20817/04
WyrokETPCz2008-05-06ECLI:CE:ECHR:2008:0506JUD002081704
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy 48-dniowy areszt tymczasowy nieletniego skarżącego, przetrzymywanego z dorosłymi, naruszył prawo do rozsądnego terminu z art. 5 § 3 Konwencji oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy zgodnie z art. 5 § 4 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że areszt tymczasowy nieletnich powinien być stosowany jako środek ostateczny i trwać jak najkrócej, a nieletni powinni być oddzieleni od dorosłych, zgodnie z licznymi międzynarodowymi standardami. Stwierdził, że władze krajowe nie wzięły pod uwagę wieku skarżącego ani faktu, że był przetrzymywany z dorosłymi, co czyniło areszt nieuzasadnionym. Ponadto, Trybunał uznał, że krajowe środki odwoławcze w Turcji nie były skuteczne w kwestionowaniu legalności aresztu tymczasowego, powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo.Stan faktyczny
Skarżący, 17-letni Tolga Nart, został aresztowany 28 listopada 2003 r. pod zarzutem napadu z bronią w ręku. W chwili aresztowania był odurzony i senny, co uniemożliwiło mu składanie zeznań. Mimo sprzeciwu adwokata, został osadzony w areszcie tymczasowym na 48 dni, przebywając w więzieniu z dorosłymi. Ostatecznie został skazany za rabunek, a wyrok został uchylony przez Sąd Kasacyjny w 2006 r. i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał skargę za dopuszczalną. Stwierdził naruszenie art. 5 § 3 Konwencji (5 głosów za, 2 przeciw) oraz art. 5 § 4 Konwencji (jednogłośnie). Zasądził na rzecz skarżącego 750 EUR za szkody niemajątkowe, odrzucając pozostałe żądania zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
NART c. TURCHIA
(Ricorso n. 20817/04)
SENTENZA
STRASBURGO maggio 2008
FINALE
06/08/2008
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44
§ 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA NART c. TURCHIA
OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE
DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI
Nel caso Nart c. Turchia
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Seconda Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Françoise Tulkens, Presidente,
Antonella Mularoni,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, giudici,
e da Sally Dollé, Cancelliere di Sezione,
Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 27 marzo 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20817/04) diretto contro la
Repubblica Turca con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Tolga
Nart (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 29 maggio 2004 in virtù
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente è rappresentato dalla Sig.ra B. Duran, avvocato del foro
di Izmir. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo Agente.
3. Il 10 luglio 2007 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente
inammissibile e ha deciso di comunicare al Governo la doglianza relativa
alla lunghezza della detenzione cautelare e quella relativa al diritto ad un
ricorso effettivo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3,
essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati
esaminati congiuntamente.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
4. Il ricorrente è nato nel 1986 ed è attualmente in stato di detenzione
cautelare presso la Prigione di Uşak in relazione ad un reato che non ha
legami col presente caso.
5. Il 28 novembre 2003 alle ore 11.30 circa il ricorrente, che al tempo
aveva 17 anni, veniva arrestato da agenti di polizia perchè sospettato di
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essere coinvolto nella rapina a mano armata di un piccolo negozio di generi
alimentari. La polizia aveva trovato il ricorrente addormentato in una
piscina vuota situata nelle vicinanze del negozio che nella notte era stato
derubato.
6. Il 29 novembre 2003 il ricorrente veniva visitato da un medico
all’Ospedale statale di Urla. Il referto medico non riportava alcun segno di
violenza fisica sul suo corpo, ma segnalava che il ricorrente era stato
drogato e addormentato. Il referto concludeva che non c’era niente che
ostacolasse la detenzione cautelare del ricorrente.
7. Nello stesso giorno, il ricorrente veniva nuovamente visitato da un
medico. Il referto medico descriveva il ricorrente come assonnato, apatico e
fisicamente debole. Sempre in quello stesso giorno, la polizia richiedeva che
il ricorrente, che doveva essere condotto dinanzi ad un pubblico ministero,
ricevesse l’assistenza di un avvocato d’ufficio dell’Ordine degli avvocati del
foro di Izmir.
8. Sia il ricorrente sia il suo avvocato comparirono dinanzi al pubblico
ministero. Tuttavia, il pubblico ministero non poté raccogliere alcuna
dichiarazione da parte del ricorrente in quanto questi era addormentato. Il
ricorrente veniva poi condotto dinanzi al giudice per le indagini preliminari;
in tale sede il ricorrente riusciva a stare in piedi solamente con l’aiuto del
co-imputato. In presenza di tali circostanze l’avvocato del ricorrente
eccepiva che non sarebbe stato opportuno, né legale, acquisire una qualche
dichiarazione del ricorrente. Tuttavia, il giudice ne rigettava le obiezioni
proseguendo con l’interrogatorio. Il giudice osservava, in proposito, che non
vi era alcuna precedente dichiarazione fatta dal ricorrente alla polizia o al
pubblico ministero. Il ricorrente, occasionalmente, si svegliava e rispondeva
alle domande; in tali frangenti egli negava di aver commesso la rapina.
L’avvocato reiterava l’argomentazione che il ricorrente non era nelle
condizioni idonee per comprendere le accuse mosse contro di lui e che il
modo in cui veniva raccolta la sua dichiarazione era contrario alla legge. Al
contrario, il co-imputato del ricorrente confermava le accuse nei suoi
confronti. Il co-imputato, in particolare, ammetteva che lui ed il ricorrente
avevano bevuto birra e preso delle pasticche prima dell’accaduto e avevano
rubato cioccolata, sigarette, coca-cola, salsicce e biscotti dal negozio.
Conseguentemente, il giudice per le indagini preliminari disponeva la
custodia cautelare per il ricorrente ed il suo co-imputato. Il ricorrente
pertanto veniva inviato presso la Prigione di Buca, dove veniva messo in
stato di detenzione insieme a persone adulte.
9. Il 2 dicembre 2003 l’avvocato del ricorrente contestava davanti alla
Corte Penale di Izmir la legittimità della detenzione del ricorrente. Nell’atto
di ricorso l’avvocato faceva valere, con riferimento agli articoli 5 e 6 della
Convenzione, che il ricorrente non era stato messo in condizione di
comprendere le accuse mosse nei suoi confronti e che non gli erano stati
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dati il tempo e la possibilità necessari per preparare la sua difesa e questo
poiché non era stato messa in condizione di comunicare con lui. L’avvocato
faceva presente, inoltre, che il ricorrente era un minore e che, pertanto, in
base all’articolo 37 (b) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo, la detenzione di un minore non può che essere considerata una
misura preventiva da adottarsi come extrema ratio. L’avvocato sosteneva,
inoltre, che l’articolo 10 § 5 della Legge sull’Istituzione, il Funzionamento e
le Procedure dei Tribunali per i Minorenni (Legge n. 2253), richiedeva che
il ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato ad una struttura ospedaliera o
ad un centro di assistenza sociale, invece che essere detenuto in carcere.
10. Il 3 dicembre 2003, la Corte d’Assise di Izmir respingeva tali
obiezioni, e ciò con riguardo al contenuto del fascicolo, alla natura del reato
attribuito al ricorrente e allo stato degli elementi di prova.
11. Il 12 dicembre 2003, il pubblico ministero depositava presso il
Tribunale per i Minorenni di Izmir una richiesta di rinvio a giudizio,
accusando il ricorrente e il suo co-imputato di rapina a mano armata ai sensi
dell’articolo 497 del Codice Penale, per il quale la condanna minima
prevista era pari a 15 anni di reclusione.
12. Il 16 gennaio 2004 il Tribunale per i Minorenni di Izmir dava inizio
al processo. Al ricorrente veniva ricordata la dichiarazione resa dinanzi al
giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente prendeva atto del suo
contenuto, ma aggiungeva di non ricordare nulla circa il momento in cui tale
dichiarazione era stata raccolta. Il giudice procedeva all’ascolto di un
testimone oculare; questi identificava il co-imputato del ricorrente come
l’autore del reato. Il testimone, inoltre, dichiarava che egli viveva in uno
degli appartamenti situati sopra il negozio e che il negoziante era il suo
affittuario. Dichiarava, inoltre, che alle ore 22.30 della notte della rapina
aveva udito dei rumori al piano di sotto e, pertanto era andato a controllare.
Aveva visto che il vetro della porta del negozio era stato rotto, e che il
complice del ricorrente stava mettendo delle cose nei sacchi. Nel negozio
aveva visto anche il ricorrente. Il testimone, aggiungeva, inoltre, che non
appena accortosi di lui, il complice del ricorrente aveva estratto una pistola
puntandola contro di lui ma che egli era riuscito ad afferrarla
immediatamente; dopo di ciò il ricorrente ed il suo complice erano fuggiti
via. Il ricorrente veniva rilasciato lo stesso giorno in attesa di giudizio.
13. Il 12 aprile 2004 il Tribunale per i Minorenni riconosceva il
ricorrente colpevole di rapina ai sensi dell’articolo 493 § 1 del Codice
Penale, invece che di rapina a mano armata, e questo poiché la pistola usata
durante l’accaduto era finta. Il tribunale, pertanto condannava il ricorrente
ad un anno ed otto mesi di reclusione.
14. Il 13 aprile 2004 l’avvocato del ricorrente presentava ricorso contro
questa sentenza.
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15. Il 4 ottobre 2006 la Corte di Cassazione annullava la sentenza del
giudice di primo grado, ritenendo che la condanna e la sentenza avrebbero
dovuto essere riviste in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice
Penale il 1° giugno 2005.
16. Il caso veniva rinviato al Tribunale per i Minorenni di Izmir dove, in
base alle informazioni contenute nel fascicolo, il procedimento risulta essere
ancora pendente.
II. LA NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE
A. Le raccomandazioni del Comitato dei Ministri
Le regole europee di detenzione
17. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del
Consiglio d’Europa sulle Regole europee di detenzione (Rec (2006)2),
adottata l’11 gennaio alla 952ma riunione dei Ministri delegati, nelle sue
parti pertinenti, recita come segue:
“11.1 I minori di 18 anni di età non dovrebbero essere detenuti in un carcere per
adulti, ma in una strutture appositamente designate a tale scopo.
11.2 Se ciò nondimeno dei minori sono detenuti eccezionalmente in tali carceri
occorre che siano adottati specifici regolamenti che tengano conto del loro status e
delle loro esigenze. …
35.1 Qualora eccezionalmente bambini al di sotto dei 18 anni di età siano detenuti
in un carcere per adulti, le autorità dovranno assicurare che, in aggiunta ai servizi a
disposizione di tutti i detenuti, i detenuti minorenni abbiano accesso ai servizi
educativi, psicologici e sociali, all’assistenza religiosa e ai programmi ricreativi o
equivalenti a quelli disponibili per i bambini in comunità.
35.4 Qualora dei minori siano detenuti in strutture penitenziarie per adulti essi
dovranno essere tenuti in una sezione del carcere separata da quella utilizzata dagli
adulti, a meno che ciò non sia considerato come contrario all’interesse superiore del
bambino.
18. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del
Consiglio d’Europa concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza
minorile e il ruolo della giustizia minorile (Rec (2003)20), adottata il 24
settembre 2003 alla 853ma riunione dei Ministri delegati, nelle sue parti
pertinenti, recita come segue:
“16. Allorché, dei minori sospettati di reati sono sottoposti, come misura di extrema
ratio, a provvedimenti di custodia cautelare, quest’ultima non deve protrarsi per più di
sei mesi prima dell’inizio del processo. Questo periodo può essere esteso solo quando
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un giudice non coinvolto nelle indagini del caso accerti che eventuali ritardi nel
procedimento siano pienamente giustificati da circostanze eccezionali.
17. Ove possibile, misure alternative alla custodia cautelare in carcere devono
essere utilizzate per i minori indagati, come la sistemazione presso parenti, famiglie
adottive o altre forme di alloggio di sostegno. La custodia cautelare non deve mai
essere usata come una punizione o una forma di intimidazione oppure in sostituzione
delle misure di protezione del bambino o di salute mentale.
19. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del
Consiglio d’Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza minorile (n.
R(87)20), adottata il 17 settembre 1987 alla 410ma riunione dei Ministri
delegati, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:
“Raccomanda ai governi degli stati membri di rivedere, se necessario, la loro
legislazione e procedura allo scopo: …
7. di escludere la custodia cautelare in carcere dei minori, salvo casi eccezionali di
reati molto gravi commessi dai minori più grandi di età; in questi casi, occorre
limitare la durata della custodia cautelare e mantenere il minore separato dagli adulti;
prevedere, infine, che le decisioni di questo tipo siano adottate, in linea di principio,
previa consultazione di un organo di assistenza sociale competente a decidere su
proposte alternative …”
B. La Carta sociale europea
20. L’articolo 17 della Carta Sociale europea del 1961 disciplina il
diritto alla protezione economica e sociale delle madri e dei bambini. In tale
contesto, il Comitato europeo per i Diritti Sociali osservava, nelle sue
Conclusioni XVII-2 (Turchia), che i giovani delinquenti erano detenuti, se
arrestati, in sezioni delle prigioni per adulti ed in due case circondariali
riservate ai minori e sorvegliati dalla gendarmeria. Il Comitato notava che la
durata della custodia cautelare era lunga e le condizioni di reclusione
inadeguate.
C. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989
21. L’articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del
fanciullo, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:
“Gli Stati parti vigilano affinché ...
(b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto,
la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in
conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la
durata più breve possibile;
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(c) ogni fanciullo privato della libertà sia trattato con umanità e con il rispetto
dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze
delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato della libertà sarà
separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua
famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze
eccezionali.”
D. Le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo: Turchia. (09/07/2001(CRC/C/15/Add.152.))
22. La parte rilevante di questo testo relativo alla “giustizia minorile”
afferma quanto segue:
“65. ... Si prende atto con profonda preoccupazione del fatto che la detenzione non
viene utilizzata come misura di extrema ratio e che sono stati segnalati casi di minori
detenuti in isolamento per lunghi periodi. Il Comitato è altresì preoccupato per il fatto
che è presente solo un numero ridotto di tribunali per i minorenni e nessuno di essi è
situato nella parte orientale del Paese. Preoccupazione è espressa anche per i lunghi
periodi di custodia cautelare e per le insoddisfacenti condizioni di detenzione e per
l’offerta di insufficienti programmi di istruzione, riabilitazione e reintegrazione
durante il periodo di detenzione.
66. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte continui a rivedere il diritto e le
procedure riguardanti il sistema di giustizia minorile al fine di renderlo conforme con
la Convenzione, e in particolare con gli articoli 37, 40 e 39, così come con altri
rilevanti standard internazionali del settore, come gli standard delle Regole minime
delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (cfr. le Regole di
Pechino) e le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza
minorile (le Linee guida di Riyad), al fine di elevare la soglia dell’età legale per la
responsabilità penale, estendendo la protezione garantita dai Tribunali per i Minorenni
a tutti i fanciulli fino all’età di 18 anni e applicando questa legge in modo efficace con
l’istituzione di Tribunali per i Minorenni in ogni provincia. In particolare, si ricorda
allo Stato parte che i casi di delinquenti minorenni dovrebbero essere trattati senza
ritardo, al fine di evitare periodi di detenzione in isolamento, e che la custodia
cautelare deve essere usata solo come misura di ultima istanza., deve essere quanto
più breve possibile e non deve durare più del periodo prescritto dalla legge. Misure
alternative alla custodia cautelare dovrebbero essere usate laddove possibile.”
DIRITTO
I. ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO
23. Il Governo ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso per il
mancato esaurimento dei ricorsi interni, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della
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Convenzione. A tal riguardo, ha affermato che il ricorrente non aveva
richiamato, in nessun grado del procedimento interno, le disposizioni della
Convenzione. Il Governo, inoltre, sostiene che il ricorrente avrebbe potuto
chiedere un indennizzo in base alla Legge n. 466 sul Pagamento di
indennizzo per le persone illegalmente arrestate o detenute.
24. Per quanto riguarda la prima obiezione, la Corte osserva che il
rappresentante del ricorrente ha fatto riferimento agli articoli 5 e 6 della
Convenzione nella sua richiesta del 2 dicembre 2003, e ha dichiarato che la
decisione di porre il ricorrente in stato di custodia cautelare costituiva una
violazione di dette disposizioni nonché una violazione dell’articolo 37 (b)
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.
Conseguentemente, tale obiezione non può essere accolta.
25. Per quanto riguarda la seconda obiezione, la Corte ricorda che essa
ha già esaminato e respinto in casi analoghi tale tipologia di argomentazioni
da parte del Governo (si veda Bayam c. Turchia, n. 26896/02, § 16, 31
luglio 2007; Yağcı e Sargın c. Turchia, sentenza dell’8 giugno 1995, Serie
A n. 319-A, § 44). La Corte non trova alcuna particolare circostanza nel
caso di specie che la induca a discostarsi da questa giurisprudenza. In
conclusione, anche questa obiezione non può essere accolta.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA
CONVENZIONE
26. Il ricorrente lamenta che la sua detenzione cautelare abbia superato
la durata ragionevole prevista. Egli sostiene inoltre di non aver avuto a
disposizione alcun rimedio effettivo per contestare la legalità di tale
detenzione. In relazione a tali doglianze, il ricorrente invoca l’articolo 5 §§ e 4, che prevede:
“3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal
paragrafo 1.c del presente articolo … ha diritto di essere giudicata entro un termine
ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura…
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di
presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla
legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è
illegittima.”
27. Il Governo contesta tali argomentazioni.
A. Articolo 5 § 3 della Convenzione
28. Il Governo osserva che vi erano valide ragioni per tenere il ricorrente
in stato di detenzione cautelare. Il Governo afferma, in primo luogo, che il
ricorrente aveva precedenti condanne per simili reati ed fornisce le relative
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decisioni giudiziarie. In secondo luogo, il Governo dichiara che, essendo
stato il ricorrente imputato del reato di rapina a mano armata, questi
rischiava una pena fino a 15 anni di reclusione. A tal proposito, il Governo
fa riferimento all’articolo 19 della Legge sull’Istituzione, la Giurisdizione e
le Procedure giudiziarie dei Tribunali per i Minorenni, che prevede che i
minori non possano essere tenuti in detenzione se le accuse a loro carico
non comportino una condanna pari ad almeno 3 anni di reclusione.
29. La Corte ricorda che l’articolo 5 § 3 della Convenzione non indica
una durata massima della custodia cautelare. Stabilire se un determinato
periodo di detenzione sia ragionevole è una questione che non può essere
valutata in abstracto. In effetti, la ragionevolezza della detenzione cautelare
nei riguardi di un accusato deve essere valutata secondo le speciali
caratteristiche di ciascun caso. Il perdurare della detenzione può essere
giustificato in un determinato caso solo se vi siano indicazioni espresse di
un’autentica necessità di interesse generale che, nonostante la presunzione
d’innocenza, prevalga sulla regola del rispetto della libertà individuale.
Compete innanzitutto alle autorità giudiziarie nazionali esaminare tutte le
circostanze tali da palesare o escludere l’esistenza di una tale necessità e di
renderne conto nelle loro decisioni rese sulle istanze di remissione in libertà.
È essenzialmente sulla base delle motivazioni contenute in queste decisioni
nonché sui fatti non controversi indicati dal ricorrente nelle sue istanze che
la Corte è chiamata a decidere se vi sia stata o meno una violazione
dell’articolo 5 § 3 (si veda Klamecki c. Polonia, n. 25415/94, § 74, 28
marzo 2002; W c. Svizzera, sentenza del 26 gennaio 1993, Serie A n. 254-A,
pp. 15-19, §§ 30-42; Contrada c. Italia, sentenza del 24 agosto 1998,
Reports of Judgments and Decisions 1998-V, § 54).
30. Nel caso di specie, la Corte osserva che il periodo da prendere in
considerazione inizia il 28 novembre 2003 con l’arresto del ricorrente e
termina il 16 gennaio 2004 con la sua scarcerazione durante la prima
udienza di fronte al Tribunale per i Minorenni di Izmir. Pertanto la
detenzione è durata quarantotto giorni.
31. Nell’esaminare questo caso, la Corte ha tenuto conto della grande
varietà di importanti testi internazionali cui si è fatto riferimento sopra
(paragrafi 17-22) e ricorda che la detenzione cautelare dei minori dovrebbe
essere utilizzata come misura di extrema ratio; dovrebbe essere quanto più
breve possibile e, laddove la detenzione sia strettamente necessaria, i minori
dovrebbero essere tenuti separati dagli adulti.
32. La Corte osserva inoltre che, quando il ricorrente ha fatto ricorso
avverso la sua detenzione cautelare, la Corte d’Assise di Izmir ha respinto il
suo ricorso sulla base del contenuto del fascicolo di causa, della natura del
reato e dello stato degli elementi di prova (paragrafo 10, supra). Benché, in
generale, l’espressione “lo stato degli elementi di prova” possa essere un
fattore rilevante per l’esistenza e la persistenza di gravi indizi di
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colpevolezza, nel caso di specie esso non può da solo giustificare la durata
della detenzione lamentata dal ricorrente (si veda Selçuk c. Turchia, n.
21768/02, § 34, 10 gennaio 2006).
33. Va inoltre osservato che, sebbene l’avvocato del ricorrente abbia
portato all’attenzione delle autorità il fatto che si trattasse di un minore,
sembra che le autorità non abbiano mai preso in considerazione l’età del
ricorrente al momento di ordinarne la detenzione. Inoltre, dal fascicolo
risulta che, durante la sua detenzione, il ricorrente è stato tenuto in carcere
insieme agli adulti (paragrafo 8, supra).
34. Alla luce di quanto precede e, in particolare, tenuto conto che il
ricorrente era al momento minorenne, la Corte rileva che la durata della
custodia cautelare del ricorrente è stata contraria all’articolo 5 § 3 della
Convenzione.
35. Si è verificata di conseguenza una violazione di questa disposizione
B. Articolo 5 § 4 della Convenzione
1. Sulla ricevibilità
36. La Corte constata che tale motivo di ricorso non è manifestamente
infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva
peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si
decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.
2. Sul merito
37. Il Governo sostiene che alla luce del diritto interno il ricorrente
aveva un efficace rimedio per contestare la legittimità della custodia
cautelare del ricorrente.
38. Il ricorrente sostiene che la sua opposizione in merito alla custodia
cautelare non ha ricevuto alcuna seria considerazione da parte dei tribunali
nazionali, che hanno utilizzato formule stereotipate per respingere la sua
richiesta.
39. La Corte osserva che, in molti casi in cui sono state sollevate
questioni analoghe a quella in esame, essa ha rigettato siffatte
argomentazioni del Governo. Essa ha concluso che l’articolo 298 del Codice
di procedura penale non può essere considerato un rimedio effettivo ed ha
rilevato una violazione dell’articolo 5 § 4 della Convenzione (si veda,
mutatis mutandis, Koşti e altri c. Turchia, n. 74321/01, §§ 21-25, 3 maggio
2007; Öcalan c. Turchia [GC] n. 46221/99, §§ 71-72, CEDU 2005-IV). La
Corte non rileva alcuna circostanza nel caso di specie tale da indurla a
discostarsi dalle sue precedenti conclusioni.
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40. In conclusione, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione
dell’articolo 5 § 4 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL’ARTICOLO
DELLA
41. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
42. Il ricorrente chiede 4,000 euro (EUR) a titolo di danno non
patrimoniale.
43. Il Governo si oppone alla sua richiesta.
44. Decidendo secondo equità, la Corte accorda al ricorrente 750 EUR a
tale titolo.
B. Spese e costi
45. Il ricorrente chiede anche 2,000 euro (EUR) per le spese e i costi
sostenuti dinanzi alla Corte.
46. Il Governo si oppone a tale richiesta.
47. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso
delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella
misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del
loro importo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato di aver
effettivamente sostenuto i costi richiesti. Pertanto, essa non accorda nulla a
tale titolo.
C. Interessi moratori
48. La Corte giudica opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora
sul tasso marginale d’interesse della Banca centrale europea maggiorato di
tre punti percentuali.
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OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE
DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile;
2. Ritiene, con 5 voti contro 2, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 3
della Convenzione;
3. Ritiene, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 4 della
Convenzione;
4. Ritiene, con 5 voti contro 2,
(a) che lo Stato convento debba versare al ricorrente, entro tre mesi dal
giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto
previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 750 Euro
(settecentocinquanta), per danni morali, più ogni altra somma
eventualmente dovuta a titolo di imposta, il cui totale andrà convertito in
Nuove Lire turche con il tasso applicabile al momento della
liquidazione.
(b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al
pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un
tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile
durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. Rigetta, per il resto, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione del
ricorrente.
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 6 maggio 2008, ai sensi degli
articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
Alla presente sentenza è allegato, conformemente all’articolo 45 § 2 della
Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento, l’opinione congiunta
parzialmente dissenziente dei Giudici Türmen e Mularoni.
F.T.
S.D.
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OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE
DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI
OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI
GIUDICI TÜRMEN E MULARONI
Noi non concordiamo con la maggioranza che ritiene che vi sia stata una
violazione dell’articolo 5 § 3 nel caso di specie.
Siamo pienamente consapevoli del fatto che un certo numero di testi
internazionali raccomandano di considerare la detenzione in carcere dei
minori come una misura di extrema ratio per fronteggiare la delinquenza
minorile. Condividiamo pienamente lo spirito sotteso a tutte le
dichiarazioni, le convenzioni e le raccomandazioni adottate a tal riguardo.
Tuttavia, osserviamo che tutti questi testi ammettono la possibilità per i
minori di essere detenuti in carcere, sebbene come misura di extrema ratio
e, per quanto concerne la custodia cautelare, per periodi limitati (si veda
paragrafo 17-21 della sentenza). La raccomandazione (2003)20 del
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, ad esempio, prevede un
periodo massimo di detenzione cautelare di sei mesi prima dell’inizio del
processo (si veda il paragrafo 18 della sentenza). Sulla stessa linea,
l’articolo 37 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo prevede che
l’arresto, la detenzione o la carcerazione di un minore possano essere
utilizzati, per il più breve periodo di tempo possibile, come misura di
extrema ratio (si veda il paragrafo 21 della sentenza). La raccomandazione
del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa (n.
(87)20), per la parte che interessa, fa specifico riferimento, al fine di
giustificare la custodia cautelare in carcere dei minori, ai “casi eccezionali
di reati molto gravi commessi dai minori più grandi d’età” (si veda il
paragrafo 19 della sentenza).
Ciò significa, a nostro avviso, che deve essere prestata particolare
attenzione alle specifiche circostanze di ogni singolo caso e alla personalità
di ogni singolo ricorrente.
Osserviamo che il Sig. Nart, che aveva 17 anni e 7 mesi quando è stato
arrestato in relazione al caso di specie, era già stato riconosciuto colpevole
di furto con scasso nel 1999. Era stato condannato a un mese e quindici
giorni di reclusione ma, tenuto conto della sua età, la condanna era stata
dapprima convertita in una multa e poi sospesa.
Nel 2003, era stato riconosciuto colpevole di tentato furto con scasso. Era
stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione ma, tenuto conto della
sua età, la sua condanna era stata nuovamente convertita in una multa.
Per quanto riguarda il presente ricorso, osserviamo che il ricorrente era
stato accusato di rapina a mano armata, un reato grave. Al termine della
prima udienza, che ha avuto luogo 48 giorni dopo il suo arresto, il ricorrente
è stato rilasciato in attesa di giudizio.
Tenendo conto della durata complessiva della sua detenzione, delle
precedenti condanne del ricorrente per simili reati e le specifiche circostanze
del caso, riteniamo che la detenzione del ricorrente sia avvenuta in
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conformità con il requisito del “termine ragionevole” previsto dall’articolo 5
§ 3 della Convenzione.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, non consideriamo
come elemento sufficientemente rilevante il fatto che il ricorrente sia stato
tenuto in carcere insieme agli adulti. Siamo, ben vedere, pienamente
d’accordo sul fatto che i minori non dovrebbero essere detenuti in prigione
in compagnia di adulti. Tuttavia, ci sembra che, se un problema dovesse
porsi a tal proposito, esso dovrebbe essere esaminato in base all’articolo 3
della Convenzione piuttosto che in base all’articolo 5 § 3 della stessa.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło