ha sostenuto che, dato il grande numero di   colloqui in programma, ogni soluzione diversa dalla detenzione non sarebbe   stata tanto efficace (vedi supra paragrafo 18).   b) Il ricorrente   51. Il ricorrente sostiene che la Convenzione debba essere interpretata in   conformità agli articoli 31-33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei   trattati (vedi supra paragrafi 26-28). Egli non contesta il diritto sovrano   dello Stato di controllare l’ingresso e la residenza di stranieri nel suo   territorio, ma sottolinea che tale diritto deve essere esercitato   conformemente agli obblighi internazionali dello Stato, in particolare a   quelli contenuti nella Convenzione, compreso l’art. 5. Lo scopo di cui alla   prima parte dell’art. 5 § 1(f) è quello di impedire l’immigrazione irregolare,   ossia l’ingresso e la residenza in un Paese eludendo il controllo   sull’immigrazione. Deve esserci una relazione di causalità diretta e precisa   tra la detenzione ed il rischio di ingresso irregolare. Tale obiettivo è messo   in risalto dalla parola « entrare », che sta ad indicare che l’accento è posto   sulla questione se il singolo individuo, se non detenuto, entrerebbe   altrimenti irregolarmente. Emerge chiaramente dai fatti relativi al caso in   questione che, se non fosse stato detenuto, egli si sarebbe presentato   regolarmente nel Regno Unito con una « ammissione temporanea », uno   status « riconosciuto » di fatto e di diritto (v., tra le altre, sentenza della   Camera dei Lord nel caso Szoma, supra par. 21). L’interpretazione che egli   propone permetterebbe una detenzione iniziale allo scopo di verificare e   definire il rischio individuale di ingresso irregolare, procedura che è parte   integrante del processo ordinario di controllo dell’immigrazione ed è volta     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   ad impedire l’ingresso non autorizzato. Tuttavia, non è ammissibile in base   all’art. 5 § 1(f) detenere un individuo al solo scopo di opportunità   amministrativa.   52. Il ricorrente si riferisce alla giurisprudenza della Corte su altri   sottoparagrafi dell’art. 5 § 1, in base alla quale si richiede che venga   dimostrato l’oggettivo bisogno di detenere un particolare individuo, e alla   giurisprudenza del Comitato per i diritti umani (vedi supra paragrafo 31), e   sostiene che simili principi dovrebbero trovare applicazione anche in base   all’art. 5 § 1(f). Sebbene la Corte, nel caso Chahal c. Regno Unito (cit.) non   abbia richiesto l’applicazione del criterio della necessità in relazione alla   detenzione di Chahal sulla base della seconda parte dell’art. 5 § 1(f), esiste   una buona ragione per distinguere tra i due punti. In primo luogo, come   chiarito nel paragrafo 112 della sentenza Chahal, la differenza operata con   gli altri sottoparagrafi dell’art. 5 § 1 si basa sul linguaggio della   disposizione ai sensi della quale Chahal è stato detenuto, che richiede solo   che sia « in corso un procedimento d’espulsione », laddove la prima parte   dell’art. 5 § 1 (f) sancisce che la detenzione deve avere lo scopo di impedire   l’ingresso irregolare. In secondo luogo, in merito ai fatti del caso Chahal, è   evidente che il rilascio provvisorio sarebbe stato inappropriato dato che si   presumeva che Chahal costituisse una minaccia per la sicurezza nazionale.   Al contrario, sarebbe opportuno utilizzare un criterio di necessità nei   confronti di coloro che, come il ricorrente, « [non] hanno commesso   infrazioni penali ma […] che, temendo di frequente per la propria vita, sono   fuggiti dal proprio paese » (Amuur, cit., § 43).   53. Come per gli altri detenuti ad Oakington, il ricorrente non è stato   giudicato a rischio di fuga, ed il solo scopo di privarlo della libertà era fare   in modo che fosse presa una rapida decisione in merito alla sua richiesta di   asilo. Questa è una ragione manifestamente insufficiente agli scopi di cui   all’art. 5 § 1(f), che richiede che sussista un rischio, nel caso specifico, che   il soggetto entri in modo irregolare nel paese. La detenzione ad Oakington è   stata sproporzionata, dato che non si è tentato di fare ricorso prima a misure   meno severe (per esempio, un centro di soggiorno). Inoltre, c’è ragione di   credere che la decisione si optare per la detenzione ad Oakington è stata   motivata dalla reazione degli abitanti delle vicinanze e dalle commissioni   urbanistiche piuttosto che dalla chiara necessità di ricorrere alla detenzione   al fine di favorire una rapida procedura di valutazione delle domande di   asilo.   3. Terzi intervenienti   a) UNHCR   54. L’ACNUR è preoccupato che la sentenza della Camera, che   (1) assimila la posizione dei richiedenti asilo a quella degli immigrati   ordinari; (2) considera che un richiedente asilo non ha effettivamente uno     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   status giuridico o riconosciuto prima dell’accettazione della sua richiesta e   (3) rifiuta l’idea di applicare il principio di necessità al fine di stabilire se la   detenzione sia arbitraria, permetta agli Stati di detenere i richiedenti asilo   per ragioni di opportunità in un ampio spettro di situazioni che non si   conciliano con i principi di diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti   dell’uomo. Se propriamente interpretato, l’art. 5 § 1(f) offre una solida   protezione contro la detenzione dei richiedenti asilo. Il sottoparagrafo   menziona un tentativo, l’ingresso irregolare, che la detenzione deve   prevenire. I richiedenti asilo vanno tenuti distinti dalle categorie generali di   persone che entrano irregolarmente o suscettibili di espulsione e, al fine di   detenere un richiedente asilo ai sensi dell’art. 5 § 1(f), deve esserci qualche   elemento che vada al di là della mera mancanza di decisione sulla domanda;   la detenzione deve essere necessaria, nel senso che misure di minore   impatto non sono sufficienti, e proporzionata allo scopo perseguito.   55. L’UNHCR ricorda alla Corte che, come per la Convenzione sui   rifugiati, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo deve essere   interpretata in modo armonico con le altre regole di diritto internazionale di   cui è parte, in particolare nel caso in cui tali regole siano contenute in trattati   sui diritti umani che gli Stati parti della Convenzione hanno ratificato e   sono, quindi, disposti ad accettare (vedi Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n.   35763/97, § 55, ECHR 2001-XI). Inoltre, la Convenzione deve essere   interpretata in modo da garantire che i diritti ricevano un’interpretazione   ampia e che le limitazioni a tali diritti siano interpretate restrittivamente, in   modo da assicurare una protezione concreta ed effettiva ai diritti umani, e,   come uno strumento vivente, alla luce delle attuali condizioni e   conformemente agli sviluppi del diritto internazionale così da riflettere i   sempre più alti standard richiesti in materia di protezione dei diritti umani.   56. Nel diritto internazionale, in capo agli Stati, vige l’obbligo di non   respingere le persone che sono entrate nella loro giurisdizione o che si   trovino alle loro frontiere e invochino il diritto fondamentale di richiedere e   godere dell’asilo. Salvo che nei casi di afflussi massicci, gli Stati sono tenuti   a permettere a tali persone di accedere a procedure eque ed efficienti di   esame delle loro domande (v. articoli 3-31 della Convenzione sui rifugiati,   supra par. 33). Se uno Stato consente ad un richiedente asilo l’accesso a tali   procedure, ed il richiedente asilo si conforma al diritto interno, il suo   ingresso temporaneo o la sua presenza nel territorio non possono essere   ritenuti « irregolari »; l’ammissione temporanea   è precisamente   un’autorizzazione in virtù della quale lo Stato permette che l’individuo entri   temporaneamente nel suo territorio in maniera conforme alla legge. In tale   situazione, il richiedente asilo non tenta di entrare irregolarmente, piuttosto   entra provvisoriamente in modo regolare affinché la sua richiesta di asilo   venga esaminata (v. art. 31 della Convenzione sui rifugiati, supra par. 33;   caso Szoma, supra par. 21; Direttiva del Consiglio dell’UE 2005/85/EC, art.   7, supra par. 40).     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   57. L’UNHCR ha fatto riferimento a vari strumenti internazionali   relativi alla detenzione di richiedenti asilo, tra cui l’art. 9 del ICCPR come   interpretato dal Comitato per i diritti umani in casi quali A. c. Australia,   l’art. 31 della Convenzione sui rifugiati, la Conclusione n. 44 del Comitato   esecutivo e le Linee guida dell’UNHCR sulla detenzione dei richiedenti   asilo (v. supra paragrafi 31 e 33-35). L’UNHCR ha concluso che mentre il   processo di esame dei richiedenti asilo può comportare necessarie ed   incidentali interferenze con la libertà, laddove la detenzione venga utilizzata   a fini autorizzati ma in modo generalizzato e senza alcuna considerazione   per situazioni particolari, o per semplici ragioni di comodità o di   opportunità amministrativa, non soddisfa il criterio di necessità imposto dal   diritto internazionale dei rifugiati e dei diritti dell’uomo.   b) Libertà, ECRE e AIRE Centre   58. Le suddette tre organizzazioni non governative sottolineano che   questo è il primo caso in cui la Corte si trova a dover decidere sul   significato della prima parte dell’art. 5 § 1 (f). Esse chiedono alla Grande   Camera di affermare, quale principio generale, (1) che in assenza di prove   che un individuo richiedente asilo sarebbe, se non detenuto, entrato o   avrebbe tentato di entrare irregolarmente nel paese, tale detenzione non   rientra nell’art. 5 § 1(f); e (2) che la detenzione di un richiedente asilo di cui   all’art. 5 § 1 (f), come la detenzione fondata sugli altri sottoparagrafi   dell’art. 5 § 1 e la minore restrizione della loro libertà di circolazione   prevista all’art. 2 del Protocollo n. 4, devono essere sottoposte ai criteri di   necessità e di proporzionalità.   59. La posizione della Camera, basata sulla constatazione che la   detenzione di un richiedente asilo è coperta dalla seconda parte dell’art. 5 §   1(f) se non è ancora stata presa una decisione positiva sulla sua richiesta,   mal si concilia con il principio in base al quale i richiedenti asilo che hanno   debitamente presentato domanda di protezione internazionale si trovano   ipso facto regolarmente nel territorio ai sensi dell’art. 2 del Protocollo n. 4,   così come dell’art. 12 del ICCPR (vedi supra paragrafo 32). Seppur è vero   che, come sostenuto dalla Camera, la durata prolungata può rendere   arbitraria una detenzione che all’inizio non lo era, non è vero il contrario; la   brevità del periodo non può giustificare una detenzione non necessaria.   L’art. 5 § 1(f) della Convenzione dovrebbe essere interpretato in conformità   con l’art. 9 del ICCPR (vedi supra paragrafo 31), che richiede che ogni   privazione della libertà imposta nel contesto del controllo dell’immigrazione   sia legittima, necessaria e proporzionata. Inoltre, sarebbe inopportuno che la   Corte, nella prima sentenza della Grande Camera relativa alla prima parte   dell’art. 5 § 1(f), adottasse un livello di protezione inferiore a quello già   accordato dagli Stati membri attraverso il Comitato dei Ministri (vedi supra   paragrafo 37) o a quello applicato alle semplici restrizioni alla libertà di   circolazione di cui all’art. 2 del Protocollo n. 4.     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   60. In molti Stati non è chiara la base giuridica precisa della detenzione   dei richiedenti asilo, ma i casi difficilmente giungono ai giudici a causa di   difficoltà linguistiche, di mancanza di rappresentanza legale e del timore da   parte del richiedente asilo che la denuncia della sua detenzione possa   compromettere l’esito della sua domanda. La natura arbitraria di tale   detenzione sarebbe aggravata se la Grande Camera confermasse la   posizione adottata dalla Camera e desse agli Stati piena discrezionalità nel   privare i richiedenti asilo della loro libertà mentre le loro domande sono in   corso di valutazione, senza dover mostrare che la detenzione è necessaria   per gli scopi specificati all’art. 5 § 1(f), in particolare per impedire   l’ingresso irregolare.   4. La valutazione della Corte   a) Il significato della frase « […]per impedirle di entrare irregolarmente nel   territorio »   61. Nel presente caso la Corte è chiamata per la prima volta a   interpretare il significato delle parole della prima parte dell’art. 5 § 1(f),   « detenzione regolar[e] di una persona per impedirle di entrare   irregolarmente nel territorio […] ». Per determinare il significato di questa   formulazione nel contesto della Convenzione, la Corte, come sempre, si   ispirerà agli articoli da 31 a 33 della Convenzione di Vienna sul diritto dei   trattati (vedi supra parr. 26-28, e, per esempio, Golder c. Regno Unito,   sentenza del 21 febbraio 1975, Serie A n. 18 § 29; Johnston et al. c. Irlanda,   sentenza del 18 dicembre 1986, Serie A n. 122, §§ 51 ss.; Lithgow et al. c.   Regno Unito, sentenza dell’8 luglio 1986, Serie A n. 102, §§ 114 e 17;   Witold Litwa c. Polonia, cit., §§ 57-59).   62. In base alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, la Corte è   chiamata a stabilire il senso ordinario da attribuire ai termini nel loro   contesto e alla luce dell’oggetto e dello scopo delle disposizioni da cui sono   estratti (vedi Golder, § 29; Johnston, § 51, e art. 31 § 1 della Convenzione   di Vienna). La Corte deve tenere conto del fatto che il contesto della   disposizione risiede in un trattato per la protezione effettiva dei diritti umani   individuali e che la Convenzione deve essere letta come un tutt’uno, ed   interpretata in modo da promuovere la coerenza interna e l’armonia tra le   sue diverse disposizioni (Stec et al. c. Regno Unito (decisione) [GC], nn.   65731/01 e 65900/01, § 48, ECHR 2005-X). La Corte deve ugualmente   prendere in considerazione tutte le regole e tutti i principi rilevanti di diritto   internazionale applicabili nei rapporti tra le Parti contraenti (vedi Al-Adsani   c. Regno Unito, cit., § 55; Bosphorus Hava Yollari Turizm Ve Ticaret   Anonim Sirket c. Irlanda [GC] 45036/98, § 150, ECHR 2005-III; e art. 31 §   3(c) della Convenzione di Vienna). Si potrà fare ricorso anche a mezzi   complementari di interpretazione, inclusi i lavori preparatori della   Convenzione, sia per confermare un senso determinato conformemente a     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   suddette fasi, sia per stabilire il senso laddove fosse altrimenti ambiguo,   oscuro o manifestamente assurdo o irragionevole (art. 32 della Convenzione   di Vienna).   63. Nell’esaminare l’oggetto e lo scopo dell’art. 5 nel suo contesto e gli   elementi di diritto internazionale, la Corte tiene conto dell’importanza di   tale disposizione nel sistema della Convenzione: essa consacra un diritto   fondamentale, ossia la protezione dell’individuo dalle interferenze arbitrarie   da parte dello Stato con il suo diritto alla libertà (v., tra l’altro, Winterwerp   c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, Serie A n. 33, § 37 e Brogan et   al. c. Regno Unito, sentenza del 29 novembre 1988, Serie A n. 145-B, § 58).   64. Mentre la regola generale sancita all’art. 5 § 1 è che ogni individuo   ha il diritto alla libertà, l’art. 5 § 1(f) prevede un’eccezione a suddetta regola   generale, permettendo agli Stati di limitare la libertà degli stranieri nel   cotesto del controllo dell’immigrazione. Come la Corte ha già osservato,   fermi restando i loro obblighi sulla base della Convenzione, gli Stati godono   di un « diritto sovrano innegabile di controllare l’ingresso degli stranieri e la   loro residenza nel loro territorio » (vedi supra Amuur, § 41; Chahal, § 73; e   Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito, sentenza del 28 maggio   1985, Serie A n. 94, §§ 67-68). È un corollario indispensabile a questo   diritto che agli Stati sia permesso di detenere potenziali immigranti che   hanno fatto richiesta di autorizzazione ad entrare, sia attraverso l’asilo o   meno. Risulta evidente dal tenore della sentenza adottata nel caso Amuur   che la detenzione di potenziali immigranti, inclusi i richiedenti asilo, può   conciliarsi con l’art. 5 § 1(f).   65. Su questo punto, la Grande Camera concorda con la Corte di   appello, la Camera dei Lord e la Camera sul fatto che finché uno Stato non   abbia « autorizzato » un individuo ad entrare nel Paese, ogni ingresso è   « non autorizzato » e la detenzione di una persona che voglia entrare e che   abbia bisogno dell’autorizzazione, ma ancora non la abbia ottenuta, può   essere finalizzata, senza alcuna distorsione della formulazione, ad   « impedirle di entrare irregolarmente nel territorio ». La Grande Camera   rigetta l’idea che, non appena un richiedente asilo si presenti da sé presso le   autorità dell’immigrazione, tenta di entrare « regolarmente », con la   conseguenza che la detenzione non si può giustificare sulla base dell’art. 5 §   1(f). Interpretare la prima parte dell’art. 5 § 1(f) nel senso che autorizza   solamente la detenzione di un individuo di cui sia accertato il tentativo di   sottrarsi alle restrizioni all’ingresso significherebbe dare un significato   troppo ristretto ai termini della disposizione ed al potere dello Stato di   esercitare il suo innegabile diritto di controllo in precedenza richiamato.   Inoltre, siffatta interpretazione mal si concilierebbe con la Conclusione n. 44   del Comitato esecutivo del Programma dell’Alto Commissariato delle   Nazioni Unite per i Rifugiati, con le Linee guida dell’UNHCR e con la   Raccomandazione del Comitato dei Ministri (vedi supra paragrafi 34-35 e   37), i quali prevedono tutti la detenzione dei richiedenti asilo in certe     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   circostanze, per esempio mentre siano in corso verifiche dell’identità o   quando debbano essere definiti elementi sui quali si fonda la richiesta di   asilo.   66. Tuttavia, mentre sostiene che la prima parte dell’art. 5 § 1(f)   permette la detenzione di un richiedente asilo o di un altro immigrato prima   della concessione dell’autorizzazione ad entrare da parte dello Stato, la   Corte sottolinea che tale detenzione deve essere compatibile con la finalità   generale dell’art. 5, che è proteggere il diritto alla libertà ed assicurare che   nessuno sia spogliato della sua libertà in modo arbitrario.   La Corte deve ora considerare cosa si intenda per « protezione   dall’arbitrarietà » nel contesto della prima parte dell’art. 5 § 1(f) e se, tenuto   conto dell’insieme delle circostanze, la detenzione del ricorrente si concilia   con tale disposizione.   b) La nozione di detenzione arbitraria nel contesto dell’art. 5   67. È ben stabilito nella giurisprudenza della Corte relativa ai   sottoparagrafi dell’art. 5 § 1 che ogni privazione della libertà deve essere   «legittima», oltre a dover rientrare in una delle eccezioni stabilite nei   sottoparagrafi (a)-(f). Laddove sia in messa in discussione la «legalità» della   detenzione, compresa la questione se sono stati seguiti i « modi prescritti   dalla legge », la Convenzione fa riferimento essenzialmente al diritto   interno e pone l’obbligo di conformarsi alle regole sostanziali e procedurali   del diritto nazionale. Il rispetto del diritto interno non è, tuttavia, sufficiente:   l’art. 5 § 1 esige anche che ogni privazione della libertà sia in armonia con   l’obiettivo di proteggere l’individuo dall’arbitrarietà (vedi, tra molte altre   fonti, Winterwerp, cit., § 37; Amuur, cit., par. 50; Chahal, cit., § 118, e   Witold Litwa, cit., § 78). È un principio fondamentale che nessuna   detenzione arbitraria può essere compatibile con l’art. 5 § 1 e la nozione di   « arbitrarietà » di cui all’art. 5 § 1 va al di là della mancanza di conformità   al diritto nazionale, di modo che una privazione della libertà può essere   regolare secondo il diritto interno e nello stesso tempo arbitraria, e quindi   contraria alla Convezione.   68. Mentre la Corte non ha finora formulato una definizione globale di   quali comportamenti delle autorità si configurino come « arbitrari» ai sensi   dell’art. 5 § 1, i principi chiave sono stati sviluppati su una base caso per   caso. Risulta, inoltre, chiaro dalla giurisprudenza che la nozione di   arbitrarietà nel contesto dell’art. 5 varia in una certa misura a seconda del   tipo di detenzione presa in considerazione (vedi anche infra).   69. Un principio generale stabilito nella giurisprudenza è che la   detenzione è « arbitraria » laddove, nonostante sia conforme alla lettera del   diritto nazionale, vi sia un elemento di mala fede o di inganno da parte delle   autorità (vedi, per esempio, Bozano c. Francia, sentenza del 18 dicembre   1986, Serie A n.. 111; Čonka c. Belgio, n. 51564/99, ECHR 2002-I). La   condizione che non vi sia arbitrarietà richiede anche che sia l’ordine di     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   detenzione sia l’esecuzione di quest’ultima siano veramente conformi   all’obiettivo delle restrizioni autorizzate dal pertinente sottoparagrafo   dell’art. 5 § 1 (Winterwerp, cit., § 39; Bouamar c. Belgio, sentenza del 29   febbraio 1988, Serie A n. 129, § 50; O'Hara c. Regno Unito, n. 37555/97, §   34, ECHR 2001-X). Inoltre deve esserci un qualche legame tra il motivo   invocato per giudicare la privazione autorizzata della libertà ed il luogo e le   condizioni di detenzione (v. la suddetta sentenza Bouamar, § 50; Aerts c.   Belgio, sentenza del 30 luglio 1998, Reports 1998-V, § 46; Enhorn c.   Svezia, n. 56529/00, § 42, ECHR 2005-I).   70. La nozione di arbitrarietà nei contesti dei sottoparagrafi (b), (d) ed   (e) implica anche che si valuti se la detenzione era necessaria per   raggiungere l’obiettivo dichiarato. La detenzione di un individuo è una   misura così grave che si giustifica solo in ultima istanza, quando altre   misure meno severe sono state prese in considerazione e ritenute   insufficienti a salvaguardare l’interesse individuale o pubblico che esige la   detenzione della persona coinvolta (vedi Witold Litwa, cit., § 78; Hilda   Hafsteinsdóttir c. Islanda, sentenza dell’8 giugno 2004, n. 40905/98, § 51;   Enhorn c. Svezia, cit., § 44). Inoltre, il principio di proporzionalità vuole   che quando la detenzione ha lo scopo di assicurare l’adempimento di un   obbligo previsto dalla legge, è necessario trovare l’equilibrio tra la necessità   di garantire, in una società democratica, l’immediato adempimento   dell’obbligo in questione e l’importanza del diritto alla libertà (vedi   Vasileva c. Danimarca, sentenza del 25 settembre 2003, n. 52792/99, § 37).   La durata della detenzione è un fattore rilevante nel raggiungimento di tale   compromesso (ibid., e vedi anche McVeigh et al. c. Regno Unito, ricorsi n.   8022/77, 8025/77, 8027/77, decisione della Commissione del 18 marzo   1981, DR 25, pp. 37-38 e 42).   71. La Corte usa un diverso approccio nei confronti del principio che   non dovrebbe esserci arbitrarietà nei casi di detenzione di cui all’art. 5 §   1(a), dove, in assenza di malafede o di uno degli altri elementi di cui al   precedente paragrafo 69, finché la detenzione segue ed ha un nesso causale   sufficiente con una condanna regolare, la decisione di infliggere una pena   detentiva e la durata di tale pena sono questioni che interssano le autorità   nazionali e non la Corte con riferimento all’art. 5 § 1 (v. T. c Regno Unito   [GC], n. 24724/94, § 103, ECHR 2000-I; ed anche Stafford c. Regno Unito   [GC], n. 46295/99, § 64, ECHR 2002-IV).   72. Similmente, in un caso in cui una persona era stata detenuta in virtù   dell’art. 5 § 1(f), la Grande Camera, interpretando la seconda parte di questo   sottoparagrafo, ha sostenuto che, finché un individuo sia stato detenuto   nell’ambito « [di] un procedimento d’espulsione », ossia finché « un   procedimento di espulsione » sia in corso, non si richiede che la detenzione   sia ragionevolmente considerata necessaria, per esempio per impedire che la   persona in questione commetta un reato o fugga (v. Chahal, cit., § 112).   Nella sentenza Chahal la Corte ha ugualmente sostenuto che il principio di     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   proporzionalità si applica alla detenzione fondata sull’art. 5 § 1(f) solo nella   misura in cui questa non si prolunghi per un periodo di tempo irragionevole;   quindi, essa ha sostenuto che « ogni privazione della libertà fondata sull’art.   § 1(f) sarà giustificata solo finché siano in corso le procedure di   espulsione. Se tali procedure non sono svolte con la dovuta diligenza, la   detenzione cesserà di essere giustificata […] » (ibid. § 113; vedi, anche,   Gebremedhin [Gaberamadine] c. Francia, n. 25389/05, § 74, ECHR 2007-   …).   73. In relazione a quanto sopra, la Corte ritiene che il principio in base al   quale la detenzione non deve essere arbitraria va applicato alla detenzione di   cui alla prima parte dell’art. 5 § 1(f) allo stesso modo in cui si applica alla   seconda parte. Dato che lo Stato gode del diritto di controllare allo stesso   modo l’entrata ed il soggiorno nel Paese dei cittadini stranieri (vedi supra i   casi citati al par. 63), non sarebbe naturale applicare un diverso criterio di   proporzionalità ai casi di detenzione contestuale all’ingresso rispetto a   quello utilizzato nei casi di espulsione, estradizione o allontanamento di un   individuo che si trovi già nel Paese.   74. Per non essere tacciata di arbitrarietà, quindi, la detenzione deve   essere condotta in buona fede; deve essere strettamente connessa allo scopo   di impedire l’ingresso irregolare di una persona nel paese; il luogo e le   condizioni di detenzione devono essere idonee, tenendo presente che « tale   misura non si applica a coloro che hanno commesso infrazioni penali ma a   stranieri che, temendo spesso per la propria vita, sono fuggiti dal proprio   Paese » (vedi Amuur, cit., § 43); e la durata della detenzione non deve   eccedere il tempo ragionevolmente richiesto a raggiungere l’obiettivo   perseguito.   c) La detenzione del ricorrente è stata arbitraria?   75. Prima di esaminare se la detenzione del ricorrente ad Oakington è   stata arbitraria nel senso precedentemente indicato, la Corte osserva che i   giudici nazionali nei tre gradi successivi di giudizio hanno stabilito che   questa misura è stata fondata sul diritto interno, e che il ricorrente non ha   messo in discussione tale conclusione.   76. Nell’esaminare se la detenzione del ricorrente è incompatibile con i   criteri esposti in precedenza al paragrafo 74, la Corte riprende ed accoglie   anche le seguenti conclusioni della Corte d’appello e della Camera dei Lord   (vedi supra paragrafi 17-18). I giudici nazionali hanno ritenuto che il regime   di detenzione applicato ad Oakington è finalizzato ad assicurare una rapida   soluzione alle circa 13.000 domande di asilo delle circa 84.000 rivolte ogni   anno al Regno Unito a quel tempo. Al fine di raggiungere questo obiettivo,   è necessario tenere fino a 150 colloqui al giorno e ritardi, anche minimi,   possono sconvolgere l’intero programma. Il ricorrente è stato destinato alla   detenzione sulla base del fatto che il suo caso era idoneo alla procedura   accelerata.     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   77. In queste circostanze, la Corte valuta che le autorità nazionali hanno   agito in buona fede detenendo il ricorrente. In effetti, la politica sulla quale   si basa la creazione del regime di Oakington è in generale dare ai richiedenti   asilo un vantaggio; come dichiarato da Lord Slynn, « l’ottenimento di una   rapida decisione è nell’interesse non solo dei richiedenti, ma anche di quelli   che sempre più numerosi attendono il proprio turno. » (vedi supra paragrafo   18). Inoltre, dato che lo scopo della privazione della libertà è permettere alle   autorità nazionali di decidere rapidamente e efficacemente sulla domanda di   asilo del ricorrente, la sua detenzione è stata strettamente collegata allo   scopo di impedire l’ingresso irregolare.   78. Riguardo al terzo criterio, ossia il luogo e le condizioni di   detenzione, la Corte ritiene che il Centro di Oakington è stato   specificamente concepito per ospitare richiedenti asilo e offre vari servizi,   per la ricreazione, per il culto religioso, per le cure mediche e, elemento   importante, assistenza legale (vedi supra paragrafo 25). Mentre non c’è   alcun dubbio che ci sia stata interferenza con la libertà ed il benessere del   ricorrente, tuttavia egli non lamenta le condizioni in cui è stato detenuto e la   Corte ritiene che la detenzione non è stata arbitraria a questo riguardo.   79. Infine, con riferimento alla durata della detenzione, la Corte ricorda   che il richiedente è stato detenuto per sette giorni ad Oakington, e rilasciato   il giorno dopo che la sua richiesta di asilo era stata rigettata in prima istanza.   Non si può ritenere che questo periodo di detenzione abbia ecceduto il   tempo ragionevolmente richiesto dallo scopo perseguito.   80. In conclusione, quindi, la Corte ritiene che, dati i seri problemi   amministrativi che il Regno Unito si trovava a fronteggiare in quel periodo,   quando il numero dei richiedenti asilo aumentava vertiginosamente (vedi   anche Amuur, cit., § 41), non è stato incompatibile con l’art. 5 § 1(f) della   Convenzione detenere il ricorrente per sette giorni in condizioni adeguate   per fare in modo che la sua richiesta di asilo fosse trattata velocemente.   Inoltre, bisogna considerare il fatto che la predisposizione di un sistema più   efficiente di definizione del grande numero di richieste di asilo ha reso   inutile fare ricorso ad un più ampio e più esteso uso dei poteri detentivi.   Pertanto, non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1 nel presente caso.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 5 § 2 DELLA   CONVENZIONE   81. Il ricorrente asserisce di non essere stato informato del vero motivo   della sua detenzione fino a circa 76 ore dopo il suo arresto, quando questa   informazione è stata data oralmente al suo rappresentante legale a seguito   della sua richiesta. Egli sostiene la violazione dell’art. 5 § 2 della   Convenzione che dispone:   « Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei   comprensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico. »     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   82. Il Governo ha richiamato le dichiarazioni generali di intenti   riguardante il regime di detenzione di Oakington. Esso ammette che le   forme in uso all’epoca della detenzione del ricorrente erano inadeguate, ma   considera che i motivi forniti oralmente al rappresentante del ricorrente sul   luogo (che conosceva le ragioni generali) il 5 gennaio 2001 erano sufficienti   a permettere al ricorrente di contestare, se nelle sue intenzioni, la legittimità   della sua detenzione in virtù dell’art. 5 § 4.   83. Il ricorrente sottolinea che in nessun momento gli sono stati indicati   spontaneamente i motivi della sua detenzione, e che dopo la richiesta di   chiarimenti gli sono stati indicati oralmente i motivi nel pomeriggio del 5   gennaio 2001, circa 76 ore dopo il suo arresto e detenzione. Il mero   riferimento ad annunci sulla politica non possono sostituire l’obbligo di   comunicare al ricorrente in modo sufficientemente rapido i motivi adeguati   della sua detenzione.   84. La Camera ha riscontrato una violazione di tale disposizione, sulla   base del fatto che il motivo della detenzione non sono stati forniti in   maniera sufficientemente rapida. Essa ha ritenuto che le dichiarazioni   generali – quali, nel caso presente, gli annunci del parlamento – non sono in   grado di rispondere all’obbligo, previsto all’art. 5 § 2, di informare   l’individuo dei motivi del suo arresto o della sua detenzione. La prima volta   in cui il ricorrente si è visto comunicare il motivo reale della sua detenzione   è stata attraverso il suo rappresentante il 5 gennaio 2001 (vedi supra   pararagrafo 14), quando il ricorrente era già stato detenuto per 76 ore. La   Camera ritiene che, pur ipotizzando che la comunicazione orale ad un   rappresentante soddisfi le condizioni di cui all’art. 5 § 2 della Convenzione,   un ritardo di 76 ore nella comunicazione delle ragioni della detenzione non   è compatibile con l’obbligo della disposizione che vuole che tale   informazione sia data « al più presto ».   85. La Grande Camera concorda con il ragionamento e la conclusione   della Camera. Essa conclude quindi che c’è stata violazione dell’art. 5 § 2   della Convenzione.   III. APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE   86. L’art. 41 della Convenzione dispone:   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   A. Danno   87. La Corte nota che dinanzi alla Camera il ricorrente ha chiesto un   risarcimento di 5.000 Euro per il danno non patrimoniale subito per essere   stato detenuto ad Oakington per sette giorni. La Camera che, come la   Grande Camera, ha concluso per una violazione dell’art. 5 § 2 della   Convenzione ma non dell’art. 5 § 1, ritiene che la constatazione della   violazione fornisca un’equa soddisfazione sufficiente.   88. Il ricorrente non ha contestato tale decisione, né nella sua domanda   di rinvio del caso alla Grande Camera né nelle osservazioni scritte   presentate alla Grande Camera.   89. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze, la Grande Camera   conferma la conclusione della Camera secondo la quale la constatazione di   una violazione fornisce un’equa soddisfazione sufficiente per la mancata   comunicazione al ricorrente dei motivi della sua detenzione nel più breve   tempo possibile.   B. Spese e costi   90. Il ricorrente chiede dinanzi alla Grande Camera la somma di   28.676,51 GBP più imposte sul valore aggiunto (« IVA ») per spese e costi,   oltre a 15.305,56 GBP per i costi sostenuti dinanzi alla Camera.   91. Il Governo concorda con l’approccio seguito dalla Camera con   riferimento all’art. 41. Esso considera che i costi esposti dinanzi alla Grande   Camera siano eccessivi, in particolare la tariffa oraria di 200 GBP fatturata   da ciascuno dei due avvocati ed il numero di ore indicate. Se la Corte   concludesse per la violazione dell’art. 5 § 1, la somma dovuta a titolo di   onorario agli avvocati non dovrebbe superare le 10.000 GBP. Se fosse   riscontrata solo una violazione dell’art. 5 § 2 dovrebbe essere rimborsata   solo una piccola parte dell’ammontare richiesto.   92. In relazione ai costi esposti dinanzi alla Camera, la Grande Camera   ricorda la decisione della Camera di accordare solo 1.500 EUR, avendo   constatato una violazione solo dell’art. 5 § 2 e dato che la maggior parte del   lavoro sul caso è stato volto a stabilire una violazione dell’art. 5 § 1. La   Grande Camera conferma la decisione di concedere tale somma per i costi e   le spese sostenuti fino alla pronuncia della sentenza della Camera. Avendo   anch’essa concluso per la sola violazione dell’art. 5 § 2, e dato che la quasi   totalità delle dichiarazioni scritte ed orali dinanzi ad essa ha riguardato l’art.   § 1, la Grande Camera accorda altri 1.500 EUR per il procedimento   successivo alla sentenza della Camera dell’11 luglio 2006, per una somma   totale di costi e spese accordata di 3.000 EUR, più l’IVA dovuta.     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   C. Interessi moratori   93. La Corte giudica appropriato calcolare gli interessi moratori sul tasso   marginale di sconto della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti   percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   1. Ritiene, per undici voti contro sei, che non c’è stata violazione dell’art. 5   § 1 della Convenzione;   2. Ritiene all’unanimità che c’è stata violazione dell’art. 5 § 2 della   Convenzione;   3. Ritiene all’unanimità che la constatazione di una violazione costituisce   per se stessa equa soddisfazione sufficiente per il danno non   patrimoniale subito dal ricorrente;   4. Ritiene all’unanimità   (a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi,   3.000 EUR (tremila euro) come costi e spese, da convertire nella moneta   nazionale dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del   versamento dell’importo, più ogni tassa dovuta;   (b) che alla scadenza dei suddetti tre mesi fino al versamento   dell’importo sarà pagato un interesse semplice sul suddetto ammontare   pari al tasso marginale di sconto della Banca Centrale Europea   applicabile in quel periodo maggiorato di tre punti percentuali;   5. Rigetta all’unanimità la richiesta del ricorrente di equa soddisfazione per   la restante parte.   Redatta in inglese e in francese e resa in udienza pubblica al Palazzo dei   diritti umani, a Strasburgo, il 29 gennaio 2008.   Michael O'BOYLE   Vice Cancelliere   Jean-Paul COSTA   Presidente   Ai sensi dell’art. 45 § 2 della Convenzione e all’art. 74 § 2 del   Regolamento della Corte, alla presente sentenza è allegata l’opinione     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   parzialmente dissenziente comune ai giudici Rozakis, Tulkens, Kovler,   Hajiyev, Spielmann e Hirvelä.   J.-P.C.   M.O'B.     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE   AI GIUDICI ROZAKIS, TULKENS, KOVLER, HAJIYEV, SPIELMANN   E HIRVELÄ   Noi non condividiamo la conclusione della maggioranza secondo la   quale non c’è stata violazione dell’art. 5 § 1(f) della Convenzione nel caso   di specie, in una situazione in cui non si contesta che la detenzione per sette   giorni del ricorrente presso il centro di accoglienza di Oakington configura   una privazione della libertà ai sensi della Convenzione. Le questioni in   discussione in questo caso sono importanti sotto un duplice aspetto. In   primo luogo, il caso riguarda i diritti dei richiedenti asilo in base alla   Convenzione e la sempre più preoccupante situazione della loro detenzione.   In secondo luogo, si tratta del primo caso in cui la Corte è stata chiamata a   fornire un’interpretazione della prima parte dell’art. 5 § 1(f), che autorizza   « […] l’arresto o […] la detenzione regolari di una persona per impedirle di   entrare irregolarmente nel territorio » e, in particolare, del requisito della   necessità imposto da tale disposizione.   È generalmente ammesso che lo scopo della prima parte dell’art. 5 § 1(f)   della Convenzione è impedire l’immigrazione irregolare, ossia l’ingresso o   la residenza in un paese eludendo le procedure di controllo   dell’immigrazione. Nel caso di specie il ricorrente è fuggito dalla regione   autonoma curda dell’Iraq dopo avere curato membri del Partito comunista   dei lavoratori iracheno nell’espletamento dei suoi doveri di medico, ed ha   richiesto asilo al suo arrivo all’aeroporto di Londra Heathrow. La   maggioranza non attribuisce alcuna importanza a questo fatto, assimilando   la situazione dei richiedenti asilo a quella dei normali immigranti. Il   paragrafo 64 della sentenza è molto chiaro al riguardo e dall’inizio colloca   l’eccezione prevista all’art. 5 § 1(f) nel quadro generale del controllo   dell’immigrazione. Dopo avere ripetuto che gli Stati godono di « un diritto   sovrano innegabile di controllare l’ingresso degli stranieri e la loro   residenza nel loro territorio », la maggioranza dichiara che « [è] un   corollario indispensabile a questo diritto che agli Stati sia permesso di   detenere potenziali immigranti che hanno fatto richiesta di autorizzazione ad   entrare, sia attraverso l’asilo o meno ».   In questa formulazione radicale, questa affermazione si concilia male con   il principio che i richiedenti asilo che hanno presentato una domanda di   protezione internazionale si trovano ipso facto regolarmente nel territorio di   uno Stato, in particolare ai sensi dell’art. 12 del Patto sui diritti civili e   politici (libertà di movimento) e della giurisprudenza del Comitato per i   diritti umani secondo la quale una persona che abbia debitamente presentato     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   una domanda di asilo è ritenuta trovarsi « regolarmente nel territorio » (vedi   pararagrafo 32 della sentenza). Le circostanze particolari del caso, inoltre,   dimostrano ciò implicitamente ma con certezza. Al suo arrivo all’aeroporto   il 30 dicembre 2000 il ricorrente si vide accordare l’ammissione temporanea   (vedi paragrafi 20-21 della sentenza), in virtù della quale avrebbe potuto   passare la notte in un hotel a sua scelta, ma sarebbe dovuto ritornare in   aeroporto il giorno seguente. Il 31 dicembre 2000 il ricorrente si recò lì   come richiesto e gli fu di nuovo accordata l’ammissione temporanea fino al   giorno seguente. Quando di nuovo si recò all’aeroporto come concordato,   gli fu accordata per la terza volta l’ammissione temporanea fino alle 10.00   del giorno seguente, 2 gennaio 2001. Proprio il 2 gennaio 2001, dopo che il   ricorrente si era nuovamente presentato come richiesto, fu trattenuto e   trasferito al centro di accoglienza di Oakington nel quale regna un ambiente   carcerario. In ogni caso, il dibattito teorico circa volto a stabilire se una   persona si trovi irregolarmente nel territorio di uno Stato finché non gli sia   stata data autorizzazione ad entrare non riveste alcuna reale rilevanza nel   caso di specie, dato che al ricorrente era stato dato il permesso di entrare per   tre giorni.   Nell’esaminare il contesto, l’oggetto e lo scopo dell’art. 5 della   Convenzione, la sentenza giustamente sottolinea « [l’]importanza di tale   disposizione nel sistema della Convenzione », che « consacra un diritto   fondamentale, ossia la protezione dell’individuo dalle interferenze arbitrarie   da parte dello Stato con il suo diritto alla libertà » (vedi paragrafo 63).   Tuttavia, la maggioranza ritiene che sia necessario considerare cosa si   intende per « protezione dall’arbitrarietà » nel caso di specie e ritiene che   « il principio in base al quale la detenzione non deve essere arbitraria va   applicato alla detenzione di cui alla prima parte dell’art. 5 § 1(f) allo stesso   modo in cui si applica alla seconda parte. Dato che lo Stato gode del diritto   di controllare allo stesso modo l’entrata ed il soggiorno nel Paese […], non   sarebbe naturale applicare un diverso criterio di proporzionalità ai casi di   detenzione contestuale all’ingresso rispetto a quello utilizzato nei casi di   espulsione, estradizione o allontanamento di un individuo che si trovi già   nel Paese ». (vedi paragrafo 73). Dunque, la sentenza non esita a trattare   senza alcuna distinzione tutte le categorie di non-cittadini in tutte le   situazioni – immigrati clandestini, persone suscettibili di espulsione e   individui che hanno commesso crimini – includendoli senza distinzione nel   controllo generale dell’immigrazione che rientra nella sovranità esclusiva   degli Stati.   In relazione alle migrazioni, secondo la sentenza, il solo requisito che la   misura detentiva deve soddisfare per non essere tacciata di arbitrarietà è che   deve essere adottata « in buona fede », oltre a dover « essere strettamente   connessa allo scopo di impedire l’ingresso irregolare di una persona nel   Paese » (vedi paragrafo 74). Questi requisiti sono soddisfatti nel caso di   specie?     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   Riguardo prima di tutto alla questione della buona fede, la Corte non   esita a sottoscrivere le osservazioni dei giudici nazionali, le quali ritengono   che il regime di detenzione ad Oakington era volto a permettere una rapida   soluzione delle « circa 13.000 domande di asilo delle circa 84.000 rivolte   ogni anno al Regno Unito a quel tempo. Al fine di raggiungere questo   obiettivo, è necessario tenere fino a 150 colloqui al giorno e ritardi, anche   minimi, possono sconvolgere l’intero programma. Il ricorrente è stato   destinato alla detenzione sulla base del fatto che il suo caso era idoneo alla   procedura accelerata » (vedi paragrafo 76). In tali circostanze, la Corte   ritiene che le autorità nazionali hanno agito « in buona fede » nel detenere il   ricorrente. In effetti, la politica su cui si basa la creazione del regime di   Oakington è in generale favorire i richiedenti asilo; la detenzione risponde   quindi ai loro migliori interessi.   Anche se si ritiene che « minimi ritardi » sconvolgano l’intero   programma, è difficile capire perché, all’arrivo all’aeroporto ed alla   presentazione della domanda di asilo, al ricorrente sia stato permesso   all’inizio di restare in libertà e richiesto di andare in un hotel e presentarsi   spontaneamente nei giorni successivi alle autorità incaricate dell’esame del   suo caso (cosa che egli ha puntualmente fatto).   Ciò che è ancor più essenziale, non solo nel contesto dell’asilo ma anche   in altre situazioni che coinvolgono la privazione della libertà, è sostenere   che la detenzione è nell’interesse della persona coinvolta ci sembra una   posizione estremamente pericolosa. Inoltre, sostenere nel caso di specie che   la detenzione è nell’interesse non solamente dei richiedenti asilo « ma anche   di coloro che in numero sempre maggiore sono in attesa » è parimenti   inaccettabile. In nessun caso il fine può giustificare il mezzo; nessun   individuo, nessun essere umano può essere utilizzato come mezzo per   raggiungere un fine.   Inoltre, con riferimento allo scopo della detenzione, nel dichiarare che   « lo scopo della privazione della libertà è permettere alle autorità nazionali   di decidere rapidamente e efficacemente sulla domanda di asilo del   ricorrente, la sua detenzione è stata strettamente collegata allo scopo di   impedire l’ingresso irregolare » (vedi paragrafo 77 in fine), la Corte non   esita a fare un passo in avanti ed assimilare tutti i richiedenti asilo a   potenziali immigrati clandestini.   Nell’interesse della precisione noi riteniamo che, affinché la detenzione   sia legittima, le autorità devono assicurarsi in concreto che è stata ordinata   esclusivamente per uno dei fini previsti dalla Convenzione, in questo caso   impedire alla persona di entrare irregolarmente nel Paese. Ciò non è stato   stabilito in alcun modo nel presente caso, dato che il ricorrente non è entrato   né ha tentato di entrare irregolarmente nel paese. D’altro canto, se le autorità   avessero avuto motivi oggettivamente dimostrabili di credere che si   rischiava che il ricorrente fuggisse prima che si decidesse sulla sua domanda   di asilo, avrebbero potuto fare ricorso alla detenzione ai sensi dell’art. 5 §     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   1(f) della Convenzione. In tal caso, la detenzione avrebbe avuto lo scopo di   impedire che il richiedente asilo entrasse o permanesse nel Paese per uno   scopo diverso da quello per il quale gli era stata accordata l’ammissione   temporanea. Di contro, non è ammissibile detenere i rifugiati sulla base del   solo fatto che hanno fatto richiesta di asilo.   Nel presente caso non si contesta che la detenzione del ricorrente fosse   diretta ad assicurare un trattamento accelerato delle sua domanda di asilo e   quindi l’adozione di una decisione sulla questione nel minor tempo   possibile. La sua detenzione quindi perseguiva solo obiettivi burocratici ed   amministrativi, non collegati alla necessità di impedire l’ingresso irregolare   nel paese. Come giustamente osservato dai giudici Casadevall, Traja e   Šikuta nella loro opinione dissenziente allegata alla sentenza della Camera   dell’11 luglio 2006, tale situazione crea grande incertezza giuridica per i   richiedenti asilo, dovuta al fatto che possono essere detenuti in ogni   momento durante l’esame delle loro domande senza che siano in grado di   prendere le misure necessarie ad evitare la detenzione. Quindi, il richiedente   asilo diventa oggetto piuttosto che soggetto di diritto.   Infine, seguendo la stessa logica, la Corte accetta nel caso di specie che   un periodo di detenzione di sette giorni « non si può ritenere che […] abbia   ecceduto il tempo ragionevolmente richiesto dallo scopo perseguito » (vedi   paragrafo 79). Così facendo, essa ammette un periodo di detenzione, cosa   che generalmente non accoglie in altre ipotesi di privazione della libertà   contemplate all’art. 5 della Convenzione. Certamente, è comprensibile che   in alcune situazioni, per esempio relative all’estradizione, allo Stato deve   essere permesso un più ampio spazio che nel caso di altre interferenze con il   diritto alla libertà. Tuttavia, non troviamo alcuna giustificazione   all’adozione di tale approccio in relazione ai richiedenti asilo, con il rischio   connesso che il controllo dei casi di privazione della libertà ne risulti   sostanzialmente indebolito. Inoltre, se un periodo di detenzione di sette   giorni non è ritenuto eccessivo, dove e come fissare il limite   dell’inaccettabilità?   Riguardo alla detenzione in generale, i requisiti della necessità e della   proporzionalità obbligano lo Stato a fornire motivazioni pertinenti e   sufficienti a giustificazione delle misure prese ed a prendere in   considerazione altre misure meno coercitive, oltre che a spiegare perché   quelle misure sono ritenute insufficienti alla salvaguardia degli interessi   privati e pubblici che sottendono la privazione della libertà. La semplice   opportunità o comodità amministrativa non è sufficiente. Non capiamo in   nome di quale valore o interesse più alto si possa giustificare il concetto che,   in uno Stato di diritto, queste garanzie fondamentali della libertà individuale   non potrebbero o non dovrebbero essere applicate alla detenzione dei   richiedenti asilo.   Dunque, nella misura in cui queste esigenze devono essere racchiuse   nella nozione di arbitrarietà, la questione delle misure alternative alla     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   detenzione avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla   maggioranza. La maggioranza non fa menzione di ciò fino al paragrafo   conclusivo in cui, paradossalmente, riconosce che « la predisposizione di un   sistema più efficiente di definizione del grande numero di richieste di asilo   ha reso inutile fare ricorso ad un più ampio e più esteso uso dei poteri   detentivi » (vedi paragrafo 80). È quindi ammesso chiaramente che sarebbe   potuta esserci un’alternativa alla detenzione che permettesse di risolvere il   problema alla fonte, in altre parole al momento della gestione delle   domande di asilo; ciò sottolinea ulteriormente che la detenzione è stata la   risposta errata alla domanda giusta.   La Convenzione europea sui diritti dell’uomo non si applica nel vuoto,   ma in relazione agli altri strumenti internazionali a protezione dei diritti   fondamentali. A tal proposito, con riferimento alle Nazioni unite, l’art. 9 del   Patto internazionale sui diritti civili e politici – che vieta l’arresto o la   detenzione arbitraria e si applica a tutti i casi di privazione della libertà,   incluso il contesto dei controlli dell’immigrazione – è stato interpretato dalla   giurisprudenza del Comitato dei diritti umani nel senso che la privazione   della libertà non deve solo essere legittima, ma non deve neppure essere   imposta per ragioni di opportunità amministrativa (v. Van Alphen c. Paesi   Bassi, Comunicazione n. 305/1988, UN Doc. CCPR/C/39/D/305/1988   (1990)). Essa, inoltre, deve soddisfare i requisiti di necessità e di   proporzionalità. Infine, il controllo giurisdizionale espletato da parte dei   giudici non deve limitarsi a stabilire se sia la detenzione compatibile con il   diritto interno, ma deve anche permettere di determinare, incluso nei casi di   ingresso irregolare, se circostanze proprie dell’individuo (rischio di fuga,   mancanza di cooperazione, ecc.) giustifichino l’utilizzo di tale misura (vedi   A.   c.   Australia,   Comunicazione   n.   560/1993,   UN   Doc.   CCPR/C/59/D/560/1993 (1997)). Nella decisione relativa al caso Bakhtiyari   c. Australia, il Comitato conferma che un controllo giurisdizionale che non   permette ai giudici di riesaminare le ragioni della detenzione in termini   sostanziali non soddisfa i requisiti di cui all’art. 9 del Patto (v. Bakhtiyari c.   Australia,   Comunicazione   n.   1069/2002,   UN   Doc.   CCPR/C/79/D/1069/2002 (2003)).   Con riferimento all’Unione europea, è opportuno citare l’art. 18 della   Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che riconosce ai rifugiati   il diritto di asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra. L’art. 18 (1) della   Direttiva del Consiglio 2005/85/CE dell’1° dicembre 2005 che fissa norme   minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del   riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GUUE L 326 del 13   dicembre 2005, p. 13), dispone che « gli Stati membri non trattengono in   arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo ».   Secondo il nostro punto di vista questa disposizione rappresenta la garanzia   minima, e l’affermazione in essa contenuta va utilmente a completare le   regole stabilite all’art. 7 della Direttiva del Consiglio 2003/9/CE del 27     Copyright © 2008 UFTDU   Grande Camera, sentenza 29 gennaio 2008, ricorso n. 13229/03, Saadi c. Regno Unito   gennaio 2003 che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei   richiedenti asilo (GUUE L 31 del 6 febbraio 2003, p. 18). Inoltre, anche   l’art. 23 (3) e (4) della Direttiva 2005/85/EC prevede la possibilità che siano   predisposte procedure prioritarie o accelerate.   Per quanto concerne il Consiglio d’Europa, la Raccomandazione del   Comitato dei Ministri Rec(2003)5 del 16 aprile 2003 sulle misure di   detenzione dei richiedenti asilo stabilisce che le persone che rientrano nel   campo di applicazione della prima parte dell’art. 5 § 1(f) non includono i   « richiedenti asilo imputati di qualche reato o i richiedenti asilo respinti e   detenuti in attesa della loro espulsione dal Paese ospitante » (punto 2). Essa   inoltre precisa che le misure di detenzione dei richiedenti asilo « dovrebbero   essere applicate solo dopo un attento esame della loro necessità in relazione   singolo caso. Esse dovrebbero essere specifiche, temporanee e non arbitrarie   e dovrebbero essere utilizzate per il più breve tempo possibile. Suddette   misure devono trovare applicazione nei modi indicati dalla legge ed in   conformità con gli standard stabiliti dagli strumenti internazionali […] »   (punto 4). Infine, « [p]rima di ricorrere a misure di detenzione, dovrebbero   essere prese in considerazione misure alternative e non limitative della   libertà, applicabili al caso particolare » (punto 6).   Il punto cruciale delle questione qui è individuare se oggi la Convenzione   europea sui diritti dell’uomo ammetta un livello di protezione più basso di   quello riconosciuto ed accettato nelle altre organizzazioni.   Infine, possiamo noi oggi accettare che l’art. 5 della Convenzione, che ha   giocato un ruolo fondamentale nell’assicurare il controllo dell’arbitrarietà in   materia di detenzione, assicuri un livello inferiore di protezione in materia   di asilo e di immigrazione, che sono, in termini sociali ed umani, le   questioni più critiche che affronteremmo negli anni a venire? Essere uno   straniero è un crimine? Noi pensiamo di no.   Diritto alla libertà e sicurezza (art. 5) – privazione della libertà – arresto o   detenzione legittima – prevenzione dell’ingresso non autorizzato nel   territorio dello Stato – informazione tempestiva – proporzionalità –   ragionevole durata della detenzione     Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło