22768/03
WyrokETPCz2008-07-29ECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD002276803
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego trwającego ponad dziewięć lat oraz niewystarczające i opóźnione zadośćuczynienie krajowe naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie trwające dziewięć lat i dwa miesiące w dwóch instancjach było nadmiernie długie i naruszało wymóg "rozsądnego terminu" z art. 6 ust. 1 Konwencji. Dodatkowo, Trybunał podkreślił, że opóźnienie o ponad siedemnaście miesięcy w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na podstawie krajowej ustawy Pinto stanowiło okoliczność obciążającą, która podtrzymywała status ofiary skarżącego. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Domenico Boiano, wniósł w 1992 r. pozew przeciwko swojemu pracodawcy o uznanie wyższego stanowiska i związane z tym wynagrodzenie. Postępowanie to trwało dziewięć lat i dwa miesiące w dwóch instancjach, zakończone ugodą w 2001 r. Następnie skarżący złożył wniosek na podstawie ustawy Pinto o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania, uzyskując w 2002 r. 2 050 EUR za szkodę niemajątkową, ale odrzucono jego roszczenie o szkodę majątkową. Kwota ta została wypłacona z ponad 17-miesięcznym opóźnieniem.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zasądził na rzecz skarżącego 1 100 EUR za szkodę niemajątkową, 1 100 EUR za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie krajowego zadośćuczynienia oraz 1 000 EUR na pokrycie kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
BOIANO c. ITALIA ricorso n. 22768/03 sezione II^, 29 luglio 2008
FATTO In data 4 gennaio 1992, il ricorrente, sig. Domenico Boiano, depositava un ricorso dinanzi il Pretore in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento da parte del suo datore di lavoro di una mansione di grado superiore con le relative conseguenze dal punto di vista giuridico e retributivo. In data 17 gennaio 1992, il Pretore fissava la prima udienza al 1 aprile 1992 e con sentenza del 1 dicembre 1992, depositata in data 28 aprile 1994, accoglieva la domanda del ricorrente. Il 4 agosto 1994, il datore di lavoro proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma. La prima udienza veniva fissata in data 3 febbraio 1999. All'udienza del 1 dicembre successivo, su richiesta delle parti, l'udienza veniva rinviata al 9 giugno 2000. In data 28 marzo 2001, il Tribunale prendeva atto dell'accordo transattivo raggiunto tra le parti, con il quale il datore di lavoro si impegnava a versare al ricorrente la somma di 35.119,07 e dichiarava la chiusura del procedimento. In data 19 settembre 2001, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Perugia in virt� della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di 206.582,76 a titolo di danno patrimoniale e la somma di 11.620,28 a titolo di danno morale. Con decreto del 21 gennaio 2002, depositato in data 2 febbraio 2002, la Corte di appello rilevava il superamento di una durata ragionevole, ma rigettava la domanda di una risarcimento del danno patrimoniale sostenendo che lo stesso era di competenza del giudice del procedimento principale e riconosceva, in via equitativa, la somma di 2.050,00 a titolo di danno morale. Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 17 marzo 2003. Con lettera del 4 luglio 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Il ricorrente comunicava, altres�, che non aveva impugnato la decisione in Cassazione in considerazione del fatto che tale rimedio pu� essere introdotto solo per questioni di diritto. Le somme riconosciute in esecuzione della decisione ex lege Pinto sono state liquidate in data 28 luglio 2003.
DIRITTO Con ricorso introdotto dinanzi la Commissione europea dei diritti dell'uomo in data 4 luglio 2003, il ricorrente ha lamentato le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU):
- articolo 6 � 1 CEDU per l'eccessiva durata del procedimento interno, nonch� per la insufficienza della somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Perugia a titolo di danno morale. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile in considerazione della insufficienza delle somme riconosciute dalla Corte di Appello di Perugia e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualit� di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, Delle Cave e Corrado c. Italia, �� 26-31, e sent. 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia). Sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di nove anni e due mesi per due gradi di giudizio ed, inoltre, che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Perugia � stata liquidata oltre diciassette mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 � 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformit� con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno Il ricorrente ha chiesto la somma 9.500,00 a titolo di danno non patrimoniale. La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della
controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di 7.000,00, mentre la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto circa il 29% di tale importo. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonch� della giurisprudenza adottata nel caso Cocchiarella c. Italia del 29 marzo 2006, �� 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in via equitativa, la somma di 1.100,00 ed, inoltre, la somma di 1.100,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Perugia.
B. Spese Il ricorrente ha chiesto la somma di 1.500,00 a titolo di spese legali relative al procedimento ex lege Pinto, nonch� una somma da stabilire secondo equit� per la procedura dinanzi la Corte. La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti. Alla luce di tali considerazioni, la Corte, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU e tenuto conto del fatto che il ricorrente non � stato rappresentato da un avvocato a Strasburgo, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di 1.000,00.
C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło