1905/05

WyrokETPCz2008-07-08ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD000190505

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości żądania publicznej rozprawy w postępowaniu krajowym dotyczącym zastosowania środków zapobiegawczych i konfiskaty mienia narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych, w tym konfiskaty mienia, które odbywało się w izbie (in camera di consiglio) i nie dawało stronom możliwości żądania publicznej rozprawy, narusza art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że pomimo technicznego charakteru i celu uniknięcia społecznego potępienia, stawka w takich postępowaniach (sytuacja majątkowa) jest zbyt wysoka, aby zrezygnować z kontroli publicznej. Powtórzono stanowisko z wcześniejszej sprawy Bocellari i Rizza, zgodnie z którym stronom należy zapewnić możliwość wnioskowania o publiczną rozprawę.
Stan faktyczny
Skarżący, Francesco Perre, Maria Barbaro i Maria Perre, byli objęci postępowaniem dotyczącym środków zapobiegawczych skierowanym przeciwko B.F. (ojcu Marii Barbaro), podejrzanemu o przynależność do organizacji mafijnej. W ramach tego postępowania, sąd krajowy zarządził zajęcie, a następnie konfiskatę ich mienia, w tym gruntów, przedsiębiorstw i domu, w którym mieszkali. Całe postępowanie krajowe, w tym przed sądem pierwszej instancji, apelacyjnym i kasacyjnym, odbywało się w izbie (in camera di consiglio), bez możliwości publicznej rozprawy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   CASO PERRE E ALTRI c. ITALIA   (Ricorso no 1905/05)   SENTENZA   STRASBURGO   luglio 2008   Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite   dall'articolo 44 § 2 dl la Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA   Nel caso Perre e altri c. Italia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sessione), riunitasi in una   camera composta da :   Françoise Tulkens, presidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó, giudici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 giugno 2008,   pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (no 1905/05) diretto contro la   Repubblica italiana, con il quale tre cittadini di questo Stato, il   Sig. Francesco Perre, la Sig.ra Maria Barbaro e Maria Perre (« i   ricorrenti »), hanno adito la Corte il 14 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo   della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà   fondamentali (« la Convenzione »).   2. I ricorrenti sono rappresentati da C. Albanese, avvocato del foro di   Siderno Marina. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo   agente, R. Adam, e dal suo cogente, F. Crisafulli.   3. Il 12 aprile 2007, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente   irricevibile ed ha deciso di comunicare al governo la doglianza sollevata con   riferimento all’articolo 6 § 1 della Convenzione, per quanto riguarda in   particolare l’assenza di pubblicità delle udienze. Facendo valere le   disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare   congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso.   IN FATTO   I. LE CIRCONSTANCES DEL CASO DI SPECIE   4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1950, 1958 e 1976 e   risiedono a Plati. I primi due ricorrenti sono coniugati, la terza ricorrente è   la loro figlia.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA   5. Il 13 ottobre 1997, in ragione dei sospetti che pesavano su B.F., padre   della seconda ricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato membro di   un’organizzazione criminale di tipo mafioso, la procura di Reggio Calabria   ha avviato una procedura diretta ad ottenere l’applicazione delle misure di   prevenzione stabilite dalla legge no 575 de 1965, così come modificata dalla   legge no 646 del 13 settembre 1982. La procura ha inoltre richiesto il   sequestro anticipato di alcuni beni di cui B.F. disponeva.   6. Con un’ordinanza del 28 novembre 1997, la camera del tribunale di   Reggio Calabria, specializzato nell’applicazione delle misure di prevenzione   (qui di seguito « il tribunale »), ha ordinato il sequestro di numerosi beni.   Nella lista dei beni confiscati figuravano molti terreni appartenenti ai primi   due ricorrenti, un’impresa agricola di cui il primo ricorrente era titolare ed   un’impresa commerciale appartenente alla seconda ricorrente. Inoltre, il   tribunale ha ordinato la confisca di un immobile ove abitano i tre ricorrenti,   così come il marito della terza ricorrente.   7. In seguito, la procedura dinanzi il tribunale si è svolta in camera di   consiglio. I ricorrenti, rappresentati da un avvocato di loro scelta, sono stati   invitati a partecipare alla procedura in qualità di terze persone colpite dalla   misura ed hanno avuto la facoltà di presentare delle memorie e dei mezzi di   prova.   8. Il 17 febbraio 1998, il tribunale ha ordinato una perizia tecnica sui   beni sequestrati.   9. Con un’ordinanza del 31 maggio 1999, il tribunale ha deciso di   sottoporre B.F. ad una misura di libertà sotto il controllo della polizia con in   aggiunta l’obbligo di risiedere nel comune Platì per una durata di cinque   anni. Il tribunale ha ordinato inoltre la confisca di una parte dei beni   precedentemente sequestrati.   10. Il tribunale ha affermato che, alla luce dei numerosi elementi a   carico di B.F., risultava evidente la sua partecipazione alle attività   dell’associazione a delinquere ed il pericolo sociale che egli rappresentava.   Per quanto riguarda la posizione specifica dei ricorrenti, il tribunale ha   ritenuto che le attività esercitate ed i guadagni da essi dichiarati non   potevano giustificare l’acquisizione dei beni immobili di cui erano   proprietari.   11. I ricorrenti, così come B.F., e le altre parti nella procedura, hanno   proposto appello contro l’ordinanza del 31 maggio 1999. Essi allegavano   che il tribunale non aveva adeguatamente stabilito la provenienza illegittima   dei loro beni confiscati e facevano valere che, pur essendo membri della   famiglia di B.F., essi non vivevano con lui e non potevano pertanto essere   oggetto di indagini. L'avvocato dei ricorrenti ha partecipato all’udienza   dinanzi la corte di appello, che si è svolta in camera di consiglio.   12. Con un’ordinanza del 30 maggio 2003, la sezione competente della   corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso dei ricorrenti ed ha   confermato la confisca dei loro beni. Essa ha affermato che mancava la   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA   prova della lecita provenienza dei beni confiscati e che data la natura dei   rapporti dei ricorrenti con B.F., vi era motivo di concludere che   quest’ultimo potesse direttamente o indirettamente disporne.   13. Il 16 settembre 2003, i ricorrenti hanno presentato un ricorso in   cassazione. Essi hanno contestato l’interpretazione che la corte di appello   aveva dato all’articolo 2 ter § 3 della legge no 575 del 1965 ed hanno fatto   valere che la confisca dei loro beni non era giustificata.   14. Con una sentenza dell’ 8 giugno 2004, il cui testo è stato depositato   presso la cancelleria il 17 giugno 2004, la Corte di cassazione, ritenendo che   la corte d'appello di Reggio Calabria avesse motivato in maniera logica e   corretta tutti i punti oggetto di contestazione, ha respinto i ricorsi dei   ricorrenti.   II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE   15. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Bocellari e   Rizza c. Italia (no 399/02, §§ 25 e 26, 13 novembre 2007, non definitiva ).   IN DIRITTO   I. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE   16. I ricorrenti lamentano la mancanza di pubblicità della procedura di   applicazione delle misure di prevenzione. Invocano l’articolo 6 § 1 della   Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita quanto segue :   « Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente   (…) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà   (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…). La sentenza   deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato   alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale,   dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo   esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o   nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze   speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia ».   17. Il Governo si oppone a tale tesi.   A. Sulla ricevibilità   18. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai   sensi dell’articolo 35 § 3 della Convezione. La Corte sottolinea inoltre che   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA   non si è dinanzi ad alcuna altra ragione di irricevibilità. Occorre dunque   dichiararlo ricevibile.   B. Sul fondo   19. I ricorrenti lamentano che la procedura di cui si discute si è svolta in   camera di consiglio, e quindi in maniera non pubblica.   Essi ritengono che l’assenza della pubblicità non era giustificata nel loro   caso ed ha pregiudicato l’equo svolgimento della procedura.   20. Il Governo ritiene che i ricorrenti abbiano beneficiato di una   procedure equa, nel corso della quale il loro avvocato ha potuto prendere   parte alle udienze e presentare oralmente i loro argomenti di difesa. Fa   valere che la pubblicità dei dibattiti non è sempre un elemento cruciale nella   valutazione dell’equità di una procedura.   21. Il Governo ritiene che, nel caso di specie, la procedura in camera di   consiglio era valida per diverse ragioni. A tal proposito, esso richiama   l’oggetto della procedura, essenzialmente tecnico e contabile ; la necessità   di evitare la riprovazione sociale dinnanzi alle persone implicate, la   procedura di applicazione delle misure di prevenzione che non presuppone   un giudizio di colpevolezza, e l’esigenza di garantire la celerità e l’efficacia   della giustizia.   22. Tenuto conto di tali elementi, il Governo ritiene che un’udienza   orale che permetta alle parti interessate di intervenire e di esporre i loro   argomenti, anche in assenza di pubblicità, soddisfi le condizioni richieste   dall’articolo 6 della Convenzione.   23. La Corte evidenzia che il caso di specie è simile al caso Bocellari e   Rizza (Bocellari e Rizza c. Italia, no 399/02, del 13 novembre 2007), nel   quale essa ha esaminato la compatibilità delle procedure di applicazione   delle misure di prevenzione con le esigenze dell’equo processo previste   dall’articolo 6 della Convenzione.   24. In tale caso, la Corte ha evidenziato che lo svolgimento in camera di   consiglio delle procedure dirette all’applicazione delle misure di   prevenzione, tanto in prima istanza che in appello, è espressamente previsto   dall’articolo 4 della legge no 1423 del 1956 e che le parti non hanno la   possibilità di chiedere ed ottenere un’udienza pubblica.   25. Per di più, l’esistenza di tale tipo di procedura volta all’applicazione   della confisca di beni e capitali, che mette in causa direttamente e   sostanzialmente la situazione patrimoniale del giudicabile, non consente di   affermare che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria   alla garanzia del rispetto dei diritti dell’interessato.   26. Pur ammettendo che degli interessi superiori ed il grado elevato di   tecnicità possono a volte entrare in gioco in tale tipo di procedura, la Corte   ha considerato essenziale, tenuto conto della posta in gioco delle procedure   di applicazione di misure di prevenzione e degli effetti che le stesse sono   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA   suscettibili di produrre sulla situazione indiviudale delle persone implicate,   che i giudicabili si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare   un’udienza pubblica dinanzi le camere specializzate dei tribunali e delle   corti di appello (Bocellari e Rizza, precitata, §§ 38-41).   27. La Corte constata che il presente ricorso non presenta elementi   suscettibili di distinguerlo dal caso Bocellari e Rizza, dal momento che i   ricorrenti non hanno beneficiato di tale possibilità.   28. In conclusione, essa ritiene che via stata violazione dell'articolo 6 § 1   della Convenzione.   II. SULL'APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL'ARTICOLO     DELLA   29. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo   incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il   caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »   30. I ricorrenti non hanno quantificato alcuna richiesta di equa   soddisfazione. Pertanto, la Corte ritiene che non vi è motivo di riconoscere   loro alcuna somma a tale titolo.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA’,   1. Dichiara la restante parte del ricorso ricevibile ;   2. Dichiara che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.   Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto l’8 luglio 2008, a norma   dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente   Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło