26828/06

WyrokETPCz2010-07-13ECLI:CE:ECHR:2010:0713JUD002682806

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak odpowiednich regulacji prawnych i niewykonanie orzeczeń krajowego sądu konstytucyjnego dotyczących statusu „wymazanych” obywateli byłej Jugosławii w Słowenii stanowiło naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego i prawa do skutecznego środka odwoławczego?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że „wymazanie” skarżących z rejestru stałych rezydentów i brak odpowiednich regulacji prawnych, pomimo dwukrotnych orzeczeń słoweńskiego Sądu Konstytucyjnego uznających tę sytuację za niekonstytucyjną, stanowiło nieuzasadnioną ingerencję w ich prawo do poszanowania życia prywatnego. Trybunał podkreślił, że więzi społeczne nawiązane przez długoletnich rezydentów stanowią element życia prywatnego chronionego przez art. 8. Ponadto, brak skutecznych środków prawnych, które pozwoliłyby skarżącym na uregulowanie ich statusu i uzyskanie zadośćuczynienia, naruszył art. 13 Konwencji, ponieważ władze słoweńskie nie wdrożyły w pełni decyzji Sądu Konstytucyjnego.
Stan faktyczny
Skarżący to 11 osób, znanych jako „wymazani”, którzy byli obywatelami innych republik byłej Jugosławii, ale mieli stałe miejsce zamieszkania w Słowenii przed jej niepodległością w 1991 r. Po ogłoszeniu niepodległości, ich nazwiska zostały „wymazane” z rejestru stałych rezydentów Słowenii w 1992 r., ponieważ nie złożyli wniosku o obywatelstwo słoweńskie w terminie lub ich wnioski zostały odrzucone. Skutkowało to utratą statusu prawnego, niemożnością pracy, podróżowania, utratą mienia, a nawet wydaleniami. Słoweński Sąd Konstytucyjny dwukrotnie (w 1999 i 2003 r.) uznał przepisy dotyczące „wymazanych” za niekonstytucyjne, ale władze nie wdrożyły skutecznie tych decyzji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 8 Konwencji. Trybunał stwierdził naruszenie artykułu 13 Konwencji. Trybunał uznał, że nie jest konieczne rozpatrywanie zarzutu naruszenia artykułu 14 Konwencji. Kwestia słusznego zadośćuczynienia została odroczona do późniejszej decyzji.

Pełny tekst orzeczenia

Comunicato stampa rilasciato dalla Cancelleria della Camera   Kurić e altri c. Slovenia (ricorso n. 26828/06)   INOSSERVANZA DA PARTE DELLE AUTORITA’ SLOVENE DELLE   DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALLE PERSONE   “CANCELLATE”   All’unanimità   Violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare)   Violazione dell’articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo)   della Convenzione europea dei diritti dell’uomo   Fatti principali   Nel caso Kurić et al c. Slovenia i ricorrenti hanno accusato le autorità slovene di aver loro   impedito di acquisire la cittadinanza del nuovo Stato della Slovenia (costituitosi nel 1991, a   seguito della dichiarazione di indipendenza dalla ex Jugoslavia), e/o di aver loro impedito di   mantenere lo status di residenti permanenti. In conseguenza di ciò, essi hanno lamentato di aver   affrontato, per oltre 20 anni, estreme difficoltà.   Gli 11 ricorrenti – Mustafa Kurić, Ljubomir Petreš, Velimir Dabetić, Ilfan Sadik Ademi   (apolidi); Milan Makuc (ora deceduto) e Ana Mezga (entrambi di cittadinanza croata); Jovan   Jovanović e Tripun Ristanović, (entrambi di cittadinanza bosniaca); Ljubenka Ristanović, Ali   Berisha e Zoran Minić (di cittadinanza serba) – sono conosciuti come “I cancellati”.   Ex-cittadini della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (la “RSFJ”), prima della   dichiarazione di indipendenza della Slovenia (nel 1991), avevano tutti la propria residenza   permanente in tale Stato. In seguito a tale dichiarazione di indipendenza, non avendo i   ricorrenti richiesto la cittadinanza slovena entro i termini prescritti dalle autorità slovene o non   essendo stata la loro domanda in merito accolta, il 26 febbraio 1992 i loro nomi sono stati   “cancellati” dal Registro della Slovenia dei Residenti Permanenti. All’epoca, circa 200.000   residenti in Slovenia, compresi i ricorrenti, erano cittadini delle altre repubbliche della ex   Jugoslavia. In base ai dati ufficiali, 171.132 persone avevano richiesto e ottenuto la cittadinanza   del nuovo Stato sloveno entro i termini prescritti, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in   vigore del Citizenship Act (il 25 dicembre 1991); altri 11.000 circa avevano invece lasciato la   Slovenia.   Le persone che non avevano fatto richiesta entro tale scadenza, o le cui domande non erano   state accolte, divenivano dunque stranieri. Il 26 febbraio 1992, le autorità municipali avevano   infatti cancellato i loro nomi dal Registro dei Residenti Permanenti ed il Governo sloveno li   aveva trasferiti nel Registro degli Stranieri, destinato alle persone senza permesso di soggiorno.   Secondo il Governo, la popolazione era stata informata del cambiamento tramite i media ed   alcuni avvisi, ed in alcuni comuni gli interessati erano stati contattati anche personalmente. I   ricorrenti negavano di aver mai ricevuto notifica del fatto che i loro nomi fossero stati rimossi   dal primo registro e trasferiti nel secondo. Essi avevano solo successivamente appreso di essere   divenuti stranieri, quando, ad esempio, avevano provato a rinnovare i loro documenti personali.   Secondo i ricorrenti, la cancellazione dei loro nomi dal Registro dei Residenti Permanenti aveva   avuto gravi e durature conseguenze negative: alcuni erano stati, infatti, sfrattati dalle proprie   abitazioni, altri non avevano più potuto lavorare o viaggiare, avevano perso tutti i beni personali   (documenti inclusi), avevano vissuto per anni in rifugi o in parchi comunali con gravi effetti   pregiudizievoli per la salute. Altri erano stati sottoposti a misure privative della libertà ed espulsi   dalla Slovenia.   Nel 1999 la Corte Costituzionale slovena aveva dichiarato incostituzionali le disposizioni della   legge applicabile a decorrere dal giorno della “cancellazione” (la Legge sugli stranieri), poiché   questa non aveva disciplinato la condizione dei “cancellati” che non avevano ricevuto una   notifica ufficiale circa il cambiamento del loro status. In seguito a questa decisione della Corte   Costituzionale, veniva approvata una Legge sulla condizione giuridica, per regolare la situazione dei   “cancellati”. Tuttavia, nel 2003 la Corte Costituzionale slovena aveva reiterato la sua decisione   di incostituzionalità anche nei confronti di quest’ulteriore atto legislativo, affermando, in   particolare, che esso non concedeva ai “cancellati” un permesso di residenza permanente con   effetto retroattivo e non disciplinava la situazione degli espulsi.   Secondo i dati ufficiali, dal 2002 il numero degli ex-cittadini della RSFJ che avevano perso il   loro status di residenti permanenti il 26 febbraio 1992 ammontava a 18.305: a circa 2.400 di   questi era stata respinta la richiesta di cittadinanza. Gradualmente tale numero è diminuito,   poiché alcuni hanno volontariamente lasciato la Slovenia e ad altri è stato concesso il permesso   di residenza, a seguito delle menzionate decisioni della Corte Costituzionale. Attualmente si   ritiene vi siano potenzialmente ancora diverse migliaia di persone nella categoria dei   “cancellati”.   Doglianze, procedura e composizione della Corte   I ricorrenti lamentavano, in particolare, di essere stati arbitrariamente privati della possibilità di   acquistare la cittadinanza del nuovo Stato sloveno costituito nel 1991 e/o di non aver   mantenuto il loro status di residenti permanenti. In particolari essi hanno invocato l’articolo 8   CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), l’articolo 13 CEDU (diritto ad un   ricorso effettivo) e l’articolo 14 CEDU (divieto di discriminazione).   Il ricorso è stato inoltrato alla Corte europea dei diritti dell’uomo il 4 luglio 2006.   La sentenza è stata emessa da una Camera di sette giudici, così composta:   Josep Casadevall (Andorra), Presidente,   Elisabet Fura (Svezia),   Corneliu Bîrsan (Romania),   Boštjan M. Zupančič (Slovenia),   Alvina Gyulumyan (Armenia),   Egbert Myjer (Olanda),   Ineta Ziemele (Lettonia), giudici,   e Santiago Quesada, cancelliere di sezione.   Decisione della Corte   Sulla ricevibilità   Il Governo sloveno ha sostenuto che i ricorsi dovessero essere dichiarati irricevibili poiché:   − riguardavano il diritto di cittadinanza che non è, in quanto tale, protetto dalla   Convenzione;   − si riferivano ad un periodo di tempo antecedente all’entrata in vigore della Convenzione   in Slovenia (28 giugno 1994) e pertanto sarebbero stati irricevibili ratione temporis;   − i ricorrenti non avevano esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, prima di adire la Corte.   La Corte ha riconosciuto che il diritto di acquisire o di conservare una particolare nazionalità   non è compreso fra i diritti e le libertà garantite dalla Convenzione. Allo stesso tempo essa ha   ritenuto che i legami sociali instaurati da immigrati stabiliti come i ricorrenti (la maggior parte   dei quali risiedeva legalmente in Slovenia da diversi decenni) costituiscano vita privata ai sensi   dell’articolo 8 e siano pertanto protetti dalla Convenzione. Essa ha, inoltre, concluso che,   sebbene la cancellazione fosse avvenuta prima del 28 giugno 1994, data in cui la Convenzione   era entrata in vigore per la Slovenia, in quella data i ricorrenti erano – e continuano ad essere –   pregiudicati dal fatto che i loro nomi fossero stati cancellati dal registro. Con riguardo   all’esaurimento dei ricorsi interni, la Corte ha ricordato che la Corte Costituzionale slovena   aveva dichiarato la cancellazione incostituzionale e che i ricorrenti lamentavano il fatto che le   autorità slovene non avessero rispettato tali decisioni.   La Corte ha, comunque, notato che a Petres ed a Jovanovic erano stati rilasciati permessi di   residenza nel marzo 2009 e che, dunque, essi non potevano più ritenersi vittime delle dedotte   violazioni. Essendo Makuc deceduto, si è ritenuto inoltre che suo cugino non avesse interesse   alla prosecuzione del ricorso. I ricorsi degli altri otto ricorrenti sono stati invece dichiarati   ricevibili.   Vita privata e familiare (articolo 8 CEDU)   La Corte ha notato che i nomi dei ricorrenti erano stati “cancellati” dal registro il 26 febbraio   quando era divenuta applicabile la Legge sugli stranieri. I ricorrenti, che avevano tutti speso   una parte notevole delle loro vite in Slovenia, avevano ivi sviluppato le loro relazioni personali,   sociali, culturali, linguistiche ed economiche. Pertanto, all’epoca dei fatti, essi godevano di una   vita privata in Slovenia ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione. La Corte ha, inoltre,   ritenuto che le autorità slovene si fossero persistentemente rifiutate di disciplinare la condizione   dei ricorrenti in modo conforme alle decisioni della Corte Costituzionale. In particolare, esse   avevano mancato di approvare un’adeguata legislazione e di rilasciare permessi di residenza   permanente ai ricorrenti ed avevano così interferito con il loro diritto al rispetto della vita   privata e/o familiare, specialmente quando i ricorrenti erano divenuti apolidi.   Esaminando, inoltre, se l’ingerenza fosse nella specie legittima, la Corte ha osservato che la   Corte Costituzionale slovena aveva dichiarato incostituzionale l’articolo 81 della Legge poiché   esso non definiva le condizioni per l’acquisto della residenza permanente per i cittadini delle   altre ex repubbliche della RSFJ, i quali avevano mantenuto la residenza permanente in Slovenia,   vivevano sul territorio sloveno all’epoca dei fatti e non avevano richiesto la cittadinanza slovena   o si erano viste respingere le loro domande. Anche la Legge sulla condizione giuridica era stata,   peraltro, dichiarata incostituzionale perché non concedeva ai “cancellati” permessi di residenza   permanente retroattivi e perché non disciplinava la condizione di quelli espulsi. Una   conseguenza della mancata disciplina della condizione giuridica, secondo la Corte   Costituzionale, era stato il trasferimento dei nomi dei ricorrenti nel registro degli stranieri, senza   alcuna notificazione né base legale per un tale trasferimento.   La Corte non ha riscontrato alcuna ragione per discostarsi dalle decisioni della Corte   Costituzionale. Essa ha ritenuto che la situazione illegittima, risultante dalla mancanza di base   legale al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per la Slovenia, è durata poi per più   di 15 anni per la maggior parte dei ricorrenti dato che le autorità legislative e amministrative   non hanno osservato le decisioni giurisdizionali.   La Corte ha, infine, notato che l’8 marzo 2010 erano state approvate modifiche dal parlamento   alla Legge sulla condizione giuridica, ma, all’epoca della sentenza in esame tali modifiche non erano   ancora entrate in vigore.   Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 8 CEDU.   Ricorso effettivo (articolo 13 CEDU) rispetto alla vita privata e familiare   La Corte ha ricordato che, a dispetto degli sforzi legislativi e amministrativi fatti per   conformarsi alle principali decisioni della Corte Costituzionale del 1999 e del 2003, queste non   erano state ancora pienamente attuate. Conseguentemente, la Slovenia non aveva dimostrato   che i rimedi a disposizione dei ricorrenti potessero essere considerati effettivi.   Di conseguenza, vi è stata violazione dell’articolo 13 CEDU.   La Corte ha ritenuto non necessario occuparsi della lamentata violazione dell’articolo 14 CEDU   (divieto di discriminazione).   Equa soddisfazione (articolo 41 CEDU)   La questione è stata riservata in decisione a data successiva.   Esecuzione della sentenza (articolo 46 CEDU)   La Corte ha ricordato che, in linea di principio, non spetta alla Corte stabilire quali misure   riparatorie siano adeguate per adempiere all’obbligo della Slovenia di conformarsi alla sentenza   della Corte, in quanto ad occuparsi della sorveglianza sull’esecuzione delle sentenze è il braccio   esecutivo del Consiglio d’Europa (il Comitato dei Ministri). Tuttavia, essa ha osservato che la   violazione accertata indicava chiaramente le misure generali e individuali che necessitavano di   essere adottate in Slovenia affinché le violazioni potessero essere rimediate. La Corte ha dunque   concluso che fosse necessario legiferare e disciplinare adeguatamente la situazione dei ricorrenti   rilasciando loro permessi di residenza permanente con effetto retroattivo.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło