22978/05

WyrokETPCz2008-06-30ECLI:CE:ECHR:2008:0630JUD002297805

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy groźby tortur podczas przesłuchania policyjnego i wykorzystanie dowodów uzyskanych w ich wyniku naruszyły bezwzględny zakaz nieludzkiego traktowania (art. 3) oraz prawo do rzetelnego procesu, w tym prawo do milczenia i do nieobciążania samego siebie (art. 6 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że groźby wobec skarżącego stanowiły nieludzkie traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji. Jednakże, skarżący utracił status ofiary naruszenia art. 3, ponieważ sądy krajowe wyraźnie uznały to naruszenie, funkcjonariusze policji odpowiedzialni za groźby zostali skazani, a wszystkie zeznania skarżącego złożone pod wpływem gróźb zostały wyłączone z materiału dowodowego. W kwestii art. 6, Trybunał stwierdził, że proces był rzetelny, ponieważ kluczowe dla skazania były dobrowolne zeznania skarżącego złożone na rozprawie, po uprzednim pouczeniu o wyłączeniu wcześniejszych zeznań. Dowody rzeczowe uzyskane pośrednio w wyniku początkowych gróźb uznano za pomocnicze i nie decydujące o skazaniu, a prawa obrony skarżącego, w tym możliwość kwestionowania dowodów, zostały zachowane. Trybunał odróżnił tę sprawę od *Jalloh c. Niemcy*, gdzie dowody rzeczowe uzyskano bezpośrednio w wyniku naruszenia art. 3.
Stan faktyczny
Skarżący, Magnus Gäfgen, porwał i zamordował jedenastoletniego J. w celu uzyskania okupu. Po aresztowaniu, podczas przesłuchania policyjnego, funkcjonariusz E. pod groźbą zadania znacznego bólu (na polecenie wicekomendanta D.) zmusił skarżącego do ujawnienia miejsca ukrycia ciała dziecka. Ciało J. zostało odnalezione, a skarżący następnie przyznał się do porwania i zabójstwa. W procesie karnym sądy krajowe uznały, że groźby stanowiły nieludzkie traktowanie, ale dopuściły do wykorzystania dowodów rzeczowych uzyskanych w wyniku tych gróźb, wyłączając jednocześnie wszystkie zeznania skarżącego złożone przed rozprawą. Skarżący został skazany na dożywocie, a funkcjonariusze policji zostali skazani za przymus.
Rozstrzygnięcie
1. Jednogłośnie, że nie jest konieczne rozstrzyganie o wstępnych zastrzeżeniach Rządu. 2. Sześcioma głosami do jednego, że skarżący nie może już twierdzić, że jest ofiarą naruszenia art. 3 Konwencji. 3. Sześcioma głosami do jednego, że nie doszło do naruszenia art. 6 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO QUINTA SEZIONE G�FGEN c. GERMANIA (Ricorso n. 22978/05) SENTENZA STRASBURGO 30 giugno 2008 Questa sentenza diventer� definitiva nei casi stabiliti dall'art. 44 � 2 della Convenzione. Essa pu� subire ritocchi di forma. traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA Nel caso G�fgen c. Germania, La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quinta Sezione), riunita in una Camera composta da: Peer Lorenzen, presidente, Rait Maruste, Volodymyr Butkevych, Renate Jaeger, Isabelle Berro-Lef�vre, Mirjana Lazarova Trajkovska, Zdravka Kalaydjieva, giudici, e Claudia Westerdiek, Cancelliere di Sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 maggio 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data: PROCEDURA 1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 22978/05) contro la Repubblica Federale di Germania presentato alla Corte in virt� dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (� la Convenzione �) da un cittadino tedesco, Magnus G�fgen (� il ricorrente �), il 15 giugno 2005. 2. Il ricorrente, cui � stata garantita assistenza legale, � rappresentato da M. Heuchemer, un avvocato del foro di Bendorf. Il Governo tedesco (� il Governo �) � rappresentato dal suo agente, A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin del Ministero federale della giustizia, e da J. A. Frowein, Professore (emerito) di diritto presso il Max Planck Institute di Heidelberg. 3. Il ricorrente sostiene di essere stato sottoposto a tortura in violazione dell'art. 3 della Convenzione mentre veniva interrogato dalla polizia su dove si trovasse il bambino J. il 1� ottobre 2002. Egli inoltre sostiene che il suo diritto ad un equo processo come garantito dall'art. 6 della Convenzione, che include il diritto a non incriminare se stesso ed il diritto a difendersi personalmente in maniera efficace, � stato violato per il fatto che gli elementi di prova, che le autorit� erano state in grado di ottenere solo attraverso una confessione a lui estorta, erano stati utilizzati come prove nel procedimento penale contro di lui. 4. Con decisione del 10 aprile 2007 la Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile in parte. 5. Avendo la Camera deciso, dopo aver consultato le parti, che non � richiesta audizione sul merito (art. 39 � 3 in fine del Regolamento), le parti hanno replicato per iscritto alle reciproche osservazioni. Inoltre, sono state Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA ricevute osservazioni da terzi, Sylvia von Metzler e Friedrich von Metzler, i genitori di J., che erano stati autorizzati dal presidente ad intervenire nella procedura scritta (art. 36 � 2 della Convenzione e art. 44 � 2 del Regolamento) e che sono rappresentati da E. Kempf e H. Shilling, avvocati del foro di Francoforte sul Meno. Le parti hanno risposto a queste osservazioni (art. 44 � 5 del Regolamento). IL FATTO I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO 6. Il ricorrente � nato nel 1975 ed � attualmente detenuto a Schwalmstadt. 7. Le circostanze del caso, come presentate dalle parti, possono essere riassunte come segue. A. Il rapimento di J. e l'indagine della polizia 8. J. era il figlio pi� piccolo di una famosa famiglia di banchieri di Francoforte sul Meno. Egli doveva conoscere il ricorrente, uno studente di legge, in quanto conoscente di sua sorella. 9. Il 27 settembre 2002 il ricorrente attir� J., di undici anni, nel suo appartamento a Francoforte sul Meno fingendo che la sorella del bambino avesse lasciato una giacca l�. Egli poi lo soffoc�. 10. In seguito, il ricorrente lasci� una lettera nel luogo di residenza dei genitori di J., in cui si diceva che J. era stato rapito da varie persone. Solo se i rapitori avessero ricevuto un milione di euro e fossero riusciti a lasciare il Paese, i genitori avrebbero di nuovo visto loro figlio. Il ricorrente, quindi, raggiunse in auto uno stagno in una propriet� privata vicino Birstein, ad un'ora di macchina da Francoforte, e nascose il corpo di J. sotto un pontile presso lo stagno. 11. Il 30 settembre 2002 all'1 circa il ricorrente raccolse il riscatto presso una stazione dei tram. Da allora in poi fu segretamente osservato dalla polizia. Egli vers� parte del riscatto sul suo conto e nascose il resto del denaro nel suo appartamento. Quel pomeriggio la polizia lo arrest� all'aeroporto di Francoforte sul Meno. 12. Dopo aver visto un dottore all'ospedale dell'aeroporto a causa di problemi circolatori e di lesioni epidermiche, il ricorrente fu condotto al quartier generale della polizia di Francoforte sul Meno. Egli fu informato dall'ispettore M. che era sospettato di aver rapito J. e fu informato dei suoi diritti di accusato, in particolare del diritto di rimanere in silenzio e di Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA consultare un avvocato. Egli fu quindi interrogato da M. con l'obiettivo di trovare J. In risposta, egli sugger� che il bambino era detenuto da un altro rapitore. Gli fu permesso di consultare un avvocato, Z., per trenta minuti su sua richiesta. Egli quindi dichiar� che F.R. e M.R. avevano rapito il ragazzo e lo avevano nascosto in una capanna vicino a un lago. M. ed il ricorrente concordarono quindi di riprendere l'interrogatorio la mattina seguente. 13. La mattina presto del 1� ottobre 2002, prima che M. giungesse a lavoro, l'ispettore E., agendo su ordine del vice capo della polizia di Francoforte, D., disse al ricorrente che avrebbe sofferto dolori notevoli per mano di una persona addestrata allo scopo se non avesse rivelato dove si trovava il bambino. Secondo il ricorrente, l'ispettore lo minacci� di rinchiuderlo in una cella con due enormi persone nere che avrebbero abusato di lui sessualmente. L'ispettore lo colp� anche una volta al petto con le la mano e lo agit� cos� che la sua testa colp� il muro in un'occasione. Il Governo ha contestato che il ricorrente fosse stato minacciato di abusi sessuali. 14. Per timore di essere sottoposto alle misure di cui era stato minacciato, il ricorrente rivel� il preciso luogo in cui si trovava il bambino dopo circa dieci minuti di interrogatorio. 15. Dato che il ricorrente aveva dichiarato che avrebbe acconsentito ad andare nel posto in cui aveva nascosto J. solo alla presenza dell'ispettore M., fu condotto con M. e numerosi altri agenti di polizia a Birstein, senza che l'ispettore E. fosse presente. La polizia trov� il corpo di J. sotto il pontile presso lo stagno vicino Birstein come indicato dal ricorrente. Essi registrarono il rinvenimento del corpo su un nastro. 16. La polizia individu� impronte di pneumatico lasciati dalla macchina del ricorrente presso lo stagno vicino Birstein. Quando fu interrogato dall'ispettore M. sulla via di ritorno da Birstein alla stazione di polizia, il ricorrente confess� di avere rapito e ucciso J. La polizia inoltre rinvenne il libro di esercizi di scuola di J., uno zaino, gli abiti indossati da J. quando era stato rapito e la macchina da scrivere usata per la lettera di ricatto in un container indicato dal ricorrente sulla via di ritorno a Francoforte sul Meno. Essi inoltre ritrovarono quasi tutti i soldi del riscatto ed un appunto sul piano del crimine nell'appartamento del ricorrente. In base all'autopsia sul corpo di J. il 2 ottobre 2002, il ragazzo era morto per soffocamento. 17. Il ricorrente si consult� con il suo avvocato En., che era stato incaricato da sua madre ed aveva provato invano a contattare e consultarsi con il ricorrente quella mattina alla stazione di polizia, il 1� ottobre 2002 al suo ritorno da Birstein. 18. In una nota alla polizia datata 1� ottobre 2002, il vice capo della polizia di Francoforte, D., afferm� che quella mattina la vita di J. sarebbe stata in grave pericolo, se fosse stato ancora vivo, data la mancanza di cibo e la temperatura esterna. Per salvare la vita del bambino, gli era quindi stato ordinato che il ricorrente fosse interrogato dall'ispettore E. e minacciato di Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA sofferenze che non avrebbero causato alcuna ferita. Il trattamento stesso era portato avanti sotto la supervisione di un medico. D. inoltre afferm� che aveva ordinato al un altro agente di polizia di procurarsi il � siero della verit� � da somministrare al ricorrente. In base alla nota, l'interrogatorio del ricorrente era indirizzato al solo scopo di salvare la vita del bambino pi� che a portare avanti il procedimento penale sul rapimento. Dato che il ricorrente aveva gi� confessato dopo essere stato minacciato di dolore dall'ispettore E., non era stata portata avanti alcuna misura. 19. Il ricorrente ripet� la sua confessione quando fu interrogato dalla polizia il 4 ottobre 2002, da un procuratore il 4, 14 e 17 ottobre 2002, e da un giudice della corte distrettuale il 30 gennaio 2003. B. Il processo penale contro il ricorrente 1. Procedimento dinanzi alla Corte regionale di Francoforte sul Meno (a) La decisione sulla prosecuzione del procedimento e sull'ammissibilit� della prova 20. Il 9 aprile 2003, il primo giorno di udienza, il ricorrente, rappresentato dal suo avvocato, ha presentato una richiesta di interruzione del procedimento. Egli affermava di essere stato minacciato dall'ispettore E., su istruzione del vice capo della polizia di Francoforte sul Meno, D., di essere sottoposto a gravi dolori ed abusi sessuali. Egli sosteneva che il trattamento ricevuto aveva violato l'art. 136a del Codice di procedura penale e l'art. 3 della Convenzione, il che giustificava l'interruzione del procedimento contro di lui. 21. Il ricorrente ha inoltre presentato richiesta per una dichiarazione in base alla quale, a causa del continuo effetto (Fortwirkung) della minaccia di violenza contro di lui il 2 ottobre 2002, non sarebbe stato possibile prendere in considerazione tutte le successive dichiarazioni da lui rese alle autorit� investigative fino all'inizio delle udienze. Inoltre, il ricorrente ha presentato una dichiarazione in base alla quale, considerata la violazione dell'art. 136a del Codice di procedura penale, l'utilizzo nei procedimenti penali di tutti gli elementi di prova, quali il corpo del bambino, del quale le autorit� investigative erano venute a conoscenza a seguito delle dichiarazioni estorte al ricorrente � il cosiddetto � frutto dell'albero velenoso � - era vietato (� Fernwirkung �). 22. Il 9 aprile 2003 la Corte regionale di Francoforte sul Meno ha rigettato la richiesta del ricorrente che il procedimento penale contro di lui fosse interrotto. Essa ha rilevato che il ricorrente era stato minacciato di considerevoli sofferenze se si fosse rifiutato di svelare il luogo in cui si trovava la vittima. Tuttavia, la corte non ha ritenuto fondato che egli fosse anche stato minacciato di abusi sessuali o che fosse stato altrimenti Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA influenzato. La mera minaccia di provocare dolore al ricorrente era stata illegittima ai sensi dell'art. 136a del Codice di procedura penale, e anche ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 104 � 1, seconda frase, della Legge fondamentale (v. paragrafi 55�56 di seguito) e dell'art. 3 della Convenzione, sul quale si fonda detta disposizione. 23. Tuttavia, tale violazione dei diritti costituzionali non ostacola il procedimento penale in quanto tale. Ai sensi dell'art. 136a � 3 del Codice, non � possibile prendere in considerazione le dichiarazioni ottenute attraverso l'uso di mezzi di interrogatorio vietati nei procedimenti penali contro l'imputato. Parimenti, l'uso dei metodi di indagine in questione non ha ristretto i diritti alla difesa in una misura tale da impedire che il procedimento penale non potesse pi� essere svolto. Tenuto conto della gravit� delle imputazioni contro il ricorrente da una parte, e della durezza della condotta illegittima del procedimento investigativo dall'altra, non c'� stata una tale eccezionale ed intollerabile violazione del diritto nel procedimento investigativo da impedire il prosieguo del procedimento penale. 24. In una decisione separata pronunciata sempre il 9 aprile 2003, la Corte regionale di Francoforte sul Meno, accogliendo il ricorso del ricorrente, ha deciso che, ai sensi dell'art. 136a � 3, seconda frase, del Codice di procedura penale, tutte le confessioni e le dichiarazioni cos� rese dal ricorrente alla polizia, al procuratore ed al giudice della corte distrettuale non potessero essere utilizzate come prove nel procedimento penale contro di lui. 25. La corte ha rilevato che il 1� ottobre 2002 l'ispettore E. aveva usato metodi vietati di interrogatorio ai sensi dell'art. 136a � 1 del Codice minacciando il ricorrente di sofferenza se non avesse rivelato il posto in cui si trovava il bambino. Quindi, era vietato utilizzare come prova dichiarazioni che il ricorrente ha reso in conseguenza dell'uso di tale misura di interrogatorio vietata. Tale esclusione dalle prove (Beweisverwertungsverbot) non solo copriva le dichiarazioni rese immediatamente dopo la minaccia del 1� ottobre 2002. A causa del continuo effetto (Fortwirkung) della violazione dell'art. 136a del Codice, anche tutte le successive dichiarazioni rese dal ricorrente alle autorit� investigative da quella data non avrebbero potuto essere prese in considerazione nel procedimento penale. 26. Si sarebbe potuto porre rimedio all'irregolarit� procedurale causata dall'uso di metodi di indagine vietati solo se il ricorrente fosse stato informato prima del successivo interrogatorio che le dichiarazioni precedenti rese in conseguenza all'utilizzo di metodi di interrogatorio vietati non avrebbero potuto essere usate come prova contro di lui. Tuttavia, il ricorrente era solo stato informato del suo diritto in quanto accusato a non testimoniare, e non anche dell'esclusione delle prove ottenute in modo improprio. Non gli erano, quindi, state date le necessarie � istruzioni Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA qualificate � (qualifizierte Belehrung) nel corso delle successive udienze fino a quel momento. 27. Al contrario, la Corte regionale ha rigettato la richiesta del ricorrente di una dichiarazione in base alla quale, in considerazione della violazione dell'art. 136a del Codice di procedura penale, l'uso nel procedimento penale di tutti gli elementi di prova, quali il corpo del bambino, divenuti noti alle autorit� investigative a seguito delle dichiarazioni estorte al ricorrente � il cosiddetto � frutto dell'albero velenoso � - era vietato (� Fernwirkung �). La corte ha rilevato: � Al contrario, non � configurabile un effetto a lungo raggio della violazione dell'art. 136a del Codice di procedura penale che indichi che gli elementi di prova acquisiti a seguito della dichiarazione non possano essere utilizzati [come prova]. La Camera concorda al riguardo con la visione conciliativa adottata dalla dottrina e nei regolamenti della corte ... in base alla quale un bilanciamento [degli interessi] in circostanze particolari del caso debba essere cercato, tenendo in considerazione, in particolare, se c'� stata una flagrante violazione dell'ordine giuridico, specificamente delle disposizioni sui diritti fondamentali, ed in base alla quale la gravit� del crimine oggetto di indagine deve essere presa in considerazione. Bilanciando la durezza dell'ingerenza nei diritti fondamentali dell'imputato � nel caso di specie minaccia di violenza fisica � e la gravit� del crimine di cui � accusato ed oggetto dell''indagine � l'omicidio di un bambino � l'esclusione delle prove rese note a seguito della dichiarazione dell'accusato � in particolare la scoperta del bambino morto ed i risultati dell'autopsia �appare sproporzionata. � (b) La sentenza della Corte regionale 28. Nella sua dichiarazione sulle accuse, resa il secondo giorno di processo, il ricorrente ha ammesso di aver ucciso J., ma ha dichiarato che all'inizio non aveva pianificato di farlo. Al contrario, nella sua dichiarazione finale alla chiusura del processo, dopo che erano state prese in esame le prove tra il 9 aprile ed il 28 luglio 2003, egli ha ammesso che aveva pianificato dall'inizio di uccidere il bambino e che aveva agito con quell'intento. Egli ha poi descritto la sua confessione come � l'unico modo di accettare la sua grave colpa � e come la � la pi� grande richiesta di perdono possibile per l'omicidio del bambino �. 29. Il 28 luglio 2003 la Corte regionale di Francoforte sul Meno ha condannato il ricorrente, inter alia, per omicidio e rapimento con estorsione che ha causato la morte della vittima. Lo ha condannato all'ergastolo e dichiarato che la sua colpa era di particolare gravit� (besondere Schwere der Schuld, v. paragrafo 59 di seguito). 30. La corte ha rilevato che all'udienza il ricorrente era stato messo al corrente nuovamente del suo diritto in quanto convenuto di rimanere in silenzio e del fatto che tutte le sue dichiarazioni precedenti non potevano essere usate come prove contro di lui, e gli erano quindi state date le necessarie istruzioni qualificate. Il ricorrente tuttavia aveva di nuovo confessato di aver rapito ed ucciso J. Le sue deposizioni al processo relative Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA alla pianificazione del suo crimine costituivano la base essenziale, se non la sola base, per l'accertamento dei fatti da parte della corte. Questi erano supportati dalla testimonianza della sorella di J., dalla lettera di ricatto e dall'appunto sulla pianificazione del crimine rinvenuto nell'appartamento del ricorrente. L'accertamento dei fatti relativi all'esecuzione del crimine si basava esclusivamente sulla confessione del ricorrente al processo. Inoltre, elementi di prova mostravano che egli aveva detto al verit� a tale riguardo. Questi includevano i risultati del'autopsia in merito alla causa della morte del bambino, le impronte di pneumatici lasciate dall'auto del ricorrente vicino allo stagno dove era stato ritrovato il corpo del bambino e la scoperta di denaro del riscatto ritrovato nell'appartamento e accreditato sul suo conto. 31. Nell'accertare la gravit� della colpa del ricorrente, la corte ha osservato che egli aveva assassinato la sua vittima di undici anni al fine di vivere nel lusso con i suoi amici ricchi e la sua fidanzata e al fine di mantenere la sua immagine costruita di giovane avvocato ricco e di successo. La corte ha rilevato che, contrariamente alle opinioni espresse dall'Ufficio del procuratore e dai procuratori privati aggiunti, il fatto che il ricorrente avesse reso volontariamente una piena confessione al processo, sebbene la sua confessione precedente non potesse essere usata come prova in base all'art. 136a � 3 del Codice di procedura penale, era un fattore attenuante. Tuttavia, anche senza la sua confessione, il ricorrente sarebbe stato ritenuto colpevole di rapimento con estorsione che aveva causato la morte della vittima. Il ricorrente era stato tenuto sotto osservazione della polizia dopo che aveva preso il riscatto, poi rinvenuto nel suo appartamento e accreditato sul suo conto. Inoltre, era stato dimostrato dall'autopsia sul corpo di J. che il ragazzo era stato soffocato, e impronte dei pneumatici lasciati dall'auto del ricorrente erano state rinvenute nel luogo in cui era stato ritrovato il corpo di J. 32. La corte ha inoltre osservato che nell'interrogatorio del ricorrente erano stai utilizzati metodi vietati dal'art. 136a del Codice di procedura penale nella misura in cui il ricorrente era stato minacciato di dolore al fine di fargli rivelare il luogo in cui si trovava il bambino. Se ed in che misura l'ispettore E. ed il vice capo della polizia di Francoforte, D., erano colpevoli di un crimine a causa di queste minacce doveva essere determinato nelle indagini penali pendenti a loro carico. Tuttavia, le loro azioni eventualmente illegali non attenuavano la colpa del ricorrente. La cattiva condotta degli agenti di polizia, che appartengono al potere esecutivo, non poteva impedire al potere giudiziario di accertare i fatti secondo la legge. 2. Processo dinanzi alla Corte federale di giustizia 33. Il 29 luglio 2003 il ricorrente ha presentato un appello su questioni di diritto alla Corte federale di giustizia, esponendo i motivi dell'appello il 1� dicembre 2003 nello specifico. Egli lamentava che la Corte regionale, nella Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA sua decisione del 6 aprile 2003, si era rifiutata di interrompere il procedimento penale contro di lui. Egli sosteneva che il 9 aprile 2003 aveva presentato una richiesta di interruzione del procedimento. Allo stesso tempo, aveva richiesto una dichiarazione in base alla quale a causa dell'effetto continuativo (Fortwirkung) della minaccia di violenza il 1� ottobre 2002, tutte le successive dichiarazioni che egli aveva reso alle autorit� investigative non potevano essere prese in considerazione nel procedimento penale. Egli aveva anche chiesto alla corte di dichiarare che, dato che la confessione era stata ottenuta attraverso le minacce, l'utilizzo nel procedimento penale di tutti gli elementi di prova, quali il corpo del bambino, che erano divenuti noti alle autorit� investigative a seguito delle sue dichiarazioni estorte era vietato (� Fernwirkung �). Il ricorrente allegava una copia integrale di tali richieste del 9 aprile 2003, comprese le loro basi, nelle sue dichiarazioni a motivazione del suo appello per questioni di diritto. Egli inoltre allegava una copia della decisione della Corte regionale del 9 aprile 2003 che rigettava la sua richiesta di interruzione del procedimento e sosteneva in merito alle minacce della polizia contro di lui che, sviluppando la giurisprudenza della Corte federale di giustizia, tale condotta faceva un � salto oltre � l'esclusione della prova e creava un ostacolo al procedimento (� dass ein derartiges Verhalten das Verwertungsverbot '�berspringt' und ein Verfahrenshindernis begr�ndet �). 34. Nelle sue osservazioni del 9 marzo 2004 il Procuratore pubblico federale sostenne che l'appello del ricorrente su questioni di diritto avrebbe dovuto essere rigettato in quanto manifestamente infondato. Egli sostenne che l'uso di metodi vietati di interrogatorio, quali la minaccia di tortura, non creavano un impedimento al procedimento penale. L'art. 136a del Codice di procedura penale espressamente prevede che l'uso di qualunque dei metodi vietati elencati implica la sola esclusione della prova. Il ricorrente non aveva lamentato una violazione dell'art. 136a � 3 del Codice di procedura penale. In ogni caso, non ci sarebbero state le basi per una tale denuncia dato che la Corte regionale aveva solo utilizzato la piena confessione del ricorrente al processo, che egli aveva reso dopo essere stato informato che le sue dichiarazioni precedenti non sarebbero state ammesse come prova. 35. Il 21 maggio 2004 la Corte federale di giustizia, senza dare ulteriori motivazioni, ha rigettato l'appello del ricorrente su questioni di diritto in quanto infondato. 3. Procedimento dinanzi alla Corte federale costituzionale 36. Il 23 giugno 2004 il ricorrente ha presentato una denuncia alla Corte federale costituzionale. Riassumendo i fatti alla base del caso ed il contenuto delle decisioni impugnate, egli lamentava in base all'art. 1 � 1 e all'art. 140 � 1, seconda frase, della Legge fondamentale il modo in cui egli era stato interrogato dalla polizia la mattina del 1� ottobre 2002. Egli sosteneva di essere stato minacciato di essere sottoposto a gravi dolori ed Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA abusi sessuali se non avesse rivelato dove si trovava il bambino. Nelle circostanze del caso, questo trattamento si configurava quale tortura ai sensi dell'art. 3 della Convenzione e violava l'art. 104 � 1 della Legge fondamentale. Era, inoltre, stato violato il suo diritto assoluto alla dignit� umana ai sensi dell'art. 1 della Legge fondamentale, che � l'essenza delle disposizioni in questione. A causa di queste ingiustificate violazioni dei diritti umani, si erano configurati sia un ostacolo al procedimento penale contro di lui, sia un divieto ad usare gli elementi di prova ottenuti a seguito della confessione ottenuta da lui nel corso del procedimento. 37. Il 14 dicembre 2004 la Corte federale costituzionale, riunita in un collegio di tre giudici, ha respinto l'esame della denuncia costituzionale in quanto inammissibile. 38. In primo luogo, per quanto il ricorrente lamentasse la mancata interruzione del procedimento contro di lui da parte delle corti penali, la corte ha ritenuto che non avesse sufficientemente provato al sua denuncia. Essa ha osservato che la Corte regionale aveva gi� dichiarato che la minaccia della polizia di infliggere al ricorrente dolore aveva violato l'art. 136a del Codice di procedura penale e l'art. 3 della Convenzione. A causa di questa minaccia, i diritti del ricorrente ex art. 1 � 1 e art. 104 � 1, seconda frase, della Legge fondamentale non erano stati rispettati nel corso del procedimento di indagine. 39. Tuttavia, la violazione dei diritti fondamentali al di fuori del processo non necessariamente garantisce che la conclusione che la sentenza emessa da un tribunale penale, basata sulle constatazioni cui si � addivenuto durante il processo, violi il diritto costituzionale. Nel caso di specie, le corti penali hanno riscontrato che i metodi di indagine utilizzati dalla polizia erano vietati, ma da questa constatazione hanno estratto conclusioni giuridiche diverse da quelle del ricorrente. Esse hanno abbracciato la visione che l'uso come prova delle dichiarazioni ottenute come risultato delle misure in questione era vietato, ma non c'era stato nell'insieme alcun ostacolo al procedimento penale. 40. Secondo la Corte federale costituzionale non ci sarebbe stata violazione dei diritti fondamentali se si ritiene che sia stato posto rimedio al vizio procedurale di aver utilizzato metodi di indagine vietati da parte delle corti penali, avendo queste vietato l'utilizzo come prova delle dichiarazioni ottenute in tal modo. Tale divieto � prescritto dall'art. 136a � 3 del Codice di procedura penale al fine di porre rimedio ad una precedente violazione dei diritti della persona coinvolta. Al contrario, le circostanze nelle quali irregolarit� sostanziali della procedura possono rappresentare un ostacolo al procedimento penale non sono disciplinate dalla legge. Nelle circostanze del caso, il ricorrente non ha spiegato perch� i metodi contestati di indagine non solo comportavano il divieto di utilizzare le dichiarazioni ottenute in tal modo come prova, ma rappresentassero anche un ostacolo al procedimento penale contro di lui. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA 41. In secondo luogo, la Corte federale costituzionale ha riconosciuto che, con riferimento al fatto che il ricorrente lamentasse che la Corte regionale si fosse rifiutata di escludere l'utilizzo nel procedimento di tutti gli elementi di prova ottenuti come risultato delle confessione estortagli con le minacce (� Fernwirkung �), il suo ricorso costituzionale era parimenti inammissibile. Il ricorrente non ha sollevato tale questione nel procedimento dinanzi alla Corte federale costituzionale. 42. La decisione � stata notificata all'avvocato del ricorrente il 22 dicembre 2004. C. Successivi sviluppi 1. Il procedimento penale contro gli agenti di polizia 43. In 20 dicembre 2004 la Corte regionale di Francoforte sul Meno ha condannato l'ispettore E. per coercizione commessa da un agente nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte ha diffidato il convenuto e gli ha imposto, con il beneficio della sospensione, un'ammenda consistente nel pagamento giornaliero di 60 euro (EUR) per 60 giorni, che il ricorrente avrebbe dovuto pagare se avesse commesso un altro crimine durante il periodo di sospensione condizionale della pena. Inoltre, la Corte ha condannato il vice capo della polizia di Francoforte, D., per avere incitato E., un subalterno, a commettere atti di coercizione nell'esercizio delle sue funzioni. La Corte ha anche diffidato D. e gli ha imposto di pagare, con il beneficio della sospensione, un'ammenda consistente nel pagamento giornaliero di 120 euro per 90 giorni. Il ricorrente ha testimoniato nel corso di questo procedimento. 44. La Corte regionale ha rilevato che la mattina del 1� ottobre 2002 D. aveva ordinato che si interrogasse il ricorrente sottoponendolo a dolore nel modo specificato nella successiva nota per il rapporto di polizia. Cos� facendo, egli aveva agito contro il consiglio di tutti i suoi sottoposti capi di dipartimento cui era affidato il caso del rapimento di J. I capi di dipartimento avevano disapprovato la misura che egli aveva ordinato e avevano proposto un diverso approccio consistente in un ulteriore interrogatorio e confronto del ricorrente con terzi. D. aveva personalmente ordinato all'ispettore E. di minacciare il ricorrente di violenza fisica, che sarebbe stata perpetrata da un altro agente di polizia appositamente addestrato. La misura era finalizzata a trovare immediatamente dove il ricorrente aveva nascosto J., la cui vita si riteneva a rischio. Per salvare la vita di J., E. aveva minacciato il ricorrente nei modi ordinati da D. 45. La Corte regionale ha osservato che il metodo di indagine non era giustificabile come necessario perch� violava la dignit� umana come statuito dall'art. 1 della Legge fondamentale. Il rispetto della dignit� umana � anche alla base dell'art. 104 � 1, seconda frase, della Legge fondamentale Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA e dell'art. 3 della Convenzione. La tutela della dignit� umana � assoluta. Permettere eccezioni o un bilanciamento degli interessi romperebbe un taboo. 46. Nel definire le sentenze, la Corte regionale in particolare ha preso in considerazione il fatto che la sola preoccupazione dei convenuti fosse salvare la vita di J. e che essi si trovavano sotto una forte pressione a causa delle rispettive responsabilit� vis-�-vis l'autorit� superiore e l'opinione pubblica. Essi erano completamene esausti al momento in questione e si trovavano ad agire in una situazione molto tesa e frenetica. Inoltre, D. aveva apertamente assunto la responsabilit� delle sue azioni ammettendole e spiegandole in una nota per il rapporto della polizia lo stesso giorno. Il procedimento era durato a lungo e aveva attirato una notevole attenzione dei media. Entrambi i convenuti avevano sofferto danni alle loro carriere professionali. D. era stato trasferito al Ministero dell'interno di Hessian e ad E era stato vietato di svolgere attivit� rilevanti nell'ambito di procedimenti penali. Inoltre, era la prima volta che una corte penale tedesca si pronunciava su una situazione di conflitto quale quella del caso in questione. 47. La sentenza � diventata definitiva il 20 dicembre 2004. 48. D. � stato poi trasferito al Quartier generale della polizia per la tecnologia, la logistica e l'amministrazione e ne � stato nominato il capo. 2. Il procedimento per responsabilit� funzionale intentato dal ricorrente 49. Il 28 dicembre 2005 il ricorrente ha richiesto alla Corte regionale di Francoforte sul Meno assistenza legale allo scopo di avviare un procedimento per responsabilit� funzionale contro il Land di Hesse al fine di ottenere il pagamento di un risarcimento. Egli sosteneva di essere stato traumatizzato dai metodi di indagine della polizia utilizzati nei suoi confronti, tra gli altri la minaccia di essere sottoposto a dolore se non avesse svelato dove si trovava J., oltre alle minacce di abusi sessuali e schiaffi, e di avere per questo bisogno di una terapia psicologica. 50. Nelle sue dichiarazioni del 27 marzo 2006 il Quartier generale della polizia di Francoforte sul Meno ha contestato che la condotta di E. nell'interrogatorio del ricorrente la mattina del 1� ottobre 2002 fosse giuridicamente qualificabile come coercizione e consisteva in una violazione dei doveri ufficiali. 51. Il 28 agosto 2006 la Corte regionale di Francoforte sul Meno ha respinto la richiesta di assistenza legale avanzata dal ricorrente. 52. Il 28 febbraio 2007 la Corte di appello di Francoforte sul Meno ha rigettato un appello presentato dal ricorrente contro il rifiuto di concedergli assistenza legale. Confermando le ragioni date dalla Corte regionale, essa ha confermato in particolare che gli agenti di polizia D. ed E., nel minacciare il ricorrente, avevano colpito la dignit� umana, che � involabile, ed avevano Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA quindi operato contro i loro doveri ufficiali. Tuttavia, il ricorrente non era in grado di dimostrare che le minacce di tortura pronunciate contro di lui avevano causato danni mentali che richiedessero una terapia psicologica. Era ovvio che la minaccia degli agenti per un breve lasso di tempo era trascurabile se confrontata con il trauma derivante dall'aver ucciso un bambino. Inoltre, pur assumendo che il ricorrente fosse stato in grado di dimostrare che l'agente E. lo aveva scosso al punto da fargli colpire il muro con la testa una volta, e lo aveva colpito sul petto, provocando un presunto ematoma vicino alla sua clavicola, il danno fisico causato era troppo piccolo da necessitare il pagamento di un risarcimento per danno non pecuniario. La violazione della dignit� umana del ricorrente attraverso la minaccia di tortura non richiedeva il pagamento di un risarcimento sia perch� il ricorrente aveva ottenuto sufficiente soddisfazione dall'esclusione della sua dichiarazione dal novero delle prove sia perch� gli agenti di polizia responsabili delle minacce erano stati condannati penalmente. 53. Il 19 gennaio 2008 la Corte federale costituzionale, accogliendo una denuncia costituzionale da parte del ricorrente, ha annullato la decisione della Corte di appello e rimesso il caso a quella corte. Essa ha sostenuto che nel rifiutarsi di garantire al ricorrente assistenza legale, la Corte di appello aveva violato il principio dell'equo accesso al giudice. In particolare, quella corte aveva sostenuto che il ricorrente non sarebbe stato in grado di dimostrare che la minaccia di tortura gli aveva provocato danni mentali ed si era quindi rifiutata di raccogliere la necessaria prova (nel procedimento principale). Inoltre, non era ovvio che le ferite fisiche che il ricorrente affermava di aver avuto inferte nel corso dell'interrogatorio potessero essere considerate di secondaria importanza alla luce delle minacce rivoltegli. Inoltre, la questione che la violazione della dignit� umana del ricorrente richiedesse il pagamento dei danni nonostante la soddisfazione ottenuta come conseguenza della condanna penale degli agenti coinvolti era una difficile questione giuridica sulla quale non esisteva alcun precedente in una sentenza di una corte di ultima istanza, e quindi non avrebbe dovuto essere definita in un procedimento per l'assistenza legale. 54. Il procedimento � al momento pendente dinanzi alla Corte di appello di Francoforte sul Meno. II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE A. La Legge fondamentale 55. L'art. 1 � 1 della Legge fondamentale, sulla tutela della dignit� umana, dispone quanto segue: " La dignit� umana � inviolabile. Rispettarla e proteggerla sar� compito di tutte le autorit� dello Stato. " Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA 56. L'art. 104 � 1, seconda frase, della Legge fondamentale, sui diritti degli individui in detenzione, prevede: " Le persone prese in custodia non possono essere sottoposte a maltrattamenti n� fisici n� mentali. " B. Il Codice di procedura penale 57. L'art. 136a del Codice di procedura penale, sui metodi di interrogatorio vietati (verbotene Vernehmungsmethoden), dispone: "(1) La libert� dell'accusato di prendere decisioni e di manifestare la propria volont� non sar� intaccata da maltrattamenti, affaticamento indotto, ingerenze fisiche, somministrazione di droghe, torture, raggiri o ipnosi. La coercizione potr� essere usata solo nei limiti permessi dalla legge di procedura penale. Minacciare l'accusato di misure non consentite dalla legge di procedura penale o presentare la prospettiva di un vantaggio non contemplato dalla legge � vietato. (2) Le misure che danneggiano la memoria dell'accusato o la capacit� di intendere ed accettare una data situazione (Einsichtsf�higkeit) non sono ammesse. (3) Il divieto di cui alle sottosezioni (1) e (2) si applica anche se l'accusato ha acconsentito [alle misure proposte]. Le dichiarazioni ottenute in violazione di tale divieto non devono essere utilizzate [come prova], anche se l'accusato ha acconsentito al loro utilizzo. " C. Il Codice penale 58. Ai sensi dell'art. 211 del Codice penale, l'uccisione intenzionale di una persona deve essere qualificata come omicidio se sono presenti degli elementi aggravanti. Un assassino �, come noto, una persona che ne uccide un'altra per cupidigia, slealt� o al fine di vendicare un'offesa ricevuta. L'assassinio � punibile con l'ergastolo. 59. Una dichiarazione resa dalla corte investita della causa in base alla quale la colpa dell'accusato � di particolare gravit� pu�, tra l'altro, avere effetti sulla successiva decisione in merito alla concessione o meno della sospensione della condanna alla detenzione del convenuto per sospensione condizionale della pena. L'art. 57a del Codice penale stabilisce che la corte pu� concedere una sospensione della condanna a vita per sospensione condizionale della pena se la persona detenuta ha scontato quindici anni di pena, ammesso che ci� sia giustificabile nell'interesse della pubblica sicurezza e la particolare gravit� della colpa del convenuto non giustifichi l'esecuzione ininterrotta della condanna. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA DIRITTO I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE 60. Il ricorrente ha denunciato di essere stato sottoposto a tortura mentre veniva interrogato dalla polizia il 1� ottobre 2002. Egli ha richiamato l'art. 3 delle Convenzione che dispone: "Nessuno pu� essere sottoposto a tortura n� a pene o trattamenti inumani o degradanti." A. Sul trattamento contrario all'art. 3 1. Argomenti delle parti (a) Il ricorrente 61. Secondo gli argomenti del ricorrente, l'ispettore E. gli aveva estorto una confessione il 1� ottobre 2002 attraverso metodi di interrogatorio consistenti nella minaccia di violenza fisica e di abuso sessuale, nonch� di schiaffi, da qualificarsi come tortura. Inoltre, egli era stato condotto contro la sua volont� nel posto in cui aveva nascosto il corpo di J. e attivamente costretto, nondimeno attraverso il continuo effetto di minacce di tortura ed il numero rilevante di poliziotti presenti, a rivelare alla polizia altri elementi di prova. Egli ha lamentato di essere stato minacciato dalla polizia di dolori atroci al momento in cui era gi� ad essa noto che J. era morto. Quindi, egli era stato costretto ad auto incriminarsi rendendo una confessione al solo scopo di far procedere le indagini criminali contro di lui. (b) Il Governo 62. Il Governo ha ammesso con rammarico la violazione dell'art. 3 nel corso dell'interrogatorio del ricorrente da parte dell'agente investigativo E. il 1� ottobre 2002. Il Governo ha sottolineato che il ricorrente era stato minacciato solo di atroci dolori se non avesse informato la polizia del luogo in cui si trovava J. Le minacce erano state fatte la mattina del 1� ottobre 2002, quando i poliziotti incaricati ritenevano ancora che J. fosse vivo e che la sua vita si trovasse in grave pericolo. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA 2. La valutazione della Corte (a) Principi generali 63. L'art. 3 della Convenzione contiene uno dei pi� importanti valori delle societ� democratiche. Diversamente dalla maggior parte delle disposizioni sostanziali della Convenzione, l'art. 3 non prevede eccezioni n� alcuna deroga ad esso � ammessa ai sensi dell'art. 15 � 2 anche nel caso di eventi di pericolo pubblico che minaccino la vita della nazione (v. caso Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, � 119, ECHR 2000-IV, e caso Selmouni c. Francia [GC], n. 25803/94, � 95, ECHR 1999-V). La Convenzione vieta in termini assoluti la tortura ed i trattamenti e le pene inumani e degradanti, a prescindere dal comportamento della persona coinvolta (v. caso Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V, p. 1855, � 79; caso V. c. Regno Unito [GC], n. 24888/94, � 69, ECHR 1999-IX; e caso Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, � 116, ECHR 2006-IX). 64. Nel definire la prova sulla quale basare la decisione sulla violazione dell'art. 3, la Corte adotta lo standard della prova "al di l� di ogni ragionevole dubbio". Tuttavia, tale prova pu� derivare dalla coesistenza di ingerenze forti, chiare e concordanti o da simili inconfutabili presunzioni di fatto (v. caso Ramirez Sanchez, sopra citato, � 117). 65. Il maltrattamento deve avere un minimo livello di gravit� perch� possa rientrare nell'ambito dell'art. 3. Stabilire se ci sia questo standard minimo dipende da tutte le circostanze del caso, quali la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'et� e lo stato di salute della vittima (v. caso Irlanda c. Regno Unito, sentenza del 18 gennaio 1978, Serie A n. 25, p. 65, � 162, e caso Jalloh c. Germania [GC], n. 54810/00, � 67, ECHR 2006-IX). 66. La Corte ritiene che un trattamento � "degradante" quando � tale da suscitare nelle vittime sentimenti di terrore, angoscia ed inferiorit� al punto di umiliarle e svilirle ed eventualmente rompere la loro resistenza fisica e morale, o quando � tale da portare la vittima ad agire contro la sua volont� o coscienza (v. inter alia, caso Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, � 110, ECHR 2001-III, e caso Jalloh, sopra citato, � 68). (b) Applicazione di questi principi al caso di specie 67. Al fine di determinare a quale trattamento debba ritenersi sia stato sottoposto il ricorrente il 1� ottobre 2002, la Corte nota che, secondo le conclusioni delle corti penali, il ricorrente � stato minacciato dall'agente investigativo E. su istruzioni del vice capo della polizia di Francoforte sul Meno, D., di violenza fisica tale da causargli notevole dolore al fine di fargli rivelare di si trovava J. Secondo il ricorrente, E. lo ha anche minacciato di abusi sessuali, lo ha colpito una volta sul petto e lo ha agitato tanto che la Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA sua testa ha colpito il muro una volta, ferendolo. Suddette dichiarazioni � che, nelle circostanze del caso di specie, sarebbero in ogni modo aspetti dell'incontestata minaccia di violenza fisica fatta dall'agente di polizia e aggraverebbero il suo comportamento � sono contestate dal Governo. Non si � riscontrato riconoscimento di queste da parte della Corte regionale di Francoforte sul Meno nel procedimento penale contro il ricorrente (v. supra par. 22) o nei procedimenti pensali contro gli agenti di polizia E. e D. (v. supra par. 44). In considerazione del fatto che le corti interne hanno considerato e valutato la prova portata dinanzi a loro su questa questione, e considerando tutta la documentazione dinanzi ad essa, la Corte ritiene che le successive dichiarazioni del ricorrente sul trattamento ricevuto nel corso dell'interrogatorio da parte di E. il 1� ottobre 2002 non sono state dimostrate al di l� di ogni ragionevole dubbio. Inoltre, la Corte, considerando le conclusioni delle corti interne e la documentazione dinanzi ad essa, � convinta che gli agenti di polizia hanno fatto ricorso al metodo di interrogatorio in questione al fine di salvare la vita di J., che ritenevano essere gravemente a rischio. 68. Relativamente alla dichiarazione del ricorrente di essere stato direttamente costretto a svelare elementi di prova reali, la Corte osserva che secondo le conclusioni delle autorit� nazionali ed alla documentazione dinanzi ad essa, il ricorrente ha acconsentito a condurre la polizia presso lo stagno dove aveva nascosto J. alla presenza dell'agente investigativo M., cosa che fu fatta mentre l'agente investigativo E., che lo aveva minacciato, non era pi� presente (v. supra paragrafo 15). Non c'� nulla che suggerisca che il ricorrente sia stato di nuovo minacciato da uno degli agenti di polizia presenti perch� rivelasse elementi reali di prova. 69. Con riferimento alla qualificazione del trattamento cui � stato sottoposto il ricorrente, la Corte, tenendo in considerazione tutte le circostanze dell'interrogatorio fatto al ricorrente da E., osserva che egli � stato sottoposto a minacce sufficientemente reali e dirette di maltrattamento intenzionale. � inoltre chiaro che le minacce di violenza contro il ricorrente sono state fatte dall'agente investigativo E., su istruzione di D., nell'esercizio delle loro funzioni ed allo scopo di estorcere una dichiarazione dallo stesso, il che deve essere considerato elemento aggravante (confronta caso Aksoy c. Turchia, sentenza del 18 dicembre 1996, Raccolta 1996-VI, p. 2279, � 64; e contra caso Egmez c. Cipro, n. 30873/96, � 78, ECHR 2000-XII). La Corte sottolinea a tale riguardo che in considerazione del divieto assoluto di trattamento contrario all'art. 3 a prescindere dalla condotta delle persona coinvolta e persino nel caso di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione � o, a fortiori, di un individuo � il divieto di maltrattamento di una persona finalizzato ad estorcergli informazioni si applica a prescindere dalle ragioni per le quali le autorit� intendono estorcere una dichiarazione, sia che si tratti di salvare la vita di una persona sia di procedere con le indagini. Inoltre, il trattamento Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA ricevuto dal ricorrente deve essere considerato causa di rilevante sofferenza mentale per lui, cosa che � anche dimostrata dal fatto che, avendo con persistenza rifiutato di rendere dichiarazioni precise fino a quel momento, egli ha confessato dove aveva nascosto J. a seguito di siffatto trattamento. Quindi la Corte rileva che il trattamento di cui il ricorrente � stato minacciato si sarebbe configurato, se perpetrato, come tortura. Tuttavia, l'interrogatorio � durato solo dieci minuti circa e, come stabilito nel corso del procedimento penale contro gli agenti di polizia (v. supra paragrafo 46), si � svolto in un'atmosfera di alta tensione ed emozioni dovuta al fatto che gli agenti di polizia, che erano completamente esausti e sotto estrema pressione, ritenevano di avere solo poche ore per salvare la vita di J., elementi che possono ritenersi fattori attenuanti (confronta caso Egmez, sopra citato, � 78, e caso Krastanov c. Bulgaria, n. 50222/99, � 53, 30 settembre 2004). Inoltre, le minacce di maltrattamento non sono state messe in pratica e non � stato dimostrato che abbiano avuto conseguenze di lungo periodo sulla salute del ricorrente. 70. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che nel corso dell'interrogatorio da parte di E. il 1� ottobre 2002 il ricorrente � stato sottoposto a trattamento inumano vietato dall'art. 3 della Convenzione. B. Sulla perdita dello status di vittima 1. Argomenti delle parti (a) Il ricorrente 71. Il ricorrente sostiene di non aver perso il suo status di vittima di una violazione dell'art. 3. Le corti nazionali non hanno chiaramente riconosciuto una violazione dei suoi diritti derivanti dalla Convenzione in modo giuridicamente vincolante menzionando semplicemente l'art. 3 nelle loro decisioni di rigetto dei ricorsi e delle denunce del ricorrente. Inoltre, il Quartier generale della Polizia di Francoforte sul Meno aveva apertamente giustificato i metodi di interrogatorio usati contro di lui ed aveva affermato che non configurassero una violazione dei doveri ufficiali. 72. Inoltre, in base alle dichiarazioni del ricorrente, non vi era stato alcun risarcimento per la violazione del divieto di tortura. L'esclusione di alcune sue dichiarazioni ai sensi dell'art. 136a del Codice di procedura penale non era sufficiente a configurare un'adeguata riparazione. Gli elementi di prova ottenuti come risultato della confessione estortagli e che erano stati fondamentali per assicurare il suo arresto erano stati ammessi all'inizio del suo processo a seguito della decisione della Corte regionale del 9 aprile 2003. La sua richiesta di interruzione del procedimento era stata rigettata, egli era stato condannato alla massima pena applicabile ed il suo Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA ricorso costituzionale non era stato accettato. La condanna penale degli agenti di polizia che lo avevano minacciato non costituiva una riparazione del danno subito sia perch� gli agenti non avrebbero neppure dovuto pagare le multe, sia perch� uno di loro, D., era stato successivamente promosso. La sua richiesta di assistenza legale al fine di avviare un'azione di responsabilit� funzionale era stata rigettata e non gli era stato pagato un risarcimento per il danno derivante dal maltrattamento subito in violazione dell'art. 3. (b) Il Governo 73. Dal punto di vista del Governo il ricorrente aveva perso il suo status di vittima di una violazione dell'art. 3. Nel corso del procedimento penale contro di lui le corti tedesche avevano formalmente riconosciuto che il trattamento del ricorrente era contrario all'art. 3. Laddove la Corte regionale, nella sua decisione del 9 aprile 2003, aveva stabilito che c'era stata violazione dell'art. 3, la Corte costituzionale federale aveva direttamente rilevato che il trattamento del ricorrente contrario all'art. 3 si configurava come tortura. Inoltre, la Corte regionale di Francoforte sul Meno, nel procedimento penale contro gli agenti di polizia, aveva espressamente confermato che c'era stata violazione dell'art. 3 della Convenzione. 74. Il Governo inoltre ha sottolineato che la violazione dell'art. 3 della Convenzione aveva avuto conseguenze giuridiche. In particolare, la Corte regionale di Francoforte sul Meno, ai sensi dell'art. 136a del Codice di procedura penale, aveva escluso l'utilizzo come prova non solo della confessione del 1� ottobre 2002, ma anche di tutte le successive confessioni rese dal ricorrente fino al processo dinanzi ad essa. Tuttavia il ricorrente, dopo essere stato informato che le sue confessioni precedenti non potevano essere usate come prova, aveva reso una nuova piena confessione al suo processo. Gli elementi di prova raccolti dopo la prima confessione del ricorrente erano stati utilizzati solo per testare la veridicit� della confessione del ricorrente al processo. In aggiunta a ci�, gli agenti di polizia coinvolti nelle minacce erano stati giudicati e condannati nel procedimento penale contro di loro. Inoltre, il ricorrente aveva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni in un'azione per responsabilit� funzionale ai sensi dell'art. 839 del Codice civile, in combinato disposto con l'art. 34 della Legge fondamentale. 2. La valutazione della Corte (a) Principi generali 75. La Corte riafferma che ricade in primo luogo sulle autorit� nazionali il compito di rimediare a qualunque violazione della Convenzione. A tale riguardo, la questione se un ricorrente possa lamentare di essere vittima Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA della presunta violazione � rilevante ad ogni stadio del processo ai sensi della Convenzione (v., inter alia, caso Siliadin c. Francia, n. 73316/01, � 61, ECHR 2005-VII). Una decisione o una misura favorevole al ricorrente non � in principio sufficiente a privarlo del suo status di "vittima" per gli scopi di cui all'art. 34 della Convenzione a meno che le autorit� nazionali abbiano riconosciuto, espressamente o nella sostanza, e quindi stabilito una riparazione, la violazione della Convenzione (v., inter alia, caso Eckle c. Germania, sentenza del 15 luglio 1982, Serie A n. 51, p. 30, � 66; caso Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, � 44, ECHR 1999-VI; e caso Siliadin, sopra citato, � 62). 76. Quanto alla riparazione che deve essere concessa al ricorrente per rimediare alla violazione di un diritto sancito dalla Convenzione a livello nazionale, la Corte ha generalmente ritenuto che ci� dipenda da tutte le circostanze del caso, con particolare riguardo per la natura della violazione della Convenzione rilevata. In casi relativi a violazioni dell'art. 3, la Corte ha ritenuto essenziale che lo Stato abbia previsto disposizioni di diritto penale che criminalizzano le pratiche contrarie all'art. 3, e le abbia applicate nella pratica identificando e processando i responsabili (confronta caso Egmez, sopra citato, � 65; caso M.C. c. Bulgaria, n. 39272/98, �� 150, 153, 166, ECHR 2003-XII; e caso Krastanov, sopra citato, � 48). Inoltre la Corte ha rilevato che un ricorrente non perde il suo status di vittima di una violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione semplicemente a seguito di una dichiarazione da parte di una corte che un elemento di prova ottenuto illegalmente non debba essere ammesso al procedimento penale, senza che ne derivino conseguenze per i diritti del ricorrente derivanti dalla Convenzione (confronta caso Heglas c. Repubblica Ceca, n. 5935/02, � 52, 1 marzo 2007 in merito a presunte violazioni degli artt. 8 e 6 della Convenzione). Nei casi in cui la violazione della Convenzione abbia causato danni sostanziali pecuniari o non pecuniari al ricorrente, la Corte ha anche ritenuto decisivo per la perdita dello status di vittima di un ricorrente che questi abbia ricevuto il pagamento di un indennizzo ragionevole nel valore (confronta caso Busa c. Ungheria, n. 28453/95, decisione della Commissione del 15 gennaio 1997, relativa ad una denuncia ai sensi dell'art. 3 contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia; caso Murillo Saldias et al. c. Spagna (dec.), n. 76973/01, 28 novembre 2006, riguardante una violazione degli obblighi positivi in capo alle autorit� amministrative ai sensi dell'art. 2; e caso Dalban, sopra citato, � 44, in merito ad una condanna in violazione dell'art. 10). (b) Applicazione di tali principi al caso di specie 77. La Corte, quindi, deve esaminare in primo luogo se le autorit� nazionali abbiano riconosciuto, espressamente o nella sostanza, la violazione della Convenzione. Essa nota a tale riguardo che nel procedimento penale contro il ricorrente, la Corte regionale di Francoforte Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA sul Meno, nella sua decisione del 9 aprile 2003, ha espressamente affermato che la minaccia di causare dolore al ricorrente al fine di estorcergli una dichiarazione non solo costituisse un metodo vietato di interrogatorio ai sensi dell'art. 136a del Codice di procedura penale. La minaccia contravveniva anche all'art. 3 della Convenzione che � l'essenza di quella disposizione del Codice di procedura penale (v. supra paragrafo 22). Allo stesso modo, la Corte federale costituzionale, facendo riferimento alle conclusioni della Corte regionale nel senso di una violazione dell'art. 3, ha confermato che la dignit� umana del ricorrente ed il divieto di sottoporre i detenuti a maltrattamenti (art. 1 e art. 104 � 1, seconda frase, della Legge fondamentale) era stati ignorati (v. supra paragrafo 38). Inoltre, nella sua sentenza del 20 dicembre 2004 che condannava gli agenti di polizia responsabili dei metodi di interrogatorio in questione per incitamento alla coercizione e coercizione, la Corte regionale di Francoforte sul Meno ha rilevato che tali metodi non erano giustificabili come necessari dato che avevano violato la tutela assoluta della dignit� umana ai sensi dell'art. 1 della Legge fondamentale, anch'essa essenza dell'art. 3 della Convenzione (v. supra paragrafo 45). Alla luce di ci�, la Corte ritiene sufficiente che le corti nazionali chiamate a pronunciarsi su tale questione hanno riconosciuto espressamente ed in modo inequivocabile che il trattamento ricevuto dal ricorrente durante l'interrogatorio da parte di E. il 1� ottobre 2002 violava l'art. 3 della Convenzione. 78. Nel definire, in secondo luogo, se al ricorrente sia stata fornita sufficiente riparazione per tale violazione dell'art. 3 a livello nazionale, la Corte osserva in primo luogo che i due agenti di polizia coinvolti nella minaccia del ricorrente sono stati condannati per coercizione ed incitamento alla coercizione e sono stati punti nella sentenza finale della Corte regionale di Francoforte sul Meno (v. supra paragrafo 43). Con riguardo a tutti i fattori rilevanti ai fini della definizione della sentenza, quali presi in considerazione da parte della Corte regionale (v. supra paragrafo 46), la Corte non � convinta che la sentenza � per comparazione clemente � imposta agli agenti di polizia pone in questione il fatto che una riparazione sostanziale � stata garantita al ricorrente come risultato della responsabilit� penale degli agenti. Inoltre, gli agenti di polizia hanno subito danni alla loro carriera professionale essendo stati trasferiti a posti che non comportavano pi� un coinvolgimento diretto in indagini penali. 79. Inoltre, la Corte nota che, nel procedimento penale contro il ricorrente, l'uso di metodi di indagine contrari all'art. 3 ha dato luogo a sanzioni. La Corte regionale ha deciso alla fine delle udienze che, in considerazione delle minacce contro il ricorrente, tutte le confessioni e le dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'intero procedimento di indagine non fossero utilizzabili come prove durante il processo. La corte ha sostenuto che il ricorrente non era stato preventivamente informato dalle autorit� che l'uso come prova delle dichiarazioni rese come risultato delle minacce Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA contro di lui erano escluse (v. supra paragrafi 24-26). La Corte ritiene che tale esclusione delle dichiarazioni rese sotto minaccia o in vista di dichiarazioni auto incriminanti estorte precedentemente � un efficace metodo di riparazione della posizione di svantaggio in cui era stato posto il ricorrente nel procedimento penale contro di lui. 80. � vero che il ricorrente non ha ancora ottenuto il pagamento di alcun indennizzo nel procedimento per responsabilit� funzionale che ha avviato contro il Land di Hesse; tale procedimento � ancora pendente. Considerando tutte le circostanze del caso, la Corte ritiene, tuttavia, che in un caso quale quello di specie, in cui la violazione dell'art. 3 risiede nella minaccia di maltrattamento (come tale opposto al reale maltrattamento fisico che rappresenta la condizione per l'applicazione dell'art. 3), la riparazione per tale violazione � essenzialmente garantita dall'effettivo processo seguito da condanna delle persone responsabili. La Corte rileva che, nondimeno in considerazione dell'ampia approvazione pubblica del trattamento al quale � stato sottoposto il ricorrente, la condanna penale degli agenti di polizia responsabili, che ha riconosciuto in modo inequivocabile che il ricorrente era stato vittima di maltrattamenti vietati, sia essenziale a fornirgli riparazione in un modo diverso dal pagamento di una somma di denaro. 81. Alla luce di quanto sopra e con riguardo a tutte le circostanze del caso, la Corte � soddisfatta della sufficiente riparazione fornita dalle corti nazionali al ricorrente per il trattamento ricevuto in violazione dell'art. 3 mentre era interrogato da E. il 1� ottobre 2002. Essa rileva che a tale riguardo la riparazione pi� ampia richiesta dal ricorrente, in particolare l'esclusione nel processo degli elementi di prova ottenuti a seguito della confessione estortagli con le minacce e l'imposizione di una sentenza pi� clemente, riguardino la questione se il processo contro di lui sia stato equo e richiede, quindi, un esame ai sensi dell'art. 6. 82. Di conseguenza, il ricorrente non pu� pi� lamentare di essere vittima di una violazione dell'art. 3. II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE 83. Il ricorrente ha inoltre dichiarato che il suo diritto ad un equo processo � stato violato in particolare dall'uso nel corso del processo di elementi di prova ottenuti solo come risultato della confessione estortagli con le minacce. L'art.6, per quanto rileva, dispone: "1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente ... da un tribunale ... il quale sia chiamato a pronunciarsi ... su[...] ... ogni accusa penale formulata nei suoi confronti ... 3. In particolare, ogni accusato ha diritto di: ... Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA (c) difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta ... " A. L'obiezione preliminare del Governo 1. Argomenti delle parti (a) Il Governo 84. In base alle dichiarazioni del Governo, il ricorrente non aveva esaurito i ricorsi interni in relazione alle sue denunce sulla base dell'art. 6 della Convenzione. In primo luogo, con riferimento a quanto egli ha denunciato, ossia che il suo processo � stato iniquo avendo le corti nazionali rifiutato di interrompere il procedimento in considerazione delle minacce contro di lui, il ricorrente � come espressamente stabilito dalla Corte federale costituzionale � non ha sufficientemente provato la sua denuncia costituzionale. In secondo luogo, il ricorrente non aveva soddisfatto il requisito di cui all'art. 35 � 1 della Convenzione nella misura in cui egli non aveva denunciato ai sensi dell'art. 6 il rifiuto di escludere l'utilizzo nel processo degli elementi di prova ottenuti come risultato della confessione estortagli. Come confermato nella sentenza della Corte federale costituzionale, egli non aveva sollevato propriamente dinanzi alla Corte federale di giustizia la questione della violazione, nel processo contro di lui, delle regole relative all'acquisizione e all'uso delle prove ottenute come risultato della confessione estortagli ("Fernwirkung"). (b) Il ricorrente 85. Il ricorrente ha contestato questa posizione. Egli ha sostenuto, in primo luogo, di aver esaurito i ricorsi interni per quanto aveva denunciato ai sensi dell'art. 6 il rifiuto di interrompere il procedimento penale contro di lui a causa della confessione estortagli con le minacce. Egli aveva provato in modo sufficiente la sua denuncia alla Corte federale costituzionale, spiegando in dettaglio e con riferimento alle principali decisioni di quella corte che la mancata interruzione del processo violava i suoi diritti derivanti dall'art. 1 e dall'art. 104 della Legge fondamentale. In secondo luogo, il ricorrente ha affermato di avere ottemperato a quanto richiesto dall'art. 35 � 1 della Convenzione con riferimento alla sua denuncia ai sensi dell'art. 6 circa il rifiuto di escludere l'uso, nel corso del procedimento, degli elementi di prova ottenuti come risultato della confessione estortagli ("Fernwirkung"). Nel procedimento dinanzi alla Corte federale di giustizia, egli aveva presentato la domanda pi� ampia possibile finalizzata all'interruzione del processo a causa della confessione, che aveva reso possibile ottenere ulteriori elementi di prova. La sua domanda conteneva una richiesta pi� ristretta di non utilizzo di prove ottenute in modo illegale Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA al suo processo. Egli ha sottolineato che la Corte federale di giustizia non ha fornito alcuna spiegazione del rifiuto del suo appello su punti di diritto in quanto infondati, cos� che le vere ragioni della sua decisione erano questioni di pura speculazione. 2. La valutazione della Corte 86. La Corte non ritiene necessario pronunciarsi sulle obiezioni preliminari del Governo, che essa condivide in merito alla denuncia di violazione dell'art. 6, ritenendo che non ci sia stata violazione dell'art. 6 per i motivi che seguono. B. Sulla conformit� con l'art. 6 della Convenzione 1. Argomenti delle parti (a) Il ricorrente 87. Il ricorrente ha affermato che l'utilizzo al suo processo di elementi di prova ottenuti costringendolo ad incriminare se stesso rendevano il processo iniquo ab initio e lo avevano ripetutamente privato della possibilit� di difendere se stesso efficacemente, in violazione dell'art. 6 della Convenzione. Come deciso dall'inizio dalla Corte regionale nelle sue decisioni del 9 aprile 2003 di non interrompere il procedimento e di autorizzare l'uso al processo di tutti i numerosi elementi di prova ottenuti direttamente attraverso le minacce (quali i risultati dell'autopsia sul corpo di J., le impronte di pneumatico lasciate dalla sua auto e le sue orme vicino allo stagno in cui era stato ritrovato il corpo, nonch� gli abiti e l'attrezzatura da scuola di J. e la macchina da scrivere usata per la lettera di ricatto), un'efficace difesa sarebbe stata impossibile. Egli ha sottolineato che, a seguito dell'estorsione della confessione al pi� tardi, le autorit� non agivano pi� per salvare la vita di J., che sapevano essere morto, ma lo avevano condotto solo circa due ore dopo e senza un dottore presso lo stagno in cui aveva nascosto il corpo. 88. In base a quanto dichiarato dal ricorrente, era dovuto alla sola circostanza che gli elementi di prova ottenuti a mezzo di minacce erano stati tutti usati per dimostrare che egli aveva commesso i crimini di cui era accusato il fatto che egli avesse reso una confessione, portando a compimento la sua intenzione di uccidere J., nella sua dichiarazione finale al termine dell'udienze durante il processo. Egli era stato danneggiato in ogni modo a causa di una campagna mediatica condotta contro di lui dalle autorit� investigative. Era chiaro che sarebbe stato ritenuto colpevole e condannato a dieci anni di detenzione o all'ergastolo sulla base degli elementi di prova ottenuti come risultato di una confessione estortagli anche Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA se fosse rimasto in silenzio per tutta la durata del processo. Rendendo una confessione durante il processo, che era irrilevante ai fini di dimostrazione della sua colpevolezza di omicidio, egli aveva almeno avuto l'occasione che ci�, come sempre, sarebbe stato preso in considerazione come fattore attenuante al momento della definizione della sentenza. Tuttavia, in considerazione dell'uso degli elementi di prova ottenuti a mezzo di minacce, anche la sua confessione era stata ritenuta senza valore. Senza la confessione e senza che fosse stato costretto attivamente a rivelare le prove, il corpo di J., che egli aveva nascosto in una propriet� privata isolata a circa 60 chilometri dal suo luogo di residenza, e tutti gli altri elementi di prova non sarebbero mai stati rinvenuti o non si sarebbe mai stabilito un collegamento con il suo crimine. Egli ha sostenuto che l'utilizzo di qualunque prova ottenuta a seguito di una violazione dell'art. 3 doveva essere escluso in ogni caso, dato che ammettere che la gravit� della violazione di diritti del ricorrente sia misurata sulla base della gravit� del crimine permetterebbe violazioni dell'art. 3 nei casi relativi a gravi crimini, contrarie all'art. 15 � 2. Gli elementi di prova ottenuti da lui attraverso le minacce non avrebbero quindi dovuto essere utilizzati per verificare l'accuratezza della sua confessione. 89. Basandosi sulla sentenza della Corte nel caso Jalloh c. Germania (sopra citato), il ricorrente ha inoltre sostenuto che la confessione estortagli e tutti gli elementi di prova utilizzati nel processo contro di lui erano stati ottenuti a seguito di tortura, contraria all'art. 136a del Codice di procedura penale e all'art. 3 della Convenzione. Essendo state tali prove decisive per la sua condanna e non essendo stato egli in grado di opporsi al loro utilizzo, il suo processo non era stato equo. (b) Il Governo 90. In base agli argomenti del Governo, il procedimento penale contro il ricorrente era stato equo e non aveva violato i suoi diritti alla difesa. Il Governo ha sottolineato che la confessione estorta al ricorrente non era stata usata come prova al processo. Dopo avere ricevuto indicazioni da parte della Corte regionale di Francoforte sul Meno all'inizio del processo che tali confessioni precedenti non avrebbero potuto essere usate come prova, il ricorrente aveva, nondimeno, liberamente scelto di non avvalersi del suo diritto di rimanere in silenzio ed il secondo giorno del processo aveva spiegato come aveva ucciso J. Il suo avvocato al momento aveva sottolineato che, confessando il suo crimine, il ricorrente aveva voluto assumersene la responsabilit�. Questa confessione era stata la base decisiva, se non la sola, della constatazione dei fatti da parte della corte nazionale in merito alla pianificazione ed all'esecuzione del suo crimine, compresa la natura premeditata dell'omicidio di J., che il ricorrente aveva ammesso nella sua dichiarazione finale a seguito dei dubbi espressi dalla corte in merito alla sua versione dei fatti in cui negava qualunque intenzione di uccidere il Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA bambino. Ci� dimostra che il ricorrente avrebbe potuto al suo processo difendersi in modo diverso dal rendere una piena confessione. 91. Il Governo ha ammesso che la Corte regionale aveva usato anche le prove ottenute a seguito dell'interrogatorio del ricorrente da parte della polizia il 1� ottobre 2002 (in particolare, i risultati dell'esame medico sul corpo di J. e le impronte di pneumatici lasciati dall'auto del ricorrente nei pressi del luogo in cui il corpo di J. era stato rinvenuto). Tuttavia, tali prove erano state utilizzate solamente al fine di confermare la precedente confessione del ricorrente al processo ed in aggiunta ad altre dichiarazioni di testimoni ed altri importanti elementi di prova rinvenuti nell'appartamento del ricorrente a seguito della sorveglianza da parte della polizia dal momento della riscossione del ricatto in avanti. N� la Convenzione n� il diritto internazionale pubblico vietano l'utilizzo nel processo di elementi di prova (al contrario della confessione stessa) ottenuti attraverso trattamenti vietati dall'art. 3. 92. Con riferimento ai criteri di equit� del processo come riaffermati dalla sentenza della Corte nel caso Jalloh c. Germania (sopra citato), il Governo ha inoltre sottolineato che il ricorrente era stato in grado di contestare l'uso degli elementi di prova in questione al processo e si era avvalso di detta possibilit�. Inoltre, c'era un interesse pubblico vitale, a salvare la vita di J. e a condannare il suo assassino, che avrebbe potuto giustificare l'utilizzo di elementi di prova ottenuti attraverso una misura in violazione dell'art. 3. Gli elementi di prova utilizzati per confermare la confessione del ricorrente non erano stati decisivi ai fini della sua condanna. In ogni modo, a seguito della sorveglianza da parte della polizia dopo che aveva riscosso il riscatto, il ricorrente era stato sospettato fortemente di essere coinvolto nel rapimento di J. Era pi� che plausibile che il corpo di J. e gli altri elementi di prova sarebbero stati rinvenuti in un momento successivo in ogni caso. (c) Le parti terze 93. In base agli argomenti di terze parti, il processo del ricorrente si era svolto in ottemperanza all'art. 6 della Convenzione. In particolare, la sua confessione non era di fatto stata il risultato di un processo nel suo complesso iniquo. Il ricorrente aveva dichiarato nel corso del procedimento penale dinanzi alla Corte regionale di Francoforte sul Meno che aveva confessato spinto dal rimorso e dal rispetto per i parenti di J. Non � legittimo per lui sostenere adesso di avere confessato solo dinanzi alle pressioni derivanti dalle prove a disposizione dopo che le sue speranze che la sua confessione avrebbe avuto un effetto attenuante sulla sentenza � in altre parole, che la corte non avrebbe ritenuto al sua colpa di particolare gravit� � erano vane. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA 2. La valutazione della Corte (a) Principi generali 94. Riguardo all'uso delle prove ottenute in violazione del diritto al silenzio e al diritto a non auto incriminarsi, la Corte riafferma che questi sono riconosciuti come standard internazionali che sono l'essenza della nozione di equo processo si sensi dell'art. 6. La loro ratio risiede, inter alia, nella protezione dell'accusato dall'impropria costrizione da parte delle autorit�, contribuendo cos� ad evitare errori giudiziari e a rispettare gli scopi dell'art. 6. Il diritto a non incriminare se stesso, in particolare, presuppone che l'accusa in un caso penale cerchi di dimostrare il suo caso contro l'accusato senza ricorrere a prove ottenute attraverso metodi di coercizione o oppressione senza tener conto della volont� dell'accusato (v., inter alia, caso Saunders c. Regno Unito, sentenza del 17 dicembre 1996, Raccolta 1996-VI, p. 2064, � 68, e caso Heaney e McGuinness c. Irlanda, n. 34720/97, � 40, ECHR 2000-XII). 95. Nel determinare se il processo nel suo complesso � stato equo, bisogna considerare anche se i diritti di difesa sono stati rispettati. Bisogna esaminare in particolare se al ricorrente � stata data l'opportunit� di contestare l'autenticit� delle prove e di opporsi al loro utilizzo. Inoltre, la qualit� delle prove deve essere presa in considerazione, incluso se le circostanze nelle quali sono state reperite sollevano dubbi sulla loro fondatezza o accuratezza (v., inter alia, caso Khan c. Regno Unito, n. 35394/97, �� 35 e 37, ECHR 2000-V; Allan c. Regno Unito, n. 48539/99, � 43, ECHR 2002-IX; e caso Heglas, sopra citato, � 86). 96. La Corte inoltre ribadisce che non rientra nelle sue funzioni occuparsi dei presunti errori di fatto o di diritto commessi da un tribunale nazionale a meno che e nella misura in cui possano avere violato i diritti e le libert� sanciti dalla Convenzione. Mentre l'art. 6 garantisce il diritto ad un equo processo, non prevede alcuna norma sull'ammissibilit� delle prove in quanto tali, che � principalmente una questione di competenza del diritto interno (v. caso Schenk c. Svizzera, sentenza del 12 luglio 1988, Serie A n. 140, p. 29, �� 45-46; caso Teixeira de Castro c. Portogallo, sentenza del 9 giugno 1998, Raccolta 1998-IV, p. 1462, � 34; e caso Heglas, sopra citato, � 84). 97. Non rientra, dunque, nei compiti della Corte determinare, come questione di principio, se particolari tipi di prove � per esempio, una prova ottenuta illegittimamente ai sensi del diritto interno � siano ammissibili. La questione alla quale � necessario rispondere � se il procedimento nel suo complesso, incluso il modo in cui le prove sono state ottenute, � stato equo. Ci� implica un esame della "illegittimit�" in questione e, laddove si tratti della violazione di un altro diritto sancito dalla Convenzione, la natura della violazione riscontrata (v., inter alia, caso Khan, sopra citato, n. 35394/97, Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA � 34; caso P.G. e J.H. c. Regno Unito, n. 44787/98, � 76, ECHR 2001-IX; e caso Allan, sopra citato, � 42). 98. In quanto alla natura della violazione della Convenzione riscontrata, la Corte riafferma che particolari considerazioni sono opportune in merito all'utilizzo nel procedimento penale delle prove ottenute attraverso misure determinate essere in violazione dell'art. 3. L'utilizzo di tali prove, ottenute come risultato di una violazione di uno dei diritti cardine garantiti dalla Convenzione, solleva sempre serie questioni in merito all'equit� del procedimento (v. caso ��z c. Turchia (dec.), n. 54919/00, 9 gennaio 2003; caso Jalloh, sopra citato, �� 99, 104; caso G��men c. Turchia, n. 72000/01, � 73, 17 ottobre 2006; e caso Harutyunyan c. Armenia, n. 36549/03, � 63, ECHR 2007-...). 99. Di conseguenza, la Corte ha rilevato, relativamente alle confessioni in quanto tali, che l'utilizzo delle prove nel procedimento penale di dichiarazioni ottenute a seguito di tortura (caso Harutyunyan, sopra citato, �� 63, 66) o di altri maltrattamenti in violazione dell'art. 3 (v. caso G��men, copra citato, �� 74-75) hanno reso il procedimento iniquo, a prescindere dal fatto che l'ammissione delle prove � stata decisiva ad assicurare l'arresto del ricorrente. In quanto all'utilizzo durante il processo di prove reali ottenute come diretto risultato di maltrattamenti in violazione dell'art. 3, la Corte ha ritenuto che prove reali incriminanti ottenute a seguito di atti di violenza, almeno se tali atti si sono configurati quali tortura, non dovrebbero mai essere prese come prova della colpevolezza della vittima, a prescindere dal loro valore probatorio. Ogni altra conclusione porterebbe solo a legittimare indirettamente quella sorta di condotta moralmente reprensibile che gli autori dell'art. 3 della Convenzione hanno inteso vietare o, in altre parole, "ammettere la brutalit� con il pretesto della legge" (v. caso Jalloh, sopra citato, �� 105-107). (b) Applicazione di questi principi al caso di specie 100. Dato che I requisiti dell'art. 6 � 3 relativi al diritto alla difesa e al principio contro l'autoincriminazione devono essere ritenuti aspetti particolari del diritto ad un equo processo garantito dall'art. 6 � 1, la Corte esaminer� le denunce basate su tali due disposizioni prese congiuntamente (confronta, tra molte altre fonti, caso Windisch c. Austria, sentenza del 27 settembre 1990, Serie A n. 186, p. 9, � 23, e caso L�di c. Svizzera, sentenza del 15 giugno 1992, Serie A n. 238, p. 20, � 43). 101. Nell'esaminare se il procedimento penale contro il ricorrente possa essere ritenuto equo nel suo complesso, la Corte fa riferimento alle conclusioni sopra esposte in base alle quali la confessione resa dal ricorrente nel corso del procedimento d'indagine al momento dell'interrogatorio da parte di E. il 1� ottobre 2002 gli era stata estorta attraverso trattamenti inumani in violazione dell'art. 3 (v. sopra paragrafo 70). Tuttavia, il primo giorno di udienza, la Corte regionale di Francoforte sul Meno, assicurando Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA tale effetto al ricorso del ricorrente, decise che non solo quella confessione, ma anche tutte le confessioni successive rese dal ricorrente fino a quel momento non dovevano essere utilizzate durante in processo ai sensi dell'art. 136a � 3 del Codice di procedura penale. Quella corte rilev� che, a causa degli effetti continuativi dell'uso di metodi di interrogatorio vietati, era escluso l'utilizzo nel corso del processo di tutte le dichiarazioni fatte dal ricorrente alle autorit� investigative, non essendo state date al ricorrente le necessarie "indicazioni qualificate" secondo le quali le due dichiarazioni precedenti non potevano essere addotte nel procedimento contro di lui (v. sopra paragrafi 24-26). 102. Alla luce d ci�, la Corte osserva che � contrariamente alle conclusioni nei casi Hulki G�ne (c. Turchia, n. 28490/95, � 91, ECHR 2003-VII) e G��men (sopra citato, � 73) - la legislazione e la pratica nazionali hanno conseguenze sulle confessioni ottenute attraverso mezzi di maltrattamento vietati, riportando il ricorrente allo status quo ante a questo proposito e servendo, quindi, sia a condannare che a prevenire l'utilizzo futuro di metodi di indagine in violazione dell'art. 3. 103. La Corte nota che, al contrario, rigettando le corti nazionali il ricorso del ricorrente all'inizio del processo a tale scopo, si sono rifiutate di porre un ostacolo all'utilizzo degli elementi di prova divenuti noti alle autorit� investigative in conseguenza delle dichiarazioni estorte al ricorrente (il cosiddetto "frutto dell'albero velenoso" � v. sopra paragrafo 27). Sembra dal ragionamento della sentenza della Corte regionale che almeno alcuni di questi elementi di prova, in particolare le impronte di pneumatici lasciate dall'auto del ricorrente vicino allo stagno in cui era stato ritrovato il corpo del bambino ed i risultati dell'autopsia sulle cause della morte del bambino, fossero stati utilizzati per dimostrare la veridicit� della confessione resa dal ricorrente nel corso del processo (v. sopra paragrafo 30). 104. Con riferimento al modo in cui tale prova reale � stata ottenuta da parte delle autorit� investigative, la Corte osserva che, in base a quanto riportato dal ricorrente, egli era stato direttamente obbligato a rivelare attivamente tale prova. Tuttavia, in base a quanto riscontrato (v. supra paragrafo 68), non c'� nulla che indichi che il ricorrente fosse di nuovo stato minacciato direttamente da alcuno degli agenti presenti durante il viaggio per e da Birstein con l'intento di fargli svelare elementi reali di prova. In ogni caso, le autorit� investigative avevano a loro disposizione elementi di prova quali la lettera di ricatto ed un appunto relativo alla pianificazione del crimine grazie al fatto che avevano osservato segretamente il ricorrente dal momento in cui questi aveva preso il riscatto. La Corte � convinta che le autorit� investigative sono state in grado di ottenere gli elementi di prova impugnati solo come risultato indiretto � o come il "frutto" � di dichiarazioni rese a seguito dell'effetto continuativo dell'uso di metodi di interrogatorio in violazione dell'art. 3. Il caso va quindi distinto da quello di Jalloh c. Germania (sopra citato), che invece riguardava l'uso nel corso del Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA processo contro il ricorrente di prove reali ottenute come diretto risultato di maltrattamenti riscontrati essere in violazione dell'art. 3 (in particolare, la somministrazione di emetici al fine di costringere il ricorrente a vomitare le prove (droga) che aveva ingoiato). 105. Alla luce di quanto sopra, la Corte rileva che l'uso durante il processo contro il ricorrente degli elementi di prova in questione non ricade nella categoria di casi in cui tale uso rende iniquo il processo automaticamente in ogni circostanza. La Corte rileva, tuttavia, che vi � una forte presunzione che l'utilizzo di elementi di prova ottenuti come frutto di una confessione estorta attraverso mezzi contrari all'art. 3 rende un processo nel suo complesso iniquo allo stesso modo dell'uso della confessione estorta in s�. � quindi necessario che la Corte determini l'equit� del procedimento contro il ricorrente alla luce di tutte le circostanze del caso, avendo riguardo, in particolare, per le circostanze stabilite da prove incontaminate, per il peso attribuito agli elementi di prova impugnati e per il fatto che i diritti di difesa del ricorrente siano stati rispettati, in particolare la possibilit� per lui di contestare l'ammissione e l'utilizzo di tali prove nel processo contro di lui. 106. In merito all'importanza attribuita dalle corti nazionali agli elementi di prova impugnati come pure agli elementi incontaminati, la Corte rileva che nella sua sentenza la Corte regionale ha ritenuto che fosse stato dimostrato che il ricorrente aveva commesso il reato sulla sola base della nuova e completa confessione resa, dopo avere ricevuto istruzioni qualificate, durante il processo, in particolare nella sua dichiarazione finale (v. supra paragrafo 30). La Corte osserva a tale riguardo che la Corte regionale, come confermato dalla Corte federale di giustizia, ha espressamente ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente durante il processo sono state la base essenziale, se non la sola, per le sue conclusioni di fatto riguardo alla pianificazione del crimine. Tali conclusioni sono state supportate dalla testimonianza della sorella di J., dal testo della lettera di ricatto e dall'appunto rinvenuto nell'appartamento del ricorrente riguardante la pianificazione del crimine. Alla luce del fatto che il ricorrente era stato segretamente osservato dalla polizia dal momento in cui aveva preso il riscatto, non si pu� ritenere che tale ulteriore prova sia stata ottenuta come risultato della prima confessione estorta al ricorrente. Inoltre, con riferimento alla commissione del crimine, la Corte regionale ha espressamente ritenuto che le sue conclusioni di fatto su questa questione erano basate esclusivamente sulla confessione del ricorrente al processo. Ulteriori elementi di prova sono stati utilizzati da questa corte solo per testare la veridicit� della confessione. Questi includevano alcuni elementi di prova impugnati, in particolare i risultati dell'autopsia sulle cause della morte di J. e le impronte di pneumatici lasciate dall'auto del ricorrente vicino allo stagno in cui era stato rinvenuto il corpo del bambino, cos� come gli elementi di prova che avrebbero potuto essere ottenuti indipendentemente dalla prima confessione estorta al ricorrente, nello Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA specifico il denaro del riscatto che era stato ritrovato nel suo appartamento o versato sul suo conto. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la nuova confessione del ricorrente al processo sia stata la base essenziale per la sentenza della Corte regionale, mentre tutti gli altri elementi di prova, incluse le prove reali impugnate, siano state di natura accessoria e siano state utilizzate solo per testare la veridicit� della confessione. Dato che il ricorrente aveva pienamente confessato ed incriminato se stesso con le sue dichiarazioni, si potrebbe persino affermare che le prove accessorie non siano state usate a suo carico. La Corte osserva al riguardo che in base alle prove dinanzi alla Corte regionale, anche senza la sua confessione resa l'ultimo giorno di processo, vi erano ampie prove a dimostrazione della colpevolezza del ricorrente almeno per rapimento con estorsione. 107. Con riferimento alla nuova confessione resa al processo, la Corte nota inoltre che nel procedimento dinanzi ad essa il ricorrente ha affermato di aver reso la confessione solo perch� gli elementi impugnati sarebbero stati usati, ed in effetti lo furono, come prove contro di lui. Essa osserva, tuttavia, che nel procedimento dinanzi alle corti nazionali, il ricorrente aveva sempre confermato di avere volontariamente reso la sua confessione preso dal rimorso e per chiedere perdono. In ogni modo, considerando il ragionamento della Corte regionale che sottolinea l'importanza cruciale della confessione del ricorrente ai fini delle sue conclusioni in merito all'esecuzione del suo crimine (v. supra paragrafi 30-31), che avrebbe altrimenti potuto portare a dimostrare solo un crimine meno grave, ed il fatto che il ricorrente fosse assistito dal suo avvocato di difesa, non � convinta che non avrebbe potuto tacere e non avesse altre opportunit� di difendersi se non confessare al processo. Egli invero ha confessato all'inizio del fine ed alla fine del processo in termini diversi, dal che si pu� dire che abbia variato al sua strategia di difesa. La sua confessione non pu�, quindi, essere considerata il risultato di misure che hanno annientato l'essenza dei suoi diritti di difesa al processo contro di lui. 108. Per quanto riguarda la possibilit� per il ricorrente di contestare le prove impugnate, la Corte osserva che egli ha contestato con successo l'utilizzo delle dichiarazioni da lui rese prima del processo. La Corte regionale ha escluso non solo le dichiarazioni estorte in quanto tali, ma anche tutte le dichiarazioni che avrebbero potuto essere state rese come risultato dell'effetto continuativo del trattamento in violazione dell'art. 3. Il ricorrente inoltre avrebbe potuto, e lo ha fatto, opporsi all'utilizzo degli elementi � affidabili � di prova reali al suo processo. La Corte regionale, che aveva la discrezione di escludere tali prove, ha dichiarato in una decisione precisamente motivata che soppesava tutti gli interessi coinvolti che le prove erano ammissibili. Alla luce di ci�, la Corte rileva che non si pu� ritenere che i diritti di difesa del ricorrente non siano stati rispettati neppure a tale riguardo. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA 109. La Corte conclude che nelle particolari circostanze del presente caso, inclusa la sorveglianza da parte della polizia del ricorrente dopo che aveva preso il riscatto e le prove incontaminate disponibili, gli elementi di prova impugnati erano solo accessori ai fini dell'arresto del ricorrente, e che i diritti di difesa del ricorrente non sono stati compromessi a seguito dell'ammissione delle stesse. Di conseguenza, il loro utilizzo non ha reso il processo iniquo nel suo complesso. Dunque, non c'� stata violazione dell'art. 6 ��1 e 3 della Convenzione. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE 1. Decide all'unanimit� che non � necessario pronunciarsi sulle obiezioni preliminari del Governo; 2. Ritiene, per sei voti contro uno, che il ricorrente non pu� pi� affermare di essere vittima di una violazione dell'art. 3 della Convenzione; 3. Ritiene, per sei voti contro uno, che non c'� stata violazione dell'art. 6 della Convenzione. Redatta in inglese e in francese, e resa in udienza pubblica al Palazzo dei diritti umani, a Strasburgo, il 30 giugno 2008. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Cancelliere Presidente Alla presente sentenza � allegata, ai sensi dell'art. 45 � 2 della Convenzione e all'art. 74 � 2 del Regolamento della Corte, l'esposizione dell'opinione dissenziente del giudice Kalaydjieva. P.L. C.W. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA Con mio dispiacere, non sono in grado di unirmi alle conclusioni della maggioranza relative allo status del ricorrente di vittima di coercizione ed all'equit� del procedimento penale. Entrambe le questioni rilevano ai fini del diritto a non incriminare se stessi, che � � essenza della nozione di procedura equa ai sensi dell'art. 6... [La sua ratio risiede, inter alia, nella protezione dell'accusato dall'impropria costrizione da parte delle autorit� ... � (caso Saunders c. Regno Unito, sentenza del 17 dicembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, � 68). Secondo me le conclusioni della maggioranza deviano dalla giurisprudenza consolidata delle istituzioni della Convenzione sugli standard di tutela contro le violazioni dell'art. 3, rilevando per la prima volta che l'utilizzo delle prove ottenute in violazione di tale disposizione non abbiano inficiato l'equit� del procedimento penale. La coercizione impropria in relazione ad accuse penali dovrebbe essere distinta da ogni altra forma di maltrattamento in considerazione dei suoi scopi specifici � autoincriminazione � e dei suoi risultati � un processo iniquo � che sono anche contrari alla Convenzione. Quali rimedi, nel caso di specie, dovrebbero essere considerati appropriati a fornire soddisfazione alla vittima di una violazione riconosciuta dell'art. 3? Dato che la coercizione con l'obiettivo dell'autoincriminazione � finalizzata ad influire sul procedimento, secondo il mio punto di vista una efficace tutela in tali casi deve implicare garanzie e, laddove appropriato, rimedi effettivi non solo in relazione al trattamento vietato subito, ma anche in relazione al suo possibile effetto sull'equit� del procedimento. Nel caso di specie le autorit� nazionali hanno riconosciuto che la volont� del ricorrente � stata sottoposta a coercizione, che si configurava come violazione dell'art. 3. Esse hanno dichiarato che sia le sue successive dichiarazioni che le sue altre azioni auto incriminanti sono state influenzate dall'effetto duraturo di tale trattamento, nello specifico la paura della tortura. In tali circostanze il processo agli agenti di polizia responsabili e la possibilit� per il ricorrente di ottenere un risarcimento possono essere viste solo come un rimedio per gli effetti diretti del maltrattamento sofferto. Se confrontato con l'effettiva possibilit� di contestare le prove ottenute in tal modo, questo rimedio n� � finalizzato a sanare l'obiettivo raggiunto attraverso al coercizione � l'autoincriminazione � n� porta ad alcun � risultato ottenuto dal [suo] utilizzo � (caso Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, � 192, ECHR 2006-V) riguardo al suo possibile effetto � un processo iniquo. Il ricorrente � stato privato della garanzia procedurale prevista esplicitamente dalla legge nazionale: il requisito di un avvertimento speciale Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA sulle conseguenze di azioni derivanti da coercizione. Gli sforzi del suo avvocato di consigliarlo sul significato delle minacce e dell'autoincriminazione sono stati vani. Secondo il mio punto di vista la possibilit� per il ricorrente di contestare le prove ottenute e di fare in modo che fossero dichiarate inammissibili non ha soddisfatto i requisiti essenziali di tutela dei suoi diritti. La Corte regionale di Francoforte ha dichiarato che tali prove erano �contaminate� dalla coercizione. Tuttavia, � non [era] possibile prendere in considerazione [solamente] le dichiarazioni [contrariamente alle altre prove] ottenute attraverso l'uso di mezzi di interrogatorio vietati nei procedimenti penali contro l'imputato � (v. paragrafi 22-23 della sentenza). La corte nazionale ha motivato la sua decisione: � Bilanciando la durezza dell'ingerenza nei diritti fondamentali dell'imputato � nel caso di specie minaccia di violenza fisica � e la gravit� del crimine di cui � accusato ed oggetto dell''indagine � l'omicidio di un bambino � fa apparire l'esclusione della prova resa nota a seguito della dichiarazione dell'accusato � in particolare la scoperta del bambino morto ed i risultati dell'autopsia �sproporzionata. � (v. paragrafo 27) La giurisprudenza della Corte non fa distinzioni tra dichiarazioni e prove ottenute attraverso al coercizione. Nella recente sentenza Saadi c. Italia [GC] (n. 37201/06, �� 139-140, ECHR 2008-...) la Grande Camera ha riaffermato che bilanciare il � rischio � o il livello di gravit� del maltrattamento con la � pericolosit� per la comunit� � � errato dato che � equivale a constatare che ... la protezione della sicurezza nazionale giustifica una pi� rapida accettazione di un rischio di maltrattamento dell'individuo �. I valori dell'equo processo e il divieto assoluto di maltrattamento non possono essere livellati o pesati l'uno con l'altro. Tale approccio non appare ugualmente idoneo a fornire un rimedio effettivo in casi di riconosciuta coercizione che determina l'autoincriminazione ed i suoi effetti sul diritto ad un processo equo. Laddove le prove ottenute con la coercizione sono state usate, la conclusione che il ricorrente ha perso il suo status di vittima meramente in conseguenza del processo contro gli agenti responsabili pu� essere interpretata nel senso di legittimare la coercizione come metodo per ottenere prove nei procedimenti penali. Essa pu� giustificare ed incoraggiare le violazioni del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti in nome della giustizia. La Corte non ha mai accettato che il mero pagamento del risarcimento potesse rimuove lo status di vittima da una persona sottoposta a maltrattamento, in quanto ci� incoraggerebbe una politica di � paga e tortura � nei casi � rilevanti �. Ritengo che l'approccio delle corti nazionali nel presente caso sia pericoloso per una simile ragione: le autorit� potrebbero essere tentate di estorcere prove in violazione dell'art. 3, laddove il prezzo di punire un agente e pagare una riparazione sia ritenuto Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA accettabile se confrontato con il beneficio che ne deriva, nello specifico assicurare che il sospetto venga arrestato in un caso difficile. � vero che la Corte ritiene che le regole sull'(in)ammissibilit� delle prove ricadono sotto la discrezionalit� delle autorit� nazionali. Invero, la Corte non ha mai mancato di dichiarare i procedimenti penali iniqui se venivano utilizzate prove ottenute in violazione dell'art. 3. Il Governo convenuto ha notato che � n� la Convenzione n� il diritto internazionale pubblico vietano l'uso nel processo di elementi di prova (contrariamente alla stessa confessione) ottenuti attraverso trattamenti vietati dall'art. 3 � (v. paragrafo 91 della sentenza). Sembra che la discussione sull'applicabilit� della dottrina del �frutto dell'albero velenoso� abbia una natura alquanto teorica nel caso di specie. I fatti indicano che il ricorrente non solo ha reso dichiarazioni auto incriminanti. Accompagnato da numerosi agenti di polizia, egli ha direttamente indicato il corpo del bambino e, pi� tardi nella stessa mattina, altre prove sostanziali auto incriminanti. Non ho motivo di dubitare che � era pi� che plausibile che il corpo di J. e gli altri elementi di prova sarebbero stati rinvenuti in un momento successivo in ogni caso � (v. paragrafo 92), ma secondo me non spetta alla Corte speculare su questo. Nell'analizzare l'effettivo esercizio del diritto a non auto incriminarsi, la Corte deve determinare se � l'accusa in un caso penale cerchi di dimostrare il suo caso contro l'accusato senza ricorrere a prove ottenute attraverso metodi di coercizione o oppressione senza tener conto della volont� dell'accusato �. Non si contesta che le �prove [impugnate] sono state ottenute attraverso metodi di coercizione ... senza tener conto della volont� dell'accusato � e utilizzate al processo penale. La possibilit� data al ricorrente inefficace a contestare l'utilizzo di queste prove � stata sopra discussa. Quanto all'estensione dell'utilizzo delle prove, la maggioranza concorda che � la nuova confessione del ricorrente al processo sia stata la base essenziale [per dichiararlo colpevole], mentre ... le prove reali impugnate [sono] state di natura accessoria e [sono] state utilizzate solo per testare la veridicit� della confessione. Dato che il ricorrente aveva pienamente confessato ed incriminato se stesso con le sue dichiarazioni, si potrebbe persino affermare che le prove accessorie non siano state usate a suo carico � (v. paragrafo 106 della sentenza). Non spetta alla Corte speculare su tutti i diversi possibili scenari che ne sarebbero derivati se il ricorrente avesse scelto di comportarsi diversamente ed avesse esercitato il suo diritto a rimanere in silenzio al momento del processo. Non condivido in alcun modo la fiducia nelle sue sincere intenzioni di confessare, dopo che ha cercato di ottenere in primo luogo una decisione sull'inammissibilit� delle prove impugnate. La Corte regionale ha � sottolinea[to] l'importanza cruciale della confessione del ricorrente ai fini delle sue conclusioni in merito all'esecuzione del suo crimine (v. sopra paragrafi 30-31), che avrebbe altrimenti potuto portare a dimostrare solo un Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA crimine meno grave � (v. paragrafo 107 della sentenza). A tale riguardo la maggioranza ha anche osservato che � in base alle prove dinanzi alla Corte regionale, anche senza la sua confessione ..., vi erano ampie prove a dimostrazione della colpevolezza del ricorrente almeno per rapimento con estorsione� (v. paragrafo 106). Sembra che l'utilizzo di prove impugnate sia stato di importanza cruciale a supporto delle accuse, che sono state convertite da rapimento a omicidio premeditato in conseguenza delle dichiarazioni del ricorrente al momento delle indagini. C'� una differenza tra la punizione prescritta per il rapimento e quella per omicidio premeditato, crimine per il quale il ricorrente � stato giudicato. Invero, il ricorrente ora ha la piena responsabilit� di quel crimine, come ha dichiarato di volere. Alla luce del procedimento descritto, credo che egli sia stato ritenuto responsabile e punito anche per le sue azioni auto incriminanti fatte sotto coercizione. Nel presente caso la maggioranza ha utilizzato l'approccio della definizione e bilanciamento, simile a quello applicato alle denunce di processo iniquo come conseguenza di violazioni dei diritti sanciti all'art. 8 della Convenzione. Dato il divieto assoluto nell'art. 3, ritengo che per quanto l'utilizzo di prove ottenute come risultato di una riconosciuta violazione dell'art. 3 sia stabilito dalle autorit� nazionali, non si dovrebbe richiedere alla Corte di definire nuovamente l'estensione ed il modo in cui l'equit� del procedimento sia stata intaccata. Il solo fatto che tali prove siano state utilizzate mi sembra sufficiente a riscontrare una violazione del diritto a non incriminare se stesso. La possibilit� per una vittima di contestare e, laddove appropriato, impedire efficacemente l'utilizzo di tali prove nel procedimento penale non pu� essere parte di una prova di equilibrio tra la gravit� del maltrattamento e la pericolosit� della persona ai fini di un processo equo. L'esistenza di tale possibilit� dovrebbe essere considerata una questione relativa all'esaurimento dei ricorsi interni ai fini dell'ammissibilit� delle denunce e degli obblighi degli Stati firmatari della Convenzione derivanti dall'art. 13. Dove, come nel caso di specie, i ricorsi interni non escludano l'uso di tali prove e dei loro effetti sulla conclusione del procedimento penale, il processo non pu� essere visto come � finalizzato a dimostrare il suo caso contro l'accusato senza ricorrere a prove ottenute attraverso metodi di coercizione o oppressione senza tener conto della volont� dell'accusato �. Tale ricorso dovrebbe portare alle conclusioni relative alla presunzione di innocenza ed all'equit� del procedimento penale. L'approccio della maggioranza rischia di introdurre nella giurisprudenza della Corte la pratica della revisione di una violazione dell'art. 3 che � gi� stata definita. Di ancora maggiore importanza, tale approccio � in grado di minare il carattere assoluto del divieto di cui all'art. 3 e di aprire la strada al calcolo della misura appropriata per l'ammissibilit� della coercizione ed al suo utilizzo in relazione a particolari accuse, in violazione del principio di equo processo. Copyright � 2009 UFTDU SENTENZA G�FGEN c. GERMANIA � OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA Non nutro certo solidariet� per le azioni dei ricorrente e condivido le gravi preoccupazioni sollevate dal terribile crimine contro un bambino innocente. Tuttavia, con mio dispiacere non posso condividere le conclusioni della maggioranza sullo status continuativo di vittima del ricorrente e sull'equit� del procedimento nel caso di specie. Data la tutela insufficiente del suo diritto a non incriminare se stesso, secondo me egli ha continuato ad essere vittima di coercizione, cosa che ha inficiato l'equit� del procedimento penale contro di lui. Dal mio punto di vista la possibilit� per il ricorrente di avere un nuovo processo potrebbe correggere entrambi questi vizi. PAROLE CHIAVE: diritto a un processo equo trattamento inumano diritto ad un equo processo procedimento penale diritto alla difesa Copyright � 2009 UFTDU

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