19516/06

WyrokETPCz2008-02-21ECLI:CE:ECHR:2008:0221JUD001951606

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy wymóg ujawnienia przekonań religijnych w celu złożenia uroczystego oświadczenia zamiast przysięgi religijnej, podczas procedury składania przysięgi zawodowej przez adwokata, narusza prawo do wolności myśli, sumienia i religii (art. 9 Konwencji) oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy w prawie krajowym (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że procedura składania przysięgi zawodowej w Grecji odzwierciedlała domniemanie, iż adwokat jest chrześcijaninem prawosławnym. Skarżący został zmuszony do ujawnienia, że nie jest prawosławny, aby móc złożyć uroczyste oświadczenie, co naruszyło jego prawo do niemanifestowania swoich przekonań religijnych, będące negatywnym aspektem wolności religijnej. Trybunał podkreślił, że władze państwowe nie mają prawa ingerować w sferę wolności sumienia jednostki ani zmuszać jej do ujawniania przekonań religijnych. Ponadto, Trybunał stwierdził, że art. 145 Kodeksu Postępowania Karnego, wskazany przez rząd jako środek odwoławczy, nie był skuteczny ani dostępny w kontekście tej procedury, co doprowadziło do naruszenia art. 13 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Theodoros Alexandridis, został mianowany adwokatem w Atenach. W listopadzie 2005 r. udał się do sądu, aby złożyć przysięgę zawodową, co jest warunkiem wykonywania zawodu. Zgodnie z obowiązującą praktyką i formularzem, który otrzymał, procedura zakładała złożenie przysięgi religijnej z ręką na Ewangelii. Skarżący, nie będąc chrześcijaninem prawosławnym, musiał ujawnić swoje przekonania religijne, aby móc złożyć uroczyste oświadczenie. Protokół z posiedzenia sądu, jedyny oficjalny dokument, odnotował jednak, że złożył przysięgę religijną.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznał skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdził naruszenie art. 9 Konwencji. 3. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji. 4. Orzekł, że pozwane państwo ma zapłacić skarżącemu 2 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o wszelkie należne podatki, wraz z odsetkami ustawowymi. 5. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   PRIMA SEZIONE   CASO ALEXANDRIDIS C. GRECIA   (Ricorso n o 19516/06)   SENTENZA   STRASBURGO   febbraio 2008   Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite   all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.   Nel caso Alexandridis c. Grecia,   La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunitasi in una   camera composta da:   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   Alexandridis c. Grecia   Loukis Loucaides, presidente,   Christos Rozakis,   Nina Vajić,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni, giudici,   e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 31 gennaio 2008,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data   PROCEDURA   o 1. All'origine del caso vi è il ricorso (n 19516/06) diretto contro la   Repubblica ellenica e di cui un cittadino di questo Stato, il sig. Theodoros   Alexandridis (“il ricorrente„), ha investito la Corte il 3 maggio 2006 ai   sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti   dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione„).   2. Il ricorrente è rappresentato da Helsinki Monitor greco, membro   della Federazione internazionale Helsinki. Il Governo greco (“il Governo„)   è rappresentato dai delegati del proprio agente, il sig. S. Spyropoulos,   agente delle imposte presso il Consiglio giuridico dello Stato ed I.   Bakopoulos, uditore presso il Consiglio giuridico dello Stato.   3. Il ricorrente adduce in particolare che il fatto di essere stato obbligato   a rivelare di non essere cristiano ortodosso ha minato il suo diritto di non di   manifestare le proprie convinzioni.   4. L’11 maggio 2006, la Corte ha deciso di comunicare le obiezioni   tratte degli articoli 9 e 13 della Convenzione al Governo. Facendo valere le   disposizioni dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di esaminare   congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso.   IN FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. Con decisione del ministro della Giustizia, pubblicata nella Gazzetta   ufficiale dell’8 settembre 2005, il ricorrente fu nominato avvocato presso il   Tribunale di primo grado di Atene.   6. Il 2 novembre 2005, il ricorrente si recò presso il Tribunale di primo   grado di Atene per prestare il giuramento professionale. Infatti, ai sensi   dell'articolo 1 del codice degli avvocati (vedi paragrafo 17 infra), la   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   prestazione di giuramento dinanzi ad un tribunale competente è una   condizione necessaria affinché l'avvocato possa esercitare le sue funzioni.   A. La versione dei fatti data dal ricorrente   7. Il ricorrente si recò dal segretariato del Tribunale di primo grado.   Conformemente alla pratica, il segretariato gli fornì un formulario di   processo verbale, consistente in un testo standard, ed invitò il ricorrente a   compilarlo aggiungendo la data ed il suo stato civile.   8. Successivamente, il ricorrente si presentò presso il presidente del   Tribunale di primo grado di Atene nel corso dell'udienza pubblica che si   teneva lì quel giorno, gli consegnò il formulario di processo verbale,   debitamente compilato e chiese a costui di permettergli di prestare il   giuramento professionale.   9. Il presidente del tribunale invitò il ricorrente a posare la mano destra   sul vangelo e prestare giuramento. Il ricorrente informò il presidente che   non era cristiano ortodosso e che desiderava dunque fare una dichiarazione   solenne. Il presidente accolse la sua domanda.   10. Al termine di questa procedura, il verbale fu firmato dal presidente   e dal cancelliere del tribunale.   B. Le versioni dei fatti date dal Governo   1. Secondo le sue osservazioni iniziali   11. Anziché rendersi al segretariato del tribunale, conformemente alla   procedura stabilita dalla pratica, il ricorrente si presentò direttamente   dinanzi al presidente del tribunale e chiese a questi di permettergli di fare   una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda.   12. Successivamente, il ricorrente si recò al segretariato del Tribunale   di primo grado. Mentre esistevano due formulari diversi di processo   verbale, l’uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione   solenne, il ricorrente non chiese il formulario corrispondente alla sua   situazione, ma riempì il formulario attestante la prestazione di un   giuramento religioso. Il segretariato firmò il verbale e ne fornì copia al   ricorrente.   2. Secondo le sue osservazioni in risposta a quelle del ricorrente   13. Il ricorrente si presentò presso il presidente del tribunale di primo   grado di Atene, provvisto di un formulario di processo verbale attestante la   prestazione di un giuramento religioso.   14. Il presidente invitò il ricorrente a prestare il giuramento previsto   dall'articolo 19 del codice dei funzionari (vedi paragrafo 18 infra), senza   chiedergli di rivelare le sue convinzioni religiose. Il ricorrente reagì e   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   chiese di fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua   domanda.   15. Fin dal suo ritorno al segretariato, il ricorrente chiese copie del   processo verbale attestante la prestazione del giuramento e non procedette   in alcun modo al fine di ottenere la correzione di quest'ultimo.   C. Il processo verbale dell'udienza del tribunale di primo grado di   Atene del 2 novembre 2005   16. Il testo standard redatto al termine della procedura di prestazione   del giuramento del ricorrente recitava così:   “In occasione dell'udienza pubblica che si è svolta oggi, Theodoros Alexandridis   apparve e mostrò al presidente la Gazzetta ufficiale nº 222 l'8/9/2005 in virtù della quale   era stato nominato avvocato presso il Tribunale di primo grado di Atene e chiese   l'autorizzazione di prestare il giuramento professionale.   Il procuratore prese la parola e chiese che fosse autorizzato a prestare giuramento.   Il presidente invitò (...) [l'interessato] che, dopo avere apposto la mano destra sul Santo   Vangelo, prestò il giuramento che il presidente gli dettò:   “Giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e adempiere   coscienziosamente i miei doveri„.   Il presente verbale fu redatto e firmato a sostegno di ciò che precede„.   (firme del presidente e del cancelliere)   II. IL DIRITTO E LA PRATICA NAZIONALI PERTINENTI   17. In Grecia, lo statuto d'avvocato è disciplinato dal codice degli   avvocati, decreto legislativo nº 3026/1954.   Articolo 1   “L'avvocato è un funzionario pubblico non remunerato (...). Prima di qualsiasi   esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è obbligato a prestare il giuramento professionale   dinanzi al tribunale competente e ad iscriversi all’ordine; dopo la sua iscrizione, la sua   nomina è completata„.   Articolo 22   “1. L'avvocato è obbligato a prestare il giuramento di funzionario pubblico in   occasione di un'udienza pubblica del Tribunale di primo grado (...)   (...)   3. Il cancelliere del tribunale è obbligato a redigere il giorno stesso il verbale della   prestazione di giuramento e trasmetterlo entro otto giorni all’ordine; solo il verbale dà   prova della prestazione del giuramento„.   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   18. L'articolo 19 del codice dei funzionari è così formulato:   Prestazione di giuramento - presa delle funzioni   1. (...) Il giuramento è il seguente:   a) “Giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e   adempiere coscienziosamente i miei doveri„.   (...)   c) coloro che dichiarano di non credere ad alcuna religione o coloro ai quali la   religione non permette la prestazione di un giuramento, confermano, anziché prestare   giuramento, quanto segue: “Dichiaro, invocando il mio onore e la mia coscienza di essere   fedele alla patria, di obbedire alla costituzione ed alle leggi ed adempiere   coscienziosamente i miei doveri (...)„.   19. Secondo una pratica stabilita, l'avvocato che desidera prestare il   giuramento professionale o fare una dichiarazione solenne si reca al   segretariato del tribunale di primo grado corrispondente all’ordine di cui   egli è membro per procurarsi un formulario di processo verbale,   consistente in un testo standard. L'interessato deve inserire alcune   informazioni, quali la data, il suo stato civile ed il numero della Gazzetta   Ufficiale in virtù della quale è stato nominato avvocato. Successivamente,   si presenta dinanzi al tribunale e consegna il formulario al presidente, che   lo invita a prestare giuramento. Dopo la prestazione del giuramento, il   presidente ed il cancelliere firmano il processo verbale, una copia del quale   deve essere depositata dall'interessato presso l’ordine.   20. L'articolo 145 del codice di procedura penale è così formulato:   Rettifica e messa a punto delle decisioni, dei decreti e dei verbali   “1. Quando errori che non comportano la nullità si producono in una sentenza o un   decreto, il giudice che lo ha reso ordina, ex officio o dietro richiesta del procuratore o di   una delle parti, la sua correzione o la sua messa a punto a condizione che non ci sia   alterazione o modifica sostanziale di ciò che si è svolto durante l'udienza.   2. La correzione può riguardare, tra l'altro, l'identità dell'imputato, la messa a punto di   una motivazione insufficiente e la precisione del dispositivo della sentenza (...)   3. Entro venti giorni a partire dalla trascrizione della sentenza definitiva, al netto, nel   registro speciale tenuto in cancelleria, le parti ed il procuratore possono richiedere o il   giudice può ex officio ordinare la correzione degli errori o la messa a punto delle   omissioni nei verbali, se le condizioni del paragrafo 1 si trovano riunite„.   IN DIRITTO   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 8, 9 e 14   DELLA CONVENZIONE   21. Il ricorrente lamenta che in occasione della procedura di prestazione   del giuramento professionale, prevista dagli articoli 1 e 22 del codice degli   avvocati, è stato obbligato a rivelare le sue convinzioni religiose ignorando   gli articoli 8, 9 e 14 della Convenzione. La Corte esaminerà le sue   obiezioni soltanto sotto il profilo dell'articolo 9 della Convenzione, così   formulato:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; questo   diritto implica la libertà di cambiare religione o di convinzione, come pure la libertà di   manifestare la propria religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in   pubblico o in privato, con il culto, l'insegnamento, le pratiche ed il compimento dei riti.   2. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni non può   essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che, previste dalla legge, costituiscono   misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla protezione   dell'ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà   altrui„.   A. Sulla ricevibilità   22. Il Governo afferma a titolo principale che il ricorrente non ha   esaurito i mezzi di ricorso interni, poiché avrebbe potuto chiedere la   correzione del verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura   penale. Secondo il Governo, il danno preteso alla libertà di religione del   ricorrente si riferiva al fatto che il processo verbale lo presentava come se   avesse prestato un giuramento religioso, contrariamente alle sue   convinzioni.Ora, la presentazione di una domanda di rettifica avrebbe   potuto offrire al ricorrente la correzione delle sue obiezioni.   23. Il ricorrente si oppone alle tesi avanzate dal Governo. Secondo   costui, le proprie obiezioni non riguardano principalmente il fatto che il   processo verbale non corrisponde alla realtà, ma l'obbligo di manifestare   apertamente le proprie convinzioni religiose in occasione della procedura   di cui è lite. Ma, il diritto greco non offre mezzi di ricorso disponibili ed   effettivi che permettano di porre rimedio a questa violazione.   24. La Corte ricorda che ai sensi della norma sull'esaurimento dei   mezzi di ricorso interni enunciata all'articolo 35 § 1 della Convenzione, un   ricorrente si deve avvalere dei ricorsi normalmente disponibili e sufficienti   per permettergli di ottenere riparazione delle violazioni che lamenta, visto   che spetta al Governo che adduce a propria difesa il non esaurimento   convincere la Corte che il ricorso invocato era effettivo e disponibile tanto   in teoria quanto in pratica all'epoca dei fatti, cioè che era accessibile e   suscettibile di offrire al ricorrente la correzione delle sue obiezioni e che   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   presentava prospettive ragionevoli di successo (vedere, fra altre, Akdivar   ed altri c. Turchia, sentenza del 16 settembre 1996, Raccolta di sentenze e   decisioni 1996-IV, p. 1210, § 66, e Giacobbe ed altri c. Italia, nº 16041/02,   § 63, 15 dicembre 2005).   25. La Corte rileva che la domanda di correzione evocata dal Governo   non può essere considerata come soddisfacente le condizioni di   accessibilità ed efficacia poste dall'articolo 35 della Convenzione. Infatti, si   tratta di una procedura prevista dal codice di procedura penale ed   applicabile a priori nel contesto penale. Non risulta dalla formulazione di   questa disposizione che questa possa essere applicata nell'ambito di   differenti procedure, in particolare in procedure sommarie, non   giurisdizionali come quella della prestazione del giuramento. D'altra parte,   il Governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale che avrebbe   permesso alla Corte di constatare che il ricorso presentato è stato introdotto   in modo efficace in casi simili a quello del ricorrente.   26. Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che   l'eccezione deve essere rimossa.   27. D'altra parte, la Corte constata che questa obiezione non è   manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione e   che non si è dinanzi ad alcuna altra delle ragioni di irricevibilità. Occorre   dunque dichiararla ammissibile.   B. Sul fondo   1. Tesi delle parti   28. Il Governo attribuisce molta importanza, nella sua versione dei fatti,   al comportamento verosimilmente negligente del ricorrente. Afferma che   quest'ultimo è il solo responsabile della situazione di cui si lamenta dinanzi   alla Corte, poiché non è stato diligente e non si è conformato alla   procedura di prestazione del giuramento. Infatti, il ricorrente si è presentato   direttamente dinanzi al presidente del tribunale senza essersi rifornito del   formulario adeguato. Mentre esistevano due formulari diversi per il   processo verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la   dichiarazione solenne, il ricorrente non ha utilizzato il formulario corretto.   A questo titolo, il Governo produce dinanzi alla Corte due copie di questi   formulari, datati 2007. Secondo il Governo, il ricorrente non era obbligato   a manifestare le sue convinzioni religiose. A titolo alternativo, il Governo   solleva che anche se il ricorrente fosse stato obbligato a rivelare che non   era cristiano ortodosso, questo era giustificato da uno scopo di interesse   pubblico e conforme al principio di proporzionalità.   29. Il ricorrente si oppone alle tesi avanzate dal Governo. Adduce che,   come tutti gli avvocati che si presentano dinanzi ai tribunali per prestare   giuramento, è stato considerato, per difetto, come cristiano ortodosso e ha   dovuto enunciare la propria appartenenza religiosa prima di essere   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   autorizzato a prestare un giuramento diverso. Ciò spiega, secondo il   ricorrente, il fatto che il processo verbale lo presenta come se avesse   prestato il giuramento religioso. A questo titolo, il ricorrente aggiunge che   la maggioranza dei formulari standard utilizzati dinanzi ai tribunali, come   le relazioni d'udienza dei testimoni, fa riferimento al culto ortodosso.   30. Per quanto riguarda le osservazioni del Governo, il ricorrente   solleva che le versioni dei fatti presentate da quest'ultimo nei vari   documenti esibiti dinanzi alla Corte sono contraddittorie ed incoerenti. In   ogni caso, il ricorrente afferma che non è neppure possibile che il   presidente del tribunale autorizzi un giovane avvocato, che si presenti   dinanzi ad egli senza essere in possesso dei documenti necessari, a prestare   giuramento. D'altra parte, il ricorrente rileva che gli esemplari di processo   verbale forniti dal Governo sono datati 2007 e che nel 2005, esisteva un   solo formulario, quello relativo al giuramento religioso.   2. Valutazione della Corte   a) Principi generali   31. La Corte ricorda che, così come tutelata dall'articolo 9, la libertà di   pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi “di una   società democratica„ ai sensi della Convenzione. Questa libertà appare,   nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità   di chi crede e della sua concezione della vita, ma è anche un bene prezioso   per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti. Ne va del pluralismo   - duramente conquistato nel corso dei secoli - che non può essere   dissociato da tale società. Questa libertà implica, in particolare, quella di   aderire o meno ad una religione e quella di praticarla o non praticarla   (vedere, tra l'altro, Kokkinakis c. Grecia, sentenza del 25 maggio 1993,   serie A n o 260-A, p. 17, § 31, e Buscarini ed altri c. San Marino (GC), nº   24645/94, § 34, CEDU 1999-I).   32. Sebbene la libertà di religione rileva principalmente in relazione al   forum internum, essa implica anche quella di manifestare la propria   religione individualmente ed in privato, o in modo collettivo, in pubblico e   nella cerchia di coloro con cui si condivide la fede. D'altra parte, la Corte   ha già avuto l’occasione di consacrare i diritti negativi nell'ambito   dell'articolo 9 della Convenzione, in particolare la libertà di non aderire ad   una religione e quella di non praticarla (vedere, in questo senso,   Kokkinakis c. Grecia, e Buscarini ed altri c. San Marino, summenzionati).   b) Applicazione nel caso di specie   33. La Corte osserva in principio che si trova dinanzi a versioni   divergenti su alcuni elementi dei fatti, in particolare sul punto di sapere se   il ricorrente aveva rispettato la procedura da seguire per prestare il   giuramento. Su questo punto, il Governo, che contesta la versione del   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   ricorrente, presenta due versioni poco compatibili tra esse. Mentre nelle   sue prime osservazioni, afferma in modo categorico che il ricorrente si è   direttamente presentato dinanzi al presidente, senza essere in possesso del   formulario di verbale, esso sostiene, nelle sue osservazioni supplementari,   che il ricorrente ha trasmesso al presidente del tribunale un formulario di   verbale errato.   34. La Corte, che rimane libera di giungere alla propria valutazione alla   luce di tutti i materiali di cui dispone (Ribitsch c. Austria, sentenza del 4   dicembre 1995, serie A nº 336, p. 24, § 32), nota che non risulta da alcun   documento che il ricorrente non ha seguito la procedura prevista. Del resto,   il Governo non ha fornito alcun altro elemento a sostegno di questa   versione. In compenso, il processo verbale dell'udienza del Tribunale di   primo grado di Atene del 2 novembre 2005 (vedi paragrafo 16 sopra),   unico documento ufficiale elaborato al termine della procedura   controversa, va nel senso delle dichiarazioni del ricorrente. Infatti, questo   documento riporta le firme del presidente e del cancelliere del tribunale,   cosa che conferma la versione del ricorrente, secondo la quale il formulario   del processo verbale è stato trasmesso al presidente in occasione   dell'udienza, conformemente alla procedura. Considerando ciò che   precede, la Corte non può accordare particolare peso all'argomentazione   del Governo, secondo la quale il ricorrente non avrebbe rispettato la   procedura da seguire.   35. Occorre dunque esaminare successivamente il fondo delle pretese   del ricorrente. A tale riguardo, la Corte nota che, anche se l'istituzione della   prestazione del giuramento potrebbe ingenerare dubbi quanto alla sua   necessità nell'ambito di una procedura dinanzi ad un tribunale, tuttavia non   è destinata a deliberare in modo astratto sulla prestazione del giuramento   come condizione per l’esercizio della funzione di avvocato. La questione   che si pone nel caso in questione è di sapere se il modo in cui la procedura   di prestazione del giuramento si è svolta dinanzi al Tribunale di primo   grado ha obbligato il ricorrente a rivelare le sue convinzioni religiose   ignorando l'articolo 9 della Convenzione.   36. La Corte nota che la procedura di prestazione del giuramento da   avvocato, così come deriva dagli elementi prodotti davanti ad essa, riflette   l'esistenza di una presunzione, secondo la quale l'avvocato che si presenta   dinanzi al tribunale è cristiano ortodosso e desidera prestare il giuramento   religioso. Così, quando il ricorrente si è presentato dinanzi al tribunale, si è   visto costretto a dichiarare che non era cristiano ortodosso e, dunque, a   rivelare in parte le proprie convinzioni religiose, per potere fare una   dichiarazione solenne.   37. D'altra parte, la lettura del diritto nazionale pertinente supporta   questa constatazione. Infatti, secondo il primo paragrafo dell'articolo 19 del   codice dei funzionari (vedi paragrafo 18 sopra), il giuramento che qualsiasi   funzionario è invitato a prestare è normalmente il giuramento religioso.   Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   L'interessato, per essere autorizzato a fare una dichiarazione solenne, è   costretto a dichiarare di essere ateo o che la sua religione non permette la   prestazione del giuramento.   38. Ma, la Corte considera che la libertà di manifestare le proprie   convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto   per l'individuo non di essere obbligato a manifestare la propria confessione   o convinzioni religiose e non di essere obbligato ad agire di modo che si   possa trarre come conclusione che ha - o non ha - tali convinzioni. Agli   occhi della Corte, le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nel   settore della libertà di coscienza dell'individuo e ricercare le sue   convinzioni religiose, o di costringerlo a manifestare le sue convinzioni   che riguardo il divino. Ciò è tanto più vero qualora una persona sia   obbligata ad agire in tal modo allo scopo di esercitare alcune funzioni, in   particolare in occasione di una prestazione di giuramento.   39. D'altra parte, la Corte rileva che il fatto che il processo verbale, solo   documento ufficiale attestante la prestazione del giuramento, presenta il   ricorrente come se avesse prestato un giuramento religioso, contrariamente   alle sue convinzioni, lascia passare l'idea che gli avvocati che prestano   giuramento sono considerati per principio di culto cristiano ortodosso.   Certamente, il Governo sostiene che esistevano due formulari di processo   verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione   solenne. Tuttavia, gli esemplari che esso produce dinanzi alla Corte a   sostegno delle proprie dichiarazioni datano il 2007. Poiché il Governo non   fornisce alcuna copia dei verbali stabiliti per il periodo in causa, la Corte   non può concludere riguardo l'esistenza di tali formulari all'epoca dei fatti.   40. In ogni caso, ammettendo anche che due formulari diversi   esistessero, la Corte ritiene che non può essere addebitata al ricorrente   l'omissione pretesa di rifornirsi del formulario adeguato. Infatti, il   presidente e il cancelliere del tribunale avrebbero dovuto informare il   ricorrente che esisteva un formulario specifico per la dichiarazione   solenne.   41. Alla luce di ciò che precede, la Corte conclude che il fatto che il   ricorrente ha dovuto rivelare dinanzi al tribunale competente che non era   cristiano ortodosso e che non desiderava prestare il giuramento religioso,   ma fare la dichiarazione solenne ha minato la sua libertà di non dover   manifestare le sue convinzioni religiose.   Dunque vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione.   II. SULLA VIOLAZIONE DEDOTTA DELL'ARTICOLO 13 DELLA   CONVENZIONE   42. Il ricorrente lamenta che non disponeva nel diritto nazionale di   alcun ricorso attraverso il quale avrebbe potuto sollevare le sue proprie     Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   obiezioni della pretesa violazione della sua libertà di religione. Egli invoca   l'articolo 13 della Convenzione, così formulato:   “Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti nella (…) Convenzione siano stati   violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale,   anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio   delle loro funzioni ufficiali„.   A. Sulla ricevibilità   43. La Corte constata che quest'obiezione non è manifestamente   infondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva   d'altra parte che non si configura alcuna altra ragione di irricevibilità.   Occorre dunque dichiararla ricevibile.   B. Sul merito   44. Il Governo sostiene che questa disposizione non è stata infranta.   Infatti, l'interessato avrebbe potuto chiedere la correzione del processo   verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura penale.   45. Il ricorrente afferma che non disponeva di un ricorso che avrebbe   potuto fornirgli una riparazione adeguata per la violazione constatata.   46. La Corte ricorda che l'articolo 13 della Convenzione garantisce   l'esistenza nel diritto nazionale di un ricorso per le obiezioni che si possono   ritenere “giustificabili„ nei confronti della Convenzione. Tale ricorso deve   autorizzare l'istanza nazionale competente a conoscere del contenuto   dell'obiezione fondata sulla Convenzione ed offrire la correzione adeguata,   anche se gli stati contraenti usufruiscono di un certo margine di   apprezzamento quanto al modo di conformarsi agli obblighi che pone loro   questa disposizione. Il ricorso imposto dall'articolo 13 deve essere   “effettivo„, in pratica come in diritto (Hassan e Tchaouch c. Bulgaria   (GC), n o 30985/96, §§ 96-98, CEDU 2000-XI ed Chiesa metropolitana di   o Bessarabia ed altri c. Moldavia, n 45701/99, § 136-137, CEDU 2001-   XII).   47. Nella fattispecie, la Corte si è pronunciata per la violazione dei   diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. Le sue   obiezioni rivestono dunque un carattere giustificabile ai sensi della   giurisprudenza della Corte.   48. Tenuto conto delle ragioni per le quali ha respinto l'eccezione di non   esaurimento che il Governo fondava sulla base dell'articolo 145 del codice   di procedura penale (vedere il paragrafo 25 sopra) e visto che il Governo   non ha dato prova di alcun altro ricorso che il ricorrente avrebbe potuto   esercitare per ottenere la riparazione della violazione della sua libertà di     Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   religione, è per forza di cose la Corte a constatare che lo Stato è venuto   meno ai suoi obblighi derivanti dall'articolo 13 della Convenzione.   49. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.   III. SULL'APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL'ARTICOLO     DELLA   50. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli,   e se il diritto nazionale dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto   di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, alla parte   lesa una equa soddisfazione„.   A. Danno   51. Il ricorrente richiede 3.000 euro (EUR) per il pregiudizio morale   che avrebbe subito.   52. Il Governo afferma che una constatazione di violazione   costituirebbe in sé una soddisfazione equa sufficiente.   53. La Corte considera che occorre assegnare al ricorrente 2.000 EUR a   titolo di pregiudizio morale.   B. Spese e costi   54. Il ricorrente non presenta domanda di rimborso delle proprie spese   e costi.   55. Perciò, la Corte ritiene che non c'è motivo di assegnargli una   somma a questo titolo.   C. Interessi moratori   56. La Corte giudica adeguato calcolare il tasso degli interessi moratori   sul tasso marginale d'interesse della Banca centrale europea aumentato di   tre punti percentuali.   PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,   1. Dichiara la richiesta ammissibile;   2. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione;     Co p yrig ht © 2008 UFTDU   Alexandridis c. Grecia   3. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;   4. Dichiara   a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a   partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi   dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, 2.000 EUR (duemila euro) per   danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d'imposta;   b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento,   questo ammontare dovrà essere aumentato di un interesse semplice ad un   tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile per   questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;   5. Rigetta la domanda di soddisfazione equa per l'eccedenza.   Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto il 21 febbraio 2008, a   norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Søren Nielsen   Cancelliere   LoukisLoucaides   Presidente     Co p yrig ht © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło