28320/02
WyrokETPCz2008-03-27ECLI:CE:ECHR:2008:0327JUD002832002
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ograniczenia korespondencji nałożone na skarżącego w ramach specjalnego reżimu detencji były "przewidziane przez prawo" w rozumieniu art. 8 ust. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie prawa do korespondencji, ponieważ krajowe przepisy (art. 18 ustawy o administracji penitencjarnej) nie spełniały wymogu "przewidzianego przez prawo" z art. 8 ust. 2. Przepis ten nie precyzował ani czasu trwania środków ograniczających, ani powodów ich zastosowania, ani zakresu i sposobu wykonywania władzy dyskrecjonalnej przez organy. Brak jasnych i precyzyjnych norm prawnych, które regulowałyby te kwestie, uniemożliwiał przewidywalność i ochronę przed arbitralnością. Fakt, że nawet korespondencja Trybunału ze skarżącym była otwierana i kontrolowana, potwierdził brak odpowiednich gwarancji prawnych. Późniejsza ustawa nr 95/2004 nie naprawiła tej sytuacji ani dla przeszłych, ani dla przyszłych naruszeń.Stan faktyczny
Skarżący, włoski obywatel, został skazany na dożywocie za morderstwo i inne przestępstwa związane z mafią. Został objęty specjalnym reżimem detencji na podstawie art. 41bis włoskiego prawa penitencjarnego, który nakładał szereg restrykcji, w tym ograniczenia wizyt rodzinnych, zakaz używania telefonu, limity na otrzymywanie pieniędzy i paczek, oraz kontrolę całej korespondencji. Skarżący skarżył się również na dodatkowe, poniżające przeszukania osobiste (np. rozbieranie do naga, przysiady, kontrola jam ciała metalowym detektorem) oraz stały nadzór wideo. Reżim specjalny był wielokrotnie przedłużany, choć niektóre restrykcje zostały później złagodzone przez Ministra Sprawiedliwości.Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 8 Konwencji w zakresie prawa do korespondencji. Stwierdza brak naruszenia art. 3 Konwencji. Uznaje zarzuty dotyczące art. 8 (życie prywatne i rodzinne) oraz art. 13 Konwencji za niedopuszczalne. Stwierdza, że samo stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową.Pełny tekst orzeczenia
Camera, sentenza 27 marzo 2008, ricorso n. 28320/02, Guidi c. Italia
FATTO
Il ricorrente, cittadino italiano, è attualmente detenuto nel carcere di Ascoli Piceno.
Il 24 febbraio 2001 la Corte d’assise di Cosenza lo ha condannato all’ergastolo per omicidio,
associazione a delinquere di stampo mafioso e altri delitti.
Il 17 luglio 2002 e il 23 giugno 2004 egli è stato altresì condannato rispettivamente a sei anni di
carcere, per furto ed estorsione, e a diciannove anni e due mesi, per concorso nel reato di
omicidio e altri delitti. A mezzo di un decreto del Ministro della Giustizia del 17 ottobre 2003,
il ricorrente veniva sottoposto al regime speciale, previsto dall’art. 41bis, comma 2, Legge n. del 26 luglio 1975, sull’ordinamento penitenziario, per un periodo di tre mesi. Modificata
dalla legge n. 365 del 7 agosto 1992, tale disposizione permette la sospensione totale o parziale
dell’applicazione del regime normale di detenzione, quando lo impongano ragioni di ordine e
sicurezza pubblica. In particolare, il decreto prevedeva le seguenti restrizioni: limitazioni delle
visite dei familiari (al massimo una al mese per un’ora); divieto di incontrare persone terze;
divieto di usare il telefono; divieto di ricevere somme di denaro dall’esterno al di là di un
ammontare massimo mensile; divieto di ricevere dall’esterno più di due pacchi al mese, ma
possibilità di riceverne 2 all’anno contenenti biancheria; divieto di organizzare attività culturali,
ricreative e sportive; divieto di eleggere i rappresentanti dei detenuti o di essere eletti e divieto
di esercitare attività artigianali. Inoltre, tutta la corrispondenza del ricorrente doveva essere
sottoposta a controllo ed autorizzazione preventivi.
Il ricorrente lamenta, altresì, di essere stato sottoposto a una serie di limitazioni e restrizioni
ulteriori che, a suo avviso, avrebbero costituito una violazione della sua dignità umana. In
particolare: la perquisizione integrale, totalmente senza indumenti, dopo ogni visita del
difensore o della famiglia, anche se le visite si tenevano in celle sorvegliate e il ricorrente era
separato dal suo interlocutore da un vetro blindato e il contatto tra loro era solo visivo;
l’obbligo di compiere delle flessioni sulle gambe, nudo, davanti gli agenti della polizia
penitenziaria, perché questi ultimi potessero controllare se, durante i predetti colloqui, egli
avesse nascosto qualcosa nell’orifizio anale; l’ispezione delle piante dei piedi, della cavità orale e
della cavità anale con l’utilizzo di un metal detector, dopo ogni partecipazione alle udienze; la
costante sottoposizione a video-sorveglianza, 24 ore su 24, della sua cella, con evidente
pregiudizio per la sua intimità.
L’applicazione del regime di detenzione al ricorrente fu prorogata per quattro periodi
successivi di sei mesi, sino al dicembre 2002 e successivamente per tre periodi di un anno, sino
al dicembre 2005.
Il 28 dicembre 2002, tuttavia, il Ministro della giustizia aumentò il tempo massimo delle
passeggiate da due a quattro ore e revocò il divieto di dedicarsi ad attività artigianali.
Il ricorrente ha presentato a più riprese ricorsi al tribunale di sorveglianza contro l’applicazione
nei suoi confronti delle predette misure restrittive, lamentando, in particolare, la durata
eccessiva delle stesse e ha, altresì, impugnato le decisioni negative di quest’ultimo dinanzi alla
Corte di cassazione.
DIRITTO
Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 13 luglio 2002, ha lamentato dinanzi alla Corte le
seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 3, che tutela il diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti, in
quanto al di là delle misure restrittive previste dall’articolo 41 bis della legge
sull’amministrazione penitenziaria, il ricorrente ha dovuto subire anche delle perquisizioni
personali nel corso delle quali la sua intimità è stata violata e la sua dignità umana negata;
2. articolo 8, sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare, a causa delle
restrizioni a cui è sottoposto da tempo e delle modalità di visita dei membri della sua famiglia.
Egli lamenta, altresì la violazione del suo diritto al rispetto della corrispondenza.
3. articolo 13, in quanto il ricorrente non ha potuto godere del diritto ad un ricorso
interno effettivo contro i decreti del Ministero della giustizia. Egli lamenta altresì il fatto che le
giurisdizioni interne competenti hanno omesso di esaminare i suoi ricorsi nei termini prescritti.
La Corte sulla base della sua giurisprudenza recente ha ritenuto che questa doglianza dovesse
essere valutata ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
La Corte ha ritenuto che la doglianza relativa alla violazione dell’articolo 3 e quella relativa alla
violazione dell’articolo 8 sotto il profilo del diritto al rispetto della corrispondenza fosse
ricevibile. Ha, invece, dichiarato irricevibile in quanto manifestamente infondata, ai sensi
dell’articolo 35 §§ 3 e 4, la doglianza relativa alla dedotta violazione del diritto al rispetto della
vita privata e familiare, nonché quella relativa alla violazione dell’articolo 13.
In particolare, con riferimento all’articolo 3, la Corte ha analizzato innanzitutto l’aspetto
relativo al fatto che l’applicazione del regime speciale si era prolungata nel tempo. In
riferimento a questo primo aspetto, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che l’umiliazione e la
sofferenza patite dal ricorrente non sono andate al di là del livello sufficiente a rientrare nel
campo di applicazione dell’articolo 3 né del livello normale conseguente all’applicazione di
qualsiasi trattamento o pena legittima. Per giungere a questa conclusione la Corte ha preso in
considerazione il fatto che il Ministro della giustizia nelle sue decisioni relative alla proroga
della misura abbia fatto riferimento alla persistenza delle condizioni necessarie per continuare
l’applicazione dell’articolo 41 bis, nonché al controllo da parte del tribunale di sorveglianza
dell’effettiva sussistenza delle stesse. In relazione alle perquisizioni integrali sulla persona del
ricorrente, la Corte ha ritenuto che non fossero state addotte prove che confermassero, al di là
di ogni ragionevole dubbio, il superamento ad opera delle limitazioni e restrizioni subite dal
ricorrente della soglia minima di gravità richiesta dall’articolo 3.
Con riferimento al diritto al rispetto della corrispondenza del ricorrente, la Corte,
conformemente alle sue precedenti pronunce relative all’applicazione dell’articolo 18 della
legge sull’amministrazione penitenziaria, ritiene che le misure restrittive di tale diritto non
possano essere considerate “previste dalla legge” in quanto il suddetto articolo non precisa né
la durata della misura, né i motivi che possano giustificare la sua adozione, né indica con
chiarezza l’estensione e le modalità di esercizio del potere di apprezzamento delle autorità
competenti. In particolare, in relazione alla corrispondenza della Corte con il ricorrente, la
Corte rileva che la lettera che ha inviato al ricorrente il 1° giugno 2005 è stata aperta e
controllata dalle autorità penitenziarie. Alla luce di ciò che precede, la Corte ritiene che
l’applicazione della misura del controllo della corrispondenza costituisce una violazione
dell’articolo 8. L’entrata in vigore della legge n. 95/2004 non rappresenta un rimedio valido per
le violazioni poste in essere anteriormente, né, anche successivamente alla sua entrata in vigore,
ha evitato che la corrispondenza della Corte con il ricorrente fosse sottoposta a controllo.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU
Il ricorrente ha richiesto alla Corte 1 000 000 EUR per i danni patrimoniali e non patrimoniali
subiti. La Corte ritiene che la violazione del diritto al rispetto della corrispondenza non abbia
dato luogo ad alcun danno patrimoniale e che in relazione al danno non patrimoniale la
constatazione della violazione costituisce una riparazione sufficiente.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło