15349/06

WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD001534906

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego legalności tymczasowego aresztowania naruszyła prawo do szybkiego rozstrzygnięcia z art. 5 ust. 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że art. 5 ust. 4 Konwencji gwarantuje osobom pozbawionym wolności prawo do szybkiego rozstrzygnięcia sądowego w sprawie legalności ich zatrzymania. Chociaż państwa nie są zobowiązane do ustanawiania dwuinstancyjnego systemu kontroli detencji, jeśli taki system istnieje, musi on zapewniać te same gwarancje, w tym wymóg „krótkiego terminu”. Trybunał uznał, że opóźnienia w postępowaniu kasacyjnym (około sześciu miesięcy) i postępowaniu odwoławczym (około czterech miesięcy) były nadmierne i nie mogły być usprawiedliwione złożonością sprawy ani przypisane skarżącemu. W konsekwencji, stwierdzono naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Salvatore Stefano Rizzotto, został tymczasowo aresztowany w czerwcu 2004 r. w związku z zarzutami o udział w stowarzyszeniu przestępczym i handel narkotykami. Złożył odwołanie od decyzji o aresztowaniu, które zostało oddalone. Następnie złożył skargę kasacyjną, która została uwzględniona w marcu 2005 r., a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. W październiku 2005 r. sąd zastąpił tymczasowe aresztowanie aresztem domowym. Skarżący zarzucił, że jego wnioski dotyczące legalności detencji nie zostały rozstrzygnięte „w krótkim terminie”.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdził naruszenie artykułu 5 ust. 4 Konwencji; 3. Orzekł, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy, 4 000 euro tytułem szkody moralnej oraz 2 500 euro tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe; 4. Odrzucił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SEZIONE SECONDA CASO RIZZOTTO C. ITALIA (Ricorso n o 15349/06) SENTENZA STRASBURGO 24 aprile 2008 Questa sentenza diventer� definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 � 2 della Convenzione. Pu� subire modifiche di forma. traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo RIZZOTTO C. ITALIA Nel caso Rizzotto c. Italia, La Corte europea dei diritti dell'uomo (sezione seconda), riunitasi in una camera composta da: Fran�oise Tulkens, presidente, Antonella Mularoni, Ireneu Cabral Barreto, Vladimiro Zagrebelsky, Danut Jocien, Dragoljub Popovi, Andr�s Saj�, giudici Riza T�rmen, Nona Tsotsoria, giudici supplenti, e da Sally Dole, cancelliere di sezione. Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 marzo 2008. Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data PROCEDURA 1. All'origine del caso si trova il ricorso (n o 15349/06) diretto contro la Repubblica italiana e di cui un cittadino di questo Stato, il sig. Salvatore Stefano Rizzotto ("il ricorrente,,), ha investito la Corte il 21 aprile 2006 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali ("la Convenzione,,). 2. Il ricorrente � rappresentato da E.P. Reale, avvocato in Siracusa. Il Governo italiano ("il Governo,,) � rappresentato dal suo agente, il sig. I.M. Braguglia, e dal suo co-agente aggiunto, il sig. N. Lettieri. 3. Il ricorrente adduceva che i suoi ricorsi riguardanti la legalit� della sua detenzione non erano stati decisi "in breve termine,,. 4. Il 30 maggio 2007, il presidente della seconda sezione della Corte ha deciso di comunicare la richiesta al Governo. Facendo valere le disposizioni dell'articolo 29 � 3 della Convenzione, ha deciso che sarebbero stati esaminati allo stesso tempo l'ammissibilit� ed il buon fondamento del caso. IN FATTO 5. Il ricorrente � nato nel 1972 e risiede in Siracusa. 6. Procedimenti per associazione malavitosa e traffico di stupefacenti furono intrapresi contro il ricorrente e molte altre persone. 7. Con un'ordinanza del 24 giugno 2004, il giudice delle indagini preliminari ("GIP,,) di Catania ordin� il collocamento del ricorrente in detenzione provvisoria. Osserv� che risultava da alcune intercettazioni telefoniche e delle indagini condotte dalla polizia che l'interessato riceveva regolarmente stupefacenti, che vendeva in seguito a Siracusa. 8. Il 2 luglio 2004, il ricorrente present� appello (istanza di riesame) contro l'ordinanza del 24 giugno 2004. Addusse che gli elementi a suo carico dimostravano soltanto che consumava stupefacenti e che non c'era nessuna esigenza di precauzione Copyright � 2008 UFTDU RIZZOTTO C. ITALIA che giustificasse la sua collocazione in detenzione. 9. Il 13 luglio 2004, un'udienza in camera di consiglio si tenne presso la camera del Tribunale di Catania incaricata di riesaminare le misure preventive ("la camera specializzata,,). 10. Con un'ordinanza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 14 luglio 2004, la suddetta camera conferm� la decisione del GIP di Catania. 11. Osserv� in particolare che le intercettazioni telefoniche effettuate nel corso delle indagini costituivano gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Quest'ultimo era stato gi� condannato per infrazioni legate agli stupefacenti e manteneva contatti con un ambiente mafioso pericoloso. Di conseguenza, era pertanto da supporsi un rischio di recidiva. 12. L'ordinanza della camera specializzata fu notificata all'avvocato del ricorrente il 23 agosto 2004. 13. Il 13 settembre 2004, il ricorrente si present� in Cassazione, adducendo che la camera specializzata non aveva debitamente motivato la sua decisione. 14. Un'udienza pubblica si tenne dinanzi alla Corte di Cassazione il 16 marzo 2005. 15. Con una sentenza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in Cancelleria il 28 giugno 2005, la Corte di Cassazione cass� l'ordinanza controversa ed indic� come giurisdizione di rinvio il tribunale di Catania. 16. Ritenne che la camera specializzata aveva debitamente motivato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Non aveva tuttavia spiegato perch� il 14 luglio 2004, in una procedura distinta ma simile, aveva deciso di applicare al ricorrente la misura preventiva dell'assegnazione a domicilio (arresti domiciliari), in base alla lieve gravit� dei suoi precedenti. 17. Nell'ambito della procedura di rinvio, l'udienza in camera di consiglio dinanzi alla camera specializzata del tribunale di Catania ebbe luogo il 19 ottobre 2005. 18. Con un'ordinanza del 24 ottobre 2005, depositata in Cancelleria e notificata al ricorrente lo stesso giorno, la camera specializzata sostitu� la detenzione provvisoria del ricorrente con la sua assegnazione a domicilio. 19. Osserv� che i delitti risalivano al 2003, che i precedenti del ricorrente non erano rivelatori di una scelta di vita fondata sul crimine e che le patologie di cui soffriva portavano a pensare che il rischio di recidiva era ridotto ed avrebbe potuto essere limitato da una misura preventiva meno costrittiva. IN DIRITTO I. SULLA VIOLAZIONE ADDOTTA DELL'ARTICOLO 5 � 4 DELLA CONVENZIONE 20. Il ricorrente adduce che le giurisdizioni italiane non hanno deliberato "a breve termine,, sulla legalit� della sua detenzione. Osserva di avere sollecitato il riesame della sua detenzione provvisoria il 2 luglio 2004 ed avere ottenuto una decisione definitiva a questo proposito soltanto il 24 ottobre 2005. Il ricorrente invoca l'articolo 5 � 4 della Convenzione, cos� formulato: Copyright � 2008 UFTDU RIZZOTTO C. ITALIA "Ogni persona privata della libert� mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinch� decida entro breve termine sulla legittimit� della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione � illegittima,,. 21. Il Governo si oppone a questa tesi. A. Sulla Ricevibilit� 22. D'altra parte, la Corte constata che questa obiezione non � manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 � 3 della Convenzione e che non si � dinanzi ad alcuna altra delle ragioni di irricevibilit�. Occorre dunque dichiararla ammissibile. B. Sul Fondo 1. Argomenti delle parti (a) Il ricorrente 23. Il ricorrente ammette che la durata del suo appello contro l'ordinanza di sistemazione in detenzione provvisoria ha rispettato l'esigenza del "breve termine,, di cui all'articolo 5 � 4 della Convenzione. Tuttavia, la decisione della camera specializzata di Catania � stata notificata al suo rappresentante soltanto un mese e nove giorni dopo la data del suo deposito in cancelleria (14 luglio 2004). Inoltre, la durata delle procedure di cassazione e di rinvio � stata ovviamente eccessiva. Questi lunghi termini non possono essere posti a carico del ricorrente o del suo avvocato. 24. Il ricorrente nota infine che in Italia una persona privata della sua libert� pu� inoltrare un ricorso ai sensi dell'articolo 5 � 4 della Convenzione soltanto se, dopo la decisione d'appello, fatti nuovi giustificano la sua liberazione. (b) Il Governo 25. Il Governo osserva che la durata delle procedure introdotte dal ricorrente � stata la seguente: a) circa undici giorni per l'appello contro l'ordinanza di sistemazione in detenzione provvisoria; b) circa sei mesi per il ricorso per cassazione; c) circa quattro mesi per la decisione del giudice a quo. 26. Il ricorrente non lamenta la durata dell'appello; d'altra parte, tenuto conto delle garanzie che caratterizzano la procedura d'esame delle domande in questione, questo termine sarebbe pertinente. Il Governo sottolinea anche che in Italia una persona privata della sua libert� pu� in qualsiasi momento inoltrare un ricorso ai sensi dell'articolo 5 � 4 della Convenzione, beneficiando di tre gradi di giurisdizione. Questa circostanza, da sola, permetterebbe di evitare ogni constatazione di violazione della disposizione suddetta. 27. Quanto alle procedure di cassazione e di rinvio, anche se vi � stato un superamento del termine legale, questo non pu� essere costitutivo di un inadempimento delle esigenze della Convenzione. I ricorsi inoltrati dall'interessato infatti non sono stati privati della loro efficacia ed occorre tenere conto del fatto che la causa era particolarmente complessa e che le giurisdizioni interne hanno motivato le loro decisioni in modo "ampio e completo,,. Copyright � 2008 UFTDU RIZZOTTO C. ITALIA 28. Nel corso delle procedure controverse, il ricorrente ha beneficiato di garanzie importanti; le giurisdizioni interne hanno dunque fornito un corretto equilibrio tra i diritti della difesa ed il rispetto dell'esigenza di rendere le loro decisioni "a breve termine,,. 29. Il Governo nota che le procedure a cui il ricorrente fa riferimento non riguardano la decisione iniziale sulla sua privazione della libert�, ma dei ricorsi ulteriori. Ma, per questi ultimi, il concetto di "breve termine,, sarebbe meno rigoroso, e si tratta piuttosto di verificare l'esistenza di un "ritmo ragionevole,, nel controllo giudiziale. Inoltre, trattandosi di un secondo grado di giurisdizione in materia di libert�, che lo Stato non � obbligato ad istituire, l'articolo 5 � 4 della Convenzione dovrebbe applicarsi con maggiore elasticit�. Concludere differentemente equivarrebbe a spingere gli Stati ad eliminare i ricorsi ulteriori in materia di libert�, cosa che potrebbe soltanto andare contro i diritti del cittadino e gli obblighi stabiliti dall'articolo 53 della Convenzione. Il Governo sottolinea, a questo proposito, che le giurisdizioni superiori (Corte d'appello e di cassazione) si compongono di un minore numero di giudici e si riuniscono in camere aventi un numero di membri superiore rispetto alle giurisdizioni di prima istanza. 2. Valutazione della Corte 30. La Corte ricorda che garantendo alle persone fermate o detenute un ricorso per contestare la regolarit� della loro privazione della libert�, l'articolo 5 � 4 della Convenzione consacra anche il diritto per esse, a seguito dell'istituzione di tale procedura, di ottenere a breve termine una decisione giudiziaria riguardante la regolarit� della loro detenzione e che mette fine alla loro privazione della libert� se si rivela illegale (vedere, ad esempio, Musial c. Polonia (GC), n o 24557/94, � 43, CEDU 1999-II, e Baranowski c. Polonia, n o 28358/95, � 68, CEDU 2000-III). � vero che la disposizione in questione non costringe gli Stati contraenti ad instaurare un doppio grado di giurisdizione per l'esame della legalit� della detenzione e quello delle domande di ampliamento. Tuttavia, uno Stato che si dota di tale sistema deve normalmente accordare ai detenuti le stesse garanzie tanto in appello che in prima istanza, l'esigenza del rispetto del "breve termine,, costituisce senza dubbio una di queste (Navarra c. Francia, sentenza del 23 novembre 1993, serie A n o 273-B, p. 28, � 28, e Singh c. Repubblica ceca, n o 60538/00, � 74, 25 gennaio 2005). 31. La Corte ricorda anche che il rispetto del diritto di ogni persona, nei confronti dell'articolo 5 � 4 della Convenzione, di ottenere a breve termine una decisione di un tribunale sulla legalit� della sua detenzione deve essere esaminato alla luce delle circostanze di ogni caso (Sanchez-Reisse c. Svizzera, sentenza del 21 ottobre 1986, serie A n o 107, p. 20, � 55, e R.M.D. c. Svizzera, sentenza del 26 settembre 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VI, p. 2013, � 42). In particolare, occorre tenere conto dello svolgimento generale della procedura e della misura nella quale i ritardi sono imputabili alla condotta del ricorrente o dei suoi pareri. Normalmente, tuttavia, poich� � in gioco la libert� dell'individuo, lo Stato deve fare in modo che la procedura si svolga in un tempo minimo (Mayzit c. Russia, n o 63378/00, � 49, 20 gennaio 2005, e Rapacciolo c. Italia, n o 76024/01, � 32, 9 maggio 2005). 32. D'altra parte, anche se un detenuto ha formato molte domande di rilascio, questa disposizione non conferisce alle autorit� "un margine di valutazione,, o la Copyright � 2008 UFTDU RIZZOTTO C. ITALIA possibilit� di scegliere quelle che devono essere trattate pi� rapidamente. Tutte queste procedure devono soddisfare l'esigenza "del breve termine,, (Ilowiecki c. Polonia, n o 27504/95, �� 77-78, 4 ottobre 2001, e Naranjo Hurtado c. Italia, n o 16508/04, � 34, 3 luglio 2007). 33. Nella fattispecie, il ricorrente ammette che la procedura d'appello ha rispettato l'esigenza del "breve termine,, (paragrafo 23 sopra). Quanto alle procedure ulteriori, la Corte osserva che il ricorrente ha introdotto il suo ricorso per cassazione il 13 settembre 2004 e che la Corte di cassazione si � pronunciata su quest'ultimo soltanto il 16 marzo 2005 (paragrafi 13-15 sopra). Inoltre, la procedura di rinvio si � conclusa soltanto il 24 ottobre 2005, mentre il testo della sentenza della Corte di cassazione era stato depositato in cancelleria il 28 giugno 2005 (paragrafi 15,17 e 18 sopra). Come il Governo stesso riconosce, i termini contestati sono dunque, rispettivamente, di circa sei e quattro mesi. 34. Comparando il caso di specie con altri casi in cui ha concluso nel senso dell'inosservanza dell'esigenza del "breve termine,, ai sensi dell'articolo 5 � 4 (vedere, ad esempio, Rehbock c. Slovenia, n o 29462/95, �� 84-88, CEDU 2000-XII, e Kadem c. Malta, n o 55263/00, �� 43-45, 9 gennaio 2003, dove si trattava, rispettivamente, di termini di ventitr� e diciassette giorni), la Corte ritiene che i ritardi denunciati dal ricorrente sono eccessivi. Considera anche che la complessit� innegabile del caso non pu� spiegare la durata globale della procedura denunciata (vedere, mutatis mutandis, Baranowski summenzionato, � 73, Rapacciolo summenzionato, � 35, e Naranjo Hurtado summenzionato, � 36). Inoltre, i termini contestati devono essere attribuiti alle autorit�, dato che nulla permette di pensare che il ricorrente, in qualunque modo, abbia ritardato l'esame dei suoi ricorsi (Mayzit summenzionato, � 52, e Naranjo Hurtado, loc. ult. cit.). 35. Peranto, vi � stata violazione dell'articolo 5 � 4 della Convenzione. 36. Questa conclusione dispensa la Corte dal dedicarsi alla questione intesa ad accertare se la notifica tardiva dell'ordinanza della camera specializzata di Catania del 13 luglio 2004 (paragrafi 12 e 23 sopra) ha anche comportato un superamento del "breve termine,, (vedere, mutatis mutandis, Naranjo Hurtado summenzionato, � 38). II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE 37. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, "Se la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell'alta parte contraente permette di cancellare soltanto imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte danneggiata, eventualmente, una soddisfazione equa.,, A. Danno 38. Il ricorrente richiede 15 000 euro (EUR) a titolo del pregiudizio morale che avrebbe subito. 39. Il Governo osserva che le pretese dell'interessato non sono legate ai fatti di specie e, in ogni modo, i criteri per calcolare l'entit� del pregiudizio non sono stati indicati. 40. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un danno morale certo. Copyright � 2008 UFTDU RIZZOTTO C. ITALIA Deliberando secondo equit�, come previsto dall'articolo 41 della Convenzione, decide di riconoscergli 4 000 EUR. . B. Spese e Costi 41. Il ricorrente chiede anche 4 000 EUR per le spese e i costi sostenuti dinanzi alla Corte. 42. Il Governo considera che l'importo richiesto � eccessivo. 43. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non pu� ottenere il rimborso delle sue spese e costi se non nella misura in cui si trovano prescritti la loro entit�, la loro necessit� ed il carattere ragionevole del loro tasso. Nel caso di specie e tenuto conto degli elementi in proprio possesso nonch� dei criteri suddetti, la Corte ritiene ragionevole accordare al ricorrente la somma di 2 500 Euro per la procedura davanti ad essa. C. Interessi moratori 44. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse di tendenza del prestito marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuali. PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE ALL'UNANIMIT�, 1. Dichiara la richiesta ammissibile; 2. Dichiara che vi � stata violazione dell'articolo 5 � 4 della Convenzione; 3. Dichiara a) che lo Stato difensore deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sar� diventata definitiva ai sensi dell'articolo 44 � 2 della Convenzione, 4 000 Euro (quattro mille euro) per danno morale e 2 500 Euro (due mille cinque cento euro) per spese e costi, pi� ogni importo che pu� essere dovuto a titolo di imposta; b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, questo ammontare dovr� essere aumentato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della tendenza del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti percentuali; 4. Respinge la domanda di soddisfazione equa per l'eccedenza. Scritto in francese, comunicato per iscritto il 24 aprile 2008, a norma dell'articolo 77 �� 2 e 3 del regolamento. Sally Dole Greffi�re Fran�oise Tulkens Presidente Copyright � 2008 UFTDU

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