16861/02

WyrokETPCz2009-06-09ECLI:CE:ECHR:2009:0609JUD001686102

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie przez administrację prawomocnego wyroku sądu administracyjnego nakazującego reintegrację na stanowisku oraz arbitralne wstrzymanie wypłaty należnej odprawy stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) i prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie wyroku jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji, a jego niewykonanie pozbawia gwarancje art. 6 sensu. Stwierdził, że anulowanie przez sąd administracyjny decyzji o przeniesieniu skarżącego powinno skutkować jego reintegracją na poprzednim stanowisku, a żadne z zaproponowanych przez administrację rozwiązań nie odzwierciedlało istoty wyroku. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał uznał, że roszczenie skarżącego o odprawę było wystarczająco ustalone i bezsporne, a odmowa wypłaty, pomimo prawomocnego nakazu zapłaty, stanowiła arbitralną ingerencję w prawo do poszanowania mienia, nieopartą na żadnym uzasadnieniu, co naruszyło zasadę praworządności.
Stan faktyczny
Skarżący, Nicola Silvestri, był dyrektorem służb penitencjarnych we Włoszech. W 1997 roku został przeniesiony ze stanowiska dyrektora więzienia w Empoli z powodu „niezgodności środowiskowej”. Sąd administracyjny (TAR) anulował tę decyzję, ale administracja nie wykonała wyroku, co doprowadziło do dalszych postępowań sądowych i kolejnych, tymczasowych przeniesień. Po zakończeniu stosunku pracy w 2002 roku, skarżącemu należała się odprawa, której wypłata została wstrzymana przez administrację, powołującą się na wcześniejsze roszczenie zwrotu odszkodowania, które skarżący otrzymał na podstawie wyroku sądu powszechnego, później uchylonego z przyczyn proceduralnych.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzuca wstępny zarzut Rządu. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza na rzecz skarżącego 13 000 EUR za szkodę materialną, 5 000 EUR za szkodę moralną oraz 13 500 EUR za koszty i wydatki. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   NICOLA SILVESTRI c. ITALIE   (Ricorso no 16861/02)   SENTENZA   STRASBURGO   giugno 2009   DEFINITIVA   09/09/2009   Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani   Nicola Silvestri c. Italia   Nel caso Nicola Silvestri c. Italia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una Camera   composta da:   Françoise Tulkens, presidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, giudici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 settembre 2007 e il 19 maggio   2009,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (no 16861/02) diretto contro la Repubblica   Italiana con cui un ricorrente di quello Stato, il signor Nicola Silvestri (« il ricorrente »),   ha adito la Corte il 15 marzo 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione europea   per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione   »).   2. Il ricorrente è rappresentato da A.G. Lana, avvocato del foro di Roma. Il Governo   italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente E. Spatafora, e dal suo co-   agente, F. Crisafulli.   3. Con una decisione del 25 settembre 2007, la camera ha dichiarato il ricorso   ricevibile.   4. Tanto il ricorrente, quanto il Governo, hanno depositato delle osservazioni scritte   complementari (articolo 59 § 1 del regolamento).   FATTO   LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. Il ricorrente è nato nel 1948 e risiede a Casalguidi.   6. Il ricorrente fa parte del personale di direzione dei servizi penitenziari dal 1977.   Ha svolto funzioni di vice direttore e in seguito di direttore di un certo numero di   penitenziari. Il suo contratto di lavoro è giunto a termine il 10 aprile 2002.   1. I trasferimenti d’ufficio e i procedimenti di annullamento   5. Il 9 settembre 1996, il ricorrente fu nominato direttore del penitenziario   femminile di Empoli, destinato ad accogliere detenute tossicomani. Era stato classificato   nella nona categoria professionale.   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   Con una decisione del 21 marzo 1997, il direttore generale dell’amministrazione   penitenziaria decise di trasferire il ricorrente presso il Provveditorato regionale della   Toscana, con sede a Firenze, a causa di un’incompatibilità « ambientale ». Il   trasferimento d’ufficio era stato giustificato alla luce dei problemi di gestione della   prigione legati, in particolare, alle difficoltà del ricorrente di relazionarsi tanto con i suoi   collaboratori diretti, quanto con gli operatori esterni.   8. Il ricorrente impugnò la decisione davanti al tribunale amministrativo regionale (   «il TAR» ) della Toscana.   9. Con una decisione del 29 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 29 gennaio   1998, il TAR accolse il ricorso del ricorrente e annullò la decisione del 21 marzo 1997   per mancato rispetto del principio del contraddittorio. In particolare ravvisò che il   ricorrente non era stato avvisato dell’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio   del 20 marzo 1997, vale a dire alla vigilia della decisione del direttore generale   della’amministrazione penitenziaria. In conseguenza di ciò, l’amministrazione non   aveva dato al ricorrente la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le   proprie argomentazioni avverso la sanzione.   10. L’amministrazione penitenziaria non propose appello e la decisione del TAR   divenne definitiva.   11. Il 9 febbraio 1998, il ricorrente intimò all’amministrazione penitenziaria di dare   esecuzione alla decisione del TAR. Domandò di essere reintegrato nel proprio ufficio di   direttore del penitenziario di Empoli o, «a titolo alternativo e sussidiario», di essere   assegnato alla direzione del carcere di Pistoia.   12. Il 23 marzo 1998, il ricorrente fu assegnato a titolo provvisorio alla direzione del   carcere di Pistoia.   13. Il 4 novembre 1998, il ricorrente introdusse un giudizio di ottemperanza davanti   al TAR della Toscana. Egli addusse che l’amministrazione non si era ancora conformata   (alla decisione del TAR) e domandò la reintegrazione nelle sue funzioni di direttore del   penitenziario femminile di Empoli.   14. Con una decisione del 9 febbraio 1999, depositata in cancelleria il 22 aprile 1999,   il TAR accolse la domanda del ricorrente ed ordinò il suo trasferimento ad Empoli. Con   la medesima decisione, il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria fu   nominato commissario ad acta ed incaricato di sorvegliare l’esecuzione della decisione   del 29 ottobre 1997.   15. Con una nota del 1° marzo 1999, l’ufficio centrale del personale penitenziario   informò il ricorrente dell’apertura nei suoi confronti di una nuova procedura di   trasferimento d’ufficio in ragione dei problemi sopravvenuti nella gestione della   prigione di Pistoia, alla quale era stato provvisoriamente assegnato il 23 marzo 1998.   16. Con una decisione del 31 marzo 1999, il direttore generale dell’amministrazione   penitenziaria decise di trasferire nuovamente il ricorrente presso il Provveditorato   regionale della Toscana.   17. Nel frattempo, il decreto legislativo n° 80 del 31 marzo 1998 aveva stabilito la   competenza del giudice ordinario per il contenzioso in materia di impiego pubblico   posteriore al 30 giugno 1998.   18. Il ricorrente adì quindi il tribunale ordinario di Empoli con una domanda di   provvedimenti urgenti.   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   19. Con un’ordinanza provvisoria del 22 aprile 1999, il tribunale ordinario,   accogliendo la domanda del ricorrente, ordinò la sospensione del trasferimento presso il   Provveditorato regionale della Toscana, considerandolo una semplice reiterazione del   provvedimento del 21 marzo 1997, e la reintegrazione dell’interessato nelle funzioni di   direttore del penitenziario femminile di Empoli. Invitò inoltre le parti ad iniziare una   procedura nel merito entro trenta giorni.   Risulta dagli atti che il ricorrente non introdusse alcuna procedura nel merito nel   termine fissato.   20. A seguito dell’ordinanza del 22 aprile 1999, l’amministrazione penitenziaria   sospese la propria decisione di trasferire d’ufficio il ricorrente e, con una decisione dell’   maggio 1999, lo destinò provvisoriamente alla direzione del carcere di Empoli.   21. L’11 novembre 1999, il ricorrente, lamentando che le funzioni esercitate nel   penitenziario femminile di Empoli non corrispondevano che all’ottava categoria e   costituivano un’offesa al suo prestigio professionale, domandò di essere trasferito al   provveditorato regionale della Toscana svolgendo le mansioni corrispondenti alla   propria categoria.   22. il direttore generale accolse tale domanda e, con decisione del 22 novembre   1999, trasferì il ricorrente a Firenze.   23. il 5 giugno 2000, il ricorrente introdusse un ricorso dinnanzi al TAR della   Toscana. Egli lamentava che l’amministrazione penitenziaria non aveva ancora dato   esecuzione alla decisione del 29 ottobre 1997 né all’ordinanza del 22 aprile 1999, e   domandò la nomina di un nuovo commissario ad acta.   24. Il 21 settembre 2000 il TAR accolse tale domanda e designò a tale funzione il   Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.   25. Il ministero della Giustizia propose appello davanti al Consiglio di Stato.   Con una sentenza depositata in cancelleria il 30 settembre 2002, l’alta corte dichiarò   l’appello irricevibile, poiché la decisione del 21 settembre 2000 non poteva essere   messa in discussione.   26. Nel frattempo, l’8 giugno 2000, il ricorrente aveva investito il tribunale ordinario   di Firenze di un’istanza volta ad ottenere l’annullamento della decisione di   trasferimento del 31 marzo 1999 e la reintegrazione nelle sue funzioni nella prigione di   Empoli.   27. Con una sentenza del 28 dicembre 2000, il tribunale ordinario rigettò il ricorso   del ricorrente. Esso rilevò che quest’ultimo nel frattempo aveva richiesto ed ottenuto il   trasferimento preso il Provveditorato regionale della Toscana e che, pertanto, non aveva   più alcun interesse a chiedere l’annullamento della decisione del 31 marzo 1999. Esso   affermò che, per le medesime ragioni, l’ordinanza del 22 aprile 1999 aveva perduto la   sua efficacia.   2. La procedura di risarcimento   28. Nel frattempo, il 29 luglio 1998, il ricorrente aveva convenuto l’amministrazione   penitenziaria dinnanzi il tribunale ordinario di Firenze in funzione del giudice del lavoro   al fine di ottenere un risarcimento di 170 000 000 lire italiane (ITL), ossia all’incirca   000 EUR per il pregiudizio subito in ragione del suo trasferimento e della mancata   esecuzione della sentenza del TAR del 29 ottobre 1997.   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   29. Con una sentenza del 19 novembre 1998, il tribunale ordinario accolse la   domanda del ricorrente e gli liquidò 150 000 000 ITL. Dichiarò la competenza della   giurisdizione ordinaria stante il carattere patrimoniale della controversia e ritenne che il   trasferimento in causa così come la mancata esecuzione della sentenza del TAR   costituissero un pregiudizio per l’immagine e la personalità del ricorrente.   30. A seguito dell’Appello proposto dall’amministrazione, il tribunale di Firenze e la   Corte di Cassazione con decisioni rispettivamente del 12 maggio 1999 e del 25 ottobre   2001, annullarono la sentenza del tribunale di primo grado, affermando in particolare   che il giudice competente per la decisione era il giudice amministrativo e non il giudice   ordinario, conformemente all’articolo 45 del decreto n° 80 del 1998.   31. Con lettera del 7 aprile 2000, il ministero della Giustizia domandò al ricorrente la   restituzione della somma di 186 500 000 ITL, ossia 96 060 EUR , che nel frattempo gli   erano stati versati in esecuzione della sentenza del 19 novembre 1998.   32. Rileva dal fascicolo che il ricorrente non restituì la detta somma e non adì il   tribunale amministrativo per una procedura di risarcimento.   3. Le pretese economiche del ricorrente legate alla cessazione del suo contratto di   lavoro e alla procedura di esecuzione   33. Il 10 aprile 2002, l’amministrazione penitenziaria pose fine al contratto di lavoro   del ricorrente per motivi di salute.   Con un atto amministrativo del 3 settembre 2002, il capo dell’amministrazione   penitenziaria stabilì che il ricorrente aveva diritto ad un indennità di 9 985,76 EUR, pari   a quattro mesi di stipendio, poiché il preavviso di fine contratto non era stato rispettato.   34. Il 4 ottobre 2002, l’ufficio del bilancio del ministero della Giustizia diede il suo   assenso e trasmise l’ordine di pagamento alla Direzione provinciale del Tesoro di   Firenze.   35. Il 18 gennaio ed il 4 febbraio 2003, il ricorrente diffidò la Direzione provinciale   del Tesoro a corrispondergli la somma a lui dovuta.   36. Il 12 marzo 2003, il ricorrente adì il tribunale di Firenze in funzione di giudice   del lavoro con una domanda d’ingiunzione di pagamento, in virtù degli articoli 633 e   seguenti del codice di procedura civile.   37. Il 29 marzo 2003, il tribunale intimò al Capo della Direzione provinciale del   Tesoro di Firenze di pagare il credito in questione, aumentato a 11 615 EUR. Il   tribunale decise che tale decisione era immediatamente esecutiva.   38. Il 19 novembre 2003 il ricorrente iniziò un pignoramento presso terzi.   39. Il 30 giugno 2004, il ministero dell’Economia si oppose alla procedura di   esecuzione forzata iniziata dal ricorrente, facendo valere che quest’ultimo non vantava   alcun diritto di credito dal momento che era debitore verso l’amministrazione di una   somma superiore, pari a 102 527, 57 EUR. Il ministero sollevò l’eccezione di   compensazione dei crediti e domandò al tribunale di Pistoia di sospendere la procedura   di esecuzione.   40. Con un’ordinanza del 12 ottobre 2004, il giudice dell’esecuzione accolse la   domanda di sospensione del ministero e sospese la procedura di esecuzione.   41. Con una sentenza del 23 novembre 2005, il tribunale affermò che il ministero   avrebbe dovuto far valere l’esistenza del suo credito verso il ricorrente con   un’opposizione all’ingiunzione di pagamento. Osservò che l’amministrazione aveva già   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   reclamato la somma dal ricorrente il 7 aprile 2000 e che nulla le aveva impedito di   sollevare l’eccezione di compensazione nell’ambito della procedura d’ingiunzione. Il   giudice revocò la sospensione della procedura di esecuzione e, affermando sul credito   del ricorrente non vi era alcun dubbio, rigettò il ricorso del ministro della Giustizia.   42. Con una nota del 23 gennaio 2006 il ministero della Giustizia stabilì il fermo   amministrativo di tutte le somme di cui il ministero poteva essere debitore nei confronti   del ricorrente, riconosciuto debitore verso lo Stato per 102 527, 57 EUR.   43. Il 30 gennaio 2006, l’avvocato dello Stato produsse dinanzi al giudice   dell’esecuzione la decisione del ministero della Giustizia del 23 gennaio 2006.   44. Il giudice dell’esecuzione rinviò all’udienza del 20 febbraio 2006 al fine di   consentire alle parti di predisporre delle memorie. La procedura è tutt’ora pendente.   DIRITTO   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE CONVENTION   45. Il ricorrente si lamenta del rifiuto dell’amministrazione di dare esecuzione alla   sentenza del TAR del 29 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998, e di   reintegrarlo nelle sue funzioni di direttore del penitenziario femminile di Empoli. Egli   invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle parti che qui rilevano, così recita:   « Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il   quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile »   46. La Corte innanzitutto ricorda che nella decisione sulla ricevibilità del presente   caso, resa il 25 settembre 2007, essa ha ritenuto che l’eccezione del Governo tratta   dall’inapplicabilità dell’articolo 6 doveva essere unita all’esame del caso nel merito.   47. Il Governo eccepisce la non applicabilità dell’articolo 6 alla luce della   giurisprudenza Pellegrin (Pellegrin c. Francia, [GC], n°28541/95, CEDU 1999 VIII).   Esso afferma che il ricorrente, in qualità di direttore di una struttura penitenziaria, rientri   a tale titolo nella categoria dei funzionari che partecipano all’esercizio dell’autorità   pubblica e che detengono una porzione delle potere dello Stato.   48. Il Governo chiede alla Corte di risolvere la questione dell’applicabilità   dell’articolo 6 sulla base della giurisprudenza Pellegrin in vigore all’epoca della   comunicazione della richiesta e di non applicare la giurisprudenza Eskelinen (Vilho   Eskelinen e altri c. Finlandia, ([GC], no 63235/00, § 62, CEDU 2007-...). Alla luce di   tutto ciò, esso sostiene che il diritto invocato dal ricorrente, vale a dire l’inamovibilità   dalla sua posizione di funzionario amministrativo, non potrebbe essere considerato alla   stregua di un « diritto » ai sensi della Convenzione.   49. Quanto al merito, il Governo afferma che il ricorrente non possa dolersi di non   essere stato reintegrato direttamente nel carcere femminile di Empoli, avendo   l’amministrazione accolto la sua domanda di assegnazione al carcere di Pistoia. Esso   sostiene che il ricorrente, a titolo alternativo e sussidiario, aveva espressamente richiesto   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   tale destinazione nella sua richiesta del 9 febbraio 1998 (paragrafo 11, supra). Inoltre, il   ricorrente fu in seguito riassegnato a Empoli, sebbene nell’esercizio di funzioni diverse   da quelle precedentemente esercitate (paragrafi 20 e 21).   L’amministrazione avrebbe pertanto dato esecuzione alla decisione giudiziaria in   una forma alternativa e conforme alle richieste dell’interessato. L’ulteriore sviluppo   della procedura giudiziaria, proseguita dal ricorrente malgrado l’assenza di oggetto e di   ragion d’essere, non potrebbe mettere in discussione tale circostanza.   50. Il Governo afferma inoltre che non si può rimproverare all’amministrazione di   essersi sottratta al suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del TAR adottando la   seconda decisione di trasferimento (paragrafo 9, supra). Di conseguenza, in mancanza   di una sentenza che affermasse che il ricorrente non poteva essere trasferito,   l’amministrazione rimaneva, in principio, libera di giungere ad una decisione fondata   sui medesimi fatti, a condizione di rispettare le regole procedurali.   51. Il ricorrente ritiene l’articolo 6 applicabile al suo caso. Egli fa notare   innanzitutto che l’oggetto della sua richiesta non concerne né lo sviluppo della sua   carriera né il trasferimento d’ufficio deciso nei suoi confronti, ma la non esecuzione da   parte dello Stato di una decisione giudiziaria definitiva.   52. Egli deduce inoltre che la legislazione nazionale gli riconosceva il diritto di adire   il giudice amministrativo contro una decisione dell’amministrazione che egli   considerava illegittima. Per di più, quel giudice ha accolto le sue richieste ed ha   annullato, attraverso una decisione giudiziaria vincolante, la sanzione amministrativa.   53. Per quanto riguarda la fondatezza della sua doglianza, il ricorrente contesta le   argomentazioni del Governo secondo le quali l’amministrazione si sarebbe conformata   ai suoi obblighi decidendo sul suo trasferimento prima a Pistoia e quindi a Firenze. Egli   fa valere che la mancata esecuzione della sentenza del 29 ottobre 1997 è stata   riconosciuta in due occasioni dalle giurisdizioni amministrative e qualunque altra   considerazione non potrebbe rimettere in discussione tale constatazione. D’altronde,   egli sottolinea che nessuna assegnazione decisa dall’amministrazione nel corso degli   anni può essere considerata alla stregua di un’ esecuzione, anche parziale, del suo   obbligo. Egli fa osservare, a tale proposito, che se pure è vero che domandò di essere   assegnato alla direzione del carcere di Pistoia, non vi fu trasferito, il 23 marzo 1998, che   a titolo provvisorio.   54. Trattandosi innanzitutto dell’eccezione tratta dall’incompatibilità ratione   materiae del presente ricorso, la Corte ricorda che ebbe l’occasione di far evolvere la   propria giurisprudenza relativa all’applicabilità dell’articolo 6 §1 alle cause tra lo Stato   ed i suoi agenti. In particolare, nel caso Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia già citato,   essa ha ritenuto che due condizioni dovessero essere soddisfatte perché lo Stato potesse   far valere la condizione di funzionario di un ricorrente al fine di sottrarlo alla protezione   offerta dall’articolo 6. In primo luogo, il diritto interno dello stato coinvolto deve   espressamente escludere l’accesso ad un tribunale nei casi relativi ad una posizione o ad   una categoria di salari in questione. In secondo luogo, tale deroga deve fondarsi su   motivi oggettivi legati all’interesse dello Stato (sentenza precitata, § 62).   55. Nel caso di specie non è in dubbio che il ricorrente avesse accesso a un tribunale   in virtù del diritto nazionale. D’altro canto, tenendo conto delle circostanze del caso,   non si potrebbe affermare che le obiezioni del ricorrente, reali e serie, non si fondassero   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   su un « diritto » che si poteva far valere nel diritto interno (Neves e Silvia c. Portogallo,   aprile 1989, §37, serie A n° 153-A).   56. Di conseguenza, l’articolo 6 si applica al caso di specie.   57. La Corte ricorda inoltre che nella sentenza Hornsby c. Grecia, essa ha ritenuto   che l’esecuzione di una sentenza o di una decisione, quale che sia la giurisdizione, deve   considerarsi come facente parte integrante del «processo » ai sensi dell’articolo 6. Se   l’amministrazione rifiuta o omette di porla in essere, o ritardi a farlo, le garanzie   dell’articolo 6 di cui ha beneficiato l’avente diritto durante il processo perderebbero   ogni ragion d’essere (sentenza del 19 marzo 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni   1997-II, p. 511, §§ 40-41).   58. Essa riconosce che il giudizio del TAR della Toscana del 29 ottobre 1997,   annullando la decisione dell’amministrazione penitenziaria di trasferire d’ufficio il   ricorrente, acquisì autorità di cosa giudicata dal momento che l’amministrazione   rinunciò a proporre appello. Tuttavia il ricorrente tentò in vano a due riprese di ottenere   l’esecuzione di tale sentenza, malgrado gli esiti positivi delle procedure di esecuzione   intentate.   59. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’obbligo di conformarsi ad   una sentenza non si limita al suo dispositivo; in effetti, allo stesso tempo il merito della   sentenza deve essere rispettato e applicato. Inoltre, essa sottolinea l’importanza   peculiare che riveste l’esecuzione di una decisione nel contesto del contenzioso   amministrativo (Hornsby c. Grecia, cit., §41). Introducendo un ricorso per   l’annullamento dinnanzi una giurisdizione amministrativa dello Stato, l’avente diritto   mira ad ottenere non solo l’eliminazione dell’atto o dell’omissione contesa, ma anche e   soprattutto la rimozione dei suoi effetti (Zazanis e altri c. Grecia, n° 68138/01, § 36, 18   novembre 2004).   60. La Corte non può condividere l’argomentazione del Governo secondo la quale il   ricorrente avrebbe beneficiato di una esecuzione alternativa della sentenza controversa   per il fatto di essere stato trasferito prima a Pistoia, destinazione che aveva indicato lui   stesso a titolo alternativo, ed in seguito ad Empoli, sebbene nell’esercizio di funzioni   inferiori alle sue.   61. Essa considera che nessuna di tali soluzioni riflettesse né il merito della sentenza   del TAR, né le aspettative dell’interessato. L’annullamento della sanzione disciplinare   inizialmente inflitta al ricorrente avrebbe dovuto comportare la reintegrazione   dell’interessato nell’esercizio delle sue funzioni di direttore presso il penitenziario di   Empoli, come venne affermato a due riprese dalle giurisdizioni dell’esecuzione (si   vedano i paragrafi 15 e 20 supra).   62. Sebbene la Corte ammetta che esistono delle circostanze che giustificano la   mancata esecuzione in forma di obbligazione imposta da una decisione giudiziaria   definitiva (Costin c, Romania, n° 57810/00, § 57, 26 maggio 2005), essa osserva che le   giurisdizioni interne non hanno rilevato né delle circostanze di fatto tali da renderne   impossibile l’esecuzione, né degli ostacoli giuridici all’attuazione della sentenza   controversa (si veda, mutatis mutandis Costin, cit., § 28; SC Ruxandra Trading SRL,   28333/02, § 57, sentenza del 12 luglio 2007; Stefanescu c. Romania, n° 9555/03, §§ 25,   26, 11 ottobre 2007).   63. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l’omissione   dell’amministrazione di conformarsi al giudizio del TAR del 29 ottobre 1997, ha   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   minacciato il diritto del ricorrente ad una protezione giudiziaria effettiva garantita   dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.   Pertanto, c’è stata violazione di tale disposizione.   III.   SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO   PROTOCOLLO No 1   DEL   64. Il ricorrente lamenta inoltre una minaccia al suo diritto al rispetto dei propri beni   per il fatto di non poter ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto. Egli   invoca l’articolo 1 del Protocollo n°1 che, nelle sue parti rilevanti, così recita:   « Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato   della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai   principi generali del diritto internazionale.   65. Il ricorrente fa valere che la somma che percepì in esecuzione della sentenza del   tribunale ordinario di Firenze del 19 novembre 1998 non concerne affatto il contenzioso   concernente la cessazione del suo contratto di lavoro. In più, sostiene che l’esistenza del   suo debito nei confronti dell’amministrazione non è provata, nella misura in cui nessuna   decisione giudiziaria ha riconosciuto che non aveva diritto alla somma contestata a   titolo di risarcimento del danno. In effetti, il tribunale Firenze e la Corte di Cassazione   annullarono la sentenza del tribunale di primo grado del 19 novembre 1998   esclusivamente per motivi legati alla competenza. Non esclusero il suo diritto ad essere   risarcito del danno e un’azione dinnanzi alla giurisdizione amministrativa rimane   sempre possibile.   66. D’altro canto, l’amministrazione non ha iniziato alcuna procedura giudiziaria di   esecuzione al fine di recuperare la somma contesa.   67. Egli osserva che il sequestro conservativo disposto dall’amministrazione nel   corso della procedura di esecuzione forzata non fu che un mezzo per guadagnare tempo   e un modo per l’amministrazione di sottrarsi alla sua obbligazione di dare esecuzione   alla sentenza del tribunale amministrativo.   68. Il Governo fa rilevare che il ricorrente è debitore nei confronti dello Stato di circa   000 euro (EUR), vale a dire della somma indebitamente percepita a titolo di   risarcimento del danno sulla base di un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo e   annullato in seguito.   69. Egli sostiene che tale somma, ampiamente superiore a quella che sarebbe dovuta   al ricorrente a titolo di indennità, di 11 000 EUR circa, possa essere recuperata   dall’amministrazione attraverso la compensazione dei crediti reciproci. Orbene, essendo   attualmente pendente una procedura dinnanzi al giudice dell’esecuzione relativamente   al se l’amministrazione sia tenuta al pagamento della somma contestata, il Governo   afferma che il ricorrente non può reclamare di avere un credito certo ed esigibile nei   confronti dell’amministrazione.   70. La Corte ricorda che un « credito » può rappresentare un « bene » ai sensi   dell’articolo 1 Protocollo n°1, a condizione che sia sufficientemente individuato per   essere esigibile (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia,   sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-B, p. 84, § 59).   71. La Corte rileva innanzitutto che né l’esistenza né l’ammontare del credito del   ricorrente sono mai stati oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione, avendo   Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   questa affermato con atto del 3 settembre 2002 che il ricorrente aveva diritto ad un   indennità di fine rapporto pari a quattro mesi di salario.   Essa osserva inoltre che il 29 marzo 2003 il tribunale di Firenze ingiunse   all’amministrazione penitenziaria, con una decisione immediatamente esecutiva, di   corrispondere al ricorrente l’indennità contesa.   72. Al fine di giustificare il mancato pagamento della detta somma, il Governo   deduce la questione della compensazione dei crediti, già sollevata dall’amministrazione   debitrice nel corso della procedura di esecuzione. A tale proposito, si deve constatare   che tale questione fu esaminata dal tribunale di Pistoia, in funzione di giudice   dell’esecuzione, che decise di dichiararla irricevibile e di rigettare il ricorso in   opposizione presentato dall’amministrazione (si veda paragrafo 42, supra).   73. In tali circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente disponesse di un credito   sufficientemente stabilito e di un diritto incontestato alla somma oggetto di   controversia. Essa osserva d’altro canto che la dichiarazione del ministero della   Giustizia del 2 gennaio 2006, che ebbe per effetto la riapertura della procedura di   esecuzione forzata, tuttora pendente, non potrebbe rimettere in discussione la validità   dell’ingiunzione del 29 marzo 2003, confermata dal tribunale di Pistoia il 23 novembre   2005.   La Corte rammenta che la primazia del diritto, uno dei principi fondamentali di una   società democratica, è inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (sentenza   Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, pp. 850-851, § 50) ed implica   il diritto dello Stato o di un’autorità pubblica di conformarsi ad un giudizio o una   sentenza resi nei loro confronti (si veda, mutatis mutandis, la sentenza Hornsby cit.,   p. 511, § 41).   74. La Corte di qui ritiene che rifiutando al ricorrente il pagamento della somma   dovuta, nonostante l’ingiunzione del 29 marzo 2003 e il giudizio del 23 novembre 2005,   le autorità competenti hanno minacciato il suo diritto al rispetto dei suoi beni ai sensi   della prima frase del primo comma dell’articolo 1 Protocollo n° 1. Secondo la Corte,   tale ingerenza non si fondava su alcuna valida giustificazione; essa fu dunque arbitraria   comportando una violazione del principio della legalità. Una tale conclusione dispensa   di ricercare se un giusto equilibrio fu mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale   della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti individuali (si veda Iatridis   c. Grecia [GC], no 31107/96, § 62, CEDU 1999–II ; Karahalios c. Grecia, cit., § 35).   Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 Protocollo n° 1.   IV. SUlL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE   756. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il   diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le   conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa »   A. Danno   76. A titolo di risarcimento del danno materiale per la violazione dell’articolo 1   Protocollo no 1, il ricorrente richiede il versamnento di una somma corrispondente alla     Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   sua indennità di fine raporto, vale a dire di 11 615 EUR, più gli interessi legali a   decorrere dal 29 marzo 2003, data in cui il suo credito fu dichiarato esigibile.   Richiede parimenti 150 000 EUR per il pregiudizio morale subito in ragione della   violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.   77. Il Governo si oppone alle pretese del ricorrente. Ritiene mal fondata la domanda   a titolo di danno materiale e stima eccessiva la somma richiesta per il pregiudizio   morale.   78. La Corte ricorda che una sentenza di accertamento di una violazione implica per   lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di cancellarne le   conseguenze in modo tale da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a   questa (alla pronuncia) (Metaxas, cit., § 35 e Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione)   [GC], no 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).   79. Quanto al pregiudizio materiale, la Corte nota che nel caso di specie essa ha   riconosciuto la violazione dell’articolo 1 Protocollo no 1 in ragione del mancato   pagamento da parte dell’amministrazione della somma accordata dalla decisione   esecutiva del 29 marzo 2003 e osserva che il debito fondato su tale decisione non è stato   ancora pagato.   807. Essa ritiene che vi sia motivo di riconoscere al ricorrente l’integralità della   detta somma. Per ciò che concerne l’attribuzione degli interessi, la Corte ricorda che   l’adeguatezza di un risarcimento del danno diminuirebbe se il pagamento di questo   facesse astrazione degli elementi suscettibili di ridurne il valore, come il trascorrere di   un lasso di tempo che non potrebbe qualificarsi come ragionevole (Akkuş c. Turchiae,   sentenza del 9 luglio 1997, Raccolta 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29). Essa ritiene   dunque di dover ugualmente accogliere quella parte della domanda del ricorrente.   Pertanto, la Corte decide di riconoscere al ricorrente 13 000 EUR a titolo di   pregiudizio materiale.   81. Trattandosi del pregiudizio morale derivante dalla non esecuzione della   decisione giudiziaria che comandava all’amministrazione di reintegrarlo nel suo posto   di lavoro, la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un pregiudizio morale certo,   specificamente legato alla frustrazione determinata dall’impossibilità di vedere eseguita   la decisione resa in suo favore e che tale pregiudizio non sia sufficientemente   compensato da una constatazione di violazione.   82. Ricorrendo tali circostanze, avuto riguardo di tutto l’insieme degli elementi in   suo possesso e giudicando secondo equità, così come previsto dall’articolo 41 della   Convenzione, essa attribuisce al ricorrente 5 000 EUR a questo titolo.   B. Spese e costi   83. Il ricorrente domanda 26 027,57 EUR per le spese ed i costi sostenuti dinnanzi   alle giurisdizioni interne. Produce dei documenti giustificativi relativi a più procedure,   compresa una procedura di risarcimento del danno contro terzi, una procedura di sfratto   e delle procedure penali.   84. Richiede ugualmente il rimborso delle spese e dei costi relativi alla procedura   dinnanzi alla Corte, che stima pari a 15 023,15 EUR.   85. Il Governo afferma che le spese ed i costi relativi alle procedure interne non   sono dovuti al ricorrente, trattandosi di spese ordinarie di giustizia che non solo     Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   connesse alle violazioni lamentate. Inoltre, ritiene esorbitanti i costi concernenti la   procedura dinnanzi alla Corte.   86. La Corte ricorda che, dal momento che essa accerta una violazione della   Convenzione, può accordare ai ricorrenti il pagamento delle spese e dei costi che essi   hanno sostenuto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali per prevenire o far correggere la   detta violazione (si veda, in particolare, la sentenza Zimmermann e Steiner c. Svizzera,   del 13 luglio 1983, serie A no 66, § 36, e la sentenza Hertel c. Svizzera, del 25 agosto   1998, Raccolta 1998-VI, § 63). Essa osserva che nel caso di specie, vi sia motivo per   rimborsare unicamente i costi e le spese sostenute dal ricorrente per prevenire o far   correggere le violazioni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza del TAR   della Toscana del 29 ottobre 1997 e del mancato pagamento dell’indennità di fine   rapporto.   In conseguenza, sulla base degli elementi in suo possesso e giudicando secondo   equità, decide di riconoscere al ricorrente 10 000 EUR a questo titolo.   87. Per quel che riguarda le spese ed i costi relativi alla presente procedura, la Corte   giudica eccessiva la domanda del ricorrente e, statuendo secondo equità, decide di   accordargli 3 500 EUR a questo titolo.   C. Interessi moratori   88. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso   d’interessi pari a quello dell’agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale   Europea, maggiorato di tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, A L’UNANIMITÀ,   1. Rigetta l’eccezione preliminare del Governo ;   2. Ritiene che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione ;   3. Ritiene che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ;   4. Ritiene   a) che lo Stato convenuto debba corrispondere al ricorrente, entro tre mesi a   decorrere dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2   della Convenzione, le somme seguenti :   i. 13 000 EUR (tredicimila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a   titolo di imposta, per danno materiale ;   ii. 5 000 EUR (cinquemila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a   titolo di imposta, per danno morale ;   iii. 13 500 EUR (tredicimilacinquecento euro), oltre ogni importo che possa   essere dovuto a titolo di imposta per il ricorrente, per spese e costi ;   b) che a far data dalla scadenza del detto termine e fino al versamento,   quell’ammontare sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello     Copyright © 2010 UFTDU   Nicola Silvestri c. Italia   dell’agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato   di tre punti percentuali ;   5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per la parte restante.   Redatta in francese, e comunicata per iscritto il 9 giugno 2009, in applicazione   dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente     Copyright © 2010 UFTDU

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