23883/06
WyrokETPCz2008-12-16ECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD002388306
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy decyzja sądu krajowego o eksmisji najemców z powodu odmowy usunięcia anteny satelitarnej, służącej do odbioru programów w języku ojczystym, stanowiła nieproporcjonalną ingerencję w ich prawo do wolności otrzymywania informacji (art. 10 Konwencji) oraz czy państwo pozwane wypełniło swój pozytywny obowiązek ochrony tego prawa?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja szwedzkiego sądu apelacyjnego, skutkująca eksmisją skarżących z powodu odmowy usunięcia anteny satelitarnej, stanowiła ingerencję w ich prawo do wolności otrzymywania informacji na podstawie art. 10 Konwencji. Trybunał podkreślił, że choć ingerencja była „przewidziana przez prawo” i dążyła do „ochrony praw innych”, nie była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”. Sąd krajowy nie nadał należytej wagi prawu skarżących do wolności informacji, zwłaszcza w kontekście ich pochodzenia kulturowego i braku alternatywnych źródeł programów. Mimo że instalacja anteny była bezpieczna, sąd krajowy oparł się na ogólnych ocenach ryzyka wynajmującego, co Trybunał uznał za niewystarczające. Eksmisja, jako konsekwencja, została uznana za nieproporcjonalną do zamierzonego celu, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia pozytywnego obowiązku państwa w zakresie ochrony art. 10.Stan faktyczny
Skarżący, Adnan Khurshid Mustafa i Weldan Tarzibachi, para pochodzenia irackiego z trójką dzieci, wynajmowali mieszkanie w Sztokholmie od 1999 roku. Używali anteny satelitarnej do odbioru programów telewizyjnych w języku arabskim i perskim. Nowy wynajmujący zażądał usunięcia anteny, powołując się na klauzulę w umowie najmu. Mimo że skarżący zmodyfikowali instalację, a ekspertyza inżynierska potwierdziła jej bezpieczeństwo, wynajmujący dążył do ich eksmisji. Sąd apelacyjny uznał, że skarżący naruszyli warunki najmu, co doprowadziło do ich eksmisji i przymusowej przeprowadzki do innego miasta, Västerås, około 110 km od Sztokholmu, co wiązało się z negatywnymi konsekwencjami praktycznymi, ekonomicznymi i społecznymi.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji. 3. Uznaje, że nie ma potrzeby badania skargi na podstawie art. 8 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżących solidarnie: 6 500 EUR tytułem szkody majątkowej, 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, 10 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CASO KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA
(Ricorso n. 23883/06)
SENTENZA
STRASBURGO dicembre 2008
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della
Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA
Nel caso Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Josep Casadevall, Presidente,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, giudici,
e da Santiago Quesada, Cancelliere di Sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 23883/06) diretto contro il Regno
di Svezia, con il quale due cittadini svedesi, il sig. Adnan Khurshid Mustafa
e la sig.ra Weldan Tarzibachi (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte il 12
giugno 2006 ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. I ricorrenti sono rappresentati dal sig. U. Isaksson, un avvocato che
esercita la professione a Stoccolma, e dal sig. P.-G. Nyström e dalla sig.ra S.
Wikström, avvocati dell’Associazione degli Inquilini di Stoccolma. Il
Governo svedese (“il Governo”) è rappresentato dal proprio agente, il sig.
C.-H. Ehrenkrona, del Ministero degli Affari esteri.
3. I ricorrenti hanno sostenuto che il loro sfratto dal loro appartamento a
causa del rifiuto di rimuovere un’antenna parabolica ha comportato
violazioni degli artt. 8 e 10 della Convenzione.
4. Il 22 giugno 2007 il Presidente della Terza Sezione ha deciso di
comunicare il ricorso al Governo. E’ stato anche deciso di esaminare
congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso (art. 29 § 3).
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SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. I ricorrenti, una coppia sposata di origine irachena, sono nati
rispettivamente nel 1957 e nel 1963 e vivono a Västerås. Hanno tre figli,
che adesso hanno 18, 16 e 8 anni d’età.
6. A partire dal 1° novembre 1999, hanno preso in affitto un
appartamento a Rinkeby, un sobborgo di Stoccolma. L’art. 13 delle clausole
speciali del contratto di locazione stabiliva quanto segue:
“Il conduttore si impegna a non montare, senza specifica autorizzazione, cartelli,
targhe, tendoni da sole, antenne esterne e cose simili sullo stabile.”
Il contratto stabiliva inoltre, come clausola generale, che i conduttori
erano obbligati a prendersi adeguata cura dell’appartamento e a mantenere
buone condizioni igieniche, ordine e buon costume in casa.
7. Sembra che, quando i ricorrenti andarono a vivere nell’appartamento
affittato, ci fosse un’antenna parabolica montata sulla facciata, vicino ad una
delle finestre dell’appartamento. I ricorrenti se ne servirono al fine di
ricevere programmi televisivi in arabo e in persiano.
8. Nell’ottobre 2003, cambiò il proprietario dell’appartamento dei
ricorrenti. Il nuovo locatore, una società immobiliare, chiese che fosse
smontata l’antenna parabolica. I ricorrenti non ottemperarono e, con lettera
del 2 aprile 2004, la società comunicò ai ricorrenti la disdetta del contratto
di locazione a partire dal 31 luglio 2004.
9. Inoltre, nell’aprile 2004, il locatore procedette per vie legali dinanzi al
Tribunale delle locazioni (hyresnämnden) di Stoccolma contro i ricorrenti
ed alcuni altri inquilini, che avevano installato antenne paraboliche nello
stesso stabile. Il locatore chiese l’esecuzione della disdetta, sostenendo che
l’installazione dell’antenna parabolica da parte dei ricorrenti violava
l’espresso divieto dell’art. 13 del contratto di locazione e che, non
rispettando l’indicazione di smontare l’antenna, essi avevano omesso di
mantenere buone condizioni igieniche, ordine e buon costume. Sostenendo
di essere contrario soltanto alle antenne paraboliche montate sulla facciata o
all’esterno della facciata dello stabile, consentendo, per esempio, le antenne
poste su un terrazzo, il locatore sostenne che il divieto di tali impianti avesse
considerevole importanza, dal momento che gli impianti rischiavano di
cagionare danni a persone e cose per i quali sarebbe stato ritenuto
responsabile il locatore, danneggiavano lo stabile materialmente ed
esteticamente ed ostacolavano l’accesso dei soccorritori e del locatore
all’appartamento.
10. Poco dopo aver ricevuto la disdetta, i ricorrenti smontarono
l’antenna parabolica esistente. Tuttavia, al suo posto realizzarono un nuovo
impianto, mettendo sul pavimento della cucina un appoggiaferro dal quale si
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allungava, attraverso una piccola finestra aperta, un braccio, su cui era
montata l’antenna parabolica. L’installazione poteva essere tirata indietro in
cucina quando non veniva utilizzata. Su richiesta dell’Associazione degli
Inquilini, un ingegnere, il sig. S. Tornefelt, esaminò l’impianto il 26 agosto
2004. Egli ritenne che esso fosse molto stabile, ma suggerì, per ragioni di
sicurezza, di fissare un cavo d’acciaio tra l’antenna e l’appoggiaferro. I
ricorrenti fecero l’aggiunta consigliata.
11. Dinanzi al Tribunale delle locazioni, i ricorrenti, così come gli altri
inquilini citati in giudizio, contestarono le pretese del locatore. Affermarono
che, montando antenne paraboliche per la ricezione di programmi televisivi,
alcuni dei quali erano trasmessi nelle loro madrelingue, essi stavano
esercitando la loro libertà di ricevere informazioni, come tutelata dalla
Costituzione svedese, dall’art. 10 della Convenzione e dal diritto
comunitario. Gli interessi del locatore, come stabilito nel capitolo 12,
sezione 25 del codice della proprietà fondiaria (Jordabalken), dovevano
essere bilanciati con tale libertà. I ricorrenti affermarono inoltre di avere
ormai soddisfatto la richiesta del locatore di smontare il precedente impianto
satellitare. Il nuovo impianto era presumibilmente conforme alle
disposizioni del contratto di locazione. Facendo riferimento al parere del
sig. Tornefelt, sostennero inoltre che esso fosse sicuro e che non arrecasse
danno allo stabile.
Il locatore sostenne, in aggiunta a ciò che aveva precedentemente
affermato, che egli stava lavorando ad una soluzione per far installare
nell’abitazione un accesso a banda larga e ad internet, che avrebbe
presumibilmente dato accesso ai canali televisivi desiderati.
12. A seguito di un esame dell’impianto satellitare dei ricorrenti, il
Tribunale delle locazioni, con decisione del 21 ottobre 2004, emise un
verdetto a loro favorevole. Il Tribunale in generale osservò che la
valutazione se i conduttori avessero tralasciato di osservare i loro obblighi
montando antenne paraboliche doveva comportare il bilanciamento degli
interessi del locatore – che potevano essere più o meno forti a seconda di
come erano stati realizzati gli attuali impianti – e degli interessi dei
conduttori ad utilizzare un’antenna parabolica – che potevano anche
cambiare a seconda che ci fossero mezzi alternativi di ricezione dei canali
televisivi in questione. Nel caso dei ricorrenti, il Tribunale ritenne che il
fatto che il nuovo impianto satellitare si prolungasse attraverso una finestra
non comportasse una violazione dell’art. 13 del contratto di locazione. Con
riguardo all’obbligo di mantenere buone condizioni igieniche, ordine e buon
costume in casa, il Tribunale ritenne che l’attuale installazione non recasse e
non potesse recare danno all’abitazione. Inoltre, la responsabilità del
locatore per danni a persone e cose avrebbe potuto ragionevolmente
insorgere soltanto se egli fosse stato in grado di prevenire il montaggio e
l’uso dell’antenna parabolica, il che non era, se il Tribunale ritenne che il
locatore non avesse alcun diritto a tale prevenzione. Per di più, avendo
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riguardo al parere del sig. Tornefelt e al proprio esame, il Tribunale ritenne
che il rischio di danno cagionato dall’installazione fosse trascurabile.
Inoltre, non riuscì a rinvenire alcuna prova che l’impianto ostacolasse
l’accesso dei soccorritori all’appartamento. L’unico inconveniente per il
locatore era costituito dagli aspetti estetici. Tuttavia, l’interesse dei
ricorrenti a poter guardare programmi televisivi che non erano accessibili
con altri mezzi disponibili aveva un peso maggiore, e l’impianto satellitare
non poteva quindi essere considerato contrario a buone condizioni igieniche,
all’ordine e al buon costume.
13. Il locatore propose appello alla Corte d’Appello di Stoccolma (Svea
hovrätt). La corte tenne un’udienza orale nella quale, tra l’altro, depose il
sig. Tornefelt. Fece altresì un esame dell’impianto satellitare dei ricorrenti.
Con decisione definitiva del 20 dicembre 2005, la corte ritenne che i
ricorrenti non avessero rispettato i loro obblighi di conduttori, secondo il
contratto di locazione ed il capitolo 12, sezione 25 del codice della proprietà
fondiaria, a tal punto che il contratto non avrebbe dovuto essere prorogato,
conformemente al capitolo 12, sezione 46, sottosezione 1(2) del codice.
Venne loro concessa una proroga fino al 31 marzo 2006 per abbandonare
l’appartamento. La corte ritenne che il locatore avesse fatto una giusta
distinzione tra impianti satellitari accettabili ed inaccettabili e che avesse
esposto motivi convincenti per non consentire antenne montate sulla
facciata o che si protendessero in altro modo all’esterno di essa. Osservò
che le prove dimostravano che l’antenna dei ricorrenti si trovava
praticamente sempre in una posizione fuori dalla finestra della cucina e
costituiva perciò un’installazione fissa, e concluse, contrariamente al
Tribunale delle locazioni, che la sua collocazione violava l’art. 13 del
contratto di locazione. Nel valutare la gravità di tale inadempimento del
contratto, la corte concluse innanzitutto, con riferimento alla deposizione
del sig. Tornefelt, che l’impianto satellitare rispondeva a ragionevoli
requisiti di stabilità e sicurezza. Tuttavia, osservando che la principale
ragione del locatore per non consentire l’installazione era l’aspetto della
sicurezza, la corte ritenne che il locatore avesse il diritto di fare valutazioni
generali del rischio e non dovesse stabilire se una singola installazione fosse
pericolosa o recasse disturbo. Proseguì affermando che, sebbene l’interesse
dei ricorrenti a ricevere le trasmissioni dei canali televisivi in questione
dovesse essere preso in considerazione e fosse consigliabile che venissero
trovate soluzioni tecniche per tale ricezione, il diritto alla libertà di
informazione invocato non aveva una tale attinenza con il caso da potersi
ritenere che avesse qualche importanza effettiva. Infine osservò che i
ricorrenti erano stati pienamente informati dell’importanza che il locatore
attribuiva alla questione della collocazione delle antenne paraboliche e delle
conseguenze che potevano derivare da un rifiuto di osservare le indicazioni
del locatore da questo punto di vista. Sebbene il loro impianto satellitare
non ponesse nessuna minaccia effettiva alla sicurezza, non si poteva
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consentire ai loro interessi di calpestare l’importante e ragionevole interesse
del locatore a che venissero mantenuti l’ordine e il buon costume.
14. Il locatore propose ai ricorrenti di rimanere nel loro appartamento se
accettavano di rimuovere l’antenna parabolica. Essi, tuttavia, non
accettarono di fare ciò e piuttosto se ne andarono il 1° giugno 2006. Hanno
sostenuto che, soprattutto per la scarsità di appartamenti in affitto nella zona
di Stoccolma, ma anche a causa del fatto che c’era un’ordinanza giudiziaria
di sfratto contro di loro, si trovarono costretti a trasferirsi a Västerås,
all’incirca 110 chilometri ad ovest di Stoccolma. Di conseguenza, il primo
ricorrente deve compiere spostamenti molto più lunghi e costosi per andare
e tornare dal lavoro e i tre figli dei ricorrenti hanno dovuto cambiare asilo
infantile e scuola e lasciare gli amici.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
A. Il codice della proprietà fondiaria
15. La locazione di un appartamento è disciplinata soprattutto dal
capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria.
16. Il capitolo 12, sezione 2 stabilisce che il contratto di locazione deve
essere stipulato in forma scritta se il locatore o il conduttore lo richiede. Nel
caso in cui una clausola del contratto sia di difficile interpretazione, all’atto
pratico viene alla fin fine interpretata contro la persona che ha formulato
l’accordo. Poiché è quasi sempre il locatore a redigere il contratto di
locazione, il locatore deve assumersi la responsabilità di un contratto che sia
di difficile interpretazione. Nella maggior parte dei casi, i locatori utilizzano
contratti standard, il cui contenuto è il risultato di trattative tra associazioni
del mercato delle locazioni.
17. La sezione 3 contiene disposizioni sulla scadenza e la risoluzione
delle locazioni. Un contratto di locazione a tempo indeterminato, come nel
presente caso, deve essere risolto affinché cessi di applicarsi. Secondo la
sezione 4, un contratto di locazione a tempo indeterminato può essere risolto
e così cessare di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla
disdetta con preavviso di tre mesi. La sezione 8 stabilisce che, in un caso
come questo, la disdetta deve avere forma scritta e rispettare determinate
norme sulla notifica.
18. La sezione 23 stabilisce, tra l’altro, che il conduttore non può
utilizzare l’appartamento per uno scopo diverso da quello concordato.
Secondo la sezione 24, il conduttore è tenuto a prendersi adeguata cura
dell’appartamento. In generale, deve prendersene cura in un modo che si
può ragionevolmente pretendere da una persona ordinata. Inoltre, il
conduttore è tenuto a risarcire ogni danno cagionato dalla sua negligenza o
incuria.
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19. La sezione 25 contiene disposizioni sulle molestie e sulle richieste al
conduttore di tenere l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone
condizioni. La sottosezione 1 stabilisce:
“Nell’utilizzare l’appartamento, il conduttore deve garantire che le persone che
vivono nei dintorni non siano sottoposte a molestie che possano essere nocive per la
loro salute o possano in altro modo danneggiare il loro luogo di residenza a tal punto
che non dovrebbero essere ragionevolmente tollerate ... . Nell’uso dell’appartamento,
il conduttore deve altresì sotto altri aspetti rispettare tutto ciò che è richiesto per tenere
l’immobile in buono stato, ordinato ed in buone condizioni. ...”
Le molestie e la mancata soddisfazione delle richieste possono condurre
alla risoluzione del contratto di locazione, ai sensi della sezione 42.
Nel contratto di locazione possono essere incluse clausole e disposizioni
speciali. Un rifiuto del conduttore di attenersi a tali clausole e disposizioni
può anche costituire un inadempimento degli obblighi di tenere
l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone condizioni.
20. Dalla sezione 46 risulta che, se il locatore ha disdettato il contratto di
locazione, il conduttore può ancora avere diritto alla proroga del contratto.
Tuttavia, la sottosezione 1 della sezione 46 elenca numerose situazioni nelle
quali il conduttore perde il diritto alla proroga. La prima situazione, stabilita
nella sottosezione 1(1), è la risoluzione della locazione. La sezione 42
stabilisce le circostanze in cui una locazione si ritiene risolta, tra cui anche
le molestie ai residenti e il non tenere l’appartamento in buono stato,
ordinato ed in buone condizioni. La seconda situazione, disciplinata nella
sottosezione 1(2), è stata invocata dal locatore ed applicata dalla Corte
d’Appello nel presente caso. Essa riguarda l’inadempimento degli obblighi
da parte del conduttore. Se gli obblighi sono trascurati in misura talmente
grave da non essere giusto che il contratto di locazione sia prorogato, il
conduttore può perdere il diritto a tale proroga.
I lavori preparatori relativi alla seconda disposizione affermano che le
richieste di ordine al conduttore devono essere elevate al fine di consentire
al locatore di mantenere ordine e buone condizioni nell’immobile (SOU
1961:47, pp. 84-85). Gli interessi del locatore devono essere valutati alla
luce della ragionevolezza della risoluzione della locazione. Possono essere
prese in considerazione circostanze personali dolorose. Dovrebbe essere
considerata anche la possibilità di un altro appartamento nella stessa zona
(disegno di legge governativo 1968:91, Appendice A, p. 91).
L’inadempimento può consistere, per esempio, nel mancato pagamento
del canone di locazione, nel sublocare senza autorizzazione, in un rifiuto di
consentire l’accesso all’appartamento al locatore, nel non depositare il
canone di locazione senza validi motivi, nelle molestie ai residenti, nel non
tenere l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone condizioni, e
nella violazione di clausole del contratto di locazione.
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B. Procedimento nelle controversie locatizie
21. Una gran quantità di controversie locatizie viene esaminata dagli
otto tribunali regionali delle locazioni, il cui compito è, ai sensi della
sezione 4 della Legge sui Tribunali delle locazioni (Lagen om
arrendenämnder och hyresnämnder, 1973:1988), quello di esaminare
controversie riguardanti, per esempio, le clausole di una locazione e
controversie relative alla proroga di un contratto di locazione. La decisione
del Tribunale delle locazioni in una controversia sulla proroga, come nel
presente caso, può essere appellata dinanzi alla Corte d’Appello di
Stoccolma, conformemente al codice della proprietà fondiaria, capitolo 12,
sezione 70 in combinato disposto con la sezione 49. Contro la decisione
della corte non è ammessa alcuna impugnazione, conformemente alla
sezione 10 della Legge sul rito delle locazioni dinanzi alla Corte d’Appello
di Stoccolma (Lagen om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt,
1994:831).
C. Norme costituzionali sulla libertà di espressione e sulla libertà di
informazione
22. Il capitolo 1, sezione 3, sottosezione 3 della Legge costituzionale
sulla libertà di espressione (Yttrandefrihetsgrundlagen) dispone quanto
segue:
“Non è consentito alle pubbliche autorità o ad altri enti pubblici di vietare o
impedire il possesso o l’uso di supporti tecnici tali da essere necessari per ricevere
programmi radiofonici o comprendere il contenuto di registrazioni tecniche, in
ragione del contenuto di un programma radiofonico o di una registrazione tecnica,
salvo che in forza della presente legge costituzionale. La stessa disposizione si applica
a qualsiasi divieto di costruzione di reti di comunicazione terrestre per la trasmissione
di programmi radiofonici.”
23. Il capitolo 2, sezione 1, sottosezione 1 dello Strumento di Governo
(Regeringsformen) stabilisce, tra l’altro, quanto segue:
“Ad ogni cittadino devono essere garantiti i seguenti diritti e libertà nei suoi rapporti
con le istituzioni pubbliche:
1. libertà di espressione: vale a dire la libertà di comunicare informazioni e di
esprimere pensieri, opinioni e pareri, a voce, con immagini, per iscritto o in ogni altro
modo;
2. libertà di informazione: vale a dire la libertà di procurarsi e ricevere informazioni
e di mettersi in altro modo al corrente delle opinioni altrui;
...”
La sezione 12 stabilisce che i diritti e le libertà elencati possono essere
limitati soltanto per soddisfare un fine accettabile in una società
democratica. La limitazione non può mai andare oltre ciò che è necessario
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avendo riguardo al fine che l’ha provocata, né può arrivare sino al punto di
costituire una minaccia alla libera formazione dell’opinione, che costituisce
una delle basi della democrazia. Inoltre, nessuna limitazione può essere
imposta soltanto a causa di un’opinione politica, religiosa, culturale o altra
simile. Ai sensi della sezione 13, la libertà di espressione e di informazione
può essere limitata soltanto avendo riguardo alla sicurezza nazionale,
all’approvvigionamento di beni per la nazione, all’ordine pubblico e alla
sicurezza pubblica, alla reputazione di un individuo, all’inviolabilità della
vita privata e alla prevenzione e al perseguimento dei reati. La libertà di
espressione può essere limitata anche nelle attività commerciali.
24. La Legge costituzionale sulla libertà di espressione e lo Strumento di
Governo si applicano ai rapporti tra privati ed enti pubblici. Non si
applicano ai rapporti tra privati.
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA
CONVENZIONE
25. I ricorrenti si sono lamentati del fatto che fosse stata violata la loro
libertà di ricevere informazioni, dal momento che le limitazioni loro
imposte non erano state stabilite dalla legge o erano state di portata troppo
vasta rispetto a quanto necessario in una società democratica. Inoltre, hanno
sostenuto che le conseguenze – lo sfratto dal loro appartamento e il
trasferimento in un’altra città – erano state sproporzionate rispetto agli scopi
perseguiti. Si sono appoggiati all’art. 10 della Convenzione, che è formulato
come segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza
ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il
presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione
le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere
sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla
legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza
nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei
reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei
diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire
l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”
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A. Argomenti delle parti
26. Il Governo ha sostenuto che la doglianza fosse incompatibile ratione
materiae o manifestamente infondata. Ha sostenuto che la controversia nel
processo era stata limitata alla questione dell’effettiva collocazione
dell’antenna parabolica, avendo riguardo, soprattutto, agli obblighi di
contratto. La dedotta ingerenza non era sorta come conseguenza di una
decisione da parte di una pubblica autorità sul diritto di ricevere
informazioni o anche sul diritto di utilizzare o possedere un’antenna
parabolica. Piuttosto, si è verificata soltanto come conseguenza
dell’interpretazione e dell’applicazione da parte della Corte d’Appello di un
obbligo previsto in un contratto tra due parti private nella cornice di una
causa civile. In ogni caso, le autorità svedesi sarebbero responsabili soltanto
entro i limiti in cui lo Stato avesse un obbligo positivo di tutelare i diritti dei
ricorrenti in un caso di questo genere. In questo caso, il Governo era
dell’idea che la Corte d’Appello avesse trovato un giusto equilibrio tra gli
interessi concorrenti del locatore e dei ricorrenti e che non esistesse un
obbligo positivo di proteggere il diritto dei ricorrenti di ricevere
informazioni dall’ingerenza altrui. Pertanto, non c’era presumibilmente stata
un’ingerenza da parte di una pubblica autorità ai sensi dell’art. 10 della
Convenzione.
27. Se la Corte dovesse ritenere che l’art. 10 era applicabile e che vi era
stata ingerenza, il Governo ha sostenuto che l’ingerenza era prevista dalla
legge, più precisamente dal capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria,
e che perseguiva il fine legittimo di proteggere i diritti altrui, compresi
quelli del locatore, di altri conduttori e di terzi. Per quanto riguarda la
questione se la misura fosse stata “necessaria” ai sensi dell’art. 10, ha
sostenuto che fosse stato trovato un giusto equilibrio tra il diritto di
proprietà del locatore ed il suo interesse a mantenere ordine e buone
condizioni sulla sua proprietà, da un lato, e il diritto dei ricorrenti a ricevere
informazioni per mezzo di un’antenna parabolica privata, dall’altro. Inoltre,
il processo era stato equo ad ogni livello, avendo i due organi giudicanti
coinvolti fornito motivazioni estese e dettagliate dopo aver tenuto udienze
ed aver esaminato l’impianto satellitare in questione. Quindi, avendo
riguardo anche al margine di apprezzamento, la presunta ingerenza era stata
proporzionale al fine legittimo perseguito e “necessaria” ai sensi dell’art. 10
§ 2.
28. I ricorrenti hanno sostenuto che le ragioni per contestare l’azione del
locatore non erano consistite soltanto nel loro diniego che la collocazione
dell’antenna satellitare violasse il contratto di locazione, ma anche nel fatto
che tale azione violava il loro diritto alla libertà di informazione secondo la
Costituzione svedese e l’art. 10 della Convenzione. Hanno inoltre sostenuto
che la Corte d’Appello non avesse soppesato i vari interessi in alcun senso
effettivo o reale. Non aveva attribuito il giusto significato al diritto dei
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ricorrenti alla libertà di informazione e aveva omesso di tenere conto del
fatto che non c’era stato nessun rischio per la sicurezza nel caso di specie,
consentendo invece al locatore di fare valutazioni generali di rischio. I
ricorrenti hanno perciò sostenuto che c’era stata un’ingerenza nei loro diritti
ai sensi dell’art. 10. Ciò si era verificato in conseguenza dell’applicazione
della legge da parte della Corte d’Appello e, quindi, dell’esercizio da parte
dello Stato del potere giudiziario in una controversia di diritto civile. Di
conseguenza, lo Stato non poteva sottrarsi alla sua responsabilità in materia.
29. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la decisione della Corte
d’Appello mancava di un fondamento in diritto, dal momento che il loro
impianto satellitare, non attaccato al corpo principale dell’edificio, non
aveva violato l’art. 13 del contratto di locazione e di conseguenza nemmeno
il codice della proprietà fondiaria. Inoltre, l’ingerenza in questione non era
stata “necessaria”, poiché non era stato trovato un giusto equilibrio tra gli
interessi concorrenti. Sotto questo aspetto, hanno ripetuto che i loro diritti ai
sensi dell’art. 10 non erano stati rispettati e che non era stata fatta nessuna
valutazione individuale di sicurezza. Inoltre, le trasmissioni di certi canali
televisivi di particolare importanza per loro a causa del loro retroterra
culturale erano disponibili soltanto attraverso un’antenna parabolica. Ciò
non era stato messo in discussione nei procedimenti interni. Infine, non
c’era stato alcun margine di apprezzamento, poiché non era stato in
discussione nessun interesse di vitale importanza dello Stato. Piuttosto, le
motivazioni date dalla Corte d’Appello si riferivano agli interessi del
locatore. In breve, l’ingerenza non era stata proporzionata o “necessaria” ai
sensi dell’art. 10 § 2.
B. La valutazione della Corte
1. Sulla ricevibilità
30. Il Governo ha sostenuto che il caso riguardava una lite tra due parti
private su un’obbligazione contrattuale e che non vi era stato da parte di una
pubblica autorità un intervento tale da essere entrato in gioco qualche
obbligo positivo dello Stato.
31. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione,
ciascuno Stato contraente “riconosce ad ogni persona sottoposta alla [sua]
giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel ... [la] Convenzione”. Come la
Corte ha affermato nel caso Marckx c. Belgio (13 giugno 1979, § 31, Serie
A n. 31; si veda pure Young, James e Webster c. Regno Unito, 13 agosto
1981, § 49, Serie A n. 44), in aggiunta all’impegno soprattutto negativo
dello Stato di astenersi dall’ingerenza nelle garanzie previste nella
Convenzione, “possono esservi obblighi positivi intrinseci” a tali garanzie.
La responsabilità dello Stato può allora essere impegnata in conseguenza
dell’inosservanza del suo obbligo di adottare una legislazione interna.
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32. La Corte ribadisce inoltre che l’art. 10 si applica alle decisioni
giudiziarie che privano una persona della possibilità di ricevere trasmissioni
da satelliti di telecomunicazioni (Autronic AG c. Svizzera, 22 maggio 1990,
§§ 47-48, Serie A n. 178). Per di più, l’esercizio genuino ed effettivo della
libertà di espressione ai sensi dell’art. 10 può esigere misure positive di
tutela, anche nella sfera delle relazioni tra privati (si vedano Özgür Gündem
c. Turchia, n. 23144/93, §§ 42-46, CEDU 2000-III; Fuentes Bobo c.
Spagna, n. 39293/98, § 38, 29 febbraio 2000; e Appleby ed altri c. Regno
Unito, n. 44306/98, § 39, CEDU 2003-VI).
33. Per ammissione generale, la Corte non è in teoria tenuta a definire
controversie di natura puramente privata. Stando così le cose, nell’esercizio
del controllo europeo che le spetta, non può rimanere passiva laddove
l’interpretazione da parte di un tribunale interno di un atto giuridico, sia
esso una disposizione testamentaria, un contratto privato, un documento
pubblico, una disposizione di legge o una prassi amministrativa, appaia
illogica, arbitraria, discriminatoria o, più in generale, incompatibile con i
principi sottostanti alla Convenzione (si veda Pla e Puncernau c. Andorra, luglio 2004, § 59, CEDU 2004-VIII).
34. Nel presente caso, la Corte osserva che la Corte d’Appello, nella sua
decisione del 20 dicembre 2005, ha applicato ed interpretato non soltanto il
contratto di locazione concluso tra i ricorrenti ed il locatore, ma anche il
capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria. Inoltre, ha emesso una
decisione sul diritto dei ricorrenti alla libertà di informazione, previsto nella
Costituzione svedese e nella Convenzione. Il diritto interno, come
interpretato in ultima istanza dalla Corte d’Appello, ha quindi reso legittimo
il trattamento di cui i ricorrenti si sono lamentati (si vedano Marckx e
Young, James e Webster, citate sopra, e VgT Verein gegen Tierfabriken c.
Svizzera, 28 giugno 2001, § 47, CEDU 2001-VI). Infatti, lo sfratto dei
ricorrenti è stato il risultato della decisione della corte. La Corte ritiene che
la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione
per ogni conseguente violazione dell’art. 10 possa essere impegnata su
questa base.
35. Di conseguenza, tale doglianza non è incompatibile ratione
materiae. Né è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della
Convenzione. La Corte osserva inoltre che non è irricevibile per nessun
altro motivo. Deve quindi essere dichiarata ricevibile.
2. Sul merito
(a) Se vi sia stata un’ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell’art. 10
della Convenzione
36. Essendo stata dimostrata la responsabilità dello Stato convenuto, la
decisione della Corte d’Appello, secondo cui il contratto di locazione dei
ricorrenti avrebbe dovuto essere risolto a causa del loro rifiuto di smontare
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l’antenna parabolica in questione, è equivalsa ad un’“ingerenza da parte di
una pubblica autorità” nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 10.
(b) Se l’ingerenza fosse “prevista dalla legge”
37. Mentre il Governo ha sostenuto che l’ingerenza fosse prevista dalla
legge, i ricorrenti hanno sostenuto che la decisione della Corte d’Appello
mancasse di un fondamento in diritto, dal momento che il loro impianto
satellitare non era stato attaccato al muro e quindi non violava il contratto di
locazione ed il codice della proprietà fondiaria.
38. La Corte ribadisce che il Tribunale delle locazioni e la Corte
d’Appello sono giunti a conclusioni diverse quanto al fatto se l’impianto
satellitare in questione costituisse un’“antenna esterna” in violazione
dell’art. 13 del contratto di locazione e degli obblighi derivanti dal capitolo
12, sezione 25 del codice della proprietà fondiaria. Essa è dell’idea che
entrambe le interpretazioni fossero possibili e che, pertanto, l’ingerenza
possa essere considerata come “prevista dalla legge” ai sensi dell’art. 10 § 2.
(c) Se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo
39. Nell’emettere un verdetto contro i ricorrenti, la Corte d’Appello ha
tenuto conto, tra l’altro, dell’interesse del locatore a mantenere l’ordine e il
buon costume. Si potrebbe quindi ritenere che la decisione abbia mirato alla
“protezione dei … diritti altrui” ai sensi dell’art. 10 § 2.
(d) Se l’ingerenza fosse “necessaria in una società democratica”
40. La Corte ribadisce che, in conseguenza della decisione della Corte
d’Appello, i ricorrenti sono in effetti stati limitati nel ricevere informazioni
diffuse in certi programmi televisivi trasmessi via satellite.
41. Il diritto alla libertà di ricevere informazioni fondamentalmente vieta
ad un Governo di limitare una persona nel ricevere informazioni che altri
desiderano o possono volerle comunicare (si veda, tra gli altri precedenti
autorevoli, Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 74, Serie A n. 116). In un
caso come questo, in cui le informazioni desiderate erano disponibili senza
limitazioni delle emittenti televisive attraverso l’uso dell’apparecchiatura
tecnica in questione, diventano applicabili, in quanto appropriati, i principi
generali della libertà di espressione.
42. L’esame della “necessità in una società democratica” richiede alla
Corte di stabilire se l’ingerenza lamentata corrispondesse ad un “bisogno
sociale urgente”. Gli Stati contraenti hanno un certo margine di
apprezzamento nel valutare se un simile bisogno esista, ma esso va di pari
passo con il controllo europeo, la cui estensione varierà a seconda del caso.
Laddove, come nel presente caso, vi sia stata un’ingerenza nell’esercizio dei
diritti e delle libertà garantiti dall’art. 10 § 1, il controllo deve essere
rigoroso, per via dell’importanza dei diritti in questione. La necessità di
limitarli deve essere dimostrata in modo convincente (si veda, tra gli altri
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precedenti autorevoli, la sentenza sopra citata Autronic AG c. Svizzera, §
61).
43. Il compito della Corte nell’esercizio della sua funzione di controllo
non è quello di sostituirsi ai competenti tribunali interni, ma piuttosto quello
di riesaminare ai sensi dell’art. 10 le decisioni che essi hanno adottato
conformemente al loro potere di apprezzamento (si veda, tra l’altro, Fressoz
e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). In particolare,
la Corte deve stabilire se le motivazioni fornite dalle autorità nazionali per
giustificare l’ingerenza fossero “pertinenti e sufficienti” e se la misura presa
fosse “proporzionata ai fini legittimi perseguiti”. Così facendo, la Corte
deve convincersi del fatto che le autorità nazionali, basandosi su una
valutazione accettabile dei fatti pertinenti, abbiano applicato regole
conformi ai principi racchiusi nell’art. 10 (si veda, tra gli altri precedenti
autorevoli, Chauvy ed altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI).
44. Nel presente caso, la Corte osserva che i ricorrenti volevano ricevere
programmi televisivi in arabo e in persiano dal loro Paese o regione natale.
Quelle informazioni comprendevano, per esempio, notizie politiche e sociali
che potevano essere di particolare interesse per i ricorrenti, quali immigrati
dall’Iraq. Per di più, sebbene tali notizie possano essere le informazioni più
importanti protette dall’art. 10, la libertà di ricevere informazioni non si
estende soltanto ai resoconti di eventi di pubblico interesse, ma copre in
linea di principio anche le espressioni culturali, così come il puro
intrattenimento. L’importanza degli ultimi generi di informazioni non
dovrebbe essere sottovalutata, specialmente per una famiglia di immigrati
con tre figli, che può voler mantenere in contatto con la cultura e la lingua
del loro Paese di origine. Il diritto in questione era quindi di particolare
importanza per i ricorrenti.
45. Dovrebbe essere sottolineato che non è stato affermato che ci fossero
altre possibilità per i ricorrenti di ricevere questi o simili programmi
all’epoca della decisione impugnata se non attraverso l’uso
dell’installazione satellitare in questione, né che la loro antenna parabolica
potesse essere collocata in un luogo diverso. Avrebbero potuto procurarsi
alcune notizie attraverso giornali e programmi radiofonici stranieri, ma
queste fonti di informazione coprono soltanto parte di ciò che è disponibile
attraverso i programmi televisivi e non possono in alcun modo essere
equiparate a questi ultimi. Inoltre, non è stato dimostrato che il locatore
abbia in seguito installato un accesso a banda larga e ad internet o altri
mezzi alternativi che dessero ai conduttori nell’edificio la possibilità di
ricevere tali programmi televisivi.
46. E’ vero che un’antenna parabolica montata sulla facciata o che si
estende all’esterno della facciata di un edificio può porre problemi di
sicurezza, in particolare perché un locatore può essere ritenuto responsabile
per il danno cagionato da un’antenna che cade. La Corte d’Appello ha
osservato che questa era la principale ragione del rifiuto del locatore di
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permettere l’installazione dei ricorrenti. Tuttavia, nel presente caso, questo
aspetto non può avere molto peso, poiché le prove nel processo interno
hanno dimostrato che l’installazione non poneva nessuna minaccia effettiva
alla sicurezza. Essa è stata esaminata da un ingegnere e sia il Tribunale delle
locazioni che la Corte d’Appello l’hanno controllata prima di concludere
che essa era sicura. Per quanto possa essere comodo per un locatore fare
valutazioni generali del rischio senza dover controllare le singole
installazioni, tali considerazioni non possono avere molta importanza di
fronte agli interessi dei ricorrenti.
47. Nei processi interni, il locatore ha invocato anche il danno materiale
ed estetico così come l’intralcio nell’accesso all’appartamento come motivi
per vietare l’installazione satellitare. Questi problemi non sono stati
direttamente considerati dalla Corte d’Appello, ma la corte ha affermato che
il locatore aveva un interesse importante e ragionevole a mantenere l’ordine
e il buon costume. In ogni caso, non c’è alcun indizio che questi ulteriori
problemi avessero alcuna importanza pratica nel caso dei ricorrenti. In
questo caso, si dovrebbe menzionare che l’appartamento dei ricorrenti era
localizzato in uno dei sobborghi di Stoccolma, in uno stabile suddiviso in
appartamenti privo di particolari ambizioni estetiche.
48. La Corte sottolinea inoltre la statuizione della Corte d’Appello
secondo cui, mentre l’interesse dei ricorrenti a ricevere le trasmissioni
televisive doveva essere preso in considerazione, il loro diritto alla libertà di
informazione non aveva un’attinenza con il caso tale da poter essere
considerato dotato di qualche importanza effettiva. Da tale affermazione, la
Corte non può che concludere che la corte d’appello, nel valutare gli
interessi coinvolti, non è riuscita ad applicare regole conformi all’art. 10.
49. Particolare importanza deve essere attribuita anche all’esito del
presente caso, vale a dire allo sfratto dei ricorrenti dall’appartamento nel
quale essi avevano vissuto per più di sei anni. I ricorrenti hanno affermato
che, in conseguenza di ciò, essi hanno dovuto trasferirsi in un’altra città con
ripercussioni negative di tipo pratico, economico e sociale. La Corte ritiene
che lo sfratto dei ricorrenti e dei loro tre figli dalla loro abitazione sia stata
una misura che non può essere considerata proporzionale al fine perseguito.
50. Avendo riguardo a quanto sopra, la Corte conclude che, anche se è
concesso alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento,
l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti alla libertà di informazione non era
“necessaria in una società democratica” e che lo Stato convenuto è venuto
meno al proprio obbligo positivo di proteggere quel diritto. Di conseguenza
c’è stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione.
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II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.
CONVENZIONE
DELLA
51. Per ragioni simili a quelle invocate ai sensi dell’art. 10 della
Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato che lo sfratto dal loro
appartamento ha comportato una violazione del loro diritto al rispetto del
loro domicilio, ai sensi dell’art. 8.
52. Il Governo ha contestato tale argomentazione.
53. La Corte osserva che questa doglianza è collegata a quella esaminata
sopra e deve quindi allo stesso modo essere dichiarata ricevibile.
54. Tuttavia, avendo riguardo alla statuizione relativa all’art. 10 (si veda
il paragrafo 50 sopra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se,
in questo caso, vi sia stata anche una violazione dell’art. 8.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE
55. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
56. I ricorrenti hanno chiesto 66.000 corone svedesi (circa 6.500 euro) a
titolo di danno patrimoniale. La loro domanda riguarda i maggiori costi dei
tragitti del primo ricorrente verso e dal posto di lavoro per un periodo di due
anni successivo al loro trasferimento a Västerås. Quanto al danno morale,
hanno chiesto 50.000 corone svedesi (circa 5.000 euro) ciascuno o i diversi
importi che la Corte ritenga equi.
57. Il Governo ha contestato la domanda di danno patrimoniale,
affermando che i ricorrenti avrebbero potuto evitare i costi supplementari di
viaggio, accettando l’offerta del locatore di rimanere nell’appartamento. Per
quanto riguarda il danno morale, il Governo si è rimesso alla valutazione
della Corte.
58. La Corte ritiene che il primo ricorrente debba aver subito un danno
patrimoniale a causa dei più lunghi tragitti per andare e tornare dal lavoro e
ritiene ragionevole questa domanda. Di conseguenza, concede il
risarcimento per l’intero. Inoltre, la Corte ritiene appropriato attribuire un
risarcimento per il danno morale. Decidendo secondo equità, liquida ai
ricorrenti in solido tra loro 5.000 euro a tale titolo.
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B. Costi e spese
59. I ricorrenti hanno chiesto anche 229.774 corone svedesi (circa
22.500 euro) per i costi e le spese sostenuti dopo la conclusione dei
procedimenti interni. Tale importo comprende 216.575 corone svedesi (euro
21.000) per parcelle dei legali per 158 ore di lavoro; consistendo il resto
soprattutto (12.131 corone svedesi) in spese di traduzione.
60. Il Governo ha ritenuto le richieste dei ricorrenti eccessive. Ha
sostenuto che un equo indennizzo per i costi non dovrebbe superare le
66.000 corone svedesi (euro 6.500), IVA esclusa. Inoltre, 1.000 corone
svedesi (euro 100) erano accettabili per le spese.
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha diritto al
rimborso dei costi e delle spese soltanto nella misura in cui si dimostri che
queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e che sono
ragionevoli nel loro ammontare. Nel presente caso, avuto riguardo alle
informazioni in suo possesso e ai suddetti criteri, la Corte ritiene giusto
attribuire la somma di euro 10.000, IVA inclusa, a copertura dei costi
sostenuti a qualunque titolo per il procedimento dinanzi alla Corte.
C. Interessi moratori
62. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora
sul tasso marginale di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato
di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione;
3. Ritiene che non vi sia alcun bisogno di esaminare la doglianza ai sensi
dell’art. 8 della Convenzione;
4. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti in solido tra loro,
entro tre mesi dalla data in cui la sentenza divenga definitiva ai sensi
dell’art. 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi, da convertirsi in
corone svedesi al tasso applicabile alla data del pagamento:
(i) euro 6.500 (seimilacinquecento euro) a titolo di danno
patrimoniale;
(ii) euro 5.000 (cinquemila euro) a titolo di danno morale;
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(iii) euro 10.000 (diecimila euro) a titolo di costi e spese;
(iv) ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta sulle
suddette somme;
(b) che, dalla scadenza del suddetto periodo di tre mesi sino al saldo, i
suddetti importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso
pari a quello marginale della Banca Centrale Europea applicabile
durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5. Respinge per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 16 dicembre 2008, in
applicazione dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Santiago Quesada
Cancelliere
Josep Casadevall
Presidente
Copyright © 2009 UFTDU
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło