20153/04

WyrokETPCz2008-12-18ECLI:CE:ECHR:2008:1218JUD002015304

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie przez sądy krajowe nowej interpretacji prawa (zmiana orzecznictwa Sądu Kasacyjnego) do sytuacji prawnej, która powstała przed tą zmianą, narusza zasadę pewności prawa i prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności gdy ma to znaczące konsekwencje finansowe dla skarżącego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań nie oznacza prawa do niezmiennej jurysprudencji. Stwierdził, że sytuacja pracownika, którego dotyczyła sprawa, nie była ostatecznie uregulowana przed zmianą orzecznictwa, ponieważ nadal miał on możliwość dochodzenia swoich praw przed sądami pracy. Trybunał odróżnił tę sprawę od przypadków ingerencji ustawodawczej w rozstrzygnięcia sądowe lub wielokrotnego uchylania prawomocnych wyroków. Dodatkowo, Trybunał zauważył, że zmiana orzecznictwa nie była całkowicie nieprzewidywalna i miała na celu wyeliminowanie nierówności.
Stan faktyczny
Skarżąca, A.G.S. Unédic, jest francuskim stowarzyszeniem zarządzającym systemem ubezpieczeń gwarantujących wypłatę należności pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. System ten przewidywał różne pułapy gwarancji (tzw. „tetto 4” i „tetto 13”). Francuski Sąd Kasacyjny zmienił swoje orzecznictwo w 1998 r., rozszerzając stosowanie wyższego pułapu („tetto 13”) na szerszy zakres roszczeń. Pracownik M. H., zwolniony w 1997 r. z powodu niewypłacalności firmy, początkowo otrzymał gwarancję na podstawie niższego pułapu. Po zmianie orzecznictwa M. H. z powodzeniem dochodził przed sądami krajowymi zastosowania wyższego pułapu do swoich roszczeń, co doprowadziło do zwiększenia kwoty gwarancji, którą musiała wypłacić Unédic.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUINTA SEZIONE   UNEDIC c. FRANCIA   (Ricorso n. 20153/04)   SENTENZA   STRASBURGO   dicembre 2008   Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall’art. 44 § 2 della   Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   Nel caso Unédic c. Francia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Peer Lorenzen, presidente,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Volodymyr Butkevych,   Renate Jaeger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,   e de Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20153/04) diretto contro la   Repubblica francese e nel quale un’associazione sottoposta al regime della   legge del 1° luglio 1901, incaricata della gestione del regime di   assicurazione dei crediti dei dipendenti, la A.G.S. Unédic, avente sede a   Parigi («la ricorrente»), il 18 maggio 2004 ha adito la Corte in virtù dell’art.   della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà   fondamentali (« la Convenzione »).   2. La ricorrente è rappresentata da F. Sicard, un avvocato del foro di   Parigi. Il Governo francese (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente   E. Belliard, direttrice degli affari giuridici presso il Ministero degli affari   esteri.   3. La ricorrente denuncia una violazione del suo diritto a un processo   equo, garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione.   4. Il 3 luglio 2007 la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al   Governo. Come previsto ai sensi dell’art. 29 § 3 della Convenzione, essa ha   inoltre deciso che saranno esaminati allo stesso tempo la ricevibilità ed il   merito della questione.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   IL FATTO   1. Il regime di assicurazione dei crediti dei dipendenti   5. La legge n. 73-1194 del 27 dicembre 1973 volta ad assicurare, in caso   di regolamento o liquidazione dei beni, il pagamento dei crediti derivanti dal   contratto di lavoro, ha istituito in Francia, a carico dei datori di lavoro, un   obbligo di assicurazione contro il rischio di non pagamento delle somme   dovute ai dipendenti e più in generale delle somme dovute in esecuzione del   loro contratto di lavoro, in caso di procedimenti collettivi (art. L. 143-11-1   del codice del lavoro).   6. In seguito, il regime giuridico della garanzia di pagamento dei crediti   derivanti dal contratto di lavoro è stato modificato con la legge n. 85-98 del   gennaio 1985, relativa alla procedura di fallimento in amministrazione   controllata e alla liquidazione giudiziaria delle imprese, ed è oggi codificato   agli articoli L. 143-11-1 e successivi del codice del lavoro.   7. L’obbligo di garanzia dei dipendenti riguarda dunque tutti i datori di   lavoro aventi la qualifica di commercianti, artigiani o persone giuridiche di   diritto privato che impiegano uno o più dipendenti. Essa è volta a garantire   l’insieme dei dipendenti, compresi quelli distaccati all’estero ed i dipendenti   francesi emigrati.   8. Ai sensi dell’art. L. 143-11-4 del codice del lavoro, il regime di   assicurazione è messo in atto ed è gestito da una associazione sottoposta al   regime della legge del 1° luglio 1901, la A.G.S., che è finanziata da   contributi a carico esclusivo dei datori di lavoro. Tale contributo, basato sui   salari che servono da base imponibile per il calcolo dei contributi per la   cassa integrazione, è coperto allo stesso tempo da quelli versati dalle   Associazioni per l’impiego nell’industria e nel commercio («ASSEDIC»).   9. Una volta che una procedura collettiva è aperta, l’Unédic delegazione   A.G.S. ha come compito mettere a disposizione del rappresentante dei   creditori, attraverso l’intermediazione della sua sede locale, nel luogo in cui   è localizzata l’impresa, le somme dovute ai dipendenti quando queste   somme non possono essere pagate in tutto o in parte a valere sui fondi   propri disponibili dell’impresa.   10. L’Unédic delegazione A.G.S. avendo effettuato tale anticipo si trova   poi a subentrare nei diritti dei dipendenti beneficiari.   11. Al fine di garantire equità, si cumulano tutti i crediti salariali,   indipendentemente dalla qualifica di salario della somma in causa, poiché il   solo criterio pertinente è il collegamento del credito con il contratto di   lavoro. Sono così garantiti: i salari dei primi sei mesi, le indennità di   compensazione del congedo pagato, le indennità di fine rapporto, le   indennità di interruzione illegittima, le indennità di licenziamento, le spese   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   professionali, i premi annuali, le somme dovute in virtù di un contratto   integrativo d’impresa, ecc.   12. Se all’inizio il legislatore del 1973 aveva respinto la creazione di un   tetto di pagamento dei salari, nel 1975 il Parlamento è diventato incline a   farlo. In effetti, due anni dopo la creazione del regime A.G.S., poiché i   contributi da versare decuplicarono (dallo 0,02% allo 0,2%), fu ritenuto   opportuno definire un massimale delle prestazioni, ossia dei pagamenti delle   somme dovute ai dipendenti. Questo fu l’oggetto della legge n. 75-1251 del   dicembre 1975, codificato all’art. L. 43-11-6 divenuto L. 143-11-8 del   codice del lavoro attraverso la legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985.   13. L’art. D 143-2, primo punto, dispone:   «L’ammontare massimo della garanzia prevista all’art. L. 143-11-8 del Codice del   lavoro è fissato a tre volte il tetto mensile trattenuto per il calcolo dei contributi al   regime di cassa integrazione quando i crediti risultano da disposizioni legislative o   regolamentari o da stipulazioni di un contratto collettivo e derivano da un contratto di   lavoro la cui data di conclusione è anteriore di più di sei mesi dalla decisione di   procedura di fallimento in amministrazione controllata.»   14. Lo stesso articolo prevede:   «Negli altri casi l’ammontare di questa garanzia è limitato a quattro volte il tetto   sopra menzionato.»   2. La giurisprudenza della Corte di cassazione   15. La Corte di cassazione, conformandosi alla lettera degli artt. L. 143-   11-8 e D 143-2 del codice del lavoro, ha applicato il tetto 4 ogni volta che i   crediti derivavano da un contratto di lavoro durato meno di sei mesi, al   momento dell’apertura della procedura collettiva, o che delle modifiche   economiche erano state apportate a questo contratto in quest’arco di tempo.   Al contrario, quando il legame contrattuale era di più di sei mesi, il testo   imponeva di distinguere due ipotesi: quella che dà apertura al tetto 13 e che   concerne «i crediti risultanti da disposizioni legislative o regolamentari o da   stipulazioni di un contratto collettivo»; quelle che concernono «gli altri   casi» per le quali il tetto inferiore (tetto 4) è il solo applicabile. Tale   giurisprudenza ha avuto per effetto l’esclusione dei crediti contrattuali del   tetto 13, dato che l’enumerazione figurante nel testo riguarda i crediti   derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o convenzionali.   16. In questa direzione, con due sentenze del 13 maggio 1980 – Isabelle   Adjani e Michel Piccoli –, la Corte di cassazione ha deciso che è esclusa dal   tetto 13 «una remunerazione il cui ammontare doveva essere liberamente   negoziato tra le parti» e che è ammesso a questo tetto superiore solo «il   salario minimo imperativamente fissato con legge, regolamento o contratto   collettivo».   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   17. Inoltre, nelle sentenze successive, l’interpretazione della Corte di   cassazione si è fatta più precisa, nell’estendere alle indennità la precedente   regola applicabile inizialmente ai salari. La Corte di cassazione richiedeva   così che «gli stessi loro ammontari» siano fissati attraverso la legge, i   regolamenti o il contratto collettivo, dal momento che lo stesso principio del   credito trova la sua origine in uno di questo testi.   18. Con una sentenza del 15 dicembre 1998, A.G.S. di Parigi e Unédic c.   Boue e Sudre, la camera sociale della Corte di cassazione riunita in seduta   plenaria ha rivisto la sua giurisprudenza ritenendo nei suoi considerando di   principio che i crediti risultanti da disposizioni legislative, regolamentari o   convenzionali ai sensi di questo testo (art. D 143-2, prima alinea del Codice   del lavoro) erano quelli che trovano fondamento in una legge, un   regolamento o un contratto collettivo, poco importa che il loro ammontare   non sia lo stesso fissato da una di queste fonti di diritto; che la   remunerazione dei dipendenti, contropartita del loro lavoro, rientri nelle   disposizioni dell’art. D 143-2, prima alinea del Codice del lavoro, lo stesso   allorché il suo ammontare sia stato fissato da un accordo tra le parti. Di   conseguenza, essa ritiene che giustamente la corte di appello ha deciso che   il credito salariale, costituito dalle indennità convenzionali di fine rapporto e   da un saldo della remunerazione, è garantito dall’A.G.S. nel limite del tetto   13.   19. L’avvocato generale della Corte di cassazione, avendo esaminato   l’equilibrio degli interessi in gioco, ritenne che le conseguenze finanziarie   della modifica della giurisprudenza sarebbero limitate. Più precisamente,   egli sottolineò che la giurisprudenza precedente avrebbe potuto condurre a   gravi ineguaglianze tra dipendenti della stessa impresa in fase di procedura   di fallimento in amministrazione controllata e che una modifica della   giurisprudenza, che avrebbe necessariamente avuto effetto retroattivo,   avrebbe provocato certamente un appesantimento dei compiti della A.G.S.,   ma sarebbe stata contenuta in un ambito ristretto.   20. Ai sensi di questa nuova giurisprudenza, la Corte di cassazione ha   accomunato tutti i crediti dei dipendenti e ha applicato il tetto 13 quando i   crediti risultano da disposizioni legislative o regolamentari o dalla stipula di   un contratto collettivo, e derivano da un contratto di lavoro la cui data di   conclusione è anteriore di più dei sei mesi alla decisione con cui si stabilisce   la procedura di fallimento in amministrazione controllata. In tutti gli altri   casi, l’ammontare della garanzia è limitato al tetto 4.   21. Inoltre, essa a ritenuto che tutte le conseguenze derivanti dal   contratto di lavoro, compreso e soprattutto l’obbligo di pagare un salario,   sono di origine giuridica, essendo fissato convenzionalmente solo il   quantum. Così, ai sensi di questa nuova posizione introdotta dalla sentenza   della Corte di cassazione del 15 dicembre 1998, la camera sociale ha   distinto la natura di un credito dal suo quantum, e ha sostenuto che il salario   fissato dal contratto deve essere ritenuto come avente origine giuridica e   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   non contrattuale, sebbene la legge non fissi l’ammontare. In base a questa   nuova posizione, il tetto 13 diventa il principio di garanzia dei crediti   salariali, il tetto 4 l’eccezione.   3. La situazione di M. H.   22. M. H. fu assunto dalla società La Mosaïque, società specializzata   nella fornitura di rivestimenti e piastrelle, in qualità di agente tecnico-   commerciale.   23. Con una sentenza del 20 ottobre 1997, il tribunale del commercio di   Parigi ha aperto una procedura di fallimento in amministrazione controllata   nei confronti della società.   24. Con una lettera del 5 gennaio 1998, M. H. fu informato che era stato   licenziato per motivi economici. La lettera faceva riferimento alla sentenza   del tribunale del commercio di Parigi, del 20 ottobre 1997, che si era   pronunciato per la procedura di fallimento in amministrazione controllata   della Sarl La mosaïque così come per la necessità di procedere ad una   riorganizzazione del personale al fine di favorire il risanamento   dell’impresa.   25. Il contratto di lavoro che legava M. H. alla società fu sciolto   attraverso l’adesione ad un accordo di conversione in vigore dal 5 aprile   1998.   26. Nel contesto di questa procedura collettiva, furono chieste, per conto   di M. H., le seguenti somme: arretrati del salario dal 6 settembre 1997 al 19   ottobre 1997: 69.996 franchi (10.670,82 euro (EUR)); indennità di   compensazione del preavviso: 30.207 franchi (4.605,03 EUR); contributo   all’A.G.S.: 48.908 franchi (7.608,43 EUR). Tutte questa somme furono   versate, per un totale di 150.111 franchi, ossia 22.884,27 EUR. Di contro,   l’indennità di licenziamento fu oggetto di una richiesta specifica di 457.425   franchi, ossia 69.734 EUR, e solo la somma di 76.329 franchi, ossia   11.636,28 EUR, fu versata.   27. Il credito di M. H., di un ammontare totale di 606.536 franchi, ossia   92.465,82 EUR, fu garantito fino al limite di 225.440 franchi, ossia   34.368,11 EUR, corrispondenti a quattro volte il tetto mensile trattenuto   calcolando i contributi al regime di cassa integrazione (di seguito tetto 4).   28. Infatti, in base alla giurisprudenza allora prevalente, la   remunerazione di M. H. era ampiamente superiore al tabellario del contratto   collettivo pertinente applicabile. Così, la suddetta remunerazione non poteva   essere analizzata come risultante dal contratto collettivo ai sensi delle   disposizioni applicabili derivanti dalla prima alinea dell’art. D 143-2 del   codice del lavoro e dalla giurisprudenza stabilita dalla Corte di cassazione.   29. La A.G.S. ritenne quindi di dover limitare la portata di quanto   doveva versare al tetto 4.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   30. Con una sentenza del 25 maggio 1998 del tribunale del commercio   di Parigi, la società La Mosaïque fu dichiarata in liquidazione giudiziaria ed   il sig. J. fu designato quale agente liquidatore.   31. Il 12 giugno 1998, M. H. prese informazioni presso il liquidatore   designato circa le regole ed il quantum di garanzia dei crediti salariali. M.   H. accettò la regola della garanzia fino al limite del tetto 4 (225.440 franchi,   ossia 34.368,11 EUR).   4. La procedura dinanzi alle giurisdizioni del lavoro   a) Il Collegio dei probiviri di Parigi   32. Il 16 aprile 1999 M. H. adì il consiglio dei probiviri di Parigi   affinché il saldo del suo credito salariale, costituito dal saldo dell’indennità   di licenziamento per un ammontare di 381.096 franchi (58.097,71 EUR),   fosse garantito nel limite del tetto 13.   33. In seguito all’udienza della camera di giudizio in data 26 ottobre   1999, il consiglio dei probiviri di Parigi si pronunciò in parità di voti.   34. Con delle conclusioni ricapitolative, l’A.G.S. sosteneva in via   primaria l’esistenza di un’eccezione di inammissibilità di ordine pubblico   conforme alle disposizioni dell’art. L. 143-11-7 del codice del lavoro. In via   sussidiaria, essa affermava che M. H. non adduceva, oltre all’invocazione   della giurisprudenza del 15 dicembre 1998 contraria di per sé all’art. 5 del   codice civile, alcun fondamento giuridico alla sua richiesta di beneficiare   del tetto 13. Peraltro, essa indicava che in virtù dell’art. 6 della Convenzione   europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza non poteva essere retroattiva   a meno di negare il principio generale di certezza del diritto. Infine, tale   applicazione era analizzata dall’A.G.S. come una violazione flagrante   dell’uguaglianza dei salari, a danno di coloro che hanno presentato   un’azione giudiziaria e che hanno chiesto l’applicazione del solo tetto 4.   35. Con una sentenza del 18 luglio 2000, il consiglio, dopo un’udienza   di spareggio, rigettò l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’A.G.S.,   ordinò la comunicazione del dossier al procuratore della Repubblica e rinviò   la causa e le parti all’udienza del 2 ottobre 2000.   36. Con sentenza del 6 novembre 2000, il consiglio dei probiviri di   Parigi ritenne che il credito di M. H., costituito dal saldo dell’indennità   legale di licenziamento, fosse garantito nel limite del tetto 13 e dichiarò la   sentenza opponibile all’A.G.S.   37. I consiglieri probiviri ripresero il considerando di principio   enunciato nella decisione del 15 dicembre 1998, A.G.S. di Parigi e Unédic   c. Boue e Sudre e ritennero che, ai sensi dell’art. L. 143-11-8 e D 143-2 del   codice del lavoro, i crediti trattati erano quelli che trovavano il loro   fondamento in una legge, un regolamento o un contratto collettivo e poco   importava che il loro ammontare fosse fissato nel testo. La remunerazione   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   del dipendente, obbligo del datore di lavoro definito dal codice del lavoro,   rientrava nelle disposizioni dell’art. L. 143-11-8 stesso dato che il suo   ammontare era fissato dall’accordo tra le parti. Non era lo stesso per   l’indennità di licenziamento, prevista dalla legge e la cui remunerazione   serviva da base per il calcolo. Nel caso di specie, il credito di M. H. era   costituito dal saldo dell’indennità di licenziamento. Il dipendente   beneficiava di un contratto di lavoro la cui conclusione era anteriore di più   di sei mesi alla decisione di con cui si stabiliva la procedura di fallimento in   amministrazione controllata. C’era dunque motivo di affermare che il   credito di M. H. doveva essere garantito dall’A.G.S. nel limite del tetto 13.   b) La corte di appello di Parigi   38. L’Unédic delegazione A.G.S., rappresentata dalla delegazione   regionale dell’Île-de-France, ricorse in appello contro questa decisione.   Nelle sue conclusioni d’appello, l’Unédic delegazione A.G.S. sollevò   parecchi motivi a sostegno della sua contestazione. In primo luogo, sostenne   che l’applicazione che era stata fatta della nuova giurisprudenza a fatti nati e   venuti in rilievo prima della sua formulazione si concretizzava in definitiva   in un’applicazione retroattiva della giurisprudenza così era stata modificata.   Quand’anche la stessa A.G.S. non intendeva contestare i postulati e i   fondamenti della nuova giurisprudenza relativa ai tetto di garanzia, non   poteva accettare che si applicasse a situazioni regolate in via definitiva.   39. In secondo luogo, essa sottolineò che, sulla base dell’art. 5 del   codice civile, era negato ai giudici «pronunciarsi, a mezzo di disposizioni   generali e regolamentari, sulle cause a loro sottoposte». Però, il dipendente   guardava semplicemente, a sostegno della sua domanda, alla giurisprudenza   del 15 dicembre 1998, allo stesso titolo che ad una disposizione legislativa o   regolamentare.   40. In terzo luogo, fu sostenuto ugualmente che una tale applicazione   violava direttamente le disposizioni dell’art. 6 della Convenzione, che   disciplinano il principio generale di certezza del diritto.   41. In quarto ed ultimo luogo, le conclusioni di appello sollevavano la   questione dell’imprevedibilità del risarcimento, ulteriore ostacolo alla sua   applicazione in virtù tanto del principio della certezza del diritto che del   principio comunitario di legittimo affidamento. Il regime era completamente   incapace, ai sensi di una giurisprudenza costante di venti anni, di prevedere   questo nuovo obbligo di garanzia.   42. Inoltre, essa considerò che il passaggio dal tetto 4 (34.368,11 EUR)   al tetto 13 (111.696,35 EUR) contro ogni attesa era passibile di mettere   gravemente in pericolo la situazione finanziaria dell’A.G.S. e lo stesso   equilibrio del sistema istituito con la legge del 1973 quale ripreso dalla   legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 relativa alla procedura di fallimento in   amministrazione controllata e alla liquidazione giudiziaria delle imprese.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   43. Con una sentenza resa il 3 luglio 2001, la corte di appello di Parigi   confermò la pronuncia di primo grado. I giudici d’appello rilevarono che i   giudici di primo grado avevano correttamente analizzato i fatti della causa e   considerato a giusto titolo che il credito di M. H., quanto ad ammontare, di   381.096 franchi, non era in discussione, dovendo essere garantito nel limite   del tetto 13. L’argomentazione sviluppata dall’A.G.S., fondata sull’art. 2 del   codice civile era inapplicabile, poiché il principio di garanzia applicato non   derivava da una legge successiva ai fatti della causa. Peraltro, in   applicazione dell’art. 5 dello stesso codice, la giurisprudenza non era essa   stessa applicabile ad una causa determinata. Infine, per soddisfare l’esigenza   di certezza del diritto, non era competenza di una giurisdizione di merito   limitare con effetti normativi la portata di una modifica della   giurisprudenza.   c) La Corte di cassazione   44. L’Unédic delegazione A.G.S. ha ricorso in cassazione. Essa ha   presentato un unico motivo di cassazione secondo il quale si ricorreva nei   confronti della sentenza per aver affermato che il tetto 13 era applicabile ai   crediti di M. H.   45. L’A.G.S. sosteneva che una giurisprudenza non poteva avere effetto   retroattivo se non nella misura in cui non rimetteva in causa situazioni   giuridiche che avevano esplicato i loro effetti in passato, e ciò in conformità   con il principio di certezza del diritto quale interpretato dai giudici della   Corte di giustizia delle Comunità europee e dalla Corte europea dei diritti   dell’Uomo. Essa ha ritenuto che tutte le interpretazioni contrarie violavano   l’art. 6 della Convenzione. M H. aveva beneficiato della garanzia   dell’Unédic delegazione A.G.S. nel limite del tetto 4, prima che intervenisse   il mutamento della giurisprudenza del 1998. Pertanto, la corte di appello on   aveva esitato ad applicare la nuova giurisprudenza della Corte di cassazione   al saldo del credito salariale di M H., allorché la situazione del’interessato   era stata definitivamente presa in carico e regolata dall’A.G.S.   46. Con una sentenza del 26 novembre 2003, la camera sociale della   Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’A.G.S.. Essa ha   ritenuto che l’unico motivo di cassazione sviluppato dall’A.G.S. non era   fondato, sottolineando che la certezza del diritto, invocata a fondamento del   diritto ad un processo equo, previsto dall’art. 6 della Convenzione, non   potrebbe assoggettare un diritto acquisito ad una giurisprudenza immutabile,   dal momento che l’evoluzione della giurisprudenza ha rilievo per un giudice   nell’applicazione della legge.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   DIRITTO   SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE   47. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto ad un equo   processo, in ragione del carattere retroattivo della sentenza della Corte di   cassazione del 15 dicembre 1998. Essa invoca l’art. 6 § 1 della Convenzione   che nella parte rilevante dispone:   «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un   tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e   doveri di carattere civile (…)»   A. Sull’eccezione del Governo relativa all’incompatibilità ratione   personae   48. In via principale, il Governo sostiene che la richiesta è incompatibile   rationae personae con le disposizioni della Convenzione dato che la   ricorrente non può essere considerata come una «organizzazione non   governativa» ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.   49. Il Governo sottolinea le relazioni molto strette tra lo Stato e l’Unédic   in merito alla cassa integrazione. Adduce a questo riguardo un estratto del   rapporto della Corte dei conti del marzo 2006 relativo all’«evoluzione della   cassa integrazione, dell’indennizzo all’aiuto al reimpiego».   50. Tale regime di assicurazione è interamente determinato dallo Stato.   L’A.G.S. ha poco peso sull’evoluzione del regime e le sue modalità di   funzionamento poiché il legislatore è intervenuto per modificare l’ambito di   applicazione del regime e le modalità di anticipo e di recupero.   51. L’A.G.S. dipende dai poteri pubblici per mantenere l’equilibrio   finanziario del regime in caso di congiuntura economica difficile. Lo Stato   interviene nel caso di squilibrio persistente per fornirle i mezzi per   assicurare la sua missione, come già fatto nel 1975 e nel 2003.   52. L’A.G.S. dispone di prerogative di potere pubblico. Essa procede al   recupero dei fondi anticipati presso le imprese, a partire dal controllo dei   piani di risarcimento e nell’ambito delle operazioni di liquidazione   giudiziaria e fissa il tasso delle contribuzioni che devono versare i datori di   lavoro. Essa può allo stesso modo agire in giudizio per difendere gli   interessi del regime. Se è vero che le autorità pubbliche non dispongono di   un potere di tutela, il sistema di garanzia dei salari in caso di procedura   collettiva è stato instaurato dal legislatore: la legge del 27 dicembre 1973 ha   posto i principi di assicurazione obbligatoria e ne ha fissato le modalità di   funzionamento.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   53. La ricorrente sostiene che il solo quadro normativo di un’attività   svolta dai poteri pubblici non conduce ipso facto a qualificare l’insieme   degli attori del settore interessato quale organizzazione governativa. Le   autorità di tutela non dispongono di alcun potere di tutela sull’associazione   ricorrente. Infatti, l’A.G.S. beneficia di una totale indipendenza organica,   istituzionale e finanziaria. Se essa partecipa ad una «missione di servizio   pubblico», non detiene prerogative di autorità pubblica.   54. La Corte ricorda che emerge dalla sua giurisprudenza che rientrano   nella categoria delle «organizzazioni governative» le persone giuridiche che   partecipano all’esercizio dell’autorità pubblica o che svolgono un servizio   pubblico sotto il controllo delle autorità. Per determinare se tale è il caso di   una persona giuridica diversa da una collettività territoriale, bisogna   prendere in considerazione il suo status giuridico e, all’occorrenza, le   prerogative che le sono riconosciute, la natura dell’attività che esercita ed il   contesto nel quale si iscrive, ed in suo grado di indipendenza in relazione   alle autorità politiche (caso Radio France et al. c. Francia (dec.), n.   53984/00, 23 settembre 2003).   55. La Corte rileva, in primo luogo, che la ricorrente, la Delegazione   Unédic A.G.S., creata nel 1996 in seno all’Unédic perché si dedicasse alla   realizzazione operativa delle missioni dell’A.G.S., è una persona giuridica   di diritto privato, un’associazione regolata dalla legge del 1° luglio 1901,   sottoposta esclusivamente al diritto privato, che si tratti delle sue regole di   gestione contabile o finanziaria e delle sue modalità di funzionamento e   delle regole di assunzione della sua responsabilità.   56. La ricorrente è composta da membri di organizzazioni dei datori di   lavoro rappresentative che sono indipendenti dal potere politico. Il fatto che   l’A.G.S. abbia delegato all’Unédic, attraverso un accordo di gestione, la   realizzazione operativa delle sue missioni non dovrà mettere in discussione   la sua indipendenza. Il suo consiglio di amministrazione è esclusivamente   composto da tali membri (sei membri del Medef, otto della Confederazione   nazionale delle PMI e dieci del settore agricolo), senza che alcun’altra   autorità abbia un ruolo deliberativo o consultivo. Il regime delle garanzie   dei crediti dei dipendenti, fondati sulla solidarietà interprofessionale dei   datori di lavoro, è finanziato esclusivamente dai contributi a carico dei   datori di lavoro basati sulle remunerazioni che fanno da base al calcolo dei   contributi per la cassa integrazione. Se, in principio, il regime è finanziato   attraverso contributi privati, il fatto che possa avere in via eccezionale   finanziamenti da parte dello Stato non cambia nulla.   57. Il recupero presso imprese dei fondi anticipati non può configurarsi   quale prerogativa di autorità pubblica ma quale surroga di pieno diritto   nell’ambito dei diritti ed azioni dei dipendenti che essa ha contribuito a   liquidare. Inoltre, la possibilità di agire in giudizio per difendere gli interessi   del regime costituisce una prerogativa di diritto comune detenuta   dall’A.G.S. nella sua sola qualità di istituzione per la gestione del regime. In     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   aggiunta, l’A.G.S. non beneficia del meccanismo della protezione della   prescrizione quadriennale, ai termini del quale l’esecuzione di un credito   non può essere ottenuta dopo che siano passati quattro anni; i dipendenti   possono cercare presso la ricorrente la garanzia dei loro crediti salariali   secondo le regole di prescrizione del diritto comune.   Bisogna quindi considerare la ricorrente come un’«organizzazione   non governativa» ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.   59. La Corte riconosce, inoltre, che il ricorso non è manifestamente   infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva,   peraltro, che non vi è alcun altro motivo di irricevibilità. Esso deve quindi   essere dichiarato ricevibile.   B. Sul merito   1. Argomenti delle parti   a) La ricorrente   60. Secondo la ricorrente, dalla sentenza Brumarescu c. Romania,   ([GC], n. 28342/95, ECHR 1999-VII) emerge che il principio della certezza   del diritto è consacrato dal diritto ad un equo processo. Il ragionamento   seguito in materia di leggi di convalida è del tutto trasferibile nella   fattispecie dal momento che tale legge assolve alla stessa funzione della   variazione nel tempo di una decisione giudiziale.   61. L’applicazione retroattiva di una nuova giurisprudenza può essere in   contraddizione con le esigenze della Convenzione in materia di accessibilità   e di prevedibilità del diritto. Dato che la Corte riconosce la violazione dei   diritti garantiti dalla Convenzione allorquando si trova di fronte a testi che   producono i loro effetti su dei fatti passati e che modificano le attese   legittime delle parti in giudizio, essa potrebbe fare lo stesso quando constati   che la modifica di una data giurisprudenza ha di fatto gli stessi effetti.   62. La ricorrente pretende che ogni mutamento della giurisprudenza   risulti contrario al diritto ad un processo equo. Essa raccomanda il   riconoscimento di un diritto transitorio derivante dalle modifiche della   giurisprudenza. Al riguardo, essa fa riferimento alla giurisprudenza della   Corte di giustizia delle comunità europee ma anche alla politica   giurisprudenziale della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato che si   sono di recente dedicati al principio della certezza del diritto.   63. La ricorrente suggerisce l’adozione di certi criteri suscettibili di   essere tenuti in considerazione dal giudice nella valutazione di situazioni   meritevoli o no di un adeguamento temporale, quali sono stati rilevati dalla   dottrina: il gran numero delle persone coinvolte, le conseguenze finanziarie   rilevanti, l’imprevedibilità della modifica giurisprudenziale, il sostegno     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   apportato alla prassi anteriore e alla certezza del diritto. Ora, applicati alle   circostanze del caso, tali criteri erano in tutto e per tutto presenti: la   decisione della Corte di cassazione in sede contenziosa ha comportato delle   conseguenze finanziarie di estrema pesantezza, comportando per l’A.G.S.   un deficit globale di 107.505.000 euro sugli esercizi 1999 e 2000; tenuto   conto della grande stabilità della soluzione precedente, l’A.G.S. non ha   potuto preparare ed assicurare utilmente, almeno finanziariamente, le   conseguenze dell’evoluzione pretoria delle sue regole di garanzia;   l’equilibrio generale del regime di solidarietà interprofessionale è stato   messo in difficoltà da questa nuova giurisprudenza, a causa dei numerosi   dipendenti che hanno invocato le garanzie dell’A.G.S.; in quel momento, la   loro situazione era stata definitivamente regolata; nessun interesse generale   sembra presiedere alla rimessa in discussione della garanzia.   b) Il Governo   64. Secondo il Governo, il principio della certezza del diritto ha due   dimensioni distinte ma complementari: una dimensione formale ed una   temporale. La prima riguarda la qualità della norma giuridica   sottoponendola alle esigenze di intelligibilità e di accessibilità. La seconda   mira essenzialmente a disciplinare le situazioni giuridiche. Inoltre,   l’interpretazione giurisprudenziale ha portata retroattiva, dato che   l’interpretazione normativa alla quale si affida il giudice al momento in cui   si pronuncia riguarda necessariamente fatti che si sono svolti in passato. A   ulteriore conferma, un mutamento della giurisprudenza, quale che sia la   sostanza della «regola» giurisprudenziale che va a modificare, contiene, in   ipotesi, un pregiudizio alla certezza del diritto. Malgrado tale pregiudizio,   l’utilità e la stessa necessità delle modifiche della giurisprudenza non è da   dimostrare. La Corte stessa ha ammesso nella sentenza Vilho Eskelinen c.   Finlandia ([GC], n. 63235/00, 29 aprile 2007, § 56) che pur se deve   mancare di seguire un approccio dinamico ed evolutivo, il fatto di non   allontanarsi dai suoi precedenti rischierebbe di ostacolare ogni cambiamento   o miglioramento.   65. Nondimeno, il pregiudizio alla certezza del diritto può variare   secondo la natura delle modifiche, esistendo differenze di grado.   66. Il principio della certezza del diritto è più ampio del diritto ad un   processo equo. Esso ispira e trascende i diritti consacrati dalla Convenzione   che devono essere interpretati, notoriamente, alla luce di questo principio.   Più sentenze della Corte sostengono una tale interpretazione. Le due nozioni   vanno di pari passo, dato che la violazione del principio della certezza del   diritto comporta direttamente un danno ai diritti garantiti dall’art. 6 § 1   (caso Brumarescu c. Romania, sopra citato, § 62).   67. Secondo il Governo esiste un forte consenso in Europa sul carattere   eccezionale che deve presentare il ricorso alla tecnica di variazione degli   effetti nel tempo della giurisprudenza. Come ha affermato la Corte di     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   giustizia delle comunità europee, tale facoltà non è consigliata se non in   caso di grave pregiudizio alla certezza del diritto. Del resto, la Corte   europea dei diritti dell’uomo vi ha fatto riferimento nel caso Marckx c.   Belgio (sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31). Infine, il Governo   contesta la confusione operata dalla ricorrente con il controllo da parte della   Corte del carattere retroattivo di una legge di convalida, come nel caso   Arnolin et al. c. Francia (n. 20127/03, 9 gennaio 2007).   68. Il Governo afferma che nessuna delle differenti componenti dell’art.   § 1 è stata ignorata che si trattasse di diritti procedurali, dell’uguaglianza   dei rimedi o del diritto al giudizio. La ricorrente non invoca alcun   argomento oltre alla violazione della certezza del diritto. Il nuovo stato del   diritto introdotto dalla modifica giurisprudenziale del 15 dicembre 1998,   anteriore alla nascita della causa che oppone M. H. all’Unédic, era   perfettamente noto alle due parti che sono state messe su un rigoroso piano   di parità nell’espressione dei loro rispettivi punti di vista. Inoltre, la   situazione di M. H. non era irrevocabilmente fissata prima della modifica   della giurisprudenza. L’erogazione da parte dell’A.G.S. degli anticipi non   poteva, indipendentemente dalla modifica della giurisprudenza, privare M.   H. del suo diritto di adire il consiglio dei probiviri per contestare   l’ammontare delle somme accordate. M. H. ha potuto, nello specifico,   esercitare questo diritto dopo il mutamento dal momento che la procedura   collettiva non era ancora chiusa.   69. Il Governo ritiene che la modifica operata dalla Corte di cassazione   il 15 dicembre 1998 non è stata eccessiva per la ricorrente, ma moderata in   termini di miglioramento apportato alla regola di diritto in questione e di   esigenze di la giustizia sociale. Da un lato, nessun diritto acquisito   dall’Unédic in via definitiva era stato rimesso in causa retroattivamente e,   dall’altro, la Corte di cassazione ha esaminato accuratamente l’equilibrio   degli interessi in causa.   70. Del resto, la modifica giurisprudenziale non era così imprevedibile,   come sostiene la ricorrente. Numerose critiche erano state espresse dalla   dottrina, da membri del parlamento e dal mediatore della Repubblica   sull’interpretazione adottata dalla Corte di cassazione nel 1980 e riaffermata   fino a quel momento.   2. La valutazione della Corte   71. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha numerose volte riaffermato che   se, in principio, al potere legislativo non è impedito regolamentare in   materia civile, con nuove disposizioni a portata retroattiva, i diritti derivanti   da leggi in vigore, il principio della prevalenza del diritto e la nozione del   processo equo sanciti dall’art. 6 vengono si oppongono, salvo che nel caso   di motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere   legislativo nell’amministrazione nella giustizia allo scopo di influire sulla   conclusione giudiziaria della causa (sentenze Raffinerie greche Stran e     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n. 301-B,   National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society   e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112,   Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII e Zielinski e Pradal e   Gonzalez et al. c. Francia [GC], nn. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96,   § 57, CEDH 1999-VII). Nella sentenza Brumărescu sopra citata (§ 61-62),   la Corte ha allo stesso modo ritenuto che la corte suprema rumena,   accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale della Romania in   virtù del suo potere di contestare una sentenza definitiva attraverso un   ricorso per annullamento, senza che egli sia vincolato da alcun termine,   aveva violato il principio della certezza del diritto.   72. In primo luogo, la Corte rileva che il caso di specie e il problema che   esso solleva – le conseguenze di una modifica della giurisprudenza sulla   prevedibilità di situazioni giuridiche – si distingue chiaramente dal caso   Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis (sentenza sopra citata), che   invocava la ricorrente nel suo ricorso, e nella quale era in causa l’ingerenza   del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire   sulla conclusione giudiziaria di una causa. Essa si distingue anche dalla   sentenza Sovtransavto Holding c. Ucraina (n. 48553/99, ECHR 2002-VII),   nella quale la Corte aveva concluso che un sistema giuridico caratterizzato   da una procedura che ammette l’annullamento ripetuto delle sentenze   definitive era in quanto tale incompatibile con il principio della certezza dei   rapporti giuridici.   73. In secondo luogo, essa richiama il fatto che nella sua sentenza   Marckx, sopracitata (ibidem § 58), la Corte aveva dichiarato che il principio   di certezza del diritto, necessariamente inerente al diritto della Convenzione   così come al diritto comunitario, esimeva lo Stato belga dal rimettere in   causa gli atti o le situazioni giuridiche anteriori alla pronuncia della   sentenza della Corte. Si trattava in quel caso di un obiter dictum in risposta   all’interesse manifestato dal Governo belga di conoscere la portata a quel   tempo della sentenza della Corte nel caso in questione.   74. La Corte ritiene tuttavia che le esigenze di certezza del diritto e di   tutela del legittimo affidamento di coloro che sono sottoposti a giudizio non   sanciscono un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante.   75. Nello specifico, la Corte ritiene che la situazione di M. H. non era   definitivamente regolata, anche se questi aveva accettato l’ammontare della   garanzia nel giugno 1998. La situazione di M. H. non è comparabile a quella   del caso Brumărescu sopra citato, in cui un giudizio definitivo regolava una   data situazione e a dispetto di quella il procuratore generale aveva la facoltà   di contestare dinanzi alla corte suprema una sentenza passata in giudicato.   L’erogazione da parte dell’A.G.S. degli anticipi non poteva, in ogni caso ed   indipendentemente dalla modifica della giurisprudenza, privare M. H. del   diritto di adire il consiglio dei probiviri per contestare l’ammontare delle   somme accordategli. M. H. ha potuto esercitare tale diritto dopo l’intervento     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   della modifica della giurisprudenza, dato che la procedura collettiva non era   chiusa. Il nuovo stato di diritto introdotto dal mutamento giurisprudenziale   del 15 dicembre 1998, anteriore alla nascita della causa che oppone M. H.   all’Unédic relativa all’ottenimento del saldo del suo credito salariale, era   perfettamente noto alle due parti. M. H. non ha fatto altro che adire le   giurisdizioni, come gli era possibile, a seguito di una sentenza che gli era   stata favorevole e che gli permetteva di rivendicare un’indennità di   licenziamento complementare. Se la ricorrente percepisce come   un’ingiustizia il fatto che i tribunali hanno dato causa vinta a M. H., tale   ingiustizia è inerente ad ogni cambiamento di soluzione giuridica.   L’applicazione della soluzione sostenuta nella sentenza del 15 dicembre   al caso di specie ha avuto come unica conseguenza aumentare   l’ammontare della garanzia che l’A.G.S. doveva anticipare; essa non ha   rimesso in discussione i diritti che erano stati acquisiti in via definitiva da   quella (Augusto c. Francia, n. 71665/01, CEDH 2007-... (estratto)).   76. Quanto alle conseguenze finanziarie che aveva comportato la   decisione della Corte di cassazione, esse sono per forza di cose limitate al   caso della ricorrente.   77. Inoltre, la Corte rileva che l’avvocato generale della Corte di   cassazione ha esaminato, nel quadro della questione che ha dato luogo alla   sentenza del 15 dicembre 1998, l’equilibrio degli interessi in gioco e   ritenuto che le conseguenze finanziarie della modifica della giurisprudenza   sarebbero moderate. Più precisamente, egli ha sottolineato che la   giurisprudenza anteriore poteva condurre a gravi ineguaglianze tra   dipendenti della stessa impresa in fase di procedura di fallimento in   amministrazione controllata e che un capovolgimento della giurisprudenza,   che avrebbe sicuramente effetto retroattivo, provocherebbe di certo un   appesantimento dei compiti della A.G.S., ma che sarebbe contenuto in un   ambito ristretto.   78. In conclusione, la Corte rileva che la ricorrente non ha subito alcun   ostacolo ad uno dei diritti garantiti dall’art. 6, ossia l’accesso ad un   tribunale, la certezza sullo stato di diritto al momento in cui le giurisdizioni   interne si sono pronunciate, o il carattere equo della procedura. Pertanto,   non c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,   1. Dichiara il ricorso ricevibile;   2. Ritiene che non c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.   Redatta in francese e notificata per iscritto il 18 dicembre 2008 ai sensi   dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.   Claudia Westerdiek   Cancelliere   Peer Lorenzen   Presidente     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło