20153/04
WyrokETPCz2008-12-18ECLI:CE:ECHR:2008:1218JUD002015304
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy zastosowanie przez sądy krajowe nowej interpretacji prawa (zmiana orzecznictwa Sądu Kasacyjnego) do sytuacji prawnej, która powstała przed tą zmianą, narusza zasadę pewności prawa i prawo do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji, w szczególności gdy ma to znaczące konsekwencje finansowe dla skarżącego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że zasada pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań nie oznacza prawa do niezmiennej jurysprudencji. Stwierdził, że sytuacja pracownika, którego dotyczyła sprawa, nie była ostatecznie uregulowana przed zmianą orzecznictwa, ponieważ nadal miał on możliwość dochodzenia swoich praw przed sądami pracy. Trybunał odróżnił tę sprawę od przypadków ingerencji ustawodawczej w rozstrzygnięcia sądowe lub wielokrotnego uchylania prawomocnych wyroków. Dodatkowo, Trybunał zauważył, że zmiana orzecznictwa nie była całkowicie nieprzewidywalna i miała na celu wyeliminowanie nierówności.Stan faktyczny
Skarżąca, A.G.S. Unédic, jest francuskim stowarzyszeniem zarządzającym systemem ubezpieczeń gwarantujących wypłatę należności pracowniczych w przypadku niewypłacalności pracodawcy. System ten przewidywał różne pułapy gwarancji (tzw. „tetto 4” i „tetto 13”). Francuski Sąd Kasacyjny zmienił swoje orzecznictwo w 1998 r., rozszerzając stosowanie wyższego pułapu („tetto 13”) na szerszy zakres roszczeń. Pracownik M. H., zwolniony w 1997 r. z powodu niewypłacalności firmy, początkowo otrzymał gwarancję na podstawie niższego pułapu. Po zmianie orzecznictwa M. H. z powodzeniem dochodził przed sądami krajowymi zastosowania wyższego pułapu do swoich roszczeń, co doprowadziło do zwiększenia kwoty gwarancji, którą musiała wypłacić Unédic.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia art. 6 § 1 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUINTA SEZIONE
UNEDIC c. FRANCIA
(Ricorso n. 20153/04)
SENTENZA
STRASBURGO dicembre 2008
Questa sentenza diventerà definitiva nei casi stabiliti dall’art. 44 § 2 della
Convenzione. Essa può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA
Nel caso Unédic c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quinta Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Peer Lorenzen, presidente,
Jean-Paul Costa,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,
e de Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20153/04) diretto contro la
Repubblica francese e nel quale un’associazione sottoposta al regime della
legge del 1° luglio 1901, incaricata della gestione del regime di
assicurazione dei crediti dei dipendenti, la A.G.S. Unédic, avente sede a
Parigi («la ricorrente»), il 18 maggio 2004 ha adito la Corte in virtù dell’art. della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (« la Convenzione »).
2. La ricorrente è rappresentata da F. Sicard, un avvocato del foro di
Parigi. Il Governo francese (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente
E. Belliard, direttrice degli affari giuridici presso il Ministero degli affari
esteri.
3. La ricorrente denuncia una violazione del suo diritto a un processo
equo, garantito dall’art. 6 § 1 della Convenzione.
4. Il 3 luglio 2007 la Corte ha deciso di comunicare la richiesta al
Governo. Come previsto ai sensi dell’art. 29 § 3 della Convenzione, essa ha
inoltre deciso che saranno esaminati allo stesso tempo la ricevibilità ed il
merito della questione.
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SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA
IL FATTO
1. Il regime di assicurazione dei crediti dei dipendenti
5. La legge n. 73-1194 del 27 dicembre 1973 volta ad assicurare, in caso
di regolamento o liquidazione dei beni, il pagamento dei crediti derivanti dal
contratto di lavoro, ha istituito in Francia, a carico dei datori di lavoro, un
obbligo di assicurazione contro il rischio di non pagamento delle somme
dovute ai dipendenti e più in generale delle somme dovute in esecuzione del
loro contratto di lavoro, in caso di procedimenti collettivi (art. L. 143-11-1
del codice del lavoro).
6. In seguito, il regime giuridico della garanzia di pagamento dei crediti
derivanti dal contratto di lavoro è stato modificato con la legge n. 85-98 del gennaio 1985, relativa alla procedura di fallimento in amministrazione
controllata e alla liquidazione giudiziaria delle imprese, ed è oggi codificato
agli articoli L. 143-11-1 e successivi del codice del lavoro.
7. L’obbligo di garanzia dei dipendenti riguarda dunque tutti i datori di
lavoro aventi la qualifica di commercianti, artigiani o persone giuridiche di
diritto privato che impiegano uno o più dipendenti. Essa è volta a garantire
l’insieme dei dipendenti, compresi quelli distaccati all’estero ed i dipendenti
francesi emigrati.
8. Ai sensi dell’art. L. 143-11-4 del codice del lavoro, il regime di
assicurazione è messo in atto ed è gestito da una associazione sottoposta al
regime della legge del 1° luglio 1901, la A.G.S., che è finanziata da
contributi a carico esclusivo dei datori di lavoro. Tale contributo, basato sui
salari che servono da base imponibile per il calcolo dei contributi per la
cassa integrazione, è coperto allo stesso tempo da quelli versati dalle
Associazioni per l’impiego nell’industria e nel commercio («ASSEDIC»).
9. Una volta che una procedura collettiva è aperta, l’Unédic delegazione
A.G.S. ha come compito mettere a disposizione del rappresentante dei
creditori, attraverso l’intermediazione della sua sede locale, nel luogo in cui
è localizzata l’impresa, le somme dovute ai dipendenti quando queste
somme non possono essere pagate in tutto o in parte a valere sui fondi
propri disponibili dell’impresa.
10. L’Unédic delegazione A.G.S. avendo effettuato tale anticipo si trova
poi a subentrare nei diritti dei dipendenti beneficiari.
11. Al fine di garantire equità, si cumulano tutti i crediti salariali,
indipendentemente dalla qualifica di salario della somma in causa, poiché il
solo criterio pertinente è il collegamento del credito con il contratto di
lavoro. Sono così garantiti: i salari dei primi sei mesi, le indennità di
compensazione del congedo pagato, le indennità di fine rapporto, le
indennità di interruzione illegittima, le indennità di licenziamento, le spese
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professionali, i premi annuali, le somme dovute in virtù di un contratto
integrativo d’impresa, ecc.
12. Se all’inizio il legislatore del 1973 aveva respinto la creazione di un
tetto di pagamento dei salari, nel 1975 il Parlamento è diventato incline a
farlo. In effetti, due anni dopo la creazione del regime A.G.S., poiché i
contributi da versare decuplicarono (dallo 0,02% allo 0,2%), fu ritenuto
opportuno definire un massimale delle prestazioni, ossia dei pagamenti delle
somme dovute ai dipendenti. Questo fu l’oggetto della legge n. 75-1251 del dicembre 1975, codificato all’art. L. 43-11-6 divenuto L. 143-11-8 del
codice del lavoro attraverso la legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985.
13. L’art. D 143-2, primo punto, dispone:
«L’ammontare massimo della garanzia prevista all’art. L. 143-11-8 del Codice del
lavoro è fissato a tre volte il tetto mensile trattenuto per il calcolo dei contributi al
regime di cassa integrazione quando i crediti risultano da disposizioni legislative o
regolamentari o da stipulazioni di un contratto collettivo e derivano da un contratto di
lavoro la cui data di conclusione è anteriore di più di sei mesi dalla decisione di
procedura di fallimento in amministrazione controllata.»
14. Lo stesso articolo prevede:
«Negli altri casi l’ammontare di questa garanzia è limitato a quattro volte il tetto
sopra menzionato.»
2. La giurisprudenza della Corte di cassazione
15. La Corte di cassazione, conformandosi alla lettera degli artt. L. 143-
11-8 e D 143-2 del codice del lavoro, ha applicato il tetto 4 ogni volta che i
crediti derivavano da un contratto di lavoro durato meno di sei mesi, al
momento dell’apertura della procedura collettiva, o che delle modifiche
economiche erano state apportate a questo contratto in quest’arco di tempo.
Al contrario, quando il legame contrattuale era di più di sei mesi, il testo
imponeva di distinguere due ipotesi: quella che dà apertura al tetto 13 e che
concerne «i crediti risultanti da disposizioni legislative o regolamentari o da
stipulazioni di un contratto collettivo»; quelle che concernono «gli altri
casi» per le quali il tetto inferiore (tetto 4) è il solo applicabile. Tale
giurisprudenza ha avuto per effetto l’esclusione dei crediti contrattuali del
tetto 13, dato che l’enumerazione figurante nel testo riguarda i crediti
derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o convenzionali.
16. In questa direzione, con due sentenze del 13 maggio 1980 – Isabelle
Adjani e Michel Piccoli –, la Corte di cassazione ha deciso che è esclusa dal
tetto 13 «una remunerazione il cui ammontare doveva essere liberamente
negoziato tra le parti» e che è ammesso a questo tetto superiore solo «il
salario minimo imperativamente fissato con legge, regolamento o contratto
collettivo».
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17. Inoltre, nelle sentenze successive, l’interpretazione della Corte di
cassazione si è fatta più precisa, nell’estendere alle indennità la precedente
regola applicabile inizialmente ai salari. La Corte di cassazione richiedeva
così che «gli stessi loro ammontari» siano fissati attraverso la legge, i
regolamenti o il contratto collettivo, dal momento che lo stesso principio del
credito trova la sua origine in uno di questo testi.
18. Con una sentenza del 15 dicembre 1998, A.G.S. di Parigi e Unédic c.
Boue e Sudre, la camera sociale della Corte di cassazione riunita in seduta
plenaria ha rivisto la sua giurisprudenza ritenendo nei suoi considerando di
principio che i crediti risultanti da disposizioni legislative, regolamentari o
convenzionali ai sensi di questo testo (art. D 143-2, prima alinea del Codice
del lavoro) erano quelli che trovano fondamento in una legge, un
regolamento o un contratto collettivo, poco importa che il loro ammontare
non sia lo stesso fissato da una di queste fonti di diritto; che la
remunerazione dei dipendenti, contropartita del loro lavoro, rientri nelle
disposizioni dell’art. D 143-2, prima alinea del Codice del lavoro, lo stesso
allorché il suo ammontare sia stato fissato da un accordo tra le parti. Di
conseguenza, essa ritiene che giustamente la corte di appello ha deciso che
il credito salariale, costituito dalle indennità convenzionali di fine rapporto e
da un saldo della remunerazione, è garantito dall’A.G.S. nel limite del tetto
13.
19. L’avvocato generale della Corte di cassazione, avendo esaminato
l’equilibrio degli interessi in gioco, ritenne che le conseguenze finanziarie
della modifica della giurisprudenza sarebbero limitate. Più precisamente,
egli sottolineò che la giurisprudenza precedente avrebbe potuto condurre a
gravi ineguaglianze tra dipendenti della stessa impresa in fase di procedura
di fallimento in amministrazione controllata e che una modifica della
giurisprudenza, che avrebbe necessariamente avuto effetto retroattivo,
avrebbe provocato certamente un appesantimento dei compiti della A.G.S.,
ma sarebbe stata contenuta in un ambito ristretto.
20. Ai sensi di questa nuova giurisprudenza, la Corte di cassazione ha
accomunato tutti i crediti dei dipendenti e ha applicato il tetto 13 quando i
crediti risultano da disposizioni legislative o regolamentari o dalla stipula di
un contratto collettivo, e derivano da un contratto di lavoro la cui data di
conclusione è anteriore di più dei sei mesi alla decisione con cui si stabilisce
la procedura di fallimento in amministrazione controllata. In tutti gli altri
casi, l’ammontare della garanzia è limitato al tetto 4.
21. Inoltre, essa a ritenuto che tutte le conseguenze derivanti dal
contratto di lavoro, compreso e soprattutto l’obbligo di pagare un salario,
sono di origine giuridica, essendo fissato convenzionalmente solo il
quantum. Così, ai sensi di questa nuova posizione introdotta dalla sentenza
della Corte di cassazione del 15 dicembre 1998, la camera sociale ha
distinto la natura di un credito dal suo quantum, e ha sostenuto che il salario
fissato dal contratto deve essere ritenuto come avente origine giuridica e
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non contrattuale, sebbene la legge non fissi l’ammontare. In base a questa
nuova posizione, il tetto 13 diventa il principio di garanzia dei crediti
salariali, il tetto 4 l’eccezione.
3. La situazione di M. H.
22. M. H. fu assunto dalla società La Mosaïque, società specializzata
nella fornitura di rivestimenti e piastrelle, in qualità di agente tecnico-
commerciale.
23. Con una sentenza del 20 ottobre 1997, il tribunale del commercio di
Parigi ha aperto una procedura di fallimento in amministrazione controllata
nei confronti della società.
24. Con una lettera del 5 gennaio 1998, M. H. fu informato che era stato
licenziato per motivi economici. La lettera faceva riferimento alla sentenza
del tribunale del commercio di Parigi, del 20 ottobre 1997, che si era
pronunciato per la procedura di fallimento in amministrazione controllata
della Sarl La mosaïque così come per la necessità di procedere ad una
riorganizzazione del personale al fine di favorire il risanamento
dell’impresa.
25. Il contratto di lavoro che legava M. H. alla società fu sciolto
attraverso l’adesione ad un accordo di conversione in vigore dal 5 aprile
1998.
26. Nel contesto di questa procedura collettiva, furono chieste, per conto
di M. H., le seguenti somme: arretrati del salario dal 6 settembre 1997 al 19
ottobre 1997: 69.996 franchi (10.670,82 euro (EUR)); indennità di
compensazione del preavviso: 30.207 franchi (4.605,03 EUR); contributo
all’A.G.S.: 48.908 franchi (7.608,43 EUR). Tutte questa somme furono
versate, per un totale di 150.111 franchi, ossia 22.884,27 EUR. Di contro,
l’indennità di licenziamento fu oggetto di una richiesta specifica di 457.425
franchi, ossia 69.734 EUR, e solo la somma di 76.329 franchi, ossia
11.636,28 EUR, fu versata.
27. Il credito di M. H., di un ammontare totale di 606.536 franchi, ossia
92.465,82 EUR, fu garantito fino al limite di 225.440 franchi, ossia
34.368,11 EUR, corrispondenti a quattro volte il tetto mensile trattenuto
calcolando i contributi al regime di cassa integrazione (di seguito tetto 4).
28. Infatti, in base alla giurisprudenza allora prevalente, la
remunerazione di M. H. era ampiamente superiore al tabellario del contratto
collettivo pertinente applicabile. Così, la suddetta remunerazione non poteva
essere analizzata come risultante dal contratto collettivo ai sensi delle
disposizioni applicabili derivanti dalla prima alinea dell’art. D 143-2 del
codice del lavoro e dalla giurisprudenza stabilita dalla Corte di cassazione.
29. La A.G.S. ritenne quindi di dover limitare la portata di quanto
doveva versare al tetto 4.
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30. Con una sentenza del 25 maggio 1998 del tribunale del commercio
di Parigi, la società La Mosaïque fu dichiarata in liquidazione giudiziaria ed
il sig. J. fu designato quale agente liquidatore.
31. Il 12 giugno 1998, M. H. prese informazioni presso il liquidatore
designato circa le regole ed il quantum di garanzia dei crediti salariali. M.
H. accettò la regola della garanzia fino al limite del tetto 4 (225.440 franchi,
ossia 34.368,11 EUR).
4. La procedura dinanzi alle giurisdizioni del lavoro
a) Il Collegio dei probiviri di Parigi
32. Il 16 aprile 1999 M. H. adì il consiglio dei probiviri di Parigi
affinché il saldo del suo credito salariale, costituito dal saldo dell’indennità
di licenziamento per un ammontare di 381.096 franchi (58.097,71 EUR),
fosse garantito nel limite del tetto 13.
33. In seguito all’udienza della camera di giudizio in data 26 ottobre
1999, il consiglio dei probiviri di Parigi si pronunciò in parità di voti.
34. Con delle conclusioni ricapitolative, l’A.G.S. sosteneva in via
primaria l’esistenza di un’eccezione di inammissibilità di ordine pubblico
conforme alle disposizioni dell’art. L. 143-11-7 del codice del lavoro. In via
sussidiaria, essa affermava che M. H. non adduceva, oltre all’invocazione
della giurisprudenza del 15 dicembre 1998 contraria di per sé all’art. 5 del
codice civile, alcun fondamento giuridico alla sua richiesta di beneficiare
del tetto 13. Peraltro, essa indicava che in virtù dell’art. 6 della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, la giurisprudenza non poteva essere retroattiva
a meno di negare il principio generale di certezza del diritto. Infine, tale
applicazione era analizzata dall’A.G.S. come una violazione flagrante
dell’uguaglianza dei salari, a danno di coloro che hanno presentato
un’azione giudiziaria e che hanno chiesto l’applicazione del solo tetto 4.
35. Con una sentenza del 18 luglio 2000, il consiglio, dopo un’udienza
di spareggio, rigettò l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’A.G.S.,
ordinò la comunicazione del dossier al procuratore della Repubblica e rinviò
la causa e le parti all’udienza del 2 ottobre 2000.
36. Con sentenza del 6 novembre 2000, il consiglio dei probiviri di
Parigi ritenne che il credito di M. H., costituito dal saldo dell’indennità
legale di licenziamento, fosse garantito nel limite del tetto 13 e dichiarò la
sentenza opponibile all’A.G.S.
37. I consiglieri probiviri ripresero il considerando di principio
enunciato nella decisione del 15 dicembre 1998, A.G.S. di Parigi e Unédic
c. Boue e Sudre e ritennero che, ai sensi dell’art. L. 143-11-8 e D 143-2 del
codice del lavoro, i crediti trattati erano quelli che trovavano il loro
fondamento in una legge, un regolamento o un contratto collettivo e poco
importava che il loro ammontare fosse fissato nel testo. La remunerazione
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del dipendente, obbligo del datore di lavoro definito dal codice del lavoro,
rientrava nelle disposizioni dell’art. L. 143-11-8 stesso dato che il suo
ammontare era fissato dall’accordo tra le parti. Non era lo stesso per
l’indennità di licenziamento, prevista dalla legge e la cui remunerazione
serviva da base per il calcolo. Nel caso di specie, il credito di M. H. era
costituito dal saldo dell’indennità di licenziamento. Il dipendente
beneficiava di un contratto di lavoro la cui conclusione era anteriore di più
di sei mesi alla decisione di con cui si stabiliva la procedura di fallimento in
amministrazione controllata. C’era dunque motivo di affermare che il
credito di M. H. doveva essere garantito dall’A.G.S. nel limite del tetto 13.
b) La corte di appello di Parigi
38. L’Unédic delegazione A.G.S., rappresentata dalla delegazione
regionale dell’Île-de-France, ricorse in appello contro questa decisione.
Nelle sue conclusioni d’appello, l’Unédic delegazione A.G.S. sollevò
parecchi motivi a sostegno della sua contestazione. In primo luogo, sostenne
che l’applicazione che era stata fatta della nuova giurisprudenza a fatti nati e
venuti in rilievo prima della sua formulazione si concretizzava in definitiva
in un’applicazione retroattiva della giurisprudenza così era stata modificata.
Quand’anche la stessa A.G.S. non intendeva contestare i postulati e i
fondamenti della nuova giurisprudenza relativa ai tetto di garanzia, non
poteva accettare che si applicasse a situazioni regolate in via definitiva.
39. In secondo luogo, essa sottolineò che, sulla base dell’art. 5 del
codice civile, era negato ai giudici «pronunciarsi, a mezzo di disposizioni
generali e regolamentari, sulle cause a loro sottoposte». Però, il dipendente
guardava semplicemente, a sostegno della sua domanda, alla giurisprudenza
del 15 dicembre 1998, allo stesso titolo che ad una disposizione legislativa o
regolamentare.
40. In terzo luogo, fu sostenuto ugualmente che una tale applicazione
violava direttamente le disposizioni dell’art. 6 della Convenzione, che
disciplinano il principio generale di certezza del diritto.
41. In quarto ed ultimo luogo, le conclusioni di appello sollevavano la
questione dell’imprevedibilità del risarcimento, ulteriore ostacolo alla sua
applicazione in virtù tanto del principio della certezza del diritto che del
principio comunitario di legittimo affidamento. Il regime era completamente
incapace, ai sensi di una giurisprudenza costante di venti anni, di prevedere
questo nuovo obbligo di garanzia.
42. Inoltre, essa considerò che il passaggio dal tetto 4 (34.368,11 EUR)
al tetto 13 (111.696,35 EUR) contro ogni attesa era passibile di mettere
gravemente in pericolo la situazione finanziaria dell’A.G.S. e lo stesso
equilibrio del sistema istituito con la legge del 1973 quale ripreso dalla
legge n. 85-98 del 25 gennaio 1985 relativa alla procedura di fallimento in
amministrazione controllata e alla liquidazione giudiziaria delle imprese.
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43. Con una sentenza resa il 3 luglio 2001, la corte di appello di Parigi
confermò la pronuncia di primo grado. I giudici d’appello rilevarono che i
giudici di primo grado avevano correttamente analizzato i fatti della causa e
considerato a giusto titolo che il credito di M. H., quanto ad ammontare, di
381.096 franchi, non era in discussione, dovendo essere garantito nel limite
del tetto 13. L’argomentazione sviluppata dall’A.G.S., fondata sull’art. 2 del
codice civile era inapplicabile, poiché il principio di garanzia applicato non
derivava da una legge successiva ai fatti della causa. Peraltro, in
applicazione dell’art. 5 dello stesso codice, la giurisprudenza non era essa
stessa applicabile ad una causa determinata. Infine, per soddisfare l’esigenza
di certezza del diritto, non era competenza di una giurisdizione di merito
limitare con effetti normativi la portata di una modifica della
giurisprudenza.
c) La Corte di cassazione
44. L’Unédic delegazione A.G.S. ha ricorso in cassazione. Essa ha
presentato un unico motivo di cassazione secondo il quale si ricorreva nei
confronti della sentenza per aver affermato che il tetto 13 era applicabile ai
crediti di M. H.
45. L’A.G.S. sosteneva che una giurisprudenza non poteva avere effetto
retroattivo se non nella misura in cui non rimetteva in causa situazioni
giuridiche che avevano esplicato i loro effetti in passato, e ciò in conformità
con il principio di certezza del diritto quale interpretato dai giudici della
Corte di giustizia delle Comunità europee e dalla Corte europea dei diritti
dell’Uomo. Essa ha ritenuto che tutte le interpretazioni contrarie violavano
l’art. 6 della Convenzione. M H. aveva beneficiato della garanzia
dell’Unédic delegazione A.G.S. nel limite del tetto 4, prima che intervenisse
il mutamento della giurisprudenza del 1998. Pertanto, la corte di appello on
aveva esitato ad applicare la nuova giurisprudenza della Corte di cassazione
al saldo del credito salariale di M H., allorché la situazione del’interessato
era stata definitivamente presa in carico e regolata dall’A.G.S.
46. Con una sentenza del 26 novembre 2003, la camera sociale della
Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato dall’A.G.S.. Essa ha
ritenuto che l’unico motivo di cassazione sviluppato dall’A.G.S. non era
fondato, sottolineando che la certezza del diritto, invocata a fondamento del
diritto ad un processo equo, previsto dall’art. 6 della Convenzione, non
potrebbe assoggettare un diritto acquisito ad una giurisprudenza immutabile,
dal momento che l’evoluzione della giurisprudenza ha rilievo per un giudice
nell’applicazione della legge.
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DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE
47. La ricorrente lamenta una violazione del suo diritto ad un equo
processo, in ragione del carattere retroattivo della sentenza della Corte di
cassazione del 15 dicembre 1998. Essa invoca l’art. 6 § 1 della Convenzione
che nella parte rilevante dispone:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un
tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e
doveri di carattere civile (…)»
A. Sull’eccezione del Governo relativa all’incompatibilità ratione
personae
48. In via principale, il Governo sostiene che la richiesta è incompatibile
rationae personae con le disposizioni della Convenzione dato che la
ricorrente non può essere considerata come una «organizzazione non
governativa» ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.
49. Il Governo sottolinea le relazioni molto strette tra lo Stato e l’Unédic
in merito alla cassa integrazione. Adduce a questo riguardo un estratto del
rapporto della Corte dei conti del marzo 2006 relativo all’«evoluzione della
cassa integrazione, dell’indennizzo all’aiuto al reimpiego».
50. Tale regime di assicurazione è interamente determinato dallo Stato.
L’A.G.S. ha poco peso sull’evoluzione del regime e le sue modalità di
funzionamento poiché il legislatore è intervenuto per modificare l’ambito di
applicazione del regime e le modalità di anticipo e di recupero.
51. L’A.G.S. dipende dai poteri pubblici per mantenere l’equilibrio
finanziario del regime in caso di congiuntura economica difficile. Lo Stato
interviene nel caso di squilibrio persistente per fornirle i mezzi per
assicurare la sua missione, come già fatto nel 1975 e nel 2003.
52. L’A.G.S. dispone di prerogative di potere pubblico. Essa procede al
recupero dei fondi anticipati presso le imprese, a partire dal controllo dei
piani di risarcimento e nell’ambito delle operazioni di liquidazione
giudiziaria e fissa il tasso delle contribuzioni che devono versare i datori di
lavoro. Essa può allo stesso modo agire in giudizio per difendere gli
interessi del regime. Se è vero che le autorità pubbliche non dispongono di
un potere di tutela, il sistema di garanzia dei salari in caso di procedura
collettiva è stato instaurato dal legislatore: la legge del 27 dicembre 1973 ha
posto i principi di assicurazione obbligatoria e ne ha fissato le modalità di
funzionamento.
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SENTENZA UNEDIC c. FRANCIA
53. La ricorrente sostiene che il solo quadro normativo di un’attività
svolta dai poteri pubblici non conduce ipso facto a qualificare l’insieme
degli attori del settore interessato quale organizzazione governativa. Le
autorità di tutela non dispongono di alcun potere di tutela sull’associazione
ricorrente. Infatti, l’A.G.S. beneficia di una totale indipendenza organica,
istituzionale e finanziaria. Se essa partecipa ad una «missione di servizio
pubblico», non detiene prerogative di autorità pubblica.
54. La Corte ricorda che emerge dalla sua giurisprudenza che rientrano
nella categoria delle «organizzazioni governative» le persone giuridiche che
partecipano all’esercizio dell’autorità pubblica o che svolgono un servizio
pubblico sotto il controllo delle autorità. Per determinare se tale è il caso di
una persona giuridica diversa da una collettività territoriale, bisogna
prendere in considerazione il suo status giuridico e, all’occorrenza, le
prerogative che le sono riconosciute, la natura dell’attività che esercita ed il
contesto nel quale si iscrive, ed in suo grado di indipendenza in relazione
alle autorità politiche (caso Radio France et al. c. Francia (dec.), n.
53984/00, 23 settembre 2003).
55. La Corte rileva, in primo luogo, che la ricorrente, la Delegazione
Unédic A.G.S., creata nel 1996 in seno all’Unédic perché si dedicasse alla
realizzazione operativa delle missioni dell’A.G.S., è una persona giuridica
di diritto privato, un’associazione regolata dalla legge del 1° luglio 1901,
sottoposta esclusivamente al diritto privato, che si tratti delle sue regole di
gestione contabile o finanziaria e delle sue modalità di funzionamento e
delle regole di assunzione della sua responsabilità.
56. La ricorrente è composta da membri di organizzazioni dei datori di
lavoro rappresentative che sono indipendenti dal potere politico. Il fatto che
l’A.G.S. abbia delegato all’Unédic, attraverso un accordo di gestione, la
realizzazione operativa delle sue missioni non dovrà mettere in discussione
la sua indipendenza. Il suo consiglio di amministrazione è esclusivamente
composto da tali membri (sei membri del Medef, otto della Confederazione
nazionale delle PMI e dieci del settore agricolo), senza che alcun’altra
autorità abbia un ruolo deliberativo o consultivo. Il regime delle garanzie
dei crediti dei dipendenti, fondati sulla solidarietà interprofessionale dei
datori di lavoro, è finanziato esclusivamente dai contributi a carico dei
datori di lavoro basati sulle remunerazioni che fanno da base al calcolo dei
contributi per la cassa integrazione. Se, in principio, il regime è finanziato
attraverso contributi privati, il fatto che possa avere in via eccezionale
finanziamenti da parte dello Stato non cambia nulla.
57. Il recupero presso imprese dei fondi anticipati non può configurarsi
quale prerogativa di autorità pubblica ma quale surroga di pieno diritto
nell’ambito dei diritti ed azioni dei dipendenti che essa ha contribuito a
liquidare. Inoltre, la possibilità di agire in giudizio per difendere gli interessi
del regime costituisce una prerogativa di diritto comune detenuta
dall’A.G.S. nella sua sola qualità di istituzione per la gestione del regime. In
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aggiunta, l’A.G.S. non beneficia del meccanismo della protezione della
prescrizione quadriennale, ai termini del quale l’esecuzione di un credito
non può essere ottenuta dopo che siano passati quattro anni; i dipendenti
possono cercare presso la ricorrente la garanzia dei loro crediti salariali
secondo le regole di prescrizione del diritto comune. Bisogna quindi considerare la ricorrente come un’«organizzazione
non governativa» ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.
59. La Corte riconosce, inoltre, che il ricorso non è manifestamente
infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva,
peraltro, che non vi è alcun altro motivo di irricevibilità. Esso deve quindi
essere dichiarato ricevibile.
B. Sul merito
1. Argomenti delle parti
a) La ricorrente
60. Secondo la ricorrente, dalla sentenza Brumarescu c. Romania,
([GC], n. 28342/95, ECHR 1999-VII) emerge che il principio della certezza
del diritto è consacrato dal diritto ad un equo processo. Il ragionamento
seguito in materia di leggi di convalida è del tutto trasferibile nella
fattispecie dal momento che tale legge assolve alla stessa funzione della
variazione nel tempo di una decisione giudiziale.
61. L’applicazione retroattiva di una nuova giurisprudenza può essere in
contraddizione con le esigenze della Convenzione in materia di accessibilità
e di prevedibilità del diritto. Dato che la Corte riconosce la violazione dei
diritti garantiti dalla Convenzione allorquando si trova di fronte a testi che
producono i loro effetti su dei fatti passati e che modificano le attese
legittime delle parti in giudizio, essa potrebbe fare lo stesso quando constati
che la modifica di una data giurisprudenza ha di fatto gli stessi effetti.
62. La ricorrente pretende che ogni mutamento della giurisprudenza
risulti contrario al diritto ad un processo equo. Essa raccomanda il
riconoscimento di un diritto transitorio derivante dalle modifiche della
giurisprudenza. Al riguardo, essa fa riferimento alla giurisprudenza della
Corte di giustizia delle comunità europee ma anche alla politica
giurisprudenziale della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato che si
sono di recente dedicati al principio della certezza del diritto.
63. La ricorrente suggerisce l’adozione di certi criteri suscettibili di
essere tenuti in considerazione dal giudice nella valutazione di situazioni
meritevoli o no di un adeguamento temporale, quali sono stati rilevati dalla
dottrina: il gran numero delle persone coinvolte, le conseguenze finanziarie
rilevanti, l’imprevedibilità della modifica giurisprudenziale, il sostegno
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apportato alla prassi anteriore e alla certezza del diritto. Ora, applicati alle
circostanze del caso, tali criteri erano in tutto e per tutto presenti: la
decisione della Corte di cassazione in sede contenziosa ha comportato delle
conseguenze finanziarie di estrema pesantezza, comportando per l’A.G.S.
un deficit globale di 107.505.000 euro sugli esercizi 1999 e 2000; tenuto
conto della grande stabilità della soluzione precedente, l’A.G.S. non ha
potuto preparare ed assicurare utilmente, almeno finanziariamente, le
conseguenze dell’evoluzione pretoria delle sue regole di garanzia;
l’equilibrio generale del regime di solidarietà interprofessionale è stato
messo in difficoltà da questa nuova giurisprudenza, a causa dei numerosi
dipendenti che hanno invocato le garanzie dell’A.G.S.; in quel momento, la
loro situazione era stata definitivamente regolata; nessun interesse generale
sembra presiedere alla rimessa in discussione della garanzia.
b) Il Governo
64. Secondo il Governo, il principio della certezza del diritto ha due
dimensioni distinte ma complementari: una dimensione formale ed una
temporale. La prima riguarda la qualità della norma giuridica
sottoponendola alle esigenze di intelligibilità e di accessibilità. La seconda
mira essenzialmente a disciplinare le situazioni giuridiche. Inoltre,
l’interpretazione giurisprudenziale ha portata retroattiva, dato che
l’interpretazione normativa alla quale si affida il giudice al momento in cui
si pronuncia riguarda necessariamente fatti che si sono svolti in passato. A
ulteriore conferma, un mutamento della giurisprudenza, quale che sia la
sostanza della «regola» giurisprudenziale che va a modificare, contiene, in
ipotesi, un pregiudizio alla certezza del diritto. Malgrado tale pregiudizio,
l’utilità e la stessa necessità delle modifiche della giurisprudenza non è da
dimostrare. La Corte stessa ha ammesso nella sentenza Vilho Eskelinen c.
Finlandia ([GC], n. 63235/00, 29 aprile 2007, § 56) che pur se deve
mancare di seguire un approccio dinamico ed evolutivo, il fatto di non
allontanarsi dai suoi precedenti rischierebbe di ostacolare ogni cambiamento
o miglioramento.
65. Nondimeno, il pregiudizio alla certezza del diritto può variare
secondo la natura delle modifiche, esistendo differenze di grado.
66. Il principio della certezza del diritto è più ampio del diritto ad un
processo equo. Esso ispira e trascende i diritti consacrati dalla Convenzione
che devono essere interpretati, notoriamente, alla luce di questo principio.
Più sentenze della Corte sostengono una tale interpretazione. Le due nozioni
vanno di pari passo, dato che la violazione del principio della certezza del
diritto comporta direttamente un danno ai diritti garantiti dall’art. 6 § 1
(caso Brumarescu c. Romania, sopra citato, § 62).
67. Secondo il Governo esiste un forte consenso in Europa sul carattere
eccezionale che deve presentare il ricorso alla tecnica di variazione degli
effetti nel tempo della giurisprudenza. Come ha affermato la Corte di
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giustizia delle comunità europee, tale facoltà non è consigliata se non in
caso di grave pregiudizio alla certezza del diritto. Del resto, la Corte
europea dei diritti dell’uomo vi ha fatto riferimento nel caso Marckx c.
Belgio (sentenza del 13 giugno 1979, serie A n. 31). Infine, il Governo
contesta la confusione operata dalla ricorrente con il controllo da parte della
Corte del carattere retroattivo di una legge di convalida, come nel caso
Arnolin et al. c. Francia (n. 20127/03, 9 gennaio 2007).
68. Il Governo afferma che nessuna delle differenti componenti dell’art. § 1 è stata ignorata che si trattasse di diritti procedurali, dell’uguaglianza
dei rimedi o del diritto al giudizio. La ricorrente non invoca alcun
argomento oltre alla violazione della certezza del diritto. Il nuovo stato del
diritto introdotto dalla modifica giurisprudenziale del 15 dicembre 1998,
anteriore alla nascita della causa che oppone M. H. all’Unédic, era
perfettamente noto alle due parti che sono state messe su un rigoroso piano
di parità nell’espressione dei loro rispettivi punti di vista. Inoltre, la
situazione di M. H. non era irrevocabilmente fissata prima della modifica
della giurisprudenza. L’erogazione da parte dell’A.G.S. degli anticipi non
poteva, indipendentemente dalla modifica della giurisprudenza, privare M.
H. del suo diritto di adire il consiglio dei probiviri per contestare
l’ammontare delle somme accordate. M. H. ha potuto, nello specifico,
esercitare questo diritto dopo il mutamento dal momento che la procedura
collettiva non era ancora chiusa.
69. Il Governo ritiene che la modifica operata dalla Corte di cassazione
il 15 dicembre 1998 non è stata eccessiva per la ricorrente, ma moderata in
termini di miglioramento apportato alla regola di diritto in questione e di
esigenze di la giustizia sociale. Da un lato, nessun diritto acquisito
dall’Unédic in via definitiva era stato rimesso in causa retroattivamente e,
dall’altro, la Corte di cassazione ha esaminato accuratamente l’equilibrio
degli interessi in causa.
70. Del resto, la modifica giurisprudenziale non era così imprevedibile,
come sostiene la ricorrente. Numerose critiche erano state espresse dalla
dottrina, da membri del parlamento e dal mediatore della Repubblica
sull’interpretazione adottata dalla Corte di cassazione nel 1980 e riaffermata
fino a quel momento.
2. La valutazione della Corte
71. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha numerose volte riaffermato che
se, in principio, al potere legislativo non è impedito regolamentare in
materia civile, con nuove disposizioni a portata retroattiva, i diritti derivanti
da leggi in vigore, il principio della prevalenza del diritto e la nozione del
processo equo sanciti dall’art. 6 vengono si oppongono, salvo che nel caso
di motivi imperativi di interesse generale, all’ingerenza del potere
legislativo nell’amministrazione nella giustizia allo scopo di influire sulla
conclusione giudiziaria della causa (sentenze Raffinerie greche Stran e
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Stratis Andreadis c. Grecia, 9 dicembre 1994, § 49, serie A n. 301-B,
National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society
e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, 23 ottobre 1997, § 112,
Raccolta delle sentenze e decisioni 1997-VII e Zielinski e Pradal e
Gonzalez et al. c. Francia [GC], nn. 24846/94 e da 34165/96 a 34173/96,
§ 57, CEDH 1999-VII). Nella sentenza Brumărescu sopra citata (§ 61-62),
la Corte ha allo stesso modo ritenuto che la corte suprema rumena,
accogliendo il ricorso presentato dal procuratore generale della Romania in
virtù del suo potere di contestare una sentenza definitiva attraverso un
ricorso per annullamento, senza che egli sia vincolato da alcun termine,
aveva violato il principio della certezza del diritto.
72. In primo luogo, la Corte rileva che il caso di specie e il problema che
esso solleva – le conseguenze di una modifica della giurisprudenza sulla
prevedibilità di situazioni giuridiche – si distingue chiaramente dal caso
Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis (sentenza sopra citata), che
invocava la ricorrente nel suo ricorso, e nella quale era in causa l’ingerenza
del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influire
sulla conclusione giudiziaria di una causa. Essa si distingue anche dalla
sentenza Sovtransavto Holding c. Ucraina (n. 48553/99, ECHR 2002-VII),
nella quale la Corte aveva concluso che un sistema giuridico caratterizzato
da una procedura che ammette l’annullamento ripetuto delle sentenze
definitive era in quanto tale incompatibile con il principio della certezza dei
rapporti giuridici.
73. In secondo luogo, essa richiama il fatto che nella sua sentenza
Marckx, sopracitata (ibidem § 58), la Corte aveva dichiarato che il principio
di certezza del diritto, necessariamente inerente al diritto della Convenzione
così come al diritto comunitario, esimeva lo Stato belga dal rimettere in
causa gli atti o le situazioni giuridiche anteriori alla pronuncia della
sentenza della Corte. Si trattava in quel caso di un obiter dictum in risposta
all’interesse manifestato dal Governo belga di conoscere la portata a quel
tempo della sentenza della Corte nel caso in questione.
74. La Corte ritiene tuttavia che le esigenze di certezza del diritto e di
tutela del legittimo affidamento di coloro che sono sottoposti a giudizio non
sanciscono un diritto acquisito ad una giurisprudenza costante.
75. Nello specifico, la Corte ritiene che la situazione di M. H. non era
definitivamente regolata, anche se questi aveva accettato l’ammontare della
garanzia nel giugno 1998. La situazione di M. H. non è comparabile a quella
del caso Brumărescu sopra citato, in cui un giudizio definitivo regolava una
data situazione e a dispetto di quella il procuratore generale aveva la facoltà
di contestare dinanzi alla corte suprema una sentenza passata in giudicato.
L’erogazione da parte dell’A.G.S. degli anticipi non poteva, in ogni caso ed
indipendentemente dalla modifica della giurisprudenza, privare M. H. del
diritto di adire il consiglio dei probiviri per contestare l’ammontare delle
somme accordategli. M. H. ha potuto esercitare tale diritto dopo l’intervento
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della modifica della giurisprudenza, dato che la procedura collettiva non era
chiusa. Il nuovo stato di diritto introdotto dal mutamento giurisprudenziale
del 15 dicembre 1998, anteriore alla nascita della causa che oppone M. H.
all’Unédic relativa all’ottenimento del saldo del suo credito salariale, era
perfettamente noto alle due parti. M. H. non ha fatto altro che adire le
giurisdizioni, come gli era possibile, a seguito di una sentenza che gli era
stata favorevole e che gli permetteva di rivendicare un’indennità di
licenziamento complementare. Se la ricorrente percepisce come
un’ingiustizia il fatto che i tribunali hanno dato causa vinta a M. H., tale
ingiustizia è inerente ad ogni cambiamento di soluzione giuridica.
L’applicazione della soluzione sostenuta nella sentenza del 15 dicembre al caso di specie ha avuto come unica conseguenza aumentare
l’ammontare della garanzia che l’A.G.S. doveva anticipare; essa non ha
rimesso in discussione i diritti che erano stati acquisiti in via definitiva da
quella (Augusto c. Francia, n. 71665/01, CEDH 2007-... (estratto)).
76. Quanto alle conseguenze finanziarie che aveva comportato la
decisione della Corte di cassazione, esse sono per forza di cose limitate al
caso della ricorrente.
77. Inoltre, la Corte rileva che l’avvocato generale della Corte di
cassazione ha esaminato, nel quadro della questione che ha dato luogo alla
sentenza del 15 dicembre 1998, l’equilibrio degli interessi in gioco e
ritenuto che le conseguenze finanziarie della modifica della giurisprudenza
sarebbero moderate. Più precisamente, egli ha sottolineato che la
giurisprudenza anteriore poteva condurre a gravi ineguaglianze tra
dipendenti della stessa impresa in fase di procedura di fallimento in
amministrazione controllata e che un capovolgimento della giurisprudenza,
che avrebbe sicuramente effetto retroattivo, provocherebbe di certo un
appesantimento dei compiti della A.G.S., ma che sarebbe contenuto in un
ambito ristretto.
78. In conclusione, la Corte rileva che la ricorrente non ha subito alcun
ostacolo ad uno dei diritti garantiti dall’art. 6, ossia l’accesso ad un
tribunale, la certezza sullo stato di diritto al momento in cui le giurisdizioni
interne si sono pronunciate, o il carattere equo della procedura. Pertanto,
non c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Ritiene che non c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
Redatta in francese e notificata per iscritto il 18 dicembre 2008 ai sensi
dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Claudia Westerdiek
Cancelliere
Peer Lorenzen
Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło