19537/03

WyrokETPCz2008-10-21ECLI:CE:ECHR:2008:1021JUD001953703

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy decyzje władz włoskich o odebraniu dziecka, braku kontaktów z rodziną naturalną i uznaniu go za adoptowalne, a także przewlekłość postępowania, naruszyły prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8) i prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że początkowe odebranie dziecka i umieszczenie go w ośrodku było uzasadnione w świetle poważnych podejrzeń o wykorzystywanie seksualne i konieczności ochrony dziecka. Jednakże, Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie braku kontaktów między dzieckiem a jego rodziną naturalną oraz decyzji o uznaniu dziecka za adoptowalne. Trybunał podkreślił, że władze krajowe nie podjęły żadnych prób wdrożenia programu zbliżenia dziecka z rodziną, nawet z matką, która nie była objęta postępowaniem karnym. Decyzja o adoptowalności opierała się na niewystarczających przesłankach, takich jak wsparcie matki dla ojca i jej rzekoma niezdolność do zrozumienia potrzeb dziecka, zwłaszcza po uniewinnieniu ojca. Trybunał uznał, że całkowite i definitywne zerwanie więzi rodzinnych bez próby ich odbudowy, w sytuacji gdy nie było absolutnie wyjątkowych okoliczności uzasadniających tak drastyczny krok, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w życie rodzinne.
Stan faktyczny
Skarżący to rodzice (Raffaella Clemeno i Salvatore Lucanto), ich syn Francesco oraz córka Y, która w 2006 roku, po osiągnięciu pełnoletności, dołączyła do skargi. W 1993 roku Y została odebrana rodzinie i umieszczona w ośrodku po tym, jak jej kuzynka oskarżyła ojca Y o wykorzystywanie seksualne. Mimo że ojciec Y został początkowo skazany, a następnie prawomocnie uniewinniony w 2001 roku, władze włoskie podtrzymały decyzję o uznaniu Y za adoptowalną i całkowicie zerwały jej kontakty z rodziną naturalną. Matka Y nigdy nie była objęta postępowaniem karnym, a jej protesty przeciwko decyzjom władz były interpretowane jako brak zrozumienia potrzeb dziecka.
Rozstrzygnięcie
Trybunał: 1. Jednogłośnie uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia art. 8 Konwencji w odniesieniu do pierwszych czterech skarżących, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Jednogłośnie stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 8 w zakresie odebrania i umieszczenia czwartej skarżącej. 3. Jednogłośnie stwierdza, że doszło do naruszenia art. 8 w zakresie braku kontaktów między czwartą skarżącą a jej rodziną naturalną w okresie umieszczenia. 4. Jednogłośnie stwierdza, że doszło do naruszenia art. 8 w zakresie decyzji o uznaniu czwartej skarżącej za adoptowalną. 5. Większością 5 głosów do 2 zasądza na rzecz każdego z pierwszych czterech skarżących kwotę 20 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększoną o odsetki.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   CLEMENO E ALTRI c. ITALIA   (Ricorso no 19537/03)   SENTENZA   STRASBURGO   ottobre 2008   La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2   della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   Nel caso Clemeno e altri c. Italia,   La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una   camera composta da :   Françoise Tulkens, presidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Işıl Karakaş, giudici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   dopo aver deliberato in camera di consiglio il 29 settembre del 2008   emette la seguente sentenza:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso a ( n. 19537/03) presentato contro la   Repubblica italiana da dodici cittadini di questo Stato, la signora Raffaella   Clemeno (la "prima ricorrente") il signor Salvatore Lucanto (il “secondo   ricorrente"), genitori di Francesco (il "terzo ricorrente”) e di Y, che agiva   ugualmente a nome di Y (la "quarta ricorrente"). Gli "altri otto ricorrenti"   sono i signori Maurizio Eugenio Clemeno, Vincenzo Piccolo e Alfredo   Castagna, zii da parte di madre di Y, e le signore Carmela Tina, nonna da   parte di madre di Y, Laura Lorrai, Giuseppina e Vincenza Clemeno, zie da   parte di madre di Y. I ricorrenti si sono rivolti alla Corte il 19 giugno 2003   ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti   dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione ").   2. L'11 gennaio 2007, una volta divenuto maggiorenne, Y ha deciso di   aderire anch’ella al ricorso, facendo proprie tutte le considerazioni di fatto e   di diritto che erano già state esposte.   3. I ricorrenti sono rappresentati da R Scudieri, avvocato del foro di   Milano. Il governo italiano ("il Governo") è stato successivamente   rappresentato dai suoi agenti, I.M. Basta Braguglia, M.R. Adam, E.   Spatafora, dai suoi coagenti, V.Esposito e F.Crisafulli, e dal suo coagente   aggiunto, M.N. Lettieri.   4. I ricorrenti sostengono che alcune decisioni giudiziarie ingiuste hanno   portato all'allontanamento, all'affidamento e alla dichiarazione di   adottabilità di Y. Essi denunciano, inoltre, la mancanza di equità e   l'eccessiva durata dei processi.   5. Il 23 maggio 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al   Governo. Inoltre, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 § 3   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   della Convenzione, essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del ricorso   siano esaminati congiuntamente.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   2. I primi due ricorrenti sono nati nel 1961, il terzo ricorrente è nato nel   e la quarta ricorrente è nata nel 1988. Essi risideno a Milano. Gli altri   otto ricorrenti sono nati tra il 1989 e il 1971.   7. Il 28 maggio 1993, X, una bambina di circa tredici anni e cugina di Y,   dichiara al procuratore della Repubblica di Milano di aver subito, a partire   dall'età di cinque anni, abusi sessuali da parte di sei membri della propria   famiglia, in particolare i suoi genitori, i suoi due fratelli e i suoi due zii da   parte di padre, M. A.C. e M. Salvatore Lucanto, padre di Y.   3. Il 29 maggio1993, il sostituto procuratore della Repubblica presso il   tribunale dei minori di Milano ordina l'allontanamento di Y dalla sua   famiglia, collocandola in un centro accoglienza. Con una decisione dello   giugno 1993, il tribunale dei minori di Milano conferma la decisione.   4. Con una lettera indirizzata al tribunale dei minori di Milano del   primo gennaio 1995, Y dichiara di temere che sua cugina Y sia stata anche   ella vittima di abusi sessuali e violenze da parte delle stesse persone. Il 7   luglio 1995, il tribunale dei minori ordina una perizia psicologica di Y e di   suo fratello, Francesco. Il perito nominato d'ufficio incontra i minori in   diverse occasioni, di cui alcune in presenza del perito nominato dai sette   sospetti. Nel suo rapporto preliminare, depositato il 24 novembre 1995, il   primo pentito afferma che Y soffre di disturbi emotivi e che ha un   comportamento compatibile a quello di una bambina che ha subito abusi   sessuali. Per quanto riguarda Francesco, il perito informa di non aver   riscontrato alcun comportamento dal quale si evinca che lo stesso possa aver   subito abusi.   5. Il 24 novembre 1995, il tribunale dei minori ordina l'affidamento di Y   dai servizi sociali direttamente alla sua scuola ed il suo collocamento   all'interno di un centro accoglienza per bambini (si veda il paragrafo 17, qui   di seguito).   1. La procedura penale contro il secondo ricorrente   6. Ad una data non precisata, viene avviata una procedura penale   dinanzi il tribunale di Milano contro le sei persone indicate da X, sulla base   dell'accusa di abusi sessuali e violenze.   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   7. Con una decisione del 21 marzo 1995, il giudice dell'udienza   preliminare presso il tribunale di Milano rinvia a giudizio i sei imputati.   8. Il 26 gennaio 1996, tenuto conto della gravità delle accuse e del   potenziale rischio di reiterazione degli abusi sessuali sulla propria figlia Y il   secondo ricorrente è stato sottoposto a detenzione provvisoria.   9. Con una sentenza del 20 marzo 1997, il cui testo è depositato presso   la cancelleria il 10 ottobre 1997, il tribunale di Milano dichiara i sei imputati   colpevoli di abusi sessuali e violenze. Per quanto riguarda il secondo   ricorrente, il tribunale lo dichiara colpevole di abusi sessuali sulla propria   figlia Y e su X, lo condanna a 13 anni di prigione ed al pagamento di 100   milioni di lire italiane (pari a 51.000.645, 69 €). Questi viene, altresì,   privato della potestà genitoriale su Y. Ad una data non precisata, la prima   ricorrente manifesta, per la condanna di suo marito, incatenandosi dinanzi il   centro accoglienza dov'era stata collocata la figlia.   Successivamente, le sei persone adiscono la Corte d'appello di Milano,   contestando la credibilità delle dichiarazioni di X. In particolare, affermano   che le anomalie nel comportamento della ragazza e le sue condizioni   mentali instabili richiedono un'analisi psicologica approfondita, volta a   verificare la sua idoneità a testimoniare. Sostengono che le accuse di X   sono il prodotto della fantasia della giovane ragazza, con le quali ella aveva   voluto punire alcuni membri della sua famiglia per averla trascurata. Inoltre,   essi affermano che le dichiarazioni di X sono state raccolte in maniera non   corretta, non critica e non professionale sia dal perito nominato d'ufficio che   dalla polizia. In ragione di ciò, essi chiedono una nuova perizia. Il 28   maggio 1998, il secondo ricorrente è rimesso in libertà.   10. Con una sentenza del 9 dicembre 1999, la Corte d'appello di Milano   proscioglie cinque delle sei persone, tra le quali il secondo ricorrente, sulla   base della mancanza dell'elemento materiale del reato (« perché il fatto non   sussiste »). Secondo la giurisdizione, le dichiarazioni di X non possono   essere considerate credibili, tenuto conto della giovane età, del carattere   conflittuale e del comportamento della ragazza in seguito alle sue   dichiarazioni. In particolare, la incongruità e la mancanza di logica nelle   dichiarazioni di X sono all’origine della non credibilità delle stesse. Per   quanto riguarda le dichiarazioni di Y, la Corte d'appello nota che questa non   ha mai accusato suo padre prima dell'affidamento del 24 novembre 1995 e   che le sue dichiarazioni non sono state confermate da suo fratello. Ad una   data non precisata, la procura adisce la Corte di cassazione, contestando, in   particolare, la mancanza di logica e di coerenza nella motivazione della   sentenza del 9 dicembre 1999. Essa è dell’avviso che, da una parte, tutte le   dichiarazioni di X sono credibili e, dall'altra, che quelle di Y sono state   valutate parzialmente ed in modo sbagliato. A tal proposito, essa evidenzia   che le dichiarazioni di Y sono state confermate dal rapporto, depositato il 16   maggio dai periti d'ufficio nell'ambito della procedura di adottabilità dello   stesso.   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   11. Con una sentenza del 26 giugno 2001, depositata presso la   cancelleria il 19 settembre 2001, la Corte di cassazione ha rigettato il   ricorso. .   2. La procedura dinanzi il tribunale dei minori di Milano   12. Oltre a decidere sull'affidamento di Y, in data 24 novembre 1995, il   tribunale dei minori di Milano ha, inoltre, deciso di interrompere i contatti   di questi con i suoi genitori e suo fratello (si veda il paragrafo 10 di cui   sopra). L'opposizione presentata dai genitori è stata rigettata il 6 dicembre   1995.   13. Nella perizia conclusiva, depositata nel febbraio 1996, il perito   nominato d'ufficio ha evidenziato "il malessere profondo" di Y: la bambina   ha comunicato di aver subito degli abusi da parte di suo padre ed ha avuto   dei comportamenti "compatibili" con dei fatti traumatici. Gli esami ai quali   Y era stata sottoposta hanno dimostrato che i genitori non erano percepiti   come persone in grado di proteggerla e rassicurarla.   14. Nell'ambito della procedura volta a far dichiarare Y adottabile, il   tribunale dei minori ha nominato un nuovo pentito incaricato di analizzare   la "struttura della personalità della madre" di Y e di determinare se questa   avrebbe potuto recuperare il suo "il ruolo di genitore".   Nel maggio 1997, lo stesso tribunale ha rigettato la domanda con la quale   il secondo ricorrente richiedeva che la perizia fosse estesa a lui, ai suoi e   agli altri otto ricorrenti.   15. Il 24 aprile 1997, il tribunale, tenuto conto del rapporto presentato   dal perito e del comportamento dei due genitori successivamente   all'allontanamento della propria figlia, e convinto della necessità di fornire a   Y una situazione familiare stabile, dopo un anno e mezzo trascorso   all’interno del centro accoglienza, lo stesso tribunale ha dichiarato la   bambina adottabile.   Con tale decisione, il tribunale ha ritenuto la manifestazione della prima   ricorrente dinanzi il centro di accoglienza dove si trovava sua figlia,   contrario ai doveri di una madre responsabile nonché pregiudizievole per la   minore. Tale comportamento, secondo il tribunale, aveva dimostrato, da una   parte, il sostegno ingiustificato verso suo marito, e dall'altra la sua   incapacità a comprendere i bisogni più profondi di Y.   21. Il 14 novembre 1997, i genitori di Y hanno chiesto, a titolo   principale, la sospensione del procedimento relativo alla dichiarazione di   adottabilità di Y, nell'attesa della conclusione del giudizio penale, o,   perlomeno, della fine della fase di appello. Il 17 dicembre 1997, il tribunale   ha rigettato tale richiesta. Confermando lo stato di adottabilità di Y, il   tribunale ha spogliato i due genitori della potestà genitoriale ed ha ordinato   il collocamento della bambina presso una famiglia.   16. Il 13 e il 14 febbraio 1998, i ricorrenti hanno impugnato questa   decisione. Essi, in particolare, hanno fatto valere l’assenza di equità, la   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   carenza di motivi che giustificassero la decisione di allontanamento di Y ed   hanno denunciato il fatto che quest'ultima fosse stata affidata a terzi,   sebbene solamente il secondo ricorrente fosse coinvolto in un giudizio   penale.   Il tribunale per i minori ha affidato ad un collegio di tre esperti il compito   di formulare una nuova perizia allo scopo di comprendere la situazione   attuale di Y, i suoi trascorsi, il grado di equilibrio e di sviluppo psichico ed   affettivo raggiunto. Y è stata, inoltre, ascoltata dal tribunale.   23. Con una decisione depositata il 10 ottobre 2001, il tribunale per i   minori ha rigettato la domanda dei genitori e del fratello di Y. Inoltre, ha   dichiarato irricevibile la domanda degli altri otto ricorrenti, da una parte, in   ragione della carenza di legittimità ad agire di questi ultimi e, dall’altra,   poiché dai fatti era emerso che, dal momento in cui la bambina era stata   allontanata fino al momento in cui è stata impugnata la decisione del 17   dicembre 1997, essi non avevano mai mostrato interesse per la sorte della   loro nipote Y.   24. Nel frattempo, il 17 novembre 1998, il tribunale per i minori di   Milano ha ordinato l'allontanamento e l’affidamento di Francesco ai servizi   sociali. Il 19 aprile 2000, la Corte d'appello di Milano ha considerato queste   misure ingiustificate ed ha annullato la decisione del tribunale, tenuto conto   dell’età del ragazzo e del sostegno da questi dimostrato a favore del padre.   25. Con dei ricorsi presentati il 19, 17 e 22 novembre 2001, i ricorrenti   hanno adito la Corte d'appello di Milano. I genitori di Y hanno chiesto   l'annullamento della decisione, con la quale la loro figlia era stata dichiarata   adottabile, decisione che, secondo loro, non rispettava i loro diritti   genitoriali, a maggior ragione per il fatto che la sentenza del 26 giugno 2001   della Corte di cassazione aveva confermato, in maniera definitiva, il   proscioglimento del secondo ricorrente. Essi hanno contestato, da una parte,   la validità delle perizie d'ufficio per il fatto che né essi, né il perito da loro   nominato avevano potuto partecipare alle audizioni di Y e, d'altra parte, la   imparzialità dei periti. Infine, hanno richiesto di ottenere la custodia di Y. I   due tutori di Y si sono opposti.   Il 7 febbraio 2002, la Corte d'appello ha respinto le richieste dei   ricorrenti. Per quanto riguarda l'imparzialità dei periti d'ufficio, essa ha   ritenuto che la loro nomina era stata legittima e che nelle perizie, da questi   rese, non era emerso alcun elemento da cui potesse evincersi una mancanza   di rispetto ai propri doveri di imparzialità e di correttezza. Tenuto conto   delle relazioni familiari difficili descritte nelle perizie, dell'evidente   malessere provato da Y nei confronti dei propri genitori e tenuto conto   dell'incapacità di questi di instaurare una relazione familiare normale con la   propria figlia, la Corte d'appello non ha concesso la custodia di Y ai suoi   genitori. Per quanto concerne il contrasto tra l’esito del giudizio penale e le   decisioni del tribunale dei minori, la Corte d'appello, sottolineando la totale   indipendenza degli oggetti dei due giudizi e tenendo in considerazione   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   l'interesse superiore del minore, ha ritenuto che la decisione con la quale Y   è stato dichiarato adottabile sufficientemente motivata e corretta. Infine, ha   rigettato i ricorsi presentati dagli altri otto membri della famiglia di Y, che   ha considerato essere incapaci di prendersi cura della minore.   26. Il 27 marzo 2002, i ricorrenti si sono rivolti in cassazione. Hanno   richiesto l'affidamento della loro figlia Y, denunciando la mancanza di   equità della decisione della Corte di appello.   Con una sentenza del 25 novembre 2002 il cui testo è stato depositato   presso la cancelleria il 19 dicembre 2002, la Suprema Corte ha respinto la   domanda dei genitori e del fratello Y, ed ha dichiarato irricevibile il ricorso   degli altri otto ricorrenti.   27. Una volta divenuta maggiorenne, nel dicembre 2006, Y è ritornata di   propria spontanea volontà dalla sua famiglia naturale ed ha comunicato alla   cancelleria della Corte la sua volontà di aderire al ricorso, facendo proprie   tutte le ragioni di fatto di diritto che erano state presentate.   3. Il procedimento « Pinto »   17. Il 19 giugno 2003, i ricorrenti hanno adito la Corte di appello di   Brescia ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta « legge Pinto »,   lamentando la eccessiva durata dei processi civili. Essi hanno chiesto alla   Corte d'appello di riconoscere l’avvenuta violazione dell'articolo 6 § 1 della   Convenzione e di condannare lo Stato italiano al risarcimento dei danni   materiali e morali che lamentano avere subito.   Con una decisione del 5 novembre 2003, la Corte d'appello ha rigettato la   domanda dei ricorrenti. Essa ha ritenuto che la durata dei processi non   poteva essere considerata eccessiva., tenuto conto delle numerose domande   presentate dinanzi alle diverse giurisdizioni, della complessità dell'oggetto   delle cause e del numero delle giurisdizioni adite. Il 25 gennaio 2005, i   ricorrenti hanno adito la Corte di cassazione. Il 21 gennaio 2007, la   procedura risultava ancora pendente dinanzi alla Suprema Corte.   II. IL DIRITTO E LE PRATICHE INTERNE PERTINENTI   18. Il diritto e le pratiche interne pertinenti in materia di adozione sono   illustrate nelle sentenze Bronda c. Italia (Rac. 1998-IV, fasc. 77, 9 giugno   1998, §§ 36-43) e Roda e Bonfatti c. Italia (no 10427/02, del 21 novembre   2006, §§ 77-78), mentre quelli relativi alla perdita della potestà genitoriale   sono illustrati nella sentenza Covezzi e Morselli c. Italia (no 52763/99,   maggio 2003, §§ 71-76).   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   DIRITTO   I. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO   19. Per quanto riguarda i primi tre ricorrenti, il Governo, nelle sue   memorie del 23 ottobre 2006, ha sostenuto che, nell'ipotesi di   allontanamento di un minore dalla sua famiglia di origine, i genitori di   questi non possono presentare un ricorso a suo nome, dal momento che gli   interessi sono tra di loro diversi, vale a dire contraddittori. Se è vero che   tutte le persone interessate hanno pari diritto al rispetto della vita privata e   familiare, tale diritto consisterebbe, per i genitori, nell'interesse a riavere   con sè il minore, mentre per quest'ultimo potrebbe consistere nel conservare   la situazione di allontanamento dalla famiglia.   In tale contesto, non può essere accettata l'idea secondo cui una sola di   tali posizioni potrebbe essere espressa dinanzi ad un organo giudiziario   mentre questo non sarebbe consentito all'altra posizione.   Per quanto riguarda gli altri otto ricorrenti, il Governo, contestando la   mancanza di un legame familiare effettivo con la minore ai sensi   dell'articolo 8 della Convenzione, non comprende in base a quale titolo tali   persone potrebbero essere autorizzate a rappresentare gli interessi della   minore dinanzi alla Corte, a maggior ragione se si considera che le loro   richieste di partecipare ai procedimenti interni sono state puntualmente   rigettate dalle giurisdizioni adite. In conclusione, il ricorso presentato a   nome di Y da parte dei ricorrenti, che difendono il loro interesse e non   quello della ragazza, è da considerare, per questa parte, irricevibile.   31. La Corte, in primo luogo, nota che il Governo non contesta   l'esistenza di legami familiari tra i primi tre ricorrenti e Y, legami che   rientrano nell'ambito della nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8.   32. Nel caso di specie, inoltre, Y è diventato maggiorenne il 24 dicembre   ed ha dichiarato, attraverso una lettera indirizzata alla cancelleria della   Corte, il 12 febbraio 2007, di voler aderire al presente ricorso, facendo   proprie tutte le considerazioni di fatto e di diritto che erano state illustrate.   Ne deriva pertanto che l'eccezione sollevata dal Governo a tale proposito   non può essere presa in considerazione.   Per quanto riguarda gli altri otto ricorrenti, la Corte ricorda   innanzitutto che la nozione di vita familiare "include perlomeno i rapporti   tra parenti stretti, che possono rivestire un ruolo considerevole", come, ad   esempio, quelli tra nonni e nipoti (Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno   1974, serie A no 31, § 45, e Bronda c. Italia, precedentemente citata, § 51).   Inoltre, nel caso Ticli e Mancuso c. Italia (no 38301/97 del 23 marzo 1999),   riguardante i rapporti tra un minore e sua nonna e zia da parte di padre, la   Corte ha dichiarato che "per un genitore ed un figlio, stare insieme   rappresenta un aspetto fondamentale della vita familiare (...). E lo stesso   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   vale anche per i rapporti tra un bambino e i membri della famiglia da parte   del padre".   Comunque sia, nel caso di specie gli otto ricorrenti si sono limitati a   denunciare una violazione del loro diritto ad una vita familiare. La Corte   non ritiene sia stata fornita alcuna ragione convincente che possa mettere in   discussione le conclusioni delle giurisdizioni nazionali, secondo cui essi non   avrebbero mostrato interesse per la sorte di Y (si veda il paragrafo 23 di cui   sopra), a partire dall’allontanamento di questi fino all'opposizione proposta   contro la decisione del 17 dicembre 1997.   Ne deriva che la parte del ricorso che riguarda tali altri otto ricorrenti   deve essere respinta in quanto manifestamente infondata, conformemente a   quanto stabilito 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.   II. SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE SDEGLI ARTICOLI 1, 3, 6, 8,   E 13 DELLA CONVENZIONE   20. Invocando gli articoli 1, 3, 6, e 8 della Convenzione, i primi quattro   ricorrenti si lamentano, in primo luogo, del fatto che la decisione di separarli   dalla propria figlia sia stata presa in mancanza di qualsiasi elemento   concreto a loro carico e senza che essi stessi siano stati ascoltati. Essi si   lamentano, inoltre, sotto di versi aspetti, dell'attuazione della decisione di   allontanamento e delle modalità di affidamento di Y da parte dei servizi   sociali. In particolare, invocando l'articolo 3 della Convenzione, essi hanno   contestato la brutalità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interruzione   prolungata dei loro rapporti, e la decisione di dichiarare Y adottabile. La   decisione delle giurisdizioni italiane di privarli della potestà genitoriale sulla   propria figlia avrebbe, altresì, integrato una violazione del loro diritto al   rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione. A tal   proposito, essi sostengono che le autorità nazionali non avrebbero agito in   maniera tale da prevenire o ridurre le conseguenze di tale carenza.   35. I ricorrenti contestano la necessità dell'ingerenza e denunciano alcuni   aspetti delle perizie richieste dalle giurisdizioni nazionali. Secondo questi, i   periti non hanno esaminato in maniera approfondita l'esistenza di altre   soluzioni che avrebbero permesso di evitare un ritiro totale della loro   potestà genitoriale. Infatti, essi lamentano, in particolare, il fatto che,   nonostante l’assenza sia di sospetti credibili di abusi sessuali che di una   condanna definitiva del padre di Y, la figlia minore sia stata allontanata   dalla famiglia naturale. Essi contestano la carenza di motivazione delle   Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   decisioni delle giurisdizioni civili, che non avrebbero inoltre valutato   adeguatamente la capacità della madre e degli altri parenti, che non erano   coinvolti nel giudizio penale, di prendersi cura di Y.   36. I ricorrenti sostengono, inoltre, di non aver potuto beneficiare di un   equo processo, in ragione del fatto che le decisioni delle giurisdizioni   nazionali erano fondate esclusivamente sulle constatazioni dei periti   d’ufficio, mentre non sono state prese in giusta considerazione le contro   perizie di parte. In particolare, essi accusano di parzialità i periti nominati   d’ufficio e il tribunale per i minori di Milano, denunciano la modalità con   cui erano state acquisiste e valutate le prove, lamentano l'impossibilità di   comunicare con Y e la totale mancanza di adeguate informazioni, necessarie   nell'ambito di una procedura talmente delicata. Essi sostengono che sia nella   decisione con cui Y è stato dichiarato adottabile e sia nelle decisioni rese   successivamente, le giurisdizioni civili non hanno tenuto assolutamente   conto dell’esito del giudizio penale, e ritengono che il diritto nazionale non   abbia fornito loro alcun rimedio efficace ed idoneo a risolvere la   controversia che li riguardava. A tal proposito, essi invocano, gli articoli 6   e13 della Convenzione.   37. Invocando l'articolo 10 della Convenzione, la prima ricorrente ritiene   inoltre di non aver potuto manifestare liberamente le proprie opinioni   davanti al centro accoglienza nel quale era stata trasferita sua figlia, dal   momento che le giurisdizioni competenti avevano considerato tale gesto   contrario alla idoneità di una madre di esercitare i propri doveri in maniera   responsabile.   38. La qualificazione giuridica dei fatti della causa è rimessa alla Corte,   la quale ha ritenuto appropriato esaminare le doglianze presentate dai   ricorrenti unicamente sotto il profilo dell'articolo 8, il quale impone che i   giudizi comportanti delle ingerenze siano equi e rispettosi degli interessi   protetti da tale disposizione (Havelka e altri c. Repubblica Ceca, no   23499/06, §§ 34-35, 21 giugno 2007, Kutzner c. Germania, no 46544/99,   § 56, CEDU 2002-I ; Wallová e Walla c. Repubblica Ceca, no 23848/04, §   47, 26 ottobre 2006).   L'articolo 8 della Convenzione, nelle sue parti pertinenti al ricorso in   oggetto, prevede quanto segue :   “ 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (…) familiare (…).   2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto   a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in   una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica   sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la   prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la   protezione dei diritti e delle libertà altrui..”     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   A. Esistenza di una ingerenza   21. Non vi è dubbio – come ha evidenziato lo stesso Governo – che   l’affidamento e la collocazione di Y in un centro d'accoglienza, così come la   sua dichiarazione di adottabilità, integrino una "ingerenza" nell'esercizio del   diritto al rispetto della vita familiare dei primi quattro ricorrenti.   B. Giustificazione della ingerenza   22. Tale ingerenza viola l'articolo 8, salvo che, "prevista dalla legge",   questa non persegua uno o diversi scopi legittimi, secondo quanto stabilito   dal secondo paragrafo di questa disposizione e sia "necessaria in una società   democratica" ai fini del raggiungimento di tali obiettivi. La nozione di   "necessità" implica una ingerenza fondata su un bisogno sociale imperativo,   e, in particolare, proporzionato allo scopo legittimo perseguito (si veda, ad   esempio, Gnahoré c. Francia, no 40031/98, § 50 in fine, CEDU 2000-IX).   23. L'articolo 8 mira essenzialmente a proteggere l'individuo contro   ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ed allo stesso tempo esso pone a   carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti all’effettivo "rispetto" della   vita familiare. Pertanto, qualora sia ammessa l'esistenza di un legame   familiare, lo Stato è tenuto ad agire in modo tale da permettere che tale   legame possa svilupparsi ed a prendere le misure maggiormente adeguate a   fare sì che il genitore possa ricongiungersi al proprio figlio (si veda, ad   esempio, le sentenze Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, serie A no 156, pp.   26-27, § 71 ; Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992,   serie A no 226-A, p. 30, § 91 ; Olsson c. Svezia (no 2), 27 novembre 1992,   serie A no 250, pp. 35-36, § 90 ; Ignaccolo-Zenide c. Romania, no 31679/96,   § 94, CEDU 2000-I ; Gnahoré precedentemente citata, § 51).   24. La distinzione tra obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi   dell'articolo 8 non trova una definizione precisa; i principi applicabili sono   tuttavia paragonabili. In particolare, in entrambi i casi, occorre bilanciare   adeguatamente gli interessi in gioco; inoltre, in entrambe le ipotesi, lo Stato   dispone di un certo margine di valutazione (si veda, ad esempio, W., B. e R.   c. Regno Unito, 8 luglio 1987, serie A no 121, rispettivamente p. 27, § 60,   p. 72, § 61, e p. 117, § 65, e Gnahoré citata precedentemente, § 52).   1. « Prevista dalla legge »   25. Non vi è dubbio che le ingerenze, oggetto di contestazione fossero   previste dalla legge ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La   controversia nasce dall'applicazione degli artt. 330, 333 e 336 del codice   civile, e dalla legge no 184 del 1983, successivamente alle modifiche   apportate dalla legge no 149 del 28 marzo 2001.     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   2. Obiettivi legittimi   26. La Corte ritiene che le misure oggetto di contestazione perseguivano   uno scopo legittimo ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8, vale a dire la   "protezione della salute o della morale" e "la protezione dei diritti e delle   libertà altrui", poiché miravano a salvaguardare il benessere di Y.   3. « Necessaria in una società democratica »   27. Il Governo distingue le misure provvisorie, adottate dal tribunale dei   minori nell'ambito di una situazione di urgenza, da quelle definitive, che   hanno condotto alla dichiarazione di adottabilità di Y.   28. Secondo il Governo, la necessità delle prime non può essere   contestata. L’affidamento della bambina rientrerebbe nell'ambito della   seconda parte dell'articolo 8 e sarebbe conforme ai principi enunciati dalla   giurisprudenza della Corte in materia.   Esso rammenta che le giurisdizioni italiane si sono occupate della   questione nell'ambito di un contesto nel quale vi erano dei grandi sospetti in   capo al padre della bambina. Pertanto, i servizi sociali sono stati incaricati di   procedere ad una inchiesta socio-psicologica sulla personalità di Y e dei   suoi genitori. Y è stato allontanato dalla sua famiglia solo nel novembre   e ciò in seguito a numerosi incontri tra la bambina ed un perito   nominato d'ufficio, nonchè in seguito alla presentazione del rapporto di   quest'ultimo. Vista la gravità della situazione, l'unica conclusione praticabile   era l'allontanamento e l’affidamento di Y. Le giurisdizioni avrebbero   pertanto dimostrato un ritegno ed una prudenza esemplari, persino eccessivi   e pericolosi per la minore, rinviando l’affidamento di quest'ultima fino al   rapporto provvisorio del perito, nel novembre 1995.   47. I ricorrenti contestano gli argomenti del Governo. L'assenza di   contatto tra i primi quattro ricorrenti durante un lungo periodo e l'assenza di   incontri tra di essi non ha prodotto altro effetto se non quello di ostacolare   qualsiasi tentativo di ricostruzione di un rapporto familiare sereno. Le   autorità italiane non avrebbero dovuto allontanare Y, perlomeno da sua   madre, che era in grado di proteggerla e di sostenerla nell'attesa dell’esito   del processo penale in corso contro il padre.   Ai giudici nazionali sono stati, inoltre, attribuiti dei notevoli ritardi.   48. La Corte ha più volte affermato che l'articolo 8 prevede il diritto di   un genitore ad ottenere delle misure idonee a favorirne il ricongiungimento   col proprio figlio, nonchè l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali   misure (si vedano, ad esempio, Ignaccolo-Zenide c. Romania,   precedentemente citata, § 94, e Nuutinen c. Finlandia, no 32842/96, § 127,   CEDU 2000-VIII). Tuttavia, tale obbligo non è assoluto. La natura e la   portata di questo dipendono dalle circostanze del caso di specie, ma la   comprensione e la cooperazione dell’insieme delle persone interessate ne   rappresenta sempre un fattore rilevante. Nell'ipotesi in cui i contatti con i     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   genitori rischiano di minacciare gli interessi superiori del minore o di   violare i suoi diritti, è rimesso alle autorità nazionali il compito di operare   un giusto equilibrio tra gli stessi (Ignaccolo-Zenide, precedentemente citata,   § 94).   29. Secondo la Corte, il punto decisivo nel caso di specie consiste nel   capire se le autorità nazionali hanno adottato tutte le misure che si potevano   ragionevolmente pretendere che esse adottassero.   50. Per quanto riguarda l'allontanamento di Y ed il suo affidamento, la   Corte ritiene che il tribunale dei minori abbia fondato la propria decisione   del 24 novembre 1995 (paragrafo 10 di cui sopra) su delle forti presunzioni   che la bambina avesse subito degli abusi sessuali da parte di suo padre,   confermate dal rinvio a giudizio di quest'ultimo, nonché basandosi sulla   perizia psicologica presentata d'ufficio su entrambi i fratelli. In seguito, il   tribunale ha deciso dichiarare la minore adottabile, allo scopo di assicurare a   questa una situazione familiare stabile, e dopo aver valutato, da una parte,   una seconda perizia su Y e, dall’altra, il comportamento dei genitori durante   il periodo di un anno e mezzo.   51. Il ricorso ad un procedimento d'urgenza per allontanare Y si inserisce   perfettamente nell'ambito delle attività che le autorità nazionali hanno il   diritto di porre in essere nell'ipotesi di sevizie sessuali, che rappresentano   senza alcun dubbio un crimine abominevole che rende le vittime   particolarmente fragili. I bambini e le altre persone vulnerabili hanno diritto   alla protezione dello Stato, che si traduce in una prevenzione efficace che li   ponga al riparo da forme di ingerenza particolarmente gravi, in alcuni   aspetti essenziali della loro vita privata (si vedano le sentenze Stubbings e   altri c. Regno unito del 24 settembre 1996, Raccolta di sentenze e decisioni   1996-IV, § 64 ; mutatis mutandis, Z. e altri c. Regno unito [GC],   no 29392/95, § 73 ; A. c. Regno Unito del 23 settembre 1998, Raccolta   1998-VI, § 22 ; Covezzi e Morselli c. Italia, precedentemente citata, § 103,   maggio 2003).   30. In tali condizioni, la Corte ritiene che l’affidamento e   l'allontanamento di Y possano essere considerate delle misure proporzionate   e "necessarie in una società democratica", per garantire la protezione della   salute e dei diritti della bambina. Il contesto delittuoso, che vedeva come   protagonista il padre della minore, ha potuto ragionevolmente condurre le   autorità nazionali a ritenere che, qualora fosse rimasta con la sua famiglia, Y   avrebbe potuto subire un grave pregiudizio (si veda mutatis mutandis, Roda   e Bonfatti c. Italia, precedentemente citata, §§ 113-114).   Pertanto, la Corte ritiene che, su tale punto, non vi è stata alcuna   violazione dell'articolo 8.   31. Per quanto riguarda la mancanza di contatti tra i primi quattro   ricorrenti durante il periodo dell’affidamento, la Corte ricorda innanzitutto   che l’affidamento deve, in linea di principio, essere considerato una misura   provvisoria, che deve essere sospesa qualora le circostanze lo consentano, e     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   che qualsiasi azione esecutiva deve essere posta in essere in vista dello   scopo finale : riunire i genitori di sangue e il figlio (si veda, tra le altre, le   sentenze Olsson c. Svezia (no 1) del 24 marzo 1988, serie A no 130, § 81, e   Covezzi e Morselli c. Italia precedentemente citata, § 118). Una interruzione   prolungata di contatti tra genitori e figli o degli incontri troppo distanziati   nel tempo rischierebbero di compromettere ogni seria possibilità di aiutare   gli interessati a superare le difficoltà relative alla loro vita familiare (si veda,   mutatis mutandis, la sentenza Scozzari e Giunta c. Italia [GC], no 39221/98   e 41963/98, Raccolta 2000-VIII, § 177). Pertanto, anche se la misura di   allontanamento era giustificata, spetta alla Corte esaminare se le ulteriori   restrizioni erano o meno conformi all'articolo 8, in virtù del quale gli   interessi di ricorrenti dovevano essere protetti 8.   54. La Corte rammenta che, nel novembre 1995, il tribunale dei minori   ha ordinato l'interruzione dei rapporti tra i genitori e la figlia, ritenendo il   nucleo familiare non adatto ad offrire una adeguata protezione alla minore.   Era, infatti, emersa la necessità di porre quest’ultima al riparo, collocandola   in un luogo protetto. In seguito, sulla base delle perizie dell'inizio del 1996   che rivelavano un "malessere profondo" vissuto da Y, e dei comportamenti   "compatibili" con dei fatti traumatici, è stata ingrata de facto l'interruzione   di tutti i contatti di Y con i suoi familiari. Infine il 24 aprile 1997, tenuto   conto del risultato delle perizie d'ufficio e alla luce del comportamento dei   genitori di Y, in particolare della protesta posta in essere dalla madre che si   era incatenata davanti il centro di accoglienza a cui era stata affidata la   figlia, il tribunale dei minori ha ritenuto necessario dichiarare Y adottabile.   La sua famiglia non era in grado di fornire a quest’ultima la protezione di   cui aveva bisogno, e pertanto non era ipotizzabile un ritorno della bambina   presso la sua famiglia.   55. Per quanto riguarda la dichiarazione di adottabilità di Y, i ricorrenti   hanno avanzato numerose critiche relativamente ai procedimenti,   evidenziando, tra l'altro, la loro convinzione secondo cui l'autorità locale   non avrebbe affatto preso in considerazione l’eventualità di un ritorno di Y   presso di loro; questa, convinta della colpevolezza del padre e   dell'incapacità di sua madre, era determinata sin dall'inizio a porre la   bambina in stato di adozione. Inoltre, secondo l'ordinanza di affidamento,   non è stata prevista in maniera adeguata la possibilità di mantenere una   forma di contatto con la bambina.   Il Governo, in particolare, si basa sulla constatazione del giudice di   merito secondo cui era esclusa la possibilità che Y potesse far ritorno presso   la sua famiglia. Esso ritiene che l'adozione – mirando a fornire a Y un luogo   sicuro all'interno di una famiglia – rientrava nell'interesse superiore della   minore, che aveva appena trascorso un anno e mezzo in un centro   d'accoglienza.   32. La Corte ricorda che inizialmente la relazione tra la famiglia naturale   e Y era stata interrotta in ragione delle indagini e del rinvio a giudizio di suo     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   padre. In seguito all'allontanamento d'urgenza, la custodia della bambina era   stata a affidata alla pubblica amministrazione. Mentre si svolgeva il   processo penale, i due genitori hanno chiesto a più riprese alle autorità   nazionali di essere riuniti alla loro figlia, ed hanno altresì richiesto la   sospensione della procedura di adozione nell’attesa della decisione   definitiva delle giurisdizioni penali. Così, nella preoccupazione di assicurare   alla bambina una situazione familiare stabile e allo scopo di permetterle di   lasciare il centro d'accoglienza, il 24 aprile 1997, il tribunale dei minori ha   dichiarato Y adottabile.   57. La Corte ritiene che, in seguito a questa decisione, durante le tre fasi   procedurali che hanno condotto alla dichiarazione di adottabilità definitiva   (successivamente alla sentenza della Corte di cassazione del 25 novembre   2002), non è stato organizzato alcun incontro tra il Y e la sua famiglia   naturale. Pertanto, la Corte ritiene che le autorità nazionali non si siano   adeguatamente adoperate allo scopo di facilitare i contatti tra Y e la sua   famiglia naturale e, in particolare, sua madre e suo fratello.   58. La Corte ricorda che, in casi particolarmente delicati e complessi   come quello di cui si tratta, il margine di valutazione rimesso alle autorità   nazionali competenti varia a seconda della natura dell’oggetto del   contendere e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità dispongono   di un ampio margine di valutazione per apprezzare la necessità di prendere   in affidamento un minore, in particolare qualora ricorra l’urgenza, la Corte   nondimeno deve avere acquisito la convinzione che, nel caso in questione,   sussistevano delle circostanze tali da giustificare l’affidamento del minore.   Spetta allo Stato convenuto dimostrare che le autorità nazionali hanno   esaminato, con grande cura, l'incidenza che la misura di affidamento   prevista avrebbe avuto sui genitori e sulla minore, così come alcune   soluzioni alternative rispetto all'affidamento della minore, prima di aver   adottato una simile misura (K. e T. c. Finlandia [GC], precedentemente   citata, § 166 ; Kutzner c. Germania, precedentemente citata, § 67, CEDU   2002-I).   33. La Corte osserva che, in questo caso, mentre il procedimento penale   contro il padre era ancora pendente, le giurisdizioni civili hanno dichiarato   la minore adottabile. In seguito al proscioglimento del padre, queste stesse   giurisdizioni, dinanzi alle quali erano stati proposti i ricorsi in opposizione   alla dichiarazione di adottabilità, non hanno inteso rivedere la loro   decisione. Certamente, le decisioni con cui sono state rigettate le richieste   dei genitori sono state ampiamente motivate e si basavano su numerose   perizie che illustravano una situazione familiare difficile. Tuttavia, la Corte   ritiene che, malgrado la loro portata, i motivi indicati dalle giurisdizioni   nazionali per giustificare la decisione di adattabilità, non erano sufficienti   nel rispetto dell'interesse della minore.   60. Tale interesse presenta un duplice aspetto. Da una parte, garantire al   minore uno sviluppo in un ambiente sano sicuramente rientra nell'ambito di     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   tale interesse e l'articolo 8 non potrebbe in alcun modo autorizzare un   genitore ad adottare delle misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo   del proprio figlio (Johansen c. Norvegia, precedentemente citato, p. 1008, §   78, e E.P. c. Italia, no 31127/96, § 62, 16 novembre 1999). D'altra parte,   rientra sicuramente nell'interesse del minore la possibilità che questi   mantenga un rapporto con la propria famiglia, fatta eccezione per i casi in   cui questa si sia mostrata particolarmente indegna: rompere tale legame vuol   dire spezzare il minore dalle proprie radici. Ne deriva che l'interesse del   minore richiede che solo delle circostanze assolutamente eccezionali   possano condurre ad una rottura del legame familiare, e che ciò sia fatto al   solo scopo di conservare i rapporti personali e, all'occorrenza, qualora ne   ricorra l'esigenza, di "ricostituire" la famiglia (si veda Pisano c. Italia,   (dec.), no 10504/02, 29 settembre 2005).   34. Nel caso di specie, dalla pratica si evince che il tribunale dei minori   ed i servizi sociali non hanno posto in essere alcun programma di   riavvicinamento tra Y e la sua famiglia naturale, sebbene la madre non fosse   mai stata sottoposta ad alcun procedimento penale. Inoltre, le ragioni   principali che hanno giustificato la decisione di dichiarare Y adottabile sono   state il sostegno dimostrato dalla prima al secondo ricorrente, nonché la   incapacità di quest'ultima a comprendere i bisogni più profondi di Y.   Ora, quanto al primo motivo, la Corte rammenta che, quando il tribunale   dei minori di Milano ha deciso di dichiarare Y adottabile, il processo penale   contro il padre era ancora pendente. Quest'ultimo è stato prosciolto. Quanto   al secondo motivo, questo non sembra sufficiente a giustificare una rottura   totale dei rapporti tra madre e figlia e la dichiarazione di adottabilità di Y.   La Corte evidenzia che a partire dal momento dell’affidamento, Y non ha   mai più potuto rivedere alcun membro della sua famiglia naturale, nè suo   fratello, nè suo padre, anche successivamente al proscioglimento di   quest'ultimo, nel 2001. La rottura di ogni legame con la sua famiglia   naturale è stata totale e definitiva. Le autorità nazionali non hanno   minimamente provato ad adottare delle misure idonee ad aiutare Y, che   aveva sette anni al momento dell’affidamento, a mantenere i rapporti con la   sua famiglia, in particolare sua madre e suo fratello, o ad aiutare la famiglia   naturale a superare le eventuali difficoltà dei suoi rapporti con Y e a   ricostituire la famiglia.   Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte conclude che   vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, per quanto riguarda   l'assenza di qualsiasi contatto tra la quarta ricorrente e la sua famiglia   naturale durante il periodo dell’affidamento e per quanto riguarda la   decisione di dichiarare adottabile la quarta ricorrente.   62. Infine, la Corte ritiene che non vi è alcuna altra questione che merita   di essere affrontata, per quanto riguarda le doglianza lamentate dai   ricorrenti.     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   III. SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1   DELLA CONVENZIONE   35. I ricorrenti lamentano che la durata dei processi abbia violato il   principio del "termine ragionevole" previsto 6 § 1 della Convenzione. Tale   articolo recita quanto segue:   « ogni persona ha diritto a che la sua causa sia sia esaminata (...) entro un termine   ragionevole, da un tribunale ( ...), il quale deciderà (...) sia delle controversie sui suoi   diritti e doveri di carattere civile (...) »   36. Il Governo si oppone a tale tesi.   Sulla ricevibilità   37. I ricorrenti hanno presentato un ricorso ai sensi della legge Pinto. Il   gennaio del 2007, tale procedura era pendente dinanzi la Corte di   cassazione.   La cancelleria della Corte ha inviato una lettera ai ricorrenti, chiedendo   informazioni circa l'esito di tale procedura. Non è stata fornita alcuna   risposta, entro il termine stabilito del 28 marzo 2008.   Stando così le cose, la Corte ha ritenuto che non dovesse essere presa in   considerazione qualsiasi questione relativa alla durata dei procedimenti, in   quanto ritenuta prematura, a tale stadio della procedura.   Ne deriva che tale doglianza deve essere rigettata per mancato   esaurimento delle vie di ricorso interne, secondo quanto stabilito   dall'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.   IV. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   38. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   « se la corte dichiara che più stata violazione della convenzione o dei suoi   protocolli, e se il diritto interno dell'altra parte contraente non permette che in modo   incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la corte accorda, quando è il   caso, un'equa soddisfazione alla parte danneggiata. »   A. Danno   39. I ricorrenti lamentano di aver subito un grave pregiudizio morale a   causa della separazione dalla figlia e della sua dichiarazione di adottabilità.   Essi rimettono alla Corte il compito di stabilire l'ammontare del   risarcimento da accordare in loro favore.     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   40. Il Governo rigetta la domanda di equa soddisfazione per i ricorrenti   per il fatto che gli stessi non hanno quantificato le loro pretese.   41. La Corte ritiene che il dolore e lo stato di ansia provato dai ricorrenti   hanno sicuramente causato un pregiudizio morale ai quattro membri della   famiglia. Pertanto, la Corte conclude che tali ricorrenti hanno sofferto un   danno morale certo, che la constatazione di violazione della Convenzione   non è di per sé sufficiente a compensare (si veda, ad esempio, Elsholz   c.Germania [GC], no 25735/94, §§ 70-71, CEDU 2000-VIII, e P., C. e S. c.   Regno Unito, no 56547/00, § 150, CEDU 2002-VI)   42. Nel decidere secondo equità, la Corte riconosce, a tale titolo, 20 000   euro (EUR) a ciascuno dei primi quattro ricorrenti.   B. Spese e costi   43. I ricorrenti non hanno richiesto il rimborso dei costi delle spese   sostenute dinanzi agli organi della convenzione e/o davanti alle giurisdizioni   interne, e tale questione non richiede un esame d'ufficio (Gündüz c. Turchia,   no 35071/97, § 55, CEDU 2003-XI).   C. Interessi moratori   44. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori   sul tasso di interesse marginale della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali .     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   PER TALI MOTIVI, LA CORTE   1. Dichiara,, all’unanimità, il ricorso ricevibile per quanto riguarda la   doglianza relativa alla violazione dell'articolo della   Convenzione per i primi quattro ricorrenti e irricevibile per la restante   parte ;   2. Ritiene, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 8 per   quanto riguarda l'allontanamento e l'affidamento della quarta ricorrente ;   3. Ritiene, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 8 per quanto   riguarda l'assenza di contatti tra la quarta ricorrente e la sua famiglia   naturale durante il periodo dell’affidamento della quarta ricorrente ;   4. Ritiene, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della   Convenzione per quanto riguarda la decisione di dichiarare adottabile la   quarta ricorrente ;   5. Ritiene, per 5 voti su 2,   a) che lo Stato convenuto deve versare a ciascuno dei primi quattro   ricorrenti, nei primi mesi a partire dal giorno in cui la sentenza diventerà   definitiva, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44 § 2 della   Convenzione, la somma di 20 000 EUR (venti mila euro), oltre ad ogni   altra somma eventualmente dovuta a titolo d'imposta, per il danno   morale;   b) che a partire dalla spirare del suddetto termine e sino al pagamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ed un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali ;   redatta in francese, successivamente comunicata per iscritto il 21 ottobre   del 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente   Alla presente sentenza è allegata l’esposizione dell’opinione dissenziente   dei giudici Jočienė et Sajó, conformemente a quanto stabilito dall’Articolo   § 2 della Convenzione e dell’articolo 74 § 2 del Regolamento della   Corte.   F.T.   S.D.     Copyright © 2009 UFTDU   ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI   JOČIENĖ ET SAJÓ   Per quanto riguarda il punto 3 del dispositivo della presente sentenza, a   differenza dei nostri colleghi, noi abbiamo votato in favore della violazione   dell'articolo 8 della Convenzione. Ciononostante, l'unica ragione che ha   determinato i nostri due voti è la mancanza di contatti intercorsi tra la quarta   ricorrente, sua madre e suo fratello, durante il periodo in cui questa è stata   data in affidamento. Abbiamo, inoltre, votato per la violazione dell'articolo   della convenzione con riferimento alla decisione di dichiarare adottabile la   quarta ricorrente.   Al contrario, abbiamo votato contro la decisione della Camera di   riconoscere € 20.000 a ciascuno dei primi quattro ricorrenti. Riteniamo che,   allo scopo di garantire la protezione della quarta ricorrente, nessun contatto   avrebbe dovuto essere permesso tra questa e la seconda ricorrente, in   ragione del procedimento penale derivato dalle accuse di abusi sessuali e   violenze avviato nei confronti del secondo ricorrente e le altre sei persone, e   ciò fino alla conclusione di tale procedimento (sentenza del 26 giugno 2001   della Corte di cassazione). Solamente in seguito al proscioglimento   definitivo, il secondo ricorrente avrebbe potuto essere autorizzato a vedere   la quarta ricorrente. Per tale ragione, riteniamo che la somma riconosciuta al   secondo ricorrente avrebbe dovuto essere diminuita.     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło