15625/04
WyrokETPCz2008-01-15ECLI:CE:ECHR:2008:0115JUD001562504
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy kontrola korespondencji więźnia objętego specjalnym reżimem detencyjnym, oparta na przepisach prawa krajowego, które nie regulują w wystarczająco jasny sposób czasu trwania ani podstaw kontroli, stanowi naruszenie prawa do poszanowania korespondencji z art. 8 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że kontrola korespondencji skarżącego, oparta na art. 18 włoskiej ustawy o administracji penitencjarnej, naruszyła art. 8 Konwencji, ponieważ nie była „przewidziana przez ustawę” w rozumieniu tego przepisu. Trybunał wielokrotnie stwierdzał, że art. 18 nie reguluje w wystarczająco jasny sposób ani czasu trwania środków kontroli korespondencji więźniów, ani powodów, które mogą je uzasadniać, ani też nie określa w sposób wystarczająco precyzyjny zakresu swobody oceny władz. W konsekwencji, brak jasności i przewidywalności przepisów krajowych doprowadził do stwierdzenia naruszenia, bez konieczności badania, czy ingerencja była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”.Stan faktyczny
Skarżący, Leoluca Bagarella, urodzony w 1942 roku, jest obywatelem włoskim, osadzonym w zakładzie karnym L'Aquila. Został aresztowany 24 czerwca 1995 roku i skazany na dożywocie za masakrę, wielokrotne morderstwa i przynależność do organizacji mafijnej. Od 10 lipca 1995 roku podlegał specjalnemu reżimowi detencyjnemu (art. 41bis włoskiej ustawy o administracji penitencjarnej), który nakładał liczne ograniczenia, w tym na widzenia rodzinne i kontrolę korespondencji. W październiku 1998 roku został umieszczony w wydzielonej sekcji więzienia w Spoleto, a następnie przeniesiony do L'Aquila. Jego korespondencja była kontrolowana od 1995 roku na podstawie decyzji sędziego nadzorującego, z wyłączeniem korespondencji do Rady Europy i ETPCz.Rozstrzygnięcie
Uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego kontroli korespondencji skarżącego, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną;
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w związku z kontrolą korespondencji skarżącego;
Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę niemajątkową;
Stwierdza, że Państwo pozwane ma zapłacić skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku zgodnie z art. 44 § 2 Konwencji, kwotę 4000 euro (cztery tysiące euro) tytułem kosztów i wydatków, powiększoną o wszelkie należne podatki; oraz że od upływu tego terminu do dnia zapłaty, kwota ta będzie powiększona o odsetki proste według stopy równej krańcowej stopie oprocentowania Europejskiego Banku Centralnego obowiązującej w danym okresie, powiększonej o trzy punkty procentowe;
Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
BAGARELLA c. ITALIA
(Ricorso n. 15625/04)
SENTENZA
STRASBURGO gennaio 2008
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite
dall’art. 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
BAGARELLA c. ITALIA
Nel caso Bagarella c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una
camera composta da :
Françoise Tulkens, presidente,
András Baka,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2007,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 15625/04) diretto contro la
Repubblica italiana, con il quale un cittadino italiano, il Sig. Leoluca
Bagarella (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 15 aprile 2004 in virtù
dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente è rappresentato da F. Gubitoso, avvocato del foro de
L'Aquila. Il Governo italiano (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente,
I. M. Braguglia, e dal suo co-agente, F. Crisafulli.
3. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione
determinano nei suoi confronti dei trattamenti inumani e degradanti nonché
la violazione del diritto al rispetto della vita familiare e di quello al rispetto
della corrispondenza.
4. Il 30 settembre 2005, il presidente della terza sezione della Corte ha
deciso di comunicare il ricorso al Governo. Inoltre, avvalendosi delle
disposizioni di cui all’art. 29 § 3, egli ha deciso che la ricevibilità ed il
merito del caso siano esaminati congiuntamente.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. Il ricorrente è nato nel 1942 ed è detenuto nel penitenziario de
L'Aquila.
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A. Le azioni penali
6. Il ricorrente, accusato di strage, omicidio plurimo e di associazione a
delinquere di tipo mafioso, è stato arrestato il 24 giugno 1995. Egli è stato,
in seguito, condannato all’ergastolo.
7. Così come risulta dagli ultimi decreti ministeriali che applicano il
regime speciale di detenzione, il ricorrente è stato successivamente
processato per altri fatti criminosi connessi alla sua appartenenza ad una
organizzazione di tipo mafioso.
B. L’applicazione del regime speciale di detenzione previsto
dall’articolo 41bis della legge sull’amministrazione penitenziaria
8. Il 10 luglio 1995, tenuto conto della pericolosità del ricorrente, il
ministro della Giustizia adottava un decreto che gli imponeva, per il periodo
di un anno, il regime di detenzione speciale previsto dall’articolo 41bis,
comma 2, della legge sull’amministrazione penitenziaria n. 354 del 26
luglio 1975 (anche nota come “Legge sull’amministrazione penitenziaria”).
Come modificata dalla legge n. 356 del 7 agosto 1992, questa disposizione
consente la sospensione totale o parziale dell’applicazione del normale
regime di detenzione allorquando ragioni d’ordine e di sicurezza pubblica lo
esigano. Il decreto ministeriale imponeva le seguenti tipologie di restrizioni:
-
limitazione delle visite da parte dei membri della famiglia (al
massimo una al mese per la durata di un’ora);
-
-
-
divieto di incontrare terze persone;
divieto di utilizzare il telefono;
divieto di ricevere o d’inviare all’esterno somme di denaro superiori
ad un ammontare determinato;
- divieto di ricevere più di due pacchi al mese ma con la possibilità di
riceverne due all’anno contenenti biancheria;
-
divieto di eleggere un rappresentante dei detenuti e di essere eletto
come tale;
-
-
-
-
limitazione delle ore di permanenza all’aperto a due ore al giorno;
divieto di organizzare attività culturali, ricreative e sportive;
divieto di esercitare attività artigianali;
divieto di acquistare generi alimentari destinati alla cottura;
Inoltre, tutta la corrispondenza in entrata ed in uscita doveva essere
sottoposta a controllo previa autorizzazione delle competenti autorità
giudiziarie.
9. L’applicazione del regime speciale, successivamente, è stata
prorogata più volte per periodi di sei mesi fino al dicembre 2002, poi di un
anno fino alla fine del 2005 almeno. Le restrizioni furono tuttavia attenuate,
una prima volta, il 21 dicembre 2000, in seguito all’autorizzazione ad
intrattenere una conversazione telefonica di un’ora al mese con i membri
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della famiglia in caso di mancata visita da parte degli stessi, ed in seguito
alla possibilità di acquistare generi alimentari destinati alla cottura. Nel
dicembre 2002, il periodo di tempo da trascorrere fuori dalla cella, in
gruppo di cinque persone al massimo, venne esteso a quattro ore al giorno
di cui due ore all’aria aperta. Inoltre, il divieto di organizzare attività
culturali, ricreative e sportive e quello di esercitare attività artigianali furono
soppressi.
10. Nell’ottobre 1998, il ricorrente veniva collocato in un’area riservata
del carcere di Spoleto, dove è rimasto in isolamento in ragione della sua
pericolosità e della gravità delle infrazioni commesse. Il 29 ottobre 2004, il
ricorrente veniva trasferito al penitenziario de L’Aquila.
C. Il controllo della corrispondenza
11. A partire dal 1995, la corrispondenza del ricorrente è sottoposta a
controllo da parte delle autorità penitenziarie. Con due decisioni del 23
giugno 2001 e del 23 giugno 2004, il giudice di sorveglianza de L’Aquila ha
deciso di sottoporre a controllo tutta la corrispondenza del ricorrente, ad
eccezione di quella indirizzata “al Consiglio d’Europa e alla Corte europea
dei Diritti dell’Uomo”. La prima di tali decisioni aveva validità fino al 31
dicembre 2001, la seconda fino al 23 settembre 2004. Esse si fondavano
sull’articolo 18 della legge sull’amministrazione penitenziaria. Nelle sue
osservazioni pervenute alla cancelleria il 5 gennaio 2006, il Governo
segnala che una decisione concernente il controllo della corrispondenza del
ricorrente è stata adottata dal giudice di sorveglianza il 3 dicembre 2003.
II. LA NORMATIVA E LA PRATICA INTERNA RILEVANTI
12. Nella sua sentenza Ospina Vargas, la Corte ha riepilogato il diritto e
la pratica interna pertinenti per quanto riguarda il regime di detenzione
speciale applicato nel caso concreto e per quanto riguarda il controllo della
corrispondenza (Ospina Vargas c. Italia, n. 40750/98, §§ 23-33, 14 ottobre
2004). Essa ha inoltre preso in considerazione le modifiche introdotte dalla
legge n. 279 del 23 dicembre 2002 e dalla legge n. 95 del 8 aprile 2004
(ibidem).
13. Con la circolare n. 3470/5920 del 20 febbraio 1998, sulla base del
principio di individualizzazione del trattamento penitenziario previsto dagli
articoli 13 e 14 della legge sull’amministrazione penitenziaria e dal suo
regolamento di esecuzione, e tenuto conto della legislazione in materia, con
particolare attenzione alle pronunce della Corte costituzionale sulle
condizioni di legittimità dell’articolo 41bis, il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia ha
introdotto delle sezioni differenziate raggruppanti determinate categorie di
detenuti al fine di semplificare le operazioni di sorveglianza. Tale circolare
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ha stabilito le regole pratiche da rispettare per garantire la sicurezza e
l’ordine pubblico nel pieno rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti.
Essa ha previsto le attività alle quali i detenuti possono partecipare e le
caratteristiche delle sezioni.
DIRITTO
I. CIRCA “L’ECCEZIONE PROCEDURALE” DEL GOVERNO
14. A titolo preliminare, il Governo contesta la decisione del presidente
della terza sezione della Corte di esaminare congiuntamente la ricevibilità
ed il merito del caso. Esso ritiene che la presente fattispecie solleverà degli
aspetti nuovi e non darà vita ad un caso ripetitivo.
15. La Corte ricorda che la possibilità di esaminare congiuntamente la
ricevibilità ed il merito di un ricorso è espressamente prevista dagli articoli § 3 della Convenzione e 54A del regolamento della Corte. La Corte non
vede, nella fattispecie, alcuna ragione per rivedere la decisione di esaminare
congiuntamente la ricevibilità ed il merito (si veda, mutatis mutandis,
Marcello Viola c. Italia, n. 45106/04, § 33, 5 ottobre 2006).
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA
CONVENZIONE
16. Il ricorrente sostiene che le condizioni della sua detenzione danno
vita ad una violazione del divieto di trattamenti inumani e degradanti.
Il ricorrente invoca l’articolo 3 della Convenzione, il quale è così
formulato:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti o pene inumani o
degradanti”
17. Il Governo si oppone a tale tesi.
A. Argomenti delle parti
1. Il Governo
18. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato assegnato al
penitenziario de L’Aquila il 18 settembre 1998 e che dal 23 gennaio 1999
egli sconta la sua pena, nel settore riservato, insieme con altri detenuti. Il
suo isolamento, pertanto, è durato quattro mesi circa e si è concluso il 23
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gennaio 1999. Il ricorso non è stato introdotto che nel 2004, pertanto le
doglianze dell’interessato in relazione all’isolamento sono tardive.
19. Il Governo eccepisce, inoltre, il mancato esaurimento delle vie di
ricorso interne, considerato che il ricorrente aveva a sua disposizione delle
vie per contestare la sua assegnazione al settore riservato. In effetti, come
ogni atto amministrativo, anche questo può essere impugnato con un ricorso
all’autorità che ha adottato l’atto (il direttore del carcere), con un ricorso
gerarchico, con un ricorso al tribunale amministrativo regionale (il c.d.
TAR) competente o con un reclamo al giudice di sorveglianza. Infine, con la
sentenza n. 26 del 1999, la Corte costituzionale ha precisato che ogni
decisione dell’amministrazione penitenziaria che produca una compressione
dei diritti individuali dei detenuti può essere contestata innanzi al tribunale
di sorveglianza.
20. Quanto al merito della doglianza, il Governo osserva che ogni
istituto penitenziario è diviso in edifici, padiglioni, settori, piani etc. Le
condizioni di detenzione in ciascuna di queste parti possono leggermente
variare, in funzione della struttura dei locali e delle esigenze di
sorveglianza, normalmente configurate in relazione alla categoria dei
detenuti che vi sono assegnati. Una maggiore sorveglianza è necessaria per
le persone condannate in quanto membri di associazioni a delinquere
particolarmente forti e pericolose. Il regolamento del penitenziario
determina le modalità di trattamento in funzione delle esigenze poste con
riferimento ai differenti gruppi di detenuti. Le autorità amministrative sono
competenti per l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti e alle differenti
sezioni dei medesimi.
21. Il settore riservato è una sezione destinata ad accogliere i detenuti
che potrebbero dar luogo ad aggressioni o che potrebbero esserne le vittime.
Tale esigenza è stata all’origine dell’isolamento temporaneo del ricorrente.
In effetti, attraverso la limitazione del numero di detenuti che vi sono
assegnati, il settore riservato permette una sorveglianza più stretta. Oltre a
ciò, il settore riservato non si differenzia dagli altri settori del carcere. Infatti
i detenuti che vi sono assegnati possono prendere parte alle attività
ricreative o di rieducazione. L’assegnazione a luoghi senza formalità è
indipendente dall’imposizione del regime previsto dall’articolo 41bis della
legge sull’amministrazione penitenziaria. Essa non ha una durata
predeterminata, ma la persistenza delle ragioni che la giustificano è
verificata o ogni sei mesi o « frequentemente ». Infine, essa non ha diretta
incidenza sui diritti di « carattere civile » dei detenuti. Quest’ultimi infatti
non hanno il diritto di scegliere il luogo e le modalità della loro detenzione
né tantomeno il diritto di scegliere in compagnia di chi vorrebbero scontare
la loro pena.
22. Alla luce di quanto precede, il Governo conclude che l’assegnazione
di un detenuto al settore riservato trova una base giuridica conforme alle
richieste della Convenzione; vale a dire che tale base giuridica è accessibile,
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chiaro e prevedibile. Limitata alla separazione dei detenuti più pericolosi di
altri, essa si fonda sull’esigenza di garantire l’ordine e la sicurezza
all’interno del penitenziario e non comporta una situazione d’isolamento. I
“circa quattro mesi d’isolamento” (dal 18 settembre 1998 al 23 gennaio
1999) subiti dal ricorrente presso il penitenziario de L’Aquila sono stati
motivati da esigenze d’ordine pratico: bisognava in primo luogo identificare
le categorie di detenuti con le quali l’interessato poteva avere dei contatti
senza pregiudizio per la sua propria sicurezza e per quella altrui.
23. Per quanto riguarda la sottoposizione del ricorrente al regime
speciale previsto dall’articolo 41bis della legge sull’amministrazione
penitenziaria, il Governo osserva che tale regime si giustificava in virtù
della natura dei crimini commessi dall’interessato e in relazione ai suoi
persistenti legami con forti e pericolose organizzazioni criminali. Le
restrizioni imposte al ricorrente sono state soltanto quelle strettamente
necessarie ad impedire di intrattenere contatti con il suo ambiente criminale
d’origine o di esercitare un’attività di “proselitismo” all’interno del carcere.
La Corte ha costantemente ritenuto che tali restrizioni non raggiungano
quella soglia minima di gravità tale da ricadere nel raggio d’azione
dell’articolo 3 della Convenzione.
2. Il ricorrente
24. Il ricorrente si lamenta delle restrizioni previste dall’articolo 41 bis
della legge sull’amministrazione penitenziaria nonché di essere stato
collocato in un settore riservato del carcere in una situazione d’isolamento.
Egli sostiene che siffatte condizioni di detenzione sono insopportabili.
25. Il ricorrente contesta l’affermazione del Governo secondo la quale il
suo isolamento non sarebbe durato che quattro mesi. Egli osserva di aver
subito e di continuare a subire restrizioni dalla data del suo arresto,
avvenuto il 24 giugno 1995.
26. Il ricorrente afferma egualmente che né lui né il suo legale hanno
potuto ottenere una copia della circolare contenente l’istituzione del settore
riservato. Si lamenta, inoltre, di non aver mai ricevuto comunicazione della
decisione di tale assegnazione. Ne deduce che non vi è alcun fondamento
giuridico per la sua assegnazione al settore riservato. Se l’imposizione del
regime speciale di detenzione si fonda su una base legale chiara, vale a dire
l’articolo 41 bis della legge sull’amministrazione penitenziaria, ciò non
accade per la sistemazione nel settore riservato. Con il riferimento al
“margine d'autonomia” delle autorità, il Governo cerca in realtà di
giustificare delle condizioni inumane, che hanno privato il ricorrente dei
diritti riconosciuti agli altri detenuti.
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B. Apprezzamento della Corte
27. La Corte non ritiene necessario soffermarsi sulle eccezioni del
Governo, relative al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e alla
tardività d’una parte delle affermazioni del ricorrente. Infatti, anche
supponendo che il ricorrente abbia soddisfatto gli obblighi su di lui
incombenti ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, tale motivo di
ricorso resta in ogni caso irricevibile, per le seguenti ragioni.
28. L’articolo 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali
delle società democratiche. Anche in circostanze molto difficili, quali la
lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione proibisce
in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti.
L’articolo 3 non permette limitazioni, in ciò differisce dalla maggior parte
delle disposizioni normative della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e,
secondo l’articolo 15 § 2, non è soggetto a deroga, neppure in caso di
pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (Labita c. Italia [GC],
n. 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV; Selmouni c. Francia [GC], n.
25803/94, § 95, CEDH 1999-V; Assenov ed altri c. Bulgaria, sentenza del ottobre 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-VIII, p.
3288, § 93). Il divieto di tortura o delle pene o trattamenti inumani o
degradanti è assoluto, quali che siano le azioni della vittima (Chahal c.
Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V, p. 1855, §
79). La natura delle infrazioni contestate al ricorrente, dunque, è priva di
rilevanza per l’esame sotto l’angolo visuale dell’articolo 3.
29. Un maltrattamento deve presentare una soglia minima di gravità per
ricadere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione. La
valutazione di questo minimo è relativa per definizione ; essa dipende
dall’insieme dagli elementi della causa, e segnatamente dalla durata del
trattamento, dai suoi effetti fisici e mentali, così come, talvolta, dal sesso,
dall’età e dallo stato di salute della vittima (si veda, tra le altre, Price c.
Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII; Mouisel c. Francia,
n. 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX; Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00,
§ 67, 11 luglio 2006).
30. In altri ricorsi intentati contro l’Italia, la Corte si è posta la questione
se l’applicazione prolungata dell’articolo 41bis costituisca una violazione
dell’articolo 3. Ebbene, la Corte, a più riprese, ha ritenuto che il regime
speciale previsto dal citato articolo 41bis, che comporta un semplice
isolamento sociale relativo, non costituisce, in sé, un trattamento inumano o
degradante (Attanasio c. Italia (decisione), n. 15619/04, § 48, 13 novembre
2007, e Indelicato c. Italia (decisione), n. 31143/96, 6 luglio 2000). Nessun
elemento della presente fattispecie induce a scostarsi da tali conclusioni.
31. Inoltre, nel caso Gallico (n. 53723/00, §§ 20-23, 28 giugno 2005) e
Campisi (n. 24358/02, §§ 37-41, 11 luglio 2006), con riguardo agli
argomenti invocati per giustificare il mantenimento delle restrizioni imposte
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ai ricorrenti, la Corte ha ritenuto che l’applicazione del regime speciale per
la durata rispettivamente di dodici e cinque anni non avesse cagionato
sofferenze o umiliazioni ulteriori rispetto a quelle che inevitabilmente
comporta una data forma di trattamento – prolungato nella fattispecie – o di
pena legittimi. Agli occhi della Corte, identica conclusione s’impone nella
presente fattispecie, ove la sottoposizione del ricorrente al regime oggetto
delle censure del ricorrente ha avuto inizio il 10 luglio 1995 (si veda anche,
mutatis mutandis, Schiavone c. Italia (decisione), n. 65039/01, 13 novembre
2007).
32. La Corte rileva, inoltre, che la decisione di collocare il ricorrente in
un settore riservato è stata ampiamente e ragionevolmente giustificata. Le
considerazioni concernenti il regime di detenzione speciale si applicano alla
sistemazione in un settore riservato del carcere nella misura in cui
quest’ultimo non comporti alcuna ulteriore restrizione rispetto al regime del
41bis, fatta salva l’interdizione di entrare in contatto con i detenuti degli
altri settori del carcere (Attanasio, decisione citata, § 55).
33. Quanto all’isolamento lamentato dal ricorrente, la Corte ricorda che
l’isolamento sensoriale completo combinato ad un totale isolamento sociale
può ledere la personalità e costituisce una forma di trattamento inumano che
non può essere giustificata con esigenze di sicurezza o con qualsiasi altra
motivazione. In compenso, il divieto di intrattenere rapporti con gli altri
detenuti per ragioni di sicurezza, di disciplina e di protezione non
costituisce, in se stessa considerata, una forma di pena o trattamento
inumano. (Öcalan c. Turchia [GC], n. 46221/99, § 191, CEDH 2005-IV,
nonché Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, § 123, luglio 2006).
34. Nel caso di specie, il Governo afferma che il ricorrente è stato
collocato nel settore riservato il 18 settembre 1998 e che, dal 23 gennaio
1999, egli sconta la sua pena con gli altri detenuti (paragrafi 18 e 22 più
sopra). Il ricorrente non ha contestato tale affermazione né ha prodotto
elementi per smentirla. Pertanto, la Corte ritiene che l’isolamento subito
dall’interessato non è durato che quattro mesi e cinque giorni. Durante detto
periodo, l’interessato ha continuato a ricevere le visite dei membri della sua
famiglia e del suo avvocato (si veda, mutatis mutandis, Ramirez Sanchez
citata, § 131). Tenuto conto della durata del trattamento denunciato, nonché
dell’atteggiamento delle autorità italiane, che si sono preoccupate di
collocare altri detenuti nel settore riservato del carcere, la Corte ritiene che
l’isolamento, parziale e relativo, al quale il ricorrente è stato sottoposto, non
raggiunge quella soglia minima di gravità necessaria per ricadere sotto
l’ambito di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda, mutatis
mutandis, Schiavone, decisione citata, dove la Corte ha ritenuto che non
fosse contrario a tale disposizione un isolamento de facto durato circa otto
mesi).
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35. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte non scorge
alcuna parvenza di violazione dell’articolo 3 della Convenzione.
36. Ne segue che tale motivo è manifestamente infondato e deve essere
rigettato in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA
CONVENZIONE IN RAGIONE DELLE RESTRIZIONI ALLE
VISITE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA DEL RICORRENTE
37. Il ricorrente ritiene che le restrizioni imposte alle visite dei membri
della sua famiglia hanno leso il suo diritto al rispetto della sua vita familiare.
Tale motivo si presta ad essere esaminato sotto l’angolo visuale
dell’articolo 8 della Convenzione, che dispone :
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a
meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza,
per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei
reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle
libertà altrui.”
38. Il Governo si oppone a tale tesi. Riferendosi alle osservazioni
sviluppate in relazione all’articolo 3 della Convenzione, esso deduce che né
l’applicazione del regime previsto dall’articolo 41bis della legge
sull’amministrazione penitenziaria né la collocazione all’interno del settore
riservato abbiano privato il ricorrente dei contatti con la sua famiglia o con i
suoi congiunti. Ogni ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente è
stata giustificata da esigenze di sicurezza e prevenzione scaturenti dalla
statura criminale dell’interessato.
39. La Corte ricorda che essa è già stata chiamata a stabilire se le
restrizioni previste dall’applicazione dell’articolo 41bis in materia di vita
privata e familiare di certi detenuti costituissero un’ingerenza giustificata
dal paragrafo 2 dell’articolo 8 (Messina c. Italia (n. 2), n. 25498/94,
§§ 59-74, CEDH 2000-X, e Indelicato, decisione citata).
40. Tali restrizioni tendono a spezzare i legami esistenti tra le persona
interessata e il suo ambiente criminale d’origine, al fine di limitare il rischio
di vedere utilizzare i contatti personali di questi detenuti con le strutture
delle organizzazioni criminali di tale ambiente.
41. Prima dell’introduzione del regime speciale, un buon numero di
detenuti pericolosi riuscivano a conservare la loro posizione all’interno
dell’organizzazione criminale alla quale appartenevano, a scambiare
informazioni con gli altri detenuti e con l’esterno nonché ad organizzare e a
far eseguire reati. In tale contesto, la Corte ritiene che, tenuto conto della
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specifica natura della criminalità organizzata, segnatamente di tipo mafioso,
e del fatto che molto spesso le visite familiari sono state il mezzo di
trasmissione di ordini ed istruzioni verso l’esterno, le restrizioni, certo
rilevanti, alle visite e i controlli che ne hanno accompagnato lo svolgimento
non possono considerarsi sproporzionati in relazione ai legittimi scopi
perseguiti (Salvatore c. Italia (decisione), n. 37827/97, 9 gennaio 2001).
42. La Corte ha parimenti avuto modo di pronunciarsi sulla questione
volta a stabilire se l’applicazione prolungata di tale regime ad un detenuto
violi il diritto garantito dall’articolo 8 della Convenzione. Nel caso
Gallico, precedentemente citato, essa ha ritenuto utile precisare che la stessa
non ravvisa alcun disconoscimento di tale disposizione in ragione del
semplice decorrere del tempo. Nel caso di specie, la Corte osserva che il
ricorrente è sottoposto al regime speciale dal luglio 1995 e che a ciascun
rinnovo, il ministro della Giustizia ha tenuto conto delle informazioni
attestanti che il ricorrente continui ad essere una persona pericolosa. La
Corte si riferisce anche alla decisione di irricevibilità parziale nel caso
Bastone c. Italia (n. 59638/00, 10 gennaio 2005), nel quale la Corte ha
esaminato e rigettato tale tipo di rilievo sul terreno degli articoli 3 ed 8 della
Convenzione.
43. Infine, essa nota che, nella fattispecie, le considerazioni che
precedono si applicano anche ai detenuti assegnati ad un settore riservato
del carcere nella misura in cui non è dimostrato che tale assegnazione
comporti delle limitazioni diverse da quelle imposte ai detenuti sotto il
regime 41bis della legge sull’amministrazione penitenziaria (Attanasio,
decisione citata, § 64).
44. Concludendo, la Corte ritiene che le limitazioni al diritto del
ricorrente al rispetto della sua vita familiare non hanno superato ciò che, ai
sensi dell’articolo 8 § 2, è necessario, in una società democratica, per il
mantenimento della pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e la
prevenzione dei crimini (Attanasio, decisione citata, § 65).
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA
CONVENZIONE IN RAGIONE DEL CONTROLLO DELLA
CORRISPONDENZA DEL RICORRENTE
45. Il ricorrente si lamenta del controllo della sua corrispondenza. Egli
invoca l’articolo 8 della Convenzione.
46. Il Governo si oppone a tale tesi.
A. Sulla ricevibilità
47. La Corte constata che tale motivo di ricorso non è manifestamente
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva
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peraltro che tale motivo non urta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si
decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.
A. Sul merito
48. Il Governo osserva innanzitutto che, essendo stato presentato il
ricorso il 15 aprile 2004, qualsiasi misura adottata prima del 15 ottobre 2003
sfugge alla competenza della Corte. Quanto alle decisioni successive, il
giudice di sorveglianza ha ordinato il controllo della corrispondenza del
ricorrente conformemente all’articolo 18 della legge sull’amministrazione
penitenziaria. Ora la Corte ha ritenuto che tale disposizione non costituisse
una base legale sufficiente ai sensi della Convenzione.
49. Il Governo invita la Corte a riconsiderare la propria giurisprudenza e
d’avere riguardo “alle peculiarità delle decisioni che concretamente
impongono il controllo della corrispondenza in ciascun caso determinato”.
In questa circostanza le decisioni del giudice di sorveglianza presentano
“tutte le caratteristiche richieste dalla giurisprudenza europea”.
50. La Corte nota subito che una decisione volta ad ordinare il controllo
della corrispondenza del ricorrente è stata adottata il 23 giugno 2004.
Inoltre, il Governo segnala che un’altra decisione è stata presa il 3 dicembre
2003. Pertanto il ricorso, introdotto il 15 aprile 2004, non può essere
considerato tardivo in relazione a siffatto motivo.
51. Ad ogni buon conto, vi è stata una “ingerenza di un’autorità
pubblica” nell’esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua
corrispondenza garantito dall’articolo 8 § 1. Una simile ingerenza viola tale
disposizione salvo il caso in cui, “prevista dalla legge”, essa persegua uno
degli scopi legittimi di cui al paragrafo 2 e, inoltre, sia “necessaria, in una
società democratica” per il loro raggiungimento (si vedano, tra le tante altre,
Calogero Diana c. Italia, sentenza del 15 novembre 1996, in Raccolta
1996-V, p. 1775, § 28 ; Domenichini c. Italia, sentenza del 15 novembre
1996, Raccolta 1996-V, p. 1799, § 28 ; Labita citata, § 179).
52. La Corte rileva che il controllo della corrispondenza del ricorrente è
stato ordinato dal giudice di sorveglianza ai sensi dell’articolo 18 della
legge sull’amministrazione penitenziaria (cfr. paragrafo 11 più sopra). Ora
la Corte ha già constatato a più riprese che il controllo della corrispondenza
fondato su tale disposizione viola l’articolo 8 della Convenzione perchè esso
non è “previsto dalla legge” nella misura in cui quest’ultima non disciplina
né la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, né i
motivi che possano giustificarle, e non indica con sufficiente chiarezza la
durata e le modalità d’esercizio del potere di apprezzamento delle autorità
competenti nella materia considerata (si veda, tra le altre, Labita citata, §§
175-185). La Corte, pertanto, non vede alcun motivo per discostarsi da una
giurisprudenza che tende a consentire a ciascun detenuto di godere del
grado minimo di protezione imposto dal principio di supremazia del diritto
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in una società democratica (Calogero Diana citata, p. 1776, § 33, e Campisi
c. Italia, n. 24358/02, § 50, 11 luglio 2006).
53. Alla luce di quanto precede, la Corte constata che il controllo della
corrispondenza del ricorrente non è stato “previsto dalla legge” ai sensi
dell’articolo 8 della Convenzione. Tale conclusione rende superfluo
verificare nel caso di specie il rispetto delle altre esigenze della medesima
disposizione.
54. La Corte prende atto, del resto, dell’entrata in vigore della legge
n. 95/2004, che ha modificato la legge sull’amministrazione penitenziaria.
La Corte sottolinea tuttavia che la legge in questione, che ha potuto essere
applicata solamente alla decisione adottata il 23 giugno 2004, non permette
di riparare la violazione verificatasi anteriormente alla sua entrata in vigore,
e segnatamente quella realizzata con la decisione del 3 dicembre 2003
(Argenti c. Italia, n. 56317/00, § 38, 10 novembre 2005).
55. Vi è dunque stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione
V. SULL’APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL’ARTICOLO
DELLA
56. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo
incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il
caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
57. Il ricorrente chiede 136 150 Euro (EUR) a titolo di risarcimento per
il danno subito. Egli osserva di essere stato “ingiustamente” detenuto per 3 giorni e ritiene di aver diritto alla somma di 35 Euro (EUR) per giorno.
58. Il Governo sostiene che la somma richiesta dal ricorrente sia
manifestamente sproporzionata e invita la Corte a dichiarare che la semplice
constatazione della violazione costituisce una sufficiente equa
soddisfazione.
59. La Corte non vede alcun nesso di causalità tra la violazione
constatata ed un eventuale danno materiale e, pertanto, rigetta la domanda.
Essa ricorda, tra l’altro, d’aver concluso che le condizioni di detenzione del
ricorrente non sono state contrarie all’articolo 3 della Convenzione. La
Corte ritiene che nelle circostanze del caso di specie, la mera constatazione
della violazione dell’articolo 8 in riferimento al controllo della sua
corrispondenza sia sufficiente a compensare il danno morale subito dal
ricorrente.
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B. Spese e costi
60. L’avvocato del ricorrente ha trasmesso anche una nota di onorari
ammontante a 11 540 Euro (EUR) per la copertura delle spese e dei costi
sostenuti nella procedura davanti alla Corte.
61. Il Governo osserva che il ricorrente non ha espressamente richiesto
un rimborso delle spese, essendosi limitato ad allegare una nota di onorari.
In ogni caso la somma richiesta è eccessiva.
62. La Corte ritiene che la nota onorari che il legale rappresentante del
ricorrente ha fatto pervenire alla cancelleria può intendersi come una
richiesta di rimborso delle spese. Tuttavia, secondo la sua consolidata
giurisprudenza, il rimborso dei costi e delle spese richieste dal ricorrente
non può avvenire se non nella misura in cui queste siano dimostrate nella
realtà, necessità e nella ragionevolezza del loro importo (Belziuk c. Polonia,
sentenza del 25 marzo 1998, Raccolta 1998-II, p. 573, § 49). Ora la Corte
giudica eccessivo l’ammontare richiesto per le spese e i costi relativi alla
procedura presso di lei e decide di concedere 4000 Euro (EUR) a questo
titolo.
C. Interessi moratori
63. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori
sul tasso marginale d’interesse della Banca centrale europea maggiorato di
tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto al motivo relativo al controllo della
corrispondenza del ricorrente ed irricevibile per il resto;
2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in
relazione al controllo della corrispondenza del ricorrente;
3. Ritiene che tale constatazione di violazione costituisca un’equa
soddisfazione sufficiente per il danno morale sofferto dal ricorrente;
4. Ritiene
a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a
partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva
conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, 4000 euro
(quattromila euro) per spese e costi, oltre ad ogni altra somma
eventualmente dovuta a titolo d’imposta;
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b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale
periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 15 gennaio 2008 in
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło