22635/03
WyrokETPCz2009-07-16ECLI:CE:ECHR:2009:0716JUD002263503
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy warunki pozbawienia wolności skarżącego w więzieniu Rebibbia w Rzymie, w szczególności przeludnienie i ograniczona przestrzeń osobista, stanowiły nieludzkie lub poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że art. 3 Konwencji bezwzględnie zakazuje nieludzkiego lub poniżającego traktowania, a państwo ma obowiązek zapewnić warunki detencji zgodne z godnością ludzką. W ocenie warunków detencji kluczowa jest minimalna przestrzeń osobista na więźnia. Trybunał stwierdził, że rażący brak przestrzeni osobistej (poniżej 3 m2 na osobę) może sam w sobie stanowić naruszenie art. 3. W niniejszej sprawie, w początkowym okresie detencji skarżący dysponował jedynie 2,70 m2, co Trybunał uznał za niewystarczające i powodujące cierpienie przekraczające nieunikniony poziom związany z pozbawieniem wolności. W późniejszym okresie, gdy przestrzeń osobista była większa (powyżej 3 m2) i skarżący miał wystarczający dostęp do światła, powietrza i aktywności poza celą, warunki te nie osiągnęły minimalnego progu dotkliwości wymaganego dla naruszenia art. 3.Stan faktyczny
Skarżący, Izet Sulejmanovic, obywatel Bośni i Hercegowiny, został skazany we Włoszech za liczne przestępstwa, w tym kradzież i fałszerstwo, na karę pozbawienia wolności. W listopadzie 2002 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu Rebibbia w Rzymie. W początkowym okresie detencji, do kwietnia 2003 r., skarżący dzielił celę o powierzchni 16,20 m2 z pięcioma innymi osobami, co dawało mu jedynie 2,70 m2 przestrzeni osobistej. Po kwietniu 2003 r. warunki uległy poprawie, a skarżący dysponował większą przestrzenią (od 3,24 m2 do 5,40 m2). Skarżący skarżył się na przeludnienie i brak możliwości pracy w więzieniu. Został zwolniony w październiku 2003 r. na mocy amnestii.Rozstrzygnięcie
Trybunał, większością głosów, stwierdza dopuszczalność skargi. Trybunał, pięcioma głosami przeciwko dwóm, stwierdza naruszenie art. 3 Konwencji z powodu warunków detencji skarżącego do kwietnia 2003 r. Trybunał, jednomyślnie, stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji w odniesieniu do warunków detencji skarżącego po kwietniu 2003 r. Trybunał, pięcioma głosami przeciwko dwóm, zasądza na rzecz skarżącego 1000 euro tytułem szkody niemajątkowej, powiększone o odsetki. Trybunał, jednomyślnie, oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
SULEJMANOVIC c/ITALIA
(Ricorso n. 22635/03)
SENTENZA
STRASBURGO luglio 2009
DEFINITIVA
06/11/2009
La presente sentenza può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani
Sulejmanovic C. Italia
Nel caso Sulejmanovic c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera
composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Françoise Elens-Passos, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 16 giugno 2009,
Rende la presente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 22635/03) diretto contro la Repubblica
italiana con cui un cittadino della Bosnia-Erzegovina, il signor Izet Sulejmanovic (« il
ricorrente »), ha adito la Corte in data 4 luglio 2003 ai sensi dell’articolo 34 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la
Convenzione »).
2. Il ricorrente è rappresentato dagli Avv. N. Paoletti e A. Mari, del foro di Roma. Il
Governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, E. Spatafora, e dal suo
co-agente, F. Crisafulli.
3. Il ricorrente sostiene che le condizioni detentive a cui è stato sottoposto erano
contrarie all’articolo 3 della Convenzione.
4. In data 5 novembre 2007, la presidente della seconda sezione ha comunicato il
ricorso al Governo. Come previsto ai sensi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, è
stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata contestualmente
sull’ammissibilità e sul merito della causa.
FATTO
5. Il ricorrente è nato nel 1973. Il suo luogo di residenza non è noto.
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
A. L’arresto del ricorrente
6. Secondo il provvedimento di’esecuzione di pene concorrenti emesso in data 27
maggio 2002 dalla procura di Cagliari il ricorrente è stato condannato più volte per furto
aggravato, tentativo di furto, ricettazione e falsità in atti, tra il 1992 e il 1998. In forza di
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tali condanne, egli doveva scontare una pena di due anni, cinque mesi e cinque giorni di
reclusione. In data 8 maggio 2003, il tribunale di Cagliari, in funzione di giudice
dell’esecuzione, comminò a carico del ricorrente la pena detentiva di un anno, nove
mesi e cinque giorni di reclusione.
7. In data 30 novembre 2002, il ricorrente e la sua famiglia si recarono presso
l’ufficio stranieri della Questura di Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Il
ricorrente fu arrestato e detenuto nella casa di reclusione di Rebibbia, a Roma.
B. Le condizioni detentive del ricorrente
8. Nel luglio 2003, 1.560 persone erano recluse nel suddetto carcere in cui, stando a
quanto affermato dal ricorrente, potevano essere detenute 1.188 persone. Il ricorrente fu
assegnato in diverse celle della superficie di 16,20 metri quadri (m2) ciascuna, le quali
incorporavano un servizio igienico di 5,04 m2.
9. Egli sostiene di avere diviso la cella fino al 15 aprile 2003 con altre cinque
persone. Ogni detenuto disponeva quindi di una superficie media di 2,70 m2.
10. Dal 15 aprile al 20 ottobre 2003, egli fu assegnato ad un’altra cella, che divise
con non almeno quattro persone. Ogni detenuto disponeva quindi mediamente di una
superficie di 3,40 m2.
11. Il ricorrente espone che le sue giornate si svolgevano nel modo seguente:
– dalle ore 18 alle ore 8.30: chiusura della cella;
– ore 6.30: distribuzione della colazione che, come tutti gli altri pasti, i detenuti
consumavano nella loro cella, vista l’assenza di un locale destinato a refettorio;
– ore 8.30: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
– ore 10.00: distribuzione del pranzo;
– ore 10.30: chiusura della cella;
– ore 13.00: apertura della cella con possibilità di uscita nel cortile del carcere;
– ore 14.30: chiusura della cella;
– ore 16.00: apertura della cella con possibilità di circolazione nel corridoio;
– ore 17.30: distribuzione della cena.
12. Secondo questa programmazione, il ricorrente restava chiuso in cella diciotto ore
e trenta minuti al giorno, oltre all’ora destinata al consumo dei pasti. Quindi, poteva
lasciare la cella per quattro ore e trenta minuti al giorno.
13. Per ben due volte il ricorrente ha domandato, invano, di lavorare in carcere. Esso
ha fornito delle statistiche ufficiali del dicembre 2002 indicanti che soltanto il 24,20%
dei detenuti era autorizzato a lavorare in carcere.
14. In data 20 ottobre 2003, il ricorrente fu rilasciato grazie all’applicazione
dell’indulto.
C. I documenti prodotti dal Governo
15. Su invito della Corte, il Governo ha prodotto in data 4 luglio 2008 una serie di
documenti relativi alla condotta della vita carceraria nell’istituto penitenziario di
Rebibbia, a Roma.
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16. Stando al contenuto dell’ordine di servizio n. 118 del 4 dicembre 2000, gli orari
delle sezioni G9, G11 e G12, destinate ai detenuti ordinari, tra i quali il ricorrente, erano
i seguenti:
« Ore 7.00: apertura delle porte blindate.
Ore 8.30 – ore 11.00: passeggiata in cortile.
E’ possibile accedere al cortile fino alle ore 9.30.
Alle ore 11, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura
rapida delle porte.
Ore 11.00 – ore 13.00: pranzo nelle celle, con le porte chiuse.
Ore 13.00 – ore 15.00: passeggiata in cortile.
E’ possibile accedere al cortile fino alle ore 13.30.
Alle ore 15.00, tutti i detenuti devono trovarsi nelle rispettive celle al fine di consentire la chiusura
rapida delle porte.
Ore 15.00 – ore 16.00: i detenuti rimangono nelle celle, con le porte chiuse.
Ore 16.00 – ore 18.00: apertura delle celle per consentire l’accesso alle docce, lo scambio di cibo
autorizzato per la preparazione della cena e l’accesso alla sala da tennis tavolo, dove è possibile
trattenersi fino alle ore 18.50 (la porta rimane chiusa dalle ore 18.00 alle ore 18.50).
Ore 18.50 – ore 20.20: momenti di convivialità nelle celle con chiusura delle porte per la cena.
Ore 20.20: ritorno nelle rispettive celle e chiusura delle porte.
Ore 23.00: chiusura delle porte blindate.»
17. Secondo un altro documento, il ricorrente era stato assegnato in celle diverse
prima del 5 aprile 2003 che aveva condiviso con una o altre due persone; dal 17 gennaio
2003, era stato assegnato alla cella n. 11, collocata al piano terra B che aveva diviso con
altri cinque detenuti. Tra il 5 aprile 2003 e la data della scarcerazione, il numero dei
detenuti che hanno condiviso la cella con il ricorrente è mutato come segue:
– dal 5 aprile al 23 maggio 2003: quattro;
– dal 26 maggio al 5 luglio 2003: due;
– dal 10 luglio al 1° ottobre 2003: tre;
– dal 9 al 20 ottobre 2003: due.
18. Tra l’ottobre 2002 ed il novembre 2003, il numero delle persone detenute nel
carcere di Rebibbia a Roma era compreso tra 1.456 e 1.660. In virtù di un decreto del 6
settembre 1990 emesso dal Ministro della giustizia, veniva previsto che tale istituto
penitenziario fosse in grado di ospitare 1.271 detenuti.
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE
19. Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (la cosiddetta legge
sull’ordinamento penitenziario) è disposto che:
« I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati
con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le
condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I
detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al
pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
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Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.
Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto a meno che la
situazione particolare dell'istituto non lo consenta.
Ciascun detenuto (…) dispone di adeguato corredo per il proprio letto.»
20. Ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230
del 30 giugno 2000 è disposto che:
Articolo 6
« 1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti (…) devono essere igienicamente adeguati.
2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono
consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate
ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura
dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonché per il
funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i
detenuti (…). Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni,
quando l’utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti (…).
4. Per i controlli notturni da parte del personale l’illuminazione deve essere di intensità attenuata.
5. I detenuti (…), che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono
direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a
disposizione mezzi adeguati.
6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti impossibilitati a provvedervi,
l’Amministrazione si avvale dell'opera retribuita di detenuti (…).
7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati reparti per non fumatori.»
Articolo 7
«1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera.
2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati
di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze
igieniche dei detenuti (…).
3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle
adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.»
III. LA NORMATIVA INTERNAZIONALE RILEVANTE
21. Ai sensi della seconda parte della Raccomandazione Rec (2006) 2 del Comitato
dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee (adottata in data11
gennaio 2006, nella 952a riunione dei Delegati dei Ministri), dedicata alle condizioni
detentive, è previsto che:
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« 18.1 I locali di detenzione e, in particolare, quelli destinati al pernottamento dei detenuti,
debbono soddisfare le esigenze di rispetto della dignità umana e, per quanto possibile, della vita
privata, e rispondere ai requisiti minimi richiesti in materia di sanità e d’igiene, tenuto conto delle
condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la superficie, la cubatura d’aria,
l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione.
18.2 In tutti gli edifici in cui i detenuti devono vivere, lavorare o riunirsi:
a. le finestre devono essere sufficientemente grandi da consentire ai detenuti di leggere e lavorare
alla luce naturale in condizioni normali, nonché da permettere l’ingresso di aria fresca, a meno che
non esista un appropriato sistema di climatizzazione;
b. la luce artificiale deve essere conforme alle norme tecniche riconosciute in materia; e
c. un sistema d’allarme deve consentire ai detenuti di contattare immediatamente il personale.
18.3 Il diritto interno deve definire i requisiti minimi richiesti relativamente ai punti di cui ai
paragrafi 1 e 2.
18.4 Il diritto interno deve prevedere meccanismi che garantiscano il rispetto di questi requisiti
minimi, anche in caso di sovrappopolazione delle carceri.
18.5 In linea di principio ogni detenuto deve pernottare in una cella individuale, a meno che non si
ritenga preferibile per lui dividere la cella con altri detenuti.
18.6 Una cella può essere divisa da più detenuti solo se è adeguata ad un uso collettivo e deve
essere occupata da detenuti riconosciuti idonei a convivere.
18.7 Per quanto possibile, i detenuti devono poter scegliere prima di essere costretti a dividere la
cella con altri durante la notte.
18.8 La decisione di assegnare un detenuto in un particolare carcere o in una particolare sezione di
un carcere deve tenere conto della necessità di separare:
a. gli imputati dai detenuti condannati;
b. i detenuti di sesso maschile da quelli di sesso femminile ; e
c. i giovani detenuti adulti dai detenuti più anziani.
18.9 Si può derogare alle disposizioni del paragrafo 8 in materia di separazione dei detenuti al fine
di consentire a questi ultimi di partecipare insieme ad attività organizzate. Tuttavia, i gruppi di cui
sopra devono essere sempre separati la notte, a meno che gli interessati non acconsentano a
convivere e le autorità penitenziarie non ritengano che questa misura si iscriva nell’interesse di tutti i
detenuti interessati.
18.10 Le condizioni di alloggio dei detenuti devono soddisfare le misure di sicurezza meno
restrittive possibili e proporzionali al rischio che gli interessati evadano, si feriscano o feriscano altre
persone. »
DIRITTO
I. SULLA
DEDOTTA
VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO
DELLA
CONVENZIONE
22. Il ricorrente afferma che le condizioni detentive a cui era sottoposto abbiano
violato l’articolo 3 della Convenzione, ai cui sensi:
« Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. »
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23. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sull’ammissibilità
24. La Corte rileva che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contraddice nessun altro motivo
d’inammissibilità. Essa giudica quindi opportuno dichiarare tale ricorso ammissibile.
B. Sul merito
1. Argomentazioni delle parti
a) Il ricorrente
25. Il ricorrente afferma che, secondo il Comitato europeo per la prevenzione della
tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), ciascun detenuto dovrebbe essere
posto nella condizione di trascorrere almeno otto ore al giorno fuori dalla propria cella e
che lo spazio delle celle a disposizione di ciascun detenuto dovrebbe essere di 7 m2, con
una distanza di 2 metri tra le pareti e di 2,50 metri tra il pavimento ed il soffitto.
26. Egli rimarca che il CPT si è limitato a ritenere le regole sopramenzionate come
« auspicabili », ma sottolinea che in più occasioni la Corte ha richiamato i parametri del
CPT nella sua giurisprudenza (si veda, in particolare, Kalachnikov c/Russia, n.
47095/99, CEDU 2002-VI).
27. Secondo il ricorrente, il Governo stesso ammette che il problema della
sovrappopolazione delle carceri, denunciato dal CPT nel 1992,è peggiorato. Il ricorrente
aggiunge che il fatto che il CPT non abbia più visitato il carcere di Roma-Rebibbia dal
1992, non deve essere inteso nel senso che l’istituto penitenziario sia stato valutato in
senso positivo. Egli afferma, inoltre, che nessun impedimento di natura economica o
sociale può giustificare una violazione dei principi consacrati ai sensi dell’articolo 3
della Convenzione.
28. Il ricorrente afferma, peraltro, di essere stato costretto a dividere la cella –
predisposta per due detenuti – con altre cinque persone, per diciannove ore e mezzo al
giorno. Egli rimarca che la sua condizione di individuo in giovane età ed in buona salute
non può portare ad escludere l’esistenza di una violazione ai sensi dell’articolo 3.
29. Egli sostiene inoltre che tali disagi sono stati inaspriti dal non aver potuto
beneficiare della possibilità di lavorare in carcere, in violazione delle regole
penitenziarie europee approvate dal Consiglio d’Europa e degli articoli 15 e 20 della
legge n. 354 del 1975 che prevedono il diritto al lavoro in carcere al di fuori dei casi
d’impossibilità oggettiva.
b) Il Governo
30. Il Governo osserva innanzitutto che il ricorrente è stato privato della libertà per
un periodo totale di dieci mesi e venti giorni e afferma che spetti al ricorrente
dimostrare che i trattamenti da lui subiti hanno raggiunto la soglia di gravità richiesta
per ricadere nella previsione dell’articolo 3 della Convenzione.
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31. Esso evidenzia poi che, per avvalorare le sue tesi, il ricorrente si è riferito ai
criteri individuati dal CPT. Orbene, il secondo rapporto di quest’organo de1 1991 che il
ricorrente ha citato, indicherebbe semplicemente dei parametri auspicabili relativamente
alle dimensioni delle celle, e non anche delle regole minime. A parere del Governo, il
mancato rispetto di tali parametri, in quanto tale, non integra quindi una violazione
dell’articolo 3 della Convenzione.
32. Il Governo ricorda che la Corte si è servita spesso dei rapporti del CPT come
indicatori utili, ma sostiene che i criteri del CPT sono più rigidi ed esigenti di quelli
della Corte. Lo stesso varrebbe per gli strumenti internazionali in materia di regole
detentive. D’altra parte, in alcune occasioni, la Corte non avrebbe basato il suo giudizio
sulle raccomandazioni del CPT, anche quando queste riguardavano direttamente la
situazione del ricorrente (si veda, ad esempio, Öcalan c/Turchia [GC], n. 46221/99,
CEDU 2005-IV).
33. Per quanto concerne l’Italia, il Governo comunica che il CPT ha effettuato sei
visite, tra il 1992 e il 2006. Solo la prima avrebbe avuto ad oggetto il carcere di
Rebibbia a Roma e avrebbe dato luogo unicamente ad osservazioni e a raccomandazioni
marginali, dal momento che le condizioni detentive sono state giudicate nel loro
complesso accettabili. Non sarebbe stato ritenuto necessario procedere a sopralluoghi di
accertamento.
34. Certo, è vero che la sovrappopolazione carceraria constatata dal CPT è
aumentata, senza tuttavia raggiungere ancora il livello critico richiesto per
l’applicazione dell’articolo 3. Peraltro, le autorità hanno tentato in tutti i modi di
risolvere il problema, ad esempio adottando leggi sull’indulto, di cui avrebbe
beneficiato lo stesso ricorrente.
35. Il Governo osserva ancora che il ricorrente, individuo in giovane età ed in buona
salute, ha trascorso in carcere un periodo relativamente breve. Non lamenta né di essere
stato isolato né di essere stato percosso né di avere subito limitazioni alla propria
corrispondenza, alle visite dei familiari ovvero all’accesso alle cure mediche. Non
lamenta neppure che i maltrattamenti da lui segnalati hanno avuto conseguenze
permanenti.
36. In ordine al soddisfacimento della richiesta del ricorrente di lavorare in carcere,
le autorità avrebbero dovuto adottare misure organizzative; tuttavia, la brevità del
soggiorno del ricorrente nel carcere di Roma non avrebbe consentito di trovare un
soluzione opportuna.
37. Il Governo afferma inoltre che, confrontando il presente caso con altri casi simili
(Mathew c/Paesi Bassi, n. 24919/03, 29 settembre 2005; Poltoratski c/Ucraina, n.
38812/97, CEDU 2003-V; Kalachnikov, succitato; Papon c/Francia (dec.), n. 64666/01,
CEDU 2001-VI; Peers c/Grecia, n. 28524/95, CEDU 2001-III, e Dougoz c/Grecia, n.
40907/98, CEDU 2001-II), non si può che addivenire alla conclusione che i disagi
denunciati non hanno costituito un trattamento inumano o degradante, neanche
sommati.
38. Esso aggiunge infine che la Corte ha, del resto, riconosciuto la compatibilità tra
l’articolo 3 della Convenzione ed il regime detentivo speciale contemplato dall’articolo
41bis della legge sull’ordinamento penitenziario, il quale prescrive condizioni carcerarie
molto più severe di quelle lamentate dal ricorrente (si vedano, in particolare, Gallico
c/Italia, n. 53723/00, 28 giugno 2005, e Viola c/Italia, n. 8316/02, 29 giugno 2006, due
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casi in cui il regime speciale era stato applicato rispettivamente per più di dodici e
tredici anni).
2. Valutazione della Corte
a) Principi generali
39. La Corte riafferma che l’articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori
fondamentali delle società democratiche. Esso proibisce in termini assoluti la tortura, le
pene ovvero i trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dai fatti commessi
dalla persona interessata (Saadi c/Italia [GC], n. 37201/06, § 127, 28 febbraio 2008, e
Labita c/Italia [GC], n. 26772/95, § 119, CEDU 2000-IV). Esso impone allo Stato di
sincerarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto
della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura detentiva non
obblighino l’interessato a soffrire un disagio o a sopportare una prova d’intensità
superiore all’inevitabile livello di sofferenza sottinteso nella detenzione e che,
considerando le esigenze pratiche della reclusione, la salute ed il benessere del detenuto
siano adeguatamente assicurate (Kudła c/Polonia [GC], n. 30210/96, § 92-94, CEDU
2000-XI).
40. La Corte ricorda anche che il CPT ha fissato in 7 m2 a persona la superficie
minima auspicabile per una cella detentiva (si veda il secondo rapporto generale –
CPT/Inf (92) 3, § 43) e che un’eccessiva sovrappopolazione carceraria pone di per sé un
problema ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione (Kalachnikov, cit., § 97). Tuttavia,
la Corte non può quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve
essere allocato ai singoli detenuti in ossequio alla Convenzione. Esso può infatti
dipendere da diversi fattori, quali la durata della privazione della libertà, le possibilità di
accesso all’aria aperta o le condizioni psico-fisiche del detenuto (Trepachkine c/Russia,
n. 36898/03, § 92, 19 luglio 2007).
41. Nonostante ciò, la mancanza di uno spazio personale per i detenuti era talmente
flagrante in alcuni casi da giustificare, da sola, la constatazione di una violazione ai
sensi dell’articolo 3. In quei casi i ricorrenti avevano a disposizione, in linea di
principio, meno di 3 m2 ciascuno (Aleksandr Makarov c/Russia, n. 15217/07, § 93, 12
marzo 2009; si vedano anche Lind c/Russia, n. 25664/05, § 59, 6 dicembre 2007;
Kantyrev c/Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c/Russia,
n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Labzov c/Russia, n. 62208/00, § 44, 16 giugno
2005, e Mayzit c/Russia, n. 63378/00, § 40, 20 gennaio 2005).
42. In compenso, nei casi in cui la sovrappopolazione non era così eccessiva da
sollevare da sola la questione sull’applicazione dell’articolo 3, la Corte ha rilevato che,
valutando l’osservanza di questa disposizione, fosse necessario tenere conto di altri
aspetti relativi alle condizioni detentive. Tra di essi viene elencata la possibilità di
utilizzare privatamente i servizi igienici, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce e
all’aria naturali, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle primarie esigenze
sanitarie (si vedano anche le regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei
Ministri, citate nel precedente paragrafo 21). Conseguentemente, ogni qual volta
ciascun detenuto disponeva di uno spazio variabile dai 3 ai 4 m2, la Corte ha
riconosciuto una violazione ai sensi dell’articolo 3 dal momento che la mancanza di
spazio sufficiente si aggiungeva ad una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev
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Sulejmanovic C. Italia
c/Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche Vlassov c/Russia, n. 78146/01, §
84, 12 giugno 2008; Babouchkine c/Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007;
Trepachkine, succitata, e Peers, succitata, §§ 70-72).
b) Applicazione di questi principi al presente caso
43. Nel caso di specie, il ricorrente afferma di essere stato detenuto, dal 30
novembre 2002 all’aprile del 2003, in una cella di 16,20 m2, che divideva con altre
cinque persone. Secondo i documenti prodotti dal Governo (si veda paragrafo 17,
supra), la cella assegnata al ricorrente era stata occupata da sei detenuti solo dal 17
gennaio 2003. La Corte osserva che, ammesso e non concesso che fosse stato così,
ciascun detenuto avrebbe comunque disposto in media di soli 2,70 m2,per un periodo di
oltre due mesi e mezzo. Una tale situazione, secondo le sue valutazioni, ha
inevitabilmente cagionato disagi e inconvenienti quotidiani al ricorrente, costretto a
vivere in uno spazio molto ridotto, di gran lunga inferiore alla superficie minima
auspicata dal CPT. A parere della Corte, la flagrante assenza di uno spazio personale di
cui ha sofferto il ricorrente è, di per sé, un trattamento inumano o degradante.
44. Conseguentemente, vi è stata violazione dell’articolo 3 della Convenzione a
causa delle condizioni in cui il ricorrente è stato detenuto fino all’aprile 2003.
45. Non lo stesso può invece dirsi in riferimento al periodo successivo. Invero,
secondo i documenti prodotti dal Governo e non contestati dal ricorrente, dall’aprile l’interessato è stato trasferito in un’altra cella, che ha diviso prima con altre
quattro persone, poi, a partire dal 26 maggio 2003, con altri due o tre detenuti.
Conseguentemente, fino alla sua scarcerazione, il ricorrente ha disposto ora di 3,24 m2,
ora di 4,05 m2, ora di 5,40 m2. Le sue condizioni sono quindi nettamente migliorate.
46. La Corte non trascura le gravi conseguenze che la sovrappopolazione delle
carceri può avere sui diritti dei detenuti, compreso anche il diritto di non essere
sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. Essa rileva che, all’epoca della privazione
della libertà del ricorrente, nel carcere di Roma-Rebibbia, esisteva probabilmente un
problema di sovrappopolazione. In effetti, tra l’ottobre del 2002 ed il novembre del
2003, l’istituto penitenziario che, stando ai documenti ufficiali prodotti dal Governo, era
idoneo ad ospitare 1.271 detenuti – e non 1.188, come affermato dal ricorrente -, ne ha
ospitato un numero variabile tra i 1.456 e i 1.660. La situazione è certamente molto
incresciosa; tuttavia, nel periodo che interessa, la capienza massima è stata oltrepassata
solo di una percentuale variabile tra il 14,50% e il 30%, il che indicherebbe come il
problema della sovrappopolazione non avesse raggiunto proporzioni drammatiche,
all’epoca in questione.
47. La Corte osserva inoltre che il ricorrente non ha lamentato nessun problema
relativo al riscaldamento o all’accesso e alla qualità dei servizi igienici ovvero
relativamente al fatto che alla cella era annesso un servizio igienico di circa 5 m2. Il
ricorrente non ha nemmeno indicato con precisione le conseguenze che le condizioni
detentive hanno avuto sul suo stato di salute fisica, limitandosi, nella sua richiesta di
equa soddisfazione (si veda paragrafo 54, infra) ad affermare di essere stato
«gravemente leso nella sua integrità fisica e psichica».
48. Per quanto concerne la possibilità di passeggiare all’aria aperta, risulta
dall’ordine di servizio n. 118 del 4 dicembre 2000 che nel carcere di Roma-Rebibbia, i
detenuti avessero la possibilità di recarsi nel cortile adibito all’ora d’aria dalle ore 8.30
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alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, segnatamente per quattro ore e trenta
minuti al giorno. Peraltro, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, essi erano autorizzati a lasciare
le celle per accedere alle docce e alla sala da tennis – tavolo, nonché per acquistare del
cibo. Essi potevano trattenersi nella sala da tennis-tavolo fino alle ore 18.50, e tra le ore
18.50 e le ore 20.20 avevano la possibilità di consumare la cena in celle diverse dalla
loro. In totale, il tempo che un detenuto poteva trascorrere fuori della cella era quindi di
otto ore e cinquanta minuti.
49. Conseguentemente, la Corte afferma che il ricorrente abbia beneficiato di un
sufficiente accesso alla luce e all’aria naturale e a momenti di svago e ricreativi con
detenuti diversi da quelli con cui divideva la cella.
50. Infine, rincresce sicuramente che il ricorrente non abbia potuto essere
autorizzato a lavorare in carcere; tuttavia, la circostanza non è da sola sufficiente a
costituire un trattamento contrario all’articolo 3 della Convenzione.
51. Alla luce di quanto fin qui esposto, la Corte afferma che, per il periodo in cui il
ricorrente disponeva di oltre 3 m2 di spazio personale – periodo in cui la
sovrappopolazione carceraria non era quindi così eccessiva da sollevare da sola la
questione sull’applicazione dell’articolo 3 –, il trattamento cui è stato sottoposto il
ricorrente non abbia raggiunto il livello minimo di gravità richiesto per ricadere nella
previsione dell’articolo 3 della Convenzione.
52. Conseguentemente, le condizioni detentive del ricorrente dopo il mese di aprile non hanno determinato una violazione di tale disposizione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
53. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione è disposto che,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il
diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »
A. Danno
54. Il ricorrente, avendo addotto di essere stato « gravemente leso nella sua integrità
fisica e psichica » a causa delle condizioni detentive, richiede una somma non inferiore
a 15.000 Euro a titolo di risarcimento del danno morale.
55. Il Governo valuta tale somma come « palesemente eccessiva ». Esso rimarca che
l’interessato è stato rimesso in libertà prima di avere scontato interamente la pena, in
ossequio alla legge volta ad ovviare alla sovrappopolazione carceraria, e prega la Corte
di affermare che la semplice constatazione della sussistenza della violazione costituisce
di per sé un’equa soddisfazione. In subordine, esso ritiene che la somma da concedere al
ricorrente non debba superare i 3.000 Euro.
56. La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo. Deliberando
secondo equità, ai sensi del’articolo 41 della Convenzione, concede a questo una somma
pari a 1.000 Euro a titolo di risarcimento del danno morale.
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B. Spese e costi
57. Il ricorrente richiede anche una somma pari a 4.000 Euro per le spese sostenute
dinanzi alla Corte.
58. Il Governo osserva che il ricorrente non ha prodotto alcun documento
giustificativo e che non ha in alcun modo documentato la sua richiesta. Suggerisce
quindi il rigetto della stessa.
59. In virtù della giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso
delle spese solo se ne sia accertata l’entità, la necessità e la ragionevolezza del loro
tasso. Nel caso di specie, il ricorrente non ha presentato alcun giustificativo a sostegno
della sua richiesta di rimborso. Pertanto, la Corte decide di rigettarla.
C. Interessi moratori
60. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso
d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea
maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE,
1. Dichiara, a maggioranza, il ricorso ammissibile;
2. Afferma, con cinque voti contro due, che vi sia stata violazione dell’articolo 3 della
Convenzione a causa delle condizioni detentive del ricorrente fino all’aprile del ;
3. Afferma, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’articolo 3 della
Convenzione per quanto riguarda le condizioni detentive subite dal ricorrente dopo
l’aprile del 2003 ;
4. Afferma, con cinque voti contro due:
a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a dal giorno in
cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della
Convenzione, 1.000 Euro (mille euro) per spese, oltre ad ogni importo che possa
essere dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale;
b) che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo
dovrà essere maggiorato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle
operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile
durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. Rigetta, all’unanimità, la domanda di equa soddisfazione nel resto.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 16 luglio 2009, in applicazione
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
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Françoise Elens-Passos
Cancelliere aggiunto
Françoise
Presidente
Tulkens
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle seguenti opinioni separate:
-
-
opinione concordante del giudice Sajó;
opinione dissenziente del giudice Zagrebelsky, alla quale aderisce la giudice
Jočienė.
F.T.
F.E.P.
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OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SAJÓ
Condivido le conclusioni della Corte secondo cui vi è stata, nel caso di specie,
violazione dell’articolo 3. Ritengo tuttavia opportuno esplicitare il motivo per cui la « la
flagrante assenza di uno spazio personale di cui ha sofferto il ricorrente ha sofferto »
costituisca un trattamento inumano. Il ricorrente è stato detenuto in condizioni
estremamente difficili per un periodo relativamente lungo a causa dell’improvvisa
sovrappopolazione del carcere. Nel caso di specie, non è tanto la mancanza di spazio in
cella a costituire di per sé un trattamento inumano o degradante. Le condizioni non
erano tali da comportare immancabilmente o probabilmente un danno per la salute
mentale e fisica del ricorrente o per la sua integrità. Esse erano tuttavia palesemente e
nettamente in contrasto con le regole raccomandate dal Comitato europeo per la
prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) per
quanto riguarda lo spazio a disposizione di ciascun detenuto. Alla luce delle peculiari
circostanze del caso, l’inumanità della situazione è rivelata dal fatto che lo Stato non ha
dimostrato di avere adottato misure compensative supplementari per attenuare le
condizioni estremamente gravose derivanti dalla sovrappopolazione del carcere. Esso
avrebbe potuto prestare particolare attenzione alla situazione, ad esempio concedendo
altri vantaggi ai detenuti. Ciò sarebbe servito a trasmettere loro il messaggio che lo
Stato, pur costretto ad affrontare un’improvvisa crisi carceraria, non era indifferente alla
sorte dei detenuti e intendeva creare condizioni detentive che, tutto sommato, non
inducessero il detenuto a considerarsi nient’altro che un corpo da dover sistemare da
qualche parte. Nel caso di specie, l’assenza d’attenzione da parte dello Stato aggiunge
una punta d’indifferenza all’acuta sofferenza causata dalla punizione, sofferenza che
andava già quasi oltre l’inevitabile (Kudła c/Polonia [GC], n. 30210/96, § 92, CEDU
2000-XI).
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OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE ZAGREBELSKY,
ALLA QUALE ADERISCE LA GIUDICE JOČIENĖ
Sono spiacente di non poter condividere il parere della maggioranza, che ha concluso
per la violazione dell’articolo 3 della Convenzione nel caso di specie. Ecco le
motivazioni della mia presa di posizione.
Prima di tutto, richiamo la consolidata giurisprudenza della Corte, secondo la quale,
da un lato, le condizioni detentive non devono costituire per l’interessato un disagio
ovvero una prova d’intensità superiore all’inevitabile livello di sofferenza inerente la
detenzione (Kudła c/Polonia [GC], n. 30210/96, §§ 92-94, CEDU 2000-XI) e, dall’altro,
secondo la quale un maltrattamento, per essere punibile ai sensi dell’articolo 3 della
Convenzione, deve raggiungere un minimo di gravità. La valutazione di tale minimo è
relativa; essa dipende dall’insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata
del maltrattamento, dalle conseguenze psicofisiche che ha cagionato nonché, talvolta,
dal sesso, dall’età e dallo stato di salute della vittima (si vedano, tra le altre, Price
c/Regno Unito, n. 33394/96, § 24, CEDU 2001-VII, Mouisel c/Francia, n. 67263/01, §
37, CEDU 2002-IX, e Gennadi Naoumenko c/Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio
2004).
Osservo, inoltre, che il problema della sovrappopolazione carceraria, al quale si fa
riferimento nel presente caso, è un problema serio che coinvolge diversi Stati del
Consiglio d’Europa, tra i quali l’Italia, le cui autorità ne hanno ammesso pubblicamente
l’esistenza in varie occasioni. Aggiungo che il rapporto del Commissario per i diritti
dell’uomo del Consiglio d’Europa del 2005 ha trattato l’argomento. Questa opinione
dissenziente non deriva quindi da una mia sottovalutazione della gravità del problema in
Italia. Essa riguarda il « minimo di gravità » nell’applicazione dell’articolo 3 della
Convenzione, quindi una questione di ordine generale, ed ha lo scopo di mostrare
perché, dal mio punto di vista, le condizioni detentive del ricorrente non hanno
raggiunto il « minimo » richiesto.
L’interessato è stato tenuto in stato detentivo per due o cinque mesi (sul punto, le
informazioni fornite dal Governo differiscono da quelle fornite dal ricorrente) con altri
cinque detenuti in una cella di 16,20 m2. Successivamente, per sei mesi, egli è stato
detenuto in una cella diversa, prima con altri quattro, poi con due, poi con tre ed infine
con due persone (si vedano i paragrafi 17 e 43, supra). La maggioranza ha ritenuto che
il minimo di gravità richiesto ai sensi dell’articolo 3 fosse stato raggiunto solo nel primo
periodo.
La maggioranza ha tenuto conto delle indicazioni provenienti dal Comitato europeo
per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT).
Personalmente osservo che tale comitato, quando fa rifermento ad un livello
auspicabile – piuttosto che ad una regola minima – di circa 7 m2 con 2 m o più tra le
pareti e 2,50 m tra il pavimento e il soffitto, si riferisce alle celle individuali di polizia,
non alle celle destinate alla reclusione, che normalmente ospitano più di una persona.
E’ proprio riferendosi a questa seconda categoria che il CPT prende in considerazione la
questione della sovrappopolazione e delle sue conseguenze generali, che elenca e
considera in modo molto ragionevole, escludendo qualsiasi automatismo in riferimento
alla dimensione delle celle ed al numero dei detenuti. Infatti, si legge che « l’obiettivo
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dovrebbe essere quello di assicurare che i detenuti negli istituti penitenziari di custodia
cautelare possano trascorrere una ragionevole parte della giornata (otto ore o più) fuori
della cella, occupati in attività motivanti di vario tipo. Negli istituti per detenuti
condannati, ovviamente, i regimi dovrebbero essere di livello ancora più elevato ».
Peraltro, esso aggiunge che « i detenuti devono potere svolgere ogni giorno almeno
un’ora di esercizio all’aria aperta » e che « l’accesso, al momento opportuno, a servizi
igienici adeguati ed il mantenimento di buone condizioni igieniche sono elementi
essenziali di un ambiente umano ».
Ciò premesso, riscontro che durante la giornata il ricorrente aveva accesso alla
passeggiata dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00. Dalle ore 16.00
alle ore 18.50 egli aveva accesso alle docce e alla sala da tennis-tavolo e poteva
dedicarsi alla preparazione della cena. Peraltro, dalle ore 18.50 alle ore 20.20, pare che
egli potesse trattenersi in celle diverse dalla sua per « momenti di convivialità » (si veda
il paragrafo 16, supra). E’ evidente, pertanto, che il ricorrente avesse la possibilità di
lasciare la cella per periodi più lunghi di quelli ritenuti auspicabili dal CPT.
Se si prendono in considerazione i casi in cui la Corte ha concluso per la violazione
dell’articolo 3 a causa del numero eccessivo di detenuti rispetto alle dimensioni della
loro cella, si osserva che l’esiguità dello spazio a disposizione di un detenuto non ha
rappresentato un criterio esclusivo. La Corte ha preso in considerazione altri fattori,
quali un accesso insufficiente alla luce e all’aria naturali, condizioni igieniche precarie,
calore eccessivo associato a mancanza di ventilazione, rischio concreto di propagazione
di malattie, assenza di acqua potabile o corrente, condivisione dei letti da parte dei
detenuti, passeggiata di brevissima durata – una o due ore al giorno –, il fatto che i
servizi igienici si trovassero nella cella ed erano visibili, l’assenza di cure adeguate per
le patologie di un ricorrente (si vedano, in particolare, le sentenze Aleksandr Makarov
c/Russia, n. 15217/07, §§ 94-100, 12 marzo 2009; Gagiu c/Romania, n. 63258/00, §§
76-82, 24 febbraio 2009; Moisseiev c/Russia, n. 62936/00, §§ 121-127, 9 ottobre 2008;
Lind c/Russia, n. 25664/05, §§ 58-63, 6 dicembre 2007; Grichine c/Russia, n. 30983/02,
§§ 85-97, 15 novembre 2007; Babouchkine c/Russia, n. 67253/01, §§ 40-51, 18 ottobre
2007; Trepachkine c/Russia, n. 36898/03, §§ 84-95, 19 luglio 2007; Andreï Frolov
c/Russia, n. 205/02, §§ 43-51, 29 marzo 2007; Kantyrev c/Russia, n. 37213/02, §§ 46-
54, 21 giugno 2007; Mamedova c/Russia, n. 7064/05, §§ 61-67, 1° giugno 2006;
Kadiķis c/Lettonia (n. 2), n. 62393/00, §§ 51-56, 4 maggio 2006; Khoudoïorov c/Russia,
n. 6847/02, §§ 104-109, CEDU 2005-X; Novosselov c/Russia, n. 66460/01, §§ 40-46, 2
giugno 2005; Mayzit c/Russia, n. 63378/00, §§ 39-43, 20 gennaio 2005; Poltoratskiy
c/Ucraina, n. 38812/97, §§ 134-149, CEDU 2003-V; Kalachnikov c/Russia,
n. 47095/99, §§ 96-103, CEDU 2002-VI; Peers c/Grecia, n. 28524/95, §§ 69-75, CEDU
2001-III, e Dougoz c/Grecia, n. 40907/98, §§ 45-49, CEDU 2001-II).
Detto questo, è vero che, alla luce della giurisprudenza della Corte, l’esiguità dello
spazio personale a disposizione di un detenuto può, da sola, giustificare una
constatazione di violazione ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, in particolare
quando il ricorrente disponga di meno di 3 m2 (si veda, tra le sentenze più recenti,
Aleksandr Makarov, succitata, § 93). Tuttavia, questo principio è smentito
dall’applicazione pratica che ne è stata fatta dalla Corte. A titolo di esempio, nel caso
Valašinas c/Lituania (n. 44558/98, §§ 107-112, 24 luglio 2001), essa si è pronunciata
per la non violazione dell’articolo 3 sebbene lo spazio personale fosse compreso tra 2,70
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e 3,20 m2; nel caso Labzov c/Russia (n. 62208/00, § 44, 15 giugno 2005), essa ha
affermato che, al fine di stabilire se le condizioni della privazione della libertà in
oggetto fossero « degradanti », la flagrante mancanza di spazio (si trattava, nel caso di
specie, di meno di 1 m2 per detenuto) era un fattore che « incideva pesantemente »,
senza tuttavia affermare che esso era, da solo, sufficiente; infine, nella sentenza
Trepachkine (succitata, § 92), la Corte ha affermato che non è possibile quantificare, in
modo preciso e definitivo, lo spazio personale da concedersi a ciascun detenuto ai sensi
della Convenzione. La questione può infatti dipendere da numerosi fattori, quali la
durata della privazione della libertà, le condizioni d’accesso alla passeggiata o lo stato
di salute psicofisica del detenuto.
Nel caso di specie, il ricorrente non denuncia nessun altro elemento (mancanza di
luce, aria, igiene, ecc.) oltre all’insufficienza dello spazio a sua disposizione quando
rimaneva chiuso in cella. Peraltro,il ricorrente ha beneficiato di periodi di attività fuori
della cella più lunghi di quelli raccomandati dal CPT. Concludo quindi che – nel caso
specifico del ricorrente, tenuto conto anche della sua età e del periodo relativamente
breve della sua detenzione – il « minimo di gravità » non è stato raggiunto.
Aggiungo una considerazione di carattere generale riguardante una tendenza che
individuo nella giurisprudenza della Corte.
L’articolo 3 sancisce il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o
degradanti. Neanche il diritto alla vita (articolo 2) è altrettanto assoluto. Credo che il
motivo dell’assolutezza del divieto dei trattamenti vietati ai sensi dell’articolo 3 giaccia
nel fatto che, nella coscienza e nella sensibilità degli europei, tali trattamenti risultano
intollerabili in sé e per sé, in qualsiasi occasione e situazione. Orbene, tra ciò che è
ritenuto intollerabile ai sensi dell’articolo 3 e ciò che può ritenersi auspicabile, esiste, a
mio parere, la stessa differenza che intercorre tra il ruolo della Corte e quelli del CPT,
del Consiglio d’Europa, delle organizzazioni non governative e dei Parlamenti
nazionali.
La tendenza che questa sentenza sembra sottolineare, secondo cui la Corte pone il
suo esame nell’ambito di ciò che è « auspicabile », dovrebbe portare ad una maggiore
tutela contro i trattamenti vietati dall’articolo 3. Orbene, anche se nutrita di generosità,
questa tendenza favorisce in realtà una pericolosa deriva verso la relativizzazione del
divieto, dato che, quanto più si abbassa la soglia « minima di gravità », tanto più si è
costretti a riferirsi ai motivi ed alle circostanze (oppure ad annullare l’equa
soddisfazione).
Alcuni esempi di questo rischio si deducono da argomentazioni del seguente tenore:
« la Corte ammette che la protratta applicazione delle restrizioni può porre un detenuto
in una situazione tale da costituire un trattamento inumano o degradante, ai sensi
dell’articolo 3. Tuttavia, (…) essa ha il dovere di verificare se, in un dato caso, la
proroga delle sanzioni fosse giustificata o se, al contrario, costituisse una reiterazione di
restrizioni che non avevano più motivo di essere. (…) la Corte osserva che le
argomentazioni addotte per giustificare il mantenimento delle limitazioni non erano
sproporzionate rispetto ai fatti precedentemente contestati al ricorrente, condannato a
pene pesanti per fatti gravissimi. Pertanto, la sofferenza e l’umiliazione che il ricorrente
può avere provato non hanno ecceduto quelle che inevitabilmente comporta una data
forma di trattamento – nella fattispecie prolungato – o di pena legittima » (Gallico
c/Italia, n. 53723/00, §§ 21-22, 28 giugno 2005).
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E ancora: « per quanto riguarda il grado di necessità dell’intervento medico forzato
per il conseguimento degli elementi di prova, la Corte rileva che il traffico di
stupefacenti è un reato grave. Essa è pienamente consapevole dei problemi che
incontrano gli Stati contraenti nella lotta per tutelare le loro società dai mali causati
dall’afflusso di droga (si veda, in particolare, D. c/Regno Unito, sentenza del 2 maggio
1997, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1997-III, pp. 791-792, § 46). Tuttavia,
nel caso di specie, era chiaro, prima che la misura controversa fosse disposta ed
eseguita, che il trafficante di strada nei cui confronti si applicava conservava gli
stupefacenti in bocca e, quindi, non ne effettuava la vendita in grandi quantità, come
testimonia del resto la pena irrogata (sei mesi di reclusione con la sospensione
condizionale con affidamento in prova), la più lieve delle pene previste. La Corte
riconosce che era essenziale per gli inquirenti stabilire l’esatta quantità e qualità degli
stupefacenti offerti in vendita. Ciò premesso, essa non è convinta che la
somministrazione forzata di un emetico fosse indispensabile, nel caso di specie, per
ottenere le prove. Le autorità inquirenti avrebbero potuto semplicemente attendere
l’espulsione della droga per le vie naturali (...) » (Jalloh c/Germania, n. 54810/00,
§§ 77, 11 luglio 2006, che ha suscitato la critica puntuale del giudice Bratza nella sua
opinione separata).
Anche se tecnicamente diverso, un altro esempio è costituito, a mio giudizio, dalla
sentenza con cui la Corte ha recentemente estromesso dal ruolo un ricorso che sollevava
un problema sotto il profilo dell’applicazione dell’articolo 3. In quella circostanza, la
Corte ha infatti ritenuto che il ricorrente avesse perso la status di vittima poichè
l’amministrazione penitenziaria – dopo tre anni e quattro mesi – aveva rimediato alla
situazione denunciata dal detenuto nel suo ricorso, che la Corte non aveva tuttavia
considerato infondato (Stojanović c/Serbia, n. 34425/04, § 80, 19 maggio 2009, con
allegata la mia opinione dissenziente).
Alla luce di tutti questi motivi, ritengo che nel caso di specie si sarebbe dovuto
addivenire ad una conclusione differente e che il problema che pone vada ben oltre il
solo caso in questione.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło