19955/05;15085/06
WyrokETPCz2008-09-23ECLI:CE:ECHR:2008:0923JUD001995505
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odwrócenie ciężaru dowodu w postępowaniu konfiskacyjnym, wymagające od skazanych za handel narkotykami wykazania, że ich obecne aktywa są niższe niż szacowane zyski z nielegalnej działalności, narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1 Konwencji) oraz prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że odwrócenie ciężaru dowodu w postępowaniu konfiskacyjnym, wymagające od skarżących wykazania legalnego pochodzenia mienia lub niższej wartości aktywów niż szacowane zyski z przestępstwa, nie naruszyło art. 6 § 1 Konwencji. Uzasadniono to tym, że krajowe przepisy przewidywały odpowiednie gwarancje proceduralne, takie jak jawne rozprawy, reprezentacja prawna, możliwość przedstawienia dowodów oraz dyskrecjonalna władza sędziego do odstąpienia od stosowania domniemania w przypadku poważnego ryzyka niesprawiedliwości. W pierwszej fazie postępowania konfiskacyjnego, dotyczącej oszacowania zysków, ciężar dowodu na skarżących, skazanych za poważne przestępstwa narkotykowe, w celu wykazania legalności pochodzenia mienia, mieścił się w rozsądnych granicach. W drugiej fazie, dotyczącej wartości aktywów możliwych do zrealizowania, Trybunał uznał, że nie było nierozsądne oczekiwanie od skarżących, którzy byli zaangażowani w masowy handel narkotykami, aby wiarygodnie wyjaśnili swoją sytuację finansową, zwłaszcza że te kwestie znajdowały się w ich szczególnej wiedzy. W odniesieniu do art. 1 Protokołu nr 1, Trybunał, odwołując się do precedensu Phillips v. Zjednoczone Królestwo, stwierdził, że nakaz zapłaty kwoty wynikającej z nakazu konfiskaty nie stanowił nieproporcjonalnej ingerencji w prawo do poszanowania mienia.Stan faktyczny
Mark William Grayson i John Barnham, obywatele brytyjscy, zostali skazani w Zjednoczonym Królestwie za handel narkotykami. W następstwie skazań, w postępowaniach konfiskacyjnych, sądy krajowe zastosowały ustawodawstwo (Drug Trafficking Act 1994), które nakładało na skarżących ciężar dowodu, aby wykazali, że ich majątek nie pochodził z handlu narkotykami lub że ich obecne aktywa możliwe do zrealizowania były niższe niż szacowane nielegalne zyski. Obaj skarżący nie przedstawili satysfakcjonujących wyjaśnień dotyczących swojego majątku ani losów nielegalnie uzyskanych środków, co doprowadziło do wydania znaczących nakazów konfiskaty.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Łączy skargi;
2. Uznaje skargi za dopuszczalne;
3. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 6 § 1 Konwencji;
4. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
GRAYSON & BARNHAM c. REGNO UNITO
(Ricorsi nn. 19955/05 e 15085/06)
SENTENZA
STRASBURGO Settembre 2008
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
GRAYSON & BARNHAM c. REGNO UNITO
Nel caso Grayson & Barnham c. Regno Unito,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Quarta Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Lech Garlicki, Presidente,
Nicolas Bratza,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Ján Šikuta,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, giudici,
e Fatoş Aracı, Cancelliere aggiunto di Sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 2 settembre 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da due ricorsi (nn. 19955/05 e 15085/06) diretti
contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con i quali due
cittadini britannici, Mark William Grayson e John Barnham, hanno adito la
Corte, rispettivamente il 20 maggio 2005 e il 10 aprile 2006, in virtù
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il primo ricorrente, al quale è stato concesso il gratuito patrocinio, è
rappresentato dal Sig. Q. Whitaker, avvocato del foro di Londra, e il
secondo ricorrente è rappresentato dallo studio legale Levys di Manchester.
Il Governo del Regno Unito (“il Governo”) è rappresentato dal suo Agente, la
Sig.ra K. McCleery, del Foreign and Commonwealth Office.
3. Ciascun ricorrente sostiene che, nel procedimento di confisca a
seguito della propria condanna per reati connessi alla droga, il fatto che
fosse a proprio carico l’onere della prova di dimostrare di non avere beni
attuali per un valore corrispondente all’ammontare degli profitti derivanti
dalle attività illecite, contrasta con i principi fondamentali di un processo
equo, in violazione dell’articolo 6 della Convenzione e dell’articolo 1 del
Protocollo n. 1.
4. Ciascun ricorrente ed il Governo hanno presentato osservazioni
scritte.
5. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3, la Camera ha
deciso che la ricevibilità ed il merito di ciascun ricorso sarebbero stati
esaminati congiuntamente. Essa ha anche deciso di riunire i procedimenti
relativi ai ricorsi (articolo 42 § 1 del Regolamento).
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FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
A. Il primo ricorrente (Sig. Grayson)
6. Il 23 gennaio 2002 il ricorrente ed un coimputato venivano dichiarati
colpevoli del reato di tentato spaccio di 28 chilogrammi di eroina pura, che
veniva sequestrata dalla polizia al momento dell’arresto. Veniva valutato
che l’eroina avesse un valore all’ingrosso di oltre 1,2 milioni di sterline ed
un valore di spaccio per strada di oltre 4 milioni di sterline. Il giorno
seguente il ricorrente era condannato a 22 anni di reclusione.
7. Il 1 luglio 2002, dopo avere considerato le osservazioni scritte e orali
del ricorrente e dell’accusa, il giudice emetteva un’ordinanza di confisca ai
sensi della legge sul traffico di stupefacenti del 1994 (“legge del 1994”: si
vedano i paragrafi 20-22 infra). Egli sosteneva che il ricorrente aveva tratto
profitto dal traffico di stupefacenti. Nel valutare l’importo del profitto
conseguito il giudice prendeva in considerazione, inter alia, le seguenti
somme: 18.000,00 sterline in contanti trovati sulla persona del ricorrente al
momento del suo arresto; 13.000,00 sterline che il ricorrente aveva versato a
suo fratello quando una società commerciale tra di loro si estinse; 21.000,00
sterline che aveva speso, in contanti, per l’acquisto di due autovetture;
ulteriori 8.000,00 sterline che aveva speso per altre due autovetture; e
620.445,00 sterline che era la stima fatta dal giudice circa il costo sostenuto
dal ricorrente per l’acquisto dell’eroina che lo aveva portato alla condanna.
Riguardo a quest’ultima somma, il giudice, dopo aver ascoltato tutte le
prove in dibattimento, si dichiarava convinto che il ricorrente era stato
l’autore principale del reato e che costui doveva aver contribuito in larga
misura all’acquisto della droga. Tuttavia, per essere equo nei confronti del
ricorrente, prendeva in considerazione come sua quota la metà del valore di
vendita all’ingrosso. Il giudice si dichiarava convinto, inoltre, che una così
grande partita non poteva rappresentare il primo affare del ricorrente nel
traffico di stupefacenti e che, pertanto, costui doveva aver finanziato
l’acquisto con i proventi dello spaccio di droga precedente. Il ricorrente non
riusciva a confutare questa ipotesi. L’ultima voce di spesa presa in
considerazione dal giudice era costituita da 70.000,00 sterline che un socio
del ricorrente, che dichiarava di avere un reddito di circa 40.000,00 sterline
l’anno, aveva pagato per le spese legali del ricorrente stesso. Il giudice
riteneva che si trattava di denaro del ricorrente; che erano gli incassi del
traffico di stupefacenti; e che ciò dimostrava che il ricorrente aveva denaro
altrove che non era disposto a rivelare.
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8. Il giudice, poi, passava ad esaminare i valori patrimoniali acquisiti dal
ricorrente durante il periodo di sei anni precedenti, previsto dalla legge.
L’elemento più importante emergeva da un’analisi di 17 conti bancari che il
ricorrente aveva di volta in volta utilizzato. Gli archivi bancari
evidenziavano nel bimestre di attività tra l’aprile del 1998 e l’aprile del una serie di movimenti a credito a favore del ricorrente inspiegati e
che eccedevano il fatturato complessivo dei suoi affari come desumibile
usualmente dai suoi conti per un importo pari a circa 153.000,00 sterline.
Durante l’anno centrale, che terminava nell’aprile del 1999, invece, gli
estratti conto bancari evidenziavano depositi par un valore di 83.000 sterline
al di sotto del fatturato annuale. Il giudice valutava pertanto se fosse
opportuno prendere in esame i tre anni insieme ma decideva che ciò non
sarebbe stato corretto. Se il ricorrente avesse posticipato il deposito del
denaro proveniente da alcuni dei suoi profitti del 1999 all’anno seguente, ci
si sarebbe aspettato di vedere un andamento di depositi molto cospicui nella
prima parte del 2000, ma così non era. Concludeva, pertanto, che il
ricorrente aveva tratto vantaggio per un ammontare di 1.230.748,69 sterline.
9. Come da disposizioni normative in vigore, avendo il giudice portato a
termine la stima dell’entità dei profitti che il ricorrente aveva ottenuto dal
traffico di droga, era su quest’ultimo che passava l’onere della prova di
dimostrare, attraverso il calcolo delle probabilità, che le sue ricchezze
fossero inferiori al valore dei profitti stessi (si veda il paragrafo 23, infra).
La polizia, dopo aver investigato sul ricorrente, aveva trovato ricchezze per
un valore pari a 236.000 sterline, incluso il denaro contante rinvenuto sulla
persona del ricorrente al momento del suo arresto, un’autovettura ed alcune
scorte commerciali. Il giudice osservava:
“Il fatto che la polizia abbia rintracciato una certa quantità di beni non è una ragione
di per sé sufficiente per ritenere che quelli siano i soli beni nella disponibilità del
[ricorrente]. Anche l’attendibilità è un problema reale. Mi sono richiamato al
precedente della sentenza Lucas [secondo cui prima di prendere in considerazione il
fatto che una persona stia mentendo, si deve dimostrare che lo stia facendo
intenzionalmente; che si riferisca ad una questione rilevante; che il motivo sia un
riconoscimento di colpevolezza ed una volontà di nascondere la verità piuttosto che
un altro motivo: R v Lucas [1981] QB 720]. Questo imputato è astuto, subdolo ed
intelligente. Egli è stato sempre più inattendibile ed offensivo per il senso comune. Ha
dato prova di voler indurre in errore ad ogni svolta, preoccupato dal fatto che la verità
avrebbe rivelato ricchezze che egli non intendeva rivelare nonché che egli aveva
occultato tali ricchezze prima della condanna. Ha mentito insistentemente e
vistosamente e la sua attendibilità è nulla. Deve biasimare solo se stesso se non posso
accettare le sue dichiarazioni a discolpa. Sono convinto, in effetti, che egli ha tentato
di fuorviarmi. Non posso accettare che non esistano altre ricchezze derivanti dai
proventi delle attività illecite, sono così giunto alla conclusione che una stima
appropriata quanto al valore complessivo della droga sia pari a 1.236.748 sterline.
L’imputato non mi ha convinto sul fatto che il suo patrimonio sia inferiore ai profitti
…”
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Il giudice disponeva una reclusione supplementare di dieci anni da
comminare al ricorrente nel caso in cui non avesse pagato entro dodici mesi.
10. Il ricorrente depositava ricorso dinanzi alla Corte d’Appello
rilevando, inter alia, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto disporre
una sospensione per consentirgli di presentare ulteriori elementi di prova
sulla contabilità e che era in contrasto con l’articolo 6 della Convenzione il
fatto che il giudice avesse sostenuto che spettava al ricorrente fornire,
attraverso il calcolo delle probabilità, la prova che i suoi beni attuali fossero
inferiori ai profitti derivanti dalle attività illecite. Benché fosse stato
legalmente assistito da un difensore per tutto il giudizio di primo grado e
lungo il procedimento di confisca, non era rappresentato in appello ed
esponeva i suoi argomenti alla corte in una serie di lettere scritte dal carcere.
11. Il 18 maggio 2005 la Corte d’Appello rigettava l’impugnazione,
anche se riduceva la condanna alla detenzione in caso di inadempimento da
dieci anni, il massimo legale, ad otto anni. La corte sosteneva che gli
ulteriori elementi di prova contabili che il ricorrente aveva cercato di far
ammettere non confutavano l’accusa ma in realtà, in gran parte, la
confermavano. La Corte aggiungeva che sebbene la relazione contabile
facesse emergere l’indizio di un possibile duplice conteggio da parte
dell’accusa nel calcolo dei beni attuali dell’imputato, ciò era
“irrilevante, poiché l’ordinanza del giudice non dipende da alcun calcolo delle
ricchezze e delle proprietà dell’imputato. Essa dipende, piuttosto, dalla constatazione
che il ricorrente non era riuscito in alcun modo a dimostrare di non avere valori
patrimoniali equivalenti ai profitti.”
La Corte d’Appello si richiamava a Phillips c. Regno Unito, n. 41087/98,
CEDU 2001-VII ed osservava che:
“In quel caso la corte ha sostenuto che l’inversione dell’onere della prova in
relazione alla presunzione di legge circa il calcolo dei profitti illeciti è pienamente
conforme alla Convenzione. Se l’inversione dell’onere è conforme alla Convenzione
nella fase in cui viene calcolata la responsabilità principale, è chiaro che è altrettanto
conforme porre sull’imputato l’onere della prova per dimostrare che l’ordinanza di
confisca debba essere di un importo inferiore alla stima dei profitti, in quanto egli non
ha beni attuali sufficienti a soddisfare tale importo. L’ammontare delle ricchezze
disponibili dell’imputato è propriamente una questione che di norma rientra tra le sue
conoscenze.
In quelle circostanze, si trattava, siamo convinti, di un’ampia ordinanza di confisca.
Si trattava, comunque, di un’ordinanza che il giudice poteva giustamente adottare. Il
giudice ha seguito il regime previsto dalla legge per giungere alle sue conclusioni e,
con riferimento al caso di un uomo catturato mentre importava eroina per un valore di
ben oltre 1 milione di sterline, con la prospettiva di un profitto di circa tre volte
quell’importo, la conclusione che c’erano ampie voci di spesa inspiegate e beni celati,
nella fattispecie, non deve sorprendere.”
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B. Il secondo ricorrente (Sig. Barnham)
12. Il 16 luglio 2001 il secondo ricorrente veniva dichiarato colpevole
sulla base di due accuse di cospirazione relative ad una serie di progetti per
importare grandi quantità di cannabis nel Regno Unito. Nessuna
importazione aveva avuto successo e non si conosceva il luogo dove
fossero gli stupefacenti. Nel corso del processo la giuria ascoltava la
testimonianza di un agente di polizia in incognito, “Murray”, che, sotto le
mentite spoglie di un riciclatore di denaro sporco, aveva preso contatti con il
ricorrente. La testimonianza di Murray era che il ricorrente gli aveva detto
che la sua organizzazione stava per ricevere il pagamento di 12 milioni di
sterline, dei quali la sua quota personale sarebbe stata 2 milioni di sterline,
per i quali chiedeva a Murray di aiutarlo a “riciclarli”.
13. Il ricorrente veniva condannato ad undici anni di reclusione, in
quanto il giudice lo descriveva come il capo organizzatore di un’attività di
traffico di stupefacenti sofisticata, consolidata e con basi internazionali.
14. Il procedimento di confisca aveva inizio nel gennaio 2002, quando
aveva luogo la prima udienza per determinare, secondo quanto previsto
dalla legge, il valore dei profitti derivanti all’imputato dalle illecite attività
di traffico di stupefacenti. Il ricorrente era legalmente rappresentato in
giudizio. Non forniva elementi di prova ma riconosceva, attraverso il suo
legale, di aver tratto profitto dal traffico di stupefacenti come da definizione
della legge del 1994. L’8 febbraio 2002 il giudice stabiliva che
l’arricchimento totale conseguito dal ricorrente era pari a 1.525.615,00
sterline. Questa somma includeva 27.000,00 sterline che il ricorrente aveva
dato a Murray per ottenerne la fiducia; vari importi pari ad un ammontare di
59.000,00 sterline che il ricorrente aveva menzionato a Murray durante le
loro conversazioni; un’autovettura del valore di 11.615,00 sterline;
65.000,00 sterline che il ricorrente aveva speso per rinnovare la sua
abitazione; 23.000,00 sterline che il ricorrente aveva detto a Murray di aver
investito per l’importazione di cannabis; 500.000,00 sterline con cui il
ricorrente aveva acquistato la partita di cannabis che costituiva la base del
primo capo d’imputazione per il quale era stato condannato; 600.000,00
sterline con cui il ricorrente aveva acquistato un’altra partita di cannabis che
egli aveva menzionato a Murray; ulteriori 240.000,00 sterline relative al
costo per l’acquisto di un’ulteriore partita di cannabis di cui il ricorrente
aveva discusso con Murray. Il ricorrente non presentava appello contro tale
sentenza.
15. Nell’aprile 2002, il giudice disponeva la riassunzione del
procedimento per la stima dei beni attuali del ricorrente. Il ricorrente e sua
moglie fornivano dichiarazioni in base alle quali il loro unico bene era
costituito dalla loro abitazione in Spagna, che possedevano in regime di
comunione. Il ricorrente dichiarava di non aver avuto alcun successo nei
suoi tentativi di spaccio di droga e di essersi guadagnato da vivere cantando
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nei bar. Fin dalla sua condanna sua moglie viveva con il loro figlio in
Inghilterra e si manteneva facendo pulizie. La difesa sosteneva che non vi
erano prove tali da dimostrare l’esistenza di presunte ricchezze “occultate”,
senza incorrere nel rischio di commettere un’ingiustizia. La difesa sosteneva
che, rispetto all’ammontare complessivo dei profitti, il 94,4% era stato
speso ed il rimanente 5,6% era stato dissipato durante gli anni della
reclusione del ricorrente in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito. Anche
la sua autovettura, del valore di 11.615 sterline, era stata confiscata dalle
autorità portoghesi.
16. Il 12 aprile 2002, il giudice adottava la sua decisione. Egli spiegava
che:
“Nel pervenire alla mia conclusione devo applicare il regime stabilito dalla legge del
1994, a condizione che mi assicuri che nell’applicare qualsiasi inversione dell’onere
probatorio non vi sia alcun rischio serio o reale di ingiustizia quale sua conseguenza.
Devo essenzialmente ponderare se gli elementi di prova ai quali l’imputato si è
richiamato siano chiari e convincenti. A mio giudizio, così non è, perché essi non
spiegano veramente ciò che il ricorrente ha compiuto in relazione alla sua attività di
traffico di stupefacenti.”
Il giudice rilevava che il ricorrente e sua moglie avevano mentito in
merito alle loro attività e alle loro fonti di reddito. Il ricorrente non aveva
spiegato ciò che era accaduto alle varie partite di cannabis di cui aveva
avuto il controllo. Il giudice continuava:
“In ogni caso, siccome non ritengo che il Sig. ed la Sig.ra Barnham siano testimoni
attendibili sui fatti, non sono in grado di accettare le loro dichiarazioni secondo cui
non esistono beni attuali derivanti dalle consistenti attività di traffico internazionale di
droga del Sig. Barnham.
L’imputato ha omesso di spiegare in maniera veritiera qual’era la sua attività e ciò
che faceva con i proventi della stessa. Tale è stata la sua scelta e se ciò lascia la Corte
senza una prova chiara e convincente che la persuada che non vi sono beni attuali sui
quali procedere, la responsabilità di tutto questo è solo e soltanto del Sig. Barnham.
È stata una sua scelta dell’imputato decidere se dire o meno la verità nella sua
deposizione e di nessun altro. [L’avvocato della difesa] si appella alla mancanza di
beni come accertato dalla polizia del West Yorkshire... Non è, a mio avviso,
sorprendente che, in particolare operando in giurisdizioni straniere, degli investigatori
si imbattano in difficoltà nel rintracciare i beni attuali derivati dal traffico di
stupefacenti. Anzi, proprio questo è il motivo che ha condotto all’adozione della
disciplina della legge del 1994.
Anche se accetto l’altra affermazione [dell’avvocato della difesa] secondo cui la
parte più rilevante del profitto come da me stimato, è relativa all’acquisto degli
stupefacenti, ciò non spiega cosa ne è stato poi della droga per la quale tale somma è
stata spesa. Salvo voler ritenere, e non lo faccio, che il Sig. Barnham abbia vissuto in
Spagna per tutti quegli anni, senza mai riuscire in alcun modo ad importare cannabis
dal Marocco.”
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Il giudice, pertanto, emetteva un’ordinanza di confisca pari all’importo
che da lui stimato come profitto, vale a dire di 1.525.615 sterline, con la
condanna a cinque anni e tre mesi di reclusione se il ricorrente non avesse
pagato entro 18 mesi.
17. Il ricorrente faceva appello contro la decisione del giudice riguardo
al procedimento di stima dei beni attuali; egli sosteneva che l’articolo 6 § 1
della Convenzione doveva trovare applicazione anche quando il giudice
procedeva alla valutazione dei beni attuali, e che esso richiedeva un
procedimento giudiziario almeno per individuare un fumus boni iuris circa i
beni attuali, prima di spostare l’onere probatorio sull’imputato. L’avvocato
del ricorrente asseriva che c’era una differenza fra i casi in cui l’accusa
aveva provato i profitti nella prima fase attraverso sufficienti elementi di
prova e i casi in cui i profitti erano stati calcolati attraverso l’utilizzo di
presunzioni. Nel secondo caso le presunzioni continuavano ad avere
efficacia anche al momento dell’individuazione dei beni attuali.
18. Nella sua sentenza del 28 aprile 2005, la Corte d’Appello respingeva
questo argomento, sostenendo quanto segue:
“A nostro giudizio l’approccio corretto che il giudice deve adottare quando si tratta
di procedimenti di confisca nella seconda fase è lo stesso del caso in cui
l’arricchimento sia stato dimostrato tramite elementi di prova in aggiunta alle
presunzioni di legge. Una volta che l’accusa abbia stimato l’arricchimento non vi è
alcun obbligo di fornire un fumus boni iuris. Nella seconda fase l’onere della prova
passa all’imputato al fine di determinare, se può, il convincimento del giudice circa i
suoi beni attuali. Con la seconda fase l’imputato saprà precisamente come il giudice
ha determinato i profitti a lui attribuibili e deve dimostrare con elementi di prova quali
sono i suoi beni attuali. Spetta a lui dimostrare perché l’ordinanza di confisca non
debba essere pari al ‘valore dei (suoi) proventi del traffico di stupefacenti’. Se egli
prova di non avere alcun bene attuale da escutere, o di averne molti di meno rispetto
all’importo dei profitti determinato dal giudice, l’ordinanza sarà disposta per una
somma inferiore. A condizione che il giudice tenga ben presente il principio secondo
cui deve essere evitato il rischio di grave ingiustizia per l’imputato e non si limiti solo
al rispetto verbale di questo principio, l’ordinanza sarà pari all’importo accertato o in
base alla stima dei profitti o nella diversa somma che l’imputato dimostri rappresenti i
suoi beni attuali.
Sostenere che l’accusa debba, in qualche modo, provare il fumus boni iuris della
circostanza che l’imputato abbia nascosto dei beni, a nostro avviso, tradirebbe la
disciplina di legge. A ben vedere, essa è stata delineata in maniera tale da consentire
al giudice di confiscare i proventi illeciti di un criminale. L’espressione ‘i beni
nascosti’ è indicativa del fatto che l’accusa può non avere alcun mezzo per conoscere
come e dove un imputato abbia potuto impiegare o disporre dei proventi delle sue
attività criminali.”
La Corte d’Appello rilevava, tuttavia, che il giudice aveva commesso un
errore di calcolo e riduceva l’ordinanza a 1.460.615 sterline.
19. Il 6 ottobre 2005, la Corte d’Appello rifiutava di ammettere ai fini
del ricorso alla Camera dei Lords, una questione di diritto d’importanza
pubblica generale e che verteva sull’articolo 6 della Convenzione.
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II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE
A. La legge sul traffico di stupefacenti del 1994
20. La legge del 1994 stabilisce un regime per la confisca dei proventi
derivanti dal traffico di stupefacenti relativamente ai reati commessi prima
del 23 marzo 2003. Qualora tutti i reati indicati nei capi di imputazione sono
stati commessi dopo questa data, la legge del 1994 non trova più
applicazione ed invece il giudice procedente deve adottare un’ordinanza di
confisca ai sensi della legge sui “Proventi del Crimine” del 2002.
21. La sezione 2 della legge del 1994 prevede che una Crown Court
deva emettere un’ordinanza di confisca nei confronti di un imputato che sia
apparso di fronte alla stessa per essere condannato relativamente ad uno o
più reati per traffico di stupefacenti, quando la corte accerti che l’imputato
abbia ricevuto, in un qualunque momento, un qualsiasi pagamento o altra
entrata in relazione al traffico di stupefacenti.
22. Ai sensi della sezione 5 della legge del 1994, l’ordinanza di confisca
deve essere fissata per un ammontare corrispondente ai profitti del traffico
di stupefacenti che il giudice ritiene ottenuti dall’imputato; questo a meno
che il giudice, nel momento in cui viene resa l’ordinanza di confisca, non si
convinca del fatto che sia possibile realizzare solo una somma inferiore.
23. Nella prima fase di questo procedimento, spetta all’accusa l’onere di
stabilire se l’imputato abbia tratto profitto dal traffico di stupefacenti.
Tuttavia, la sezione 4(2) e (3) della legge del 1994 prevede che qualsiasi
bene che sembri essere stato da questi posseduto in un qualunque momento,
a partire dalla sua condanna o durante il periodo dei sei anni precedenti la
data in cui il procedimento penale è stato avviato, deve essere ritenuto dal
giudice come ricevuto quale pagamento o ricompensa in relazione al traffico
di stupefacenti e ogni spesa dallo stesso sostenuta nel medesimo periodo
come pagata con i proventi del traffico di stupefacenti. Questa presunzione
di legge può essere sconfessata dall’imputato, in relazione a qualsiasi
particolare bene o spesa, qualora egli stesso riesca a dimostrare che essa sia
errata o che vi sia un grave rischio d’ingiustizia qualora venga applicata
(sezione 4(4)). Durante la seconda fase del procedimento, l’onere probatorio
passa all’imputato al fine di dimostrare che l’importo che può essere
realizzato è inferiore alla stima dei profitti (si veda R. c. Barwick, paragrafi
24-25, infra). Il livello di prova richiesto, applicabile all’intero
procedimento ai sensi della legge del 1994, si basa sul calcolo delle
probabilità (sezione 2(8)).
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B. R. c. Barwick
24. L’appellante in R. c. Barwick ([2001] 1 Cr App R (S) 129) aveva, nel
corso di alcuni anni, defraudato tre donne nella divisione di somme di
denaro per un importo totale di oltre 500.000 sterline. Si dichiarava
colpevole di un certo numero di reati di truffa. Il giudice emetteva
un’ordinanza di confisca ai sensi della legge sulla “Criminal justice” del (che prevedeva un regime per la confisca degli incassi di reati diversi
dal traffico di stupefacenti). Il vantaggio veniva valutato in 500.000 sterline
che l’appellante aveva ricevuto dalle donne, corretto a 600.000 sulla
presunzione che egli avesse investito tale somma in maniera tale da
preservare almeno il suo valore contro l’inflazione. La polizia non era in
grado di identificare nessun bene significativo posseduto dall’appellante o
da qualcuno in suo favore né di rintracciare dove il denaro sottratto era
finito, ed affermava che egli aveva dovuto nasconderli, poiché non
sembrava avesse vissuto in modo stravagante né che avesse speso grandi
somme di denaro. L’appellante affermava di averne perso una parte
considerevole col gioco d’azzardo, ma non c’era nessuna prova che
corroborasse le sue affermazioni. Il giudice del processo giudicava le
dichiarazioni dell’appellante come evasive e disoneste ma ciononostante
decideva di ridurre l’ammontare della stima dei profitti a 150.000 sterline,
riconoscendo che parte del denaro, probabilmente, era stata spesa nel corso
degli anni. L’appellante impugnava dinanzi alla Corte d’Appello,
sostenendo, inter alia, che il giudice aveva errato nel porre a suo carico
l’onere della prova di dimostrare che i suoi beni attuali da escutere fossero
inferiori all’importo della stima dei profitti.
25. La Corte d’Appello sosteneva che la legge del 1988 stabiliva
chiaramente che, mentre l’onere di provare l’arricchimento ricadeva
sull’accusa, spettava all’imputato dimostrare, in base al calcolo delle
probabilità, che l’importo che avrebbe potuto essere realizzato era inferiore.
La Corte d’Appello osservava che, in linea di principio,
“...è probabile che il reo possa predisporre misure tali da rendere i proventi di un
reato difficili da rintracciare. Una volta che sia provato che egli abbia ottenuto un
arricchimento, è pragmatico e completamente equo per l’imputato, che spetti a lui
l’onere di dimostrare (a norma del diritto civile) che non detiene più i proventi o che il
loro ammontare o valore è diminuito”.
La Corte continuava:
“Occorre sottolineare che il regime previsto dalla legge impone al giudice di
compiere due compiti distinti e disgiunti. In primo luogo determinare la stima dei
profitti. In secondo luogo, determinare l’importo che si può realizzare nel momento in
cui viene emessa l’ordinanza, che potrebbe essere molto diverso. Inoltre, l’importo
che si può realizzare potrebbe essere, per certi versi, non legato ai proventi
identificabili del reato, come ad esempio una vincita alla lotteria, un’eredità o altri
beni legalmente acquisiti. Infine, il compito del giudice nella seconda fase è di
determinare l’importo ‘che al giudice sembra’ essere l’importo che si potrebbe
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realizzare. Ma una volta che è stata fatta la stima dei profitti, è lecito e dovrebbe
essere l’approccio normale del giudice concludere che tali profitti rimangono
disponibili fino a quando l’imputato non provi altrimenti ...”
C. R. c. Benjafield
26. In R. c. Benjafield [2002] UKHL 2, la Camera dei Lords sosteneva
unanimemente che il regime di confisca disciplinato dalla legge del 1994
era compatibile con l’articolo 6 § 1 della Convenzione. In R. c. Rezvi [2002]
EKHL 1 giungeva ad una simile conclusione riguardo al regime di confisca
applicabile ai sensi della legge sulla “Criminal Justice” del 1988 ai proventi
derivanti da altri tipi di reato. Lord Steyn, con il quale gli altri Lord
concordavano, osservava in Rezvi:
“È noto che i criminali professionali ed abituali predispongano frequentemente
misure per celare i loro proventi derivanti da reato. Sono perciò essenziali poteri
effettivi ma equi per confiscare i proventi derivanti da reato. Le disposizioni della
legge del 1988 hanno lo scopo di privare simili criminali dei proventi della loro
condotta illegale. Le sue finalità sono di punire i criminali condannati, impedire la
commissione di ulteriori reati e ridurre gli utili disponibili per finanziare ulteriori
imprese illegali. Questi obiettivi riflettono non solo la politica nazionale ma anche
quella internazionale. Il Regno Unito si è impegnato, con la firma e la ratifica dei
trattati stipulati sotto l’egida delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, a prendere
le misure necessarie ad assicurare che i proventi di coloro che hanno preso parte a
traffici di stupefacenti o ad altri reati siano confiscati: si vedano la Convenzione delle
Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e di Sostanze Psicotrope (19
dicembre 1988); la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il
sequestro e la confisca dei proventi da reato, Strasburgo, 8 novembre 1990. Queste
Convenzioni sono attualmente in vigore e sono state ratificate dal Regno Unito.
È chiaro che la legge del 1988 è stato approvata per la realizzazione di uno scopo
legittimo e che le misure sono razionalmente connesse con quello scopo... La sola
questione è se i mezzi legali adottati siano più ampi di quanto necessario per
realizzare tale scopo. Il difensore dell’appellante sostiene che i mezzi adottati fossero
sproporzionati rispetto allo scopo poiché veniva posto a carico dell’imputato l’onere
probatorio. La Corte d’Appello [2001] 3 WLR 75, 103 ha considerato attentamente
questo argomento e ha dichiarato:
‘L’onere posto a carico dell’imputato non è probatorio ma persuasivo, è per
questo che grava sull’imputato di assolvere l’onere della prova: si veda la terza
categoria di disposizioni dell’opinione di Lord Hope in R c. Director of Public
Prosecutions, Ex Kebilene, [2000] 2 A C 326, 379. Si tratta quindi di una
situazione in cui è necessario considerare attentamente se l’interesse pubblico
posto a fondamento del potere di confiscare i proventi illeciti dei criminali
giustifichi l’interferenza con la normale presunzione d’innocenza. Sebbene la
misura dell’interferenza sia sostanziale, il Parlamento ha chiaramente fatto degli
sforzi per bilanciare l’interesse dell’imputato nei confronti di quello pubblico nei
seguenti aspetti:
(a) È solo dopo le necessarie condanne che si pone l’eventuale questione sulla
confisca. Ciò è di particolare rilevanza, perché il processo che dà luogo alla
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condanna o alle condanne è quello in cui l’usuale onere della prova e gli
elementi di prova richiesti restano a carico dell’accusa. Inoltre, un imputato che
viene condannato per il reato o per i reati necessari può essere ritenuto
consapevole del fatto che se ha commesso i reati per i quali è stato condannato,
non solo è soggetto alla reclusione o ad altra condanna, ma è anche soggetto a
procedimento di confisca.
(b) L’accusa ha la responsabilità di avviare il procedimento di confisca a meno
che il giudice non lo consideri inopportuno ...
(c) Vi è anche la responsabilità gravante sul giudice di non emettere
un’ordinanza di confisca qualora vi sia un serio rischio d’ingiustizia. Come già
indicato, questo comporterà che il giudice, prima di emettere un’ordinanza di
confisca, si ritiri e decida se c'è un rischio d’ingiustizia. Se il giudice decide che
esso sussiste, l’ordinanza di confisca non verrà emessa.
(d) Vi è poi il ruolo di questa corte, in sede d’appello, volto ad assicurare che
non ci sia iniquità.
È in gran parte una questione di giudizio personale valutare se sia stato rispettato
un giusto equilibrio fra interessi contrastanti. Si devono porre sulla bilancia
l’interesse dell’imputato contro l’interesse pubblico a che coloro che hanno violato
la legge non traggano profitto dai loro atti criminali e non si avvalgano della loro
condotta illegale per finanziare ulteriori crimini. Comunque, a nostro giudizio, se
la discrezionalità accordata sia all’accusa che al giudice viene esercitata in modo
appropriato, la soluzione adottata dal Parlamento è una risposta ragionevole e
proporzionata ad un interesse pubblico rilevante e perciò giustificabile.’ (Enfasi
sostituita)
Da parte mia ritengo che questo ragionamento sia corretto, soprattutto nello spiegare
il ruolo del giudice quando si ritira e decide se c'è o ci potrebbe essere un rischio
d’ingiustizia grave o reale e, qualora questo sussista, o potrebbe sussistere,
nell’evidenziare che non debba essere emessa un’ordinanza di confisca. La Corona
accetta che è così che il giudice, investito di una questione di confisca, dovrebbe
svolgere il suo compito. A mio avviso questa concessione è stata fatta giustamente.
In conformità con il giudizio unanime della Corte dei diritti dell’uomo in Phillips c.
Regno Unito (ricorso n. 41087/98) del 5 luglio 2001 sosterrei che la Parte VI della
legge del 1988 rappresenta una risposta proporzionata al problema dalla stessa
affrontato.”
III. GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI RILEVANTI
A. La Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di
Stupefacenti e di Sostanze Psicotrope (1988)
27. La Convenzione del 1988, di cui il Regno Unito è parte, all’articolo statuisce:
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“1. Ciascuna Parte adotta i provvedimenti che si rivelano necessari per consentire la
confisca:
a) dei proventi derivanti da reati stabiliti in base al paragrafo 1 dell’articolo 3 o di
beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi;
b) degli stupefacenti, sostanze psicotrope, materiali ed attrezzature o altri strumenti
utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualunque modo per i reati stabiliti
conformemente con il paragrafo 1 dell’articolo 3.
2. Ciascuna Parte adotta inoltre i provvedimenti che si rivelano necessari per
permettere alle sue autorità competenti di identificare, individuare, congelare o
sequestrare i proventi, i beni, gli strumenti oppure ogni altra cosa di cui al paragrafo 1
del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.
...
7. Ciascuna Parte può prendere in considerazione l’ipotesi di invertire l’onere di
prova per quanto concerne l’origine lecita dei prodotti presunti o di altri beni che
possono essere oggetto di una confisca, nella misura in cui ciò sia conforme con i
principi della sua legislazione interna e con la natura della procedura giudiziaria e
delle altre procedure.
8. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso
pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede.
9. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il quale
le misure che ne sono oggetto sono determinate ed eseguite conformemente al diritto
interno di ciascuna Parte e secondo le disposizioni di detta legislazione.”
B. La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990)
28. La Convenzione di cui sopra, entrata in vigore nel settembre del
1993, mira a facilitare la cooperazione internazionale e l’assistenza
reciproca nelle indagini e a rintracciare, quantificare e confiscare i proventi
in questione. Le Parti si impegnano in particolare a perseguire penalmente il
riciclaggio dei proventi derivanti da reato e a confiscare gli strumenti e i
proventi (o i beni il cui valore corrisponde a tali proventi).
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DIRITTO
I. SULLA RICEVIBILITÁ DEI RICORSI
29. Ciascun ricorrente afferma che porre su di lui l’onere di provare che
i suoi beni attuali sono inferiori all’importo della stima dei profitti derivanti
dal traffico di stupefacenti, viola il diritto ad un equo processo ai sensi
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Inoltre essi lamentavano che i
procedimenti di confisca contrastano con i diritti loro riconosciuti ai sensi
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 allegato alla Convenzione.
30. La Corte ritiene che tali ricorsi sollevano questioni di diritto
sufficientemente gravi, la cui soluzione debba dipendere da un esame del
merito. Essi dovrebbero pertanto essere dichiarati ricevibili.
Conseguentemente, la Corte decidere di procede all’esame nel merito dei
ricorsi dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE
31. L’articolo 6 § 1 della Convenzione prevede che:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente … da un
tribunale ... chiamato a pronunciarsi su ... una qualsiasi accusa penale formulata nei
suoi confronti ...”
A. Argomenti delle parti
32. Il Governo sostiene che le pronunce rese nelle sentenze Phillips c.
Regno Unito (supra) e R. c. Benjafield (si veda il paragrafo 26, supra)
hanno riconosciuto che la legge del 1994 è stata concepita per combattere il
grave problema del traffico di stupefacenti, punendo i trasgressori
condannati, scoraggiando ulteriori reati e riducendo i profitti disponibili per
finanziare successivi affari legati al traffico di stupefacenti. Gli scopi della
disciplina legislativa, quindi, riflettevano non solo la politica nazionale ma
anche quella internazionale, come è stato evidenziato dalla Convenzione
delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti (si veda il
paragrafo 27, supra). Inoltre, come rilevato anche in quelle sentenze,
l’azione del legislatore era compatibile con l’articolo 6 della Convenzione e
forniva una serie di misure di salvaguardia per l’imputato.
33. Riguardo al primo ricorrente, il Sig. Grayson, il Governo sottolinea
che costui è stato arrestato con indosso di una massiccia quantità di eroina.
Le circostanze relative al pagamento delle spese legali del ricorrente
indicavano che egli aveva accesso a finanziamenti che lui non aveva
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rivelato ed i suoi conti bancari rivelavano un numero di operazioni
finanziarie che non potevano essere spiegate. Il giudice, dopo aver valutato
tutti gli elementi di prova, si convinceva che il ricorrente era un palese e
persistente bugiardo che non era riuscito a produrre una qualsiasi prova
documentaria a sostegno della sua causa. Una volta che stabilito che il
ricorrente aveva tratto profitti dal traffico di stupefacenti per più di 1,2
milioni di sterline ed aveva avuto accesso a finanziamenti inspiegati, non
era iniquo, sostiene il Governo, far gravare su di lui l’onere volto a
dimostrare, in base al calcolo delle probabilità, la stima dei suoi beni attuali.
34. Riguardo al secondo ricorrente, il Sig. Barnham, il Governo fa
presente che, una volta accertato che il ricorrente era a capo di un gruppo
internazionale di trafficanti di stupefacenti, che aveva tratto profitto da
questo traffico nella misura di 1,5 milioni di sterline e che aveva sotto il suo
controllo un’enorme quantità di droga, spettava al ricorrente dimostrare che
l’importo realizzabile era inferiore alla stima dei profitti. Il ricorrente,
legalmente assistito per tutto il periodo, sapeva esattamente dalla decisione
del giudice come era stata determinata la stima dei profitti a lui attribuibili.
In nessuna fase della sua deposizione il ricorrente ha cercato di rispondere
alle questioni sollevate dall’accusa o di produrre qualche prova,
documentale o di altro tipo, per dimostrare di non possedere più alcun utile
delle sue attività illecite o per spiegare quello che era accaduto a questi
proventi. La sua deposizione si sostanziava nel semplice rifiuto del fatto che
egli avesse qualsiasi bene attuale da escutere che non fosse la sua
abitazione. Se l’estratto conto del ricorrente relativo alle sue operazioni
finanziarie fosse stato vero non sarebbe stato difficile per lui prendere le
misure atte a dimostrare la sua posizione finanziaria. Inoltre, una volta
stabilito che il ricorrente aveva ricevuto una spedizione di cannabis, non era
iniquo costringerlo a spiegare ciò che era accaduto alla stessa.
35. Il primo ricorrente eccepisce che, riguardo ai suoi beni attuali da
escutere, in sostanza gli è stata richiesta la prova di un fatto negativo. Il
giudice, inoltre, ha reso l’ordinanza di confisca per un importo pari al totale
della stima dei profitti solamente sulla base dell’assunto che il ricorrente
abbia mentito.
36. Il secondo ricorrente eccepisce, invece, che la maggior parte del
profitti che si stima egli abbia tratto dal traffico di stupefacenti,
consisterebbe nel prezzo di acquisto di tre spedizioni di cannabis, per un
importo totale di 1.340.000 sterline. Ai sensi della legge del 1994, è stato
presunto che egli abbia pagato queste spedizioni con i proventi dei
precedenti traffici di stupefacenti. Tuttavia queste spedizioni non possono
essere conteggiate tra i suoi beni attuali, in quanto non esiste un mercato
legale di droghe controllate. Durante la seconda fase del procedimento di
confisca, inoltre, al ricorrente non è stato chiesto di spiegare che fine
abbiano fatto le 2,5 tonnellate di cannabis o i proventi di tale vendita; gli è
stato imposto l’onere di dimostrare di non avere beni attuali, da qualsiasi
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fonte provenienti, con cui soddisfare un’ordinanza di confisca dell’importo
totale di oltre 1,5 milioni di sterline. A ben vedere, al ricorrente è stato
chiesto di provare un fatto negativo: che egli non abbia beni all’infuori della
casa coniugale.
B. La valutazione della Corte
37. In Phillips c. il Regno Unito (n. 41087/98, §§ 35 e 39, CEDU 2001-
VII) la Corte ha sostenuto che la procedura di emissione di un’ordinanza di
confisca ai sensi della legge del 1994 è sostanzialmente analoga ad un
procedimento di condanna. L’articolo 6 § 1, che si applica alla totalità dei
procedimenti per “la pronuncia su ... una qualsiasi accusa penale”, inclusi i
procedimenti con i quali viene fissata la sanzione, è pertanto applicabile (si
veda anche Welch c. Regno Unito, sentenza del 9 febbraio 1995, Serie A n.
307-A).
38. La Corte ricorda che durante la prima fase della procedura prevista
dalla legge del 1994 è sull’accusa che grava l’onere di dimostrare, in base al
calcolo delle probabilità, che l’imputato abbia speso o ricevuto determinate
somme di denaro durante i sei anni precedenti l’inizio del reato. Al giudice è
poi richiesto, ai sensi della sezione 4 della legge, di presumere che questi
importi o voci di spesa derivino dai proventi del traffico di stupefacenti. A
questo punto passa sull’imputato l’onere di dimostrare, di nuovo in base al
calcolo delle probabilità, che il denaro proviene invece da una fonte
legittima (si veda il paragrafo 23, supra).
39. L’emissione di un’ordinanza di confisca ai sensi della legge del 1994
si distingue dalla classica imposizione di una sanzione a seguito di
condanna da parte di un tribunale penale perché la gravità dell’ordinanza -
tanto in riferimento all’importo di denaro che deve essere pagato quanto alla
lunghezza della reclusione che deve essere comminata in caso di
inadempimento - dipende dalla determinazione dei profitti ricavati dalla
previa condotta criminale rispetto alla quale l’imputato non doveva essere
stato necessariamente condannato. Per questa ragione, la Corte osservava
nel caso Phillips che, oltre ad essere specificamente previsto dall’articolo 6
§ 2, il diritto, di una persona sottoposta a processo penale, alla presunzione
d’innocenza e a che sia l’accusa a sopportare l’onere di provare le
affermazioni poste contro di lui o di lei, è parte della generale nozione di
equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 (op. cit., § 40 e si veda, mutatis
mutandis, Saunders c. Regno Unito, sentenza del 17 dicembre 1996,
Reports of Judgments and Decisions 1996-VI § 68).
40. Tuttavia in Phillips la Corte ha continuato richiamando la sua
giurisprudenza quanto al fatto che il diritto alla presunzione d’innocenza
non è assoluto, poiché in ogni sistema penale operano presunzioni di fatto o
di diritto. Sebbene la Convenzione non considera tali presunzioni con
indifferenza, esse non sono proibite in linea di principio, sempreché gli Stati
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restino entro limiti ragionevoli, tenendo in considerazione l’importanza di
ciò che è in gioco e garantendo il diritto di difesa (si veda Salabiaku c.
Francia, sentenza del 7 ottobre 1988 Serie A n. 141-A, § 28).
41. Nel caso Phillips la Corte ha rilevato che l’operazione di questo
spostamento dell’onere della prova fosse compatibile con l’articolo 6 § 1
della Convenzione poiché, nel determinare la stima dei profitti da attribuire
al Sig. Phillips, il giudice si era convinto, sulla base sia delle ammissioni del
ricorrente che delle prove prodotte dall’accusa, rispetto ad ogni voce presa
in considerazione, che il ricorrente possedeva dei beni o aveva speso il
denaro, e che l’ovvia conclusione era che essi derivassero da una fonte
illegale (op. cit., § 44). Conseguentemente, così come sintetizzato dalla
Corte in Geerings c. Paesi Bassi, n. 30810/03, § 44, 1 marzo 2007:
“...il ricorrente possedeva in modo evidente beni la cui provenienza non poteva
essere accertata; ... si presumeva ragionevolmente che tali beni fossero stati ottenuti
tramite attività illecite; e ... il ricorrente non era riuscito a fornire una soddisfacente
spiegazione alternativa”.
42. Il compito della Corte, in un caso riguardante un procedimento per
l’imposizione di un’ordinanza di confisca ai sensi della legge del 1994, è
quello di determinare se il modo in cui le presunzioni di legge sono state
applicate in quel particolare procedimento abbiano recato offesa ai principi
fondamentali dell’equo processo di cui all’articolo 6 § 1 (Phillips, § 41).
Non rientra, tuttavia, nella sfera di competenza della Corte europea
sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei tribunali nazionali e,
come regola generale, spetta a questi tribunali valutare gli elementi di prova
posti dinanzi a loro. Compito della Corte è accertare se il procedimento
considerato nella sua interezza, incluso il modo in cui è stata assunta la
prova, sia stato equo (Edwards c. Regno Unito, sentenza del 6 dicembre
1992, Serie A n. 247-B, § 34).
43. Nel caso di specie la Corte rileva che il primo ricorrente è stato
condannato per un reato concernente l’importazione di oltre 28 chilogrammi
di eroina pura, con un valore all’ingrosso di circa 1,2 milioni di sterline. Nel
valutare l’entità dei profitti che egli avrebbe ricevuto dal traffico di
stupefacenti durante il prescritto periodo di sei anni, il giudice, che ha
valutato tutte le prove presentate nel procedimento principale oltre ad aver
preso in considerazione ogni prova orale e scritta depositata durante il
procedimento di confisca, ha rilevato che il ricorrente era il soggetto
principalmente coinvolto nell’affare e ha sostenuto che la circostanza per la
quale il ricorrente era stato in grado, con un suo coimputato, di acquistare
una così grande partita indicava che quello non era il suo primo affare nel
traffico di stupefacenti. Il giudice ha rilevato inoltre che l’accusa aveva
dimostrato, in base al calcolo delle probabilità, che nel periodo di tempo
considerato il ricorrente aveva speso o aveva ricevuto grandi somme di
denaro. Gli elementi di prova forniti dal ricorrente relativamente alla sua
attività non spiegavano in modo soddisfacente l’origine di questo denaro ed
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il giudice ha concluso conseguentemente che il ricorrente avesse tratto
profitto dal traffico di stupefacenti per un totale di 1.230.748,69 sterline.
44. Il secondo ricorrente è stato definito dal giudice del procedimento
come il capo organizzatore di un giro di affari internazionalmente basato sul
traffico di stupefacenti (si veda il paragrafo 13, supra). Durante la prima
fase del procedimento di confisca il giudice ha accolto le dichiarazioni
prova, inter alia, fornite dall’agente segreto della polizia e che era stato
ritenuto dal ricorrente un riciclatore di denaro sporco; il giudice ha
constatato che, nel periodo di tempo di sei anni, il ricorrente aveva speso
ingenti somme di denaro in varie partite di cannabis e che questo denaro
proveniva a sua volta dal precedente spaccio di droga. Il ricorrente ha deciso
di non fornire alcuna prova orale in questa fase del procedimento e non ha
impugnato la decisione resa sulla stima dei profitti.
45. Nel corso di tali procedimenti i diritti della difesa sono stati
assicurati dalle garanzie previste dall’ordinamento giuridico interno.
Conseguentemente, in ciascun caso la valutazione è stata effettuata da un
tribunale, in base a procedure giudiziali includenti un’udienza pubblica, la
previa conoscenza del capo d’imputazione e la possibilità per il ricorrente di
produrre prove documentali e prove orali (si veda anche Phillips, cit. supra,
§ 43). Ogni ricorrente è stato rappresentato da un legale di propria fiducia.
È toccato, invece, all’accusa l’onere di provare che il ricorrente aveva
posseduto i beni in questione durante il periodo di riferimento. Ora, benché
il giudice era tenuto, in base alla legge, a presumere che tali beni derivavano
dal traffico di stupefacenti, tale presunzione poteva essere confutata se il
ricorrente riusciva a dimostrare di aver acquisito i beni con mezzi legittimi.
Inoltre il giudice avrebbe sempre potuto esercitare il potere discrezionale di
non applicare la presunzione nel caso in cui ritenesse tale applicazione
capace di generare un serio rischio d’ingiustizia (si veda R. c. Benjafield:
paragrafo 27, supra).
46. Dinanzi alla Corte nessun ricorrente ha contestato in modo serio
l’equità di questa prima fase della procedura di confisca, fase destinata al
calcolo dei profitti tratti dal traffico di stupefacenti. Ebbene, la Corte non
ritiene che in entrambi i casi, in principio o in pratica, fosse in contrasto con
il principio di equo processo di cui all’articolo 6 far ricadere sul ricorrente,
condannato per un grave reato di traffico di stupefacenti, l’onere della prova
di dimostrare la legittimità della fonte del denaro o dei beni che si era
dimostrato egli aveva posseduto negli anni precedenti il reato. Data
l’esistenza delle garanzie di cui sopra, l’onere probatorio a suo carico non
ha superato i limiti ragionevoli.
47. La seconda fase della procedura comportava il calcolo del valore dei
beni patrimoniali attualmente nella disponibilità del ricorrente. La disciplina
legislativa in questa fase non richiedeva al giudice del processo di adottare
alcuna presunzione sulla precedente attività criminale: si doveva invece
effettuare una valutazione dei mezzi del ricorrente al momento in cui
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l’ordinanza veniva emessa. Come la Corte d’Appello spiegava in R. c.
Barwick (si vedano i paragrafi 24-25, supra), in questa fase gravava
sull’imputato l’onere della prova di dimostrare, a norma del diritto civile,
che l’importo che avrebbe potuto essere realizzato era inferiore all’importo
derivante dalla stima dei profitti.
48. Ognuno dei ricorrenti presenti ha scelto di fornire una dichiarazione
orale in riferimento ai propri beni attuali ed eventualmente da escutere.
Ancora una volta costoro hanno goduto di tutte le garanzie cui si è fatto
riferimento nel precedente paragrafo 45. Essi sono stati rappresentati
legalmente ed informati con precisione, attraverso le decisioni dettagliate
dei giudici, su come era stato calcolato l’importo derivante dalla stima dei
profitti. Ad ogni ricorrente è stata data la possibilità di spiegare la propria
situazione finanziaria e descrivere ciò che è accaduto ai beni che il giudice
ha preso in considerazione nel determinare l’ammontare del vantaggio. Il
primo ricorrente, per il quale è stata riscontrata la transazione di ingenti
somme di denaro inspiegate nei suoi conti bancari e l’accesso, tramite un
socio, a 70.000 sterline per le sue spese legali, non è riuscito a fornire
alcuna spiegazione credibile per queste anomalie. Il secondo ricorrente non
ha provato nemmeno a spiegare ciò che è accaduto alle varie partite di
cannabis di cui è stato accertato l’acquisto da parte sua. In ogni caso il
giudice ha ritenuto che la deposizione fornita dal ricorrente sia stata
completamente disonesta e priva di attendibilità (si vedano i paragrafi 9 e
16, supra). Come affermato in precedenza, non spetta alla Corte europea
sostituire la propria valutazione degli elementi di prova a quella dei tribunali
nazionali.
49. La Corte concorda con le decisioni rese dalla Corte d’Appello nelle
fattispecie presenti (si vedano i paragrafi 11 e 18 ed anche R. c. Barwick,
paragrafi 25-26, supra), in merito al fatto che nel procedimento penale non è
incompatibile con la nozione di equo processo far gravare l’onere della
prova sul ricorrente per rendere conto in modo credibile della propria
situazione finanziaria attuale. In ciascuna delle due fattispecie, essendo stato
provato il coinvolgimento dei ricorrenti in un massiccio e lucroso spaccio di
stupefacenti lungo un periodo di anni, non sarebbe stato irragionevole
aspettarsi che i ricorrenti spiegassero ciò che era accaduto a tutto il denaro
che l’accusa aveva dimostrato essere stato in loro possesso, oppure non
sarebbe stato parimenti irragionevole, nella prima fase della procedura,
attendersi che essi dimostrassero la legittimità della fonte di tale denaro o di
tali beni. Simili questioni rientravano nella specifica conoscenza dei
ricorrenti e non sarebbe stato difficile per ciascuno di essi soddisfare l’onere
probatorio se i rendiconti dei loro movimenti finanziari fossero stati veri.
50. Non vi è stata, pertanto, alcuna violazione dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione rispetto a ciascun ricorrente.
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III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DEL
PROTOCOLLO N. 1
51. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 stabilisce:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in
vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo
conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributi o delle ammende.”
52. La Corte ricorda che, nel caso Phillips, essa ha ritenuto che che la
richiesta rivolta al Sig. Phillips di pagare una somma di denaro in
ottemperanza ad un’ordinanza di confisca adottata in conformità con
l’articolo 6 § 1 non costituiva un’interferenza sproporzionata con il suo
diritto al pacifico godimento dei propri beni (Phillips, cit. supra, §§ 48-53).
53. La Corte non ritiene che i presenti ricorsi possano differire da
Phillips a questo riguardo. Ne consegue che non vi è stata alcuna violazione
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 nel caso di specie.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ
1. Riunisce i ricorsi;
2. Dichiara il caso ammissibile;
3. Ritiene che non vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione;
4. Ritiene che non vi è stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1
alla Convenzione.
Redatta in inglese, quindi comunicata per iscritto il 23 settembre 2008, ai sensi
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Fatoş Aracı
Cancelliere Aggiunto
Lech Garlicki
Presidente
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