2947/06
WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD000294706
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy ekstradycja skarżących do Uzbekistanu, w świetle ryzyka tortur i nieludzkiego traktowania, naruszyłaby art. 3 Konwencji? 2. Czy zatrzymanie skarżących w oczekiwaniu na ekstradycję było zgodne z prawem i czy mieli oni dostęp do skutecznego środka odwoławczego w sprawie legalności zatrzymania, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji? 3. Czy sformułowanie decyzji ekstradycyjnych, które stwierdzały, że skarżący "popełnili" przestępstwa, naruszyło ich prawo do domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ekstradycja skarżących do Uzbekistanu naraziłaby ich na realne ryzyko tortur i nieludzkiego traktowania, co stanowiłoby naruszenie art. 3 Konwencji. Opierał się na licznych raportach międzynarodowych organizacji i organów ONZ, które wskazywały na systematyczne stosowanie tortur w Uzbekistanie, zwłaszcza wobec osób oskarżonych o terroryzm lub związanych z wydarzeniami w Andiżanie. Trybunał odrzucił argument rządu rosyjskiego o wiarygodności gwarancji dyplomatycznych uzyskanych od władz uzbeckich, podkreślając, że w państwach, gdzie tortury są endemiczne, takie gwarancje są niewystarczające. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji, ponieważ rosyjskie przepisy dotyczące zatrzymania w oczekiwaniu na ekstradycję były nieprecyzyjne i nieprzewidywalne, co prowadziło do arbitralności. Brak jasnych norm proceduralnych i terminów dla przedłużania zatrzymania, a także sprzeczne decyzje sądów krajowych co do właściwej ścieżki odwoławczej, uniemożliwiły skarżącym skuteczne zakwestionowanie legalności ich detencji. Wreszcie, Trybunał uznał, że sformułowanie decyzji ekstradycyjnych, które jednoznacznie stwierdzały, że skarżący "popełnili" przestępstwa, naruszyło ich prawo do domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji, ponieważ stanowiło przedwczesne orzeczenie o ich winie.Stan faktyczny
Skarżący, dwunastu obywateli Uzbekistanu i jeden Kirgistanu, uciekli do Rosji w latach 2000-2005, obawiając się prześladowań politycznych i religijnych w Uzbekistanie, zwłaszcza po wydarzeniach w Andiżanie w maju 2005 roku. Niektórzy z nich byli wcześniej maltretowani przez władze uzbeckie, inni mieli aresztowanych krewnych lub partnerów biznesowych. Po aresztowaniu w Rosji w czerwcu 2005 roku, władze uzbeckie zażądały ich ekstradycji, oskarżając ich o terroryzm, morderstwo i inne poważne przestępstwa związane z wydarzeniami w Andiżanie. Skarżący obawiali się tortur i niesprawiedliwego procesu w Uzbekistanie, a ich wnioski o status uchodźcy i azyl tymczasowy zostały początkowo odrzucone przez władze rosyjskie, pomimo poparcia UNHCR i Human Rights Watch.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie dopuszcza pozostałą część skargi. Stwierdza (sześcioma głosami do jednego), że w przypadku wykonania nakazów ekstradycji wobec skarżących doszłoby do naruszenia art. 3 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza (sześcioma głosami do jednego) naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji. Zasądza (sześcioma głosami do jednego) zadośćuczynienie pieniężne.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA
(Ricorso n. 2947/06)
SENTENZA
STRASBURGO aprile 2008
Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’articolo 44
§ 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER
Nel caso Ismoilov ed altri c. Russia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una
Camera composta da:
Christos Rozakis, Presidente,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, giudici,
e Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 marzo 2008,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 2947/06) contro la Federazione
russa, presentato alla Corte ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la
Convenzione”) da dodici cittadini uzbechi, il sig. Ilhomjon Ismoilov, il sig.
Rustam Naimov, il sig. Izzatullo Muhametsobirov, il sig. Abdurrauf
Muhamadsobirov, il sig. Sardorbek Ulughodjaev, il sig. Obboskhon
Makhmudov, il sig. Umarali Alimov, il sig. Kabul Kasimhujayev, il sig.
Hurshid Hamzaev, il sig. Iskanderbek Usmanov, il sig. Shkrullo Sabirov, ed
il sig. Mahmud Rustamhodjaev, e da un cittadino kirghiso, il sig. Mamirgon
Tashtemirov (“i ricorrenti”), in data 18 gennaio 2006.
2. I ricorrenti, ai quali è stata accordata l’assistenza legale, sono
rappresentati dinanzi alla Corte dalla sig.ra I. Sokolova, avvocato in
Ivanovo. Il Governo russo (“il Governo”) è stato dapprima rappresentato dal
sig. P. Laptev, l’ex rappresentante della Federazione russa presso la Corte
europea dei diritti dell’uomo, e in seguito dal suo nuovo rappresentante, la
sig.ra V. Milinchuk.
3. Il 7 agosto 2006 il Presidente della Camera ha indicato al Governo
convenuto di non estradare i ricorrenti in Uzbekistan sino a nuovo avviso
(art. 39 del Regolamento). Il 12 dicembre 2006 la Corte ha confermato la
misura provvisoria ed ha accordato priorità alla trattazione del ricorso (art. del Regolamento).
4. Il 12 dicembre 2006 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente
irricevibile e ha deciso di comunicare al Governo le doglianze dei ricorrenti
secondo cui la loro estradizione in Uzbekistan li esporrebbe al rischio di
maltrattamenti e di un processo iniquo, che la loro detenzione nelle more del
procedimento di estradizione è stata illegale, che non c’era stato un effettivo
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controllo giudiziario relativamente alla loro detenzione e che il loro diritto
alla presunzione di innocenza era stato violato. Ai sensi delle disposizioni
dell’art. 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha deciso di esaminare il merito
del ricorso unitamente alla sua ricevibilità.
5. I ricorrenti ed il Governo hanno presentato ciascuno le loro
osservazioni. Delle osservazioni sono state ricevute anche dalle
organizzazioni per i diritti umani Human Rights Watch e AIRE Centre, le
quali sono state autorizzate dal Presidente ad intervenire nella procedura
scritta (art. 36 § 2 della Convenzione e art. 44 § 2 del Regolamento).
6. Il Governo si è opposto all’esame congiunto della ricevibilità e del
merito del ricorso. Dopo aver esaminato l’opposizione del Governo, la
Corte l’ha rigettata.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
A. La situazione in Uzbekistan: i fatti di Andijan del 13 maggio 2005
e le loro conseguenze
7. Secondo i rapporti di Amnesty International e di Human Rights
Watch, tra il mese di giugno e quello di agosto del 2004 ventitre uomini di
affari vennero arrestati ad Andijan (Uzbekistan). Nel settembre 2004 venti
loro dipendenti vennero fermati a Tashkent. Un altro gruppo di tredici
uomini di affari venne arrestato ad Andijan nel febbraio 2005. Tutti vennero
accusati di coinvolgimento in un’organizzazione chiamata Akramia,
accusati di reati e rinviati a giudizio.
8. Il governo uzbeco sostenne che Akramia fosse una formazione
religiosa estremista. Esso affermò che, nei suoi scritti, il capo del
movimento, Akram Yuldashev, aveva invocato la costituzione di uno Stato
islamico in Uzbekistan e la cacciata dei rappresentanti dello Stato
legittimamente eletti. Esso sostenne pure che Akramia fosse un ramo di
Hizb-ut-Tahrir, che in Uzbekistan era stato qualificato come
un’organizzazione terrorista. Al contrario, Akram Yuldashev ha sempre
sostenuto fermamente di non avere alcun interesse per la politica. Egli
affermò di non avere mai invocato il rovesciamento delle autorità costituite
o l’istituzione di uno Stato islamico. I suoi scritti non accennavano a
problemi politici, ma piuttosto riguardavano temi generali di ordine morale.
Intorno a lui si era formata una cerchia di simpatizzanti, che cercavano di
seguire la sua concezione dell’Islam nella loro vita. I sostenitori di Akram
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Yuldashev affermarono che non esisteva un qualcosa di simile ad un gruppo
organizzato noto come Akramia. Il nome “Akramia” fu ricavato da una
corte uzbeca nel 1999 dal nome di battesimo di Akram Yuldashev. Per di
più, Akram Yuldashev e i suoi sostenitori negarono di avere dei legami con
Hizb-ut-Tahrir.
9. Il verdetto relativo ai ventitre uomini di affari era atteso per l’11
maggio 2005. Tuttavia, la sua pronuncia venne rinviata. Un gruppo di
sostenitori, che si radunò dinanzi al palazzo di giustizia per proclamare
l’innocenza degli uomini di affari e chiedere giustizia, venne arrestato l’11
ed il 12 maggio 2005.
10. Nelle prime ore del 13 maggio 2005 degli uomini armati assalirono
parecchi edifici governativi e caserme delle forze armate ad Andijan,
uccidendo e ferendo diverse sentinelle, ed impossessandosi di armi e di un
veicolo militare. Essi penetrarono nel carcere cittadino, dove liberarono gli
uomini di affari e centinaia di carcerati in attesa di giudizio o già
condannati, e poi occuparono un edificio del governo regionale sulla piazza
principale e presero parecchi ostaggi.
11. Allo stesso tempo migliaia di civili disarmati si riunirono nella
piazza principale, dove molti chiesero a gran voce giustizia e di porre fine
alla miseria. All’inizio della serata le forze di sicurezza circondarono i
dimostranti e cominciarono a sparare indiscriminatamente sulla folla. I
dimostranti tentarono di scappare. Secondo i testimoni oculari, vennero
uccise centinaia di persone, compresi donne e bambini. Le autorità uzbeche
negano ogni responsabilità per le morti, attribuendone la colpa ad
organizzazioni “estremiste” islamiche, quali Akramia e Hizb-ut-Tahrir, che
erano decise a rovesciare il governo e ad instaurare uno Stato islamico in
Uzbekistan.
12. Centinaia di persone sospettate di coinvolgimento nei fatti del 13
maggio furono fermate ed accusate. I capi di imputazione includevano
“terrorismo” ed omicidio premeditato ed aggravato – reati puniti con la pena
capitale – nonché il tentativo di sovvertire l’ordinamento costituzionale e
l’organizzazione di disordini di massa. Almeno 230 persone furono
giudicate colpevoli e condannate da dodici a ventidue anni di reclusione per
la loro presunta partecipazione alla sommossa. Tutti i processi, tranne uno,
furono celebrati a porte chiuse. I parenti degli imputati e gli osservatori
internazionali si videro negare l’accesso all’aula di udienza. Gli osservatori
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e
di Human Rights Watch, che furono presenti all’unico processo pubblico da
settembre a novembre 2005, furono unanimi nel concludere che il processo
si è svolto in modo molto distante dagli standard internazionali. Essi
osservarono che tutti gli imputati si dichiaravano colpevoli rispetto alle
accuse di “terrorismo” e chiedevano clemenza, mentre alcuni chiedevano
addirittura di essere condannati a morte. Le loro confessioni, che vennero
ottenute da loro durante la detenzione in incommunicado anteriore al
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processo, seguivano di pari passo la formulazione dell’atto di accusa. Gli
osservatori manifestarono la preoccupazione che gli imputati potessero
essere stati sottoposti a tortura e che le loro confessioni potessero essere
state estorte sotto coercizione. Agli avvocati nominati non venne concesso
di accedere ai centri di detenzione o all’aula di udienza e fu loro impedito di
rappresentare i loro clienti. Gli imputati furono rappresentati da difensori di
nomina statale, i quali non prepararono una difesa efficace degli imputati
stessi. Non ci fu alcun esame in contraddittorio di imputati o testimoni, e
non vennero formulate contestazioni sulle deposizioni. Per la difesa non
venne chiamato a deporre nessun testimone. La pubblica accusa non
presentò nessuna perizia legale, balistica o medica, né produsse dei
documenti o chiamò dei periti a deporre. Tutti gli imputati furono giudicati
colpevoli, in prevalenza sulla base delle loro confessioni, e condannati a
periodi di reclusione da quattordici a vent’anni (si vedano il rapporto di
Human Rights Watch del 12 maggio 2006 “Il massacro di Andijan: un anno
dopo, ancora niente giustizia”; ed il rapporto del 21 aprile 2006 della
OSCE/ODIHR “Monitoraggio dei processi in Uzbekistan
settembre/ottobre 2005”).
–
B. I precedenti dei ricorrenti e il loro arrivo in Russia
13. Tutti i ricorrenti hanno dichiarato di essere musulmani. Essi hanno
negato di appartenere a qualsivoglia organizzazione politica o religiosa.
14. Nel 2000 il sig. Muhamadsobirov venne arrestato in Uzbekistan dal
Servizio di Sicurezza Nazionale dell’Uzbekistan (“l’SNB”). Egli ha
dichiarato che gli agenti dell’SNB lo avevano ripetutamente picchiato,
minacciato di violentare sua moglie e gli avevano chiesto di riconoscersi
colpevole della progettazione di un violento rovesciamento dello Stato. In
seguito fu condannato per la distribuzione di volantini islamici. In carcere il
sig. Muhamadsobirov venne ripetutamente picchiato dai secondini e
torturato con scosse elettriche. Veniva rinchiuso in una cella di punizione se
pregava. Il cibo era scarso e i detenuti stavano patendo la fame. Fu rimesso
in libertà nel 2003. Gli agenti dell’SNB lo minacciarono ripetutamente di
arrestarlo di nuovo e di inventare nuove accuse. Egli partì per la Russia il 19
febbraio 2004.
15. Suo fratello, il sig. Muhametsobirov, si trasferì in Russia nel 2000.
Da allora ha sempre vissuto in Russia.
16. Il sig. Kasimhujayev ed il sig. Rustamhodjaev vivono in Russia dal
2001.
17. Il sig. Usmanov, il sig. Naimov, il sig. Makhmudov, ed il sig.
Alimov erano soci in società private di Tashkent o Andijan. Il sig. Ismoilov,
il sig. Ulughodjaev, ed il sig. Sabirov erano dipendenti di società private.
Nell’autunno 2004 le autorità tributarie e l’SNB lanciarono un’inchiesta
sulle questioni fiscali delle società. I ricorrenti vennero ripetutamente
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interrogati su questioni di affari e sulla presunta partecipazione loro o di
loro congiunti alle attività di Akramia. Gli agenti dell’SNB minacciarono di
arrestare il sig. Ulughodjaev ed il sig. Sabirov. Nel gennaio 2005 furono
arrestati i soci in affari dei signori Usmanov, Makhmudov e Alimov.
18. Il sig. Naimov venne arrestato dall’SNB nel settembre 2004 e tenuto
in stato di arresto per quindici giorni. Egli ha affermato di essere stato
sottoposto a ripetuti pestaggi e di essere stato interrogato sui suoi affari e
sulla sua presunta appartenenza ad Akramia. Dopo il rilascio venne
convocato presso l’ufficio dell’SNB in diverse occasioni, nelle quali gli
agenti dell’SNB minacciarono lui e la sua famiglia.
19. I signori Usmanov, Naimov, Makhmudov, Alimov, Ismoilov,
Ulughodjaev e Sabirov abbandonarono l’Uzbekistan per la Russia tra
gennaio e marzo del 2005, per paura di persecuzioni.
20. Il sig. Hamzaev possedeva una società nella città di Kokand
(Uzbekistan). Non è mai stato ad Andijan. Ha compiuto un viaggio in
Russia per affari il 23 aprile 2005.
21. Prima del 2003 il sig. Tashtemirov viveva in Kirghizistan. Nel 2003
si è trasferito in Turchia. Non è mai stato in Uzbekistan. Nel giugno 2005 è
andato in Russia per un viaggio d’affari.
22. Il 13 maggio 2005 tutti i ricorrenti, ad eccezione dei signori
Tashtemirov e Kasimhujayev, si trovavano in Russia. Il sig. Tashtemirov
era in Turchia ed il sig. Kasimhujayev si trovava ad Andijan. Tuttavia, egli
ha negato ogni coinvolgimento nei fatti di Andijan.
23. Dopo i fatti di maggio due fratelli del sig. Ismoilov vennero arrestati.
La loro sorte rimane sconosciuta.
C. L’arresto dei ricorrenti e la richiesta della loro estradizione in
Uzbekistan
24. Il 2 febbraio 2005 la procura di Tashkent accusò il sig. Naimov di
appartenere ad Akramia e lo incriminò per organizzazione di un complotto
criminale, tentativo di sovversione dell’ordinamento costituzionale
dell’Uzbekistan, appartenenza ad un’organizzazione illegale e possesso e
distribuzione di materiale sovversivo (artt. 159 § 4, 242 § 1, 244-1 § 3, e
244-2 § 1 del codice penale uzbeco). Il 25 maggio 2005 ne ordinò l’arresto.
25. Il 17, 18 e 19 giugno 2005 l’ufficio del procuratore dell’Uzbekistan
incriminò gli altri ricorrenti per appartenenza ad organizzazioni estremiste,
quali Akramia, Hizb-ut-Tahrir ed il Movimento Islamico del Turkestan,
finanziamento di attività terroristiche, tentativo di sovversione violenta
dell’ordinamento costituzionale dell’Uzbekistan, omicidio aggravato ed
organizzazione di disordini di massa in data 13 maggio 2005 ad Andijan
(reati previsti dagli artt. 97 § 2 (a, d, j ed m), 155 § 3 (a e b), 159 § 3 (b), § 2 e 244 del codice penale uzbeco). Alcuni ricorrenti vennero
incriminati anche per coinvolgimento in attività sovversive, possesso
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illegale di armi da fuoco e diffusione di materiali suscettibili di minare la
pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, in associazione con altri soggetti e
con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose (artt. 161, 244-1 § 3,
244-2 e 247 § 3 del codice penale uzbeco). Nelle stesse date le procure di
Tashkent e di Andijan ordinarono l’arresto dei ricorrenti.
26. Al tempo di quei fatti, l’omicidio aggravato (art. 97 § 2 del codice
penale) ed il terrorismo (art. 155 § 3 del codice penale) erano reati puniti
con la pena capitale in Uzbekistan. Tuttavia, l’Uzbekistan ha abolito la pena
di morte con efficacia dal 1° gennaio 2008 e l’ha sostituita con l’ergastolo.
Gli altri reati sono punibili con periodi di reclusione da cinque a vent’anni.
27. I ricorrenti hanno affermato di essere stati arrestati ad Ivanovo il 18
giugno 2005. Non erano stati informati delle ragioni del loro arresto. Il 20
giugno 2005 erano stati interrogati da agenti dell’SNB provenienti
dall’Uzbekistan, che li avevano picchiati e avevano minacciato di torturarli
in Uzbekistan. Era stato loro detto che sarebbero stati costretti a confessare
diversi reati e che sarebbero stati condannati a lunghi periodi di reclusione o
alla pena capitale.
28. I documenti formati da varie autorità statali indicano date e motivi,
tra loro in contrasto, dell’arresto dei ricorrenti. Così, il funzionario preposto
alla stazione di polizia della circoscrizione di Oktyabrskiy ha affermato che
i signori Ismoilov, Usmanov e Tashtemirov erano stati arrestati il 19 giugno e accusati di illeciti amministrativi per aver proferito oscenità in
pubblico ed essersi rifiutati di mostrare documenti di identità. Un rapporto
di polizia datato 20 giugno 2005 ha indicato che i ricorrenti erano stati
arrestati quel giorno perché erano ricercati dalla polizia uzbeca. Tuttavia, in
una lettera del 16 gennaio 2006, il dipartimento di polizia regionale di
Ivanovo ha affermato che tutti i ricorrenti erano stati arrestati il 19 giugno
2005.
29. Il 20 giugno 2005 la polizia di Ivanovo informò la polizia di
Tashkent dell’arresto dei ricorrenti. Nello stesso giorno la procura di
Tashkent chiese alla procura di Ivanovo di mantenere i ricorrenti in stato di
arresto in attesa dell’estradizione.
30. Nel luglio 2005 la Procura Generale della Federazione russa
ricevette le richieste per l’estradizione dei ricorrenti dal Procuratore
Generale dell’Uzbekistan. La procura uzbeca assicurò che, senza il
consenso della Russia, i ricorrenti non sarebbero stati estradati verso uno
Stato terzo, né sarebbero stati perseguiti o puniti per reati commessi prima
dell’estradizione e non menzionati nella domanda di estradizione. Dichiarò
anche che, dopo aver scontato le loro condanne, essi sarebbero stati liberi di
lasciare l’Uzbekistan.
31. In data 21 luglio 2005 il Primo Sostituto Procuratore Generale
dell’Uzbekistan fornì ulteriori garanzie. Promise che i ricorrenti non
sarebbero stati sottoposti alla pena di morte, a tortura, violenza o altre forme
di trattamento o pena inumana o degradante. I loro diritti di difesa sarebbero
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stati rispettati e sarebbero stati muniti di un legale. Assicurò anche che le
autorità uzbeche non avevano alcuna intenzione di perseguitare i ricorrenti
per motivi politici, a causa della loro razza, origine etnica, o per le loro
opinioni religiose o politiche. Il loro intento era quello di perseguire i
ricorrenti per la commissione di reati particolarmente gravi.
32. La procura di Ivanovo svolse un’inchiesta ed accertò che nessuno dei
ricorrenti, tranne il sig. Kasimhujayev, aveva lasciato la Russia nel maggio
2005. Il sig. Kasimhujayev era stato ad Andijan dal 10 al 25 maggio 2005. Il
sig. Tashtemirov era arrivato in Russia dalla Turchia nel giugno 2005.
Nessuno dei ricorrenti aveva eseguito trasferimenti di denaro verso
l’Uzbekistan nel 2005.
D. Ricorso per detenzione illegale
33. Il 14 luglio 2005 il difensore dei ricorrenti lamentò dinanzi alle Corti
delle circoscrizioni Sovetskiy e Frunzenskiy di Ivanovo che la loro
detenzione era illegale. Ella sostenne che ai ricorrenti non erano stati
notificati ordini di detenzione. Il 15 luglio 2005 (le decisioni sono datate 15
maggio 2005, ma questo sembra essere un refuso) le Corti delle
circoscrizioni Sovetskiy e Frunzenskiy di Ivanovo rigettarono i ricorsi
perché il difensore non aveva indicato quali atti od omissioni dei funzionari
statali intendeva censurare, il che rendeva impossibile stabilire se esse erano
territorialmente competenti ad esaminare i ricorsi.
34. I ricorrenti non proposero appello.
E. Ordine di detenzione
35. Con separate decisioni del 20, 25, 27, 28 e 29 luglio 2005, le Corti
delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy e Leninskiy di
Ivanovo ordinarono la detenzione dei ricorrenti in attesa dell’estradizione
sulla base degli artt. 108 e 466 del codice di procedura penale russo (si
vedano sotto i paragrafi 85 e 87). Esse fecero riferimento alla gravità delle
accuse ed al rischio che i ricorrenti si rendessero latitanti, reiterassero i reati
o ostacolassero le indagini. Venne anche richiamata l’attenzione sul fatto
che i ricorrenti si erano resi latitanti fuggendo dall’Uzbekistan in Russia. Le
corti ritennero che non fosse possibile applicare una misura meno restrittiva
e che soltanto la detenzione potesse garantire la loro estradizione e
“l’esecuzione di ogni pena che potrebbe essere imposta”. Le corti non
fissarono un limite di tempo alla detenzione.
36. Il 9 o l’11 agosto 2005 la Corte regionale di Ivanovo confermò le
decisioni in appello.
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F. Ricorsi per la liberazione
37. Il 20 giugno 2006 la difesa dei ricorrenti chiese al direttore del
centro di carcerazione preventiva di liberare i ricorrenti. In particolare, il
loro legale asserì che l’art. 109 del codice di procedura penale fissava la
durata massima della carcerazione preventiva in dodici mesi (si veda sotto il
paragrafo 85). Un’ulteriore proroga era consentita soltanto in circostanze
eccezionali. Poiché la durata della detenzione non era stata prorogata a
seguito della scadenza del periodo di dodici mesi il 20 giugno 2006, la
successiva detenzione dei ricorrenti era illegale.
38. Il 21 giugno 2006 il direttore del centro di carcerazione preventiva
rispose che l’art. 109 non si applicava ai casi di detenzione in attesa di
estradizione e si rifiutò di rimettere i ricorrenti in libertà.
39. Il difensore impugnò quella decisione di rigetto dinanzi ad un
tribunale, ai sensi degli artt. 254 e 258 del codice civile (si veda sotto il
paragrafo 89). Il 26 ed il 28 giugno 2006 la Corte della circoscrizione
Oktyabrskiy di Ivanovo respinse l’impugnazione, affermando che la stessa
doveva essere esaminata in sede penale, e non in sede civile. Il 31 luglio, il
7, 21 e 23 agosto 2006 la Corte regionale di Ivanovo confermò quelle
decisioni in appello.
40. Il 30 giugno 2006 il difensore dei ricorrenti presentò istanza ai
pubblici ministeri delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy
e Leninskiy per chiederne il rilascio. Il 3 ed il 10 luglio 2006 i pubblici
ministeri rigettarono le loro istanze. Essi misero in evidenza che il diritto
interno non prevedeva un termine massimo per la carcerazione in attesa di
estradizione, né disciplinava un procedimento per la proroga di tale
detenzione.
41. Nel luglio 2006 il legale presentò ricorsi per la liberazione alle Corti
delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy e Leninskiy di
Ivanovo. Ella ripropose le argomentazioni esposte nell’istanza del 20 giugno e sostenne che il direttore del centro di carcerazione preventiva ed i
pubblici ministeri, nel negare la liberazione, avevano agito in contrasto con
la legge.
42. Il 1° agosto 2006 la Corte della circoscrizione Sovetskiy si rifiutò di
prendere in considerazione i ricorsi per il rilascio. Ritenne, innanzitutto, che
essi non potessero essere esaminati in sede penale, perché non vi erano
procedimenti penali in corso nei confronti dei ricorrenti in Russia. Inoltre,
ritenne che il diritto interno non fissava un termine massimo per la
detenzione in attesa di estradizione e aggiunse:
“Fondamentalmente il diritto russo vieta la detenzione che sia in modo
inammissibile eccessiva, illimitata e priva di controllo.
Non si può definire la detenzione [dei ricorrenti] come inammissibilmente
eccessiva, illimitata o priva di controllo, perché essa non ha superato il limite
temporale fissato nell’art. 109 del codice di procedura penale.
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[I ricorrenti] erano tenuti in stato di arresto in attesa delle decisioni della Procura
Generale di estradar[li] in Uzbekistan. Quelle decisioni furono adottate soltanto il [27, luglio o 1° agosto 2006].
Per di più, la detenzione [dei ricorrenti] fu protratta in conseguenza della [loro]
istanza al Servizio Federale Migrazione della Regione di Ivanovo per ottenere lo
status di rifugiati e delle [loro] impugnazioni dinanzi ai tribunali delle decisioni del
Servizio Federale Migrazione. Perciò, la detenzione non è stata eccessiva.”
43. Il 24 agosto 2006 la Corte regionale di Ivanovo confermò quella
decisione in appello. Essa approvò l’argomentazione della Corte distrettuale
ed indicò che i ricorsi dovevano essere esaminati in sede civile.
44. Il 26 luglio, il 7 e l’8 settembre 2006 la Corte della circoscrizione
Frunzenskiy respinse i ricorsi del sig. Rustamhodjaev e del sig.
Kasimhujayev, perché i loro ricorsi non potevano essere esaminati in sede
penale. Mise in evidenza anche che l’art. 109 del codice di procedura penale
non si applicava alla detenzione in attesa di estradizione. Il 17 ottobre 2006
la Corte regionale di Ivanovo confermò quelle decisioni in appello.
45. I ricorsi del sig. Tashtemirov furono respinti con decisioni del 28
luglio e del 4 settembre 2006 dalla Corte della circoscrizione Oktyabrskiy,
la quale ritenne che il diritto interno non fissava un termine massimo per la
detenzione in attesa di estradizione e che non c’era nessun motivo per
modificare la misura preventiva. Il 22 agosto ed il 28 settembre 2006 la
Corte regionale di Ivanovo confermò quelle decisioni in appello.
46. Il sig. Alimov impugnò la decisione di non liberarlo ai sensi dell’art. del codice di procedura penale (si veda sotto il paragrafo 86). Il 18
settembre 2006 la Corte della circoscrizione Leninskiy si rifiutò di prendere
in considerazione il suo ricorso. Giudicò che tali ricorsi dovevano essere
presentati ad un tribunale territorialmente competente in relazione al luogo
in cui erano state svolte le indagini preliminari. Poiché il sig. Alimov non
era sottoposto ad alcuna inchiesta in Russia, il suo ricorso per la liberazione
non poteva essere esaminato nell’ambito di un procedimento penale russo.
Indicò che il ricorso per il rilascio avrebbe dovuto essere esaminato in sede
civile. Il 17 ottobre 2006 la Corte regionale di Ivanovo annullò quella
decisione perché illegittima. Il 7 novembre 2006 la Corte della
circoscrizione Leninskiy si rifiutò di prendere in considerazione il ricorso
per le stesse ragioni di prima. Il 5 dicembre 2006 la Corte regionale di
Ivanovo confermò la decisione in appello.
47. I ricorrenti impugnarono nuovamente la decisione di non rimetterli
in libertà in sede civile. Con separate decisioni del 22 gennaio 2007 la Corte
della circoscrizione Oktyabrskiy rifiutò di esaminare i ricorsi, poiché essi
non potevano essere esaminati in sede civile. Ritenne che i ricorsi dovessero
essere esaminati in sede penale. Il 12 ed il 19 marzo 2007 la Corte regionale
di Ivanovo confermò le decisioni in appello.
48. Nel gennaio 2007 i ricorrenti presentarono istanze per essere rimessi
in libertà a pubblici ministeri a vari livelli, ma senza successo.
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49. Con separate decisioni del 2 e del 5 marzo 2007, le Corti delle
circoscrizioni Sovetskiy, Leninskiy, Frunzenskiy e Oktyabrskiy disposero
d’ufficio la liberazione dei ricorrenti. Ritennero che l’art. 109 del codice di
procedura penale fosse applicabile alla detenzione in attesa di estradizione e
che esso stabilisse un termine massimo di detenzione di diciotto mesi.
Poiché erano stati detenuti per più di venti mesi, i ricorrenti dovevano essere
liberati immediatamente.
50. Il 5 marzo 2007 i ricorrenti furono rimessi in libertà.
51. Il 27 marzo 2007 la Corte regionale di Ivanovo confermò le
decisioni del 2 e del 5 marzo 2007 in appello.
G. Istanze per ottenere lo status di rifugiati
52. Il 5 agosto 2005 i ricorrenti fecero istanza al Servizio Federale
Migrazione russo (“l’FMS”) per ottenere lo status di rifugiati. In particolare,
affermarono di aver lasciato l’Uzbekistan per paura di persecuzioni in
relazione alle loro attività commerciali. I ricorrenti sostennero che alcuni di
loro o dei loro parenti avevano un passato personale di procedimenti
giudiziari illegittimi. Negarono di appartenere ad Akramia o qualsivoglia
coinvolgimento nei fatti di Andijan. Sostennero che le accuse contro di loro
erano infondate e che il procedimento nei loro confronti era arbitrario e
politicamente motivato.
53. Il 25 gennaio 2006 l’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni
Unite (“l’UNHCR”) intervenne a sostegno delle loro istanze. Il
Commissariato sostenne che Akramia fosse un gruppo pacifico non violento
di discepoli degli insegnamenti di Akram Yuldashev. Nei suoi scritti,
Akram Yuldashev invitava gli uomini di affari musulmani a collaborare e ad
aiutare i poveri. Non c’era alcuna prova del coinvolgimento del gruppo in
attività estremiste. Si riteneva che gli uomini di affari musulmani di
successo fossero perseguitati in Uzbekistan a causa della loro popolarità e
della loro influenza sulla popolazione locale. Inoltre continuò:
“Secondo l’UNHCR, in Uzbekistan il procedimento penale nei confronti di persone
accusate di coinvolgimento nelle attività di organizzazioni religiose estremiste può
essere arbitrario per natura e può risolversi in violazioni di diritti umani inalienabili,
comprendenti l’arresto arbitrario, la tortura, violazioni delle garanzie dell’equo
processo, l’applicazione di una pena sproporzionata rispetto al reato commesso.
Inoltre, poiché le autorità uzbeche non tollerano nessuna forma di opposizione, c’è un
rischio elevato di attribuzione dell’appartenenza a tali organizzazioni religiose a
persone che sono state notate per le loro opinioni dissidenti o che sono percepite dalle
autorità come sostenitori dei gruppi di opposizione. Perciò, c’è un grosso rischio che
persone implicate nelle attività di tali organizzazioni religiose, o alle quali un simile
coinvolgimento viene attribuito dalle autorità, possano essere perseguitate per i motivi
elencati nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, che è stata
ratificata dalla Federazione russa nel 1993, specialmente se si tiene conto della
mancanza di un sistema effettivo di garanzie legali in [Uzbekistan].”
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54. L’UNHCR, inoltre, sostenne che il rischio di persecuzioni era
cresciuto dopo i fatti di Andijan.
55. Il 10 febbraio 2006 anche Human Rights Watch appoggiò la
domanda dei ricorrenti per lo status di rifugiati. Human Rights Watch
sostenne quanto segue:
“Siamo molto preoccupati per la sorte [dei ricorrenti] se la loro istanza viene
respinta ed essi vengono estradati in Uzbekistan. Si tratterebbe di una violazione del
divieto di rimandare singoli individui verso un Paese, dove essi affronteranno il
rischio di essere sottoposti a tortura … In Uzbekistan … il ricorso alla tortura è
sistematico. Le persone accusate di partecipazione ai moti di Andijan corrono un
maggior rischio di essere torturate: abbiamo documentato decine di casi di estorsione
di confessioni mediante tortura ed altre forme di trattamento inumano e degradante.
Le confessioni ottenute sotto coercizione fungono da base per il procedimento
penale. I processi delle persone incriminate in relazione al massacro di maggio in
Andijan sono stati molto al di sotto degli standard processuali internazionali. I
tribunali in Uzbekistan non sono indipendenti, gli imputati sono privati del loro diritto
ad una difesa efficace, e le condanne si fondano esclusivamente su dubbie confessioni
di imputati e deposizioni dei testimoni di accusa. In violazione del diritto uzbeco e del
diritto internazionale, i casi di decine di imputati vengono esaminati in processi a
porte chiuse. Seri dubbi sono stati espressi dall’Alto Commissariato per i diritti umani
delle Nazioni Unite, per quanto riguarda l’equità dei processi di Andijan.”
56. Il 16 marzo 2006 un vice-capo del Dipartimento regionale di
Ivanovo dell’FMS respinse le istanze con riferimento alle sezioni 1 § 1 (1) e § 1 (1 e 2) della legge sui rifugiati (si vedano sotto i paragrafi 92 e 93).
Egli ritenne che i ricorrenti non fossero stati perseguitati per le loro opinioni
politiche o religiose, o per la loro condizione sociale. Essi erano stati
perseguiti per la commissione di gravi reati, che erano punibili secondo il
diritto penale russo. In particolare, erano stati incriminati per il sostegno a
Hizb-ut-Tahrir e al Movimento islamico del Turkestan, che erano stati
riconosciuti dalla Corte Suprema russa come organizzazioni terroristiche e
le cui attività vennero vietate in Russia. Notò inoltre che le autorità uzbeche
si erano impegnate a non applicare la pena di morte ai ricorrenti e a
garantire che i ricorrenti non sarebbero stati sottoposti a tortura o
maltrattamenti e sarebbero stati dotati di un avvocato difensore.
57. I ricorrenti impugnarono le decisioni di rigetto dinanzi alla Corte
della circoscrizione Oktyabrskiy di Ivanovo. Essi sostennero che i veri
motivi, che stavano dietro al procedimento instaurato nei loro confronti,
erano di natura politica e che in realtà venivano perseguitati per le loro
attività economiche coronate da successo. Sostennero anche che c’era un
grosso rischio che in Uzbekistan essi sarebbero stati torturati e processati
iniquamente.
58. L’8, il 9, 13, 15 e 16 giugno 2006 la Corte della circoscrizione
Oktyabrskiy confermò le decisioni del 16 marzo 2006. Giudicò che i
ricorrenti erano venuti in Russia per trovare lavoro. Essi non avevano
provato di avere abbandonato l’Uzbekistan per paura di essere perseguitati a
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causa delle loro opinioni religiose o politiche, o della loro condizione
sociale. Nelle decisioni relative ad alcuni ricorrenti aggiunse anche:
“La corte considera che il Dipartimento regionale di Ivanovo del Servizio Federale
Migrazione ... abbia correttamente trascurato i fatti di Andijan e i loro strascichi,
perché [i ricorrenti] hanno negato … ogni coinvolgimento in quei fatti ed erano
arrivati in Russia molto prima che essi accadessero.”
59. La corte concluse che i ricorrenti non rispondevano ai requisiti
previsti dalla sezione 1 § 1 (1) della legge sui rifugiati e non potevano
quindi vedersi riconoscere lo status di rifugiati. Tuttavia, annullò il
riferimento nelle decisioni del 16 marzo 2006 alla sezione 2 § 1 (1 e 2) della
legge sui rifugiati, perché le autorità uzbeche non avevano provato al di là di
ogni ragionevole dubbio che i ricorrenti avessero commesso un crimine
contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un grave
reato di natura diversa da quella politica.
60. Il 5 luglio 2006 l’UNHCR concesse ai ricorrenti lo status di rifugiato
(mandate refugee).
61. Il 12, 17, 19, 24 e 26 luglio 2006 la Corte regionale di Ivanovo
confermò in appello le decisioni della Corte della circoscrizione
Oktyabrskiy.
62. Il 14 agosto 2006 i ricorrenti presentarono istanza all’FMS della
regione di Ivanovo per ottenere asilo politico provvisorio per ragioni
umanitarie. Sostennero che in Uzbekistan c’era il rischio di maltrattamenti e
di un processo iniquo.
63. Il 14 novembre 2006 il sostituto capo del Dipartimento regionale di
Ivanovo dell’FMS respinse le loro istanze. Ritenne che non sussistessero
ragioni umanitarie che giustificassero l’asilo temporaneo. I ricorrenti
godevano di buona salute, non c’era alcun conflitto armato in Uzbekistan e
la situazione relativa ai diritti umani stava migliorando. In particolare,
secondo il rapporto dell’FMS sulla situazione in Uzbekistan erano state
adottate più di trecento leggi sui diritti umani. La Corte Suprema aveva
emesso una circolare che diffidava dalla pronuncia di condanne fondate su
confessioni estorte sotto coercizione o durante la detenzione in
incommunicado. La pena di morte era stata abolita a partire dal 1° gennaio
2008.
64. I ricorrenti impugnarono le decisioni di rigetto dinanzi alla Corte
della circoscrizione Oktyabrskiy di Ivanovo, ribadendo i loro timori di
subire maltrattamenti ed un processo iniquo in Uzbekistan. Essi produssero,
a sostegno delle loro allegazioni, rapporti dell’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, dell’incaricato speciale delle Nazioni Unite per la tortura e di
Human Rights Watch.
65. Con separate decisioni del 30 novembre, 1°, 4 ed 11 dicembre 2006
la Corte della circoscrizione Oktyabrskiy annullò le decisioni del 14
novembre 2006. Essa giudicò che i rapporti prodotti dai ricorrenti
contenessero prove ben documentate del ricorso generalizzato alla tortura in
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Uzbekistan. Il sostituto capo del Dipartimento regionale di Ivanovo
dell’FMS aveva trascurato quei rapporti. Aveva trascurato anche la
circostanza che ai ricorrenti era stato concesso lo status di rifugiati da parte
dell’UNHCR. La conclusione che i ricorrenti non correvano alcun rischio di
maltrattamenti, se rimandati in Uzbekistan, era stata ipotetica e non era stata
provata. Il rapporto dell’FMS sulla situazione in Uzbekistan non poteva
costituire una prova, perché era generico e non conteneva alcun riferimento
alle sue fonti di informazione. La Corte rinviò all’autorità amministrativa la
domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l’asilo temporaneo per un riesame
da parte del Dipartimento regionale di Ivanovo dell’FMS.
66. Il Dipartimento regionale di Ivanovo dell’FMS propose appello. Il febbraio 2007 la Corte regionale di Ivanovo confermò le decisioni della
Corte della circoscrizione Oktyabrskiy con riguardo ai signori Makhmudov,
Ulughodjaev e Hamzaev. Il 30 gennaio 2007 il Dipartimento regionale di
Ivanovo dell’FMS ritirò gli appelli proposti nei confronti degli altri
ricorrenti.
67. Sembra che ad oggi non sia stata adottata alcuna decisione sulla
domanda dei ricorrenti di asilo temporaneo.
H. Le decisioni di estradare i ricorrenti ed i conseguenti
procedimenti d’appello
68. Il 27 ed il 31 luglio ed il 1° agosto 2006 il Primo Sostituto
Procuratore Generale della Federazione russa decise di concedere
l’estradizione dei ricorrenti in Uzbekistan. Le decisioni relative ad alcuni
ricorrenti erano formulate come segue:
“Nella notte del 12-13 maggio 2005 [un ricorrente], agendo nell’ambito di una
associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-
ut-Tahrir al-Islami, ha commesso i seguenti reati con circostanze aggravanti: tentato
rovesciamento dell’ordinamento costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan,
omicidio, terrorismo ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento
di destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”
69. Le decisioni relative agli altri ricorrenti erano formulate come segue:
“[Un ricorrente] è stato membro di un’organizzazione estremista; ha diffuso
materiali suscettibili di minare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, in
associazione con altri soggetti e con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose.
Nella notte del 12-13 maggio 2005 [il ricorrente], agendo nell’ambito di una
associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-
ut-Tahrir al-Islami, si è procurato illegalmente armi e munizioni e ha commesso i
seguenti reati con circostanze aggravanti: il tentato rovesciamento dell’ordinamento
costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan, omicidio, terrorismo, attività
sovversive ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento di
destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”
70. I provvedimenti di estradizione vennero concessi con riguardo ai
reati di omicidio aggravato, terrorismo, costituzione di un’organizzazione
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illegale ed appartenenza alla stessa, possesso illegale di armi e
partecipazione a disordini di massa. Tuttavia, il procuratore si rifiutò di
estradare i ricorrenti per il tentativo di rovesciamento dell’ordinamento
costituzionale dell’Uzbekistan e per la diffusione di materiali suscettibili di
minare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico in associazione con altri
soggetti e con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose, perché
questi fatti non costituivano reato secondo il diritto penale russo.
71. La difesa dei ricorrenti impugnò le decisioni dinanzi ad un tribunale.
In particolare, affermò che il 13 maggio 2005 i ricorrenti si trovavano in
Russia e negavano ogni coinvolgimento nei fatti di Andijan. Le accuse
contro di loro erano infondate e in realtà essi erano perseguitati dalle
autorità uzbeche a causa delle loro opinioni politiche e religiose e delle loro
attività economiche coronate da successo. I ricorrenti erano incriminati per
reati puniti con la pena di morte e c’era il rischio che, a seguito di un
processo iniquo, essi fossero condannati a morte. Essi si esponevano anche
alla tortura e ad altre forme di maltrattamento, perché il ricorso alla tortura
era generalizzato in Uzbekistan e le confessioni erano spesso estorte agli
imputati sotto coercizione. Sostenne anche che i documenti, che erano stati
prodotti dalla procura uzbeca a sostegno delle richieste di estradizione,
erano viziati. Infine, sostenne che la formulazione delle decisioni di
estradizione violava il diritto dei ricorrenti alla presunzione di innocenza.
72. Il 29 e 30 agosto, il 1°, il 4, 5, 12, 13, 14, 15 e 21 settembre 2006 la
Corte regionale di Ivanovo confermò le decisioni di estradizione. Ritenne
che i ricorrenti fossero accusati di reati punibili secondo il diritto penale
uzbeco e quello russo, che le autorità uzbeche avessero assicurato che i
ricorrenti non sarebbero stati torturati o condannati a morte e che le autorità
uzbeche e russe avessero seguito la procedura di estradizione stabilita dal
diritto internazionale e interno applicabile. La corte respinse la suggestione
che i ricorrenti sarebbero stati sottoposti ad un trattamento inumano e che i
loro diritti sarebbero stati violati in Uzbekistan. Ritenne inoltre che la
questione della colpevolezza o dell’innocenza dei ricorrenti non rientrasse
nell’ambito del controllo esercitabile dalle autorità estradanti. La decisione
di estradizione descriveva soltanto le accuse nei confronti dei ricorrenti e
non conteneva verdetti relativi alla loro colpevolezza. Pertanto, la
presunzione di innocenza non era stata violata.
73. I ricorrenti proposero appello. Il 28 novembre 2006 la Corte
Suprema della Federazione russa confermò le decisioni in grado di appello,
ritenendo che esse fossero legittime e giustificate.
I. I rapporti delle Istituzioni delle Nazioni Unite e delle
organizzazioni non governative sull’Uzbekistan
74. Nel suo rapporto presentato conformemente alla risoluzione della
Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite 2002/38
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(E/CN.4/2003/68/Add.2) l’incaricato speciale per la questione della tortura,
Theo van Boven, ha descritto la situazione in Uzbekistan come segue:
“66. Si ritiene che la combinazione della mancanza di rispetto per il principio della
presunzione di innocenza, nonostante esso sia garantito dalla Costituzione (art. 25) e
[dal codice di procedura penale] (art. 23), i poteri discrezionali degli investigatori e
dei pubblici ministeri con riguardo al contatto con i detenuti da parte degli avvocati e
dei parenti, così come la mancanza di indipendenza del potere giudiziario e la
corruzione presumibilmente diffusa negli apparati giudiziari e delle forze dell’ordine
conducano all’uso di metodi di indagine illegali. I poteri eccessivi che nei
procedimenti penali su ogni cosa spettano ai pubblici ministeri, che sono tenuti al
tempo stesso a condurre le indagini penali preliminari e a sovrintendere alle stesse, a
contestare i capi di accusa e a controllare il rispetto per le tutele legali esistenti contro
la tortura durante le indagini penali e nei luoghi di detenzione, rendono le indagini
sulle denunce oltre modo dipendenti dalla loro buona volontà.
67. L’incaricato speciale si duole della mancanza di garanzie legali, quali il diritto
all’habeas corpus ed il diritto all’accesso pronto e riservato ad un avvocato e ai
parenti. Inoltre osserva che i detenuti in attesa di giudizio sono tenuti in edifici posti
sotto la stessa autorità degli inquirenti nel caso …
68. L’incaricato speciale ritiene, sulla base delle numerose testimonianze
(comprendenti quelle su un gran numero di decessi in carcere) che ha ricevuto durante
la missione, soprattutto da coloro la cui evidente paura li ha condotti a richiedere
l’anonimato e che quindi non avevano nulla da guadagnare di persona dal fare le loro
affermazioni, che la tortura o simili maltrattamenti siano sistematici nel senso definito
dal Comitato contro la tortura. Anche se soltanto un piccolo numero di casi di tortura
può essere provato con assoluta certezza, le numerose testimonianze raccolte
coincidono a tal punto nella descrizione delle tecniche di tortura e dei luoghi e delle
circostanze in cui la tortura è praticata, che la natura pervasiva e persistente della
tortura lungo tutto il percorso investigativo non può essere negata. L’incaricato
speciale osserva anche che sembra che la tortura ed altre forme di maltrattamento
siano impiegate indiscriminatamente contro persone accusate di attività qualificate
come reati gravi, quali gli atti contro interessi dello Stato, così come contro piccoli
delinquenti ed altri.”
75. Anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha
affermato nella sua relazione del 1° febbraio 2006 intitolata “Rapporto
dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e prosieguo
della Conferenza mondiale sui diritti umani. Rapporto della missione in
Kirghizistan dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
diritti umani (OHCHR) concernente i fatti di Andijan, Uzbekistan, 13-14
maggio 2005” (E/CN.4/2006/119):
“42. I principali problemi pertinenti individuati dagli organi convenzionali per i
diritti umani delle Nazioni Unite e dai procedimenti speciali della Commissione si
possono riassumere come segue: violazioni del diritto alla vita, in particolare
l’esecuzione di detenuti condannati a morte nonostante le richieste di misure
provvisorie da parte del Comitato per i diritti umani; violazioni del principio del
divieto di tortura, in particolare l’impiego sistematico e diffuso della tortura, l’elevata
quantità di condanne fondate su confessioni estorte con la tortura e l’uso dei “delitti
risolti” come criterio per la promozione del personale delle forze dell’ordine;
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violazioni delle disposizioni sull’equo processo, in particolare la mancanza di accesso
ad un legale, la mancanza di indipendenza del potere giudiziario ed il mancato rispetto
del principio della “parità delle parti”; la mancanza di una definizione di 'atti di
terrorismo'; e violazioni della libertà di pensiero e di espressione, della stampa e dei
media e della libertà di associazione e della libertà religiosa …
55. Vi è un urgente bisogno di sospendere l’espulsione verso l’Uzbekistan dei
richiedenti asilo politico uzbechi e dei testimoni oculari dei fatti di Andijan, che
affronterebbero il rischio della tortura se rimpatriati.”
76. Nel suo rapporto del 20 settembre 2005, “Uzbekistan: togliere
l’assedio alla verità su Andijan”, Amnesty International ha osservato:
“Amnesty International è preoccupata dalle voci di presunte torture o maltrattamenti
da parte di funzionari delle forze dell’ordine tra le conseguenze dei fatti di Andijan.
Singole persone, che sono state fermate e poi rilasciate, hanno affermato che i detenuti
venivano sottoposti a varie forme di tortura ed altri maltrattamenti, comprendenti
botte, bastonate nei talloni con manganelli di gomma e l’inserimento di aghi nelle
gengive e sotto le unghie delle mani. A quanto si dice, la tortura ed altri
maltrattamenti sono stati impiegati per costringere i detenuti a 'confessare' di essere
coinvolti nell’estremismo religioso. Un poliziotto di grado più elevato, che ha parlato
sotto anonimato con l’IWPR, ha affermato di aver visto dei funzionari delle forze
dell’ordine minacciare di violentare una parente di un detenuto, se egli non avesse
confessato di essere coinvolto nei fatti di Andijan. Amnesty International ha anche
ricevuto voci che i detenuti abbiano subito violenza carnale con manganelli …
Amnesty International ritiene che le persone accusate in relazione ai fatti di Andijan
rischino seriamente di essere processate in un modo che viola persino i più basilari
standard internazionali dell’equo processo. Nell’aprile 2005 il Comitato dei diritti
umani delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione per le violazioni
permanenti del diritto ad un equo processo in Uzbekistan … In particolare, il
Comitato ha manifestato preoccupazione per il fatto che il potere giudiziario non sia
pienamente indipendente e ha puntato il dito contro l’elevato numero di condanne
fondate su 'confessioni' rese durante la carcerazione preventiva, le quali sono state
presumibilmente estorte con la tortura o altri maltrattamenti. Il Comitato ha anche
espresso preoccupazione che il diritto di accesso ad un avvocato dal momento
dell’arresto nella prassi spesso non sia rispettato …
Il 1° agosto 2005 il governo ha annunciato che avrebbe abolito la pena di morte a
partire dal 1° gennaio 2008. Amnesty International accoglie con piacere questo
sviluppo, ma è preoccupata per il fatto che, se non vengono introdotti subito
cambiamenti di grande importanza, allora una gran quantità di persone sia
verosimilmente condannata a morte e giustiziata prima del gennaio 2008. In
precedenti rapporti Amnesty International ha documentato che l’imperfetto sistema
giudiziario penale dell’Uzbekistan procura terreno fertile agli errori giudiziari e alle
esecuzioni dovute ad un errore giudiziario o a processi grossolanamente iniqui.
Amnesty International è pure preoccupata per il fatto che l’annuncio dell’agosto 2005
possa arrivare troppo tardi per proteggere quelle persone che sono state accusate di
reati puniti con la pena di morte – omicidio premeditato aggravato e terrorismo – in
relazione ai fatti di Andijan. Amnesty International ritiene che queste persone corrano
un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita in conseguenza
della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di quello che
presumibilmente sarebbe un processo iniquo. La pena di morte ha giocato un ruolo
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importante nel giro di vite contro l’'estremismo religioso' in Uzbekistan e dozzine di
presunti 'Islamisti' sono stati condannati a morte e giustiziati senza che venisse loro
riconosciuto il diritto all’effettiva assistenza di un difensore e a preparare una difesa...
Nell’aprile 2005 il Comitato per i diritti umani ha deplorato il fatto che almeno
quindici persone siano state giustiziate dalle autorità uzbeche, mentre i loro casi erano
in attesa di una decisione dinanzi al Comitato per i diritti umani.”
77. In conclusione, Amnesty International ha dichiarato:
“Amnesty International è preoccupata per la sicurezza di tutte quelle persone che
sono state fermate con riguardo ai fatti di Andijan. Queste preoccupazioni si fondano
su un passato ben documentato dell’Uzbekistan di violazioni dei diritti umani in nome
della sicurezza nazionale. Amnesty International ritiene che tutti tali individui detenuti
corrano un grave rischio di essere sottoposti a tortura o ad altri maltrattamenti.
Amnesty International ritiene anche che quelle persone che sono state imputate di
reati rischino di essere processate in maniera tale da violare gli standard internazionali
dell’equo processo. ... Le person[e] che sono state accusate di reati puniti con la pena
di morte corrono un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita,
come conseguenza della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di un
processo iniquo.”
J. Informazioni sulla sorte dei richiedenti asilo politico estradati in
Uzbekistan
78. Nel suo rapporto del 18 ottobre 2006 “Situazione dei diritti umani in
Uzbekistan” (A/61/526), il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha
espresso la sua preoccupazione per la sorte degli individui estradati in
Uzbekistan dopo i fatti di Andijan:
“18. Il 9 agosto 2006, il governo del Kirghizistan ha estradato quattro rifugiati ed un
richiedente asilo politico uzbechi in Uzbekistan ... Una volta rientrati in Uzbekistan, i
cinque cittadini uzbechi si trovano di fronte ad una serie di accuse, comprendenti
terrorismo, il tentato rovesciamento dell’ordinamento costituzionale dell’Uzbekistan e
la costituzione di un’organizzazione illegale. Stando alle informazioni ricevute
dall’OHCHR, a nessuno è stato concesso di incontrare i cinque dal momento del loro
ritorno.
19. Rimane oscura la sorte di altri quattro individui uzbechi, che sono fuggiti dai
disordini di Andijan in Kirghizistan e sono stati rimandati con la forza in Uzbekistan
nel giugno 2005. Nonostante il governo dell’Uzbekistan abbia informato l’OHCHR
dei loro spostamenti, a nessun organismo internazionale è stato fin qui concesso di
incontrarli.
20. L’UNHCR continua ad essere preoccupato per la sorte di un numero crescente di
richiedenti asilo politico e di rifugiati uzbechi, alcuni dei quali sono fuggiti dai fatti di
Andijan, che sono stati fermati in Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti e
rimandati con la forza in Uzbekistan, nonostante un rischio effettivo di maltrattamenti
in violazione degli standard internazionali. Nel febbraio 2006, undici richiedenti asilo
politico uzbechi sono stati rimandati con la forza dall’Ucraina in Uzbekistan. In un
comunicato stampa del 16 febbraio 2006, l’UNHCR ha dichiarato di essere inorridito
da questa espulsione forzata. Fin qui, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR) non ha avuto accesso alle undici persone ... Secondo
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informazioni ricevute dall’OHCHR, nessun accesso a queste persone è stato concesso
a far data dal loro rientro in Uzbekistan.
21. L’OHCHR è preoccupato per altri individui che sono fuggiti dai fatti di Andijan
e che subiscono pressioni da parte del governo dell’Uzbekistan o del Paese ospite
affinché rientrino in Uzbekistan, malgrado vi sia un rischio effettivo di maltrattamenti
in violazione degli standard internazionali ...
46. In un’intervista del 10 aprile 2006, l’incaricato speciale per la questione della
tortura ha affermato che 'vi sono prove abbondanti che sia la polizia che le altre forze
di sicurezza hanno praticato e continuano a praticare sistematicamente la tortura, in
particolare contro dissidenti o persone che sono oppositori del regime'...
48. Il Comitato per i diritti umani, nelle sue osservazioni conclusive del 31 marzo (CCPR/OP/83/UZB), è rimasto preoccupato per l’elevato numero di condanne
fondate su confessioni rese durante la carcerazione preventiva, che sono state
presumibilmente estorte con metodi incompatibili con l’art. 7 del Patto internazionale
sui diritti civili e politici. Il Comitato ha espresso preoccupazione per la definizione di
tortura nel codice penale dell’Uzbekistan. In aggiunta, il Comitato ha puntato il dito
verso le accuse relative all’uso generalizzato della tortura e dei maltrattamenti sui
detenuti e al basso numero di funzionari che sono stati incriminati, perseguiti e
condannati per simili atti. Il governo dell’Uzbekistan era tenuto a presentare ulteriori
informazioni su questi punti entro il 26 aprile 2006, conformemente alla richiesta del
Comitato. Finora, nessuna di tali informazioni è stata presentata al Comitato per i
diritti umani.”
79. Nel rapporto dell’11 maggio 2006, intitolato “Uzbekistan: Andijan –
non deve prevalere l’impunità”, Amnesty International ha affermato:
“Una gran quantità di persone sospettate di coinvolgimento nei fatti di Andijan è
stata condannata a lunghe pene detentive, in larga maggioranza nell’ambito di
processi segreti celebrati a porte chiuse, in violazione degli standard internazionali
sull’equo processo. La maggior parte era stata tenuta in carcerazione preventiva senza
alcun controllo per diversi mesi...
Le autorità uzbeche hanno anche continuato attivamente – e spesso con successo – a
chiedere l’estradizione dai Paesi vicini, come la Russia e l’Ucraina, di membri o di
sospetti appartenenti ai partiti o ai movimenti islamici banditi, quali Hizb-ut-Tahrir e
Akramia, che esse accusano di aver preso parte ai fatti di Andijan. La maggior parte
degli uomini forzatamente rimpatriati in Uzbekistan continua ad essere detenuta in
incommunicado, così aumentando i timori che essi rischino di essere torturati o in
altro modo maltrattati. Nel corso degli anni Amnesty International ha documentato
molti casi di persone rimandate con la forza o estradate in Uzbekistan su richiesta
delle autorità uzbeche, le quali sono state torturate per estorcere 'confessioni',
condannate a morte a seguito di processi iniqui e giustiziate.”
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II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNAZIONALE ED INTERNA
RILEVANTI
A. La detenzione in attesa di estradizione e il controllo giudiziario
sulla detenzione
1. La Costituzione russa
80. La Costituzione garantisce il diritto alla libertà personale (art. 22):
“1. Ognuno ha diritto alla libertà e all’integrità personale.
2. L’arresto, la messa in stato di fermo e la detenzione sono consentiti soltanto sulla
base di una decisione di un organo giudiziario. Prima di una decisione giudiziaria, un
individuo non può essere trattenuto per più di quarantotto ore.”
2. La Convenzione europea sull’estradizione
81. L’art. 16 della Convenzione europea sull’estradizione del 13
dicembre 1957 (CETS n. 024), della quale la Russia è parte contraente,
stabilisce quanto segue:
“1. In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno
domandare l’arresto provvisorio dell’individuo ricercato. Le autorità competenti della
Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge.
...
4. L’arresto provvisorio potrà cessare se, entro diciotto giorni dall’arresto, la Parte
richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell’art.
12. Esso non potrà in alcun caso superare quaranta giorni dal momento dell’arresto.
Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiesta
prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell’individuo
richiesto.”
3. La Convenzione di Minsk del 1993
82. La Convenzione della CSI sull’assistenza legale e le relazioni legali
in materia civile, di famiglia e penale (la Convenzione di Minsk del 1993),
della quale sia la Russia che l’Uzbekistan sono parti contraenti, stabilisce
che una richiesta di estradizione debba essere accompagnata da un
provvedimento di carcerazione (art. 58 § 2).
83. Una persona di cui venga chiesta l’estradizione può essere arrestata
prima della ricezione di una richiesta formale per la sua estradizione. In tali
casi deve essere inviata una speciale richiesta di arresto, contenente un
riferimento all’ordine di carcerazione e che indichi che seguirà una
domanda di estradizione. Una persona può essere arrestata anche in
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mancanza di una simile richiesta, se ci sono motivi per sospettare che abbia
commesso, nel territorio dell’altra Parte contraente, un reato che comporta
l’estradizione. L’altra Parte contraente deve essere subito informata
dell’arresto (art. 61).
84. Una persona arrestata ai sensi dell’art. 61 deve essere rilasciata, se
non perviene alcuna richiesta di estradizione entro quaranta giorni
dall’arresto (art. 62 § 1).
4. Il codice di procedura penale
85. Il Capitolo 13 del codice di procedura penale russo (“Misure
restrittive”) disciplina l’uso delle misure restrittive, o misure preventive
(меры пресечения), che comprendono, in particolare, la custodia cautelare.
La custodia può essere disposta da una corte su istanza di un investigatore o
di un pubblico ministero, se una persona è accusata di un reato che
comporta una condanna ad almeno due anni di reclusione, a condizione che
non possa essere applicata una misura restrittiva più lieve (art. 108 §§ 1 e 3).
Il periodo di detenzione durante le indagini non può superare i due mesi (art. § 1). Un giudice può prorogare quel periodo fino a sei mesi (art. 109 §
2). Ulteriori proroghe fino a dodici mesi o, in casi eccezionali, sino a
diciotto mesi possono essere concesse soltanto se la persona è accusata di
reati gravi o particolarmente gravi (art. 109 § 3). Non è ammessa alcuna
proroga oltre i diciotto mesi e, oltre detto termine, il detenuto deve essere
rilasciato immediatamente (art. 109 § 4).
86. Il Capitolo 16 (“Ricorsi relativi ad atti e decisioni delle corti e dei
funzionari impegnati in un procedimento penale”) prevede il riesame
giudiziario delle decisioni e degli atti o della mancata adozione di atti da
parte di un investigatore o di un pubblico ministero, i quali siano suscettibili
di incidere negativamente sui diritti o sulle libertà costituzionalmente
garantiti delle parti di un procedimento penale (art. 125 § 1). La corte
competente è quella territorialmente competente in relazione al luogo in cui
sono svolte le indagini preliminari (ibid.).
87. Il Capitolo 54 (“Estradizione di una persona soggetta a procedimento
penale o in esecuzione di una sentenza”) disciplina le procedure di
estradizione. Dietro ricevimento di una domanda di estradizione non
accompagnata da un mandato di cattura emesso da un tribunale straniero, il
pubblico ministero deve decidere sulla misura restrittiva da applicare alla
persona di cui viene chiesta l’estradizione. La misura deve essere applicata
in conformità al procedimento stabilito (art. 466 § 1). Una persona, cui sia
stato concesso asilo politico in Russia a causa della possibile persecuzione
politica nello Stato che ne chiede l’estradizione, non può essere estradata in
quello Stato (art. 464 § 1 (2)).
88. Una decisione di estradizione adottata dal Procuratore Generale può
essere impugnata dinanzi ad un giudice. Le questioni relative alla
colpevolezza o all’innocenza non rientrano nell’ambito del controllo
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giudiziario, che è limitato ad una valutazione se il provvedimento di
estradizione sia stato adottato nel rispetto della procedura stabilita nel diritto
internazionale ed interno pertinente (art. 463 §§ 1 e 6).
5. Il codice di procedura civile
89. Una persona può chiedere un controllo giudiziario delle decisioni e
degli atti o della mancata adozione di atti da parte di un organo dello Stato o
di un funzionario statale, i quali siano suscettibili di violare i suoi diritti o
libertà, di ostacolare l’attuazione dei suoi diritti e libertà, o di imporre
illegittimamente un obbligo o un pregiudizio (artt. 254 § 1 e 255). Se la
corte ritiene fondato il ricorso, deve ordinare all’organo o al funzionario
dello Stato interessato di porre rimedio alla violazione o di rimuovere
l’ostacolo alla realizzazione dei diritti e delle libertà in questione (art. 258 §
1).
6. Giurisprudenza della Corte Costituzionale
90. Il 4 aprile 2006 la Corte Costituzionale ha esaminato un ricorso del
sig. Nasrulloyev, il quale aveva asserito che la mancanza di limiti di tempo
alla detenzione di una persona in attesa di estradizione era incompatibile
con la garanzia costituzionale contro la detenzione arbitraria. La Corte
Costituzionale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la sua
giurisprudenza consolidata secondo cui la detenzione eccessiva o arbitraria,
illimitata nel tempo e priva di un adeguato controllo, è incompatibile con
l’art. 22 della Costituzione e con l’art. 14 § 3 del Patto internazionale sui
diritti civili e politici in ogni caso, compresi i procedimenti di estradizione.
Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, la mancanza di una disciplina
specifica delle questioni in tema di detenzione nell’art. 466 § 1 non produce
una lacuna normativa incompatibile con la Costituzione. L’art. 8 § 1 della
Convenzione di Minsk del 1993 ha stabilito che, nel dare esecuzione ad una
richiesta di assistenza legale, la parte richiesta applichi il suo diritto interno,
cioè la procedura dettata dal codice di procedura penale russo. Tale
procedura include, in particolare, l’art. 466 § 1 del codice e le norme del suo
Capitolo 13 (“Misure restrittive”) che, grazie al loro carattere generale e alla
loro collocazione nella Parte I del codice (“Disposizioni generali”), si
applicano ad ogni fase e forma di procedimento penale, compreso il
procedimento per l’esame delle richieste di estradizione.
La Corte Costituzionale ha sottolineato che le garanzie del diritto alla
libertà e all’integrità personale previste nell’art. 22 e nel capitolo 2 della
Costituzione sono pienamente applicabili alla detenzione finalizzata
all’estradizione. Di conseguenza, l’art. 466 del codice di procedura penale
non consente alle autorità di applicare una misura detentiva senza osservare
il procedimento stabilito dal codice di procedura penale o i termini fissati
nel codice stesso.
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B. Status dei rifugiati
1. La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati
91. L’art. 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo
status dei rifugiati, che è stata ratificata dalla Russia il 2 febbraio 1993,
stabilisce quanto segue:
“1. Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato
verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a
motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua
appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.
2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato, se
per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in
cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un reato
particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.”
2. Legge sui rifugiati
92. La legge sui rifugiati (legge n. 4258-I del 19 febbraio 1993) ha
incorporato la definizione del termine “rifugiato” contenuta nell’art. 1 della
Convenzione di Ginevra del 1951, come modificata dal Protocollo del 1967
relativo allo status dei rifugiati. La legge definisce il rifugiato come una
persona che non ha la cittadinanza russa e che, a causa del giustificato
timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza,
origine etnica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni
politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può
o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato, o che,
essendo apolide e trovandosi fuori dello Stato in cui prima era abitualmente
residente in seguito a tali avvenimenti, non può o, per tale timore, non vuole
ritornarvi (sezione 1§ 1 (1)).
93. La legge non si applica a chi è sospettato, sulla base di argomenti
ragionevoli, di aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra, un crimine contro l’umanità o un crimine grave di diritto comune
fuori del Paese ospitante prima di essere ammesso in detto Paese come
rifugiato (sezione 2 § 1 (1, 2)).
94. Una persona che ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato
o alla quale tale status è stato concesso non può essere espulsa verso uno
Stato in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della
sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o delle sue opinioni politiche (sezione 10 § 1).
95. Se una persona soddisfa i criteri stabiliti nella sezione 1 § 1 (1), o se
non soddisfa tali criteri ma non può essere espulso o allontanato dalla
Russia per ragioni umanitarie, può ottenere asilo politico temporaneo
(sezione 12 § 2). Una persona cui è stato concesso asilo temporaneo non
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può essere rimandata contro la sua volontà nello Stato di cui possiede la
cittadinanza o nello Stato in cui prima risiedeva abitualmente (sezione 12 §
4).
C. Documenti pertinenti delle Nazioni Unite e del Consiglio
d’Europa concernenti l’uso delle assicurazioni diplomatiche
96. La risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 16
novembre 2005 “La tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti” (UN Doc.:A/C.3/60/L.25/Rev.1) è formulata come segue:
“L’Assemblea Generale
...
8. Esorta gli Stati a non espellere, respingere alla frontiera ('refouler'), estradare o
trasferire in altro modo una persona in un altro Stato, in cui vi sono validi motivi per
ritenere che tale persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura, e
riconosce che le assicurazioni diplomatiche, ove utilizzate, non esonerano gli Stati
dall’osservanza dei loro obblighi di diritto internazionale dei diritti dell’uomo, di
diritto internazionale umanitario e dei rifugiati, in particolare del principio del non-
refoulement...”
97. Nella sua relazione interinale presentata conformemente alla
risoluzione dell’Assemblea 59/182 (UN Doc.: A/60/316, 30 agosto 2005),
l’incaricato speciale della Commissione per i diritti umani per la tortura e gli
altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, Manfred Nowak, è
giunto alle seguenti conclusioni:
“51. E’ opinione dell’incaricato speciale che le assicurazioni diplomatiche siano
inaffidabili ed inefficaci nella protezione contro la tortura ed i maltrattamenti: tali
assicurazioni sono solitamente richieste agli Stati in cui la pratica della tortura è
sistematica; i meccanismi di controllo successivo al rimpatrio hanno dimostrato di non
costituire una garanzia contro la tortura; le assicurazioni diplomatiche non sono
giuridicamente vincolanti, perciò non producono nessun effetto giuridico e non fanno
sorgere alcuna responsabilità se violate; e la persona, che le assicurazioni
diplomatiche si propongono di tutelare, non dispone di alcun mezzo di ricorso se le
assicurazioni stesse vengono violate. L’incaricato speciale è perciò dell’opinione che
gli Stati non possano servirsi delle assicurazioni diplomatiche come mezzo di tutela
contro la tortura ed i maltrattamenti, laddove vi siano validi motivi per ritenere che
una persona rischi di essere sottoposta alla tortura o a maltrattamenti al ritorno.
52. L’incaricato speciale invita i governi ad osservare scrupolosamente il principio
del non-refoulement e a non espellere nessuna persona verso i confini di territori in cui
potrebbe correre il rischio di violazioni dei diritti umani, prescindendo dal fatto che
essa sia stata ufficialmente riconosciuta come rifugiato.”
98. Riferendosi specificamente alla situazione della tortura in
Uzbekistan e ai rimpatri in vista della tortura effettuati facendo affidamento
su assicurazioni diplomatiche provenienti dalle autorità uzbeche,
l’incaricato speciale per la tortura delle Nazioni Unite Manfred Nowak ha
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dichiarato alla Sessione del Consiglio per i diritti dell’uomo delle Nazioni
Unite il 20 settembre 2006:
“La pratica della tortura in Uzbekistan è sistematica, come indicato nel rapporto
sulla visita del mio predecessore Theo van Boven in quel Paese nel 2002. A conferma
di questa conclusione, continuo a ricevere gravi accuse di tortura da parte di
funzionari delle forze dell’ordine uzbeche... Per di più, con riguardo ai fatti del
maggio 2005 ad Andijan, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani
ha riferito che ci sono prove convincenti, coerenti ed attendibili nel senso che le forze
militari e di sicurezza uzbeche abbiano commesso in quel luogo gravi violazioni dei
diritti umani. E’ molto preoccupante il fatto che il Governo si sia opposto ad
un’inchiesta internazionale sui fatti di Andijan, ad un esame indipendente dei relativi
procedimenti e che non ci sia una ricostruzione dei fatti comunemente accettata a
livello internazionale. A fronte di tali prove eloquenti, importanti e attendibili del
ricorso sistematico alla tortura da parte dei funzionari delle forze dell’ordine in
Uzbekistan, continuo a trovarmi a rivolgere appelli ai governi, affinché si astengano
dal trasferire persone in Uzbekistan. Il divieto di tortura è assoluto e gli Stati
rischiano di violare tale divieto – i loro obblighi secondo il diritto internazionale –
consegnando persone a Paesi dove esse possono trovarsi a rischio di tortura.
Ribadisco che le assicurazioni diplomatiche non sono giuridicamente vincolanti,
svuotano di contenuto gli attuali obblighi degli Stati di vietare la tortura, sono
inefficaci ed inaffidabili nel garantire la tutela delle persone rimpatriate, e perciò gli
Stati non dovranno farvi ricorso.”
99. La nota dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
sulle assicurazioni diplomatiche e sulla tutela internazionale dei rifugiati,
pubblicata il 10 agosto 2006, è formulata come segue:
22. In generale, valutare l’adeguatezza delle assicurazioni diplomatiche è
relativamente semplice, laddove esse siano dirette a garantire che l’individuo
interessato non sarà sottoposto, in conseguenza dell’estradizione, alla pena capitale o
a certe violazioni dei diritti dell’equo processo. In tali casi, la persona richiesta viene
consegnata al fine di un formale processo, e l’osservanza delle assicurazioni da parte
dello Stato richiedente può essere controllata. Sebbene non ci sia alcun effettivo
rimedio per lo Stato richiesto o per la persona consegnata se le assicurazioni non
vengono rispettate, l’inosservanza può essere facilmente scoperta e occorrerebbe
tenerne conto al momento della valutazione dell’attendibilità di tali assicurazioni in
ogni caso futuro.
23. La situazione è diversa laddove il singolo interessato rischi di essere sottoposto a
tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti nello Stato di destinazione a
seguito del trasferimento. E’ stato osservato che 'a differenza delle assicurazioni sul
ricorso alla pena di morte o al processo da parte di un tribunale militare, le quali sono
facilmente controllabili, le assicurazioni contro la tortura ed altri abusi richiedono una
vigilanza costante da parte di personale competente ed indipendente'. La Corte
Suprema del Canada ha affrontato la questione nella sua decisione sul caso Suresh c.
Canada (Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione), confrontando le
assicurazioni nei casi di rischio di tortura con quelle fornite laddove la persona
estradata possa esporsi alla pena di morte, e segnalando
'...la difficoltà di fare troppo affidamento sulle assicurazioni da parte di uno Stato
che esso si asterrà dalla tortura in futuro, quando in passato ha preso parte alla
tortura illegale o ha consentito ad altri di praticarla sul suo territorio. Questa
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difficoltà diviene critica quando la tortura viene inflitta non soltanto con la
collusione dello Stato, ma anche a causa della sua incapacità di controllare il
comportamento dei suoi funzionari. Di qui la necessità di distinguere tra le
assicurazioni concernenti la pena di morte e quelle relative alla tortura. Le prime
sono più facili da controllare e di solito più attendibili delle seconde.'
24. Nella sua relazione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° settembre
2004, l’incaricato speciale della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite
per la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ha esaminato
la questione delle assicurazioni diplomatiche alla luce degli obblighi di non-
refoulement che sono intrinseci al divieto assoluto ed inderogabile della tortura e di
altre forme di maltrattamenti. Nell’osservare che, nello stabilire se ci siano validi
motivi per ritenere che una persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura,
devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, l’incaricato speciale
ha espresso l’opinione che:
'nei casi in cui vi è una consolidata costante di violazioni dei diritti umani evidenti,
manifeste o su larga scala, o di una pratica sistematica della tortura, si deve
rigorosamente rispettare il principio del non refoulement e non si dovrebbe fare
ricorso alle assicurazioni diplomatiche. '”
100. Il quindicesimo rapporto generale del 22 settembre 2005 del
Comitato europeo per la prevenzione della tortura (il CPT) sulle sue attività
del periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005 ha espresso
preoccupazione per la fiducia nelle assicurazioni diplomatiche alla luce del
divieto assoluto di tortura:
“38. Nella prefazione si è fatto riferimento alla tensione latente tra l’obbligo di uno
Stato di proteggere i suoi cittadini da atti di terrorismo e la necessità di preservare i
valori fondamentali. Ciò è ben dimostrato dall’attuale controversia sull’uso delle
'assicurazioni diplomatiche' nel contesto delle procedure di espulsione. Il divieto della
tortura e dei trattamenti inumani o degradanti include l’obbligo di non rimandare una
persona in un Paese in cui ci sono validi motivi per ritenere che egli o ella correrebbe
un rischio effettivo di essere sottoposto a tali metodi. Al fine di evitare un simile
rischio in determinati casi, certi Stati hanno scelto la strada di chiedere assicurazioni
dal Paese di destinazione che la persona interessata non sarà maltrattata. Questa prassi
è ben lontana dall’essere nuova, ma è arrivata sotto i riflettori in anni recenti, quando
gli Stati hanno sempre più frequentemente cercato di allontanare dal loro territorio
persone che si ritiene che mettano in pericolo la sicurezza nazionale. Stanno
crescendo i timori che l’impiego delle assicurazioni diplomatiche stia in realtà
eludendo il divieto della tortura e dei maltrattamenti.
39. La ricerca di assicurazioni diplomatiche da Paesi con un pessimo bilancio in
tema di tortura e maltrattamenti sta provocando una forte preoccupazione. Da un tale
bilancio non consegue necessariamente che un soggetto di cui sia prevista l’espulsione
corra personalmente il rischio effettivo di essere maltrattato nel Paese in questione; le
circostanze specifiche di ciascun caso devono essere prese in considerazione quando
si fa tale valutazione. Tuttavia, se di fatto sembrasse esservi un rischio di
maltrattamenti, le assicurazioni diplomatiche ricevute da un Paese in cui la tortura ed i
maltrattamenti sono largamente praticati potrebbero mai offrire sufficiente protezione
contro quel rischio? E’ stato sostenuto in modo piuttosto convincente che, anche
ammettendo che tali autorità esercitino un effettivo controllo sugli apparati che
potrebbero prendere in custodia la persona in questione (il che può non essere
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necessariamente il caso), può non esserci alcuna garanzia che le assicurazioni fornite
vengano poi nei fatti rispettate. Se questi Paesi non riescono a rispettare gli obblighi
da cui sono gravati in forza dei trattati internazionali sui diritti umani da loro ratificati,
così prosegue il ragionamento, perché si dovrebbe essere fiduciosi che rispetteranno le
assicurazioni date su base bilaterale in un caso particolare?
40. In risposta, si è sostenuto che si possono ideare meccanismi per il controllo del
trattamento di una persona espulsa dopo la sua consegna, nel caso in cui essa sia
detenuta. Per quanto il CPT mantenga una visione aperta su questa materia, esso non
ha ancora visto proposte convincenti per un meccanismo efficace e realizzabile. Per
avere qualche possibilità di essere efficace, tale meccanismo avrebbe certamente
bisogno di includere alcune garanzie essenziali, compreso il diritto per delle persone
indipendenti e adeguatamente qualificate di visitare la persona interessata in
qualunque momento, senza preavviso, e di avere un colloquio con la stessa senza la
presenza di altri soggetti in un luogo di loro scelta. Il meccanismo dovrebbe anche
offrire i mezzi per garantire che sia presa una misura correttiva immediata, ove risulti
che le assicurazioni date non sono state rispettate.”
DIRITTO
I. SULLA RICEVIBILITA’ DEL RICORSO
101. Il Governo ha affermato che i ricorrenti erano stati accusati di reati
gravi e particolarmente gravi, compresi il terrorismo e l’omicidio aggravato,
commessi in Uzbekistan. Essi si erano ripromessi di evitare il processo per
quei reati presentando ricorso alla Corte. Avevano sostenuto di essere stati
perseguitati e maltrattati dalle autorità uzbeche prima di lasciare
l’Uzbekistan, senza offrire alcuna prova a sostegno delle loro asserzioni. Il
Governo ha invitato la Corte a dichiarare il ricorso irricevibile per abuso del
diritto a ricorrere.
102. La Corte esaminerà la richiesta del Governo di dichiarare il ricorso
irricevibile dal punto di vista dell’art. 35, che stabilisce, nei paragrafi
rilevanti, quanto segue:
“3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale ... qualora lo ritenga …
abusivo.
4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può
procedere in tal senso in ogni fase della procedura.”
103. La Corte ribadisce che una pronuncia nel senso della natura abusiva
del ricorso potrebbe essere adottata nel caso in cui appaia che il ricorso
fosse manifestamente non sorretto da prove o estraneo all’ambito della
Convenzione, oppure se il ricorso è basato su una falsa ricostruzione dei
fatti nel deliberato tentativo di trarre in inganno la Corte (vedi G. J. c.
Lussemburgo, n. 1156/93, decisione della Commissione del 22 ottobre
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1996). La Corte non è in grado di trovare alcun indizio di abuso nel presente
ricorso. I ricorrenti si sono lamentati del fatto che la loro estradizione in
Uzbekistan li esporrebbe al rischio di maltrattamenti, che la loro detenzione
in attesa di estradizione è stata illegale e che la presunzione di innocenza era
stata violata dalla formulazione dei provvedimenti di estradizione. Essi
hanno suffragato le loro asserzioni con prove documentali considerevoli. Il
Governo non ha contestato la veridicità delle loro allegazioni, né ha
sostenuto che alcuna delle loro asserzioni fosse stata fondata su una falsa
ricostruzione dei fatti.
104. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso non costituisca un abuso del
diritto di presentare ricorso. Per quel motivo respinge la richiesta del
Governo di dichiarare il ricorso irricevibile. Inoltre osserva che il ricorso
non è irricevibile per alcuno degli altri motivi. Di conseguenza esso deve
essere dichiarato ricevibile.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.
CONVENZIONE
DELLA
105. I ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’art. 3 della Convenzione
che la loro estradizione in Uzbekistan li esporrebbe alla minaccia della
tortura o della pena di morte. L’art. 3 della Convenzione è formulato come
segue:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.”
A. Argomenti delle parti
106. I ricorrenti hanno sostenuto di avere argomentato dinanzi alle
autorità russe che esisteva un rischio effettivo di maltrattamenti e di
persecuzione politica nei loro confronti in Uzbekistan. Essi avevano
prodotto i rapporti sull’Uzbekistan delle istituzioni delle Nazioni Unite e
delle organizzazioni non governative internazionali, che confermavano che
la tortura era assai diffusa nei penitenziari e che gli individui incriminati in
relazione ai fatti di Andijan correvano un maggior rischio di maltrattamenti.
Quelle informazioni non avevano ricevuto una valutazione appropriata da
parte delle autorità russe. Esse avevano respinto le argomentazioni dei
ricorrenti senza fornire alcuna motivazione, salvo un riferimento alle
assicurazioni date dalle autorità uzbeche. I ricorrenti hanno sostenuto che le
autorità uzbeche avevano dato le stesse assicurazioni fornite nel
procedimento di estradizione di quattro cittadini uzbechi dal Kirghizistan e
che quelle assicurazioni si erano rivelate inefficaci (si veda sopra il
paragrafo 78). Dal momento che le autorità uzbeche si sono rifiutate di
consentire a rappresentanti della comunità internazionale di avere accesso
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agli individui estradati, non è stato possibile controllare l’osservanza delle
assicurazioni da parte loro. Data la prassi amministrativa di maltrattamenti
in Uzbekistan, le assicurazioni provenienti dalle autorità uzbeche non erano
credibili.
107. Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di non limitare il suo
esame all’accertamento dell’omissione del Governo di una corretta
valutazione del rischio di maltrattamenti prima dell’adozione della decisione
di estradizione. Essi hanno sostenuto di aver sottoposto alla Corte
informazioni sufficienti per dichiarare che la loro estradizione in Uzbekistan
sarebbe incompatibile con l’art. 3 della Convenzione. Come prova
aggiuntiva di un maggior rischio di maltrattamenti, essi avevano prodotto
una lista di loro parenti e soci in affari che erano stati condannati a lunghe
pene detentive con riguardo ai fatti di Andijan. Hanno anche sostenuto che
le autorità uzbeche erano a conoscenza della loro richiesta di asilo politico e
del loro ricorso alla Corte, il che aveva ulteriormente aumentato il rischio di
tortura.
108. Facendo riferimento al caso Mamatkulov e Askarov c. Turchia
([GC], n. 46827/99 e n. 46951/99, ECHR 2005-I), il Governo ha sostenuto
di avere il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli
stranieri. I ricorrenti erano stati accusati di reati gravi e particolarmente
gravi, compreso il terrorismo, in Uzbekistan. Le autorità uzbeche avevano
presentato una richiesta di estradizione degli stessi. Secondo la Convenzione
di Minsk, della quale sia la Russia che l’Uzbekistan sono parti contraenti, il
Governo aveva l’obbligo di attenersi a quella richiesta. Ha fatto riferimento
anche alle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sul caso di
Lockerbie (Questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della
Convenzione di Montréal del 1971 scaturenti dall’incidente aereo di
Lockerbie (Jamahiriya Araba di Libia c. Stati Uniti d’America e Jamahiriya
Araba di Libia c. Regno Unito), Eccezioni preliminari, Sentenza, I. C. J.
Reports 1998, pp. 9 e 115)), che confermano il diritto degli Stati di
perseguire i soggetti implicati in attività terroristiche, ed alla risoluzione del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), adottata il 28
settembre 2001. La risoluzione aveva invitato tutti gli Stati ad adottare
misure appropriate prima di concedere lo status di rifugiato, al fine di
assicurarsi che il richiedente asilo politico non avesse progettato, agevolato
o partecipato alla commissione di atti terroristici; e di garantire che lo status
di rifugiato non costituisse oggetto di abuso da parte di autori, organizzatori
o soggetti che agevolano atti di terrorismo.
109. Il Governo ha anche sostenuto che i ricorrenti non avevano
prodotto alcuna prova documentale a sostegno delle loro affermazioni di
essere stati perseguitati politicamente prima di lasciare l’Uzbekistan o che
sarebbero stati maltrattati, se fossero stati estradati là. I rapporti delle
istituzioni delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative
internazionali prodotti dai ricorrenti descrivevano la situazione generale in
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Uzbekistan, senza alcun riferimento alla situazione particolare dei ricorrenti.
Il solo fatto che parenti e soci in affari dei ricorrenti fossero stati condannati
non dimostrava che le condanne fossero state inique o che i loro diritti
fossero stati violati. Né provava che i ricorrenti avrebbero subito una
violazione dei loro diritti, se estradati. Le autorità uzbeche avevano dato
assicurazioni di non avere alcuna intenzione di perseguitare i ricorrenti per
motivi politici, ovvero a causa della loro razza, origine etnica, o delle loro
opinioni religiose o politiche. Il Governo aveva anche ottenuto assicurazioni
che i ricorrenti non sarebbero stati maltrattati o sottoposti alla pena di morte
in Uzbekistan. Riteneva tali assicurazioni affidabili, dato il recente
miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan. In
particolare, la pena di morte era stata abolita a partire dal 1° gennaio 2008;
la Corte Suprema dell’Uzbekistan aveva ordinato alle corti inferiori di non
fare affidamento sulle confessioni ottenute sotto coercizione; ed era stato
istituito un gruppo di monitoraggio per controllare, in collaborazione con
l’Ombudsman, la situazione dei diritti umani nei penitenziari.
110. Infine, il Governo ha affermato che, sebbene ai ricorrenti fosse
stato concesso lo status di rifugiati da parte dell’UNHCR, quella decisione
non era vincolante per le autorità russe. Le autorità russe avevano esaminato
in modo esauriente le istanze per ottenere lo status di rifugiati e avevano
stabilito che non c’era alcun rischio di persecuzione politica dei ricorrenti in
Uzbekistan. Questi ultimi non avevano i requisiti previsti dalla sezione 1 § 1
(1) della legge sui rifugiati e, quindi, non potevano ottenere lo status di
rifugiati.
111. I terzi intervenuti, Human Rights Watch e AIRE Centre, hanno
sostenuto che ci fosse un consenso crescente tra i governi e gli esperti
internazionali sul fatto che le assicurazioni diplomatiche costituissero uno
strumento di tutela inadeguato contro la tortura ed altri maltrattamenti. Essi
hanno fatto riferimento ai rapporti dell’incaricato speciale per la tortura
delle Nazioni Unite, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
diritti umani, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,
del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e del Comitato europeo
per la prevenzione della tortura (si vedano sopra i paragrafi da 96 a 100), i
quali hanno unanimemente affermato che le assicurazioni diplomatiche sono
inaffidabili ed inefficaci. Tutti i governi che offrono assicurazioni
diplomatiche hanno un lungo passato e precedenti continuativi di impiego
della tortura. I governi con precedenti negativi in tema di tortura
normalmente negano che sia impiegata la tortura e non riescono ad avviare
inchieste, quando vengono avanzate accuse di tortura. E’ altamente
inverosimile che quei governi, che violano continuamente il divieto
internazionale di tortura, mantengano le loro promesse di non torturare un
singolo individuo. Dato che gli Stati di destinazione sono già gravati dal
dovere di non torturare o maltrattare i detenuti, e la maggior parte ha
ratificato trattati giuridicamente vincolanti impegnandosi ad astenersi da tale
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violazione, le assicurazioni diplomatiche, che non sono giuridicamente
vincolanti, non stabiliscono alcuna tutela aggiuntiva per i soggetti espulsi.
Inoltre, non c’è nessun meccanismo insito nelle assicurazioni stesse che
consenta alla persona che beneficia delle assicurazioni di ottenerne il
rispetto o di far valere la responsabilità del governo estradante o di quello
richiedente. La persona sottoposta ad estradizione sulla base di assicurazioni
diplomatiche non dispone di alcuna azione in giudizio se le assicurazioni
vengono violate.
112. I terzi intervenuti hanno fatto riferimento anche alla decisione del
Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Alzery c. Svezia
(CCPR/C/88/D/1416/2005, 10 novembre 2006). Il Comitato aveva ritenuto
che il trasferimento del ricorrente in Egitto avesse violato il divieto assoluto
di tortura, nonostante le assicurazioni di un trattamento umano fornite dalle
autorità egiziane prima della consegna. Il Comitato contro la tortura delle
Nazioni Unite aveva anche giudicato che l’ottenimento di assicurazioni
diplomatiche, che non prevedessero alcun meccanismo per la loro
applicazione, non fosse sufficiente a dare protezione contro un rischio
manifesto di maltrattamenti (Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite,
Decisione: Agiza c. Svezia, CAT/C/34//D/233/2003, 20 maggio 2005). In
entrambi i casi, i ricorrenti erano stati maltrattati dopo la loro estradizione in
Egitto, nonostante le assicurazioni di un trattamento umano fornite dalle
autorità egiziane.
113. I terzi intervenuti hanno anche affermato che ci sono prove
abbondanti per dimostrare che le assicurazioni diplomatiche non riescono a
proteggere le persone a rischio di tortura da tale trattamento al ritorno, sia
che esso avvenga tramite estradizione o in altro modo. Human Rights Watch
e le altre organizzazioni non governative hanno documentato diversi casi di
persone estradate sulla base di assicurazioni diplomatiche che sono state in
seguito torturate dai funzionari dello Stato richiedente. In particolare, un
uomo russo trasferito dagli Stati Uniti in Russia era stato detenuto
illegalmente, picchiato duramente e gli era stata negata l’assistenza sanitaria
necessaria, nonostante le assicurazioni provenienti dalle autorità russe che
egli sarebbe stato trattato umanamente, in conformità con il diritto interno e
con gli obblighi internazionali della Russia. La Corte europea dei diritti
dell’uomo, nel caso Shamayev e altri c. Georgia e Russia, (n. 36378/02,
ECHR 2005-III), ha sperimentato direttamente che le assicurazioni
diplomatiche sono inefficaci. In quel caso la Georgia aveva estradato cinque
ricorrenti in Russia, nonostante l’indicazione da parte della Corte di misure
provvisorie, che imponevano che nessuno di loro fosse estradato. Il governo
russo aveva offerto assicurazioni diplomatiche, comprensive di garanzie di
trattamento umano e di accesso senza ostacoli dei ricorrenti ad un
trattamento medico appropriato, alla consulenza legale e alla Corte europea
dei diritti dell’uomo. Tuttavia, quando la Corte successivamente dichiarò il
ricorso ricevibile e decise di inviare una missione conoscitiva per fare visita
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ai ricorrenti, le autorità russe avevano impedito loro l’accesso. Anche gli
avvocati dei ricorrenti non erano riusciti ad ottenere il permesso di
incontrarli. Quel caso ha dimostrato la totale inidoneità delle assicurazioni
diplomatiche a fornire a coloro che le hanno ricevute alcun effettivo potere
di reagire significativamente, laddove coloro che hanno dato tali
assicurazioni scelgano di ignorarle.
114. Con riguardo all’Uzbekistan, i terzi intervenuti hanno sostenuto che
esso era tristemente noto per la pratica sistematica della tortura. La tortura
era condonata, se non addirittura incoraggiata, dalle autorità superiori e si
verificava impunemente. Le persone espulse o estradate verso l’Uzbekistan
erano state solitamente detenute in incommunicado e maltrattate. In
particolare, nove cittadini uzbechi estradati dal Kazakistan nel novembre erano stati maltrattati dalle autorità uzbeche. Nel giugno e nel
novembre 2005 nove cittadini uzbechi erano stati estradati dal Kirghizistan
in Uzbekistan, altri dieci cittadini uzbechi erano stati estradati dall’Ucraina
nel febbraio 2006. Queste persone da allora in poi erano state detenute in
incommunicado ed i loro luoghi di detenzione erano rimasti ignoti. A
nessun soggetto od organizzazione indipendente era stato concesso di
incontrarli. A conferma delle numerose fonti attendibili sull’impiego
abituale della tortura in Uzbekistan, alcuni governi dell’America del Nord,
dell’Europa e del’Asia Centrale avevano riconosciuto che l’estradizione in
Uzbekistan di persone che erano ricercate dalle autorità uzbeche – sia per il
loro presunto collegamento con i fatti di Andijan del maggio 2005, che per
il fatto che venivano percepiti come Musulmani indipendenti – avrebbe
violato i loro obblighi internazionali. Diversi governi europei, compresi la
Repubblica Ceca, la Germania, la Norvegia, la Romania e la Svezia,
avevano concesso lo status di rifugiato propriamente detto o l’accoglienza
riservata ai rifugiati riconosciuti tali dall’UNHCR a cittadini uzbechi in fuga
dalla persecuzione delle autorità uzbeche a seguito dei fatti di Andijan o in
conseguenza delle loro affiliazioni religiose o politiche.
B. La valutazione della Corte
1. Principi generali
115. La Corte ribadisce i principi generali pertinenti che emergono dalla
sua giurisprudenza, come sintetizzati nel caso Mamatkulov e Askarov (sopra
citato):
“66. Gli Stati Contraenti hanno, in forza di un consolidato principio di diritto
internazionale e senza pregiudizio dei loro obblighi pattizi, compresi quelli derivanti
dalla Convenzione, il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli
stranieri. Il diritto all’asilo politico non è compreso né nella Convenzione, né nei suoi
Protocolli (si veda Vilvarajah e altri c. Regno Unito, sentenza del 30 ottobre 1991,
Serie A n. 215, p. 34, § 102).
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67. La giurisprudenza consolidata della Corte è nel senso che l’estradizione da parte
di uno Stato Contraente possa far sorgere una questione con riguardo all’art. 3, e
quindi impegnare la responsabilità di quello Stato ai sensi della Convenzione, laddove
siano stati esposti motivi ben fondati per ritenere che la persona in questione, ove
estradata, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposta ad un trattamento
contrario all’art. 3 nel Paese di destinazione. L’accertamento di tale responsabilità
comporta inevitabilmente una valutazione delle condizioni nel Paese richiedente alla
luce degli standard dell’art. 3 della Convenzione. Nondimeno, non si tratta di
pronunciarsi sulla responsabilità del Paese di destinazione o di dimostrarla, secondo il
diritto internazionale generale, secondo la Convenzione o altrimenti. Nella misura in
cui si incorra o possa incorrersi in qualsivoglia responsabilità secondo la
Convenzione, si tratta di responsabilità in cui incorre lo Stato Contraente che concede
l’estradizione, per aver compiuto un atto che ha per conseguenza diretta l’esposizione
di un singolo ai maltrattamenti vietati (si veda Soering c. Regno Unito, sentenza del 7
luglio 1989, Serie A n. 161, pp. 35-36, §§ 89-91).
68. Uno Stato Contraente, che dovesse consapevolmente consegnare una persona ad
un altro Stato, dove vi erano fondati motivi per ritenere che essa avrebbe rischiato di
essere sottoposta a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti, non sarebbe
affatto in armonia con il 'patrimonio comune di tradizioni politiche, ideali, libertà e
primato del diritto' al quale si riferisce il Preambolo (si veda Soering, sopra citata, pp.
34-35, § 88).
69. Nel decidere se siano state esposte valide ragioni per ritenere che esista un
rischio effettivo di trattamento contrario all’art. 3, la Corte valuterà la questione alla
luce di tutta la documentazione sottopostale o, all’occorrenza, della documentazione
procurata proprio motu. Poiché la natura della responsabilità degli Stati Contraenti ai
sensi dell’art. 3 in casi di questo tipo deriva dall’azione di esporre un individuo al
rischio di maltrattamenti, l’esistenza del rischio deve essere valutata soprattutto con
riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato
Contraente al tempo dell’estradizione; alla Corte, tuttavia, non è proibito tenere in
considerazione informazioni che vengono alla luce a seguito dell’estradizione. Ciò
può essere importante per confermare o confutare l’apprezzamento che è stato fatto
dalla Parte Contraente sulla fondatezza o meno dei timori di un ricorrente (si vedano
Cruz Varas e altri c. Svezia, sentenza del 20 marzo 1991, Serie A n. 201, , pp. 29-30,
§§ 75-76, e Vilvarajah e altri, sopra citata, p. 36, § 107).
Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso quando la Corte esamina il
caso, la data da prendere in considerazione sarà quella del procedimento dinanzi alla
Corte (si veda Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle
sentenze e decisioni 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).
Questa situazione solitamente si presenta quando l’espulsione o l’estradizione è
differita in conseguenza dell’indicazione da parte della Corte di una misura
provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento. Una simile indicazione significa il
più delle volte che la Corte non dispone ancora di tutti gli elementi pertinenti di cui
necessita per determinare se vi sia un rischio effettivo di un trattamento vietato
dall’art. 3 nel Paese di destinazione.
70. Inoltre, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per
rientrare nell’ambito dell’art. 3. La valutazione di questo minimo è, naturalmente,
relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la natura ed il contesto del
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trattamento o della pena, le modalità della sua esecuzione, la sua durata ed i suoi
effetti fisici o psichici (si veda Vilvarajah ed altri, sopra citata, p. 36, § 107).
Le allegazioni di maltrattamenti devono essere sostenute da prove appropriate (si
veda, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, sentenza del 22 settembre 1993, Serie A
n. 269, pp. 17-18, § 30).”
2. Applicazione al caso di specie
116. La Corte osserva che la maggior parte dei ricorrenti sono persone
originarie della città di Andijan in Uzbekistan. Essi sono arrivati in Russia
in date diverse tra il 2000 e l’inizio del 2005. Sono fuggiti dalla
persecuzione a causa delle loro opinioni religiose e delle loro attività
economiche coronate da successo. Alcuni di loro avevano in precedenza
subito maltrattamenti per mano delle autorità uzbeche, altri avevano visto i
loro parenti o soci in affari arrestati ed accusati di partecipazione ad
organizzazioni estremiste illegali. Due ricorrenti sono arrivati in Russia per
affari: uno dalla città di Kokand in Uzbekistan, l’altro dalla Turchia.
117. Dopo i disordini di Andijan nel maggio 2005 i ricorrenti sono stati
arrestati in Russia su richiesta delle autorità uzbeche, che li sospettavano di
finanziare gli insorti. Sebbene i ricorrenti abbiano negato ogni
coinvolgimento nei fatti di Andijan e l’inchiesta condotta dalle autorità
russe sia sembrata confermare le loro dichiarazioni (si veda sopra il
paragrafo 32), ha avuto inizio il procedimento di estradizione nei loro
confronti. I ricorrenti hanno sostenuto che la loro estradizione in Uzbekistan
li esporrebbe al pericolo di maltrattamenti e della pena di morte. Hanno
anche presentato istanze per ottenere asilo politico, ribadendo i rischi di
tortura e persecuzione per motivi politici. Hanno suffragato le loro tesi con
relazioni predisposte da istituzioni delle Nazioni Unite e da organizzazioni
non governative internazionali, che descrivono il maltrattamento dei
detenuti in Uzbekistan. Le autorità russe hanno respinto le loro istanze per
ottenere lo status di rifugiati e hanno ordinato la loro estradizione in
Uzbekistan.
118. Conformemente alla propria giurisprudenza sopra citata, la Corte è
chiamata a stabilire se esista un rischio effettivo di maltrattamenti in caso di
estradizione dei ricorrenti in Uzbekistan. Poiché non sono ancora stati
estradati in seguito all’indicazione da parte della Corte di una misura
provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento, la data rilevante per la
valutazione di quel rischio è quella dell’esame del caso da parte della Corte.
Ne segue che, sebbene la situazione storica sia di interesse nella misura in
cui essa possa illuminare la situazione attuale ed il suo prevedibile sviluppo,
sono le condizioni attuali ad essere decisive (si veda Chahal c. Regno Unito,
sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V,
§ 86).
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119. Per quanto concerne il primo argomento dei ricorrenti che la loro
estradizione li esporrebbe al rischio della pena di morte, dato che erano stati
accusati di reati puniti con la pena di morte, la Corte osserva che essi sono
stati accusati di terrorismo ed omicidio aggravato. Al tempo in cui vennero
adottate le decisioni di estradizione nei confronti dei ricorrenti, quei reati
erano classificati come reati puniti con la pena di morte secondo il codice
penale uzbeco. I ricorrenti correvano quindi il rischio di una condanna a
morte. Tuttavia, la pena di morte è stata abolita in Uzbekistan a partire dal
1° gennaio 2008 (si veda sopra il paragrafo 26). La Corte ritiene che il
rischio dell’applicazione della pena di morte ai ricorrenti sia quindi stato
rimosso, cosicché sotto questo punto di vista non si pone alcuna questione ai
sensi dell’art. 3.
120. La Corte esaminerà subito dopo il secondo argomento dei
ricorrenti, secondo cui essi subirebbero maltrattamenti in Uzbekistan.
Prende nota della descrizione da parte del Governo di recenti miglioramenti
nella tutela dei diritti umani in Uzbekistan (si veda sopra il paragrafo 109)
che, secondo il Governo, hanno escluso il rischio di maltrattamenti.
Ribadisce, tuttavia, che nei casi in cui il ricorrente – o un terzo intervenuto
ai sensi dell’art. 36 della Convenzione – fornisca ragioni persuasive che
mettano in dubbio l’esattezza delle informazioni sulle quali ha fatto
affidamento il governo convenuto, la Corte deve essere convinta che la
valutazione fatta dalle autorità dello Stato Contraente sia adeguata e
sufficientemente suffragata da documenti interni, come pure da documenti
provenienti da altre fonti attendibili ed oggettive, quali, per esempio, altri
Stati Contraenti o che non siano parti della Convenzione, agenzie delle
Nazioni Unite ed organizzazioni non governative attendibili. Nell’esercizio
della sua funzione di sorveglianza ai sensi dell’art. 19 della Convenzione,
un approccio ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in casi riguardanti
stranieri che affrontano l’espulsione o l’estradizione sarebbe troppo limitato,
se la Corte, in qualità di corte internazionale per i diritti umani, dovesse
prendere in considerazione soltanto i documenti resi disponibili dalle
autorità interne dello Stato Contraente interessato, senza confrontarli con
documenti provenienti da altre fonti attendibili ed oggettive (si vedano
Salah Sheekh c. Paesi Bassi, n. 1948/04, § 136, ECHR 2007-... (estratti); e
Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 131, 28 febbraio 2008).
121. Le prove provenienti da molte fonti oggettive dimostrano che in
Uzbekistan permangono ancora problemi con riguardo al maltrattamento dei
detenuti. In particolare, in 2002 l’incaricato speciale per la tortura delle
Nazioni Unite ha descritto la pratica della tortura sui soggetti in stato di
fermo di polizia come “sistematica” ed “indiscriminata”. Il suo successore
in questa carica ha dichiarato nel 2006 che il suo ufficio ha continuato a
ricevere gravi accuse di tortura praticata da funzionari delle forze
dell’ordine uzbeche (si vedano sopra i paragrafi 74 e 98). Alla fine del 2006
anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha attirato l’attenzione sui
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problemi permanenti del generale maltrattamento dei detenuti e si è
lamentato che sono state adottate misure inadeguate per assicurare i
responsabili alla giustizia (si veda sopra il paragrafo 78). Inoltre, non è stata
offerta alcuna prova concreta di un miglioramento essenziale nella tutela
contro la tortura negli anni recenti in Uzbekistan. Per quanto il governo
uzbeco abbia adottato determinate misure volte a contrastare la pratica della
tortura (si vedano le affermazioni del Governo nel paragrafo 109 sopra), non
c’è alcuna prova che quelle misure abbiano dato risultati positivi. La Corte è
perciò convinta che il maltrattamento dei detenuti sia un problema pervasivo
e duraturo in Uzbekistan.
122. Queste risultanze descrivono la situazione generale in Uzbekistan.
Per quanto riguarda le situazioni personali dei ricorrenti, la Corte osserva
che essi sono stati incriminati in relazione ai fatti di Andijan. Amnesty
International ha ritenuto che tali individui corrano un rischio maggiore di
maltrattamenti (si vedano sopra i paragrafi 76 e 77). L’Alto Commissariato
per i diritti umani delle Nazioni Unite e l’incaricato speciale per la tortura
delle Nazioni Unite hanno entrambi esortato i governi ad astenersi dal
consegnare persone accusate di coinvolgimento nei disordini di Andijan
all’Uzbekistan, dove esse affronterebbero il rischio della tortura (si vedano
sopra i paragrafi 75 e 98).
123. I terzi intervenuti hanno sostenuto, e le allegazioni sono state
confermate dai rapporti del Segretario Generale delle Nazioni Unite e di
Amnesty International, che la maggior parte delle persone rimandate con la
forza in Uzbekistan dopo i fatti di Andijan nel maggio 2005 sono state
mantenute in stato di detenzione in incommunicado (si vedano sopra i
paragrafi 78, 79 e 114). Dato che con riguardo ai ricorrenti sono stati
emessi dei mandati di cattura, è molto probabile che essi saranno posti in
stato di fermo subito dopo la loro estradizione e che a nessun parente o
osservatore indipendente sarà concesso di incontrarli, intensificando così il
rischio di maltrattamenti.
124. La Corte osserva anche che dopo il loro arresto in Russia i
ricorrenti hanno ricevuto da funzionari uzbechi minacce che sarebbero stati
torturati dopo la loro estradizione in Uzbekistan per estorcere delle
confessioni (si veda il paragrafo 27 sopra).
125. Infine, la Corte giudica significativo il fatto che l’ufficio dell’Alto
Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite abbia riconosciuto ai
ricorrenti lo status di rifugiati dopo aver stabilito che ciascuno di loro aveva
una fondata probabilità di essere perseguitato e maltrattato, ove estradato in
Uzbekistan. Anche una corte russa ha giudicato che, date le prove ben
documentate dell’impiego assai diffuso della tortura in Uzbekistan,
l’estradizione dei ricorrenti avrebbe esposto gli stessi al rischio della tortura
(si veda sopra il paragrafo 65). Sullo sfondo di questo quadro generale, la
Corte è convinta che i ricorrenti correrebbero un rischio effettivo di subire
maltrattamenti se fossero rimandati in Uzbekistan.
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126. La Corte non è persuasa dall’argomentazione del Governo di avere
un obbligo di diritto internazionale di cooperare nella lotta contro il
terrorismo e di avere il dovere di estradare i ricorrenti, che erano accusati di
attività terroristiche, senza tener conto di una minaccia di maltrattamenti nel
Paese di destinazione. Non è indispensabile per la Corte addentrarsi
nell’esame delle allegazioni non provate del Governo circa le attività
terroristiche dei ricorrenti, perché non sono pertinenti per il suo esame
secondo l’art. 3. La Corte è si rende perfettamente conto delle enormi
difficoltà incontrate dagli Stati nell’età presente nel proteggere le loro
società dalla violenza terroristica. Tuttavia, anche in queste circostanze, la
Convenzione vieta in termini assoluti la tortura ed i trattamenti o le pene
inumani o degradanti, senza badare alla condotta della vittima. Il divieto di
maltrattamenti previsto dall’art. 3 è allo stesso modo assoluto nei casi di
espulsione ed estradizione. Perciò, ogniqualvolta siano state esposte valide
ragioni per ritenere che un individuo si troverebbe esposto ad un rischio
effettivo di essere sottoposto ad un trattamento contrario all’art. 3 ove
allontanato verso un altro Stato, è impegnata la responsabilità dello Stato
Contraente di proteggere quell’individuo da un tale trattamento in caso di
espulsione o di estradizione. In queste circostanze, le attività dell’individuo
in questione, per quanto sgradite o pericolose, non possono costituire un
fattore decisivo (si vedano, mutatis mutandis, Chahal, sopra citata, §§ da 79
a 81; e Saadi, sopra citata, §§ da 138 a 141).
127. Infine, la Corte esaminerà l’argomentazione del Governo secondo
cui le assicurazioni di un trattamento umano provenienti dalle autorità
uzbeche hanno fornito ai ricorrenti un’adeguata garanzia di sicurezza. Nella
sentenza resa nel caso Chahal la Corte ha messo in guardia contro
l’affidamento sulle assicurazioni diplomatiche contro la tortura, provenienti
da uno Stato in cui la tortura è endemica o persistente (si veda Chahal,
sopra citata, § 105). Nel recente caso Saadi c. Italia la Corte ha anche
ritenuto che le assicurazioni diplomatiche non fossero di per sé sufficienti a
garantire un’adeguata tutela contro il rischio di maltrattamenti, laddove fonti
attendibili avevano segnalato pratiche impiegate o tollerate dalle autorità, le
quali erano palesemente contrarie ai principi della Convenzione (si veda
Saadi, sopra citata, §§ 147 e 148). Dato che la pratica della tortura in
Uzbekistan è descritta da autorevoli esperti internazionali come sistematica
(si veda sopra il paragrafo 121), la Corte non è convinta che le assicurazioni
provenienti dalle autorità uzbeche offrissero una garanzia credibile contro il
rischio di maltrattamenti.
128. Di conseguenza, il ritorno forzato dei ricorrenti in Uzbekistan
darebbe luogo ad una violazione dell’art. 3, perché essi affronterebbero un
rischio serio di essere là sottoposti a tortura o ad un trattamento inumano o
degradante.
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III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.
CONVENZIONE
DELLA
A. Rispetto dell’art. 5 § 1
129. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 5 § 1 (f) della
Convenzione di essere stati illegalmente tenuti in stato di detenzione. In
particolare, hanno sostenuto che le norme interne che fissano il termine
massimo della detenzione non sono state rispettate. Le parti pertinenti
dell’art. 5 § 1 sono formulate come segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato
della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
...
(f) se si tratta dell’arresto o della detenzione legittimi di ... una persona contro la
quale è in corso un procedimento … di estradizione.”
1. Argomenti delle parti
130. I ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 109 del codice di procedura
penale fissi il termine iniziale della detenzione in due mesi. Poiché non era
stata ordinata alcuna proroga della detenzione dei ricorrenti dopo la
scadenza del termine di due mesi, la successiva detenzione dei ricorrenti era
stata illegale. I ricorrenti hanno fatto riferimento sotto tale aspetto alle
affermazioni del Governo nelle quali è stato confermato che la detenzione in
attesa di estradizione doveva essere prorogata seguendo la procedura
stabilita dal diritto russo per l’estensione della detenzione nel corso delle
indagini e che quella procedura non era stata rispettata nel caso dei
ricorrenti (si veda sotto il paragrafo 133).
131. I ricorrenti inoltre hanno sottolineato che le corti russe avevano
negato l’applicabilità dell’art. 109 del codice di procedura penale alla
detenzione in attesa di estradizione e avevano deciso che il diritto russo non
stabiliva nessun limite di tempo per tale forma di detenzione, né alcuna
procedura per la sua proroga. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancanza
di una procedura del genere aveva reso la loro detenzione arbitraria ed
illegittima.
132. I ricorrenti infine hanno lamentato che la loro detenzione era stata
inutilmente prolungata perché le autorità russe avevano temporeggiato
nell’esame delle loro istanze per ottenere lo status di rifugiati.
133. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti erano stati incarcerati in
attesa dell’estradizione in Uzbekistan conformemente ad un ordine
giudiziario emanato ai sensi dell’art. 466 del codice di procedura penale. La
loro detenzione era quindi stata legittima. Il Governo ha inoltre sottolineato
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che il 4 aprile 2006 la Corte Costituzionale aveva pronunciato una sentenza
in cui ha dichiarato che le disposizioni generali del Capitolo 13 del codice di
procedura penale dovevano applicarsi a tutte le forme e le fasi dei
procedimenti penali, compreso il procedimento di estradizione (si veda
sopra il paragrafo 85). La Corte Suprema aveva osservato a tale riguardo
che non soltanto l’iniziale messa in stato di fermo, ma anche le proroghe
della detenzione dovevano essere disposte da un giudice su richiesta di un
pubblico ministero. Tuttavia, nel caso dei ricorrenti non era stata presentata
dal pubblico ministero nessuna istanza per la proroga della detenzione.
134. Il Governo ha insistito che l’art. 109 del codice di procedura
penale, che stabilisce termini per la detenzione nel corso di un’inchiesta
penale, non fosse applicabile a persone tenute in stato di detenzione al fine
dell’estradizione. Non c’era nessun’altra disposizione di legge che stabilisse
limiti di tempo per la detenzione in attesa di estradizione. Nel caso dei
ricorrenti, la misura detentiva era stata applicata per il periodo di tempo che
era stato necessario affinché fosse presa una decisione sull’estradizione. I
ricorrenti stessi avevano contribuito al prolungamento della loro detenzione
presentando istanze per ottenere lo status di rifugiati ed in seguito
impugnando le decisioni di rigetto dinanzi alle corti russe. Durante
quell’intero periodo di tempo i ricorrenti avevano goduto dello status di
rifugiati e la loro estradizione era stata resa impossibile dal diritto russo.
2. La valutazione della Corte
135. Le parti convengono che i ricorrenti erano detenuti al fine della loro
estradizione dalla Russia in Uzbekistan. L’art. 5 § 1 (f) della Convenzione è
quindi applicabile nel presente caso. Questa disposizione non impone che la
detenzione di una persona, contro la quale è in corso un procedimento di
estradizione, sia ragionevolmente considerata necessaria, per esempio per
prevenire la commissione di un reato da parte sua o per evitare che si renda
latitante. In questo caso, l’art. 5 § 1 (f) prevede un livello di tutela diverso
rispetto all’art. 5 § 1 (c): tutto ciò che è richiesto ai sensi del sottoparagrafo
(f) è che “sia in corso un procedimento di espulsione o di estradizione”. E’
quindi irrilevante, per i fini dell’art. 5 § 1 (f), che la decisione sottostante di
espellere possa essere giustificata secondo il diritto interno o secondo la
Convenzione (si vedano Čonka c. Belgio, n. 51564/99, § 38, ECHR 2002-I,
e Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle
sentenze e decisioni 1996-V, § 112).
136. La Corte ribadisce, tuttavia, che rientra nella sua competenza
verificare se la detenzione dei ricorrenti fosse “legittima” per i fini dell’art. § 1 (f), con particolare riferimento alle tutele previste dall’ordinamento
interno. Laddove la “legittimità” della detenzione sia in discussione,
compresa la questione se sia stato seguito “un modo previsto dalla legge”, la
Convenzione fa essenzialmente riferimento al diritto interno ed impone
l’obbligo di conformarsi alle norme sostanziali e processuali del diritto
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interno, ma impone in aggiunta che ogni privazione della libertà sia in
armonia con la finalità dell’art. 5, che consiste nel proteggere l’individuo
dall’arbitrarietà (si veda Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996,
Raccolta 1996-III, § 50).
137. La Corte deve quindi verificare se lo stesso diritto interno sia
conforme alla Convenzione, inclusi i principi generali ivi espressi o
impliciti. Su quest’ultimo punto, la Corte sottolinea che, quando è in
discussione la privazione della libertà, è particolarmente importante che sia
soddisfatto il principio generale della certezza del diritto. Nell’imporre che
ogni privazione della libertà debba essere effettuata “nei modi previsti dalla
legge”, l’art. 5 § 1 non fa semplicemente rinvio al diritto interno; al pari
delle espressioni “previste dalla legge” e “stabilite per legge” nei paragrafi 2
degli articoli da 8 a 11, si riferisce anche alla “qualità della legge”, esigendo
che essa sia compatibile con il principio di legalità, un concetto intrinseco a
tutti gli articoli della Convenzione. La “qualità della legge” in questo senso
comporta che, laddove una legge interna autorizza la privazione della
libertà, essa deve essere sufficientemente conoscibile, precisa e prevedibile
nella sua applicazione, al fine di evitare ogni rischio di arbitrarietà (si
vedano Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, § 125, ECHR 2005-... (estratti);
Ječius c. Lituania, n. 34578/97, § 56, ECHR 2000-IX; Baranowski c.
Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52, ECHR 2000-III; e Amuur, sopra citata).
138. La Corte ha già giudicato che le disposizioni del diritto russo che
regolano la detenzione di persone finalizzata all’estradizione non fossero
precise, né prevedibili nella loro applicazione e fossero inferiori allo
standard della “qualità della legge” richiesto dalla Convenzione. Ha
osservato con preoccupazione le posizioni incoerenti e che si escludono a
vicenda delle autorità interne sulla questione delle disposizioni applicabili ai
detenuti in attesa di estradizione, in particolare sulla questione se l’art. 109
del codice di procedura penale (si veda sopra il paragrafo 85), che istituisce
un procedimento e stabilisce specifici termini per riesaminare la detenzione,
fosse applicabile alla detenzione finalizzata all’estradizione (si veda
Nasrulloyev c. Russia, n. 656/06, § §§ 72 e ss., 11 ottobre 2007).
139. L’incompatibilità del diritto interno è allo stesso modo evidente nel
presente caso. Così, la Corte Suprema ha ritenuto che la decisione
giudiziaria iniziale sulla messa in stato di fermo dei ricorrenti non fornisse
una base legale sufficiente per l’intera durata della loro detenzione. La
detenzione avrebbe dovuto essere prorogata da una corte su richiesta di un
pubblico ministero, cioè in conformità con la procedura ed i termini stabiliti
dall’art. 109. Ha ammesso che l’apposita procedura non era stata seguita nel
caso dei ricorrenti (si veda sopra il paragrafo 133). Quando i ricorrenti
hanno chiesto il rilascio, sostenendo che il periodo di detenzione autorizzato
era scaduto e che non era stata disposta nessuna proroga secondo la
procedura prevista dall’art. 109, le corti interne hanno ritenuto che l’art. 109
non trovasse applicazione nella loro situazione e che il diritto interno non
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fissasse alcun limite di tempo per la detenzione finalizzata all’estradizione,
né alcuna procedura per la sua proroga (si vedano sopra i paragrafi 44 e 45).
Tuttavia, il 2 ed il 5 marzo 2007 le stesse corti hanno ordinato la liberazione
dei ricorrenti con riferimento all’art. 109, con la motivazione che il periodo
massimo di detenzione era già scaduto (si veda sopra il paragrafo 49).
140. Nel caso di specie, la Corte giunge alla stessa conclusione del caso
Nasrulloyev (loc. cit.) per cui le disposizioni del diritto russo che regolano
la detenzione in attesa di estradizione non sono precise, né prevedibili nella
loro applicazione e non integrano il requisito della “qualità della legge”.
Ritiene che in assenza di chiare norme di legge che fissino la procedura per
disporre e prorogare la detenzione finalizzata all’estradizione e che
stabiliscano termini per tale detenzione, la privazione della libertà alla quale
i ricorrenti sono stati sottoposti non fosse circondata da adeguate tutele
contro l’arbitrarietà. L’ordinamento interno non è riuscito a proteggere i
ricorrenti da una detenzione arbitraria, e la loro detenzione non può essere
considerata “legittima” per i fini dell’art. 5 della Convenzione. In queste
condizioni, non occorre che la Corte esamini a parte se il procedimento di
estradizione sia stato condotto con la dovuta diligenza.
141. C’è stata quindi una violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione.
B. Rispetto dell’art. 5 § 4
142. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi degli artt. 5 § 4 e 13 della
Convenzione di non essere stati in grado di ottenere un effettivo controllo
giudiziario della loro detenzione. Dato che l’art. 5 § 4 costituisce una lex
specialis rispetto agli obblighi più generali dell’art. 13 (si veda Dimitrov c.
Bulgaria (dec.), n. 55861/00, 9 maggio 2006), la Corte esaminerà la
doglianza con riguardo all’art. 5 § 4, che è formulato come segue:
“Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di
indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla
legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.”
1. Argomenti delle parti
143. I ricorrenti hanno sostenuto che i loro tentativi di ottenere un
controllo giudiziale della detenzione erano falliti. Il direttore del centro di
carcerazione preventiva aveva l’obbligo di rimettere i ricorrenti in libertà
dopo la scadenza del periodo autorizzato di detenzione. Tuttavia, si era
rifiutato di agire in quel senso. Il difensore dei ricorrenti aveva presentato
parecchie istanze per la revisione giudiziaria della decisione di rigetto. Le
istanze erano state respinte perché non potevano essere esaminate in sede
penale. Ai ricorrenti era stato consigliato di presentare un’istanza per la
liberazione in sede civile. Essi avevano seguito quel consiglio, ma anche le
corti civili si erano rifiutate di esaminare i loro ricorsi. Pertanto, i ricorrenti
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non erano stati in grado di ottenere il controllo giudiziario della loro
detenzione né in sede penale, né in sede civile.
144. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avevano fatto ricorso contro
l’ordine di detenzione. Avevano pure presentato istanze per il rilascio ai
sensi dell’art. 109 del codice di procedura penale. I loro ricorsi erano stati
esaminati da organi giudiziari di due gradi di giurisdizione. Pertanto, erano
stati in condizione di ottenere una revisione della loro detenzione.
2. La valutazione della Corte
145. La Corte ribadisce che la finalità dell’art. 5 § 4 è quella di garantire
alle persone che sono arrestate e detenute il diritto al controllo giudiziario
della legalità della misura alla quale sono state così sottoposte (si veda,
mutatis mutandis, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, sentenza del 18
giugno 1971, Serie A n. 12, § 76). Durante la detenzione di una persona
deve essere reso disponibile un rimedio per consentire a quella persona di
ottenere un celere controllo giudiziario della legalità della detenzione, in
grado di condurre, laddove occorra, alla sua liberazione. L’esistenza del
rimedio richiesto dall’art. 5 § 4 deve essere sufficientemente certa, non
soltanto in teoria, ma anche nella pratica, ed in suo difetto mancheranno
l’accessibilità e l’effettività richieste per i fini di quella disposizione (si
vedano, mutatis mutandis, Stoichkov c. Bulgaria, n. 9808/02, § 66 in fine, marzo 2005, e Vachev c. Bulgaria, n. 42987/98, § 71, ECHR 2004-VIII
(estratti)). L’accessibilità di un rimedio comporta, inter alia, che le
condizioni volontariamente create dalle autorità debbano essere tali da dare
ai ricorrenti una possibilità realistica di esperire il rimedio (si veda, mutatis
mutandis, Čonka, §§ 46 e 55, sopra citata).
146. La Corte non è convinta dall’argomentazione del Governo per cui i
ricorrenti avevano ottenuto il controllo giudiziario della loro detenzione
impugnando l’ordine di detenzione iniziale. La sostanza della doglianza dei
ricorrenti ai sensi dell’art. 5 § 4 non è diretta contro la decisione iniziale
sulla loro messa in stato di fermo, ma piuttosto contro l’impossibilità da
parte loro di ottenere il riesame della loro detenzione dopo un certo lasso di
tempo. Dato che i ricorrenti hanno trascorso più di venti mesi in carcere,
durante quel periodo avrebbero potuto sorgere nuove questioni concernenti
la legalità della detenzione. In particolare, i ricorrenti hanno cercato di
sostenere dinanzi alle corti che la loro detenzione aveva cessato di essere
legittima dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 109 del codice di
procedura penale. In virtù dell’art. 5 § 4 avevano il diritto di indirizzare un
ricorso ad un “tribunale” avente competenza per decidere “entro brevi
termini” se la loro privazione della libertà fosse divenuta o meno “illegale”
alla luce di nuovi elementi emersi in seguito alla decisione sulla loro iniziale
messa in stato di fermo (si veda, mutadis mutandis, Weeks c. Regno Unito,
sentenza del 2 marzo 1987, Serie A n. 114, §§ 55-59).
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147. La Corte osserva con preoccupazione le decisioni contraddittorie
delle corti interne sulla questione delle vie di ricorso da seguirsi da parte di
quei soggetti detenuti al fine dell’estradizione. Così, il 24 agosto 2004 la
Corte regionale di Ivanovo ha ritenuto che le istanze dei ricorrenti per il
rilascio non potessero essere esaminate in sede penale e ha indicato che esse
dovevano essere esaminate in sede civile. Tuttavia, il 12 ed il 19 marzo la stessa corte ha confermato in appello una decisione diametralmente
opposta del 22 gennaio 2007, che indicava che le domande di rilascio
dovevano essere esaminate in sede penale, anziché in sede civile (si vedano
sopra i paragrafi da 43 a 47). La Corte conclude che i ricorrenti si sono
trovati intrappolati in un circolo vizioso di scaricamento di responsabilità in
cui nessuna corte interna, sia civile che penale, era in grado di riesaminare
la pretesa illegalità della loro detenzione.
148. La Corte esaminerà ora dettagliatamente se i ricorrenti erano in
condizione di ottenere il controllo giudiziario della legalità della loro
detenzione in sede civile o penale.
149. Per quanto riguarda la possibilità di introdurre azioni civili, la Corte
osserva che i ricorrenti hanno chiesto il riesame giudiziario della loro
detenzione ai sensi degli artt. 254 § 1 e 255 del codice di procedura civile
(vedi sopra il paragrafo 89). Tuttavia, le loro domande sono state respinte
dalle corti interne, che hanno ritenuto che la detenzione dei ricorrenti
rientrasse nel campo del diritto processuale penale, anziché di quello civile
(si vedano sopra i paragrafi 39 e 47).
150. Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il riesame giudiziario
della detenzione secondo il diritto processuale penale, la Corte osserva che
l’art. 125 del codice di procedura penale ha previsto, in linea di principio, il
controllo giudiziario delle doglianze relative a presunte violazioni di diritti e
libertà che comprenderebbero presumibilmente il diritto costituzionale alla
libertà. Quella disposizione ha accordato il diritto di proporre un reclamo di
questo tipo soltanto alle “parti di un procedimento penale”. Le autorità russe
si sono fermamente rifiutate di riconoscere ai ricorrenti lo status di parti di
un procedimento penale per il fatto che in Russia non c’era alcun
procedimento penale nei loro confronti (si vedano sopra i paragrafi 42, 44 e
46). Quella posizione ha ovviamente negato loro la possibilità di chiedere il
riesame giudiziario della legalità della loro detenzione.
151. Infine, la Corte esaminerà l’argomentazione del Governo secondo
cui i ricorrenti erano stati in grado di ottenere un riesame della loro
detenzione secondo l’art. 109 del codice di procedura penale. Essa ha già
ritenuto che l’art. 109 non attribuisca ad un detenuto il diritto di instaurare
procedimenti per l’esame della legalità della sua detenzione (si veda
Nasrulloyev, sopra citata, § 88). La Corte osserva che l’art. 109 fissa
specifici termini entro i quali il pubblico ministero deve chiedere alla corte
una proroga della misura detentiva. Nell’esaminare la domanda di proroga,
la corte deve decidere se il perdurare della misura detentiva sia legittimo e
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giustificato e, se non lo è, deve disporre la liberazione del detenuto. Certo, il
detenuto ha il diritto di partecipare a questi procedimenti, presentare
domande alla corte e invocare il proprio rilascio. Non c’è nulla, tuttavia,
nella formulazione sia dell’art. 108 che dell’art. 109, che indichi che questi
procedimenti possano essere instaurati su impulso del detenuto, essendo la
domanda del pubblico ministero di proroga della misura detentiva
l’elemento richiesto per l’instaurazione di tali procedimenti. Nel caso dei
ricorrenti nessuna domanda di proroga della detenzione era stata presentata
dal pubblico ministero. In queste circostanze, la Corte non può ritenere che
l’art. 109 abbia protetto il diritto dei ricorrenti di promuovere azioni legali
mediante le quali la legalità della loro detenzione sarebbe stata esaminata da
un tribunale.
152. La Corte conclude che tutti i tentativi dei ricorrenti di fare
esaminare le loro domande di rilascio in sede civile o penale sono falliti. Ne
segue che per tutto il periodo della loro detenzione i ricorrenti non hanno
avuto a propria disposizione alcun procedimento per il riesame giudiziario
della sua legalità.
C’è stata quindi una violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione.
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE
153. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 6 § 1 della
Convenzione che al loro rientro in Uzbekistan affronterebbero un processo
iniquo. Le parti pertinenti dell’art. 6 § 1 sono formulate come segue:
“Ogni persona ha diritto ad un’equa … udienza … davanti ad un tribunale … al fine
della determinazione … della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta
…”
154. I ricorrenti non hanno presentato argomenti quanto all’art. 6 § 1.
155. Il Governo ha sostenuto che le autorità uzbeche avevano garantito
che i ricorrenti non sarebbero stati perseguiti o puniti per alcun reato
commesso anteriormente all’estradizione che non fosse menzionato nella
richiesta di estradizione, e che non sarebbero stati maltrattati al fine di
ottenere confessioni, né condannati a morte. Il Governo aveva anche
ricevuto assicurazioni che i diritti di difesa dei ricorrenti sarebbero stati
rispettati e che essi sarebbero stati muniti di un difensore.
156. La Corte ribadisce che una questione ai sensi dell’art. 6 potrebbe
eccezionalmente essere sollevata da una decisione di estradizione in
circostanze in cui il fuggiasco abbia subito o rischi di subire un evidente
diniego di un processo equo nel Paese richiedente (si veda Soering c. Regno
Unito, sentenza del 7 luglio 1989, Serie A n. 161, § 113). Tuttavia,
considerata la conclusione della Corte che l’estradizione dei ricorrenti in
Uzbekistan darebbe luogo ad una violazione dell’art. 3 della Convenzione
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(si veda sopra il paragrafo 128), non è necessario esaminare a parte se la
loro estradizione violerebbe anche l’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. Saadi,
sopra citata, § 160).
V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 2 DELLA
CONVENZIONE
157. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 6 § 2 della
Convenzione che la formulazione delle decisioni di estradizione ha violato il
loro diritto alla presunzione di innocenza. L’art. 6 § 2 è formulato come
segue:
“ Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua
colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”
A. Argomenti delle parti
158. I ricorrenti hanno sostenuto che nelle sue decisioni di estradarli il
Primo Sostituto Procuratore Generale della Federazione russa aveva
inequivocabilmente affermato che i ricorrenti avevano “commesso” certi
reati. La decisione di estradizione era stata inviata alla Procura Generale
dell’Uzbekistan ed era stata inserita nei fascicoli penali dei ricorrenti. Le
affermazioni del procuratore potrebbero influenzare i tribunali uzbechi e
servire come prova della colpevolezza dei ricorrenti. Perciò, il loro diritto ad
essere ritenuti innocenti era stato violato.
159. Il Governo ha sostenuto che l’art. 463 § 6 del codice penale vieta
alle corti di valutare la colpevolezza o l’innocenza dei ricorrenti (si veda
sopra il paragrafo 88). Le corti avevano soltanto riesaminato la legittimità
degli ordini di estradizione, senza considerare se i ricorrenti fossero
colpevoli dei reati loro ascritti.
B. La valutazione della Corte
160. La Corte ribadisce che l’art. 6 § 2, nel suo aspetto pertinente, è
finalizzato a prevenire l’indebolimento di un processo penale equo da parte
di dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con quel
procedimento. Laddove non esista, o non sia esistito, nessun simile
procedimento, le affermazioni che attribuiscono una condotta criminale o
un’altra condotta riprovevole attengono più propriamente a considerazioni
di tutela contro la diffamazione e di adeguato accesso ad un tribunale per
definire una controversia su diritti civili e sollevano potenziali questioni ai
sensi degli artt. 8 e 6 della Convenzione (si veda Zollmann c. Regno Unito
(dec.), n. 62902/00, 20 novembre 2003).
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161. La presunzione di innocenza consacrata nel paragrafo 2 dell’art. 6 è
uno degli elementi del processo penale equo che è prescritto dal paragrafo 1
(si veda Allenet de Ribemont c. Francia, sentenza del 10 febbraio 1995,
Serie A n. 308, § 35). Essa vieta l’espressione prematura da parte del
tribunale stesso dell’opinione che la persona “accusata di un reato” sia
colpevole, prima che sia stato legalmente accertato che la persona sia tale (si
veda Minelli c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1983, Serie A n. 62, in cui
la Corte di Assise che giudicava in un processo penale ritenne prescritto il
reato, ma ciò nonostante proseguì per decidere se, qualora avesse
continuato, il ricorrente sarebbe stato probabilmente giudicato colpevole ai
fini delle spese processuali). Essa abbraccia anche le dichiarazioni fatte da
altri pubblici ufficiali a proposito di inchieste penali in corso, le quali
incoraggino il pubblico a ritenere il sospettato colpevole e diano un giudizio
prematuro sulla valutazione dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria
competente (si veda Allenet de Ribemont, § 41, in cui vennero rilasciati
commenti alla stampa da parte di un ministro e di un commissario di
polizia, menzionando senza riserve il ricorrente, arrestato quel giorno, come
complice di un omicidio; si vedano anche Daktaras c. Lituania,
n. 42095/98, §§ da 41 a 43, ECHR 2000-X; e Butkevičius c. Lituania,
n. 48297/99, § 49, ECHR 2002-II (estratti)).
162. La Corte verificherà in primo luogo se i ricorrenti possano essere
considerati nelle circostanze di questo caso come “accusati di un reato” ai
fini dell’art. 6 § 2 allorché vennero emesse nei loro confronti le decisioni di
estradizione impugnate. Osserva che i ricorrenti non erano accusati di alcun
reato in Russia. Il procedimento di estradizione nei loro confronti non
riguardava l’accertamento di una responsabilità penale, a norma dell’art. 6
della Convenzione (si veda Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, § 40,
ECHR 2000-X). Di conseguenza, al tempo in cui le decisioni di estradizione
sono state adottate, contro i ricorrenti in Russia non c’era alcun
procedimento penale, rispetto al cui esito le affermazioni del procuratore
potessero essere considerate come esprimenti un giudizio prematuro.
163. Nel caso Zollmann (sopra citato) la Corte non si è limitata alla
conclusione che nessun procedimento penale era in corso contro il ricorrente
nel Regno Unito, ha proseguito per verificare se le dichiarazioni di un
funzionario statale fossero collegate ad inchieste penali promosse contro il
ricorrente all’estero. Nel caso di specie, la Corte deve pure accertare se ci
fosse un qualsivoglia stretto legame, nella legislazione, nella pratica o in
fatto, tra le affermazioni censurate fatte nel contesto del procedimento di
estradizione ed il procedimento penale in corso contro i ricorrenti in
Uzbekistan, che potesse essere considerato sufficiente a qualificare i
ricorrenti come “accusati di un reato” ai sensi dell’art. 6 § 2 della
Convenzione (cfr. Zollmann, sopra citata).
164. La Corte osserva che l’estradizione dei ricorrenti è stata disposta al
fine del loro processo penale. Il procedimento di estradizione, quindi, è stato
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una diretta conseguenza, ed il fattore concomitante, dell’inchiesta penale in
corso contro i ricorrenti in Uzbekistan. Perciò la Corte ritiene che ci sia uno
stretto legame tra il procedimento penale in Uzbekistan ed il procedimento
di estradizione, che giustifica l’estensione dell’ambito di applicazione
dell’art. 6 § 2 al secondo. Inoltre, la formulazione delle decisioni di
estradizione mostra con chiarezza che il pubblico ministero ha considerato i
ricorrenti come “accusati di reati”, il che è di per sé sufficiente a mettere in
gioco l’applicabilità dell’art. 6 § 2 della Convenzione. La Corte osserva
anche che nel caso P. e R.H. e L.L. c. Austria (n. 15776/89, decisione della
Commissione del 5 dicembre 1989, Decisioni e Rapporti (DR) 64, p. 269) la
Commissione ha considerato i ricorrenti in attesa di estradizione
dall’Austria negli Stati Uniti come “accusati di un reato” ai sensi dell’art. 6
§ 2 della Convenzione. La Corte conclude quindi che l’art. 6 § 2 sia
applicabile nel caso di specie.
165. La Corte verificherà poi se la motivazione contenuta nelle decisioni
del Primo Sostituto Procuratore Generale di estradare i ricorrenti equivalga
in sostanza ad un accertamento della colpevolezza dei ricorrenti in contrasto
con l’art. 6 § 2.
166. La Corte ribadisce che la presunzione di innocenza è violata, se una
decisione giudiziaria o una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale
riguardante una persona accusata di un reato riflette la convinzione che essa
sia colpevole, prima che essa sia stata provata colpevole conformemente
alla legge. E’ sufficiente, anche in mancanza di alcun verdetto formale, che
ci sia qualche argomentazione che faccia comprendere che il tribunale o il
funzionario ritengono l’imputato colpevole. Deve essere fatta una
distinzione fondamentale tra un’affermazione che qualcuno sia soltanto
sospettato di aver commesso un reato ed una netta dichiarazione, in
mancanza di una condanna definitiva, che una persona abbia commesso il
reato in questione. La Corte sottolinea l’importanza della scelta delle parole
da parte dei pubblici ufficiali nelle loro affermazioni prima che una persona
sia stata provata e giudicata colpevole di un determinato reato (si vedano
Böhmer c. Germania, n. 37568/97, §§ 54 e 56, 3 ottobre 2002; e Nešťák c.
Slovacchia, n. 65559/01, §§ 88 e 89, 27 febbraio 2007).
167. La decisione di estradare i ricorrenti di per sé non viola la
presunzione di innocenza (si veda, mutatis mutandis, X. c. Austria,
n. 1918/63, decisione della Commissione del 18 dicembre 1963, Annuario
6, p. 492). Tuttavia, la doglianza dei ricorrenti non è diretta contro
l’estradizione in quanto tale, ma piuttosto contro la motivazione contenuta
nelle decisioni di estradizione. La Corte ritiene che una decisione di
estradizione possa far sorgere una questione ai sensi dell’art. 6 § 2 se la
motivazione che la sostiene e che non può essere disgiunta dalle
disposizioni operative equivale in sostanza all’accertamento della
colpevolezza della persona (si vedano, mutatis mutandis, Lutz c. Germania,
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sentenza del 25 agosto 1987, Serie A n. 123, § 60; e Minelli, sopra citata, §
34).
168. Le decisioni di estradizione hanno affermato che i ricorrenti
dovevano essere estradati perché avevano “commesso” atti di terrorismo ed
altri reati in Uzbekistan (si vedano sopra i paragrafi 68 e 69). La
dichiarazione non era limitata alla descrizione di una “situazione di
sospetto” nei confronti dei ricorrenti, ha rappresentato come una realtà
indubitabile, senza alcuna condizione o riserva, che essi fossero stati
coinvolti nella commissione di reati, senza nemmeno accennare al fatto che
essi hanno negato il loro coinvolgimento. La Corte ritiene che la
formulazione delle decisioni di estradizione sia equivalsa ad una
dichiarazione di colpevolezza dei ricorrenti che potrebbe incoraggiare il
pubblico a ritenerli colpevoli e che essa abbia espresso un giudizio
prematuro sulla valutazione dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria
competente in Uzbekistan.
169. Per quanto concerne l’argomentazione del Governo secondo cui le
corti interne non si erano espresse sulla colpevolezza dei ricorrenti, poiché
era loro vietato farlo da parte del diritto interno, la Corte osserva che i
ricorrenti si sono lamentati delle affermazioni del procuratore contenute
nelle decisioni di estradizione, non delle decisioni giudiziarie o di
affermazioni formulate dalle corti. La Corte regionale di Ivanovo ha ritenuto
che le decisioni di estradizione descrivessero soltanto le accuse contro i
ricorrenti, e non contenessero conclusioni riguardo alla loro colpevolezza (si
veda sopra il paragrafo 72). Tuttavia, quella spiegazione era in
contraddizione con l’inequivocabile formulazione delle decisioni di
estradizione, vale a dire che i ricorrenti avevano “commesso” i reati loro
ascritti. Confermando le decisioni di estradizione senza modificare la loro
formulazione, le corti non sono riuscite a correggere i difetti degli ordini di
estradizione (cfr. Minelli, sopra citata, § 40, Hammern c. Norvegia,
n. 30287/96, § 48, 11 febbraio 2003; e Y c. Norvegia, n. 56568/00, § 45,
ECHR 2003-II (estratti)).
170. Di conseguenza, c’è stata una violazione dell’art. 6 § 2 della
Convenzione.
VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE
171. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi
Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente interessata non permette che
una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte
lesa un’equa soddisfazione.”
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A. Danno
172. Ciascun ricorrente ha richiesto 15.000 euro quanto al danno non
patrimoniale.
173. Il Governo ha sostenuto che ai ricorrenti non avrebbe dovuto essere
liquidato alcun risarcimento per il danno non patrimoniale poiché i loro
diritti non erano stati violati. In ogni caso, una sentenza che accerti una
violazione costituirebbe un’equa soddisfazione sufficiente.
174. La Corte ritiene che un’equa soddisfazione sufficiente non sarebbe
procurata esclusivamente dall’accertamento di una violazione e che debba
quindi essere riconosciuto un risarcimento. Facendo una valutazione su una
base di equità, liquida euro 15.000 a ciascuno dei ricorrenti a titolo di danno
non patrimoniale, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta su
quell’importo.
B. Spese e costi
175. Facendo affidamento sugli accordi relativi all’onorario e sugli
elenchi delle attività dell’avvocato, i ricorrenti hanno richiesto i seguenti
importi per la loro difesa da parte della sig.ra Sokolova dinanzi alle corti
interne e alla Corte europea sino al 1° maggio 2007:
• sig. Alimov: euro 1.051;
• sig. Ismoilov: euro 1.200;
• sig. Kasimhujayev: euro 765;
• sig. Rustamhodjaev: euro 671;
• sig. Makhmudov: euro 887;
• sig. Usmanov: euro 810;
• sig. Muhamadsobirov: euro 810;
• sig. Muhametsobirov: euro 741;
• sig. Ulughodjaev: euro 876;
• sig. Sabirov: euro 798;
• sig. Naimov: euro 727;
• sig. Hamzaev: euro 873;
• sig. Tashtemirov: euro 883.
176. Inoltre, i ricorrenti hanno richiesto 494 euro ciascuno per la loro
difesa da parte della sig.ra Sokolova, che sono stati pagati per loro conto
dallo Human Rights Centre Memorial. I ricorrenti hanno affermato che la
loro difesa dopo il 1° maggio 2007 era stata pagata con denaro ricevuto
dalla Corte a titolo di assistenza legale. Il sig. Alimov ha anche richiesto euro per spese postali.
177. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano fornito alcuna
prova che i pagamenti fossero stati veramente eseguiti. Lo statuto
dell’associazione Human Rights Centre Memorial non contempla la
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prestazione di servizi finanziari ai cittadini. Perciò il suo aiuto finanziario ai
ricorrenti era stato spontaneo e non era ripetibile.
178. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al
rimborso dei costi e delle spese soltanto nei limiti in cui sia stato dimostrato
che a questi si sia andati incontro veramente ed inevitabilmente e che essi
siano ragionevoli nel loro ammontare. La Corte è convinta che la tariffa
dell’avvocato ed il numero di ore richieste non siano eccessive. Il fatto che
una parte delle spese legali sia stata pagata per conto dei ricorrenti dallo
Human Rights Centre Memorial non è rilevante ai fini dell’art. 41. Le spese
legali possono essere considerate come sostenute dai ricorrenti nel senso che
essi, in quanto clienti, si sono giuridicamente vincolati a pagare il loro
avvocato su una base concordata (cfr. Dudgeon c. Regno Unito (art. 50),
sentenza del 24 febbraio 1983, Serie A n. 59, § 21). La Corte osserva inoltre
che i ricorrenti hanno prodotto ricevute che provano l’importo delle spese
postali. Avendo riguardo alle informazioni in suo possesso, la Corte ritiene
giusto liquidare ai ricorrenti i seguenti importi per la loro difesa da parte
della sig.ra Sokolova, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta dai
ricorrenti sugli stessi:
• sig. Alimov: euro 1.545;
• sig. Ismoilov: euro 1.694;
• sig. Kasimhujayev: euro 1.259;
• sig. Rustamhodjaev: euro 1.165;
• sig. Makhmudov: euro 1.381;
• sig. Usmanov: euro 1.304;
• sig. Muhamadsobirov: euro 1.304;
• sig. Muhametsobirov: euro 1.235;
• sig. Ulughodjaev: euro 1.370;
• sig. Sabirov: euro 1.292;
• sig. Naimov: euro 1.221;
• sig. Hamzaev: euro 1.367;
• sig. Tashtemirov: euro 1.377.
179. La Corte liquida anche al sig. Alimov euro 195 a titolo di spese
postali, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta su quell’importo.
C. Interessi moratori
180. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di
mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea,
maggiorato di tre punti percentuali.
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PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE
1. Dichiara il resto del ricorso ricevibile all’unanimità;
2. Ritiene per sei voti a uno che, nell’eventualità in cui sia data esecuzione
agli ordini di estradizione emessi nei confronti dei ricorrenti, vi sarebbe
violazione dell’art. 3 della Convenzione;
3. Ritiene all’unanimità che vi sia stata violazione dell’art. 5 § 1 della
Convenzione;
4. Ritiene all’unanimità che vi sia stata violazione dell’art. 5 § 4 della
Convenzione;
5. Ritiene all’unanimità che non vi sia alcun bisogno di esaminare la
censura ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione;
6. Ritiene per sei voti a uno che vi sia stata violazione dell’art. 6 § 2 della
Convenzione;
7. Ritiene per sei voti a uno
(a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi
dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi dell’art. 44 § 2
della Convenzione, i seguenti importi, da convertirsi in rubli russi al
tasso di cambio applicabile alla data del pagamento:
(i) euro 15.000 (quindicimila euro) a ciascuno dei ricorrenti a titolo
di danno non patrimoniale;
(ii) i seguenti importi a titolo di spese legali:
• sig. Alimov: euro 1.545 (millecinquecentoquarantacinque
euro);
• sig. Ismoilov: euro 1.694 (milleseicentonovantaquattro
euro);
• sig.
Kasimhujayev:
(milleduecentocinquantanove euro);
euro
1.259
• sig. Rustamhodjaev: euro 1.165 (millecentosessantacinque
euro);
• sig. Makhmudov: euro 1.381 (milletrecentoottantuno
euro);
• sig. Usmanov: euro 1.304 (milletrecentoquattro euro);
• sig. Muhamadsobirov: euro 1.304 (milletrecentoquattro
euro);
• sig.
Muhametsobirov:
(milleduecentotrentacinque euro);
euro
1.235
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• sig. Ulughodjaev: euro 1.370 (milletrecentosettanta euro);
• sig. Sabirov: euro 1.292 (milleduecentonovantadue euro);
• sig. Naimov: euro 1.221 (milleduecentoventuno euro);
• sig. Hamzaev: euro 1.367 (milletrecentosessantasette
euro);
• sig. Tashtemirov: euro 1.377 (milletrecentosettantasette
euro);
(iii) euro 195 (centonovantacinque euro) al sig. Alimov a titolo di
spese postali;
(iv) ogni imposta che possa essere dovuta dai ricorrenti sui suddetti
importi;
(b) che, a partire dalla scadenza del suddetto termine e sino al
pagamento, i suddetti importi saranno maggiorati di un interesse
semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale
europea durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 24 aprile 2008,
conformemente all’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Søren Nielsen
Cancelliere
Christos Rozakis
Presidente
Ai sensi dell’art. 45 § 2 della Convenzione e dell’art. 74 § 2 del
Regolamento, alla presente sentenza è allegata l’opinione parzialmente
dissenziente del Giudice Kovler.
C.L.R.
S.N.
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Condivido le conclusioni della Camera per quanto riguarda la ricevibilità
della rimanente parte del ricorso, tenuto conto della serietà delle allegazioni
dei ricorrenti. Sono d’accordo anche con le sue conclusioni riguardanti la
violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4 della Convenzione, dal momento che
l’argomentazione della Camera segue l’approccio definito nel caso
Nasrulloyev c. Russia (n. 656/06, 11 ottobre 2007), nel quale la Corte ha
ritenuto che le disposizioni di legge sulla detenzione in attesa di estradizione
non integrino il requisito della “qualità della legge”, in violazione dell’art. 5
§ 1, e non prevedono il riesame giudiziario di tale forma di detenzione, in
contrasto con l’art. 5 § 4 della Convenzione.
Il mio dissenso riguarda alcune delle altre conclusioni.
1. A mio avviso, l’individuazione di una violazione potenziale dell’art. 3
della Convenzione “nell’eventualità in cui sia data esecuzione agli ordini di
estradizione emessi nei confronti dei ricorrenti” costituisce una lettura
radicale della recente sentenza nel caso Saadi c. Italia (n. 37201/06, [GC],
sentenza del 28 febbraio 2008), e in particolar modo della seguente
conclusione: “L’importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo
Stato di destinazione dipende, in ciascun caso, dalle circostanze risultanti
all’epoca considerata” (si veda Saadi, sopra citata, § 148). Ci si ricorderà
che nella sentenza della Grande Camera nel caso Mamatkulov e Askarov c.
Turchia riguardante l’estradizione verso lo stesso Paese – l’Uzbekistan – la
Corte ha concluso come segue, tenendo conto di un’assicurazione ottenuta
dal governo uzbeco prima della data di estradizione: “Alla luce degli
elementi di cui dispone, la Corte non è in grado di concludere che alla
suddetta data esistessero valide ragioni per credere che i ricorrenti
corressero un rischio effettivo di subire un trattamento vietato dall’art. 3” (si
veda Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], n. 46827/99 e n. 46951/99,
§ 77, ECHR 2005-I).
La Camera ha giustificato questo allontanamento dall’orientamento
espresso nel caso Mamatkulov, valutando la situazione attuale dei ricorrenti
alla luce dell’evoluzione della situazione nel Paese di destinazione, come
stabilito dalla nostra giurisprudenza (si veda Chahal c. Regno Unito,
sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V,
§ 86). Potrei essere d’accordo con questo approccio, se fossi convinto che
l’estradizione dei ricorrenti fosse inevitabile o fosse persino eseguita. Ma
l’analisi che la Camera fa dei fatti in questo caso estremamente sensibile ed
in costante evoluzione finisce con la liberazione dei ricorrenti il 5 marzo (cioè più di un anno prima della pronuncia della sentenza!) (§ 50) e
con la decisione della Corte regionale di Ivanovo del 27 marzo 2007 che
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conferma le decisioni che li rimettono in libertà (§ 51). Secondo i media
russi, i ricorrenti hanno lasciato il territorio russo alla volta di “Paesi terzi”;
tuttavia, queste informazioni non sono state confermate o smentite dalle
parti e la Corte non si è preoccupata di procurarsi informazioni concernenti
la situazione attuale dei ricorrenti (l’applicazione degli artt. 39 e 41 del
Regolamento prevede una simile possibilità). Come il mio collega Giudice
Zupančič ha sottolineato nella sua opinione concordante nella sentenza
Saadi, parlando del “criterio Chahal”, “non si può evidentemente provare
che un evento futuro si verificherà con il minimo grado di probabilità,
perché la regola della prova è un esercizio logico e non profetico. Dire che
l’applicazione del criterio Chahal “possiede in una certa misura un aspetto
speculativo” è dunque un eufemismo” (si veda Saadi, sopra citata, opinione
concordante del Giudice Zupančič). Di conseguenza, ho preferito una chiara
posizione nel senso della mancata violazione rispetto ad un “esercizio
profetico” o ad “un qualche aspetto speculativo”, proprio a causa della
mancanza di specifiche informazioni concernenti la situazione attuale dei
ricorrenti.
2. Il secondo punto del mio dissenso riguarda la pretesa violazione
dell’art. 6 § 2 a causa di una violazione della presunzione di innocenza
dovuta alla formulazione della decisione del procuratore sull’estradizione.
Convengo con la posizione della Corte regionale di Ivanovo che la
decisione di estradizione ha semplicemente descritto le accuse contro i
ricorrenti, come riportate dalle autorità uzbeche, e non contiene conclusioni
sulla loro colpevolezza.
Ricorderei che nella sua decisione nel caso Zollmann c. Regno Unito la
Corte ha affermato: “L’art. 6 § 2, nel suo aspetto pertinente, è finalizzato a
prevenire l’indebolimento di un processo penale equo da parte di
dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con quel
procedimento. Laddove non esista, o non sia esistito, nessun simile
procedimento, le affermazioni che attribuiscono una condotta criminale o
un’altra condotta riprovevole attengono più propriamente a considerazioni
di tutela contro la diffamazione e di adeguato accesso ad un tribunale per
definire una controversia su diritti civili e sollevano potenziali questioni ai
sensi degli artt. 8 e 6 della Convenzione” (si veda Zollmann c. Regno Unito
(dec.), n. 62902/00, 27 novembre 2003).
Nel caso di specie i ricorrenti non erano accusati di alcun reato in Russia,
né vi era alcuna inchiesta penale in corso o progettata nei loro confronti in
Russia, il cui esito si potrebbe ritenere che costituisca l’oggetto di giudizi
prematuri da parte delle affermazioni del Primo Sostituto Procuratore
Generale della Federazione russa. Inoltre, non riesco a ritenere che sia stato
dimostrato alcuno stretto legame, nella legislazione, nella pratica o in fatto,
tra le affermazioni fatte dal procuratore russo ed il procedimento penale in
corso contro i ricorrenti in Uzbekistan. Non ho visto alcuna necessità di fare
congetture relativamente al modo in cui le affermazioni del procuratore
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(malgrado la loro formulazione strettamente professionale) possano avere
indebitamente influenzato le autorità giudiziarie di un altro Stato sovrano
competenti a decidere sulla colpevolezza o sull’innocenza dei ricorrenti.
3. Poiché ho votato a favore soltanto sulla violazione dell’art. 5 § 1 e § 4
della Convenzione, è evidente che gli importi liquidati a titolo di danno non
patrimoniale potrebbero essere diminuiti. Quanto alle spese legali, ricordo
che in altri casi paragonabili e non meno complicati la Corte ha liquidato ai
legali importi di gran lunga più modesti (1.400 euro nel caso Nasrulloyev e euro nel caso Garabayev): a mio avviso, una semplice moltiplicazione
aritmetica per il numero dei ricorrenti non è corretta.
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło