21071/05

WyrokETPCz2008-04-10ECLI:CE:ECHR:2008:0410JUD002107105

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy dalsze, ponad dwuletnie opóźnienie w wykonaniu krajowego orzeczenia sądowego na korzyść skarżącego, po uprzednim stwierdzeniu naruszenia Konwencji w tej samej sprawie, oraz brak skutecznego środka odwoławczego w prawie krajowym, stanowiły naruszenie art. 6 ust. 1, art. 1 Protokołu nr 1 oraz art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dalsze opóźnienie w wykonaniu krajowego orzeczenia sądowego, trwające prawie dwa lata po wydaniu poprzedniego wyroku ETPCz, oraz niepełna wypłata zasądzonej kwoty (z powodu potrącenia prowizji bankowej), stanowiły naruszenie prawa skarżącego do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1) i poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1). Trybunał podkreślił, że odpowiedzialność za opóźnienia spoczywa na władzach, nawet jeśli wynikały one z błędów w dokumentach sądowych. W odniesieniu do art. 13, Trybunał stwierdził, że rosyjski system prawny nie zapewniał skutecznego środka odwoławczego w przypadku przewlekłości wykonania orzeczeń przeciwko państwu. Postępowanie odszkodowawcze było zbyt długie, a przyznane odszkodowanie za szkody niemajątkowe było rażąco niskie i nieadekwatne do standardów konwencyjnych, co pozbawiło skarżącego statusu ofiary.
Stan faktyczny
Skarżący, Kim Yefimovich Wasserman, obywatel Rosji i Izraela, w 1998 r. miał skonfiskowane pieniądze na granicy rosyjskiej. Sąd krajowy w 1999 r. nakazał zwrot 1600 USD, a orzeczenie to zostało potwierdzone w apelacji i skorygowane w 2001 r. w celu umożliwienia płatności na konto bankowe skarżącego w Izraelu. Pomimo wydania nakazu wykonawczego, orzeczenie nie zostało wykonane, co doprowadziło do pierwszego wyroku ETPCz w 2004 r. stwierdzającego naruszenie Konwencji. Władze rosyjskie nadal opóźniały wykonanie, powołując się na drobne błędy w dokumentach, a ostatecznie wypłaciły niepełną kwotę w 2006 r. Skarżący wszczął również postępowanie odszkodowawcze w kraju, które trwało długo i zakończyło się przyznaniem rażąco niskiego odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Oddalił zarzut rządu dotyczący braku właściwości rzeczowej Trybunału. 2. Uznał skargę za dopuszczalną. 3. Stwierdził naruszenie art. 6 Konwencji i art. 1 Protokołu nr 1. 4. Stwierdził naruszenie art. 13 Konwencji. 5. Zasądził na rzecz skarżącego: 373 EUR tytułem szkody majątkowej, 4 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, 1 200 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddalił pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   PRIMA SEZIONE   WASSERMAN c. RUSSIA (N. 2)   (Ricorso n. 21071/05)   SENTENZA   STRASBURGO   Aprile 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44   § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   Nel caso Wasserman c. Russia (n. 2),   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Christos Rozakis, Presidente,   Nina Vajić,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Dean Spielmann,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, giudici,   e da Søren Nielsen, Cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 21071/05) contro la Federazione   Russa convenuta dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 34 della   Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà   fondamentali (“la Convenzione”) da un cittadino russo e israeliano, Kim   Yefimovich Wasserman (“il ricorrente”), l'8 giugno 2005.   2. Il Governo russo (“il Governo”) è rappresentato da P. Laptev, agente   della Federazione Russa presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.   3. Il ricorrente si lamenta della mancata esecuzione di una sentenza in   suo favore e dell'assenza di un ricorso effettivo interno per la sua doglianza.   4. Il 13 Marzo 2006 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al   Governo. In virtù dell'articolo 29 § 3 della Convenzione, ha deciso di   esaminare il merito del ricorso insieme all'ammissibilità.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. Il ricorrente è nato nel 1926 e vive a Ashdod, Israele.   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   A. Giudicato interno favorevole al ricorrente   6. Il 9 gennaio 1998 il ricorrente si è recato in Russia. Attraversando il   confine, egli ha omesso di menzionare una certa somma sulla sua   dichiarazione doganale e l'ufficio di dogana ha confiscato il suo denaro. Il   ricorrente ha introdotto un ricorso dinanzi alla corte.   7. Il 30 luglio 1999 la corte del distretto di Khostinskiy Sochi ha   annullato l'ordine di confisca e ordinato al Tesoro di restituire al ricorrente   l'equivalente russo in rubli dei 1,600 dollari americani sequestrati (USD). Il   settembre 1999 la Corte regionale di Krasnodar ha confermato tale   sentenza in appello.   8. Con riferimento alla richiesta del ricorrente, il 15 Febbraio 2001 la   Corte distrettuale ha rettificato la parte operativa della sentenza e ordinato al   Tesoro di pagare 1,600 dollari americani presso il conto bancario del   ricorrente in Israele.   9. Il 10 aprile 2001 la Corte distrettuale ha emesso l'ordine di esecuzione   e lo ha inviato a Mosca presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario. Il 30   ottobre 2001 gli ufficiali giudiziari di Mosca hanno rispedito l'ordine   indietro a Sochi, per ragioni non chiare.   10. Dopo che la sentenza a suo favore non è stata eseguita per più di un   anno, il ricorrente si è rivolto alla Corte (ricorso n. 15021/02).   B. Sentenza nel caso Wasserman c. Russia, n. 15021/02   11. Il 18 novembre 2004 la Corte ha pronunciato sentenza in merito al   suindicato caso. Essa ha rilevato dall'avviso di ricevuta del Governo che   l'ordine di esecuzione era andato perso nel processo di trasferimento dagli   ufficiali giudiziari di Mosca all'ufficio di Sochi. Ad ogni modo, agli occhi   della Corte, le difficoltà logistiche incontrate dagli organi esecutivi statali   non potrebbero valere come scusa per non onorare un debito derivante da   sentenza, e le doglianze del ricorrente in merito alla mancata esecuzione   della sentenza avrebbero dovuto indurre le autorità competenti ad   investigare sul caso ed assicurare che il giudizio di esecuzione fosse portato   a giusto compimento. La Corte ha rilevato una violazione del “diritto alla   corte” del ricorrente in virtù dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e del suo   diritto al pacifico godimento della proprietà in virtù dell'articolo 1 del   Protocollo n. 1 (vedi Wasserman c. Russia, n. 15021/02, §§ 38-40 e 43-45,   novembre 2004).   12. La Corte ha accolto la richiesta di risarcimento del ricorrente per   quanto riguarda gli interessi sulla sentenza di pagamento del debito. Ha   rigettato, tuttavia, la richiesta in merito alla somma in sospeso poichè   “l'obbligo del Governo di far osservare la sentenza in discussione non è   ancora stato estinto ed il ricorrente [ha] ancora titolo per ottenere tale   somma nel giudizio di esecuzione interno” (vedi Wasserman, su citato, §   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   49). Riconosce anche certe somme per il danno non pecuniario e per spese e   costi (§§ 50-53).   C. Ulteriori sviluppi in relazione all’esecuzione della sentenza   13. Nel frattempo, il 17 febbraio 2004 una copia dell'ordine è stata   rilasciata e presentata al Ministro delle Finanze per l'esecuzione.   14. Nelle osservazioni in merito alla denuncia del ricorrente (vedi sotto),   il Ministro delle Finanze ha affermato che il 21 giugno 2004 il pagamento   dell'ammontare in sospeso sul conto del ricorrente in Israele era stato   autorizzato.   15. Con lettera del 17 maggio 2005, il Ministro delle Finanze ha   informato il ricorrente che non avrebbe eseguito la sentenza poichè la   decisione della corte distrettuale del 15 febbraio 2001 aveva sbagliato una   lettera del suo cognome e poichè l'ordine di esecuzione aveva designato in   maniera non corretta il debitore come il “Principale ufficio direttivo di Stato   del Ministero del Tesoro federale” (il nome corretto dell'ente non contiene   la parola “Stato”).   16. Con decisione del 5 ottobre 2005, la corte distrettuale ha corretto   l'errore di forma nella decisione del 15 febbraio 2001.   17. Il 3 ottobre 2006 la somma di 1.569 di dollari americani è stata   accreditata sul conto bancario del ricorrente in Israele. La somma di 31   dollari americani è stata trattenuta dalla banca statale Vneshtorgbank come   commissione per il trasferimento.   D. Procedimenti in merito alla compensazione per eccessiva   lunghezza dell'esecuzione   18. Il 12 maggio 2003 il ricorrente ha introdotto una causa civile contro   l'ufficiale giudiziario presso Mosca, il Ministro della Giustizia ed il Ministro   delle Finanze. Egli ha richiesto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non,   subiti dalle azioni illegittime dell'ufficiale giudiziario e dal persistente   fallimento dell'esecuzione della sentenza.   19. Il 25 agosto 2004 la Corte distrettuale Zamoskvoretskiy di Mosca ha   dichiarato che l'ufficiale giudiziario presso Mosca aveva agito in maniera   illegittima, in quanto non aveva mai istituito procedimenti esecutivi e non   aveva avuto giustificazioni legali per inviare indietro l'ordine a Sochi. Esso   ha rigettato, ciò nonostante, il ricorso per danni, rilevando che il ricorrente   non aveva subito danni patrimoniali a causa della mancata esecuzione della   sentenza del 30 luglio 1999. Per quanto riguarda il danno non patrimoniale,   il diritto russo non prevedeva compensazione in situazioni come quelle del   ricorrente.   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   20. Il 30 marzo 2005 la Corte di Mosca ha rigettato l'appello del   ricorrente, ricalcando letteralmente il testo della sentenza della Corte   distrettuale.   21. Il ricorrente ha inoltrato una richiesta per un esame di controllo. Il   1mo giugno 2006 il Presidium della Corte di Mosca ha accolto la sua   richiesta, cassato in parte le sentenze del 25 agosto e del 30 marzo 2005 e   rinviato il giudizio per danni per un nuovo esame da parte della Corte   distrettuale.   22. Tra il 25 settembre 2006 ed il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale   ha rinviato nove udienze le quali sono state in successione aggiornate per   motivi vari.   23. Il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy ha   pronunciato una nuova sentenza. Essa ha rigettato il ricorso per i danni   patrimoniali sulla base della non ammissibilità delle prove prodotte a   supporto. Essa ha accolto in parte il ricorso per i danni non patrimoniali,   pronunciandosi come segue:   “...la corte tiene in considerazione che, con la sentenza della Corte distrettuale di   Zamoskvoretskiy del 25 agosto 2004, le azioni dell'ufficiale giudiziario [di Mosca]   sono state dichiarate illegittime; l'esecuzione della sentenza è stata protratta e la   sentenza è stata eseguita solo attualmente il 3 ottobre 2006. Tale circostanza non è   contestata dalle parti.   La Corte quindi riconosce che vi è stata violazione del diritto del ricorrente ad un   processo equo in un tempo ragionevole a causa di una lunghezza illegittima   dell'esecuzione di una decisine giudiziale, il che implica che un indennizzo deve   essere riconosciuto all'individuo che ha sostenuto danni a causa di tale violazione.   In considerazione delle specifiche circostanze del caso, il principio di non   ragionevolezza, fisica e mentale delle sofferenze causate al ricorrente per mezzo della   tardiva esecuzione della sentenza, ed anche il fatto che il ricorrente sia un pensionato   e [abbia il titolo] ‘Insegnante emerito della Russia', la corte ha considerato tutto ciò   necessario per concedere al ricorrente 8.000 rubli come indennizzo per danno non   patrimoniale contro il Ministro delle Finanze.   La Corte non ha rilevato elementi per concedere un più ampio indennizzo poichè il   ricorrente non ha prodotto prove atte a dimostrare che le difese gli avevano causato   sofferenze fisiche o mentali di natura irreversibile...”   La Corte distrettuale ha rigettato inoltre la richiesta del ricorrente per costi e spese   legali.   24. Il 7 agosto 2007 la Corte di Mosca ha confermato la sentenza di   appello, che riproduceva letteralmente la motivazione della Corte   distrettuale.   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE   25. Una corte può ritenere il responsabile civile colpevole per il danno   non patrimoniale causato ad un individuo da azioni lesive dei suoi diritti   non patrimoniali o che colpiscono altri beni intangibili che gli appartengono   (Articoli 151 and 1099 § 1 del codice civile).   26. L'indennizzo per il danno non patrimoniale sostenuto a causa di una   lesione al diritto di proprietà di un individuo è riconosciuto solo nei casi   previsti dalla legge (Articolo 1099 § 2 del codice civile).   27. L'indennizzo per il danno non patrimoniale è pagabile senza tener   conto della colpa dell'autore del fatto illecito se i danni sono stati causati   alla vita di un individuo, da un processo penale illegittimo, dalla diffusione   di false informazioni e negli altri casi previsti dalla legge (Articolo 1100 del   codice civile).   28. Con decisione n. 1-P del 25 gennaio 2001, la Corte costituzionale ha   rilevato che l'articolo 1070 § 2 del codice civile era compatibile con la   costituzione nella parte in cui esso prevede speciali condizioni per la   responsabilità dello Stato per i danni causati dall'amministrazione della   giustizia. Essa ha chiarito, tuttavia, che il termine “amministrazione della   giustizia” non copriva il procedimento giudiziale nella sua interezza ma era   esteso solo agli atti giudiziali relativi al merito del caso. Gli altri atti   giudiziali – principalmente di natura procedurale – non rientrano nell'ambito   della nozione di “amministrazione della giustizia”. La responsabilità dello   Stato per il danno causato da atti procedurali o atti viziati, come ad esempio   una violazione del tempo ragionevole di un processo, potrebbe insorgere   anche in assenza di una condanna penale definitiva di un giudice quando la   colpa dei giudici sia stata accertata in procedimenti civili. La corte   costituzionale sottolinea, tuttavia, che il diritto costituzionale all'indennizzo   per danni da parte dello Stato non poteva essere riconosciuto in caso di   colpa personale di un giudice. Un individuo potrebbe ottenere un indennizzo   per qualsiasi danno causato da una violazione da parte della corte del suo   diritto ad un processo equo nei termini di cui all’articolo 6 della   Convenzione. La corte costituzionale ha sostenuto che il parlamento   avrebbe dovuto legiferare su tali punti e sulla procedura per l'indennizzo da   parte dello Stato per il danno causato da atti illegittimi o viziati di una corte   o di un giudice e stabilire la competenza territoriale e per materia per tali   azioni.   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   DIRITTO   I. L’ECCEZIONE DEL GOVERNO ALLA COMPETENZA DELLA   CORTE RATIONE MATERIAE NELL’ESAME DEL PRESENTE   RICORSO   29. Il Governo ha sostenuto che la Corte non è competente per l'esame   del presente ricorso in virtù dell'articolo 46 § 2 della Convenzione poichè il   Comitato dei Ministri non ha ancora completato le procedure per   l'esecuzione della sentenza nel caso n. 15021/02. Essi hanno affermato che   il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in virtù dell'articolo 35 §§ 2 e   della Convenzione non rientrando nell'ambito della giurisdizione della   Corte.   30. Il ricorrente ha fatto notare che la sentenza non è stata ancora   eseguita, nonostante la sentenza della Corte nel caso n. 15021/02.   31. Di conseguenza, la Corte deve determinare se essa è competente   ratione materiae per esaminare il presente ricorso. Essa ricorda in principio   che in virtù dell'articolo 46 della Convenzione le Parti contraenti si   impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle   controversie delle quali sono parti, dal momento che l'esecuzione è   controllata dal Comitato dei Ministri. Ne consegue che una sentenza nella   quale la Corte rileva una violazione della Convenzione o dei Protocolli   impone allo Stato responsabile l'obbligazione legale non solo di pagare le   relative somme accordate a titolo di equa soddisfazione, ma anche di   scegliere, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali   e/o, se adatte, individuali da adottare nel proprio ordinamento giuridico   interno per mettere fine alla violazione rilevata dalla Corte e per porre riparo   alle sue conseguenze in maniera tale da ricostituire quanto più possibile la   situazione esistente prima della violazione (vedi Broniowski v. Polonia   [GC], n. 31443/96, § 192, ECHR 2004-V; Assanidze v. Georgia [GC],   n. 71503/01, § 198, ECHR 2004-II; Scozzari e Giunta v. Italia [GC],   nn. 39221/98 e 41963/98, § 249, ECHR 2000-VIII, e Sejdovic v. Italia   [GC], n. 56581/00, § 119, ECHR 2006-...). La Corte non ha giurisdizione   per verificare se una Parte contraente abbia adempiuto le obbligazioni ad   essa imposte da una sentenza della Corte (vedi Oberschlick v. Austria, nn.   19255/92 e 21655/93, decisione della Commissione del 16 Maggio 1995,   Decisioni e Rapporti 81-A, p. 5).   32. Ad ogni modo, ciò non significa che le misure adottate da uno Stato   convenuto nella fase successiva alla sentenza per accordare il risarcimento   ad un ricorrente per le violazioni accertate non rientrano nella giurisdizione   della Corte (vedi Lyons e alri c. Regno Unito (dec.), n. 15227/03, ECHR   2003-IX). Infatti, nulla impedisce alla Corte di esaminare un successivo   ricorso che solleva una nuova questione non decisa dal giudizio originario   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   (vedi Mehemi c. Francia (n. 2), n. 53470/99, § 43, ECHR 2003-IV; Pailot c.   Francia, sentenza del 22 Aprile 1998, Rapporti di sentenze e decisioni   1998-II, p. 802, § 57; Leterme c. Francia, sentenza del 29 Aprile 1998,   Rapporti 1998-III, e Rando c. Italia, n. 38498/97, 15 Febbraio 2000).   33. Nella specifica situazione della violazione perpetua di un diritto   della Convenzione in ragione dell'adozione di una sentenza della Corte che   abbia accertato la violazione dello stesso diritto durante un certo periodo di   tempo, non è inusuale che la Corte si trovi ad esaminare un secondo   ulteriore ricorso avente ad oggetto la violazione di quel diritto nel periodo   successivo (vedi Mehemi (n. 2), cit., e Rongoni c. Italia, n. 44531/98, § 13,   Ottobre 2001).   34. La Corte osserva che il caso n. 15021/02 ha avuto ad oggetto   l'inadempimento delle autorità russe nell'esecuzione della sentenza della   corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il 15 febbraio 2001. Quando   la Corte emise la sua sentenze del 18 Novembre 2004, la sentenza della   corte di Sochi non era ancora stata eseguita e la Corte rilevò una violazione   dell'articolo 6 e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 e stabilì un indennizzo   riguardo al precedente periodo.   35. Il presente ricorso depositato dal ricorrente l'8 giugno 2005,   concerne l'inadempimento dello Stato convenuto nell'eseguire la sentenza   della corte di Sochi nel periodo posteriore alla sentenza della Corte del 18   Novembre 2004. Il ricorrente si lamenta inoltre dell'assenza di un ricorso   effettivo a livello nazionale, una denuncia che non era stata sollevata nel   caso n. 15021/02.   36. La Corte riconosce che essa non ha giurisdizione per esaminare le   misure adottate nell'ordinamento giuridico interno per mettere fine alle   violazioni accertate nella sua sentenza relativa al caso n. 15021/02. Essa   può, tuttavia, valutare i successivi sviluppi fattuali. La Corte osserva che,   sebbene la sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, come corretta il   febbraio 2001, sia stata alla fine eseguita nel 2006, ciò è accaduto quasi   due anni dopo che la sentenza relativa al caso n. 15021/02 era stata   pronunciata.   37. Ne consegue che, nella parte in cui la denuncia del ricorrente   riguarda un periodo successivo durante il quale non era stata data   esecuzione alla sentenza emessa in suo favore, essa deve essere considerata   come non precedentemente esaminata dalla Corte. Lo stesso si verifica   riguardo alla nuova denuncia relativa all'assenza di un effettivo ricorso   interno contro i ritardi nell'esecuzione. Tali questioni non hanno fatto parte   delle misure adottate in adempimento della iniziale sentenza della Corte ed   in tal modo fuoriescono dalla supervisione esercitata dal Comitato dei   Ministri. La Corte ha quindi competenza ratione materiae a ricevere tali   ricorsi.   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   II. ORDINE DI ESAME DEI RICORSI   38. La Corte osserva che nei procedimenti per il risarcimento introdotti   dal ricorrente, le autorità interne hanno riconosciuto che vi è stata una   violazione del suo diritto ad un processo in un tempo ragionevole ed hanno   accordato un indennizzo per il danno non patrimoniale. In tali circostanze si   presenta la questione di conoscere se il ricorrente può ancora pretendersi   “vittima” con riguardo alla sua doglianza relativa ad un ulteriore ritardo   nell'esecuzione della sentenza.   39. La Corte ripete che una decisione o una misura favorevole al   ricorrente non è in principio sufficiente per privarlo del suo status di   “vittima” a meno che le autorità nazionali abbiano riconosciuto,   espressamente o sostanzialmente, e poi accordato un risarcimento per la   violazione della Convenzione (vedi Amuur c. Francia, sentenza del 25   giugno 1996, Rapporti di sentenze e decisioni 1996-III, p. 846, § 36; e   Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, § 44, ECHR 1999-VI). Come la   Corte ha riconosciuto, in relazione ai casi relativi alla lentezza della   procedura la capacità del ricorrente di denunciare di essere una “vittima”   dipende dal risarcimento che il ricorso interno gli ha accordato. Inoltre, in   quel tipo di casi, la questione dello stato di vittima è legato alla più generale   questione dell'effettività di un ricorso (vedi Scordino c. Italia (n. 1) [GC],   n. 36813/97, § 182, ECHR 2006-...).   40. Ammesso che le altre denunce del ricorrente riguardavano l'assenza   di un ricorso interno effettivo contro i ritardi nell'esecuzione, la Corte ritiene   giusto esaminare innanzitutto la denuncia del ricorrente in virtù dell'articolo   della Convenzione, prima di intraprendere l'analisi della sua denuncia   relativa al ritardo nell'esecuzione della sentenza.   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ATICOLO 13 DELLA   CONVENZIONE   41. Il ricorrente ha sostenuto in virtù dell'articolo 13 della Convenzione   che non ha avuto un ricorso effettivo nel sistema legale russo contro i ritardi   nell'esecuzione della sentenza. L'articolo 13 è così formulato:   “Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] Convention are violated   shall have an effective remedy before a national authority notwithstanding that the   violation has been committed by persons acting in an official capacity.”   Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   A. Ammissibilità   42. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi   dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa inoltre rileva che esso non è   inammissibile sulla base di altri elementi. Esso deve dunque essere   dichiarato ammissibile.   B. Merito   1. Argomenti delle parti   43. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente ha avuto un ricorso interno   effettivo poichè ha istituito il procedimento per l'indennizzo dinanzi alle   corti di Mosca. L'esito di tali procedimenti è irrilevante per determinare se   l'articolo 13 è stato rispettato, poichè l'articolo 13 non garantisce l'esito   favorevole del procedimento.   44. Il ricorrente ha argomentato che la nozione di “ricorso interno   effettivo” comprende non solo la possibilità di istituire procedimenti legali   ma anche una pronta esecuzione della sentenza. Una eccessiva lentezza del   procedimento di esecuzione dovrebbe essere considerata una violazione del   diritto del ricorrente ad un effettivo ricorso interno.   2. Principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte   45. Come la Corte ha statuito in più occasioni, l'articolo 13 della   Convenzione garantisce l'accessibilità a livello nazionale di un rimedio per   rendere effettiva la sostanza dei diritti e delle libertà della Convenzione in   qualsiasi forma essi possano manifestarsi per essere tutelati   nell'ordinamento giuridico interno. Lo scopo degli impegni degli Stati   contraenti in virtù dell'articolo 13 varia a seconda della natura della   denuncia del ricorrente; l' “effettività” di un “ricorso” ai sensi dell'articolo   non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente.   Tuttavia, il rimedio richiesto dall'articolo 13 deve essere “effettivo” nella   pratica così come nel diritto sia nel senso di prevenire la dedotta violazione   sia nel senso di porre rimedio allo stato delle cose, o di accordare un   adeguato risarcimento per ogni violazione già incorsa (vedi Balogh   c. Ungheria, n. 47940/99, § 30, 20 luglio 2004, e Kudła c. Polonia [GC],   n. 30210/96, §§ 157-158, ECHR 2000-XI).   46. In una serie di sentenze recenti la Corte si è soffermata sulla   questione generale dell'effettività del ricorso nei casi di lentezza dei   procedimenti ed ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che un   ricorso interno deve avere per essere considerato “effettivo” (vedi Scordino,   cit., § 182 e ss.; e Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, § 73, ECHR   2006-...).     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   47. Come in altri ambiti, nei casi di lentezza dei procedimenti la   migliore soluzione in termini assoluti è senza dubbio la prevenzione. La   Corte ricorda che essa ha statuito in più occasioni che l'articolo 6 § 1   impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare i loro sistemi giudiziali   in modo che le loro corti possano assicurare ognuno di tali requisiti, incluso   l'obbligo di esaminare i casi in un termine ragionevole (vedi, tra gli altri,   Süßmann c. Germania, sentenza del 16 Settembre 1996, Rapporti 1996-IV,   p. 1174, § 55). Dove il sistema giudiziario non assicura tale rispetto, un   ricorso previsto per accelerare i procedimenti allo scopo di impedire che   essi divengano eccessivamente lenti è la soluzione più effettiva (vedi   Scordino, cit:, § 183).   48. Tuttavia, gli Stati possono anche scegliere di introdurre solo un   rimedio risarcitorio, senza che lo stesso venga considerato come inefficace   (vedi Scordino, cit., § 187). Nei casi in cui un rimedio risarcitorio è   disponibile nel sistema legale interno, la Corte deve lasciare un più ampio   margine di apprezzamento allo Stato per permettergli di organizzare il   ricorso in maniera compatibile con il suo sistema legale e le sue tradizioni   ed in conformità al tenore di vita del paese cui si riferisce. Sarà, in   particolare, più facile per le corti interne fare riferimento alle somme   concesse in ambito nazionale per gli altri tipi di danni – ad esempio danno   alla persona, danno relativo alla morte di un parente o danno in caso di   diffamazione– e fare affidamento al più intimo convincimento, anche se ciò   porta ad indennizzi di ammontare talvolta più bassi di quelli fissati dalla   Corte in casi simili (vedi Scordino, cit., § 189).   49. Inoltre, se un ricorso è “effettivo” nel senso che esso permette ai   procedimenti pendenti di essere accelerati o alle parti lese di ricevere un   equo indennizzo per i ritardi già incorsi, quella conclusione si applica   soltanto a condizione che un ricorso per indennizzo rimanga esso stesso   effettivo, adeguato e accessibile in merito alla lunghezza eccessiva dei   procedimenti giudiziari (vedi Scordino, cit., § 195, con altri riferimenti). La   Corte ha identificato i seguenti criteri che possono riguardare l'effettività,   l'adeguatezza e l'accessibilità di un ricorso:   • un'azione per il risarcimento deve essere esaminata in un   termine ragionevole (vedi Scordino, cit., § 195 in fine);   l'indennizzo deve essere pagato prontamente e generalmente   non più tardi di sei mesi dalla data in cui la decisione che   accorda l'indennizzo diventa esecutiva (§ 198);   • • • le regole di procedura che regolano un'azione per il   risarcimento devono conformarsi al principio di imparzialità   garantito dall'articolo 6 della Convenzione (§ 200);   le regole relative ai costi legali non devono comportare un   peso eccessivo per i litiganti nel caso in cui la loro azione sia   giustificata (§ 201);     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   • la misura dell'indennizzo non deve essere irragionevole in   relazione a quella accordata dalla Corte in casi simili (§§ 202-   and 213).   50. In merito all'ultimo criterio, la Corte ha affermato che, in relazione al   danno patrimoniale, le corti interne sono chiaramente nella migliore   posizione per determinare l'esistenza ed il quantum. La situazione è,   tuttavia, differente relativamente al danno non patrimoniale. In quel caso   esiste una presunzione forte ma relativa che i procedimenti eccessivamente   lunghi causeranno danni non patrimoniali. La Corte accetta l'idea che, in   alcuni casi, la lentezza dei procedimenti possa causare soltanto danni non   patrimoniali minimi o nessun danno non patrimoniale. In tali casi le corti   interne dovranno giustificare la loro decisione con sufficiente motivazione   (vedi Scordino, cit., §§ 203-204).   3. Applicazione dei principi al presente caso   51. Nel caso di specie il ricorrente lamenta di non avere usufruito di un   ricorso interno effettivo per i ritardi che hanno tormentato l’esecuzione della   sentenza a lui favorevole. La Corte ripete che i procedimenti di esecuzione   devono essere considerati come parte integrante del “processo” ai fini   dell'articolo 6 della Convenzione (vedi Kanayev c. Russia, n. 43726/02,   § 19, 27 luglio 2006). Ne segue che i principi sopra sviluppati nell'ambito   della lentezza dei procedimenti sono applicabili anche alla situazione in cui   la denuncia riguarda l'accessibilità di un ricorso per la protratta esecuzione.   52. Come la Corte ha già rilevato, non vi è un ricorso preventivo   all'interno del sistema legale russo che possa accelerare l'esecuzione della   sentenza contro l'autorità dello Stato poichè gli ufficiali giudiziari non   hanno potere per obbligare lo Stato a pagare la sentenza di debito (vedi   Lositskiy c. Russia, n. 24395/02, § 29, 14 Dicembre 2006).   53. Resta da vedere se l'azione per il risarcimento che il ricorrente ha   introdotto è un ricorso effettivo, adeguato e accessibile capace di soddisfare   i requisiti dell'articolo 13 alla luce dei criteri sopra esposti.   54. La Corte nota innanzitutto che il diritto russo non prevede uno   speciale ricorso compensativo per le violazioni derivanti da un'eccessiva   lentezza dei procedimenti di esecuzione. Sebbene la Corte costituzionale –   già nel 2001 – avesse chiamato il legislatore a determinare le regole   procedurali in merito alle azioni per il risarcimento per una violazione del   diritto ad un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione (vedi   sopra paragrafo 28 ), il livello della legislazione russa non ha avuto, da   allora, alcuna evoluzione. Tale situazione, osservata nel contesto   dell'assenza di giurisprudenza sufficientemente stabile e consistente in casi   simili a quello del ricorrente, porta la Corte alla conclusione che la   possibilità di ottenere un indennizzo per il danno non patrimoniale facendo   uso del ricorso in questione non era in pratica sufficientemente certa come   richiesto dalla giurisprudenza della Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   55. La Corte inoltre osserva che i procedimenti su denuncia del   ricorrente per il risarcimento sono durati dal 12 Maggio 2003 al 30 Marzo   e poi, a seguito della loro riapertura sul riesame di sorveglianza, dall'1   giugno 2006 al 22 Febbraio 2007. La loro durata complessiva in tal modo   ha ecceduto due anni e mezzo, nonostante l'esplicita richiesta nel codice di   procedura civile che le cause siano introdotte entro due mesi dalla   comunicazione del deposito del ricorso (Article 154). Agli occhi della   Corte, un così lungo periodo ovviamente contrasta con il requisito della   speditezza necessario affinchè un ricorso sia “effettivo” (vedi, in contrasto,   Scordino, cit., § 208).   56. Inoltre, la Corte osserva che le corti interne hanno accordato al   ricorrente 8,000 rubli, che corrispondono a meno di EUR 250, quale   indennizzo per il danno non patrimoniale subito per la ritardata esecuzione.   Non traspare dalle sentenze interne quale periodo di non esecuzione le corti   hanno tenuto in considerazione o quale metodo di calcolo esse hanno   utilizzato per la determinazione di tale ammontare (vedi paragrafo 23).   Quello che è certo, ad ogni modo, è che l'indennizzo di meno di 50 euro per   anno di mancata esecuzione è manifestamente irragionevole alla luce della   giurisprudenza della Corte in casi simili contro la Russia (vedi la   giurisprudenza citata nel paragrafo 65, e compara inoltre con Scordino, cit.,   § 214).   57. In conclusione, e avendo riguardo del fatto che diversi requisiti   rilevanti affinchè un ricorso possa dirsi “effettivo” non sono stati soddisfatti,   la Corte rileva che il ricorrente non ha avuto un rimedio effettivo per la sua   denuncia derivata dalla tardiva esecuzione della sentenza in suo favore.   58. Vi è stata dunque violazione dell'articolo 13 della Convenzione.   IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA   CONVENZIONE E DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1   59. Il ricorrente si è lamentato del fatto che la sentenza del 30 luglio   1999, come corretta il 15 febbraio 2001, è rimasta ineseguita nel periodo   successivo alla sentenza della Corte del 18 novembre 2004. Egli ha fatto   affidamento di nuovo sull'articolo 6 della Convenzione e sull'articolo 1 del   Protocollo n. 1, il quale nelle parti rilevanti è così formulato:   Article 6 § 1   “In the determination of his civil rights and obligations ..., everyone is entitled to a   fair ... hearing within a reasonable time... by [a]... tribunal...”     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   Articolo 1 del Protocollo N. 1   “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può   essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni   previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale...”   A. Ammissibilità   60. Come la Corte ha rilevato più sopra, l'indennizzo concesso al   ricorrente nei procedimenti interni per il risarcimento è stato   manifestamente insufficiente (vedi paragrafo 56). Di conseguenza, la Corte   rileva che il ricorrente può ancora pretendersi “vittima” della dedotta   violazione.   61. La Corte nota che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi   dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa nota inoltre che lo stesso non è   inammissibile sotto ogni altro aspetto. Esso deve dunque essere dichiarato   ammissibile.   B. Merito   62. Il Governo ha sostenuto che i ritardi nell'esecuzione della sentenza   sarebbero stati giustificati dalla complessità della procedura di trasferimento   del denaro presso il conto corrente al di fuori della Russia.   63. Il ricorrente ha fatto notare che nel giugno 2004 il Ministro delle   Finanze non aveva rilevato difetti nei titoli esecutivi. Invece, all'incirca   quattordici mesi più tardi esso aveva deciso che gli stessi documenti   contenevano alcuni lievi errori ed aveva rifiutato di effettuare il pagamento.   La sentenza di pagamento del debito è stata pagata ma solo in parte nel   2006.   64. La Corte ricorda che nel primo caso Wasserman essa ha rilevato una   violazione dell'articolo 6 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo   n. 1 in considerazione dell'inadempimento delle autorità russe   nell'esecuzione della sentenza del 30 luglio 1999, come corretta il 15   febbraio 2001, nel periodo precedente alla sentenza della Corte (vedi   Wasserman, cit., § 35 e ss.). Avendo riguardo al periodo successivo alla   sentenza della Corte del 18 novembre 2004 che è all’esame del presente   ricorso, la Corte osserva che la maggior parte della sentenza di pagamento   del debito è stata pagata solo nell'ottobre del 2006, all’incirca quasi due anni   più tardi. Il Governo non ha chiarito perchè i ritenuti difetti del titolo   esecutivo non erano stati accertati dal Ministro delle Finanze già nel 2004   quando esso aveva pronunciato l'autorizzazione del pagamento. In ogni   caso, la responsabilità per i ritardi è addebitabile alle autorità poichè i vizi   sollevati erano stati rilevati nei documenti ufficiali pronunciati dalla corte   russa. Allo stesso modo dopo che gli errori di dattilografia sono stati     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   corretti, al Ministro delle Finanze è occorso un anno per effettuare il   pagamento. Infine, la Corte osserva che l'intero ammontare della somma   prevista nella sentenza non è ancora stato pagato al ricorrente, a dispetto del   fatto che la sentenza supplementare del 15 Febbraio 2001 prevedeva il   pagamento dell'intera somma presso il conto corrente del ricorrente in   Israele (vedi paragrafo 8). Ciò è stato dovuto al fatto che il Ministro delle   Finanze non aveva provveduto a coprire la commissione della banca di   proprietà statale attraverso la quale aveva effettuato il trasferimento   elettronico. Di conseguenza, il ricorrente, senza nessuna sua colpa, ha   ricevuto una somma minore rispetto a quella accordatagli con la sentenza   del 30 luglio 1999, come corretta il 15 Febbraio 2001.   65. La Corte ha frequentemente rilevato violazioni dell'articolo 6 § 1   della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 in casi che   sollevavano questioni simili a quelle del presente caso (vedi Reynbakh c.   Russia, n. 23405/03, § 23 e ss., 29 Settembre 2005; Gizzatova c. Russia, n.   5124/03, § 19 e ss., 13 gennaio 2005; Petrushko c. Russia, n. 36494/02, § 23   e ss., 24 Febbraio 2005; Gorokhov e Rusyayev c. Russia, n. 38305/02, § 30 e   ss., 17 Marzo 2005; Burdov c. Russia, n. 59498/00, § 34 e ss., ECHR   2002-III).   66. Avendo esaminato il materiale sottoposto alla sua attenzione, la   Corte nota che il Governo non ha avanzato alcun fatto o argomento capace   di persuaderla a giungere nel presente caso ad una differente conclusione.   Avendo riguardo della sua giurisprudenza in merito, la Corte rileva che a   causa dell'inadempimento – per quasi due anni dal periodo successivo alla   sentenza della Corte nel caso n. 15021/02 – nel conformarsi alla sentenza   definitiva in favore del ricorrente le autorità interne hanno violato il suo   diritto ad un processo in un termine ragionevole e gli hanno impedito –   durante lo stesso periodo di due anni – di ricevere il denaro che poteva   ragionevolmente aspettarsi di ricevere.   67. Vi è stata di conseguenza violazione dell'articolo 6 della   Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1.   V. SULL'APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL'ARTICOLO     DELLA   68. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione:   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   A. Danno   69. Il ricorrente ha richiesto USD 501 per il danno patrimoniale,   rappresentando l'ammontare non pagato stabilito dalla sentenza (USD 31)   più interessi per il periodo da dicembre 2004 a Novembre 2006 al tasso   marginale di prestito della banca centrale russa. Egli ha richiesto USD   10,000 per il danno non patrimoniale.   70. Il Governo ha sostenuto che sarebbe prematuro riconoscere un   indennizzo a titolo di danno patrimoniale poichè tale richiesta non è ancora   stata esaminata dalle corti interne. Hanno ritenuto che la richiesta per il   danno non patrimoniale fosse eccessiva, infondata ed irragionevole.   71. La Corte rileva che nel caso di specie ha accertato la violazione   dell'articolo 6 § 1 della Convenzione e dell'articolo 1 del Protocollo n. 1   nella parte in cui la sentenza di pagamento del debito non era stata pagata al   ricorrente dopo un notevole ritardo e solo in parte. La Corte ripete che   l'adeguatezza dell'indennizzo sarebbe diminuita se fosse stato pagato senza   dover fare riferimento a varie circostanze responsabili della riduzione del   suo valore, qual è un prolungato ritardo nell'esecuzione (vedi Gizzatova,   cit., § 28, e Metaxas c. Grecia, n. 8415/02, § 36, 27 Maggio 2004). Di   conseguenza, la Corte accorda al ricorrente la restante parte della sentenza   di pagamento del debito , che ammonta a EUR 23, e l'interesse maturato   durante il periodo in relazione al quale la violazione è stata accertata nella   somma di EUR 350, più ogni importo che possa essere dovuto a titolo di   imposta.   72. La Corte inoltre considera che il ricorrente deve aver sofferto stress e   frustrazione quale conseguenza dell'inadempimento delle autorità dello   Stato nell'eseguire la sentenza per un ulteriore periodo approssimativamente   di due anni e dell'assenza di un effettivo ricorso interno. Il particolare   ammontare richiesto è, ad ogni modo, eccessivo. La Corte tiene in   considerazione gli aspetti rilevanti, quali la lentezza del procedimento di   esecuzione, la natura dell'indennizzo (rimborso di denaro confiscato   illegittimamente) ed il fatto che si tratta del secondo ricorso relativo alla   mancata esecuzione della medesima sentenza, e facendo le sue valutazioni   su base equitativa, accorda al ricorrente EUR 4,000 a titolo di danno non   patrimoniale, oltre ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.   B. Spese e costi   73. Il ricorrente ha richiesto anche USD 2.340 per spese e costi sostenuti   dinanzi alle corti interne ed alla Corte. Egli ha prodotto documenti che   provano le somme per copie, traduzione, stampa e spese postali, copie dei   biglietti aerei per Mosca, e spese per la sua rappresentanza dinanzi alle corti   di Mosca.     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   74. Il Governo ha accettato la richiesta del ricorrente per la parte relativa   alle spese per copie e stampa per la somma di USD 130. Essi hanno   denunciato che l'accordo dei servizi legali fosse nullo per la legge russa.   Essi hanno sostenuto allo stesso tempo che non vi sarebbe stata necessità di   recarsi a Mosca dal momento che il ricorrente vi aveva un rappresentante.   Infine, essi si sono opposti al resto delle richieste poichè irrilevanti per   l'ambito del ricorso.   75. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente è   legittimato al rimborso di spese e costi solo per la parte in cui è stato   provato che sono state realmente e necessariamente sostenute e ragionevoli   in relazione al quantum. Nel caso di specie, avendo riguardo dei documenti   in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte considera ragionevole   accordare la somma di EUR 1,200 per costi sostenuti ad ogni titolo, oltre   ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta.   C. Interessi moratori   76. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ   1. Rigetta l'eccezione del Governo di incompetenza ratione materiae della   Corte;   2. Dichiara il ricorso ricevibile;   3. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 6 della Convenzione e   dell'articolo 1 del Protocollo n. 1;   4. Ritiene che vi è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione;   5. Ritiene   (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a   partire dalla data in cui tale sentenza diventerà definitiva conformemente   all'articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:   (i) EUR 373 (trecentosettantatre euro) a titolo di danno materiale,   oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;   (ii) EUR 4,000 (quattromila euro) a titolo di danno morale, oltre ad   ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;   (iii) EUR 1,200 (milleduecento euro) per spese e costi, oltre ad     Copyright © 2008 UFTDU   WASSERMAN c RUSSIA (NO. 2) SENTENZA   ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta;   (b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali;   6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in inglese, e notificata per iscritto il 10 aprile 2008, ai sensi degli   articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.   Søren Nielsen   Cancelliere   Christos Rozakis   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

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