27278/03
WyrokETPCz2008-02-15ECLI:CE:ECHR:2008:0215JUD002727803
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania administracyjnego dotyczącego roszczeń o wynagrodzenie za nadgodziny, prowadzonego przez 91 skarżących, naruszyła ich prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał potwierdził, że długość postępowania administracyjnego, które trwało od 1994 do 2003 roku, była nadmierna i naruszyła art. 6 ust. 1 Konwencji. W kwestii zadośćuczynienia za szkodę moralną, Trybunał uznał, że w przypadku skarg zbiorowych, liczba uczestników wpływa na poziom niepokoju, bezsilności i niepewności, a także na proporcjonalność łącznej kwoty zadośćuczynienia. Stwierdził, że wspólne prowadzenie sprawy przez wielu skarżących, choć zmniejsza indywidualne koszty i ułatwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości, może prowadzić do obniżenia indywidualnej kwoty zadośćuczynienia w porównaniu do spraw indywidualnych, aby zachować proporcjonalność łącznej sumy. Trybunał wziął pod uwagę zarówno czynniki redukujące (wspólny cel, brak wpływu liczby skarżących na wynik sprawy administracyjnej), jak i zwiększające (znacząca, choć pośrednia, stawka ekonomiczna sporu) wysokość zadośćuczynienia.Stan faktyczny
91 greckich obywateli, lekarzy zatrudnionych w szpitalu „O Evangelismos” w ramach Krajowego Systemu Opieki Zdrowotnej, złożyło 28 kwietnia 1994 r. do Administracyjnego Sądu Apelacyjnego w Atenach wniosek o unieważnienie decyzji szpitala odmawiającej im wypłaty dodatku za nadgodziny (1/65 ich podstawowego wynagrodzenia). Jedynym celem skargi było zakwestionowanie legalności tej decyzji administracyjnej. W międzyczasie skarżący podejmowali również inne próby uzyskania odszkodowania za brak wypłaty nadgodzin, których łączna kwota wahała się od 15 000 do 20 000 EUR na osobę, ale wszystkie te działania zostały odrzucone przez sądy krajowe.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Piętnastoma głosami za, dwoma przeciw, Trybunał orzeka, że pozwane państwo ma zapłacić każdemu skarżącemu 3500 EUR tytułem szkody moralnej oraz 1500 EUR łącznie wszystkim skarżącym tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki. Odsetki ustawowe mają być naliczane od upływu trzymiesięcznego terminu. Trybunał jednogłośnie oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
GRANDE CAMERA
ARVANITAKI-ROBOTI E ALTRI c. GRECIA (Ricorso n. 27278/03)
SENTENZA STRASBURGO 15 Febbraio 2008 Questa sentenza � definitiva ma pu� subire dei ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
ARVANITAKI-ROBOTI E ALTRI c. GRECIA
Nel caso Arvanitaki-Roboti e altri c. Grecia, La Corte europea dei diritti dell'uomo, riunita in una Grande Camera composta da:
Jean-Paul Costa, presidente, Christos Rozakis, Nicolas Bratza, Bostjan M. Zupancic, Peer Lorenzen, Riza T�rmen, Karel Jungwiert, Josep Casadevall, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Rait Maruste, Snejana Botoucharova, Mindia Ugrekhelidze, Vladimiro Zagrebelsky, Lech Garlicki, David Th�r Bj�rgvinsson, Danut Jocien, Mark Villiger, giudici, e da Vincent Berger, giureconsulto, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 7 marzo 2007 ed il 9 Gennaio 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 27278/03) diretto contro la Repubblica greca, con il quale 91 cittadini greci elencati in appendice (�i ricorrenti�), hanno adito la Corte il 4 agosto 2003 in virt� dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (�la Convenzione�).
2. I ricorrenti sono rappresentati da Z. Tsiliouka-Mousmoula e da I. Stamoulis, avvocati del foro di Atene. Il Governo greco (�il Governo�) � rappresentato dai delegati del suo agente, G. Skiani e K. Georgiadis, consiglieri del Consiglio giuridico dello Stato.
3. I ricorrenti lamentano in modo particolare, ai sensi dell'art. 6 � 1 della Convenzione, l'eccessiva durata di una procedura dinanzi le giurisdizioni amministrative.
4. Il ricorso � stato assegnato alla prima sezione della Corte (art. 52 � 1 del Regolamento). Copyright � 2008 UFTDU
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5. Il 12 novembre 2004 la Corte ha deciso di comunicare al Governo il ricorso. Avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 29 � 3 della Convenzione, essa ha deciso di esaminare congiuntamente sia la ricevibilit� che il merito della causa.
6. Il 18 maggio 2006, la camera istituita presso la prima sezione per esaminare il caso e composta da: Loukis Loucaides, Christos Rozakis, Fran�oise Tulkens, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann and Sverre Erik Jebens, giudici, nonch� da S�ren Nielsen, cancelliere di sezione, ha dichiarato il ricorso parzialmente irricevibile ed ha dichiarato all'unanimit� la violazione dell'articolo 6 � 1 in ragione della eccessiva durata della procedura. La camera inoltre, con maggioranza di quattro voti contro tre, ha deciso di concedere a titolo di risarcimento del danno morale a ciascuno dei ricorrenti, una somma di danaro identica per tutti eccetto che per uno di essi.
7. Il 27 luglio 2006 il Governo ha chiesto il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera ai sensi dell'art. 43 della Convenzione e dell'art. 73 del Regolamento. Il 13 settembre 2006 un collegio della Grande Camera ha accolto tale domanda.
8. La composizione della Grande Camera � stata determinata conformemente all'articolo 27 �� 2 e 3 della Convenzione e all'art. 24 del Regolamento.
9. Sia i ricorrenti sia il Governo hanno depositato una memoria sul merito del caso (art. 59 � 1 del Regolamento).
10. Un'udienza si � svolta presso il Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 7 marzo 2007, (art. 59 � 3 del Regolamento).
Sono comparsi:
� per il Governo convenuto G. SKIANI, consigliere, Consiglio giuridico dello Stato, K. GEORGIADIS, consigliere, Consiglio giuridico dello Stato, delegati dell'agente, I. BAKOPOULOS, assistente giuridico, Consiglio giuridico dello Stato, Consulente;
� per i ricorrenti Z. TSILIOUKA-MOUSMOULA, avvocato, I. STAMOULIS, avvocato,
Consulente.
La Corte ha ascoltato le dichiarazioni rese da Tsiliouka-Mousmoula, Stamoulis, Skiani e Georgiadis. Copyright � 2008 UFTDU
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FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
11. I ricorrenti fanno parte in qualit� di medici del Sistema sanitario nazionale ( ) e sono impiegati presso l'ospedale "O Evangelismos".
12. Il 28 aprile 1994, i ricorrenti avevano depositato presso la Corte amministrativa d'appello di Atene una richiesta di annullamento della decisione con cui l'ospedale rifiutava di versare loro una indennit� da lavoro straordinario, indennit� corrispondente ad 1/65mo del loro salario di base. Unico scopo del ricorso era quello di contestare la legalit� della decisione amministrativa in questione.
13. Inizialmente fissata per l'11 marzo 1996, l'udienza fu rinviata sette volte, di cui una volta su richiesta dei ricorrenti. Alla fine essa ebbe luogo il 22 novembre 1999. Il 16 dicembre 1999, la Corte amministrativa d'appello di Atene accoglieva la richiesta di annullamento della decisione amministrativa contestata (decisione n. 2684/1999).
14. Il 18 aprile 2000 la struttura ospedaliera depositava un appello al Consiglio di Stato contro la decisione di cui sopra. Inizialmente fissata per il 18 gennaio 2001, l'udienza veniva celebrata il 18 ottobre 2001 dopo quattro rinvii. Il 7 marzo 2002 la terza sezione del Consiglio di Stato decideva di rinviare il caso alla sua composizione collegiale di sette giudici a causa dell'importanza di una questione relativa al modo con cui era stato pubblicato il documento ad oggetto della controversia (sentenza n. 763/2002)
15. Il 6 febbraio 2003, dopo un rinvio dell'udienza, il Consiglio di Stato ribaltava la decisione della Corte amministrativa di appello di Atene. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, il regolamento ministeriale su cui i ricorrenti fondavano la loro richiesta di indennit� per lavoro straordinario, non era stato pubblicato secondo le dovute modalit� e, pertanto, non poteva ricevere applicazione (sentenza n. 307/2003).
16. Risulta dal dossier che, nel frattempo, i ricorrenti avevano a pi� riprese tentato di avviare presso le giurisdizioni amministrative procedimenti destinati al riconoscimento di diverse somme di danaro che, asserivano i ricorrenti, l'ospedale pubblico doveva loro a titolo di indennit� per lavoro straordinario. Il totale delle somme richieste a tale titolo variava da 15 000 a 20 000 euro (EUR). Risulta dal dossier che queste azioni furono tutte rigettate dalle giurisdizioni interne.
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE
17. L'articolo 115 � 1 del Codice di procedura amministrativa dispone: Copyright � 2008 UFTDU
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"Pi� persone possono depositare attraverso il medesimo atto di appello un ricorso collettivo contro il medesimo atto o la medesima omissione, a condizione che i motivi invocati a fondamento dell'azione abbiano, in sostanza, la stessa base giuridica o di fatto o abbiano ad oggetto la stessa azione. [� possibile altres� depositare un ricorso collettivo] quando i motivi invocati a fondamento dell'azione riguardino un diritto collettivo o quando i singoli diritti reclamati si basino in sostanza sul medesimo fondamento giuridico o di fatto.
..."
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 � 1 DELLA CONVENZIONE
18. I ricorrenti sostengono che la durata della procedura svoltasi dinanzi alle giurisdizioni amministrative abbia violato il principio della "durata ragionevole". In proposito, essi invocano l'art. 6 � 1 della Convenzione le cui disposizioni rilevanti stabiliscono:
"Ogni persona ha diritto che la sua causa sia esaminata ... entro un termine ragionevole da parte di un tribunale ... il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile..."
19. La camera ha concluso nella sua sentenza del 18 maggio 2006 che, nel caso di specie, la durata della procedura impugnata era stata eccessiva e che, pertanto, si era verificata una violazione dell'art. 6 � 1
20. La Corte nota che la richiesta di rinvio alla Grande Camera, depositata dal Governo, riguardava esclusivamente le conclusioni della camera circa l'applicazione dell'art. 41 della Convenzione. Tuttavia, dal momento che il caso rinviato alla Grande Camera investe necessariamente tutti gli aspetti del ricorso che la camera ha esaminato nella sua sentenza (Syssoyeva et autres c. Lettonia [GC], n. 60654/00, � 61, CEDH 2007-...), � necessario esaminare anche la doglianza relativa alla violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione.
21. Per le medesime ragioni espresse dalla camera, la Grande Camera considera che nel caso di specie si sia verificata una violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione. Copyright � 2008 UFTDU
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II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
22. L'art. 41 della Convenzione dispone:
"Se la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda se del caso, un equa soddisfazione alla parte lesa."
A. Danno
1. La sentenza della camera
23. Nella sua sentenza la camera ha ritenuto che il prolungarsi della procedura litigiosa al di l� del �termine ragionevole� aveva causato ai ricorrenti un danno morale certo che giustificava la concessione di un indennizzo. Nel decidere sul punto in base ad equit�, la camera ha accordato l'intera somma richiesta dal ricorrente indicato al numero 67, precisamente 6895 Euro, e a ciascun altro dei ricorrenti 7000 Euro, pi� ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.
2. Argomenti delle parti
24. I ricorrenti evidenziano, in primo luogo, che la somma che � stata loro accordata a titolo di equa soddisfazione non � affatto eccessiva; al contrario, essa rappresenta il minimo che la Corte poteva riconoscere loro. Secondo i ricorrenti, infatti, siffatta somma � perfettamente in linea con la giurisprudenza resa sul punto dalla Corte. Essa non sarebbe affatto irragionevole tenuto conto del valore finanziario � da 17 000 a 20 000 Euro � delle cause introdotte dinanzi alle giurisdizioni interne. Nel fare riferimento all'articolo 115 del codice di procedura amministrativa, i ricorrenti evidenziano, inoltre, che � lo stesso diritto interno a consentire l'istituzione di una causa collettiva al fine di facilitare l'amministrazione della giustizia e di assicurare in modo rapido ed effettivo la salvaguardia dei diritti. Affermano, infine, che una eventuale riduzione della somma accordata a titolo di equa soddisfazione rappresenterebbe un segnale negativo per le parti di ricorsi collettivi depositati presso le giurisdizioni interne. In tale ipotesi, effetti, nel caso di un successivo ricorso alla Corte di Strasburgo, le parti sarebbero tentate di adire la Corte stessa con atti di ricorso individuali piuttosto che di riunire le cause in un unico atto, con la conseguenza di aumentare senza dubbio il carico di lavoro della Corte.
25. Il governo evidenzia che la somma totale accordata dalla camera � esorbitante e si trova in contraddizione con lo spirito dell'art. 41, che si limita a prevedere la concessione di un indennizzo equo per far fronte ai Copyright � 2008 UFTDU
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danni subiti. Aggiunge, che in occasione di altri casi riguardanti la Grecia e nei quali la Corte ha constatato violazioni ben pi� gravi di quella del diritto alla durata ragionevole dei processi, essa ha concesso delle somme di minore entit�. Secondo il punto di vista del Governo, nelle questioni aventi ad oggetto la durata di procedure, la Corte dovrebbe modulare l'applicazione dell'art. 41 in base al numero delle persone interessate. Pi� in particolare, il Governo evidenzia che le spese di procedura e i relativi interessi legittimi sono completamente differenti a seconda che i ricorrenti abbiano adito le autorit� giurisdizionali collettivamente o individualmente. Lo stesso vale in relazione alla frustrazione eventualmente patita a causa dell'anomalo protrarsi di una procedura giudiziaria. Per quanto riguarda la procedura in esame, derivante da una richiesta di annullamento di un atto amministrativo, il numero dei ricorrenti non poteva in alcun modo influire sul suo risultato. Il governo conclude, pertanto, che la Grande Camera dovrebbe ridurre la somma totale accordata dalla camera a titolo di danno morale.
3. La valutazione della Corte
26. La Corte nota innanzitutto che le parti non hanno espresso alcuna opinione relativamente alla questione del danno materiale eventualmente patito dai ricorrenti. Essa, conseguentemente, si soffermer� in modo esclusivo sul problema della determinazione della somma appropriata da accordare a titolo di danno morale nel caso di specie: sarebbe a dire un caso di durata di una procedura riguardante una causa collettiva svoltasi dinanzi alle giurisdizioni interne ed oggetto, successivamente, di un ricorso collettivo presso la Corte.
(a) i criteri della Corte
27. Occorre ricordare in primo luogo che, ogniqualvolta individua l'esistenza di una violazione di una delle disposizioni della Convenzione, la Corte pu� accordare al ricorrente una somma per il danno morale patito. Questa somma � destinata a riparare lo stato di angoscia, di impotenza e di incertezza che deriva dalla violazione in questione (cfr. Comingersoll S.A. c. Portogallo [GC], n. 35382/97, � 29, ECHR 2000-IV). Conseguentemente, quando la durata di una procedura eccede la durata ragionevole, la somma concessa a titolo di indennizzo del danno morale deve tenere conto anche di siffatto tipo di pregiudizi che l'interessato pu� aver eventualmente sofferto.
28. Tuttavia, � impossibile quantificare in modo dettagliato il peso detenuto da ciascuno degli elementi presi in considerazione nella determinazione della somma da accordare a titolo di danno morale, somma che si ricorda � determinata in base ad equit�. Ciononostante la Copyright � 2008 UFTDU
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giurisprudenza della Corte fornisce un certo numero di indicazioni a tal proposito (si veda, tra gli altri, K�nig c. Germania (art. 50), sentenza del 10 marzo 1980, Serie A n. 36, pp. 16-17, � 19, e Davies c. Regno Unito, n. 42007/98, � 38, del 16 luglio 2002). � necessario precisare, ad ogni buon conto, tali indicazioni con riferimento specifico al danno morale causato dalla eccessiva durata di ricorsi collettivi.
29. In particolare, quando viene constatata la durata irragionevole di procedure relative a siffatti tipi di azioni processuali, la Corte deve tenere conto del modo con cui il numero di partecipanti ad una tale procedura possa influire sul livello di angoscia, impotenza ed incertezza che colpiscono costoro. Conseguentemente, un elevato numero di partecipanti avr� molto probabilmente un impatto sull'ammontare dell'equa soddisfazione da accordare a titolo di danno morale. Tale approccio si fonda sul fatto che il numero di persone che prendono parte a cause collettive dinanzi ai tribunali interni, non � affatto senza significato dal punto di vista del danno morale che pu� essere sofferto da ciascuno di essi come conseguenza della eccessiva durata di siffatte cause, quando lo si compari al danno morale che potrebbe essere patito da una persona che abbia dato inizio isolatamente ad una medesima causa. L'appartenenza ad un gruppo di persone che hanno deciso di adire una giurisdizione sulla base di un medesimo fondamento giuridico o di fatto implica che essi condivideranno tanto i vantaggi quanto gli svantaggi della causa collettiva.
In oltre, nel caso di cause collettive gestite e coordinate dal medesimo rappresentante legale, ciascun ricorrente dovr� affrontare dei costi e delle spese normalmente inferiori ai costi e alle spese da sostenere nel caso di singole cause individuali, e ci� facilita l'accesso alla giustizia. Similarmente, il raggruppamento dei ricorsi consente ai tribunali di riunire le cause connesse e ci� consente una buona e spedita amministrazione della giustizia. Tali procedure, quindi, presentano dei vantaggi che non possono non essere presi in considerazione (cfr., mutatis mutandis, Scordino c. Italia (No. 1) [GC], n. 36813/97, � 268, ECHR 2006-...).
30. D'altro canto, le caratteristiche proprie delle azioni a carattere collettivo possono a loro volta fare insorgere nelle parti interessate la legittima aspettativa che lo Stato si mostri particolarmente diligente nel trattare il loro caso. Conseguentemente, ritardi ingiustificati in tale ambito sono in grado di aggravare i pregiudizi eventualmente sofferti.
31. La Corte evidenzia, ulteriormente, che un elemento particolarmente rilevante al fine della quantificazione del danno morale eventualmente subito � rappresentato dalla posta in gioco della controversia. Quanto pi� tale posta in gioco � importante per la situazione personale di ciascun Copyright � 2008 UFTDU
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ricorrente, tanto maggiori saranno l'angoscia, la frustrazione e l'incertezza che questi ultimi saranno costretti a subire (cfr. il paragrafo 27 pi� sopra).
32. In ultimo luogo la Corte ricorda che nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 41, essa gode di un certo margine di discrezione come chiarito dall'aggettivo � equo � e dalla frase � se necessario � (cfr. Guzzardi c. Italia, sentenza del 6 novembre 1980, Serie A n. 39, p. 42, � 114). In siffatta situazione, e fatto salvo il caso in cui essa giunga alla conclusione che la constatazione della violazione costituisca gi� di per s� una sufficiente forma di equa soddisfazione per il danno morale patito, la Corte deve assicurarsi che la somma accordata sia ragionevole in relazione alla gravit� della violazione constatata. In particolare, nella sua valutazione, la Corte deve tenere in debito conto delle somme gi� accordate in casi simili e nel caso di cause collettive, del numero dei ricorrenti e dell'ammontare complessivo riconosciuto a costoro.
(b) L'applicazione dei criteri al caso di specie
33. La Corte evidenzia che di tutti gli elementi che possono essere presi in considerazione ai fini della quantificazione del danno morale patito nel caso in esame, alcuni implicano una riduzione, altri un aumento, della somma complessiva da accordare.
34. In relazione agli elementi che spingono verso una riduzione della somma, la Corte evidenzia, in primo luogo, che i novantuno ricorrenti avevano avviato insieme la causa in questione dinanzi ai tribunali amministrativi interni per contestare la legittimit� di un atto amministrativo. Pertanto, essi non hanno presentato domande separate dinanzi ai tribunali amministrativi, ma perseguivano tutti il medesimo obiettivo finalizzato ad ottenere l'annullamento dell'atto contestato. In secondo luogo, in una azione concernente la richiesta di annullamento di un atto amministrativo, il numero dei richiedenti non pu� in alcun modo influire sul risultato della procedura che riguarda in modo esclusivo la legittimit� dell'atto amministrativo contestato. La Corte considera, pertanto, che in modo del tutto analogo a quanto avviene in quelle procedure civili in cui gli attori depositano insieme delle domande di indennizzo individuali, l'obiettivo comune della presente controversia � di natura tale da attenuare l'angoscia e l'incertezza derivante dal suo irragionevole protrarsi.
35. In relazione agli elementi che spingono verso un aumento della somma, la Corte ritiene che debbano essere presi in considerazione, quelli che seguono. � incontestabile che la posta economica in gioco nella presente controversia, piuttosto che diretta, sia meramente implicita. In effetti, l'unico scopo della richiesta di annullamento risiede nella contestazione della legittimit� dell'atto amministrativo in questione. Copyright � 2008 UFTDU
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Ciononostante, i ricorrenti gi� altre volte avevano avviato dinanzi alle giurisdizioni amministrative azioni tendenti al risarcimento del danno per il mancato pagamento del lavoro straordinario da parte della struttura ospedaliera in questione. L'ammontare complessivo reclamato da ciascun ricorrente non � insignificante; esso oscilla tra i 15 000 ed i 20 0000 Euro. La Corte considera, pertanto, che la posta in gioco nella controversia, il cui risultato poteva incidere sulla decisione dei tribunali amministrativi in merito alle azioni di risarcimento danni, era di natura tale da accrescere il pregiudizio sofferto dai ricorrenti a causa del irragionevole protrarsi della procedura.
36. Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il prolungamento della controversia in esame oltre un � termine ragionevole � abbia causato senza dubbio ai ricorrenti un danno morale certo che giustifica la concessione di un indennizzo. La Corte prende in considerazione, altres�, il numero dei ricorrenti, la natura della violazione accertata nonch� la necessit� di fissare le singole somme in modo che l'ammontare complessivo sia in linea con la sua giurisprudenza e sia ragionevole in relazione alla posta in gioco nella controversia. Sulla base delle precedenti considerazioni, e decidendo in base ad equit�, la Corte riconosce a tale titolo la somma di 3 500 Euro a ciascun ricorrente, pi� ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.
B. Costi e spese
1. La sentenza della camera 37. La camera ha riconosciuto ai ricorrenti la somma complessiva di 1500 Euro per i costi e per le spese, pi� ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.
2. Argomenti delle parti
(a) I ricorrenti
38. I ricorrenti reclamano la totalit� dei costi e delle spese sostenute sia nel corso dei procedimenti interni sia nei procedimenti dinanzi la camera e la Grande Camera. Dinanzi la camera, i ricorrenti hanno depositato dieci fatture per un totale di 29 120 Euro, senza operare alcuna distinzione tra procedure dinanzi le corti interne e quella dinanzi la Corte. Al contrario, i ricorrenti non hanno presentato alcun documento giustificativo per quanto concerne i costi e le spese sostenute dinanzi la Grande Camera.
(b) Il Governo
39. Il Governo non si � pronunciato su tale questione. Copyright � 2008 UFTDU
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3. La valutazione della Corte 40. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, � possibile ottenere il rimborso dei costi e delle spese ai sensi dell'art. 41, solo nella misura in cui siano dimostrate la realt�, la necessit� e la ragionevolezza del loro importo. In pi�, le spese legali possono essere recuperate solo nella misura in cui esse attengano alla violazione accertata. (cfr., per esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, � 27, 28 maggio 2002, e Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, � 105, ECHR 2003-VIII).
41. Alla luce delle considerazioni che precedono, e per i motivi indicati dalla camera, la Corte accorda ai ricorrenti congiuntamente la somma gi� riconosciuta loro dalla camera, e cio� 1500 Euro, pi� ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta.
C. Interessi moratori
42. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1. Dichiara, all'unanimit�, che vi sia stata violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione;
2. Dichiara, con quindici voti a favore e due contro, (a) che lo Stato convenuto debba versare a ciascuno dei ricorrenti, entro il termine di tre mesi, la somma di Euro 3500 (tremilacinquecento) a titolo di danno morale e la somma di Euro 1500 (millecinquecento) congiuntamente a tutti i ricorrenti per i costi e le spese, pi� ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta; (b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento, tale importo sar� maggiorato di un interesse semplice calcolato in base al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
3. Rigetta, all'unanimit�, per il resto la richiesta di equa soddisfazione
Redatta in inglese e in francese e resa in pubblica udienza presso il Palazzo dei diritti umani, in Strasburgo, il 15 febbraio 2008. Copyright � 2008 UFTDU
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Vincent Berger Giureconsulto
Jean-Paul Costa Presidente
Alla presente sentenza sono allegate, conformemente con quanto stabilito dall'art. 45 � 2 della Convenzione e dall'art. 74 � 2 del Regolamento, l'esposizione delle seguenti opinioni separate:
- opinione concorrente del giudice Bratza alla quale si unisce il giudice Rozakis;
- opinione parzialmente dissenziente dei giudici Zupancic e Zagrebelsky.
J.-P.C V.B. Copyright � 2008 UFTDU
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OPIONIONE CONCORRENTE DEL GIUDICE BRATZA ALLA QUALE SI UNISCE IL GIUDICE ROZAKIS
Sebbene sia d'accordo con il risultato cui � pervenuta la maggioranza della Grande Camera nel caso in esame ed in quello ad esso collegato Kakamoukas e altri c. Grecia, preferisco motivare sinteticamente la mia posizione con mie proprie parole.
Il punto di partenza per l'esame della questione sollevata nei due casi, non pu� che essere lo stesso art. 41. Come si evince dalla terminologia di siffatta disposizione, non soltanto la concessione al ricorrente da parte della Corte di una riparazione pecuniaria o di altro tipo in caso di violazione della Convenzione � una misura che riguarda l'apprezzamento della Corte, ma qualsiasi indennizzo concesso alla parte lesa deve essere � equo �. Nell'ipotesi in cui il pregiudizio arrecato comporti un danno morale, tale aggettivo implica che qualsiasi somma accordata debba rispecchiare la natura del diritto convenzionale violato, la gravit� della violazione constatata e le conseguenze che da essa sono scaturite per il ricorrente.
Ogni qual volta viene constatata la violazione dell'articolo 6 della Convezione a causa della durata irragionevole di una procedura interna, � prassi abituale della Corte quella di riconoscere alla parte vittoriosa una riparazione pecuniaria che compensi la frustrazione, l'angoscia e i patemi arrecati dalle inaccettabili lungaggini procedurali imputabili alle corti e ai tribunali nazionali. Nel caso in cui il ricorrente sia un individuo singolo o membro di un piccolo gruppo di persone parti della medesima procedura interna, la concessione di un equa soddisfazione non pone particolari problemi. In tali casi, la Corte decidendo � in equit� �, accorda in linea di principio una somma che tiene conto della durata globale della procedura, del numero di gradi di giurisdizione che sono stati attraversati, della misura con cui il ricorrente abbia contribuito alla durata complessiva della stessa; la Corte tiene conto altres� della somme concesse in cause analoghe e intentate contro il medesimo Stato, o i medesimi Stati, e tutto ci� al fine di assicurare per quanto possibile una certa coerenza di approccio.
Tuttavia, quando, come avviene nel caso di specie, la doglianza relativa alla irragionevole durata di una procedura risulti depositata da un grande numero di persone tutte parti della medesima azione civile, entra in gioco un elemento supplementare; sarebbe a dire quello relativo alla proporzionalit� della somma complessiva accordata. In effetti, sebbene sia vero che ad essere oggetto della violazione � pur sempre il diritto individuale garantito dalla Convenzione, � altrettanto innegabile che l'ammontare complessivo della somma accordata in siffatte situazioni in applicazione dell'art. 41 non deve risultare sproporzionato rispetto alla natura e alla gravit� della violazione constatata, nonch� rispetto al fatto che la violazione rilevata riguarda la durata eccessiva di un'unica procedura. Copyright � 2008 UFTDU
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L'importanza di salvaguardare tale principio giustifica la sostanziale riduzione della somma che sarebbe stata concessa a ciascun ricorrente nel caso in cui esso fosse stato l'unica parte della controversia o membro di un ristretto gruppo di persone ricorrenti. Secondo il mio punto di vista una somma come quella che era stata accordata dalla camera, pi� di 630 000 Euro per compensare la durata irragionevole di un'unica istanza, disconosce il principio della proporzionalit� della somma complessiva accordata e richiede di essere sensibilmente ridotta.
I ricorrenti sostengono che non ci sarebbe alcun motivo per accordare meno di quanto la Corte avrebbe loro concesso nel caso in cui essi fossero stati sul piano interno l'unica parte processuale. Essi aggiungono inoltre che una riduzione dell'indennizzo a causa del numero di ricorrenti rappresenterebbe un segnale negativo per quelle persone che, parti di cause collettive dinanzi le giurisdizioni interne, intendano adire in futuro la Corte: essi sarebbero indotti, infatti, ad adire individualmente la Corte anzich� di depositare un unico ricorso cumulativo.
Non posso condividere nessuna di queste tesi. Per quanto riguarda la prima tesi, come correttamente evidenziato dalla sentenza considerevoli vantaggi derivano tanto per i ricorrenti quanto per una buona amministrazione della giustizia dal fatto di presentare un'unica causa collettiva piuttosto che tante doglianze identiche nel quadro di procedure distinte tra loro. Invero, tanto la suddivisione delle responsabilit� nella gestione della procedura, quanto il risparmio delle spese sostenute da ciascun ricorrente, che normalmente conseguono dal fatto di essere parte di una procedura collettiva gestita e coordinata da un unico gruppo di rappresentati legali, costituiscono degli innegabili vantaggi che la Corte non pu� non prendere in considerazione quando deve valutare il livello di frustrazione, di angoscia e di patemi che le lungaggini procedurali hanno causato ai diversi ricorrenti.
Analogamente, non sono affatto convinto dalla tesi poco realistica secondo la quale una riduzione della somma che sarebbe al contrario accordata, indurrebbe i ricorrenti parti di una medesima procedura sul piano nazionale a depositare dei ricorsi separati dinanzi alla Corte, con la conseguenza aumentarne il carico di lavoro. In effetti, come ben testimoniato dalla sua prassi giurisprudenziale, nel caso in cui si presentasse siffatta ipotesi, la Corte procederebbe d'ufficio alla riunione dei differenti ricorsi per ragioni di economia e di efficienza processuale e non saranno comunque accordate somme superiori.
I punti di vista relativamente al se le somme concesse dalla Grande Camera siano tali da assicurare il giusto bilanciamento tra la necessit� di indennizzare i differenti ricorrenti per una violazione dei diritti garantiti loro dalla Convenzione e quella di salvaguardare la proporzionalit� della somma Copyright � 2008 UFTDU
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globale, possono essere ovviamente differenti; per quanto mi riguarda ritengo congrue le somme concesse in base ad equit� dalla maggioranza. Copyright � 2008 UFTDU
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OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEI GIUDICI ZUPANCIC E ZAGREBELSKY
(traduzione)
Nostro malgrado, non possiamo condividere la posizione della maggioranza dei giudici relativamente alla applicazione dell'art. 41 della Convenzione, una volta constatata l'esistenza di una violazione del diritto alla durata ragionevole delle procedure oggetto della presente controversia.
Il punto di diritto che si � posto dinanzi la Grande Camera consiste nell'interrogativo riguardante se la presenza di gran numero di ricorrenti debba essere incluso tra i criteri da utilizzare per quantificare l'ammontare dell'indennizzo da concedere a titolo di danno morale.
La maggioranza ha risposto in modo affermativo a tale interrogativo (cfr. il paragrafo 29 della sentenza) riconoscendo che �un numero elevato di partecipanti avr� molto probabilmente un impatto sull'ammontare dell'equa soddisfazione da accordare a titolo di danno morale�, che �il numero di persone che prendono parte a cause collettive dinanzi ai tribunali interni, non � affatto senza significato dal punto di vista del danno morale che pu� essere sofferto da ciascuno di essi come conseguenza della eccessiva durata di siffatte cause, quando lo si compari al danno morale che potrebbe essere patito da una persona che abbia dato inizio isolatamente ad una medesima causa�, e che �l'appartenenza ad un gruppo di persone che hanno deciso di adire una giurisdizione sulla base di un medesimo fondamento giuridico o di fatto implica che essi condivideranno tanto i vantaggi quanto gli svantaggi della causa collettiva�.
Seguendo una prassi che a noi pare discutibile, la sentenza non esplicita il ragionamento che ha condotto alla quantificazione della somma accordata (e ancor meno essa si sofferma sulla questione relativa al se l'indennit� debba essere la medesima per ciascuna vittima della violazione); l'importanza del nuovo criterio, che ha condotto ad una riduzione sostanziale dell'indennizzo rispetto alla prassi della Corte, � di tutta evidenza.
Tuttavia, a nostro avviso non sussiste alcuna ragione di ordine psicologico o di altro tipo che sia in grado di giustificare la dichiarazione di principio adottata dalla grande Camera. N� ci pare che si possa individuare, nella situazione in esame, alcun collegamento, o analogia, con il sistema delle class actions e con i criteri utilizzati in tale sistema ai fini della quantificazione della somma (relativa al danno materiale) da accordare a ciascuna delle parti vincitrici. A noi pare, piuttosto, che qualunque sia il numero delle vittime, ognuna di queste debba essere indennizzata, �se del caso� per le conseguenze derivanti dalla violazione di cui � stata vittima. L'equa soddisfazione � correttamente prevista dall'art. 41 al fine di risarcire la vittima di una violazione fin tanto che ci� sia possibile. La posta in gioco Copyright � 2008 UFTDU
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nella procedura dinanzi le corti nazionali e le sue conseguenze sulla persona del ricorrente sono ai nostri occhi gli elementi determinanti da prendere in considerazione
In questo ordine di idee, a noi pare che non ci sia alcun motivo di prendere in considerazione la somma complessiva accordata ai ricorrenti per operare una riduzione che pesa su ogni vittima (cfr. paragrafo 32).
Detto questo, si pu� ben comprendere che la Corte sia preoccupata dall'enormit� della somma che si sarebbe venuta a determinare se non si fosse proceduto con una riduzione. Tuttavia, a nostro avviso tale problema � la conseguenza inevitabile di diversi aspetti criticabili della prassi della Corte relativamente all'applicazione dell'art. 41 nel caso di violazione del diritto alla durata ragionevole dei processi. Ci� vale in relazione alla presunzione quasi automatica che esista un danno morale, senza che sia fornita alcuna prova a tal fine; ci� vale anche in relazione all'utilizzo di criteri di calcolo matematici che tengono conto della durata globale della procedura, ivi inclusi il periodo di tempo riconosciuto come conforme al principio della durata ragionevole; ci� vale, infine, in relazione all'impiego in materia di categorie risarcitorie che non sono in alcun modo rapportate con la prassi che la Corte adotta nel caso di violazioni che cagionano sofferenze ben pi� gravi per le vittime (art. 2, 3, 8, 10, ecc.).
Secondo il nostro punto di vista piuttosto che intervenire ex post introducendo un criterio nuovo ed altamente discutibile, la Corte dovrebbe intervenire ex ante sulle cause che sono all'origine delle conseguenze che essa ha cercato di scongiurare. Copyright � 2008 UFTDU
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APPENDICE
Lista dei ricorrenti
1. Irini ARVANITAKI-ROBOTI 2. Panagiotis ALFARAS-MELAINIS 3. Aikaterini APOSTOLOPOULOU-TSAFOU 4. Konstantinos VASSILIOU 5. Emmanouil VA�DAKIS 6. Emmanouil VA�KOUSIS 7. Niki VASILOGIANNAKOPOULOU-ANZAOUI 8. Grigoris VERYKOKAKIS 9. Varvara-Georgia VLACHOPOULOU-SFYRA 10. Eleftheria GALANAKI-KOUTSOURELAKI 11. Ioannis GEORGILAS 12. Kritolaos DASKALAKIS 13. Dimitrios DIMITROGLOU 14. Anastasia DIAMANTOPOULOU 15. Spyros DRAKOPOULOS 16. Nikolaos EXARCHOS 17. Epaminondas ZAKYNTHINOS 18. G�rard-Louis JULLIEN 19. Penelope ILIADOU-KAPSALOPOULOU 20. Alfredos THEODOROU 21. Lazaros IOSIFIDIS 22. Vassilis KADAS 23. Kyriakos KALOGERAKIS 24. Christina KANDARAKI-SFARNA 25. Vassiliki KANELLOPOULOU 26. Dimitrios KARAMITSOS 27. Aristotelis KATSAS 28. Serafim KLIMOPOULOS 29. Evaggelos KOKKINAKIS 30. Athanasios KOLIOS 31. Vassilios KOMBOROZOS 32. Chrysostomos KONTAXIS 33. Despina KOROLANOGLOU 34. Ioannis KOUTSOUVELIS 35. Anastasia KRITHARA-KAFKIA 36. Georgios KONSTANTINOU 37. Koula KONSTANTINOU 38. Georgios KONSTANTINIDIS 39. Sophia LAMBROPOULOU-STAVROPOULOU Copyright � 2008 UFTDU
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40. Konstantina LARIOU-MARGARI 41. Maria MATHIOUDAKI-AMARANTOU 42. Dimitrios MALOVROUVAS 43. Gerasimos MANTZARIS 44. Athanasios MASOURAS 45. Theodoros MAVROMATIS 46. Chrysanthi MITSOULI-MENTZIKOF 47. Dimitrios MINTZIAS 48. Maria MOUTSOPOULOU-MARAGGOU 49. Sotirios BARATSIS 50. Nikolaos BONTOZOGLOU 51. Petros DADIS 52. Aikaterini PANTELIDAKI-VASSILIOU 53. Georgios PAPAGEORGIOU 54. Konstantinos PAPAGIANNAKOS 55. Emmanouil PAPADAKIS 56. Vassilios PAPADAKOS 57. Alexandros PAPAKONSTANTINOU 58. Spyridon PAPANDREOU 59. Marios PARARAS 60. Georgios PARASKEVAS 61. Eleni PLESIA-GIAKOUMELOU 62. Christos PEPPAS 63. Konstantina PETRAKI 64. Prokopis PIPIS 65. Ersi PITSIGAVDAKI 66. Marinos PITARIDIS 67. Ioannis POULANTZAS 68. Athanasios PREKATES 69. Athanasios RA�TSOS 70. Georgios REKOUMIS 71. Antonios SALMANIDIS 72. Florentia SOTSIOU-KANDILA 73. Ilias SOURTZIS 74. Epaminondas STATHIS 75. Micha�l STOKOS 76. Eleni STOFOROU 77. Evaggelos SYGGOUNAS 78. Christos SYRMOS 79. Georgios TSAOUSIS 80. Ioannis TSERONIS 81. Alexandra TSIROGIANNI 82. Konstantinos TSIROGIANNIS 83. Marina TSITSIKA Copyright � 2008 UFTDU
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84. Dimitrios TSOUKATOS 85. Georgios FARMAKIS 86. Aggeliki FERTI-PASANTOPOULOU 87. Flora PHILIPPIDOU 88. Evaggelos CHATZIGIANNAKIS 89. Georgios CHATZIKONSTANTINOU 90. Nikolaos CHATZIS 91. Vassilios CHRISTIDIS Copyright � 2008 UFTDU
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