19537/03
WyrokETPCz2008-10-21ECLI:CE:ECHR:2008:1021JUD001953703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzje władz włoskich o odebraniu dziecka, braku kontaktów z rodziną naturalną i uznaniu go za adoptowalne, a także przewlekłość postępowania, naruszyły prawo do poszanowania życia rodzinnego (art. 8) i prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że początkowe odebranie dziecka i umieszczenie go w ośrodku było uzasadnione w świetle poważnych podejrzeń o wykorzystywanie seksualne i konieczności ochrony dziecka. Jednakże, Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie braku kontaktów między dzieckiem a jego rodziną naturalną oraz decyzji o uznaniu dziecka za adoptowalne. Trybunał podkreślił, że władze krajowe nie podjęły żadnych prób wdrożenia programu zbliżenia dziecka z rodziną, nawet z matką, która nie była objęta postępowaniem karnym. Decyzja o adoptowalności opierała się na niewystarczających przesłankach, takich jak wsparcie matki dla ojca i jej rzekoma niezdolność do zrozumienia potrzeb dziecka, zwłaszcza po uniewinnieniu ojca. Trybunał uznał, że całkowite i definitywne zerwanie więzi rodzinnych bez próby ich odbudowy, w sytuacji gdy nie było absolutnie wyjątkowych okoliczności uzasadniających tak drastyczny krok, stanowiło nieproporcjonalną ingerencję w życie rodzinne.Stan faktyczny
Skarżący to rodzice (Raffaella Clemeno i Salvatore Lucanto), ich syn Francesco oraz córka Y, która w 2006 roku, po osiągnięciu pełnoletności, dołączyła do skargi. W 1993 roku Y została odebrana rodzinie i umieszczona w ośrodku po tym, jak jej kuzynka oskarżyła ojca Y o wykorzystywanie seksualne. Mimo że ojciec Y został początkowo skazany, a następnie prawomocnie uniewinniony w 2001 roku, władze włoskie podtrzymały decyzję o uznaniu Y za adoptowalną i całkowicie zerwały jej kontakty z rodziną naturalną. Matka Y nigdy nie była objęta postępowaniem karnym, a jej protesty przeciwko decyzjom władz były interpretowane jako brak zrozumienia potrzeb dziecka.Rozstrzygnięcie
Trybunał: 1. Jednogłośnie uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutów dotyczących naruszenia art. 8 Konwencji w odniesieniu do pierwszych czterech skarżących, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. 2. Jednogłośnie stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 8 w zakresie odebrania i umieszczenia czwartej skarżącej. 3. Jednogłośnie stwierdza, że doszło do naruszenia art. 8 w zakresie braku kontaktów między czwartą skarżącą a jej rodziną naturalną w okresie umieszczenia. 4. Jednogłośnie stwierdza, że doszło do naruszenia art. 8 w zakresie decyzji o uznaniu czwartej skarżącej za adoptowalną. 5. Większością 5 głosów do 2 zasądza na rzecz każdego z pierwszych czterech skarżących kwotę 20 000 EUR tytułem szkody moralnej, powiększoną o odsetki.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CLEMENO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso no 19537/03)
SENTENZA
STRASBURGO ottobre 2008
La presente sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2
della Convenzione. Essa può subire dei ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
ARRÊT CLEMENO ET AUTRES c. ITALIE
Nel caso Clemeno e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell'uomo (seconda sezione), riunita in una
camera composta da :
Françoise Tulkens, presidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,
dopo aver deliberato in camera di consiglio il 29 settembre del 2008
emette la seguente sentenza:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso a ( n. 19537/03) presentato contro la
Repubblica italiana da dodici cittadini di questo Stato, la signora Raffaella
Clemeno (la "prima ricorrente") il signor Salvatore Lucanto (il “secondo
ricorrente"), genitori di Francesco (il "terzo ricorrente”) e di Y, che agiva
ugualmente a nome di Y (la "quarta ricorrente"). Gli "altri otto ricorrenti"
sono i signori Maurizio Eugenio Clemeno, Vincenzo Piccolo e Alfredo
Castagna, zii da parte di madre di Y, e le signore Carmela Tina, nonna da
parte di madre di Y, Laura Lorrai, Giuseppina e Vincenza Clemeno, zie da
parte di madre di Y. I ricorrenti si sono rivolti alla Corte il 19 giugno 2003
ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione ").
2. L'11 gennaio 2007, una volta divenuto maggiorenne, Y ha deciso di
aderire anch’ella al ricorso, facendo proprie tutte le considerazioni di fatto e
di diritto che erano già state esposte.
3. I ricorrenti sono rappresentati da R Scudieri, avvocato del foro di
Milano. Il governo italiano ("il Governo") è stato successivamente
rappresentato dai suoi agenti, I.M. Basta Braguglia, M.R. Adam, E.
Spatafora, dai suoi coagenti, V.Esposito e F.Crisafulli, e dal suo coagente
aggiunto, M.N. Lettieri.
4. I ricorrenti sostengono che alcune decisioni giudiziarie ingiuste hanno
portato all'allontanamento, all'affidamento e alla dichiarazione di
adottabilità di Y. Essi denunciano, inoltre, la mancanza di equità e
l'eccessiva durata dei processi.
5. Il 23 maggio 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al
Governo. Inoltre, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 § 3
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della Convenzione, essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del ricorso
siano esaminati congiuntamente.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
2. I primi due ricorrenti sono nati nel 1961, il terzo ricorrente è nato nel e la quarta ricorrente è nata nel 1988. Essi risideno a Milano. Gli altri
otto ricorrenti sono nati tra il 1989 e il 1971.
7. Il 28 maggio 1993, X, una bambina di circa tredici anni e cugina di Y,
dichiara al procuratore della Repubblica di Milano di aver subito, a partire
dall'età di cinque anni, abusi sessuali da parte di sei membri della propria
famiglia, in particolare i suoi genitori, i suoi due fratelli e i suoi due zii da
parte di padre, M. A.C. e M. Salvatore Lucanto, padre di Y.
3. Il 29 maggio1993, il sostituto procuratore della Repubblica presso il
tribunale dei minori di Milano ordina l'allontanamento di Y dalla sua
famiglia, collocandola in un centro accoglienza. Con una decisione dello giugno 1993, il tribunale dei minori di Milano conferma la decisione.
4. Con una lettera indirizzata al tribunale dei minori di Milano del
primo gennaio 1995, Y dichiara di temere che sua cugina Y sia stata anche
ella vittima di abusi sessuali e violenze da parte delle stesse persone. Il 7
luglio 1995, il tribunale dei minori ordina una perizia psicologica di Y e di
suo fratello, Francesco. Il perito nominato d'ufficio incontra i minori in
diverse occasioni, di cui alcune in presenza del perito nominato dai sette
sospetti. Nel suo rapporto preliminare, depositato il 24 novembre 1995, il
primo pentito afferma che Y soffre di disturbi emotivi e che ha un
comportamento compatibile a quello di una bambina che ha subito abusi
sessuali. Per quanto riguarda Francesco, il perito informa di non aver
riscontrato alcun comportamento dal quale si evinca che lo stesso possa aver
subito abusi.
5. Il 24 novembre 1995, il tribunale dei minori ordina l'affidamento di Y
dai servizi sociali direttamente alla sua scuola ed il suo collocamento
all'interno di un centro accoglienza per bambini (si veda il paragrafo 17, qui
di seguito).
1. La procedura penale contro il secondo ricorrente
6. Ad una data non precisata, viene avviata una procedura penale
dinanzi il tribunale di Milano contro le sei persone indicate da X, sulla base
dell'accusa di abusi sessuali e violenze.
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7. Con una decisione del 21 marzo 1995, il giudice dell'udienza
preliminare presso il tribunale di Milano rinvia a giudizio i sei imputati.
8. Il 26 gennaio 1996, tenuto conto della gravità delle accuse e del
potenziale rischio di reiterazione degli abusi sessuali sulla propria figlia Y il
secondo ricorrente è stato sottoposto a detenzione provvisoria.
9. Con una sentenza del 20 marzo 1997, il cui testo è depositato presso
la cancelleria il 10 ottobre 1997, il tribunale di Milano dichiara i sei imputati
colpevoli di abusi sessuali e violenze. Per quanto riguarda il secondo
ricorrente, il tribunale lo dichiara colpevole di abusi sessuali sulla propria
figlia Y e su X, lo condanna a 13 anni di prigione ed al pagamento di 100
milioni di lire italiane (pari a 51.000.645, 69 €). Questi viene, altresì,
privato della potestà genitoriale su Y. Ad una data non precisata, la prima
ricorrente manifesta, per la condanna di suo marito, incatenandosi dinanzi il
centro accoglienza dov'era stata collocata la figlia.
Successivamente, le sei persone adiscono la Corte d'appello di Milano,
contestando la credibilità delle dichiarazioni di X. In particolare, affermano
che le anomalie nel comportamento della ragazza e le sue condizioni
mentali instabili richiedono un'analisi psicologica approfondita, volta a
verificare la sua idoneità a testimoniare. Sostengono che le accuse di X
sono il prodotto della fantasia della giovane ragazza, con le quali ella aveva
voluto punire alcuni membri della sua famiglia per averla trascurata. Inoltre,
essi affermano che le dichiarazioni di X sono state raccolte in maniera non
corretta, non critica e non professionale sia dal perito nominato d'ufficio che
dalla polizia. In ragione di ciò, essi chiedono una nuova perizia. Il 28
maggio 1998, il secondo ricorrente è rimesso in libertà.
10. Con una sentenza del 9 dicembre 1999, la Corte d'appello di Milano
proscioglie cinque delle sei persone, tra le quali il secondo ricorrente, sulla
base della mancanza dell'elemento materiale del reato (« perché il fatto non
sussiste »). Secondo la giurisdizione, le dichiarazioni di X non possono
essere considerate credibili, tenuto conto della giovane età, del carattere
conflittuale e del comportamento della ragazza in seguito alle sue
dichiarazioni. In particolare, la incongruità e la mancanza di logica nelle
dichiarazioni di X sono all’origine della non credibilità delle stesse. Per
quanto riguarda le dichiarazioni di Y, la Corte d'appello nota che questa non
ha mai accusato suo padre prima dell'affidamento del 24 novembre 1995 e
che le sue dichiarazioni non sono state confermate da suo fratello. Ad una
data non precisata, la procura adisce la Corte di cassazione, contestando, in
particolare, la mancanza di logica e di coerenza nella motivazione della
sentenza del 9 dicembre 1999. Essa è dell’avviso che, da una parte, tutte le
dichiarazioni di X sono credibili e, dall'altra, che quelle di Y sono state
valutate parzialmente ed in modo sbagliato. A tal proposito, essa evidenzia
che le dichiarazioni di Y sono state confermate dal rapporto, depositato il 16
maggio dai periti d'ufficio nell'ambito della procedura di adottabilità dello
stesso.
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11. Con una sentenza del 26 giugno 2001, depositata presso la
cancelleria il 19 settembre 2001, la Corte di cassazione ha rigettato il
ricorso. .
2. La procedura dinanzi il tribunale dei minori di Milano
12. Oltre a decidere sull'affidamento di Y, in data 24 novembre 1995, il
tribunale dei minori di Milano ha, inoltre, deciso di interrompere i contatti
di questi con i suoi genitori e suo fratello (si veda il paragrafo 10 di cui
sopra). L'opposizione presentata dai genitori è stata rigettata il 6 dicembre
1995.
13. Nella perizia conclusiva, depositata nel febbraio 1996, il perito
nominato d'ufficio ha evidenziato "il malessere profondo" di Y: la bambina
ha comunicato di aver subito degli abusi da parte di suo padre ed ha avuto
dei comportamenti "compatibili" con dei fatti traumatici. Gli esami ai quali
Y era stata sottoposta hanno dimostrato che i genitori non erano percepiti
come persone in grado di proteggerla e rassicurarla.
14. Nell'ambito della procedura volta a far dichiarare Y adottabile, il
tribunale dei minori ha nominato un nuovo pentito incaricato di analizzare
la "struttura della personalità della madre" di Y e di determinare se questa
avrebbe potuto recuperare il suo "il ruolo di genitore".
Nel maggio 1997, lo stesso tribunale ha rigettato la domanda con la quale
il secondo ricorrente richiedeva che la perizia fosse estesa a lui, ai suoi e
agli altri otto ricorrenti.
15. Il 24 aprile 1997, il tribunale, tenuto conto del rapporto presentato
dal perito e del comportamento dei due genitori successivamente
all'allontanamento della propria figlia, e convinto della necessità di fornire a
Y una situazione familiare stabile, dopo un anno e mezzo trascorso
all’interno del centro accoglienza, lo stesso tribunale ha dichiarato la
bambina adottabile.
Con tale decisione, il tribunale ha ritenuto la manifestazione della prima
ricorrente dinanzi il centro di accoglienza dove si trovava sua figlia,
contrario ai doveri di una madre responsabile nonché pregiudizievole per la
minore. Tale comportamento, secondo il tribunale, aveva dimostrato, da una
parte, il sostegno ingiustificato verso suo marito, e dall'altra la sua
incapacità a comprendere i bisogni più profondi di Y.
21. Il 14 novembre 1997, i genitori di Y hanno chiesto, a titolo
principale, la sospensione del procedimento relativo alla dichiarazione di
adottabilità di Y, nell'attesa della conclusione del giudizio penale, o,
perlomeno, della fine della fase di appello. Il 17 dicembre 1997, il tribunale
ha rigettato tale richiesta. Confermando lo stato di adottabilità di Y, il
tribunale ha spogliato i due genitori della potestà genitoriale ed ha ordinato
il collocamento della bambina presso una famiglia.
16. Il 13 e il 14 febbraio 1998, i ricorrenti hanno impugnato questa
decisione. Essi, in particolare, hanno fatto valere l’assenza di equità, la
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carenza di motivi che giustificassero la decisione di allontanamento di Y ed
hanno denunciato il fatto che quest'ultima fosse stata affidata a terzi,
sebbene solamente il secondo ricorrente fosse coinvolto in un giudizio
penale.
Il tribunale per i minori ha affidato ad un collegio di tre esperti il compito
di formulare una nuova perizia allo scopo di comprendere la situazione
attuale di Y, i suoi trascorsi, il grado di equilibrio e di sviluppo psichico ed
affettivo raggiunto. Y è stata, inoltre, ascoltata dal tribunale.
23. Con una decisione depositata il 10 ottobre 2001, il tribunale per i
minori ha rigettato la domanda dei genitori e del fratello di Y. Inoltre, ha
dichiarato irricevibile la domanda degli altri otto ricorrenti, da una parte, in
ragione della carenza di legittimità ad agire di questi ultimi e, dall’altra,
poiché dai fatti era emerso che, dal momento in cui la bambina era stata
allontanata fino al momento in cui è stata impugnata la decisione del 17
dicembre 1997, essi non avevano mai mostrato interesse per la sorte della
loro nipote Y.
24. Nel frattempo, il 17 novembre 1998, il tribunale per i minori di
Milano ha ordinato l'allontanamento e l’affidamento di Francesco ai servizi
sociali. Il 19 aprile 2000, la Corte d'appello di Milano ha considerato queste
misure ingiustificate ed ha annullato la decisione del tribunale, tenuto conto
dell’età del ragazzo e del sostegno da questi dimostrato a favore del padre.
25. Con dei ricorsi presentati il 19, 17 e 22 novembre 2001, i ricorrenti
hanno adito la Corte d'appello di Milano. I genitori di Y hanno chiesto
l'annullamento della decisione, con la quale la loro figlia era stata dichiarata
adottabile, decisione che, secondo loro, non rispettava i loro diritti
genitoriali, a maggior ragione per il fatto che la sentenza del 26 giugno 2001
della Corte di cassazione aveva confermato, in maniera definitiva, il
proscioglimento del secondo ricorrente. Essi hanno contestato, da una parte,
la validità delle perizie d'ufficio per il fatto che né essi, né il perito da loro
nominato avevano potuto partecipare alle audizioni di Y e, d'altra parte, la
imparzialità dei periti. Infine, hanno richiesto di ottenere la custodia di Y. I
due tutori di Y si sono opposti.
Il 7 febbraio 2002, la Corte d'appello ha respinto le richieste dei
ricorrenti. Per quanto riguarda l'imparzialità dei periti d'ufficio, essa ha
ritenuto che la loro nomina era stata legittima e che nelle perizie, da questi
rese, non era emerso alcun elemento da cui potesse evincersi una mancanza
di rispetto ai propri doveri di imparzialità e di correttezza. Tenuto conto
delle relazioni familiari difficili descritte nelle perizie, dell'evidente
malessere provato da Y nei confronti dei propri genitori e tenuto conto
dell'incapacità di questi di instaurare una relazione familiare normale con la
propria figlia, la Corte d'appello non ha concesso la custodia di Y ai suoi
genitori. Per quanto concerne il contrasto tra l’esito del giudizio penale e le
decisioni del tribunale dei minori, la Corte d'appello, sottolineando la totale
indipendenza degli oggetti dei due giudizi e tenendo in considerazione
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l'interesse superiore del minore, ha ritenuto che la decisione con la quale Y
è stato dichiarato adottabile sufficientemente motivata e corretta. Infine, ha
rigettato i ricorsi presentati dagli altri otto membri della famiglia di Y, che
ha considerato essere incapaci di prendersi cura della minore.
26. Il 27 marzo 2002, i ricorrenti si sono rivolti in cassazione. Hanno
richiesto l'affidamento della loro figlia Y, denunciando la mancanza di
equità della decisione della Corte di appello.
Con una sentenza del 25 novembre 2002 il cui testo è stato depositato
presso la cancelleria il 19 dicembre 2002, la Suprema Corte ha respinto la
domanda dei genitori e del fratello Y, ed ha dichiarato irricevibile il ricorso
degli altri otto ricorrenti.
27. Una volta divenuta maggiorenne, nel dicembre 2006, Y è ritornata di
propria spontanea volontà dalla sua famiglia naturale ed ha comunicato alla
cancelleria della Corte la sua volontà di aderire al ricorso, facendo proprie
tutte le ragioni di fatto di diritto che erano state presentate.
3. Il procedimento « Pinto »
17. Il 19 giugno 2003, i ricorrenti hanno adito la Corte di appello di
Brescia ai sensi della legge n. 89 del 24 marzo 2001, detta « legge Pinto »,
lamentando la eccessiva durata dei processi civili. Essi hanno chiesto alla
Corte d'appello di riconoscere l’avvenuta violazione dell'articolo 6 § 1 della
Convenzione e di condannare lo Stato italiano al risarcimento dei danni
materiali e morali che lamentano avere subito.
Con una decisione del 5 novembre 2003, la Corte d'appello ha rigettato la
domanda dei ricorrenti. Essa ha ritenuto che la durata dei processi non
poteva essere considerata eccessiva., tenuto conto delle numerose domande
presentate dinanzi alle diverse giurisdizioni, della complessità dell'oggetto
delle cause e del numero delle giurisdizioni adite. Il 25 gennaio 2005, i
ricorrenti hanno adito la Corte di cassazione. Il 21 gennaio 2007, la
procedura risultava ancora pendente dinanzi alla Suprema Corte.
II. IL DIRITTO E LE PRATICHE INTERNE PERTINENTI
18. Il diritto e le pratiche interne pertinenti in materia di adozione sono
illustrate nelle sentenze Bronda c. Italia (Rac. 1998-IV, fasc. 77, 9 giugno
1998, §§ 36-43) e Roda e Bonfatti c. Italia (no 10427/02, del 21 novembre
2006, §§ 77-78), mentre quelli relativi alla perdita della potestà genitoriale
sono illustrati nella sentenza Covezzi e Morselli c. Italia (no 52763/99, maggio 2003, §§ 71-76).
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DIRITTO
I. SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
19. Per quanto riguarda i primi tre ricorrenti, il Governo, nelle sue
memorie del 23 ottobre 2006, ha sostenuto che, nell'ipotesi di
allontanamento di un minore dalla sua famiglia di origine, i genitori di
questi non possono presentare un ricorso a suo nome, dal momento che gli
interessi sono tra di loro diversi, vale a dire contraddittori. Se è vero che
tutte le persone interessate hanno pari diritto al rispetto della vita privata e
familiare, tale diritto consisterebbe, per i genitori, nell'interesse a riavere
con sè il minore, mentre per quest'ultimo potrebbe consistere nel conservare
la situazione di allontanamento dalla famiglia.
In tale contesto, non può essere accettata l'idea secondo cui una sola di
tali posizioni potrebbe essere espressa dinanzi ad un organo giudiziario
mentre questo non sarebbe consentito all'altra posizione.
Per quanto riguarda gli altri otto ricorrenti, il Governo, contestando la
mancanza di un legame familiare effettivo con la minore ai sensi
dell'articolo 8 della Convenzione, non comprende in base a quale titolo tali
persone potrebbero essere autorizzate a rappresentare gli interessi della
minore dinanzi alla Corte, a maggior ragione se si considera che le loro
richieste di partecipare ai procedimenti interni sono state puntualmente
rigettate dalle giurisdizioni adite. In conclusione, il ricorso presentato a
nome di Y da parte dei ricorrenti, che difendono il loro interesse e non
quello della ragazza, è da considerare, per questa parte, irricevibile.
31. La Corte, in primo luogo, nota che il Governo non contesta
l'esistenza di legami familiari tra i primi tre ricorrenti e Y, legami che
rientrano nell'ambito della nozione di vita familiare ai sensi dell'articolo 8.
32. Nel caso di specie, inoltre, Y è diventato maggiorenne il 24 dicembre ed ha dichiarato, attraverso una lettera indirizzata alla cancelleria della
Corte, il 12 febbraio 2007, di voler aderire al presente ricorso, facendo
proprie tutte le considerazioni di fatto e di diritto che erano state illustrate.
Ne deriva pertanto che l'eccezione sollevata dal Governo a tale proposito
non può essere presa in considerazione. Per quanto riguarda gli altri otto ricorrenti, la Corte ricorda
innanzitutto che la nozione di vita familiare "include perlomeno i rapporti
tra parenti stretti, che possono rivestire un ruolo considerevole", come, ad
esempio, quelli tra nonni e nipoti (Marckx c. Belgio, sentenza del 13 giugno
1974, serie A no 31, § 45, e Bronda c. Italia, precedentemente citata, § 51).
Inoltre, nel caso Ticli e Mancuso c. Italia (no 38301/97 del 23 marzo 1999),
riguardante i rapporti tra un minore e sua nonna e zia da parte di padre, la
Corte ha dichiarato che "per un genitore ed un figlio, stare insieme
rappresenta un aspetto fondamentale della vita familiare (...). E lo stesso
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vale anche per i rapporti tra un bambino e i membri della famiglia da parte
del padre".
Comunque sia, nel caso di specie gli otto ricorrenti si sono limitati a
denunciare una violazione del loro diritto ad una vita familiare. La Corte
non ritiene sia stata fornita alcuna ragione convincente che possa mettere in
discussione le conclusioni delle giurisdizioni nazionali, secondo cui essi non
avrebbero mostrato interesse per la sorte di Y (si veda il paragrafo 23 di cui
sopra), a partire dall’allontanamento di questi fino all'opposizione proposta
contro la decisione del 17 dicembre 1997.
Ne deriva che la parte del ricorso che riguarda tali altri otto ricorrenti
deve essere respinta in quanto manifestamente infondata, conformemente a
quanto stabilito 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
II. SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE SDEGLI ARTICOLI 1, 3, 6, 8, E 13 DELLA CONVENZIONE
20. Invocando gli articoli 1, 3, 6, e 8 della Convenzione, i primi quattro
ricorrenti si lamentano, in primo luogo, del fatto che la decisione di separarli
dalla propria figlia sia stata presa in mancanza di qualsiasi elemento
concreto a loro carico e senza che essi stessi siano stati ascoltati. Essi si
lamentano, inoltre, sotto di versi aspetti, dell'attuazione della decisione di
allontanamento e delle modalità di affidamento di Y da parte dei servizi
sociali. In particolare, invocando l'articolo 3 della Convenzione, essi hanno
contestato la brutalità dell'esecuzione dell'allontanamento, l'interruzione
prolungata dei loro rapporti, e la decisione di dichiarare Y adottabile. La
decisione delle giurisdizioni italiane di privarli della potestà genitoriale sulla
propria figlia avrebbe, altresì, integrato una violazione del loro diritto al
rispetto della vita familiare garantito dall'articolo 8 della Convenzione. A tal
proposito, essi sostengono che le autorità nazionali non avrebbero agito in
maniera tale da prevenire o ridurre le conseguenze di tale carenza.
35. I ricorrenti contestano la necessità dell'ingerenza e denunciano alcuni
aspetti delle perizie richieste dalle giurisdizioni nazionali. Secondo questi, i
periti non hanno esaminato in maniera approfondita l'esistenza di altre
soluzioni che avrebbero permesso di evitare un ritiro totale della loro
potestà genitoriale. Infatti, essi lamentano, in particolare, il fatto che,
nonostante l’assenza sia di sospetti credibili di abusi sessuali che di una
condanna definitiva del padre di Y, la figlia minore sia stata allontanata
dalla famiglia naturale. Essi contestano la carenza di motivazione delle
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decisioni delle giurisdizioni civili, che non avrebbero inoltre valutato
adeguatamente la capacità della madre e degli altri parenti, che non erano
coinvolti nel giudizio penale, di prendersi cura di Y.
36. I ricorrenti sostengono, inoltre, di non aver potuto beneficiare di un
equo processo, in ragione del fatto che le decisioni delle giurisdizioni
nazionali erano fondate esclusivamente sulle constatazioni dei periti
d’ufficio, mentre non sono state prese in giusta considerazione le contro
perizie di parte. In particolare, essi accusano di parzialità i periti nominati
d’ufficio e il tribunale per i minori di Milano, denunciano la modalità con
cui erano state acquisiste e valutate le prove, lamentano l'impossibilità di
comunicare con Y e la totale mancanza di adeguate informazioni, necessarie
nell'ambito di una procedura talmente delicata. Essi sostengono che sia nella
decisione con cui Y è stato dichiarato adottabile e sia nelle decisioni rese
successivamente, le giurisdizioni civili non hanno tenuto assolutamente
conto dell’esito del giudizio penale, e ritengono che il diritto nazionale non
abbia fornito loro alcun rimedio efficace ed idoneo a risolvere la
controversia che li riguardava. A tal proposito, essi invocano, gli articoli 6
e13 della Convenzione.
37. Invocando l'articolo 10 della Convenzione, la prima ricorrente ritiene
inoltre di non aver potuto manifestare liberamente le proprie opinioni
davanti al centro accoglienza nel quale era stata trasferita sua figlia, dal
momento che le giurisdizioni competenti avevano considerato tale gesto
contrario alla idoneità di una madre di esercitare i propri doveri in maniera
responsabile.
38. La qualificazione giuridica dei fatti della causa è rimessa alla Corte,
la quale ha ritenuto appropriato esaminare le doglianze presentate dai
ricorrenti unicamente sotto il profilo dell'articolo 8, il quale impone che i
giudizi comportanti delle ingerenze siano equi e rispettosi degli interessi
protetti da tale disposizione (Havelka e altri c. Repubblica Ceca, no
23499/06, §§ 34-35, 21 giugno 2007, Kutzner c. Germania, no 46544/99,
§ 56, CEDU 2002-I ; Wallová e Walla c. Repubblica Ceca, no 23848/04, §
47, 26 ottobre 2006).
L'articolo 8 della Convenzione, nelle sue parti pertinenti al ricorso in
oggetto, prevede quanto segue :
“ 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (…) familiare (…).
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto
a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in
una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica
sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la
prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la
protezione dei diritti e delle libertà altrui..”
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A. Esistenza di una ingerenza
21. Non vi è dubbio – come ha evidenziato lo stesso Governo – che
l’affidamento e la collocazione di Y in un centro d'accoglienza, così come la
sua dichiarazione di adottabilità, integrino una "ingerenza" nell'esercizio del
diritto al rispetto della vita familiare dei primi quattro ricorrenti.
B. Giustificazione della ingerenza
22. Tale ingerenza viola l'articolo 8, salvo che, "prevista dalla legge",
questa non persegua uno o diversi scopi legittimi, secondo quanto stabilito
dal secondo paragrafo di questa disposizione e sia "necessaria in una società
democratica" ai fini del raggiungimento di tali obiettivi. La nozione di
"necessità" implica una ingerenza fondata su un bisogno sociale imperativo,
e, in particolare, proporzionato allo scopo legittimo perseguito (si veda, ad
esempio, Gnahoré c. Francia, no 40031/98, § 50 in fine, CEDU 2000-IX).
23. L'articolo 8 mira essenzialmente a proteggere l'individuo contro
ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ed allo stesso tempo esso pone a
carico dello Stato degli obblighi positivi inerenti all’effettivo "rispetto" della
vita familiare. Pertanto, qualora sia ammessa l'esistenza di un legame
familiare, lo Stato è tenuto ad agire in modo tale da permettere che tale
legame possa svilupparsi ed a prendere le misure maggiormente adeguate a
fare sì che il genitore possa ricongiungersi al proprio figlio (si veda, ad
esempio, le sentenze Eriksson c. Svezia, 22 giugno 1989, serie A no 156, pp.
26-27, § 71 ; Margareta e Roger Andersson c. Svezia, 25 febbraio 1992,
serie A no 226-A, p. 30, § 91 ; Olsson c. Svezia (no 2), 27 novembre 1992,
serie A no 250, pp. 35-36, § 90 ; Ignaccolo-Zenide c. Romania, no 31679/96,
§ 94, CEDU 2000-I ; Gnahoré precedentemente citata, § 51).
24. La distinzione tra obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi
dell'articolo 8 non trova una definizione precisa; i principi applicabili sono
tuttavia paragonabili. In particolare, in entrambi i casi, occorre bilanciare
adeguatamente gli interessi in gioco; inoltre, in entrambe le ipotesi, lo Stato
dispone di un certo margine di valutazione (si veda, ad esempio, W., B. e R.
c. Regno Unito, 8 luglio 1987, serie A no 121, rispettivamente p. 27, § 60,
p. 72, § 61, e p. 117, § 65, e Gnahoré citata precedentemente, § 52).
1. « Prevista dalla legge »
25. Non vi è dubbio che le ingerenze, oggetto di contestazione fossero
previste dalla legge ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. La
controversia nasce dall'applicazione degli artt. 330, 333 e 336 del codice
civile, e dalla legge no 184 del 1983, successivamente alle modifiche
apportate dalla legge no 149 del 28 marzo 2001.
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2. Obiettivi legittimi
26. La Corte ritiene che le misure oggetto di contestazione perseguivano
uno scopo legittimo ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 8, vale a dire la
"protezione della salute o della morale" e "la protezione dei diritti e delle
libertà altrui", poiché miravano a salvaguardare il benessere di Y.
3. « Necessaria in una società democratica »
27. Il Governo distingue le misure provvisorie, adottate dal tribunale dei
minori nell'ambito di una situazione di urgenza, da quelle definitive, che
hanno condotto alla dichiarazione di adottabilità di Y.
28. Secondo il Governo, la necessità delle prime non può essere
contestata. L’affidamento della bambina rientrerebbe nell'ambito della
seconda parte dell'articolo 8 e sarebbe conforme ai principi enunciati dalla
giurisprudenza della Corte in materia.
Esso rammenta che le giurisdizioni italiane si sono occupate della
questione nell'ambito di un contesto nel quale vi erano dei grandi sospetti in
capo al padre della bambina. Pertanto, i servizi sociali sono stati incaricati di
procedere ad una inchiesta socio-psicologica sulla personalità di Y e dei
suoi genitori. Y è stato allontanato dalla sua famiglia solo nel novembre e ciò in seguito a numerosi incontri tra la bambina ed un perito
nominato d'ufficio, nonchè in seguito alla presentazione del rapporto di
quest'ultimo. Vista la gravità della situazione, l'unica conclusione praticabile
era l'allontanamento e l’affidamento di Y. Le giurisdizioni avrebbero
pertanto dimostrato un ritegno ed una prudenza esemplari, persino eccessivi
e pericolosi per la minore, rinviando l’affidamento di quest'ultima fino al
rapporto provvisorio del perito, nel novembre 1995.
47. I ricorrenti contestano gli argomenti del Governo. L'assenza di
contatto tra i primi quattro ricorrenti durante un lungo periodo e l'assenza di
incontri tra di essi non ha prodotto altro effetto se non quello di ostacolare
qualsiasi tentativo di ricostruzione di un rapporto familiare sereno. Le
autorità italiane non avrebbero dovuto allontanare Y, perlomeno da sua
madre, che era in grado di proteggerla e di sostenerla nell'attesa dell’esito
del processo penale in corso contro il padre.
Ai giudici nazionali sono stati, inoltre, attribuiti dei notevoli ritardi.
48. La Corte ha più volte affermato che l'articolo 8 prevede il diritto di
un genitore ad ottenere delle misure idonee a favorirne il ricongiungimento
col proprio figlio, nonchè l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali
misure (si vedano, ad esempio, Ignaccolo-Zenide c. Romania,
precedentemente citata, § 94, e Nuutinen c. Finlandia, no 32842/96, § 127,
CEDU 2000-VIII). Tuttavia, tale obbligo non è assoluto. La natura e la
portata di questo dipendono dalle circostanze del caso di specie, ma la
comprensione e la cooperazione dell’insieme delle persone interessate ne
rappresenta sempre un fattore rilevante. Nell'ipotesi in cui i contatti con i
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genitori rischiano di minacciare gli interessi superiori del minore o di
violare i suoi diritti, è rimesso alle autorità nazionali il compito di operare
un giusto equilibrio tra gli stessi (Ignaccolo-Zenide, precedentemente citata,
§ 94).
29. Secondo la Corte, il punto decisivo nel caso di specie consiste nel
capire se le autorità nazionali hanno adottato tutte le misure che si potevano
ragionevolmente pretendere che esse adottassero.
50. Per quanto riguarda l'allontanamento di Y ed il suo affidamento, la
Corte ritiene che il tribunale dei minori abbia fondato la propria decisione
del 24 novembre 1995 (paragrafo 10 di cui sopra) su delle forti presunzioni
che la bambina avesse subito degli abusi sessuali da parte di suo padre,
confermate dal rinvio a giudizio di quest'ultimo, nonché basandosi sulla
perizia psicologica presentata d'ufficio su entrambi i fratelli. In seguito, il
tribunale ha deciso dichiarare la minore adottabile, allo scopo di assicurare a
questa una situazione familiare stabile, e dopo aver valutato, da una parte,
una seconda perizia su Y e, dall’altra, il comportamento dei genitori durante
il periodo di un anno e mezzo.
51. Il ricorso ad un procedimento d'urgenza per allontanare Y si inserisce
perfettamente nell'ambito delle attività che le autorità nazionali hanno il
diritto di porre in essere nell'ipotesi di sevizie sessuali, che rappresentano
senza alcun dubbio un crimine abominevole che rende le vittime
particolarmente fragili. I bambini e le altre persone vulnerabili hanno diritto
alla protezione dello Stato, che si traduce in una prevenzione efficace che li
ponga al riparo da forme di ingerenza particolarmente gravi, in alcuni
aspetti essenziali della loro vita privata (si vedano le sentenze Stubbings e
altri c. Regno unito del 24 settembre 1996, Raccolta di sentenze e decisioni
1996-IV, § 64 ; mutatis mutandis, Z. e altri c. Regno unito [GC],
no 29392/95, § 73 ; A. c. Regno Unito del 23 settembre 1998, Raccolta
1998-VI, § 22 ; Covezzi e Morselli c. Italia, precedentemente citata, § 103, maggio 2003).
30. In tali condizioni, la Corte ritiene che l’affidamento e
l'allontanamento di Y possano essere considerate delle misure proporzionate
e "necessarie in una società democratica", per garantire la protezione della
salute e dei diritti della bambina. Il contesto delittuoso, che vedeva come
protagonista il padre della minore, ha potuto ragionevolmente condurre le
autorità nazionali a ritenere che, qualora fosse rimasta con la sua famiglia, Y
avrebbe potuto subire un grave pregiudizio (si veda mutatis mutandis, Roda
e Bonfatti c. Italia, precedentemente citata, §§ 113-114).
Pertanto, la Corte ritiene che, su tale punto, non vi è stata alcuna
violazione dell'articolo 8.
31. Per quanto riguarda la mancanza di contatti tra i primi quattro
ricorrenti durante il periodo dell’affidamento, la Corte ricorda innanzitutto
che l’affidamento deve, in linea di principio, essere considerato una misura
provvisoria, che deve essere sospesa qualora le circostanze lo consentano, e
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che qualsiasi azione esecutiva deve essere posta in essere in vista dello
scopo finale : riunire i genitori di sangue e il figlio (si veda, tra le altre, le
sentenze Olsson c. Svezia (no 1) del 24 marzo 1988, serie A no 130, § 81, e
Covezzi e Morselli c. Italia precedentemente citata, § 118). Una interruzione
prolungata di contatti tra genitori e figli o degli incontri troppo distanziati
nel tempo rischierebbero di compromettere ogni seria possibilità di aiutare
gli interessati a superare le difficoltà relative alla loro vita familiare (si veda,
mutatis mutandis, la sentenza Scozzari e Giunta c. Italia [GC], no 39221/98
e 41963/98, Raccolta 2000-VIII, § 177). Pertanto, anche se la misura di
allontanamento era giustificata, spetta alla Corte esaminare se le ulteriori
restrizioni erano o meno conformi all'articolo 8, in virtù del quale gli
interessi di ricorrenti dovevano essere protetti 8.
54. La Corte rammenta che, nel novembre 1995, il tribunale dei minori
ha ordinato l'interruzione dei rapporti tra i genitori e la figlia, ritenendo il
nucleo familiare non adatto ad offrire una adeguata protezione alla minore.
Era, infatti, emersa la necessità di porre quest’ultima al riparo, collocandola
in un luogo protetto. In seguito, sulla base delle perizie dell'inizio del 1996
che rivelavano un "malessere profondo" vissuto da Y, e dei comportamenti
"compatibili" con dei fatti traumatici, è stata ingrata de facto l'interruzione
di tutti i contatti di Y con i suoi familiari. Infine il 24 aprile 1997, tenuto
conto del risultato delle perizie d'ufficio e alla luce del comportamento dei
genitori di Y, in particolare della protesta posta in essere dalla madre che si
era incatenata davanti il centro di accoglienza a cui era stata affidata la
figlia, il tribunale dei minori ha ritenuto necessario dichiarare Y adottabile.
La sua famiglia non era in grado di fornire a quest’ultima la protezione di
cui aveva bisogno, e pertanto non era ipotizzabile un ritorno della bambina
presso la sua famiglia.
55. Per quanto riguarda la dichiarazione di adottabilità di Y, i ricorrenti
hanno avanzato numerose critiche relativamente ai procedimenti,
evidenziando, tra l'altro, la loro convinzione secondo cui l'autorità locale
non avrebbe affatto preso in considerazione l’eventualità di un ritorno di Y
presso di loro; questa, convinta della colpevolezza del padre e
dell'incapacità di sua madre, era determinata sin dall'inizio a porre la
bambina in stato di adozione. Inoltre, secondo l'ordinanza di affidamento,
non è stata prevista in maniera adeguata la possibilità di mantenere una
forma di contatto con la bambina.
Il Governo, in particolare, si basa sulla constatazione del giudice di
merito secondo cui era esclusa la possibilità che Y potesse far ritorno presso
la sua famiglia. Esso ritiene che l'adozione – mirando a fornire a Y un luogo
sicuro all'interno di una famiglia – rientrava nell'interesse superiore della
minore, che aveva appena trascorso un anno e mezzo in un centro
d'accoglienza.
32. La Corte ricorda che inizialmente la relazione tra la famiglia naturale
e Y era stata interrotta in ragione delle indagini e del rinvio a giudizio di suo
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padre. In seguito all'allontanamento d'urgenza, la custodia della bambina era
stata a affidata alla pubblica amministrazione. Mentre si svolgeva il
processo penale, i due genitori hanno chiesto a più riprese alle autorità
nazionali di essere riuniti alla loro figlia, ed hanno altresì richiesto la
sospensione della procedura di adozione nell’attesa della decisione
definitiva delle giurisdizioni penali. Così, nella preoccupazione di assicurare
alla bambina una situazione familiare stabile e allo scopo di permetterle di
lasciare il centro d'accoglienza, il 24 aprile 1997, il tribunale dei minori ha
dichiarato Y adottabile.
57. La Corte ritiene che, in seguito a questa decisione, durante le tre fasi
procedurali che hanno condotto alla dichiarazione di adottabilità definitiva
(successivamente alla sentenza della Corte di cassazione del 25 novembre
2002), non è stato organizzato alcun incontro tra il Y e la sua famiglia
naturale. Pertanto, la Corte ritiene che le autorità nazionali non si siano
adeguatamente adoperate allo scopo di facilitare i contatti tra Y e la sua
famiglia naturale e, in particolare, sua madre e suo fratello.
58. La Corte ricorda che, in casi particolarmente delicati e complessi
come quello di cui si tratta, il margine di valutazione rimesso alle autorità
nazionali competenti varia a seconda della natura dell’oggetto del
contendere e della gravità degli interessi in gioco. Se le autorità dispongono
di un ampio margine di valutazione per apprezzare la necessità di prendere
in affidamento un minore, in particolare qualora ricorra l’urgenza, la Corte
nondimeno deve avere acquisito la convinzione che, nel caso in questione,
sussistevano delle circostanze tali da giustificare l’affidamento del minore.
Spetta allo Stato convenuto dimostrare che le autorità nazionali hanno
esaminato, con grande cura, l'incidenza che la misura di affidamento
prevista avrebbe avuto sui genitori e sulla minore, così come alcune
soluzioni alternative rispetto all'affidamento della minore, prima di aver
adottato una simile misura (K. e T. c. Finlandia [GC], precedentemente
citata, § 166 ; Kutzner c. Germania, precedentemente citata, § 67, CEDU
2002-I).
33. La Corte osserva che, in questo caso, mentre il procedimento penale
contro il padre era ancora pendente, le giurisdizioni civili hanno dichiarato
la minore adottabile. In seguito al proscioglimento del padre, queste stesse
giurisdizioni, dinanzi alle quali erano stati proposti i ricorsi in opposizione
alla dichiarazione di adottabilità, non hanno inteso rivedere la loro
decisione. Certamente, le decisioni con cui sono state rigettate le richieste
dei genitori sono state ampiamente motivate e si basavano su numerose
perizie che illustravano una situazione familiare difficile. Tuttavia, la Corte
ritiene che, malgrado la loro portata, i motivi indicati dalle giurisdizioni
nazionali per giustificare la decisione di adattabilità, non erano sufficienti
nel rispetto dell'interesse della minore.
60. Tale interesse presenta un duplice aspetto. Da una parte, garantire al
minore uno sviluppo in un ambiente sano sicuramente rientra nell'ambito di
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tale interesse e l'articolo 8 non potrebbe in alcun modo autorizzare un
genitore ad adottare delle misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo
del proprio figlio (Johansen c. Norvegia, precedentemente citato, p. 1008, §
78, e E.P. c. Italia, no 31127/96, § 62, 16 novembre 1999). D'altra parte,
rientra sicuramente nell'interesse del minore la possibilità che questi
mantenga un rapporto con la propria famiglia, fatta eccezione per i casi in
cui questa si sia mostrata particolarmente indegna: rompere tale legame vuol
dire spezzare il minore dalle proprie radici. Ne deriva che l'interesse del
minore richiede che solo delle circostanze assolutamente eccezionali
possano condurre ad una rottura del legame familiare, e che ciò sia fatto al
solo scopo di conservare i rapporti personali e, all'occorrenza, qualora ne
ricorra l'esigenza, di "ricostituire" la famiglia (si veda Pisano c. Italia,
(dec.), no 10504/02, 29 settembre 2005).
34. Nel caso di specie, dalla pratica si evince che il tribunale dei minori
ed i servizi sociali non hanno posto in essere alcun programma di
riavvicinamento tra Y e la sua famiglia naturale, sebbene la madre non fosse
mai stata sottoposta ad alcun procedimento penale. Inoltre, le ragioni
principali che hanno giustificato la decisione di dichiarare Y adottabile sono
state il sostegno dimostrato dalla prima al secondo ricorrente, nonché la
incapacità di quest'ultima a comprendere i bisogni più profondi di Y.
Ora, quanto al primo motivo, la Corte rammenta che, quando il tribunale
dei minori di Milano ha deciso di dichiarare Y adottabile, il processo penale
contro il padre era ancora pendente. Quest'ultimo è stato prosciolto. Quanto
al secondo motivo, questo non sembra sufficiente a giustificare una rottura
totale dei rapporti tra madre e figlia e la dichiarazione di adottabilità di Y.
La Corte evidenzia che a partire dal momento dell’affidamento, Y non ha
mai più potuto rivedere alcun membro della sua famiglia naturale, nè suo
fratello, nè suo padre, anche successivamente al proscioglimento di
quest'ultimo, nel 2001. La rottura di ogni legame con la sua famiglia
naturale è stata totale e definitiva. Le autorità nazionali non hanno
minimamente provato ad adottare delle misure idonee ad aiutare Y, che
aveva sette anni al momento dell’affidamento, a mantenere i rapporti con la
sua famiglia, in particolare sua madre e suo fratello, o ad aiutare la famiglia
naturale a superare le eventuali difficoltà dei suoi rapporti con Y e a
ricostituire la famiglia.
Tenuto conto delle circostanze del caso di specie, la Corte conclude che
vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione, per quanto riguarda
l'assenza di qualsiasi contatto tra la quarta ricorrente e la sua famiglia
naturale durante il periodo dell’affidamento e per quanto riguarda la
decisione di dichiarare adottabile la quarta ricorrente.
62. Infine, la Corte ritiene che non vi è alcuna altra questione che merita
di essere affrontata, per quanto riguarda le doglianza lamentate dai
ricorrenti.
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III. SULLA LAMENTATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1
DELLA CONVENZIONE
35. I ricorrenti lamentano che la durata dei processi abbia violato il
principio del "termine ragionevole" previsto 6 § 1 della Convenzione. Tale
articolo recita quanto segue:
« ogni persona ha diritto a che la sua causa sia sia esaminata (...) entro un termine
ragionevole, da un tribunale ( ...), il quale deciderà (...) sia delle controversie sui suoi
diritti e doveri di carattere civile (...) »
36. Il Governo si oppone a tale tesi.
Sulla ricevibilità
37. I ricorrenti hanno presentato un ricorso ai sensi della legge Pinto. Il gennaio del 2007, tale procedura era pendente dinanzi la Corte di
cassazione.
La cancelleria della Corte ha inviato una lettera ai ricorrenti, chiedendo
informazioni circa l'esito di tale procedura. Non è stata fornita alcuna
risposta, entro il termine stabilito del 28 marzo 2008.
Stando così le cose, la Corte ha ritenuto che non dovesse essere presa in
considerazione qualsiasi questione relativa alla durata dei procedimenti, in
quanto ritenuta prematura, a tale stadio della procedura.
Ne deriva che tale doglianza deve essere rigettata per mancato
esaurimento delle vie di ricorso interne, secondo quanto stabilito
dall'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
IV. SULL’APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL’ARTICOLO
DELLA
38. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« se la corte dichiara che più stata violazione della convenzione o dei suoi
protocolli, e se il diritto interno dell'altra parte contraente non permette che in modo
incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la corte accorda, quando è il
caso, un'equa soddisfazione alla parte danneggiata. »
A. Danno
39. I ricorrenti lamentano di aver subito un grave pregiudizio morale a
causa della separazione dalla figlia e della sua dichiarazione di adottabilità.
Essi rimettono alla Corte il compito di stabilire l'ammontare del
risarcimento da accordare in loro favore.
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40. Il Governo rigetta la domanda di equa soddisfazione per i ricorrenti
per il fatto che gli stessi non hanno quantificato le loro pretese.
41. La Corte ritiene che il dolore e lo stato di ansia provato dai ricorrenti
hanno sicuramente causato un pregiudizio morale ai quattro membri della
famiglia. Pertanto, la Corte conclude che tali ricorrenti hanno sofferto un
danno morale certo, che la constatazione di violazione della Convenzione
non è di per sé sufficiente a compensare (si veda, ad esempio, Elsholz
c.Germania [GC], no 25735/94, §§ 70-71, CEDU 2000-VIII, e P., C. e S. c.
Regno Unito, no 56547/00, § 150, CEDU 2002-VI)
42. Nel decidere secondo equità, la Corte riconosce, a tale titolo, 20 000
euro (EUR) a ciascuno dei primi quattro ricorrenti.
B. Spese e costi
43. I ricorrenti non hanno richiesto il rimborso dei costi delle spese
sostenute dinanzi agli organi della convenzione e/o davanti alle giurisdizioni
interne, e tale questione non richiede un esame d'ufficio (Gündüz c. Turchia,
no 35071/97, § 55, CEDU 2003-XI).
C. Interessi moratori
44. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori
sul tasso di interesse marginale della Banca centrale europea maggiorato di
tre punti percentuali .
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PER TALI MOTIVI, LA CORTE
1. Dichiara,, all’unanimità, il ricorso ricevibile per quanto riguarda la
doglianza relativa alla violazione dell'articolo della
Convenzione per i primi quattro ricorrenti e irricevibile per la restante
parte ;
2. Ritiene, all'unanimità, che non vi è stata violazione dell'articolo 8 per
quanto riguarda l'allontanamento e l'affidamento della quarta ricorrente ;
3. Ritiene, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 8 per quanto
riguarda l'assenza di contatti tra la quarta ricorrente e la sua famiglia
naturale durante il periodo dell’affidamento della quarta ricorrente ;
4. Ritiene, all'unanimità, che vi è stata violazione dell'articolo 8 della
Convenzione per quanto riguarda la decisione di dichiarare adottabile la
quarta ricorrente ;
5. Ritiene, per 5 voti su 2,
a) che lo Stato convenuto deve versare a ciascuno dei primi quattro
ricorrenti, nei primi mesi a partire dal giorno in cui la sentenza diventerà
definitiva, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44 § 2 della
Convenzione, la somma di 20 000 EUR (venti mila euro), oltre ad ogni
altra somma eventualmente dovuta a titolo d'imposta, per il danno
morale;
b) che a partire dalla spirare del suddetto termine e sino al pagamento,
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ed un tasso pari a
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale
periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
redatta in francese, successivamente comunicata per iscritto il 21 ottobre
del 2008, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
Alla presente sentenza è allegata l’esposizione dell’opinione dissenziente
dei giudici Jočienė et Sajó, conformemente a quanto stabilito dall’Articolo § 2 della Convenzione e dell’articolo 74 § 2 del Regolamento della
Corte.
F.T.
S.D.
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI
JOČIENĖ ET SAJÓ
Per quanto riguarda il punto 3 del dispositivo della presente sentenza, a
differenza dei nostri colleghi, noi abbiamo votato in favore della violazione
dell'articolo 8 della Convenzione. Ciononostante, l'unica ragione che ha
determinato i nostri due voti è la mancanza di contatti intercorsi tra la quarta
ricorrente, sua madre e suo fratello, durante il periodo in cui questa è stata
data in affidamento. Abbiamo, inoltre, votato per la violazione dell'articolo della convenzione con riferimento alla decisione di dichiarare adottabile la
quarta ricorrente.
Al contrario, abbiamo votato contro la decisione della Camera di
riconoscere € 20.000 a ciascuno dei primi quattro ricorrenti. Riteniamo che,
allo scopo di garantire la protezione della quarta ricorrente, nessun contatto
avrebbe dovuto essere permesso tra questa e la seconda ricorrente, in
ragione del procedimento penale derivato dalle accuse di abusi sessuali e
violenze avviato nei confronti del secondo ricorrente e le altre sei persone, e
ciò fino alla conclusione di tale procedimento (sentenza del 26 giugno 2001
della Corte di cassazione). Solamente in seguito al proscioglimento
definitivo, il secondo ricorrente avrebbe potuto essere autorizzato a vedere
la quarta ricorrente. Per tale ragione, riteniamo che la somma riconosciuta al
secondo ricorrente avrebbe dovuto essere diminuita.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło