1365/07
WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD000136507
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wydalenie cudzoziemca z Bułgarii na podstawie tajnych informacji o zagrożeniu dla bezpieczeństwa narodowego, bez zapewnienia skutecznej kontroli sądowej i gwarancji proceduralnych, naruszyło prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8), prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13) oraz gwarancje proceduralne dotyczące wydalenia cudzoziemców (art. 1 Protokołu nr 7)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w życie rodzinne skarżących nie była "zgodna z prawem" w rozumieniu art. 8 Konwencji, ponieważ krajowe postępowania sądowe, choć formalnie dostępne, nie poddały twierdzeń władzy wykonawczej o zagrożeniu bezpieczeństwa narodowego rzeczywistej kontroli. Sąd krajowy oparł się wyłącznie na niezweryfikowanych tajnych informacjach, nie badając faktów ani proporcjonalności środka. Brak dostępu skarżącego do informacji o zarzutach i niemożność ich skutecznego zakwestionowania, w połączeniu z niedostatecznymi gwarancjami w bułgarskim prawie dotyczącym tajnej inwigilacji, pozbawiły go minimalnej ochrony przed arbitralnością. Z tych samych powodów Trybunał stwierdził naruszenie art. 13, gdyż dostępne środki odwoławcze nie były "skuteczne", oraz art. 1 Protokołu nr 7, ponieważ wydalenie nie było "zgodne z prawem" i nie zapewniono skarżącemu możliwości skorzystania z gwarancji proceduralnych przed wydaleniem, a także nie wykazano rzeczywistych podstaw dla natychmiastowego wydalenia z uwagi na bezpieczeństwo narodowe.Stan faktyczny
Skarżący C.G., obywatel turecki, mieszkał w Bułgarii od 1992 roku, gdzie poślubił obywatelkę bułgarską T.H.G. i miał z nią córkę T.C.G. W 2005 roku C.G. został wydalony z Bułgarii na 10 lat na podstawie decyzji władz, która powoływała się na zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego, opierając się na tajnym dokumencie. Nie podano mu żadnych faktycznych powodów wydalenia, a on sam został deportowany w dniu powiadomienia o decyzji, bez możliwości kontaktu z rodziną czy prawnikiem. Krajowe postępowania sądowe, choć formalnie dostępne po zmianie orzecznictwa, nie zapewniły skarżącemu dostępu do tajnych informacji ani rzeczywistej kontroli zasadności i proporcjonalności decyzji o wydaleniu.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Stwierdza dopuszczalność pozostałej części skargi.
2. Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji.
3. Stwierdza naruszenie art. 13 Konwencji.
4. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji.
5. Zasądza na rzecz skarżących zadośćuczynienie za szkody niemajątkowe: 10 000 EUR dla C.G., 6 000 EUR dla T.H.G., 6 000 EUR dla T.C.G., powiększone o wszelkie należne podatki.
6. Zasądza na rzecz wszystkich trzech skarżących 1 500 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, z czego 700 EUR bezpośrednio skarżącym, a 800 EUR na konto ich pełnomocników.
7. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUINTA SEZIONE
C.G. E ALTRI c. BULGARIA
(Ricorso n. 1365/07)
SENTENZA
STRASBURGO Aprile 2008
FINALE LUGLIO 2008
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA
Nel caso C.G. e altri c. Bulgaria,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Peer Lorenzen, Presidente,
Snejana Botoucharova,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, giudici,
e Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 1mo Aprile 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 1365/07) contro la Repubblica di
Bulgaria con il quale C.G., T.H.G. e T.C.G. (“i ricorrenti”) hanno adito la
Corte il 5 dicembre 2006 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la
Convenzione”). Il primo ricorrente è un cittadino turco nato nel 1968 ed
attualmente residente in Turchia. La seconda e terza ricorrente cittadine
bulgare nate rispettivamente nel 1968 e nel 1996 e residenti in Plovdiv,
Bulgaria, sono sua moglie e sua figlia.
2. I ricorrenti sono rappresentati dinanzi alla Corte da M. Ekimdzhiev e
K. Boncheva, avvocati presso il foro di Plovdiv. Il Governo bulgaro (“il
Governo”) è rappresentato dal suo agente del Ministero della Giustizia, M.
Dimova. Il Governo turco, informato il 15 Marzo 2007 del suo diritto di
intervento nella causa (articolo 36 § 1 della Convenzione ed articolo 44 § 1
del Regolamento della Corte), non si è avvalso di tale facoltà.
3. I ricorrenti sostengono che l’espulsione del primo ricorrente dalla
Bulgaria ha costituito un’ingerenza ingiustificata nel loro diritto al rispetto
della vita familiare, consacrato nell’articolo 8 della Convenzione. Essi
affermano inoltre che non hanno avuto alcun ricorso interno effettivo contro
di essa, contrariamente all’articolo 13 della Convenzione. Infine, il primo
ricorrente lamenta anche che la sua espulsione è stata effettuata in
violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 7.
4. Il 13 marzo 2007 la Corte ha deciso di concedere priorità al ricorso in
virtù dell’articolo 41 del Regolamento della Corte. Nello stesso giorno essa
ha dichiarato il ricorso parzialmente inammissibile ed ha deciso di
comunicare al Governo le accuse relative all’ingerenza nella vita familiare
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dei ricorrenti ed alla ritenuta mancanza di ricorsi in relazione ad essa, e la
denuncia del primo ricorrente relativa all’illegittimità della sua espulsione.
In virtù della previsione dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha
deciso di esaminare il merito del ricorso insieme alla sua ammissibilità.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. Il primo ricorrente si è trasferito in Bulgaria nel 1992. Il 9 Aprile 1996
ha ivi sposato la seconda ricorrente. Subito dopo il matrimonio egli ha
ottenuto un permesso permanente di soggiorno. La loro figlia, la terza
ricorrente, è nata in Bulgaria il 24 Maggio 1996. Prima del 2005 il primo
ricorrente ha lavorato come autista per una società a responsabilità limitata
presso Plovdiv.
A. L’espulsione del primo ricorrente
6. L’8 giungo 2005 il Direttore regionale degli affari interni di Plovdiv
ha emesso un ordine di espulsione nei confronti del primo ricorrente. Egli
ha privato lo stesso del diritto di residenza in Bulgaria e lo ha allontanato
dal territorio bulgaro per un periodo di dieci anni, “per il motivo che [egli]
presenta[va] una seria minaccia per la sicurezza nazionale ed in
considerazione delle ragioni esposte nel fascicolo n. S-6923/ 08.06.2005 dal
capo del dipartimento di sicurezza dell’ufficio direttivo regionale del
ministero degli affari interni di Plovdiv”. La decisione del direttore fa
riferimento ai paragrafi 42(1) e (2) e 42a(1) della legge sugli stranieri del
1998, letta insieme ai paragrafi 10(1)(1) e (1)(3) (vedi paragrafi 18 e 20 più
sotto). Non sono state fornite motivazioni di fatto, conformemente al
paragrafo 46(3) della legge (vedi paragrafo 23 più sotto). L’ordine
prevedeva inoltre che il primo ricorrente fosse detenuto fino a che esso non
fosse stato portato ad esecuzione. Infine, esso specificava che era soggetto a
riesame dinanzi al Ministero degli Affari Interni, ma non a giudizio di
appello, conformemente al paragrafo 46(2) della legge, e che era
immediatamente esecutivo, come previsto nel paragrafo 44(4) della legge
(vedi paragrafi 19 e 22 più sotto).
7. Alle 6.30 a.m. del 9 giugno 2005 il primo ricorrente è stato convocato
presso la stazione di polizia di Plovdiv, dove gli è stato notificato l’ordine
ed è stato detenuto in vista della sua espulsione. Egli è stato deportato in
Turchia nello stesso giorno, senza essergli concesso di contattare sua moglie
e sua figlia o un avvocato.
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B. I procedimenti contro l’espulsione del primo ricorrente
1. Il ricorso dinanzi al Ministro degli Affari Interni
8. Una volta in Turchia, il primo ricorrente ha incaricato un legale in
Bulgaria con l’aiuto di sua moglie – la seconda ricorrente –, ed il 16 giugno ha proposto ricorso dinanzi al Ministro degli Affari Interni. Egli ha
sostenuto di aver avuto per molti anni una stabile vita familiare in Bulgaria
e lamentato che pur essendo stato condotto alla stazione di polizia il 9
giugno 2005 non era stato informato del perché egli era considerato una
minaccia alla sicurezza nazionale. Tale circostanza non gli è stata resa
chiara nemmeno dalla decisione di espulsione, la quale ha semplicemente
fatto riferimento alle disposizioni di legge sulle base delle quali essa è stata
adottata. Il primo ricorrente inoltre ha denunciato che non era stato
informato della proposta che era servita come base della decisione. Tutto ciò
ha costituito una inadempienza nel fornire le motivazioni, in violazione
delle regole della procedura amministrativa.
9. Con una lettera del 30 giugno 2005 inviata presso il precedente
indirizzo in Bulgaria del primo ricorrente, il capo del dipartimento ricorsi
del Ministero degli Affari Interni lo ha informato del fatto che il Ministro
aveva respinto il ricorso con una decisione del 29 giugno 2005, poiché
l’ordine impugnato era stato emesso da un’autorità competente, nella forma
corretta, nel rispetto delle regole sostanziali e procedurali applicabili e
conformemente allo scopo della legge.
2. I procedimenti legali di riesame
10. Il 20 luglio 2005 il primo ricorrente ha richiesto il riesame
giudiziario dell’ordine del Ministro da parte della Suprema corte
amministrativa. Egli ha sostenuto che alcuna motivazione gli era stata
fornita in merito alla decisione , privandolo di ogni protezione contro
l’arbitrio poiché non era stato in grado di conoscere quali azioni a suo carico
erano state ritenute una minaccia alla sicurezza nazionale. Egli ha inoltre
sostenuto che le misure adottate nei suoi confronti hanno costituito
un’ingerenza nella sua vita familiare. Tuttavia, le autorità hanno ignorato
tutto ciò e non hanno esaminato se era stato operato un giusto bilanciamento
tra i suoi diritti e l’interesse pubblico, contrariamente a quanto prevede
l’articolo 8 della Convenzione, il quale ha costituito parte del diritto interno.
A tal proposito egli ha fatto riferimento alla sentenza della Corte sul caso
Al-Nashif c. Bulgaria (n. 50963/99, 20 giugno 2002), la quale aveva
precedentemente portato la Suprema corte amministrativa a mutare il suo
indirizzo giurisprudenziale in tale ambito (vedi paragrafo 25 più sotto).
11. Il 10 Agosto 2005 la Suprema corte amministrativa ha informato il
primo ricorrente che il caso era stato trasferito alla Corte regionale di
Plovdiv.
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12. L’udienza prevista per il 9 Dicembre 2005 non si è tenuta poiché il
Direttore regionale degli affari interni di Plovdiv non aveva ricevuto la
copia del ricorso per il giudizio di appello.
13. L’udienza ha avuto luogo il 24 febbraio 2006. La Corte ha ammesso
come prova il fascicolo n. S-6923/08.06.2005, che ha fatto da base per la
decisione contro il primo ricorrente. Al primo ricorrente non è stato
permesso di prendere conoscenza di tale documento.
14. Con sentenza dell’8 Marzo 2006 la corte regionale di Plovdiv ha
rigettato il ricorso. In primo luogo, essa ha sostenuto che l’impedimento
dell’esame giudiziario previsto nel paragrafo 46(2) della legge sugli
stranieri del 1998 (vedi paragrafo 22 più sotto) era contrario alla
Convenzione ed era per tale motivo da ignorare. Essa ha fatto riferimento al
caso Al-Nashif (cit.) ed alla giurisprudenza rilevante della Suprema corte
amministrativa (vedi paragrafo 25 più sotto). Esaminando il ricorso nel
merito, la corte ha sostenuto:
“Le misure coercitive sono fondate ... sul fatto che [il primo ricorrente] rappresenta
un seria minaccia alla sicurezza nazionale, per le ragioni esposte nel fascicolo
n. S-6923/08.06.2005...
Nel confermare l’ordine impugnato, il Ministero degli Affari Interni specifica che la
prova raccolta dimostra chiaramente che [il primo ricorrente] è un membro di una
banda criminale dedita al traffico illecito di droga; ciò, da una parte, costituisce una
giustificazione come previsto nel paragrafo 10(1)(3) della [legge sugli stranieri del
1998], e, dall’altra, è una circostanza necessaria affinché l’autorità amministrativa
adotti misure coercitive. Sotto il paragrafo 42 della [legge sugli stranieri del 1998],
'l’espulsione di uno straniero deve essere eseguita se la sua presenza nello Stato
costituisce una seria minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico'. In
seguito all’espulsione, lo straniero deve anche essere privato del diritto di risiedere
nella Repubblica di Bulgaria e deve essergli vietato di rientrarvi. L’imposizione di
[tali misure] è necessaria nei casi previsti nel paragrafo 10 della [legge sugli stranieri
del 1998]. L’ordine fa riferimento ai motivi espressi nel paragrafo 10(1)(3), il quale
[prevede l’espulsione obbligatoria di] 'uno straniero che è riconosciuto membro di una
banda criminale o organizzazione o di essere coinvolto in attività terroristiche,
contrabbando o ricettazione di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche,
beni e tecnologie con un duplice utilizzo, o nel traffico illegale di sostanze tossiche o
psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione'. L’ordine statuisce che
ci sono informazioni in tal senso sul fatto che il [primo ricorrente] ha partecipato al
traffico illegale di sostanze tossiche e psicotrope e precursori e materie prime per la
loro produzione. Ciò è stato stabilito da documenti segreti (classificati conformemente
al paragrafo 25 e [Capo 1], Parte 2, punto 22 della [legge sulla protezione di
informazioni segrete del 2002 – vedi paragrafi 27 e 28 più sotto]) contenenti la
proposta di imporre misure coercitive alle quali l’ordine impugnato fa riferimento.
Conformemente a tale fascicolo, i dati provengono da misure segrete di sorveglianza e
le informazioni da fonti operative raccolte dal Servizio nazionale per la lotta al
crimine organizzato nell’aprile 2005, che dimostrano che [il primo ricorrente] ha agito
come intermediario nel rifornimento di droga e mantiene contatti regolari con cittadini
bulgari che spacciano stupefacenti e sostanze tossiche nel territorio della città di
Plovdiv e Asenovgrad.
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Le tre misure adottate nei confronti del [primo ricorrente] sono previste nel
paragrafo 42(2) della [legge sugli stranieri del 1998]. ... Ai sensi del paragrafo
46(2)(3) di [tale legge] letta congiuntamente al paragrafo 15(3) della [legge sul
procedimento amministrativo del 1979], un ordine deve far riferimento soltanto alle
motivazioni legali e non anche a quelle di fatto per l’imposizione di misure coercitive.
Come si può rilevare dall’ordine, esso si conforma interamente ai requisiti di [tali
disposizioni].
Non vi è disputa sulla competenza dell’autorità che ha emesso l’ordine. [Il primo
ricorrente allega] violazioni delle regole della procedura, ma non ne sono state rilevate
da parte della corte. Il paragrafo 42 della [legge sugli stranieri del 1998] non prevede
speciali regole di procedura... Nessuna violazione procedurale è stata rilevata nel fatto
che il fascicolo per le misure coercitive fosse secretato, così come dalla sua ultima
pagina si può osservare che esso era stato compilato il 7 giugno 2005 e classificato lo
stesso giorno...
[La corte si accinge ora ad esaminare] le eccezioni del [primo ricorrente]relative alla
mancanza di motivazioni di fatto per l’imposizione delle misure. Le motivazioni di
diritto citate nell’ordine necessitano dell’esistenza di informazioni relative ai fatti cui
si fa riferimento ai paragrafi 42 e 42a della [legge sugli stranieri del 1998], lette
insieme al paragrafo 10(1)(3). Relativamente alle eccezioni del [primo ricorrente],
deve essere posto in rilievo che la [legge fa riferimento a] informazioni relative a fatti
piuttosto che prove. La disponibilità di prove produrrebbe conseguenze legali diverse
nei confronti del [primo ricorrente].
L’ordine impugnato impone misure coercitive che, conformemente al paragrafo 22
della [legge sui reati e pene amministrativi del 1969], sono applicate allo scopo di
evitare e porre fine a reati amministrativi e di altro tipo, così come di prevenire e
riparare le loro conseguenze dannose.
L’informazione era stata ottenuta con l’uso di misure di sorveglianza segrete e
attraverso fonti operative del Servizio nazionale per la lotta al crimine organizzato,
come si può rilevare dal fascicolo citato nell’ordine. Conformemente alla definizione
della [legge sui mezzi speciali di sorveglianza del 1997], le misure relative includono
mezzi tecnici (mezzi elettronici e meccanici, così come sostanze che sono usate per
registrare l’attività di persone monitorate ed oggetti) e metodi operativi (sorveglianza,
intercettazioni, inseguimenti, entrata simulata di edifici, indicazione e controllo di
corrispondenza e informazioni computerizzate, che sono impiegate durante l’utilizzo
di mezzi tecnici) utilizzati per la preparazione di prove fisiche nella forma di
videotapes, audiotapes, fotografie e oggetti contrassegnati. Sotto il paragrafo 3 di tale
legge, esse possono anche essere utilizzate per prevenire i reati... Essi sono usati
contro persone che sono sospettate di preparare o perpetrare o per aver perpetrato
gravi crimini. La prova così ottenuta è conservata anche dal Ministero degli affari
interni fino all’istituzione di un’investigazione preliminare, o dalle rispettive autorità
giudiziarie. Ogni elemento non utilizzato per la costruzione di prove deve essere
distrutto.
La natura della fonte dell’informazione che ha condotto all’emanazione dell’ordine
impugnato rende impossibile addurre ulteriori prove relativamente ai fatti. Tuttavia,
tale mancanza di prove porta a rilevare che le misure coercitive sono state illegittime.
Per di più, il [primo ricorrente] non contesta i fatti; egli semplicemente contesta l’uso
delle informazioni relativo ad essi quali basi per le misure coercitive imposte. La
[corte] rileva che i fatti esposti nel fascicolo possono servire quale base per
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l’applicazione del paragrafo 42 e 42a della [legge sugli stranieri del 1998letta insieme
al paragrafo 10(1)(3)]. Alla luce di ciò che precede, la [corte] conclude che l’ordine
impugnato era conforme ai requisiti della legge sostanziale.
L’ultima eccezione del [primo ricorrente] concerne la non-conformità dell’ordine
impugnato al fine della legge. Egli fa riferimento alla sua prolungata vita familiare in
Bulgaria, il suo matrimonio con una cittadina bulgara e la sua figlia di nove anni nata
dal matrimonio (tutti fatti che sono stati riconosciuti dalle parti e dalla corte)...
Tuttavia, tutte queste circostanze non hanno alcun rapporto con la legittimità
dell’ordine ai sensi del paragrafo 42(1) e (2) della [legge sugli stranieri del 1998],
ancor meno con la sua conformità allo scopo della legge, poiché la legge in questione
prevede la restrizione di certi diritti al fine di prevenire la commissione di reati.
In tali circostanze, il riferimento del [primo ricorrente] al caso [Al-Nashif, cit.] non è
pertinente, dal momento che tale caso riguarda il diritto ad un esame giudiziario, che è
disponibile per il [primo ricorrente].”
15. Il 28 Marzo 2006 il primo ricorrente ha proposto appello dinanzi alla
Suprema corte amministrativa. Egli ha sostenuto che la polizia non ha
fornito alcuna prova del fatto che egli avesse fatto alcunché per porre la
sicurezza nazionale in pericolo. Essi avevano semplicemente presentato un
documento che conteneva l’informazione la cui fonte era sconosciuta. Il
così detto “fascicolo” conteneva solo conclusioni generali che erano basate
su fatti non resi conoscibili alla corte. Ciò era problematico, poiché il
compito della corte è di garantire che la discrezione del potere non sia
esercitata in modo arbitrario. Per di più, non vi erano fatti oggettivi che
provavano che il primo ricorrente avesse commesso alcun reato. Ciò doveva
essere provato, e non semplicemente sostenuto. Il primo ricorrente inoltre ha
sostenuto che l’ordine impugnato ha violato gravemente il suo diritto al
rispetto della sua vita familiare, contrariamente all’articolo 8 della
Convenzione. Egli ha fatto riferimento in maniera estesa al caso Al-Nashif
(cit:) e Berrehab c. Olanda (sentenza del 21 giugno 1988, Serie A n. 138), e
asserito che l’ordinamento giuridico esistente non prevedeva sufficienti
garanzie contro l’arbitrarietà. Inoltre, la giurisdizione inferiore non ha
esaminato
la
proporzionalità
dell’ingerenza,
contrariamente
all’insegnamento della Corte europea dei diritti umani per tutti i casi di
applicazione dell’articolo 8 della Convenzione. L’ordine impugnato ha
interrotto lo stabile legame con sua moglie e sua figlia. Se ci fossero state
ragioni di sospettare che egli fosse dedito ad attività illegali, sarebbe stato
più appropriato incriminarlo e processarlo, cosa che avrebbe comportato la
produzione di prove certe della sua sostenuta trasgressione.
16. Dopo aver tenuto un’udienza il 12 settembre 2006, la Suprema corte
amministrativa ha confermato la sentenza della giurisdizione inferiore il 4
ottobre 2006. La sua opinione, nella sua parte rilevante, si legge come
segue:
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“... [Tale corte] rileva che le conclusioni della corte di prima istanza sulla legittimità
dell’ordine impugnato sono state corrette e ben fondate.
Conformemente al paragrafo 42(1) della [legge sugli stranieri del 1998],
l’espulsione di uno straniero è necessaria se la sua presenza nel paese pone la
sicurezza nazionale o l’ordine pubblico in grave pericolo. Il sotto-paragrafo 2 di tale
disposizione prevede che quando [una persona è espulsa] anche il suo diritto di
residenza nella Repubblica di Bulgaria è revocato e gli è proibito rientrare nello Stato.
Conformemente al paragrafo 42a della stessa legge, il divieto di far ingresso nello
Stato è imposto date le circostanze esposte nel paragrafo 10 [della legge]. L’ordine
impugnato dal direttore dell’ufficio generale degli affari interni di Plovdiv statuisce
che il caso del [primo ricorrente] rientra sotto il punto 1 e 3 del paragrafo 10 della
[legge sugli stranieri del 1998], per la misura in cui per mezzo delle sue azioni egli ha
messo in pericolo la sicurezza e gli interessi dello Stato bulgaro o è riconosciuto di
aver agito contro gli interessi di sicurezza del Paese, di essere stato un membro di una
banda criminale o organizzazione o di aver preso parte ad attività terroristiche,
contrabbando o ricettazione o di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche,
beni e tecnologie con un duplice utilizzo, o in traffico illegale di sostanze tossiche o
psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione.
E’ stato riconosciuto nel presente caso che [Il primo ricorrente] ha agito come
intermediario nel rifornimento di droga e mantiene contatti regolari con cittadini
bulgari che distribuiscono stupefacenti e sostanze tossiche nel territorio della città di
Plovdiv e Asenovgrad.
L’ordine impugnato è stato emesso sulla base del fascicolo n. S–6923/08.06.2005
dal capo del dipartimento di sicurezza regionale di Plovdiv, che contiene dati che
rivelano che la presenza di uno straniero nella [Repubblica di Bulgaria] mette la
sicurezza nazionale in grave pericolo.
Le previsioni dei paragrafi 42 e 42a della [legge sugli stranieri] sono obbligatorie.
Se le condizioni cui si fa riferimento in tali disposizioni si verificano, all’autorità
amministrativa è richiesto di usare la coercizione ed il relativo ordine di espulsione
dello straniero, ed allo stesso tempo di ritirare il suo permesso di residenza e proibirgli
di entrare nella Repubblica di Bulgaria. L’autorità amministrativa non ha discrezione
in merito all’esecuzione dell’ordine. Poiché la legge non prevede eccezioni che
possano permettere [all’autorità di non eseguire l’ordine di espulsione], l’espulsione è
legalmente prevista se le condizioni richieste si verificano.
L’ordine impugnato è stato emesso conformemente allo scopo della legge e nel
rispetto delle regole sostanziali e procedurali [applicabili]. L’autorità amministrativa
ha chiarito i fatti rilevanti e specificato le ragioni di diritto per l’emissione dell’ordine.
...”
C. Successivi incontri tra il primo ricorrente e la seconda e terza
ricorrenti
17. Dopo l’espulsione del primo ricorrente, la seconda e terza ricorrente
hanno viaggiato varie volte in un anno verso la Turchia per incontrarlo.
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Ogni volta esse si sono trattenute lì per due o tre giorni. Nei periodi in cui
erano lontani, essi si sentivano telefonicamente.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA RILEVANTE
A. La legge sugli stranieri del 1998 e sviluppi nella sua
interpretazione ed applicazione
18. Il paragrafo 42(1) della legge sugli stranieri del 1998 (Закон за
чужденците в Република България) prevede che l’espulsione di stranieri
deve essere eseguita quando la loro presenza nel Paese crea una seria
minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico. Il paragrafo 42(2)
statuisce che l’espulsione è obbligatoriamente accompagnata dal ritiro del
permesso di residenza dello straniero e dall’imposizione di un divieto di
ingresso nello Stato.
19. Il paragrafo 44(4)(1) e (3) della legge prevede che gli ordini di
espulsione e gli ordini di divieto di permesso di soggiorno degli stranieri
sono immediatamente esecutivi.
20. Nel paragrafo 42a(1) (o paragrafo 42h(1)) della legge, il divieto di
ingresso nello Stato deve essere ordinato quando si verificano le fattispecie
previste nel paragrafo 10. Il paragrafo 10(1)(1) e (1)(3) della legge, come
allora vigente, definiva tali fattispecie come informazioni rivelanti sul fatto
che (i) “per mezzo delle sue azioni lo straniero aveva posto in pericolo la
sicurezza o gli interessi dello Stato bulgaro o agito contro la sicurezza del
Paese”, o (ii) egli [era] un “membro di una banda criminale o
organizzazione, o coinvolto in attività terroristiche, contrabbando o
ricettazione di armi, esplosivi, munizioni, materie prime strategiche, beni e
tecnologie con un duplice utilizzo, o in traffico illegale di sostanze tossiche
o psicotrope o precursori o materie prime per la loro produzione”.
21. Il paragrafo 46(1) della legge prevede che gli ordini che impongono
misure coercitive possono essere impugnati dinanzi al Ministro degli affari
interni o alla competente corte regionale.
22. Tuttavia, nel paragrafo 46(2) della legge in vigore sino a marzo
2007, gli ordini di ritiro del permesso di soggiorno degli stranieri e di
divieto di ingresso nello Stato per le ragioni esposte al paragrafo 10(1)(1), o
gli ordini di espulsione nei loro confronti, non erano soggetti ad esame
giudiziario.
23. Nel paragrafo 46(3) della legge, tali ordini non indicano i motivi di
fatto relativi all’imposizione delle relative misure di sicurezza.
24. Gli sviluppi legali rilevanti nell’interpretazione e nell’applicazione
delle legge prima del 2002 sono esposti nei paragrafi 71-78 della sentenza
della Corte sul caso di Al-Nashif, cit..
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25. Seguendo tale sentenza, la Corte suprema amministrativa bulgara ha
mutato la sua giurisprudenza. In un numero di sentenze e decisioni
deliberate tra il 2003 ed il 2006 essa ha sostenuto, facendo riferimento al
caso Al-Nashif, che il divieto di un esame giudiziario previsto nel paragrafo
46(2) della legge doveva essere ignorato in quanto contrario alla
Convenzione, e che gli ordini di espulsione facenti riferimento a
considerazioni di sicurezza nazionale erano soggetti ad esame giudiziario
(реш. № 4332 от 8 май 2003 по адм. д. № 11004/2002 г.; реш. № 4473 от май 2003 г. по адм. д. № 3408/2003 г.; опр. № 706 от 29 януари 2004
г. по адм. д. № 11313/2003 г.; опр. № 4883 от 28 май 2004 г. по адм. д.
№ 3572/ 2004 г.; опр. № 8910 от 1 ноември 2004 г. по адм. д. №
7722/2004 г.; опр. № 3146 от 11 април 2005 по адм. д. № 10378/2004 г.;
опр. № 3148 от 11 април 2005 по адм. д. № 10379/2004 г.; опр. № 4675
от 25 май 2005 г. по адм. д. № 1560/2005 г.; опр. № 8131 от 18 юли г. по адм. д. № 6837/2006 г.).
26. Successivamente, nell’aprile 2007, il paragrafo 46(2) della legge è
stato sostituito. Esso oggi prevede che gli ordini di ritiro del permesso di
soggiorno degli stranieri ed il divieto di ingresso nello Stato previsti nel
paragrafo 10(1)(1), o gli ordini di espulsione, possono essere impugnati
dinanzi alla Suprema corte amministrativa, la quale decide per mezzo di una
sentenza definitiva.
B. La legge sulla protezione delle informazioni riservate del 2002
(Закон за защита на класифицираната информация)
27. Conformemente al paragrafo 25 di tale legge, le informazioni
elencate nella tabella n. 1, l’accesso non regolamentato che potrebbe mettere
in pericolo la sicurezza nazionale della Bulgaria, la difesa, la politica estera
o i valori costituzionali, sono un segreto di Stato.
28. La parte 2, punto 22 della tabella n. 1 dell’atto prevede che le
informazioni in questione sono quelle “raccolte, controllate e analizzate dai
servizi di sicurezza e dalle agenzie per l’esecuzione del diritto relative a
persone sospettate di attività sovversive, terroristiche, o altre attività illegali
dirette contro l’ordine pubblico, la sicurezza, la difesa, l’indipendenza,
l’integrità territoriale o lo status internazionale dello Stato”.
C. Reati relativi a sostanze stupefacenti
29. Per l’articolo 354a § 1 del codice penale del 1968 costituisce reato
produrre, trattare, acquistare o possedere sostanze stupefacenti o similari al
fine di spacciarle, ed anche il loro spaccio. Il reato è aggravato se commesso
da un membro di una banda criminale (articolo 354a § 2 (1) del codice). Ai
sensi dell’articolo 354b § 1 costituisce reato incitare o favorire l’uso di
sostanze stupefacenti o similari. Costituisce inoltre reato essere un fondatore
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membro, o leader di una banda criminale al fine di commettere reati previsti
negli articoli 354a § 1 or 354b § 1 del codice (articolo 321 § 3 del codice).
D. Sorveglianza segreta
30. La legge che regola la sorveglianza segreta è descritta
dettagliatamente nei paragrafi 7-51 della sentenza della Corte nel caso
Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev c.
Bulgaria (n. 62540/00, 28 giugno 2007).
III. DOCUMENTI RILEVANTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA
31. Il rapporto esplicativo relativo al Protocollo N. 7 (ETS N. 117)
elenca le garanzie dell’articolo 1 nella seguente maniera:
“... 15. Di regola, uno straniero dovrebbe avere il diritto di esercitare i suoi diritti di
cui ai sotto -paragrafi a, b e c del paragrafo 1 prima di essere espulso. Tuttavia, il
paragrafo 2 permette eccezioni per i casi in cui l’espulsione prima dell’esercizio di tali
diritti è considerata necessaria nell’interesse dell’ordine pubblico o quando sono in
gioco motivi di sicurezza nazionale. Tali eccezioni devono essere applicate tenendo in
considerazione il principio di proporzionalità così come definito nella giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Lo Stato che fa riferimento all’ordine pubblico per espellere uno straniero prima
dell’esercizio dei suddetti diritti deve dimostrare che tali misure eccezionali erano
necessarie nel caso di specie o nella categoria di casi. D’altra parte, se l’espulsione
avviene per motivi di sicurezza nazionale, ciò stesso potrebbe valere quale motivo
sufficiente. In entrambi i casi, tuttavia, la persona coinvolta dovrebbe avere il diritto di
esercitare i diritti specificati nel paragrafo 1 dopo la sua espulsione. ...”
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA
CONVENZIONE
32. I ricorrenti hanno sostenuto che l’espulsione del primo ricorrente ha
costituito una violazione del diritto al rispetto della loro vita familiare. Essi
fanno riferimento all’articolo 8 della Convenzione, il quale prevede, per la
parte che interessa che:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria ... vita familiare, ...
2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al
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benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla
protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà
altrui.”
A. Argomenti delle parti
33. I ricorrenti hanno sostenuto che avevano avuto una stabile vita
familiare in Bulgaria, che è stata interrotta dall’espulsione del primo
ricorrente. Essi pur ammettendo che tale espulsione è avvenuta formalmente
in linea con le disposizioni della legge sugli stranieri del 1998, hanno
sostenuto che quella legge interna ha mancato nel prevedere sufficienti
garanzie contro l’azione arbitraria sulla base di apparenti motivi di sicurezza
nazionale. In particolare, sebbene il primo ricorrente abbia potuto istituire
un procedimento giudiziario contro l’ordine della sua espulsione, le corti
non hanno esaminato correttamente tale decisione ed hanno rifiutato di
esaminare la sua proporzionalità. L’unica prova utilizzata per giustificare la
conclusione che egli costituiva un rischio per la sicurezza nazionale è stato
un “fascicolo” contenente informazioni presuntivamente raccolte per mezzo
di sorveglianza segreta. Tuttavia, il materiale principale pervenuto da tale
sorveglianza non è stato reso accessibile alle corti. Le corti in tal modo sono
venute meno alla loro funzione di esaminare l’uso della discrezionalità
nell’esercizio del potere e della legalità della sua azione, così privando i
ricorrenti del minimo grado di protezione contro l’arbitrio.
34. I ricorrenti inoltre hanno sostenuto che le autorità e le corti sono
venute meno nell’esprimere le seppur minime considerazioni sul se è stato
necessario espellere il primo ricorrente ed in tal modo distruggere la loro
vita familiare. Vi erano serie motivazioni che vi si opponevano, come ad
esempio la stabile vita familiare dei ricorrenti, l’assenza di una precedente
condanna penale in capo al primo ricorrente ed il fatto che egli avesse un
lavoro stabile e fosse un regolare taxista. Se le autorità avessero realmente
avuto informazioni sul fatto che egli fosse coinvolto nel traffico illegale di
droga, la risposta proporzionata sarebbe dovuta essere quella di incriminarlo
e processarlo, e non di espellerlo sulla base di allegazioni non provate ed
anonime.
35. Il Governo ha sostenuto che a seguito della sentenza della Corte nel
caso di Al-Nashif (cit:), le corti interne hanno iniziato ad esaminare i ricorsi
per l’esame giudiziario degli ordini di espulsione. Nel caso di specie la corte
regionale di Plovdiv e la Suprema corte amministrativa avevano accertato
in maniera accurata i motivi di fatto e di diritto alla base degli ordini emessi
contro il primo ricorrente. Le loro analisi erano state pienamente conformi
ai principi della Convenzione, e le loro sentenze assolutamente ragionevoli.
Le insinuazioni dei ricorrenti sul fatto che tali corti hanno esaminato il caso
in maniera formale sono infondate. La pratica delle corti nazionali è stata in
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seguito confermata nell’aprile 2007 con l’emendamento alla legge sugli
stranieri del 1998.
B. La valutazione della Corte
1. Ammissibilità
36. La Corte ritiene che tale ricorso non sia manifestamente infondato ai
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che esso
non è inammissibile per ogni altro motivo. Esso deve dunque essere
dichiarato ammissibile.
2. Merito
37. Il primo ricorrente si è trasferito in Bulgaria nel 1992. Nel 1996 ha
ivi sposato la seconda ricorrente. Nello stesso anno essi hanno avuto una
bambina – la terza ricorrente. Non vi sono indicazioni sul fatto che il loro
legame non possa essere considerato come una vera vita familiare ai sensi
dell’articolo 8 § 1. La seconda e terza ricorrente sono cittadine bulgare nate
in Bulgaria e che hanno lì vissuto tutta la loro vita. Dal 1992 sino alla sua
espulsione nel 2005 il primo ricorrente ha legalmente risieduto in Bulgaria,
dal 1996 in poi sulla base di un permesso di soggiorno permanente. Nel
giugno 2005 la sua espulsione è stata ordinata facendo riferimento a motivi
di sicurezza nazionale, ed è stato detenuto ed allontanato dalla Bulgaria con
l’uso della forza. In seguito egli ha potuto vedere sua moglie e sua figlia
solo occasionalmente per brevi periodi di tempo (vedi paragrafi 5, 6, 7 e 17
più sopra). La Corte conclude quindi che le misure adottate dalle autorità
contro il primo ricorrente costituiscono un’ingerenza nel diritto dei
ricorrenti al rispetto della loro vita familiare (vedi Al-Nashif, cit., §§ 112-15;
Lupsa c. Romania, n. 10337/04, §§ 24, 26 e 27, ECHR 2006-VII; Musa e
altri c. Bulgaria, n. 61259/00, § 58, 11 gennaio 2007; e Bashir e altri c.
Bulgaria, n. 65028/01, § 37, 14 giugno 2007).
38. Tale ingerenza costituirà una violazione dell’articolo 8 a meno che
essa sia “conforme alla legge”, persegua un fine legittimo o fini di cui al
paragrafo 2, e sia “necessaria in una società democratica” per il
raggiungimento di tali fini.
39. La Corte ha costantemente ritenuto che il primo di tali requisiti non
detta semplicemente che l’ingerenza deve essere prevista in una legge
interna, ma si riferisce anche alla qualità di tale legge, richiedendo che essa
sia conforme alle norme del diritto. La frase implica in tal modo che tale
legge interna deve essere accessibile e prevedibile, in modo da essere
sufficientemente chiara nei suoi termini per fornire agli individui
indicazioni adeguate sulle circostanze in cui e le condizioni in base alle
quali le autorità hanno il diritto di ricorrere a misure che colpiscono i loro
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diritti tutelati dalla Convenzione. La legge deve inoltre offrire un grado di
protezione legale contro l’ingerenza arbitraria delle autorità. Nei casi che
colpiscono diritti fondamentali è contrario alle regole del diritto una
discrezione legale concessa all’esecutivo di essere espressa in termini di
potere senza restrizioni. Di conseguenza, la legge deve indicare il fine di
ogni potere discrezionale conferito alle autorità competenti e le modalità
relative al suo esercizio con sufficiente chiarezza, in maniera tale da
assicurare all’individuo adeguata protezione contro un’ingerenza arbitraria
(vedi, tra le altre, Malone c. Regno Unito, sentenza del 2 agosto 1984, Serie
A n. 82, pp. 31-33, §§ 66-68).
40. La Corte è naturalmente consapevole del fatto che nel caso
particolare di misure relative alla sicurezza nazionale, il requisito della
prevedibilità non può essere lo stesso che in altri campi. In particolare, il
requisito della “prevedibilità” della legge non può spingersi fino al punto di
obbligare gli Stati a promulgare provvedimenti legali che elencano in
dettaglio ogni condotta che possa portare alla decisione di espellere un
individuo per ragioni di pubblica sicurezza. Per loro natura, le minacce alla
sicurezza nazionale possono variare nel carattere ed essere imprevedibili o
difficili da definire in anticipo. Tuttavia, ogni volta in cui la sicurezza
nazionale è in pericolo, i concetti di legalità e di diritto in una società
democratica richiedono che le misure di espulsione che colpiscono diritti
umani fondamentali siano soggette a qualche forma di procedimenti in
contraddittorio dinanzi ad un’autorità indipendente o una corte competente
ad esaminare effettivamente i motivi della loro adozione e le prove rilevanti,
se necessitano di limitazioni procedurali appropriate sull’utilizzo delle
informazioni segrete. L’individuo deve poter difendersi dall’affermazione
dell’esecutivo che la sicurezza nazionale è in pericolo. Mentre
l’affermazione dell’esecutivo di cosa costituisce una minaccia alla sicurezza
nazionale sarà naturalmente di importanza significativa, l’autorità
indipendente o corte deve essere capace di reagire nei casi in cui
l’invocazione di tale concetto non ha basi ragionevoli nei fatti o rivela
un’interpretazione di “sicurezza nazionale” che è illegittima o contraria al
senso comune ed arbitraria (vedi Al-Nashif, §§ 119-24, e Lupsa, §§ 33 e 34,
entrambi cit.).
41. In Al-Nashif, durante l’esame delle basi legali per l’espulsione degli
stranieri dalla Bulgaria per motivi di sicurezza nazionale con riferimento ai
suindicati criteri, la Corte ha rilevato che ve ne erano ben poche. Tale
conclusione si basava su diversi elementi: la mancanza di ogni motivo di
fatto fornito per l’espulsione, la mancanza di ogni forma di procedimento in
contraddittorio e la mancanza di ogni possibilità di appellarsi ad una autorità
indipendente competente a conoscere del caso (vedi Al-Nashif, §§ 125-29;
Musa e altri, §§ 61-63; e Bashir e altri, §§ 41 e 42, tutti cit.).
42. Il presente caso riguarda un situazione avvenuta dopo il 2003
quando, a seguito della sentenza della Corte in Al-Nashif, la Corte suprema
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amministrativa bulgara ha mutato la sua giurisprudenza e accettato che gli
ordini di espulsione emessi per motivi di sicurezza nazionale fossero passivi
di procedimento giudiziario nonostante i termini espressi dal paragrafo
46(2) della legge sugli stranieri del 1998 (vedi paragrafo 25 più sopra). A
seguito di ciò, il primo ricorrente ha potuto ricorrere per l’esame giudiziario
della decisione presa nei suoi confronti. La Corte deve dunque determinare
se la maniera nella quale l’espulsione è stata ordinata, eseguita e
successivamente riesaminata è stata conforme ai requisiti dell’articolo 8
della Convenzione, come detto più sopra.
43. La Corte osserva innanzitutto che, mentre la decisione di espellere il
primo ricorrente era stata motivata rientendo che la misura fosse stata presa
poiché lo stessoi costituiva una minaccia per la sicurezza nazionale, nei
successivi procedimenti giudiziari di riesame è emerso che il solo fatto alla
base di tale assunto – con il quale entrambi i gradi della corte hanno
completamente concordato – era il suo ritenuto coinvolgimento nel traffico
illegale di stupefacenti di comune accordo con altri cittadini bulgari (vedi
paragrafi 6, 14 e 16 più sopra). È senz’altro vero che la nozione di
“sicurezza nazionale” non può essere comprensibilmente definita (vedi
Esbester c. Regno unito, n. 18601/91, decisione della Commissione del 2
aprile 1993, non riportata; Hewitt e Harman c. Regno Unito, n. 20317/92,
decisione della Commissione dell’1 settembre 1993, non riportata; e
Christie c. Regno Unito, n. 21482/93, decisione della Commissione del giugno 1994, DR 78-A, p. 119, a p. 134). Essa può, infatti, costituire un
vero campo aperto, con un ampio margine di apprezzamento lasciato
all’esecutivo per determinare cosa è nell’interesse di tale sicurezza.
Tuttavia, ciò non significa che i suoi limiti possano essere spinti al di là del
suo significato reale (vedi, mutatis mutandis, Association for European
Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cit., § 84). Difficilmente
può essere detto, sulla base di ogni ragionevole definizione del termine, che
gli atti sostenuti contro il primo ricorrente – per quanto gravi potessero
essere, avuto riguardo dei devastanti effetti che le droghe hanno sulle vite
delle persone – erano capaci di avere ripercussioni sulla sicurezza nazionale
della Bulgaria o potevano servire quale giusta motivazione di fatto per la
conclusione che, se non fosse stato espulso, avrebbe presentato un rischio
per la sicurezza nazionale in futuro.
44. Sembra in tal modo che le corti nazionali, anche accettando ex post
facto il ricorso del primo ricorrente per l’esame giudiziario, non hanno
sottoposto l’assunto dell’esecutivo, secondo il quale egli presentava un
rischio per la sicurezza nazionale, ad un esame significativo (vedi, mutatis
mutandis, Lupsa, cit., § 41).
45. In merito ai criteri della qualità della legge, i requisiti dell’articolo 8
che fanno riferimento alle garanzie dipenderanno, come minimo, dalla
natura e dall’estensione dell’ingerenza in questione (vedi Al-Nashif, cit., §
121, citando P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, § 46, ECHR
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2001-IX). Mentre per le azioni prese nell’interesse della sicurezza nazionale
possono, in considerazione della delicatezza dell’oggetto e delle serie
potenziali conseguenze per la sicurezza della comunità, prevedersi meno
garanzie di quanto avviene normalmente, un’espulsione prevista per
prevenire i più piccoli crimini come le ordinarie attività criminali deve poter
essere riesaminata in procedimenti che assicurino un più alto grado di
protezione dell’individuo.
46. Alla luce di ciò, la Corte ritiene particolarmente sorprendente che la
decisione di espellere il primo ricorrente non ha fatto menzione dei motivi
di fatto sulla base dei quali è stata presa. Essa ha semplicemente citato le
disposizioni di legge applicabili e deciso che egli “presenta[va] una seria
minaccia per la sicurezza nazionale”; tale conclusione si è basata su
informazioni non specificate contenute in un documento interno segreto
(vedi paragrafo 6 più sopra). Mancando persino una conoscenza di contorno
dei fatti che sono stati posti alla base di tale assunto, il primo ricorrente non
ha potuto presentare il suo caso in maniera adeguata nel successivo ricorso
al Ministro degli affari interni e nei procedimenti giudiziari.
47. La Corte rileva inoltre che, nei procedimenti giudiziari, la Corte
regionale di Plovdiv ha sostenuto che una volta anche il Ministero degli
affari interni ha prodotto il fascicolo basato su misure di sorveglianza
segrete non rivelate che affermavano che il primo ricorrente era coinvolto in
attività criminali, nessun ulteriore inchiesta sui fatti è stata possibile o
necessaria (vedi paragrafo 14 più sopra). In tal modo essa ha mancato di
esaminare un aspetto critico del caso: se le autorità potevano dimostrare
l’esistenza di specifici fatti alla base del loro assunto per cui il primo
ricorrente ha presentato un rischio per la sicurezza nazionale. In appello, la
Corte suprema amministrativa non ha acquisito prove ed ha limitato il suo
ragionamento sul punto alle seguenti brevi affermazioni: “E’ stato stabilito
... che [il primo ricorrente] ha agito in qualità di intermediario per lo spaccio
di narcotici e mantiene regolari contatti con cittadini bulgari che spacciano
stupefacenti e sostanze tossiche...” Esso non è stato elaborato sulla base di
prove che hanno condotto a quella decisione e non è stato dato valore alle
eccezioni dettagliate del primo ricorrente secondo le quali non era di fatto
coinvolto in alcuna attività (vedi paragrafi 15 e 16 più sopra). Tali elementi
portano la Corte a concludere che le corti nazionali si sono limitate ad un
esame puramente formale della decisione di espellere il primo ricorrente
(vedi, mutatis mutandis, Lupsa, cit:, § 41). Esse hanno rifiutato di esaminare
altri elementi per confermare o confutare le allegazioni contro di esso, e
basato le loro decisioni solamente su informazioni non avvalorate da prove
presentate dal Ministero degli affari interni sulla base di un monitoraggio
segreto del primo ricorrente.
48. Questo è il punto più problematico in considerazione del fatto che
l’ordinamento giuridico bulgaro per i controlli non prevede le garanzie
minime richieste dall’articolo 8 della Convenzione (vedi Association for
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European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev, cit., §§ 71-94). In
particolare, la legge bulgara non prevede sufficienti garanzie per assicurare
che le autorità nell’utilizzo di speciali mezzi di sorveglianza riproducano
fedelmente i dati originali in documenti scritti (ibid., § 85), e non prevede
procedure adeguate per preservare l’integrità dei dati (ibid., § 86). Per di
più, nel caso di specie, il documento non contiene informazioni che rendano
possibile verificare se le misure di sorveglianza segrete contro il primo
ricorrente sono state disposte ed eseguite legittimamente, né tale aspetto era
stato considerato dalle corti nell’ambito dei procedimenti giudiziari.
49. Alla luce delle precedenti considerazioni la Corte conclude che, pur
avendo la possibilità formale di domandare un esame giudiziario della
decisione di espellerlo, il primo ricorrente non ha beneficiato del minimo
grado di protezione contro l’arbitrio delle autorità. L’ingerenza nella vita
familiare del ricorrente non è stata quindi conforme “alla legge” al fine di
soddisfare i requisiti della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Lupsa, cit.,
§ 42). Ciò considerato, la Corte non ritiene necessario determinare se tale
ingerenza persegue uno scopo legittimo e, se si, se essa è proporzionata allo
scopo perseguito.
50. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 DELLA
CONVENZIONE
51. I ricorrenti sostengono che nei procedimenti giudiziari di riesame le
corti non hanno esaminato in maniera sincera la veridicità delle
affermazioni fatte dal Ministero degli affari interni contro il primo
ricorrente, e non hanno accertato la necessità della sua espulsione. Essi
fanno riferimento all’articolo 13 della Convenzione, che prevede:
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione
siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,
anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio
delle loro funzioni ufficiali.”
A. Argomenti delle parti
52. I ricorrenti sostengono che, sebbene le corti nazionali abbiano
accettato di esaminare il ricorso del primo ricorrente per il riesame
giudiziario, esse non hanno di fatto tenuto in considerazione le sue eccezioni
relative alla illegittimità della sua espulsione. Entrambi i gradi della corte
hanno ritenuto che gli elementi del Ministero degli affari interni erano
sufficienti a dimostrare che il primo ricorrente rappresentava un rischio per
la sicurezza nazionale. Per di più, le corti hanno rifiutato di esaminare la
proporzionalità della sua espulsione. Nessuno di tali vizi poteva trovar
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rimedio dall’emendamento alla legge sugli stranieri del 1998 che si è avuto
nell’aprile 2007, in primo luogo poiché tale emendamento è entrato in forza
dopo che il caso del primo ricorrente è stato esaminato, ed in secondo luogo
poiché esso non conteneva alcuna garanzia sul fatto che le corti non
avrebbero continuato a tenere un approccio formalistico. Il punto cruciale
della questione non è l’accessibilità dei procedimenti per mezzo dei quali
impugnare gli ordini di espulsione, ma la maniera in cui le corti hanno
esaminato la loro legalità nel corso dei procedimenti. Il metodo adottato nel
caso del primo ricorrente non poteva fornire alcuna garanzia contro
un’azione arbitraria e far valere in maniera effettiva i suoi diritti riconosciuti
dalla Convenzione.
53. Gli argomenti sostenuti dal Governo sono stati riassunti nel
paragrafo 35 più sopra.
B. La valutazione della Corte
1. Ammissibilità
54. La Corte ritiene che tale ricorso non è manifestamente infondato ai
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che non è
inammissibile per ogni altro motivo. Esso deve dunque essere dichiarato
ammissibile.
2. Merito
55. L’articolo 13 garantisce l’accessibilità di un ricorso a livello
nazionale per far osservare nella sostanza i diritti e le libertà della
Convenzione in qualsiasi forma essi possano dover essere assicurati
nell’ordinamento giuridico interno. L’effetto di tale articolo è quello di
esigere la previsione di un rimedio interno che riconosca una autorità
nazionale competente sia ad occuparsi della sostanza della doglianza che
rileva ai sensi della Convenzione sia a garantire un appropriato conforto,
sebbene gli Stati contraenti si vedano riconoscere un margine di discrezione
nella maniera in cui conformarsi alle loro obbligazioni derivanti da tale
disposizione. In alcune circostanze l’insieme dei ricorsi previsti dalla legge
nazionale può soddisfare i requisiti dell’articolo 13 (vedi, tra le altre
sentenze, Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 Novembre 1996, Rapporti
di sentenze e decisioni 1996-V, pp. 1869-70, § 145).
56. In materia di immigrazione, in cui vi è una pretesa sostenibile che
l’espulsione possa violare un diritto di uno straniero al rispetto della sua vita
familiare, l’articolo 13 insieme all’articolo 8 della Convenzione richiede che
gli Stati devono rendere disponibile all’individuo interessato la possibilità
effettiva di impugnare l’espulsione o l’ordine di rifiuto della residenza e di
far esaminare le questioni rilevanti con sufficienti garanzie procedurali ed
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accuratezza da un tribunale interno competente che offra adeguate garanzie
di indipendenza ed imparzialità (vedi Al-Nashif, cit:, § 133, per vari
riferimenti).
57. Quando un’espulsione è stata ordinata facendo riferimento a
considerazioni di sicurezza nazionale, certe restrizioni procedurali possono
essere necessarie per assicurare che non si verifichino fughe di notizie
dannose per la sicurezza nazionale, ed ogni autorità indipendente di appello
dovrebbe concedere un ampio margine di apprezzamento all’esecutivo.
Tuttavia, tali limitazioni non possono assolutamente giustificare
l’abolizione completa dei ricorsi anche quando l’esecutivo abbia scelto di
invocare il termine “sicurezza nazionale”. Anche quando è stata avanzata
un’accusa di una minaccia alla sicurezza nazionale, la garanzia di un ricorso
effettivo comporta come minimo che la competente autorità di appello sia
informata dei motivi alla base della decisione di espulsione, anche quando le
ragioni non sono pubblicamente accessibili. L’autorità deve essere
competente a rigettare le asserzioni dell’esecutivo sul fatto che vi è una
minaccia alla sicurezza nazionale quando essa rileva che ciò sia arbitrario ed
irragionevole. Devono essere garantite alcune forme di procedimento in
contraddittorio, se occorre anche per mezzo di un incaricato speciale,
perseguendo il ristabilimento della sicurezza. Inoltre, deve essere verificato
se le misure impugnate abbiano costituito un’ingerenza nel diritto
dell’individuo nel rispetto della sua vita familiare e, nel caso, se sia stato
operato un giusto bilanciamento tra l’interesse pubblico coinvolto ed i diritti
dell’individuo (ibid., § 137, per ulteriori riferimenti Chahal, cit.).
58. Considerate le sue conclusioni in merito all’articolo 8 (vedi
paragrafo 50 più sopra), la Corte rileva che l’accusa del ricorrente è
credibile. Bisogna quindi determinare se hanno avuto a loro disposizione un
ricorso che soddisfi i requisiti dell’articolo 13.
59. Come detto più sopra, seguendo la sentenza della Corte in Al-Nashif,
la Corte suprema amministrativa bulgara ha mutato la sua giurisprudenza
nel 2003 e cominciato ad esaminare ricorsi per il riesame giudiziario degli
ordini di espulsione motivati sulla base della sicurezza nazionale, contro le
disposizioni espresse del paragrafo 46(2) della legge sugli stranieri del 1998
(vedi paragrafo 25 più sopra). Inoltre, l’ordine di espulsione nei confronti
del primo ricorrente nel caso di specie è stato preso in considerazioni dai
due gradi della corte. La questione sulla quale la Corte deve quindi rivolgere
la sua attenzione non è, a differenza che nel caso Al-Nashif, la semplice
disponibilità di procedimenti, ma se essi possono essere considerati come
un “ricorso effettivo” ai sensi dell’articolo 13. La Corte determinerà ciò
verificando se la maniera in cui i procedimenti sono stati condotti ed il
modo in cui le corti hanno esaminato la decisione del Ministero degli affari
interni osservano i requisiti di tale disposizione.
60. In primo luogo, la Corte rileva che le corti interne che si sono
occupate della decisione di espellere il primo ricorrente non hanno
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esaminato in maniera completa se essa è stata realmente ordinata per motivi
di sicurezza nazionale e se l’esecutivo è stato capace di dimostrare i fatti
alla base della sua accusa per la quale egli rappresentava un rischio a tal
riguardo. In secondo luogo, al ricorrente non è stata inizialmente fornita
alcuna informazione relativamente ai fatti che hanno portato l’esecutivo ad
avanzare una tale accusa, e non gli è stato concesso più tardi una equa e
ragionevole possibilità di contraddire a tali fatti (vedi paragrafi 6, 13, 14 e più sopra). Ne segue che tali procedimenti non possono essere
considerati un ricorso effettivo per la denuncia dei ricorrenti nell’ambito
dell’articolo 8 della Convenzione.
61. Per di più, la Corte osserva anche le corti nazionali non hanno
rivolto alcuna considerazione alla questione se l’ingerenza nella vita
familiare dei ricorrenti sia stata proporzionata agli scopi che si deve cercare
di raggiungere. Invece esse hanno sostenuto che, avendo riconosciuto che il
caso del primo ricorrente ricadeva nel campo delle disposizioni dei paragrafi e 42a della legge sugli stranieri del 1998, le autorità sono state costrette
ad espellerlo (vedi paragrafi 14 e 16 più sopra).
62. Ad ogni modo, conformemente alla giurisprudenza costante della
Corte, il ricorso effettivo richiesto dall’articolo 13 è quello in cui l’autorità
interna nell’esame del caso considera la sostanza della violazione della
Convenzione. Nei casi che riguardano l’articolo 8 della Convenzione, ciò
comporta anche che tale autorità deve operare un bilanciamento ed
esaminare se l’ingerenza nei diritti del ricorrente rispondeva ad una
pressante necessità sociale ed era proporzionata ai fini legittimi perseguiti,
ed inoltre, se ciò autorizzava una limitazione giustificata dei loro diritti
(vedi, mutatis mutandis, Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e
33986/96, §§ 136-38, ECHR 1999-VI; Peck c. Regno Unito, n. 44647/98,
§§ 105 e 106, ECHR 2003-I; e Hatton e altri c. Regno Unito [GC], n.
36022/97, §§ 140 e 141, ECHR 2003-VIII). I fattori rilevanti a tal riguardo
sono stati recentemente riassunti nei paragrafi 57-59 della sentenza della
Corte nel caso Üner c. Olanda ([GC], n. 46410/99, ECHR 2006-XII).
63. Per la parte in cu il comportamento tenuto dalle corti nazionali nel
caso di specie – rifiutando di esaminare le misure adottate contro il primo
ricorrente alla luce dei fattori cui fa riferimento la Corte nell’ambito
dell’articolo 8 della Convenzione – viene meno a tali requisiti, la Corte
rileva che i procedimenti giudiziari di riesame non possono essere
considerati un mezzo con il quale i ricorrenti potevano adeguatamente far
valere i loro diritti al rispetto della loro vita familiare (vedi, mutatis
mutandis, Peev c. Bulgaria, n. 64209/01, §§ 72 e 73, 26 luglio 2007). Essi
non hanno dunque costituito un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13.
64. Considerando l’estensione dei vizi sopra posti in evidenza, la Corte
rileva che i procedimenti di riesame giudiziario nel caso di specie non sono
riusciti a soddisfare i requisiti dell’articolo 13 della Convenzione. Nessun
altro ricorso è stato proposto dal Governo.
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65. Vi è stata dunque violazione dell’articolo 13.
III. SULLA DEDOTTA VIOLZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL
PROTOCOLLO N. 7 DELLA CONVENZIONE
66. Il primo ricorrente ha sostenuto di essere stato espulso senza avere la
possibilità di beneficiare delle garanzie dell’articolo 1 del Protocollo N. 7
della Convenzione, il quale prevede che:
“1. Uno straniero regolarmente residente sul territorio di uno Stato non può essere
espulso, se non in esecuzione di una decisione presa conformemente alla legge e deve
poter:
(a) far valere le ragioni che si oppongono alla sua espulsione,
(b) far esaminare il suo caso, e
(c) farsi rappresentare a tali fini davanti all’autorità competente o ad una o più
persone designate da tale autorità.
2. Uno straniero può essere espulso prima dell’esercizio dei diritti enunciate al
paragrafo 1 (a), (b) e (c) del presente articolo, qualora tale espulsione sia necessaria
nell’interesse dell’ordine pubblico o sia motivata da ragioni di sicurezza nazionale.”
A. Argomenti delle parti
67. Il primo ricorrente ha sostenuto che l’assenza di informazioni
verificabili che conducessero alla conclusione che la sua espulsione è stata
realmente basata su considerazioni di sicurezza nazionale significa che non
è stata “conforme alla legge”. Secondo lui, il suo caso era comparabile con
il caso Lupsa (cit.).
68. Gli argomenti del Governo sono stati riassunti nel paragrafo 35 di
cui sopra.
B. La valutazione della Corte
1. Ammissibilità
69. La Corte considera che anche tale ricorso non sia manifestamente
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva
che non è inammissibile per altre ragioni. Esso deve dunque essere
dichiarato ammissibile.
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2. Merito
70. Nel caso dell’espulsione, oltre alla protezione fornita dagli articoli 3, e 13 della Convenzione, gli stranieri legalmente residenti sul territorio di
uno Stato che ha ratificato il Protocollo N. 7 beneficiano delle specifiche
garanzie previste nel suo articolo 1 (vedi Lupsa, cit., §§ 51 e 52; Kaya c.
Romania, n. 33970/05, §§ 51 e 52, 12 Ottobre 2006; e Bolat c. Russia, n.
14139/03, § 76, ECHR 2006-XI (estratti)).
71. In Al-Nashif la Corte non ha esaminato il caso alla luce di tale
disposizione, dal momento che i fatti in discussione si erano verificati
prima della sua entrata in vigore nei confronti della Bulgaria (1 Febbraio
2001) (vedi Al-Nashif, cit., § 133 in limine). Tuttavia, nel presente caso
l’espulsione del primo ricorrente è stata ordinata l’8 giugno 2005 ed
eseguita il 9 giugno 2005. La Corte deve quindi stabilire se ciò è avvenuto
conformemente ai vari requisiti di tale articolo.
72. La Corte osserva che la prima garanzia riconosciuta alle persone cui
si fa riferimento in tale articolo è che non possono essere espulse eccetto
che “in esecuzione di un decisione presa conformemente alla legge”.
73. La Corte ha già rilevato che l’espulsione del primo ricorrente non è
avvenuta “conformemente alla legge” ai sensi dell’articolo 8 § 2 della
Convenzione. Osservando che tale frase ha una simile portata in ogni parte
della Convenzione e dei suoi Protocolli (vedi, mutatis mutandis, Amuur c.
Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Rapporti 1996-III, p. 850, § 50; Steel
e altri c. Regno unito, sentenza del 23 Settembre 1998, Rapporti 1998-VII,
p. 2742, § 94; e Hashman e Harrup c. Regno Unito [GC], n. 25594/94, § 34
in fine, ECHR 1999-VIII), la Corte non può che concludere che tale
espulsione non è stata conforme ai summenzionati requisiti del primo
paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 (vedi Lupsa, §§ 56 e 57; e
Kaya, §§ 56 e 57, entrambi cit.).
74. La Corte deve anche determinare se le misure prese nei confronti del
primo ricorrente si sono conformate agli altri requisiti del paragrafo 1 di tale
articolo. Su tale punto essa osserva che le corti nazionali hanno rifiutato di
raccogliere prove a conferma o rigetto delle allegazioni alla base della
decisione di espellerlo ed hanno sottoposto tale decisione ad un esame
puramente formale, con il risultato che il primo ricorrente non è riuscito ad
ottenere che il suo caso fosse ammesso ed esaminato alla luce dei motivi
avanzati contro la sua espulsione contrariamente alla lettera (b) del
paragrafo 1 (vedi, mutatis mutandis, Lupsa, §§ 58-60; e Kaya, §§ 58-60,
entrambi cit.).
75. Infine, la Corte osserva che l’espulsione del primo ricorrente è
avvenuta il 9 giugno 2005, lo stesso giorno nel quale egli è venuto
conoscenza dell’ordine preso a tal fine (vedi paragrafo 7 più sopra). Ciò era
conforme al paragrafo 44(4) della legge sugli stranieri del 1998, che prevede
che gli ordini di espulsione sono immediatamente esecutivi (vedi paragrafo
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C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA più sopra). Il ricorrente ha avuto la possibilità di impugnare le misure
contro di lui soltanto una volta fuori dal territorio della Bulgaria.
76. Il secondo paragrafo dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 ammette
questo, ma solo come una eccezione al principio generale consacrato nel
primo paragrafo – alle persone colpite deve essere riconosciuta la possibilità
di esercitare i loro diritti di cui al paragrafo 1 prima di essere allontanati
dallo Stato. Tale eccezione è permessa solo se l’espulsione è “necessaria
nell’interesse dell’ordine pubblico” o “basata su motivi di sicurezza
nazionale”.
77. La Corte ha già rilevato che l’espulsione del primo ricorrente non si
è basata su reali motivi di sicurezza nazionale (vedi paragrafo 43 più sopra).
Essa dunque non ha bisogno di determinare ulteriormente se, nel caso di
specie, il suo essere privato della possibilità di esercitare i suoi diritti di cui
al paragrafo 1 dell’articolo 1 prima della sua espulsione è stato necessario e
proporzionato. La prima parte dell’eccezione è dunque non applicabile.
78. Riguardo alla seconda parte dell’eccezione, la Corte osserva che il
rapporto esplicativo al Protocollo N. 7 afferma che uno “Stato che fa
riferimento all’ordine pubblico per espellere uno straniero prima
dell’esercizio dei [suoi diritti previsti nel paragrafo 1 dell’articolo 1] deve
dimostrare che tali misure eccezionali erano necessarie nel caso di specie o
nella categoria di casi”. L’accertamento relativo alla verifica se questo è
giustificato deve essere fatto “tenendo in considerazione il principio di
proporzionalità come definito nella giurisprudenza [della Corte]” (vedi
paragrafo 31 più sopra). Nel caso di specie, il Governo non ha proposto
argomentazioni capaci di convincere la Corte che ciò si è verificato. Non vi
è nulla nel rapporto che convince che fosse davvero necessario espellere il
primo ricorrente prima di permettergli di impugnare tali misure.
79. La Corte quindi conclude che il primo ricorrente avrebbe dovuto
avere l’opportunità di esercitare il suo diritto come previsto nel paragrafo 1
dell’articolo 1 prima di essere espulso dalla Bulgaria. Ad ogni modo, ciò
non si è verificato.
80. In breve, la Corte rileva che l’espulsione del primo ricorrente non ha
soddisfatto i vari requisiti dell’articolo 1 del Protocollo N. 7 della
Convenzione. Vi è stata dunque violazione di tale disposizione.
IV. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
81. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
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A. Danno
82. I ricorrenti hanno richiesto 60,000 euro (EUR) (EUR 20,000 per
ognuno) a titolo di danno non patrimoniale derivante dalla violazione
dell’articolo 8 della Convenzione. Essi sostengono che la loro separazione
fisica abbia ingenerato sentimenti di solitudine e rassegnazione. La seconda
ricorrente ha dovuto assumere sedativi per un anno a seguito dell’espulsione
del marito. Il rapporto tra il primo ricorrente e sua figlia ha subito seri danni
risultanti dalla separazione. Ciò è stato peggiorato dal fatto che la terza
ricorrente soffre di epilessia, la quale è peggiorata per lo stress causato
dall’assenza di suo padre. L’opzione per l’intera famiglia di stabilirsi in
Turchia non è stata praticabile poiché lì, a differenza della Bulgaria, i costi
dei medicinali necessari per l’epilessia del terzo ricorrente non sarebbero
stati gratuiti. Inoltre, né la seconda né la terza ricorrente parlavano il turco.
83. I ricorrenti hanno anche richiesto EUR 5,000 per la violazione
dell’articolo 13 della Convenzione. Nelle loro argomentazioni, la maniera
formale nella quale la Corte ha esaminato la decisione di espellere il primo
ricorrente ha destato in loro sentimenti di ingiustizia e umiliazione. Il primo
ricorrente ha inoltre richiesto EUR 10,000 per la violazione dell’articolo 1
del Protocollo N. 7, essenzialmente per gli stessi motivi.
84. Il Governo non si è espresso sulle accuse dei ricorrenti.
85. La Corte considera che tutti e tre i ricorrenti devono aver sofferto
angoscia e frustrazione a causa della illegittima ed ingiustificata ingerenza
nella loro vita familiare causata dall’espulsione del primo ricorrente. Tali
sensazioni sono state aggravate dall’inefficacia dei ricorsi per mezzo dei
quali il primo ricorrente ha cercato di opporsi alla sua espulsione, oltre che
per la mancanza di tutele appropriate nella procedura di espulsione.
Considerando gli elementi in suo possesso e decidendo con equità come
richiesto dall’articolo 41 della Convenzione, la Corte decide di accordare
EUR 10,000 al primo ricorrente, EUR 6,000 alla seconda ricorrente ed
EUR 6,000 alla terza ricorrente. A tali somme deve essere aggiunto ogni
ammontare che possa essere dovuto a titolo di imposta.
B. Spese e costi
86. I ricorrenti richiedono il rimborso di EUR 2,730 per le spese legali
sostenute per i procedimenti dinanzi alla Corte. Essi chiedono alla Corte di
ordinare che EUR 700 di tale somma siano pagati direttamente ad essi e
EUR 2,030 presso il conto corrente bancario dei loro legali rappresentanti,
M. Ekimdzhiev e K. Boncheva. I ricorrenti chiedono inoltre che anche EUR
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C.G. ED ALTRI c. BULGARIA SENTENZA per spese postali e di ufficio, siano pagate presso il conto corrente
bancario dei loro rappresentanti legali.
87. Il Governo non si è pronunciato sulle richieste dei ricorrenti.
88. Ai sensi della giurisprudenza della Corte, i ricorrenti hanno diritto al
rimborso di spese e costi solo nella parte in cui hanno dimostrato che sono
stati effettivamente e necessariamente sostenuti e sono ragionevoli nel
quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo delle informazioni in suo
possesso e dei suindicati criteri, e rilevando che ai ricorrenti sono stati
accordati EUR 850 per l’assistenza legale, la Corte considera ragionevole
assegnare la somma di EUR 1,500, oltre ad ogni importo che possa essere
dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti. EUR 700 di tale somma devono
essere pagati direttamente ai ricorrenti ed EUR 800 presso il conto corrente
bancario dei loro rappresentanti legali, M. Ekimdzhiev e K. Boncheva.
C. Interessi moratori
89. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di
tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL'UNANIMITÀ
1. Dichiara il resto del ricorso ammissibile;
2. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
3. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
4. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 7 della
Convenzione;
5. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a
partire dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente
all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, da convertire
in leva bulgara al tasso applicabile alla data della sentenza:
(i) al primo ricorrente, EUR 10,000 (diecimila euro), oltre ad ogni
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di
danno non patrimoniale;
(ii) alla seconda ricorrente, EUR 6,000 (seimila euro), oltre ad ogni
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di
danno non patrimoniale;
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(iii) alla terza ricorrente, EUR 6,000 (seimila euro), oltre ad ogni
importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, a titolo di
danno non patrimoniale;
(iv) a tutti i tre ricorrenti, EUR 1,500 (millecinquecento euro), oltre
ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta, per
spese e costi. EUR 700 (settecento euro) di tale somma deve essere
pagata direttamente ai ricorrenti e EUR 800 (ottocento euro) presso
il conto corrente bancario dei loro rappresentanti legali, M.
Ekimdzhiev K. Boncheva;
(b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale
periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 24 Aprile 2008, ai sensi
degli articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Claudia Westerdiek
Cancelliere
Peer Lorenzen
PresidentE
Copyright © 2008 UFTDU
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło