1905/05
WyrokETPCz2008-07-08ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD000190505
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy brak możliwości żądania publicznej rozprawy w postępowaniu krajowym dotyczącym zastosowania środków zapobiegawczych i konfiskaty mienia narusza prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie w sprawie zastosowania środków zapobiegawczych, w tym konfiskaty mienia, które odbywało się w izbie (in camera di consiglio) i nie dawało stronom możliwości żądania publicznej rozprawy, narusza art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał podkreślił, że pomimo technicznego charakteru i celu uniknięcia społecznego potępienia, stawka w takich postępowaniach (sytuacja majątkowa) jest zbyt wysoka, aby zrezygnować z kontroli publicznej. Powtórzono stanowisko z wcześniejszej sprawy Bocellari i Rizza, zgodnie z którym stronom należy zapewnić możliwość wnioskowania o publiczną rozprawę.Stan faktyczny
Skarżący, Francesco Perre, Maria Barbaro i Maria Perre, byli objęci postępowaniem dotyczącym środków zapobiegawczych skierowanym przeciwko B.F. (ojcu Marii Barbaro), podejrzanemu o przynależność do organizacji mafijnej. W ramach tego postępowania, sąd krajowy zarządził zajęcie, a następnie konfiskatę ich mienia, w tym gruntów, przedsiębiorstw i domu, w którym mieszkali. Całe postępowanie krajowe, w tym przed sądem pierwszej instancji, apelacyjnym i kasacyjnym, odbywało się w izbie (in camera di consiglio), bez możliwości publicznej rozprawy.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje pozostałą część skargi za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CASO PERRE E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso no 1905/05)
SENTENZA
STRASBURGO luglio 2008
Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite
dall'articolo 44 § 2 dl la Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA
Nel caso Perre e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sessione), riunitasi in una
camera composta da :
Françoise Tulkens, presidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 giugno 2008,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 1905/05) diretto contro la
Repubblica italiana, con il quale tre cittadini di questo Stato, il
Sig. Francesco Perre, la Sig.ra Maria Barbaro e Maria Perre (« i
ricorrenti »), hanno adito la Corte il 14 dicembre 2004 ai sensi dell’articolo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (« la Convenzione »).
2. I ricorrenti sono rappresentati da C. Albanese, avvocato del foro di
Siderno Marina. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo
agente, R. Adam, e dal suo cogente, F. Crisafulli.
3. Il 12 aprile 2007, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente
irricevibile ed ha deciso di comunicare al governo la doglianza sollevata con
riferimento all’articolo 6 § 1 della Convenzione, per quanto riguarda in
particolare l’assenza di pubblicità delle udienze. Facendo valere le
disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare
congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso.
IN FATTO
I. LE CIRCONSTANCES DEL CASO DI SPECIE
4. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1950, 1958 e 1976 e
risiedono a Plati. I primi due ricorrenti sono coniugati, la terza ricorrente è
la loro figlia.
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SENTENZA PERRE ED ALTRI c. ITALIA
5. Il 13 ottobre 1997, in ragione dei sospetti che pesavano su B.F., padre
della seconda ricorrente, secondo cui lo stesso sarebbe stato membro di
un’organizzazione criminale di tipo mafioso, la procura di Reggio Calabria
ha avviato una procedura diretta ad ottenere l’applicazione delle misure di
prevenzione stabilite dalla legge no 575 de 1965, così come modificata dalla
legge no 646 del 13 settembre 1982. La procura ha inoltre richiesto il
sequestro anticipato di alcuni beni di cui B.F. disponeva.
6. Con un’ordinanza del 28 novembre 1997, la camera del tribunale di
Reggio Calabria, specializzato nell’applicazione delle misure di prevenzione
(qui di seguito « il tribunale »), ha ordinato il sequestro di numerosi beni.
Nella lista dei beni confiscati figuravano molti terreni appartenenti ai primi
due ricorrenti, un’impresa agricola di cui il primo ricorrente era titolare ed
un’impresa commerciale appartenente alla seconda ricorrente. Inoltre, il
tribunale ha ordinato la confisca di un immobile ove abitano i tre ricorrenti,
così come il marito della terza ricorrente.
7. In seguito, la procedura dinanzi il tribunale si è svolta in camera di
consiglio. I ricorrenti, rappresentati da un avvocato di loro scelta, sono stati
invitati a partecipare alla procedura in qualità di terze persone colpite dalla
misura ed hanno avuto la facoltà di presentare delle memorie e dei mezzi di
prova.
8. Il 17 febbraio 1998, il tribunale ha ordinato una perizia tecnica sui
beni sequestrati.
9. Con un’ordinanza del 31 maggio 1999, il tribunale ha deciso di
sottoporre B.F. ad una misura di libertà sotto il controllo della polizia con in
aggiunta l’obbligo di risiedere nel comune Platì per una durata di cinque
anni. Il tribunale ha ordinato inoltre la confisca di una parte dei beni
precedentemente sequestrati.
10. Il tribunale ha affermato che, alla luce dei numerosi elementi a
carico di B.F., risultava evidente la sua partecipazione alle attività
dell’associazione a delinquere ed il pericolo sociale che egli rappresentava.
Per quanto riguarda la posizione specifica dei ricorrenti, il tribunale ha
ritenuto che le attività esercitate ed i guadagni da essi dichiarati non
potevano giustificare l’acquisizione dei beni immobili di cui erano
proprietari.
11. I ricorrenti, così come B.F., e le altre parti nella procedura, hanno
proposto appello contro l’ordinanza del 31 maggio 1999. Essi allegavano
che il tribunale non aveva adeguatamente stabilito la provenienza illegittima
dei loro beni confiscati e facevano valere che, pur essendo membri della
famiglia di B.F., essi non vivevano con lui e non potevano pertanto essere
oggetto di indagini. L'avvocato dei ricorrenti ha partecipato all’udienza
dinanzi la corte di appello, che si è svolta in camera di consiglio.
12. Con un’ordinanza del 30 maggio 2003, la sezione competente della
corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso dei ricorrenti ed ha
confermato la confisca dei loro beni. Essa ha affermato che mancava la
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prova della lecita provenienza dei beni confiscati e che data la natura dei
rapporti dei ricorrenti con B.F., vi era motivo di concludere che
quest’ultimo potesse direttamente o indirettamente disporne.
13. Il 16 settembre 2003, i ricorrenti hanno presentato un ricorso in
cassazione. Essi hanno contestato l’interpretazione che la corte di appello
aveva dato all’articolo 2 ter § 3 della legge no 575 del 1965 ed hanno fatto
valere che la confisca dei loro beni non era giustificata.
14. Con una sentenza dell’ 8 giugno 2004, il cui testo è stato depositato
presso la cancelleria il 17 giugno 2004, la Corte di cassazione, ritenendo che
la corte d'appello di Reggio Calabria avesse motivato in maniera logica e
corretta tutti i punti oggetto di contestazione, ha respinto i ricorsi dei
ricorrenti.
II. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
15. Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Bocellari e
Rizza c. Italia (no 399/02, §§ 25 e 26, 13 novembre 2007, non definitiva ).
IN DIRITTO
I. SULLA VIOLAZIONE ALLEGATA DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE
16. I ricorrenti lamentano la mancanza di pubblicità della procedura di
applicazione delle misure di prevenzione. Invocano l’articolo 6 § 1 della
Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, recita quanto segue :
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente
(…) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà
(…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…). La sentenza
deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato
alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell'interesse della morale,
dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo
esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o
nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze
speciali la pubblicità puó pregiudicare gli interessi della giustizia ».
17. Il Governo si oppone a tale tesi.
A. Sulla ricevibilità
18. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convezione. La Corte sottolinea inoltre che
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non si è dinanzi ad alcuna altra ragione di irricevibilità. Occorre dunque
dichiararlo ricevibile.
B. Sul fondo
19. I ricorrenti lamentano che la procedura di cui si discute si è svolta in
camera di consiglio, e quindi in maniera non pubblica.
Essi ritengono che l’assenza della pubblicità non era giustificata nel loro
caso ed ha pregiudicato l’equo svolgimento della procedura.
20. Il Governo ritiene che i ricorrenti abbiano beneficiato di una
procedure equa, nel corso della quale il loro avvocato ha potuto prendere
parte alle udienze e presentare oralmente i loro argomenti di difesa. Fa
valere che la pubblicità dei dibattiti non è sempre un elemento cruciale nella
valutazione dell’equità di una procedura.
21. Il Governo ritiene che, nel caso di specie, la procedura in camera di
consiglio era valida per diverse ragioni. A tal proposito, esso richiama
l’oggetto della procedura, essenzialmente tecnico e contabile ; la necessità
di evitare la riprovazione sociale dinnanzi alle persone implicate, la
procedura di applicazione delle misure di prevenzione che non presuppone
un giudizio di colpevolezza, e l’esigenza di garantire la celerità e l’efficacia
della giustizia.
22. Tenuto conto di tali elementi, il Governo ritiene che un’udienza
orale che permetta alle parti interessate di intervenire e di esporre i loro
argomenti, anche in assenza di pubblicità, soddisfi le condizioni richieste
dall’articolo 6 della Convenzione.
23. La Corte evidenzia che il caso di specie è simile al caso Bocellari e
Rizza (Bocellari e Rizza c. Italia, no 399/02, del 13 novembre 2007), nel
quale essa ha esaminato la compatibilità delle procedure di applicazione
delle misure di prevenzione con le esigenze dell’equo processo previste
dall’articolo 6 della Convenzione.
24. In tale caso, la Corte ha evidenziato che lo svolgimento in camera di
consiglio delle procedure dirette all’applicazione delle misure di
prevenzione, tanto in prima istanza che in appello, è espressamente previsto
dall’articolo 4 della legge no 1423 del 1956 e che le parti non hanno la
possibilità di chiedere ed ottenere un’udienza pubblica.
25. Per di più, l’esistenza di tale tipo di procedura volta all’applicazione
della confisca di beni e capitali, che mette in causa direttamente e
sostanzialmente la situazione patrimoniale del giudicabile, non consente di
affermare che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria
alla garanzia del rispetto dei diritti dell’interessato.
26. Pur ammettendo che degli interessi superiori ed il grado elevato di
tecnicità possono a volte entrare in gioco in tale tipo di procedura, la Corte
ha considerato essenziale, tenuto conto della posta in gioco delle procedure
di applicazione di misure di prevenzione e degli effetti che le stesse sono
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suscettibili di produrre sulla situazione indiviudale delle persone implicate,
che i giudicabili si vedano per lo meno offrire la possibilità di sollecitare
un’udienza pubblica dinanzi le camere specializzate dei tribunali e delle
corti di appello (Bocellari e Rizza, precitata, §§ 38-41).
27. La Corte constata che il presente ricorso non presenta elementi
suscettibili di distinguerlo dal caso Bocellari e Rizza, dal momento che i
ricorrenti non hanno beneficiato di tale possibilità.
28. In conclusione, essa ritiene che via stata violazione dell'articolo 6 § 1
della Convenzione.
II. SULL'APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL'ARTICOLO
DELLA
29. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo
incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il
caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »
30. I ricorrenti non hanno quantificato alcuna richiesta di equa
soddisfazione. Pertanto, la Corte ritiene che non vi è motivo di riconoscere
loro alcuna somma a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA’,
1. Dichiara la restante parte del ricorso ricevibile ;
2. Dichiara che c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto l’8 luglio 2008, a norma
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło