20817/04

WyrokETPCz2008-05-06ECLI:CE:ECHR:2008:0506JUD002081704

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy 48-dniowy areszt tymczasowy nieletniego skarżącego, przetrzymywanego z dorosłymi, naruszył prawo do rozsądnego terminu z art. 5 § 3 Konwencji oraz czy istniał skuteczny środek odwoławczy zgodnie z art. 5 § 4 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał podkreślił, że areszt tymczasowy nieletnich powinien być stosowany jako środek ostateczny i trwać jak najkrócej, a nieletni powinni być oddzieleni od dorosłych, zgodnie z licznymi międzynarodowymi standardami. Stwierdził, że władze krajowe nie wzięły pod uwagę wieku skarżącego ani faktu, że był przetrzymywany z dorosłymi, co czyniło areszt nieuzasadnionym. Ponadto, Trybunał uznał, że krajowe środki odwoławcze w Turcji nie były skuteczne w kwestionowaniu legalności aresztu tymczasowego, powołując się na swoje wcześniejsze orzecznictwo.
Stan faktyczny
Skarżący, 17-letni Tolga Nart, został aresztowany 28 listopada 2003 r. pod zarzutem napadu z bronią w ręku. W chwili aresztowania był odurzony i senny, co uniemożliwiło mu składanie zeznań. Mimo sprzeciwu adwokata, został osadzony w areszcie tymczasowym na 48 dni, przebywając w więzieniu z dorosłymi. Ostatecznie został skazany za rabunek, a wyrok został uchylony przez Sąd Kasacyjny w 2006 r. i sprawa wróciła do ponownego rozpatrzenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie uznał skargę za dopuszczalną. Stwierdził naruszenie art. 5 § 3 Konwencji (5 głosów za, 2 przeciw) oraz art. 5 § 4 Konwencji (jednogłośnie). Zasądził na rzecz skarżącego 750 EUR za szkody niemajątkowe, odrzucając pozostałe żądania zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   NART c. TURCHIA   (Ricorso n. 20817/04)   SENTENZA   STRASBURGO   maggio 2008   FINALE   06/08/2008   La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44   § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   Nel caso Nart c. Turchia   La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Seconda Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Françoise Tulkens, Presidente,   Antonella Mularoni,   Rıza Türmen,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó, giudici,   e da Sally Dollé, Cancelliere di Sezione,   Dopo aver deliberato in Camera di consiglio il 27 marzo 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 20817/04) diretto contro la   Repubblica Turca con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Tolga   Nart (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 29 maggio 2004 in virtù   dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. Il ricorrente è rappresentato dalla Sig.ra B. Duran, avvocato del foro   di Izmir. Il governo turco (“il Governo”) è rappresentato dal suo Agente.   3. Il 10 luglio 2007 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente   inammissibile e ha deciso di comunicare al Governo la doglianza relativa   alla lunghezza della detenzione cautelare e quella relativa al diritto ad un   ricorso effettivo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3,   essa ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati   esaminati congiuntamente.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   4. Il ricorrente è nato nel 1986 ed è attualmente in stato di detenzione   cautelare presso la Prigione di Uşak in relazione ad un reato che non ha   legami col presente caso.   5. Il 28 novembre 2003 alle ore 11.30 circa il ricorrente, che al tempo   aveva 17 anni, veniva arrestato da agenti di polizia perchè sospettato di   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   essere coinvolto nella rapina a mano armata di un piccolo negozio di generi   alimentari. La polizia aveva trovato il ricorrente addormentato in una   piscina vuota situata nelle vicinanze del negozio che nella notte era stato   derubato.   6. Il 29 novembre 2003 il ricorrente veniva visitato da un medico   all’Ospedale statale di Urla. Il referto medico non riportava alcun segno di   violenza fisica sul suo corpo, ma segnalava che il ricorrente era stato   drogato e addormentato. Il referto concludeva che non c’era niente che   ostacolasse la detenzione cautelare del ricorrente.   7. Nello stesso giorno, il ricorrente veniva nuovamente visitato da un   medico. Il referto medico descriveva il ricorrente come assonnato, apatico e   fisicamente debole. Sempre in quello stesso giorno, la polizia richiedeva che   il ricorrente, che doveva essere condotto dinanzi ad un pubblico ministero,   ricevesse l’assistenza di un avvocato d’ufficio dell’Ordine degli avvocati del   foro di Izmir.   8. Sia il ricorrente sia il suo avvocato comparirono dinanzi al pubblico   ministero. Tuttavia, il pubblico ministero non poté raccogliere alcuna   dichiarazione da parte del ricorrente in quanto questi era addormentato. Il   ricorrente veniva poi condotto dinanzi al giudice per le indagini preliminari;   in tale sede il ricorrente riusciva a stare in piedi solamente con l’aiuto del   co-imputato. In presenza di tali circostanze l’avvocato del ricorrente   eccepiva che non sarebbe stato opportuno, né legale, acquisire una qualche   dichiarazione del ricorrente. Tuttavia, il giudice ne rigettava le obiezioni   proseguendo con l’interrogatorio. Il giudice osservava, in proposito, che non   vi era alcuna precedente dichiarazione fatta dal ricorrente alla polizia o al   pubblico ministero. Il ricorrente, occasionalmente, si svegliava e rispondeva   alle domande; in tali frangenti egli negava di aver commesso la rapina.   L’avvocato reiterava l’argomentazione che il ricorrente non era nelle   condizioni idonee per comprendere le accuse mosse contro di lui e che il   modo in cui veniva raccolta la sua dichiarazione era contrario alla legge. Al   contrario, il co-imputato del ricorrente confermava le accuse nei suoi   confronti. Il co-imputato, in particolare, ammetteva che lui ed il ricorrente   avevano bevuto birra e preso delle pasticche prima dell’accaduto e avevano   rubato cioccolata, sigarette, coca-cola, salsicce e biscotti dal negozio.   Conseguentemente, il giudice per le indagini preliminari disponeva la   custodia cautelare per il ricorrente ed il suo co-imputato. Il ricorrente   pertanto veniva inviato presso la Prigione di Buca, dove veniva messo in   stato di detenzione insieme a persone adulte.   9. Il 2 dicembre 2003 l’avvocato del ricorrente contestava davanti alla   Corte Penale di Izmir la legittimità della detenzione del ricorrente. Nell’atto   di ricorso l’avvocato faceva valere, con riferimento agli articoli 5 e 6 della   Convenzione, che il ricorrente non era stato messo in condizione di   comprendere le accuse mosse nei suoi confronti e che non gli erano stati   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   dati il tempo e la possibilità necessari per preparare la sua difesa e questo   poiché non era stato messa in condizione di comunicare con lui. L’avvocato   faceva presente, inoltre, che il ricorrente era un minore e che, pertanto, in   base all’articolo 37 (b) della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del   fanciullo, la detenzione di un minore non può che essere considerata una   misura preventiva da adottarsi come extrema ratio. L’avvocato sosteneva,   inoltre, che l’articolo 10 § 5 della Legge sull’Istituzione, il Funzionamento e   le Procedure dei Tribunali per i Minorenni (Legge n. 2253), richiedeva che   il ricorrente avrebbe dovuto essere assegnato ad una struttura ospedaliera o   ad un centro di assistenza sociale, invece che essere detenuto in carcere.   10. Il 3 dicembre 2003, la Corte d’Assise di Izmir respingeva tali   obiezioni, e ciò con riguardo al contenuto del fascicolo, alla natura del reato   attribuito al ricorrente e allo stato degli elementi di prova.   11. Il 12 dicembre 2003, il pubblico ministero depositava presso il   Tribunale per i Minorenni di Izmir una richiesta di rinvio a giudizio,   accusando il ricorrente e il suo co-imputato di rapina a mano armata ai sensi   dell’articolo 497 del Codice Penale, per il quale la condanna minima   prevista era pari a 15 anni di reclusione.   12. Il 16 gennaio 2004 il Tribunale per i Minorenni di Izmir dava inizio   al processo. Al ricorrente veniva ricordata la dichiarazione resa dinanzi al   giudice per le indagini preliminari. Il ricorrente prendeva atto del suo   contenuto, ma aggiungeva di non ricordare nulla circa il momento in cui tale   dichiarazione era stata raccolta. Il giudice procedeva all’ascolto di un   testimone oculare; questi identificava il co-imputato del ricorrente come   l’autore del reato. Il testimone, inoltre, dichiarava che egli viveva in uno   degli appartamenti situati sopra il negozio e che il negoziante era il suo   affittuario. Dichiarava, inoltre, che alle ore 22.30 della notte della rapina   aveva udito dei rumori al piano di sotto e, pertanto era andato a controllare.   Aveva visto che il vetro della porta del negozio era stato rotto, e che il   complice del ricorrente stava mettendo delle cose nei sacchi. Nel negozio   aveva visto anche il ricorrente. Il testimone, aggiungeva, inoltre, che non   appena accortosi di lui, il complice del ricorrente aveva estratto una pistola   puntandola contro di lui ma che egli era riuscito ad afferrarla   immediatamente; dopo di ciò il ricorrente ed il suo complice erano fuggiti   via. Il ricorrente veniva rilasciato lo stesso giorno in attesa di giudizio.   13. Il 12 aprile 2004 il Tribunale per i Minorenni riconosceva il   ricorrente colpevole di rapina ai sensi dell’articolo 493 § 1 del Codice   Penale, invece che di rapina a mano armata, e questo poiché la pistola usata   durante l’accaduto era finta. Il tribunale, pertanto condannava il ricorrente   ad un anno ed otto mesi di reclusione.   14. Il 13 aprile 2004 l’avvocato del ricorrente presentava ricorso contro   questa sentenza.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   15. Il 4 ottobre 2006 la Corte di Cassazione annullava la sentenza del   giudice di primo grado, ritenendo che la condanna e la sentenza avrebbero   dovuto essere riviste in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice   Penale il 1° giugno 2005.   16. Il caso veniva rinviato al Tribunale per i Minorenni di Izmir dove, in   base alle informazioni contenute nel fascicolo, il procedimento risulta essere   ancora pendente.   II. LA NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE   A. Le raccomandazioni del Comitato dei Ministri   Le regole europee di detenzione   17. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del   Consiglio d’Europa sulle Regole europee di detenzione (Rec (2006)2),   adottata l’11 gennaio alla 952ma riunione dei Ministri delegati, nelle sue   parti pertinenti, recita come segue:   “11.1 I minori di 18 anni di età non dovrebbero essere detenuti in un carcere per   adulti, ma in una strutture appositamente designate a tale scopo.   11.2 Se ciò nondimeno dei minori sono detenuti eccezionalmente in tali carceri   occorre che siano adottati specifici regolamenti che tengano conto del loro status e   delle loro esigenze. …   35.1 Qualora eccezionalmente bambini al di sotto dei 18 anni di età siano detenuti   in un carcere per adulti, le autorità dovranno assicurare che, in aggiunta ai servizi a   disposizione di tutti i detenuti, i detenuti minorenni abbiano accesso ai servizi   educativi, psicologici e sociali, all’assistenza religiosa e ai programmi ricreativi o   equivalenti a quelli disponibili per i bambini in comunità.   35.4 Qualora dei minori siano detenuti in strutture penitenziarie per adulti essi   dovranno essere tenuti in una sezione del carcere separata da quella utilizzata dagli   adulti, a meno che ciò non sia considerato come contrario all’interesse superiore del   bambino.   18. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del   Consiglio d’Europa concernente nuovi modi per affrontare la delinquenza   minorile e il ruolo della giustizia minorile (Rec (2003)20), adottata il 24   settembre 2003 alla 853ma riunione dei Ministri delegati, nelle sue parti   pertinenti, recita come segue:   “16. Allorché, dei minori sospettati di reati sono sottoposti, come misura di extrema   ratio, a provvedimenti di custodia cautelare, quest’ultima non deve protrarsi per più di   sei mesi prima dell’inizio del processo. Questo periodo può essere esteso solo quando   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   un giudice non coinvolto nelle indagini del caso accerti che eventuali ritardi nel   procedimento siano pienamente giustificati da circostanze eccezionali.   17. Ove possibile, misure alternative alla custodia cautelare in carcere devono   essere utilizzate per i minori indagati, come la sistemazione presso parenti, famiglie   adottive o altre forme di alloggio di sostegno. La custodia cautelare non deve mai   essere usata come una punizione o una forma di intimidazione oppure in sostituzione   delle misure di protezione del bambino o di salute mentale.   19. La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati Membri del   Consiglio d’Europa sulle reazioni sociali alla delinquenza minorile (n.   R(87)20), adottata il 17 settembre 1987 alla 410ma riunione dei Ministri   delegati, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:   “Raccomanda ai governi degli stati membri di rivedere, se necessario, la loro   legislazione e procedura allo scopo: …   7. di escludere la custodia cautelare in carcere dei minori, salvo casi eccezionali di   reati molto gravi commessi dai minori più grandi di età; in questi casi, occorre   limitare la durata della custodia cautelare e mantenere il minore separato dagli adulti;   prevedere, infine, che le decisioni di questo tipo siano adottate, in linea di principio,   previa consultazione di un organo di assistenza sociale competente a decidere su   proposte alternative …”   B. La Carta sociale europea   20. L’articolo 17 della Carta Sociale europea del 1961 disciplina il   diritto alla protezione economica e sociale delle madri e dei bambini. In tale   contesto, il Comitato europeo per i Diritti Sociali osservava, nelle sue   Conclusioni XVII-2 (Turchia), che i giovani delinquenti erano detenuti, se   arrestati, in sezioni delle prigioni per adulti ed in due case circondariali   riservate ai minori e sorvegliati dalla gendarmeria. Il Comitato notava che la   durata della custodia cautelare era lunga e le condizioni di reclusione   inadeguate.   C. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20   novembre 1989   21. L’articolo 37 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del   fanciullo, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:   “Gli Stati parti vigilano affinché ...   (b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L’arresto,   la detenzione o l’imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in   conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere la   durata più breve possibile;   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   (c) ogni fanciullo privato della libertà sia trattato con umanità e con il rispetto   dovuto alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto delle esigenze   delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato della libertà sarà   separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse   preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua   famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze   eccezionali.”   D. Le osservazioni conclusive del Comitato delle Nazioni Unite sui   diritti del fanciullo: Turchia. (09/07/2001(CRC/C/15/Add.152.))   22. La parte rilevante di questo testo relativo alla “giustizia minorile”   afferma quanto segue:   “65. ... Si prende atto con profonda preoccupazione del fatto che la detenzione non   viene utilizzata come misura di extrema ratio e che sono stati segnalati casi di minori   detenuti in isolamento per lunghi periodi. Il Comitato è altresì preoccupato per il fatto   che è presente solo un numero ridotto di tribunali per i minorenni e nessuno di essi è   situato nella parte orientale del Paese. Preoccupazione è espressa anche per i lunghi   periodi di custodia cautelare e per le insoddisfacenti condizioni di detenzione e per   l’offerta di insufficienti programmi di istruzione, riabilitazione e reintegrazione   durante il periodo di detenzione.   66. Il Comitato raccomanda che lo Stato parte continui a rivedere il diritto e le   procedure riguardanti il sistema di giustizia minorile al fine di renderlo conforme con   la Convenzione, e in particolare con gli articoli 37, 40 e 39, così come con altri   rilevanti standard internazionali del settore, come gli standard delle Regole minime   delle Nazioni Unite per l’amministrazione della giustizia minorile (cfr. le Regole di   Pechino) e le Linee guida delle Nazioni Unite per la prevenzione della delinquenza   minorile (le Linee guida di Riyad), al fine di elevare la soglia dell’età legale per la   responsabilità penale, estendendo la protezione garantita dai Tribunali per i Minorenni   a tutti i fanciulli fino all’età di 18 anni e applicando questa legge in modo efficace con   l’istituzione di Tribunali per i Minorenni in ogni provincia. In particolare, si ricorda   allo Stato parte che i casi di delinquenti minorenni dovrebbero essere trattati senza   ritardo, al fine di evitare periodi di detenzione in isolamento, e che la custodia   cautelare deve essere usata solo come misura di ultima istanza., deve essere quanto   più breve possibile e non deve durare più del periodo prescritto dalla legge. Misure   alternative alla custodia cautelare dovrebbero essere usate laddove possibile.”   DIRITTO   I. ECCEZIONI PRELIMINARI DEL GOVERNO   23. Il Governo ha chiesto alla Corte di respingere il ricorso per il   mancato esaurimento dei ricorsi interni, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   Convenzione. A tal riguardo, ha affermato che il ricorrente non aveva   richiamato, in nessun grado del procedimento interno, le disposizioni della   Convenzione. Il Governo, inoltre, sostiene che il ricorrente avrebbe potuto   chiedere un indennizzo in base alla Legge n. 466 sul Pagamento di   indennizzo per le persone illegalmente arrestate o detenute.   24. Per quanto riguarda la prima obiezione, la Corte osserva che il   rappresentante del ricorrente ha fatto riferimento agli articoli 5 e 6 della   Convenzione nella sua richiesta del 2 dicembre 2003, e ha dichiarato che la   decisione di porre il ricorrente in stato di custodia cautelare costituiva una   violazione di dette disposizioni nonché una violazione dell’articolo 37 (b)   della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.   Conseguentemente, tale obiezione non può essere accolta.   25. Per quanto riguarda la seconda obiezione, la Corte ricorda che essa   ha già esaminato e respinto in casi analoghi tale tipologia di argomentazioni   da parte del Governo (si veda Bayam c. Turchia, n. 26896/02, § 16, 31   luglio 2007; Yağcı e Sargın c. Turchia, sentenza dell’8 giugno 1995, Serie   A n. 319-A, § 44). La Corte non trova alcuna particolare circostanza nel   caso di specie che la induca a discostarsi da questa giurisprudenza. In   conclusione, anche questa obiezione non può essere accolta.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA   CONVENZIONE   26. Il ricorrente lamenta che la sua detenzione cautelare abbia superato   la durata ragionevole prevista. Egli sostiene inoltre di non aver avuto a   disposizione alcun rimedio effettivo per contestare la legalità di tale   detenzione. In relazione a tali doglianze, il ricorrente invoca l’articolo 5 §§   e 4, che prevede:   “3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal   paragrafo 1.c del presente articolo … ha diritto di essere giudicata entro un termine   ragionevole o di essere messa in libertà durante la procedura…   4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di   presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla   legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è   illegittima.”   27. Il Governo contesta tali argomentazioni.   A. Articolo 5 § 3 della Convenzione   28. Il Governo osserva che vi erano valide ragioni per tenere il ricorrente   in stato di detenzione cautelare. Il Governo afferma, in primo luogo, che il   ricorrente aveva precedenti condanne per simili reati ed fornisce le relative   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   decisioni giudiziarie. In secondo luogo, il Governo dichiara che, essendo   stato il ricorrente imputato del reato di rapina a mano armata, questi   rischiava una pena fino a 15 anni di reclusione. A tal proposito, il Governo   fa riferimento all’articolo 19 della Legge sull’Istituzione, la Giurisdizione e   le Procedure giudiziarie dei Tribunali per i Minorenni, che prevede che i   minori non possano essere tenuti in detenzione se le accuse a loro carico   non comportino una condanna pari ad almeno 3 anni di reclusione.   29. La Corte ricorda che l’articolo 5 § 3 della Convenzione non indica   una durata massima della custodia cautelare. Stabilire se un determinato   periodo di detenzione sia ragionevole è una questione che non può essere   valutata in abstracto. In effetti, la ragionevolezza della detenzione cautelare   nei riguardi di un accusato deve essere valutata secondo le speciali   caratteristiche di ciascun caso. Il perdurare della detenzione può essere   giustificato in un determinato caso solo se vi siano indicazioni espresse di   un’autentica necessità di interesse generale che, nonostante la presunzione   d’innocenza, prevalga sulla regola del rispetto della libertà individuale.   Compete innanzitutto alle autorità giudiziarie nazionali esaminare tutte le   circostanze tali da palesare o escludere l’esistenza di una tale necessità e di   renderne conto nelle loro decisioni rese sulle istanze di remissione in libertà.   È essenzialmente sulla base delle motivazioni contenute in queste decisioni   nonché sui fatti non controversi indicati dal ricorrente nelle sue istanze che   la Corte è chiamata a decidere se vi sia stata o meno una violazione   dell’articolo 5 § 3 (si veda Klamecki c. Polonia, n. 25415/94, § 74, 28   marzo 2002; W c. Svizzera, sentenza del 26 gennaio 1993, Serie A n. 254-A,   pp. 15-19, §§ 30-42; Contrada c. Italia, sentenza del 24 agosto 1998,   Reports of Judgments and Decisions 1998-V, § 54).   30. Nel caso di specie, la Corte osserva che il periodo da prendere in   considerazione inizia il 28 novembre 2003 con l’arresto del ricorrente e   termina il 16 gennaio 2004 con la sua scarcerazione durante la prima   udienza di fronte al Tribunale per i Minorenni di Izmir. Pertanto la   detenzione è durata quarantotto giorni.   31. Nell’esaminare questo caso, la Corte ha tenuto conto della grande   varietà di importanti testi internazionali cui si è fatto riferimento sopra   (paragrafi 17-22) e ricorda che la detenzione cautelare dei minori dovrebbe   essere utilizzata come misura di extrema ratio; dovrebbe essere quanto più   breve possibile e, laddove la detenzione sia strettamente necessaria, i minori   dovrebbero essere tenuti separati dagli adulti.   32. La Corte osserva inoltre che, quando il ricorrente ha fatto ricorso   avverso la sua detenzione cautelare, la Corte d’Assise di Izmir ha respinto il   suo ricorso sulla base del contenuto del fascicolo di causa, della natura del   reato e dello stato degli elementi di prova (paragrafo 10, supra). Benché, in   generale, l’espressione “lo stato degli elementi di prova” possa essere un   fattore rilevante per l’esistenza e la persistenza di gravi indizi di   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   colpevolezza, nel caso di specie esso non può da solo giustificare la durata   della detenzione lamentata dal ricorrente (si veda Selçuk c. Turchia, n.   21768/02, § 34, 10 gennaio 2006).   33. Va inoltre osservato che, sebbene l’avvocato del ricorrente abbia   portato all’attenzione delle autorità il fatto che si trattasse di un minore,   sembra che le autorità non abbiano mai preso in considerazione l’età del   ricorrente al momento di ordinarne la detenzione. Inoltre, dal fascicolo   risulta che, durante la sua detenzione, il ricorrente è stato tenuto in carcere   insieme agli adulti (paragrafo 8, supra).   34. Alla luce di quanto precede e, in particolare, tenuto conto che il   ricorrente era al momento minorenne, la Corte rileva che la durata della   custodia cautelare del ricorrente è stata contraria all’articolo 5 § 3 della   Convenzione.   35. Si è verificata di conseguenza una violazione di questa disposizione   B. Articolo 5 § 4 della Convenzione   1. Sulla ricevibilità   36. La Corte constata che tale motivo di ricorso non è manifestamente   infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva   peraltro che esso non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilità. Si   decide, pertanto, di dichiararne la ricevibilità.   2. Sul merito   37. Il Governo sostiene che alla luce del diritto interno il ricorrente   aveva un efficace rimedio per contestare la legittimità della custodia   cautelare del ricorrente.   38. Il ricorrente sostiene che la sua opposizione in merito alla custodia   cautelare non ha ricevuto alcuna seria considerazione da parte dei tribunali   nazionali, che hanno utilizzato formule stereotipate per respingere la sua   richiesta.   39. La Corte osserva che, in molti casi in cui sono state sollevate   questioni analoghe a quella in esame, essa ha rigettato siffatte   argomentazioni del Governo. Essa ha concluso che l’articolo 298 del Codice   di procedura penale non può essere considerato un rimedio effettivo ed ha   rilevato una violazione dell’articolo 5 § 4 della Convenzione (si veda,   mutatis mutandis, Koşti e altri c. Turchia, n. 74321/01, §§ 21-25, 3 maggio   2007; Öcalan c. Turchia [GC] n. 46221/99, §§ 71-72, CEDU 2005-IV). La   Corte non rileva alcuna circostanza nel caso di specie tale da indurla a   discostarsi dalle sue precedenti conclusioni.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   40. In conclusione, la Corte ritiene che vi sia stata una violazione   dell’articolo 5 § 4 della Convenzione.   III. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   41. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   42. Il ricorrente chiede 4,000 euro (EUR) a titolo di danno non   patrimoniale.   43. Il Governo si oppone alla sua richiesta.   44. Decidendo secondo equità, la Corte accorda al ricorrente 750 EUR a   tale titolo.   B. Spese e costi   45. Il ricorrente chiede anche 2,000 euro (EUR) per le spese e i costi   sostenuti dinanzi alla Corte.   46. Il Governo si oppone a tale richiesta.   47. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso   delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella   misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del   loro importo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha provato di aver   effettivamente sostenuto i costi richiesti. Pertanto, essa non accorda nulla a   tale titolo.   C. Interessi moratori   48. La Corte giudica opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale d’interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile;   2. Ritiene, con 5 voti contro 2, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 3   della Convenzione;   3. Ritiene, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 4 della   Convenzione;   4. Ritiene, con 5 voti contro 2,   (a) che lo Stato convento debba versare al ricorrente, entro tre mesi dal   giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto   previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 750 Euro   (settecentocinquanta), per danni morali, più ogni altra somma   eventualmente dovuta a titolo di imposta, il cui totale andrà convertito in   Nuove Lire turche con il tasso applicabile al momento della   liquidazione.   (b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al   pagamento, tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un   tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile   durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;   5. Rigetta, per il resto, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione del   ricorrente.   Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 6 maggio 2008, ai sensi degli   articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente   Alla presente sentenza è allegato, conformemente all’articolo 45 § 2 della   Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento, l’opinione congiunta   parzialmente dissenziente dei Giudici Türmen e Mularoni.   F.T.   S.D.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI   GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   Noi non concordiamo con la maggioranza che ritiene che vi sia stata una   violazione dell’articolo 5 § 3 nel caso di specie.   Siamo pienamente consapevoli del fatto che un certo numero di testi   internazionali raccomandano di considerare la detenzione in carcere dei   minori come una misura di extrema ratio per fronteggiare la delinquenza   minorile. Condividiamo pienamente lo spirito sotteso a tutte le   dichiarazioni, le convenzioni e le raccomandazioni adottate a tal riguardo.   Tuttavia, osserviamo che tutti questi testi ammettono la possibilità per i   minori di essere detenuti in carcere, sebbene come misura di extrema ratio   e, per quanto concerne la custodia cautelare, per periodi limitati (si veda   paragrafo 17-21 della sentenza). La raccomandazione (2003)20 del   Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, ad esempio, prevede un   periodo massimo di detenzione cautelare di sei mesi prima dell’inizio del   processo (si veda il paragrafo 18 della sentenza). Sulla stessa linea,   l’articolo 37 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo prevede che   l’arresto, la detenzione o la carcerazione di un minore possano essere   utilizzati, per il più breve periodo di tempo possibile, come misura di   extrema ratio (si veda il paragrafo 21 della sentenza). La raccomandazione   del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa (n.   (87)20), per la parte che interessa, fa specifico riferimento, al fine di   giustificare la custodia cautelare in carcere dei minori, ai “casi eccezionali   di reati molto gravi commessi dai minori più grandi d’età” (si veda il   paragrafo 19 della sentenza).   Ciò significa, a nostro avviso, che deve essere prestata particolare   attenzione alle specifiche circostanze di ogni singolo caso e alla personalità   di ogni singolo ricorrente.   Osserviamo che il Sig. Nart, che aveva 17 anni e 7 mesi quando è stato   arrestato in relazione al caso di specie, era già stato riconosciuto colpevole   di furto con scasso nel 1999. Era stato condannato a un mese e quindici   giorni di reclusione ma, tenuto conto della sua età, la condanna era stata   dapprima convertita in una multa e poi sospesa.   Nel 2003, era stato riconosciuto colpevole di tentato furto con scasso. Era   stato condannato a 2 mesi e 20 giorni di reclusione ma, tenuto conto della   sua età, la sua condanna era stata nuovamente convertita in una multa.   Per quanto riguarda il presente ricorso, osserviamo che il ricorrente era   stato accusato di rapina a mano armata, un reato grave. Al termine della   prima udienza, che ha avuto luogo 48 giorni dopo il suo arresto, il ricorrente   è stato rilasciato in attesa di giudizio.   Tenendo conto della durata complessiva della sua detenzione, delle   precedenti condanne del ricorrente per simili reati e le specifiche circostanze   del caso, riteniamo che la detenzione del ricorrente sia avvenuta in     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA NART c. TURCHIA   OPINIONE CONGIUNTA PARZIALMENTE DISSENZIENTE   DEI GIUDICI TÜRMEN E MULARONI   conformità con il requisito del “termine ragionevole” previsto dall’articolo 5   § 3 della Convenzione.   Contrariamente a quanto sostenuto dalla maggioranza, non consideriamo   come elemento sufficientemente rilevante il fatto che il ricorrente sia stato   tenuto in carcere insieme agli adulti. Siamo, ben vedere, pienamente   d’accordo sul fatto che i minori non dovrebbero essere detenuti in prigione   in compagnia di adulti. Tuttavia, ci sembra che, se un problema dovesse   porsi a tal proposito, esso dovrebbe essere esaminato in base all’articolo 3   della Convenzione piuttosto che in base all’articolo 5 § 3 della stessa.     Copyright © 2008 UFTDU

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