23883/06

WyrokETPCz2008-12-16ECLI:CE:ECHR:2008:1216JUD002388306

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy decyzja sądu krajowego o eksmisji najemców z powodu odmowy usunięcia anteny satelitarnej, służącej do odbioru programów w języku ojczystym, stanowiła nieproporcjonalną ingerencję w ich prawo do wolności otrzymywania informacji (art. 10 Konwencji) oraz czy państwo pozwane wypełniło swój pozytywny obowiązek ochrony tego prawa?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że decyzja szwedzkiego sądu apelacyjnego, skutkująca eksmisją skarżących z powodu odmowy usunięcia anteny satelitarnej, stanowiła ingerencję w ich prawo do wolności otrzymywania informacji na podstawie art. 10 Konwencji. Trybunał podkreślił, że choć ingerencja była „przewidziana przez prawo” i dążyła do „ochrony praw innych”, nie była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”. Sąd krajowy nie nadał należytej wagi prawu skarżących do wolności informacji, zwłaszcza w kontekście ich pochodzenia kulturowego i braku alternatywnych źródeł programów. Mimo że instalacja anteny była bezpieczna, sąd krajowy oparł się na ogólnych ocenach ryzyka wynajmującego, co Trybunał uznał za niewystarczające. Eksmisja, jako konsekwencja, została uznana za nieproporcjonalną do zamierzonego celu, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia pozytywnego obowiązku państwa w zakresie ochrony art. 10.
Stan faktyczny
Skarżący, Adnan Khurshid Mustafa i Weldan Tarzibachi, para pochodzenia irackiego z trójką dzieci, wynajmowali mieszkanie w Sztokholmie od 1999 roku. Używali anteny satelitarnej do odbioru programów telewizyjnych w języku arabskim i perskim. Nowy wynajmujący zażądał usunięcia anteny, powołując się na klauzulę w umowie najmu. Mimo że skarżący zmodyfikowali instalację, a ekspertyza inżynierska potwierdziła jej bezpieczeństwo, wynajmujący dążył do ich eksmisji. Sąd apelacyjny uznał, że skarżący naruszyli warunki najmu, co doprowadziło do ich eksmisji i przymusowej przeprowadzki do innego miasta, Västerås, około 110 km od Sztokholmu, co wiązało się z negatywnymi konsekwencjami praktycznymi, ekonomicznymi i społecznymi.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie art. 10 Konwencji. 3. Uznaje, że nie ma potrzeby badania skargi na podstawie art. 8 Konwencji. 4. Zasądza na rzecz skarżących solidarnie: 6 500 EUR tytułem szkody majątkowej, 5 000 EUR tytułem szkody niemajątkowej, 10 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, powiększone o odsetki ustawowe. 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   TERZA SEZIONE   CASO KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   (Ricorso n. 23883/06)   SENTENZA   STRASBURGO   dicembre 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della   Convenzione. Può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   Nel caso Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Josep Casadevall, Presidente,   Elisabet Fura-Sandström,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Egbert Myjer,   Luis López Guerra,   Ann Power, giudici,   e da Santiago Quesada, Cancelliere di Sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 25 novembre 2008,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 23883/06) diretto contro il Regno   di Svezia, con il quale due cittadini svedesi, il sig. Adnan Khurshid Mustafa   e la sig.ra Weldan Tarzibachi (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte il 12   giugno 2006 ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei   diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. I ricorrenti sono rappresentati dal sig. U. Isaksson, un avvocato che   esercita la professione a Stoccolma, e dal sig. P.-G. Nyström e dalla sig.ra S.   Wikström, avvocati dell’Associazione degli Inquilini di Stoccolma. Il   Governo svedese (“il Governo”) è rappresentato dal proprio agente, il sig.   C.-H. Ehrenkrona, del Ministero degli Affari esteri.   3. I ricorrenti hanno sostenuto che il loro sfratto dal loro appartamento a   causa del rifiuto di rimuovere un’antenna parabolica ha comportato   violazioni degli artt. 8 e 10 della Convenzione.   4. Il 22 giugno 2007 il Presidente della Terza Sezione ha deciso di   comunicare il ricorso al Governo. E’ stato anche deciso di esaminare   congiuntamente la ricevibilità ed il merito del ricorso (art. 29 § 3).   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. I ricorrenti, una coppia sposata di origine irachena, sono nati   rispettivamente nel 1957 e nel 1963 e vivono a Västerås. Hanno tre figli,   che adesso hanno 18, 16 e 8 anni d’età.   6. A partire dal 1° novembre 1999, hanno preso in affitto un   appartamento a Rinkeby, un sobborgo di Stoccolma. L’art. 13 delle clausole   speciali del contratto di locazione stabiliva quanto segue:   “Il conduttore si impegna a non montare, senza specifica autorizzazione, cartelli,   targhe, tendoni da sole, antenne esterne e cose simili sullo stabile.”   Il contratto stabiliva inoltre, come clausola generale, che i conduttori   erano obbligati a prendersi adeguata cura dell’appartamento e a mantenere   buone condizioni igieniche, ordine e buon costume in casa.   7. Sembra che, quando i ricorrenti andarono a vivere nell’appartamento   affittato, ci fosse un’antenna parabolica montata sulla facciata, vicino ad una   delle finestre dell’appartamento. I ricorrenti se ne servirono al fine di   ricevere programmi televisivi in arabo e in persiano.   8. Nell’ottobre 2003, cambiò il proprietario dell’appartamento dei   ricorrenti. Il nuovo locatore, una società immobiliare, chiese che fosse   smontata l’antenna parabolica. I ricorrenti non ottemperarono e, con lettera   del 2 aprile 2004, la società comunicò ai ricorrenti la disdetta del contratto   di locazione a partire dal 31 luglio 2004.   9. Inoltre, nell’aprile 2004, il locatore procedette per vie legali dinanzi al   Tribunale delle locazioni (hyresnämnden) di Stoccolma contro i ricorrenti   ed alcuni altri inquilini, che avevano installato antenne paraboliche nello   stesso stabile. Il locatore chiese l’esecuzione della disdetta, sostenendo che   l’installazione dell’antenna parabolica da parte dei ricorrenti violava   l’espresso divieto dell’art. 13 del contratto di locazione e che, non   rispettando l’indicazione di smontare l’antenna, essi avevano omesso di   mantenere buone condizioni igieniche, ordine e buon costume. Sostenendo   di essere contrario soltanto alle antenne paraboliche montate sulla facciata o   all’esterno della facciata dello stabile, consentendo, per esempio, le antenne   poste su un terrazzo, il locatore sostenne che il divieto di tali impianti avesse   considerevole importanza, dal momento che gli impianti rischiavano di   cagionare danni a persone e cose per i quali sarebbe stato ritenuto   responsabile il locatore, danneggiavano lo stabile materialmente ed   esteticamente ed ostacolavano l’accesso dei soccorritori e del locatore   all’appartamento.   10. Poco dopo aver ricevuto la disdetta, i ricorrenti smontarono   l’antenna parabolica esistente. Tuttavia, al suo posto realizzarono un nuovo   impianto, mettendo sul pavimento della cucina un appoggiaferro dal quale si   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   allungava, attraverso una piccola finestra aperta, un braccio, su cui era   montata l’antenna parabolica. L’installazione poteva essere tirata indietro in   cucina quando non veniva utilizzata. Su richiesta dell’Associazione degli   Inquilini, un ingegnere, il sig. S. Tornefelt, esaminò l’impianto il 26 agosto   2004. Egli ritenne che esso fosse molto stabile, ma suggerì, per ragioni di   sicurezza, di fissare un cavo d’acciaio tra l’antenna e l’appoggiaferro. I   ricorrenti fecero l’aggiunta consigliata.   11. Dinanzi al Tribunale delle locazioni, i ricorrenti, così come gli altri   inquilini citati in giudizio, contestarono le pretese del locatore. Affermarono   che, montando antenne paraboliche per la ricezione di programmi televisivi,   alcuni dei quali erano trasmessi nelle loro madrelingue, essi stavano   esercitando la loro libertà di ricevere informazioni, come tutelata dalla   Costituzione svedese, dall’art. 10 della Convenzione e dal diritto   comunitario. Gli interessi del locatore, come stabilito nel capitolo 12,   sezione 25 del codice della proprietà fondiaria (Jordabalken), dovevano   essere bilanciati con tale libertà. I ricorrenti affermarono inoltre di avere   ormai soddisfatto la richiesta del locatore di smontare il precedente impianto   satellitare. Il nuovo impianto era presumibilmente conforme alle   disposizioni del contratto di locazione. Facendo riferimento al parere del   sig. Tornefelt, sostennero inoltre che esso fosse sicuro e che non arrecasse   danno allo stabile.   Il locatore sostenne, in aggiunta a ciò che aveva precedentemente   affermato, che egli stava lavorando ad una soluzione per far installare   nell’abitazione un accesso a banda larga e ad internet, che avrebbe   presumibilmente dato accesso ai canali televisivi desiderati.   12. A seguito di un esame dell’impianto satellitare dei ricorrenti, il   Tribunale delle locazioni, con decisione del 21 ottobre 2004, emise un   verdetto a loro favorevole. Il Tribunale in generale osservò che la   valutazione se i conduttori avessero tralasciato di osservare i loro obblighi   montando antenne paraboliche doveva comportare il bilanciamento degli   interessi del locatore – che potevano essere più o meno forti a seconda di   come erano stati realizzati gli attuali impianti – e degli interessi dei   conduttori ad utilizzare un’antenna parabolica – che potevano anche   cambiare a seconda che ci fossero mezzi alternativi di ricezione dei canali   televisivi in questione. Nel caso dei ricorrenti, il Tribunale ritenne che il   fatto che il nuovo impianto satellitare si prolungasse attraverso una finestra   non comportasse una violazione dell’art. 13 del contratto di locazione. Con   riguardo all’obbligo di mantenere buone condizioni igieniche, ordine e buon   costume in casa, il Tribunale ritenne che l’attuale installazione non recasse e   non potesse recare danno all’abitazione. Inoltre, la responsabilità del   locatore per danni a persone e cose avrebbe potuto ragionevolmente   insorgere soltanto se egli fosse stato in grado di prevenire il montaggio e   l’uso dell’antenna parabolica, il che non era, se il Tribunale ritenne che il   locatore non avesse alcun diritto a tale prevenzione. Per di più, avendo   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   riguardo al parere del sig. Tornefelt e al proprio esame, il Tribunale ritenne   che il rischio di danno cagionato dall’installazione fosse trascurabile.   Inoltre, non riuscì a rinvenire alcuna prova che l’impianto ostacolasse   l’accesso dei soccorritori all’appartamento. L’unico inconveniente per il   locatore era costituito dagli aspetti estetici. Tuttavia, l’interesse dei   ricorrenti a poter guardare programmi televisivi che non erano accessibili   con altri mezzi disponibili aveva un peso maggiore, e l’impianto satellitare   non poteva quindi essere considerato contrario a buone condizioni igieniche,   all’ordine e al buon costume.   13. Il locatore propose appello alla Corte d’Appello di Stoccolma (Svea   hovrätt). La corte tenne un’udienza orale nella quale, tra l’altro, depose il   sig. Tornefelt. Fece altresì un esame dell’impianto satellitare dei ricorrenti.   Con decisione definitiva del 20 dicembre 2005, la corte ritenne che i   ricorrenti non avessero rispettato i loro obblighi di conduttori, secondo il   contratto di locazione ed il capitolo 12, sezione 25 del codice della proprietà   fondiaria, a tal punto che il contratto non avrebbe dovuto essere prorogato,   conformemente al capitolo 12, sezione 46, sottosezione 1(2) del codice.   Venne loro concessa una proroga fino al 31 marzo 2006 per abbandonare   l’appartamento. La corte ritenne che il locatore avesse fatto una giusta   distinzione tra impianti satellitari accettabili ed inaccettabili e che avesse   esposto motivi convincenti per non consentire antenne montate sulla   facciata o che si protendessero in altro modo all’esterno di essa. Osservò   che le prove dimostravano che l’antenna dei ricorrenti si trovava   praticamente sempre in una posizione fuori dalla finestra della cucina e   costituiva perciò un’installazione fissa, e concluse, contrariamente al   Tribunale delle locazioni, che la sua collocazione violava l’art. 13 del   contratto di locazione. Nel valutare la gravità di tale inadempimento del   contratto, la corte concluse innanzitutto, con riferimento alla deposizione   del sig. Tornefelt, che l’impianto satellitare rispondeva a ragionevoli   requisiti di stabilità e sicurezza. Tuttavia, osservando che la principale   ragione del locatore per non consentire l’installazione era l’aspetto della   sicurezza, la corte ritenne che il locatore avesse il diritto di fare valutazioni   generali del rischio e non dovesse stabilire se una singola installazione fosse   pericolosa o recasse disturbo. Proseguì affermando che, sebbene l’interesse   dei ricorrenti a ricevere le trasmissioni dei canali televisivi in questione   dovesse essere preso in considerazione e fosse consigliabile che venissero   trovate soluzioni tecniche per tale ricezione, il diritto alla libertà di   informazione invocato non aveva una tale attinenza con il caso da potersi   ritenere che avesse qualche importanza effettiva. Infine osservò che i   ricorrenti erano stati pienamente informati dell’importanza che il locatore   attribuiva alla questione della collocazione delle antenne paraboliche e delle   conseguenze che potevano derivare da un rifiuto di osservare le indicazioni   del locatore da questo punto di vista. Sebbene il loro impianto satellitare   non ponesse nessuna minaccia effettiva alla sicurezza, non si poteva   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   consentire ai loro interessi di calpestare l’importante e ragionevole interesse   del locatore a che venissero mantenuti l’ordine e il buon costume.   14. Il locatore propose ai ricorrenti di rimanere nel loro appartamento se   accettavano di rimuovere l’antenna parabolica. Essi, tuttavia, non   accettarono di fare ciò e piuttosto se ne andarono il 1° giugno 2006. Hanno   sostenuto che, soprattutto per la scarsità di appartamenti in affitto nella zona   di Stoccolma, ma anche a causa del fatto che c’era un’ordinanza giudiziaria   di sfratto contro di loro, si trovarono costretti a trasferirsi a Västerås,   all’incirca 110 chilometri ad ovest di Stoccolma. Di conseguenza, il primo   ricorrente deve compiere spostamenti molto più lunghi e costosi per andare   e tornare dal lavoro e i tre figli dei ricorrenti hanno dovuto cambiare asilo   infantile e scuola e lasciare gli amici.   II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI   A. Il codice della proprietà fondiaria   15. La locazione di un appartamento è disciplinata soprattutto dal   capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria.   16. Il capitolo 12, sezione 2 stabilisce che il contratto di locazione deve   essere stipulato in forma scritta se il locatore o il conduttore lo richiede. Nel   caso in cui una clausola del contratto sia di difficile interpretazione, all’atto   pratico viene alla fin fine interpretata contro la persona che ha formulato   l’accordo. Poiché è quasi sempre il locatore a redigere il contratto di   locazione, il locatore deve assumersi la responsabilità di un contratto che sia   di difficile interpretazione. Nella maggior parte dei casi, i locatori utilizzano   contratti standard, il cui contenuto è il risultato di trattative tra associazioni   del mercato delle locazioni.   17. La sezione 3 contiene disposizioni sulla scadenza e la risoluzione   delle locazioni. Un contratto di locazione a tempo indeterminato, come nel   presente caso, deve essere risolto affinché cessi di applicarsi. Secondo la   sezione 4, un contratto di locazione a tempo indeterminato può essere risolto   e così cessare di applicarsi dal primo giorno del mese successivo alla   disdetta con preavviso di tre mesi. La sezione 8 stabilisce che, in un caso   come questo, la disdetta deve avere forma scritta e rispettare determinate   norme sulla notifica.   18. La sezione 23 stabilisce, tra l’altro, che il conduttore non può   utilizzare l’appartamento per uno scopo diverso da quello concordato.   Secondo la sezione 24, il conduttore è tenuto a prendersi adeguata cura   dell’appartamento. In generale, deve prendersene cura in un modo che si   può ragionevolmente pretendere da una persona ordinata. Inoltre, il   conduttore è tenuto a risarcire ogni danno cagionato dalla sua negligenza o   incuria.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   19. La sezione 25 contiene disposizioni sulle molestie e sulle richieste al   conduttore di tenere l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone   condizioni. La sottosezione 1 stabilisce:   “Nell’utilizzare l’appartamento, il conduttore deve garantire che le persone che   vivono nei dintorni non siano sottoposte a molestie che possano essere nocive per la   loro salute o possano in altro modo danneggiare il loro luogo di residenza a tal punto   che non dovrebbero essere ragionevolmente tollerate ... . Nell’uso dell’appartamento,   il conduttore deve altresì sotto altri aspetti rispettare tutto ciò che è richiesto per tenere   l’immobile in buono stato, ordinato ed in buone condizioni. ...”   Le molestie e la mancata soddisfazione delle richieste possono condurre   alla risoluzione del contratto di locazione, ai sensi della sezione 42.   Nel contratto di locazione possono essere incluse clausole e disposizioni   speciali. Un rifiuto del conduttore di attenersi a tali clausole e disposizioni   può anche costituire un inadempimento degli obblighi di tenere   l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone condizioni.   20. Dalla sezione 46 risulta che, se il locatore ha disdettato il contratto di   locazione, il conduttore può ancora avere diritto alla proroga del contratto.   Tuttavia, la sottosezione 1 della sezione 46 elenca numerose situazioni nelle   quali il conduttore perde il diritto alla proroga. La prima situazione, stabilita   nella sottosezione 1(1), è la risoluzione della locazione. La sezione 42   stabilisce le circostanze in cui una locazione si ritiene risolta, tra cui anche   le molestie ai residenti e il non tenere l’appartamento in buono stato,   ordinato ed in buone condizioni. La seconda situazione, disciplinata nella   sottosezione 1(2), è stata invocata dal locatore ed applicata dalla Corte   d’Appello nel presente caso. Essa riguarda l’inadempimento degli obblighi   da parte del conduttore. Se gli obblighi sono trascurati in misura talmente   grave da non essere giusto che il contratto di locazione sia prorogato, il   conduttore può perdere il diritto a tale proroga.   I lavori preparatori relativi alla seconda disposizione affermano che le   richieste di ordine al conduttore devono essere elevate al fine di consentire   al locatore di mantenere ordine e buone condizioni nell’immobile (SOU   1961:47, pp. 84-85). Gli interessi del locatore devono essere valutati alla   luce della ragionevolezza della risoluzione della locazione. Possono essere   prese in considerazione circostanze personali dolorose. Dovrebbe essere   considerata anche la possibilità di un altro appartamento nella stessa zona   (disegno di legge governativo 1968:91, Appendice A, p. 91).   L’inadempimento può consistere, per esempio, nel mancato pagamento   del canone di locazione, nel sublocare senza autorizzazione, in un rifiuto di   consentire l’accesso all’appartamento al locatore, nel non depositare il   canone di locazione senza validi motivi, nelle molestie ai residenti, nel non   tenere l’appartamento in buono stato, ordinato ed in buone condizioni, e   nella violazione di clausole del contratto di locazione.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   B. Procedimento nelle controversie locatizie   21. Una gran quantità di controversie locatizie viene esaminata dagli   otto tribunali regionali delle locazioni, il cui compito è, ai sensi della   sezione 4 della Legge sui Tribunali delle locazioni (Lagen om   arrendenämnder och hyresnämnder, 1973:1988), quello di esaminare   controversie riguardanti, per esempio, le clausole di una locazione e   controversie relative alla proroga di un contratto di locazione. La decisione   del Tribunale delle locazioni in una controversia sulla proroga, come nel   presente caso, può essere appellata dinanzi alla Corte d’Appello di   Stoccolma, conformemente al codice della proprietà fondiaria, capitolo 12,   sezione 70 in combinato disposto con la sezione 49. Contro la decisione   della corte non è ammessa alcuna impugnazione, conformemente alla   sezione 10 della Legge sul rito delle locazioni dinanzi alla Corte d’Appello   di Stoccolma (Lagen om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt,   1994:831).   C. Norme costituzionali sulla libertà di espressione e sulla libertà di   informazione   22. Il capitolo 1, sezione 3, sottosezione 3 della Legge costituzionale   sulla libertà di espressione (Yttrandefrihetsgrundlagen) dispone quanto   segue:   “Non è consentito alle pubbliche autorità o ad altri enti pubblici di vietare o   impedire il possesso o l’uso di supporti tecnici tali da essere necessari per ricevere   programmi radiofonici o comprendere il contenuto di registrazioni tecniche, in   ragione del contenuto di un programma radiofonico o di una registrazione tecnica,   salvo che in forza della presente legge costituzionale. La stessa disposizione si applica   a qualsiasi divieto di costruzione di reti di comunicazione terrestre per la trasmissione   di programmi radiofonici.”   23. Il capitolo 2, sezione 1, sottosezione 1 dello Strumento di Governo   (Regeringsformen) stabilisce, tra l’altro, quanto segue:   “Ad ogni cittadino devono essere garantiti i seguenti diritti e libertà nei suoi rapporti   con le istituzioni pubbliche:   1. libertà di espressione: vale a dire la libertà di comunicare informazioni e di   esprimere pensieri, opinioni e pareri, a voce, con immagini, per iscritto o in ogni altro   modo;   2. libertà di informazione: vale a dire la libertà di procurarsi e ricevere informazioni   e di mettersi in altro modo al corrente delle opinioni altrui;   ...”   La sezione 12 stabilisce che i diritti e le libertà elencati possono essere   limitati soltanto per soddisfare un fine accettabile in una società   democratica. La limitazione non può mai andare oltre ciò che è necessario   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   avendo riguardo al fine che l’ha provocata, né può arrivare sino al punto di   costituire una minaccia alla libera formazione dell’opinione, che costituisce   una delle basi della democrazia. Inoltre, nessuna limitazione può essere   imposta soltanto a causa di un’opinione politica, religiosa, culturale o altra   simile. Ai sensi della sezione 13, la libertà di espressione e di informazione   può essere limitata soltanto avendo riguardo alla sicurezza nazionale,   all’approvvigionamento di beni per la nazione, all’ordine pubblico e alla   sicurezza pubblica, alla reputazione di un individuo, all’inviolabilità della   vita privata e alla prevenzione e al perseguimento dei reati. La libertà di   espressione può essere limitata anche nelle attività commerciali.   24. La Legge costituzionale sulla libertà di espressione e lo Strumento di   Governo si applicano ai rapporti tra privati ed enti pubblici. Non si   applicano ai rapporti tra privati.   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA   CONVENZIONE   25. I ricorrenti si sono lamentati del fatto che fosse stata violata la loro   libertà di ricevere informazioni, dal momento che le limitazioni loro   imposte non erano state stabilite dalla legge o erano state di portata troppo   vasta rispetto a quanto necessario in una società democratica. Inoltre, hanno   sostenuto che le conseguenze – lo sfratto dal loro appartamento e il   trasferimento in un’altra città – erano state sproporzionate rispetto agli scopi   perseguiti. Si sono appoggiati all’art. 10 della Convenzione, che è formulato   come segue:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà   d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza   ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il   presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre ad un regime di autorizzazione   le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.   2. L’esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere   sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla   legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza   nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei   reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei   diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire   l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.”   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   A. Argomenti delle parti   26. Il Governo ha sostenuto che la doglianza fosse incompatibile ratione   materiae o manifestamente infondata. Ha sostenuto che la controversia nel   processo era stata limitata alla questione dell’effettiva collocazione   dell’antenna parabolica, avendo riguardo, soprattutto, agli obblighi di   contratto. La dedotta ingerenza non era sorta come conseguenza di una   decisione da parte di una pubblica autorità sul diritto di ricevere   informazioni o anche sul diritto di utilizzare o possedere un’antenna   parabolica. Piuttosto, si è verificata soltanto come conseguenza   dell’interpretazione e dell’applicazione da parte della Corte d’Appello di un   obbligo previsto in un contratto tra due parti private nella cornice di una   causa civile. In ogni caso, le autorità svedesi sarebbero responsabili soltanto   entro i limiti in cui lo Stato avesse un obbligo positivo di tutelare i diritti dei   ricorrenti in un caso di questo genere. In questo caso, il Governo era   dell’idea che la Corte d’Appello avesse trovato un giusto equilibrio tra gli   interessi concorrenti del locatore e dei ricorrenti e che non esistesse un   obbligo positivo di proteggere il diritto dei ricorrenti di ricevere   informazioni dall’ingerenza altrui. Pertanto, non c’era presumibilmente stata   un’ingerenza da parte di una pubblica autorità ai sensi dell’art. 10 della   Convenzione.   27. Se la Corte dovesse ritenere che l’art. 10 era applicabile e che vi era   stata ingerenza, il Governo ha sostenuto che l’ingerenza era prevista dalla   legge, più precisamente dal capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria,   e che perseguiva il fine legittimo di proteggere i diritti altrui, compresi   quelli del locatore, di altri conduttori e di terzi. Per quanto riguarda la   questione se la misura fosse stata “necessaria” ai sensi dell’art. 10, ha   sostenuto che fosse stato trovato un giusto equilibrio tra il diritto di   proprietà del locatore ed il suo interesse a mantenere ordine e buone   condizioni sulla sua proprietà, da un lato, e il diritto dei ricorrenti a ricevere   informazioni per mezzo di un’antenna parabolica privata, dall’altro. Inoltre,   il processo era stato equo ad ogni livello, avendo i due organi giudicanti   coinvolti fornito motivazioni estese e dettagliate dopo aver tenuto udienze   ed aver esaminato l’impianto satellitare in questione. Quindi, avendo   riguardo anche al margine di apprezzamento, la presunta ingerenza era stata   proporzionale al fine legittimo perseguito e “necessaria” ai sensi dell’art. 10   § 2.   28. I ricorrenti hanno sostenuto che le ragioni per contestare l’azione del   locatore non erano consistite soltanto nel loro diniego che la collocazione   dell’antenna satellitare violasse il contratto di locazione, ma anche nel fatto   che tale azione violava il loro diritto alla libertà di informazione secondo la   Costituzione svedese e l’art. 10 della Convenzione. Hanno inoltre sostenuto   che la Corte d’Appello non avesse soppesato i vari interessi in alcun senso   effettivo o reale. Non aveva attribuito il giusto significato al diritto dei     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   ricorrenti alla libertà di informazione e aveva omesso di tenere conto del   fatto che non c’era stato nessun rischio per la sicurezza nel caso di specie,   consentendo invece al locatore di fare valutazioni generali di rischio. I   ricorrenti hanno perciò sostenuto che c’era stata un’ingerenza nei loro diritti   ai sensi dell’art. 10. Ciò si era verificato in conseguenza dell’applicazione   della legge da parte della Corte d’Appello e, quindi, dell’esercizio da parte   dello Stato del potere giudiziario in una controversia di diritto civile. Di   conseguenza, lo Stato non poteva sottrarsi alla sua responsabilità in materia.   29. I ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la decisione della Corte   d’Appello mancava di un fondamento in diritto, dal momento che il loro   impianto satellitare, non attaccato al corpo principale dell’edificio, non   aveva violato l’art. 13 del contratto di locazione e di conseguenza nemmeno   il codice della proprietà fondiaria. Inoltre, l’ingerenza in questione non era   stata “necessaria”, poiché non era stato trovato un giusto equilibrio tra gli   interessi concorrenti. Sotto questo aspetto, hanno ripetuto che i loro diritti ai   sensi dell’art. 10 non erano stati rispettati e che non era stata fatta nessuna   valutazione individuale di sicurezza. Inoltre, le trasmissioni di certi canali   televisivi di particolare importanza per loro a causa del loro retroterra   culturale erano disponibili soltanto attraverso un’antenna parabolica. Ciò   non era stato messo in discussione nei procedimenti interni. Infine, non   c’era stato alcun margine di apprezzamento, poiché non era stato in   discussione nessun interesse di vitale importanza dello Stato. Piuttosto, le   motivazioni date dalla Corte d’Appello si riferivano agli interessi del   locatore. In breve, l’ingerenza non era stata proporzionata o “necessaria” ai   sensi dell’art. 10 § 2.   B. La valutazione della Corte   1. Sulla ricevibilità   30. Il Governo ha sostenuto che il caso riguardava una lite tra due parti   private su un’obbligazione contrattuale e che non vi era stato da parte di una   pubblica autorità un intervento tale da essere entrato in gioco qualche   obbligo positivo dello Stato.   31. La Corte ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 della Convenzione,   ciascuno Stato contraente “riconosce ad ogni persona sottoposta alla [sua]   giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel ... [la] Convenzione”. Come la   Corte ha affermato nel caso Marckx c. Belgio (13 giugno 1979, § 31, Serie   A n. 31; si veda pure Young, James e Webster c. Regno Unito, 13 agosto   1981, § 49, Serie A n. 44), in aggiunta all’impegno soprattutto negativo   dello Stato di astenersi dall’ingerenza nelle garanzie previste nella   Convenzione, “possono esservi obblighi positivi intrinseci” a tali garanzie.   La responsabilità dello Stato può allora essere impegnata in conseguenza   dell’inosservanza del suo obbligo di adottare una legislazione interna.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   32. La Corte ribadisce inoltre che l’art. 10 si applica alle decisioni   giudiziarie che privano una persona della possibilità di ricevere trasmissioni   da satelliti di telecomunicazioni (Autronic AG c. Svizzera, 22 maggio 1990,   §§ 47-48, Serie A n. 178). Per di più, l’esercizio genuino ed effettivo della   libertà di espressione ai sensi dell’art. 10 può esigere misure positive di   tutela, anche nella sfera delle relazioni tra privati (si vedano Özgür Gündem   c. Turchia, n. 23144/93, §§ 42-46, CEDU 2000-III; Fuentes Bobo c.   Spagna, n. 39293/98, § 38, 29 febbraio 2000; e Appleby ed altri c. Regno   Unito, n. 44306/98, § 39, CEDU 2003-VI).   33. Per ammissione generale, la Corte non è in teoria tenuta a definire   controversie di natura puramente privata. Stando così le cose, nell’esercizio   del controllo europeo che le spetta, non può rimanere passiva laddove   l’interpretazione da parte di un tribunale interno di un atto giuridico, sia   esso una disposizione testamentaria, un contratto privato, un documento   pubblico, una disposizione di legge o una prassi amministrativa, appaia   illogica, arbitraria, discriminatoria o, più in generale, incompatibile con i   principi sottostanti alla Convenzione (si veda Pla e Puncernau c. Andorra,   luglio 2004, § 59, CEDU 2004-VIII).   34. Nel presente caso, la Corte osserva che la Corte d’Appello, nella sua   decisione del 20 dicembre 2005, ha applicato ed interpretato non soltanto il   contratto di locazione concluso tra i ricorrenti ed il locatore, ma anche il   capitolo 12 del codice della proprietà fondiaria. Inoltre, ha emesso una   decisione sul diritto dei ricorrenti alla libertà di informazione, previsto nella   Costituzione svedese e nella Convenzione. Il diritto interno, come   interpretato in ultima istanza dalla Corte d’Appello, ha quindi reso legittimo   il trattamento di cui i ricorrenti si sono lamentati (si vedano Marckx e   Young, James e Webster, citate sopra, e VgT Verein gegen Tierfabriken c.   Svizzera, 28 giugno 2001, § 47, CEDU 2001-VI). Infatti, lo sfratto dei   ricorrenti è stato il risultato della decisione della corte. La Corte ritiene che   la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi dell’art. 1 della Convenzione   per ogni conseguente violazione dell’art. 10 possa essere impegnata su   questa base.   35. Di conseguenza, tale doglianza non è incompatibile ratione   materiae. Né è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35 § 3 della   Convenzione. La Corte osserva inoltre che non è irricevibile per nessun   altro motivo. Deve quindi essere dichiarata ricevibile.   2. Sul merito   (a) Se vi sia stata un’ingerenza nei diritti dei ricorrenti ai sensi dell’art. 10   della Convenzione   36. Essendo stata dimostrata la responsabilità dello Stato convenuto, la   decisione della Corte d’Appello, secondo cui il contratto di locazione dei   ricorrenti avrebbe dovuto essere risolto a causa del loro rifiuto di smontare     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   l’antenna parabolica in questione, è equivalsa ad un’“ingerenza da parte di   una pubblica autorità” nell’esercizio dei diritti garantiti dall’art. 10.   (b) Se l’ingerenza fosse “prevista dalla legge”   37. Mentre il Governo ha sostenuto che l’ingerenza fosse prevista dalla   legge, i ricorrenti hanno sostenuto che la decisione della Corte d’Appello   mancasse di un fondamento in diritto, dal momento che il loro impianto   satellitare non era stato attaccato al muro e quindi non violava il contratto di   locazione ed il codice della proprietà fondiaria.   38. La Corte ribadisce che il Tribunale delle locazioni e la Corte   d’Appello sono giunti a conclusioni diverse quanto al fatto se l’impianto   satellitare in questione costituisse un’“antenna esterna” in violazione   dell’art. 13 del contratto di locazione e degli obblighi derivanti dal capitolo   12, sezione 25 del codice della proprietà fondiaria. Essa è dell’idea che   entrambe le interpretazioni fossero possibili e che, pertanto, l’ingerenza   possa essere considerata come “prevista dalla legge” ai sensi dell’art. 10 § 2.   (c) Se l’ingerenza perseguisse un fine legittimo   39. Nell’emettere un verdetto contro i ricorrenti, la Corte d’Appello ha   tenuto conto, tra l’altro, dell’interesse del locatore a mantenere l’ordine e il   buon costume. Si potrebbe quindi ritenere che la decisione abbia mirato alla   “protezione dei … diritti altrui” ai sensi dell’art. 10 § 2.   (d) Se l’ingerenza fosse “necessaria in una società democratica”   40. La Corte ribadisce che, in conseguenza della decisione della Corte   d’Appello, i ricorrenti sono in effetti stati limitati nel ricevere informazioni   diffuse in certi programmi televisivi trasmessi via satellite.   41. Il diritto alla libertà di ricevere informazioni fondamentalmente vieta   ad un Governo di limitare una persona nel ricevere informazioni che altri   desiderano o possono volerle comunicare (si veda, tra gli altri precedenti   autorevoli, Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, § 74, Serie A n. 116). In un   caso come questo, in cui le informazioni desiderate erano disponibili senza   limitazioni delle emittenti televisive attraverso l’uso dell’apparecchiatura   tecnica in questione, diventano applicabili, in quanto appropriati, i principi   generali della libertà di espressione.   42. L’esame della “necessità in una società democratica” richiede alla   Corte di stabilire se l’ingerenza lamentata corrispondesse ad un “bisogno   sociale urgente”. Gli Stati contraenti hanno un certo margine di   apprezzamento nel valutare se un simile bisogno esista, ma esso va di pari   passo con il controllo europeo, la cui estensione varierà a seconda del caso.   Laddove, come nel presente caso, vi sia stata un’ingerenza nell’esercizio dei   diritti e delle libertà garantiti dall’art. 10 § 1, il controllo deve essere   rigoroso, per via dell’importanza dei diritti in questione. La necessità di   limitarli deve essere dimostrata in modo convincente (si veda, tra gli altri     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   precedenti autorevoli, la sentenza sopra citata Autronic AG c. Svizzera, §   61).   43. Il compito della Corte nell’esercizio della sua funzione di controllo   non è quello di sostituirsi ai competenti tribunali interni, ma piuttosto quello   di riesaminare ai sensi dell’art. 10 le decisioni che essi hanno adottato   conformemente al loro potere di apprezzamento (si veda, tra l’altro, Fressoz   e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I). In particolare,   la Corte deve stabilire se le motivazioni fornite dalle autorità nazionali per   giustificare l’ingerenza fossero “pertinenti e sufficienti” e se la misura presa   fosse “proporzionata ai fini legittimi perseguiti”. Così facendo, la Corte   deve convincersi del fatto che le autorità nazionali, basandosi su una   valutazione accettabile dei fatti pertinenti, abbiano applicato regole   conformi ai principi racchiusi nell’art. 10 (si veda, tra gli altri precedenti   autorevoli, Chauvy ed altri c. Francia, n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI).   44. Nel presente caso, la Corte osserva che i ricorrenti volevano ricevere   programmi televisivi in arabo e in persiano dal loro Paese o regione natale.   Quelle informazioni comprendevano, per esempio, notizie politiche e sociali   che potevano essere di particolare interesse per i ricorrenti, quali immigrati   dall’Iraq. Per di più, sebbene tali notizie possano essere le informazioni più   importanti protette dall’art. 10, la libertà di ricevere informazioni non si   estende soltanto ai resoconti di eventi di pubblico interesse, ma copre in   linea di principio anche le espressioni culturali, così come il puro   intrattenimento. L’importanza degli ultimi generi di informazioni non   dovrebbe essere sottovalutata, specialmente per una famiglia di immigrati   con tre figli, che può voler mantenere in contatto con la cultura e la lingua   del loro Paese di origine. Il diritto in questione era quindi di particolare   importanza per i ricorrenti.   45. Dovrebbe essere sottolineato che non è stato affermato che ci fossero   altre possibilità per i ricorrenti di ricevere questi o simili programmi   all’epoca della decisione impugnata se non attraverso l’uso   dell’installazione satellitare in questione, né che la loro antenna parabolica   potesse essere collocata in un luogo diverso. Avrebbero potuto procurarsi   alcune notizie attraverso giornali e programmi radiofonici stranieri, ma   queste fonti di informazione coprono soltanto parte di ciò che è disponibile   attraverso i programmi televisivi e non possono in alcun modo essere   equiparate a questi ultimi. Inoltre, non è stato dimostrato che il locatore   abbia in seguito installato un accesso a banda larga e ad internet o altri   mezzi alternativi che dessero ai conduttori nell’edificio la possibilità di   ricevere tali programmi televisivi.   46. E’ vero che un’antenna parabolica montata sulla facciata o che si   estende all’esterno della facciata di un edificio può porre problemi di   sicurezza, in particolare perché un locatore può essere ritenuto responsabile   per il danno cagionato da un’antenna che cade. La Corte d’Appello ha   osservato che questa era la principale ragione del rifiuto del locatore di     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   permettere l’installazione dei ricorrenti. Tuttavia, nel presente caso, questo   aspetto non può avere molto peso, poiché le prove nel processo interno   hanno dimostrato che l’installazione non poneva nessuna minaccia effettiva   alla sicurezza. Essa è stata esaminata da un ingegnere e sia il Tribunale delle   locazioni che la Corte d’Appello l’hanno controllata prima di concludere   che essa era sicura. Per quanto possa essere comodo per un locatore fare   valutazioni generali del rischio senza dover controllare le singole   installazioni, tali considerazioni non possono avere molta importanza di   fronte agli interessi dei ricorrenti.   47. Nei processi interni, il locatore ha invocato anche il danno materiale   ed estetico così come l’intralcio nell’accesso all’appartamento come motivi   per vietare l’installazione satellitare. Questi problemi non sono stati   direttamente considerati dalla Corte d’Appello, ma la corte ha affermato che   il locatore aveva un interesse importante e ragionevole a mantenere l’ordine   e il buon costume. In ogni caso, non c’è alcun indizio che questi ulteriori   problemi avessero alcuna importanza pratica nel caso dei ricorrenti. In   questo caso, si dovrebbe menzionare che l’appartamento dei ricorrenti era   localizzato in uno dei sobborghi di Stoccolma, in uno stabile suddiviso in   appartamenti privo di particolari ambizioni estetiche.   48. La Corte sottolinea inoltre la statuizione della Corte d’Appello   secondo cui, mentre l’interesse dei ricorrenti a ricevere le trasmissioni   televisive doveva essere preso in considerazione, il loro diritto alla libertà di   informazione non aveva un’attinenza con il caso tale da poter essere   considerato dotato di qualche importanza effettiva. Da tale affermazione, la   Corte non può che concludere che la corte d’appello, nel valutare gli   interessi coinvolti, non è riuscita ad applicare regole conformi all’art. 10.   49. Particolare importanza deve essere attribuita anche all’esito del   presente caso, vale a dire allo sfratto dei ricorrenti dall’appartamento nel   quale essi avevano vissuto per più di sei anni. I ricorrenti hanno affermato   che, in conseguenza di ciò, essi hanno dovuto trasferirsi in un’altra città con   ripercussioni negative di tipo pratico, economico e sociale. La Corte ritiene   che lo sfratto dei ricorrenti e dei loro tre figli dalla loro abitazione sia stata   una misura che non può essere considerata proporzionale al fine perseguito.   50. Avendo riguardo a quanto sopra, la Corte conclude che, anche se è   concesso alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento,   l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti alla libertà di informazione non era   “necessaria in una società democratica” e che lo Stato convenuto è venuto   meno al proprio obbligo positivo di proteggere quel diritto. Di conseguenza   c’è stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.   CONVENZIONE   DELLA   51. Per ragioni simili a quelle invocate ai sensi dell’art. 10 della   Convenzione, i ricorrenti hanno lamentato che lo sfratto dal loro   appartamento ha comportato una violazione del loro diritto al rispetto del   loro domicilio, ai sensi dell’art. 8.   52. Il Governo ha contestato tale argomentazione.   53. La Corte osserva che questa doglianza è collegata a quella esaminata   sopra e deve quindi allo stesso modo essere dichiarata ricevibile.   54. Tuttavia, avendo riguardo alla statuizione relativa all’art. 10 (si veda   il paragrafo 50 sopra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se,   in questo caso, vi sia stata anche una violazione dell’art. 8.   III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE   55. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   56. I ricorrenti hanno chiesto 66.000 corone svedesi (circa 6.500 euro) a   titolo di danno patrimoniale. La loro domanda riguarda i maggiori costi dei   tragitti del primo ricorrente verso e dal posto di lavoro per un periodo di due   anni successivo al loro trasferimento a Västerås. Quanto al danno morale,   hanno chiesto 50.000 corone svedesi (circa 5.000 euro) ciascuno o i diversi   importi che la Corte ritenga equi.   57. Il Governo ha contestato la domanda di danno patrimoniale,   affermando che i ricorrenti avrebbero potuto evitare i costi supplementari di   viaggio, accettando l’offerta del locatore di rimanere nell’appartamento. Per   quanto riguarda il danno morale, il Governo si è rimesso alla valutazione   della Corte.   58. La Corte ritiene che il primo ricorrente debba aver subito un danno   patrimoniale a causa dei più lunghi tragitti per andare e tornare dal lavoro e   ritiene ragionevole questa domanda. Di conseguenza, concede il   risarcimento per l’intero. Inoltre, la Corte ritiene appropriato attribuire un   risarcimento per il danno morale. Decidendo secondo equità, liquida ai   ricorrenti in solido tra loro 5.000 euro a tale titolo.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   B. Costi e spese   59. I ricorrenti hanno chiesto anche 229.774 corone svedesi (circa   22.500 euro) per i costi e le spese sostenuti dopo la conclusione dei   procedimenti interni. Tale importo comprende 216.575 corone svedesi (euro   21.000) per parcelle dei legali per 158 ore di lavoro; consistendo il resto   soprattutto (12.131 corone svedesi) in spese di traduzione.   60. Il Governo ha ritenuto le richieste dei ricorrenti eccessive. Ha   sostenuto che un equo indennizzo per i costi non dovrebbe superare le   66.000 corone svedesi (euro 6.500), IVA esclusa. Inoltre, 1.000 corone   svedesi (euro 100) erano accettabili per le spese.   61. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente ha diritto al   rimborso dei costi e delle spese soltanto nella misura in cui si dimostri che   queste sono state effettivamente e necessariamente sostenute e che sono   ragionevoli nel loro ammontare. Nel presente caso, avuto riguardo alle   informazioni in suo possesso e ai suddetti criteri, la Corte ritiene giusto   attribuire la somma di euro 10.000, IVA inclusa, a copertura dei costi   sostenuti a qualunque titolo per il procedimento dinanzi alla Corte.   C. Interessi moratori   62. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato   di tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’   1. Dichiara il ricorso ricevibile;   2. Ritiene che vi sia stata una violazione dell’art. 10 della Convenzione;   3. Ritiene che non vi sia alcun bisogno di esaminare la doglianza ai sensi   dell’art. 8 della Convenzione;   4. Ritiene   (a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti in solido tra loro,   entro tre mesi dalla data in cui la sentenza divenga definitiva ai sensi   dell’art. 44 § 2 della Convenzione, i seguenti importi, da convertirsi in   corone svedesi al tasso applicabile alla data del pagamento:   (i) euro 6.500 (seimilacinquecento euro) a titolo di danno   patrimoniale;   (ii) euro 5.000 (cinquemila euro) a titolo di danno morale;     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA KHURSHID MUSTAFA E TARZIBACHI c. SVEZIA   (iii) euro 10.000 (diecimila euro) a titolo di costi e spese;   (iv) ogni importo che possa essere dovuto a titolo di imposta sulle   suddette somme;   (b) che, dalla scadenza del suddetto periodo di tre mesi sino al saldo, i   suddetti importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad un tasso   pari a quello marginale della Banca Centrale Europea applicabile   durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;   5. Respinge per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 16 dicembre 2008, in   applicazione dell’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.   Santiago Quesada   Cancelliere   Josep Casadevall   Presidente     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło