22728/03
WyrokETPCz2008-07-17ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD002272803
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy kontrola korespondencji więźnia podlegającego specjalnemu reżimowi detencji (art. 41bis) naruszyła jego prawo do poszanowania korespondencji zgodnie z art. 8 Konwencji, w kontekście braku jasności przepisów krajowych i odpowiednich autoryzacji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie prawa do poszanowania korespondencji. Uzasadnił to tym, że przed wejściem w życie ustawy nr 95/2004, kontrola korespondencji oparta na art. 18 ustawy o administracji penitencjarnej nie była "przewidziana przez prawo" w rozumieniu Konwencji, ponieważ nie regulowała czasu trwania, powodów ani zakresu dyskrecji władz. W odniesieniu do okresu po wejściu w życie ustawy nr 95/2004, Trybunał zauważył, że nie przedstawiono dowodów na to, by kontrola korespondencji była autoryzowana przez właściwe organy zgodnie z wymogami nowej ustawy.Stan faktyczny
Skarżący, De Pace, skazany na dożywocie za morderstwo i przynależność do mafii, był objęty specjalnym reżimem detencji (art. 41bis włoskiej ustawy penitencjarnej) od 1995 roku. Reżim ten nakładał surowe ograniczenia na jego życie więzienne, w tym na wizyty rodzinne i korespondencję, a także przewidywał przeszukania osobiste. Władze krajowe wielokrotnie przedłużały stosowanie tego reżimu. Skarżący zaskarżył dekret z 28 grudnia 2002 r. do Tribunale di sorveglianza di Perugia, które oddaliło skargę, ale złagodziło niektóre restrykcje dotyczące paczek.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie prawa do poszanowania korespondencji. Uznaje skargi dotyczące art. 3, art. 8 (życie rodzinne) i art. 6 (w związku z art. 13) za niedopuszczalne. Stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
DE PACE c. ITALIA ricorso n. 22728/03 sezione II^, 17 luglio 2008
FATTO Il ricorrente � nato nel 1942 ed � attualmente detenuto nel carcere di Spoleto. Il signor De Pace � stato condannato all'ergastolo per omicidio e associazione per delinquere di stampo mafioso. A mezzo di un decreto del Ministro della Giustizia del 18 marzo 1995, il ricorrente veniva sottoposto al regime speciale previsto dall'art. 41bis, comma 2, Legge n. 354 del 26 luglio 1975, sull'ordinamento penitenziario per un periodo di sei mesi. Modificata dalla legge n. 365 del 7 agosto 1992, tale disposizione permette la sospensione totale o parziale dell'applicazione del regime normale di detenzione quando lo impongano ragioni di ordine e sicurezza pubblica. In particolare, il decreto prevede le seguenti restrizioni: limitazioni delle visite dei familiari (al massimo una al mese per un'ora); divieto di incontrare persone terze; divieto di usare il telefono; divieto di ricevere o d'inviare all'esterno somme di denaro al di l� di un ammontare determinato; divieto di ricevere dall'esterno pi� di due pacchi al mese, ma possibilit� di riceverne due all'anno contenenti biancheria; divieto di organizzare attivit� culturali, ricreative e sportive; divieto di eleggere i rappresentanti dei detenuti o di essere eletti e divieto di esercitare attivit� artigianali; limitazione delle passeggiate a due ore al giorno; divieto di acquistare alimenti che richiedano cottura. Inoltre tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere sottoposta a controllo su autorizzazione preventiva dell'autorit� giudiziaria. L'applicazione del regime di detenzione al ricorrente veniva prorogata per periodi successivi di sei mesi, sino al dicembre 2002 e successivamente per un anno almeno sino all'ottobre 2006. Le restrizioni venivano tuttavia rese a pi� riprese meno severe. Il ricorrente afferma di aver presentato ricorsi al tribunale di sorveglianza contro i decreti del Ministro della giustizia. Tuttavia, egli non ha prodotto alcun ricorso n� alcuna decisione delle giurisdizioni competenti. In una data non precisata, il ricorrente ha attaccato il decreto del 28 dicembre 2002 dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Perugia, constatando l'applicazione del regime speciale. Con una decisione del 3 giugno 2003 il Tribunale rigettava il ricorso adducendo che il mantenimento dello stesso si giustificava alla luce delle informazioni in possesso delle autorit�. Il Tribunale tuttavia annullava le restrizioni relative al numero massimo di pacchi al mese. Successivamente, il ricorrente attaccava anche il decreto del 23 dicembre 2003. L'esito del giudizio non � noto. Il ricorrente dichiara altres� che i detenuti a cui � applicato il regime del 41 bis possono essere sottoposti a perquisizioni personali ogni vota che ricevono visite anche se queste hanno luogo sotto la sorveglianza del personale penitenziario e anche quando un vetro di separazione impedisce il contatto diretto tra il detenuto e il visitatore. Egli dichiara inoltre che, dopo ogni udienza, anche se queste si svolgevano in video-conferenza da un luogo scelto dall'amministrazione penitenziaria e sotto sorveglianza, le piante dei piedi, la cavit� orale e anale erano ispezionate con un metal detector.
DIRITTO Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 24 giugno 2008, ha lamentato dinanzi alla Corte le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU): 1. articolo 3 CEDU, in quanto l'applicazione del regime di sorveglianza speciale per un periodo prolungato rappresenterebbe un trattamento inumano e degradante. Inoltre, le perquisizioni personali cui � stato sottoposto non avrebbero rispettato la sua intimit�. 2. articolo 8 CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, a causa delle restrizioni imposte alle modalit� di visita dei suoi familiari. Egli lamenta altres� la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza; 3. articolo 13, in quanto non avrebbe potuto disporre di alcun rimedio effettivo contro le decisioni di proroga dell'applicazione del regime dell'art. 41 bis. La Corte ritiene che, allorch� si pone una questione di accesso ad un tribunale, le garanzie dell'articolo 13 sono assorbite da quelle dell'articolo 6 CEDU e decide, dunque, di analizzare questa doglianza sotto il profilo dell'art. 6.
La Corte ritiene che le doglianze relative agli artt. 3, 8, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare, e 6, siano irricevibili in quanto manifestamente infondate. Ha dichiarato, invece, ricevibile la doglianza relativa all'articolo 8 sotto il profilo del diritto alla corrispondenza. Con riferimento a tale ultima doglianza la Corte osserva che il controllo della corrispondenza del ricorrente, prima del 15 aprile 2004, � stato effettuato conformemente all'art. 18 della legge sull'amministrazione penitenziaria. La Corte ha pi� volte riconosciuto che il controllo fondato su detto articolo viola l'articolo 8 in quanto non pu� essere considerato come "previsto dalla legge", nella misura in cui non regolamenta n� la durata delle misure di controllo della corrispondenza dei detenuti, n� i motivi che possano giustificarle e non indica con sufficiente chiarezza l'estensione e le modalit� di esercizio del potere di apprezzamento delle autorit� competenti nel campo considerato. La Corte, quindi, constata la sussistenza di una violazione del diritto al rispetto della corrispondenza del ricorrente con riferimento alle misure di controllo precedenti all'entrata in vigore della legge n. 95/2004. Riguardo, invece, alle misure adottate in seguito all'adozione della legge appena menzionata, la Corte nota che non risulta dai documenti prodotti che il controllo sia stato autorizzato dalle autorit� competenti, in conformit� alle prescrizioni di legge. Ne consegue che sussiste una violazione dell'art. 8.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU Il ricorrente ha chiesto 200 000 EUR per i danni subiti. La Corte ha ritenuto che per la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza la constatazione della violazione costituisce una riparazione sufficiente.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło