21071/05
WyrokETPCz2008-04-10ECLI:CE:ECHR:2008:0410JUD002107105
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy dalsze, ponad dwuletnie opóźnienie w wykonaniu krajowego orzeczenia sądowego na korzyść skarżącego, po uprzednim stwierdzeniu naruszenia Konwencji w tej samej sprawie, oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, stanowiły naruszenie art. 6 ust. 1, art. 1 Protokołu nr 1 oraz art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dalsze opóźnienie w wykonaniu krajowego orzeczenia sądowego, trwające prawie dwa lata po wydaniu poprzedniego wyroku ETPCz, oraz niepełna wypłata zasądzonej kwoty (z powodu potrącenia prowizji bankowej), stanowiły naruszenie prawa skarżącego do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) i poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Trybunał podkreślił, że odpowiedzialność za opóźnienia spoczywa na władzach, nawet jeśli wynikały one z błędów w dokumentach sądowych. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że rosyjski system prawny nie zapewniał skutecznego środka odwoławczego w przypadku przewlekłości wykonania orzeczeń przeciwko państwu. Postępowanie odszkodowawcze było zbyt długie, a przyznane odszkodowanie za szkody niemajątkowe było rażąco niskie i nieadekwatne do standardów konwencyjnych, co pozbawiło skarżącego statusu ofiary.Stan faktyczny
Skarżący, Kim Yefimovich Wasserman, obywatel Rosji i Izraela, w 1998 r. miał skonfiskowane pieniądze na granicy rosyjskiej. Sąd krajowy w 1999 r. nakazał zwrot 1600 USD, a orzeczenie to zostało potwierdzone w apelacji i skorygowane w 2001 r. w celu umożliwienia płatności na konto bankowe skarżącego w Izraelu. Pomimo wydania nakazu wykonawczego, orzeczenie nie zostało wykonane, co doprowadziło do pierwszego wyroku ETPCz w 2004 r. stwierdzającego naruszenie Konwencji. Władze rosyjskie nadal opóźniały wykonanie, powołując się na drobne błędy w dokumentach, a ostatecznie wypłaciły niepełną kwotę w 2006 r. Skarżący wszczął również postępowanie odszkodowawcze w kraju, które trwało długo i zakończyło się przyznaniem rażąco niskiego odszkodowania.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Oddalił zarzut rządu dotyczący braku właściwości rzeczowej Trybunału. 2. Uznał skargę za dopuszczalną. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 4. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji. 5. Zasądził na rzecz skarżącego: 373 EUR tytułem szkody majątkowej, 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, 1 200 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
WASSERMAN c. RUSSIA (N. 2)
(Ricorso n. 21071/05)
SENTENZA
STRASBURGO Aprile 2008
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA
Nel caso Wasserman c. Russia (n. 2),
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Christos Rozakis, Presidente,
Nina Vajić,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, giudici,
e da Søren Nielsen, Cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 21071/05) contro la Federazione
Russa convenuta dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 34 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo e israeliano, Kim
Yefimovich Wasserman (“il ricorrente”), l'8 giugno 2005.
2. Il Governo russo (“il Governo”) è rappresentato da P. Laptev, agente
della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.
3. Il ricorrente si lamenta della mancata esecuzione di una sentenza in
suo favore e dell'assenza di un ricorso effettivo interno per la sua doglianza.
4. Il 13 Marzo 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al
Governo. In virtù dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di
esaminare il merito del ricorso insieme all'ammissibilità.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. Il ricorrente è nato nel 1926 e vive a Ashdod, Israele.
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A. Giudicato interno favorevole al ricorrente
6. Il 9 gennaio 1998 il ricorrente si è recato in Russia. Attraversando il
confine, egli ha omesso di menzionare una certa somma sulla sua
dichiarazione doganale e l'ufficio di dogana ha confiscato il suo denaro. Il
ricorrente ha introdotto un ricorso dinanzi alla corte.
7. Il 30 luglio 1999 la corte del distretto di Khostinskiy Sochi ha
annullato l'ordine di confisca e ordinato al Tesoro di restituire al ricorrente
l'equivalente russo in rubli dei 1,600 dollari americani sequestrati (USD). Il settembre 1999 la Corte regionale di Krasnodar ha confermato tale
sentenza in appello.
8. Con riferimento alla richiesta del ricorrente, il 15 Febbraio 2001 la
Corte distrettuale ha rettificato la parte operativa della sentenza e ordinato al
Tesoro di pagare 1,600 dollari americani presso il conto bancario del
ricorrente in Israele.
9. Il 10 aprile 2001 la Corte distrettuale ha emesso l'ordine di esecuzione
e lo ha inviato a Mosca presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario. Il 30
ottobre 2001 gli ufficiali giudiziari di Mosca hanno rispedito l'ordine
indietro a Sochi, per ragioni non chiare.
10. Dopo che la sentenza a suo favore non è stata eseguita per più di un
anno, il ricorrente si è rivolto alla Corte (ricorso n. 15021/02).
B. Sentenza nel caso Wasserman c. Russia, n. 15021/02
11. Il 18 novembre 2004 la Corte ha pronunciato sentenza in merito al
suindicato caso. Essa ha rilevato dall'avviso di ricevuta del Governo che
l'ordine di esecuzione era andato perso nel processo di trasferimento dagli
ufficiali giudiziari di Mosca all'ufficio di Sochi. Ad ogni modo, agli occhi
della Corte, le difficoltà logistiche incontrate dagli organi esecutivi statali
non potrebbero valere come scusa per non onorare un debito derivante da
sentenza, e le doglianze del ricorrente in merito alla mancata esecuzione
della sentenza avrebbero dovuto indurre le autorità competenti ad
investigare sul caso ed assicurare che il giudizio di esecuzione fosse portato
a giusto compimento. La Corte ha rilevato una violazione del “diritto alla
corte” del ricorrente in virtù dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e del suo
diritto al pacifico godimento della proprietà in virtù dell'articolo 1 del
Protocollo n. 1 (vedi Wasserman c. Russia, n. 15021/02, §§ 38-40 e 43-45, novembre 2004).
12. La Corte ha accolto la richiesta di risarcimento del ricorrente per
quanto riguarda gli interessi sulla sentenza di pagamento del debito. Ha
rigettato, tuttavia, la richiesta in merito alla somma in sospeso poichè
“l'obbligo del Governo di far osservare la sentenza in discussione non è
ancora stato estinto ed il ricorrente [ha] ancora titolo per ottenere tale
somma nel giudizio di esecuzione interno” (vedi Wasserman, su citato, §
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49). Riconosce anche certe somme per il danno non pecuniario e per spese e
costi (§§ 50-53).
C. Ulteriori sviluppi in relazione all’esecuzione della sentenza
13. Nel frattempo, il 17 febbraio 2004 una copia dell'ordine è stata
rilasciata e presentata al Ministro delle Finanze per l'esecuzione.
14. Nelle osservazioni in merito alla denuncia del ricorrente (vedi sotto),
il Ministro delle Finanze ha affermato che il 21 giugno 2004 il pagamento
dell'ammontare in sospeso sul conto del ricorrente in Israele era stato
autorizzato.
15. Con lettera del 17 maggio 2005, il Ministro delle Finanze ha
informato il ricorrente che non avrebbe eseguito la sentenza poichè la
decisione della corte distrettuale del 15 febbraio 2001 aveva sbagliato una
lettera del suo cognome e poichè l'ordine di esecuzione aveva designato in
maniera non corretta il debitore come il “Principale ufficio direttivo di Stato
del Ministero del Tesoro federale” (il nome corretto dell'ente non contiene
la parola “Stato”).
16. Con decisione del 5 ottobre 2005, la corte distrettuale ha corretto
l'errore di forma nella decisione del 15 febbraio 2001.
17. Il 3 ottobre 2006 la somma di 1.569 di dollari americani è stata
accreditata sul conto bancario del ricorrente in Israele. La somma di 31
dollari americani è stata trattenuta dalla banca statale Vneshtorgbank come
commissione per il trasferimento.
D. Procedimenti in merito alla compensazione per eccessiva
lunghezza dell'esecuzione
18. Il 12 maggio 2003 il ricorrente ha introdotto una causa civile contro
l'ufficiale giudiziario presso Mosca, il Ministro della Giustizia ed il Ministro
delle Finanze. Egli ha richiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non,
subiti dalle azioni illegittime dell'ufficiale giudiziario e dal persistente
fallimento dell'esecuzione della sentenza.
19. Il 25 agosto 2004 la Corte distrettuale Zamoskvoretskiy di Mosca ha
dichiarato che l'ufficiale giudiziario presso Mosca aveva agito in maniera
illegittima, in quanto non aveva mai istituito procedimenti esecutivi e non
aveva avuto giustificazioni legali per inviare indietro l'ordine a Sochi. Esso
ha rigettato, ciò nonostante, il ricorso per danni, rilevando che il ricorrente
non aveva subito danni patrimoniali a causa della mancata esecuzione della
sentenza del 30 luglio 1999. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale,
il diritto russo non prevedeva compensazione in situazioni come quelle del
ricorrente.
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20. Il 30 marzo 2005 la Corte di Mosca ha rigettato l'appello del
ricorrente, ricalcando letteralmente il testo della sentenza della Corte
distrettuale.
21. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta per un esame di controllo. Il
1mo giugno 2006 il Presidium della Corte di Mosca ha accolto la sua
richiesta, cassato in parte le sentenze del 25 agosto e del 30 marzo 2005 e
rinviato il giudizio per danni per un nuovo esame da parte della Corte
distrettuale.
22. Tra il 25 settembre 2006 ed il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale
ha rinviato nove udienze le quali sono state in successione aggiornate per
motivi vari.
23. Il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy ha
pronunciato una nuova sentenza. Essa ha rigettato il ricorso per i danni
patrimoniali sulla base della non ammissibilità delle prove prodotte a
supporto. Essa ha accolto in parte il ricorso per i danni non patrimoniali,
pronunciandosi come segue:
“...la corte tiene in considerazione che, con la sentenza della Corte distrettuale di
Zamoskvoretskiy del 25 agosto 2004, le azioni dell'ufficiale giudiziario [di Mosca]
sono state dichiarate illegittime; l'esecuzione della sentenza è stata protratta e la
sentenza è stata eseguita solo attualmente il 3 ottobre 2006. Tale circostanza non è
contestata dalle parti.
La Corte quindi riconosce che vi è stata violazione del diritto del ricorrente ad un
processo equo in un tempo ragionevole a causa di una lunghezza illegittima
dell'esecuzione di una decisine giudiziale, il che implica che un indennizzo deve
essere riconosciuto all'individuo che ha sostenuto danni a causa di tale violazione.
In considerazione delle specifiche circostanze del caso, il principio di non
ragionevolezza, fisica e mentale delle sofferenze causate al ricorrente per mezzo della
tardiva esecuzione della sentenza, ed anche il fatto che il ricorrente sia un pensionato
e [abbia il titolo] ‘Insegnante emerito della Russia', la corte ha considerato tutto ciò
necessario per concedere al ricorrente 8.000 rubli come indennizzo per danno non
patrimoniale contro il Ministro delle Finanze.
La Corte non ha rilevato elementi per concedere un più ampio indennizzo poichè il
ricorrente non ha prodotto prove atte a dimostrare che le difese gli avevano causato
sofferenze fisiche o mentali di natura irreversibile...”
La Corte distrettuale ha rigettato inoltre la richiesta del ricorrente per costi e spese
legali.
24. Il 7 agosto 2007 la Corte di Mosca ha confermato la sentenza di
appello, che riproduceva letteralmente la motivazione della Corte
distrettuale.
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II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE
25. Una corte può ritenere il responsabile civile colpevole per il danno
non patrimoniale causato ad un individuo da azioni lesive dei suoi diritti
non patrimoniali o che colpiscono altri beni intangibili che gli appartengono
(Articoli 151 and 1099 § 1 del codice civile).
26. L'indennizzo per il danno non patrimoniale sostenuto a causa di una
lesione al diritto di proprietà di un individuo è riconosciuto solo nei casi
previsti dalla legge (Articolo 1099 § 2 del codice civile).
27. L'indennizzo per il danno non patrimoniale è pagabile senza tener
conto della colpa dell'autore del fatto illecito se i danni sono stati causati
alla vita di un individuo, da un processo penale illegittimo, dalla diffusione
di false informazioni e negli altri casi previsti dalla legge (Articolo 1100 del
codice civile).
28. Con decisione n. 1-P del 25 gennaio 2001, la Corte costituzionale ha
rilevato che l'articolo 1070 § 2 del codice civile era compatibile con la
costituzione nella parte in cui esso prevede speciali condizioni per la
responsabilità dello Stato per i danni causati dall'amministrazione della
giustizia. Essa ha chiarito, tuttavia, che il termine “amministrazione della
giustizia” non copriva il procedimento giudiziale nella sua interezza ma era
esteso solo agli atti giudiziali relativi al merito del caso. Gli altri atti
giudiziali – principalmente di natura procedurale – non rientrano nell'ambito
della nozione di “amministrazione della giustizia”. La responsabilità dello
Stato per il danno causato da atti procedurali o atti viziati, come ad esempio
una violazione del tempo ragionevole di un processo, potrebbe insorgere
anche in assenza di una condanna penale definitiva di un giudice quando la
colpa dei giudici sia stata accertata in procedimenti civili. La corte
costituzionale sottolinea, tuttavia, che il diritto costituzionale all'indennizzo
per danni da parte dello Stato non poteva essere riconosciuto in caso di
colpa personale di un giudice. Un individuo potrebbe ottenere un indennizzo
per qualsiasi danno causato da una violazione da parte della corte del suo
diritto ad un processo equo nei termini di cui all’articolo 6 della
Convenzione. La corte costituzionale ha sostenuto che il parlamento
avrebbe dovuto legiferare su tali punti e sulla procedura per l'indennizzo da
parte dello Stato per il danno causato da atti illegittimi o viziati di una corte
o di un giudice e stabilire la competenza territoriale e per materia per tali
azioni.
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DIRITTO
I. L’ECCEZIONE DEL GOVERNO ALLA COMPETENZA DELLA
CORTE RATIONE MATERIAE NELL’ESAME DEL PRESENTE
RICORSO
29. Il Governo ha sostenuto che la Corte non è competente per l'esame
del presente ricorso in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione poichè il
Comitato dei Ministri non ha ancora completato le procedure per
l'esecuzione della sentenza nel caso n. 15021/02. Essi hanno affermato che
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in virtù dell'articolo 35 §§ 2 e della Convenzione non rientrando nell'ambito della giurisdizione della
Corte.
30. Il ricorrente ha fatto notare che la sentenza non è stata ancora
eseguita, nonostante la sentenza della Corte nel caso n. 15021/02.
31. Di conseguenza, la Corte deve determinare se essa è competente
ratione materiae per esaminare il presente ricorso. Essa ricorda in principio
che in virtù dell'articolo 46 della Convenzione le Parti contraenti si
impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle
controversie delle quali sono parti, dal momento che l'esecuzione è
controllata dal Comitato dei Ministri. Ne consegue che una sentenza nella
quale la Corte rileva una violazione della Convenzione o dei Protocolli
impone allo Stato responsabile l'obbligazione legale non solo di pagare le
relative somme accordate a titolo di equa soddisfazione, ma anche di
scegliere, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali
e/o, se adatte, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico
interno per mettere fine alla violazione rilevata dalla Corte e per porre riparo
alle sue conseguenze in maniera tale da ricostituire quanto più possibile la
situazione esistente prima della violazione (vedi Broniowski v. Polonia
[GC], n. 31443/96, § 192, ECHR 2004-V; Assanidze v. Georgia [GC],
n. 71503/01, § 198, ECHR 2004-II; Scozzari e Giunta v. Italia [GC],
nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII, e Sejdovic v. Italia
[GC], n. 56581/00, § 119, ECHR 2006-...). La Corte non ha giurisdizione
per verificare se una Parte contraente abbia adempiuto le obbligazioni ad
essa imposte da una sentenza della Corte (vedi Oberschlick v. Austria, nn.
19255/92 e 21655/93, decisione della Commissione del 16 Maggio 1995,
Decisioni e Rapporti 81-A, p. 5).
32. Ad ogni modo, ciò non significa che le misure adottate da uno Stato
convenuto nella fase successiva alla sentenza per accordare il risarcimento
ad un ricorrente per le violazioni accertate non rientrano nella giurisdizione
della Corte (vedi Lyons e alri c. Regno Unito (dec.), n. 15227/03, ECHR
2003-IX). Infatti, nulla impedisce alla Corte di esaminare un successivo
ricorso che solleva una nuova questione non decisa dal giudizio originario
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(vedi Mehemi c. Francia (n. 2), n. 53470/99, § 43, ECHR 2003-IV; Pailot c.
Francia, sentenza del 22 Aprile 1998, Rapporti di sentenze e decisioni
1998-II, p. 802, § 57; Leterme c. Francia, sentenza del 29 Aprile 1998,
Rapporti 1998-III, e Rando c. Italia, n. 38498/97, 15 Febbraio 2000).
33. Nella specifica situazione della violazione perpetua di un diritto
della Convenzione in ragione dell'adozione di una sentenza della Corte che
abbia accertato la violazione dello stesso diritto durante un certo periodo di
tempo, non è inusuale che la Corte si trovi ad esaminare un secondo
ulteriore ricorso avente ad oggetto la violazione di quel diritto nel periodo
successivo (vedi Mehemi (n. 2), cit., e Rongoni c. Italia, n. 44531/98, § 13, Ottobre 2001).
34. La Corte osserva che il caso n. 15021/02 ha avuto ad oggetto
l'inadempimento delle autorità russe nell'esecuzione della sentenza della
corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il 15 febbraio 2001. Quando
la Corte emise la sua sentenze del 18 Novembre 2004, la sentenza della
corte di Sochi non era ancora stata eseguita e la Corte rilevò una violazione
dell'articolo 6 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e stabilì un indennizzo
riguardo al precedente periodo.
35. Il presente ricorso depositato dal ricorrente l'8 giugno 2005,
concerne l'inadempimento dello Stato convenuto nell'eseguire la sentenza
della corte di Sochi nel periodo posteriore alla sentenza della Corte del 18
Novembre 2004. Il ricorrente si lamenta inoltre dell'assenza di un ricorso
effettivo a livello nazionale, una denuncia che non era stata sollevata nel
caso n. 15021/02.
36. La Corte riconosce che essa non ha giurisdizione per esaminare le
misure adottate nell'ordinamento giuridico interno per mettere fine alle
violazioni accertate nella sua sentenza relativa al caso n. 15021/02. Essa
può, tuttavia, valutare i successivi sviluppi fattuali. La Corte osserva che,
sebbene la sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il febbraio 2001, sia stata alla fine eseguita nel 2006, ciò è accaduto quasi
due anni dopo che la sentenza relativa al caso n. 15021/02 era stata
pronunciata.
37. Ne consegue che, nella parte in cui la denuncia del ricorrente
riguarda un periodo successivo durante il quale non era stata data
esecuzione alla sentenza emessa in suo favore, essa deve essere considerata
come non precedentemente esaminata dalla Corte. Lo stesso si verifica
riguardo alla nuova denuncia relativa all'assenza di un effettivo ricorso
interno contro i ritardi nell'esecuzione. Tali questioni non hanno fatto parte
delle misure adottate in adempimento della iniziale sentenza della Corte ed
in tal modo fuoriescono dalla supervisione esercitata dal Comitato dei
Ministri. La Corte ha quindi competenza ratione materiae a ricevere tali
ricorsi.
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II. ORDINE DI ESAME DEI RICORSI
38. La Corte osserva che nei procedimenti per il risarcimento introdotti
dal ricorrente, le autorità interne hanno riconosciuto che vi è stata una
violazione del suo diritto ad un processo in un tempo ragionevole ed hanno
accordato un indennizzo per il danno non patrimoniale. In tali circostanze si
presenta la questione di conoscere se il ricorrente può ancora pretendersi
“vittima” con riguardo alla sua doglianza relativa ad un ulteriore ritardo
nell'esecuzione della sentenza.
39. La Corte ripete che una decisione o una misura favorevole al
ricorrente non è in principio sufficiente per privarlo del suo status di
“vittima” a meno che le autorità nazionali abbiano riconosciuto,
espressamente o sostanzialmente, e poi accordato un risarcimento per la
violazione della Convenzione (vedi Amuur c. Francia, sentenza del 25
giugno 1996, Rapporti di sentenze e decisioni 1996-III, p. 846, § 36; e
Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI). Come la
Corte ha riconosciuto, in relazione ai casi relativi alla lentezza della
procedura la capacità del ricorrente di denunciare di essere una “vittima”
dipende dal risarcimento che il ricorso interno gli ha accordato. Inoltre, in
quel tipo di casi, la questione dello stato di vittima è legato alla più generale
questione dell'effettività di un ricorso (vedi Scordino c. Italia (n. 1) [GC],
n. 36813/97, § 182, ECHR 2006-...).
40. Ammesso che le altre denunce del ricorrente riguardavano l'assenza
di un ricorso interno effettivo contro i ritardi nell'esecuzione, la Corte ritiene
giusto esaminare innanzitutto la denuncia del ricorrente in virtù dell'articolo della Convenzione, prima di intraprendere l'analisi della sua denuncia
relativa al ritardo nell'esecuzione della sentenza.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ATICOLO 13 DELLA
CONVENZIONE
41. Il ricorrente ha sostenuto in virtù dell'articolo 13 della Convenzione
che non ha avuto un ricorso effettivo nel sistema legale russo contro i ritardi
nell'esecuzione della sentenza. L'articolo 13 è così formulato:
“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated
shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the
violation has been committed by persons acting in an official capacity.”
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A. Ammissibilità
42. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi
dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che esso non è
inammissibile sulla base di altri elementi. Esso deve dunque essere
dichiarato ammissibile.
B. Merito
1. Argomenti delle parti
43. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente ha avuto un ricorso interno
effettivo poichè ha istituito il procedimento per l'indennizzo dinanzi alle
corti di Mosca. L'esito di tali procedimenti è irrilevante per determinare se
l'articolo 13 è stato rispettato, poichè l'articolo 13 non garantisce l'esito
favorevole del procedimento.
44. Il ricorrente ha argomentato che la nozione di “ricorso interno
effettivo” comprende non solo la possibilità di istituire procedimenti legali
ma anche una pronta esecuzione della sentenza. Una eccessiva lentezza del
procedimento di esecuzione dovrebbe essere considerata una violazione del
diritto del ricorrente ad un effettivo ricorso interno.
2. Principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte
45. Come la Corte ha statuito in più occasioni, l'articolo 13 della
Convenzione garantisce l'accessibilità a livello nazionale di un rimedio per
rendere effettiva la sostanza dei diritti e delle libertà della Convenzione in
qualsiasi forma essi possano manifestarsi per essere tutelati
nell'ordinamento giuridico interno. Lo scopo degli impegni degli Stati
contraenti in virtù dell'articolo 13 varia a seconda della natura della
denuncia del ricorrente; l' “effettività” di un “ricorso” ai sensi dell'articolo non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente.
Tuttavia, il rimedio richiesto dall'articolo 13 deve essere “effettivo” nella
pratica così come nel diritto sia nel senso di prevenire la dedotta violazione
sia nel senso di porre rimedio allo stato delle cose, o di accordare un
adeguato risarcimento per ogni violazione già incorsa (vedi Balogh
c. Ungheria, n. 47940/99, § 30, 20 luglio 2004, e Kudła c. Polonia [GC],
n. 30210/96, §§ 157-158, ECHR 2000-XI).
46. In una serie di sentenze recenti la Corte si è soffermata sulla
questione generale dell'effettività del ricorso nei casi di lentezza dei
procedimenti ed ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che un
ricorso interno deve avere per essere considerato “effettivo” (vedi Scordino,
cit., § 182 e ss.; e Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 73, ECHR
2006-...).
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47. Come in altri ambiti, nei casi di lentezza dei procedimenti la
migliore soluzione in termini assoluti è senza dubbio la prevenzione. La
Corte ricorda che essa ha statuito in più occasioni che l'articolo 6 § 1
impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziali
in modo che le loro corti possano assicurare ognuno di tali requisiti, incluso
l'obbligo di esaminare i casi in un termine ragionevole (vedi, tra gli altri,
Süßmann c. Germania, sentenza del 16 Settembre 1996, Rapporti 1996-IV,
p. 1174, § 55). Dove il sistema giudiziario non assicura tale rispetto, un
ricorso previsto per accelerare i procedimenti allo scopo di impedire che
essi divengano eccessivamente lenti è la soluzione più effettiva (vedi
Scordino, cit:, § 183).
48. Tuttavia, gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo un
rimedio risarcitorio, senza che lo stesso venga considerato come inefficace
(vedi Scordino, cit., § 187). Nei casi in cui un rimedio risarcitorio è
disponibile nel sistema legale interno, la Corte deve lasciare un più ampio
margine di apprezzamento allo Stato per permettergli di organizzare il
ricorso in maniera compatibile con il suo sistema legale e le sue tradizioni
ed in conformità al tenore di vita del paese cui si riferisce. Sarà, in
particolare, più facile per le corti interne fare riferimento alle somme
concesse in ambito nazionale per gli altri tipi di danni – ad esempio danno
alla persona, danno relativo alla morte di un parente o danno in caso di
diffamazione– e fare affidamento al più intimo convincimento, anche se ciò
porta ad indennizzi di ammontare talvolta più bassi di quelli fissati dalla
Corte in casi simili (vedi Scordino, cit., § 189).
49. Inoltre, se un ricorso è “effettivo” nel senso che esso permette ai
procedimenti pendenti di essere accelerati o alle parti lese di ricevere un
equo indennizzo per i ritardi già incorsi, quella conclusione si applica
soltanto a condizione che un ricorso per indennizzo rimanga esso stesso
effettivo, adeguato e accessibile in merito alla lunghezza eccessiva dei
procedimenti giudiziari (vedi Scordino, cit., § 195, con altri riferimenti). La
Corte ha identificato i seguenti criteri che possono riguardare l'effettività,
l'adeguatezza e l'accessibilità di un ricorso:
•
un'azione per il risarcimento deve essere esaminata in un
termine ragionevole (vedi Scordino, cit., § 195 in fine);
l'indennizzo deve essere pagato prontamente e generalmente
non più tardi di sei mesi dalla data in cui la decisione che
accorda l'indennizzo diventa esecutiva (§ 198);
•
•
•
le regole di procedura che regolano un'azione per il
risarcimento devono conformarsi al principio di imparzialità
garantito dall'articolo 6 della Convenzione (§ 200);
le regole relative ai costi legali non devono comportare un
peso eccessivo per i litiganti nel caso in cui la loro azione sia
giustificata (§ 201);
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•
la misura dell'indennizzo non deve essere irragionevole in
relazione a quella accordata dalla Corte in casi simili (§§ 202- and 213).
50. In merito all'ultimo criterio, la Corte ha affermato che, in relazione al
danno patrimoniale, le corti interne sono chiaramente nella migliore
posizione per determinare l'esistenza ed il quantum. La situazione è,
tuttavia, differente relativamente al danno non patrimoniale. In quel caso
esiste una presunzione forte ma relativa che i procedimenti eccessivamente
lunghi causeranno danni non patrimoniali. La Corte accetta l'idea che, in
alcuni casi, la lentezza dei procedimenti possa causare soltanto danni non
patrimoniali minimi o nessun danno non patrimoniale. In tali casi le corti
interne dovranno giustificare la loro decisione con sufficiente motivazione
(vedi Scordino, cit., §§ 203-204).
3. Applicazione dei principi al presente caso
51. Nel caso di specie il ricorrente lamenta di non avere usufruito di un
ricorso interno effettivo per i ritardi che hanno tormentato l’esecuzione della
sentenza a lui favorevole. La Corte ripete che i procedimenti di esecuzione
devono essere considerati come parte integrante del “processo” ai fini
dell'articolo 6 della Convenzione (vedi Kanayev c. Russia, n. 43726/02,
§ 19, 27 luglio 2006). Ne segue che i principi sopra sviluppati nell'ambito
della lentezza dei procedimenti sono applicabili anche alla situazione in cui
la denuncia riguarda l'accessibilità di un ricorso per la protratta esecuzione.
52. Come la Corte ha già rilevato, non vi è un ricorso preventivo
all'interno del sistema legale russo che possa accelerare l'esecuzione della
sentenza contro l'autorità dello Stato poichè gli ufficiali giudiziari non
hanno potere per obbligare lo Stato a pagare la sentenza di debito (vedi
Lositskiy c. Russia, n. 24395/02, § 29, 14 Dicembre 2006).
53. Resta da vedere se l'azione per il risarcimento che il ricorrente ha
introdotto è un ricorso effettivo, adeguato e accessibile capace di soddisfare
i requisiti dell'articolo 13 alla luce dei criteri sopra esposti.
54. La Corte nota innanzitutto che il diritto russo non prevede uno
speciale ricorso compensativo per le violazioni derivanti da un'eccessiva
lentezza dei procedimenti di esecuzione. Sebbene la Corte costituzionale –
già nel 2001 – avesse chiamato il legislatore a determinare le regole
procedurali in merito alle azioni per il risarcimento per una violazione del
diritto ad un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (vedi
sopra paragrafo 28 ), il livello della legislazione russa non ha avuto, da
allora, alcuna evoluzione. Tale situazione, osservata nel contesto
dell'assenza di giurisprudenza sufficientemente stabile e consistente in casi
simili a quello del ricorrente, porta la Corte alla conclusione che la
possibilità di ottenere un indennizzo per il danno non patrimoniale facendo
uso del ricorso in questione non era in pratica sufficientemente certa come
richiesto dalla giurisprudenza della Convenzione.
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55. La Corte inoltre osserva che i procedimenti su denuncia del
ricorrente per il risarcimento sono durati dal 12 Maggio 2003 al 30 Marzo e poi, a seguito della loro riapertura sul riesame di sorveglianza, dall'1
giugno 2006 al 22 Febbraio 2007. La loro durata complessiva in tal modo
ha ecceduto due anni e mezzo, nonostante l'esplicita richiesta nel codice di
procedura civile che le cause siano introdotte entro due mesi dalla
comunicazione del deposito del ricorso (Article 154). Agli occhi della
Corte, un così lungo periodo ovviamente contrasta con il requisito della
speditezza necessario affinchè un ricorso sia “effettivo” (vedi, in contrasto,
Scordino, cit., § 208).
56. Inoltre, la Corte osserva che le corti interne hanno accordato al
ricorrente 8,000 rubli, che corrispondono a meno di EUR 250, quale
indennizzo per il danno non patrimoniale subito per la ritardata esecuzione.
Non traspare dalle sentenze interne quale periodo di non esecuzione le corti
hanno tenuto in considerazione o quale metodo di calcolo esse hanno
utilizzato per la determinazione di tale ammontare (vedi paragrafo 23).
Quello che è certo, ad ogni modo, è che l'indennizzo di meno di 50 euro per
anno di mancata esecuzione è manifestamente irragionevole alla luce della
giurisprudenza della Corte in casi simili contro la Russia (vedi la
giurisprudenza citata nel paragrafo 65, e compara inoltre con Scordino, cit.,
§ 214).
57. In conclusione, e avendo riguardo del fatto che diversi requisiti
rilevanti affinchè un ricorso possa dirsi “effettivo” non sono stati soddisfatti,
la Corte rileva che il ricorrente non ha avuto un rimedio effettivo per la sua
denuncia derivata dalla tardiva esecuzione della sentenza in suo favore.
58. Vi è stata dunque violazione dell'articolo 13 della Convenzione.
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA
CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
59. Il ricorrente si è lamentato del fatto che la sentenza del 30 luglio
1999, come corretta il 15 febbraio 2001, è rimasta ineseguita nel periodo
successivo alla sentenza della Corte del 18 novembre 2004. Egli ha fatto
affidamento di nuovo sull'articolo 6 della Convenzione e sull'articolo 1 del
Protocollo n. 1, il quale nelle parti rilevanti è così formulato:
Article 6 § 1
“In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a
fair ... hearing within a reasonable time... by [a]... tribunal...”
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Articolo 1 del Protocollo N. 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale...”
A. Ammissibilità
60. Come la Corte ha rilevato più sopra, l'indennizzo concesso al
ricorrente nei procedimenti interni per il risarcimento è stato
manifestamente insufficiente (vedi paragrafo 56). Di conseguenza, la Corte
rileva che il ricorrente può ancora pretendersi “vittima” della dedotta
violazione.
61. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi
dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa nota inoltre che lo stesso non è
inammissibile sotto ogni altro aspetto. Esso deve dunque essere dichiarato
ammissibile.
B. Merito
62. Il Governo ha sostenuto che i ritardi nell'esecuzione della sentenza
sarebbero stati giustificati dalla complessità della procedura di trasferimento
del denaro presso il conto corrente al di fuori della Russia.
63. Il ricorrente ha fatto notare che nel giugno 2004 il Ministro delle
Finanze non aveva rilevato difetti nei titoli esecutivi. Invece, all'incirca
quattordici mesi più tardi esso aveva deciso che gli stessi documenti
contenevano alcuni lievi errori ed aveva rifiutato di effettuare il pagamento.
La sentenza di pagamento del debito è stata pagata ma solo in parte nel
2006.
64. La Corte ricorda che nel primo caso Wasserman essa ha rilevato una
violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo
n. 1 in considerazione dell'inadempimento delle autorità russe
nell'esecuzione della sentenza del 30 luglio 1999, come corretta il 15
febbraio 2001, nel periodo precedente alla sentenza della Corte (vedi
Wasserman, cit., § 35 e ss.). Avendo riguardo al periodo successivo alla
sentenza della Corte del 18 novembre 2004 che è all’esame del presente
ricorso, la Corte osserva che la maggior parte della sentenza di pagamento
del debito è stata pagata solo nell'ottobre del 2006, all’incirca quasi due anni
più tardi. Il Governo non ha chiarito perchè i ritenuti difetti del titolo
esecutivo non erano stati accertati dal Ministro delle Finanze già nel 2004
quando esso aveva pronunciato l'autorizzazione del pagamento. In ogni
caso, la responsabilità per i ritardi è addebitabile alle autorità poichè i vizi
sollevati erano stati rilevati nei documenti ufficiali pronunciati dalla corte
russa. Allo stesso modo dopo che gli errori di dattilografia sono stati
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corretti, al Ministro delle Finanze è occorso un anno per effettuare il
pagamento. Infine, la Corte osserva che l'intero ammontare della somma
prevista nella sentenza non è ancora stato pagato al ricorrente, a dispetto del
fatto che la sentenza supplementare del 15 Febbraio 2001 prevedeva il
pagamento dell'intera somma presso il conto corrente del ricorrente in
Israele (vedi paragrafo 8). Ciò è stato dovuto al fatto che il Ministro delle
Finanze non aveva provveduto a coprire la commissione della banca di
proprietà statale attraverso la quale aveva effettuato il trasferimento
elettronico. Di conseguenza, il ricorrente, senza nessuna sua colpa, ha
ricevuto una somma minore rispetto a quella accordatagli con la sentenza
del 30 luglio 1999, come corretta il 15 Febbraio 2001.
65. La Corte ha frequentemente rilevato violazioni dell'articolo 6 § 1
della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in casi che
sollevavano questioni simili a quelle del presente caso (vedi Reynbakh c.
Russia, n. 23405/03, § 23 e ss., 29 Settembre 2005; Gizzatova c. Russia, n.
5124/03, § 19 e ss., 13 gennaio 2005; Petrushko c. Russia, n. 36494/02, § 23
e ss., 24 Febbraio 2005; Gorokhov e Rusyayev c. Russia, n. 38305/02, § 30 e
ss., 17 Marzo 2005; Burdov c. Russia, n. 59498/00, § 34 e ss., ECHR
2002-III).
66. Avendo esaminato il materiale sottoposto alla sua attenzione, la
Corte nota che il Governo non ha avanzato alcun fatto o argomento capace
di persuaderla a giungere nel presente caso ad una differente conclusione.
Avendo riguardo della sua giurisprudenza in merito, la Corte rileva che a
causa dell'inadempimento – per quasi due anni dal periodo successivo alla
sentenza della Corte nel caso n. 15021/02 – nel conformarsi alla sentenza
definitiva in favore del ricorrente le autorità interne hanno violato il suo
diritto ad un processo in un termine ragionevole e gli hanno impedito –
durante lo stesso periodo di due anni – di ricevere il denaro che poteva
ragionevolmente aspettarsi di ricevere.
67. Vi è stata di conseguenza violazione dell'articolo 6 della
Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.
V. SULL'APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL'ARTICOLO
DELLA
68. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
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A. Danno
69. Il ricorrente ha richiesto USD 501 per il danno patrimoniale,
rappresentando l'ammontare non pagato stabilito dalla sentenza (USD 31)
più interessi per il periodo da dicembre 2004 a Novembre 2006 al tasso
marginale di prestito della banca centrale russa. Egli ha richiesto USD
10,000 per il danno non patrimoniale.
70. Il Governo ha sostenuto che sarebbe prematuro riconoscere un
indennizzo a titolo di danno patrimoniale poichè tale richiesta non è ancora
stata esaminata dalle corti interne. Hanno ritenuto che la richiesta per il
danno non patrimoniale fosse eccessiva, infondata ed irragionevole.
71. La Corte rileva che nel caso di specie ha accertato la violazione
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1
nella parte in cui la sentenza di pagamento del debito non era stata pagata al
ricorrente dopo un notevole ritardo e solo in parte. La Corte ripete che
l'adeguatezza dell'indennizzo sarebbe diminuita se fosse stato pagato senza
dover fare riferimento a varie circostanze responsabili della riduzione del
suo valore, qual è un prolungato ritardo nell'esecuzione (vedi Gizzatova,
cit., § 28, e Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 36, 27 Maggio 2004). Di
conseguenza, la Corte accorda al ricorrente la restante parte della sentenza
di pagamento del debito , che ammonta a EUR 23, e l'interesse maturato
durante il periodo in relazione al quale la violazione è stata accertata nella
somma di EUR 350, più ogni importo che possa essere dovuto a titolo di
imposta.
72. La Corte inoltre considera che il ricorrente deve aver sofferto stress e
frustrazione quale conseguenza dell'inadempimento delle autorità dello
Stato nell'eseguire la sentenza per un ulteriore periodo approssimativamente
di due anni e dell'assenza di un effettivo ricorso interno. Il particolare
ammontare richiesto è, ad ogni modo, eccessivo. La Corte tiene in
considerazione gli aspetti rilevanti, quali la lentezza del procedimento di
esecuzione, la natura dell'indennizzo (rimborso di denaro confiscato
illegittimamente) ed il fatto che si tratta del secondo ricorso relativo alla
mancata esecuzione della medesima sentenza, e facendo le sue valutazioni
su base equitativa, accorda al ricorrente EUR 4,000 a titolo di danno non
patrimoniale, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.
B. Spese e costi
73. Il ricorrente ha richiesto anche USD 2.340 per spese e costi sostenuti
dinanzi alle corti interne ed alla Corte. Egli ha prodotto documenti che
provano le somme per copie, traduzione, stampa e spese postali, copie dei
biglietti aerei per Mosca, e spese per la sua rappresentanza dinanzi alle corti
di Mosca.
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74. Il Governo ha accettato la richiesta del ricorrente per la parte relativa
alle spese per copie e stampa per la somma di USD 130. Essi hanno
denunciato che l'accordo dei servizi legali fosse nullo per la legge russa.
Essi hanno sostenuto allo stesso tempo che non vi sarebbe stata necessità di
recarsi a Mosca dal momento che il ricorrente vi aveva un rappresentante.
Infine, essi si sono opposti al resto delle richieste poichè irrilevanti per
l'ambito del ricorso.
75. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente è
legittimato al rimborso di spese e costi solo per la parte in cui è stato
provato che sono state realmente e necessariamente sostenute e ragionevoli
in relazione al quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo dei documenti
in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte considera ragionevole
accordare la somma di EUR 1,200 per costi sostenuti ad ogni titolo, oltre
ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.
C. Interessi moratori
76. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora
sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di
tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ
1. Rigetta l'eccezione del Governo di incompetenza ratione materiae della
Corte;
2. Dichiara il ricorso ricevibile;
3. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione e
dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;
4. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;
5. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a
partire dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente
all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
(i) EUR 373 (trecentosettantatre euro) a titolo di danno materiale,
oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;
(ii) EUR 4,000 (quattromila euro) a titolo di danno morale, oltre ad
ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;
(iii) EUR 1,200 (milleduecento euro) per spese e costi, oltre ad
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ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;
(b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,
tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale
periodo, aumentato di tre punti percentuali;
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 10 aprile 2008, ai sensi degli
articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Søren Nielsen
Cancelliere
Christos Rozakis
Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło