1365/07

WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD000136507

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wydalenie cudzoziemca z Bułgarii na podstawie tajnych informacji o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego, bez zapewnienia skutecznej kontroli sądowej i gwarancji proceduralnych, naruszyło prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8), prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) oraz gwarancje proceduralne dotyczące wydalenia cudzoziemców (art. 1 Protokołu nr 7)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w życie rodzinne skarżących nie była "zgodna z prawem" w rozumieniu art. 8 Konwencji, ponieważ krajowe postępowania sądowe, choć formalnie dostępne, nie poddały twierdzeń władzy wykonawczej o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego rzeczywistej kontroli. Sąd krajowy oparł się wyłącznie na niezweryfikowanych tajnych informacjach, nie badając faktów ani proporcjonalności środka. Brak dostępu skarżącego do informacji o zarzutach i niemożność ich skutecznego zakwestionowania, w połączeniu z niedostatecznymi gwarancjami w bułgarskim prawie dotyczącym tajnej inwigilacji, pozbawiły go minimalnej ochrony przed arbitralnością. Z tych samych powodów Trybunał stwierdził naruszenie art. 13, gdyż dostępne środki odwoławcze nie były "skuteczne", oraz art. 1 Protokołu nr 7, ponieważ wydalenie nie było "zgodne z prawem" i nie zapewniono skarżącemu możliwości skorzystania z gwarancji proceduralnych przed wydaleniem, a także nie wykazano rzeczywistych podstaw dla natychmiastowego wydalenia z uwagi na bezpieczeństwo narodowe.
Stan faktyczny
Skarżący C.G., obywatel turecki, mieszkał w Bułgarii od 1992 roku, gdzie poślubił obywatelkę bułgarską T.H.G. i miał z nią córkę T.C.G. W 2005 roku C.G. został wydalony z Bułgarii na 10 lat na podstawie decyzji władz, która powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, opierając się na tajnym dokumencie. Nie podano mu żadnych faktycznych powodów wydalenia, a on sam został deportowany w dniu powiadomienia o decyzji, bez możliwości kontaktu z rodziną czy prawnikiem. Krajowe postępowania sądowe, choć formalnie dostępne po zmianie orzecznictwa, nie zapewniły skarżącemu dostępu do tajnych informacji ani rzeczywistej kontroli zasadności i proporcjonalności decyzji o wydaleniu.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Stwierdza dopuszczalność pozostałej części skargi. 2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji. 3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji. 5. Zasądza na rzecz skarżących zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe: 10 000 EUR dla C.G., 6 000 EUR dla T.H.G., 6 000 EUR dla T.C.G., powiększone o wszelkie należne podatki. 6. Zasądza na rzecz wszystkich trzech skarżących 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, z czego 700 EUR bezpośrednio skarżącym, a 800 EUR na konto ich pełnomocników. 7. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUINTA SEZIONE   C.G. E ALTRI c. BULGARIA   (Ricorso n. 1365/07)   SENTENZA   STRASBURGO   Aprile 2008   FINALE   LUGLIO 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44   § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   Nel caso C.G. e altri c. Bulgaria,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Peer Lorenzen, Presidente,   Snejana Botoucharova,   Karel Jungwiert,   Rait Maruste,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, giudici,   e Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 1mo Aprile 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 1365/07) contro la Repubblica di   Bulgaria con il quale C.G., T.H.G. e T.C.G. (“i ricorrenti”) hanno adito la   Corte il 5 dicembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la   salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la   Convenzione”). Il primo ricorrente è un cittadino turco nato nel 1968 ed   attualmente residente in Turchia. La seconda e terza ricorrente cittadine   bulgare nate rispettivamente nel 1968 e nel 1996 e residenti in Plovdiv,   Bulgaria, sono sua moglie e sua figlia.   2. I ricorrenti sono rappresentati dinanzi alla Corte da M. Ekimdzhiev e   K. Boncheva, avvocati presso il foro di Plovdiv. Il Governo bulgaro (“il   Governo”) è rappresentato dal suo agente del Ministero della Giustizia, M.   Dimova. Il Governo turco, informato il 15 Marzo 2007 del suo diritto di   intervento nella causa (articolo 36 § 1 della Convenzione ed articolo 44 § 1   del Regolamento della Corte), non si è avvalso di tale facoltà.   3. I ricorrenti sostengono che l’espulsione del primo ricorrente dalla   Bulgaria ha costituito un’ingerenza ingiustificata nel loro diritto al rispetto   della vita familiare, consacrato nell’articolo 8 della Convenzione. Essi   affermano inoltre che non hanno avuto alcun ricorso interno effettivo contro   di essa, contrariamente all’articolo 13 della Convenzione. Infine, il primo   ricorrente lamenta anche che la sua espulsione è stata effettuata in   violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 7.   4. Il 13 marzo 2007 la Corte ha deciso di concedere priorità al ricorso in   virtù dell’articolo 41 del Regolamento della Corte. Nello stesso giorno essa   ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile ed ha deciso di   comunicare al Governo le accuse relative all’ingerenza nella vita familiare   Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   dei ricorrenti ed alla ritenuta mancanza di ricorsi in relazione ad essa, e la   denuncia del primo ricorrente relativa all’illegittimità della sua espulsione.   In virtù della previsione dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha   deciso di esaminare il merito del ricorso insieme alla sua ammissibilità.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. Il primo ricorrente si è trasferito in Bulgaria nel 1992. Il 9 Aprile 1996   ha ivi sposato la seconda ricorrente. Subito dopo il matrimonio egli ha   ottenuto un permesso permanente di soggiorno. La loro figlia, la terza   ricorrente, è nata in Bulgaria il 24 Maggio 1996. Prima del 2005 il primo   ricorrente ha lavorato come autista per una società a responsabilità limitata   presso Plovdiv.   A. L’espulsione del primo ricorrente   6. L’8 giungo 2005 il Direttore regionale degli affari interni di Plovdiv   ha emesso un ordine di espulsione nei confronti del primo ricorrente. Egli   ha privato lo stesso del diritto di residenza in Bulgaria e lo ha allontanato   dal territorio bulgaro per un periodo di dieci anni, “per il motivo che [egli]   presenta[va] una seria minaccia per la sicurezza nazionale ed in   considerazione delle ragioni esposte nel fascicolo n. S-6923/ 08.06.2005 dal   capo del dipartimento di sicurezza dell’ufficio direttivo regionale del   ministero degli affari interni di Plovdiv”. La decisione del direttore fa   riferimento ai paragrafi 42(1) e (2) e 42a(1) della legge sugli stranieri del   1998, letta insieme ai paragrafi 10(1)(1) e (1)(3) (vedi paragrafi 18 e 20 più   sotto). Non sono state fornite motivazioni di fatto, conformemente al   paragrafo 46(3) della legge (vedi paragrafo 23 più sotto). L’ordine   prevedeva inoltre che il primo ricorrente fosse detenuto fino a che esso non   fosse stato portato ad esecuzione. Infine, esso specificava che era soggetto a   riesame dinanzi al Ministero degli Affari Interni, ma non a giudizio di   appello, conformemente al paragrafo 46(2) della legge, e che era   immediatamente esecutivo, come previsto nel paragrafo 44(4) della legge   (vedi paragrafi 19 e 22 più sotto).   7. Alle 6.30 a.m. del 9 giugno 2005 il primo ricorrente è stato convocato   presso la stazione di polizia di Plovdiv, dove gli è stato notificato l’ordine   ed è stato detenuto in vista della sua espulsione. Egli è stato deportato in   Turchia nello stesso giorno, senza essergli concesso di contattare sua moglie   e sua figlia o un avvocato.   Copyright © 2008 UFTDU         C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   B. I procedimenti contro l’espulsione del primo ricorrente   1. Il ricorso dinanzi al Ministro degli Affari Interni   8. Una volta in Turchia, il primo ricorrente ha incaricato un legale in   Bulgaria con l’aiuto di sua moglie – la seconda ricorrente –, ed il 16 giugno   ha proposto ricorso dinanzi al Ministro degli Affari Interni. Egli ha   sostenuto di aver avuto per molti anni una stabile vita familiare in Bulgaria   e lamentato che pur essendo stato condotto alla stazione di polizia il 9   giugno 2005 non era stato informato del perché egli era considerato una   minaccia alla sicurezza nazionale. Tale circostanza non gli è stata resa   chiara nemmeno dalla decisione di espulsione, la quale ha semplicemente   fatto riferimento alle disposizioni di legge sulle base delle quali essa è stata   adottata. Il primo ricorrente inoltre ha denunciato che non era stato   informato della proposta che era servita come base della decisione. Tutto ciò   ha costituito una inadempienza nel fornire le motivazioni, in violazione   delle regole della procedura amministrativa.   9. Con una lettera del 30 giugno 2005 inviata presso il precedente   indirizzo in Bulgaria del primo ricorrente, il capo del dipartimento ricorsi   del Ministero degli Affari Interni lo ha informato del fatto che il Ministro   aveva respinto il ricorso con una decisione del 29 giugno 2005, poiché   l’ordine impugnato era stato emesso da un’autorità competente, nella forma   corretta, nel rispetto delle regole sostanziali e procedurali applicabili e   conformemente allo scopo della legge.   2. I procedimenti legali di riesame   10. Il 20 luglio 2005 il primo ricorrente ha richiesto il riesame   giudiziario dell’ordine del Ministro da parte della Suprema corte   amministrativa. Egli ha sostenuto che alcuna motivazione gli era stata   fornita in merito alla decisione , privandolo di ogni protezione contro   l’arbitrio poiché non era stato in grado di conoscere quali azioni a suo carico   erano state ritenute una minaccia alla sicurezza nazionale. Egli ha inoltre   sostenuto che le misure adottate nei suoi confronti hanno costituito   un’ingerenza nella sua vita familiare. Tuttavia, le autorità hanno ignorato   tutto ciò e non hanno esaminato se era stato operato un giusto bilanciamento   tra i suoi diritti e l’interesse pubblico, contrariamente a quanto prevede   l’articolo 8 della Convenzione, il quale ha costituito parte del diritto interno.   A tal proposito egli ha fatto riferimento alla sentenza della Corte sul caso   Al-Nashif c. Bulgaria (n. 50963/99, 20 giugno 2002), la quale aveva   precedentemente portato la Suprema corte amministrativa a mutare il suo   indirizzo giurisprudenziale in tale ambito (vedi paragrafo 25 più sotto).   11. Il 10 Agosto 2005 la Suprema corte amministrativa ha informato il   primo ricorrente che il caso era stato trasferito alla Corte regionale di   Plovdiv.   Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   12. L’udienza prevista per il 9 Dicembre 2005 non si è tenuta poiché il   Direttore regionale degli affari interni di Plovdiv non aveva ricevuto la   copia del ricorso per il giudizio di appello.   13. L’udienza ha avuto luogo il 24 febbraio 2006. La Corte ha ammesso   come prova il fascicolo n. S-6923/08.06.2005, che ha fatto da base per la   decisione contro il primo ricorrente. Al primo ricorrente non è stato   permesso di prendere conoscenza di tale documento.   14. Con sentenza dell’8 Marzo 2006 la corte regionale di Plovdiv ha   rigettato il ricorso. In primo luogo, essa ha sostenuto che l’impedimento   dell’esame giudiziario previsto nel paragrafo 46(2) della legge sugli   stranieri del 1998 (vedi paragrafo 22 più sotto) era contrario alla   Convenzione ed era per tale motivo da ignorare. Essa ha fatto riferimento al   caso Al-Nashif (cit.) ed alla giurisprudenza rilevante della Suprema corte   amministrativa (vedi paragrafo 25 più sotto). Esaminando il ricorso nel   merito, la corte ha sostenuto:   “Le misure coercitive sono fondate ... sul fatto che [il primo ricorrente] rappresenta   un seria minaccia alla sicurezza nazionale, per le ragioni esposte nel fascicolo   n. S-6923/08.06.2005...   Nel confermare l’ordine impugnato, il Ministero degli Affari Interni specifica che la   prova raccolta dimostra chiaramente che [il primo ricorrente] è un membro di una   banda criminale dedita al traffico illecito di droga; ciò, da una parte, costituisce una   giustificazione come previsto nel paragrafo 10(1)(3) della [legge sugli stranieri del   1998], e, dall’altra, è una circostanza necessaria affinché l’autorità amministrativa   adotti misure coercitive. Sotto il paragrafo 42 della [legge sugli stranieri del 1998],   'l’espulsione di uno straniero deve essere eseguita se la sua presenza nello Stato   costituisce una seria minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico'. In   seguito all’espulsione, lo straniero deve anche essere privato del diritto di risiedere   nella Repubblica di Bulgaria e deve essergli vietato di rientrarvi. L’imposizione di   [tali misure] è necessaria nei casi previsti nel paragrafo 10 della [legge sugli stranieri   del 1998]. L’ordine fa riferimento ai motivi espressi nel paragrafo 10(1)(3), il quale   [prevede l’espulsione obbligatoria di] 'uno straniero che è riconosciuto membro di una   banda criminale o organizzazione o di essere coinvolto in attività terroristiche,   contrabbando o ricettazione di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche,   beni e tecnologie con un duplice utilizzo, o nel traffico illegale di sostanze tossiche o   psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione'. L’ordine statuisce che   ci sono informazioni in tal senso sul fatto che il [primo ricorrente] ha partecipato al   traffico illegale di sostanze tossiche e psicotrope e precursori e materie prime per la   loro produzione. Ciò è stato stabilito da documenti segreti (classificati conformemente   al paragrafo 25 e [Capo 1], Parte 2, punto 22 della [legge sulla protezione di   informazioni segrete del 2002 – vedi paragrafi 27 e 28 più sotto]) contenenti la   proposta di imporre misure coercitive alle quali l’ordine impugnato fa riferimento.   Conformemente a tale fascicolo, i dati provengono da misure segrete di sorveglianza e   le informazioni da fonti operative raccolte dal Servizio nazionale per la lotta al   crimine organizzato nell’aprile 2005, che dimostrano che [il primo ricorrente] ha agito   come intermediario nel rifornimento di droga e mantiene contatti regolari con cittadini   bulgari che spacciano stupefacenti e sostanze tossiche nel territorio della città di   Plovdiv e Asenovgrad.   Copyright © 2008 UFTDU       C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   Le tre misure adottate nei confronti del [primo ricorrente] sono previste nel   paragrafo 42(2) della [legge sugli stranieri del 1998]. ... Ai sensi del paragrafo   46(2)(3) di [tale legge] letta congiuntamente al paragrafo 15(3) della [legge sul   procedimento amministrativo del 1979], un ordine deve far riferimento soltanto alle   motivazioni legali e non anche a quelle di fatto per l’imposizione di misure coercitive.   Come si può rilevare dall’ordine, esso si conforma interamente ai requisiti di [tali   disposizioni].   Non vi è disputa sulla competenza dell’autorità che ha emesso l’ordine. [Il primo   ricorrente allega] violazioni delle regole della procedura, ma non ne sono state rilevate   da parte della corte. Il paragrafo 42 della [legge sugli stranieri del 1998] non prevede   speciali regole di procedura... Nessuna violazione procedurale è stata rilevata nel fatto   che il fascicolo per le misure coercitive fosse secretato, così come dalla sua ultima   pagina si può osservare che esso era stato compilato il 7 giugno 2005 e classificato lo   stesso giorno...   [La corte si accinge ora ad esaminare] le eccezioni del [primo ricorrente]relative alla   mancanza di motivazioni di fatto per l’imposizione delle misure. Le motivazioni di   diritto citate nell’ordine necessitano dell’esistenza di informazioni relative ai fatti cui   si fa riferimento ai paragrafi 42 e 42a della [legge sugli stranieri del 1998], lette   insieme al paragrafo 10(1)(3). Relativamente alle eccezioni del [primo ricorrente],   deve essere posto in rilievo che la [legge fa riferimento a] informazioni relative a fatti   piuttosto che prove. La disponibilità di prove produrrebbe conseguenze legali diverse   nei confronti del [primo ricorrente].   L’ordine impugnato impone misure coercitive che, conformemente al paragrafo 22   della [legge sui reati e pene amministrativi del 1969], sono applicate allo scopo di   evitare e porre fine a reati amministrativi e di altro tipo, così come di prevenire e   riparare le loro conseguenze dannose.   L’informazione era stata ottenuta con l’uso di misure di sorveglianza segrete e   attraverso fonti operative del Servizio nazionale per la lotta al crimine organizzato,   come si può rilevare dal fascicolo citato nell’ordine. Conformemente alla definizione   della [legge sui mezzi speciali di sorveglianza del 1997], le misure relative includono   mezzi tecnici (mezzi elettronici e meccanici, così come sostanze che sono usate per   registrare l’attività di persone monitorate ed oggetti) e metodi operativi (sorveglianza,   intercettazioni, inseguimenti, entrata simulata di edifici, indicazione e controllo di   corrispondenza e informazioni computerizzate, che sono impiegate durante l’utilizzo   di mezzi tecnici) utilizzati per la preparazione di prove fisiche nella forma di   videotapes, audiotapes, fotografie e oggetti contrassegnati. Sotto il paragrafo 3 di tale   legge, esse possono anche essere utilizzate per prevenire i reati... Essi sono usati   contro persone che sono sospettate di preparare o perpetrare o per aver perpetrato   gravi crimini. La prova così ottenuta è conservata anche dal Ministero degli affari   interni fino all’istituzione di un’investigazione preliminare, o dalle rispettive autorità   giudiziarie. Ogni elemento non utilizzato per la costruzione di prove deve essere   distrutto.   La natura della fonte dell’informazione che ha condotto all’emanazione dell’ordine   impugnato rende impossibile addurre ulteriori prove relativamente ai fatti. Tuttavia,   tale mancanza di prove porta a rilevare che le misure coercitive sono state illegittime.   Per di più, il [primo ricorrente] non contesta i fatti; egli semplicemente contesta l’uso   delle informazioni relativo ad essi quali basi per le misure coercitive imposte. La   [corte] rileva che i fatti esposti nel fascicolo possono servire quale base per   Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   l’applicazione del paragrafo 42 e 42a della [legge sugli stranieri del 1998letta insieme   al paragrafo 10(1)(3)]. Alla luce di ciò che precede, la [corte] conclude che l’ordine   impugnato era conforme ai requisiti della legge sostanziale.   L’ultima eccezione del [primo ricorrente] concerne la non-conformità dell’ordine   impugnato al fine della legge. Egli fa riferimento alla sua prolungata vita familiare in   Bulgaria, il suo matrimonio con una cittadina bulgara e la sua figlia di nove anni nata   dal matrimonio (tutti fatti che sono stati riconosciuti dalle parti e dalla corte)...   Tuttavia, tutte queste circostanze non hanno alcun rapporto con la legittimità   dell’ordine ai sensi del paragrafo 42(1) e (2) della [legge sugli stranieri del 1998],   ancor meno con la sua conformità allo scopo della legge, poiché la legge in questione   prevede la restrizione di certi diritti al fine di prevenire la commissione di reati.   In tali circostanze, il riferimento del [primo ricorrente] al caso [Al-Nashif, cit.] non è   pertinente, dal momento che tale caso riguarda il diritto ad un esame giudiziario, che è   disponibile per il [primo ricorrente].”   15. Il 28 Marzo 2006 il primo ricorrente ha proposto appello dinanzi alla   Suprema corte amministrativa. Egli ha sostenuto che la polizia non ha   fornito alcuna prova del fatto che egli avesse fatto alcunché per porre la   sicurezza nazionale in pericolo. Essi avevano semplicemente presentato un   documento che conteneva l’informazione la cui fonte era sconosciuta. Il   così detto “fascicolo” conteneva solo conclusioni generali che erano basate   su fatti non resi conoscibili alla corte. Ciò era problematico, poiché il   compito della corte è di garantire che la discrezione del potere non sia   esercitata in modo arbitrario. Per di più, non vi erano fatti oggettivi che   provavano che il primo ricorrente avesse commesso alcun reato. Ciò doveva   essere provato, e non semplicemente sostenuto. Il primo ricorrente inoltre ha   sostenuto che l’ordine impugnato ha violato gravemente il suo diritto al   rispetto della sua vita familiare, contrariamente all’articolo 8 della   Convenzione. Egli ha fatto riferimento in maniera estesa al caso Al-Nashif   (cit:) e Berrehab c. Olanda (sentenza del 21 giugno 1988, Serie A n. 138), e   asserito che l’ordinamento giuridico esistente non prevedeva sufficienti   garanzie contro l’arbitrarietà. Inoltre, la giurisdizione inferiore non ha   esaminato   la   proporzionalità   dell’ingerenza,   contrariamente   all’insegnamento della Corte europea dei diritti umani per tutti i casi di   applicazione dell’articolo 8 della Convenzione. L’ordine impugnato ha   interrotto lo stabile legame con sua moglie e sua figlia. Se ci fossero state   ragioni di sospettare che egli fosse dedito ad attività illegali, sarebbe stato   più appropriato incriminarlo e processarlo, cosa che avrebbe comportato la   produzione di prove certe della sua sostenuta trasgressione.   16. Dopo aver tenuto un’udienza il 12 settembre 2006, la Suprema corte   amministrativa ha confermato la sentenza della giurisdizione inferiore il 4   ottobre 2006. La sua opinione, nella sua parte rilevante, si legge come   segue:   Copyright © 2008 UFTDU       C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   “... [Tale corte] rileva che le conclusioni della corte di prima istanza sulla legittimità   dell’ordine impugnato sono state corrette e ben fondate.   Conformemente al paragrafo 42(1) della [legge sugli stranieri del 1998],   l’espulsione di uno straniero è necessaria se la sua presenza nel paese pone la   sicurezza nazionale o l’ordine pubblico in grave pericolo. Il sotto-paragrafo 2 di tale   disposizione prevede che quando [una persona è espulsa] anche il suo diritto di   residenza nella Repubblica di Bulgaria è revocato e gli è proibito rientrare nello Stato.   Conformemente al paragrafo 42a della stessa legge, il divieto di far ingresso nello   Stato è imposto date le circostanze esposte nel paragrafo 10 [della legge]. L’ordine   impugnato dal direttore dell’ufficio generale degli affari interni di Plovdiv statuisce   che il caso del [primo ricorrente] rientra sotto il punto 1 e 3 del paragrafo 10 della   [legge sugli stranieri del 1998], per la misura in cui per mezzo delle sue azioni egli ha   messo in pericolo la sicurezza e gli interessi dello Stato bulgaro o è riconosciuto di   aver agito contro gli interessi di sicurezza del Paese, di essere stato un membro di una   banda criminale o organizzazione o di aver preso parte ad attività terroristiche,   contrabbando o ricettazione o di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche,   beni e tecnologie con un duplice utilizzo, o in traffico illegale di sostanze tossiche o   psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione.   E’ stato riconosciuto nel presente caso che [Il primo ricorrente] ha agito come   intermediario nel rifornimento di droga e mantiene contatti regolari con cittadini   bulgari che distribuiscono stupefacenti e sostanze tossiche nel territorio della città di   Plovdiv e Asenovgrad.   L’ordine impugnato è stato emesso sulla base del fascicolo n. S–6923/08.06.2005   dal capo del dipartimento di sicurezza regionale di Plovdiv, che contiene dati che   rivelano che la presenza di uno straniero nella [Repubblica di Bulgaria] mette la   sicurezza nazionale in grave pericolo.   Le previsioni dei paragrafi 42 e 42a della [legge sugli stranieri] sono obbligatorie.   Se le condizioni cui si fa riferimento in tali disposizioni si verificano, all’autorità   amministrativa è richiesto di usare la coercizione ed il relativo ordine di espulsione   dello straniero, ed allo stesso tempo di ritirare il suo permesso di residenza e proibirgli   di entrare nella Repubblica di Bulgaria. L’autorità amministrativa non ha discrezione   in merito all’esecuzione dell’ordine. Poiché la legge non prevede eccezioni che   possano permettere [all’autorità di non eseguire l’ordine di espulsione], l’espulsione è   legalmente prevista se le condizioni richieste si verificano.   L’ordine impugnato è stato emesso conformemente allo scopo della legge e nel   rispetto delle regole sostanziali e procedurali [applicabili]. L’autorità amministrativa   ha chiarito i fatti rilevanti e specificato le ragioni di diritto per l’emissione dell’ordine.   ...”   C. Successivi incontri tra il primo ricorrente e la seconda e terza   ricorrenti   17. Dopo l’espulsione del primo ricorrente, la seconda e terza ricorrente   hanno viaggiato varie volte in un anno verso la Turchia per incontrarlo.   Copyright © 2008 UFTDU     C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA   Ogni volta esse si sono trattenute lì per due o tre giorni. Nei periodi in cui   erano lontani, essi si sentivano telefonicamente.   II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA RILEVANTE   A. La legge sugli stranieri del 1998 e sviluppi nella sua   interpretazione ed applicazione   18. Il paragrafo 42(1) della legge sugli stranieri del 1998 (Закон за   чужденците в Република България) prevede che l’espulsione di stranieri   deve essere eseguita quando la loro presenza nel Paese crea una seria   minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico. Il paragrafo 42(2)   statuisce che l’espulsione è obbligatoriamente accompagnata dal ritiro del   permesso di residenza dello straniero e dall’imposizione di un divieto di   ingresso nello Stato.   19. Il paragrafo 44(4)(1) e (3) della legge prevede che gli ordini di   espulsione e gli ordini di divieto di permesso di soggiorno degli stranieri   sono immediatamente esecutivi.   20. Nel paragrafo 42a(1) (o paragrafo 42h(1)) della legge, il divieto di   ingresso nello Stato deve essere ordinato quando si verificano le fattispecie   previste nel paragrafo 10. Il paragrafo 10(1)(1) e (1)(3) della legge, come   allora vigente, definiva tali fattispecie come informazioni rivelanti sul fatto   che (i) “per mezzo delle sue azioni lo straniero aveva posto in pericolo la   sicurezza o gli interessi dello Stato bulgaro o agito contro la sicurezza del   Paese”, o (ii) egli [era] un “membro di una banda criminale o   organizzazione, o coinvolto in attività terroristiche, contrabbando o   ricettazione di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche, beni e   tecnologie con un duplice utilizzo, o in traffico illegale di sostanze tossiche   o psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione”.   21. Il paragrafo 46(1) della legge prevede che gli ordini che impongono   misure coercitive possono essere impugnati dinanzi al Ministro degli affari   interni o alla competente corte regionale.   22. Tuttavia, nel paragrafo 46(2) della legge in vigore sino a marzo   2007, gli ordini di ritiro del permesso di soggiorno degli stranieri e di   divieto di ingresso nello Stato per le ragioni esposte al paragrafo 10(1)(1), o   gli ordini di espulsione nei loro confronti, non erano soggetti ad esame   giudiziario.   23. Nel paragrafo 46(3) della legge, tali ordini non indicano i motivi di   fatto relativi all’imposizione delle relative misure di sicurezza.   24. Gli sviluppi legali rilevanti nell’interpretazione e nell’applicazione   delle legge prima del 2002 sono esposti nei paragrafi 71-78 della sentenza   della Corte sul caso di Al-Nashif, cit..   Copyright © 2008 UFTDU             C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     25. Seguendo tale sentenza, la Corte suprema amministrativa bulgara ha   mutato la sua giurisprudenza. In un numero di sentenze e decisioni   deliberate tra il 2003 ed il 2006 essa ha sostenuto, facendo riferimento al   caso Al-Nashif, che il divieto di un esame giudiziario previsto nel paragrafo   46(2) della legge doveva essere ignorato in quanto contrario alla   Convenzione, e che gli ordini di espulsione facenti riferimento a   considerazioni di sicurezza nazionale erano soggetti ad esame giudiziario   (реш. № 4332 от 8 май 2003 по адм. д. № 11004/2002 г.; реш. № 4473 от   май 2003 г. по адм. д. № 3408/2003 г.; опр. № 706 от 29 януари 2004   г. по адм. д. № 11313/2003 г.; опр. № 4883 от 28 май 2004 г. по адм. д.   № 3572/ 2004 г.; опр. № 8910 от 1 ноември 2004 г. по адм. д. №   7722/2004 г.; опр. № 3146 от 11 април 2005 по адм. д. № 10378/2004 г.;   опр. № 3148 от 11 април 2005 по адм. д. № 10379/2004 г.; опр. № 4675   от 25 май 2005 г. по адм. д. № 1560/2005 г.; опр. № 8131 от 18 юли   г. по адм. д. № 6837/2006 г.).   26. Successivamente, nell’aprile 2007, il paragrafo 46(2) della legge è   stato sostituito. Esso oggi prevede che gli ordini di ritiro del permesso di   soggiorno degli stranieri ed il divieto di ingresso nello Stato previsti nel   paragrafo 10(1)(1), o gli ordini di espulsione, possono essere impugnati   dinanzi alla Suprema corte amministrativa, la quale decide per mezzo di una   sentenza definitiva.   B. La legge sulla protezione delle informazioni riservate del 2002   (Закон за защита на класифицираната информация)   27. Conformemente al paragrafo 25 di tale legge, le informazioni   elencate nella tabella n. 1, l’accesso non regolamentato che potrebbe mettere   in pericolo la sicurezza nazionale della Bulgaria, la difesa, la politica estera   o i valori costituzionali, sono un segreto di Stato.   28. La parte 2, punto 22 della tabella n. 1 dell’atto prevede che le   informazioni in questione sono quelle “raccolte, controllate e analizzate dai   servizi di sicurezza e dalle agenzie per l’esecuzione del diritto relative a   persone sospettate di attività sovversive, terroristiche, o altre attività illegali   dirette contro l’ordine pubblico, la sicurezza, la difesa, l’indipendenza,   l’integrità territoriale o lo status internazionale dello Stato”.   C. Reati relativi a sostanze stupefacenti   29. Per l’articolo 354a § 1 del codice penale del 1968 costituisce reato   produrre, trattare, acquistare o possedere sostanze stupefacenti o similari al   fine di spacciarle, ed anche il loro spaccio. Il reato è aggravato se commesso   da un membro di una banda criminale (articolo 354a § 2 (1) del codice). Ai   sensi dell’articolo 354b § 1 costituisce reato incitare o favorire l’uso di   sostanze stupefacenti o similari. Costituisce inoltre reato essere un fondatore     Copyright © 2008 UFTDU         C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     membro, o leader di una banda criminale al fine di commettere reati previsti   negli articoli 354a § 1 or 354b § 1 del codice (articolo 321 § 3 del codice).   D. Sorveglianza segreta   30. La legge che regola la sorveglianza segreta è descritta   dettagliatamente nei paragrafi 7-51 della sentenza della Corte nel caso   Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev c.   Bulgaria (n. 62540/00, 28 giugno 2007).   III. DOCUMENTI RILEVANTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA   31. Il rapporto esplicativo relativo al Protocollo N. 7 (ETS N. 117)   elenca le garanzie dell’articolo 1 nella seguente maniera:   “... 15. Di regola, uno straniero dovrebbe avere il diritto di esercitare i suoi diritti di   cui ai sotto -paragrafi a, b e c del paragrafo 1 prima di essere espulso. Tuttavia, il   paragrafo 2 permette eccezioni per i casi in cui l’espulsione prima dell’esercizio di tali   diritti è considerata necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o quando sono in   gioco motivi di sicurezza nazionale. Tali eccezioni devono essere applicate tenendo in   considerazione il principio di proporzionalità così come definito nella giurisprudenza   della Corte europea dei diritti dell’uomo.   Lo Stato che fa riferimento all’ordine pubblico per espellere uno straniero prima   dell’esercizio dei suddetti diritti deve dimostrare che tali misure eccezionali erano   necessarie nel caso di specie o nella categoria di casi. D’altra parte, se l’espulsione   avviene per motivi di sicurezza nazionale, ciò stesso potrebbe valere quale motivo   sufficiente. In entrambi i casi, tuttavia, la persona coinvolta dovrebbe avere il diritto di   esercitare i diritti specificati nel paragrafo 1 dopo la sua espulsione. ...”   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA   CONVENZIONE   32. I ricorrenti hanno sostenuto che l’espulsione del primo ricorrente ha   costituito una violazione del diritto al rispetto della loro vita familiare. Essi   fanno riferimento all’articolo 8 della Convenzione, il quale prevede, per la   parte che interessa che:   “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria ... vita familiare, ...   2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a   meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una   società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al     Copyright © 2008 UFTDU     C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla   protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà   altrui.”   A. Argomenti delle parti   33. I ricorrenti hanno sostenuto che avevano avuto una stabile vita   familiare in Bulgaria, che è stata interrotta dall’espulsione del primo   ricorrente. Essi pur ammettendo che tale espulsione è avvenuta formalmente   in linea con le disposizioni della legge sugli stranieri del 1998, hanno   sostenuto che quella legge interna ha mancato nel prevedere sufficienti   garanzie contro l’azione arbitraria sulla base di apparenti motivi di sicurezza   nazionale. In particolare, sebbene il primo ricorrente abbia potuto istituire   un procedimento giudiziario contro l’ordine della sua espulsione, le corti   non hanno esaminato correttamente tale decisione ed hanno rifiutato di   esaminare la sua proporzionalità. L’unica prova utilizzata per giustificare la   conclusione che egli costituiva un rischio per la sicurezza nazionale è stato   un “fascicolo” contenente informazioni presuntivamente raccolte per mezzo   di sorveglianza segreta. Tuttavia, il materiale principale pervenuto da tale   sorveglianza non è stato reso accessibile alle corti. Le corti in tal modo sono   venute meno alla loro funzione di esaminare l’uso della discrezionalità   nell’esercizio del potere e della legalità della sua azione, così privando i   ricorrenti del minimo grado di protezione contro l’arbitrio.   34. I ricorrenti inoltre hanno sostenuto che le autorità e le corti sono   venute meno nell’esprimere le seppur minime considerazioni sul se è stato   necessario espellere il primo ricorrente ed in tal modo distruggere la loro   vita familiare. Vi erano serie motivazioni che vi si opponevano, come ad   esempio la stabile vita familiare dei ricorrenti, l’assenza di una precedente   condanna penale in capo al primo ricorrente ed il fatto che egli avesse un   lavoro stabile e fosse un regolare taxista. Se le autorità avessero realmente   avuto informazioni sul fatto che egli fosse coinvolto nel traffico illegale di   droga, la risposta proporzionata sarebbe dovuta essere quella di incriminarlo   e processarlo, e non di espellerlo sulla base di allegazioni non provate ed   anonime.   35. Il Governo ha sostenuto che a seguito della sentenza della Corte nel   caso di Al-Nashif (cit:), le corti interne hanno iniziato ad esaminare i ricorsi   per l’esame giudiziario degli ordini di espulsione. Nel caso di specie la corte   regionale di Plovdiv e la Suprema corte amministrativa avevano accertato   in maniera accurata i motivi di fatto e di diritto alla base degli ordini emessi   contro il primo ricorrente. Le loro analisi erano state pienamente conformi   ai principi della Convenzione, e le loro sentenze assolutamente ragionevoli.   Le insinuazioni dei ricorrenti sul fatto che tali corti hanno esaminato il caso   in maniera formale sono infondate. La pratica delle corti nazionali è stata in     Copyright © 2008 UFTDU     C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     seguito confermata nell’aprile 2007 con l’emendamento alla legge sugli   stranieri del 1998.   B. La valutazione della Corte   1. Ammissibilità   36. La Corte ritiene che tale ricorso non sia manifestamente infondato ai   sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che esso   non è inammissibile per ogni altro motivo. Esso deve dunque essere   dichiarato ammissibile.   2. Merito   37. Il primo ricorrente si è trasferito in Bulgaria nel 1992. Nel 1996 ha   ivi sposato la seconda ricorrente. Nello stesso anno essi hanno avuto una   bambina – la terza ricorrente. Non vi sono indicazioni sul fatto che il loro   legame non possa essere considerato come una vera vita familiare ai sensi   dell’articolo 8 § 1. La seconda e terza ricorrente sono cittadine bulgare nate   in Bulgaria e che hanno lì vissuto tutta la loro vita. Dal 1992 sino alla sua   espulsione nel 2005 il primo ricorrente ha legalmente risieduto in Bulgaria,   dal 1996 in poi sulla base di un permesso di soggiorno permanente. Nel   giugno 2005 la sua espulsione è stata ordinata facendo riferimento a motivi   di sicurezza nazionale, ed è stato detenuto ed allontanato dalla Bulgaria con   l’uso della forza. In seguito egli ha potuto vedere sua moglie e sua figlia   solo occasionalmente per brevi periodi di tempo (vedi paragrafi 5, 6, 7 e 17   più sopra). La Corte conclude quindi che le misure adottate dalle autorità   contro il primo ricorrente costituiscono un’ingerenza nel diritto dei   ricorrenti al rispetto della loro vita familiare (vedi Al-Nashif, cit., §§ 112-15;   Lupsa c. Romania, n. 10337/04, §§ 24, 26 e 27, ECHR 2006-VII; Musa e   altri c. Bulgaria, n. 61259/00, § 58, 11 gennaio 2007; e Bashir e altri c.   Bulgaria, n. 65028/01, § 37, 14 giugno 2007).   38. Tale ingerenza costituirà una violazione dell’articolo 8 a meno che   essa sia “conforme alla legge”, persegua un fine legittimo o fini di cui al   paragrafo 2, e sia “necessaria in una società democratica” per il   raggiungimento di tali fini.   39. La Corte ha costantemente ritenuto che il primo di tali requisiti non   detta semplicemente che l’ingerenza deve essere prevista in una legge   interna, ma si riferisce anche alla qualità di tale legge, richiedendo che essa   sia conforme alle norme del diritto. La frase implica in tal modo che tale   legge interna deve essere accessibile e prevedibile, in modo da essere   sufficientemente chiara nei suoi termini per fornire agli individui   indicazioni adeguate sulle circostanze in cui e le condizioni in base alle   quali le autorità hanno il diritto di ricorrere a misure che colpiscono i loro     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     diritti tutelati dalla Convenzione. La legge deve inoltre offrire un grado di   protezione legale contro l’ingerenza arbitraria delle autorità. Nei casi che   colpiscono diritti fondamentali è contrario alle regole del diritto una   discrezione legale concessa all’esecutivo di essere espressa in termini di   potere senza restrizioni. Di conseguenza, la legge deve indicare il fine di   ogni potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità   relative al suo esercizio con sufficiente chiarezza, in maniera tale da   assicurare all’individuo adeguata protezione contro un’ingerenza arbitraria   (vedi, tra le altre, Malone c. Regno Unito, sentenza del 2 agosto 1984, Serie   A n. 82, pp. 31-33, §§ 66-68).   40. La Corte è naturalmente consapevole del fatto che nel caso   particolare di misure relative alla sicurezza nazionale, il requisito della   prevedibilità non può essere lo stesso che in altri campi. In particolare, il   requisito della “prevedibilità” della legge non può spingersi fino al punto di   obbligare gli Stati a promulgare provvedimenti legali che elencano in   dettaglio ogni condotta che possa portare alla decisione di espellere un   individuo per ragioni di pubblica sicurezza. Per loro natura, le minacce alla   sicurezza nazionale possono variare nel carattere ed essere imprevedibili o   difficili da definire in anticipo. Tuttavia, ogni volta in cui la sicurezza   nazionale è in pericolo, i concetti di legalità e di diritto in una società   democratica richiedono che le misure di espulsione che colpiscono diritti   umani fondamentali siano soggette a qualche forma di procedimenti in   contraddittorio dinanzi ad un’autorità indipendente o una corte competente   ad esaminare effettivamente i motivi della loro adozione e le prove rilevanti,   se necessitano di limitazioni procedurali appropriate sull’utilizzo delle   informazioni segrete. L’individuo deve poter difendersi dall’affermazione   dell’esecutivo che la sicurezza nazionale è in pericolo. Mentre   l’affermazione dell’esecutivo di cosa costituisce una minaccia alla sicurezza   nazionale sarà naturalmente di importanza significativa, l’autorità   indipendente o corte deve essere capace di reagire nei casi in cui   l’invocazione di tale concetto non ha basi ragionevoli nei fatti o rivela   un’interpretazione di “sicurezza nazionale” che è illegittima o contraria al   senso comune ed arbitraria (vedi Al-Nashif, §§ 119-24, e Lupsa, §§ 33 e 34,   entrambi cit.).   41. In Al-Nashif, durante l’esame delle basi legali per l’espulsione degli   stranieri dalla Bulgaria per motivi di sicurezza nazionale con riferimento ai   suindicati criteri, la Corte ha rilevato che ve ne erano ben poche. Tale   conclusione si basava su diversi elementi: la mancanza di ogni motivo di   fatto fornito per l’espulsione, la mancanza di ogni forma di procedimento in   contraddittorio e la mancanza di ogni possibilità di appellarsi ad una autorità   indipendente competente a conoscere del caso (vedi Al-Nashif, §§ 125-29;   Musa e altri, §§ 61-63; e Bashir e altri, §§ 41 e 42, tutti cit.).   42. Il presente caso riguarda un situazione avvenuta dopo il 2003   quando, a seguito della sentenza della Corte in Al-Nashif, la Corte suprema     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     amministrativa bulgara ha mutato la sua giurisprudenza e accettato che gli   ordini di espulsione emessi per motivi di sicurezza nazionale fossero passivi   di procedimento giudiziario nonostante i termini espressi dal paragrafo   46(2) della legge sugli stranieri del 1998 (vedi paragrafo 25 più sopra). A   seguito di ciò, il primo ricorrente ha potuto ricorrere per l’esame giudiziario   della decisione presa nei suoi confronti. La Corte deve dunque determinare   se la maniera nella quale l’espulsione è stata ordinata, eseguita e   successivamente riesaminata è stata conforme ai requisiti dell’articolo 8   della Convenzione, come detto più sopra.   43. La Corte osserva innanzitutto che, mentre la decisione di espellere il   primo ricorrente era stata motivata rientendo che la misura fosse stata presa   poiché lo stessoi costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale, nei   successivi procedimenti giudiziari di riesame è emerso che il solo fatto alla   base di tale assunto – con il quale entrambi i gradi della corte hanno   completamente concordato – era il suo ritenuto coinvolgimento nel traffico   illegale di stupefacenti di comune accordo con altri cittadini bulgari (vedi   paragrafi 6, 14 e 16 più sopra). È senz’altro vero che la nozione di   “sicurezza nazionale” non può essere comprensibilmente definita (vedi   Esbester c. Regno unito, n. 18601/91, decisione della Commissione del 2   aprile 1993, non riportata; Hewitt e Harman c. Regno Unito, n. 20317/92,   decisione della Commissione dell’1 settembre 1993, non riportata; e   Christie c. Regno Unito, n. 21482/93, decisione della Commissione del   giugno 1994, DR 78-A, p. 119, a p. 134). Essa può, infatti, costituire un   vero campo aperto, con un ampio margine di apprezzamento lasciato   all’esecutivo per determinare cosa è nell’interesse di tale sicurezza.   Tuttavia, ciò non significa che i suoi limiti possano essere spinti al di là del   suo significato reale (vedi, mutatis mutandis, Association for European   Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cit., § 84). Difficilmente   può essere detto, sulla base di ogni ragionevole definizione del termine, che   gli atti sostenuti contro il primo ricorrente – per quanto gravi potessero   essere, avuto riguardo dei devastanti effetti che le droghe hanno sulle vite   delle persone – erano capaci di avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale   della Bulgaria o potevano servire quale giusta motivazione di fatto per la   conclusione che, se non fosse stato espulso, avrebbe presentato un rischio   per la sicurezza nazionale in futuro.   44. Sembra in tal modo che le corti nazionali, anche accettando ex post   facto il ricorso del primo ricorrente per l’esame giudiziario, non hanno   sottoposto l’assunto dell’esecutivo, secondo il quale egli presentava un   rischio per la sicurezza nazionale, ad un esame significativo (vedi, mutatis   mutandis, Lupsa, cit., § 41).   45. In merito ai criteri della qualità della legge, i requisiti dell’articolo 8   che fanno riferimento alle garanzie dipenderanno, come minimo, dalla   natura e dall’estensione dell’ingerenza in questione (vedi Al-Nashif, cit., §   121, citando P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, § 46, ECHR     Copyright © 2008 UFTDU     C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     2001-IX). Mentre per le azioni prese nell’interesse della sicurezza nazionale   possono, in considerazione della delicatezza dell’oggetto e delle serie   potenziali conseguenze per la sicurezza della comunità, prevedersi meno   garanzie di quanto avviene normalmente, un’espulsione prevista per   prevenire i più piccoli crimini come le ordinarie attività criminali deve poter   essere riesaminata in procedimenti che assicurino un più alto grado di   protezione dell’individuo.   46. Alla luce di ciò, la Corte ritiene particolarmente sorprendente che la   decisione di espellere il primo ricorrente non ha fatto menzione dei motivi   di fatto sulla base dei quali è stata presa. Essa ha semplicemente citato le   disposizioni di legge applicabili e deciso che egli “presenta[va] una seria   minaccia per la sicurezza nazionale”; tale conclusione si è basata su   informazioni non specificate contenute in un documento interno segreto   (vedi paragrafo 6 più sopra). Mancando persino una conoscenza di contorno   dei fatti che sono stati posti alla base di tale assunto, il primo ricorrente non   ha potuto presentare il suo caso in maniera adeguata nel successivo ricorso   al Ministro degli affari interni e nei procedimenti giudiziari.   47. La Corte rileva inoltre che, nei procedimenti giudiziari, la Corte   regionale di Plovdiv ha sostenuto che una volta anche il Ministero degli   affari interni ha prodotto il fascicolo basato su misure di sorveglianza   segrete non rivelate che affermavano che il primo ricorrente era coinvolto in   attività criminali, nessun ulteriore inchiesta sui fatti è stata possibile o   necessaria (vedi paragrafo 14 più sopra). In tal modo essa ha mancato di   esaminare un aspetto critico del caso: se le autorità potevano dimostrare   l’esistenza di specifici fatti alla base del loro assunto per cui il primo   ricorrente ha presentato un rischio per la sicurezza nazionale. In appello, la   Corte suprema amministrativa non ha acquisito prove ed ha limitato il suo   ragionamento sul punto alle seguenti brevi affermazioni: “E’ stato stabilito   ... che [il primo ricorrente] ha agito in qualità di intermediario per lo spaccio   di narcotici e mantiene regolari contatti con cittadini bulgari che spacciano   stupefacenti e sostanze tossiche...” Esso non è stato elaborato sulla base di   prove che hanno condotto a quella decisione e non è stato dato valore alle   eccezioni dettagliate del primo ricorrente secondo le quali non era di fatto   coinvolto in alcuna attività (vedi paragrafi 15 e 16 più sopra). Tali elementi   portano la Corte a concludere che le corti nazionali si sono limitate ad un   esame puramente formale della decisione di espellere il primo ricorrente   (vedi, mutatis mutandis, Lupsa, cit:, § 41). Esse hanno rifiutato di esaminare   altri elementi per confermare o confutare le allegazioni contro di esso, e   basato le loro decisioni solamente su informazioni non avvalorate da prove   presentate dal Ministero degli affari interni sulla base di un monitoraggio   segreto del primo ricorrente.   48. Questo è il punto più problematico in considerazione del fatto che   l’ordinamento giuridico bulgaro per i controlli non prevede le garanzie   minime richieste dall’articolo 8 della Convenzione (vedi Association for     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cit., §§ 71-94). In   particolare, la legge bulgara non prevede sufficienti garanzie per assicurare   che le autorità nell’utilizzo di speciali mezzi di sorveglianza riproducano   fedelmente i dati originali in documenti scritti (ibid., § 85), e non prevede   procedure adeguate per preservare l’integrità dei dati (ibid., § 86). Per di   più, nel caso di specie, il documento non contiene informazioni che rendano   possibile verificare se le misure di sorveglianza segrete contro il primo   ricorrente sono state disposte ed eseguite legittimamente, né tale aspetto era   stato considerato dalle corti nell’ambito dei procedimenti giudiziari.   49. Alla luce delle precedenti considerazioni la Corte conclude che, pur   avendo la possibilità formale di domandare un esame giudiziario della   decisione di espellerlo, il primo ricorrente non ha beneficiato del minimo   grado di protezione contro l’arbitrio delle autorità. L’ingerenza nella vita   familiare del ricorrente non è stata quindi conforme “alla legge” al fine di   soddisfare i requisiti della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Lupsa, cit.,   § 42). Ciò considerato, la Corte non ritiene necessario determinare se tale   ingerenza persegue uno scopo legittimo e, se si, se essa è proporzionata allo   scopo perseguito.   50. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 8 della Convenzione.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA   CONVENZIONE   51. I ricorrenti sostengono che nei procedimenti giudiziari di riesame le   corti non hanno esaminato in maniera sincera la veridicità delle   affermazioni fatte dal Ministero degli affari interni contro il primo   ricorrente, e non hanno accertato la necessità della sua espulsione. Essi   fanno riferimento all’articolo 13 della Convenzione, che prevede:   “Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione   siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,   anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio   delle loro funzioni ufficiali.”   A. Argomenti delle parti   52. I ricorrenti sostengono che, sebbene le corti nazionali abbiano   accettato di esaminare il ricorso del primo ricorrente per il riesame   giudiziario, esse non hanno di fatto tenuto in considerazione le sue eccezioni   relative alla illegittimità della sua espulsione. Entrambi i gradi della corte   hanno ritenuto che gli elementi del Ministero degli affari interni erano   sufficienti a dimostrare che il primo ricorrente rappresentava un rischio per   la sicurezza nazionale. Per di più, le corti hanno rifiutato di esaminare la   proporzionalità della sua espulsione. Nessuno di tali vizi poteva trovar     Copyright © 2008 UFTDU     C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     rimedio dall’emendamento alla legge sugli stranieri del 1998 che si è avuto   nell’aprile 2007, in primo luogo poiché tale emendamento è entrato in forza   dopo che il caso del primo ricorrente è stato esaminato, ed in secondo luogo   poiché esso non conteneva alcuna garanzia sul fatto che le corti non   avrebbero continuato a tenere un approccio formalistico. Il punto cruciale   della questione non è l’accessibilità dei procedimenti per mezzo dei quali   impugnare gli ordini di espulsione, ma la maniera in cui le corti hanno   esaminato la loro legalità nel corso dei procedimenti. Il metodo adottato nel   caso del primo ricorrente non poteva fornire alcuna garanzia contro   un’azione arbitraria e far valere in maniera effettiva i suoi diritti riconosciuti   dalla Convenzione.   53. Gli argomenti sostenuti dal Governo sono stati riassunti nel   paragrafo 35 più sopra.   B. La valutazione della Corte   1. Ammissibilità   54. La Corte ritiene che tale ricorso non è manifestamente infondato ai   sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che non è   inammissibile per ogni altro motivo. Esso deve dunque essere dichiarato   ammissibile.   2. Merito   55. L’articolo 13 garantisce l’accessibilità di un ricorso a livello   nazionale per far osservare nella sostanza i diritti e le libertà della   Convenzione in qualsiasi forma essi possano dover essere assicurati   nell’ordinamento giuridico interno. L’effetto di tale articolo è quello di   esigere la previsione di un rimedio interno che riconosca una autorità   nazionale competente sia ad occuparsi della sostanza della doglianza che   rileva ai sensi della Convenzione sia a garantire un appropriato conforto,   sebbene gli Stati contraenti si vedano riconoscere un margine di discrezione   nella maniera in cui conformarsi alle loro obbligazioni derivanti da tale   disposizione. In alcune circostanze l’insieme dei ricorsi previsti dalla legge   nazionale può soddisfare i requisiti dell’articolo 13 (vedi, tra le altre   sentenze, Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 Novembre 1996, Rapporti   di sentenze e decisioni 1996-V, pp. 1869-70, § 145).   56. In materia di immigrazione, in cui vi è una pretesa sostenibile che   l’espulsione possa violare un diritto di uno straniero al rispetto della sua vita   familiare, l’articolo 13 insieme all’articolo 8 della Convenzione richiede che   gli Stati devono rendere disponibile all’individuo interessato la possibilità   effettiva di impugnare l’espulsione o l’ordine di rifiuto della residenza e di   far esaminare le questioni rilevanti con sufficienti garanzie procedurali ed     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     accuratezza da un tribunale interno competente che offra adeguate garanzie   di indipendenza ed imparzialità (vedi Al-Nashif, cit:, § 133, per vari   riferimenti).   57. Quando un’espulsione è stata ordinata facendo riferimento a   considerazioni di sicurezza nazionale, certe restrizioni procedurali possono   essere necessarie per assicurare che non si verifichino fughe di notizie   dannose per la sicurezza nazionale, ed ogni autorità indipendente di appello   dovrebbe concedere un ampio margine di apprezzamento all’esecutivo.   Tuttavia, tali limitazioni non possono assolutamente giustificare   l’abolizione completa dei ricorsi anche quando l’esecutivo abbia scelto di   invocare il termine “sicurezza nazionale”. Anche quando è stata avanzata   un’accusa di una minaccia alla sicurezza nazionale, la garanzia di un ricorso   effettivo comporta come minimo che la competente autorità di appello sia   informata dei motivi alla base della decisione di espulsione, anche quando le   ragioni non sono pubblicamente accessibili. L’autorità deve essere   competente a rigettare le asserzioni dell’esecutivo sul fatto che vi è una   minaccia alla sicurezza nazionale quando essa rileva che ciò sia arbitrario ed   irragionevole. Devono essere garantite alcune forme di procedimento in   contraddittorio, se occorre anche per mezzo di un incaricato speciale,   perseguendo il ristabilimento della sicurezza. Inoltre, deve essere verificato   se le misure impugnate abbiano costituito un’ingerenza nel diritto   dell’individuo nel rispetto della sua vita familiare e, nel caso, se sia stato   operato un giusto bilanciamento tra l’interesse pubblico coinvolto ed i diritti   dell’individuo (ibid., § 137, per ulteriori riferimenti Chahal, cit.).   58. Considerate le sue conclusioni in merito all’articolo 8 (vedi   paragrafo 50 più sopra), la Corte rileva che l’accusa del ricorrente è   credibile. Bisogna quindi determinare se hanno avuto a loro disposizione un   ricorso che soddisfi i requisiti dell’articolo 13.   59. Come detto più sopra, seguendo la sentenza della Corte in Al-Nashif,   la Corte suprema amministrativa bulgara ha mutato la sua giurisprudenza   nel 2003 e cominciato ad esaminare ricorsi per il riesame giudiziario degli   ordini di espulsione motivati sulla base della sicurezza nazionale, contro le   disposizioni espresse del paragrafo 46(2) della legge sugli stranieri del 1998   (vedi paragrafo 25 più sopra). Inoltre, l’ordine di espulsione nei confronti   del primo ricorrente nel caso di specie è stato preso in considerazioni dai   due gradi della corte. La questione sulla quale la Corte deve quindi rivolgere   la sua attenzione non è, a differenza che nel caso Al-Nashif, la semplice   disponibilità di procedimenti, ma se essi possono essere considerati come   un “ricorso effettivo” ai sensi dell’articolo 13. La Corte determinerà ciò   verificando se la maniera in cui i procedimenti sono stati condotti ed il   modo in cui le corti hanno esaminato la decisione del Ministero degli affari   interni osservano i requisiti di tale disposizione.   60. In primo luogo, la Corte rileva che le corti interne che si sono   occupate della decisione di espellere il primo ricorrente non hanno     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     esaminato in maniera completa se essa è stata realmente ordinata per motivi   di sicurezza nazionale e se l’esecutivo è stato capace di dimostrare i fatti   alla base della sua accusa per la quale egli rappresentava un rischio a tal   riguardo. In secondo luogo, al ricorrente non è stata inizialmente fornita   alcuna informazione relativamente ai fatti che hanno portato l’esecutivo ad   avanzare una tale accusa, e non gli è stato concesso più tardi una equa e   ragionevole possibilità di contraddire a tali fatti (vedi paragrafi 6, 13, 14 e   più sopra). Ne segue che tali procedimenti non possono essere   considerati un ricorso effettivo per la denuncia dei ricorrenti nell’ambito   dell’articolo 8 della Convenzione.   61. Per di più, la Corte osserva anche le corti nazionali non hanno   rivolto alcuna considerazione alla questione se l’ingerenza nella vita   familiare dei ricorrenti sia stata proporzionata agli scopi che si deve cercare   di raggiungere. Invece esse hanno sostenuto che, avendo riconosciuto che il   caso del primo ricorrente ricadeva nel campo delle disposizioni dei paragrafi   e 42a della legge sugli stranieri del 1998, le autorità sono state costrette   ad espellerlo (vedi paragrafi 14 e 16 più sopra).   62. Ad ogni modo, conformemente alla giurisprudenza costante della   Corte, il ricorso effettivo richiesto dall’articolo 13 è quello in cui l’autorità   interna nell’esame del caso considera la sostanza della violazione della   Convenzione. Nei casi che riguardano l’articolo 8 della Convenzione, ciò   comporta anche che tale autorità deve operare un bilanciamento ed   esaminare se l’ingerenza nei diritti del ricorrente rispondeva ad una   pressante necessità sociale ed era proporzionata ai fini legittimi perseguiti,   ed inoltre, se ciò autorizzava una limitazione giustificata dei loro diritti   (vedi, mutatis mutandis, Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e   33986/96, §§ 136-38, ECHR 1999-VI; Peck c. Regno Unito, n. 44647/98,   §§ 105 e 106, ECHR 2003-I; e Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n.   36022/97, §§ 140 e 141, ECHR 2003-VIII). I fattori rilevanti a tal riguardo   sono stati recentemente riassunti nei paragrafi 57-59 della sentenza della   Corte nel caso Üner c. Olanda ([GC], n. 46410/99, ECHR 2006-XII).   63. Per la parte in cu il comportamento tenuto dalle corti nazionali nel   caso di specie – rifiutando di esaminare le misure adottate contro il primo   ricorrente alla luce dei fattori cui fa riferimento la Corte nell’ambito   dell’articolo 8 della Convenzione – viene meno a tali requisiti, la Corte   rileva che i procedimenti giudiziari di riesame non possono essere   considerati un mezzo con il quale i ricorrenti potevano adeguatamente far   valere i loro diritti al rispetto della loro vita familiare (vedi, mutatis   mutandis, Peev c. Bulgaria, n. 64209/01, §§ 72 e 73, 26 luglio 2007). Essi   non hanno dunque costituito un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13.   64. Considerando l’estensione dei vizi sopra posti in evidenza, la Corte   rileva che i procedimenti di riesame giudiziario nel caso di specie non sono   riusciti a soddisfare i requisiti dell’articolo 13 della Convenzione. Nessun   altro ricorso è stato proposto dal Governo.     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     65. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 13.   III. SULLA DEDOTTA VIOLZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL   PROTOCOLLO N. 7 DELLA CONVENZIONE   66. Il primo ricorrente ha sostenuto di essere stato espulso senza avere la   possibilità di beneficiare delle garanzie dell’articolo 1 del Protocollo N. 7   della Convenzione, il quale prevede che:   “1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere   espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve   poter:   (a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,   (b) far esaminare il suo caso, e   (c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o ad una o più   persone designate da tale autorità.   2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciate al   paragrafo 1 (a), (b) e (c) del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria   nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.”   A. Argomenti delle parti   67. Il primo ricorrente ha sostenuto che l’assenza di informazioni   verificabili che conducessero alla conclusione che la sua espulsione è stata   realmente basata su considerazioni di sicurezza nazionale significa che non   è stata “conforme alla legge”. Secondo lui, il suo caso era comparabile con   il caso Lupsa (cit.).   68. Gli argomenti del Governo sono stati riassunti nel paragrafo 35 di   cui sopra.   B. La valutazione della Corte   1. Ammissibilità   69. La Corte considera che anche tale ricorso non sia manifestamente   infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva   che non è inammissibile per altre ragioni. Esso deve dunque essere   dichiarato ammissibile.     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     2. Merito   70. Nel caso dell’espulsione, oltre alla protezione fornita dagli articoli 3,   e 13 della Convenzione, gli stranieri legalmente residenti sul territorio di   uno Stato che ha ratificato il Protocollo N. 7 beneficiano delle specifiche   garanzie previste nel suo articolo 1 (vedi Lupsa, cit., §§ 51 e 52; Kaya c.   Romania, n. 33970/05, §§ 51 e 52, 12 Ottobre 2006; e Bolat c. Russia, n.   14139/03, § 76, ECHR 2006-XI (estratti)).   71. In Al-Nashif la Corte non ha esaminato il caso alla luce di tale   disposizione, dal momento che i fatti in discussione si erano verificati   prima della sua entrata in vigore nei confronti della Bulgaria (1 Febbraio   2001) (vedi Al-Nashif, cit., § 133 in limine). Tuttavia, nel presente caso   l’espulsione del primo ricorrente è stata ordinata l’8 giugno 2005 ed   eseguita il 9 giugno 2005. La Corte deve quindi stabilire se ciò è avvenuto   conformemente ai vari requisiti di tale articolo.   72. La Corte osserva che la prima garanzia riconosciuta alle persone cui   si fa riferimento in tale articolo è che non possono essere espulse eccetto   che “in esecuzione di un decisione presa conformemente alla legge”.   73. La Corte ha già rilevato che l’espulsione del primo ricorrente non è   avvenuta “conformemente alla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della   Convenzione. Osservando che tale frase ha una simile portata in ogni parte   della Convenzione e dei suoi Protocolli (vedi, mutatis mutandis, Amuur c.   Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Rapporti 1996-III, p. 850, § 50; Steel   e altri c. Regno unito, sentenza del 23 Settembre 1998, Rapporti 1998-VII,   p. 2742, § 94; e Hashman e Harrup c. Regno Unito [GC], n. 25594/94, § 34   in fine, ECHR 1999-VIII), la Corte non può che concludere che tale   espulsione non è stata conforme ai summenzionati requisiti del primo   paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 (vedi Lupsa, §§ 56 e 57; e   Kaya, §§ 56 e 57, entrambi cit.).   74. La Corte deve anche determinare se le misure prese nei confronti del   primo ricorrente si sono conformate agli altri requisiti del paragrafo 1 di tale   articolo. Su tale punto essa osserva che le corti nazionali hanno rifiutato di   raccogliere prove a conferma o rigetto delle allegazioni alla base della   decisione di espellerlo ed hanno sottoposto tale decisione ad un esame   puramente formale, con il risultato che il primo ricorrente non è riuscito ad   ottenere che il suo caso fosse ammesso ed esaminato alla luce dei motivi   avanzati contro la sua espulsione contrariamente alla lettera (b) del   paragrafo 1 (vedi, mutatis mutandis, Lupsa, §§ 58-60; e Kaya, §§ 58-60,   entrambi cit.).   75. Infine, la Corte osserva che l’espulsione del primo ricorrente è   avvenuta il 9 giugno 2005, lo stesso giorno nel quale egli è venuto   conoscenza dell’ordine preso a tal fine (vedi paragrafo 7 più sopra). Ciò era   conforme al paragrafo 44(4) della legge sugli stranieri del 1998, che prevede   che gli ordini di espulsione sono immediatamente esecutivi (vedi paragrafo     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     più sopra). Il ricorrente ha avuto la possibilità di impugnare le misure   contro di lui soltanto una volta fuori dal territorio della Bulgaria.   76. Il secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 ammette   questo, ma solo come una eccezione al principio generale consacrato nel   primo paragrafo – alle persone colpite deve essere riconosciuta la possibilità   di esercitare i loro diritti di cui al paragrafo 1 prima di essere allontanati   dallo Stato. Tale eccezione è permessa solo se l’espulsione è “necessaria   nell’interesse dell’ordine pubblico” o “basata su motivi di sicurezza   nazionale”.   77. La Corte ha già rilevato che l’espulsione del primo ricorrente non si   è basata su reali motivi di sicurezza nazionale (vedi paragrafo 43 più sopra).   Essa dunque non ha bisogno di determinare ulteriormente se, nel caso di   specie, il suo essere privato della possibilità di esercitare i suoi diritti di cui   al paragrafo 1 dell’articolo 1 prima della sua espulsione è stato necessario e   proporzionato. La prima parte dell’eccezione è dunque non applicabile.   78. Riguardo alla seconda parte dell’eccezione, la Corte osserva che il   rapporto esplicativo al Protocollo N. 7 afferma che uno “Stato che fa   riferimento all’ordine pubblico per espellere uno straniero prima   dell’esercizio dei [suoi diritti previsti nel paragrafo 1 dell’articolo 1] deve   dimostrare che tali misure eccezionali erano necessarie nel caso di specie o   nella categoria di casi”. L’accertamento relativo alla verifica se questo è   giustificato deve essere fatto “tenendo in considerazione il principio di   proporzionalità come definito nella giurisprudenza [della Corte]” (vedi   paragrafo 31 più sopra). Nel caso di specie, il Governo non ha proposto   argomentazioni capaci di convincere la Corte che ciò si è verificato. Non vi   è nulla nel rapporto che convince che fosse davvero necessario espellere il   primo ricorrente prima di permettergli di impugnare tali misure.   79. La Corte quindi conclude che il primo ricorrente avrebbe dovuto   avere l’opportunità di esercitare il suo diritto come previsto nel paragrafo 1   dell’articolo 1 prima di essere espulso dalla Bulgaria. Ad ogni modo, ciò   non si è verificato.   80. In breve, la Corte rileva che l’espulsione del primo ricorrente non ha   soddisfatto i vari requisiti dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 della   Convenzione. Vi è stata dunque violazione di tale disposizione.   IV. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE   81. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     A. Danno   82. I ricorrenti hanno richiesto 60,000 euro (EUR) (EUR 20,000 per   ognuno) a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla violazione   dell’articolo 8 della Convenzione. Essi sostengono che la loro separazione   fisica abbia ingenerato sentimenti di solitudine e rassegnazione. La seconda   ricorrente ha dovuto assumere sedativi per un anno a seguito dell’espulsione   del marito. Il rapporto tra il primo ricorrente e sua figlia ha subito seri danni   risultanti dalla separazione. Ciò è stato peggiorato dal fatto che la terza   ricorrente soffre di epilessia, la quale è peggiorata per lo stress causato   dall’assenza di suo padre. L’opzione per l’intera famiglia di stabilirsi in   Turchia non è stata praticabile poiché lì, a differenza della Bulgaria, i costi   dei medicinali necessari per l’epilessia del terzo ricorrente non sarebbero   stati gratuiti. Inoltre, né la seconda né la terza ricorrente parlavano il turco.   83. I ricorrenti hanno anche richiesto EUR 5,000 per la violazione   dell’articolo 13 della Convenzione. Nelle loro argomentazioni, la maniera   formale nella quale la Corte ha esaminato la decisione di espellere il primo   ricorrente ha destato in loro sentimenti di ingiustizia e umiliazione. Il primo   ricorrente ha inoltre richiesto EUR 10,000 per la violazione dell’articolo 1   del Protocollo N. 7, essenzialmente per gli stessi motivi.   84. Il Governo non si è espresso sulle accuse dei ricorrenti.   85. La Corte considera che tutti e tre i ricorrenti devono aver sofferto   angoscia e frustrazione a causa della illegittima ed ingiustificata ingerenza   nella loro vita familiare causata dall’espulsione del primo ricorrente. Tali   sensazioni sono state aggravate dall’inefficacia dei ricorsi per mezzo dei   quali il primo ricorrente ha cercato di opporsi alla sua espulsione, oltre che   per la mancanza di tutele appropriate nella procedura di espulsione.   Considerando gli elementi in suo possesso e decidendo con equità come   richiesto dall’articolo 41 della Convenzione, la Corte decide di accordare   EUR 10,000 al primo ricorrente, EUR 6,000 alla seconda ricorrente ed   EUR 6,000 alla terza ricorrente. A tali somme deve essere aggiunto ogni   ammontare che possa essere dovuto a titolo di imposta.   B. Spese e costi   86. I ricorrenti richiedono il rimborso di EUR 2,730 per le spese legali   sostenute per i procedimenti dinanzi alla Corte. Essi chiedono alla Corte di   ordinare che EUR 700 di tale somma siano pagati direttamente ad essi e   EUR 2,030 presso il conto corrente bancario dei loro legali rappresentanti,   M. Ekimdzhiev e K. Boncheva. I ricorrenti chiedono inoltre che anche EUR     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     per spese postali e di ufficio, siano pagate presso il conto corrente   bancario dei loro rappresentanti legali.   87. Il Governo non si è pronunciato sulle richieste dei ricorrenti.   88. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, i ricorrenti hanno diritto al   rimborso di spese e costi solo nella parte in cui hanno dimostrato che sono   stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli nel   quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo delle informazioni in suo   possesso e dei suindicati criteri, e rilevando che ai ricorrenti sono stati   accordati EUR 850 per l’assistenza legale, la Corte considera ragionevole   assegnare la somma di EUR 1,500, oltre ad ogni importo che possa essere   dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti. EUR 700 di tale somma devono   essere pagati direttamente ai ricorrenti ed EUR 800 presso il conto corrente   bancario dei loro rappresentanti legali, M. Ekimdzhiev e K. Boncheva.   C. Interessi moratori   89. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ   1. Dichiara il resto del ricorso ammissibile;   2. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;   3. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;   4. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 della   Convenzione;   5. Ritiene   (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a   partire dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente   all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire   in leva bulgara al tasso applicabile alla data della sentenza:   (i) al primo ricorrente, EUR 10,000 (diecimila euro), oltre ad ogni   importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di   danno non patrimoniale;   (ii) alla seconda ricorrente, EUR 6,000 (seimila euro), oltre ad ogni   importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di   danno non patrimoniale;     Copyright © 2008 UFTDU   C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA     (iii) alla terza ricorrente, EUR 6,000 (seimila euro), oltre ad ogni   importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di   danno non patrimoniale;   (iv) a tutti i tre ricorrenti, EUR 1,500 (millecinquecento euro), oltre   ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, per   spese e costi. EUR 700 (settecento euro) di tale somma deve essere   pagata direttamente ai ricorrenti e EUR 800 (ottocento euro) presso   il conto corrente bancario dei loro rappresentanti legali, M.   Ekimdzhiev K. Boncheva;   (b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali;   6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.   Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 24 Aprile 2008, ai sensi   degli articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.   Claudia Westerdiek   Cancelliere   Peer Lorenzen   PresidentE     Copyright © 2008 UFTDU

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