27863/05;28422/05;28028/05
WyrokETPCz2008-04-10ECLI:CE:ECHR:2008:0410JUD002786305
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy nieprzewidywalna zmiana interpretacji prawa wyborczego przez Specjalny Sąd Najwyższy, prowadząca do unieważnienia mandatów parlamentarnych skarżących, naruszyła ich prawo do bycia wybranym i sprawowania mandatu, gwarantowane przez art. 3 Protokołu nr 1 do Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący zostali wybrani zgodnie z obowiązującym prawem wyborczym i jego ugruntowaną interpretacją, która nie uwzględniała głosów pustych przy obliczaniu kwocjentu wyborczego. Nagła i nieprzewidywalna zmiana tej interpretacji przez Specjalny Sąd Najwyższy, która doprowadziła do unieważnienia ich mandatów, naruszyła zasady uzasadnionych oczekiwań i legalności. Trybunał podkreślił, że taka zmiana po wyborach, bez nadrzędnych powodów porządku publicznego, podważa wolę wyrażoną przez wyborców i tworzy nierówne traktowanie posłów, co jest niezgodne z istotą praw gwarantowanych przez art. 3 Protokołu nr 1.Stan faktyczny
Trzech skarżących zostało wybranych na posłów do parlamentu greckiego w wyborach legislacyjnych w marcu 2004 roku. Ich wybór został zakwestionowany przez inną kandydatkę, Parthenę Fountoukidou, przed Specjalnym Sądem Najwyższym. Główny zarzut dotyczył sposobu liczenia głosów pustych (bianche) przy obliczaniu kwocjentu wyborczego. Specjalny Sąd Najwyższy, w wyroku nr 12/2005, zmienił swoją dotychczasową, ugruntowaną interpretację prawa wyborczego, uznając, że głosy puste powinny być wliczane do kwocjentu wyborczego. W konsekwencji tej nowej interpretacji, mandaty skarżących zostały unieważnione, a Parthena Fountoukidou otrzymała mandat zamiast pierwszego skarżącego, co pociągnęło za sobą utratę mandatów przez pozostałych dwóch skarżących.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie artykułu 3 Protokołu nr 1. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za doznaną szkodę moralną. Zasądza od państwa pozwanego na rzecz skarżących kwoty tytułem szkody materialnej i kosztów. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA
(Ricorsi nn. 27863/05, 28422/05 e 28028/05)
SENTENZA
STRASBURGO aprile 2008
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44
§ 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA
Nel caso Paschalidis, Koutmeridis et Zaharakis c. Grecia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una
Camera composta da :
Nina Vajić, presidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyevevi
Dean Spielmann,
Giorgio Malinverni, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 20 marzo 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da tre ricorsi (nn. 27863/05, 28422/05 e 28028/05)
diretti contro la Repubblica ellenica da tre cittadini di questo Stato, MM.
Giorgos Paschalidis, Efstathios Koutmeridis e Konstantinos Zaharakis (« i
ricorrenti »), che hanno adito la Corte rispettivamente il 19, 28 e 29 luglio in virtù dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).
2. I primi due ricorrenti sono rappresentati dinanzi alla Corte da N.
Alivizatos e E. Mallios, avvocati del foro di Atene. Il terzo ricorrente è
rappresentato dinanzi alla Corte da K. Chryssogonos, avvocato del foro di
Salonicco. Il Governo greco (« il Governo ») è rappresentato dai delegati
del suo agente, M. S. Spyropoulos, assessore presso il Consiglio giuridico di
Stato e M. Papida e S. Alexandridou, uditrici presso il Consiglio giuridico di
Stato.
3. I ricorrenti sostengono in particolare che la loro decadenza del
mandato parlamentare in virtù della sentenza n. 12/2005 della Corte
suprema speciale ha violato il loro diritto ad essere eletti ed esercitare i loro
mandati, in violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1.
4. Il 24 ottobre 2006, la camera ha deciso di riunire i ricorsi in virtù
dell’articolo 42 § 1 del regolamento, di dichiararli parzialmente irricevibili e
di comunicare al Governo il ricorso ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo n.
1.
5. Con decisione del 20 settembre 2007, la Camera ha dichiarato la parte
restante dei ricorsi ricevibile.
6. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle memorie sul
merito del caso (articolo 59 § 1 del regolamento).
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SENTENZA PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA
FATTO
I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO
7. I ricorrenti si candidarono alle elezioni legislative del 7 marzo 2004.
8. Il primo ricorrente si candidò nella lista presentata dal partito
« PASOK », nella circoscrizione di Pella. Egli fu eletto deputato, ottenendo
il secondo seggio attribuito al « PASOK » in tale circoscrizione, in virtù
della decisione n. 19/2004 del tribunale di grande istanza di Edessa. Il
secondo ricorrente si candidò nella lista presentata dal partito « PASOK »,
nella circoscrizione di Serres. Egli fu eletto deputato, ottenendo il terzo
seggio attribuito al « PASOK » in tale circoscrizione, in virtù della
decisione n. 10/2004 del tribunale di grande istanza di Serres. Il terzo
ricorrente si candidò nella lista presentata dal partito « Nea Dimokratia »,
nella seconda circoscrizione di Salonicco. Egli fu eletto deputato, ottenendo
l'ultimo seggio attribuito a « Nea Dimokratia » in tale circoscrizione, in
virtù della decisione n. 5703/2004 del tribunale di grande istanza di
Salonicco.
9. Il 30 marzo 2004, Parthena Fountoukidou, candidata sfortunata alle
stesse elezioni nella lista del partito « Nea Dimokratia », nella circoscrizione
di Pella, presentò un ricorso per l'annullamento dell'elezione del primo
ricorrente dinanzi alla Corte suprema speciale, istanza giudiziaria
competente, secondo gli articoli 58 e 100 della Costituzione, per giudicare
le irregolarità elettorali. Terza in ordine nella lista di « Nea Dimokratia »,
Parthena Fountoukidou era stata proclamata solo supplente, poichè i due
seggi attribuiti a « Nea Dimokratia » nella circoscrizione di Pella erano stati
occupati da altri due candidati.
10. La principale accusa sollevata da Parthena Fountoukidou era che, in
spregio della Costituzione e della legge elettorale in vigore, le schede
bianche della circoscrizione di Pella non erano sate prese in considerazione
per il calcolo del quoziente elettorale (εκλογικό μέτρο), così viziando la
ripartizione dei seggi nella circoscrizione di Pella e nella circoscrizione
maggiore della Macedonia centrale, di cui quella di Pella era una delle otto
componenti. In particolare, secondo lei, se i voti bianchi fossero stati contati
allo stesso titolo dei suffragi espressi in favore dei partiti politici, il
quoziente elettorale di Pella sarebbe stato più elevato, modificando in tal
modo la ripartizione dei seggi nell'insieme della circoscrizione maggiore
della Macedonia centrale. In particolare, riguardo alla circoscrizione di
Pella, un tale cambiamento avrebbe avuto come risultato l'attribuzione di un
solo seggio al partito « PASOK » -al posto di due- e di tre seggi al partito «
Nea Dimokratia » -al posto di due-. Se così fossero andate le cose, Parthena
Fountoukidou sarebbe stata eletta al posto del primo ricorrente.
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11. L''udienza dinanzi alla Corte suprema speciale ebbe luogo il dicembre 2004. I tre ricorrenti, le cui elezioni erano direttamente
contestate o indirettamente viziate, intervennero nel procedimento.
12. Il 9 maggio 2005, la Corte suprema speciale rese la sua decisione
definitiva. In un primo tempo, l'alta giurisdizione elettorale affermò che,
secondo gli articoli 98 § 4, 99 § 3 e 100 § 3 della legge elettorale in vigore
(vedi paragrafo 13 più sotto), il quoziente elettorale era calcolato senza tener
conto delle schede bianche. Tuttavia, procedendo ad una nuova
interpretzione della legislazione in causa, l'alta giurisdizione elettorale
esaminò la conformità alla Costituzione degli articoli controversi e, con una
maggioranza di 6 voti contro 5, considerò che erano contrari ai principi
fondamentali della sovranità popolare e dell'uguaglianza dei voti e dunque
incostituzionali. Di conseguenza, le schede bianche dovevano essere tenute
in conto per il calcolo del quoziente elettorale e la ripartizione dei seggi.
13. In applicazione di tale interpretazione della legge elettorale, la Corte
suprema speciale procedette ad una nuova ripartizione dei seggi nella
circoscrizione di Pella. Il quarto seggio della circoscrizione di Pella,
inizialmente atribuito al primo ricorrente, fu così attribuito a Parthena
Fountoukidou. Tale nuova ripartizione ebbe delle ripercussioni
sull'attribuzione dei seggi nell'insieme della circoscrizione maggiore della
Macedonia centrale, all'esito della quale gli altri due ricorrenti furono privati
dei loro seggi (sentenza n. 12/2005).
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNA RILEVANTE
A. La Costituzione
14. L' articolo 54 § 1 della Costituzione è così formulato :
« Il regime elettorale e le circoscrizioni elettorali sono stabiliti da una legge che si
applica alle elezioni che seguono immediatamente quelle che hanno avuto luogo dopo
la sua adozione, a meno che una disposizione esplicita, adottata con la maggioranza
dei due terzi del numero totale dei deputati, non preveda la sua applicazione
immediata. »
B. La legge elettorale
15. Il decreto presidenziale n. 351/2003, vale a dire la legge elettorale in
vigore all'epoca dei fatti, identificava tre tipi di schede, riprendendo delle
disposizioni antecedenti: (a) le schede valide (έγκυρα), (b) le schede nulle
(άκυρα) e (c) le schede bianche (λευκά). Secondo gli articoli 98 § 4, 99 § 3 e § 3 di tale legge, solo le schede valide erano prese in considerazione sia
per il calcolo del quoziente elettorale che per l'attribuzione dei seggi.
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C. La giurisprudenza della Corte suprema speciale
16. Nella sua sentenza n. 34/1999, decidendo su un ricorso introdotto dal
partito « LEFKO » (« BIANCO ») contro la ripartizione dei seggi ai
candidati che si presentavano alle elezioni europee di giugno 1999, la Corte
suprema speciale confermò una giurisprudenza costante, secondo la quale
« è vietato prendere in considerazione le schede bianche e nulle per il
calcolo del quoziente elettorale » (vedi anche Consiglio di Stato, sentenza n.
799/1996).
D. La legge n. 3434/2006
17. L'articolo 1 della legge n. 3434/2006, pubblicata il 7 febbraio 2006,
prevede ora che:
« Durante la redazione delle tabelle dei risultati in ogni circoscrizione elettorale,
così come per la ripartizione dei seggi ed il calcolo del quoziente elettorale, i tribunali
competenti non devono contare le schede bianche tra i voti validi. »
18. Il rapporto esplicativo relativo a tale disposizione precisava che:
« 1. Prima del 2005, le sentenze della Corte suprema speciale, così come quelle del
Consiglio di Stato (in merito alle elezioni municipali) avevano stabilito una
giurisprudenza secondo la quale le schede bianche non erano prese in considerazione
nel conto dei voti validi per il calcolo del quoziente elettorale.
2. Ne seguì la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale, secondo la quale,
nel caso di specie, le schede bianche erano state prese in considerazione nel conto
delle schede valide.
3. Nel quadro della nuova legge elettorale (legge n. 3231/2004) ed al fine di
eliminare la piccola imprecisione, una disposizione espressa è inserita prevedendo che
le schede bianche non sono prese in considerazione per il calcolo del quoziente
elettorale (...) »
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL
PROTOCOLLO N. 1
19. I ricorrenti denunciano una violazione dell'articolo 3 del Protocollo
n. 1, nelle cui parti rilevanti è così disposto :
« Le Alte Parti contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli,
libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione
dell’opinione del popolosulla scelta del corpo legislativo. »
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A. Argomenti delle parti
1. I ricorrenti
20. I ricorrenti sostegnono che la maniera in cui la sentenza n. 12/2005
della Corte suprema speciale ha interpretato e poi applicato la legge
elettorale costituisce una messa in discussione retroattiva ed arbitraria della
scelta degli elettori. In particolare, essi invocano il fatto che la legislazione
elettorale e la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori prevedevano in
maniera chiara che le schede bianche non dovevano essere prese in
considerazione nel conto dei voti validi per il calcolo del quoziente
elettorale. Dunque, il mutamento imprevedibile della giurisprudenza della
Corte suprema speciale, effettuato con la sentenza controversa, costituiva
una modificazione del sistema elettorale ledendo il legittimo affidamento sia
nei riguardi dei candidati che degli elettori. A tale titolo, essi fanno
riferimento alla sentenza Lykourezos c. Grecia (n. 33554/03, CEDH 2006-
VIII).
21. Inoltre, i ricorrenti si oppongono alla tesi secondo la quale la presa in
considerazione delle schede bianche nel conto dei voti validi è imposta dalla
Costituzione e dal principio del carattere obbligatorio del voto. Sollevando
numerose argomentazioni e invocando vari elementi di diritto comparato,
essi ritengono che il calcolo dei voti bianchi tra i voti validi è contrario alla
loro natura, alla loro ratio ed alla loro importanza giuridica e politica.
Secondo i ricorrenti, l'interpretazione della legge elettorale fornita dalla
sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale è contraria alla
Costituzione. Essi aggiungono che tale lesione è tanto più flagrante che i
voti bianchi non sono stati presi in considerazione per il calcolo del
quoziente elettorale nella circoscrizione maggiore della Macedonia centrale.
2. Il Governo
22. Il Governo fa riferimento alla giurisprudenza degli organi della
Convenzione per ricordare che gi Stati dispongono di un ampio margine per
stabilire, nel loro ordine costituzionale, delle regole relative alle modalità di
scrutinio ed al sistema elettorale. Agli occhi del Governo, la maniera in cui
la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale ha applicato ed
interpretato la legge elettorale, era conforme alla Costituzione e godeva di
un margine di apprezzamento incontrollato del quale dispongono i tribunali
nazionali per l'interpretazione e l'applicazione del diritto nazionale e non ha
leso il diritto dei ricorrenti ad essere eletti.
23. In effetti, secondo il Governo, il mutamento giurisprudenziale in
causa era imposto dai principi costituzionali della sovranità popolare e
dell'uguaglianza dei voti, oltre che dal carattere obbligatorio del voto
nell'ordinamento giuridico greco. Tale mutamento non era né straordinario
né arbitrario, considerata la possibilità di cui dispongono i tribunali di
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rivisitare la loro giurisprudenza ed assicurarne il progresso e lo sviluppo.
Per di più, il Governo sostiene che non si pone alcuna questione di legittimo
affidamento, poichè non rileva da alcun elemento degli atti che il corpo
elettorale abbia adottato il suo comportamento, avendo coscienza del fatto
che le schede bianche non fossero calcolate tra i voti validi.
24. Infine, il Governo sottolinea che le schede bianche si differenziano
dai voti invalidi, poichè il voto bianco è una scelta politica rientrante nel
quadro costituzionale stabilito dalla Costituzione. Di conseguenza, le schede
bianche devono essere prese in considerazione per la formazione del
risultato elettorale ed il calcolo del quoziente elettorale.
B. La valutazione della Corte
1. Principi generali
25. La Corte ricorda che l'articolo 3 del Protocollo n. 1 implica dei diritti
soggettivi, tra i quali i diritti di voto e quello a candidarsi alle elezioni (vedi,
tra gli altri, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, sentenza del 2 marzo 1987,
serie A n. 113, pp. 22-23, §§ 46-51 ; Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC], n.
74025/01, §§ 56-57, CEDH 2005-IX ; e Ždanoka c. Lettonia [GC], n.
58278/00, § 102, 16 marzo 2006). Inoltre, la Corte ha giudicato che tale
disposizione garantisce il diritto di ogni individuo di candidarsi alle elezioni
e, una volta eletto, di esercitare il suo mandato (Sadak e altri c. Turchia (n.
2), nn. 25144/94, 26149/95 a 26154/95, 27100/95 e 27101/95, § 33, CEDH
2002-IV).
26. I diritti garantiti dall'articolo 3 del Protocollo n. 1 sono cruciali per lo
stabilimento ed il mantenimento delle fondamenta di una vera democrazia
retta dalla preminenza del diritto. Nondimeno, tali diritti non sono assoluti.
Vi è spazio per delle « limitazioni implicite » e gli Stati contraenti devono
vedersi accordare un margine di apprezzamento nella materia. La Corte
riafferma che il margine di apprezzamento in tale campo è ampio (Matthews
c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 63, CEDH 1999-I ; Labita c. Italia
[GC], n. 26772/95, § 201, CEDH 2000-IV ; Podkolzina c. Lettonia, n.
46726/99, § 33, CEDH 2002-II). Esitono vari modi di organzizzare e di far
funzionare i sistemi elettorali e una moltitudine di differenze in seno
all'Europa, in particolare nell'evoluzione storica, la diversità culturale ed il
pensiero politico, che incombe ad ogni Stato contraente incorporare nella
sua propria visione della democrazia (Hirst c. Regno Unito (n. 2), [GC], n.
74025/01, § 61, CEDH 2005-IX).
27. Tuttavia, appartiene alla Corte statuire in ultima istanza
sull'osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo 3 del Protocollo n. 1 ;
bisogna assicurare che le condizioni alle quali sono subordinati i diritti di
voto o a candidarsi alle elezioni non riducano i diritti di cui si tratta al punto
tale da colpirli nella loro sostanza e privarli della loro effettività, che tali
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condizioni perseguano uno scopo legittimo e che i mezzi impiegati non si
rivelino sproporzionati (Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, cit., § 52).
28. In particolare, nessuna delle condizioni imposte all'occorrenza deve
ostacolare la libera espressione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.
Tali condizioni devono riflettere, o non avversare, l'obiettivo di mantenere
l'integrità e l'effettività di una procedura elettorale che mira a determinare la
volontà del popolo per mezzo del suffragio universale (Hirst c. Regno Unito
(n. 2), cit., § 62). Ugualmente, una volta che la scelta del popolo sia stata
liberamente e democraticamente espressa, nessuna ulteriore modificazione
nell'organizzazione del sistema elettorale potrebbe rimettere in causa tale
scelta, salvo che in presenza di motivi imperativi di ordine pubblico
democratico.
2. Applicazione dei principi al caso di specie
29. La Corte sottolinea che essa non è chiamata né ad esaminare in
abstacto in quale misura è opportuno che le schede bianche siano tenute in
conto per il calcolo del quoziente elettorale e la ripartizione dei seggi, né a
decidere se un tale sistema di calcolo è basato sui principi della sovranità
popolare e dell'uguaglianza dei voti. Come già affermato, tale questione
rileva del margine di apprezzamento di cui gli Stati godono in tale campo.
D'altra parte invece, la questione che si pone nel caso di specie è di sapere
se la maniera in cui la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale ha
interpretato e poi applicato la legge elettorale era compatibile con la
sostanza stessa del diritto dei ricorrenti ad essere eletti ed esercitare il loro
mandato.
30. A questo titolo la Corte accorda un peso particolare a vari elementi.
In primo luogo, i ricorrenti si sono presentati come candidati e sono stati
eletti conformemente alla legge elettorale in vigore, come essa è interpretata
costantemente dalla Corte suprema speciale e dal Consiglio di Stato e
secondo la quale il quoziente elettorale era calcolato senza tenere conto
delle schede bianche. I ricorrenti si aspettano che questa legislazione si
applichi e che il risultato delle loro elezioni sia deciso sulla base della
stessa. Essi non possono immaginare che la loro elezione potrebbe essere
annullata a seguito di una revisione giurisprudenziale. In effetti, il fatto che
la Corte suprema speciale ha deciso di rivedere la sua giurisprudenza,
consolidata da lungo tempo, e di dichiarare la legislazione pertinente
contraria alla Costituzione era per i ricorrenti imprevedibile.
31. Al riguardo, la Corte attribuisce importanza al fatto che la sentenza
n. 12/2005 della Corte suprema speciale, contrastata dai ricorrenti nel caso
di specie, costituisce l'unica decisione in cui l'Alta giurisdizione elettorale
ha contato le schede bianche tra le schede valide, poichè, in seguito, il
Parlamento greco ha votato una nuova disposizione, l'articolo 1 della legge
n. 3434/2006, con lo scopo di evitare ogni imprecisione che potrebbe
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generare la sentenza in questione (vedi paragrafo 16 più sopra). Secondo la
nuova disposizione, le schede bianche non devono essere tenute in conto.
32. In seguito, la Corte non potrebbe sorvolare sul fatto che la messa in
discussione di più disposizioni della legge elettorale in occasione di una
elezione già tenuta è di natura tale da alterare la volontà espressa dagli
elettori. In particolare, scegliendo i voti bianchi, una parte degli elettori
della circoscrizione maggiore della Macedonia centrale si augurava di
esprimere una disapprovazione, diretta contro tutte le formazioni politiche.
Dunque, a seguito del mutamento giurisprudenziale, i loro voti bianchi sono
stati interpretati come voti positivi a beneficio di ogni partito politico.
33. A tali condizioni, la Corte ritiene che valutando l'elezione dei
ricorrenti sotto l'angolo della nuova interpretazione della legge elettorale,
senza tener conto del fatto che tale elezione aveva avuto luogo in piena
legalità, la Corte suprema speciale ha leso i principi del legittimo
affidamento e della legalità sia al riguardo dei ricorrenti che degli elettori
(vedi nello steso senso, Lykourezos c. Grecia, cit., §§ 54-57).
34. Inoltre, la Corte nota che la circoscrizione maggiore della Macedonia
centrale era la sola circoscrizione elettorale in cui, all'epoca delle elezioni
legislative in causa, il calcolo del quoziente elettorale è stato operato sulla
base della nuova giurisprudenza della Corte suprema speciale. Agli occhi
della Corte, la sentenza n. 12/2005 della Corte suprema speciale ha creato
due categorie di deputati nel Parlamento greco : coloro che sono stati eletti
senza l'apporto delle schede bianche, e coloro che, a scapito dei tre
ricorrenti, occupavano il loro seggio grazie alla considerazione di tali
schede. Dunque, una tale situazione è poco compatibile con la
giurisprudenza della Corte che consacra « il principio di pari trattamento di
tutti i cittadini nell'esercizio del loro diritto di voto e del loro diritto di
presentarsi ai suffragi » (vedi, Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, cit., §
54).
35. Su tale punto, la Corte constata che il Governo non ha invocato
alcun motivo imperativo di ordine pubblico per l'ordine democratico, che
possa giustificare l'ingerenza nel diritto dei ricorrenti ad essere eletti al
Parlamento e di esercitare il loro mandato. In tali condizioni, la Corte ritiene
che la maniera imprevedibile in cui la sentenza n. 12/2005 della Corte
suprema speciale ha interpretato, poi applicato la legge elettorale ha leso
nella sostanza i diritti garantiti nell'articolo 3 del Protocollo n. 1.
Vi è stata dunque violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1.
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II. SULL'APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL'ARTICOLO
DELLA
36. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »
A. Danno
1. Danno materiale
37. I ricorrenti reclamano le indennità parlamentari che avrebbero
percepito se non fossero decaduti dal loro mandato parlametare ed il cui
importo ammonta a 242.241,78 euro (EUR) per ciascuno dei primi due
ricorrenti e a 680.813,90 EUR per il terzo ricorrente. Tali somme si
riferiscono tanto alle indennità parlamentari stricto sensu così come alle
differenti voci versate ai parlamentari nel quadro delle loro funzioni, come
le indennità per la loro partecipazione alle sedute del Parlamento e le
indennità per le spese di comunicazione, di spostamento e di organizzazione
del loro ufficio.
38. Il Governo ammette che in caso di violazione dell'articolo 3 del
Protocollo n. 1, i ricorrenti avranno il loro diritto di domandare, a titolo di
danno materiale, la somma corrispondente alle indennità parlamentari
stricto sensu per il periodo compreso tra giugno 2005 sino al 18 agosto
2007, poichè solo tale somma si trova in rapporto di causalità con la
violazione eventualmente constatata. Il Governo constata che, secondo i
documenti emessi dai servizi delle finanze del Parlamento, tale somma
ammonta a 173.341,70 EUR per ogni ricorrente. Inoltre, il Governo sostiene
che durante il periodo controverso, al primo ed al terzo ricorrente sono
spettate delle pensioni parlamentari le cui somme totali ammontano
rispettivamente a 53.729, 05 EUR e 30 809,65 EUR. Per quanto riguarda il
secondo ricorrente, i suoi redditi in quanto amministratore fiscale
ammontano a 95.043,63 EUR. Con riferimento alla sentenza Lykourezos c.
Grecia (cit., § 64), il Governo invita la Corte a dedurre tali somme da quella
prevista dalle indennità parlamentari stricto sensu.
39. La Corte sottolinea che non è contestato che, se la decadenza del
mandato parlamentare non fosse stata pronunciata nei riguardi dei ricorrenti,
costoro avrebbero percepito, tra la data della misura controversa e la fine
della legislatura per la quale erano stati eletti, la somma indicata dal
Governo a titolo di indennità parlamentari stricto sensu. Tuttavia, la Corte
nota ugualmente che, durante il periodo in questione, il primo ed il terzo
ricorrente si sono visti accordare una pensione parlamentare ed il secondo
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ricorrente ha potuto riprendere le sue attività professionali e percepire i
relativi redditi. Considerato ciò che precede, la Corte decide di accordare
119.613 EUR al primo ricorrente, 78.298 EUR al secondo e 142.532 EUR
al terzo.
2. Danno morale
40. Il primo ed il terzo ricorrente reclamano 200.000 EUR ciascuno a
titolo di danno morale. Il secondo ricorrente reclama 100.000 EUR a tale
titolo.
41. Il Governo ritiene che le somme richieste siano eccessive e che la
somma accordata a titolo titolo non potrebbe superare 1.000 EUR.
42. La Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisca
un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale subito.
B. Spese e costi
43. I ricorrenti reclamano 10.000 EUR ciascuno a titolo di spese e costi
sostenuti dinanzi alle giurisdizioni interne. Al riguardo, il primo ed il
secondo ricorrente depositano quattro fatture rilasciate dai loro avvocati, per
la somma complessiva di 14.000 EUR. Il terzo ricorrente deposita una
fattura per la somma di 1.000 EUR, rilasciata dall'avvocato che lo
rappreseta dinanzi alla Corte, e due fatture rilasciate da altri due avvocati,
per la somma complessiva di 4.000 EUR.
44. Il Governo afferma che la somma accordata a ciascun ricorrente a
tale titolo non potrebbe oltrepassare 2.000 EUR.
45. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il riconoscimento di
spese e costi sulla base dell'articolo 41 presuppone che siano provati la
realtà, la necessità ed, in più, il carattere ragionevole del loro tasso (Iatridis
c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
46. Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei
criteri summenzionati, la Corte giudica ragionevole accordare 5 000 EUR a
ciascuno dei primi due ricorrenti e 2 000 EUR al terzo ricorrente, oltre ad
ogni importo che possa essere da essi dovuto a titolo di imposta.
C. Interessi moratori
47. La Corte giudica appriopriato calcolare il tasso degli interessi di
mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea
maggiorato di tre punti percentuali.
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SENTENZA PASCHALIDIS, KOUTMERIDIS E ZAHARAKIS c. GRECIA
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,
1. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 3 del Protocollo n. 1;
2. Ritiene che la constatazione di una violazione costituisca un’equa
soddisfazione sufficiente per il danno morale sofferto dai ricorrenti ;
3. Ritiene
a) che lo Stato difensore debbe versare ai ricorrenti, entro tre mesi
partire dal giorno in cui la sentenza diventerà definitiva conformemente
all'articolo 44 § 2 della Convenzione:
i. al
primo
ricorrente 613 EUR
(centodiciannovemilaseicentotredici euro) per danno materiale e 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi, oltre ogni importo
che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta su
quest’ultima somma ;
ii. al
secondo
ricorrente 298 EUR
(settantottomiladuecentonovantotto euro) per danno materiale e 000 EUR (cinquemila euro) per spese e costi, oltre ogni importo
che possa essere dovuto dal ricorrente a titolo di imposta su
quest’ultima somma ;
iii. al terzo ricorrente 142 532 EUR (centoquarantaduemilacinque
centotrentadue euro) per danno materiale e 2 000 EUR (duemila
euro) per spese e costi, oltre ogni importo che possa essere dovuto
dal ricorrente a titolo di imposta su quest’ultima somma ;
b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale
importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a
quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale
periodo, aumentato di tre punti percentuali;
4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in francese, in seguito comunicata per iscritto il 10 aprile 2008,
in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Søren Nielsen
Cancelliere
Nina Vajić
Presidente
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