20620/04

WyrokETPCz2008-03-27ECLI:CE:ECHR:2008:0327JUD002062004

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za zniesławienie w związku z krytycznymi uwagami na temat pracy naukowej innej autorki naruszyło jego prawo do wolności wyrażania opinii zagwarantowane w art. 10 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skazanie skarżącego stanowiło ingerencję w jego wolność wyrażania opinii, która była przewidziana prawem i miała uzasadniony cel ochrony reputacji. Jednakże, Trybunał stwierdził, że ingerencja ta nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym" ani proporcjonalna. Podkreślono, że krytykowana praca miała charakter naukowy, a jej autorka, publikując ją, wystawiła się na krytykę. Trybunał uznał, że choć sformułowania skarżącego były ostre, dotyczyły głównie jakości analizy, a nie były atakiem osobistym. Co najważniejsze, Trybunał uznał, że sankcja karna, w tym możliwość kary pozbawienia wolności, miała nieproporcjonalny efekt odstraszający na wolność badań naukowych i nie zachowano sprawiedliwej równowagi między wolnością wyrażania opinii a ochroną reputacji.
Stan faktyczny
Skarżący, Leonel Lucas Azevedo, był współautorem książki "Giardini del palazzo episcopale di Castelo Branco". W swojej części książki skrytykował wcześniejsze publikacje na ten temat, w tym książkę pani S., określając je jako "mediokrytet" i sugerując potrzebę powrotu do "szkoły podstawowej" w celu nauki literatury. Pani S. złożyła skargę karną o zniesławienie. Sąd pierwszej instancji w Castelo Branco uznał skarżącego winnym zniesławienia, skazując go na miesiąc pozbawienia wolności w zawieszeniu, symboliczną grzywnę 1 euro oraz nakazując pokrycie kosztów publikacji fragmentu wyroku w gazetach. Sąd apelacyjny w Coimbrze podtrzymał wyrok skazujący, ale zamienił karę pozbawienia wolności na grzywnę w wysokości 10 euro dziennie przez 100 dni.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 2 947,65 euro tytułem szkody majątkowej oraz 7 500 euro tytułem kosztów i wydatków. Pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia zostają odrzucone.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   AZEVEDO c. PORTOGALLO   (Ricorso n. 20620/04)   SENTENZA   STRASBURGO   marzo 2008   La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2   della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   Nel caso Azevedo c. Portogallo,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una   camera composta da :   Françoise Tulkens, presidente,   Antonella Mularoni,   Ireneu Cabral Barreto,   Rıza Türmen,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó, giudici,   e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,   Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 4 marzo 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20620/04) diretto contro la   Repubblica portoghese con il quale un cittadino di questo Stato, Leonel   Lucas Azevedo (« il ricorrente »), ha adito la Corte il 3 giugno 2004 in virtù   dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).   2. Il ricorrente è rappresentato da F. Teixeira da Mota, avvocato del foro   di Lisbona. Il governo portoghese (« il Governo ») è rappresentato dal suo   agente, J. Miguel, procuratore generale aggiunto.   3. Il ricorrente sostiene che la sua condanna per diffamazione ha   comportato una violazione della sua libertà di espressione.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   4. Il ricorrente è nato nel 1964 e risiede a Castelo Branco.   5. Nell’ottobre 2001, l’amministrazione comunale di Castelo Branco ha   pubblicato un libro, di cui il ricorrente è coautore, intitolato Giardini del   palazzo episcopale di Castelo Branco. Tale libro di 238 pagine, illustrato   con numerose foto, mappe e disegni, vuole essere un lavoro di ricerca e di   divulgazione sui giardini del palazzo episcopale. Nella seconda parte del   volume, redatta dal ricorrente, questi si pronuncia, a pagina 107, sulla   qualità, scarsa ai suoi occhi, delle opere edite precedentemente sui giardini   in questione. Il ricorrente si esprime, in particolare, in tali termini:   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   “Le ultime opere in materia trasudano mediocrità. Recentemente, nel 1999, è   apparso un piccolo libro (um livrinho) (S., A. – O Jardim do Paço de Castelo Branco)   privo di qualità (...) La confusione sul ruolo attribuito all’arte, in questo caso la   poesia, che sarebbe uno strumento capace di spiegare [in italiano nell’originale] la   realtà, meriterebbe un ritorno sui banchi [della scuola] « primaria » per lo studio della   letteratura e dell’estetica, con l’obbligo di leggere ed analizzare Aristotele, Orazio e   Goethe; ed anche W. Benjamin e H. Broch in caso di bocciatura.”   6. In seguito all’uscita di quest’opera, la Sig.ra S., autrice del libro preso   di mira nel passaggio summenzionato, depositava presso la Procura di   Castelo Branco una denuncia penale nei confronti del ricorrente   costituendosi assistente (ausiliario del pubblico ministero).   7. Il processo si svolgeva dinanzi al giudice unico del Tribunale di   Castelo Branco. All’udienza del 29 aprile 2003, le parti ed il pubblico   ministero dichiaravano di voler rinunciare alla stesura del resoconto   integrale delle deposizioni fatte durante l’udienza.   8. Con sentenza del 7 maggio 2003, il Tribunale di Castelo Branco   giudicava il ricorrente colpevole di diffamazione, e lo condannava alla pena   di un mese di reclusione con il beneficio della condizionale e al pagamento   simbolico della moneta di un euro alla denunciante. L’interessato è stato   anche condannato al pagamento delle spese connesse alla pubblicazione su   due giornali a diffusione regionale di un estratto della sentenza. Per il   tribunale, la frase che incominciava con “La confusione” e terminava con   “bocciatura” costituiva oggettivamente una diffamazione della denunciante.   9. Il ricorrente depositava appello dinanzi alla Corte d’appello di   Coimbra, deducendo in particolare la violazione dell’articolo 10 della   Convenzione. Egli contestava anche la pena, a suo avviso eccessiva, che gli   era stata comminata.   10. Con sentenza del 17 dicembre 2003, la Corte d’appello rigettava il   ricorso nel merito ma l’accoglieva parzialmente in relazione alla pena. La   Corte considerava che la libertà d’espressione doveva nel caso di specie   cedere di fronte al diritto all’onore e alla reputazione della denunciante, per   cui il ricorrente era stato oggetto di un giudizio negativo. Ad ogni buon   conto, la Corte d’appello decideva di sostituire la pena della reclusione con   il beneficio della condizionale, con la pena di una multa al tasso giornaliero   di 10 euro (Euro) per cento giorni o, in assenza di pagamento, con quella di   sessantasei giorni di reclusione.   II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE   11. I paragrafi rilevanti, nel caso di specie, dell’articolo 180 del codice   penale, nella versione in vigore all’epoca dei fatti, recitavano come segue:   “1. Chiunque, rivolgendosi a terzi, accusa un’altra persona di un fatto, anche sotto   forma di sospetto, o formula, nei confronti di questa persona, un’opinione che offenda   il suo onore o la sua reputazione, o riporta una tale accusa o opinione, è punito con la   pena della reclusione fino a sei mesi e con la pena della multa fino a 240 giorni.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   2. La condotta non è punibile:   a) quando l’accusa è formulata in vista di un interesse legittimo; e   b) se l’autore prova la veridicità di una tale accusa o se in buona fede ha serie   ragioni di credere che sia vera e fondata.   (...)   4. La buona fede menzionata alla lettera b) del paragrafo 2 è esclusa quando   l’autore non ha rispettato l’obbligo a lui imposto dalle circostanze del caso di   informarsi sulla veridicità dell’accusa.”   12. L’articolo 183 § 1 a) aumentava di un terzo le pene comminate per le   infrazioni aggravate dall’esistenza di strumenti suscettibili di facilitare la   divulgazione dell’offesa.   13. L’articolo 364 del codice di procedura penale (CPP), nella versione   in vigore all’epoca dei fatti, disponeva che l’imputato, la parte civile ed il   pubblico ministero potessero accordarsi al fine di rinunciare alla stesura del   resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l’udienza. L’articolo 428   CPP disponeva che, quando optavano per quest’accordo, si presumeva che   le parti avessero rinunciato a contestare i fatti stabiliti dal tribunale di primo   grado. In una tale situazione, la corte d’appello disponeva di un potere   limitato per la valutazione dei fatti: essa poteva valutare se la decisione   impugnata fosse inficiata da uno dei vizi previsti dall’articolo 410 § 2 CPP,   e cioè l’insufficienza dei fatti accertati per fondare la condanna,   l’irriducibile contraddizione tra i presupposti della decisione e la decisione   stessa e, infine, l’errore manifesto nella valutazione delle prove.   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA   CONVENZIONE   14. Il ricorrente ritiene che la condanna per il reato di diffamazione, di   cui è stato oggetto, violi il suo diritto alla libertà d’espressione, garantito   dall’articolo 10 della Convenzione, il quale, nelle sue parti pertinenti, recita   come segue:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà   d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi   possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. (...)   2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere   sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, (...)alla   protezione della reputazione o dei diritti altrui (...)”   A. Sulla ricevibilità   15. Il Governo solleva di primo acchito un’eccezione fondata sul   mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Esso sostiene che il   ricorrente stesso ha rinunciato a contestare i fatti così come accertati dal   Tribunale di Castelo Branco quando ha dichiarato, all’udienza del 29 aprile   2003, di rinunciare al resoconto integrale delle deposizioni fatte durante   l’udienza. Ora, per poter esaurire le vie di ricorso interne, come richiede   l’articolo 35 § 1 della Convenzione, il ricorrente avrebbe dovuto essere nella   condizione di contestare i fatti.   16. Il ricorrente respinge questa tesi. Gli ritiene che la rinuncia alla   stesura del resoconto integrale delle deposizioni fatte durante l’udienza non   potrebbe in nessun caso avere l’effetto preteso dal Governo. Il ricorrente   evidenzia che egli ha fatto appello avverso la sentenza del Tribunale di   Castelo Branco; egli non avrebbe potuto disporre di nessun altro ricorso   efficace. La Corte d’appello avrebbe avuto la possibilità di considerare la   condanna pronunciata come contrastante con l’articolo 10 della   Convenzione e conseguentemente di annullarla, ma non ha seguito questa   via. In seguito all’esaurimento delle vie di ricorso a sua disposizione,   l’interessato si è visto obbligato a fare ricorso alla Corte europea.   17. La Corte ricorda che, in base all’articolo 35 § 1, essa non può essere   adita che in seguito all’esaurimento delle vie di ricorso interne. Ogni   ricorrente deve aver dato ai giudici interni la possibilità che questa   disposizione mira ad assicurare, in via di principio, agli Stati contraenti: e   cioè evitare o porre rimedio alle violazioni dedotte contro di loro (si veda,   ad esempio, Moreira Barbosa c. Portogallo (dec.), n. 65681/01, CEDU   2004-V (estratto), e Cardot c. Francia, sentenza del 19 marzo 1991, Serie A   n. 200, p. 19, § 36). Questa regola si basa sull’ipotesi – oggetto dell’articolo   della Convenzione, con il quale essa presenta strette affinità – che   l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo rispetto alla violazione   dedotta (si veda, ad esempio, Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, § 74,   CEDU 1999-V).   18. Ogni ricorrente deve nondimeno osservare le regole e i procedimenti   applicabili in base alla legislazione nazionale; in mancanza, il suo ricorso   rischia di essere respinto per mancato soddisfacimento della condizione del   previo esaurimento di cui all’articolo 35 § 1 della Convenzione. Ne segue   che non vi è esaurimento quando il ricorso sia stato dichiarato irricevibile   in seguito al mancato rispetto di una determinata forma procedurale (Ben   Salah Adraqui et Dhaime c. Spagna (dec.), n. 45023/98, CEDU 2000-IV).   19. Nel caso di specie, la Corte constata che il ricorrente ha impugnato   la sentenza del Tribunale di Castelo Branco, sostenendo in particolare che la   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   sua condanna era contraria al suo diritto alla libertà d’espressione. Egli ha   invocato a tal proposito diverse disposizioni di diritto interno così come   l’articolo 10 della Convenzione.   20. Investita del gravame, la Corte d’appello l’ha esaminato e rigettato   nel merito. Se è vero che tale giudice ha considerato che i fatti accertati dal   giudice a quo non fossero, in quanto tali, oggetto del ricorso proposto dal   ricorrente, essa ha ben valutato se questi stessi fatti potessero fondare la   condanna del ricorrente e ha ritenuto che tale fosse il caso. Il ricorrente ha   dunque offerto la possibilità ai giudici interni di rimediare al suo motivo di   ricorso, sarebbe a dire la violazione del suo diritto alla libertà d’espressione.   Egli ha conseguentemente soddisfatto la condizione del previo esaurimento   delle vie di ricorso interne, prevista dall’articolo 35 § 1 della Convenzione.   L’eccezione del Governo non può dunque che essere respinta.   21. La Corte constata dunque che tale motivo di ricorso non è   manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.   La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di   irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.   B. Sul merito   1. Tesi delle parti   22. Il ricorrente ritiene innanzitutto che il passaggio incriminato del suo   libro è evidentemente una critica ironica all’opera della denunciante.   Quest’ultima non sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo,   un semplice cittadino, ma un autore che, avendo pubblicato un’opera,   accetta di fatto di sottoporre i suoi scritti all’esame della critica. Il ricorrente   si sarebbe limitato a formulare qualche considerazione – certamente   pungente – sulle posizioni espresse dalla denunciante nella sua opera.   23. Peraltro, l’articolo 10 tutelerebbe parimenti, in una certa misura,   l’invettiva personale. In ogni caso, le affermazioni in questione non   sarebbero particolarmente dannose per la denunciante. La condanna penale,   che non risponderebbe a nessun bisogno sociale imperativo, avrebbe violato   i diritti protetti dall’articolo 10 della Convenzione.   24. Il Governo sostiene, innanzitutto, che la sanzione penale comminata   non può ritenersi un’ingerenza nel diritto del ricorrente alla libertà   d’espressione, nella misura in cui costui ha formulato delle offese personali   che oltrepassano la sana critica scientifica.   25. Tuttavia, anche ritenendo che egli abbia subito un’ingerenza, il   Governo sostiene che essa fosse necessaria in una società democratica, ai   sensi del paragrafo 2 dell’articolo 10. La condanna del ricorrente avrebbe   così mirato ad uno scopo legittimo, e cioè la protezione dei diritti altrui. Il   Governo aggiunge che, se si tiene conto della posizione della persona presa   di mira dalle critiche in questione – un professore in pensione – e della   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   natura delle espressioni incriminate, si giunge alla conclusione che la   sanzione penale del ricorrente era necessaria. Il Governo conclude che,   essendo l’ingerenza proporzionata allo scopo legittimo perseguito, non può   sostenersi alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione.   2. La valutazione della Corte   26. La Corte ricorda che, secondo la sua costante giurisprudenza, la   libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di ogni   società democratica, nonché una delle condizioni di base del suo progresso e   della crescita personale di ciascuno. Sotto riserva del paragrafo 2   dell’articolo 10, essa vale non solo per le “informazioni” o le “idee” accolte   con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche per quelle che   urtano, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo, la tolleranza e   lo spirito d’apertura, senza i quali non vi è “società democratica”. Come   precisato dall’articolo 10 della Convenzione, l’esercizio di questa libertà è   sottoposto a delle eccezioni che richiedono tuttavia una interpretazione   restrittiva, e la necessità di restringerla deve essere provata in modo   convincente. La verifica del carattere “necessario in una società   democratica” dell’ingerenza in questione richiede alla Corte di verificare se   essa risponda ad un “bisogno sociale imperativo”. Gli Stati contraenti   godono di un certo margine di apprezzamento per giudicare circa l’esistenza   di una tale necessità, ma tale margine va di pari passo con un controllo   europeo che riguarda al tempo stesso la disciplina legislativa nonché le   decisioni interne che la applicano, anche quando queste promanino da una   giurisdizione indipendente (Lopes Gomes da Silva c. Portogallo,   n. 37698/97, § 30, CEDU 2000-X).   27. Tali principi trovano applicazione in materia di pubblicazione di libri   o di altri scritti come quelli da pubblicare o che sono pubblicati sulla stampa   periodica, quando vertano su questioni d’interesse generale (Chauvy ed altri   c. Francia, n. 64915/01, § 68, CEDU 2004-VI).   28. Nell’esercizio del suo potere di controllo, la Corte deve esaminare   l’ingerenza in questione alla luce dell’intera vicenda, compreso il tenore   delle parole in questione e il contesto nel quale sono state pronunciate. In   particolare, ad essa spetta determinare se la restrizione apportata alla libertà   d’espressione di un individuo sia “proporzionata agli scopi legittimi   perseguiti” e se i motivi invocati dai giudici nazionali per giustificare   l’ingerenza siano “pertinenti e sufficienti” (si veda, tra molte altre, Perna c.   Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU 2003-V e Cumpǎnǎ e Mazǎre c.   Romania [GC], n. 33348/96, §§ 89-90, 17 dicembre 2004).   29. Nel caso di specie, la Corte nota innanzitutto che la condanna penale   inflitta al ricorrente costituisce evidentemente un’ingerenza nel suo diritto   alla libertà d’espressione. Le obiezioni sollevate dal Governo a tale   proposito riguardano piuttosto l’esame della giustificazione di tale   ingerenza.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   30. La Corte deve domandarsi, quindi, se l’ingerenza in questione   rispetti o meno i requisiti previsti al paragrafo 2 dell’articolo 10. È dunque   necessario determinare se tale ingerenza era “prevista dalla legge”, se essa   era volta a realizzare uno o più scopi legittimi enunciati in tale paragrafo e   se era “necessaria in una società democratica” per la realizzazione di questi   stessi scopi. Non è contestato dalle parti che l’ingerenza era prevista dalla   legge – nella specie le disposizioni pertinenti del codice penale – e che era   finalizzata ad uno scopo legittimo, ossia la protezione della reputazione o   dei diritti altrui, ai sensi dell’articolo 10 § 2. La Corte condivide tale analisi.   Al contrario, le parti non sono d’accordo circa la valutazione dell’ingerenza,   se essa era “necessaria in una società democratica”.   31. Esaminando il contesto del caso e l’insieme delle circostanze in cui   le espressioni incriminate sono state proferite, la Corte ritiene in primo   luogo che il dibattito in questione possa essere ritenuto d’interesse generale,   anche se la controversia, relativa all’analisi storica e simbolica di un   monumento importante della città di Castelo Branco, riguarda un ambito   molto specifico.   32. In secondo luogo, per quanto concerne la posizione della   denunciante, la Corte ritiene, contrariamente al Governo, che l’interessata   non può essere considerata come un “semplice cittadino”. In quanto autrice   di un’opera scientifica pubblicata e disponibile sul mercato, ella sapeva di   esporsi ad eventuali critiche da parte dei lettori o di altri membri della   comunità scientifica. In terzo luogo, per quanto riguarda le espressioni del   ricorrente, le quali costituiscono, secondo i giudici interni, un attacco   personale alla denunciante, la Corte ritiene che, pur avendo sicuramente una   connotazione negativa, siano volte, principalmente, alla supposta qualità   dell’analisi del monumento in questione da parte della denunciante. Le   Corte ricorda a tal proposito la sua costante giurisprudenza secondo cui è   necessario distinguere con cura tra fatti e giudizi di valore. Se la concretezza   dei primi può essere provata, i secondi non si prestano ad una dimostrazione   della loro esattezza (Lingens c. Austria, sentenza dell’8 luglio 1986, Serie A   n. 103, p. 28, § 46). Infine, in via subordinata, la Corte rileva, quanto al   libro del ricorrente, che, non rivolgendosi verosimilmente che ad un   pubblico molto specifico, l’impatto delle idee ivi esposte meriterebbe   d’essere relativizzato.   33. Infine, sanzionare penalmente il tipo di critiche espresse dal   ricorrente rischierebbe, agli occhi della Corte, di ostacolare in modo   significativo la libertà di cui devono godere i ricercatori nell’ambito del loro   lavoro scientifico. Contrariamente al Governo, la Corte non può ritenere che   la sanzione penale comminata al ricorrente, e cioè la multa al tasso   giornaliero di 10 euro (Euro) per cento giorni o, in assenza di pagamento, la   pena di sessantasei giorni di reclusione, rivesta un carattere minore,   soprattutto tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso. Infatti,   prevedere la possibilità di una pena detentiva in un classico caso di   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO   diffamazione come quello in questione produce inevitabilmente un effetto   dissuasivo sproporzionato (Cumpǎnǎ et Mazǎre, citata, §§ 116-117).   34. Sulla base di quanto precede, la Corte conclude che non è stato   assicurato un giusto equilibrio tra la necessità di proteggere il diritto del   ricorrente alla libertà d’espressione e quella di proteggere la reputazione e i   diritti della denunciante. La condanna del ricorrente non rappresentava uno   strumento ragionevolmente proporzionato al perseguimento dello scopo   legittimo avuto di mira, tenuto conto dell’interesse della società democratica   ad assicurare e mantenere la libertà d’espressione. Pertanto vi è stata   violazione dell’articolo 10 della Convenzione.   II. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   35. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   36. A titolo di pregiudizio materiale che egli ritiene di aver subito, il   ricorrente chiede il rimborso delle somme che ha dovuto versare in ragione   della sua condanna (multa, spese di giustizia e pubblicazione degli avvisi),   ossia 2 947,65 Euro. Egli pretende inoltre 5 000 Euro in riparazione del   pregiudizio morale che sostiene di aver subito a causa della sua condanna   penale.   37. In riferimento al danno materiale, il Governo non solleva obiezioni   quanto al rimborso chiesto nel caso in cui la Corte concluda per la   violazione dell’articolo 10 della Convenzione. In riferimento al pregiudizio   morale, il Governo ritiene che l’eventuale constatazione di violazione   fornirebbe in sè al ricorrente una riparazione sufficiente.   38. La Corte ritiene che le somme pagate dal ricorrente in ragione della   sua condanna siano il risultato diretto della violazione del suo diritto alla   libertà d’espressione. Accoglie pertanto la sua richiesta di rimborso. Ritiene   tuttavia che la constatazione di violazione di cui alla presente sentenza   costituisce in sè un’equa soddisfazione sufficiente per il danno morale   subito dal ricorrente.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO     B. Spese e costi   39. Il ricorrente chiede il rimborso delle spese di traduzione sostenute,   ossia 169,40 Euro, nonchè il pagamento di una somma a titolo di onorario   per il suo avvocato, ma si rimette alla saggezza della Corte per quanto   concerne la determinazione del suo ammontare.   40. Il Governo si rimette anch’esso alla saggezza della Corte, riferendosi   alla prassi di quest’ultima in casi analoghi.   41. La Corte, prendendo in considerazione la natura e la complessità del   caso, giudica ragionevole accordare al ricorrente 7 500 EUR a tale titolo.   C. Interessi moratori   42. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea   maggiorato di tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,   1. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 10 della Convenzione;   2. Ritiene,   a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal   giorno in cui la sentenza diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2   della Convenzione, 2 947,65 Euro (duemilanovecentoquarantasette euro   e sessantacinque centesimi) per il danno materiale e 7 500 Euro   (settemila e cinquecento euro) per spese e costi;   b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento,   tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso pari   a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, maggiorato di tre punti percentuali;   3. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in francese, quindi comunicata per iscritto il 27 marzo 2008, ai   sensi dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA AZEVEDO c. PORTOGALLO     Françoise Elens-Passos   Cancelliere aggiunto   Françoise Tulkens   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło