2947/06

WyrokETPCz2008-04-24ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD000294706

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
1. Czy ekstradycja skarżących do Uzbekistanu, w świetle ryzyka tortur i nieludzkiego traktowania, naruszyłaby art. 3 Konwencji? 2. Czy zatrzymanie skarżących w oczekiwaniu na ekstradycję było zgodne z prawem i czy mieli oni dostęp do skutecznego środka odwoławczego w sprawie legalności zatrzymania, zgodnie z art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji? 3. Czy sformułowanie decyzji ekstradycyjnych, które stwierdzały, że skarżący "popełnili" przestępstwa, naruszyło ich prawo do domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ekstradycja skarżących do Uzbekistanu naraziłaby ich na realne ryzyko tortur i nieludzkiego traktowania, co stanowiłoby naruszenie art. 3 Konwencji. Opierał się na licznych raportach międzynarodowych organizacji i organów ONZ, które wskazywały na systematyczne stosowanie tortur w Uzbekistanie, zwłaszcza wobec osób oskarżonych o terroryzm lub związanych z wydarzeniami w Andiżanie. Trybunał odrzucił argument rządu rosyjskiego o wiarygodności gwarancji dyplomatycznych uzyskanych od władz uzbeckich, podkreślając, że w państwach, gdzie tortury są endemiczne, takie gwarancje są niewystarczające. Ponadto, Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 i 4 Konwencji, ponieważ rosyjskie przepisy dotyczące zatrzymania w oczekiwaniu na ekstradycję były nieprecyzyjne i nieprzewidywalne, co prowadziło do arbitralności. Brak jasnych norm proceduralnych i terminów dla przedłużania zatrzymania, a także sprzeczne decyzje sądów krajowych co do właściwej ścieżki odwoławczej, uniemożliwiły skarżącym skuteczne zakwestionowanie legalności ich detencji. Wreszcie, Trybunał uznał, że sformułowanie decyzji ekstradycyjnych, które jednoznacznie stwierdzały, że skarżący "popełnili" przestępstwa, naruszyło ich prawo do domniemania niewinności z art. 6 ust. 2 Konwencji, ponieważ stanowiło przedwczesne orzeczenie o ich winie.
Stan faktyczny
Skarżący, dwunastu obywateli Uzbekistanu i jeden Kirgistanu, uciekli do Rosji w latach 2000-2005, obawiając się prześladowań politycznych i religijnych w Uzbekistanie, zwłaszcza po wydarzeniach w Andiżanie w maju 2005 roku. Niektórzy z nich byli wcześniej maltretowani przez władze uzbeckie, inni mieli aresztowanych krewnych lub partnerów biznesowych. Po aresztowaniu w Rosji w czerwcu 2005 roku, władze uzbeckie zażądały ich ekstradycji, oskarżając ich o terroryzm, morderstwo i inne poważne przestępstwa związane z wydarzeniami w Andiżanie. Skarżący obawiali się tortur i niesprawiedliwego procesu w Uzbekistanie, a ich wnioski o status uchodźcy i azyl tymczasowy zostały początkowo odrzucone przez władze rosyjskie, pomimo poparcia UNHCR i Human Rights Watch.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie dopuszcza pozostałą część skargi. Stwierdza (sześcioma głosami do jednego), że w przypadku wykonania nakazów ekstradycji wobec skarżących doszłoby do naruszenia art. 3 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie naruszenie art. 5 ust. 4 Konwencji. Stwierdza jednogłośnie, że nie ma potrzeby odrębnego badania zarzutu na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji. Stwierdza (sześcioma głosami do jednego) naruszenie art. 6 ust. 2 Konwencji. Zasądza (sześcioma głosami do jednego) zadośćuczynienie pieniężne.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   PRIMA SEZIONE   ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   (Ricorso n. 2947/06)   SENTENZA   STRASBURGO   aprile 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’articolo 44   § 2 della Convenzione. Può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   Nel caso Ismoilov ed altri c. Russia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Christos Rozakis, Presidente,   Anatoly Kovler,   Elisabeth Steiner,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, giudici,   e Søren Nielsen, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 marzo 2008,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quella data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 2947/06) contro la Federazione   russa, presentato alla Corte ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la   salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la   Convenzione”) da dodici cittadini uzbechi, il sig. Ilhomjon Ismoilov, il sig.   Rustam Naimov, il sig. Izzatullo Muhametsobirov, il sig. Abdurrauf   Muhamadsobirov, il sig. Sardorbek Ulughodjaev, il sig. Obboskhon   Makhmudov, il sig. Umarali Alimov, il sig. Kabul Kasimhujayev, il sig.   Hurshid Hamzaev, il sig. Iskanderbek Usmanov, il sig. Shkrullo Sabirov, ed   il sig. Mahmud Rustamhodjaev, e da un cittadino kirghiso, il sig. Mamirgon   Tashtemirov (“i ricorrenti”), in data 18 gennaio 2006.   2. I ricorrenti, ai quali è stata accordata l’assistenza legale, sono   rappresentati dinanzi alla Corte dalla sig.ra I. Sokolova, avvocato in   Ivanovo. Il Governo russo (“il Governo”) è stato dapprima rappresentato dal   sig. P. Laptev, l’ex rappresentante della Federazione russa presso la Corte   europea dei diritti dell’uomo, e in seguito dal suo nuovo rappresentante, la   sig.ra V. Milinchuk.   3. Il 7 agosto 2006 il Presidente della Camera ha indicato al Governo   convenuto di non estradare i ricorrenti in Uzbekistan sino a nuovo avviso   (art. 39 del Regolamento). Il 12 dicembre 2006 la Corte ha confermato la   misura provvisoria ed ha accordato priorità alla trattazione del ricorso (art.   del Regolamento).   4. Il 12 dicembre 2006 la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente   irricevibile e ha deciso di comunicare al Governo le doglianze dei ricorrenti   secondo cui la loro estradizione in Uzbekistan li esporrebbe al rischio di   maltrattamenti e di un processo iniquo, che la loro detenzione nelle more del   procedimento di estradizione è stata illegale, che non c’era stato un effettivo   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   controllo giudiziario relativamente alla loro detenzione e che il loro diritto   alla presunzione di innocenza era stato violato. Ai sensi delle disposizioni   dell’art. 29 § 3 della Convenzione, la Corte ha deciso di esaminare il merito   del ricorso unitamente alla sua ricevibilità.   5. I ricorrenti ed il Governo hanno presentato ciascuno le loro   osservazioni. Delle osservazioni sono state ricevute anche dalle   organizzazioni per i diritti umani Human Rights Watch e AIRE Centre, le   quali sono state autorizzate dal Presidente ad intervenire nella procedura   scritta (art. 36 § 2 della Convenzione e art. 44 § 2 del Regolamento).   6. Il Governo si è opposto all’esame congiunto della ricevibilità e del   merito del ricorso. Dopo aver esaminato l’opposizione del Governo, la   Corte l’ha rigettata.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   A. La situazione in Uzbekistan: i fatti di Andijan del 13 maggio 2005   e le loro conseguenze   7. Secondo i rapporti di Amnesty International e di Human Rights   Watch, tra il mese di giugno e quello di agosto del 2004 ventitre uomini di   affari vennero arrestati ad Andijan (Uzbekistan). Nel settembre 2004 venti   loro dipendenti vennero fermati a Tashkent. Un altro gruppo di tredici   uomini di affari venne arrestato ad Andijan nel febbraio 2005. Tutti vennero   accusati di coinvolgimento in un’organizzazione chiamata Akramia,   accusati di reati e rinviati a giudizio.   8. Il governo uzbeco sostenne che Akramia fosse una formazione   religiosa estremista. Esso affermò che, nei suoi scritti, il capo del   movimento, Akram Yuldashev, aveva invocato la costituzione di uno Stato   islamico in Uzbekistan e la cacciata dei rappresentanti dello Stato   legittimamente eletti. Esso sostenne pure che Akramia fosse un ramo di   Hizb-ut-Tahrir, che in Uzbekistan era stato qualificato come   un’organizzazione terrorista. Al contrario, Akram Yuldashev ha sempre   sostenuto fermamente di non avere alcun interesse per la politica. Egli   affermò di non avere mai invocato il rovesciamento delle autorità costituite   o l’istituzione di uno Stato islamico. I suoi scritti non accennavano a   problemi politici, ma piuttosto riguardavano temi generali di ordine morale.   Intorno a lui si era formata una cerchia di simpatizzanti, che cercavano di   seguire la sua concezione dell’Islam nella loro vita. I sostenitori di Akram   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   Yuldashev affermarono che non esisteva un qualcosa di simile ad un gruppo   organizzato noto come Akramia. Il nome “Akramia” fu ricavato da una   corte uzbeca nel 1999 dal nome di battesimo di Akram Yuldashev. Per di   più, Akram Yuldashev e i suoi sostenitori negarono di avere dei legami con   Hizb-ut-Tahrir.   9. Il verdetto relativo ai ventitre uomini di affari era atteso per l’11   maggio 2005. Tuttavia, la sua pronuncia venne rinviata. Un gruppo di   sostenitori, che si radunò dinanzi al palazzo di giustizia per proclamare   l’innocenza degli uomini di affari e chiedere giustizia, venne arrestato l’11   ed il 12 maggio 2005.   10. Nelle prime ore del 13 maggio 2005 degli uomini armati assalirono   parecchi edifici governativi e caserme delle forze armate ad Andijan,   uccidendo e ferendo diverse sentinelle, ed impossessandosi di armi e di un   veicolo militare. Essi penetrarono nel carcere cittadino, dove liberarono gli   uomini di affari e centinaia di carcerati in attesa di giudizio o già   condannati, e poi occuparono un edificio del governo regionale sulla piazza   principale e presero parecchi ostaggi.   11. Allo stesso tempo migliaia di civili disarmati si riunirono nella   piazza principale, dove molti chiesero a gran voce giustizia e di porre fine   alla miseria. All’inizio della serata le forze di sicurezza circondarono i   dimostranti e cominciarono a sparare indiscriminatamente sulla folla. I   dimostranti tentarono di scappare. Secondo i testimoni oculari, vennero   uccise centinaia di persone, compresi donne e bambini. Le autorità uzbeche   negano ogni responsabilità per le morti, attribuendone la colpa ad   organizzazioni “estremiste” islamiche, quali Akramia e Hizb-ut-Tahrir, che   erano decise a rovesciare il governo e ad instaurare uno Stato islamico in   Uzbekistan.   12. Centinaia di persone sospettate di coinvolgimento nei fatti del 13   maggio furono fermate ed accusate. I capi di imputazione includevano   “terrorismo” ed omicidio premeditato ed aggravato – reati puniti con la pena   capitale – nonché il tentativo di sovvertire l’ordinamento costituzionale e   l’organizzazione di disordini di massa. Almeno 230 persone furono   giudicate colpevoli e condannate da dodici a ventidue anni di reclusione per   la loro presunta partecipazione alla sommossa. Tutti i processi, tranne uno,   furono celebrati a porte chiuse. I parenti degli imputati e gli osservatori   internazionali si videro negare l’accesso all’aula di udienza. Gli osservatori   dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e   di Human Rights Watch, che furono presenti all’unico processo pubblico da   settembre a novembre 2005, furono unanimi nel concludere che il processo   si è svolto in modo molto distante dagli standard internazionali. Essi   osservarono che tutti gli imputati si dichiaravano colpevoli rispetto alle   accuse di “terrorismo” e chiedevano clemenza, mentre alcuni chiedevano   addirittura di essere condannati a morte. Le loro confessioni, che vennero   ottenute da loro durante la detenzione in incommunicado anteriore al   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   processo, seguivano di pari passo la formulazione dell’atto di accusa. Gli   osservatori manifestarono la preoccupazione che gli imputati potessero   essere stati sottoposti a tortura e che le loro confessioni potessero essere   state estorte sotto coercizione. Agli avvocati nominati non venne concesso   di accedere ai centri di detenzione o all’aula di udienza e fu loro impedito di   rappresentare i loro clienti. Gli imputati furono rappresentati da difensori di   nomina statale, i quali non prepararono una difesa efficace degli imputati   stessi. Non ci fu alcun esame in contraddittorio di imputati o testimoni, e   non vennero formulate contestazioni sulle deposizioni. Per la difesa non   venne chiamato a deporre nessun testimone. La pubblica accusa non   presentò nessuna perizia legale, balistica o medica, né produsse dei   documenti o chiamò dei periti a deporre. Tutti gli imputati furono giudicati   colpevoli, in prevalenza sulla base delle loro confessioni, e condannati a   periodi di reclusione da quattordici a vent’anni (si vedano il rapporto di   Human Rights Watch del 12 maggio 2006 “Il massacro di Andijan: un anno   dopo, ancora niente giustizia”; ed il rapporto del 21 aprile 2006 della   OSCE/ODIHR “Monitoraggio dei processi in Uzbekistan   settembre/ottobre 2005”).   – B. I precedenti dei ricorrenti e il loro arrivo in Russia   13. Tutti i ricorrenti hanno dichiarato di essere musulmani. Essi hanno   negato di appartenere a qualsivoglia organizzazione politica o religiosa.   14. Nel 2000 il sig. Muhamadsobirov venne arrestato in Uzbekistan dal   Servizio di Sicurezza Nazionale dell’Uzbekistan (“l’SNB”). Egli ha   dichiarato che gli agenti dell’SNB lo avevano ripetutamente picchiato,   minacciato di violentare sua moglie e gli avevano chiesto di riconoscersi   colpevole della progettazione di un violento rovesciamento dello Stato. In   seguito fu condannato per la distribuzione di volantini islamici. In carcere il   sig. Muhamadsobirov venne ripetutamente picchiato dai secondini e   torturato con scosse elettriche. Veniva rinchiuso in una cella di punizione se   pregava. Il cibo era scarso e i detenuti stavano patendo la fame. Fu rimesso   in libertà nel 2003. Gli agenti dell’SNB lo minacciarono ripetutamente di   arrestarlo di nuovo e di inventare nuove accuse. Egli partì per la Russia il 19   febbraio 2004.   15. Suo fratello, il sig. Muhametsobirov, si trasferì in Russia nel 2000.   Da allora ha sempre vissuto in Russia.   16. Il sig. Kasimhujayev ed il sig. Rustamhodjaev vivono in Russia dal   2001.   17. Il sig. Usmanov, il sig. Naimov, il sig. Makhmudov, ed il sig.   Alimov erano soci in società private di Tashkent o Andijan. Il sig. Ismoilov,   il sig. Ulughodjaev, ed il sig. Sabirov erano dipendenti di società private.   Nell’autunno 2004 le autorità tributarie e l’SNB lanciarono un’inchiesta   sulle questioni fiscali delle società. I ricorrenti vennero ripetutamente   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   interrogati su questioni di affari e sulla presunta partecipazione loro o di   loro congiunti alle attività di Akramia. Gli agenti dell’SNB minacciarono di   arrestare il sig. Ulughodjaev ed il sig. Sabirov. Nel gennaio 2005 furono   arrestati i soci in affari dei signori Usmanov, Makhmudov e Alimov.   18. Il sig. Naimov venne arrestato dall’SNB nel settembre 2004 e tenuto   in stato di arresto per quindici giorni. Egli ha affermato di essere stato   sottoposto a ripetuti pestaggi e di essere stato interrogato sui suoi affari e   sulla sua presunta appartenenza ad Akramia. Dopo il rilascio venne   convocato presso l’ufficio dell’SNB in diverse occasioni, nelle quali gli   agenti dell’SNB minacciarono lui e la sua famiglia.   19. I signori Usmanov, Naimov, Makhmudov, Alimov, Ismoilov,   Ulughodjaev e Sabirov abbandonarono l’Uzbekistan per la Russia tra   gennaio e marzo del 2005, per paura di persecuzioni.   20. Il sig. Hamzaev possedeva una società nella città di Kokand   (Uzbekistan). Non è mai stato ad Andijan. Ha compiuto un viaggio in   Russia per affari il 23 aprile 2005.   21. Prima del 2003 il sig. Tashtemirov viveva in Kirghizistan. Nel 2003   si è trasferito in Turchia. Non è mai stato in Uzbekistan. Nel giugno 2005 è   andato in Russia per un viaggio d’affari.   22. Il 13 maggio 2005 tutti i ricorrenti, ad eccezione dei signori   Tashtemirov e Kasimhujayev, si trovavano in Russia. Il sig. Tashtemirov   era in Turchia ed il sig. Kasimhujayev si trovava ad Andijan. Tuttavia, egli   ha negato ogni coinvolgimento nei fatti di Andijan.   23. Dopo i fatti di maggio due fratelli del sig. Ismoilov vennero arrestati.   La loro sorte rimane sconosciuta.   C. L’arresto dei ricorrenti e la richiesta della loro estradizione in   Uzbekistan   24. Il 2 febbraio 2005 la procura di Tashkent accusò il sig. Naimov di   appartenere ad Akramia e lo incriminò per organizzazione di un complotto   criminale, tentativo di sovversione dell’ordinamento costituzionale   dell’Uzbekistan, appartenenza ad un’organizzazione illegale e possesso e   distribuzione di materiale sovversivo (artt. 159 § 4, 242 § 1, 244-1 § 3, e   244-2 § 1 del codice penale uzbeco). Il 25 maggio 2005 ne ordinò l’arresto.   25. Il 17, 18 e 19 giugno 2005 l’ufficio del procuratore dell’Uzbekistan   incriminò gli altri ricorrenti per appartenenza ad organizzazioni estremiste,   quali Akramia, Hizb-ut-Tahrir ed il Movimento Islamico del Turkestan,   finanziamento di attività terroristiche, tentativo di sovversione violenta   dell’ordinamento costituzionale dell’Uzbekistan, omicidio aggravato ed   organizzazione di disordini di massa in data 13 maggio 2005 ad Andijan   (reati previsti dagli artt. 97 § 2 (a, d, j ed m), 155 § 3 (a e b), 159 § 3 (b),   § 2 e 244 del codice penale uzbeco). Alcuni ricorrenti vennero   incriminati anche per coinvolgimento in attività sovversive, possesso   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   illegale di armi da fuoco e diffusione di materiali suscettibili di minare la   pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, in associazione con altri soggetti e   con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose (artt. 161, 244-1 § 3,   244-2 e 247 § 3 del codice penale uzbeco). Nelle stesse date le procure di   Tashkent e di Andijan ordinarono l’arresto dei ricorrenti.   26. Al tempo di quei fatti, l’omicidio aggravato (art. 97 § 2 del codice   penale) ed il terrorismo (art. 155 § 3 del codice penale) erano reati puniti   con la pena capitale in Uzbekistan. Tuttavia, l’Uzbekistan ha abolito la pena   di morte con efficacia dal 1° gennaio 2008 e l’ha sostituita con l’ergastolo.   Gli altri reati sono punibili con periodi di reclusione da cinque a vent’anni.   27. I ricorrenti hanno affermato di essere stati arrestati ad Ivanovo il 18   giugno 2005. Non erano stati informati delle ragioni del loro arresto. Il 20   giugno 2005 erano stati interrogati da agenti dell’SNB provenienti   dall’Uzbekistan, che li avevano picchiati e avevano minacciato di torturarli   in Uzbekistan. Era stato loro detto che sarebbero stati costretti a confessare   diversi reati e che sarebbero stati condannati a lunghi periodi di reclusione o   alla pena capitale.   28. I documenti formati da varie autorità statali indicano date e motivi,   tra loro in contrasto, dell’arresto dei ricorrenti. Così, il funzionario preposto   alla stazione di polizia della circoscrizione di Oktyabrskiy ha affermato che   i signori Ismoilov, Usmanov e Tashtemirov erano stati arrestati il 19 giugno   e accusati di illeciti amministrativi per aver proferito oscenità in   pubblico ed essersi rifiutati di mostrare documenti di identità. Un rapporto   di polizia datato 20 giugno 2005 ha indicato che i ricorrenti erano stati   arrestati quel giorno perché erano ricercati dalla polizia uzbeca. Tuttavia, in   una lettera del 16 gennaio 2006, il dipartimento di polizia regionale di   Ivanovo ha affermato che tutti i ricorrenti erano stati arrestati il 19 giugno   2005.   29. Il 20 giugno 2005 la polizia di Ivanovo informò la polizia di   Tashkent dell’arresto dei ricorrenti. Nello stesso giorno la procura di   Tashkent chiese alla procura di Ivanovo di mantenere i ricorrenti in stato di   arresto in attesa dell’estradizione.   30. Nel luglio 2005 la Procura Generale della Federazione russa   ricevette le richieste per l’estradizione dei ricorrenti dal Procuratore   Generale dell’Uzbekistan. La procura uzbeca assicurò che, senza il   consenso della Russia, i ricorrenti non sarebbero stati estradati verso uno   Stato terzo, né sarebbero stati perseguiti o puniti per reati commessi prima   dell’estradizione e non menzionati nella domanda di estradizione. Dichiarò   anche che, dopo aver scontato le loro condanne, essi sarebbero stati liberi di   lasciare l’Uzbekistan.   31. In data 21 luglio 2005 il Primo Sostituto Procuratore Generale   dell’Uzbekistan fornì ulteriori garanzie. Promise che i ricorrenti non   sarebbero stati sottoposti alla pena di morte, a tortura, violenza o altre forme   di trattamento o pena inumana o degradante. I loro diritti di difesa sarebbero   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   stati rispettati e sarebbero stati muniti di un legale. Assicurò anche che le   autorità uzbeche non avevano alcuna intenzione di perseguitare i ricorrenti   per motivi politici, a causa della loro razza, origine etnica, o per le loro   opinioni religiose o politiche. Il loro intento era quello di perseguire i   ricorrenti per la commissione di reati particolarmente gravi.   32. La procura di Ivanovo svolse un’inchiesta ed accertò che nessuno dei   ricorrenti, tranne il sig. Kasimhujayev, aveva lasciato la Russia nel maggio   2005. Il sig. Kasimhujayev era stato ad Andijan dal 10 al 25 maggio 2005. Il   sig. Tashtemirov era arrivato in Russia dalla Turchia nel giugno 2005.   Nessuno dei ricorrenti aveva eseguito trasferimenti di denaro verso   l’Uzbekistan nel 2005.   D. Ricorso per detenzione illegale   33. Il 14 luglio 2005 il difensore dei ricorrenti lamentò dinanzi alle Corti   delle circoscrizioni Sovetskiy e Frunzenskiy di Ivanovo che la loro   detenzione era illegale. Ella sostenne che ai ricorrenti non erano stati   notificati ordini di detenzione. Il 15 luglio 2005 (le decisioni sono datate 15   maggio 2005, ma questo sembra essere un refuso) le Corti delle   circoscrizioni Sovetskiy e Frunzenskiy di Ivanovo rigettarono i ricorsi   perché il difensore non aveva indicato quali atti od omissioni dei funzionari   statali intendeva censurare, il che rendeva impossibile stabilire se esse erano   territorialmente competenti ad esaminare i ricorsi.   34. I ricorrenti non proposero appello.   E. Ordine di detenzione   35. Con separate decisioni del 20, 25, 27, 28 e 29 luglio 2005, le Corti   delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy e Leninskiy di   Ivanovo ordinarono la detenzione dei ricorrenti in attesa dell’estradizione   sulla base degli artt. 108 e 466 del codice di procedura penale russo (si   vedano sotto i paragrafi 85 e 87). Esse fecero riferimento alla gravità delle   accuse ed al rischio che i ricorrenti si rendessero latitanti, reiterassero i reati   o ostacolassero le indagini. Venne anche richiamata l’attenzione sul fatto   che i ricorrenti si erano resi latitanti fuggendo dall’Uzbekistan in Russia. Le   corti ritennero che non fosse possibile applicare una misura meno restrittiva   e che soltanto la detenzione potesse garantire la loro estradizione e   “l’esecuzione di ogni pena che potrebbe essere imposta”. Le corti non   fissarono un limite di tempo alla detenzione.   36. Il 9 o l’11 agosto 2005 la Corte regionale di Ivanovo confermò le   decisioni in appello.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   F. Ricorsi per la liberazione   37. Il 20 giugno 2006 la difesa dei ricorrenti chiese al direttore del   centro di carcerazione preventiva di liberare i ricorrenti. In particolare, il   loro legale asserì che l’art. 109 del codice di procedura penale fissava la   durata massima della carcerazione preventiva in dodici mesi (si veda sotto il   paragrafo 85). Un’ulteriore proroga era consentita soltanto in circostanze   eccezionali. Poiché la durata della detenzione non era stata prorogata a   seguito della scadenza del periodo di dodici mesi il 20 giugno 2006, la   successiva detenzione dei ricorrenti era illegale.   38. Il 21 giugno 2006 il direttore del centro di carcerazione preventiva   rispose che l’art. 109 non si applicava ai casi di detenzione in attesa di   estradizione e si rifiutò di rimettere i ricorrenti in libertà.   39. Il difensore impugnò quella decisione di rigetto dinanzi ad un   tribunale, ai sensi degli artt. 254 e 258 del codice civile (si veda sotto il   paragrafo 89). Il 26 ed il 28 giugno 2006 la Corte della circoscrizione   Oktyabrskiy di Ivanovo respinse l’impugnazione, affermando che la stessa   doveva essere esaminata in sede penale, e non in sede civile. Il 31 luglio, il   7, 21 e 23 agosto 2006 la Corte regionale di Ivanovo confermò quelle   decisioni in appello.   40. Il 30 giugno 2006 il difensore dei ricorrenti presentò istanza ai   pubblici ministeri delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy   e Leninskiy per chiederne il rilascio. Il 3 ed il 10 luglio 2006 i pubblici   ministeri rigettarono le loro istanze. Essi misero in evidenza che il diritto   interno non prevedeva un termine massimo per la carcerazione in attesa di   estradizione, né disciplinava un procedimento per la proroga di tale   detenzione.   41. Nel luglio 2006 il legale presentò ricorsi per la liberazione alle Corti   delle circoscrizioni Sovetskiy, Oktyabrskiy, Frunzenskiy e Leninskiy di   Ivanovo. Ella ripropose le argomentazioni esposte nell’istanza del 20 giugno   e sostenne che il direttore del centro di carcerazione preventiva ed i   pubblici ministeri, nel negare la liberazione, avevano agito in contrasto con   la legge.   42. Il 1° agosto 2006 la Corte della circoscrizione Sovetskiy si rifiutò di   prendere in considerazione i ricorsi per il rilascio. Ritenne, innanzitutto, che   essi non potessero essere esaminati in sede penale, perché non vi erano   procedimenti penali in corso nei confronti dei ricorrenti in Russia. Inoltre,   ritenne che il diritto interno non fissava un termine massimo per la   detenzione in attesa di estradizione e aggiunse:   “Fondamentalmente il diritto russo vieta la detenzione che sia in modo   inammissibile eccessiva, illimitata e priva di controllo.   Non si può definire la detenzione [dei ricorrenti] come inammissibilmente   eccessiva, illimitata o priva di controllo, perché essa non ha superato il limite   temporale fissato nell’art. 109 del codice di procedura penale.   Copyright © 2008 UFTDU     SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   [I ricorrenti] erano tenuti in stato di arresto in attesa delle decisioni della Procura   Generale di estradar[li] in Uzbekistan. Quelle decisioni furono adottate soltanto il [27,   luglio o 1° agosto 2006].   Per di più, la detenzione [dei ricorrenti] fu protratta in conseguenza della [loro]   istanza al Servizio Federale Migrazione della Regione di Ivanovo per ottenere lo   status di rifugiati e delle [loro] impugnazioni dinanzi ai tribunali delle decisioni del   Servizio Federale Migrazione. Perciò, la detenzione non è stata eccessiva.”   43. Il 24 agosto 2006 la Corte regionale di Ivanovo confermò quella   decisione in appello. Essa approvò l’argomentazione della Corte distrettuale   ed indicò che i ricorsi dovevano essere esaminati in sede civile.   44. Il 26 luglio, il 7 e l’8 settembre 2006 la Corte della circoscrizione   Frunzenskiy respinse i ricorsi del sig. Rustamhodjaev e del sig.   Kasimhujayev, perché i loro ricorsi non potevano essere esaminati in sede   penale. Mise in evidenza anche che l’art. 109 del codice di procedura penale   non si applicava alla detenzione in attesa di estradizione. Il 17 ottobre 2006   la Corte regionale di Ivanovo confermò quelle decisioni in appello.   45. I ricorsi del sig. Tashtemirov furono respinti con decisioni del 28   luglio e del 4 settembre 2006 dalla Corte della circoscrizione Oktyabrskiy,   la quale ritenne che il diritto interno non fissava un termine massimo per la   detenzione in attesa di estradizione e che non c’era nessun motivo per   modificare la misura preventiva. Il 22 agosto ed il 28 settembre 2006 la   Corte regionale di Ivanovo confermò quelle decisioni in appello.   46. Il sig. Alimov impugnò la decisione di non liberarlo ai sensi dell’art.   del codice di procedura penale (si veda sotto il paragrafo 86). Il 18   settembre 2006 la Corte della circoscrizione Leninskiy si rifiutò di prendere   in considerazione il suo ricorso. Giudicò che tali ricorsi dovevano essere   presentati ad un tribunale territorialmente competente in relazione al luogo   in cui erano state svolte le indagini preliminari. Poiché il sig. Alimov non   era sottoposto ad alcuna inchiesta in Russia, il suo ricorso per la liberazione   non poteva essere esaminato nell’ambito di un procedimento penale russo.   Indicò che il ricorso per il rilascio avrebbe dovuto essere esaminato in sede   civile. Il 17 ottobre 2006 la Corte regionale di Ivanovo annullò quella   decisione perché illegittima. Il 7 novembre 2006 la Corte della   circoscrizione Leninskiy si rifiutò di prendere in considerazione il ricorso   per le stesse ragioni di prima. Il 5 dicembre 2006 la Corte regionale di   Ivanovo confermò la decisione in appello.   47. I ricorrenti impugnarono nuovamente la decisione di non rimetterli   in libertà in sede civile. Con separate decisioni del 22 gennaio 2007 la Corte   della circoscrizione Oktyabrskiy rifiutò di esaminare i ricorsi, poiché essi   non potevano essere esaminati in sede civile. Ritenne che i ricorsi dovessero   essere esaminati in sede penale. Il 12 ed il 19 marzo 2007 la Corte regionale   di Ivanovo confermò le decisioni in appello.   48. Nel gennaio 2007 i ricorrenti presentarono istanze per essere rimessi   in libertà a pubblici ministeri a vari livelli, ma senza successo.     Copyright © 2008 UFTDU       SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   49. Con separate decisioni del 2 e del 5 marzo 2007, le Corti delle   circoscrizioni Sovetskiy, Leninskiy, Frunzenskiy e Oktyabrskiy disposero   d’ufficio la liberazione dei ricorrenti. Ritennero che l’art. 109 del codice di   procedura penale fosse applicabile alla detenzione in attesa di estradizione e   che esso stabilisse un termine massimo di detenzione di diciotto mesi.   Poiché erano stati detenuti per più di venti mesi, i ricorrenti dovevano essere   liberati immediatamente.   50. Il 5 marzo 2007 i ricorrenti furono rimessi in libertà.   51. Il 27 marzo 2007 la Corte regionale di Ivanovo confermò le   decisioni del 2 e del 5 marzo 2007 in appello.   G. Istanze per ottenere lo status di rifugiati   52. Il 5 agosto 2005 i ricorrenti fecero istanza al Servizio Federale   Migrazione russo (“l’FMS”) per ottenere lo status di rifugiati. In particolare,   affermarono di aver lasciato l’Uzbekistan per paura di persecuzioni in   relazione alle loro attività commerciali. I ricorrenti sostennero che alcuni di   loro o dei loro parenti avevano un passato personale di procedimenti   giudiziari illegittimi. Negarono di appartenere ad Akramia o qualsivoglia   coinvolgimento nei fatti di Andijan. Sostennero che le accuse contro di loro   erano infondate e che il procedimento nei loro confronti era arbitrario e   politicamente motivato.   53. Il 25 gennaio 2006 l’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni   Unite (“l’UNHCR”) intervenne a sostegno delle loro istanze. Il   Commissariato sostenne che Akramia fosse un gruppo pacifico non violento   di discepoli degli insegnamenti di Akram Yuldashev. Nei suoi scritti,   Akram Yuldashev invitava gli uomini di affari musulmani a collaborare e ad   aiutare i poveri. Non c’era alcuna prova del coinvolgimento del gruppo in   attività estremiste. Si riteneva che gli uomini di affari musulmani di   successo fossero perseguitati in Uzbekistan a causa della loro popolarità e   della loro influenza sulla popolazione locale. Inoltre continuò:   “Secondo l’UNHCR, in Uzbekistan il procedimento penale nei confronti di persone   accusate di coinvolgimento nelle attività di organizzazioni religiose estremiste può   essere arbitrario per natura e può risolversi in violazioni di diritti umani inalienabili,   comprendenti l’arresto arbitrario, la tortura, violazioni delle garanzie dell’equo   processo, l’applicazione di una pena sproporzionata rispetto al reato commesso.   Inoltre, poiché le autorità uzbeche non tollerano nessuna forma di opposizione, c’è un   rischio elevato di attribuzione dell’appartenenza a tali organizzazioni religiose a   persone che sono state notate per le loro opinioni dissidenti o che sono percepite dalle   autorità come sostenitori dei gruppi di opposizione. Perciò, c’è un grosso rischio che   persone implicate nelle attività di tali organizzazioni religiose, o alle quali un simile   coinvolgimento viene attribuito dalle autorità, possano essere perseguitate per i motivi   elencati nella Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati, che è stata   ratificata dalla Federazione russa nel 1993, specialmente se si tiene conto della   mancanza di un sistema effettivo di garanzie legali in [Uzbekistan].”     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   54. L’UNHCR, inoltre, sostenne che il rischio di persecuzioni era   cresciuto dopo i fatti di Andijan.   55. Il 10 febbraio 2006 anche Human Rights Watch appoggiò la   domanda dei ricorrenti per lo status di rifugiati. Human Rights Watch   sostenne quanto segue:   “Siamo molto preoccupati per la sorte [dei ricorrenti] se la loro istanza viene   respinta ed essi vengono estradati in Uzbekistan. Si tratterebbe di una violazione del   divieto di rimandare singoli individui verso un Paese, dove essi affronteranno il   rischio di essere sottoposti a tortura … In Uzbekistan … il ricorso alla tortura è   sistematico. Le persone accusate di partecipazione ai moti di Andijan corrono un   maggior rischio di essere torturate: abbiamo documentato decine di casi di estorsione   di confessioni mediante tortura ed altre forme di trattamento inumano e degradante.   Le confessioni ottenute sotto coercizione fungono da base per il procedimento   penale. I processi delle persone incriminate in relazione al massacro di maggio in   Andijan sono stati molto al di sotto degli standard processuali internazionali. I   tribunali in Uzbekistan non sono indipendenti, gli imputati sono privati del loro diritto   ad una difesa efficace, e le condanne si fondano esclusivamente su dubbie confessioni   di imputati e deposizioni dei testimoni di accusa. In violazione del diritto uzbeco e del   diritto internazionale, i casi di decine di imputati vengono esaminati in processi a   porte chiuse. Seri dubbi sono stati espressi dall’Alto Commissariato per i diritti umani   delle Nazioni Unite, per quanto riguarda l’equità dei processi di Andijan.”   56. Il 16 marzo 2006 un vice-capo del Dipartimento regionale di   Ivanovo dell’FMS respinse le istanze con riferimento alle sezioni 1 § 1 (1) e   § 1 (1 e 2) della legge sui rifugiati (si vedano sotto i paragrafi 92 e 93).   Egli ritenne che i ricorrenti non fossero stati perseguitati per le loro opinioni   politiche o religiose, o per la loro condizione sociale. Essi erano stati   perseguiti per la commissione di gravi reati, che erano punibili secondo il   diritto penale russo. In particolare, erano stati incriminati per il sostegno a   Hizb-ut-Tahrir e al Movimento islamico del Turkestan, che erano stati   riconosciuti dalla Corte Suprema russa come organizzazioni terroristiche e   le cui attività vennero vietate in Russia. Notò inoltre che le autorità uzbeche   si erano impegnate a non applicare la pena di morte ai ricorrenti e a   garantire che i ricorrenti non sarebbero stati sottoposti a tortura o   maltrattamenti e sarebbero stati dotati di un avvocato difensore.   57. I ricorrenti impugnarono le decisioni di rigetto dinanzi alla Corte   della circoscrizione Oktyabrskiy di Ivanovo. Essi sostennero che i veri   motivi, che stavano dietro al procedimento instaurato nei loro confronti,   erano di natura politica e che in realtà venivano perseguitati per le loro   attività economiche coronate da successo. Sostennero anche che c’era un   grosso rischio che in Uzbekistan essi sarebbero stati torturati e processati   iniquamente.   58. L’8, il 9, 13, 15 e 16 giugno 2006 la Corte della circoscrizione   Oktyabrskiy confermò le decisioni del 16 marzo 2006. Giudicò che i   ricorrenti erano venuti in Russia per trovare lavoro. Essi non avevano   provato di avere abbandonato l’Uzbekistan per paura di essere perseguitati a     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   causa delle loro opinioni religiose o politiche, o della loro condizione   sociale. Nelle decisioni relative ad alcuni ricorrenti aggiunse anche:   “La corte considera che il Dipartimento regionale di Ivanovo del Servizio Federale   Migrazione ... abbia correttamente trascurato i fatti di Andijan e i loro strascichi,   perché [i ricorrenti] hanno negato … ogni coinvolgimento in quei fatti ed erano   arrivati in Russia molto prima che essi accadessero.”   59. La corte concluse che i ricorrenti non rispondevano ai requisiti   previsti dalla sezione 1 § 1 (1) della legge sui rifugiati e non potevano   quindi vedersi riconoscere lo status di rifugiati. Tuttavia, annullò il   riferimento nelle decisioni del 16 marzo 2006 alla sezione 2 § 1 (1 e 2) della   legge sui rifugiati, perché le autorità uzbeche non avevano provato al di là di   ogni ragionevole dubbio che i ricorrenti avessero commesso un crimine   contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità o un grave   reato di natura diversa da quella politica.   60. Il 5 luglio 2006 l’UNHCR concesse ai ricorrenti lo status di rifugiato   (mandate refugee).   61. Il 12, 17, 19, 24 e 26 luglio 2006 la Corte regionale di Ivanovo   confermò in appello le decisioni della Corte della circoscrizione   Oktyabrskiy.   62. Il 14 agosto 2006 i ricorrenti presentarono istanza all’FMS della   regione di Ivanovo per ottenere asilo politico provvisorio per ragioni   umanitarie. Sostennero che in Uzbekistan c’era il rischio di maltrattamenti e   di un processo iniquo.   63. Il 14 novembre 2006 il sostituto capo del Dipartimento regionale di   Ivanovo dell’FMS respinse le loro istanze. Ritenne che non sussistessero   ragioni umanitarie che giustificassero l’asilo temporaneo. I ricorrenti   godevano di buona salute, non c’era alcun conflitto armato in Uzbekistan e   la situazione relativa ai diritti umani stava migliorando. In particolare,   secondo il rapporto dell’FMS sulla situazione in Uzbekistan erano state   adottate più di trecento leggi sui diritti umani. La Corte Suprema aveva   emesso una circolare che diffidava dalla pronuncia di condanne fondate su   confessioni estorte sotto coercizione o durante la detenzione in   incommunicado. La pena di morte era stata abolita a partire dal 1° gennaio   2008.   64. I ricorrenti impugnarono le decisioni di rigetto dinanzi alla Corte   della circoscrizione Oktyabrskiy di Ivanovo, ribadendo i loro timori di   subire maltrattamenti ed un processo iniquo in Uzbekistan. Essi produssero,   a sostegno delle loro allegazioni, rapporti dell’Assemblea Generale delle   Nazioni Unite, dell’incaricato speciale delle Nazioni Unite per la tortura e di   Human Rights Watch.   65. Con separate decisioni del 30 novembre, 1°, 4 ed 11 dicembre 2006   la Corte della circoscrizione Oktyabrskiy annullò le decisioni del 14   novembre 2006. Essa giudicò che i rapporti prodotti dai ricorrenti   contenessero prove ben documentate del ricorso generalizzato alla tortura in     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   Uzbekistan. Il sostituto capo del Dipartimento regionale di Ivanovo   dell’FMS aveva trascurato quei rapporti. Aveva trascurato anche la   circostanza che ai ricorrenti era stato concesso lo status di rifugiati da parte   dell’UNHCR. La conclusione che i ricorrenti non correvano alcun rischio di   maltrattamenti, se rimandati in Uzbekistan, era stata ipotetica e non era stata   provata. Il rapporto dell’FMS sulla situazione in Uzbekistan non poteva   costituire una prova, perché era generico e non conteneva alcun riferimento   alle sue fonti di informazione. La Corte rinviò all’autorità amministrativa la   domanda dei ricorrenti volta ad ottenere l’asilo temporaneo per un riesame   da parte del Dipartimento regionale di Ivanovo dell’FMS.   66. Il Dipartimento regionale di Ivanovo dell’FMS propose appello. Il   febbraio 2007 la Corte regionale di Ivanovo confermò le decisioni della   Corte della circoscrizione Oktyabrskiy con riguardo ai signori Makhmudov,   Ulughodjaev e Hamzaev. Il 30 gennaio 2007 il Dipartimento regionale di   Ivanovo dell’FMS ritirò gli appelli proposti nei confronti degli altri   ricorrenti.   67. Sembra che ad oggi non sia stata adottata alcuna decisione sulla   domanda dei ricorrenti di asilo temporaneo.   H. Le decisioni di estradare i ricorrenti ed i conseguenti   procedimenti d’appello   68. Il 27 ed il 31 luglio ed il 1° agosto 2006 il Primo Sostituto   Procuratore Generale della Federazione russa decise di concedere   l’estradizione dei ricorrenti in Uzbekistan. Le decisioni relative ad alcuni   ricorrenti erano formulate come segue:   “Nella notte del 12-13 maggio 2005 [un ricorrente], agendo nell’ambito di una   associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-   ut-Tahrir al-Islami, ha commesso i seguenti reati con circostanze aggravanti: tentato   rovesciamento dell’ordinamento costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan,   omicidio, terrorismo ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento   di destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”   69. Le decisioni relative agli altri ricorrenti erano formulate come segue:   “[Un ricorrente] è stato membro di un’organizzazione estremista; ha diffuso   materiali suscettibili di minare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico, in   associazione con altri soggetti e con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose.   Nella notte del 12-13 maggio 2005 [il ricorrente], agendo nell’ambito di una   associazione a delinquere ed essendo un membro del partito estremista religioso Hizb-   ut-Tahrir al-Islami, si è procurato illegalmente armi e munizioni e ha commesso i   seguenti reati con circostanze aggravanti: il tentato rovesciamento dell’ordinamento   costituzionale della Repubblica dell’Uzbekistan, omicidio, terrorismo, attività   sovversive ed organizzazione di disordini di massa in Andijan con l’intento di   destabilizzare la situazione socio-politica in Uzbekistan.”   70. I provvedimenti di estradizione vennero concessi con riguardo ai   reati di omicidio aggravato, terrorismo, costituzione di un’organizzazione     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   illegale ed appartenenza alla stessa, possesso illegale di armi e   partecipazione a disordini di massa. Tuttavia, il procuratore si rifiutò di   estradare i ricorrenti per il tentativo di rovesciamento dell’ordinamento   costituzionale dell’Uzbekistan e per la diffusione di materiali suscettibili di   minare la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico in associazione con altri   soggetti e con il sostegno finanziario di organizzazioni religiose, perché   questi fatti non costituivano reato secondo il diritto penale russo.   71. La difesa dei ricorrenti impugnò le decisioni dinanzi ad un tribunale.   In particolare, affermò che il 13 maggio 2005 i ricorrenti si trovavano in   Russia e negavano ogni coinvolgimento nei fatti di Andijan. Le accuse   contro di loro erano infondate e in realtà essi erano perseguitati dalle   autorità uzbeche a causa delle loro opinioni politiche e religiose e delle loro   attività economiche coronate da successo. I ricorrenti erano incriminati per   reati puniti con la pena di morte e c’era il rischio che, a seguito di un   processo iniquo, essi fossero condannati a morte. Essi si esponevano anche   alla tortura e ad altre forme di maltrattamento, perché il ricorso alla tortura   era generalizzato in Uzbekistan e le confessioni erano spesso estorte agli   imputati sotto coercizione. Sostenne anche che i documenti, che erano stati   prodotti dalla procura uzbeca a sostegno delle richieste di estradizione,   erano viziati. Infine, sostenne che la formulazione delle decisioni di   estradizione violava il diritto dei ricorrenti alla presunzione di innocenza.   72. Il 29 e 30 agosto, il 1°, il 4, 5, 12, 13, 14, 15 e 21 settembre 2006 la   Corte regionale di Ivanovo confermò le decisioni di estradizione. Ritenne   che i ricorrenti fossero accusati di reati punibili secondo il diritto penale   uzbeco e quello russo, che le autorità uzbeche avessero assicurato che i   ricorrenti non sarebbero stati torturati o condannati a morte e che le autorità   uzbeche e russe avessero seguito la procedura di estradizione stabilita dal   diritto internazionale e interno applicabile. La corte respinse la suggestione   che i ricorrenti sarebbero stati sottoposti ad un trattamento inumano e che i   loro diritti sarebbero stati violati in Uzbekistan. Ritenne inoltre che la   questione della colpevolezza o dell’innocenza dei ricorrenti non rientrasse   nell’ambito del controllo esercitabile dalle autorità estradanti. La decisione   di estradizione descriveva soltanto le accuse nei confronti dei ricorrenti e   non conteneva verdetti relativi alla loro colpevolezza. Pertanto, la   presunzione di innocenza non era stata violata.   73. I ricorrenti proposero appello. Il 28 novembre 2006 la Corte   Suprema della Federazione russa confermò le decisioni in grado di appello,   ritenendo che esse fossero legittime e giustificate.   I. I rapporti delle Istituzioni delle Nazioni Unite e delle   organizzazioni non governative sull’Uzbekistan   74. Nel suo rapporto presentato conformemente alla risoluzione della   Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite 2002/38     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   (E/CN.4/2003/68/Add.2) l’incaricato speciale per la questione della tortura,   Theo van Boven, ha descritto la situazione in Uzbekistan come segue:   “66. Si ritiene che la combinazione della mancanza di rispetto per il principio della   presunzione di innocenza, nonostante esso sia garantito dalla Costituzione (art. 25) e   [dal codice di procedura penale] (art. 23), i poteri discrezionali degli investigatori e   dei pubblici ministeri con riguardo al contatto con i detenuti da parte degli avvocati e   dei parenti, così come la mancanza di indipendenza del potere giudiziario e la   corruzione presumibilmente diffusa negli apparati giudiziari e delle forze dell’ordine   conducano all’uso di metodi di indagine illegali. I poteri eccessivi che nei   procedimenti penali su ogni cosa spettano ai pubblici ministeri, che sono tenuti al   tempo stesso a condurre le indagini penali preliminari e a sovrintendere alle stesse, a   contestare i capi di accusa e a controllare il rispetto per le tutele legali esistenti contro   la tortura durante le indagini penali e nei luoghi di detenzione, rendono le indagini   sulle denunce oltre modo dipendenti dalla loro buona volontà.   67. L’incaricato speciale si duole della mancanza di garanzie legali, quali il diritto   all’habeas corpus ed il diritto all’accesso pronto e riservato ad un avvocato e ai   parenti. Inoltre osserva che i detenuti in attesa di giudizio sono tenuti in edifici posti   sotto la stessa autorità degli inquirenti nel caso …   68. L’incaricato speciale ritiene, sulla base delle numerose testimonianze   (comprendenti quelle su un gran numero di decessi in carcere) che ha ricevuto durante   la missione, soprattutto da coloro la cui evidente paura li ha condotti a richiedere   l’anonimato e che quindi non avevano nulla da guadagnare di persona dal fare le loro   affermazioni, che la tortura o simili maltrattamenti siano sistematici nel senso definito   dal Comitato contro la tortura. Anche se soltanto un piccolo numero di casi di tortura   può essere provato con assoluta certezza, le numerose testimonianze raccolte   coincidono a tal punto nella descrizione delle tecniche di tortura e dei luoghi e delle   circostanze in cui la tortura è praticata, che la natura pervasiva e persistente della   tortura lungo tutto il percorso investigativo non può essere negata. L’incaricato   speciale osserva anche che sembra che la tortura ed altre forme di maltrattamento   siano impiegate indiscriminatamente contro persone accusate di attività qualificate   come reati gravi, quali gli atti contro interessi dello Stato, così come contro piccoli   delinquenti ed altri.”   75. Anche l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha   affermato nella sua relazione del 1° febbraio 2006 intitolata “Rapporto   dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani e prosieguo   della Conferenza mondiale sui diritti umani. Rapporto della missione in   Kirghizistan dell’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i   diritti umani (OHCHR) concernente i fatti di Andijan, Uzbekistan, 13-14   maggio 2005” (E/CN.4/2006/119):   “42. I principali problemi pertinenti individuati dagli organi convenzionali per i   diritti umani delle Nazioni Unite e dai procedimenti speciali della Commissione si   possono riassumere come segue: violazioni del diritto alla vita, in particolare   l’esecuzione di detenuti condannati a morte nonostante le richieste di misure   provvisorie da parte del Comitato per i diritti umani; violazioni del principio del   divieto di tortura, in particolare l’impiego sistematico e diffuso della tortura, l’elevata   quantità di condanne fondate su confessioni estorte con la tortura e l’uso dei “delitti   risolti” come criterio per la promozione del personale delle forze dell’ordine;     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   violazioni delle disposizioni sull’equo processo, in particolare la mancanza di accesso   ad un legale, la mancanza di indipendenza del potere giudiziario ed il mancato rispetto   del principio della “parità delle parti”; la mancanza di una definizione di 'atti di   terrorismo'; e violazioni della libertà di pensiero e di espressione, della stampa e dei   media e della libertà di associazione e della libertà religiosa …   55. Vi è un urgente bisogno di sospendere l’espulsione verso l’Uzbekistan dei   richiedenti asilo politico uzbechi e dei testimoni oculari dei fatti di Andijan, che   affronterebbero il rischio della tortura se rimpatriati.”   76. Nel suo rapporto del 20 settembre 2005, “Uzbekistan: togliere   l’assedio alla verità su Andijan”, Amnesty International ha osservato:   “Amnesty International è preoccupata dalle voci di presunte torture o maltrattamenti   da parte di funzionari delle forze dell’ordine tra le conseguenze dei fatti di Andijan.   Singole persone, che sono state fermate e poi rilasciate, hanno affermato che i detenuti   venivano sottoposti a varie forme di tortura ed altri maltrattamenti, comprendenti   botte, bastonate nei talloni con manganelli di gomma e l’inserimento di aghi nelle   gengive e sotto le unghie delle mani. A quanto si dice, la tortura ed altri   maltrattamenti sono stati impiegati per costringere i detenuti a 'confessare' di essere   coinvolti nell’estremismo religioso. Un poliziotto di grado più elevato, che ha parlato   sotto anonimato con l’IWPR, ha affermato di aver visto dei funzionari delle forze   dell’ordine minacciare di violentare una parente di un detenuto, se egli non avesse   confessato di essere coinvolto nei fatti di Andijan. Amnesty International ha anche   ricevuto voci che i detenuti abbiano subito violenza carnale con manganelli …   Amnesty International ritiene che le persone accusate in relazione ai fatti di Andijan   rischino seriamente di essere processate in un modo che viola persino i più basilari   standard internazionali dell’equo processo. Nell’aprile 2005 il Comitato dei diritti   umani delle Nazioni Unite ha espresso la sua preoccupazione per le violazioni   permanenti del diritto ad un equo processo in Uzbekistan … In particolare, il   Comitato ha manifestato preoccupazione per il fatto che il potere giudiziario non sia   pienamente indipendente e ha puntato il dito contro l’elevato numero di condanne   fondate su 'confessioni' rese durante la carcerazione preventiva, le quali sono state   presumibilmente estorte con la tortura o altri maltrattamenti. Il Comitato ha anche   espresso preoccupazione che il diritto di accesso ad un avvocato dal momento   dell’arresto nella prassi spesso non sia rispettato …   Il 1° agosto 2005 il governo ha annunciato che avrebbe abolito la pena di morte a   partire dal 1° gennaio 2008. Amnesty International accoglie con piacere questo   sviluppo, ma è preoccupata per il fatto che, se non vengono introdotti subito   cambiamenti di grande importanza, allora una gran quantità di persone sia   verosimilmente condannata a morte e giustiziata prima del gennaio 2008. In   precedenti rapporti Amnesty International ha documentato che l’imperfetto sistema   giudiziario penale dell’Uzbekistan procura terreno fertile agli errori giudiziari e alle   esecuzioni dovute ad un errore giudiziario o a processi grossolanamente iniqui.   Amnesty International è pure preoccupata per il fatto che l’annuncio dell’agosto 2005   possa arrivare troppo tardi per proteggere quelle persone che sono state accusate di   reati puniti con la pena di morte – omicidio premeditato aggravato e terrorismo – in   relazione ai fatti di Andijan. Amnesty International ritiene che queste persone corrano   un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita in conseguenza   della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di quello che   presumibilmente sarebbe un processo iniquo. La pena di morte ha giocato un ruolo     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   importante nel giro di vite contro l’'estremismo religioso' in Uzbekistan e dozzine di   presunti 'Islamisti' sono stati condannati a morte e giustiziati senza che venisse loro   riconosciuto il diritto all’effettiva assistenza di un difensore e a preparare una difesa...   Nell’aprile 2005 il Comitato per i diritti umani ha deplorato il fatto che almeno   quindici persone siano state giustiziate dalle autorità uzbeche, mentre i loro casi erano   in attesa di una decisione dinanzi al Comitato per i diritti umani.”   77. In conclusione, Amnesty International ha dichiarato:   “Amnesty International è preoccupata per la sicurezza di tutte quelle persone che   sono state fermate con riguardo ai fatti di Andijan. Queste preoccupazioni si fondano   su un passato ben documentato dell’Uzbekistan di violazioni dei diritti umani in nome   della sicurezza nazionale. Amnesty International ritiene che tutti tali individui detenuti   corrano un grave rischio di essere sottoposti a tortura o ad altri maltrattamenti.   Amnesty International ritiene anche che quelle persone che sono state imputate di   reati rischino di essere processate in maniera tale da violare gli standard internazionali   dell’equo processo. ... Le person[e] che sono state accusate di reati puniti con la pena   di morte corrono un grosso rischio di subire una violazione del loro diritto alla vita,   come conseguenza della presumibile applicazione della pena di morte a seguito di un   processo iniquo.”   J. Informazioni sulla sorte dei richiedenti asilo politico estradati in   Uzbekistan   78. Nel suo rapporto del 18 ottobre 2006 “Situazione dei diritti umani in   Uzbekistan” (A/61/526), il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha   espresso la sua preoccupazione per la sorte degli individui estradati in   Uzbekistan dopo i fatti di Andijan:   “18. Il 9 agosto 2006, il governo del Kirghizistan ha estradato quattro rifugiati ed un   richiedente asilo politico uzbechi in Uzbekistan ... Una volta rientrati in Uzbekistan, i   cinque cittadini uzbechi si trovano di fronte ad una serie di accuse, comprendenti   terrorismo, il tentato rovesciamento dell’ordinamento costituzionale dell’Uzbekistan e   la costituzione di un’organizzazione illegale. Stando alle informazioni ricevute   dall’OHCHR, a nessuno è stato concesso di incontrare i cinque dal momento del loro   ritorno.   19. Rimane oscura la sorte di altri quattro individui uzbechi, che sono fuggiti dai   disordini di Andijan in Kirghizistan e sono stati rimandati con la forza in Uzbekistan   nel giugno 2005. Nonostante il governo dell’Uzbekistan abbia informato l’OHCHR   dei loro spostamenti, a nessun organismo internazionale è stato fin qui concesso di   incontrarli.   20. L’UNHCR continua ad essere preoccupato per la sorte di un numero crescente di   richiedenti asilo politico e di rifugiati uzbechi, alcuni dei quali sono fuggiti dai fatti di   Andijan, che sono stati fermati in Paesi della Comunità degli Stati Indipendenti e   rimandati con la forza in Uzbekistan, nonostante un rischio effettivo di maltrattamenti   in violazione degli standard internazionali. Nel febbraio 2006, undici richiedenti asilo   politico uzbechi sono stati rimandati con la forza dall’Ucraina in Uzbekistan. In un   comunicato stampa del 16 febbraio 2006, l’UNHCR ha dichiarato di essere inorridito   da questa espulsione forzata. Fin qui, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni   Unite per i rifugiati (UNHCR) non ha avuto accesso alle undici persone ... Secondo     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   informazioni ricevute dall’OHCHR, nessun accesso a queste persone è stato concesso   a far data dal loro rientro in Uzbekistan.   21. L’OHCHR è preoccupato per altri individui che sono fuggiti dai fatti di Andijan   e che subiscono pressioni da parte del governo dell’Uzbekistan o del Paese ospite   affinché rientrino in Uzbekistan, malgrado vi sia un rischio effettivo di maltrattamenti   in violazione degli standard internazionali ...   46. In un’intervista del 10 aprile 2006, l’incaricato speciale per la questione della   tortura ha affermato che 'vi sono prove abbondanti che sia la polizia che le altre forze   di sicurezza hanno praticato e continuano a praticare sistematicamente la tortura, in   particolare contro dissidenti o persone che sono oppositori del regime'...   48. Il Comitato per i diritti umani, nelle sue osservazioni conclusive del 31 marzo   (CCPR/OP/83/UZB), è rimasto preoccupato per l’elevato numero di condanne   fondate su confessioni rese durante la carcerazione preventiva, che sono state   presumibilmente estorte con metodi incompatibili con l’art. 7 del Patto internazionale   sui diritti civili e politici. Il Comitato ha espresso preoccupazione per la definizione di   tortura nel codice penale dell’Uzbekistan. In aggiunta, il Comitato ha puntato il dito   verso le accuse relative all’uso generalizzato della tortura e dei maltrattamenti sui   detenuti e al basso numero di funzionari che sono stati incriminati, perseguiti e   condannati per simili atti. Il governo dell’Uzbekistan era tenuto a presentare ulteriori   informazioni su questi punti entro il 26 aprile 2006, conformemente alla richiesta del   Comitato. Finora, nessuna di tali informazioni è stata presentata al Comitato per i   diritti umani.”   79. Nel rapporto dell’11 maggio 2006, intitolato “Uzbekistan: Andijan –   non deve prevalere l’impunità”, Amnesty International ha affermato:   “Una gran quantità di persone sospettate di coinvolgimento nei fatti di Andijan è   stata condannata a lunghe pene detentive, in larga maggioranza nell’ambito di   processi segreti celebrati a porte chiuse, in violazione degli standard internazionali   sull’equo processo. La maggior parte era stata tenuta in carcerazione preventiva senza   alcun controllo per diversi mesi...   Le autorità uzbeche hanno anche continuato attivamente – e spesso con successo – a   chiedere l’estradizione dai Paesi vicini, come la Russia e l’Ucraina, di membri o di   sospetti appartenenti ai partiti o ai movimenti islamici banditi, quali Hizb-ut-Tahrir e   Akramia, che esse accusano di aver preso parte ai fatti di Andijan. La maggior parte   degli uomini forzatamente rimpatriati in Uzbekistan continua ad essere detenuta in   incommunicado, così aumentando i timori che essi rischino di essere torturati o in   altro modo maltrattati. Nel corso degli anni Amnesty International ha documentato   molti casi di persone rimandate con la forza o estradate in Uzbekistan su richiesta   delle autorità uzbeche, le quali sono state torturate per estorcere 'confessioni',   condannate a morte a seguito di processi iniqui e giustiziate.”     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   II. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNAZIONALE ED INTERNA   RILEVANTI   A. La detenzione in attesa di estradizione e il controllo giudiziario   sulla detenzione   1. La Costituzione russa   80. La Costituzione garantisce il diritto alla libertà personale (art. 22):   “1. Ognuno ha diritto alla libertà e all’integrità personale.   2. L’arresto, la messa in stato di fermo e la detenzione sono consentiti soltanto sulla   base di una decisione di un organo giudiziario. Prima di una decisione giudiziaria, un   individuo non può essere trattenuto per più di quarantotto ore.”   2. La Convenzione europea sull’estradizione   81. L’art. 16 della Convenzione europea sull’estradizione del 13   dicembre 1957 (CETS n. 024), della quale la Russia è parte contraente,   stabilisce quanto segue:   “1. In caso di urgenza, le autorità competenti della Parte richiedente potranno   domandare l’arresto provvisorio dell’individuo ricercato. Le autorità competenti della   Parte richiesta statuiranno sulla domanda conformemente alla loro legge.   ...   4. L’arresto provvisorio potrà cessare se, entro diciotto giorni dall’arresto, la Parte   richiesta non dispone della domanda di estradizione e degli atti menzionati nell’art.   12. Esso non potrà in alcun caso superare quaranta giorni dal momento dell’arresto.   Tuttavia, la liberazione provvisoria è sempre possibile, in quanto la Parte richiesta   prenda tutte le misure da essa ritenute necessarie per evitare la fuga dell’individuo   richiesto.”   3. La Convenzione di Minsk del 1993   82. La Convenzione della CSI sull’assistenza legale e le relazioni legali   in materia civile, di famiglia e penale (la Convenzione di Minsk del 1993),   della quale sia la Russia che l’Uzbekistan sono parti contraenti, stabilisce   che una richiesta di estradizione debba essere accompagnata da un   provvedimento di carcerazione (art. 58 § 2).   83. Una persona di cui venga chiesta l’estradizione può essere arrestata   prima della ricezione di una richiesta formale per la sua estradizione. In tali   casi deve essere inviata una speciale richiesta di arresto, contenente un   riferimento all’ordine di carcerazione e che indichi che seguirà una   domanda di estradizione. Una persona può essere arrestata anche in     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   mancanza di una simile richiesta, se ci sono motivi per sospettare che abbia   commesso, nel territorio dell’altra Parte contraente, un reato che comporta   l’estradizione. L’altra Parte contraente deve essere subito informata   dell’arresto (art. 61).   84. Una persona arrestata ai sensi dell’art. 61 deve essere rilasciata, se   non perviene alcuna richiesta di estradizione entro quaranta giorni   dall’arresto (art. 62 § 1).   4. Il codice di procedura penale   85. Il Capitolo 13 del codice di procedura penale russo (“Misure   restrittive”) disciplina l’uso delle misure restrittive, o misure preventive   (меры пресечения), che comprendono, in particolare, la custodia cautelare.   La custodia può essere disposta da una corte su istanza di un investigatore o   di un pubblico ministero, se una persona è accusata di un reato che   comporta una condanna ad almeno due anni di reclusione, a condizione che   non possa essere applicata una misura restrittiva più lieve (art. 108 §§ 1 e 3).   Il periodo di detenzione durante le indagini non può superare i due mesi (art.   § 1). Un giudice può prorogare quel periodo fino a sei mesi (art. 109 §   2). Ulteriori proroghe fino a dodici mesi o, in casi eccezionali, sino a   diciotto mesi possono essere concesse soltanto se la persona è accusata di   reati gravi o particolarmente gravi (art. 109 § 3). Non è ammessa alcuna   proroga oltre i diciotto mesi e, oltre detto termine, il detenuto deve essere   rilasciato immediatamente (art. 109 § 4).   86. Il Capitolo 16 (“Ricorsi relativi ad atti e decisioni delle corti e dei   funzionari impegnati in un procedimento penale”) prevede il riesame   giudiziario delle decisioni e degli atti o della mancata adozione di atti da   parte di un investigatore o di un pubblico ministero, i quali siano suscettibili   di incidere negativamente sui diritti o sulle libertà costituzionalmente   garantiti delle parti di un procedimento penale (art. 125 § 1). La corte   competente è quella territorialmente competente in relazione al luogo in cui   sono svolte le indagini preliminari (ibid.).   87. Il Capitolo 54 (“Estradizione di una persona soggetta a procedimento   penale o in esecuzione di una sentenza”) disciplina le procedure di   estradizione. Dietro ricevimento di una domanda di estradizione non   accompagnata da un mandato di cattura emesso da un tribunale straniero, il   pubblico ministero deve decidere sulla misura restrittiva da applicare alla   persona di cui viene chiesta l’estradizione. La misura deve essere applicata   in conformità al procedimento stabilito (art. 466 § 1). Una persona, cui sia   stato concesso asilo politico in Russia a causa della possibile persecuzione   politica nello Stato che ne chiede l’estradizione, non può essere estradata in   quello Stato (art. 464 § 1 (2)).   88. Una decisione di estradizione adottata dal Procuratore Generale può   essere impugnata dinanzi ad un giudice. Le questioni relative alla   colpevolezza o all’innocenza non rientrano nell’ambito del controllo     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   giudiziario, che è limitato ad una valutazione se il provvedimento di   estradizione sia stato adottato nel rispetto della procedura stabilita nel diritto   internazionale ed interno pertinente (art. 463 §§ 1 e 6).   5. Il codice di procedura civile   89. Una persona può chiedere un controllo giudiziario delle decisioni e   degli atti o della mancata adozione di atti da parte di un organo dello Stato o   di un funzionario statale, i quali siano suscettibili di violare i suoi diritti o   libertà, di ostacolare l’attuazione dei suoi diritti e libertà, o di imporre   illegittimamente un obbligo o un pregiudizio (artt. 254 § 1 e 255). Se la   corte ritiene fondato il ricorso, deve ordinare all’organo o al funzionario   dello Stato interessato di porre rimedio alla violazione o di rimuovere   l’ostacolo alla realizzazione dei diritti e delle libertà in questione (art. 258 §   1).   6. Giurisprudenza della Corte Costituzionale   90. Il 4 aprile 2006 la Corte Costituzionale ha esaminato un ricorso del   sig. Nasrulloyev, il quale aveva asserito che la mancanza di limiti di tempo   alla detenzione di una persona in attesa di estradizione era incompatibile   con la garanzia costituzionale contro la detenzione arbitraria. La Corte   Costituzionale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la sua   giurisprudenza consolidata secondo cui la detenzione eccessiva o arbitraria,   illimitata nel tempo e priva di un adeguato controllo, è incompatibile con   l’art. 22 della Costituzione e con l’art. 14 § 3 del Patto internazionale sui   diritti civili e politici in ogni caso, compresi i procedimenti di estradizione.   Tuttavia, secondo la Corte Costituzionale, la mancanza di una disciplina   specifica delle questioni in tema di detenzione nell’art. 466 § 1 non produce   una lacuna normativa incompatibile con la Costituzione. L’art. 8 § 1 della   Convenzione di Minsk del 1993 ha stabilito che, nel dare esecuzione ad una   richiesta di assistenza legale, la parte richiesta applichi il suo diritto interno,   cioè la procedura dettata dal codice di procedura penale russo. Tale   procedura include, in particolare, l’art. 466 § 1 del codice e le norme del suo   Capitolo 13 (“Misure restrittive”) che, grazie al loro carattere generale e alla   loro collocazione nella Parte I del codice (“Disposizioni generali”), si   applicano ad ogni fase e forma di procedimento penale, compreso il   procedimento per l’esame delle richieste di estradizione.   La Corte Costituzionale ha sottolineato che le garanzie del diritto alla   libertà e all’integrità personale previste nell’art. 22 e nel capitolo 2 della   Costituzione sono pienamente applicabili alla detenzione finalizzata   all’estradizione. Di conseguenza, l’art. 466 del codice di procedura penale   non consente alle autorità di applicare una misura detentiva senza osservare   il procedimento stabilito dal codice di procedura penale o i termini fissati   nel codice stesso.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   B. Status dei rifugiati   1. La Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati   91. L’art. 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 sullo   status dei rifugiati, che è stata ratificata dalla Russia il 2 febbraio 1993,   stabilisce quanto segue:   “1. Nessuno Stato contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato   verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a   motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua   appartenenza ad un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.   2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato, se   per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del Paese in   cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un reato   particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto Paese.”   2. Legge sui rifugiati   92. La legge sui rifugiati (legge n. 4258-I del 19 febbraio 1993) ha   incorporato la definizione del termine “rifugiato” contenuta nell’art. 1 della   Convenzione di Ginevra del 1951, come modificata dal Protocollo del 1967   relativo allo status dei rifugiati. La legge definisce il rifugiato come una   persona che non ha la cittadinanza russa e che, a causa del giustificato   timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza,   origine etnica, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinioni   politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può   o, per tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Stato, o che,   essendo apolide e trovandosi fuori dello Stato in cui prima era abitualmente   residente in seguito a tali avvenimenti, non può o, per tale timore, non vuole   ritornarvi (sezione 1§ 1 (1)).   93. La legge non si applica a chi è sospettato, sulla base di argomenti   ragionevoli, di aver commesso un crimine contro la pace, un crimine di   guerra, un crimine contro l’umanità o un crimine grave di diritto comune   fuori del Paese ospitante prima di essere ammesso in detto Paese come   rifugiato (sezione 2 § 1 (1, 2)).   94. Una persona che ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato   o alla quale tale status è stato concesso non può essere espulsa verso uno   Stato in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della   sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo   sociale o delle sue opinioni politiche (sezione 10 § 1).   95. Se una persona soddisfa i criteri stabiliti nella sezione 1 § 1 (1), o se   non soddisfa tali criteri ma non può essere espulso o allontanato dalla   Russia per ragioni umanitarie, può ottenere asilo politico temporaneo   (sezione 12 § 2). Una persona cui è stato concesso asilo temporaneo non     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   può essere rimandata contro la sua volontà nello Stato di cui possiede la   cittadinanza o nello Stato in cui prima risiedeva abitualmente (sezione 12 §   4).   C. Documenti pertinenti delle Nazioni Unite e del Consiglio   d’Europa concernenti l’uso delle assicurazioni diplomatiche   96. La risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 16   novembre 2005 “La tortura ed altri trattamenti o pene crudeli, inumani o   degradanti” (UN Doc.:A/C.3/60/L.25/Rev.1) è formulata come segue:   “L’Assemblea Generale   ...   8. Esorta gli Stati a non espellere, respingere alla frontiera ('refouler'), estradare o   trasferire in altro modo una persona in un altro Stato, in cui vi sono validi motivi per   ritenere che tale persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura, e   riconosce che le assicurazioni diplomatiche, ove utilizzate, non esonerano gli Stati   dall’osservanza dei loro obblighi di diritto internazionale dei diritti dell’uomo, di   diritto internazionale umanitario e dei rifugiati, in particolare del principio del non-   refoulement...”   97. Nella sua relazione interinale presentata conformemente alla   risoluzione dell’Assemblea 59/182 (UN Doc.: A/60/316, 30 agosto 2005),   l’incaricato speciale della Commissione per i diritti umani per la tortura e gli   altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, Manfred Nowak, è   giunto alle seguenti conclusioni:   “51. E’ opinione dell’incaricato speciale che le assicurazioni diplomatiche siano   inaffidabili ed inefficaci nella protezione contro la tortura ed i maltrattamenti: tali   assicurazioni sono solitamente richieste agli Stati in cui la pratica della tortura è   sistematica; i meccanismi di controllo successivo al rimpatrio hanno dimostrato di non   costituire una garanzia contro la tortura; le assicurazioni diplomatiche non sono   giuridicamente vincolanti, perciò non producono nessun effetto giuridico e non fanno   sorgere alcuna responsabilità se violate; e la persona, che le assicurazioni   diplomatiche si propongono di tutelare, non dispone di alcun mezzo di ricorso se le   assicurazioni stesse vengono violate. L’incaricato speciale è perciò dell’opinione che   gli Stati non possano servirsi delle assicurazioni diplomatiche come mezzo di tutela   contro la tortura ed i maltrattamenti, laddove vi siano validi motivi per ritenere che   una persona rischi di essere sottoposta alla tortura o a maltrattamenti al ritorno.   52. L’incaricato speciale invita i governi ad osservare scrupolosamente il principio   del non-refoulement e a non espellere nessuna persona verso i confini di territori in cui   potrebbe correre il rischio di violazioni dei diritti umani, prescindendo dal fatto che   essa sia stata ufficialmente riconosciuta come rifugiato.”   98. Riferendosi specificamente alla situazione della tortura in   Uzbekistan e ai rimpatri in vista della tortura effettuati facendo affidamento   su assicurazioni diplomatiche provenienti dalle autorità uzbeche,   l’incaricato speciale per la tortura delle Nazioni Unite Manfred Nowak ha     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   dichiarato alla Sessione del Consiglio per i diritti dell’uomo delle Nazioni   Unite il 20 settembre 2006:   “La pratica della tortura in Uzbekistan è sistematica, come indicato nel rapporto   sulla visita del mio predecessore Theo van Boven in quel Paese nel 2002. A conferma   di questa conclusione, continuo a ricevere gravi accuse di tortura da parte di   funzionari delle forze dell’ordine uzbeche... Per di più, con riguardo ai fatti del   maggio 2005 ad Andijan, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani   ha riferito che ci sono prove convincenti, coerenti ed attendibili nel senso che le forze   militari e di sicurezza uzbeche abbiano commesso in quel luogo gravi violazioni dei   diritti umani. E’ molto preoccupante il fatto che il Governo si sia opposto ad   un’inchiesta internazionale sui fatti di Andijan, ad un esame indipendente dei relativi   procedimenti e che non ci sia una ricostruzione dei fatti comunemente accettata a   livello internazionale. A fronte di tali prove eloquenti, importanti e attendibili del   ricorso sistematico alla tortura da parte dei funzionari delle forze dell’ordine in   Uzbekistan, continuo a trovarmi a rivolgere appelli ai governi, affinché si astengano   dal trasferire persone in Uzbekistan. Il divieto di tortura è assoluto e gli Stati   rischiano di violare tale divieto – i loro obblighi secondo il diritto internazionale –   consegnando persone a Paesi dove esse possono trovarsi a rischio di tortura.   Ribadisco che le assicurazioni diplomatiche non sono giuridicamente vincolanti,   svuotano di contenuto gli attuali obblighi degli Stati di vietare la tortura, sono   inefficaci ed inaffidabili nel garantire la tutela delle persone rimpatriate, e perciò gli   Stati non dovranno farvi ricorso.”   99. La nota dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati   sulle assicurazioni diplomatiche e sulla tutela internazionale dei rifugiati,   pubblicata il 10 agosto 2006, è formulata come segue:   22. In generale, valutare l’adeguatezza delle assicurazioni diplomatiche è   relativamente semplice, laddove esse siano dirette a garantire che l’individuo   interessato non sarà sottoposto, in conseguenza dell’estradizione, alla pena capitale o   a certe violazioni dei diritti dell’equo processo. In tali casi, la persona richiesta viene   consegnata al fine di un formale processo, e l’osservanza delle assicurazioni da parte   dello Stato richiedente può essere controllata. Sebbene non ci sia alcun effettivo   rimedio per lo Stato richiesto o per la persona consegnata se le assicurazioni non   vengono rispettate, l’inosservanza può essere facilmente scoperta e occorrerebbe   tenerne conto al momento della valutazione dell’attendibilità di tali assicurazioni in   ogni caso futuro.   23. La situazione è diversa laddove il singolo interessato rischi di essere sottoposto a   tortura o ad altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti nello Stato di destinazione a   seguito del trasferimento. E’ stato osservato che 'a differenza delle assicurazioni sul   ricorso alla pena di morte o al processo da parte di un tribunale militare, le quali sono   facilmente controllabili, le assicurazioni contro la tortura ed altri abusi richiedono una   vigilanza costante da parte di personale competente ed indipendente'. La Corte   Suprema del Canada ha affrontato la questione nella sua decisione sul caso Suresh c.   Canada (Ministero della Cittadinanza e dell’Immigrazione), confrontando le   assicurazioni nei casi di rischio di tortura con quelle fornite laddove la persona   estradata possa esporsi alla pena di morte, e segnalando   '...la difficoltà di fare troppo affidamento sulle assicurazioni da parte di uno Stato   che esso si asterrà dalla tortura in futuro, quando in passato ha preso parte alla   tortura illegale o ha consentito ad altri di praticarla sul suo territorio. Questa     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   difficoltà diviene critica quando la tortura viene inflitta non soltanto con la   collusione dello Stato, ma anche a causa della sua incapacità di controllare il   comportamento dei suoi funzionari. Di qui la necessità di distinguere tra le   assicurazioni concernenti la pena di morte e quelle relative alla tortura. Le prime   sono più facili da controllare e di solito più attendibili delle seconde.'   24. Nella sua relazione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1° settembre   2004, l’incaricato speciale della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite   per la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ha esaminato   la questione delle assicurazioni diplomatiche alla luce degli obblighi di non-   refoulement che sono intrinseci al divieto assoluto ed inderogabile della tortura e di   altre forme di maltrattamenti. Nell’osservare che, nello stabilire se ci siano validi   motivi per ritenere che una persona correrebbe il rischio di essere sottoposta a tortura,   devono essere presi in considerazione tutti gli elementi pertinenti, l’incaricato speciale   ha espresso l’opinione che:   'nei casi in cui vi è una consolidata costante di violazioni dei diritti umani evidenti,   manifeste o su larga scala, o di una pratica sistematica della tortura, si deve   rigorosamente rispettare il principio del non refoulement e non si dovrebbe fare   ricorso alle assicurazioni diplomatiche. '”   100. Il quindicesimo rapporto generale del 22 settembre 2005 del   Comitato europeo per la prevenzione della tortura (il CPT) sulle sue attività   del periodo dal 1° agosto 2004 al 31 luglio 2005 ha espresso   preoccupazione per la fiducia nelle assicurazioni diplomatiche alla luce del   divieto assoluto di tortura:   “38. Nella prefazione si è fatto riferimento alla tensione latente tra l’obbligo di uno   Stato di proteggere i suoi cittadini da atti di terrorismo e la necessità di preservare i   valori fondamentali. Ciò è ben dimostrato dall’attuale controversia sull’uso delle   'assicurazioni diplomatiche' nel contesto delle procedure di espulsione. Il divieto della   tortura e dei trattamenti inumani o degradanti include l’obbligo di non rimandare una   persona in un Paese in cui ci sono validi motivi per ritenere che egli o ella correrebbe   un rischio effettivo di essere sottoposto a tali metodi. Al fine di evitare un simile   rischio in determinati casi, certi Stati hanno scelto la strada di chiedere assicurazioni   dal Paese di destinazione che la persona interessata non sarà maltrattata. Questa prassi   è ben lontana dall’essere nuova, ma è arrivata sotto i riflettori in anni recenti, quando   gli Stati hanno sempre più frequentemente cercato di allontanare dal loro territorio   persone che si ritiene che mettano in pericolo la sicurezza nazionale. Stanno   crescendo i timori che l’impiego delle assicurazioni diplomatiche stia in realtà   eludendo il divieto della tortura e dei maltrattamenti.   39. La ricerca di assicurazioni diplomatiche da Paesi con un pessimo bilancio in   tema di tortura e maltrattamenti sta provocando una forte preoccupazione. Da un tale   bilancio non consegue necessariamente che un soggetto di cui sia prevista l’espulsione   corra personalmente il rischio effettivo di essere maltrattato nel Paese in questione; le   circostanze specifiche di ciascun caso devono essere prese in considerazione quando   si fa tale valutazione. Tuttavia, se di fatto sembrasse esservi un rischio di   maltrattamenti, le assicurazioni diplomatiche ricevute da un Paese in cui la tortura ed i   maltrattamenti sono largamente praticati potrebbero mai offrire sufficiente protezione   contro quel rischio? E’ stato sostenuto in modo piuttosto convincente che, anche   ammettendo che tali autorità esercitino un effettivo controllo sugli apparati che   potrebbero prendere in custodia la persona in questione (il che può non essere     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   necessariamente il caso), può non esserci alcuna garanzia che le assicurazioni fornite   vengano poi nei fatti rispettate. Se questi Paesi non riescono a rispettare gli obblighi   da cui sono gravati in forza dei trattati internazionali sui diritti umani da loro ratificati,   così prosegue il ragionamento, perché si dovrebbe essere fiduciosi che rispetteranno le   assicurazioni date su base bilaterale in un caso particolare?   40. In risposta, si è sostenuto che si possono ideare meccanismi per il controllo del   trattamento di una persona espulsa dopo la sua consegna, nel caso in cui essa sia   detenuta. Per quanto il CPT mantenga una visione aperta su questa materia, esso non   ha ancora visto proposte convincenti per un meccanismo efficace e realizzabile. Per   avere qualche possibilità di essere efficace, tale meccanismo avrebbe certamente   bisogno di includere alcune garanzie essenziali, compreso il diritto per delle persone   indipendenti e adeguatamente qualificate di visitare la persona interessata in   qualunque momento, senza preavviso, e di avere un colloquio con la stessa senza la   presenza di altri soggetti in un luogo di loro scelta. Il meccanismo dovrebbe anche   offrire i mezzi per garantire che sia presa una misura correttiva immediata, ove risulti   che le assicurazioni date non sono state rispettate.”   DIRITTO   I. SULLA RICEVIBILITA’ DEL RICORSO   101. Il Governo ha affermato che i ricorrenti erano stati accusati di reati   gravi e particolarmente gravi, compresi il terrorismo e l’omicidio aggravato,   commessi in Uzbekistan. Essi si erano ripromessi di evitare il processo per   quei reati presentando ricorso alla Corte. Avevano sostenuto di essere stati   perseguitati e maltrattati dalle autorità uzbeche prima di lasciare   l’Uzbekistan, senza offrire alcuna prova a sostegno delle loro asserzioni. Il   Governo ha invitato la Corte a dichiarare il ricorso irricevibile per abuso del   diritto a ricorrere.   102. La Corte esaminerà la richiesta del Governo di dichiarare il ricorso   irricevibile dal punto di vista dell’art. 35, che stabilisce, nei paragrafi   rilevanti, quanto segue:   “3. La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale ... qualora lo ritenga …   abusivo.   4. La Corte respinge tutti i ricorsi irricevibili ai sensi del presente articolo. Può   procedere in tal senso in ogni fase della procedura.”   103. La Corte ribadisce che una pronuncia nel senso della natura abusiva   del ricorso potrebbe essere adottata nel caso in cui appaia che il ricorso   fosse manifestamente non sorretto da prove o estraneo all’ambito della   Convenzione, oppure se il ricorso è basato su una falsa ricostruzione dei   fatti nel deliberato tentativo di trarre in inganno la Corte (vedi G. J. c.   Lussemburgo, n. 1156/93, decisione della Commissione del 22 ottobre     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   1996). La Corte non è in grado di trovare alcun indizio di abuso nel presente   ricorso. I ricorrenti si sono lamentati del fatto che la loro estradizione in   Uzbekistan li esporrebbe al rischio di maltrattamenti, che la loro detenzione   in attesa di estradizione è stata illegale e che la presunzione di innocenza era   stata violata dalla formulazione dei provvedimenti di estradizione. Essi   hanno suffragato le loro asserzioni con prove documentali considerevoli. Il   Governo non ha contestato la veridicità delle loro allegazioni, né ha   sostenuto che alcuna delle loro asserzioni fosse stata fondata su una falsa   ricostruzione dei fatti.   104. Pertanto, la Corte ritiene che il ricorso non costituisca un abuso del   diritto di presentare ricorso. Per quel motivo respinge la richiesta del   Governo di dichiarare il ricorso irricevibile. Inoltre osserva che il ricorso   non è irricevibile per alcuno degli altri motivi. Di conseguenza esso deve   essere dichiarato ricevibile.   II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.   CONVENZIONE   DELLA   105. I ricorrenti hanno lamentato ai sensi dell’art. 3 della Convenzione   che la loro estradizione in Uzbekistan li esporrebbe alla minaccia della   tortura o della pena di morte. L’art. 3 della Convenzione è formulato come   segue:   “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o   degradanti.”   A. Argomenti delle parti   106. I ricorrenti hanno sostenuto di avere argomentato dinanzi alle   autorità russe che esisteva un rischio effettivo di maltrattamenti e di   persecuzione politica nei loro confronti in Uzbekistan. Essi avevano   prodotto i rapporti sull’Uzbekistan delle istituzioni delle Nazioni Unite e   delle organizzazioni non governative internazionali, che confermavano che   la tortura era assai diffusa nei penitenziari e che gli individui incriminati in   relazione ai fatti di Andijan correvano un maggior rischio di maltrattamenti.   Quelle informazioni non avevano ricevuto una valutazione appropriata da   parte delle autorità russe. Esse avevano respinto le argomentazioni dei   ricorrenti senza fornire alcuna motivazione, salvo un riferimento alle   assicurazioni date dalle autorità uzbeche. I ricorrenti hanno sostenuto che le   autorità uzbeche avevano dato le stesse assicurazioni fornite nel   procedimento di estradizione di quattro cittadini uzbechi dal Kirghizistan e   che quelle assicurazioni si erano rivelate inefficaci (si veda sopra il   paragrafo 78). Dal momento che le autorità uzbeche si sono rifiutate di   consentire a rappresentanti della comunità internazionale di avere accesso     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   agli individui estradati, non è stato possibile controllare l’osservanza delle   assicurazioni da parte loro. Data la prassi amministrativa di maltrattamenti   in Uzbekistan, le assicurazioni provenienti dalle autorità uzbeche non erano   credibili.   107. Inoltre, i ricorrenti hanno chiesto alla Corte di non limitare il suo   esame all’accertamento dell’omissione del Governo di una corretta   valutazione del rischio di maltrattamenti prima dell’adozione della decisione   di estradizione. Essi hanno sostenuto di aver sottoposto alla Corte   informazioni sufficienti per dichiarare che la loro estradizione in Uzbekistan   sarebbe incompatibile con l’art. 3 della Convenzione. Come prova   aggiuntiva di un maggior rischio di maltrattamenti, essi avevano prodotto   una lista di loro parenti e soci in affari che erano stati condannati a lunghe   pene detentive con riguardo ai fatti di Andijan. Hanno anche sostenuto che   le autorità uzbeche erano a conoscenza della loro richiesta di asilo politico e   del loro ricorso alla Corte, il che aveva ulteriormente aumentato il rischio di   tortura.   108. Facendo riferimento al caso Mamatkulov e Askarov c. Turchia   ([GC], n. 46827/99 e n. 46951/99, ECHR 2005-I), il Governo ha sostenuto   di avere il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli   stranieri. I ricorrenti erano stati accusati di reati gravi e particolarmente   gravi, compreso il terrorismo, in Uzbekistan. Le autorità uzbeche avevano   presentato una richiesta di estradizione degli stessi. Secondo la Convenzione   di Minsk, della quale sia la Russia che l’Uzbekistan sono parti contraenti, il   Governo aveva l’obbligo di attenersi a quella richiesta. Ha fatto riferimento   anche alle sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sul caso di   Lockerbie (Questioni relative all’interpretazione e all’applicazione della   Convenzione di Montréal del 1971 scaturenti dall’incidente aereo di   Lockerbie (Jamahiriya Araba di Libia c. Stati Uniti d’America e Jamahiriya   Araba di Libia c. Regno Unito), Eccezioni preliminari, Sentenza, I. C. J.   Reports 1998, pp. 9 e 115)), che confermano il diritto degli Stati di   perseguire i soggetti implicati in attività terroristiche, ed alla risoluzione del   Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1373 (2001), adottata il 28   settembre 2001. La risoluzione aveva invitato tutti gli Stati ad adottare   misure appropriate prima di concedere lo status di rifugiato, al fine di   assicurarsi che il richiedente asilo politico non avesse progettato, agevolato   o partecipato alla commissione di atti terroristici; e di garantire che lo status   di rifugiato non costituisse oggetto di abuso da parte di autori, organizzatori   o soggetti che agevolano atti di terrorismo.   109. Il Governo ha anche sostenuto che i ricorrenti non avevano   prodotto alcuna prova documentale a sostegno delle loro affermazioni di   essere stati perseguitati politicamente prima di lasciare l’Uzbekistan o che   sarebbero stati maltrattati, se fossero stati estradati là. I rapporti delle   istituzioni delle Nazioni Unite e delle organizzazioni non governative   internazionali prodotti dai ricorrenti descrivevano la situazione generale in     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   Uzbekistan, senza alcun riferimento alla situazione particolare dei ricorrenti.   Il solo fatto che parenti e soci in affari dei ricorrenti fossero stati condannati   non dimostrava che le condanne fossero state inique o che i loro diritti   fossero stati violati. Né provava che i ricorrenti avrebbero subito una   violazione dei loro diritti, se estradati. Le autorità uzbeche avevano dato   assicurazioni di non avere alcuna intenzione di perseguitare i ricorrenti per   motivi politici, ovvero a causa della loro razza, origine etnica, o delle loro   opinioni religiose o politiche. Il Governo aveva anche ottenuto assicurazioni   che i ricorrenti non sarebbero stati maltrattati o sottoposti alla pena di morte   in Uzbekistan. Riteneva tali assicurazioni affidabili, dato il recente   miglioramento della situazione dei diritti umani in Uzbekistan. In   particolare, la pena di morte era stata abolita a partire dal 1° gennaio 2008;   la Corte Suprema dell’Uzbekistan aveva ordinato alle corti inferiori di non   fare affidamento sulle confessioni ottenute sotto coercizione; ed era stato   istituito un gruppo di monitoraggio per controllare, in collaborazione con   l’Ombudsman, la situazione dei diritti umani nei penitenziari.   110. Infine, il Governo ha affermato che, sebbene ai ricorrenti fosse   stato concesso lo status di rifugiati da parte dell’UNHCR, quella decisione   non era vincolante per le autorità russe. Le autorità russe avevano esaminato   in modo esauriente le istanze per ottenere lo status di rifugiati e avevano   stabilito che non c’era alcun rischio di persecuzione politica dei ricorrenti in   Uzbekistan. Questi ultimi non avevano i requisiti previsti dalla sezione 1 § 1   (1) della legge sui rifugiati e, quindi, non potevano ottenere lo status di   rifugiati.   111. I terzi intervenuti, Human Rights Watch e AIRE Centre, hanno   sostenuto che ci fosse un consenso crescente tra i governi e gli esperti   internazionali sul fatto che le assicurazioni diplomatiche costituissero uno   strumento di tutela inadeguato contro la tortura ed altri maltrattamenti. Essi   hanno fatto riferimento ai rapporti dell’incaricato speciale per la tortura   delle Nazioni Unite, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i   diritti umani, dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati,   del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e del Comitato europeo   per la prevenzione della tortura (si vedano sopra i paragrafi da 96 a 100), i   quali hanno unanimemente affermato che le assicurazioni diplomatiche sono   inaffidabili ed inefficaci. Tutti i governi che offrono assicurazioni   diplomatiche hanno un lungo passato e precedenti continuativi di impiego   della tortura. I governi con precedenti negativi in tema di tortura   normalmente negano che sia impiegata la tortura e non riescono ad avviare   inchieste, quando vengono avanzate accuse di tortura. E’ altamente   inverosimile che quei governi, che violano continuamente il divieto   internazionale di tortura, mantengano le loro promesse di non torturare un   singolo individuo. Dato che gli Stati di destinazione sono già gravati dal   dovere di non torturare o maltrattare i detenuti, e la maggior parte ha   ratificato trattati giuridicamente vincolanti impegnandosi ad astenersi da tale     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   violazione, le assicurazioni diplomatiche, che non sono giuridicamente   vincolanti, non stabiliscono alcuna tutela aggiuntiva per i soggetti espulsi.   Inoltre, non c’è nessun meccanismo insito nelle assicurazioni stesse che   consenta alla persona che beneficia delle assicurazioni di ottenerne il   rispetto o di far valere la responsabilità del governo estradante o di quello   richiedente. La persona sottoposta ad estradizione sulla base di assicurazioni   diplomatiche non dispone di alcuna azione in giudizio se le assicurazioni   vengono violate.   112. I terzi intervenuti hanno fatto riferimento anche alla decisione del   Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite nel caso Alzery c. Svezia   (CCPR/C/88/D/1416/2005, 10 novembre 2006). Il Comitato aveva ritenuto   che il trasferimento del ricorrente in Egitto avesse violato il divieto assoluto   di tortura, nonostante le assicurazioni di un trattamento umano fornite dalle   autorità egiziane prima della consegna. Il Comitato contro la tortura delle   Nazioni Unite aveva anche giudicato che l’ottenimento di assicurazioni   diplomatiche, che non prevedessero alcun meccanismo per la loro   applicazione, non fosse sufficiente a dare protezione contro un rischio   manifesto di maltrattamenti (Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite,   Decisione: Agiza c. Svezia, CAT/C/34//D/233/2003, 20 maggio 2005). In   entrambi i casi, i ricorrenti erano stati maltrattati dopo la loro estradizione in   Egitto, nonostante le assicurazioni di un trattamento umano fornite dalle   autorità egiziane.   113. I terzi intervenuti hanno anche affermato che ci sono prove   abbondanti per dimostrare che le assicurazioni diplomatiche non riescono a   proteggere le persone a rischio di tortura da tale trattamento al ritorno, sia   che esso avvenga tramite estradizione o in altro modo. Human Rights Watch   e le altre organizzazioni non governative hanno documentato diversi casi di   persone estradate sulla base di assicurazioni diplomatiche che sono state in   seguito torturate dai funzionari dello Stato richiedente. In particolare, un   uomo russo trasferito dagli Stati Uniti in Russia era stato detenuto   illegalmente, picchiato duramente e gli era stata negata l’assistenza sanitaria   necessaria, nonostante le assicurazioni provenienti dalle autorità russe che   egli sarebbe stato trattato umanamente, in conformità con il diritto interno e   con gli obblighi internazionali della Russia. La Corte europea dei diritti   dell’uomo, nel caso Shamayev e altri c. Georgia e Russia, (n. 36378/02,   ECHR 2005-III), ha sperimentato direttamente che le assicurazioni   diplomatiche sono inefficaci. In quel caso la Georgia aveva estradato cinque   ricorrenti in Russia, nonostante l’indicazione da parte della Corte di misure   provvisorie, che imponevano che nessuno di loro fosse estradato. Il governo   russo aveva offerto assicurazioni diplomatiche, comprensive di garanzie di   trattamento umano e di accesso senza ostacoli dei ricorrenti ad un   trattamento medico appropriato, alla consulenza legale e alla Corte europea   dei diritti dell’uomo. Tuttavia, quando la Corte successivamente dichiarò il   ricorso ricevibile e decise di inviare una missione conoscitiva per fare visita     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   ai ricorrenti, le autorità russe avevano impedito loro l’accesso. Anche gli   avvocati dei ricorrenti non erano riusciti ad ottenere il permesso di   incontrarli. Quel caso ha dimostrato la totale inidoneità delle assicurazioni   diplomatiche a fornire a coloro che le hanno ricevute alcun effettivo potere   di reagire significativamente, laddove coloro che hanno dato tali   assicurazioni scelgano di ignorarle.   114. Con riguardo all’Uzbekistan, i terzi intervenuti hanno sostenuto che   esso era tristemente noto per la pratica sistematica della tortura. La tortura   era condonata, se non addirittura incoraggiata, dalle autorità superiori e si   verificava impunemente. Le persone espulse o estradate verso l’Uzbekistan   erano state solitamente detenute in incommunicado e maltrattate. In   particolare, nove cittadini uzbechi estradati dal Kazakistan nel novembre   erano stati maltrattati dalle autorità uzbeche. Nel giugno e nel   novembre 2005 nove cittadini uzbechi erano stati estradati dal Kirghizistan   in Uzbekistan, altri dieci cittadini uzbechi erano stati estradati dall’Ucraina   nel febbraio 2006. Queste persone da allora in poi erano state detenute in   incommunicado ed i loro luoghi di detenzione erano rimasti ignoti. A   nessun soggetto od organizzazione indipendente era stato concesso di   incontrarli. A conferma delle numerose fonti attendibili sull’impiego   abituale della tortura in Uzbekistan, alcuni governi dell’America del Nord,   dell’Europa e del’Asia Centrale avevano riconosciuto che l’estradizione in   Uzbekistan di persone che erano ricercate dalle autorità uzbeche – sia per il   loro presunto collegamento con i fatti di Andijan del maggio 2005, che per   il fatto che venivano percepiti come Musulmani indipendenti – avrebbe   violato i loro obblighi internazionali. Diversi governi europei, compresi la   Repubblica Ceca, la Germania, la Norvegia, la Romania e la Svezia,   avevano concesso lo status di rifugiato propriamente detto o l’accoglienza   riservata ai rifugiati riconosciuti tali dall’UNHCR a cittadini uzbechi in fuga   dalla persecuzione delle autorità uzbeche a seguito dei fatti di Andijan o in   conseguenza delle loro affiliazioni religiose o politiche.   B. La valutazione della Corte   1. Principi generali   115. La Corte ribadisce i principi generali pertinenti che emergono dalla   sua giurisprudenza, come sintetizzati nel caso Mamatkulov e Askarov (sopra   citato):   “66. Gli Stati Contraenti hanno, in forza di un consolidato principio di diritto   internazionale e senza pregiudizio dei loro obblighi pattizi, compresi quelli derivanti   dalla Convenzione, il diritto di controllare l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione degli   stranieri. Il diritto all’asilo politico non è compreso né nella Convenzione, né nei suoi   Protocolli (si veda Vilvarajah e altri c. Regno Unito, sentenza del 30 ottobre 1991,   Serie A n. 215, p. 34, § 102).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   67. La giurisprudenza consolidata della Corte è nel senso che l’estradizione da parte   di uno Stato Contraente possa far sorgere una questione con riguardo all’art. 3, e   quindi impegnare la responsabilità di quello Stato ai sensi della Convenzione, laddove   siano stati esposti motivi ben fondati per ritenere che la persona in questione, ove   estradata, correrebbe un rischio effettivo di essere sottoposta ad un trattamento   contrario all’art. 3 nel Paese di destinazione. L’accertamento di tale responsabilità   comporta inevitabilmente una valutazione delle condizioni nel Paese richiedente alla   luce degli standard dell’art. 3 della Convenzione. Nondimeno, non si tratta di   pronunciarsi sulla responsabilità del Paese di destinazione o di dimostrarla, secondo il   diritto internazionale generale, secondo la Convenzione o altrimenti. Nella misura in   cui si incorra o possa incorrersi in qualsivoglia responsabilità secondo la   Convenzione, si tratta di responsabilità in cui incorre lo Stato Contraente che concede   l’estradizione, per aver compiuto un atto che ha per conseguenza diretta l’esposizione   di un singolo ai maltrattamenti vietati (si veda Soering c. Regno Unito, sentenza del 7   luglio 1989, Serie A n. 161, pp. 35-36, §§ 89-91).   68. Uno Stato Contraente, che dovesse consapevolmente consegnare una persona ad   un altro Stato, dove vi erano fondati motivi per ritenere che essa avrebbe rischiato di   essere sottoposta a tortura o a trattamenti o pene inumani o degradanti, non sarebbe   affatto in armonia con il 'patrimonio comune di tradizioni politiche, ideali, libertà e   primato del diritto' al quale si riferisce il Preambolo (si veda Soering, sopra citata, pp.   34-35, § 88).   69. Nel decidere se siano state esposte valide ragioni per ritenere che esista un   rischio effettivo di trattamento contrario all’art. 3, la Corte valuterà la questione alla   luce di tutta la documentazione sottopostale o, all’occorrenza, della documentazione   procurata proprio motu. Poiché la natura della responsabilità degli Stati Contraenti ai   sensi dell’art. 3 in casi di questo tipo deriva dall’azione di esporre un individuo al   rischio di maltrattamenti, l’esistenza del rischio deve essere valutata soprattutto con   riferimento a quei fatti che erano noti o avrebbero dovuto essere noti allo Stato   Contraente al tempo dell’estradizione; alla Corte, tuttavia, non è proibito tenere in   considerazione informazioni che vengono alla luce a seguito dell’estradizione. Ciò   può essere importante per confermare o confutare l’apprezzamento che è stato fatto   dalla Parte Contraente sulla fondatezza o meno dei timori di un ricorrente (si vedano   Cruz Varas e altri c. Svezia, sentenza del 20 marzo 1991, Serie A n. 201, , pp. 29-30,   §§ 75-76, e Vilvarajah e altri, sopra citata, p. 36, § 107).   Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso quando la Corte esamina il   caso, la data da prendere in considerazione sarà quella del procedimento dinanzi alla   Corte (si veda Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle   sentenze e decisioni 1996-V, p. 1856, §§ 85-86).   Questa situazione solitamente si presenta quando l’espulsione o l’estradizione è   differita in conseguenza dell’indicazione da parte della Corte di una misura   provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento. Una simile indicazione significa il   più delle volte che la Corte non dispone ancora di tutti gli elementi pertinenti di cui   necessita per determinare se vi sia un rischio effettivo di un trattamento vietato   dall’art. 3 nel Paese di destinazione.   70. Inoltre, il maltrattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità per   rientrare nell’ambito dell’art. 3. La valutazione di questo minimo è, naturalmente,   relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la natura ed il contesto del     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   trattamento o della pena, le modalità della sua esecuzione, la sua durata ed i suoi   effetti fisici o psichici (si veda Vilvarajah ed altri, sopra citata, p. 36, § 107).   Le allegazioni di maltrattamenti devono essere sostenute da prove appropriate (si   veda, mutatis mutandis, Klaas c. Germania, sentenza del 22 settembre 1993, Serie A   n. 269, pp. 17-18, § 30).”   2. Applicazione al caso di specie   116. La Corte osserva che la maggior parte dei ricorrenti sono persone   originarie della città di Andijan in Uzbekistan. Essi sono arrivati in Russia   in date diverse tra il 2000 e l’inizio del 2005. Sono fuggiti dalla   persecuzione a causa delle loro opinioni religiose e delle loro attività   economiche coronate da successo. Alcuni di loro avevano in precedenza   subito maltrattamenti per mano delle autorità uzbeche, altri avevano visto i   loro parenti o soci in affari arrestati ed accusati di partecipazione ad   organizzazioni estremiste illegali. Due ricorrenti sono arrivati in Russia per   affari: uno dalla città di Kokand in Uzbekistan, l’altro dalla Turchia.   117. Dopo i disordini di Andijan nel maggio 2005 i ricorrenti sono stati   arrestati in Russia su richiesta delle autorità uzbeche, che li sospettavano di   finanziare gli insorti. Sebbene i ricorrenti abbiano negato ogni   coinvolgimento nei fatti di Andijan e l’inchiesta condotta dalle autorità   russe sia sembrata confermare le loro dichiarazioni (si veda sopra il   paragrafo 32), ha avuto inizio il procedimento di estradizione nei loro   confronti. I ricorrenti hanno sostenuto che la loro estradizione in Uzbekistan   li esporrebbe al pericolo di maltrattamenti e della pena di morte. Hanno   anche presentato istanze per ottenere asilo politico, ribadendo i rischi di   tortura e persecuzione per motivi politici. Hanno suffragato le loro tesi con   relazioni predisposte da istituzioni delle Nazioni Unite e da organizzazioni   non governative internazionali, che descrivono il maltrattamento dei   detenuti in Uzbekistan. Le autorità russe hanno respinto le loro istanze per   ottenere lo status di rifugiati e hanno ordinato la loro estradizione in   Uzbekistan.   118. Conformemente alla propria giurisprudenza sopra citata, la Corte è   chiamata a stabilire se esista un rischio effettivo di maltrattamenti in caso di   estradizione dei ricorrenti in Uzbekistan. Poiché non sono ancora stati   estradati in seguito all’indicazione da parte della Corte di una misura   provvisoria ai sensi dell’art. 39 del Regolamento, la data rilevante per la   valutazione di quel rischio è quella dell’esame del caso da parte della Corte.   Ne segue che, sebbene la situazione storica sia di interesse nella misura in   cui essa possa illuminare la situazione attuale ed il suo prevedibile sviluppo,   sono le condizioni attuali ad essere decisive (si veda Chahal c. Regno Unito,   sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V,   § 86).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   119. Per quanto concerne il primo argomento dei ricorrenti che la loro   estradizione li esporrebbe al rischio della pena di morte, dato che erano stati   accusati di reati puniti con la pena di morte, la Corte osserva che essi sono   stati accusati di terrorismo ed omicidio aggravato. Al tempo in cui vennero   adottate le decisioni di estradizione nei confronti dei ricorrenti, quei reati   erano classificati come reati puniti con la pena di morte secondo il codice   penale uzbeco. I ricorrenti correvano quindi il rischio di una condanna a   morte. Tuttavia, la pena di morte è stata abolita in Uzbekistan a partire dal   1° gennaio 2008 (si veda sopra il paragrafo 26). La Corte ritiene che il   rischio dell’applicazione della pena di morte ai ricorrenti sia quindi stato   rimosso, cosicché sotto questo punto di vista non si pone alcuna questione ai   sensi dell’art. 3.   120. La Corte esaminerà subito dopo il secondo argomento dei   ricorrenti, secondo cui essi subirebbero maltrattamenti in Uzbekistan.   Prende nota della descrizione da parte del Governo di recenti miglioramenti   nella tutela dei diritti umani in Uzbekistan (si veda sopra il paragrafo 109)   che, secondo il Governo, hanno escluso il rischio di maltrattamenti.   Ribadisce, tuttavia, che nei casi in cui il ricorrente – o un terzo intervenuto   ai sensi dell’art. 36 della Convenzione – fornisca ragioni persuasive che   mettano in dubbio l’esattezza delle informazioni sulle quali ha fatto   affidamento il governo convenuto, la Corte deve essere convinta che la   valutazione fatta dalle autorità dello Stato Contraente sia adeguata e   sufficientemente suffragata da documenti interni, come pure da documenti   provenienti da altre fonti attendibili ed oggettive, quali, per esempio, altri   Stati Contraenti o che non siano parti della Convenzione, agenzie delle   Nazioni Unite ed organizzazioni non governative attendibili. Nell’esercizio   della sua funzione di sorveglianza ai sensi dell’art. 19 della Convenzione,   un approccio ai sensi dell’art. 3 della Convenzione in casi riguardanti   stranieri che affrontano l’espulsione o l’estradizione sarebbe troppo limitato,   se la Corte, in qualità di corte internazionale per i diritti umani, dovesse   prendere in considerazione soltanto i documenti resi disponibili dalle   autorità interne dello Stato Contraente interessato, senza confrontarli con   documenti provenienti da altre fonti attendibili ed oggettive (si vedano   Salah Sheekh c. Paesi Bassi, n. 1948/04, § 136, ECHR 2007-... (estratti); e   Saadi c. Italia [GC], n. 37201/06, § 131, 28 febbraio 2008).   121. Le prove provenienti da molte fonti oggettive dimostrano che in   Uzbekistan permangono ancora problemi con riguardo al maltrattamento dei   detenuti. In particolare, in 2002 l’incaricato speciale per la tortura delle   Nazioni Unite ha descritto la pratica della tortura sui soggetti in stato di   fermo di polizia come “sistematica” ed “indiscriminata”. Il suo successore   in questa carica ha dichiarato nel 2006 che il suo ufficio ha continuato a   ricevere gravi accuse di tortura praticata da funzionari delle forze   dell’ordine uzbeche (si vedano sopra i paragrafi 74 e 98). Alla fine del 2006   anche il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha attirato l’attenzione sui     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   problemi permanenti del generale maltrattamento dei detenuti e si è   lamentato che sono state adottate misure inadeguate per assicurare i   responsabili alla giustizia (si veda sopra il paragrafo 78). Inoltre, non è stata   offerta alcuna prova concreta di un miglioramento essenziale nella tutela   contro la tortura negli anni recenti in Uzbekistan. Per quanto il governo   uzbeco abbia adottato determinate misure volte a contrastare la pratica della   tortura (si vedano le affermazioni del Governo nel paragrafo 109 sopra), non   c’è alcuna prova che quelle misure abbiano dato risultati positivi. La Corte è   perciò convinta che il maltrattamento dei detenuti sia un problema pervasivo   e duraturo in Uzbekistan.   122. Queste risultanze descrivono la situazione generale in Uzbekistan.   Per quanto riguarda le situazioni personali dei ricorrenti, la Corte osserva   che essi sono stati incriminati in relazione ai fatti di Andijan. Amnesty   International ha ritenuto che tali individui corrano un rischio maggiore di   maltrattamenti (si vedano sopra i paragrafi 76 e 77). L’Alto Commissariato   per i diritti umani delle Nazioni Unite e l’incaricato speciale per la tortura   delle Nazioni Unite hanno entrambi esortato i governi ad astenersi dal   consegnare persone accusate di coinvolgimento nei disordini di Andijan   all’Uzbekistan, dove esse affronterebbero il rischio della tortura (si vedano   sopra i paragrafi 75 e 98).   123. I terzi intervenuti hanno sostenuto, e le allegazioni sono state   confermate dai rapporti del Segretario Generale delle Nazioni Unite e di   Amnesty International, che la maggior parte delle persone rimandate con la   forza in Uzbekistan dopo i fatti di Andijan nel maggio 2005 sono state   mantenute in stato di detenzione in incommunicado (si vedano sopra i   paragrafi 78, 79 e 114). Dato che con riguardo ai ricorrenti sono stati   emessi dei mandati di cattura, è molto probabile che essi saranno posti in   stato di fermo subito dopo la loro estradizione e che a nessun parente o   osservatore indipendente sarà concesso di incontrarli, intensificando così il   rischio di maltrattamenti.   124. La Corte osserva anche che dopo il loro arresto in Russia i   ricorrenti hanno ricevuto da funzionari uzbechi minacce che sarebbero stati   torturati dopo la loro estradizione in Uzbekistan per estorcere delle   confessioni (si veda il paragrafo 27 sopra).   125. Infine, la Corte giudica significativo il fatto che l’ufficio dell’Alto   Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite abbia riconosciuto ai   ricorrenti lo status di rifugiati dopo aver stabilito che ciascuno di loro aveva   una fondata probabilità di essere perseguitato e maltrattato, ove estradato in   Uzbekistan. Anche una corte russa ha giudicato che, date le prove ben   documentate dell’impiego assai diffuso della tortura in Uzbekistan,   l’estradizione dei ricorrenti avrebbe esposto gli stessi al rischio della tortura   (si veda sopra il paragrafo 65). Sullo sfondo di questo quadro generale, la   Corte è convinta che i ricorrenti correrebbero un rischio effettivo di subire   maltrattamenti se fossero rimandati in Uzbekistan.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   126. La Corte non è persuasa dall’argomentazione del Governo di avere   un obbligo di diritto internazionale di cooperare nella lotta contro il   terrorismo e di avere il dovere di estradare i ricorrenti, che erano accusati di   attività terroristiche, senza tener conto di una minaccia di maltrattamenti nel   Paese di destinazione. Non è indispensabile per la Corte addentrarsi   nell’esame delle allegazioni non provate del Governo circa le attività   terroristiche dei ricorrenti, perché non sono pertinenti per il suo esame   secondo l’art. 3. La Corte è si rende perfettamente conto delle enormi   difficoltà incontrate dagli Stati nell’età presente nel proteggere le loro   società dalla violenza terroristica. Tuttavia, anche in queste circostanze, la   Convenzione vieta in termini assoluti la tortura ed i trattamenti o le pene   inumani o degradanti, senza badare alla condotta della vittima. Il divieto di   maltrattamenti previsto dall’art. 3 è allo stesso modo assoluto nei casi di   espulsione ed estradizione. Perciò, ogniqualvolta siano state esposte valide   ragioni per ritenere che un individuo si troverebbe esposto ad un rischio   effettivo di essere sottoposto ad un trattamento contrario all’art. 3 ove   allontanato verso un altro Stato, è impegnata la responsabilità dello Stato   Contraente di proteggere quell’individuo da un tale trattamento in caso di   espulsione o di estradizione. In queste circostanze, le attività dell’individuo   in questione, per quanto sgradite o pericolose, non possono costituire un   fattore decisivo (si vedano, mutatis mutandis, Chahal, sopra citata, §§ da 79   a 81; e Saadi, sopra citata, §§ da 138 a 141).   127. Infine, la Corte esaminerà l’argomentazione del Governo secondo   cui le assicurazioni di un trattamento umano provenienti dalle autorità   uzbeche hanno fornito ai ricorrenti un’adeguata garanzia di sicurezza. Nella   sentenza resa nel caso Chahal la Corte ha messo in guardia contro   l’affidamento sulle assicurazioni diplomatiche contro la tortura, provenienti   da uno Stato in cui la tortura è endemica o persistente (si veda Chahal,   sopra citata, § 105). Nel recente caso Saadi c. Italia la Corte ha anche   ritenuto che le assicurazioni diplomatiche non fossero di per sé sufficienti a   garantire un’adeguata tutela contro il rischio di maltrattamenti, laddove fonti   attendibili avevano segnalato pratiche impiegate o tollerate dalle autorità, le   quali erano palesemente contrarie ai principi della Convenzione (si veda   Saadi, sopra citata, §§ 147 e 148). Dato che la pratica della tortura in   Uzbekistan è descritta da autorevoli esperti internazionali come sistematica   (si veda sopra il paragrafo 121), la Corte non è convinta che le assicurazioni   provenienti dalle autorità uzbeche offrissero una garanzia credibile contro il   rischio di maltrattamenti.   128. Di conseguenza, il ritorno forzato dei ricorrenti in Uzbekistan   darebbe luogo ad una violazione dell’art. 3, perché essi affronterebbero un   rischio serio di essere là sottoposti a tortura o ad un trattamento inumano o   degradante.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART.   CONVENZIONE   DELLA   A. Rispetto dell’art. 5 § 1   129. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 5 § 1 (f) della   Convenzione di essere stati illegalmente tenuti in stato di detenzione. In   particolare, hanno sostenuto che le norme interne che fissano il termine   massimo della detenzione non sono state rispettate. Le parti pertinenti   dell’art. 5 § 1 sono formulate come segue:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato   della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:   ...   (f) se si tratta dell’arresto o della detenzione legittimi di ... una persona contro la   quale è in corso un procedimento … di estradizione.”   1. Argomenti delle parti   130. I ricorrenti hanno sostenuto che l’art. 109 del codice di procedura   penale fissi il termine iniziale della detenzione in due mesi. Poiché non era   stata ordinata alcuna proroga della detenzione dei ricorrenti dopo la   scadenza del termine di due mesi, la successiva detenzione dei ricorrenti era   stata illegale. I ricorrenti hanno fatto riferimento sotto tale aspetto alle   affermazioni del Governo nelle quali è stato confermato che la detenzione in   attesa di estradizione doveva essere prorogata seguendo la procedura   stabilita dal diritto russo per l’estensione della detenzione nel corso delle   indagini e che quella procedura non era stata rispettata nel caso dei   ricorrenti (si veda sotto il paragrafo 133).   131. I ricorrenti inoltre hanno sottolineato che le corti russe avevano   negato l’applicabilità dell’art. 109 del codice di procedura penale alla   detenzione in attesa di estradizione e avevano deciso che il diritto russo non   stabiliva nessun limite di tempo per tale forma di detenzione, né alcuna   procedura per la sua proroga. I ricorrenti hanno sostenuto che la mancanza   di una procedura del genere aveva reso la loro detenzione arbitraria ed   illegittima.   132. I ricorrenti infine hanno lamentato che la loro detenzione era stata   inutilmente prolungata perché le autorità russe avevano temporeggiato   nell’esame delle loro istanze per ottenere lo status di rifugiati.   133. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti erano stati incarcerati in   attesa dell’estradizione in Uzbekistan conformemente ad un ordine   giudiziario emanato ai sensi dell’art. 466 del codice di procedura penale. La   loro detenzione era quindi stata legittima. Il Governo ha inoltre sottolineato     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   che il 4 aprile 2006 la Corte Costituzionale aveva pronunciato una sentenza   in cui ha dichiarato che le disposizioni generali del Capitolo 13 del codice di   procedura penale dovevano applicarsi a tutte le forme e le fasi dei   procedimenti penali, compreso il procedimento di estradizione (si veda   sopra il paragrafo 85). La Corte Suprema aveva osservato a tale riguardo   che non soltanto l’iniziale messa in stato di fermo, ma anche le proroghe   della detenzione dovevano essere disposte da un giudice su richiesta di un   pubblico ministero. Tuttavia, nel caso dei ricorrenti non era stata presentata   dal pubblico ministero nessuna istanza per la proroga della detenzione.   134. Il Governo ha insistito che l’art. 109 del codice di procedura   penale, che stabilisce termini per la detenzione nel corso di un’inchiesta   penale, non fosse applicabile a persone tenute in stato di detenzione al fine   dell’estradizione. Non c’era nessun’altra disposizione di legge che stabilisse   limiti di tempo per la detenzione in attesa di estradizione. Nel caso dei   ricorrenti, la misura detentiva era stata applicata per il periodo di tempo che   era stato necessario affinché fosse presa una decisione sull’estradizione. I   ricorrenti stessi avevano contribuito al prolungamento della loro detenzione   presentando istanze per ottenere lo status di rifugiati ed in seguito   impugnando le decisioni di rigetto dinanzi alle corti russe. Durante   quell’intero periodo di tempo i ricorrenti avevano goduto dello status di   rifugiati e la loro estradizione era stata resa impossibile dal diritto russo.   2. La valutazione della Corte   135. Le parti convengono che i ricorrenti erano detenuti al fine della loro   estradizione dalla Russia in Uzbekistan. L’art. 5 § 1 (f) della Convenzione è   quindi applicabile nel presente caso. Questa disposizione non impone che la   detenzione di una persona, contro la quale è in corso un procedimento di   estradizione, sia ragionevolmente considerata necessaria, per esempio per   prevenire la commissione di un reato da parte sua o per evitare che si renda   latitante. In questo caso, l’art. 5 § 1 (f) prevede un livello di tutela diverso   rispetto all’art. 5 § 1 (c): tutto ciò che è richiesto ai sensi del sottoparagrafo   (f) è che “sia in corso un procedimento di espulsione o di estradizione”. E’   quindi irrilevante, per i fini dell’art. 5 § 1 (f), che la decisione sottostante di   espellere possa essere giustificata secondo il diritto interno o secondo la   Convenzione (si vedano Čonka c. Belgio, n. 51564/99, § 38, ECHR 2002-I,   e Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle   sentenze e decisioni 1996-V, § 112).   136. La Corte ribadisce, tuttavia, che rientra nella sua competenza   verificare se la detenzione dei ricorrenti fosse “legittima” per i fini dell’art.   § 1 (f), con particolare riferimento alle tutele previste dall’ordinamento   interno. Laddove la “legittimità” della detenzione sia in discussione,   compresa la questione se sia stato seguito “un modo previsto dalla legge”, la   Convenzione fa essenzialmente riferimento al diritto interno ed impone   l’obbligo di conformarsi alle norme sostanziali e processuali del diritto     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   interno, ma impone in aggiunta che ogni privazione della libertà sia in   armonia con la finalità dell’art. 5, che consiste nel proteggere l’individuo   dall’arbitrarietà (si veda Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996,   Raccolta 1996-III, § 50).   137. La Corte deve quindi verificare se lo stesso diritto interno sia   conforme alla Convenzione, inclusi i principi generali ivi espressi o   impliciti. Su quest’ultimo punto, la Corte sottolinea che, quando è in   discussione la privazione della libertà, è particolarmente importante che sia   soddisfatto il principio generale della certezza del diritto. Nell’imporre che   ogni privazione della libertà debba essere effettuata “nei modi previsti dalla   legge”, l’art. 5 § 1 non fa semplicemente rinvio al diritto interno; al pari   delle espressioni “previste dalla legge” e “stabilite per legge” nei paragrafi 2   degli articoli da 8 a 11, si riferisce anche alla “qualità della legge”, esigendo   che essa sia compatibile con il principio di legalità, un concetto intrinseco a   tutti gli articoli della Convenzione. La “qualità della legge” in questo senso   comporta che, laddove una legge interna autorizza la privazione della   libertà, essa deve essere sufficientemente conoscibile, precisa e prevedibile   nella sua applicazione, al fine di evitare ogni rischio di arbitrarietà (si   vedano Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, § 125, ECHR 2005-... (estratti);   Ječius c. Lituania, n. 34578/97, § 56, ECHR 2000-IX; Baranowski c.   Polonia, n. 28358/95, §§ 50-52, ECHR 2000-III; e Amuur, sopra citata).   138. La Corte ha già giudicato che le disposizioni del diritto russo che   regolano la detenzione di persone finalizzata all’estradizione non fossero   precise, né prevedibili nella loro applicazione e fossero inferiori allo   standard della “qualità della legge” richiesto dalla Convenzione. Ha   osservato con preoccupazione le posizioni incoerenti e che si escludono a   vicenda delle autorità interne sulla questione delle disposizioni applicabili ai   detenuti in attesa di estradizione, in particolare sulla questione se l’art. 109   del codice di procedura penale (si veda sopra il paragrafo 85), che istituisce   un procedimento e stabilisce specifici termini per riesaminare la detenzione,   fosse applicabile alla detenzione finalizzata all’estradizione (si veda   Nasrulloyev c. Russia, n. 656/06, § §§ 72 e ss., 11 ottobre 2007).   139. L’incompatibilità del diritto interno è allo stesso modo evidente nel   presente caso. Così, la Corte Suprema ha ritenuto che la decisione   giudiziaria iniziale sulla messa in stato di fermo dei ricorrenti non fornisse   una base legale sufficiente per l’intera durata della loro detenzione. La   detenzione avrebbe dovuto essere prorogata da una corte su richiesta di un   pubblico ministero, cioè in conformità con la procedura ed i termini stabiliti   dall’art. 109. Ha ammesso che l’apposita procedura non era stata seguita nel   caso dei ricorrenti (si veda sopra il paragrafo 133). Quando i ricorrenti   hanno chiesto il rilascio, sostenendo che il periodo di detenzione autorizzato   era scaduto e che non era stata disposta nessuna proroga secondo la   procedura prevista dall’art. 109, le corti interne hanno ritenuto che l’art. 109   non trovasse applicazione nella loro situazione e che il diritto interno non     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   fissasse alcun limite di tempo per la detenzione finalizzata all’estradizione,   né alcuna procedura per la sua proroga (si vedano sopra i paragrafi 44 e 45).   Tuttavia, il 2 ed il 5 marzo 2007 le stesse corti hanno ordinato la liberazione   dei ricorrenti con riferimento all’art. 109, con la motivazione che il periodo   massimo di detenzione era già scaduto (si veda sopra il paragrafo 49).   140. Nel caso di specie, la Corte giunge alla stessa conclusione del caso   Nasrulloyev (loc. cit.) per cui le disposizioni del diritto russo che regolano   la detenzione in attesa di estradizione non sono precise, né prevedibili nella   loro applicazione e non integrano il requisito della “qualità della legge”.   Ritiene che in assenza di chiare norme di legge che fissino la procedura per   disporre e prorogare la detenzione finalizzata all’estradizione e che   stabiliscano termini per tale detenzione, la privazione della libertà alla quale   i ricorrenti sono stati sottoposti non fosse circondata da adeguate tutele   contro l’arbitrarietà. L’ordinamento interno non è riuscito a proteggere i   ricorrenti da una detenzione arbitraria, e la loro detenzione non può essere   considerata “legittima” per i fini dell’art. 5 della Convenzione. In queste   condizioni, non occorre che la Corte esamini a parte se il procedimento di   estradizione sia stato condotto con la dovuta diligenza.   141. C’è stata quindi una violazione dell’art. 5 § 1 della Convenzione.   B. Rispetto dell’art. 5 § 4   142. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi degli artt. 5 § 4 e 13 della   Convenzione di non essere stati in grado di ottenere un effettivo controllo   giudiziario della loro detenzione. Dato che l’art. 5 § 4 costituisce una lex   specialis rispetto agli obblighi più generali dell’art. 13 (si veda Dimitrov c.   Bulgaria (dec.), n. 55861/00, 9 maggio 2006), la Corte esaminerà la   doglianza con riguardo all’art. 5 § 4, che è formulato come segue:   “Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di   indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla   legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.”   1. Argomenti delle parti   143. I ricorrenti hanno sostenuto che i loro tentativi di ottenere un   controllo giudiziale della detenzione erano falliti. Il direttore del centro di   carcerazione preventiva aveva l’obbligo di rimettere i ricorrenti in libertà   dopo la scadenza del periodo autorizzato di detenzione. Tuttavia, si era   rifiutato di agire in quel senso. Il difensore dei ricorrenti aveva presentato   parecchie istanze per la revisione giudiziaria della decisione di rigetto. Le   istanze erano state respinte perché non potevano essere esaminate in sede   penale. Ai ricorrenti era stato consigliato di presentare un’istanza per la   liberazione in sede civile. Essi avevano seguito quel consiglio, ma anche le   corti civili si erano rifiutate di esaminare i loro ricorsi. Pertanto, i ricorrenti     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   non erano stati in grado di ottenere il controllo giudiziario della loro   detenzione né in sede penale, né in sede civile.   144. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti avevano fatto ricorso contro   l’ordine di detenzione. Avevano pure presentato istanze per il rilascio ai   sensi dell’art. 109 del codice di procedura penale. I loro ricorsi erano stati   esaminati da organi giudiziari di due gradi di giurisdizione. Pertanto, erano   stati in condizione di ottenere una revisione della loro detenzione.   2. La valutazione della Corte   145. La Corte ribadisce che la finalità dell’art. 5 § 4 è quella di garantire   alle persone che sono arrestate e detenute il diritto al controllo giudiziario   della legalità della misura alla quale sono state così sottoposte (si veda,   mutatis mutandis, De Wilde, Ooms e Versyp c. Belgio, sentenza del 18   giugno 1971, Serie A n. 12, § 76). Durante la detenzione di una persona   deve essere reso disponibile un rimedio per consentire a quella persona di   ottenere un celere controllo giudiziario della legalità della detenzione, in   grado di condurre, laddove occorra, alla sua liberazione. L’esistenza del   rimedio richiesto dall’art. 5 § 4 deve essere sufficientemente certa, non   soltanto in teoria, ma anche nella pratica, ed in suo difetto mancheranno   l’accessibilità e l’effettività richieste per i fini di quella disposizione (si   vedano, mutatis mutandis, Stoichkov c. Bulgaria, n. 9808/02, § 66 in fine,   marzo 2005, e Vachev c. Bulgaria, n. 42987/98, § 71, ECHR 2004-VIII   (estratti)). L’accessibilità di un rimedio comporta, inter alia, che le   condizioni volontariamente create dalle autorità debbano essere tali da dare   ai ricorrenti una possibilità realistica di esperire il rimedio (si veda, mutatis   mutandis, Čonka, §§ 46 e 55, sopra citata).   146. La Corte non è convinta dall’argomentazione del Governo per cui i   ricorrenti avevano ottenuto il controllo giudiziario della loro detenzione   impugnando l’ordine di detenzione iniziale. La sostanza della doglianza dei   ricorrenti ai sensi dell’art. 5 § 4 non è diretta contro la decisione iniziale   sulla loro messa in stato di fermo, ma piuttosto contro l’impossibilità da   parte loro di ottenere il riesame della loro detenzione dopo un certo lasso di   tempo. Dato che i ricorrenti hanno trascorso più di venti mesi in carcere,   durante quel periodo avrebbero potuto sorgere nuove questioni concernenti   la legalità della detenzione. In particolare, i ricorrenti hanno cercato di   sostenere dinanzi alle corti che la loro detenzione aveva cessato di essere   legittima dopo la scadenza del termine stabilito dall’art. 109 del codice di   procedura penale. In virtù dell’art. 5 § 4 avevano il diritto di indirizzare un   ricorso ad un “tribunale” avente competenza per decidere “entro brevi   termini” se la loro privazione della libertà fosse divenuta o meno “illegale”   alla luce di nuovi elementi emersi in seguito alla decisione sulla loro iniziale   messa in stato di fermo (si veda, mutadis mutandis, Weeks c. Regno Unito,   sentenza del 2 marzo 1987, Serie A n. 114, §§ 55-59).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   147. La Corte osserva con preoccupazione le decisioni contraddittorie   delle corti interne sulla questione delle vie di ricorso da seguirsi da parte di   quei soggetti detenuti al fine dell’estradizione. Così, il 24 agosto 2004 la   Corte regionale di Ivanovo ha ritenuto che le istanze dei ricorrenti per il   rilascio non potessero essere esaminate in sede penale e ha indicato che esse   dovevano essere esaminate in sede civile. Tuttavia, il 12 ed il 19 marzo   la stessa corte ha confermato in appello una decisione diametralmente   opposta del 22 gennaio 2007, che indicava che le domande di rilascio   dovevano essere esaminate in sede penale, anziché in sede civile (si vedano   sopra i paragrafi da 43 a 47). La Corte conclude che i ricorrenti si sono   trovati intrappolati in un circolo vizioso di scaricamento di responsabilità in   cui nessuna corte interna, sia civile che penale, era in grado di riesaminare   la pretesa illegalità della loro detenzione.   148. La Corte esaminerà ora dettagliatamente se i ricorrenti erano in   condizione di ottenere il controllo giudiziario della legalità della loro   detenzione in sede civile o penale.   149. Per quanto riguarda la possibilità di introdurre azioni civili, la Corte   osserva che i ricorrenti hanno chiesto il riesame giudiziario della loro   detenzione ai sensi degli artt. 254 § 1 e 255 del codice di procedura civile   (vedi sopra il paragrafo 89). Tuttavia, le loro domande sono state respinte   dalle corti interne, che hanno ritenuto che la detenzione dei ricorrenti   rientrasse nel campo del diritto processuale penale, anziché di quello civile   (si vedano sopra i paragrafi 39 e 47).   150. Per quanto riguarda la possibilità di chiedere il riesame giudiziario   della detenzione secondo il diritto processuale penale, la Corte osserva che   l’art. 125 del codice di procedura penale ha previsto, in linea di principio, il   controllo giudiziario delle doglianze relative a presunte violazioni di diritti e   libertà che comprenderebbero presumibilmente il diritto costituzionale alla   libertà. Quella disposizione ha accordato il diritto di proporre un reclamo di   questo tipo soltanto alle “parti di un procedimento penale”. Le autorità russe   si sono fermamente rifiutate di riconoscere ai ricorrenti lo status di parti di   un procedimento penale per il fatto che in Russia non c’era alcun   procedimento penale nei loro confronti (si vedano sopra i paragrafi 42, 44 e   46). Quella posizione ha ovviamente negato loro la possibilità di chiedere il   riesame giudiziario della legalità della loro detenzione.   151. Infine, la Corte esaminerà l’argomentazione del Governo secondo   cui i ricorrenti erano stati in grado di ottenere un riesame della loro   detenzione secondo l’art. 109 del codice di procedura penale. Essa ha già   ritenuto che l’art. 109 non attribuisca ad un detenuto il diritto di instaurare   procedimenti per l’esame della legalità della sua detenzione (si veda   Nasrulloyev, sopra citata, § 88). La Corte osserva che l’art. 109 fissa   specifici termini entro i quali il pubblico ministero deve chiedere alla corte   una proroga della misura detentiva. Nell’esaminare la domanda di proroga,   la corte deve decidere se il perdurare della misura detentiva sia legittimo e     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   giustificato e, se non lo è, deve disporre la liberazione del detenuto. Certo, il   detenuto ha il diritto di partecipare a questi procedimenti, presentare   domande alla corte e invocare il proprio rilascio. Non c’è nulla, tuttavia,   nella formulazione sia dell’art. 108 che dell’art. 109, che indichi che questi   procedimenti possano essere instaurati su impulso del detenuto, essendo la   domanda del pubblico ministero di proroga della misura detentiva   l’elemento richiesto per l’instaurazione di tali procedimenti. Nel caso dei   ricorrenti nessuna domanda di proroga della detenzione era stata presentata   dal pubblico ministero. In queste circostanze, la Corte non può ritenere che   l’art. 109 abbia protetto il diritto dei ricorrenti di promuovere azioni legali   mediante le quali la legalità della loro detenzione sarebbe stata esaminata da   un tribunale.   152. La Corte conclude che tutti i tentativi dei ricorrenti di fare   esaminare le loro domande di rilascio in sede civile o penale sono falliti. Ne   segue che per tutto il periodo della loro detenzione i ricorrenti non hanno   avuto a propria disposizione alcun procedimento per il riesame giudiziario   della sua legalità.   C’è stata quindi una violazione dell’art. 5 § 4 della Convenzione.   IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA   CONVENZIONE   153. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 6 § 1 della   Convenzione che al loro rientro in Uzbekistan affronterebbero un processo   iniquo. Le parti pertinenti dell’art. 6 § 1 sono formulate come segue:   “Ogni persona ha diritto ad un’equa … udienza … davanti ad un tribunale … al fine   della determinazione … della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta   …”   154. I ricorrenti non hanno presentato argomenti quanto all’art. 6 § 1.   155. Il Governo ha sostenuto che le autorità uzbeche avevano garantito   che i ricorrenti non sarebbero stati perseguiti o puniti per alcun reato   commesso anteriormente all’estradizione che non fosse menzionato nella   richiesta di estradizione, e che non sarebbero stati maltrattati al fine di   ottenere confessioni, né condannati a morte. Il Governo aveva anche   ricevuto assicurazioni che i diritti di difesa dei ricorrenti sarebbero stati   rispettati e che essi sarebbero stati muniti di un difensore.   156. La Corte ribadisce che una questione ai sensi dell’art. 6 potrebbe   eccezionalmente essere sollevata da una decisione di estradizione in   circostanze in cui il fuggiasco abbia subito o rischi di subire un evidente   diniego di un processo equo nel Paese richiedente (si veda Soering c. Regno   Unito, sentenza del 7 luglio 1989, Serie A n. 161, § 113). Tuttavia,   considerata la conclusione della Corte che l’estradizione dei ricorrenti in   Uzbekistan darebbe luogo ad una violazione dell’art. 3 della Convenzione     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   (si veda sopra il paragrafo 128), non è necessario esaminare a parte se la   loro estradizione violerebbe anche l’art. 6 § 1 della Convenzione (cfr. Saadi,   sopra citata, § 160).   V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 2 DELLA   CONVENZIONE   157. I ricorrenti si sono lamentati ai sensi dell’art. 6 § 2 della   Convenzione che la formulazione delle decisioni di estradizione ha violato il   loro diritto alla presunzione di innocenza. L’art. 6 § 2 è formulato come   segue:   “ Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua   colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”   A. Argomenti delle parti   158. I ricorrenti hanno sostenuto che nelle sue decisioni di estradarli il   Primo Sostituto Procuratore Generale della Federazione russa aveva   inequivocabilmente affermato che i ricorrenti avevano “commesso” certi   reati. La decisione di estradizione era stata inviata alla Procura Generale   dell’Uzbekistan ed era stata inserita nei fascicoli penali dei ricorrenti. Le   affermazioni del procuratore potrebbero influenzare i tribunali uzbechi e   servire come prova della colpevolezza dei ricorrenti. Perciò, il loro diritto ad   essere ritenuti innocenti era stato violato.   159. Il Governo ha sostenuto che l’art. 463 § 6 del codice penale vieta   alle corti di valutare la colpevolezza o l’innocenza dei ricorrenti (si veda   sopra il paragrafo 88). Le corti avevano soltanto riesaminato la legittimità   degli ordini di estradizione, senza considerare se i ricorrenti fossero   colpevoli dei reati loro ascritti.   B. La valutazione della Corte   160. La Corte ribadisce che l’art. 6 § 2, nel suo aspetto pertinente, è   finalizzato a prevenire l’indebolimento di un processo penale equo da parte   di dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con quel   procedimento. Laddove non esista, o non sia esistito, nessun simile   procedimento, le affermazioni che attribuiscono una condotta criminale o   un’altra condotta riprovevole attengono più propriamente a considerazioni   di tutela contro la diffamazione e di adeguato accesso ad un tribunale per   definire una controversia su diritti civili e sollevano potenziali questioni ai   sensi degli artt. 8 e 6 della Convenzione (si veda Zollmann c. Regno Unito   (dec.), n. 62902/00, 20 novembre 2003).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   161. La presunzione di innocenza consacrata nel paragrafo 2 dell’art. 6 è   uno degli elementi del processo penale equo che è prescritto dal paragrafo 1   (si veda Allenet de Ribemont c. Francia, sentenza del 10 febbraio 1995,   Serie A n. 308, § 35). Essa vieta l’espressione prematura da parte del   tribunale stesso dell’opinione che la persona “accusata di un reato” sia   colpevole, prima che sia stato legalmente accertato che la persona sia tale (si   veda Minelli c. Svizzera, sentenza del 25 marzo 1983, Serie A n. 62, in cui   la Corte di Assise che giudicava in un processo penale ritenne prescritto il   reato, ma ciò nonostante proseguì per decidere se, qualora avesse   continuato, il ricorrente sarebbe stato probabilmente giudicato colpevole ai   fini delle spese processuali). Essa abbraccia anche le dichiarazioni fatte da   altri pubblici ufficiali a proposito di inchieste penali in corso, le quali   incoraggino il pubblico a ritenere il sospettato colpevole e diano un giudizio   prematuro sulla valutazione dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria   competente (si veda Allenet de Ribemont, § 41, in cui vennero rilasciati   commenti alla stampa da parte di un ministro e di un commissario di   polizia, menzionando senza riserve il ricorrente, arrestato quel giorno, come   complice di un omicidio; si vedano anche Daktaras c. Lituania,   n. 42095/98, §§ da 41 a 43, ECHR 2000-X; e Butkevičius c. Lituania,   n. 48297/99, § 49, ECHR 2002-II (estratti)).   162. La Corte verificherà in primo luogo se i ricorrenti possano essere   considerati nelle circostanze di questo caso come “accusati di un reato” ai   fini dell’art. 6 § 2 allorché vennero emesse nei loro confronti le decisioni di   estradizione impugnate. Osserva che i ricorrenti non erano accusati di alcun   reato in Russia. Il procedimento di estradizione nei loro confronti non   riguardava l’accertamento di una responsabilità penale, a norma dell’art. 6   della Convenzione (si veda Maaouia c. Francia [GC], n. 39652/98, § 40,   ECHR 2000-X). Di conseguenza, al tempo in cui le decisioni di estradizione   sono state adottate, contro i ricorrenti in Russia non c’era alcun   procedimento penale, rispetto al cui esito le affermazioni del procuratore   potessero essere considerate come esprimenti un giudizio prematuro.   163. Nel caso Zollmann (sopra citato) la Corte non si è limitata alla   conclusione che nessun procedimento penale era in corso contro il ricorrente   nel Regno Unito, ha proseguito per verificare se le dichiarazioni di un   funzionario statale fossero collegate ad inchieste penali promosse contro il   ricorrente all’estero. Nel caso di specie, la Corte deve pure accertare se ci   fosse un qualsivoglia stretto legame, nella legislazione, nella pratica o in   fatto, tra le affermazioni censurate fatte nel contesto del procedimento di   estradizione ed il procedimento penale in corso contro i ricorrenti in   Uzbekistan, che potesse essere considerato sufficiente a qualificare i   ricorrenti come “accusati di un reato” ai sensi dell’art. 6 § 2 della   Convenzione (cfr. Zollmann, sopra citata).   164. La Corte osserva che l’estradizione dei ricorrenti è stata disposta al   fine del loro processo penale. Il procedimento di estradizione, quindi, è stato     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   una diretta conseguenza, ed il fattore concomitante, dell’inchiesta penale in   corso contro i ricorrenti in Uzbekistan. Perciò la Corte ritiene che ci sia uno   stretto legame tra il procedimento penale in Uzbekistan ed il procedimento   di estradizione, che giustifica l’estensione dell’ambito di applicazione   dell’art. 6 § 2 al secondo. Inoltre, la formulazione delle decisioni di   estradizione mostra con chiarezza che il pubblico ministero ha considerato i   ricorrenti come “accusati di reati”, il che è di per sé sufficiente a mettere in   gioco l’applicabilità dell’art. 6 § 2 della Convenzione. La Corte osserva   anche che nel caso P. e R.H. e L.L. c. Austria (n. 15776/89, decisione della   Commissione del 5 dicembre 1989, Decisioni e Rapporti (DR) 64, p. 269) la   Commissione ha considerato i ricorrenti in attesa di estradizione   dall’Austria negli Stati Uniti come “accusati di un reato” ai sensi dell’art. 6   § 2 della Convenzione. La Corte conclude quindi che l’art. 6 § 2 sia   applicabile nel caso di specie.   165. La Corte verificherà poi se la motivazione contenuta nelle decisioni   del Primo Sostituto Procuratore Generale di estradare i ricorrenti equivalga   in sostanza ad un accertamento della colpevolezza dei ricorrenti in contrasto   con l’art. 6 § 2.   166. La Corte ribadisce che la presunzione di innocenza è violata, se una   decisione giudiziaria o una dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale   riguardante una persona accusata di un reato riflette la convinzione che essa   sia colpevole, prima che essa sia stata provata colpevole conformemente   alla legge. E’ sufficiente, anche in mancanza di alcun verdetto formale, che   ci sia qualche argomentazione che faccia comprendere che il tribunale o il   funzionario ritengono l’imputato colpevole. Deve essere fatta una   distinzione fondamentale tra un’affermazione che qualcuno sia soltanto   sospettato di aver commesso un reato ed una netta dichiarazione, in   mancanza di una condanna definitiva, che una persona abbia commesso il   reato in questione. La Corte sottolinea l’importanza della scelta delle parole   da parte dei pubblici ufficiali nelle loro affermazioni prima che una persona   sia stata provata e giudicata colpevole di un determinato reato (si vedano   Böhmer c. Germania, n. 37568/97, §§ 54 e 56, 3 ottobre 2002; e Nešťák c.   Slovacchia, n. 65559/01, §§ 88 e 89, 27 febbraio 2007).   167. La decisione di estradare i ricorrenti di per sé non viola la   presunzione di innocenza (si veda, mutatis mutandis, X. c. Austria,   n. 1918/63, decisione della Commissione del 18 dicembre 1963, Annuario   6, p. 492). Tuttavia, la doglianza dei ricorrenti non è diretta contro   l’estradizione in quanto tale, ma piuttosto contro la motivazione contenuta   nelle decisioni di estradizione. La Corte ritiene che una decisione di   estradizione possa far sorgere una questione ai sensi dell’art. 6 § 2 se la   motivazione che la sostiene e che non può essere disgiunta dalle   disposizioni operative equivale in sostanza all’accertamento della   colpevolezza della persona (si vedano, mutatis mutandis, Lutz c. Germania,     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   sentenza del 25 agosto 1987, Serie A n. 123, § 60; e Minelli, sopra citata, §   34).   168. Le decisioni di estradizione hanno affermato che i ricorrenti   dovevano essere estradati perché avevano “commesso” atti di terrorismo ed   altri reati in Uzbekistan (si vedano sopra i paragrafi 68 e 69). La   dichiarazione non era limitata alla descrizione di una “situazione di   sospetto” nei confronti dei ricorrenti, ha rappresentato come una realtà   indubitabile, senza alcuna condizione o riserva, che essi fossero stati   coinvolti nella commissione di reati, senza nemmeno accennare al fatto che   essi hanno negato il loro coinvolgimento. La Corte ritiene che la   formulazione delle decisioni di estradizione sia equivalsa ad una   dichiarazione di colpevolezza dei ricorrenti che potrebbe incoraggiare il   pubblico a ritenerli colpevoli e che essa abbia espresso un giudizio   prematuro sulla valutazione dei fatti da parte dell’autorità giudiziaria   competente in Uzbekistan.   169. Per quanto concerne l’argomentazione del Governo secondo cui le   corti interne non si erano espresse sulla colpevolezza dei ricorrenti, poiché   era loro vietato farlo da parte del diritto interno, la Corte osserva che i   ricorrenti si sono lamentati delle affermazioni del procuratore contenute   nelle decisioni di estradizione, non delle decisioni giudiziarie o di   affermazioni formulate dalle corti. La Corte regionale di Ivanovo ha ritenuto   che le decisioni di estradizione descrivessero soltanto le accuse contro i   ricorrenti, e non contenessero conclusioni riguardo alla loro colpevolezza (si   veda sopra il paragrafo 72). Tuttavia, quella spiegazione era in   contraddizione con l’inequivocabile formulazione delle decisioni di   estradizione, vale a dire che i ricorrenti avevano “commesso” i reati loro   ascritti. Confermando le decisioni di estradizione senza modificare la loro   formulazione, le corti non sono riuscite a correggere i difetti degli ordini di   estradizione (cfr. Minelli, sopra citata, § 40, Hammern c. Norvegia,   n. 30287/96, § 48, 11 febbraio 2003; e Y c. Norvegia, n. 56568/00, § 45,   ECHR 2003-II (estratti)).   170. Di conseguenza, c’è stata una violazione dell’art. 6 § 2 della   Convenzione.   VI. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE   171. L’art. 41 della Convenzione stabilisce:   “Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi   Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte Contraente interessata non permette che   una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte   lesa un’equa soddisfazione.”     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   A. Danno   172. Ciascun ricorrente ha richiesto 15.000 euro quanto al danno non   patrimoniale.   173. Il Governo ha sostenuto che ai ricorrenti non avrebbe dovuto essere   liquidato alcun risarcimento per il danno non patrimoniale poiché i loro   diritti non erano stati violati. In ogni caso, una sentenza che accerti una   violazione costituirebbe un’equa soddisfazione sufficiente.   174. La Corte ritiene che un’equa soddisfazione sufficiente non sarebbe   procurata esclusivamente dall’accertamento di una violazione e che debba   quindi essere riconosciuto un risarcimento. Facendo una valutazione su una   base di equità, liquida euro 15.000 a ciascuno dei ricorrenti a titolo di danno   non patrimoniale, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta su   quell’importo.   B. Spese e costi   175. Facendo affidamento sugli accordi relativi all’onorario e sugli   elenchi delle attività dell’avvocato, i ricorrenti hanno richiesto i seguenti   importi per la loro difesa da parte della sig.ra Sokolova dinanzi alle corti   interne e alla Corte europea sino al 1° maggio 2007:   • sig. Alimov: euro 1.051;   • sig. Ismoilov: euro 1.200;   • sig. Kasimhujayev: euro 765;   • sig. Rustamhodjaev: euro 671;   • sig. Makhmudov: euro 887;   • sig. Usmanov: euro 810;   • sig. Muhamadsobirov: euro 810;   • sig. Muhametsobirov: euro 741;   • sig. Ulughodjaev: euro 876;   • sig. Sabirov: euro 798;   • sig. Naimov: euro 727;   • sig. Hamzaev: euro 873;   • sig. Tashtemirov: euro 883.   176. Inoltre, i ricorrenti hanno richiesto 494 euro ciascuno per la loro   difesa da parte della sig.ra Sokolova, che sono stati pagati per loro conto   dallo Human Rights Centre Memorial. I ricorrenti hanno affermato che la   loro difesa dopo il 1° maggio 2007 era stata pagata con denaro ricevuto   dalla Corte a titolo di assistenza legale. Il sig. Alimov ha anche richiesto   euro per spese postali.   177. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non avevano fornito alcuna   prova che i pagamenti fossero stati veramente eseguiti. Lo statuto   dell’associazione Human Rights Centre Memorial non contempla la     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   prestazione di servizi finanziari ai cittadini. Perciò il suo aiuto finanziario ai   ricorrenti era stato spontaneo e non era ripetibile.   178. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al   rimborso dei costi e delle spese soltanto nei limiti in cui sia stato dimostrato   che a questi si sia andati incontro veramente ed inevitabilmente e che essi   siano ragionevoli nel loro ammontare. La Corte è convinta che la tariffa   dell’avvocato ed il numero di ore richieste non siano eccessive. Il fatto che   una parte delle spese legali sia stata pagata per conto dei ricorrenti dallo   Human Rights Centre Memorial non è rilevante ai fini dell’art. 41. Le spese   legali possono essere considerate come sostenute dai ricorrenti nel senso che   essi, in quanto clienti, si sono giuridicamente vincolati a pagare il loro   avvocato su una base concordata (cfr. Dudgeon c. Regno Unito (art. 50),   sentenza del 24 febbraio 1983, Serie A n. 59, § 21). La Corte osserva inoltre   che i ricorrenti hanno prodotto ricevute che provano l’importo delle spese   postali. Avendo riguardo alle informazioni in suo possesso, la Corte ritiene   giusto liquidare ai ricorrenti i seguenti importi per la loro difesa da parte   della sig.ra Sokolova, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta dai   ricorrenti sugli stessi:   • sig. Alimov: euro 1.545;   • sig. Ismoilov: euro 1.694;   • sig. Kasimhujayev: euro 1.259;   • sig. Rustamhodjaev: euro 1.165;   • sig. Makhmudov: euro 1.381;   • sig. Usmanov: euro 1.304;   • sig. Muhamadsobirov: euro 1.304;   • sig. Muhametsobirov: euro 1.235;   • sig. Ulughodjaev: euro 1.370;   • sig. Sabirov: euro 1.292;   • sig. Naimov: euro 1.221;   • sig. Hamzaev: euro 1.367;   • sig. Tashtemirov: euro 1.377.   179. La Corte liquida anche al sig. Alimov euro 195 a titolo di spese   postali, oltre ad ogni imposta che possa essere dovuta su quell’importo.   C. Interessi moratori   180. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di   mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea,   maggiorato di tre punti percentuali.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   1. Dichiara il resto del ricorso ricevibile all’unanimità;   2. Ritiene per sei voti a uno che, nell’eventualità in cui sia data esecuzione   agli ordini di estradizione emessi nei confronti dei ricorrenti, vi sarebbe   violazione dell’art. 3 della Convenzione;   3. Ritiene all’unanimità che vi sia stata violazione dell’art. 5 § 1 della   Convenzione;   4. Ritiene all’unanimità che vi sia stata violazione dell’art. 5 § 4 della   Convenzione;   5. Ritiene all’unanimità che non vi sia alcun bisogno di esaminare la   censura ai sensi dell’art. 6 § 1 della Convenzione;   6. Ritiene per sei voti a uno che vi sia stata violazione dell’art. 6 § 2 della   Convenzione;   7. Ritiene per sei voti a uno   (a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro tre mesi   dalla data in cui la sentenza diviene definitiva ai sensi dell’art. 44 § 2   della Convenzione, i seguenti importi, da convertirsi in rubli russi al   tasso di cambio applicabile alla data del pagamento:   (i) euro 15.000 (quindicimila euro) a ciascuno dei ricorrenti a titolo   di danno non patrimoniale;   (ii) i seguenti importi a titolo di spese legali:   • sig. Alimov: euro 1.545 (millecinquecentoquarantacinque   euro);   • sig. Ismoilov: euro 1.694 (milleseicentonovantaquattro   euro);   • sig.   Kasimhujayev:   (milleduecentocinquantanove euro);   euro   1.259   • sig. Rustamhodjaev: euro 1.165 (millecentosessantacinque   euro);   • sig. Makhmudov: euro 1.381 (milletrecentoottantuno   euro);   • sig. Usmanov: euro 1.304 (milletrecentoquattro euro);   • sig. Muhamadsobirov: euro 1.304 (milletrecentoquattro   euro);   • sig.   Muhametsobirov:   (milleduecentotrentacinque euro);   euro   1.235     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   • sig. Ulughodjaev: euro 1.370 (milletrecentosettanta euro);   • sig. Sabirov: euro 1.292 (milleduecentonovantadue euro);   • sig. Naimov: euro 1.221 (milleduecentoventuno euro);   • sig. Hamzaev: euro 1.367 (milletrecentosessantasette   euro);   • sig. Tashtemirov: euro 1.377 (milletrecentosettantasette   euro);   (iii) euro 195 (centonovantacinque euro) al sig. Alimov a titolo di   spese postali;   (iv) ogni imposta che possa essere dovuta dai ricorrenti sui suddetti   importi;   (b) che, a partire dalla scadenza del suddetto termine e sino al   pagamento, i suddetti importi saranno maggiorati di un interesse   semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale   europea durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali.   Redatta in inglese e comunicata per iscritto il 24 aprile 2008,   conformemente all’art. 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.   Søren Nielsen   Cancelliere   Christos Rozakis   Presidente   Ai sensi dell’art. 45 § 2 della Convenzione e dell’art. 74 § 2 del   Regolamento, alla presente sentenza è allegata l’opinione parzialmente   dissenziente del Giudice Kovler.   C.L.R.   S.N.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL   GIUDICE KOVLER   Condivido le conclusioni della Camera per quanto riguarda la ricevibilità   della rimanente parte del ricorso, tenuto conto della serietà delle allegazioni   dei ricorrenti. Sono d’accordo anche con le sue conclusioni riguardanti la   violazione dell’art. 5 §§ 1 e 4 della Convenzione, dal momento che   l’argomentazione della Camera segue l’approccio definito nel caso   Nasrulloyev c. Russia (n. 656/06, 11 ottobre 2007), nel quale la Corte ha   ritenuto che le disposizioni di legge sulla detenzione in attesa di estradizione   non integrino il requisito della “qualità della legge”, in violazione dell’art. 5   § 1, e non prevedono il riesame giudiziario di tale forma di detenzione, in   contrasto con l’art. 5 § 4 della Convenzione.   Il mio dissenso riguarda alcune delle altre conclusioni.   1. A mio avviso, l’individuazione di una violazione potenziale dell’art. 3   della Convenzione “nell’eventualità in cui sia data esecuzione agli ordini di   estradizione emessi nei confronti dei ricorrenti” costituisce una lettura   radicale della recente sentenza nel caso Saadi c. Italia (n. 37201/06, [GC],   sentenza del 28 febbraio 2008), e in particolar modo della seguente   conclusione: “L’importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo   Stato di destinazione dipende, in ciascun caso, dalle circostanze risultanti   all’epoca considerata” (si veda Saadi, sopra citata, § 148). Ci si ricorderà   che nella sentenza della Grande Camera nel caso Mamatkulov e Askarov c.   Turchia riguardante l’estradizione verso lo stesso Paese – l’Uzbekistan – la   Corte ha concluso come segue, tenendo conto di un’assicurazione ottenuta   dal governo uzbeco prima della data di estradizione: “Alla luce degli   elementi di cui dispone, la Corte non è in grado di concludere che alla   suddetta data esistessero valide ragioni per credere che i ricorrenti   corressero un rischio effettivo di subire un trattamento vietato dall’art. 3” (si   veda Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], n. 46827/99 e n. 46951/99,   § 77, ECHR 2005-I).   La Camera ha giustificato questo allontanamento dall’orientamento   espresso nel caso Mamatkulov, valutando la situazione attuale dei ricorrenti   alla luce dell’evoluzione della situazione nel Paese di destinazione, come   stabilito dalla nostra giurisprudenza (si veda Chahal c. Regno Unito,   sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-V,   § 86). Potrei essere d’accordo con questo approccio, se fossi convinto che   l’estradizione dei ricorrenti fosse inevitabile o fosse persino eseguita. Ma   l’analisi che la Camera fa dei fatti in questo caso estremamente sensibile ed   in costante evoluzione finisce con la liberazione dei ricorrenti il 5 marzo   (cioè più di un anno prima della pronuncia della sentenza!) (§ 50) e   con la decisione della Corte regionale di Ivanovo del 27 marzo 2007 che     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   conferma le decisioni che li rimettono in libertà (§ 51). Secondo i media   russi, i ricorrenti hanno lasciato il territorio russo alla volta di “Paesi terzi”;   tuttavia, queste informazioni non sono state confermate o smentite dalle   parti e la Corte non si è preoccupata di procurarsi informazioni concernenti   la situazione attuale dei ricorrenti (l’applicazione degli artt. 39 e 41 del   Regolamento prevede una simile possibilità). Come il mio collega Giudice   Zupančič ha sottolineato nella sua opinione concordante nella sentenza   Saadi, parlando del “criterio Chahal”, “non si può evidentemente provare   che un evento futuro si verificherà con il minimo grado di probabilità,   perché la regola della prova è un esercizio logico e non profetico. Dire che   l’applicazione del criterio Chahal “possiede in una certa misura un aspetto   speculativo” è dunque un eufemismo” (si veda Saadi, sopra citata, opinione   concordante del Giudice Zupančič). Di conseguenza, ho preferito una chiara   posizione nel senso della mancata violazione rispetto ad un “esercizio   profetico” o ad “un qualche aspetto speculativo”, proprio a causa della   mancanza di specifiche informazioni concernenti la situazione attuale dei   ricorrenti.   2. Il secondo punto del mio dissenso riguarda la pretesa violazione   dell’art. 6 § 2 a causa di una violazione della presunzione di innocenza   dovuta alla formulazione della decisione del procuratore sull’estradizione.   Convengo con la posizione della Corte regionale di Ivanovo che la   decisione di estradizione ha semplicemente descritto le accuse contro i   ricorrenti, come riportate dalle autorità uzbeche, e non contiene conclusioni   sulla loro colpevolezza.   Ricorderei che nella sua decisione nel caso Zollmann c. Regno Unito la   Corte ha affermato: “L’art. 6 § 2, nel suo aspetto pertinente, è finalizzato a   prevenire l’indebolimento di un processo penale equo da parte di   dichiarazioni pregiudizievoli fatte in stretta connessione con quel   procedimento. Laddove non esista, o non sia esistito, nessun simile   procedimento, le affermazioni che attribuiscono una condotta criminale o   un’altra condotta riprovevole attengono più propriamente a considerazioni   di tutela contro la diffamazione e di adeguato accesso ad un tribunale per   definire una controversia su diritti civili e sollevano potenziali questioni ai   sensi degli artt. 8 e 6 della Convenzione” (si veda Zollmann c. Regno Unito   (dec.), n. 62902/00, 27 novembre 2003).   Nel caso di specie i ricorrenti non erano accusati di alcun reato in Russia,   né vi era alcuna inchiesta penale in corso o progettata nei loro confronti in   Russia, il cui esito si potrebbe ritenere che costituisca l’oggetto di giudizi   prematuri da parte delle affermazioni del Primo Sostituto Procuratore   Generale della Federazione russa. Inoltre, non riesco a ritenere che sia stato   dimostrato alcuno stretto legame, nella legislazione, nella pratica o in fatto,   tra le affermazioni fatte dal procuratore russo ed il procedimento penale in   corso contro i ricorrenti in Uzbekistan. Non ho visto alcuna necessità di fare   congetture relativamente al modo in cui le affermazioni del procuratore     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA ISMOILOV ED ALTRI c. RUSSIA   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE KOVLER   (malgrado la loro formulazione strettamente professionale) possano avere   indebitamente influenzato le autorità giudiziarie di un altro Stato sovrano   competenti a decidere sulla colpevolezza o sull’innocenza dei ricorrenti.   3. Poiché ho votato a favore soltanto sulla violazione dell’art. 5 § 1 e § 4   della Convenzione, è evidente che gli importi liquidati a titolo di danno non   patrimoniale potrebbero essere diminuiti. Quanto alle spese legali, ricordo   che in altri casi paragonabili e non meno complicati la Corte ha liquidato ai   legali importi di gran lunga più modesti (1.400 euro nel caso Nasrulloyev e   euro nel caso Garabayev): a mio avviso, una semplice moltiplicazione   aritmetica per il numero dei ricorrenti non è corretta.     Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło