16861/02
WyrokETPCz2009-06-09ECLI:CE:ECHR:2009:0609JUD001686102
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy niewykonanie przez administrację prawomocnego wyroku sądu administracyjnego nakazującego reintegrację na stanowisku oraz arbitralne wstrzymanie wypłaty należnej odprawy stanowi naruszenie prawa do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) i prawa do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że wykonanie wyroku jest integralną częścią „procesu” w rozumieniu art. 6 Konwencji, a jego niewykonanie pozbawia gwarancje art. 6 sensu. Stwierdził, że anulowanie przez sąd administracyjny decyzji o przeniesieniu skarżącego powinno skutkować jego reintegracją na poprzednim stanowisku, a żadne z zaproponowanych przez administrację rozwiązań nie odzwierciedlało istoty wyroku. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał uznał, że roszczenie skarżącego o odprawę było wystarczająco ustalone i bezsporne, a odmowa wypłaty, pomimo prawomocnego nakazu zapłaty, stanowiła arbitralną ingerencję w prawo do poszanowania mienia, nieopartą na żadnym uzasadnieniu, co naruszyło zasadę praworządności.Stan faktyczny
Skarżący, Nicola Silvestri, był dyrektorem służb penitencjarnych we Włoszech. W 1997 roku został przeniesiony ze stanowiska dyrektora więzienia w Empoli z powodu „niezgodności środowiskowej”. Sąd administracyjny (TAR) anulował tę decyzję, ale administracja nie wykonała wyroku, co doprowadziło do dalszych postępowań sądowych i kolejnych, tymczasowych przeniesień. Po zakończeniu stosunku pracy w 2002 roku, skarżącemu należała się odprawa, której wypłata została wstrzymana przez administrację, powołującą się na wcześniejsze roszczenie zwrotu odszkodowania, które skarżący otrzymał na podstawie wyroku sądu powszechnego, później uchylonego z przyczyn proceduralnych.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzuca wstępny zarzut Rządu. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1. Zasądza na rzecz skarżącego 13 000 EUR za szkodę materialną, 5 000 EUR za szkodę moralną oraz 13 500 EUR za koszty i wydatki. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
NICOLA SILVESTRI c. ITALIE
(Ricorso no 16861/02)
SENTENZA
STRASBURGO giugno 2009
DEFINITIVA
09/09/2009
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani
Nicola Silvestri c. Italia
Nel caso Nicola Silvestri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una Camera
composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 settembre 2007 e il 19 maggio
2009,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 16861/02) diretto contro la Repubblica
Italiana con cui un ricorrente di quello Stato, il signor Nicola Silvestri (« il ricorrente »),
ha adito la Corte il 15 marzo 2002 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione
»).
2. Il ricorrente è rappresentato da A.G. Lana, avvocato del foro di Roma. Il Governo
italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente E. Spatafora, e dal suo co-
agente, F. Crisafulli.
3. Con una decisione del 25 settembre 2007, la camera ha dichiarato il ricorso
ricevibile.
4. Tanto il ricorrente, quanto il Governo, hanno depositato delle osservazioni scritte
complementari (articolo 59 § 1 del regolamento).
FATTO
LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. Il ricorrente è nato nel 1948 e risiede a Casalguidi.
6. Il ricorrente fa parte del personale di direzione dei servizi penitenziari dal 1977.
Ha svolto funzioni di vice direttore e in seguito di direttore di un certo numero di
penitenziari. Il suo contratto di lavoro è giunto a termine il 10 aprile 2002.
1. I trasferimenti d’ufficio e i procedimenti di annullamento
5. Il 9 settembre 1996, il ricorrente fu nominato direttore del penitenziario
femminile di Empoli, destinato ad accogliere detenute tossicomani. Era stato classificato
nella nona categoria professionale.
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Con una decisione del 21 marzo 1997, il direttore generale dell’amministrazione
penitenziaria decise di trasferire il ricorrente presso il Provveditorato regionale della
Toscana, con sede a Firenze, a causa di un’incompatibilità « ambientale ». Il
trasferimento d’ufficio era stato giustificato alla luce dei problemi di gestione della
prigione legati, in particolare, alle difficoltà del ricorrente di relazionarsi tanto con i suoi
collaboratori diretti, quanto con gli operatori esterni.
8. Il ricorrente impugnò la decisione davanti al tribunale amministrativo regionale (
«il TAR» ) della Toscana.
9. Con una decisione del 29 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 29 gennaio
1998, il TAR accolse il ricorso del ricorrente e annullò la decisione del 21 marzo 1997
per mancato rispetto del principio del contraddittorio. In particolare ravvisò che il
ricorrente non era stato avvisato dell’inizio della procedura di trasferimento d’ufficio
del 20 marzo 1997, vale a dire alla vigilia della decisione del direttore generale
della’amministrazione penitenziaria. In conseguenza di ciò, l’amministrazione non
aveva dato al ricorrente la possibilità di partecipare alla procedura e di presentare le
proprie argomentazioni avverso la sanzione.
10. L’amministrazione penitenziaria non propose appello e la decisione del TAR
divenne definitiva.
11. Il 9 febbraio 1998, il ricorrente intimò all’amministrazione penitenziaria di dare
esecuzione alla decisione del TAR. Domandò di essere reintegrato nel proprio ufficio di
direttore del penitenziario di Empoli o, «a titolo alternativo e sussidiario», di essere
assegnato alla direzione del carcere di Pistoia.
12. Il 23 marzo 1998, il ricorrente fu assegnato a titolo provvisorio alla direzione del
carcere di Pistoia.
13. Il 4 novembre 1998, il ricorrente introdusse un giudizio di ottemperanza davanti
al TAR della Toscana. Egli addusse che l’amministrazione non si era ancora conformata
(alla decisione del TAR) e domandò la reintegrazione nelle sue funzioni di direttore del
penitenziario femminile di Empoli.
14. Con una decisione del 9 febbraio 1999, depositata in cancelleria il 22 aprile 1999,
il TAR accolse la domanda del ricorrente ed ordinò il suo trasferimento ad Empoli. Con
la medesima decisione, il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria fu
nominato commissario ad acta ed incaricato di sorvegliare l’esecuzione della decisione
del 29 ottobre 1997.
15. Con una nota del 1° marzo 1999, l’ufficio centrale del personale penitenziario
informò il ricorrente dell’apertura nei suoi confronti di una nuova procedura di
trasferimento d’ufficio in ragione dei problemi sopravvenuti nella gestione della
prigione di Pistoia, alla quale era stato provvisoriamente assegnato il 23 marzo 1998.
16. Con una decisione del 31 marzo 1999, il direttore generale dell’amministrazione
penitenziaria decise di trasferire nuovamente il ricorrente presso il Provveditorato
regionale della Toscana.
17. Nel frattempo, il decreto legislativo n° 80 del 31 marzo 1998 aveva stabilito la
competenza del giudice ordinario per il contenzioso in materia di impiego pubblico
posteriore al 30 giugno 1998.
18. Il ricorrente adì quindi il tribunale ordinario di Empoli con una domanda di
provvedimenti urgenti.
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19. Con un’ordinanza provvisoria del 22 aprile 1999, il tribunale ordinario,
accogliendo la domanda del ricorrente, ordinò la sospensione del trasferimento presso il
Provveditorato regionale della Toscana, considerandolo una semplice reiterazione del
provvedimento del 21 marzo 1997, e la reintegrazione dell’interessato nelle funzioni di
direttore del penitenziario femminile di Empoli. Invitò inoltre le parti ad iniziare una
procedura nel merito entro trenta giorni.
Risulta dagli atti che il ricorrente non introdusse alcuna procedura nel merito nel
termine fissato.
20. A seguito dell’ordinanza del 22 aprile 1999, l’amministrazione penitenziaria
sospese la propria decisione di trasferire d’ufficio il ricorrente e, con una decisione dell’ maggio 1999, lo destinò provvisoriamente alla direzione del carcere di Empoli.
21. L’11 novembre 1999, il ricorrente, lamentando che le funzioni esercitate nel
penitenziario femminile di Empoli non corrispondevano che all’ottava categoria e
costituivano un’offesa al suo prestigio professionale, domandò di essere trasferito al
provveditorato regionale della Toscana svolgendo le mansioni corrispondenti alla
propria categoria.
22. il direttore generale accolse tale domanda e, con decisione del 22 novembre
1999, trasferì il ricorrente a Firenze.
23. il 5 giugno 2000, il ricorrente introdusse un ricorso dinnanzi al TAR della
Toscana. Egli lamentava che l’amministrazione penitenziaria non aveva ancora dato
esecuzione alla decisione del 29 ottobre 1997 né all’ordinanza del 22 aprile 1999, e
domandò la nomina di un nuovo commissario ad acta.
24. Il 21 settembre 2000 il TAR accolse tale domanda e designò a tale funzione il
Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25. Il ministero della Giustizia propose appello davanti al Consiglio di Stato.
Con una sentenza depositata in cancelleria il 30 settembre 2002, l’alta corte dichiarò
l’appello irricevibile, poiché la decisione del 21 settembre 2000 non poteva essere
messa in discussione.
26. Nel frattempo, l’8 giugno 2000, il ricorrente aveva investito il tribunale ordinario
di Firenze di un’istanza volta ad ottenere l’annullamento della decisione di
trasferimento del 31 marzo 1999 e la reintegrazione nelle sue funzioni nella prigione di
Empoli.
27. Con una sentenza del 28 dicembre 2000, il tribunale ordinario rigettò il ricorso
del ricorrente. Esso rilevò che quest’ultimo nel frattempo aveva richiesto ed ottenuto il
trasferimento preso il Provveditorato regionale della Toscana e che, pertanto, non aveva
più alcun interesse a chiedere l’annullamento della decisione del 31 marzo 1999. Esso
affermò che, per le medesime ragioni, l’ordinanza del 22 aprile 1999 aveva perduto la
sua efficacia.
2. La procedura di risarcimento
28. Nel frattempo, il 29 luglio 1998, il ricorrente aveva convenuto l’amministrazione
penitenziaria dinnanzi il tribunale ordinario di Firenze in funzione del giudice del lavoro
al fine di ottenere un risarcimento di 170 000 000 lire italiane (ITL), ossia all’incirca 000 EUR per il pregiudizio subito in ragione del suo trasferimento e della mancata
esecuzione della sentenza del TAR del 29 ottobre 1997.
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29. Con una sentenza del 19 novembre 1998, il tribunale ordinario accolse la
domanda del ricorrente e gli liquidò 150 000 000 ITL. Dichiarò la competenza della
giurisdizione ordinaria stante il carattere patrimoniale della controversia e ritenne che il
trasferimento in causa così come la mancata esecuzione della sentenza del TAR
costituissero un pregiudizio per l’immagine e la personalità del ricorrente.
30. A seguito dell’Appello proposto dall’amministrazione, il tribunale di Firenze e la
Corte di Cassazione con decisioni rispettivamente del 12 maggio 1999 e del 25 ottobre
2001, annullarono la sentenza del tribunale di primo grado, affermando in particolare
che il giudice competente per la decisione era il giudice amministrativo e non il giudice
ordinario, conformemente all’articolo 45 del decreto n° 80 del 1998.
31. Con lettera del 7 aprile 2000, il ministero della Giustizia domandò al ricorrente la
restituzione della somma di 186 500 000 ITL, ossia 96 060 EUR , che nel frattempo gli
erano stati versati in esecuzione della sentenza del 19 novembre 1998.
32. Rileva dal fascicolo che il ricorrente non restituì la detta somma e non adì il
tribunale amministrativo per una procedura di risarcimento.
3. Le pretese economiche del ricorrente legate alla cessazione del suo contratto di
lavoro e alla procedura di esecuzione
33. Il 10 aprile 2002, l’amministrazione penitenziaria pose fine al contratto di lavoro
del ricorrente per motivi di salute.
Con un atto amministrativo del 3 settembre 2002, il capo dell’amministrazione
penitenziaria stabilì che il ricorrente aveva diritto ad un indennità di 9 985,76 EUR, pari
a quattro mesi di stipendio, poiché il preavviso di fine contratto non era stato rispettato.
34. Il 4 ottobre 2002, l’ufficio del bilancio del ministero della Giustizia diede il suo
assenso e trasmise l’ordine di pagamento alla Direzione provinciale del Tesoro di
Firenze.
35. Il 18 gennaio ed il 4 febbraio 2003, il ricorrente diffidò la Direzione provinciale
del Tesoro a corrispondergli la somma a lui dovuta.
36. Il 12 marzo 2003, il ricorrente adì il tribunale di Firenze in funzione di giudice
del lavoro con una domanda d’ingiunzione di pagamento, in virtù degli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile.
37. Il 29 marzo 2003, il tribunale intimò al Capo della Direzione provinciale del
Tesoro di Firenze di pagare il credito in questione, aumentato a 11 615 EUR. Il
tribunale decise che tale decisione era immediatamente esecutiva.
38. Il 19 novembre 2003 il ricorrente iniziò un pignoramento presso terzi.
39. Il 30 giugno 2004, il ministero dell’Economia si oppose alla procedura di
esecuzione forzata iniziata dal ricorrente, facendo valere che quest’ultimo non vantava
alcun diritto di credito dal momento che era debitore verso l’amministrazione di una
somma superiore, pari a 102 527, 57 EUR. Il ministero sollevò l’eccezione di
compensazione dei crediti e domandò al tribunale di Pistoia di sospendere la procedura
di esecuzione.
40. Con un’ordinanza del 12 ottobre 2004, il giudice dell’esecuzione accolse la
domanda di sospensione del ministero e sospese la procedura di esecuzione.
41. Con una sentenza del 23 novembre 2005, il tribunale affermò che il ministero
avrebbe dovuto far valere l’esistenza del suo credito verso il ricorrente con
un’opposizione all’ingiunzione di pagamento. Osservò che l’amministrazione aveva già
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reclamato la somma dal ricorrente il 7 aprile 2000 e che nulla le aveva impedito di
sollevare l’eccezione di compensazione nell’ambito della procedura d’ingiunzione. Il
giudice revocò la sospensione della procedura di esecuzione e, affermando sul credito
del ricorrente non vi era alcun dubbio, rigettò il ricorso del ministro della Giustizia.
42. Con una nota del 23 gennaio 2006 il ministero della Giustizia stabilì il fermo
amministrativo di tutte le somme di cui il ministero poteva essere debitore nei confronti
del ricorrente, riconosciuto debitore verso lo Stato per 102 527, 57 EUR.
43. Il 30 gennaio 2006, l’avvocato dello Stato produsse dinanzi al giudice
dell’esecuzione la decisione del ministero della Giustizia del 23 gennaio 2006.
44. Il giudice dell’esecuzione rinviò all’udienza del 20 febbraio 2006 al fine di
consentire alle parti di predisporre delle memorie. La procedura è tutt’ora pendente.
DIRITTO
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE CONVENTION
45. Il ricorrente si lamenta del rifiuto dell’amministrazione di dare esecuzione alla
sentenza del TAR del 29 ottobre 1997, depositata in cancelleria il 29 gennaio 1998, e di
reintegrarlo nelle sue funzioni di direttore del penitenziario femminile di Empoli. Egli
invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione che, nelle parti che qui rilevano, così recita:
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale (…), il
quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile »
46. La Corte innanzitutto ricorda che nella decisione sulla ricevibilità del presente
caso, resa il 25 settembre 2007, essa ha ritenuto che l’eccezione del Governo tratta
dall’inapplicabilità dell’articolo 6 doveva essere unita all’esame del caso nel merito.
47. Il Governo eccepisce la non applicabilità dell’articolo 6 alla luce della
giurisprudenza Pellegrin (Pellegrin c. Francia, [GC], n°28541/95, CEDU 1999 VIII).
Esso afferma che il ricorrente, in qualità di direttore di una struttura penitenziaria, rientri
a tale titolo nella categoria dei funzionari che partecipano all’esercizio dell’autorità
pubblica e che detengono una porzione delle potere dello Stato.
48. Il Governo chiede alla Corte di risolvere la questione dell’applicabilità
dell’articolo 6 sulla base della giurisprudenza Pellegrin in vigore all’epoca della
comunicazione della richiesta e di non applicare la giurisprudenza Eskelinen (Vilho
Eskelinen e altri c. Finlandia, ([GC], no 63235/00, § 62, CEDU 2007-...). Alla luce di
tutto ciò, esso sostiene che il diritto invocato dal ricorrente, vale a dire l’inamovibilità
dalla sua posizione di funzionario amministrativo, non potrebbe essere considerato alla
stregua di un « diritto » ai sensi della Convenzione.
49. Quanto al merito, il Governo afferma che il ricorrente non possa dolersi di non
essere stato reintegrato direttamente nel carcere femminile di Empoli, avendo
l’amministrazione accolto la sua domanda di assegnazione al carcere di Pistoia. Esso
sostiene che il ricorrente, a titolo alternativo e sussidiario, aveva espressamente richiesto
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tale destinazione nella sua richiesta del 9 febbraio 1998 (paragrafo 11, supra). Inoltre, il
ricorrente fu in seguito riassegnato a Empoli, sebbene nell’esercizio di funzioni diverse
da quelle precedentemente esercitate (paragrafi 20 e 21).
L’amministrazione avrebbe pertanto dato esecuzione alla decisione giudiziaria in
una forma alternativa e conforme alle richieste dell’interessato. L’ulteriore sviluppo
della procedura giudiziaria, proseguita dal ricorrente malgrado l’assenza di oggetto e di
ragion d’essere, non potrebbe mettere in discussione tale circostanza.
50. Il Governo afferma inoltre che non si può rimproverare all’amministrazione di
essersi sottratta al suo obbligo di dare esecuzione alla sentenza del TAR adottando la
seconda decisione di trasferimento (paragrafo 9, supra). Di conseguenza, in mancanza
di una sentenza che affermasse che il ricorrente non poteva essere trasferito,
l’amministrazione rimaneva, in principio, libera di giungere ad una decisione fondata
sui medesimi fatti, a condizione di rispettare le regole procedurali.
51. Il ricorrente ritiene l’articolo 6 applicabile al suo caso. Egli fa notare
innanzitutto che l’oggetto della sua richiesta non concerne né lo sviluppo della sua
carriera né il trasferimento d’ufficio deciso nei suoi confronti, ma la non esecuzione da
parte dello Stato di una decisione giudiziaria definitiva.
52. Egli deduce inoltre che la legislazione nazionale gli riconosceva il diritto di adire
il giudice amministrativo contro una decisione dell’amministrazione che egli
considerava illegittima. Per di più, quel giudice ha accolto le sue richieste ed ha
annullato, attraverso una decisione giudiziaria vincolante, la sanzione amministrativa.
53. Per quanto riguarda la fondatezza della sua doglianza, il ricorrente contesta le
argomentazioni del Governo secondo le quali l’amministrazione si sarebbe conformata
ai suoi obblighi decidendo sul suo trasferimento prima a Pistoia e quindi a Firenze. Egli
fa valere che la mancata esecuzione della sentenza del 29 ottobre 1997 è stata
riconosciuta in due occasioni dalle giurisdizioni amministrative e qualunque altra
considerazione non potrebbe rimettere in discussione tale constatazione. D’altronde,
egli sottolinea che nessuna assegnazione decisa dall’amministrazione nel corso degli
anni può essere considerata alla stregua di un’ esecuzione, anche parziale, del suo
obbligo. Egli fa osservare, a tale proposito, che se pure è vero che domandò di essere
assegnato alla direzione del carcere di Pistoia, non vi fu trasferito, il 23 marzo 1998, che
a titolo provvisorio.
54. Trattandosi innanzitutto dell’eccezione tratta dall’incompatibilità ratione
materiae del presente ricorso, la Corte ricorda che ebbe l’occasione di far evolvere la
propria giurisprudenza relativa all’applicabilità dell’articolo 6 §1 alle cause tra lo Stato
ed i suoi agenti. In particolare, nel caso Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia già citato,
essa ha ritenuto che due condizioni dovessero essere soddisfatte perché lo Stato potesse
far valere la condizione di funzionario di un ricorrente al fine di sottrarlo alla protezione
offerta dall’articolo 6. In primo luogo, il diritto interno dello stato coinvolto deve
espressamente escludere l’accesso ad un tribunale nei casi relativi ad una posizione o ad
una categoria di salari in questione. In secondo luogo, tale deroga deve fondarsi su
motivi oggettivi legati all’interesse dello Stato (sentenza precitata, § 62).
55. Nel caso di specie non è in dubbio che il ricorrente avesse accesso a un tribunale
in virtù del diritto nazionale. D’altro canto, tenendo conto delle circostanze del caso,
non si potrebbe affermare che le obiezioni del ricorrente, reali e serie, non si fondassero
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su un « diritto » che si poteva far valere nel diritto interno (Neves e Silvia c. Portogallo, aprile 1989, §37, serie A n° 153-A).
56. Di conseguenza, l’articolo 6 si applica al caso di specie.
57. La Corte ricorda inoltre che nella sentenza Hornsby c. Grecia, essa ha ritenuto
che l’esecuzione di una sentenza o di una decisione, quale che sia la giurisdizione, deve
considerarsi come facente parte integrante del «processo » ai sensi dell’articolo 6. Se
l’amministrazione rifiuta o omette di porla in essere, o ritardi a farlo, le garanzie
dell’articolo 6 di cui ha beneficiato l’avente diritto durante il processo perderebbero
ogni ragion d’essere (sentenza del 19 marzo 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni
1997-II, p. 511, §§ 40-41).
58. Essa riconosce che il giudizio del TAR della Toscana del 29 ottobre 1997,
annullando la decisione dell’amministrazione penitenziaria di trasferire d’ufficio il
ricorrente, acquisì autorità di cosa giudicata dal momento che l’amministrazione
rinunciò a proporre appello. Tuttavia il ricorrente tentò in vano a due riprese di ottenere
l’esecuzione di tale sentenza, malgrado gli esiti positivi delle procedure di esecuzione
intentate.
59. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, l’obbligo di conformarsi ad
una sentenza non si limita al suo dispositivo; in effetti, allo stesso tempo il merito della
sentenza deve essere rispettato e applicato. Inoltre, essa sottolinea l’importanza
peculiare che riveste l’esecuzione di una decisione nel contesto del contenzioso
amministrativo (Hornsby c. Grecia, cit., §41). Introducendo un ricorso per
l’annullamento dinnanzi una giurisdizione amministrativa dello Stato, l’avente diritto
mira ad ottenere non solo l’eliminazione dell’atto o dell’omissione contesa, ma anche e
soprattutto la rimozione dei suoi effetti (Zazanis e altri c. Grecia, n° 68138/01, § 36, 18
novembre 2004).
60. La Corte non può condividere l’argomentazione del Governo secondo la quale il
ricorrente avrebbe beneficiato di una esecuzione alternativa della sentenza controversa
per il fatto di essere stato trasferito prima a Pistoia, destinazione che aveva indicato lui
stesso a titolo alternativo, ed in seguito ad Empoli, sebbene nell’esercizio di funzioni
inferiori alle sue.
61. Essa considera che nessuna di tali soluzioni riflettesse né il merito della sentenza
del TAR, né le aspettative dell’interessato. L’annullamento della sanzione disciplinare
inizialmente inflitta al ricorrente avrebbe dovuto comportare la reintegrazione
dell’interessato nell’esercizio delle sue funzioni di direttore presso il penitenziario di
Empoli, come venne affermato a due riprese dalle giurisdizioni dell’esecuzione (si
vedano i paragrafi 15 e 20 supra).
62. Sebbene la Corte ammetta che esistono delle circostanze che giustificano la
mancata esecuzione in forma di obbligazione imposta da una decisione giudiziaria
definitiva (Costin c, Romania, n° 57810/00, § 57, 26 maggio 2005), essa osserva che le
giurisdizioni interne non hanno rilevato né delle circostanze di fatto tali da renderne
impossibile l’esecuzione, né degli ostacoli giuridici all’attuazione della sentenza
controversa (si veda, mutatis mutandis Costin, cit., § 28; SC Ruxandra Trading SRL,
28333/02, § 57, sentenza del 12 luglio 2007; Stefanescu c. Romania, n° 9555/03, §§ 25,
26, 11 ottobre 2007).
63. Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che l’omissione
dell’amministrazione di conformarsi al giudizio del TAR del 29 ottobre 1997, ha
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minacciato il diritto del ricorrente ad una protezione giudiziaria effettiva garantita
dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Pertanto, c’è stata violazione di tale disposizione.
III.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO
PROTOCOLLO No 1
DEL
64. Il ricorrente lamenta inoltre una minaccia al suo diritto al rispetto dei propri beni
per il fatto di non poter ottenere il pagamento dell’indennità di fine rapporto. Egli
invoca l’articolo 1 del Protocollo n°1 che, nelle sue parti rilevanti, così recita:
« Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali del diritto internazionale.
65. Il ricorrente fa valere che la somma che percepì in esecuzione della sentenza del
tribunale ordinario di Firenze del 19 novembre 1998 non concerne affatto il contenzioso
concernente la cessazione del suo contratto di lavoro. In più, sostiene che l’esistenza del
suo debito nei confronti dell’amministrazione non è provata, nella misura in cui nessuna
decisione giudiziaria ha riconosciuto che non aveva diritto alla somma contestata a
titolo di risarcimento del danno. In effetti, il tribunale Firenze e la Corte di Cassazione
annullarono la sentenza del tribunale di primo grado del 19 novembre 1998
esclusivamente per motivi legati alla competenza. Non esclusero il suo diritto ad essere
risarcito del danno e un’azione dinnanzi alla giurisdizione amministrativa rimane
sempre possibile.
66. D’altro canto, l’amministrazione non ha iniziato alcuna procedura giudiziaria di
esecuzione al fine di recuperare la somma contesa.
67. Egli osserva che il sequestro conservativo disposto dall’amministrazione nel
corso della procedura di esecuzione forzata non fu che un mezzo per guadagnare tempo
e un modo per l’amministrazione di sottrarsi alla sua obbligazione di dare esecuzione
alla sentenza del tribunale amministrativo.
68. Il Governo fa rilevare che il ricorrente è debitore nei confronti dello Stato di circa 000 euro (EUR), vale a dire della somma indebitamente percepita a titolo di
risarcimento del danno sulla base di un titolo giudiziario provvisoriamente esecutivo e
annullato in seguito.
69. Egli sostiene che tale somma, ampiamente superiore a quella che sarebbe dovuta
al ricorrente a titolo di indennità, di 11 000 EUR circa, possa essere recuperata
dall’amministrazione attraverso la compensazione dei crediti reciproci. Orbene, essendo
attualmente pendente una procedura dinnanzi al giudice dell’esecuzione relativamente
al se l’amministrazione sia tenuta al pagamento della somma contestata, il Governo
afferma che il ricorrente non può reclamare di avere un credito certo ed esigibile nei
confronti dell’amministrazione.
70. La Corte ricorda che un « credito » può rappresentare un « bene » ai sensi
dell’articolo 1 Protocollo n°1, a condizione che sia sufficientemente individuato per
essere esigibile (sentenza Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis c. Grecia,
sentenza del 9 dicembre 1994, serie A no 301-B, p. 84, § 59).
71. La Corte rileva innanzitutto che né l’esistenza né l’ammontare del credito del
ricorrente sono mai stati oggetto di contestazione da parte dell’amministrazione, avendo
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questa affermato con atto del 3 settembre 2002 che il ricorrente aveva diritto ad un
indennità di fine rapporto pari a quattro mesi di salario.
Essa osserva inoltre che il 29 marzo 2003 il tribunale di Firenze ingiunse
all’amministrazione penitenziaria, con una decisione immediatamente esecutiva, di
corrispondere al ricorrente l’indennità contesa.
72. Al fine di giustificare il mancato pagamento della detta somma, il Governo
deduce la questione della compensazione dei crediti, già sollevata dall’amministrazione
debitrice nel corso della procedura di esecuzione. A tale proposito, si deve constatare
che tale questione fu esaminata dal tribunale di Pistoia, in funzione di giudice
dell’esecuzione, che decise di dichiararla irricevibile e di rigettare il ricorso in
opposizione presentato dall’amministrazione (si veda paragrafo 42, supra).
73. In tali circostanze, la Corte ritiene che il ricorrente disponesse di un credito
sufficientemente stabilito e di un diritto incontestato alla somma oggetto di
controversia. Essa osserva d’altro canto che la dichiarazione del ministero della
Giustizia del 2 gennaio 2006, che ebbe per effetto la riapertura della procedura di
esecuzione forzata, tuttora pendente, non potrebbe rimettere in discussione la validità
dell’ingiunzione del 29 marzo 2003, confermata dal tribunale di Pistoia il 23 novembre
2005.
La Corte rammenta che la primazia del diritto, uno dei principi fondamentali di una
società democratica, è inerente all’insieme degli articoli della Convenzione (sentenza
Amuur c. Francia del 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, pp. 850-851, § 50) ed implica
il diritto dello Stato o di un’autorità pubblica di conformarsi ad un giudizio o una
sentenza resi nei loro confronti (si veda, mutatis mutandis, la sentenza Hornsby cit.,
p. 511, § 41).
74. La Corte di qui ritiene che rifiutando al ricorrente il pagamento della somma
dovuta, nonostante l’ingiunzione del 29 marzo 2003 e il giudizio del 23 novembre 2005,
le autorità competenti hanno minacciato il suo diritto al rispetto dei suoi beni ai sensi
della prima frase del primo comma dell’articolo 1 Protocollo n° 1. Secondo la Corte,
tale ingerenza non si fondava su alcuna valida giustificazione; essa fu dunque arbitraria
comportando una violazione del principio della legalità. Una tale conclusione dispensa
di ricercare se un giusto equilibrio fu mantenuto tra le esigenze dell’interesse generale
della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti individuali (si veda Iatridis
c. Grecia [GC], no 31107/96, § 62, CEDU 1999–II ; Karahalios c. Grecia, cit., § 35).
Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 1 Protocollo n° 1.
IV. SUlL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
756. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il
diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa »
A. Danno
76. A titolo di risarcimento del danno materiale per la violazione dell’articolo 1
Protocollo no 1, il ricorrente richiede il versamnento di una somma corrispondente alla
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sua indennità di fine raporto, vale a dire di 11 615 EUR, più gli interessi legali a
decorrere dal 29 marzo 2003, data in cui il suo credito fu dichiarato esigibile.
Richiede parimenti 150 000 EUR per il pregiudizio morale subito in ragione della
violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
77. Il Governo si oppone alle pretese del ricorrente. Ritiene mal fondata la domanda
a titolo di danno materiale e stima eccessiva la somma richiesta per il pregiudizio
morale.
78. La Corte ricorda che una sentenza di accertamento di una violazione implica per
lo Stato convenuto l’obbligo giuridico di porre fine alla violazione e di cancellarne le
conseguenze in modo tale da ristabilire per quanto possibile la situazione anteriore a
questa (alla pronuncia) (Metaxas, cit., § 35 e Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione)
[GC], no 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).
79. Quanto al pregiudizio materiale, la Corte nota che nel caso di specie essa ha
riconosciuto la violazione dell’articolo 1 Protocollo no 1 in ragione del mancato
pagamento da parte dell’amministrazione della somma accordata dalla decisione
esecutiva del 29 marzo 2003 e osserva che il debito fondato su tale decisione non è stato
ancora pagato.
807. Essa ritiene che vi sia motivo di riconoscere al ricorrente l’integralità della
detta somma. Per ciò che concerne l’attribuzione degli interessi, la Corte ricorda che
l’adeguatezza di un risarcimento del danno diminuirebbe se il pagamento di questo
facesse astrazione degli elementi suscettibili di ridurne il valore, come il trascorrere di
un lasso di tempo che non potrebbe qualificarsi come ragionevole (Akkuş c. Turchiae,
sentenza del 9 luglio 1997, Raccolta 1997-IV, pp. 1309-1310, § 29). Essa ritiene
dunque di dover ugualmente accogliere quella parte della domanda del ricorrente.
Pertanto, la Corte decide di riconoscere al ricorrente 13 000 EUR a titolo di
pregiudizio materiale.
81. Trattandosi del pregiudizio morale derivante dalla non esecuzione della
decisione giudiziaria che comandava all’amministrazione di reintegrarlo nel suo posto
di lavoro, la Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un pregiudizio morale certo,
specificamente legato alla frustrazione determinata dall’impossibilità di vedere eseguita
la decisione resa in suo favore e che tale pregiudizio non sia sufficientemente
compensato da una constatazione di violazione.
82. Ricorrendo tali circostanze, avuto riguardo di tutto l’insieme degli elementi in
suo possesso e giudicando secondo equità, così come previsto dall’articolo 41 della
Convenzione, essa attribuisce al ricorrente 5 000 EUR a questo titolo.
B. Spese e costi
83. Il ricorrente domanda 26 027,57 EUR per le spese ed i costi sostenuti dinnanzi
alle giurisdizioni interne. Produce dei documenti giustificativi relativi a più procedure,
compresa una procedura di risarcimento del danno contro terzi, una procedura di sfratto
e delle procedure penali.
84. Richiede ugualmente il rimborso delle spese e dei costi relativi alla procedura
dinnanzi alla Corte, che stima pari a 15 023,15 EUR.
85. Il Governo afferma che le spese ed i costi relativi alle procedure interne non
sono dovuti al ricorrente, trattandosi di spese ordinarie di giustizia che non solo
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connesse alle violazioni lamentate. Inoltre, ritiene esorbitanti i costi concernenti la
procedura dinnanzi alla Corte.
86. La Corte ricorda che, dal momento che essa accerta una violazione della
Convenzione, può accordare ai ricorrenti il pagamento delle spese e dei costi che essi
hanno sostenuto dinnanzi alle giurisdizioni nazionali per prevenire o far correggere la
detta violazione (si veda, in particolare, la sentenza Zimmermann e Steiner c. Svizzera,
del 13 luglio 1983, serie A no 66, § 36, e la sentenza Hertel c. Svizzera, del 25 agosto
1998, Raccolta 1998-VI, § 63). Essa osserva che nel caso di specie, vi sia motivo per
rimborsare unicamente i costi e le spese sostenute dal ricorrente per prevenire o far
correggere le violazioni derivanti dalla mancata esecuzione della sentenza del TAR
della Toscana del 29 ottobre 1997 e del mancato pagamento dell’indennità di fine
rapporto.
In conseguenza, sulla base degli elementi in suo possesso e giudicando secondo
equità, decide di riconoscere al ricorrente 10 000 EUR a questo titolo.
87. Per quel che riguarda le spese ed i costi relativi alla presente procedura, la Corte
giudica eccessiva la domanda del ricorrente e, statuendo secondo equità, decide di
accordargli 3 500 EUR a questo titolo.
C. Interessi moratori
88. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso
d’interessi pari a quello dell’agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale
Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, A L’UNANIMITÀ,
1. Rigetta l’eccezione preliminare del Governo ;
2. Ritiene che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione ;
3. Ritiene che c’è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 ;
4. Ritiene
a) che lo Stato convenuto debba corrispondere al ricorrente, entro tre mesi a
decorrere dal giorno in cui la sentenza diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2
della Convenzione, le somme seguenti :
i. 13 000 EUR (tredicimila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a
titolo di imposta, per danno materiale ;
ii. 5 000 EUR (cinquemila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto a
titolo di imposta, per danno morale ;
iii. 13 500 EUR (tredicimilacinquecento euro), oltre ogni importo che possa
essere dovuto a titolo di imposta per il ricorrente, per spese e costi ;
b) che a far data dalla scadenza del detto termine e fino al versamento,
quell’ammontare sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello
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dell’agevolazione del prestito marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato
di tre punti percentuali ;
5. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per la parte restante.
Redatta in francese, e comunicata per iscritto il 9 giugno 2009, in applicazione
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło