15625/04

WyrokETPCz2008-01-15ECLI:CE:ECHR:2008:0115JUD001562504

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy kontrola korespondencji więźnia objętego specjalnym reżimem detencyjnym, oparta na przepisach prawa krajowego, które nie regulują w wystarczająco jasny sposób czasu trwania ani podstaw kontroli, stanowi naruszenie prawa do poszanowania korespondencji z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że kontrola korespondencji skarżącego, oparta na art. 18 włoskiej ustawy o administracji penitencjarnej, naruszyła art. 8 Konwencji, ponieważ nie była „przewidziana przez ustawę” w rozumieniu tego przepisu. Trybunał wielokrotnie stwierdzał, że art. 18 nie reguluje w wystarczająco jasny sposób ani czasu trwania środków kontroli korespondencji więźniów, ani powodów, które mogą je uzasadniać, ani też nie określa w sposób wystarczająco precyzyjny zakresu swobody oceny władz. W konsekwencji, brak jasności i przewidywalności przepisów krajowych doprowadził do stwierdzenia naruszenia, bez konieczności badania, czy ingerencja była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”.
Stan faktyczny
Skarżący, Leoluca Bagarella, urodzony w 1942 roku, jest obywatelem włoskim, osadzonym w zakładzie karnym L'Aquila. Został aresztowany 24 czerwca 1995 roku i skazany na dożywocie za masakrę, wielokrotne morderstwa i przynależność do organizacji mafijnej. Od 10 lipca 1995 roku podlegał specjalnemu reżimowi detencyjnemu (art. 41bis włoskiej ustawy o administracji penitencjarnej), który nakładał liczne ograniczenia, w tym na widzenia rodzinne i kontrolę korespondencji. W październiku 1998 roku został umieszczony w wydzielonej sekcji więzienia w Spoleto, a następnie przeniesiony do L'Aquila. Jego korespondencja była kontrolowana od 1995 roku na podstawie decyzji sędziego nadzorującego, z wyłączeniem korespondencji do Rady Europy i ETPCz.
Rozstrzygnięcie
Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego kontroli korespondencji skarżącego, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną; Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w związku z kontrolą korespondencji skarżącego; Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę niemajątkową; Stwierdza, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku zgodnie z art. 44 § 2 Konwencji, kwotę 4000 euro (cztery tysiące euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększoną o wszelkie należne podatki; oraz że od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie powiększona o odsetki proste według stopy równej krańcowej stopie oprocentowania Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w danym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe; Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   BAGARELLA c. ITALIA   (Ricorso n. 15625/04)   SENTENZA   STRASBURGO   gennaio 2008   La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite   dall’art. 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   BAGARELLA c. ITALIA   Nel caso Bagarella c. Italia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una   camera composta da :   Françoise Tulkens, presidente,   András Baka,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Antonella Mularoni,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović, giudici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2007,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 15625/04) diretto contro la   Repubblica italiana, con il quale un cittadino italiano, il Sig. Leoluca   Bagarella (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 15 aprile 2004 in virtù   dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. Il ricorrente è rappresentato da F. Gubitoso, avvocato del foro de   L'Aquila. Il Governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente,   I. M. Braguglia, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.   3. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione   determinano nei suoi confronti dei trattamenti inumani e degradanti nonché   la violazione del diritto al rispetto della vita familiare e di quello al rispetto   della corrispondenza.   4. Il 30 settembre 2005, il presidente della terza sezione della Corte ha   deciso di comunicare il ricorso al Governo. Inoltre, avvalendosi delle   disposizioni di cui all’art. 29 § 3, egli ha deciso che la ricevibilità ed il   merito del caso siano esaminati congiuntamente.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. Il ricorrente è nato nel 1942 ed è detenuto nel penitenziario de   L'Aquila.   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   A. Le azioni penali   6. Il ricorrente, accusato di strage, omicidio plurimo e di associazione a   delinquere di tipo mafioso, è stato arrestato il 24 giugno 1995. Egli è stato,   in seguito, condannato all’ergastolo.   7. Così come risulta dagli ultimi decreti ministeriali che applicano il   regime speciale di detenzione, il ricorrente è stato successivamente   processato per altri fatti criminosi connessi alla sua appartenenza ad una   organizzazione di tipo mafioso.   B. L’applicazione del regime speciale di detenzione previsto   dall’articolo 41bis della legge sull’amministrazione penitenziaria   8. Il 10 luglio 1995, tenuto conto della pericolosità del ricorrente, il   ministro della Giustizia adottava un decreto che gli imponeva, per il periodo   di un anno, il regime di detenzione speciale previsto dall’articolo 41bis,   comma 2, della legge sull’amministrazione penitenziaria n. 354 del 26   luglio 1975 (anche nota come “Legge sull’amministrazione penitenziaria”).   Come modificata dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, questa disposizione   consente la sospensione totale o parziale dell’applicazione del normale   regime di detenzione allorquando ragioni d’ordine e di sicurezza pubblica lo   esigano. Il decreto ministeriale imponeva le seguenti tipologie di restrizioni:   - limitazione delle visite da parte dei membri della famiglia (al   massimo una al mese per la durata di un’ora);   - - - divieto di incontrare terze persone;   divieto di utilizzare il telefono;   divieto di ricevere o d’inviare all’esterno somme di denaro superiori   ad un ammontare determinato;   - divieto di ricevere più di due pacchi al mese ma con la possibilità di   riceverne due all’anno contenenti biancheria;   - divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere eletto   come tale;   - - - - limitazione delle ore di permanenza all’aperto a due ore al giorno;   divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive;   divieto di esercitare attività artigianali;   divieto di acquistare generi alimentari destinati alla cottura;   Inoltre, tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita doveva essere   sottoposta a controllo previa autorizzazione delle competenti autorità   giudiziarie.   9. L’applicazione del regime speciale, successivamente, è stata   prorogata più volte per periodi di sei mesi fino al dicembre 2002, poi di un   anno fino alla fine del 2005 almeno. Le restrizioni furono tuttavia attenuate,   una prima volta, il 21 dicembre 2000, in seguito all’autorizzazione ad   intrattenere una conversazione telefonica di un’ora al mese con i membri   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   della famiglia in caso di mancata visita da parte degli stessi, ed in seguito   alla possibilità di acquistare generi alimentari destinati alla cottura. Nel   dicembre 2002, il periodo di tempo da trascorrere fuori dalla cella, in   gruppo di cinque persone al massimo, venne esteso a quattro ore al giorno   di cui due ore all’aria aperta. Inoltre, il divieto di organizzare attività   culturali, ricreative e sportive e quello di esercitare attività artigianali furono   soppressi.   10. Nell’ottobre 1998, il ricorrente veniva collocato in un’area riservata   del carcere di Spoleto, dove è rimasto in isolamento in ragione della sua   pericolosità e della gravità delle infrazioni commesse. Il 29 ottobre 2004, il   ricorrente veniva trasferito al penitenziario de L’Aquila.   C. Il controllo della corrispondenza   11. A partire dal 1995, la corrispondenza del ricorrente è sottoposta a   controllo da parte delle autorità penitenziarie. Con due decisioni del 23   giugno 2001 e del 23 giugno 2004, il giudice di sorveglianza de L’Aquila ha   deciso di sottoporre a controllo tutta la corrispondenza del ricorrente, ad   eccezione di quella indirizzata “al Consiglio d’Europa e alla Corte europea   dei Diritti dell’Uomo”. La prima di tali decisioni aveva validità fino al 31   dicembre 2001, la seconda fino al 23 settembre 2004. Esse si fondavano   sull’articolo 18 della legge sull’amministrazione penitenziaria. Nelle sue   osservazioni pervenute alla cancelleria il 5 gennaio 2006, il Governo   segnala che una decisione concernente il controllo della corrispondenza del   ricorrente è stata adottata dal giudice di sorveglianza il 3 dicembre 2003.   II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNA RILEVANTI   12. Nella sua sentenza Ospina Vargas, la Corte ha riepilogato il diritto e   la pratica interna pertinenti per quanto riguarda il regime di detenzione   speciale applicato nel caso concreto e per quanto riguarda il controllo della   corrispondenza (Ospina Vargas c. Italia, n. 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre   2004). Essa ha inoltre preso in considerazione le modifiche introdotte dalla   legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 del 8 aprile 2004   (ibidem).   13. Con la circolare n. 3470/5920 del 20 febbraio 1998, sulla base del   principio di individualizzazione del trattamento penitenziario previsto dagli   articoli 13 e 14 della legge sull’amministrazione penitenziaria e dal suo   regolamento di esecuzione, e tenuto conto della legislazione in materia, con   particolare attenzione alle pronunce della Corte costituzionale sulle   condizioni di legittimità dell’articolo 41bis, il Dipartimento   dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha   introdotto delle sezioni differenziate raggruppanti determinate categorie di   detenuti al fine di semplificare le operazioni di sorveglianza. Tale circolare   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   ha stabilito le regole pratiche da rispettare per garantire la sicurezza e   l’ordine pubblico nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.   Essa ha previsto le attività alle quali i detenuti possono partecipare e le   caratteristiche delle sezioni.   DIRITTO   I. CIRCA “L’ECCEZIONE PROCEDURALE” DEL GOVERNO   14. A titolo preliminare, il Governo contesta la decisione del presidente   della terza sezione della Corte di esaminare congiuntamente la ricevibilità   ed il merito del caso. Esso ritiene che la presente fattispecie solleverà degli   aspetti nuovi e non darà vita ad un caso ripetitivo.   15. La Corte ricorda che la possibilità di esaminare congiuntamente la   ricevibilità ed il merito di un ricorso è espressamente prevista dagli articoli   § 3 della Convenzione e 54A del regolamento della Corte. La Corte non   vede, nella fattispecie, alcuna ragione per rivedere la decisione di esaminare   congiuntamente la ricevibilità ed il merito (si veda, mutatis mutandis,   Marcello Viola c. Italia, n. 45106/04, § 33, 5 ottobre 2006).   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA   CONVENZIONE   16. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione danno   vita ad una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.   Il ricorrente invoca l’articolo 3 della Convenzione, il quale è così   formulato:   “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti o pene inumani o   degradanti”   17. Il Governo si oppone a tale tesi.   A. Argomenti delle parti   1. Il Governo   18. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato assegnato al   penitenziario de L’Aquila il 18 settembre 1998 e che dal 23 gennaio 1999   egli sconta la sua pena, nel settore riservato, insieme con altri detenuti. Il   suo isolamento, pertanto, è durato quattro mesi circa e si è concluso il 23   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   gennaio 1999. Il ricorso non è stato introdotto che nel 2004, pertanto le   doglianze dell’interessato in relazione all’isolamento sono tardive.   19. Il Governo eccepisce, inoltre, il mancato esaurimento delle vie di   ricorso interne, considerato che il ricorrente aveva a sua disposizione delle   vie per contestare la sua assegnazione al settore riservato. In effetti, come   ogni atto amministrativo, anche questo può essere impugnato con un ricorso   all’autorità che ha adottato l’atto (il direttore del carcere), con un ricorso   gerarchico, con un ricorso al tribunale amministrativo regionale (il c.d.   TAR) competente o con un reclamo al giudice di sorveglianza. Infine, con la   sentenza n. 26 del 1999, la Corte costituzionale ha precisato che ogni   decisione dell’amministrazione penitenziaria che produca una compressione   dei diritti individuali dei detenuti può essere contestata innanzi al tribunale   di sorveglianza.   20. Quanto al merito della doglianza, il Governo osserva che ogni   istituto penitenziario è diviso in edifici, padiglioni, settori, piani etc. Le   condizioni di detenzione in ciascuna di queste parti possono leggermente   variare, in funzione della struttura dei locali e delle esigenze di   sorveglianza, normalmente configurate in relazione alla categoria dei   detenuti che vi sono assegnati. Una maggiore sorveglianza è necessaria per   le persone condannate in quanto membri di associazioni a delinquere   particolarmente forti e pericolose. Il regolamento del penitenziario   determina le modalità di trattamento in funzione delle esigenze poste con   riferimento ai differenti gruppi di detenuti. Le autorità amministrative sono   competenti per l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti e alle differenti   sezioni dei medesimi.   21. Il settore riservato è una sezione destinata ad accogliere i detenuti   che potrebbero dar luogo ad aggressioni o che potrebbero esserne le vittime.   Tale esigenza è stata all’origine dell’isolamento temporaneo del ricorrente.   In effetti, attraverso la limitazione del numero di detenuti che vi sono   assegnati, il settore riservato permette una sorveglianza più stretta. Oltre a   ciò, il settore riservato non si differenzia dagli altri settori del carcere. Infatti   i detenuti che vi sono assegnati possono prendere parte alle attività   ricreative o di rieducazione. L’assegnazione a luoghi senza formalità è   indipendente dall’imposizione del regime previsto dall’articolo 41bis della   legge sull’amministrazione penitenziaria. Essa non ha una durata   predeterminata, ma la persistenza delle ragioni che la giustificano è   verificata o ogni sei mesi o « frequentemente ». Infine, essa non ha diretta   incidenza sui diritti di « carattere civile » dei detenuti. Quest’ultimi infatti   non hanno il diritto di scegliere il luogo e le modalità della loro detenzione   né tantomeno il diritto di scegliere in compagnia di chi vorrebbero scontare   la loro pena.   22. Alla luce di quanto precede, il Governo conclude che l’assegnazione   di un detenuto al settore riservato trova una base giuridica conforme alle   richieste della Convenzione; vale a dire che tale base giuridica è accessibile,   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   chiaro e prevedibile. Limitata alla separazione dei detenuti più pericolosi di   altri, essa si fonda sull’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza   all’interno del penitenziario e non comporta una situazione d’isolamento. I   “circa quattro mesi d’isolamento” (dal 18 settembre 1998 al 23 gennaio   1999) subiti dal ricorrente presso il penitenziario de L’Aquila sono stati   motivati da esigenze d’ordine pratico: bisognava in primo luogo identificare   le categorie di detenuti con le quali l’interessato poteva avere dei contatti   senza pregiudizio per la sua propria sicurezza e per quella altrui.   23. Per quanto riguarda la sottoposizione del ricorrente al regime   speciale previsto dall’articolo 41bis della legge sull’amministrazione   penitenziaria, il Governo osserva che tale regime si giustificava in virtù   della natura dei crimini commessi dall’interessato e in relazione ai suoi   persistenti legami con forti e pericolose organizzazioni criminali. Le   restrizioni imposte al ricorrente sono state soltanto quelle strettamente   necessarie ad impedire di intrattenere contatti con il suo ambiente criminale   d’origine o di esercitare un’attività di “proselitismo” all’interno del carcere.   La Corte ha costantemente ritenuto che tali restrizioni non raggiungano   quella soglia minima di gravità tale da ricadere nel raggio d’azione   dell’articolo 3 della Convenzione.   2. Il ricorrente   24. Il ricorrente si lamenta delle restrizioni previste dall’articolo 41 bis   della legge sull’amministrazione penitenziaria nonché di essere stato   collocato in un settore riservato del carcere in una situazione d’isolamento.   Egli sostiene che siffatte condizioni di detenzione sono insopportabili.   25. Il ricorrente contesta l’affermazione del Governo secondo la quale il   suo isolamento non sarebbe durato che quattro mesi. Egli osserva di aver   subito e di continuare a subire restrizioni dalla data del suo arresto,   avvenuto il 24 giugno 1995.   26. Il ricorrente afferma egualmente che né lui né il suo legale hanno   potuto ottenere una copia della circolare contenente l’istituzione del settore   riservato. Si lamenta, inoltre, di non aver mai ricevuto comunicazione della   decisione di tale assegnazione. Ne deduce che non vi è alcun fondamento   giuridico per la sua assegnazione al settore riservato. Se l’imposizione del   regime speciale di detenzione si fonda su una base legale chiara, vale a dire   l’articolo 41 bis della legge sull’amministrazione penitenziaria, ciò non   accade per la sistemazione nel settore riservato. Con il riferimento al   “margine d'autonomia” delle autorità, il Governo cerca in realtà di   giustificare delle condizioni inumane, che hanno privato il ricorrente dei   diritti riconosciuti agli altri detenuti.   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   B. Apprezzamento della Corte   27. La Corte non ritiene necessario soffermarsi sulle eccezioni del   Governo, relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e alla   tardività d’una parte delle affermazioni del ricorrente. Infatti, anche   supponendo che il ricorrente abbia soddisfatto gli obblighi su di lui   incombenti ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, tale motivo di   ricorso resta in ogni caso irricevibile, per le seguenti ragioni.   28. L’articolo 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali   delle società democratiche. Anche in circostanze molto difficili, quali la   lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce   in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.   L’articolo 3 non permette limitazioni, in ciò differisce dalla maggior parte   delle disposizioni normative della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e,   secondo l’articolo 15 § 2, non è soggetto a deroga, neppure in caso di   pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (Labita c. Italia [GC],   n. 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV; Selmouni c. Francia [GC], n.   25803/94, § 95, CEDH 1999-V; Assenov ed altri c. Bulgaria, sentenza del   ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VIII, p.   3288, § 93). Il divieto di tortura o delle pene o trattamenti inumani o   degradanti è assoluto, quali che siano le azioni della vittima (Chahal c.   Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V, p. 1855, §   79). La natura delle infrazioni contestate al ricorrente, dunque, è priva di   rilevanza per l’esame sotto l’angolo visuale dell’articolo 3.   29. Un maltrattamento deve presentare una soglia minima di gravità per   ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. La   valutazione di questo minimo è relativa per definizione ; essa dipende   dall’insieme dagli elementi della causa, e segnatamente dalla durata del   trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali, così come, talvolta, dal sesso,   dall’età e dallo stato di salute della vittima (si veda, tra le altre, Price c.   Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII; Mouisel c. Francia,   n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX; Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00,   § 67, 11 luglio 2006).   30. In altri ricorsi intentati contro l’Italia, la Corte si è posta la questione   se l’applicazione prolungata dell’articolo 41bis costituisca una violazione   dell’articolo 3. Ebbene, la Corte, a più riprese, ha ritenuto che il regime   speciale previsto dal citato articolo 41bis, che comporta un semplice   isolamento sociale relativo, non costituisce, in sé, un trattamento inumano o   degradante (Attanasio c. Italia (decisione), n. 15619/04, § 48, 13 novembre   2007, e Indelicato c. Italia (decisione), n. 31143/96, 6 luglio 2000). Nessun   elemento della presente fattispecie induce a scostarsi da tali conclusioni.   31. Inoltre, nel caso Gallico (n. 53723/00, §§ 20-23, 28 giugno 2005) e   Campisi (n. 24358/02, §§ 37-41, 11 luglio 2006), con riguardo agli   argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle restrizioni imposte   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   ai ricorrenti, la Corte ha ritenuto che l’applicazione del regime speciale per   la durata rispettivamente di dodici e cinque anni non avesse cagionato   sofferenze o umiliazioni ulteriori rispetto a quelle che inevitabilmente   comporta una data forma di trattamento – prolungato nella fattispecie – o di   pena legittimi. Agli occhi della Corte, identica conclusione s’impone nella   presente fattispecie, ove la sottoposizione del ricorrente al regime oggetto   delle censure del ricorrente ha avuto inizio il 10 luglio 1995 (si veda anche,   mutatis mutandis, Schiavone c. Italia (decisione), n. 65039/01, 13 novembre   2007).   32. La Corte rileva, inoltre, che la decisione di collocare il ricorrente in   un settore riservato è stata ampiamente e ragionevolmente giustificata. Le   considerazioni concernenti il regime di detenzione speciale si applicano alla   sistemazione in un settore riservato del carcere nella misura in cui   quest’ultimo non comporti alcuna ulteriore restrizione rispetto al regime del   41bis, fatta salva l’interdizione di entrare in contatto con i detenuti degli   altri settori del carcere (Attanasio, decisione citata, § 55).   33. Quanto all’isolamento lamentato dal ricorrente, la Corte ricorda che   l’isolamento sensoriale completo combinato ad un totale isolamento sociale   può ledere la personalità e costituisce una forma di trattamento inumano che   non può essere giustificata con esigenze di sicurezza o con qualsiasi altra   motivazione. In compenso, il divieto di intrattenere rapporti con gli altri   detenuti per ragioni di sicurezza, di disciplina e di protezione non   costituisce, in se stessa considerata, una forma di pena o trattamento   inumano. (Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, § 191, CEDH 2005-IV,   nonché Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 123,   luglio 2006).   34. Nel caso di specie, il Governo afferma che il ricorrente è stato   collocato nel settore riservato il 18 settembre 1998 e che, dal 23 gennaio   1999, egli sconta la sua pena con gli altri detenuti (paragrafi 18 e 22 più   sopra). Il ricorrente non ha contestato tale affermazione né ha prodotto   elementi per smentirla. Pertanto, la Corte ritiene che l’isolamento subito   dall’interessato non è durato che quattro mesi e cinque giorni. Durante detto   periodo, l’interessato ha continuato a ricevere le visite dei membri della sua   famiglia e del suo avvocato (si veda, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez   citata, § 131). Tenuto conto della durata del trattamento denunciato, nonché   dell’atteggiamento delle autorità italiane, che si sono preoccupate di   collocare altri detenuti nel settore riservato del carcere, la Corte ritiene che   l’isolamento, parziale e relativo, al quale il ricorrente è stato sottoposto, non   raggiunge quella soglia minima di gravità necessaria per ricadere sotto   l’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda, mutatis   mutandis, Schiavone, decisione citata, dove la Corte ha ritenuto che non   fosse contrario a tale disposizione un isolamento de facto durato circa otto   mesi).   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   35. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte non scorge   alcuna parvenza di violazione dell’articolo 3 della Convenzione.   36. Ne segue che tale motivo è manifestamente infondato e deve essere   rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA   CONVENZIONE IN RAGIONE DELLE RESTRIZIONI ALLE   VISITE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL RICORRENTE   37. Il ricorrente ritiene che le restrizioni imposte alle visite dei membri   della sua famiglia hanno leso il suo diritto al rispetto della sua vita familiare.   Tale motivo si presta ad essere esaminato sotto l’angolo visuale   dell’articolo 8 della Convenzione, che dispone :   “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo   domicilio e della sua corrispondenza.   2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a   meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una   società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza,   per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei   reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle   libertà altrui.”   38. Il Governo si oppone a tale tesi. Riferendosi alle osservazioni   sviluppate in relazione all’articolo 3 della Convenzione, esso deduce che né   l’applicazione del regime previsto dall’articolo 41bis della legge   sull’amministrazione penitenziaria né la collocazione all’interno del settore   riservato abbiano privato il ricorrente dei contatti con la sua famiglia o con i   suoi congiunti. Ogni ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente è   stata giustificata da esigenze di sicurezza e prevenzione scaturenti dalla   statura criminale dell’interessato.   39. La Corte ricorda che essa è già stata chiamata a stabilire se le   restrizioni previste dall’applicazione dell’articolo 41bis in materia di vita   privata e familiare di certi detenuti costituissero un’ingerenza giustificata   dal paragrafo 2 dell’articolo 8 (Messina c. Italia (n. 2), n. 25498/94,   §§ 59-74, CEDH 2000-X, e Indelicato, decisione citata).   40. Tali restrizioni tendono a spezzare i legami esistenti tra le persona   interessata e il suo ambiente criminale d’origine, al fine di limitare il rischio   di vedere utilizzare i contatti personali di questi detenuti con le strutture   delle organizzazioni criminali di tale ambiente.   41. Prima dell’introduzione del regime speciale, un buon numero di   detenuti pericolosi riuscivano a conservare la loro posizione all’interno   dell’organizzazione criminale alla quale appartenevano, a scambiare   informazioni con gli altri detenuti e con l’esterno nonché ad organizzare e a   far eseguire reati. In tale contesto, la Corte ritiene che, tenuto conto della   Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   specifica natura della criminalità organizzata, segnatamente di tipo mafioso,   e del fatto che molto spesso le visite familiari sono state il mezzo di   trasmissione di ordini ed istruzioni verso l’esterno, le restrizioni, certo   rilevanti, alle visite e i controlli che ne hanno accompagnato lo svolgimento   non possono considerarsi sproporzionati in relazione ai legittimi scopi   perseguiti (Salvatore c. Italia (decisione), n. 37827/97, 9 gennaio 2001).   42. La Corte ha parimenti avuto modo di pronunciarsi sulla questione   volta a stabilire se l’applicazione prolungata di tale regime ad un detenuto   violi il diritto garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Nel caso   Gallico, precedentemente citato, essa ha ritenuto utile precisare che la stessa   non ravvisa alcun disconoscimento di tale disposizione in ragione del   semplice decorrere del tempo. Nel caso di specie, la Corte osserva che il   ricorrente è sottoposto al regime speciale dal luglio 1995 e che a ciascun   rinnovo, il ministro della Giustizia ha tenuto conto delle informazioni   attestanti che il ricorrente continui ad essere una persona pericolosa. La   Corte si riferisce anche alla decisione di irricevibilità parziale nel caso   Bastone c. Italia (n. 59638/00, 10 gennaio 2005), nel quale la Corte ha   esaminato e rigettato tale tipo di rilievo sul terreno degli articoli 3 ed 8 della   Convenzione.   43. Infine, essa nota che, nella fattispecie, le considerazioni che   precedono si applicano anche ai detenuti assegnati ad un settore riservato   del carcere nella misura in cui non è dimostrato che tale assegnazione   comporti delle limitazioni diverse da quelle imposte ai detenuti sotto il   regime 41bis della legge sull’amministrazione penitenziaria (Attanasio,   decisione citata, § 64).   44. Concludendo, la Corte ritiene che le limitazioni al diritto del   ricorrente al rispetto della sua vita familiare non hanno superato ciò che, ai   sensi dell’articolo 8 § 2, è necessario, in una società democratica, per il   mantenimento della pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la   prevenzione dei crimini (Attanasio, decisione citata, § 65).   IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA   CONVENZIONE IN RAGIONE DEL CONTROLLO DELLA   CORRISPONDENZA DEL RICORRENTE   45. Il ricorrente si lamenta del controllo della sua corrispondenza. Egli   invoca l’articolo 8 della Convenzione.   46. Il Governo si oppone a tale tesi.   A. Sulla ricevibilità   47. La Corte constata che tale motivo di ricorso non è manifestamente   infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva     Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   peraltro che tale motivo non urta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si   decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.   A. Sul merito   48. Il Governo osserva innanzitutto che, essendo stato presentato il   ricorso il 15 aprile 2004, qualsiasi misura adottata prima del 15 ottobre 2003   sfugge alla competenza della Corte. Quanto alle decisioni successive, il   giudice di sorveglianza ha ordinato il controllo della corrispondenza del   ricorrente conformemente all’articolo 18 della legge sull’amministrazione   penitenziaria. Ora la Corte ha ritenuto che tale disposizione non costituisse   una base legale sufficiente ai sensi della Convenzione.   49. Il Governo invita la Corte a riconsiderare la propria giurisprudenza e   d’avere riguardo “alle peculiarità delle decisioni che concretamente   impongono il controllo della corrispondenza in ciascun caso determinato”.   In questa circostanza le decisioni del giudice di sorveglianza presentano   “tutte le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza europea”.   50. La Corte nota subito che una decisione volta ad ordinare il controllo   della corrispondenza del ricorrente è stata adottata il 23 giugno 2004.   Inoltre, il Governo segnala che un’altra decisione è stata presa il 3 dicembre   2003. Pertanto il ricorso, introdotto il 15 aprile 2004, non può essere   considerato tardivo in relazione a siffatto motivo.   51. Ad ogni buon conto, vi è stata una “ingerenza di un’autorità   pubblica” nell’esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua   corrispondenza garantito dall’articolo 8 § 1. Una simile ingerenza viola tale   disposizione salvo il caso in cui, “prevista dalla legge”, essa persegua uno   degli scopi legittimi di cui al paragrafo 2 e, inoltre, sia “necessaria, in una   società democratica” per il loro raggiungimento (si vedano, tra le tante altre,   Calogero Diana c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996, in Raccolta   1996-V, p. 1775, § 28 ; Domenichini c. Italia, sentenza del 15 novembre   1996, Raccolta 1996-V, p. 1799, § 28 ; Labita citata, § 179).   52. La Corte rileva che il controllo della corrispondenza del ricorrente è   stato ordinato dal giudice di sorveglianza ai sensi dell’articolo 18 della   legge sull’amministrazione penitenziaria (cfr. paragrafo 11 più sopra). Ora   la Corte ha già constatato a più riprese che il controllo della corrispondenza   fondato su tale disposizione viola l’articolo 8 della Convenzione perchè esso   non è “previsto dalla legge” nella misura in cui quest’ultima non disciplina   né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i   motivi che possano giustificarle, e non indica con sufficiente chiarezza la   durata e le modalità d’esercizio del potere di apprezzamento delle autorità   competenti nella materia considerata (si veda, tra le altre, Labita citata, §§   175-185). La Corte, pertanto, non vede alcun motivo per discostarsi da una   giurisprudenza che tende a consentire a ciascun detenuto di godere del   grado minimo di protezione imposto dal principio di supremazia del diritto     Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   in una società democratica (Calogero Diana citata, p. 1776, § 33, e Campisi   c. Italia, n. 24358/02, § 50, 11 luglio 2006).   53. Alla luce di quanto precede, la Corte constata che il controllo della   corrispondenza del ricorrente non è stato “previsto dalla legge” ai sensi   dell’articolo 8 della Convenzione. Tale conclusione rende superfluo   verificare nel caso di specie il rispetto delle altre esigenze della medesima   disposizione.   54. La Corte prende atto, del resto, dell’entrata in vigore della legge   n. 95/2004, che ha modificato la legge sull’amministrazione penitenziaria.   La Corte sottolinea tuttavia che la legge in questione, che ha potuto essere   applicata solamente alla decisione adottata il 23 giugno 2004, non permette   di riparare la violazione verificatasi anteriormente alla sua entrata in vigore,   e segnatamente quella realizzata con la decisione del 3 dicembre 2003   (Argenti c. Italia, n. 56317/00, § 38, 10 novembre 2005).   55. Vi è dunque stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione   V. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   56. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   “Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo   incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il   caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   57. Il ricorrente chiede 136 150 Euro (EUR) a titolo di risarcimento per   il danno subito. Egli osserva di essere stato “ingiustamente” detenuto per 3   giorni e ritiene di aver diritto alla somma di 35 Euro (EUR) per giorno.   58. Il Governo sostiene che la somma richiesta dal ricorrente sia   manifestamente sproporzionata e invita la Corte a dichiarare che la semplice   constatazione della violazione costituisce una sufficiente equa   soddisfazione.   59. La Corte non vede alcun nesso di causalità tra la violazione   constatata ed un eventuale danno materiale e, pertanto, rigetta la domanda.   Essa ricorda, tra l’altro, d’aver concluso che le condizioni di detenzione del   ricorrente non sono state contrarie all’articolo 3 della Convenzione. La   Corte ritiene che nelle circostanze del caso di specie, la mera constatazione   della violazione dell’articolo 8 in riferimento al controllo della sua   corrispondenza sia sufficiente a compensare il danno morale subito dal   ricorrente.     Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   B. Spese e costi   60. L’avvocato del ricorrente ha trasmesso anche una nota di onorari   ammontante a 11 540 Euro (EUR) per la copertura delle spese e dei costi   sostenuti nella procedura davanti alla Corte.   61. Il Governo osserva che il ricorrente non ha espressamente richiesto   un rimborso delle spese, essendosi limitato ad allegare una nota di onorari.   In ogni caso la somma richiesta è eccessiva.   62. La Corte ritiene che la nota onorari che il legale rappresentante del   ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria può intendersi come una   richiesta di rimborso delle spese. Tuttavia, secondo la sua consolidata   giurisprudenza, il rimborso dei costi e delle spese richieste dal ricorrente   non può avvenire se non nella misura in cui queste siano dimostrate nella   realtà, necessità e nella ragionevolezza del loro importo (Belziuk c. Polonia,   sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 573, § 49). Ora la Corte   giudica eccessivo l’ammontare richiesto per le spese e i costi relativi alla   procedura presso di lei e decide di concedere 4000 Euro (EUR) a questo   titolo.   C. Interessi moratori   63. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori   sul tasso marginale d’interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,   1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto al motivo relativo al controllo della   corrispondenza del ricorrente ed irricevibile per il resto;   2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in   relazione al controllo della corrispondenza del ricorrente;   3. Ritiene che tale constatazione di violazione costituisca un’equa   soddisfazione sufficiente per il danno morale sofferto dal ricorrente;   4. Ritiene   a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a   partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva   conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4000 euro   (quattromila euro) per spese e costi, oltre ad ogni altra somma   eventualmente dovuta a titolo d’imposta;     Copyright © 2008 UFTDU   BAGARELLA c. ITALIA   b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali;   5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 gennaio 2008 in   applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło