22520/93

WyrokETPCz1997-10-24ECLI:CE:ECHR:1997:1024JUD002252093

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy przedłużające się zatrzymanie osoby z chorobą psychiczną, która wyzdrowiała, w oczekiwaniu na znalezienie odpowiedniego zakwaterowania, stanowi naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że zatrzymanie osoby z chorobą psychiczną jest dopuszczalne pod warunkiem odpowiedniego zdiagnozowania choroby, jej ciężkości wymagającej zatrzymania oraz utrzymywania się zaburzenia. Jednakże, nawet jeśli choroba ustąpi, zwolnienie może być warunkowe, aby zrównoważyć interes jednostki z bezpieczeństwem publicznym. Kluczowe jest, aby wszelkie opóźnienia w zwolnieniu nie były nadmierne ani nieuzasadnione. W niniejszej sprawie, mimo że początkowe warunki zwolnienia były uzasadnione, brak możliwości szybkiego znalezienia odpowiedniego zakwaterowania przez władze krajowe, co doprowadziło do prawie czteroletniego opóźnienia, stanowił naruszenie art. 5 ust. 1, ponieważ państwo miało pozytywny obowiązek zapewnienia realizacji tych warunków.
Stan faktyczny
Skarżący, pan Johnson, został skazany w 1984 roku za napaść i przymusowo umieszczony w szpitalu psychiatrycznym o zaostrzonym rygorze z powodu zdiagnozowanej schizofrenii i osobowości psychopatycznej. W czerwcu 1989 roku biegli stwierdzili, że nie wykazuje już objawów choroby psychicznej, ale jego zwolnienie zostało uzależnione od znalezienia nadzorowanego zakwaterowania rehabilitacyjnego. Pomimo wielokrotnych przeglądów sprawy przez Mental Health Review Tribunal, odpowiednie zakwaterowanie nie zostało znalezione przez prawie cztery lata, częściowo z powodu historii skarżącego i jego postawy. Skarżący został bezwarunkowo zwolniony w styczniu 1993 roku.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza, że nie ma odrębnego naruszenia art. 5 ust. 4 Konwencji. Trybunał zasądza skarżącemu 10 000 funtów szterlingów tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

© Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto   Permission to re-publish this translation has been granted by Diritti Umani in Italia - www.duitbase.it for   the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC.   Jonhson c. Regno Unito   Salvo situazioni d’emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura   restrittiva della libertà disposta a causa di un’infermità psichica quando la malattia   mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera   appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da   richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure   sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato.   In merito a quest’ultimo requisito, la Corte non giudica sufficiente la circostanza   della cessazione della malattia mentale, seppure comprovata da perizia psichiatrica,   perché il mancato rilascio immediato del paziente si traduca automaticamente in   una violazione dell’art. 5 par. 1 CEDU: il reinserimento in società ben può essere   sottoposto a condizioni e dilazioni se ciò è richiesto da un equo e ragionevole   bilanciamento tra l’interesse individuale del soggetto alla libertà e l’interesse   collettivo della comunità ad essere preservata da comportamenti violenti, che pur   merita considerazione. Ci sarà violazione dell’art. 5 par. 1, tuttavia, qualora la   detenzione si protragga per un tempo eccessivo, al punto da divenire irragionevole   (nel caso di specie quasi 4 anni).   Fatto:   Nell’agosto 1984 il sig. Johnson (il ricorrente) subì una condanna penale per aver aggredito una passante. Per tale reato   la legge inglese prevedeva un massimo di 5 anni di reclusione. All’epoca, il sig. Johnson aveva quattro precedenti penali   per reati violenti, per lo più aggressioni immotivate ed indiscriminate.   Durante la custodia cautelare nel carcere di Leicester fu diagnosticato al ricorrente un disturbo psichiatrico; questi   manifestava manie di persecuzione e un'ossessione paranoica per le influenze astrali. Due psichiatri attestarono che   Johnson fosse affetto da schizofrenia venuta a sovrapporsi a personalità psicopatica. Il ricorrente aveva alle spalle una   storia di abuso di alcool e droga, ma fino ad allora non gli era mai stata diagnosticata alcuna malattia mentale, almeno   non secondo il significato che il Mental Health Act del 1983 attribuisce a tale espressione.   La Crown Court, a fronte dei suddetti riscontri medici, ordinò il ricovero ospedaliero coattivo del ricorrente, sulla base   dell’art. 37 della legge del 1983. In base all’art. 41 della stessa legge, questi fu sottoposto anche a misura restrittiva della   libertà dalla durata indeterminata, avendo il giudice stimato tale provvedimento necessario per tutelare la collettività da   un pericolo grave. Il 15 agosto 1984 il sig. Johnson fu internato al Rampton Hospital, un istituto psichiatrico di massima   sicurezza.   Diritti Umani in Italia   ISSN 2240 – 2861   www.duitbase.it   Il suo caso fu riesaminato dal Mental Health Review Tribunal nel giugno del 1989. Una perizia attestava che il ricorrente   non presentasse più nessuno dei sintomi che avevano portato alla sua reclusione; tuttavia, si aggiungeva, lo stesso non   era pronto per una dimissione affrettata, essendo necessario un periodo di riabilitazione presso un’apposita struttura di   ricovero. Uno psichiatra indipendente confermò tale parere. La Corte, dunque, pur considerando che il ricorrente non   fosse più affetto da malattia mentale, ritenne che una sua dimissione senza riabilitazione, dopo quasi cinque anni di   internamento in ospedale, avrebbe potuto portare ad una ricaduta nella malattia; per tale motivo i giudici vincolarono il   suo rilascio alla condizione che vivesse in una struttura di accoglienza sotto la supervisione di un medico psichiatra e di   un assistente sociale. Le dimissioni del ricorrente furono, dunque, differite in attesa dell’individuazione di una struttura   adeguata e disponibile ad ospitarlo.   Nel maggio 1990 il Mental Health Review Tribunal riesaminò nuovamente il caso perché nonostante i tentativi delle   autorità ancora non era stato trovato un ricovero. Gli ostelli della zona, infatti, non erano disposti ad ospitare il sig.   Johnson a causa della sua storia di abuso di alcol e di comportamenti violenti. Tale situazione veniva peggiorata   dall’atteggiamento del sig. Johnson, che pare si presentasse in maniera negativa, con lo scopo di ottenere una   dimissione non condizionata. Il Tribunale, tuttavia, restando dell’avviso che fosse nell’interesse pubblico e in quello del   ricorrente stesso che quest’ultimo ricevesse un’adeguata assistenza e un ulteriore monitoraggio, differì ulteriormente il   momento della dimissione a quando non si fosse trovata adeguata sistemazione.   Il 10 settembre 1990 il sig. Johnson ottenne di essere trasferito, in prova, ad un ospedale psichiatrico di minore   sicurezza. Il 9 ottobre 1990, dopo aver visitato una pubblico ostello locale, il ricorrente aggredì un altro paziente e fu così   ricondotto al Rampton Hospital.   Il 9 aprile 1991 il caso fu riesaminato ancora dal Mental Health Review Tribunal. I referti medici presentati ai giudici   attestavano che Johnson non fosse malato di mente e che non necessitasse di internamento in un ospedale di massima   sicurezza come il Rampton; fermo restando che l’abuso di alcool e droghe avrebbe potuto minare nuovamente il suo   equilibrio psichico e si sottolineava come già in passato egli avesse rifiutato terapie disintossicanti. I giudici ordinarono   ancora una volta che le dimissioni di Johnson fossero posticipate e subordinate alle medesime condizioni stabilite in   precedenza.   Il 12 gennaio 1993 il Tribunale ordinò finalmente il congedo incondizionato del ricorrente, avendo esaminato un ultimo   rapporto medico in cui si dichiarava che Johnson non soffrisse di disturbi psichiatrici sin dal 1987 e che non necessitasse   di internamento ospedaliero. Johnson fu dimesso dunque dall’ospedale e da allora non mostrò più problemi di tipo   psichiatrico.   Diritto:   Con ricorso n. 22520/93 dell'8 luglio 1993 il sig. Johnson si rivolse alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, affermando   che la detenzione continuata subita dal giugno 1989 al gennaio 1993 costituisse una violazione dell'articolo 5 par.1 e 5   par. 4 della Convenzione.   Sulla violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione   La Corte sottolinea che la legittimità della detenzione scontata dal ricorrente dopo il 15 giugno 1989 deve essere valutata   secondo i parametri dettati dall’art. 5 par.1 della Convenzione, la cui lettera e) contempla l’internamento motivato da   ragioni psichiatriche, pur non essendo in discussione la legittimità della stessa rispetto al Mental Health Act del 1983. Al   riguardo, la Corte ricorda che, secondo la propria costante giurisprudenza, un individuo non può essere considerato   infermo di mente e privato della propria libertà a meno che non siano soddisfatte tre condizioni: la malattia mentale   adeguatamente accertata; il disturbo mentale di tipo o intensità tale da richiedere un ricovero coattivo; infine la legittimità   della detenzione prolungata che dipende dalla persistenza del disturbo mentale (cfr. ex multis Winterwerp c. Paesi Bassi,   ric. n. 6301/73). La Corte rileva che, delle tre condizioni, solo la terza è rilevante per il caso di specie. I giudici di   Diritti Umani in Italia   ISSN 2240 – 2861   www.duitbase.it   Strasburgo, tuttavia, ne respingono un’interpretazione eccessivamente rigida, secondo la quale basterebbe un parere   proveniente da periti psichiatrici che attestasse la cessazione della malattia mentale che ha condotto all’internamento a   far sorgere immediatamente e incondizionatamente l’obbligo di liberare l’individuo. Tale interpretazione accrescerebbe   eccessivamente il potere decisionale dei periti tecnici, a discapito della discrezionalità dell’autorità giurisdizionale,   investita del compito di bilanciare l’interesse individuale di chi è sottoposto a restrizioni della libertà con quello alla   sicurezza della comunità in cui avverrà il reinserimento. Tale autorità, a parere dei giudici di Strasburgo, può – qualora   se ne riscontri l’opportunità – sottoporre legittimamente le dimissioni di un paziente a condizioni. Ciò non toglie, tuttavia,   che non siano tollerabili ritardi eccessivi ed irragionevoli, contro i quali occorre esigere garanzie.   Nel caso di specie, la Corte rileva che il Mental Health Review Tribunal, allorquando nel giugno 1989 con buone ragioni,   considerò prematuro rilasciare incondizionatamente il sig. Johnson e prorogò il suo internamento, era legittimato a farlo. I   giudici inglesi presero giustamente in considerazione il fatto che il disturbo mentale del ricorrente si fosse manifestato in   atti di immotivata violenza contro passanti; la previsione di un periodo di riabilitazione controllata in un ostello pubblico,   prima di un completo rilascio in società, non era affatto una condizione irragionevole e le stesse perizie psichiatriche lo   consigliavano. Riguardo a ciò non si può, dunque, parlare di violazione dell’art. 5 par. 1 della Convenzione. Ciò non   significa, tuttavia, a parere della Corte, che il rilascio potesse legittimamente essere prorogato a tempo indeterminato,   come di fatto è avvenuto nel caso in questione. Alla pubblica autorità spettava l’obbligo di garantire che il ricorrente   trovasse una adeguata sistemazione in tempi rapidi, il che avrebbe significato rendere realizzabile la condizione imposta   al suo rilascio. Il Mental Health Review Tribunal, tuttavia, non disponeva del potere di imporre agli ostelli locali di   accogliere il sig. Johnson e non poteva, dunque, impegnarsi affinché le condizioni poste alla scarcerazione si   verificassero in tempi rapidi.   In queste circostanze, la Corte sottolinea che la condizione imposta da parte dei giudici nel giugno 1989 ha di fatto   comportato un differimento a tempo indeterminato del rilascio del ricorrente. Tale reclusione continuata, tuttavia, non può   trovare giustificazione nell'articolo 5 par. 1 lett. e) della Convenzione, tradendone lo scopo di tutela dell’individuo da   abusi di potere. Per questi motivi, la Corte conclude all’unanimità che vi è stata violazione dell'articolo 5 par. 1 della   Convenzione.   Sulla violazione dell’art. 5 par. 4 della Convenzione   Il ricorrente aveva altresì lamentato la violazione dell’art. 5 par.4 della Convenzione, che recita: «Ogni persona privata   della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve   termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima». A parere del sig.   Johnson, il Mental Health Review Tribunalavrebbe violato anche la suddetta norma. La Corte EDU, tuttavia, reputa che   la trattazione di tale doglianza sia assorbita nella trattazione relativa alla violazione dell’articolo 5 par. 1 e dichiara,   dunque, non sussistere un’ulteriore autonoma questione.   Equa soddisfazione:   Il ricorrente aveva chiesto che il governo convenuto fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale per un   ammontare di 100.000 sterline. La Corte, tuttavia decide di accordargli una somma sensibilmente inferiore, vale a dire   10.000 sterline. Ciò perché le difficoltà incontrate nel trovare un ostello non sono dipese dal comportamento delle   autorità, tenuto in considerazione che anzi il sig. Johnson, con le proprie intemperanze, abbia contribuito, a darvi causa.   Informazioni aggiuntive   Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)   Emessa da:Camera   Stato convenuto:Regno Unito   Numero ricorso:45508/99   Data:05.10.2004   Diritti Umani in Italia   ISSN 2240 – 2861   www.duitbase.it   Articoli:5-1 ; 5-4 ; 41   Op. separate:No   Diritti Umani in Italia   ISSN 2240 – 2861   www.duitbase.it

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło