21899/02
WyrokETPCz2008-06-17ECLI:CE:ECHR:2008:0617JUD002189902
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy władze tureckie naruszyły pozytywne obowiązki ochrony życia żołnierza, który popełnił samobójstwo po maltretowaniu przez przełożonego, oraz czy dochodzenie w sprawie jego śmierci było skuteczne, zgodnie z art. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że choć nie ma podstaw do kwestionowania tezy o samobójstwie, władze wojskowe wiedziały lub powinny były wiedzieć o ryzyku samobójstwa Maşallaha, zwłaszcza po tym, jak sierżant Avcil go maltretował. Trybunał podkreślił, że działania sierżanta Avcila, w tym bicie i obrażanie, były rażąco niezgodne z przepisami wojskowymi i obowiązkami przełożonego. Stwierdzono, że państwo nie dołożyło należytej staranności w ochronie życia żołnierza podlegającego jego kontroli, a mechanizm sądowy nie spełnił wymogów art. 2, ponieważ postępowania krajowe nie doprowadziły do uznania odpowiedzialności za zaniedbanie w ochronie życia, a jedynie za pobicie.Stan faktyczny
Maşallah Yılmaz, syn skarżącego, odbywał obowiązkową służbę wojskową w Turcji. 1 października 1999 r. został fizycznie i werbalnie zaatakowany przez sierżanta Murata Avcila, który bił go i obrażał za źle przygotowaną herbatę, mimo że Maşallah był już wcześniej apatyczny i niespokojny z powodu problemów rodzinnych. Po kolejnym incydencie, gdy Maşallah groził samobójstwem, sierżant Avcil, zamiast udzielić pomocy, załadował swój karabin, obawiając się ataku. Maşallah natychmiast po tym zastrzelił się. Skarżący twierdził, że jego syn był maltretowany i torturowany, a dochodzenie krajowe było niewystarczające.Rozstrzygnięcie
Uznaje skargę za dopuszczalną. Stwierdza naruszenie art. 2 Konwencji. Stwierdza, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania pozostałych zarzutów skarżącego. Zasądza na rzecz skarżącego 3 000 EUR tytułem szkody majątkowej, 12 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 408 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe. Oddala pozostałą część roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CASO ABDULLAH YILMAZ c. TURCHIA
(Ricorso no 21899/02)
SENTENZA
STRASBURGO giugno 2008
DEFINITIVA
17/09/2008
Questa sentenza diventerà definitiva secondo le condizioni definite dall’articolo 44 § 2
della Convenzione. Può subire delle modifiche di forma..
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA ABDULLAH YILMAZ C. TURCHIA
Nel caso Abdullah Yılmaz contro Turchia,
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una
camera composta da :
Françoise Tulkens, presidente,
Antonella Mularoni,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sessione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio 2008 ed il 27
maggio 2008,
Emette la seguente sentenza, adottata nell’ultima data indicata :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 21899/02) diretto contro la
Repubblica turca, con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Abdullah
Yılmaz (« il ricorrente »), ha adito la Corte l’11 febbraio 2002, tanto a nome
proprio che a quello del suo defunto figlio, il Sig. Maşallah Yılmaz, in virtù
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).
2. Il ricorrente, che è stato ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria,
è rappresentato dagli Avvocati E. Akyürekli, E. Talay e E. Doğan, del foro di
Diyarbakır. Il governo turco (« Il Governo ») è rappresentato dal suo agente.
3. Invocando gli articoli 2, 6, 8 e 13 della Convenzione, il ricorrente adduce,
in particolare, un pregiudizio al diritto alla vita di suo figlio e lamenta
l’insufficienza delle indagini condotte relativamente alle circostanze in cui si è
verificato il suo decesso.
4. Il 12 settembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al
Governo. Ha inoltre deciso di procedere congiuntamente all’esame della
ricevibilità e del merito del caso, possibilità prevista dall’articolo 29 § 3 della
Convenzione.
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SENTENZA ABDULLAH YILMAZ C. TURCHIA
IN FATTO
I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO
5. Il ricorrente è nato nel 1953 e risiede a Bursa. E’ il padre di Maşallah
Yılmaz, nato nel 1979 e deceduto il 1 ottobre 1999, mentre stava svolgendo il
servizio militare.
A. La genesi del caso
6. All’epoca dei fatti, Maşallah Yılmaz, arruolato nel 48o reggimento della
fanteria, svolgeva il suo servizio militare obbligatorio a Şırnak.
7. In occasione dell’ultima visita di Maşallah alla sua famiglia, il ricorrente
aveva notato delle ustioni da sigaretta sulle braccia di suo figlio. Alla richiesta
di spiegazioni, questi gli rispose : «sono maltrattato ».
8. Il 1 ottobre 1999, una unità di soldati, di cui faceva parte Maşallah, fu
posizionato sotto il comando del sergente esperto (uzman çavuş) Murat Avcil
(d’ora in poi « il sergente »), un sottoufficiale a contratto, diplomato alla scuola
secondaria. Questi, che a quel tempo aveva ventinove anni, era già stato messo
agli arresti tre volte per indisciplinatezza.
9. L’unità aveva il compito di svolgere dei lavori di sterramento di
calcinacci (materiali di demolizione) in una trincea a Yayla Tepe.
Analogamente ai suoi compagni, Maşallah disponeva di un fucile da assalto di
tipo G-3 (serie no 220170).
10. Verso le ore 7:30, il sergente diede a Maşallah l’incarico di preparare il
tè per i soldati ed i comandanti che supervisionavano i lavori. Maşallah tardò
ad ubbidire ed il sergente lo punì.
Come risulta dai documenti ufficiali, il verificarsi degli eventi successivi non
lascia spazio a dubbi :
« Durante il pomeriggio, il sergente chiese nuovamente a Maşallah di preparare il tè e
questi obbedì. Tuttavia, egli non apprezzò il tè, ritenendolo troppo forte, e gridò contro
Maşallah : « tu mi disobbedisci, non esegui gli ordini come dovresti ». Poi, invocando il
futile motivo secondo cui il tè non era buono, si mise a colpire Maşallah fino a farlo
svenire, ricoprendolo di ingiurie. Successivamente il sergente risvegliò Maşallah, stordito,
bagnandolo con l’acqua e lo mandò nella trincea. Più tardi, lo convocò con i soldati M.C.
e Ç.B. Diede loro dei consigli e poi inveì nuovamente contro Maşallah : « vai a farti
fottere nella trincea » ; in seguito, diede a M.C. l’incarico di preparare il tè. Circa dieci o
quindici minuti più tardi [verso le 15 :45] vedemmo Maşallah lasciare la trincea con il suo
fucile G-3 ed avanzare verso il camion carico di pietre (...), la bocca della canna era
appoggiata sulla sua pancia; urlava « non te la sei presa abbastanza con me, tu mi hai
cercato». Il sergente, temendo che Maşallah gli sparasse, s’impossessò del fucile G-3 e lo
caricò ; Maşallah premette il grilletto e si colpì la pancia. Fu trasferito presso
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l’ambulatorio del reggimento e poi fu trasportato in ambulanza all’ospedale militare di
Şırnak. Purtroppo, morì lungo il tragitto a causa della ferita.».
B. Gli esami medico-legali
11. All’ospedale, gli indumenti di Maşallah furono tolti con delle forbici ed
il corpo fu trasportato presso l’obitorio, dove giunse il Procuratore della
Repubblica di Şırnak, accompagnato da un medico legale. Non v’era alcun
patologo disponibile in città quando l’articolo 79 del codice di procedura penale
esigeva la presenza di un simile specialista.
Il corpo fu identificato dall’aspirante sotto tenente M.A.S, testimone
dell’incidente.
12. L’esame superficiale della spoglia consentì di rinvenire all’altezza delle
terze e quarte vertebre lombari una ferita da arma da fuoco di 1cm per 1,50 cm
che non presentava alcun segno di sfumatura né di tatuaggio. Una parte del
colon era fuoriuscita da un altro orifizio situato a lato dell’ombelico. Fu
difficile determinare il diametro dell’orifizio dal momento che la tumefazione
era coperta di grasso. Il medico legale fece quindi pressione sulla tumefazione e
notò del nero che sembrava corrispondere ad un tatuaggio. Inoltre, il medico
legale notò una macchia epidermica di 1cm per 1,5 cm sulla tempia destra che
egli qualificò come neo.
Stando così le cose, egli concluse ritenendo necessario un esame sistematico
da parte di un patologo allo scopo di determinare esattamente i punti di entrata
e di uscita del proiettile mortale nonché la sua traiettoria all’interno del corpo.
13. Pertanto, il corpo fu trasferito alla procura militare presso il comando
superiore a Diyarbakır.
Il giorno dopo, il 2 ottobre 1999, un patologo esaminò il cadavere.
Mostrandosi d’accordo con le valutazioni precedenti, egli precisò che la ferita
di 3 cm per 3 cm situata a sinistra dell’ombelico corrispondeva ad un orifizio di
entrata di un proiettile, poiché era evidenziato da una zona sfumata e da una
zona con un tatuaggio. Secondo lui, la morte era stata causata da un unico
proiettile, sparato a bruciapelo; il proiettile era entrato dall’addome per uscire
dal dorso, seguendo una traiettoria discendente. Visto che il proiettile non si
trovava all’interno del corpo, non vi era motivo di procedere ad un’autopsia
classica.
C. L’inchiesta amministrativa
14. Il 1 ottobre 1999, immediatamente dopo l’incidente, una commissione
d’inchiesta amministrativa, composta dall’ufficiale V.K. (capitano della
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fanteria) e dei sottoufficiali C.T. e M.S, fu incaricata di istruire il caso (« la
commissione »). Lo stesso giorno, la commissione procedette all’interrogatorio
del luogotenente Ö.B., del sottotenente M.A.S., del sergente A.A. e dei soldati
M.C., Ç.B. e G.İ., testimoni oculari. Furono così raccolte diverse dichiarazioni
che permisero di stabilire i seguenti fatti.
15. Per quanto riguarda la tensione venutasi a creare tra il sergente e
Maşallah, sono state raccolte le seguenti testimonianze:
« [Dichiarazione del sergente A.A.] Ero presente sui luoghi a partire dalle 15 :10. (...)
Il sergente Avcil mi ha invitato a prendere il tè. (...) E’ stato il soldato Maşallah a servirlo.
Il sergente Avcil non ha apprezzato il tè ed ha cominciato a gridare contro Maşallah. Io
(...) gli ho spiegato che, viste le condizioni, quel tè era accettabile. Il sergente ha mandato
via il soldato e poi lo ha richiamato; era ancora più alterato. (...) Maşallah non ha mancato
di rispetto e non è stato arrogante (...). E’ l’atteggiamento del sergente nei confronti del
soldato che era ingiusto. (...) Ho visto il sergente Avcil colpire Maşallah fino a fargli
perdere conoscenza ; gli ha dato 5-6 schiaffi e 3-4 calci. Maşallah era veramente stordito a
causa di questi colpi. La ragione di tale pestaggio era semplicemente il tè (...). Maşallah è
rimasto svenuto dai 5 ai 10 minuti. Il sergente l’ha svegliato con dell’acqua e gli ha detto
di « smammare » (...) »
« [Dichiarazione del soldato M.C.] (...) Verso le 7:30, il sergente Avcil ha chiesto a
Maşallah di preparare del tè. Il mio compagno si attardava, il sergente lo ha sgridato, ma
non lo ha colpito. Il pomeriggio, il sergente gli ha chiesto di nuovo di fare il tè. Egli non lo
ha apprezzato, poiché Maşallah lo aveva preparato troppo forte. Egli ha cominciato a
colpirlo, insultandolo [facendo riferimenti a sua madre e alla sua compagna (ana avrat)].
Io ero lì vicino, ho visto tutto e sentito tutto. Il mio compagno Maşallah è svenuto. Il
sergente lo ha bagnato con l’acqua (...) e lo ha inviato nuovamente nella trincea. In
seguito, il sergente ci ha chiamati, me, Maşallah e Ç.B. Ci ha dato dei consigli ; poi ha
detto a Maşallah « di andare a farsi fottere nella trincea » (...). »
« [Dichiarazione del soldato Ç.B.] (...) Verso mezzo giorno, Maşallah è venuto a dirmi
che il sergente Avcil lo aveva maltrattato (...). Nel pomeriggio, il sergente ha domandato a
Maşallah di preparagli del tè. In seguito, egli ha cominciato a dargliene di santa ragione a
Maşallah poichè non gli era piaciuto il tè. (...) Non ho visto Maşallah svenire. (...) Il
sergente Avcil ci ha chiesto di andare (...) a confortare Maşallah. Questi ci ha parlato e ci
ha detto che se il sergente avesse provato a picchiarlo di nuovo lo avrebbe denunciato al
comandante della guarnigione. »
« [Dichiarazione del soldato G.İ.] (...) Ero lì mentre il sergente parlava con i soldati
Maşallah, M.C. e Ç.B. (...) Ad un certo punto, ho visto il sergente voltarsi verso Maşallah
e gridare « vai a farti fottere ». »
16. Per quanto riguarda i rispettivi comportamenti di Maşallah e del
sergente poco prima dell’incidente, sono state rese le seguenti dichiarazioni :
« [Dichiarazioni del sotto tenente M.A.S., ascoltato per due volte] (...) Mentre ero
dietro il camion a sorvegliare il carico, ho sentito un soldato [in lacrime] gridare « sono
stufo,non ne posso più, mi ucciderò ». (...) L’ho visto, in piedi, con la canna del suo fucile
poggiato sulla pancia ; il calcio era rialzato rispetto al suo ventre e lui si era appoggiato al
fucile allo scopo di tirare sul grilletto (...). Ho quindi visto il sergente Avcil caricare il
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fucile G-3 che aveva afferrato ed è in quel preciso momento che Maşallah ha premuto il
grilletto. (...) Il sergente ha caricato il suo fucile, temendo che Maşallah gli sparasse, ma
non ha fatto fuoco (...). »
« [Dichiarazione del sergente A.A.] (...) Maşallah si è rivolto verso il camion carico di
pietre, il suo fucile era poggiato sulla pancia. Urlava dicendo « non te la sei presa
abbastanza con me, mi sei venuto a cercare ». Il sottotenente M.A.S. era appena arrivato.
Ha domandato invano a Maşallah se era consapevole di ciò che stava facendo (...). Il
sergente, pensando che Maşallah lo mirasse, ha afferrato un fucile G-3 che aveva a portata
di mano ed ha introdotto la pallottola. Non ha assolutamente reagito dinanzi allo sgomento
ed ai lamenti del soldato. Questi era in stato di choc. (...) »
« [Dichiarazione del soldato G.İ.] (...) Ho visto Maşallah camminare verso il camion.
Teneva il suo fucile poggiato sulla pancia ed il dito sul grilletto. Camminando, urlava :
« mi maltratta,non ne posso più » (...). »
« [Dichiarazione del soldato M.C.] (...) In seguito, il sergente mi ha incaricato di
preparare il tè. Cinque, dieci minuti più tardi, abbiamo visto Maşallah avvicinarsi al
camion, con il suo fucile sulla pancia. Anche il sergente ha afferrato il suo fucile ed ha
inserito il percussore. In quel momento, Maşallah si è sparato un colpo nell’addome
(...). »
17. Per quanto riguarda i problemi personali di Maşallah, conosciuti durante
la sua vita, sono state rese le seguenti dichiarazioni :
« [Dichiarazioni del sotto luogotenente M.A.S.] (...) Stando a quello che ho sentito
dagli altri soldati, Maşallah aveva dei problemi familiari ; sembrava che sua sorella avesse
dei problemi coniugali, e che, per questo motivo, Maşallah pensava di congedarsi quanto
prima (...). »
« [Dichiarazione del luogotenente Ö.B.] (...) Verso le 10, quando sono andato ad
eseguire un controllo di sicurezza all’interno della regione Yayla Tepe, il sergente Avcil
mi ha detto che uno dei soldati era preoccupato a causa dei problemi coniugali di sua
sorella. Allora ho convocato il soldato in questione (...) e gli ho chiesto di espormi le sue
preoccupazioni. (...). Gli ho spiegato che potevano esserci simili problemi in qualsiasi
famiglia, che io stesso ero divorziato, e che ciò non era stata la fine del mondo (...). Gli ho
detto che, se ci teneva veramente, potevamo mandarlo in congedo (...). Il soldato è andato
via ringraziandomi, con l’aria soddisfatta (...). Ho appreso la tremenda notizia
successivamente, nel corso del pomeriggio (...) »
18. La difesa del sergente Avcil, nei punti che qui interessano, va così letta :
« (...) Quella mattina, il soldato Maşallah sembrava particolarmente apatico e stava
tremando. Gli ho allora chiesto se c’erano dei problemi. Mi ha spiegato di avere delle
preoccupazioni familiari dovute ad alcuni problemi tra sua sorella e suo cognato ; è per
questo motivo per che tremava [dal nervosismo] ed era in ansia. Ho provato a parlargli nel
tentativo di consolarlo (...). Verso le 10, il luogotenente Ö.B. [il nostro comandante di
squadrone] è giunto nella zona per la raccolta delle pietre. Sono andato da lui (...) e gli ho
parlato del soldato Maşallah ; gli ho detto che questi aveva dei problemi e che mi era
sembrato molto infelice ed apatico. Il luogotenente Ö.B. ha quindi parlato a Maşallah, in
mia presenza. (...) Il giorno dell’incidente, visto che Maşallah non stava bene, non l’ho
incaricato di missioni particolari. Gli ho fatto semplicemente raccogliere una carriola di
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pietre, mentre gli altri due soldati ne hanno riempite due o tre. [In cambio], gli ho chiesto
di preparare il tè per gli altri. (...) Sono andato a guardare, ho visto che non aveva fatto
niente e mi sono arrabbiato, (...) poiché gli avevo affidato il compito più semplice e lui mi
aveva disobbedito. (...) L’ho colpito una o due volte. Lui ha gridato contro di me, dicendo
che aveva dei problemi, e si è gettato a terra. Ha fatto finta di essere svenuto, ma si è
ripreso immediatamente dopo, quando l’ho bagnato con l’acqua. Quando si è rialzato, gli
ho rispiegato tutto da capo. Poi, ho chiamato gli altri due soldati che portavano le pietre e,
in loro presenza, gli ho dato dei consigli. In seguito, li ho rimandati ai loro posti;cinque
minuti più tardi, ho chiamato gli altri due soldati ed ho chiesto loro di andare a confortare
Maşallah. (...) C’erano all’incirca 25-30 metri tra lui e me. L’ho visto alzarsi e poi
camminare con il suo fucile. Allo stesso tempo, diceva che si voleva uccidere e che aveva
dei problemi familiari. All’improvviso, ha caricato il suo fucile e si è sparato un colpo
nella pancia (...) ».
19. Per pronunciarsi, la commissione ha tenuto conto, tra le altre, delle
testimonianze sopra indicate, dell’accertamento relativo all’incidente, del
disegno dei luoghi, della pratica disciplinare del sergente Avcil così come delle
tre lettere ritrovate su Maşallah, di cui due sembra gli fossero state inviate da
sua sorella ed una terza da un’amica.
Nel suo rapporto d’inchiesta, la commissione conclude così :
« (...) LA CAUSA DEGLI AVVENIMENTI E DELL’INCIDENTE: Problemi familiari,
provocazione e depressione. (...)
PROPOSTE IN VISTA DELLA PREVENZIONE DI SIMILI INCIDENTI : A)
L’insulto ed il ricorso alla violenza devono essere impediti all’interno delle guarnigioni.
B) Occorrerebbe ricordare le missioni e le responsabilità del personale graduato. C) Il
personale che abbia problemi e soffra di turbe psichiche deve essere seguito da vicino ed i
superiori gerarchici dovranno intrattenersi con loro in modo rassicurante. Bisognerebbe
spiegare agli altri membri del personale che questo interesse particolare non ha nessun
altro scopo se non quello di aiutare [l’interessato] e non rappresenta quindi un trattamento
di favore. In tale contesto, occorre assicurarsi che simili iniziative non provengano
unicamente dai superiori gerarchici. D) E’ necessario che i comandanti spieghino al
personale della guarnigione che il suicidio non è una soluzione. (...)
LA VALUTAZIONE ED IL PARERE DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA
RELATIVAMENTE ALL’INCIDENTE : Constatiamo che uno sbaglio ed il
comportamento reprensibile del sergente Murat Avcil hanno avuto un ruolo nel suicidio
(...) del soldato Maşallah. (...) Dalla pratica si evince che il sergente Avcil ha colpito il
soldato (...) fino a stordirlo ed ha proferito ingiurie arrecanti pregiudizio ai suoi valori
morali sulla base del motivo futile che il tè non era stato preparato bene, quando poi si
tratta di un lavoro ingrato che non rientra nel servizio militare. Le dichiarazioni del
sergente Avcil permettono, da sole, di comprendere che quest’ultimo conosceva bene i
problemi familiari del soldato Maşallah. Nel caso di specie, le testimonianze indicano
anche che il soldato Maşallah non aveva tenuto né un comportamento incompatibile con la
vita militare, indisciplinato o provocatore, né era stato irrispettoso, persino quando è stato
picchiato a sangue.
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Pertanto, nel caso, di specie, concludiamo che il soldato Maşallah aveva dei problemi
familiari e che uno stato di choc ha determinato il suo suicidio (...), che i comportamenti
del sergente Avcil hanno incitato. »
20. Ad una data non determinata, il comandante della guarnigione, a cui
apparteneva Maşallah, ha emesso un rapporto detto « rapporto di valutazione
dei fatti », contenente i seguenti passaggi :
« (...) SVOLGIMENTO DEI FATTI : (...) Il sergente Avcil ha maltratto il soldato
Maşallah. Questi, incorporato nella nostra guarnigione da un mese e mezzo, era chiuso in
sé stesso e non aveva mai parlato dei suoi problemi ai suoi comandanti o ai suoi
compagni ; l’esistenza dei suoi problemi familiari è stata rivelata successivamente. Il
soldato è caduto in depressione a causa dei maltrattamenti ai quali è stato sottoposto (...) e
si è tolto la vita. (...)
L’OPINIONE DEL COMANDANTE DELLA GUARNIGIONE : Il soldato Maşallah
era discreto, lavoratore e rispettoso. Non ci ha mai resi partecipi dei suoi problemi
familiari (...). Depresso, poiché era stato rimproverato e maltrattato dal sergente Avcil (...),
si è suicidato (...). Una simile maniera di agire nei confronti di un soldato che ha dei
problemi rappresenta una causa indiretta dell’incidente (...) »
21. L’11 ottobre 1999, il sergente Murat Avcil è stato ascoltato dalla
procura militare e poi arrestato dal tribunale militare.
22. Il 20 ottobre 1999, il ricorrente ha scritto alla procura militare per
costituirsi come parte interveniente. Egli ha manifestato al procuratore i suoi
dubbi circa le circostanze del decesso di suo figlio ed ha lamentato il fatto che
prima della sepoltura di quest’ultimo egli fosse stato autorizzato a vedere
unicamente la sua testa, che presentava delle tracce di sangue ed un ecchimosi
sul lato del sopracciglio1. Peraltro, ha dichiarato di aver precedentemente
constatato delle ustioni da sigaretta sul corpo di Maşallah, che si era infatti
lamentato di essere « maltrattato e torturato ». Egli ha dunque richiesto la
realizzazione di un’autopsia classica, la quale non era stata ancora effettuata
fino a quel momento. Il ricorrente riteneva che suo figlio fosse stato vittima di
un omicidio, poiché era improbabile che una persona, piena di brio in vista del
suo matrimonio, si togliesse la vita.
D. La prima procedura penale (pratica no 1999/2245)
23. Il 25 ottobre 1999, il procuratore militare di Diyarbakır ha posto in stato
d’accusa il sergente Avcil dinanzi al tribunale militare di Diyarbakır. Sulla base
delle prove raccolte, egli ha chiesto la condanna per le percosse e le ferite Infatti, sembra si trattasse di una macchia epidermica di 1 cm per 1,5 cm sulla tempia destra,
che il medico legale aveva qualificato come naevus.
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inferte nei confronti di un subalterno, ai sensi dell’articolo 117 § 1 del codice
penale militare.
24. Il ricorrente, assistito dall’Avv. Kılavuz, è stato autorizzato dai giudici
di merito a costituirsi parte civile. Egli sosteneva che il caso rientrasse
nell’ambito di applicazione dell’articolo 448 del codice penale che reprime
l’omicidio volontario. Egli chiedeva inoltre che il corpo di Maşallah fosse
esumato per procedere ad un’autopsia classica volta a chiarire le contraddizioni
rilevate con riferimento ai punti esatti di entrata e di uscita del proiettile
mortale. L’Avv. Kılavuz chiedeva, inoltre, un nuovo interrogatorio dei
testimoni già sentiti ed anche una perizia del fucile di Maşallah, argomentando
l’impossibilità per una persona intenta a camminare di uccidersi con un fucile
di tipo G-3.
25. Il procuratore militare ha comunicato al tribunale che era in corso
un’inchiesta separata relativa al capo d’accusa di omicidio involontario e che le
richieste formulate dalla parte interveniente erano senza alcun rapporto con il
caso in oggetto.
Il Tribunale ha seguito il procuratore ed ha rigettato le sue domande, sulla
base della considerazione secondo cui le stesse non erano pertinenti ai fini del
giudizio per il reato di « percosse e ferite » di cui era accusato l’imputato.
26. All’udienza, il sergente ha contestato le accuse, affermando di non aver
mai colpito Maşallah e di non aver fatto altro che « poggiare la sua mano sulle
sue spalle ». L’avvocato del sergente sosteneva che il suo cliente aveva forse
dato a Maşallah uno o due schiaffi, ma solamente allo scopo di « rianimarlo ».
27. Con una sentenza del 7 dicembre 1999, il tribunale militare ha
dichiarato il sergente colpevole di aver tormentato e poi colpito Maşallah fino a
fargli perdere conoscenza, pur essendo consapevole dei problemi psicologici
della vittima. Il tribunale ha pertanto condannato il sergente a sei mesi di
prigione. Ha però ridotto la pena a cinque mesi di prigione ed ha poi deciso di
soprassedere all’esecuzione della stessa, considerando che l’imputato, che
aveva dato prova di una buona condotta durante il processo, aveva la fedina
penale pulita e non sembrava essere incline a recidiva.
Tale giudizio era suscettibile di cassazione, ma il ricorrente non ha utilizzato
tale via di ricorso.
E. La seconde procédure pénale (dossier no 1999/2212)
28. Parallelamente a tale prima procedura, è stata condotta un’inchiesta
separata nei confronti del sergente Avcil, a causa del « decesso del soldato
Maşallah Yılmaz il 1 ottobre 1999, per arma da fuoco ».
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29. Il 23 dicembre 1999, la procura militare ha emesso un non luogo a
procedere per quanto concerne tale capo di accusa. Secondo la procura,
« nessun nesso di causalità può essere rilevato tra il decesso del soldato
Maşallah Yılmaz e le percosse e le ferite inferte dal sergente Avcil ». Inoltre,
non vi era motivo di far esumare il corpo, dal momento che le circostanze del
suicidio erano state individuate al di là di ogni ragionevole dubbio.
30. Il 20 aprile 2000, il ricorrente, nella sua qualità di parte civile, si è
opposto a tale provvedimento di non luogo a procedere, deplorando che la
procura militare avesse scelto di istruire il caso secondo due diversi aspetti, vale
a dire « percosse e ferite » e « morte di un uomo », nonostante i fatti della causa
si mostrassero indissociabili. Egli inoltre criticava il rigetto delle sue richieste
di procedere ad un’autopsia classica, tenuto conto delle divergenze tra i due
rapporti medico-legali inseriti nella pratica e del carattere superficiale del
secondo. Oltretutto, egli lamentava che le inchieste condotte nel caso di specie
non fossero effettive ed evidenziassero invece i seguenti aspetti:
- assenza di una verifica sul punto di sapere se il fucile all’origine della
morte era proprio quello che era stato affidato a Maşallah ;
- assenza di un rilievo di impronte digitali su tale arma ;
- assenza di un elemento indicante su quale posizione di tiro il fucile fosse
regolato ;
- assenza di una constatazione definitiva relativamente alla distanza del
tiro ;
- conclusione contraddittoria secondo la quale la vittima, quando era in vita,
era una persona chiusa in se stessa e, allo stesso tempo, loquace con riferimento
ai suoi problemi familiari .
31. Il 10 gennaio 2001, il tribunale militare di Diyarbakır ha scartato
l’opposizione, concludendo che erano state prese tutte le misure d’inchiesta
possibili nel caso di specie e che il non luogo oggetto di contestazione era
conforme alla legge.
Tale decisione fu notificata al ricorrente il 17 agosto 2001.
II. IL DIRITTO E LE PRATICHE INTERNE PERTINENTI
32. L’articolo 117 § 1 de codice penale militare recita così :
« Chiunque, comandante o superiore gerarchico, maltratti o colpisca volontariamente un
suo subalterno (...) è punito con la pena della reclusione fino a due anni. »
33. L’articolo 454 del codice penale punisce il fatto di persuadere o aiutare
una persona a togliersi la vita, nel caso in cui si sia verificato effettivamente un
suicidio. Secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione,
l’elemento della persuasione deve consistere in una incitazione a commettere il
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suicidio, non essendo sufficiente una semplice provocazione; inoltre, è
necessario che l’autore agisca allo scopo di facilitare materialmente l’atto del
suicidio. In ogni caso, l’atto deve essere intenzionale. Gli atti di suicidio,
sopraggiunti in seguito alle percosse e alle ferite o ai maltrattamenti inflitti da
terzi, sono stati oggetto di una giurisprudenza alquanto contrastante.
Comunque, è pacifico che non sia sufficiente stabilire che la vittima si sia
realmente suicidata in seguito ai maltrattamenti da parte di terzi ; è invece
necessario provare che questi abbiano agito in piena cognizione di causa e con
l’obiettivo di indurre al suicidio.
34. L’articolo 17 della la legge no 211 sul funzionamento interno delle forze
armate turche recita così :
« Il superiore gerarchico è tenuto ad ispirare ai suoi subordinati rispetto e fiducia. Egli
deve costantemente sorvegliare e proteggere il loro stato morale, fisico e psichico (...) »
Tale disposizione, letta in combinato disposto particolarmente con l’articolo del regolamento attuativo della legge no 211, esige che la situazione
personale, l’attitudine e lo stato di salute dei soldati siano controllati da vicino
dagli ufficiali responsabili del loro ben essere, e quindi dell’esecuzione dei loro
obblighi sotto le armi nelle migliori condizioni. L’oggetto e la portata dei
doveri che incombono a tale titolo sui superiori gerarchici variano a seconda
delle circostanze nelle quali sono imposti tali doveri (Kılınç e altri c. Turchia
(no 40145/98, §§ 32 e 33, 7 giugno 2005), e Salgın c. Turchia (no 46748/99,
§ 53, 20 febbraio 2007).
35. Secondo le informazioni fornite dal Governo, il meccanismo previsto per
la protezione dell’integrità fisica e psichica dei soldati si presenta in questo
modo. Anteriormente alla chiamata di un contingente, sono prese delle misure
per identificare gli aspiranti che rischiano di presentare dei problemi medici.
Nelle grandi città, gli uffici di reclutamento dei soldati dispongono di uno
psichiatra che interviene per svolgere dei test attitudinali. Nei luoghi agricoli, i
sindaci dei villaggi sono tenuti ad informare le autorità circa i precedenti ed il
carattere degli aspiranti ed a cercare di comprendere se gli stessi soffrono di
problemi particolari. In virtù di un protocollo tra i Ministeri della Difesa e della
Sanità, gli stabilimenti ospedalieri sono tenuti a segnalare agli uffici adibiti al
reclutamento dei soldati le persone cha abbiano una pratica medica in corso. Gli
aspiranti che si pretendano vittime di problemi psicologici o che presentino un
certificato medico in questo senso sono inviati negli ospedali militari per
sottoporsi a degli esami psichiatrici
36. Dopo l‘arrivo in questi centri di formazione, il quindicesimo giorno, i
soldati sono sottoposti ad un test di analisi comportamentale ; coloro che
presentano delle turbe psichiche vengono trasferiti in dei centri medici e la loro
evoluzione è tenuta sotto controllo. I contatti dei soldati con l’esterno sono
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incoraggiati e sono loro offerti alcuni strumenti di comunicazione. Sono
costantemente valutati i problemi familiari e personali incontrati ed i fattori
ambientali a ciò connessi vengono migliorati caso per caso. Quando i soldati
sono incaricati di una missione, sono posti sotto il controllo delle persone in
grado di anticipare il loro stato psicologico
37. Dopo l’integrazione nel corpo dell’esercito, viene predisposto un
sistema di consultazioni mediche e di controlli psicologici regolari, e ciascun
soldato ha il diritto di chiedere di vedere un medico ; le persone che, dovendo
accedere all’esercito, si trovano guarite da una schizzofrenia, da una
depressione o da una dipendenza dalle droghe sono sorvegliati da vicino e
periodicamente, così come le persone esposte ad una pressione dovuta al
pesante fardello delle missioni. Se ce ne è bisogno, questi ultimi sono inviati
presso dei centri di riabilitazione psichica durante oppure al termine della loro
missione. Le persone affette da problemi psichici accertati sono assistite nello
svolgimento delle proprie mansioni. All’occorrenza, ci si rivolge ai congiunti
del soldato allo scopo di comprendere la sua attitudine psicologica.
Gli ufficiali e i sottoufficiali di professione sono debitamente informati in
materia di prevenzione degli incidenti e per diversi incidenti. I comandanti
devono conoscere le caratteristiche dei loro effettivi soldati ed assicurarne un
inquadramento adeguato. Il dialogo e la cooperazione sono incoraggiati
nell’ambito del personale e sono prese delle misure per sollevarne il morale e la
disciplina, comprese le ricompense. Sono previsti dei congedi e sono offerte
delle attività ricreative ; sono spiegati degli sforzi per far sì che i soldati
stabiliscano delle relazioni sociali. E’ vietato insultare e maltrattare il personale,
ed i comportamenti in tal senso sono puniti
38. In virtù dell’articolo 26 della legge no 211 sopra menzionata, tutti i
soldati i cui diritti e le cui libertà riconosciuti dalla regolamentazione siano
violati possono presentare denuncia al proprio comandante.
39. Nell’ambito dell’amministrazione militare, lo statuto di un sergente
specializzato (uzman çavuş) è assimilato a quello dei sottoufficiali di
professione del grado di sergente. Tale categoria di personale fa parte integrante
dell’effettivo militare. I sergenti specializzati sono reclutati sulla base di
contratti rinnovabili, tra i soldati non graduati o del grado di sergente o di
caporale. Prima di esercitare, gli aspiranti sergenti specializzati seguono una
formazione di iniziazione di sei settimane e poi una formazione di
specializzazione di dieci settimane. Essi sono ugualmente tenuti a seguire dei
programmi di formazione continua secondo i bisogni dei loro servizi.
I sergenti specializzati sono i superiori gerarchici dei soldati e lavorano in
particolare nei servizi tecnici o specifici dell’esercito
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IN DIRITTO
I. L’OGGETTO DEL LITIGIO
40. Il ricorrente ritiene che nel caso di specie ci sia stata una violazione del
diritto alla vita di suo figlio, a scapito dell’articolo 2 della Convenzione.
Riprendendo gli argomenti che aveva precedentemente fatto valere dinanzi i
giudici nazionali (paragrafo 30 di cui sopra), egli si lamenta dell’insufficienza e
del risultato delle investigazioni condotte nel caso di specie, nella misura in cui
le stesse non hanno permesso di stabilire con certezza che Maşallah si sia tolto
la vita.
41. Invocando l’articolo 13, in combinato disposto con l’articolo 2, il
ricorrente ritiene inoltre di non avere avuto a disposizione alcuna via di ricorso
suscettibile di condurre all’identificazione ed alla punizione dei responsabili
della morte di Maşallah.
42. Per la Corte, le doglianze sopra esposte richiedono un esame combinato,
sotto il profilo materiale e procedurale, dell’articolo 2 § 1 della Convenzione,
che recita così :
« Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere
intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale
pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena
(...) »
43. Il ricorrente lamenta l’iniquità delle procedure penali, nella quali egli si
era costituito parte civile, nella misura in cui ci sarebbe stato un
disconoscimento dei principi di parità delle armi e del contraddittorio, previsti
dall’ 6 § 1.
Egli ritiene infine che decidendo di imputare gratuitamente a suo figlio un
atto talmente disonorante come il suicidio e rivelando pubblicamente i problemi
coniugali di sua figlia, le autorità militari hanno causato alla sua famiglia uno
sconforto incompatibile con l’articolo 8.
Nei passaggi che qui vengono in rilievo, tali disposizioni recitano quanto
segue :
Articolo 6 § 1
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale
(...), che deciderà (...) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...) »
Articolo 8
« 1. Ogni persona ha diritti al rispetto della sua vita privata e familiare (...).
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2. Non può esservi ingerenza di un autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno
che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società
democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il
benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per
la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà
altrui. »
II. SULLA RICEVIBILITA’
A. Argomenti delle parti
44. Il Governo solleva l’eccezione del mancato esaurimento delle vie di
ricorso interne ed afferma, in via generale, che il ricorrente ha sostanzialmente
omesso di sollevare dinnanzi le autorità nazionali le doglianze che adesso fa
valere dinanzi alla Corte. Egli sostiene ancora che l’interessato avrebbe dovuto
esercitare le azioni amministrative previste dagli articoli 125 e 129 § 5 della
Costituzione, aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da errori
commessi da parte degli agenti dello Stato.
45. Il ricorrente contesta tali tesi.
B. Valutazione della Corte
46. La Corte ritiene che nel caso di specie le vie penali sono state attivate
immediatamente dopo il decesso di Maşallah Yılmaz, e che le indagini svolte a
tale titolo hanno dato luogo a due procedure. Una conclusasi con la condanna
del sergente Avcil per percosse e ferite (paragrafo 27 di cui sopra) e l’altra con
un non luogo a procedere (paragrafi 29 e 31 di cui sopra). Se è vero che il
ricorrente non ha presentato formale denuncia (sul punto, si veda Slimani c.
Francia, no 57671/00, §§ 39-41, CEDU 2004-IX (estratti)), non va comunque
dimenticato che egli ha preso parte alle procedure iniziate d’ufficio
costituendosi parte civile, cosa che gli ha permesso di far valere gli strumenti di
diritto messi a sua disposizione e di utilizzare i ricorsi disponibili (paragrafi 22, e 30 di cui sopra).
47. Il ricorrente ha dunque intrapreso una via che, nel caso di specie, era
adeguata e sufficiente ai fini dell’articolo 35 § 1 della Convenzione (si veda, tra
le altre, Salgın, precitata, § 60, e Kanlıbaş c. Turchia (dec.), no 32444/96, 28
aprile 2005). Inoltre egli non era tenuto ad intraprendere le vie di ricorso
amministrative richiamate dal Governo, e ciò per le ragioni più volte reiterate
dalla Corte (Salgın, precitata, § 61, Erdoğan c. Turchia (dec.), no 26337/95, 6
settembre 2001, e Şahmo c. Turchia (dec.), no 57919/00, 1o aprile 2003).
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48. In conclusione, la Corte rigetta l’eccezione preliminare del Governo e
dichiara il ricorso ricevibile, poiché lo stesso non configura alcun altro motivo
di irricevibilità ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione.
III. SUL MERITO
A. Riguardo la lamentata violazione dell’articolo 2 della Convenzione
1. Argomenti delle Parti
49. Il Governo colloca le proprie spiegazioni in corrispondenza delle
domande che gli erano state rivolte al momento della presentazione del ricorso.
Così, sottolinea che prima del verificarsi del tragico incidente, il figlio del
ricorrente non aveva mai comunicato ai suoi superiori di avere problemi
psichici e né aveva mai cercato di vedere un medico. Né tantomeno egli si era
lamentato con il suo comandante di una qualunque azione biasimevole da parte
dei suoi superiori, secondo la procedura prevista dall’articolo 26 della legge no (paragrafo 38 di cui sopra).
Nessuna responsabilità nell’omicidio di Maşallah dovrebbe quindi essere
attribuita alle autorità, soprattutto in ragione del fatto che, quando era in vita,
questi non aveva dato alcun segnale che denotasse l’esistenza di u rischio reale
ed imminente di suicidio. Del resto, è impossibile, in pratica, impedire ad una
persona intenzionata a togliersi la vita di passare all’azione.
50. A tal riguardo, il Governo spiega che le autorità militari non dispongono
di alcuna traccia scritta relativa ad un qualsiasi problema psicologico del
defunto, e il ricorrente stesso ritiene, tra l’altro, che egli non ne avesse alcuno.
Le sole conversazioni che Maşallah aveva avuto con i suoi compagni
relativamente alla questione dei problemi coniugali di sua sorella non erano
state certamente tali da indurre i suoi superiori ad indirizzarlo verso uno
psichiatra, ancora meno a paventare un predisposizione al suicidio. Questi
ultimi hanno sicuramente prestato la dovuta attenzione ai problemi familiari in
questione ed hanno cercato di aiutare Maşallah accordandogli un congedo in
famiglia.
51. In tali condizioni, non può essere contestata l’adeguatezza delle misure
regolamentari impiegate per proteggere i soldati (paragrafi 34-37 di cui sopra).
A tal riguardo, il Governo ricorda che nel caso di specie Maşallah era stato
incaricato di una missione di raccolta delle pietre, sotto il comando del sergente
Avcil ; le autorità militari non avevano alcun motivo di doversi interrogare sulle
capacità del suddetto sergente di svolgere una tale missione, che non presentava
alcun pericolo particolare né difficoltà.
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Del resto, sui luoghi dell’incidente non era presente nessun altro graduato,
oltre il sergente Avcil. In ogni caso, nessuno sarebbe potuto intervenire, dato il
breve lasso di tempo intercorso tra le percosse e le ferite ed il suicidio.
52. Per quanto penoso, c’è stato un suicidio, come hanno del resto
dimostrato le prime indagini condotte sulle circostanze intorno alle quali si è
verificato l’incidente. E’ vero che un simile risultato non avrebbe potuto
soddisfare il ricorrente, ma occorre anche ricordare che una via di ricorso, ai
sensi dell’articolo 13 della Convenzione, non può sempre concludersi con una
decisione favorevole.
53. In tale contesto, il Governo ritiene che, nonostante l’assenza di una
simile decisione, il ricorrente non dovrebbe neanche poter addurre di essere una
vittima ai sensi l’articolo 2 della Convenzione. In primo luogo, l’interessato
non ha mai cercato di ottenere un risarcimento dinanzi la giustizia
amministrativa, facendo valere la responsabilità oggettiva dell’esercito per i
pregiudizi subiti durante il servizio nazionale (paragrafo 44 di cui sopra) e, in
secondo luogo, il sergente Avcil è stato perseguito in sede penale ed è stato
effettivamente condannato per il reato di percosse e ferite.
54. Per il ricorrente, se il Governo ammette che la decisione di non luogo
non è pienamente soddisfacente con riferimento alle circostanze del decesso di
suo figlio, bisognerà comunque riconoscergli che ciò è dovuto alle lacune che
egli aveva denunciato durante la procedura interna (paragrafi 30 di cui sopra).
A tal riguardo, il ricorrente deplora in particolare l’assenza di rilievi di
impronte digitali sul fucile all’origine del decesso, il rifiuto delle autorità a
procedere ad un’autopsia classica e l’assenza di spiegazioni sull’ematoma
riscontrato all’altezza della tempia (paragrafo 12 di cui sopra). Il ricorrente
sostiene infine che tutti i testimoni ascoltati nel caso di specie sono suscettibili
di essere influenzati a causa del loro statuto.
2. Valutazione della Corte
a. Principi generali
55. La Corte afferma nuovamente che, nella prima fase del suo primo
paragrafo, l’articolo 2 della Convenzione pone a carico degli Stati
l’obbligazione positiva di prendere preventivamente tutte le misure necessarie a
proteggere le persone che rientrano nella loro giurisdizione contro le azioni
altrui o, all’occorrenza, contro esse stesse (Keenan c. Regno Unito,
no 27229/95, §§ 88-89, CEDU 2001-III, Kılınç e altri, precitata, § 40, e Salgın,
precitata, § 76).
56. Tale obbligazione, che vale senza dubbio nel campo del servizio
militare obbligatorio (si veda anche, Álvarez Ramón c. Spagna (dec.),
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no 51192/99, 3 luglio 2001), implica innanzitutto per gli Stati l’obbligo
primordiale di attuare un quadro legislativo e amministrativo di prevenzione
efficace. Tale quadro deve riservare un posto particolare ad una
regolamentazione che sia adattata al livello di rischio per la vita legato alla
natura di certe attività e missioni militari, ma ugualmente all’elemento umano
che entra in gioco. Così, quando uno Stato impone il servizio nazionale
obbligatorio ai suoi cittadini, deve dare dimostrazione della massima diligenza,
in particolar modo per quanto riguarda l’utilizzo delle armi, e assicurare i
trattamenti e le misure adatte ai soldati che soffrono di turbe psichiche. La
regolamentazione sopra indicata deve dunque esigere l’adozione di misure
d’ordine pratico volte alla protezione effettiva dei soldati esposti ai pericoli
legati alla vita militare e prevedere delle procedure adeguate che permettano di
individuare le mancanze e gli errori che potrebbero essere commessi in tale
settore da parte dei responsabili a tutti i livelli (Kılınç e altri, precitata, § 41, e
Salgın, precitata, § 77).
57. Ciò presuppone che lo Stato sia tenuto ad assicurare un elevato livello di
competenza dei professionisti dell’esercito, le cui azioni ed omissioni – in
particolare nei riguardi dei soldati – possono, in alcune circostanze, configurare
la sua responsabilità sotto il profilo materiale, tra gli altri, dell’articolo 2 della
Convenzione.
Certo, bisogna valutare tali circostanze in modo da non imporre alle autorità
un fardello insopportabile o eccessivo, e senza perdere di vista l’imprevedibilità
del comportamento umano (Salgın, precitata, § 78, e Keenan, precitata, § 90).
Così, in un caso sottoposto alla sua attenzione, la Corte deve verificare che un
errore imputabile ai professionisti dell’esercito va ben al di là di un semplice
errore di giudizio o di imprudenza, nel senso che, in tutta cognizione di causa e
a dispetto dei poteri che erano loro stati conferiti, essi non hanno adottato le
misure necessarie e sufficienti ai fini della protezione dell’integrità tanto fisica
quanto psichica dei soldati sottoposti ai loro ordini
58. L’obbligo di proteggere il diritto alla vita richiede, inoltre, che sia
condotta in piena indipendenza ed imparzialità una forma di inchiesta ufficiale
adeguata ed effettiva qualora si verifichi il decesso, in particolare, di un soldato
in circostanze sospette mentre questi si trovava sotto il controllo delle autorità
militari ; si tratta essenzialmente di assicurare l’applicazione effettiva del
quadro legislativo ed amministrativo sopra descritto (paragrafo 56 sopra citato).
Per questo, le investigazioni devono essere tali da permettere, innanzitutto, di
determinare le circostanze esatte nelle quali si sono prodotti i fatti e, in secondo
luogo, di identificare e, all’occorrenza, di punire i responsabili. Inoltre, occorre
precisare che queste esigenze si estendono al di là dello stadio dell’istruzione
preliminare quando, come nel caso di specie, questa ha determinato l’inizio dei
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procedimenti dinanzi le autorità nazionali: è l’insieme della procedura,
compresa la fase della decisione, che deve pertanto soddisfare gli imperativi
dell’articolo 2. Le istanze giudiziarie interne non devono così mostrarsi in alcun
caso disposte a lasciare impuniti dei pregiudizi arrecati all’integrità fisica e alla
vita delle vittime (mutatis mutandis, Feyzi Yıldırım c. Turchia, no 40074/98,
§§ 74, 75 e 77, CEDU 2007-... (estratti), e, mutatis mutandis, Okkalı c. Turchia,
no 52067/99, §§ 65 e 66, CEDU 2006-XII (estratti)).
b. Applicazione di tali principi al caso di specie
59. Nel caso di specie, con riguardo all’insieme delle circostanze del
decesso ed in particolare delle testimonianze concordanti raccolte nel corso
delle indagini, nulla consente di supporre che la vita di Maşallah Yılmaz sia
stata, da una parte o dall’altra, minacciata dai comportamenti altrui. Tutte le
affermazioni secondo le quali egli sarebbe stato vittima di un omicidio
rappresenterebbero una speculazione.
Così la Corte non vede alcuna ragione per cui debba essere rimessa in causa
la tesi del suicidio alla quale le autorità nazionale hanno dato credito.
60. Occorre tuttavia verificare se le autorità militari sapevano o avrebbero
dovuto sapere che c’era un rischio reale che Maşallah si sarebbe tolto la vita e,
in caso affermativo, se queste hanno fatto tutto ciò che ci si sarebbe potuto
ragionevolmente attendere da esse per prevenire tale rischio (Kılınç e altri,
precitato, § 43), con riferimento al loro obbligo di proteggere contro se stesso
un individuo sottoposto al loro controllo (paragrafo 55 di cui sopra).
61. Nel caso di specie, nulla indica che Maşallah, prima di entrare
nell’esercito, soffrisse di turbe psichiche dichiarate che potessero lasciare
presagire una predisposizione al suicidio. E’ vero che la Corte non è in possesso
di documenti relativi alla visita psichiatrica di incorporazione e né del test di
analisi comportamentale che Maşallah deve aver sostenuto al momento della
sua integrazione (paragrafi 35 e 36 di cui sopra). Tuttavia, non v’è ragione di
soffermarsi ulteriormente sull’attitudine psichica dell’interessato a servire
l’esercito, a maggior ragione dal momento che il ricorrente non ha mai messo in
discussione tale punto. D’altronde, tutto lascia pensare che fino al tragico
giorno del 1o ottobre 1999 (paragrafo 8 di cui sopra), Maşallah avesse tenuto
una condotta normale e non aveva reso noto ai suoi superiori l’esistenza di un
qualsiasi problema allarmante, e le dicerie che erano potute circolare
precedentemente nell’ambito della guarnigione relativamente ai suoi problemi
familiari (paragrafo 17 di cui sopra) non possono essere considerate dei segni
premonitori di un rischio imminente di suicidio che i suoi superiori gerarchici
avrebbero dovuto percepire.
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62. Tuttavia, tale considerazione non ha alcuna incidenza sull’esame degli
avvenimenti che si sono svolti a Yayla Tepe, il 1o ottobre 1999, a partire dalle
7:30 (paragrafo 10 di cui sopra), momento in cui il sergente Avcil ha
domandato a Maşallah di preparare il tè per i suoi compagni che sgomberavano
dei calcinacci. Le spiegazioni del sergente Avcil su questa missione, qualificata
come “corvé” (cioè un lavoro pesante ed ingrato) dalle istanze militari
d’indagine (paragrafo 19 di cui sopra), sono di grande interesse. In effetti,
questi avrebbe agito in buona fede per risparmiare a Maşallah dei compiti più
pesanti, dal momento che, quella mattina, questi era « particolarmente apatico»,
« agitato » ed « ansioso », in ragione dei problemi coniugali di sua sorella
(paragrafo 18 di cui sopra).
Si può dedurre che il 1o ottobre 1999, non più tardi delle 10, tanto il sergente
Avcil quanto il luogotenente Ö.B. – avvisato immediatamente della situazione
di Maşallah (paragrafi 17 e 18 sopra citati) – avrebbero dovuto comprendere
che i problemi del loro subalterno avrebbero assunto una dimensione che
andava ben al di là dei problemi familiari
63. A tal riguardo, poco importa sapere se i superiori di Maşallah abbiano o
meno dimostrato di aver preso sufficientemente in considerazione tali problemi,
autorizzando lo stesso a prendere un congedo familiare (paragrafo 50 di cui
sopra), dato che, ammesso che un simile congedo sia stato forse preso in
considerazione (paragrafo 17 di cui sopra), niente dimostra che poi gli sia stato
effettivamente accordato.
64. Resta dunque da esaminare da vicino il comportamento dei protagonisti
del caso di specie, in particolare quello del sergente Avcil.
Potremmo sicuramente biasimare quest’ultimo, così come il luogotenente
Ö.B. che si era limitato a paragonare i problemi familiari di un soldato di venti
anni con i suoi propri problemi (paragrafo 17 di cui sopra), per aver
gratuitamente inveito contro Maşallah poiché aveva tardato a preparare il tè
(paragrafi 10 e 15 di cui sopra). Ma rimproverargli di non aver previsto
l’eventualità di un suicidio significherebbe gravarlo di un fardello irrealistico ed
eccessivo (paragrafo 57 di cui sopra).
Ma non è tutto.
Nel corso del pomeriggio, invece di cercare di calmare la situazione, il
sergente Avcil l’ha inasprita mostrandosi sempre più violento, tanto fisicamente
che verbalmente, contro Maşallah che, incaricato di nuovo di preparare il tè,
l’aveva – questa volta – fatto troppo forte.
Lo svolgimento degli avvenimenti che seguono non può essere messo in
discussione.
65. Il sergente Avcil cha cominciato a colpire Maşallah, davanti ai suoi
compagni, a colpi di pugni e calci fino a stordirlo, pronunciando ingiurie
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crudeli nei confronti dei suoi familiari. In seguito, egli ha rianimato Maşallah
versandogli dell’acqua sulla testa, poi lo ha cacciato imprecando contro di lui
(paragrafi 10, 15, 19 e 27 di cui sopra). L’altro sergente specializzato A.A. ha
assistito a tale incidente da spettatore, accontentandosi di criticare la condotta
del suo pari (paragrafo 15 di cui sopra). In seguito, il sergente Avcil ha
convocato i soldati M.C. e Ç.B. nonché Maşallah per « dare loro alcuni
consigli », ma poi ha finito con l’inveire ulteriormente contro quest’ultimo,
dicendogli di andare a farsi « fottere » nella trincea (paragrafi 10 e 15 di cui
sopra).
66. Nel caso di specie, sebbene non sia possibile analizzare la gravità e la
natura del processo psichico che tali azioni possono aver provocato in
Maşallah, è certo che tale processo è divenuto irreversibile a causa di un’ultima
irresponsabilità addebitabile al sergente.
Infatti, verso le 15 :45, Maşallah si è manifestato, aveva la canna del suo
fucile appoggiata sulla pancia, e camminava in uno stato di confusione. Come
affermato dai testimoni, rivolto contro il sergente Avcil, ha minacciato di
uccidersi (paragrafi 16 e 18 di cui sopra). In quel momento, in cui il rischio di
suicidio era imminente, il sergente Avcil non era il solo graduato sul posto,
contrariamente a quanto sostenuto dal Governo (paragrafo 51 di cui sopra, in
fine). Anche il sergente A.A. era presente, ma – ancora una volta – non ha
agito, contrariamente al sotto-luogotenete M.A.S., egli stesso soldato. Mentre
questo cercava di riportare Maşallah alla ragione, il sergente Avcil, invece di
fornire assistenza, ha caricato e poi puntato il fucile d’assalto che si trovava a
portata di mano, temendo che Maşallah se la prendesse con lui (paragrafo 16 di
cui sopra).
Immediatamente dopo questo gesto, il soldato si è tolto la vita.
67. Prima di rispondere agli argomenti del Governo, la Corte sottolinea che
non ritiene esiste alcuna ragione per rimettere in discussione i rapporti della
commissione di inchiesta militare e del comando della guarnigione, secondo
cui, nonostante l’assenza dell’elemento di intenzionalità (paragrafo 33 in fine
sopra citato), tale tragedia era stata « provocata » dal sergente Avcil, né
tantomeno la constatazione di fatto secondo cui questi aveva agito con piena
cognizione di causa (paragrafi 19, 20 e 27 sopra citati – si veda, mutatis
mutandis, Klaas c. Germania, sentenza del 22 settembre 1993, serie A no 269,
p. 17, § 29).
68. Perciò la Corte non potrebbe seguire il Governo nel momento in cui fa
valere « l’impossibilità di impedire ad una persona determinata a togliersi la
vita di passare all’azione » (paragrafo 49 in fine sopra citato) o la presunta
capacità del sergente Avcil di dirigere una semplice missione di sgombero di
calcinacci (paragrafo 51 di cui sopra), ancor meno, quando discute della
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regolamentazione militare che prevede che tutti i soldati debbano essere posti
sotto l’autorità di un superiore « capace di anticipare il suo stato psicologico »,
« debitamente formato in materia di prevenzione degli infortuni e degli
incidenti» e consapevole della ferma interdizione « di insultare e maltrattare » i
subalterni (paragrafi 36 e 37 in fine di cui sopra).
Nel caso di specie, occorre piuttosto notare l’inattitudine flagrante del
sergente Avcil e, in misura minore, del suo omologo A.A. di assicurare le
responsabilità di un professionista dell’esercito, incaricato di proteggere
l’integrità fisica e psichica dei soldati posti sotto i suoi ordini.
69. Ciò che il sergente Avcil si è permesso di fare con così tanto
accanimento nei confronti di un soldato indebolito non è conciliabile né con lo
spirito e la lettera dell’articolo 17 della legge no 211 e del regolamento ad esso
afferente e né con le regole e le consegne militari relative alla protezione dei
soldati (paragrafi 19, 34, 36 e 37 di cui sopra), in particolare se si considera che
questi era già stato arrestato a tre riprese per indisciplina (paragrafo 8 di cui
sopra) in seguito alla sua integrazione al termine di una formazione di quattro
mesi (paragrafo 39 di cui sopra). Comunque sia, con riferimento all’obbligo
positivo che ricorre nel caso di specie, le sue azioni, fosse solo per il carattere
del tutto arbitrario delle stesse, non possono essere assolutamente ricondotte a
degli errori di giudizio o a delle imprudenze tollerate nell’ambito del servizio
militare (paragrafo 57 di cui sopra).
70. Tale situazione non consente certamente di mettere in discussione
l’adeguatezza della politica generale relativa alla formazione degli ufficiali e
dei sottoufficiali di carriera nell’ambito dell’esercito turco. Essa però dimostra
che la regolamentazione che concerne i sergenti specializzati (uzman çavuş),
che è stata applicata al caso di specie, si è rivelata insufficiente con riferimento
all’inquadramento e all’attitudine professionale del sergente Avcil, così come
dei doveri e responsabilità di quest’ultimo dinanzi a delle situazioni delicate
come quella di cui si discute.
Quindi, non si può ritenere che le autorità competenti abbiano fatto tutto ciò
che era in loro potere per proteggere la vittima contro i comportamenti impropri
di coloro a cui questa era affidata.
71. Una simile circostanza configura la responsabilità dello Stato convenuto
ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione (Kılınç e altri, precitata, § 56 in fine).
Nonostante ciò, il Governo ritiene che il ricorrente non possa considerarsi
vittima di una violazione a tale titolo, perchè ha omesso di esperire le vie di
ricorso amministrative disponibili e perchè il sergente Avcil è stato
effettivamente condannato in sede penale per percosse e ferite (paragrafo 53 di
cui sopra).
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72. La Corte non condivide tale posizione che ha già provveduto a rigettare
sotto il profilo dell’esaurimento delle vie di ricorso (paragrafi 46-48 di cui
sopra). Essa sottolinea inoltre che la condanna in sede penale del sergente Avcil
(paragrafo 27 di cui sopra) non consente assolutamente di dedurre che vi sia
stato un riconoscimento, esplicito o in concreto, di una responsabilità per
omissione nella salvaguardia del diritto alla vita: il processo penale di cui si
tratta mirava esclusivamente a stabilire la eventuale responsabilità per « colpi e
percosse », cosa che non corrisponde ad alcun fatto comportante un pregiudizio
alla protezione del diritto alla vita garantito dall’articolo 2.
73. Lo stesso vale per la seconda procedura penale, al termine della quale
« nessun nesso di causalità » è stato constatato tra « il decesso del soldato
Maşallah Yılmaz e i colpi e le ferite inferti dal sergente Avcil » (paragrafo 29 di
cui sopra – si veda, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turchia [GC], no 48939/99,
§ 117, CEDU 2004-XII).
74. In tali condizioni, è inevitabile notare che l’esito delle procedure oggetto
di litigio non ha offerto un risarcimento idoneo a liberare il ricorrente della sua
qualità di vittima per il pregiudizio arrecato nel caso di specie al diritto alla
protezione della vita di suo figlio attraverso « la legge » ; non risulta pertanto
necessario verificare se le autorità nazionali abbiano provveduto a riparare a
tale pregiudizio attraverso delle azioni di risarcimento danni invocate dal
Governo.
75. La Corte giunge pertanto alla conclusione secondo cui il meccanismo
giudiziario, così come esplicato nel caso di specie, non ha risposto alle esigenze
dell’articolo 2 che mira ad evitare qualsiasi pregiudizio all’integrità fisica e
psichica della persona, e ciò, a scapito dell’esigenza di conservare la fiducia del
pubblico nel rispetto del principio di legalità e di prevenire ogni apparenza di
tolleranza con riferimento a tali violazioni, commesse in circostanze che le
autorità militari sono le sole ad essere tenute a conoscere (paragrafo 58 di cui
sopra e, mutatis mutandis, Okkalı, precitato, § 65).
76. In breve, c’è stata una violazione dell’articolo 2 della Convenzione in
riferimento alla morte di M. Maşallah Yılmaz.
B. Riguardo il resto del ricorso
77. La Corte ritiene, in tal modo, di aver esaminato la principale questione
giuridica sollevata dal ricorso. Tenuto conto dell’insieme delle circostanze di
fatto della causa e degli argomenti delle parti, essa ritiene dunque che non vi è
ragione di pronunciarsi separatamente sulle altre doglianze sollevate dal punto
visita strettamente procedurale dell’articolo 2, e degli articoli 6,8 e 13 della
Convenzione (paragrafi 40-43 di cui sopra – si veda Kamil Uzun c. Turchia,
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no 37410/97, § 64, 10 maggio 2007, Feyzi Yıldırım, precitata, § 96, Demirel e
altri c. Turchia, no 75512/01, § 29, 24 luglio 2007, Mehmet e Suna Yiğit
c. Turchia, no 52658/99, § 43, 17 luglio 2007, e Kapan e altri c. Turchia,
no 71803/01, § 45, 26 giugno 2007).
IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
78. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e
se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di
riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa
soddisfazione alla parte lesa. »
A. Danno
79. Il ricorrente richiede 72 097 euro (EUR) per il pregiudizio materiale
risultante dalla perdita del sostegno finanziario che suo figlio avrebbe potuto
assicurargli durante i successivi 19 anni, in ragione di 585 lire turche (TRY) al
mese, ossia il salario minimo in Turchia.
Per quanto riguarda il danno morale, questo è stato valutato 35 000 EUR.
80. Per il Governo, la richiesta di danno materiale non è sostenuta da alcuna
prova relativa al livello di educazione del defunto o alle sue competenze
professionali. La questione di sapere se questi sarebbe stato in grado di
sostenere economicamente i suoi genitori rappresenterebbe un tentativo di
speculazione. Per quanto riguarda il danno morale, il Governo ritiene che le
richieste sono ingiustificate ed esorbitanti.
81. La Corte ritiene che la violazione constatata sul piano dell’articolo 2
(paragrafo 80 di cui sopra) ha sicuramente danneggiato il ricorrente e che esiste
un nesso di causalità tra questa ed il pregiudizio materiale lamentato, che può in
linea di principio comprendere una indennità per perdita di fonti di reddito. Nel
caso di specie, le pretese formulate a tale titolo non sono propriamente
documentate e non si prestano ad alcun calcolo esatto. Qualsiasi valutazione
non può dunque che essere in parte speculativa (si veda, tra le altre, Kılınç e
altri, precitata, § 61).
Con riferimento all’insieme degli elementi a sua disposizione, la Corte
ritiene che, se quando era in vita M. Maşallah Yılmaz apportava alla propria
famiglia un certo contribuito economico, questo era sicuramente accessorio.
Tutto ciò considerato, essa ritiene che al ricorrente debba essere corrisposta una
somma totale di 3 000 EUR.
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82. La Corte rammenta che il ricorrente ha presentato il ricorso a nome
proprio e di suo figlio defunto (paragrafo 1 di cui sopra). Pertanto, egli può
allegare un pregiudizio morale in ragione delle circostanze all’origine della
violazione dell’articolo 2 (paragrafo 80 di cui sopra), anche se questa è stata
accertata unicamente in capo al defunto (Kılınç e altri, precitata, § 63, e Salgın,
precitata, § 98).
Tenuto conto delle somme accordate in altri casi simili, la Corte, decidendo
secondo equità, accorda al ricorrente 12 000 EUR a tale titolo.
B. Spese e costi
83. Il ricorrente richiede inoltre 3 132 EUR per i costi e le spese sostenuti
per la procedura dinanzi alla Corte, che sono così ripartite :
– 2 604 EUR per gli onorari fatturati secondo le tariffe dell’ordine degli
avvocati di Diyarbakır ;
– 408 EUR, somma fatturata per dei lavori di traduzione ;
– 120 EUR, somma forfettaria per le spese di segreteria ;
84. Il Governo rifiuta il rimborso di tali somme, che esso ritiene non
giustificate e, dopo tutto, eccessive.
85. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il
rimborso delle spese e dei costi solamente qualora siano accertate la veridicità,
la necessità ed il carattere ragionevole dei loro tassi. Nel caso di specie, la Corte
ritiene che solo la voce relativa alle spese di traduzione è effettivamente
documentata. Pertanto accorda al ricorrente i 408 EUR richiesti a tale titolo ; in
mancanza di ulteriore documentazione, essa non può accogliere la richiesta
relativa all’eccedenza, tenuto conto degli 850 EUR concessi dal Consiglio
d’Europa a titolo di assistenza giudiziaria.
C. Interessi moratori
86. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori
sul tasso di interesse della facilitazione di prestito marginale della Banca
centrale europea maggiorato di tre punti di percentuale.
PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’,
1. Dichiara il ricorso ricevibile ;
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2. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 2 della Convenzione ;
3. Dichiara che non vi è motivo di esaminare anche le altre doglianze sollevate
dal ricorrente ;
4. Dichiara,
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire
dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi
dell’articolo 44 § 2 della Convention, le seguenti somme da convertire nelle
nuove lire turche, al tasso applicabile alla data del pagamento :
i. 3 000 EUR (tremila euro) per il danno materiale, più ogni importo
che può essere dovuto a titolo di imposta ;
ii. 12 000 EUR (dodicimila euro) per il danno morale, più ogni
importo che può essere dovuto a titolo di imposta ;
iii. 408 EUR (quattrocentootto euro) per le spese e i costi, più ogni
importo che può essere dovuto a titolo di imposta ;
b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento,
queste somme dovranno essere aumentate di un interesse semplice ad un
tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile per
questo periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
5. Rigetta, la domanda di equa soddisfazione per l’eccedenza.
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Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto il 17 giugno 2008, a norma
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
Allegata alla presente sentenza è l’esposizione dell’opinione concordante del
giudice M. Popović, ai sensi degli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del
regolamento.
F.T.
S.D.
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OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE POPOVIĆ
Nel caso di specie, mi sono conformato alla maggioranza che ha concluso
per la violazione dell’articolo 2 della Convenzione ma, secondo il mio avviso,
si tratta di una violazione della suddetta disposizione unicamente dal punto di
vista procedurale, e ciò per le seguenti ragioni.
Il ricorrente si era costituito parte civile nella procedura penale avviata
contro il sergente Avcil per percosse e ferite, ma non è giunto fino in
cassazione per impugnare la sentenza del tribunale di prima istanza. Il governo
turco ha pertanto invocato a giusto titolo il non esaurimento di tale via di
ricorso.
Secondo il principio affermato nel caso Airey c. Irlanda (serie A no 32,
§ 26), se esistono due modalità di risarcimento, gli interessati sono autorizzati a
scegliere una delle possibilità che loro sono offerte dal diritto interno. Il
ricorrente, quanto a lui, ha optato per una procedura penale, vale a dire mettere
sotto accusa il sergente Avcil in ragione delle circostanze che hanno contornato
il decesso per arma da fuoco.
Nell’ambito di tale procedure, la procura militare ha reso un non luogo
contro il quale il ricorrente ha proposto opposizione. Questa è stata rigettata dal
tribunale militare. Il ricorrente ha quindi esaurito tale via di ricorso, che tra
l’altro presentava delle gravi carenze per quanto concerne l’inchiesta.
Su tale punto, mi riferisco alla giurisprudenza Kanlibaş c. Turchia
(no 32444/96, sentenza del 28 aprile 2005, § 41), che stabilisce : « Ogni carenza
dell’inchiesta che indebolisca la capacità di questa di accertare le circostanze
del caso di specie o di identificare i responsabili rischia di condurre alla
conclusione che essa non presenta il livello d’effettività richiesto. »
Il ricorrente ha sufficientemente dimostrato le lacune dell’inchiesta : assenza
di verifica sul punto di sapere se il fucile all’origine della morte era quello che
era stato affidato a Masallah, mancanza di rilievo di impronte digitali su tale
arma, e assenza di una constatazione definitiva sulla distanza del tiro.
L’inchiesta condotta non ha tantomeno permesso di giungere ad una
valutazione logica e non contraddittoria del comportamento e dello stato
d’animo della vittima, che rappresentano degli aspetti estremamente importanti
nel caso di specie. In pratica, questa non ha permesso di chiarire in maniera
soddisfacente le circostanze più importanti degli avvenimenti che hanno
condotto alla morte di un soldato regolarmente chiamato alle armi
Il governo convenuto ha eccepito il non esaurimento di un’altra via di
ricorso. Il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi alla giustizia amministrativa
interna allo scopo di richiedere un risarcimento per la morte del soldato
Masallah Yilmaz.
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SENTENZA ABDULLAH YILMAZ C. TURCHIA
Tale ultima eccezione doveva a mio avviso essere scartata poiché il governo
convenuto ha omesso di richiamare la giurisprudenza pertinente delle istanze
nazionali tali da corroborare la sua dichiarazione.
Per questi motivi, ritengo che nel caso di specie vi sia stata una violazione
dell’articolo 2 della Convenzione dal punto di vista procedurale.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło