24886/03

WyrokETPCz2008-03-18ECLI:CE:ECHR:2008:0318JUD002488603

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego odszkodowania za bezprawne zajęcie nieruchomości naruszyła prawo skarżącego do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, trwające prawie 11 lat w jednej instancji, było nadmiernie długie i naruszało wymóg „rozsądnego terminu” z art. 6 ust. 1 Konwencji. W kwestii naruszenia prawa własności (art. 1 Protokołu nr 1), Trybunał stwierdził, że skarżący utracił status ofiary, ponieważ zawarł ugodę z gminą, która zaspokoiła większość jego roszczeń. W związku z tym, skarga w tej części została uznana za niedopuszczalną.
Stan faktyczny
Skarżący, Dante Maio, był właścicielem działki budowlanej we Włoszech, której część została zajęta przez gminę pod budowę drogi i innych obiektów publicznych bez formalnego wywłaszczenia i odszkodowania. W 1991 roku skarżący wniósł pozew o odszkodowanie, ale postępowanie trwało do 2002 roku, kiedy to zostało wykreślone z wokandy. W międzyczasie, w 2000 roku, skarżący zawarł ugodę z gminą. Następnie skarżący złożył odwołanie do sądu apelacyjnego, skarżąc się na przewlekłość postępowania, gdzie częściowo uznano jego roszczenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznaje skargę dotyczącą art. 1 Protokołu nr 1 za niedopuszczalną. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 4000 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2000 EUR tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

Camera, sentenza 18 giugno 2008, ricorso n. 24886/03, Maio c. Italia FATTO Il ricorrente, Sig. Dante Maio, era proprietario di un terreno edificabile in Benevento. Con ordinanza del 13 novembre 1984, il Comune di Benevento approvava il progetto di costruzione di una strada su una parte di terreno di propriet� del ricorrente pari a 496 mq. Il 30 ottobre 1985, il Comune procedeva ad occupare i terreni in questione e, il 23 novembre 1987 si concludevano i lavori di costruzione. Il 26 luglio 1985, il Comune autorizzava l'occupazione di urgenza di un'altra parte dei terreni di propriet� del ricorrente, per la costruzione futura di altre opere pubbliche, per una superficie pari a 1180 mq. In data 25 luglio 1986, il Comune prendeva possesso di tali beni ed il 23 luglio 1990 terminavano i lavori di costruzione. Nel 1991, il ricorrente citava in giudizio il Comune occupante dinanzi il Tribunale di Benevento per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni derivanti dell'occupazione illegale, protrattasi oltre il termine previsto senza aver proceduto all'espropriazione formale del bene e al versamento della relativa indennit� di esproprio. All'udienza del 20 maggio 2002, il giudice radiava la causa dal ruolo ai sensi dell'art. 309 c.p.c. in ragione della seconda assenza consecutiva delle parti in udienza. Nelle more del procedimento civile, in data 31 luglio 2000, le parti avevano, infatti, concluso tra loro un accordo transattivo per la somma di Lit. 76.480.468,00 a fronte del quale il ricorrente si impegnava a rinunciare a qualsiasi pretesa in relazione all'espropriazione del terreno. Con ricorso depositato il 17 aprile 2002, il ricorrente introduceva un ricorso dinanzi la Corte di Appello di Roma per lamentate l'irragionevole durata della processo de quo durato quasi 11 anni. Con decreto del 22 aprile 2003, la Corte di Appello adita rigettava la richiesta relativa al danno patrimoniale, e riconosceva la somma di 1.400,00 a titolo di danno morale e la somma di 500,00 per le spese legali nonch� la somma di 700,00 per le spesi legali per il procedimento instaurato davanti la Corte europea. Tale decisione veniva notificata al Ministero della Giustizia in data 24 dicembre 2003 ed il 23 febbraio 2004 passava in giudicato. DIRITTO Con ricorso introdotto in data 20 marzo 2000, il ricorrente ha lamentato davanti alla Corte europea le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU): 1. articolo 1 Protocollo 1 alla CEDU in relazione al diritto al rispetto dei propri beni per la privazione illegittima dei terreni di propriet� del ricorrente; 2. articolo 6 � 1 CEDU sotto il profilo della eccessiva durata del processo. La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU. Per quanto riguarda la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU, la Corte ha ritenuto non soddisfatta la qualit� di vittima del ricorrente (cfr. Corte eur., sent. 25 giugno 1996, Amuur c. Francia, � 36) per via della transazione conclusa con il Comune occupante, che ha avuto l'effetto pratico di soddisfare la maggior parte delle rivendicazioni formulate dal ricorrente. Sotto il profilo dell'articolo 6 � 1 CEDU, in relazione alla durata del procedimento, la Corte ha osservato che lo stesso si � protratto per oltre 10 anni e 11 mesi per un solo grado di giudizio. Pertanto, in considerazione delle informazioni fornite dalle parti ed in conformit� con la sua giurisprudenza costante, la Corte ha dichiarato la durata del procedimento eccessiva e non rispondente all'esigenza della "durata ragionevole". APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno Il ricorrente ha chiesto la somma di 30.000,00 a titolo di danno morale in ragione della durata eccessiva del procedimento. La Corte ha rilevato che in assenza di rimedi interni, avrebbe riconosciuto al ricorrente la somma chiesta nell'ambito del procedimento interno. Tuttavia, in considerazione del fatto che la Corte di appello di Roma, pur avendo riconosciuto una somma del tutto irragionevole, abbia comunque ravvisato una violazione dell'art. 6 � 1 CEDU, la Corte, in conformit� con la soluzione adottata nel caso Cocchiarella c. Italia (sent. 29 marzo 2006, �� 139-142) e decidendo secondo equit�, ha liquidato al ricorrente la somma di 4.000,00. B. Spese Il ricorrente ha chiesto la somma di 31.528,00 a titolo di spese legali per le procedure dinanzi il Tribunale di Benevento e per la procedura ai sensi della legge n. 89/2001. La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti e, quella secondo cui le spese possono essere liquidate solo quando sono relative alla violazione accertata. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto ragionevole la somma liquidata dalla Corte di appello di Roma, mentre ha ritenuto non dimostrata la somma chiesta per le spese legali dinanzi il Tribunale di Benevento. Infine, la Corte decidendo secondo equit� ai sensi dell'art. 41, ha riconosciuto la somma di 2.000,00 per la procedura a Strasburgo. C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło