27058/05
WyrokETPCz2008-12-04ECLI:CE:ECHR:2008:1204JUD002705805
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy definitywne wykluczenie uczennicy z publicznej szkoły średniej za odmowę zdjęcia chusty (hidżabu) podczas zajęć wychowania fizycznego stanowiło naruszenie jej prawa do wolności religii (art. 9 Konwencji) oraz prawa do edukacji (art. 2 Protokołu nr 1)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że definitywne wykluczenie skarżącej ze szkoły stanowiło ingerencję w jej prawo do wolności religii, ale była ona „przewidziana prawem” (oparta na ustawach, rozporządzeniach, regulaminie wewnętrznym i ugruntowanym orzecznictwie Rady Stanu), miała „uzasadniony cel” (ochrona praw i wolności innych oraz porządku publicznego) i była „konieczna w społeczeństwie demokratycznym”. ETPCz podkreślił, że laickość jest zasadą konstytucyjną we Francji, a państwo ma szeroki margines oceny w regulowaniu relacji między państwem a religiami, zwłaszcza w kontekście edukacji publicznej. Trybunał uznał, że odmowa zdjęcia chusty podczas zajęć wychowania fizycznego, uzasadniona względami bezpieczeństwa i higieny, wykraczała poza granice wolności manifestowania przekonań religijnych w szkole.Stan faktyczny
Skarżąca, Belgin Dogru, urodzona w 1987 roku i wyznania muzułmańskiego, uczęszczała w 1999 roku do publicznego kolegium we Flers. W wieku 11 lat zaczęła przychodzić na zajęcia wychowania fizycznego w chuście (hidżabie) i odmawiała jej zdjęcia, pomimo wielokrotnych próśb nauczyciela i wyjaśnień dotyczących niezgodności noszenia chusty z praktyką sportową. W konsekwencji została definitywnie wykluczona ze szkoły za nieprzestrzeganie obowiązku uczestnictwa w zajęciach. Jej rodzice bezskutecznie odwoływali się od tej decyzji przed krajowymi organami administracyjnymi i sądami, w tym przed Radą Stanu. Skarżąca kontynuowała edukację poprzez kursy korespondencyjne.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie:
1. Uznaje skargę za dopuszczalną.
2. Stwierdza, że nie doszło do naruszenia artykułu 9 Konwencji.
3. Uznaje, że nie ma potrzeby rozpatrywania skargi dotyczącej artykułu 2 Protokołu nr 1.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
QUINTA SEZIONE
DOGRU c. FRANCIA (Ricorso no 27058/05)
SENTENZA STRASBURGO 4 dicembre 2008
Questa sentenza diventer� definitiva alle condizioni stabilite all'articolo 44 � 2 della Convenzione. Pu� subire dei ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA DOGRU c. FRANCIA
Nel caso Dogru c. Francia, La Corte europea dei diritti dell'uomo (quinta sezione), riunita in una Camera composta da :
Peer Lorenzen, presidente, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Volodymyr Butkevych, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lef�vre, giudici, e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 novembre 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (no 27058/05) diretto contro la Repubblica francese con il quale una cittadina di tale Stato, Belgin Dogru (� la ricorrente �), ha adito la Corte il 22 luglio 2005 in virt� dell'articolo 34 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (� la Convenzione �).
2. La ricorrente, che � stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria, � rappresentata da M. Bono, avvocato del foro di La Fert�Mac�. Il Governo francese (� il Governo �) � rappresentato dalla sua agente, E. Belliard, direttrice degli affari giuridici presso il Ministero degli affari esteri.
3. La ricorrente denuncia la violazione del suo diritto alla libert� religiosa cos� come del suo diritto all'istruzione garantiti dagli articoli 9 della Convenzione e 2 del Protocollo no 1.
4. Il 7 novembre 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Come consentito dall'articolo 29 � 3 della Convenzione, � stato inoltre deciso di esaminare allo stesso tempo la ricevibilit� ed il merito della causa.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. La ricorrente � nata nel 1987 e risiede a Flers. Copyright � 2009 UFTDU
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6. La ricorrente, che al tempo aveva undici anni ed era di religione musulmana, era iscritta all'anno accademico 1998-1999 in una classe di sesta di un collegio pubblico della citt� di Flers. A partire dal mese di gennaio 1999, si � presentata al collegio con i capelli coperti da un velo.
7. Per sette volte nel mese di gennaio 1999, la ricorrente si � presentata al corso di educazione fisica e sportiva con il viso coperto ed ha rifiutato di togliere il suo velo malgrado le ripetute richieste del professore e le sue spiegazioni sulla incompatibilit� dell'indossare tale velo con la pratica dell'educazione fisica. Il professore ha inviato due rapporti al capo dell'ente il 22 gennaio e l'8 febbraio 1999.
8. Durante la seduta dell'11 febbraio 1999, il consiglio di disciplina del collegio si � pronunciato per l'esclusione definitiva della ricorrente per il mancato rispetto dell'obbligo di frequenza, a causa della sua mancata partecipazione attiva alle sedute di educazione fisica e sportiva.
9. I genitori della ricorrente hanno proposto appello contro tale decisione dinanzi alla commissione accademica d'appello.
10. Con sentenza in data 17 marzo 1999, il rettore dell'accademia di Caen ha confermato la decisione del consiglio di disciplina del collegio, dopo aver raccolto il parere della commissione accademica d'appello, la quale si � fondata su quattro motivi:
- l'obbligo di frequenza (come previsto all'articolo 10 della legge di orientamento sull'educazione no 89-486 del 10 luglio 1989, all'articolo 3-5 del decreto no 85-924 del 30 agosto 1985 relativo alle istituzioni pubbliche locali per l'insegnamento e dal regolamento interno del collegio) ; - le disposizioni del regolamento interno del collegio, le quali prevedevano che gli alunni dovevano vestirsi con una tenuta � che rispettasse le regole di igiene e di sicurezza � e di presentarsi ai corsi di educazione fisica e sportiva con una tenuta sportiva ; - la nota di servizio no 94-116 del 9 marzo 1994 relativa alla sicurezza degli alunni durante la pratica delle attivit� scolastiche, la quale precisava che � il rispetto scrupoloso del regolamento che disciplina la responsabilit� dei membri dell'insegnamento non fa venir meno l'ampio apprezzamento personale che � lasciato all'insegnante nella gestione delle situazioni concrete � e che � nell'ambito della conduzione del suo corso l'insegnante deve essere in grado di scovare e far cessare ogni comportamento degli alunni che possa divenire pericoloso e che non presenti un carattere di repentinit� ed imprevedibilit� � ; - la decisione del Consiglio di Stato in data 10 marzo 1995, secondo la quale la giurisdizione amministrativa aveva stimato che indossare un velo quale segno di appartenenza religiosa era incompatibile con il buon andamento dei corsi di educazione fisica e sportiva. 11. La ricorrente precisa che in seguito ha frequentato corsi per corrispondenza al fine di proseguire la sua educazione scolastica. Copyright � 2009 UFTDU
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12. Il 28 aprile 1999, i genitori della ricorrente, agendo in proprio nome e quali rappresentanti legali della figlia minore, hanno adito il tribunale amministrativo di Caen con un ricorso tendente all'annullamento della decisione del rettore dell'accademia.
13. Il 5 ottobre 1999, il tribunale ha rigettato tale domanda. Esso ha considerato che la ricorrente, presentandosi ai corsi di educazione fisica e sportiva con una tenuta che non gli consentiva di partecipare al detto insegnamento, era venuta meno all'obbligo di frequenza. Esso ha inoltre considerato che il comportamento dell'interessata aveva creato un clima di tensione all'interno dell'istituto e che l'insieme delle circostanze era di natura tale da giustificare legalmente la sua esclusione definitiva dal collegio, nonostante la sua proposta avanzata alla fine del mese di gennaio, di sostituire il velo con una cuffia.
14. I genitori della ricorrente hanno proposto appello contro tale sentenza. Il 31 luglio 2003, la corte amministrativa d'appello di Nantes ha rigettato il ricorso, per gli stessi motivi della precedente sentenza, ed ha ritenuto che la ricorrente, con il suo comportamento, avesse oltrepassato i limiti del diritto di esprimere e manifestare il suo credo religioso all'interno dell'istituto.
15. I genitori della ricorrente hanno proposto un ricorso per l'annullamento dinanzi al Consiglio di Stato, per mezzo del quale hanno invocato in particolare il diritto della figlia alla libert� di coscienza e di espressione.
16. Il 29 dicembre 2004, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNI RILEVANTI
A. Il concetto di laicit� in Francia
17. In Francia, l'esercizio della libert� religiosa negli spazi pubblici, e pi� in particolare la questione dell'indossare simboli religiosi nella scuola, � direttamente legata al principio di laicit�, principio attorno al quale la Repubblica francese � stata costruita.
18. Derivante da una lunga tradizione francese, il concetto di laicit� trova origine nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, al cui articolo 10 dispone che � Nessuno deve temere per le sue opinioni, anche religiose, ammesso che la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla legge �. Compare inoltre nelle grandi leggi scolastiche del 1882 e 1886 che hanno istituito la scuola primaria obbligatoria, pubblica e laica. Ma la vera chiave di volta della laicit� francese � la legge del 9 dicembre 1905, detta la legge di separazione tra la chiesa e lo Stato, che segna la fine di un lungo scontro tra i repubblicani Copyright � 2009 UFTDU
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usciti dalla Rivoluzione francese e la Chiesa cattolica. Nel suo articolo 1 si enuncia : � la Repubblica assicura la libert� di coscienza. Essa garantisce il libero esercizio del culto sotto le sole restrizioni di seguito decretate nell'interesse dell'ordine pubblico. � Il principio di separazione � affermato nell'articolo 2 della legge : � La Repubblica non riconosce, n� stipendia, n� sovvenziona alcun culto. � Da tale patto di laicit� � patto laico � derivano diverse conseguenze sia per i servizi pubblici che per i suoi fruitori. Ci� implica il riconoscimento del pluralismo religioso e della neutralit� dello Stato rispetto ai culti. Come contropartita della protezione della sua libert� religiosa, il cittadino deve rispettare lo spazio pubblico che tutti possono condividere. Il principio � anche consacrato nel Preambolo della Costituzione del 27 ottobre 1946, che ha valore costituzionale a seguito di una decisione del Consiglio Costituzionale del 15 gennaio 1975, che enuncia : � La Nazione garantisce l'eguale accesso del fanciullo e dell'adulto all'istruzione, alla formazione professionale ed alla cultura. L'organizzazione dell'insegnamento pubblico, gratuito e laico di ogni grado � un dovere dello Stato. � Infine, il principio � costituzionalmente consacrato all'articolo 1 della Costituzione del 4 ottobre 1958, che dispone : � La Francia � una Repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'uguaglianza dinanzi alla legge di ogni cittadino senza distinzione di origine, razza o religione. Essa rispetta ogni credo. �
19. A partire dal 1980, il modello francese di laicit� si confronta con l'integrazione dei musulmani nello spazio pubblico, al cui primo posto si trova la scuola.
20. Nel 1989 esplode il primo caso detto � del velo islamico �. Alla ripresa di tale anno, vi sono stati vari incidenti all'interno degli stabilimenti di insegnamento secondario e pi� in particolare presso il collegio di Creil, nell'Oise, in merito all'esclusione di tre allieve che rifiutavano di togliere il velo che indossavano, in risposta alle richieste del corpo di insegnamento e del capo dell'istituto. Il caso ha rapidamente suscitato un vero dibattito sociale. Dinanzi all'assenza di una risposta giuridica chiara ed alla domanda del Ministro dell'educazione nazionale, il Coniglio di Stato, in un parere consultivo del 27 novembre 1989 (paragrafo 26 pi� sotto), ha indicato la posizione che era opportuno adottare nei confronti delle manifestazioni da parte degli alunni della loro religione.
21. Una decina di anni pi� tardi, le questioni legate al velo sono sempre pi� numerose e tale parere non sembra aver risolto le difficolt� sorte nel frattempo. Secondo un rapporto rimesso al ministro dell'educazione nazionale nel luglio 2005 : � il fenomeno conoscer� una vera esplosione, poich� si passer� dai 3 veli di Creil nel 1989 ai 3 000 annunciati dal ministro dinanzi al senato nel 1994. �1 In Francia, tali casi hanno visto il
1. Vedi il rapporto dell'ispezione generale sull'educazione nazionale, rimesso al ministro nel luglio 2005 : � Applicazione della legge del 15 marzo 2004 �. Copyright � 2009 UFTDU
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sorgere di diverse forme di mobilitazione collettiva sulla questione dell'indossare il velo islamico nello spazio della Repubblica. � in tale contesto che, il 1mo luglio 2003, il presidente della Repubblica ha incaricato una commissione di valutare l'applicazione del principio della laicit� nella Repubblica. Il rapporto di tale commissione, detta � commissione Stasi �, dal nome del suo presidente, rimesso l'11 dicembre 2003 al Presidente della Repubblica, ha dato vita ad una constatazione quasi allarmante della pesante minaccia alla laicit�. Esso rileva :
� i comportamenti, gli atti attentatori alla laicit� sono sempre pi� numerosi, in particolare negli spazi pubblici. (...) Le ragioni del degradare della situazione (...) [sono le] difficolt� dell'integrazione di coloro che sono arrivati sul territorio nazionale in questi ultimi decenni, le condizioni di vita in numerose periferie delle nostre citt�, la disoccupazione, il sentimento provato da molti di quelli che abitano sul nostro territorio di essere oggetto di discriminazioni, o di essere scacciati al di fuori della comunit� nazionale, spiegano perch� essi tendano un orecchio benevolo a coloro che li incitano a combattere quelli che noi chiamiamo i valori della Repubblica. (...). In quel contesto, � naturale che molti dei nostri concittadini desiderano la restaurazione dell'autorit� repubblicana ed in particolar modo nella scuola. Tenendo conto di tali minacce ed alla luce dei valori della nostra Repubblica, abbiamo formulato le proposte che figurano in tale rapporto. (...) [A proposito del velo, il rapporto rileva che] per la comunit� scolastica (...) il carattere visibile di un segno religioso � avvertito da molti come contrario alla missione della scuola che deve essere uno spazio di neutralit� ed un luogo di risveglio della coscienza critica. � inoltre una minaccia ai principi ed ai valori che la scuola deve insegnare, in particolare l'uguaglianza tra uomini e donne. �
22. � sulla base di tali proposte che � stata adottata la legge del 15 marzo 2004 (paragrafo 30 pi� sotto).
B. L'articolo 10 della legge di orientamento sull'educazione no 89486 del 10 luglio 1989 (nuovo articolo L. 511-1 e 2 del codice dell'educazione)
23. L'articolo 10 della legge del 10 luglio 1989, dispone :
� I doveri degli alunni consistono nell'assolvimento dei compiti inerenti ai loro studi ; essi includono la frequenza ed il rispetto delle regole di funzionamento e della vita collettiva degli istituti.
Nei collegi e nei licei, gli alunni dispongono, nel rispetto del pluralismo e del principio di neutralit�, della libert� di informazione e della libert� di espressione. L'esercizio di tali libert� non pu� arrecare disturbi alle attivit� di insegnamento. �
C. Il decreto no 85-924 del 30 agosto 1985
24. L'articolo 3-5 del decreto del 30 agosto 1985 relativo agli enti pubblici locali di insegnamento, precisa : Copyright � 2009 UFTDU
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� L'obbligo di frequenza menzionato all'articolo L. 511-1 del codice dell'educazione consiste, per gli alunni, nel rispettare gli orari di insegnamento definiti dall'orario settimanale dell'istituto ; essa si impone per gli insegnamenti obbligatori e per gli insegnamenti facoltativi dal momento in cui si sono iscritti a questi ultimi. Gli alunni devono compiere i compiti scritti e orali che gli sono richiesti dagli insegnanti, rispettare il contenuto dei programmi e sottoporsi alle modalit� di controllo delle conoscenze che sono loro imposte. Gli alunni non possono sottrarsi ai controlli ed agli esami sanitari da essi organizzati. Il regolamento interno dell'istituto determina le modalit� di applicazione del presente articolo. �
D. Il regolamento interno del collegio
25. Il regolamento interno del collegio Jean Monnet in vigore all'epoca dei fatti prevedeva :
� (...)
I c) Frequenza. (...) Ogni assenza irregolare ad un corso o ad un'aula, ad ogni modo non autorizzata � una colpa grave che sar� sanzionata ; (...)
II b) Tenuta degli alunni. (...) Si esige da ogni alunno una tenuta discreta, decorosa, nel rispetto delle regole di igiene e di sicurezza. (...) Il portare, da parte degli alunni, simboli discreti che manifestino il loro attaccamento personale a convinzioni in particolare religiose, � ammesso all'interno dell'istituto, ma i simboli ostentatori che costituiscono per se stessi elementi di proselitismo o di discriminazione sono vietati ; (...)
IV d) Ogni alunno deve presentarsi ai corsi di E.F.S con una tenuta sportiva. �
E. Il parere del Consiglio di Stato no 346.893 del 27 novembre 1989
26. Il 27 novembre 1989, su domanda del ministro dell'educazione nazionale, il Consiglio di Stato, riunito in assemblea, si � pronunciato sulla compatibilit� dell'indossare simboli di appartenenza ad una comunit� religiosa negli istituti scolastici con il principio di laicit�. Esso ha reso il seguente parere :
� (...)
1. (...)
Il principio di laicit� dell'insegnamento pubblico, che � uno degli elementi della laicit� dello Stato e della neutralit� dell'insieme dei servizi pubblici, impone che l'insegnamento sia elargito nel rispetto, da una parte, di tale neutralit� dei programmi e degli insegnanti e, dall'altra, della libert� di coscienza degli alunni. Esso vieta, in conformit� ai principi richiamati dagli stessi testi ed obblighi internazionali della Francia, ogni discriminazione nell'accesso all'insegnamento fondato sulle convinzioni o credenze religiose degli alunni.
La libert� cos� riconosciuta agli alunni comporta per loro il diritto di esprimere e di manifestare le personali credenze religiose all'interno degli istituti scolastici, nel Copyright � 2009 UFTDU
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rispetto del pluralismo e della libert� altrui, e senza che siano apportati danni alle attivit� di insegnamento, al contenuto dei programmi ed all'obbligo di frequenza.
Il suo esercizio pu� essere limitato, nella misura in cui sarebbe di ostacolo al compimento delle funzioni attribuite dal legislatore al servizio pubblico di educazione, il quale deve in particolare, oltre che permettere l'acquisizione da parte del fanciullo di una cultura e la preparazione alla vita professionale ed alle sue responsabilit� di uomo e di cittadino, contribuire allo sviluppo della sua personalit�, inculcargli il rispetto dell'individuo, delle sue origini e delle differenze, garantire e favorire l'uguaglianza tra gli uomini e le donne.
Risulta da ci� che si sta per dire che, negli istituti scolastici, il portare da parte degli alunni dei simboli con i quali intendono manifestare la loro appartenenza ad una religione non � di per se incompatibile con il principio di laicit�, nella misura in cui costituisce un esercizio della libert� di espressione e di manifestazione delle credenze religiose, ma questa libert� non potrebbe permettere agli alunni di dare sfoggio di simboli di appartenenza religiosa, che, per loro natura, per le condizioni in cui sarebbero portati individualmente o collettivamente, o per il loro carattere ostentatorio o rivendicativo, siano tali da costituire un atto di pressione, di provocazione, di proselitismo o di propaganda, danneggiare la dignit� o la libert� dell'alunno o di altri membri della comunit� educativa, pregiudicare la loro salute o sicurezza, sconvolgere lo svolgimento delle attivit� di insegnamento ed il ruolo educativo degli insegnanti, infine turbare l'ordine nell'istituto o il normale funzionamento del servizio pubblico.
2. Il portare simboli di appartenenza religiosa negli istituti scolastici pu�, in caso di bisogno, essere oggetto di regolamentazione volta a fissare le modalit� di applicazione dei principi che stanno per essere definiti (...)
Nei licei e nei collegi, tale regolamentazione � di competenza del consiglio di amministrazione dell'istituto che, (...), adotta, con riserva di controllo della legalit�, il regolamento interno dell'istituto (...)
3. Spetta alle autorit� detentrici del potere valutare, sotto il controllo del giudice amministrativo, se l'indossare da parte di un alunno, all'interno di un istituto scolastico pubblico o in ogni altro luogo in cui si esercita l'insegnamento, un simbolo di appartenenza religiosa che contrasti con le condizioni enunciate al punto 1 del presente parere o il regolamento interno dell'istituto, costituisca una colpa di natura tale da giustificare l'avvio del procedimento disciplinare e l'applicazione, con il rispetto delle garanzie previste da tale procedimento e dei diritti di difesa, di una delle sanzioni previste dai testi vigenti, tra i quali pu� figurare l'esclusione dall'istituto.
L'esclusione da una scuola, da un collegio o da un liceo � possibile, malgrado il carattere obbligatorio dell'istruzione, dal momento che l'istruzione del fanciullo pu� essere fornita, (...), sia negli istituti o scuole pubbliche o libere, sia nelle famiglie dai genitori, o uno tra di essi, o ogni altra persona di loro scelta, e che in particolare l'alunno pu� essere iscritto al centro pubblico di insegnamento per corrispondenza (...)
(...) � Copyright � 2009 UFTDU
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F. Le circolari ministeriali
27. Il 12 dicembre 1989, una circolare del Ministro dell'educazione nazionale, rubricata � Laicit�, il portare simboli religiosi da parte degli alunni ed il carattere obbligatorio dell'istruzione �, � stata indirizzata ai rettori, agli ispettori di accademia ed ai capi degli istituti. Le sue parti rilevanti si leggono come segue :
� La laicit�, principio costituzionale della Repubblica, � uno dei fondamenti della scuola pubblica. A scuola come altrove, le credenze religiose di ciascuno sono un fatto individuale e rientrano pertanto nella libert�. Ma a scuola, dove si ritrovano tutti i giovani senza alcuna discriminazione, l'esercizio della libert� di coscienza, nel rispetto del pluralismo e della neutralit� del servizio pubblico, impone che l'insieme della collettivit� educativa viva al riparo da ogni pressione ideologica o religiosa.
Tenuto conto di taluni fatti recenti, intendo, nel rispetto dei diritti di ognuno, evitare gli sconfinamenti commessi nei confronti della laicit�. (...)
Le controversie che ha provocato l'indossare un velo da parte di giovani ragazze di religione islamica mi hanno portato, tenuto conto delle difficolt� di interpretazione del diritto, ad adire il Consiglio di Stato. (...)
Quando un conflitto sorge sull'indossare simboli religiosi, vi domando oltre che alla vostra equipe educativa di ispirarvi ogni volta al seguente indirizzo. Deve essere immediatamente intrapreso il dialogo con la giovane ed i suoi genitori affinch�, nell'interesse dell'alunno e del buon funzionamento della scuola, si rinunci ad indossare tali simboli. (...)
In tal modo, gli alunni devono guardarsi da ogni segno ostentatorio, abito o altro, che tenda a promuovere una fede religiosa. Devono essere vietati tutti i comportamenti di proselitismo che vanno al di l� delle semplici convenzioni religiose (...)
Gli abiti degli alunni non devono in alcun caso impedire il normale compimento degli esercizi inerenti all'educazione fisica e sportiva o ai lavori pratici o di laboratorio organizzati per certe materie. Allo stesso modo, deve essere vietata ogni tenuta suscettibile di turbare la condotta della classe ed il buon svolgimento dell'attivit� pedagogica.
Inoltre, le esigenze relative alla sicurezza ed alla salute devono essere imposte senza riserve agli alunni. Questi ultimi devono indossare una tenuta che non comporti alcun pericolo per se stessi o per gli altri all'interno dell'istituto. (...)
Nessun disturbo deve essere arrecato alle attivit� di insegnamento, al contenuto dei programmi ed all'obbligo di frequenza degli alunni. La libert� di espressione riconosciuta agli alunni non potrebbe contravvenire a tali obblighi. (...)
Gli alunni devono seguire tutti gli insegnamenti del loro di livello di scolarit�. (...) Quindi, un alunno non pu� in alcun caso rifiutarsi di studiare alcune parti del programma della sua classe n� evitare l'assistenza in certi corsi. (...)
L'inadempimento di tali obblighi comporta delle sanzioni. � Copyright � 2009 UFTDU
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28. Il 20 settembre 1994, un'altra circolare del Ministro dell'educazione nazionale ha apportato delle precisazioni in merito all'indossare simboli religiosi. Nelle sue parti rilevanti si leggeva come segue :
� Dopo molti anni, sono accaduti numerosi incidenti negli istituti scolastici in occasione di manifestazioni spettacolari di appartenenza religiosa o comunitaria.
I capi degli istituti e gli insegnanti hanno costantemente manifestato il loro desiderio di ricevere istruzioni chiare (...).
(...) non � possibile accettare a scuola la presenza ed il moltiplicarsi di simboli cos� ostentatori il cui significato � precisamente quello di allontanare certi alunni dalle regole di vita comune all'interno della scuola. Tali simboli sono, di per se, degli elementi di proselitismo, a maggior ragione quando si accompagnano alla rimessa in causa di certi corsi o di certe discipline, che mettono in gioco la sicurezza degli alunni o che comportano dei turbamenti alla vita comune dell'istituto.
Vi domando dunque di voler proporre ai consigli di amministrazione, nella redazione dei regolamenti interni, il divieto di tali simboli ostentatori, consapevoli del fatto che la presenza di simboli pi� discreti, che traducano soltanto l'attaccamento ad una convinzione personale, non pu� essere oggetto delle stesse riserve, come ricordato dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza amministrativa. �
G. La giurisprudenza successiva del Consiglio di Stato
29. In seguito al suo parere del 1989 il Consiglio di Stato ha avuto modo di decidere sulla controversia e di precisarne l'estensione. Esso ha per esempio annullato dei regolamenti interni degli istituti scolastici che vietavano in maniera rigorosa di indossare simboli distintivi di carattere religioso nei corsi o negli ambienti scolastici, a causa della generalit� dei loro termini (2 novembre 1992, no 130394, Kehrouaa ; 14 marzo 1994, no 145656, Melles Yilmaz). Nello stesso senso, sanzioni basate sul semplice indossare un velo da parte di un alunno in un istituto scolastico non potrebbero essere ritenute valide se non � dimostrato che l'interessato abbia accompagnato l'indossare i simboli con un comportamento che gli conferisca il carattere di un atto di pressione o di proselitismo o causato dei turbamenti all'ordine pubblico all'interno dell'istituto (27 novembre 1996, no 169522, Mlle Saglamer e 2 aprile 1997, no 173130, sposi Mehila). Il giudice amministrativo ha d'altro canto convalidato le sanzioni di esclusione definitive fondate sull'inadempimento dell'obbligo di frequenza, come nel caso del rifiuto da parte di un alunno di togliere il suo velo nel corso dell'insegnamento di educazione fisica e sportiva (10 marzo 1995, no 159981, sposi Aoukili ; 20 ottobre 1999, no 181486, A�t Ahmad) o del rifiuto di seguire tali corsi (27 novembre 1996, no 170209, Chedouane e Wissaadane ; no 170210, Atouf ; 15 gennaio 1997, no 172937 A�t Maskour e altri). Copyright � 2009 UFTDU
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30. Il 15 marzo 2004, il parlamento ha adottato la legge no 2004-228 disciplinando, in applicazione del principio di laicit�, il portare simboli o tenute che manifestano un'appartenenza religiosa all'interno delle scuole, dei collegi e dei licei pubblici, detta legge � sulla laicit� �. Essa inserisce nel codice dell'educazione un articolo L. 141-5-1 cos� redatto :
� Nelle scuole, nei collegi e nei licei pubblici, � vietato indossare simboli o tenute con i quali gli alunni manifestano in maniera plateale un'appartenenza religiosa.
Il regolamento interno ricorda che l'avviamento di un procedimento disciplinare � preceduto da un colloquio con l'alunno. �
31. La legge non riguarda, come indicato dalla circolare del 18 maggio 2004, che � i simboli (...) per i quali il semplice indossarli porta a farsi immediatamente riconoscere per la propria appartenenza religiosa, come il velo islamico, qualunque sia il nome che gli si attribuisce, la kippa o una croce di dimensioni assolutamente eccessive �.
32. Secondo il rapporto sull'applicazione della legge (cit., paragrafo 21 pi� sopra), il numero totale di simboli religiosi recensiti nel 2004-2005 � di 639. Il totale di 639 rappresenta meno del 50 % dei simboli recensiti nell'anno precedente. In 96 casi, gli alunni hanno optato per misure alternative al consiglio di disciplina (iscrizione nel privato, insegnamento per corrispondenza) e sono state pronunciate 47 esclusioni. Tale rapporto precisa che il resto degli alunni ha deciso di ritirare il simbolo religioso. Al rientro a scuola nel 2005-2006, non � stato registrato alcun incidente noto. Non � stato tuttavia possibile trovare dati ufficiali su tale questione per gli anni accademici successivi a quelli del 2004.
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA CONVENZIONE
33. La ricorrente denuncia una lesione al suo diritto di manifestare la propria religione ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione, che cos� dispone :
� 1. Ogni persona ha diritto alla libert� di pensiero, di coscienza e di religione ; tale diritto include la libert� di cambiare religione o credo, cos� come la libert� di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. La libert� di manifestare la propria religione o il proprio credo non pu� essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che Copyright � 2009 UFTDU
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costituiscono misure necessarie, in una societ� democratica, alla sicurezza pubblica, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libert� altrui. �
A. Argomenti delle parti
1. Il Governo
34. Il Governo ammette che le restrizioni imposte alla ricorrente nell'indossare il velo islamico all'interno del collegio costituiscono un'ingerenza nell'esercizio da parte dell'interessata del diritto di manifestare la sua religione. Esso ritiene nondimeno che, come nel caso Leyla Sahin c. Turchia ([GC], no 44774/98, 10 novembre 2005, CEDH 2005-XI), sono state soddisfatte le condizioni di legalit�, di legittimit� e di proporzionalit� fissate al paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione.
35. Il Governo ricorda in primo luogo che la misura controversa aveva una base legale nel diritto francese. Esso precisa che i fatti si sono svolti nel gennaio 1999, vale a dire dieci anni dopo l'intervento del parere del Consiglio di Stato del 27 novembre 1989, che ha fissato in maniera molto precisa il quadro giuridico relativo alla possibilit� di indossare il velo nelle strutture di insegnamento pubblico ed oggetto di numerosi commenti da parte della dottrina e pi� ampiamente dei media, e la pubblicazione delle circolari del Ministro dell'educazione nazionale. Il Governo aggiunge che la costante giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato e precisato le regole in tal modo definite. Quanto all'obbligo di frequenza, esso precisa che la ricorrente non poteva pi� venir meno all'obbligo di frequenza previsto al decreto del 30 agosto 1985 ed all'articolo 10 della legge del 10 luglio 1989. Il Governo ricorda inoltre che il regolamento interno del collegio dove la ricorrente era iscritta era molto preciso su questi punti.
36. Il Governo considera in seguito che la misura controversa aveva uno scopo legittimo, vale a dire la protezione dell'ordine e dei diritti di libert� altrui, all'occorrenza il rispetto da parte degli alunni dell'obbligo di indossare tenute adatte e compatibili con il buon svolgimento dei corsi, sia per ragioni di sicurezza che per motivi di igiene e di salute pubblica.
37. Infine, l'ingerenza era necessaria in una societ� democratica. Il Governo fa riferimento al riguardo al caso Leyla Sahin (cit.), la cui soluzione ritiene si possa trasporre al caso di specie, avuto riguardo del fatto che la misura controversa era fondata essenzialmente sui principi costituzionali di laicit� e di uguaglianza tra i sessi. Al riguardo, essa fa notare che la concezione francese di laicit� � rispettosa dei principi e dei valori protetti dalla Convenzione. Essa permette la cordiale convivenza di persone appartenenti a diverse religioni, mantenendo la neutralit� dello spazio pubblico. Le religioni beneficiano di conseguenza di una protezione Copyright � 2009 UFTDU
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di principio, non potendo la pratica religiosa trovare altri limiti che quelli stabiliti dalle leggi che si impongono allo stesso modo su tutti, cos� come il rispetto della laicit� e della neutralit� dello Stato. Il Governo aggiunge che il rispetto della libert� religiosa non esclude tuttavia che le manifestazioni delle convinzioni religiose possano essere oggetto di limitazioni.
38. Esso sottolinea che, nel caso di specie, l'esercizio della ricorrente del diritto di manifestare la propria religione non ostacolava la possibilit� di esigere da parte delle autorit� disciplinari nei confronti degli alunni di portare tenute compatibili con il buon svolgimento degli insegnamenti, senza che dovesse essere giustificata, in ogni caso particolare, l'esistenza di un pericolo per l'alunno o gli altri frequentatori dell'istituto. Rifiutando di togliere il suo velo per sette volte durante il corso di educazione fisica e sportiva, la ricorrente � venuta meno, con ogni cognizione di causa, all'obbligo impostole di indossare una tenuta adatta al corso di educazione fisica.
39. Inoltre, il Governo ritiene che la proposta della ricorrente di indossare una cuffia o un passamontagna al posto del velo non potesse costituire di per s� una prova della sua volont� di pervenire ad una soluzione di compromesso o del suo desiderio di apertura. Il collegio aveva al contrario avviato un percorso di dialogo con l'interessata prima e durante il procedimento disciplinare (interdizione limitata ai soli corsi di educazione fisica, numerose motivazioni fornite dagli insegnanti, tempi di riflessione accordati e prolungati, etc.). A titolo di esempio, il rettore aveva rilevato durante la riunione della commissione accademica d'appello in data 17 marzo 1999 che � i professori accettando, in fine, che si porti il velo durante i corsi hanno dato prova di spirito di conciliazione. Essi si aspettavano un gesto dell'alunna che si piegasse alle regole comunemente ammesse in EFS ... le parole � vinceremo � mostrano il rifiuto di compromesso della famiglia ed il desiderio di adire senz'altro le vie giudiziarie �. Oltre al turbamento del buono svolgimento del corso di educazione fisica e sportiva, le autorit� competenti potevano legittimamente temere che tale comportamento turbasse l'ordine nel collegio o il normale funzionamento del servizio pubblico dell'insegnamento. Il tribunale amministrativo di Caen aveva in tal modo rilevato che il suo comportamento aveva portato un clima generale di tensione all'interno dell'istituto.
40. Il Governo si interroga inoltre sulle ripercussioni di tale comportamento sugli altri alunni della classe della ricorrente che al tempo non aveva che undici anni. Al riguardo, il Governo fa riferimento al caso Dahlab c. Svizzera (no 42393/98, CEDH 2001-V) nel quale la Corte aveva anche rilevato la difficolt� di valutare l'impatto che un forte simbolo esteriore quale il portare un velo potesse avere sulla libert� di coscienza e di religione dei fanciulli di piccola et�, pi� facilmente influenzabili, cos� come il suo effetto di proselitismo, nonostante che in questo caso si trattasse di Copyright � 2009 UFTDU
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una insegnante che indossava il velo e non di un allieva e che i bambini avessero un'et� tra i quattro e gli otto anni.
41. Infine, il Governo nota che, come nel caso Leyla Sahin (cit., � 120), la regolamentazione contestata dalla ricorrente � stata il frutto di un ampio dibattito in seno alla societ� francese e del mondo educativo. La sua messa in opera � stata inoltre guidata dalle autorit� competenti (per mezzo di circolari e regolamenti interni) e si � accompagnata all'elaborazione di una costante giurisprudenza in materia.
42. Il Governo conclude che il comportamento della ricorrente ha ecceduto i limiti della libert� di manifestare le sue credenze religiose all'interno dell'istituto scolastico e che, quindi, le misure adottate erano proporzionate allo scopo perseguito e necessarie in una societ� democratica.
2. La ricorrente
43. La ricorrente si oppone alla tesi del Governo. In primo luogo, sostiene che l'ingerenza controversa non era prevista dalla legge. Si trattava essenzialmente di un parere del Consiglio di Stato, di circolari ministeriali, di decisioni giurisprudenziali e che nessuno di tali documenti avesse valore di legge o di regolamento in diritto francese, non avendo per il giudice efficacia vincolante. La ricorrente sottolinea che le libert� individuali, e pi� in particolare la libert� religiosa, sono libert� essenziali che non possono essere limitate se non da atti aventi un minimo valore normativo e che il Governo francese, ben consapevole di tale lacuna, ha giudicato utile adottare una legge il 15 marzo 2004.
44. In seguito, la ricorrente ha sostenuto che le restrizioni contestate non perseguivano uno scopo legittimo necessario in una societ� democratica. Contrariamente a quanto sostiene il Governo, la ricorrente afferma che non � venuta meno al suo obbligo di frequenza e che si � opposta al rifiuto del professore di lasciarla assistere al corso. Quando aveva proposto di sostituire il velo con una cuffia o un passamontagna, ha continuato a vedersi rifiutare l'ingresso al corso di educazione fisica. Il professore ha negato alla ricorrente il diritto di partecipare ai corsi con la giustificazione che doveva essere dispensata per ragioni di sicurezza della stessa. Durante il consiglio di istituto, quando gli fu domandato in cosa il fatto di portare un velo o una cuffia durante i suoi corsi metteva in pericolo la sicurezza della minore, egli rifiut� di rispondere alla domanda. Il Governo non ha fornito ulteriori chiarimenti sul punto. La ricorrente ricorda inoltre che il portare il velo aveva dato vita all'interno dell'istituto ad un movimento di sciopero da parte di certi professori per la difesa del principio di laicit� e fossero proprio gli stessi all'origine dei turbamenti e non il comportamento della ricorrente, che non faceva alcun proselitismo.
45. La ricorrente conclude che la sua esclusione, fondata sul fatto che indossava un velo, � un attentato alla sua libert� religiosa che non risponde ai criteri fissati dal paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione. Copyright � 2009 UFTDU
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B. Valutazione della Corte
1. Sulla ricevibilit�
46. La Corte constata che tale parte del ricorso non � manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 35 � 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo di irricevibilit�. Si conviene dunque nel dichiararlo ricevibile.
2. Sul merito
47. La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, indossare un velo pu� essere considerato come � un atto motivato o ispirato da una religione o una credenza religiosa � (voir Leyla Sahin, cit., � 78).
48. La Corte ritiene che, nel caso di specie, vietare di indossare il velo durante i corsi di educazione fisica e sportiva e l'esclusione definitiva della ricorrente dal suo istituto scolastico a causa del suo rifiuto di toglierlo si analizzano come una � restrizione � all'esercizio da parte della ricorrente del suo diritto alla libert� di religione, come d'altra parte convengono le parti. Una simile ingerenza viola la Convenzione se non rispetta le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9. A tale fine dovr� essere determinato se essa era � prevista dalla legge �, ispirata da uno o pi� scopi legittimi di cui al detto paragrafo e � necessaria in una societ� democratica �.
a) � Prevista dalla legge �
49. La Corte ricorda che le parole � previste dalla legge � significano che le misure controverse devono avere una base nel diritto interno, implicando anche la qualit� di legge : esse esigono l'accessibilit� di queste ultime a tutte le persone cui si riferiscono ed una formulazione sufficientemente precisa per permettere loro di prevedere, con un grado ragionevole nelle circostanze di fatto, le conseguenze che possano derivare da un determinato atto (vedi, tra le altre, Maestri c. Italia [GC], no 39748/98, � 30, CEDH 2004-I).
50. All'epoca dei fatti, nessun testo prevedeva esplicitamente il divieto di indossare un velo durante i corsi di educazione fisica. Infatti, i fatti del presente caso sono anteriori all'adozione della legge no 2004-228 del 15 marzo 2004 che ha inquadrato, in applicazione del principio di laicit�, l'indossare simboli religiosi o tenute che manifestino una appartenenza religiosa negli istituti scolastici pubblici. Dunque, conviene interrogarsi sul fondamento legale della sanzione controversa.
51. Nel caso di specie, la Corte rileva che le autorit� interne hanno giustificato tali misure per la combinazione di tre elementi che sono l'obbligo di frequenza, le esigenze di sicurezza e la necessit� di adottare una Copyright � 2009 UFTDU
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tenuta compatibile con l'esercizio della pratica sportiva. Tali elementi si fondavano su delle fonti legislative e regolamentari, dei documenti interni (circolari, note di servizio, regolamento interno) cos� come su decisioni del Consiglio di Stato. La Corte deve dunque verificare se la combinazione di tali differenti elementi era sufficiente per costituire una base legale.
52. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, la nozione di � legge � deve essere intesa nella sua accezione � materiale � e non � formale �. Di conseguenza, essa include l'insieme costituito dal diritto scritto, ivi compresi i testi di rango infralegislativo (vedi, in particolare, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, 18 giugno 1971, � 93, serie A no 12), cos� come la giurisprudenza che lo interpreta (vedi, mutatis mutandis, Kruslin c. Francia, 24 aprile 1990, � 29, serie A no 176-A).
53. Si conviene quindi nell'esaminare la questione sulla base di tali differenti fonti ed in particolare della giurisprudenza rilevante dei tribunali.
54. Per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo la quale le libert� individuali, in particolare la libert� religiosa, possono essere limitate soltanto da regole aventi valore normativo, la Corte ricorda che non spetta ad essa pronunciarsi sull'opportunit� delle tecniche scelte dal legislatore di uno Stato convenuto per regolamentare un determinato campo ; il suo ruolo si limita a verificare se i metodi adottati e le conseguenza che ne derivano sono conformi alla Convenzione (Leyla Sahin, cit., � 94).
55. Su tale punto, si rileva che tali disposizioni legislative esistevano ed erano contenute in particolare nell'articolo 10 della legge di orientamento sull'educazione del 10 luglio 1989 in vigore all'epoca (codificata agli articoli L. 511-1 et L. 511-2 del codice dell'educazione) poich� quest'ultimo ricorda che � nei licei e nei collegi, gli alunni dispongono, nel rispetto del pluralismo e del principio di neutralit�, della libert� di informazione e della libert� di espressione � e che � l'esercizio di tali libert� non pu� arrecare danno alle attivit� di insegnamento �. Questo stesso articolo enuncia che gli alunni sono tenuti all'obbligo di frequenza ed al rispetto delle regole di funzionamento e della vita collettiva degli istituti. L'articolo 3-5 del decreto del 30 agosto 1985 va a precisare il contenuto di tale obbligo di frequenza.
56. In seguito, ed in particolare alla luce di tale testo, nel suo parere del 27 novembre 1989, ha fissato il quadro giuridico relativo alla questione del portare simboli religiosi negli istituti scolastici. In tale parere, il Consiglio di Stato ha posto il principio della libert� degli alunni di portare tali simboli nell'ambito scolastico ma ha ugualmente precisato le condizioni alle quali devono essere portati per essere conformi al principio di laicit�. Si ricorda in particolare che il diritto riconosciuto agli alunni di esprimere e manifestare le loro credenze religiose all'interno degli istituti scolastici non pu� arrecare danni alle attivit� di insegnamento, al contenuto dei programmi e all'obbligo di frequenza, compromettere la loro salute o la loro sicurezza, turbare lo svolgimento delle attivit� di insegnamento ed il ruolo educativo degli insegnanti, infine, turbare l'ordine pubblico nell'istituto o il normale Copyright � 2009 UFTDU
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funzionamento del servizio pubblico. Il Consiglio di Stato rinvia in seguito al regolamento interno degli istituti scolastici per il compito della regolamentazione interna per fissare le modalit� di applicazione dei principi cos� definiti. Esso precisa infine che spetta all'autorit� investita del potere disciplinare di valutare se indossare un simbolo religioso violi tali condizioni e se tali violazioni siano di natura tale da giustificare una sanzione disciplinare che possa condurre fino all'esclusione. Le circolari ministeriali del 1989 e del 1994 hanno quindi portato tali direttive all'attenzione dei direttori degli istituti per l'utilizzo del loro potere di disciplina in merito. Il regolamento interno del collegio di Flers prevedeva espressamente il divieto di � simboli ostentatori che costituiscono in se stessi elemento di proselitismo o di discriminazione �.
57. Quanto all'applicazione nella pratica da parte delle autorit� coinvolte di tali principi, si � potuto osservare un certo trattamento differenziato degli alunni a seconda dell'istituto scolastico, nella misura in cui i principi enunciati dal Consiglio di Stato invitavano i direttori degli istituti ad una valutazione caso per caso. Al riguardo, la Corte ricorda che la portata della nozione di prevedibilit� dipende in larga parte dal testo cui si fa riferimento, dell'ambito che ricopre oltre che dal numero e dalla qualit� dei suoi destinatari. Bisogna inoltre essere consapevoli del fatto che per quanto chiara una disposizione legale possa essere, esiste immancabilmente uno spazio per l'interpretazione giudiziaria, dato che bisogner� sempre chiarire i punti oscuri ed adattarsi alle circostanze di specie. Di per s�, un dubbio relativo a casi limite non basta a rendere l'applicazione di una disposizione legale imprevedibile. Inoltre, una tale disposizione non contrasta con l'esigenza di prevedibilit� ai fini della Convenzione per il semplice fatto che si presta a pi� di una interpretazione. Il compito di decidere, riservato agli organi giudiziari, serve proprio a dissipare i dubbi che potrebbero sussistere nell'interpretazione delle norme, tenendo conto delle evoluzioni della pratica quotidiana (Gorzelik e altri c. Polonia [GC], no 44158/98, � 65, CEDH 2004-I).
58. Alla luce della giurisprudenza rilevante dei tribunali interni, la Corte osserva che in difetto di un'applicazione circostanziata in tale ambito, il giudice amministrativo, esercitando il suo controllo sulle autorit� disciplinari, ha fedelmente applicato i principi enunciati nel parere del 1989. Esso ha in tal modo sistematicamente convalidato le sanzioni disciplinari che si fondavano sull'obbligo di frequenza in ragione del rifiuto da parte di una alunna di togliere il suo velo durante il corso di educazione fisica e sportiva o il rifiuto di presentarsi a tali corsi (paragrafo 29 pi� sopra). Il presente caso � quindi una applicazione della giurisprudenza rilevante in materia.
59. In tali circostanze, la Corte conclude che l'ingerenza controversa aveva una base legale sufficiente nel diritto interno. Tali regole erano accessibili poich� si tratta per la maggior parte di testi regolarmente Copyright � 2009 UFTDU
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pubblicati e di una giurisprudenza del Consiglio di Stato consolidata. Inoltre, la Corte rileva che sottoscrivendo il regolamento interno al momento della sua iscrizione al collegio, la ricorrente ha avuto conoscenza del regolamento controverso e si � impegnata a rispettarlo, con il consenso dei suoi genitori (vedi K�se e altri c. Turchia (dec.), no 26625/02, CEDH 2006-...). La Corte ritiene di conseguenza che la ricorrente poteva prevedere, con un grado ragionevole di certezza, che al momento dei fatti, il rifiuto di togliere il velo durante il corso di educazione fisica e sportiva poteva portare alla sua esclusione dall'istituto per difetto di frequenza, facendo si che l'ingerenza potesse essere considerata come � prevista dalla legge �.
b) Scopo legittimo
60. Avuto riguardo delle circostanze del caso e del tenore delle decisioni delle giurisdizioni interne, la Corte conviene sul fatto che l'ingerenza interna in questione perseguiva in sostanza i fini legittimi della protezione dei diritti e delle libert� altrui e dell'ordine pubblico.
c) � Necessaria in una societ� democratica �
61. La Corte ricorda che se la libert� di religione rileva inizialmente per il diritto interno, essa implica ugualmente quella di manifestare la propria religione individualmente ed in privato, o collettivamente, in pubblico o nei circoli di coloro che condividono la fede. L'articolo 9 enumera le diverse forme che pu� avere la manifestazione di una religione o di una confessione, vale a dire il culto, l'insegnamento, le pratiche ed il compimento dei riti. Esso non protegge tuttavia qualsiasi atto motivato o ispirato da una convinzione o credo e non garantisce sempre il diritto di comportarsi in uno dei modi dettati da una convinzione religiosa (Leyla Sahin, cit., �� 105 e 212).
62. La Corte constata in seguito che in una societ� democratica, in cui pi� religioni coesistono all'interno della stessa popolazione, pu� rivelarsi necessario accompagnare tale libert� con delle limitazioni rivolte a conciliare gli interessi dei diversi gruppi ed assicurare il rispetto delle convinzioni di ognuno (Leyla Sahin, cit., � 106). Essa ha spesso posto l'accento sul ruolo dello Stato quale organizzatore neutro ed imparziale dell'esercizio delle diverse religioni, culti e credenze, la pace religiosa e la tolleranza in una societ� democratica. Essa ritiene anche che il dovere di neutralit� ed imparzialit� dello Stato sia incompatibile con un qualsiasi potere di valutazione da parte di quest'ultimo della legittimit� delle credenze religiose o delle modalit� di espressione di queste ultime (Leyla Sahin, cit., � 107). Il pluralismo e la democrazia devono allo stesso modo fondarsi sul dialogo e sullo spirito di compromesso, che implicano necessariamente da parte degli individui delle concessioni diverse che si Copyright � 2009 UFTDU
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giustificano per i fini della salvaguardia e della promozione degli ideali e dei valori di una societ� democratica.
63. Quando vengono in gioco questioni sui rapporti tra lo Stato e le religioni, sulle quali possono ragionevolmente esistere profonde divergenze in una societ� democratica, bisogna accordare particolare importanza al ruolo del decisore nazionale. Tale � in particolare il caso della regolamentazione dell'indossare simboli religiosi negli istituti di insegnamento, dove, in Europa, gli approcci su tale questione sono diversi. La regolamentazione in materia pu� di conseguenza variare da un Paese all'altro in funzione delle tradizioni nazionali e delle esigenze imposte dalla protezione dei diritti e delle libert� altrui ed il mantenimento dell'ordine pubblico (Leyla Sahin, cit., �� 108-109).
64. La Corte ricorda inoltre che lo Stato pu� limitare la libert� di manifestare una religione, per esempio indossare un velo islamico, se l'uso di tale libert� nuoce al fine della protezione dei diritti e delle libert� altrui, dell'ordine e della sicurezza pubblica (Leyla Sahin, cit., � 111, e Refah Partisi (Partito della prosperit�) e altri c. Turchia [GC], nn. 41340/98, 41342/98, 41343/98 e 41344/98, � 92, CEDH 2003-II). Dunque, l'obbligo di un motociclista, sikh praticante che porta il turbante, di indossare un casco � una misura di sicurezza necessaria e ogni ingerenza che il ricorrente pu� aver subito per tale fatto nell'esercizio del suo diritto alla libert� di religione � giustificata dalla protezione della salute (X c. Regno Unito, no 7992/77, decisione della Commissione del 12 luglio 1978, Decisioni e rapporti (DR) 14, p. 234). Allo stesso modo, i controlli di sicurezza imposti negli aeroporti (Phull c. Francia (dec.), no 35753/03, CEDH 2005-I, 11 gennaio 2005) o all'ingresso dei consolati (El Morsli c. Francia (dec.), no 15585/06, 4 marzo 2008, CEDH 2008-...) e consistenti nel far togliere un turbante o un velo al fine di sottoporsi ai controlli non costituiscono lesioni sproporzionate all'esercizio del diritto alla libert� religiosa. Non costituisce pi� un'ingerenza sproporzionata il regolamentare la tenuta degli alunni cos� come quella di rifiutare i sevizi dell'amministrazione, quali il rilascio di un diploma, per tutto il tempo in cui non si conformino a tale regolamento (nel caso di specie l'apparire a viso scoperto su una foto di identit� per una studentessa che indossa il velo islamico), tenuto conto delle esigenze del sistema dell'universit� laica (Karaduman c. Turchia, 16278/90, decisione della Commissione del 3 maggio 1993, DR 74, p. 93). Nel caso Dahlab (cit.), la Corte ha ritenuto che il divieto imposto ad una insegnante di una classe di giovani alunni di portare il velo durante le sue attivit� era � necessario in una societ� democratica �, tenuto conto, in particolare, del fatto che la laicit�, che presuppone la neutralit� confessionale dell'insegnamento � un principio contenuto nella Costituzione del cantone di Ginevra. La Corte ha posto l'accento sul � simbolo esteriore forte � che rappresenta l'indossare un velo e si � ugualmente interrogata sull'effetto di proselitismo che pu� avere dal momento che sembrerebbe essere imposto Copyright � 2009 UFTDU
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alle donne da un precetto religioso difficilmente conciliabile con il principio di uguaglianza dei sessi.
65. In particolare, nei casi Leyla Sahin e K�se e altri, la Corte ha esaminato delle doglianze simili a quelle del caso di specie ed ha concluso per l'assenza di un fumus di violazione della disposizione invocata tenuto conto in particolare del principio di laicit�.
66. Nel caso Leyla Sahin, dopo aver analizzato il contesto turco, la Corte ha rilevato che la Repubblica si era costruita attorno alla laicit�, principio che aveva acquisito valore costituzionale ; che il sistema costituzionale attribuiva un'importanza primordiale alla protezione dei diritti delle donne ; che la maggioranza della popolazione di tali Paesi aderiva alla religione musulmana e che per i difensori della laicit� il velo islamico era divenuto il simbolo di un islam politico che esercitava una influenza crescente. La Corte ha anche rilevato che la laicit� era sicuramente uno dei principi fondanti dello Stato insieme alla preminenza del diritto ed il rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia. Essa ha anche preso atto del fatto che la laicit� in Turchia costituiva il garante dei valori democratici e dei principi di inviolabilit� della libert� di religione e di uguaglianza, che mirava allo stesso tempo a proteggere l'individuo non soltanto dalle ingerenze arbitrarie dello Stato ma anche da pressioni esterne che emanano da movimenti estremisti e che la libert� di manifestare la propria religione poteva essere ristretta al fine di preservare tali valori. Essa ha concluso che una tale concezione della laicit� sembrerebbe essere rispettosa dei valori alla base della Convenzione la cui salvaguardia pu� essere considerata come necessaria per la protezione del sistema democratico in Turchia (Leyla Sahin, cit., � 114).
67. Nel caso K�se e altri (cit.), la Corte ha ugualmente ritenuto chiari e perfettamente legittimi i principi di laicit� e di neutralit� della scuola cos� come quello del rispetto del principio del pluralismo, per giustificare il rifiuto di accesso ai corsi degli alunni con il velo a seguito del rifiuto di questi ultimi di non indossare il velo islamico nell'istituto scolastico, nonostante la regolamentazione in materia.
68. Applicando l'insieme di tali principi e la giurisprudenza rilevante nel caso di specie, la Corte considera che le autorit� interne hanno giustificato il divieto di indossare il velo nei corsi di educazione fisica per rispetto delle regole interne degli istituti scolastici quali sono le regole di sicurezza, di igiene e di frequenza, che si applicano a tutti gli alunni senza alcuna distinzione. Le giurisdizioni hanno inoltre rilevato che l'interessata, rifiutando di levare il suo velo, aveva ecceduto i limiti del diritto di esprimere e manifestare le sue credenze religiose all'interno dell'istituto. Copyright � 2009 UFTDU
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69. Inoltre, la Corte osserva che, in maniera pi� ampia, tale limitazione della manifestazione di una convinzione religiosa aveva la finalit� di preservare gli imperativi della laicit� negli spazi pubblici scolastici, come sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere del 27 novembre 1989, con la sua successiva giurisprudenza e con varie circolari ministeriali redatte in merito.
70. La Corte ritiene in seguito che si evince da tali diverse fonti che il portare simboli religiosi non � di per s� incompatibile con il principio di laicit� negli istituti scolastici, ma che lo diviene a seconda delle condizioni in cui quest'ultimo � portato e delle conseguenze che l'indossare un simbolo pu� avere.
71. Al riguardo, la Corte ricorda di aver deciso che spettava alle autorit� nazionali, nell'ambito del margine di apprezzamento del quale godono, di vegliare sul fatto che, nel rispetto del pluralismo e della libert� altrui, la manifestazione da parte degli alunni delle loro credenze religiose all'interno degli istituti scolastici non si trasforma in un atto ostentatorio, che costituirebbe motivo di pressione e di esclusione (vedi K�se e altri, cit.). Dunque, agli occhi della Corte, � lecito ci� a cui sembra rispondere la concezione del modello francese di laicit�.
72. La Corte rileva ugualmente che in Francia, come in Turchia o in Svizzera, la laicit� � un principio costituzionale, fondante della Repubblica, al quale l'insieme della popolazione aderisce e la cui difesa sembrerebbe primordiale, in particolare a scuola. La Corte ripete che un comportamento che non rispetti tale principio non sar� necessariamente valutato come facente parte della libert� di manifestare la propria religione, e non beneficer� della protezione che assicura l'articolo 9 della Convenzione (Refah Partisi (Partito della prosperit�) e altri, cit., � 93). Avuto riguardo del margine di apprezzamento che deve essere lasciato agli Stati membri nello stabilire i delicati rapporti tra lo Stato e le chiese, la libert� religiosa cos� riconosciuta e come limitata dagli imperativi della laicit� sembrerebbe legittima al riguardo dei valori fondanti della Convenzione.
73. Nel caso di specie, la Corte ritiene che la conclusione delle autorit� nazionali secondo cui indossare un velo, in particolare il velo islamico, non � compatibile con la pratica dello sport per ragioni di sicurezza o di igiene, non � irragionevole. Essa ammette che la sanzione inflitta non � che una conseguenza del rifiuto da parte della ricorrente di conformarsi alle regole applicabili nell'ambito scolastico delle quali era perfettamente a conoscenza e non, come lei sostiene, in ragione delle sue convinzioni religiose. Copyright � 2009 UFTDU
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74. La Corte rileva ugualmente che il procedimento disciplinare del quale la ricorrente � stata oggetto ha pienamente soddisfatto l'esercizio di bilanciamento dei diversi interessi in gioco. In primo luogo, prima dell'avvio del procedimento, la ricorrente ha rifiutato di togliere il suo velo per sette volte durante il corso di educazione fisica, malgrado le reiterate richieste e le spiegazioni del suo professore. In seguito, dopo le informazioni fornite dal Governo, le autorit� coinvolte hanno pi� volte tentato di dialogare, invano, e le � stato accordato e prolungato un tempo di riflessione. Inoltre, il divieto era limitato al corso di educazione fisica, in maniera tale che non si potesse parlare di un divieto stricto sensu (vedi K�se e altri, cit.). Inoltre, si evince dalle circostanze di causa che tali incidenti avevano dato vita ad un clima generale di tensione all'interno dell'istituto. Infine, sembrerebbe anche che tale processo disciplinare era accompagnato da garanzie � principio di legalit� e controllo giurisdizionale � adeguati a proteggere gli interessi degli alunni (mutatis mutandis, Leyla Sahin, cit., � 159).
75. Quanto alla scelta della sanzione pi� grave, si ricorda che, trattandosi di mezzi da impiegare al fine di assicurare il rispetto delle regole interne, non spetta alla Corte sostituire il proprio punto di vista a quello delle autorit� disciplinari che, avendo un contatto diretto e permanente con la comunit� educativa, sono meglio posizionate per valutare i bisogni ed il contesto locali o le esigenze di una data formazione (mutatis mutandis, Valsamis c. Grecia, 18 dicembre 1996, � 32, Raccolta di sentenza e decisioni 1996-VI). Per quanto riguarda la proposta della ricorrente di sostituire il velo con una cuffia, oltre al fatto che � difficile per la Corte valutare se indossare un tale accessorio sia compatibile con la pratica dello sport, valutare se l'alunno ha dato testimonianza di una volont� di arrivare ad un compromesso, come ha sostenuto, o se al contrario ha ecceduto i limiti del diritto di esprimere e di manifestare le sue credenze religiose all'interno dell'istituto, come preteso dal Governo e che sembra in contraddizione con il principio di laicit�, rientra pienamente nel margine di apprezzamento dello Stato in materia.
76. La Corte ritiene, avuto riguardo di ci� che sta per richiamare, che la sanzione dell'esclusione definitiva non sembrerebbe sproporzionata, e constata che la ricorrente ha avuto la facolt� di proseguire la scuola all'interno di un istituto di insegnamento a distanza. Ne deriva che le convinzioni religiose della ricorrente sono state pienamente prese in considerazione con gli imperativi della protezione dei diritti e delle libert� altrui e dell'ordine pubblico. � allo stesso modo chiaro che questi sono gli imperativi che fondano la decisione controversa e delle obiezioni alle convinzioni religiose della ricorrente (vedi Dahlab, cit.). Copyright � 2009 UFTDU
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77. Dunque, avuto riguardo delle circostanze, e tenuto conto del margine di apprezzamento che bisogna lasciare agli Stati in tale materia, la Corte conclude che l'ingerenza controversa era giustificata per il suo principio e per proporzionalit� rispetto all'obiettivo mirato.
78. Pertanto, non vi � stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DEL PROTOCOLLO No 1
79. La ricorrente ritiene di essere stata privata del suo diritto all'istruzione, ai sensi del primo periodo dell'articolo 2 del Protocollo no 1, che dispone :
� Il diritto all'istruzione non pu� essere rifiutato a nessuno (...) �
80. Il Governo ritiene, in primo luogo, che la ricorrente non ha validamente esperito le vie di ricorso interne, nella misura in cui non ha sollevato tale doglianza dinanzi alle giurisdizioni nazionali adite. Esso rileva, in secondo luogo, che la misura controversa non ha danneggiato la sostanza stessa del diritto all'istruzione, dal momento che ha potuto continuare a ricevere gli insegnamenti malgrado la sua esclusione.
81. La ricorrente sostiene di essere stata privata del suo diritto all'istruzione nella misura avendo dovuto seguire dei corsi per corrispondenza dato che la sanzione si fondava sull'obbligo di frequenza cui non ha voluto venir meno.
82. La Corte rileva che tale doglianza � legata a quella esaminata pi� sopra e deve quindi essere dichiarata ricevibile.
83. La Corte ricorda che il diritto all'istruzione non esclude per principio il ricorso a delle misure disciplinari, ivi comprese le misure di esclusione temporanee o definitive da un istituto di insegnamento al fine di assicurare l'osservanza delle regole interne degli istituti. L'applicazione di sanzioni disciplinari costituisce uno dei procedimenti per mezzo dei quali la scuola si sforza di raggiungere lo scopo per il quale � stata creata, compresi lo sviluppo e la foggiatura del carattere e dello spirito degli alunni (vedi, in particolare, Campbell e Cosans c. Regno Unito, 25 febbraio 1982, � 33, serie A no 48 ; vedi anche, per quanto riguarda l'esclusione di un alunno dalla scuola militare, Yanasik c. Turchia, no 14524/89, decisione della Commissione del 6 gennaio 1993, DR 74, p. 14, o l'esclusione di uno studente per frode, Sulak c. Turchia, no 24515/94, decisione della Commissione del 17 gennaio 1996, DR 84-B, p. 98).
84. Nella specie, la Corte ritiene che non si ponga nessuna distinta questione sotto l'angolo di tale disposizione invocata dalla ricorrente, essendo le circostanze rilevanti le stesse dell'articolo 9, in maniera tale da non procedere all'esame della doglianza di cui all'articolo 2 del Protocollo no 1. Copyright � 2009 UFTDU
SENTENZA DOGRU c. FRANCIA
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMIT�,
1. Dichiara il ricorso ricevibile ;
2. Ritiene che non vi � stata violazione dell'articolo 9 della Convenzione ;
3. Ritiene di non procedere nell'esame della doglianza di cui all'articolo 2 del Protocollo no 1. Redatta in francese, in seguito comunicata per iscritto il 4 dicembre 2008
in applicazione dell'articolo 77 �� 2 e 3 del regolamento.
Claudia Westerdiek Cancelliere
Peer Lorenzen Presidente Copyright � 2009 UFTDU
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło