29787/03;29810/03
WyrokETPCz2008-01-24ECLI:CE:ECHR:2008:0124JUD002978703
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy faktyczne zatrzymanie skarżących w strefie tranzytowej lotniska oraz w zamkniętym ośrodku, pomimo orzeczeń sądowych nakazujących ich zwolnienie, stanowiło naruszenie prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5 Konwencji) oraz czy warunki ich pobytu w strefie tranzytowej stanowiły nieludzkie i poniżające traktowanie (art. 3 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że umieszczenie skarżących w strefie tranzytowej lotniska, po tym jak sądy krajowe nakazały ich zwolnienie, stanowiło faktyczne pozbawienie wolności. Trybunał stwierdził, że władze belgijskie świadomie nadużyły swoich uprawnień, ignorując prawomocne orzeczenia sądowe i umieszczając skarżących w miejscu nieprzystosowanym do dłuższego pobytu, co naruszyło zasadę legalności i pewności prawa. Dodatkowo, Trybunał uznał, że warunki panujące w strefie tranzytowej, takie jak brak odpowiedniej pomocy, środków do życia i higieny, a także poczucie arbitralności i upokorzenia, osiągnęły minimalny poziom dotkliwości wymagany dla stwierdzenia naruszenia art. 3 Konwencji.Stan faktyczny
Dwóch palestyńskich obywateli, Mohamad Riad i Abdelhadi Idiab, przybyło na lotnisko w Brukseli w grudniu 2002 r. i ubiegało się o azyl. Zostali zatrzymani w ośrodku tranzytowym, a następnie w zamkniętym ośrodku. Pomimo orzeczeń sądowych z stycznia i lutego 2003 r. nakazujących ich zwolnienie, władze belgijskie przeniosły ich do strefy tranzytowej lotniska, gdzie przebywali odpowiednio 15 i 11 dni w bardzo złych warunkach, bez odpowiedniej pomocy i środków do życia. Po kolejnym orzeczeniu sądowym nakazującym im swobodne opuszczenie strefy tranzytowej, zostali ponownie zatrzymani w zamkniętym ośrodku w Merksplas, a następnie wydaleni z Belgii.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Oddalił zarzuty wstępne Rządu. 2. Stwierdził naruszenie art. 5 Konwencji. 3. Stwierdził naruszenie art. 3 Konwencji z powodu warunków pobytu skarżących w strefie tranzytowej. 4. Uznał, że nie ma potrzeby rozpatrywania naruszenia art. 8 Konwencji. 5. Zasądził na rzecz każdego ze skarżących 15 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz łącznie 13 374,60 EUR tytułem kosztów i wydatków. 6. Oddalił pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D'EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
PRIMA SEZIONE
RIAD E IDIAB c. BELGIO (Ricorsi nn. 29787/03 e 29810/03)
SENTENZA STRASBURGO 24 gennaio 2008 Questa sentenza diventer� definitiva conformemente alle disposizioni dell'articolo 44 � 2 della Convenzione. Essa pu� subire ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA RIAD E IDIAB c. BELGIO
Nel caso Riad e Idiab c. Belgio, La Corte europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), riunita in una
Camera composta da : Loukis Loucaides, presidente, Anatoli Kovler, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, giudici, Paul Martens, giudice ad hoc,
e da S�ren Nielsen, cancelliere di sezione, Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 novembre 2006 e il
3 gennaio 2008, Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da due ricorsi (nn. 29787/03 e 29810/03) diretti contro il Regno del Belgio, con i quali alcune associazioni di tale Stato ed i sigg.ri Mohamad Riad e Abdelhadi Idiab (� i ricorrenti �), due cittadini palestinesi, hanno adito la Corte il 6 agosto 2003 in virt� dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (� la Convenzione �).
2. I ricorrenti sostengono in particolare che le condizioni in cui hanno vissuto nella zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National, dove erano stati trattenuti rispettivamente dal 30 gennaio 2003 al 15 febbraio 2003 e dal 3 al 15 febbraio 2003, violerebbero gli articoli 3 ed 8 della Convenzione e che due decisioni che disponevano la loro liberazione non avrebbero ricevuto una reale esecuzione, in violazione dell'articolo 5 della Convenzione.
3. Con una decisione del 21 settembre 2006, la camera ha riunito i ricorsi (articolo 42 � 1 del Regolamento) e li ha dichiarati parzialmente ricevibili.
4. Un'udienza pubblica si � svolta presso il Palazzo dei diritti dell'uomo, a Strasburgo, il 30 novembre 2006 (articolo 59 � 3 del Regolamento).
Sono comparsi :
� per il Governo convenuto
C. DEBRULLE, Agente del Governo belga e Direttore generale della
Direzione della Legislazione e della Libert� e Diritti fondamentali del
Servizio Pubblico Federale (SPF) Giustizia,
agente; Copyright � 2008 UFTDU
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E. DERRIKS, avvocato del Governo belga,
consulente;
V. ROLIN, avvocato, assistente della sig.ra Derriks,
C. GALLANT, Addetto del servizio dei Diritti dell'Uomo della
Direzione della Legislazione e delle Libert� e Diritti
Fondamentali del SPF Giustizia,
N. BRACKE, Addetto, Capo di Servizio, Servizio Ispezione
Frontiere dell'Ufficio degli Stranieri, SPF Interno,
T. MICHAUX, Consulente � Capo di Servizio, Ufficio dei Ricorsi
dell'Ufficio degli Stranieri, SPF Interno,
consulenti ;
� per i ricorrenti S. SAROLEA, avvocato, M.-C. WARLOP, avvocato,
consulenti.
5. La Corte ha udito le dichiarazioni rese da Sarolea e Derriks.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
6. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1980 e nel 1981.
A. Le richieste d'asilo e di soggiorno ed i loro esiti
1. Il primo ricorrente 7. Il primo ricorrente entr� in Belgio, nell'aeroporto di Bruxelles-National, con il volo SN 211 proveniente da Freetown (Sierra Leone) il 27 dicembre 2002, in possesso di un titolo di viaggio libanese che indicava la sua qualit� di rifugiato palestinese. Egli si vide rifiutare l'ingresso in Belgio, non essendo in possesso dei visti necessari. Il trasportatore aereo che aveva assicurato il volo fu informato che era, in conformit� dell'articolo 74, comma 4, della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri, responsabile del pagamento delle spese di ritorno nel suo paese d'origine. 8. Lo stesso giorno, il primo ricorrente richiese il riconoscimento della qualit� di rifugiato sostenendo di temere per la sua vita in Libano e fu messo in possesso di un documento attestante l'introduzione della sua richiesta d'asilo. Copyright � 2008 UFTDU
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9. Sempre alla stessa data del 27 dicembre 2002, fu presa la decisione di trattenere il ricorrente in un luogo determinato situato alla frontiera sulla base dell'articolo 74/5, � 1, 2 della legge del 15 dicembre 1980. In esecuzione di questa decisione, il ricorrente fu condotto nel centro di transito � 127 � situato all'interno dell'aeroporto di Bruxelles-National.
10. Una decisione di rigetto della richiesta d'asilo fu presa il 31 dicembre 2002 dall'Ufficio degli stranieri e notificata nello stesso giorno al ricorrente. Quest'ultimo introdusse un ricorso presso il Commissariato generale dei rifugiati.
11. Il 21 gennaio 2003, il Commissariato generale conferm� la decisione di rigetto, rilevando delle contraddizioni tra i diversi racconti del ricorrente in causa e stimando che gli elementi non facevano temere un rischio per la sua persona in Libano.
12. Il 19 febbraio 2003 furono introdotti dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso per l'annullamento ed un'istanza di sospensione contro la decisione del Commissariato generale del 21 gennaio 2003. All'udienza tenuta dinanzi alla Corte, le parti hanno spiegato che tali ricorsi sono stati dichiarati irricevibili nel 2005 in virt� del fatto che i ricorrenti non si trovavano pi� sul territorio belga e non avevano pi� interesse per il proseguimento del suo esame.
2. Il secondo ricorrente
13. Questo ricorrente entr� in Belgio, all'aeroporto di Bruxelles-National, con un volo proveniente da Freetown il 24 dicembre 2002 alle ore 5:12. Dal momento che non era in possesso di un visto per il transito che gli permettesse di imbarcarsi in direzione di Londra, furono prese disposizioni al fine di rifiutargli l'ingresso sul territorio belga ed il trasportatore aereo che aveva assicurato il volo fu invitato a trasportarlo o farlo trasportare nel paese di origine o in un altro Stato in cui poteva essere ammesso. Fu organizzato un � viaggio di ritorno � in direzione di Beirut, via Budapest.
14. Controllato nella zona di transito nello stesso giorno, questo ricorrente dichiar� di non volersi recare a Beirut e richiese il riconoscimento della qualit� di rifugiato sostenendo di temere per la sua vita in Libano. Fu messo in possesso di un documento attestante l'introduzione della sua richiesta d'asilo.
15. Sempre alla stessa data del 24 dicembre 2002, fu presa la decisione di trattenere il ricorrente in un luogo determinato situato alla frontiera sulla base dell'articolo 74/5, � 1, 2 della legge del 15 dicembre 1980. In esecuzione di tale decisione, il ricorrente fu condotto nel centro di transito � 127 �.
16. Una decisione di rigetto della richiesta d'asilo � stata presa il 6 gennaio 2003 dall'Ufficio degli stranieri. Tale decisione fu notificata nello Copyright � 2008 UFTDU
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stesso giorno al ricorrente che introdusse un ricorso dinanzi al Commissariato generale dei rifugiati e degli apolidi.
17. Il 21 gennaio 2003, il Commissariato generale conferm� la decisione di rigetto, essendogli sconosciuta l'organizzazione palestinese alla quale egli pretendeva di appartenere. il 19 febbraio 2003 furono ugualmente introdotte dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso per l'annullamento ed un'istanza di sospensione. Allo stesso modo di quelli del primo ricorrente, tali ricorsi furono rigettati nel 2005, per carenza d'interesse.
B. La detenzione nel � Centro 127 � e nel centro chiuso � Bruges
18. Il primo ricorrente soggiorn� a partire dal 27 dicembre 2002 nel � Centro 127 � in esecuzione della decisione di mantenimento in un luogo determinato situato alla frontiera (vedi supra). Il secondo ricorrente vi soggiorn�, sulla base dello stesso fondamento, a partire dal 24 dicembre 2002.
19. A seguito di un tentativo di evasione collettiva dal Centro 127 nella notte tra il 21 ed il 22 gennaio 2003, i due ricorrenti e tre loro compatrioti furono trasferiti, il 22 gennaio 2003, presso il Centro chiuso per irregolari di Bruges (il Governo spiega che questa istituzione �, per via di una finzione giuridica, assimilata ad un centro situato alla frontiera).
20. Nel gennaio 2003, il loro avvocato deposit�, per entrambi, un ricorso per la loro liberazione dinanzi alla camera di consiglio del tribunale di prima istanza di Bruxelles, per mezzo di plico raccomandato depositato presso gli uffici postali il 14 gennaio 2003. Questa giurisdizione diede esecuzione con ordinanza del 20 gennaio 2003, stimando che i motivi allegati dall'amministrazione per giustificare la privazione della libert� non erano sufficienti.
21. Nello stesso giorno della pronuncia di questa ordinanza, la procura avvis�, per mezzo del formulario, l'Ufficio degli stranieri della sua decisione di ricorrere in appello, cosa che fece il giorno successivo. A seguito di tale ricorso, i ricorrenti rimasero isolati, essendo ogni eventuale procedura di rimpatrio sospesa fino alla sentenza della sezione istruttoria.
22. Il 24 gennaio 2003 le autorit� fecero, a nome dei due ricorrenti, una richiesta di prenotazione su un volo del 6 febbraio 2003 in direzione di Freetown.
23. Con sentenza del 30 gennaio 2003, la sezione istruttoria di Bruxelles conferm� l'ordinanza di liberazione resa il 20 gennaio 2003 in favore del primo ricorrente, ritenendo che la misura di detenzione non era � sufficientemente motivata in concreto �.
24. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Bruxelles emise, a seguito di tale sentenza, un ordine di liberazione immediata di quest'ultimo. In seguito a tale decisione, l'Ufficio degli stranieri procedette al suo Copyright � 2008 UFTDU
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trasferimento nella zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National (vedi infra).
25. Il 3 febbraio 2003, una sentenza simile fu resa a favore del secondo ricorrente. Il procuratore generale e l'Ufficio degli stranieri presero questo stesso giorno delle decisioni identiche a quelle rese al riguardo del primo ricorrente, che egli rinvenne nella zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National il 3 febbraio 2003.
C. La permanenza nella zona di transito dell'aeroporto di BruxellesNational
26. Il 30 gennaio 2003, il primo ricorrente fu collocato, come specificato pi� avanti (paragrafo 28) nella zona di transito dell'aeroporto di BruxellesNational. Vi ci fu condotto alle ore 18:45, in compagnia di Ab., un altro cittadino palestinese giunto in Belgio il 25 dicembre 2002, nelle stesse condizioni del primo ricorrente.
27. Queste due persone furono informate della loro liberazione, messe in possesso dei loro bagagli e di una busta contenente gli oggetti personali � ad eccezione del passaporto rimasto in possesso dei servizi della polizia federale dell'aeroporto � e autorizzati ad avere una conversazione telefonica con una persona a loro scelta. Essi indicarono di voler telefonare al loro avvocato.
28. Il 1� febbraio 2003 alle ore 13:30, essi si presentarono al � posto di ispezione frontiera � della polizia federale e dichiararono di non aver denaro e cibo. Furono informati della possibilit� di rendersi su base volontaria presso il centro � INADS � dell'aeroporto e di dimorarvi in attesa del loro allontanamento. Furono condotti in tale centro dove il primo ricorrente sottoscrisse, a seguito della traduzione del contenuto del documento, una dichiarazione con la quale manifestava il suo consenso a dimorare volontariamente nel centro ed a rispettarne il regolamento. Secondo un documento del detto centro, egli vi � arrivato il 1� febbraio 2003 e l'ha lasciato il 3 febbraio 2003. In effetti, un tentativo di allontanamento verso Freetown fu effettuato invano il 3 febbraio 2003, avendo il primo ricorrente rifiutato di imbarcarsi sull'aereo. A seguito del suo rifiuto di imbarco, egli fu ricondotto nella zona di transito.
29. Sempre il 3 febbraio 2003, l'avvocato del primo ricorrente e di Ab. indirizz� una lettera al ministro dell'Interno, dichiarando che i suoi clienti avevano subito un trattamento degradante avendo dovuto passare tre giorni nella zona di transito senza bere n� mangiare. In essa spiegava che qualche ora dopo il loro arrivo presso il centro � INADS �, essi erano stati incondizionatamente ricondotti nella zona di transito ricevendo anche ordine di arrangiarsi da soli per bere, mangiare e procurarsi un biglietto di ritorno.
30. Alla stessa data del 3 febbraio 2003 alle ore 18:40, il primo ricorrente e Ab. furono raggiunti, nella zona di transito, dal secondo Copyright � 2008 UFTDU
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ricorrente (vedi pi� sopra, paragrafo 28). Avendo ricevuto al momento di tale trasferimento le stesse spiegazioni dei primi due, egli dichiar� � di non essere pi� cos� contento di questa decisione � e di voler contattare il suo avvocato. Egli segnal� anche di non avere denaro e di disporre soltanto di una carta telefonica. Domand� ancora dove erano gli � altri uomini �.
31. Il 4 febbraio 2003, il difensore dei ricorrenti avvi� una procedura di estrema urgenza dinanzi al presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles che la rigett� il 9 febbraio 2003, motivando che i ricorrenti non beneficiavano di un diritto soggettivo di accesso al territorio, non essendo un tale diritto conferito n� dall'introduzione di una richiesta d'asilo, n� dalle ordinanze di liberazione.
32. Nel frattempo, un nuovo tentativo di allontanamento delle tre persone verso Freetown era stato effettuato il 6 febbraio 2003. Un ulteriore tentativo ebbe luogo l'8 febbraio 2003 per due di loro. Il primo ricorrente rifiut� di imbarcarsi sull'aereo, al contrario di Ab. che si imbarc�.
33. Il 9 febbraio 2003, il difensore dei ricorrenti deposit� un'istanza per l'abbreviazione dei termini per la citazione, specificando che la loro permanenza nella zona di transito costituiva una violazione di fatto che ledeva il loro diritto alla libert�, un diritto confermato dalle decisioni rese in merito alla loro detenzione nel centro di transito. Egli aggiungeva che la loro permanenza nella zona di transito contravveniva inoltre agli articoli 3 e 8 della Convenzione. Con ordinanza del 10 febbraio 2003, il presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles gli riconobbe il diritto di citare lo Stato belga per l'udienza del 12 febbraio 2003.
34. L'11 febbraio 2003, i ricorrenti citarono lo Stato belga, rappresentato dal ministro dell'Interno, a comparire dinanzi al presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles, riunito in camera di consiglio, al fine di ingiungere allo Stato di autorizzare il loro accesso al territorio belga sotto pena di un'ammenda di 1 000 euro (EUR) per ogni ora di inadempienza a partire dalla avvenuta notifica dell'ordinanza. Essi spiegavano che trattenendoli in uno spazio chiuso, quando invece la camera di consiglio e la sezione istruttoria avevano ordinato la loro liberazione, lo Stato violava le disposizioni interne ed internazionali che garantiscono il diritto alla libert� individuale. E ancor di pi�, essi si trovavano nella pi� completa indigenza, senza alloggiamento n� risorse e abbandonati a s� stessi nella zona di transito nella quale non beneficiavano di alcuna comodit� e rimanevano per pi� giorni senza mangiare n� bere, circostanza che costituiva un trattamento inumano e degradante. Essi aggiungevano che certi membri della polizia federale li avevano picchiati e bastonati all'interno stesso del luogo di culto dell'Islam situato nella zona di transito.
35. Il 12 febbraio 2003, le autorit� fecero, a nome dei due ricorrenti, una richiesta di prenotazione su un volo del 15 febbraio 2003 in direzione di Beirut. Copyright � 2008 UFTDU
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36. Nelle conclusioni depositate dinanzi al presidente del tribunale di prima istanza, il difensore dello Stato obiett� in particolar modo che i ricorrenti non avevano introdotto ricorsi per l'annullamento delle decisioni del Commissariato Generale, n� domandato la loro sospensione.
37. Con ordinanza del 14 febbraio 2003, il presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles ingiunse allo Stato di permettere ai ricorrenti di abbandonare liberamente e senza restrizioni la zona di transito, sotto pena di una ammenda di 1 000 EUR per ogni ora di inadempienza dal momento della notifica. Copyright � 2008 UFTDU
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La decisione resa nel quadro del ricorso n. 29787/03 � redatta in questi termini :
� � certo che il ricorrente si trova oggi sotto l'effetto di una decisione di allontanamento dal territorio nazionale del 3 gennaio 2003 confermata il 21 gennaio 2003.
Il termine per il ricorso di sospensione e per l'annullamento non ha effetti sospensivi, cos� come la domanda di regolarizzazione fondata sull'articolo 9 c. 3 della legge del 15 dicembre 1980, introdotta dal ricorrente in data 28 gennaio 2003.
Dal momento che il Tribunale deve tenere in considerazione lo status amministrativo del ricorrente, si deve prendere atto prendere atto del fatto che egli non ha, da quel momento, il diritto di trattenersi sul territorio belga.
Nondimeno, la decisione della sezione istruttoria si impone allo stesso modo al Tribunale e, nel caso di specie, tale giurisdizione ha ordinato la liberazione immediata del ricorrente.
Non � inoltre contestato che la sezione istruttoria ha avuto conoscenza dello status amministrativo del ricorrente ed in particolare della decisione del CGRA e l'ha quindi liberato con cognizione di causa.
Il Tribunale non deve soffermarsi su tale status quanto invece sulla modalit� in cui la decisione di liberazione � stata eseguita dallo Stato belga, essendo da quel momento ogni cosa rimasta immutata.
Il resistente considera che tenuto conto del fatto che il ricorrente non � stato autorizzato a penetrare nel territorio nazionale propriamente detto, esso giustamente ha considerato che la liberazione del ricorrente doveva farsi nella zona di transito nella misura in cui questa zona non � assolutamente una zona di non-diritto ma � di fatto una parte del Regno belga in cui si trovano delle persone in transito in Belgio o che non sono state ancora autorizzate ad entrare nel territorio nazionale in quanto tale.
Conformemente all'insegnamento della Corte di cassazione � per quanto riguarda l'accesso, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri, non risulta alcuna distinzione legale tra la zona portuaria ed il resto del territorio del Regno, che la zona di transito non faccia parte del Regno e che la legge menzionata non � ivi applicabile � (Cass., 22 giugno 1999, Pas. 1999, 957).
I centri chiusi non sono in realt� nient'altro che dei prolungamenti della zona di transito, delle anticamere del territorio del Regno, con la sola differenza che essi sono, contrariamente alla zona di transito, concepiti per poter accogliere delle persone durante un periodo pi� o meno lungo in delle condizioni che si suppongono dignitose.
Se il ragionamento del resistente pu� essere quindi condiviso quando considera che trovandosi in zona di transito il ricorrente si trova attualmente sul territorio belga esso non pu� essere condiviso quando ritiene che si tratta di una � liberazione �.
Non si potrebbe supporre infatti che il legislatore, creando dei centri situati alle frontiere, sistemati in particolar modo per accogliere delle persone che sarebbero trattenute d'autorit� nell'attesa di ricevere l'autorizzazione ad entrare nel Regno o nell'attesa del loro allontanamento, e accompagnando una misura di mantenimento in Copyright � 2008 UFTDU
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questi luoghi con un ricorso dinanzi alla camera di consiglio, abbia considerato che in caso di liberazione da parte della camera di consiglio e in seguito da parte della sezione istruttoria, queste persone potrebbero essere rinviate nella zona di transito, per nulla sistemata per accoglierle, fatto questo che li porrebbe in una situazione ancor pi� precaria e pregiudizievole.
Se la liberazione limitata al centro di transito dovesse essere ammessa, ci� tornerebbe a permettere allo Stato belga di mettere unilateralmente sotto scacco la decisione di liberazione di una istanza giudiziaria, sulla base dello status amministrativo di una persona quand'anche tale status amministrativo sia stato preso in considerazione da questa istanza giudiziaria e abbia dovuto motivare la sua decisione di liberazione.
Entrambe le parti sanno che, dal 21 gennaio 2003, l'ordine di allontanamento � esecutorio visto il rigetto del ricorso del ricorrente dinanzi al CGRA e l'assenza di ricorso di sospensione di estrema urgenza.
Da quel momento, il ricorrente non manifesta alcuna intenzione di conformarvisi volontariamente.
Da allora, lo Stato belga non procede pi� al suo allontanamento forzato.
Dunque, dal momento che lo Stato � adesso tenuto a conformarsi alla decisione di liberazione del ricorrente, delle due cose l'una, o il convenuto preferisce attendere che il ricorrente si decida a partire volontariamente ma in questo caso, aspettando la partenza del ricorrente, esso deve permettergli di circolare liberamente sul territorio (rispetto dell'autorit� del giudicato), o il convenuto si assume le proprie responsabilit� e si munisce dei mezzi necessari per dare esecuzione all'ordine di allontanamento al fine di imporre il rispetto delle proprie decisioni amministrative.
A questo riguardo, la legge permette allo Stato belga di ingiungere allo straniero di risiedere in un luogo determinato, fino all'esecuzione della misura di allontanamento (art. 73 legge del 15 dicembre 1980).
Ci� che � inammissibile e contrario ad uno stato di diritto, nel caso di specie, � che lo Stato belga collochi il ricorrente in un altro luogo chiuso (la zona di transito) in cui le condizioni di vita sono inumane e degradanti sperando che il ricorrente si decider� a quel punto ad eseguire � volontariamente � l'ordine di allontanamento.
Trasferendo il ricorrente dal centro chiuso di Melsbroek alla zona di transito, lo Stato belga ha commesso una violazione di fatto.
Sulla base del presente dossier la liberazione ordinata dalla sezione istruttoria implica necessariamente che fino quando il ricorrente non sia allontanato, egli possa lasciare liberamente la zona di transito senza pregiudizio per il diritto del Ministero di ingiungere al ricorrente di risiedere in un luogo determinato (art. 73).
Questa soluzione ad una situazione completamente contraddittoria � la sola possibile se non si vuole ridurre la procedura fondata sull'articolo 71 della legge del 15 dicembre 1980 ad una farsa. Copyright � 2008 UFTDU
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Tenuto conto di ci� che precede si conviene per l'accoglimento della domanda conformemente al dispositivo della presente ordinanza. �
La decisione resa nel quadro del ricorso n. 29810/03 � motivata allo stesso modo.
38. L'avvocato dei ricorrenti comunic� tale decisione via fax il 14 febbraio 2003 all'Ufficio degli stranieri che annull� la prenotazione per il volo del 15 febbraio 2003. Il 15 febbraio 2003, l'Ufficio ricevette l'ordine di permettere, senza restrizioni, ai ricorrenti di abbandonare la zona di transito.
39. Le ordinanze del 14 febbraio 2003 furono notificate dall'ufficiale giudiziario allo Stato belga, una prima volta, il 17 febbraio 2003 presso l'ufficio del ministro della Giustizia ; quella resa in favore del primo ricorrente lo fu, una seconda volta, il 28 febbraio 2003 al � posto d'ispezione frontiera � della polizia federale dell'aeroporto di Bruxelles-National.
40. I due ricorrenti hanno abbandonato la zona di transito il 15 febbraio 2003 verso la fine della mattinata, non essendo stata precisata l'ora esatta.
41. Le parti non concordano sulla situazione nella quale i due ricorrenti si sono ritrovati nella zona di transito.
42. I ricorrenti spiegano che la zona di transito non comprendeva alcuna camera e, a fortiori, alcun letto e che furono alloggiati nella moschea che vi si trova. Infatti, essi furono accolti dal consigliere musulmano che li riaccolse di nuovo dopo i diversi tentativi di allontanamento dei quali furono oggetto. Essi sarebbero restati pi� giorni senza bere n� mangiare, non ricevendo cibo se non irregolarmente da parte del personale di pulizia dei luoghi, dalla societ� che gestisce l'aeroporto, dal consigliere musulmano o dal consigliere laico dell'aeroporto. Queste due ultime persone hanno spiegato, nelle loro testimonianze, il carattere insostenibile della loro situazione, facendo menzione d'abbandono o di � trascuratezza � da parte delle autorit�. Essi non avevano possibilit� di lavarsi o di pulire la propria biancheria. Furono spesso controllati dalla polizia dell'aeroporto, collocati a pi� riprese in celle e lasciati pi� ore senza bere n� mangiare per costringerli ad accettare una partenza volontaria e poi rimessi nella zona di transito. Essi sarebbero stati violentemente picchiati e battuti all'interno della moschea da alcuni membri della polizia federale.
43. Il Governo espone che, a seguito delle critiche contenute in un rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (in seguito CPT) del 1993, � stato posto rimedio alla situazione nella zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National, con la creazione, tra l'altro, del centro � INADS �, situato all'interno dell'area dell'aeroporto. Questo centro pu� accogliere, su base volontaria, le persone trattenute nella zona di transito e fornire loro alloggio e riparo. Il CPT, nel suo rapporto del 1997 relativo alla sua visita in Belgio, rileva che le condizioni materiali e le attivit� proposte nel centro Copyright � 2008 UFTDU
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� INADS � possono generalmente essere descritte come soddisfacenti per un soggiorno che non oltrepassi qualche giorno, con una eccezione (assenza di sistemazione che permetta alle persone trattenute nel centro di recarsi all'aria aperta). Inoltre, le persone che si trovano nella zona di transito in attesa della prenotazione di un volo in vista di un allontanamento hanno ugualmente la possibilit� di farsi distribuire dei pasti per mezzo dei servizi di controllo. Una circolare della polizia federale del 31 ottobre 2003 ha confermato tale pratica e ricordato ai diversi servizi i loro obblighi al riguardo. Risulta da tale circolare che la squadra che tratta il dossier dello straniero interessato � responsabile della distribuzione dei pasti e che al momento del suo arrivo nella zona di transito, lo straniero � informato che pu� presentarsi tre volte al giorno al piano � arrivi � per ricevere un pasto. La squadra responsabile ordina, per ogni persona, tre pasti al giorno presso il centro � INADS �. Se questa procedura � stata confermata dalla circolare del 31 ottobre 2003, ne deriva nondimeno che, dal 1� febbraio 2003, il primo ricorrente � stato informato della possibilit� di essere alloggiato e nutrito per sua volont� nel centro � INADS �.
D. La detenzione al centro chiuso di Merksplas
44. Il 15 febbraio 2003 alle ore 11:30, i ricorrenti, dopo aver abbandonato la zona di transito, furono oggetto di un controllo di identit� nella hall delle partenze da parte di funzionari della polizia federale incaricati del controllo alle frontiere. Avendo constatato che essi non erano in possesso di un titolo di soggiorno regolare, i poliziotti compilarono un rapporto amministrativo per ciascuno di loro. I rapporti menzionano che essi si spostavano insieme e parlavano inglese come altra lingua oltre quella madre. I poliziotti presero contatto con l'Ufficio degli stranieri alle ore 12:30. Fu data loro istruzione di trattenere i ricorrenti al fine di poter notificare un ordine di abbandonare il territorio con decisione di accompagnamento alla frontiera e decisione privativa della libert� a tal fine. Una tale decisione fu notificata lo stesso giorno ad un'ora non precisata da parte di un agente dell'Ufficio degli stranieri. I due ricorrenti rifiutarono di firmare.
45. Il primo ricorrente fu informato di tali misure e del fatto che in esecuzione di queste ultime, era condotto al centro per irregolari di Merksplas. Egli dichiar� di opporvisi, su istruzione del suo difensore. Nel corso del tragitto verso Merksplas, tale ricorrente si lament� del fatto che le manette che gli erano state messe erano troppo strette ai polsi. Il tragitto fu interrotto alle ore 14:45 per permettere di allentare le manette.
46. Informato di tali misure e del suo trasferimento al centro per irregolari, il secondo ricorrente dichiar� ugualmente di opporvisi, su istruzione del suo difensore, e resistette alle forze di polizia che lo conducevano verso il furgone previsto per il trasferimento dei due ricorrenti. Copyright � 2008 UFTDU
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Qualche minuto dopo la chiusura del furgone, fu constatato che, bench� fosse stato ammanettato, tale ricorrente si era volontariamente inflitto delle ferite sbattendo la testa contro il vetro del furgone, protetto da una griglia. Fu allora deciso di procedere al suo trasferimento a Merksplas dentro un veicolo di polizia e gli furono messi dei lacci in velcro intorno alle braccia ed alle gambe per evitare qualsiasi mutilazione. Secondo il processo-verbale redatto nella circostanza, egli avrebbe dichiarato ai membri della scorta che avrebbe utilizzato le ferite che si era inflitto a sostegno di una denuncia nei confronti della polizia. Al suo arrivo a Merksplas, fu visitato dal medico del centro che accert� la presenza di lesioni esterne, vale a dire un ematoma ed una piccola ferita (� klein wondje �) alla fronte.
47. Il 19 febbraio 2003, l'avvocato dei due ricorrenti scrisse al ministro dell'Interno, insorgendo sul collocamento dei suoi clienti in un centro chiuso malgrado le ordinanze rese il 14 febbraio 2003. Lo stesso giorno, introdusse dinanzi al Consiglio di Stato un ricorso di annullamento ed una domanda di sospensione ordinaria della decisione del 21 gennaio 2003 del Commissario generale (vedi supra).
E. L'allontanamento dei ricorrenti
1. Il primo ricorrente
48. Il 20 febbraio 2003, furono prese delle misure in vista di procedere al suo allontanamento a destinazione di Beirut, ma tale misura di rimpatrio fu pi� tardi annullata. Il 24 febbraio 2003, l'Ufficio degli stranieri diede istruzioni al � Servizio ispezione frontiere � per organizzare nel pi� breve tempo possibile il suo allontanamento. Un nuovo rimpatrio fu organizzato per la data dell'8 marzo 2003.
49. L'8 marzo 2003, il primo ricorrente si vide riconsegnare, alla sua partenza da Merksplas, gli effetti personali, i bagagli e le somme di 45 EUR, 250 dollari americani (USD) e 1 000 livre libanesi di cui era possessore al suo arrivo. Egli era prima di tutto stato informato della procedura di rimpatrio che sarebbe seguita e delle misure di costrizione che sarebbero eventualmente state prese. Previa discussione, egli dichiar� che non si opponeva pi� a tale misura, ma desider� che fossero rispettate determinate condizioni. Domand� in particolare di non essere ammanettato e di avere il suo passaporto tra le mani. Gli fu detto che, tenuto conto delle circostanze, non poteva essere accontentato.
50. Il rimpatrio fu effettuato con un volo a destinazione di Beirut, via Mosca, sotto scorta di tre poliziotti. Il primo ricorrente fu ammanettato con delle manette di tessuto per essere condotto a bordo. Queste manette furono tolte dopo il decollo. Durante i voli e nell'attesa nella zona di transito dell'aeroporto di Mosca, egli ricevette cibo e bevande. I membri della scorta non segnalarono alcun incidente. Copyright � 2008 UFTDU
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2. Il secondo ricorrente
51. Il 21 febbraio 2003, furono prese delle misure al fine di procedere al suo allontanamento a destinazione di Beirut, ma tale misura di rimpatrio fu in seguito annullata.
52. Il rimpatrio ebbe luogo il 5 marzo 2003. Alla sua partenza da Merksplas, tale ricorrente si vide riconsegnare gli oggetti personali, i bagagli, e la somma di 150 EUR. Secondo il verbale redatto in occasione del suo allontanamento, egli arriv� all'aeroporto alle ore 16:45. Ivi fu sottoposto ad un'ispezione e messo in cella. Alle ore 20:35, i funzionari incaricati del suo rimpatrio lo ascoltarono al fine di determinare il suo grado di cooperazione alla misura di allontanamento. Durante il colloquio fece intendere di aver capito che doveva tornare a Beirut. Egli avrebbe aggiunto che non era felice della sua situazione dopo due mesi e sentiva di essere stato oggetto di un gioco tra il suo avvocato ed i responsabili del ministero. Fu autorizzato a telefonare alla sua famiglia ed ebbe un contatto con sua sorella che fu informata delle coordinate precise del volo e dell'orario di arrivo previsto. Al fine di evitare ogni tentativo di ribellione, i membri della scorta decisero, tenuto conto delle informazioni in loro possesso e delle circostanze del trasferimento del 15 febbraio 2003, di utilizzare dei mezzi di costrizione. Egli s'imbarc� sul volo a destinazione di Beirut, via Mosca indossando delle manette in tessuto e con un velcro attaccato all'altezza delle caviglie. L'imbarco, il volo ed il transito si svolsero senza incidenti. Nel momento in cui fu raggiunta l'altitudine di volo, il ricorrente fu liberato dai suoi lacci e ricevette cibo, bevande, ed anche sigarette. Al suo arrivo a Beirut, fu rimesso in possesso del passaporto. Egli era ivi atteso dai membri della sua famiglia. Anche il console del Belgio a Beirut era presente all'aeroporto.
II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNE RILEVANTI
53. Le disposizioni rilevanti della legge del 15 dicembre 1980 sull'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri si leggono come segue :
Articolo 7
� Salvo disposizioni pi� favorevoli contenute in un trattato internazionale, il Ministro o un suo delegato pu� ordinare di abbandonare il territorio prima di una data determinata, allo straniero che non � n� autorizzato n� ammesso a soggiornare pi� di tre mesi o a stabilirsi nel Regno :
1o se egli dimora nel Regno senza essere in possesso dei documenti richiesti dall'articolo 2 ;
2o (...) Copyright � 2008 UFTDU
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Negli stessi casi, se il Ministro o un suo delegato lo ritenga necessario, pu� far accompagnare senza ritardo lo straniero alla frontiera.
Lo straniero pu� essere detenuto a tal fine per il tempo strettamente necessario all'esecuzione della misura senza che la durata della detenzione possa oltrepassare due mesi. (...) �
Articolo 9
� Per poter soggiornare nel Regno oltre il termine fissato all'articolo 6, lo straniero che non si trova in uno dei casi previsti all'articolo 10 deve esservi autorizzato dal Ministro o un suo delegato.
Salvo deroghe previste da un Trattato internazionale, da una legge o da un decreto reale, l'autorizzazione deve essere richiesta dallo straniero presso la sede diplomatica o consolare belga competente per il luogo della sua residenza o del suo soggiorno all'estero.
In caso di circostanze eccezionali, l'autorizzazione pu� essere richiesta dallo straniero al sindaco della localit� in cui soggiorna, che la trasmetter� al Ministro competente per l'accesso al territorio, il soggiorno, lo stabilimento e l'allontanamento degli stranieri o ad un suo delegato. Essa sar� in questi casi rilasciata in Belgio. �
Articolo 57/6
� Il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi � competente :
1o a riconoscere o rifiutare il riconoscimento della qualit� di rifugiato, ai sensi delle convenzioni internazionali che vincolano il Belgio, allo straniero di cui all'articolo 53 ;
2o a ritirare la qualit� di rifugiato ai sensi delle convenzioni internazionali che vincolano il Belgio ;
2obis a ritirare la qualit� di rifugiato allo straniero al quale � stato riconosciuto lo status giuridico sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contraffatti, cos� come allo straniero il cui comportamento personale dimostra ulteriormente l'assenza di timore di persecuzione ;
3o a confermare o rifiutare di confermare la qualit� di rifugiato allo straniero che soddisfa le condizioni previste all'articolo 49, secondo comma ;
4o a rilasciare ai rifugiati ed agli apolidi i documenti previsti all'articolo 25 della Convenzione internazionale relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra, il 28 luglio 1951, e all'articolo 25 della Convenzione relativa allo status degli apolidi, firmata a New York, il 28 settembre 1954.
Le decisioni che rifiutano di riconoscere o di confermare la qualit� di rifugiato cos� come quelle che ritirano tale qualit� sono motivate, indicando le circostanze della causa. � Copyright � 2008 UFTDU
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Articolo 63/5
� Il ricorso d'urgenza sospende la decisione contestata del Ministro. Durante il termine per l'introduzione di un ricorso urgente cos� come durante la durata dell'esame del ricorso, tutte le misure di allontanamento dal territorio nei riguardi dello straniero prese in ragione dei fatti che hanno dato luogo alla decisione contestata sono sospese.
Nel caso in cui la domanda � introdotta contro un rifiuto di soggiorno o di stabilimento, il Ministro o un suo delegato pu� ingiungere allo straniero di risiedere in un luogo determinato o, se delle circostanze particolarmente gravi lo giustificano, ordinare la sua detenzione durante la durata dell'esame della domanda.
In caso di conferma della decisione contestata, il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi o un suo delegato d� un parere formale sull'eventuale rinvio dell'interessato alla frontiera del paese dal quale egli � fuggito o dove, secondo la sua dichiarazione, la sua vita, la sua integrit� fisica o la sua libert� sarebbe minacciata. �
Articolo 69
� Un ricorso di annullamento, retto dall'articolo 14 delle leggi sul Consiglio di Stato, coordinate il 12 gennaio 1973, pu� essere introdotto contro una decisione che rifiuta il beneficio di un diritto previsto dalla presente legge.
L'introduzione di una domanda di revisione non impedisce l'introduzione diretta di un ricorso di annullamento contro la decisione la cui revisione � domandata.
In questo caso, l'esame del ricorso di annullamento � sospeso fino a che il Ministro o un suo delegato abbia statuito sulla ricevibilit� della domanda. �
Articolo 71
� Lo straniero che � oggetto di una misura privativa della libert� presa in applicazione degli articoli 7, (8bis, � 4,) 25, 27, 29, comma 2, 51/5, � 3, comma 4, 52bis, comma 4, 54, 63/5, comma 3, 67, 74/6 e (57/32, � 2, comma 2) pu� introdurre un ricorso contro tale misura depositandolo presso la sezione del tribunale penale del luogo della sua residenza nel Regno o del luogo in cui � stato trovato.
Lo straniero che si trova in un luogo determinato situato alla frontiera, in applicazione dell'articolo 74/5, pu� introdurre un ricorso contro tale misura, depositandolo presso la camera di consiglio del tribunale penale del luogo in cui � stato trattenuto.
L'interessato pu� reintrodurre il ricorso di cui ai commi precedenti di mese in mese.
Tuttavia, quando, conformemente all'articolo 74, il Ministro si � rivolto alla camera di consiglio, lo straniero non pu� introdurre il ricorso di cui ai commi precedenti contro la decisione di prolungamento del termine di detenzione o della permanenza che a partire dal trentesimo giorno dal prolungamento. � Copyright � 2008 UFTDU
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Articolo 72
� La camera di consiglio decide entro cinque giorni lavorativi dal deposito del ricorso dopo aver udito l'interessato o il suo difensore ed il parere del pubblico ministero. Quando, conformemente all'articolo 74, il Ministro si � rivolto alla camera di consiglio, il ministro, il suo delegato o il suo consigliere deve ugualmente essere udito. Se la camera di consiglio non ha deciso nel termine fissato, lo straniero � messo in libert�.
Essa verifica se le misure privative della libert� e di allontanamento dal territorio sono conformi alla legge senza potersi pronunciare sulla loro opportunit�.
Le ordinanze della camera di consiglio sono suscettibili di appello da parte dello straniero, del pubblico ministero e, nei casi previsti all'articolo 74, del Ministro o il suo delegato.
Si procede conformemente alle disposizioni relative alla custodia cautelare, salvo quelle relative al mandato d'arresto, al giudice istruttore, all'interdizione di comunicare, al mandato di cattura, alla messa in libert� provvisoria o sotto cauzione, e al diritto di esibizione del dossier amministrativo.
Il difensore dello straniero pu� consultare il fascicolo degli atti presso la cancelleria del tribunale competente durante i due giorni lavorativi che precedono l'udienza.
Il cancelliere avviser� il difensore per mezzo di lettera raccomandata. �
Articolo 73
� Se la camera di Consiglio decide di non confermare l'arresto, lo straniero � rimesso in libert� nel momento in cui la decisione assume la forza di cosa giudicata.
Il (Ministro) pu� ingiungere a tale straniero di risiedere in un luogo determinato sia fino all'esecuzione della misura di allontanamento dal territorio di cui � oggetto, sia fino al momento in cui sar� stato deciso sulla sua domanda di revisione. �
Articolo 74/5
� � 1. Pu� essere trattenuto in un luogo determinato, situato alla frontiera, in attesa dell'autorizzazione ad entrare nel Regno o del suo allontanamento dal territorio :
1o lo straniero che, in applicazione delle disposizioni della presente legge, pu� essere allontanato dalle autorit� incaricate del controllo alle frontiere ;
2o lo straniero che tenta di entrare nel regno senza soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 2, che si dichiara rifugiato e fa richiesta, alla frontiera, di essere riconosciuto come tale.
� 2. Il Re pu� determinare altri luoghi situati all'interno del regno, che sono assimilati al luogo di cui al � 1. Copyright � 2008 UFTDU
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Lo straniero trattenuto all'interno di uno di questi altri luoghi non � considerato come se fosse stato autorizzato ad entrare nel Regno.
� 3. La durata della permanenza in un luogo determinato situato alla frontiera non pu� superare i due mesi. Il ministro o il suo delegato pu� tuttavia prolungare la permanenza dello straniero ai sensi del � 1, per periodi di due mesi :
1o se lo straniero � oggetto di una misura di allontanamento esecutoria, di una decisione di rifiuto di ingresso esecutoria o di una decisione confermativa di rifiuto di ingresso esecutoria ;
2o e se gli adempimenti necessari in vista dell'allontanamento dello straniero sono stati intrapresi entro sette giorni lavorativi dalla decisione o dalla misura di cui al 1o, quando sono perseguiti con tutta la diligenza richiesta e sussista sempre una possibilit� di allontanare effettivamente lo straniero in un termine ragionevole.
Dopo una proroga, la decisione di cui al comma precedente non pu� pi� essere presa che dal Ministro.
La durata totale della permanenza non pu� mai eccedere cinque mesi. (...) �
54. In una sentenza del 29 settembre 2005, la corte d'appello di Bruxelles, adita da un appello dello Stato belga contro un'ordinanza che gli ingiungeva di lasciare circolare liberamente una persona trasferita dal � Centro 127 � alla zona di transito a seguito di una decisione che ordinava la sua liberazione, ha ricordato che la sola restrizione legale alla liberazione di uno straniero fatta in queste condizioni concerne il luogo di residenza che pu� essergli imposto, un luogo necessariamente situato sul territorio belga. Essa si � pi� avanti espressa come segue :
� L'articolo 73 della legge del 15 dicembre 1980 (...) non menziona tuttavia restrizioni alle modalit� di godimento della residenza che pu� essere imposta allo straniero ;
Bisogna dedurne che quest'ultimo deve potervi entrare, uscire ed ivi ricevere liberamente i suoi parenti ;
Piazzando d'autorit� [...] nella zona di transito dell'aeroporto dalla quale lei non poteva uscire che per abbandonare il territorio nazionale, lo Stato belga ha dunque adottato una misura amministrativa che oltrepassa la restrizione della libert�, autorizzata al secondo comma dell'articolo 73 della legge del 15 dicembre 1980 (...) ;
� dunque a buon diritto che il primo giudice ha ritenuto che la decisione della camera di consiglio non era stata legalmente eseguita da parte dello Stato belga che nel caso di specie si era reso colpevole in via di fatto nei riguardi della [Signora] ;
L'ordinanza di liberazione della camera di consiglio presa nel quadro di un ricorso basato sull'articolo 71 della legge del 15 dicembre 1980 (...) conferisce dunque in maniera implicita ma certa, al suo beneficiario un'autorizzazione, certamente precaria ed essenzialmente provvisoria, di circolare liberamente sul territorio belga ; Copyright � 2008 UFTDU
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Tale autorizzazione a circolare non pu� inoltre essere assimilata al riconoscimento di un reale diritto di accesso al territorio che priverebbe di effetto le altre decisioni amministrative prese dallo Stato belga nei riguardi dello straniero ;
L'autorizzazione a circolare liberamente non proibisce infatti allo Stato belga di provvedere all'esecuzione della misura di allontanamento della quale lo straniero � oggetto, sia per un rimpatrio forzato, sia ancora, come nel caso di specie e con successo, con la notifica di un ordine di abbandonare il territorio. �
Ritenendo che il trasferimento e la permanenza nella zona di transito costituivano una violazione manifesta dell'ordinanza di liberazione presa dalla camera di consiglio, la corte d'appello confermava un accertamento che aveva, in particolare, gi� avuto luogo in un'ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza di Nivelles del 30 novembre 2002.
III. ALTRE FONTI
A. I rapporti del comitato europeo per la prevenzione della tortura del 1997 e 2005
55. Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) � stato, a pi� riprese, portato ad interessarsi della situazione dei cittadini stranieri ai quali era stato rifiutato l'ingresso sul territorio belga o che erano stati oggetto di una decisione di allontanamento forzato.
1. Estratti dal � Rapporto al Governo del Belgio relativo alla visita effettuata in Belgio dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del 14 ottobre 1994 �
� 58. La sala d'alloggiamento nella zona di transito dell'aeroporto era stata aperta poco prima, un'ordinanza per direttissima del Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles del 25 giugno 1993 che disponeva che il trattamento di diciannove candidati rifugiati somali � considerato nel suo insieme, presenta le caratteristiche di un trattamento degradante ed inumano ... �. Queste persone erano state trattenute nella zona di transito dell'aeroporto � essendo il centro � 127 � al completo � ed erano in � momenti diversi obbligati a dormire per terra, senza coperte calde per la notte, uomini, donne, bambini indistintamente mischiati, esposti notte e giorno alla curiosit� pubblica, privati d'accesso a luoghi che permettessero un'igiene normale. � Il Tribunale di Prima Istanza aveva in particolare ordinato allo Stato belga di � mettere a disposizione degli [interessati], nei limiti in cui non sono ancora potuti essere ammessi al centro � 127 � e durante la durata del loro soggiorno nella zona di transito dell'aeroporto di Zaventem :
- dei locali distinti, uno per le donne ed uno per gli uomini, al riparo dagli sguardi del pubblico, per ciascuno ..., un letto, un cuscino, delle lenzuola ed una coperta, tre pasti al giorno di cui uno caldo, delle installazioni sanitarie (bagni e lavabo con acqua Copyright � 2008 UFTDU
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corrente), di far assicurare ... le cure mediche indispensabili al sostentamento ed alla conservazione della loro salute. �
2. Estratti dal � Rapporto al Governo del Belgio relativo alla visita effettuata in Belgio dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 31 agosto al 12 settembre 1997 �
� 45. Secondo il CPT, nel caso in cui appaia necessario privare delle persone della libert� per un periodo prolungato in virt� delle normative relative all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri, queste persone dovrebbero essere piazzate in dei centri specificamente concepiti per tale scopo, che offrano condizioni materiali ed un regime adatti al loro stato giuridico, e dotati di un personale che possieda delle qualifiche appropriate. Sicuramente, tali centri dovrebbero disporre di locali per l'alloggiamento equipaggiati in maniera adeguata, puliti ed in buono stato di manutenzione e che possano offrire uno spazio di vita sufficiente al numero di persone suscettibili di esservi piazzate. In pi�, si dovrebbe evitare per quanto possibile, nella concezione e disposizione dei luoghi, ogni impressione di ambiente carcerario. Per quanto riguarda i programmi delle attivit�, quelle che dovrebbero comprendere l'esercizio all'aria aperta, l'accesso ad una sala di soggiorno, alla radio/televisione, a dei giornali/riviste, cos� come ad altre forme di attivit� ricreative appropriate (ad esempio, giochi di societ�, tennis-tavolo). Le attivit� da proporre dovrebbero essere quanto pi� diversificate tanto pi� il periodo di ritenzione si prolunga.
46. A seguito della prima visita periodica del CPT, sono stati creati pi� centri chiusi destinati specificamente ai cittadini stranieri. (...)
47. Il Centro � INADS �, localizzato all'inizio nel � Molo B � del nuovo terminal dell'aeroporto di Bruxelles-National, � stato aperto nel marzo 1995. Inizialmente amministrato da una societ� privata, esso � gestito dall'Ufficio degli Stranieri dal 1� luglio 1996. Tale centro � destinato agli stranieri che si sono visti notificare un rifiuto di ingresso sul territorio del Regno e che attendono il loro allontanamento con un volo ravvicinato. Secondo le informazioni fornite dal personale del centro, la durata del loro soggiorno non oltrepassa in principio qualche giorno. Tuttavia, se la persona interessata si oppone al suo allontanamento, non � escluso che possa esservi trattenuta da due a tre settimane, o anche pi� a lungo (per esempio, se ha ottenuto una sospensione della decisione di allontanamento da parte del Consiglio di Stato).
La capacit� annunciata � di 30 persone. Al momento della prima visita di una delegazione, essa ha incontrato sei persone ; ve ne erano dodici al momento della seconda visita della delegazione. La durata del soggiorno delle persone trattenute in questo centro variava da uno a nove giorni.
48. Il Centro di transito � 127 �, situato a Melsbroek, si trova all'interno dell'area dell'aeroporto di Bruxelles-National, nelle immediate vicinanze di una pista. Esso � stato riaperto il 31 luglio 1994, dopo essere stato devastato da un incendio, a fine ottobre 1993. Il Centro � 127 � accoglie gli stranieri sprovvisti dei documenti richiesti per l'ingresso sul territorio e che hanno richiesto asilo all'aeroporto di BruxellesNational, nell'attesa di una decisione di autorizzazione o di rifiuto d'ingresso sul territorio. In caso di decisione negativa sulla ricevibilit� della richiesta d'asilo, gli stranieri interessati sono trasferiti al Centro � 127 bis � (cfr. paragrafo 49, pi� sotto). Copyright � 2008 UFTDU
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Con una capacit� ufficiale di 100 persone, il Centro accoglieva � il giorno della visita del CPT - 34 adulti e 4 bambini. La durata del loro soggiorno variava da due giorni a un mese.
49. Il Centro di rimpatrio � 127 bis �, situato a Steenokkerzeel, � localizzato nelle immediate vicinanze dell'aeroporto di Bruxelles-National. Esso � stato aperto nel marzo 1994 e accoglie, in principio, due categorie di cittadini stranieri trattenuti : dei richiedenti asilo che, dopo essere entrati illegalmente in Belgio, hanno depositato la loro richiesta alla sede stessa dell'Ufficio degli Stranieri ed il cui procedimento � considerato non avere che poche possibilit� di buon esito ; delle persone trasferite dal Centro � 127 � che si sono viste notificare una decisione di irricevibilit� e che attendono il loro allontanamento. In pi�, in caso di necessit� (arrivata da un numero importante di richiedenti asilo), questo centro ricopre ugualmente la funzione accessoria e temporanea di estensione del Centro � 127 �.
La sua capacit� � fissata a 192 posti. Al momento della visita, vi erano trattenute 69 persone (47 uomini, 14 donne e 8 bambini). Il soggiorno della maggior parte di esse variava da due giorni a tre mesi. Ci� nonostante, una delle persone vi soggiornava da pi� di cinque mesi.
50. Il Centro per stranieri irregolari (CIM) di Merksplas si trova nella campagna, al nord del paese, nei pressi del confine olandese. Esso � stato aperto nel dicembre 1993 e la sua capacit� � di 160 posti. (...)
3. Condizioni di ritenzione negli stabilimenti visitati
a. condizioni materiali e attivit�
i) Centro � INADS �
53. Il centro � dotato di due dormitori spaziosi (uno per donne, eventualemente accompagnate da bambini, e l'altro per uomini). Essi erano puliti, ben illuminati ed areati. Inoltre, gli accessori sanitari (bagni e docce), in stato di manutenzione ed ordine soddisfacenti, erano accessibili in ogni momento.
Le persone trattenute avevano accesso ad una sala giochi relativamente spaziosa dove era possibile guardare la televisione, leggere giornali e giocare a tennis-tavolo o a giochi di societ�. Per i bambini, era stata ugualmente prevista una piccola selezione di giocattoli.
Insomma, con poche eccezioni, le condizioni materiali e le attivit� proposte al Centro possono generalmente essere descritte come soddisfacenti per un soggiorno che non oltrepassi alcuni giorni.
54. L'eccezione a questa constatazione positiva riguarda l'assenza di realizzazioni che permettano alle persone trattenute nel centro di recarsi all'aria aperta. Il CPT raccomanda alle autorit� belghe di prendere misure affinch� ogni perona trattenuta nel centro oltre ventiquattro ore possa recarsi all'aria aperta almeno un'ora al giorno. Copyright � 2008 UFTDU
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Il CPT tiene anche a sottolineare che tale centro, per la sua configurazione e localizzazione, non � adatto a delle permanenze che si prolunghino al di l� di qualche giorno.
(...)
c. altre questioni rilevanti del mandato del CPT
i) contatti con il mondo esterno
67. Gli stranieri trattenuti dovrebbero avere il diritto di mantenere contatti con il mondo esterno durante la loro permanenza e, in particolare, avere accesso ad un telefono e poter beneficiare di visite di parenti e di rappresentanti di organizzazioni competenti.
68. Per quanto riguarda le visite, il regolamento all'interno dei centri chiusi accorda in particolare ai cittadini stranieri trattenuti il diritto alla visita di membri della loro famiglia, di avvocati e di rappresentanti di autorit� diplomatiche e consolari del loro paese. Ci� considerato, le regole osservate in pratica nei differenti centri visitati erano abbastanza differenti.
Le possibilit� di visite � ivi comprese di avvocati � erano molto limitate nel Centro � INADS � e nel Centro di transito � 127 �. In quest'ultimo centro in particolare, l'ingresso di visitatori era reso praticamente impossibile in ragione di una decisione dell'Azienda Statale per il Traffico Aereo di interdire l'accesso a persone estranee alla sua amministrazione. Infatti, ad eccezione degli avvocati, solo in casi eccezionali altre persone erano autorizzate a rendere visita ai trattenuti del Centro � 127 �. Una tale situazione � del resto in contraddizione con il regolamento citato � non � accettabile.
(...)
69. Quanto all'accesso al telefono, le comunicazioni telefoniche dei trattenuti con i loro avvocati, la rappresentanza consolare/diplomatica del loro paese erano sempre autorizzate e gratuite.
Per quanto riguarda le altre comunicazioni telefoniche, l'Articolo 20 del Regolamento citato prevede che ogni trattenuto pu� telefonare a persone di sua scelta (ivi compreso all'estero) nelle ore stabilite dal regolamento interno di ogni centro. A tal fine, dei telefoni pubblici erano stati installati nei centri visitati. In pi�, al loro arrivo nei centri chiusi, i cittadini stranieri potevano effettuare una chiamata telefonica gratuita in Belgio. Inoltre, tutti i nuovi arrivati ricevevano una prima carta gratuitamente, le seguenti potevano essere acquistate alla cantina dello stabilimento. �
3. Estratti dal � Rapporto al Governo del Belgio relativo alla visita effettuata in Belgio dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) dal 18 al 27 aprile 2005 �
� 46. La delegazione ha ugualmente effettuato una visita di controllo al Centro � INADS �, situato alla fine del terminal B dell'aeroporto di Bruxelles-National, e nel quale sono alloggiati gli stranieri che non sono stati autorizzati ad entrare nel territorio Copyright � 2008 UFTDU
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belga in attesa del loro allontanamento sul primo volo disponibile. La delegazione � stata informata che da febbraio ad aprile 2005, la durata del soggiorno nel centro � INADS � variava da 4 ore a 3 giorni (a seconda della disponibilit� dei voli) ; tuttavia, tale durata si allungava se � in via eccezionale � la persona che si era vista rifiutare l'ingresso sul territorio proponeva appello contro tale decisione.
Dalle informazioni fornite alla delegazione e dalle constatazioni fatte da quest'ultima, risulta che le raccomandazioni formulate nel rapporto sulla visita effettuata nel 1997 non hanno sortito effetti. Cos�, le persone trattenute nel Centro � INADS � � quale che sia la durata del loro soggiorno - non avevano sempre la possibilit� di recarsi all'aria aperta, n� di ricevere le visite dei membri della famiglia, dei parenti, o di un avvocato. Per quanto riguarda questi ultimi, era autorizzato solo un contatto telefonico. Inoltre, esse non erano sistematicamente informate, in una lingua che comprendevano, della loro situazione giuridica e dei loro diritti. Infine, non era previsto nulla riguardo la visita quotidiana di un(a) infermiere(a).
47. Il CPT reitera le sue raccomandazioni formulate ai riguardi del Centro � INADS �, secondo le quali :
- ogni persona trattenuta nel Centro per un periodo prolungato (24 ore o pi�) si veda offrire almeno un'ora al giorno di esercizio all'aria aperta ;
- le persone trattenute nel Centro ricevano informazioni che espongano, oltre alle regole relative al loro soggiorno, la loro situazione giuridica ed i loro diritti ; tale informazione dovrebbe esistere in un ventaglio appropriato di lingue ;
- un(a) infermiere(a) si rechi quotidianamente al Centro.
In pi�, dovrebbero essere prese delle disposizioni affinch� le persone trattenute nel Centro � INADS � possano ricevere le visite dei parenti, dei congiunti, oltre che di un avvocato.
48. Nel corso della visita, la delegazione � stata informata che nel 2004, l'Ufficio degli stranieri aveva sviluppato una pratica consistente di trasferire, a seguito di una decisione di liberazione da parte di un'autorit� giudiziaria, dei cittadini stranieri oggetto di un ordine di allontanamento dal centro di permanenza in cui erano detenuti verso la zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National. In particolare, un gruppo di persone d'origine africana sarebbe rimasto nella zona di transito dal mese di dicembre 2003 al mese di maggio 2004. Adito da un reclamo, il Collegio dei Mediatori federali ritenne che doveva � essere posta fine a tale pratica amministrativa, per lo meno quando ... l'allontanamento non � suscettibile di essere realizzato in breve termine (tutt'al pi� 48 ore) �.
49. Il CPT tiene a sottolineare che nel rapporto relativo alla sua prima visita, nel 1993, aveva chiaramente indicato che all'aeroporto di Bruxelles-National, le condizioni materiali di alloggiamento non si confacevano in maniera assoluta, al di l� di una durata che oltrepassasse alcune ore. Le constatazioni fatte dalla delegazione al momento della visita nel 2005 non permettono di giungere ad una conclusione differente.
Pi� generalmente, come il CPT ha appena ricordato nel suo 15� Rapporto Generale delle Attivit�, trattenere dei cittadini stranieri per � delle settimane, o dei mesi, in delle sale d'attesa di aeroporti ... in condizioni materiali mediocri e privati di ogni forma di Copyright � 2008 UFTDU
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attivit� � � una pratica che deve cessare. Il CPT raccomanda che le autorit� belghe prendano immediatamente le misure necessarie al fine di mettere definitivamente fine a tale pratica. �
B. Le osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni-Unite del 30 luglio 2004 (CCPR/CO/81/BEL)
56. Il Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni-Unite si � espresso come segue a proposito della permanenza nella zona di transito di persone in attesa di allontanamento dal Belgio :
� 17) Il Comitato � preoccupato dal fatto che degli stranieri trattenuti nel centro chiuso in attesa del loro allontanamento, poi rimessi in libert� su decisione giudiziaria, sono stati trattenuti nella zona di transito dell'aeroporto nazionale in condizioni sanitarie e sociali precarie.
Delle informazioni fanno stato di un periodo di detenzione in certi casi di pi� mesi. A parere del Comitato, tali pratiche si apparentano con delle detenzioni arbitrarie e possono condurre alla commissione di trattamenti inumani e degradanti (articoli 7 e 9).
Lo Stato parte dovrebbe porre fine immediatamente alla permanenza di stranieri nella zona di transito aeroportuale. �
C. Rapporto annuale 2004 del Collegio dei mediatori federali
57. Alle pagine 44 e 45 di tale rapporto, si pu� leggere :
� La permanenza nella zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National
Durante l'esercizio 2004, il Mediatore federale fu adito, in particolar modo da una ONG, da un reclamo concernente la pratica amministrativa dell'Ufficio degli stranieri che consisteva nel trasferire, in esecuzione di un'ordinanza di liberazione della camera di consiglio o di una sentenza della sezione istruttoria, di cittadini stranieri oggetto di un ordine di allontanamento dal centro chiuso in cui sono detenuti verso la zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National. Secondo il ministro dell'Interno e l'Ufficio degli stranieri, trasferendo gli interessati dal centro chiuso verso la zona di transito, � le persone nel centro chiuso che beneficiano di una liberazione da parte della camera di consiglio sono effettivamente liberate. Se esse sono libere e dopo per� queste persone si trovano di nuovo nella zona di transito, ci� � dovuto al fatto che non sono in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio �. Nella sua analisi della citata pratica, ai riguardi della giurisprudenza europea e belga, il Collegio dei mediatori federali ha indicato all'Ufficio degli stranieri che la zona di transito fa parte del territorio belga e che la sua finalit� � di facilitare il trasporto aereo. � dunque contraddittorio pretendere che la permanenza nella zona di transito � dovuta al fatto che i cittadini stranieri non sono in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio allorquando il trasferimento nella zona di transito deve essere considerato Copyright � 2008 UFTDU
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come avente luogo sul territorio belga. Inoltre, tenuto conto della sua finalit�, una tale zona non � materialmente strutturata per accogliere, per un periodo pi� o meno lungo, delle persone che non sono in scalo, con conseguenze in termini di rispetto della dignit� umana consacrato dalla Costituzione.
In tali circostanze, il Collegio ha ritenuto che la permanenza nella zona di transito era in ogni stato di causa contraria al principio di ragionevolezza.
In pi�, accontentarsi di dire, sull'esempio delle autorit� amministrative belghe, che il solo rifiuto degli interessati di ottemperare alla decisione di allontanamento era all'origine della situazione che essi vivevano nella zona di transito era manifestamente sproporzionato rispetto ai mezzi di cui dispone lo Stato belga al fine di porre, all'occorrenza, le dette decisioni in esecuzione.
Allo stesso modo del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni-Unite, il Collegio � preoccupato da tali pratiche dell'Ufficio degli stranieri che � si apparentano con delle decisioni arbitrarie e possono condurre alla commissione di trattamenti inumani e degradanti �.
Il Collegio dei mediatori federali ritiene pertanto che deve essere posta fine a tale pratica amministrativa, per lo meno all'attuale stato del diritto, l'allontanamento non � suscettibile di essere realizzato in breve temine (tutt'al pi� 48 ore). Nell'ipotesi in cui l'ordine di allontanamento non pu� materialmente essere eseguito in breve termine, il Mediatore federale resta del parere che la liberazione degli interessati sul territorio belga all'interno dei confini � la sola soluzione accettabile sul piano del diritto e dei principi di buona amministrazione, a carico all'occorrenza del ministro dell'Interno di ingiungere agli interessati � di risiedere in un luogo determinato fino all'esecuzione della misura di allontanamento dal territorio � della quale sono oggetto in applicazione dell'articolo 73 della legge del 15 dicembre 1980. �
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE
58. I ricorrenti sostengono che il loro collocamento nella zona di transito, a seguito delle sentenze del 30 gennaio 2003 e 3 febbraio 2003, ed il loro collocamento a Merksplas, a seguito dell'ordinanza del 14 febbraio 2003, hanno violato l'articolo 5 della Convenzione poich� tali misure sono state applicate in violazione di decisioni giudiziarie che ordinavano la loro liberazione e che non sono state dunque eseguite con la diligenza, la celerit� e la buona fede che esige tale disposizione nel garantire un rigoroso controllo giudiziario di ogni misura di privazione della libert�.
Le disposizioni rilevanti dell'articolo 5 della Convenzione si leggono come segue : Copyright � 2008 UFTDU
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� 1. Ogni persona ha diritto alla libert� e alla sicurezza. Nessuno pu� essere privato della libert�, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: :
(...)
f) se si tratta dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una pesona contro la quale � in corso un procedimento d'espulsione o d'estradizione.
(...)
4. Ogni persona privata della libert� mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinch� decida entro breve termine sulla legittimit� della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione � illegittima. �
A. Sull'eccezione di non-esaurimento delle vie di ricorso interne
59. Il Governo afferma inizialmente che i ricorrenti non hanno correttamente esaurito le vie di ricorso interne poich� non hanno introdotto alcun ricorso contro la decisione del 15 febbraio 2003, che ordinava loro di abbandonare il territorio con decisione di rinvio alla frontiera e privazione della libert� a tal fine. Due ricorsi erano infatti esperibili contro tale decisione : uno dinanzi alla camera di consiglio del tribunale di prima istanza contro la decisione di privazione della libert� al fine del rinvio alla frontiera conformemente all'articolo 71 della legge del 15 dicembre 1980, l'altro dinanzi al Consiglio di Stato contro la decisione che ordinava di abbandonare il territorio con decisione di rinvio alla frontiera sulla base dell'articolo 69 della stessa legge.
60. I ricorrenti contrastano la tesi avanzata dal Governo. Essi ritengono che non si potrebbe replicare loro di non aver introdotto ricorsi contro le decisioni di privazione della libert�, dal momento che delle decisioni di messa in libert� erano gi� state rese, anteriormente, il 20 gennaio, 30 gennaio e 3 febbraio 2003, sia dalla camera di consiglio che dalla sezione istruttoria e che lo Stato aveva rifiutato di dare esecuzione a tali decisioni di messa in libert� ovvero ritenuto di averle eseguite piazzandoli nella zona di transito. Lo Stato li ha collocati in un circolo vizioso e questa situazione ha creato in loro un sentimento di vulnerabilit�, di impotenza e timore nei confronti dei rappresentanti dello Stato, che giustifica il loro esonero dall'obbligo di esaurire ancora una volta le vie di ricorso interne.
61. La Corte ricorda che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne enunciata dall'articolo 35 � 1 della Convenzione impone ai ricorrenti di avvalersi inizialmente dei ricorsi di norma disponibili e sufficienti nel sistema giuridico del loro paese per permettere di ottenere riparazione per le violazioni che essi denunciano. Tali ricorsi devono esistere con un sufficiente grado di certezza, in pratica come in teoria, senza che manchino Copyright � 2008 UFTDU
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dell'effettivit� e dell'accessibilit� richieste (sentenze Aksoy c. Turchia del 18 dicembre 1996, Raccolta delle sentenze e decisioni 1996-VI, pp. 22752276, �� 51-52, e Akdivar e altri c. Turchia del 16 settembre 1996, Raccolta 1996-IV, p. 1210, �� 65-67). L'articolo 35 � 1 della Convenzione prevede una ripartizione dell'onere della prova. Incombe sul Governo che eccepisce il non esaurimento il compito di convincere la Corte che il ricorso era effettivo e disponibile sia in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, vale a dire che esso era accessibile, era suscettibile di offrire al ricorrente riparazione dei suoi danni e presentava delle ragionevoli prospettive di successo. Tuttavia, una volta dimostrato ci�, tocca al ricorrente stabilire che il ricorso evocato dal Governo � stato di fatto adoperato o che, per una qualsiasi ragione, non era n� adeguato, n� effettivo tenuto conto dei fatti di causa o ancora che certe circostanze particolari lo dispensavano da questo obbligo (Akdivar e altri, cit, p. 1211, � 68). La Corte sottolinea ancora che essa deve applicare la regola dell'esaurimento tenendo debitamente in considerazione il contesto : il meccanismo di salvaguardia dei diritti dell'uomo che le Parti Contraenti hanno convenuto di instaurare. Essa ha altres� riconosciuto che l'articolo 35 � 1 deve essere applicato con una certa flessibilit� e senza eccessivi formalismi. Inoltre ha ammesso che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne non � suscettibile di una applicazione automatica e non riveste un carattere assoluto; nel verificarne il rispetto, bisogna aver riguardo delle circostanze del caso. Ci� significa in particolare che la Corte deve considerare realisticamente non soltanto i ricorsi previsti in teoria nel sistema giuridico della Parte contraente interessata, ma anche il contesto giuridico e politico all'interno del quale essi si situano cos� come della situazione personale del ricorrente. Bisogna quindi, nel caso di specie, esaminare se, considerato l'insieme delle circostanze del caso, i ricorrenti hanno fatto tutto quello che ci si poteva ragionevolmente attendere da essi per esaurire le vie di ricorso interne (Khachiev e Aka�eva c. Russia, nn. 57942/00 e 57945/00, 24 febbraio 2005 ; Akdivar e altri, cit, p. 1211, � 69, e Aksoy, cit, p. 2276, �� 53 e 64).
62. La Corte osserva che il diritto belga offriva in principio una via di ricorso ai ricorrenti per contestare le privazioni della libert� intervenute il 15 febbraio 2003, circostanza che questi ultimi d'altronde non contestano. Essi non fondano la loro tesi sull'assenza di effettivit� del ricorso bens� sul timore che una decisione positiva resa nel quadro di una tale azione non sarebbe di nuovo sfociata nella loro liberazione, considerata la prassi adottata dall'Ufficio degli stranieri quando si trovava di fronte a delle decisioni di questo tipo. Essi ricordano, per quanto li riguarda, le conseguenze riservate da questa amministrazione agli ordini di liberazione immediata del 30 gennaio e 3 febbraio 2003, e poi alle ordinanze del 14 febbraio 2003 che ordinavano di lasciarli liberi e senza restrizioni nella zona di transito. Per valutare il carattere ragionevole di tale timore, la Corte accorda una particolare importanza alle constatazioni fatte a tal proposito Copyright � 2008 UFTDU
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dalle istanze nazionali ed internazionali La Corte giudica particolarmente impressionanti le considerazioni presenti nell'ordinanza suindicata, che non sono state oggetto di ricorso. Vi � constatato che lo Stato aveva commesso una violazione di fatto trasferendo i ricorrenti dal centro chiuso di Merksplas alla zona di transito. Vi � anche indicato che la liberazione ordinata in precedenza implicava necessariamente che i ricorrenti, fino a quando non fossero stati allontananti, potevano lasciare liberamente la zona di transito senza pregiudizio per il diritto del ministro dell'Interno di ingiungere loro di risiedere in un luogo determinato in applicazione dell'articolo 73 della legge del 15 dicembre 1980. Si trattava, secondo le ordinanze, della sola soluzione possibile per non � ridurre la procedura fondata sull'articolo 71 [ di questa legge] ad una semplice farsa �. La Corte non pu� pi� ignorare le osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni-Unite del 30 luglio 2004 (vedi paragrafo 56 pi� sopra) ed il Rapporto annuale 2004 del Collegio dei mediatori federali (paragrafo 57 pi� sopra) che qualificano le situazioni di questo tipo come detenzione arbitraria e mostrano che non si tratta di incidenti isolati. Il secondo documento fa espressamente menzione di una � pratica amministrativa�. Considerati tali elementi, la Corte ritiene che, anche se � sul piano giudiziario � le prospettive di successo di una nuova procedura che metta in causa i titoli di detenzione dei ricorrenti del 15 febbraio 2003 non possono essere giudicate trascurabili, i timori dei ricorrenti sul fatto che tali ricorsi non avrebbero in realt� avuto un impatto concreto possono essere considerati oggettivamente giustificati. Per giungere a tale conclusione, essa ha nondimeno tenuto in considerazione i sentimenti di insicurezza, vulnerabilit� ed impotenza che dovevano provare i ricorrenti in quel momento, i quali non avevano ancora riottenuto la loro libert� malgrado due serie di decisioni giudiziarie che condannavano le loro anteriori privazioni di libert�. La circostanza che i ricorrenti avevano in precedenza potuto ottenere la consulenza di un avvocato che avrebbe potuto agire in loro nome non � tale da modificare tale constatazione.
63. Alla luce di ci� che precede, la Corte ritiene che i ricorrenti hanno dimostrato l'esistenza di circostanze particolari che li dispensavano dall'obbligo di esaurire le vie di ricorso interne indicate dal Governo. Di conseguenza, l'eccezione preliminare sollevata da quest'ultimo deve essere rigettata.
B. Sul merito
64. I ricorrenti ritengono che per quanto concerne il loro trasferimento nella zona di transito, il Governo fa un giro di parole considerando tale trasferimento una liberazione. Tutti gli organismi indipendenti che hanno visitato la zona di transito parlano di detenzione. D'altronde, quale sarebbe il senso del controllo operato dal giudice sulla legalit� di una detenzione di Copyright � 2008 UFTDU
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uno straniero � alla frontiera � al suo arrivo sul territorio belga, se si dovesse permettere la pratica del susseguente collocamento nella zona di transito adoperata dall'Ufficio degli stranieri ? Le ordinanze del 14 febbraio 2003 hanno risposto a tale domanda rilevando che, in questa ipotesi, esso si ridurrebbe ad un simulacro di controllo, facendo uso del termine � farsa �. Utilizzando un tale stratagemma, lo Stato non si � conformato alle decisioni rese dalle giurisdizioni di istruzione in maniera concreta ed effettiva, ma ha dato vita ad una parodia che riduce a nulla la garanzia che ha istituito. Ci� vale allo stesso modo per le circostanze che hanno condotto alla loro detenzione a Merksplas. I ricorrenti, i quali sostengono che il loro � controllo � � concomitante all'uscita dalla zona di transito, ricordano che l'uso di artifici, da parte delle autorit�, � stato fermamente denunciato dalla Corte (Conka c. Belgio, n. 51564/99, �� 42 a 44, CEDH 2002-I). Essi sollevano anche che la privazione di libert� non � che una facolt� nel diritto belga e non una misura automatica, come mostrano le decisioni prese dalla camera di consiglio, la sezione istruttoria ed il Presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles. Tuttavia, la posizione dell'Ufficio degli stranieri consiste nel farne la regola per tutti gli stranieri non autorizzati ad entrare sul territorio, senza valutazione dell'adeguatezza di tale misura o del suo carattere proporzionale.
65. La tecnica del piazzamento nella zona di transito operata per raggirare le decisioni di liberazione � stata stigmatizzata da un parere del mediatore federale del 14 settembre 2004 e le sue conseguenze sono state messe in evidenza nelle osservazioni finali del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni-Unite del 30 luglio 2004 nei riguardi del Belgio. I ricorrenti ricordano che le critiche fatte nel 2003 e 2004 dalla rete di esperti indipendenti in materia di diritti fondamentali dell'Unione europea e le conclusioni su tali questioni nel rapporto del 25 maggio 2003 del Comitato contro la tortura riguardante il Belgio si riferiscono ad altri testi recenti emanati da istituzioni del Consiglio d'Europa � il Comitato dei ministri, il Commissario dei diritti dell'uomo e l'Assemblea parlamentare � che confortano la loro analisi. Nel rapporto relativo alla visita effettuata in aprile 2005, il Comitato contro la tortura ha, ancora una volta, raccomandato alle autorit� belghe di mettere definitivamente fine alla pratica denunciata. In una sentenza del 29 settembre 2005, la Corte d'appello del tribunale di prima istanza di Bruxelles del 28 gennaio 2004, ha constatato che il trasferimento nella zona di transito non costituiva una esecuzione legale di una decisione che ordini la liberazione di uno straniero detenuto nel centro di permanenza e che costituiva una violazione di fatto.
66. Il Governo rileva che, a seguito delle sentenze del 30 gennaio e 3 febbraio 2003, i ricorrenti sono stati immediatamente liberati ed hanno abbandonato il centro per irregolari di Bruges. Non essendo tuttavia autorizzati ad entrare nel territorio viste le decisioni di rifiuto di ingresso sussistenti al loro riguardo, sono stati condotti nella zona di transito. Tale Copyright � 2008 UFTDU
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misura costituiva una esecuzione delle decisioni prima citate conforme alla legge interna ed all'interpretazione che ne � stata data da parte delle giurisdizioni interne. Le giurisdizioni di istruzione non hanno in effetti alcuna competenza per annullare o sospendere le decisioni di rifiuto di ingresso e di allontanamento. Il loro ruolo si limita, in virt� dell'articolo 72 comma 2 della legge del 15 dicembre 1980, a verificare se le misure amministrative di privazione della libert� sono conformi alla legge. In ogni caso, i trasferimenti dei ricorrenti nella zona di transito non potevano essere considerati come delle misure privative della libert�. L'ordinanza del 14 febbraio si � discostata dalla giurisprudenza interna ed internazionale considerando che si trattava di un � luogo chiuso �. L'unica restrizione di libert� che si imponeva ai ricorrenti era l'interdizione ad accedere al territorio belga. D'altronde, questi ultimi erano stati debitamente informati della loro situazione in inglese, una lingua che essi conoscevano, e rimessi in possesso dei loro bagagli, denaro ed effetti personali. Essi erano liberi di muoversi ed, in particolare, di lasciare il territorio belga. Le autorit� hanno d'altronde dato loro la possibilit� di agire in tal senso imbarcandosi su un volo per il quale era stata effettuata una prenotazione a loro nome, opportunit� che i ricorrenti hanno rifiutato rispettivamente tre volte ed una volta. In tali condizioni, i ricorrenti devono essere considerati come autori delle violazioni che essi invocano e lo Stato non � dunque responsabile della situazione creata (Mogos c. Romania, n. 20420/02, 13 ottobre 2005).
67. Per quanto riguarda la detenzione a Merksplas, il Governo precisa che, a seguito delle ordinanze del 14 febbraio 2003, i ricorrenti sono stati autorizzati a lasciare la zona di transito il 15 febbraio 2003 e ad accedere al territorio belga. Essi non erano tuttavia in possesso di alcun permesso di soggiorno. Al momento dei controlli effettuati il 15 febbraio 2003 alle ore 11:30, erano sul territorio senza essere in possesso dei documenti richiesti e gli furono notificati degli ordini di lasciare il territorio con decisione di accompagnamento alla frontiera e di privazione della libert� a tal fine, sulla base dell'articolo 7 della legge del 15 dicembre 1980. Ricordando che i termini � secondo le vie legali � si riferiscono essenzialmente alla legislazione nazionale (Winterwerp c. Paesi Bassi, sentenza del 24 ottobre 1979, serie A n. 33 ; Steel e altri c. Regno Unito, sentenza del 23 settembre 1998, Raccolta 1998-VII ; Shamsa c. Polonia, nn. 45355/99 e 45357/99, 27 novembre 2003), il Governo espone che la privazione della libert� in causa era retta dalla disposizione suindicata, estremamente precisa al riguardo. Rispondendo ai criteri fissati dalla Corte d'arbitrato in materia, le privazioni della libert� intervenute il 15 febbraio 2003 erano assolutamente necessarie e proporzionali e non avevano nulla di arbitrario. Infatti, come indicavano le decisioni controverse, i ricorrenti gi� in precedenza erano stati oggetto di differenti tentativi di allontanamento ai quali essi avevano ogni volta rifiutato di dare seguito. Le autorit� competenti erano dunque portate a considerare che vi erano poche possibilit� che le persone coinvolte Copyright � 2008 UFTDU
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eseguissero volontariamente le decisioni prese nei loro confronti. Il Governo rileva ancora che quando avevano avuto la possibilit� di rivolgersi alla camera di consiglio con un ricorso contro tali decisioni, i ricorrenti, bench� informati, hanno omesso di farlo considerato che la detenzione � iniziata il 15 febbraio 2003 e ed � terminata l'8 marzo 2003. Una tale durata della detenzione non potrebbe d'altronde essere considerata eccessiva secondo la giurisprudenza (Singh c. Repubblica Ceca, n. 60538/00, 25 gennaio 2005 ; Chahal c. Regno Unito, sentenza del 15 novembre 1996, Raccolta 1996-V) e l'allontanamento ha avuto luogo nel termine di due mesi previsto all'articolo 7 della legge del 15 dicembre 1980.
68. La Corte deve determinare in primo luogo se il collocamento dei ricorrenti nella zona di transito si analizza come una privazione di libert� ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione, non essendo controversa a tal riguardo, la loro permanenza a Merksplas. La Corte ricorda che essa ha gi� considerato che la permanenza di stranieri nella zona internazionale comporta una restrizione della libert� che non potrebbe essere interamente assimilata a quella subita all'interno di centri di permanenza. Tuttavia, una tale permanenza non � accettabile se non � accompagnata da adeguate garanzie per le persone che ne sono oggetto e se si prolunga in maniera eccessiva. In caso contrario, la semplice restrizione della libert� si trasforma in privazione della libert� (Amuur c. Francia, sentenza del 25 giugno 1996, Raccolta 1996-III, � 43). Ora, la permanenza dei ricorrenti nella zona di transito non � iniziata al loro arrivo nel paese, ma pi� di un mese dopo, e faceva seguito a delle decisioni che ordinavano la loro liberazione. Inoltre, decisa per un periodo indeterminato, essa si � prolungata rispettivamente per quindici ed undici giorni. D'altronde, la semplice possibilit� per i ricorrenti di abbandonare volontariamente il paese non potrebbe escludere una violazione della libert� (Amuur, cit., � 48). La Corte conclude che la permanenza dei ricorrenti nella zona di transito dell'aeroporto equivaleva di fatto ad una privazione della libert�.
69. La Corte � dunque chiamata ad esaminare la compatibilit� delle privazioni della libert� constatate nel caso di specie con il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione.
70. La Corte ricorda che affinch� una detenzione si conformi all'articolo 5 � 1 f) della Convenzione, � sufficiente che una procedura di espulsione sia in corso e che quest'ultima sia effettuata per i fini della sua applicazione ; non vi � dunque motivo di ricercare se la decisione iniziale di espulsione si giustificava o no ai riguardi della giurisdizione interna o della Convenzione o se la detenzione poteva essere considerata come ragionevolmente necessaria, ad esempio per impedire un rischio di fuga o d'infrazione (Chahal, cit., p. 1862, � 112). La Corte ha pi� specificamente giudicato normale che gli Stati, in virt� del loro � diritto incontestabile di controllare (...) l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri sul loro territorio � (Amuur, cit., � 41), abbiano la facolt� di collocare in detenzione dei candidati Copyright � 2008 UFTDU
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all'immigrazione che abbiano chiesto con insistenza � che sia o no rivolta ad una richiesta d'asilo � l'autorizzazione ad entrare nel territorio. Tuttavia, la detenzione di una persona costituisce il danno maggiore alla libert� individuale e deve sempre essere sottoposta ad un controllo rigoroso. Sussite sempre anche la questione di conoscere se la detenzione sia stata effettuata � nei modi previsti dalla legge �, ai sensi dell'articolo 5 � 1.
71. La Corte ricorda che in materia di � regolarit� � di una detenzione, ivi compresa l'osservanza dei � modi previsti dalla legge �, la Convenzione rinvia per l'essenziale alla legislazione nazionale e consacra l'obbligo di osservarne le norme di fondo cos� come quelle di procedura, ma essa esige per di pi� la conformit� di ogni privazione della libert� al fine dell'articolo 5 : proteggere l'individuo contro l'arbitrariet� (vedi Dougoz c. Grecia, n. 40907/98, � 54, 6 marzo 2001 ; Markert-Davies c. Francia (dec.), n. 43180/98, 29 giugno 1999 ; Amuur, cit., � 50 ; Wassink c. Paesi Bassi, sentenza del 27 settembre 1990, serie A n. 185, � 24, e Bozano c. Francia, sentenza del 18 dicembre 1986, serie A n. 111, � 54).
72. L'articolo 5 � 1 impone anche in primo luogo che ogni arresto o detenzione abbia una base legale nel diritto interno (Bozano, op. cit.). Tuttavia, la � regolarit� � della detenzione ai riguardi del diritto interno non � sempre l'elemento decisivo. Per di pi�, la Corte deve assicurarsi che lo stesso diritto interno si conformi alla Convenzione, ivi compresi i principi generali da essa enunciati o implicati. Su quest'ultimo punto, la Corte sottolinea che allorch� si tratti di una privazione della libert�, � particolarmente importante soddisfare il principio generale della sicurezza giuridica. Di conseguenza, � essenziale che le condizioni di privazione della libert� in virt� del diritto interno siano chiaramente definite e che la legge stessa sia prevedibile nella sua applicazione, in maniera tale da soddisfare il criterio di � legalit� � statuito dalla Convenzione, che esige che ogni legge sia sufficientemente precisa per evitare ogni rischio di arbitrariet� (vedi Nasrulloyev c. Russia, n. 656/06, � 71, 1� ottobre 2007 ; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, � 125, CEDH 2005-... (estratti) ; Jecius c. Lituania, n. 34578/97, � 56, CEDH 2000-IX ; Baranowski c. Polonia, n. 28358/95, �� 50-52, CEDH 2000-III, e Amuur, loc. cit.). Il criterio di � legalit� � statuito dalla Convenzione esige che ogni legge sia sufficientemente precisa per permettere al cittadino � che si circondi di chiari consigli � di prevedere, con un grado ragionevole, nelle circostanze di causa, le conseguenze che derivino da un determinato atto (Shamsa, cit., � 40 ; Steel, cit., � 54).
73. La Corte deve dunque ricercare se le privazioni della libert� subite dagli interessati dopo le sentenze della sezione istruttoria del 30 gennaio e 3 febbraio 2003 che ordinavano la loro liberazione immediata, ed ancora le ordinanze del 14 febbraio 2003, derivavano dall'eccezione autorizzata dall'articolo 5 � 1 f) ed, in particolare, se esse rispondevano alla condizione della � regolarit� �. Copyright � 2008 UFTDU
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74. La Corte rileva di primo acchito che una situazione in cui l'Ufficio degli stranieri ha potuto, a due riprese, trattenere i ricorrenti in detenzione malgrado che il loro titolo di detenzione anteriore fosse stato annullato e la loro liberazione ordinata in termini chiari dalle decisioni divenute definitive in mancanza di ricorsi, solleva dei seri dubbi in merito al principio di legalit� e della buona esecuzione delle decisioni giudiziarie.
75. Per quanto riguarda il collocamento e la permanenza degli interessati nella zona di transito dell'aeroporto, la Corte rileva che, nel caso di specie, il presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles ha constatato la loro illegalit�, rilevando che questi ultimi erano inammissibili e contrari allo Stato di diritto. Secondo tale giudice, ammettere che il collocamento in tale zona equivaleva ad una liberazione avrebbe l'effetto di permettere � di mettere unilateralmente sotto scacco la decisione di liberazione di un organo giudiziario, sulla base dello status amministrativo di una persona quand'anche tale status amministrativo fosse stato preso in considerazione dall'organo giudiziario e avesse motivato la sua decisione di liberazione �. Il Governo lascia certamente intendere che le due ordinanze rese il 14 febbraio 2003 non erano conformi alla legge interna ed all'interpretazione che ne � stata data dalle giurisdizioni interne. Se tale era la situazione, non si comprende bene perch� tali decisioni, che qualificavano la prassi dell'Ufficio degli stranieri come � violazione di fatto �, non siano state cancellate da ricorsi. La Corte osserva anche che uno stesso accertamento dell'illegalit� era gi� stato in precedenza operato dal presidente del tribunale di prima istanza di Nivelles (paragrafo 54 pi� sopra). Come sollevato dai ricorrenti, un tale accertamento � stato ulteriormente operato, espressamente, dalla corte d'appello di Bruxelles e dal Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni-Unite e, in sostanza, dal Collegio dei mediatori federali.
76. Non si potrebbe dunque considerare che il trasferimento e la permanenza nella zona di transito abbia costituito un'applicazione in buona fede della legislazione in materia di immigrazione. Come sottolineato dalla Corte nella citata sentenza Bozano, capita agli organi di uno Stato contraente di commettere in buona fede delle irregolarit� ; in tal caso, anche l'ulteriore constatazione dell'inadempienza da parte di un giudice pu� non riflettersi, in diritto interno, sulla validit� di misure di esecuzione prese nel frattempo. Ne deriverebbero conseguenze diverse se le autorit� fossero coscienti, sin dall'inizio, di trasgredire la legislazione in vigore, in particolare se la loro decisione iniziale fosse viziata da sviamento di potere (ibidem e Gebremedhin [Gaberamadhian] c. Francia (dec.), n. 25389/05, � 56, 10 ottobre 2006). Ora, nel caso di specie, risulta che la decisione di piazzamento nella zona di transito era manifestamente contraria alle sentenze del 30 gennaio e 3 febbraio 2003 e che l'Ufficio degli stranieri aveva consapevolmente abusato dei propri poteri. Copyright � 2008 UFTDU
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77. La Corte ricorda anche che secondo la propria giurisprudenza, deve esistere un legame tra, da una parte, il motivo invocato per la privazione della libert� autorizzata e, dall'altra, il luogo ed il regime di detenzione (Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio, n. 13178/03, � 53, 12 ottobre 2006, cos� come, mutatis mutandis, Aerts c. Belgio, sentenza del 30 luglio 1998, Raccolta 1998-V, pp. 1961-1962, � 46, ed altri riferimenti ivi figuranti). La Corte nota al riguardo che � evidente, dai primi rapporti del CPT � ai quali il Governo ha fatto riferimento per la creazione del Centro � INADS � � e dall'ordinanza di camera di consiglio del Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles del 25 giugno 1993 � menzionata nel rapporto del CPT del 1994 (paragrafo 55 pi� sopra) � che la zona di transito non costituisce un luogo di soggiorno adatto, ad eccezione del centro � INADS � che si rivela adeguato soltanto per un soggiorno che non oltrepassi � alcuni giorni � (Rapporto del 1997, � 66). Dunque, i ricorrenti si ritrovarono, a partire dal 3 febbraio 2003, nella zona di transito abbandonati a s� stessi, senza assistenza umanitaria e sociale di alcun tipo. In effetti, il secondo ricorrente � stato piazzato nella zona di transito, senza alcuna spiegazione sull'esistenza, il funzionamento e l'ubicazione del centro � INADS � dove gli avrebbero potuto assicurare un'assistenza pi� adeguata. Il primo ricorrente, che in origine si era trovato nella stessa situazione, non ha ottenuto alcuna indicazione sulla propria permanenza e non vi � stato condotto che dopo aver fatto presente la sua situazione ai funzionari del posto di ispezione di frontiera. Se tale ricorrente sostiene che alcune ore dopo esservi stato accettato, egli fu ricondotto nella zona di transito con l'avvertimento di cavarsela da solo, il Governo espone che vi avrebbe soggiornato sino al 3 febbraio 2003. Pur accettando la versione del Governo, resta il fatto che a seguito del tentativo di allontanamento del 3 febbraio 2003, egli fu ricondotto nella zona di transito senza che nessuno si interessasse della sua sorte. La Corte esaminer� pi� in dettaglio tale situazione nel quadro della sua analisi dell'accusa fondata sull'articolo 3 della Convenzione. Bisogna anche tener conto, al riguardo, del fatto che tali misure di detenzione si applicavano a dei cittadini stranieri che, all'occorrenza, non avevano commesso alcun'altra infrazione che quelle legate al soggiorno.
78. La Corte osserva anche che il Governo non ha chiarito su quale base legale si fondavano il trasferimento e la permanenza nella zona di transito. La Corte ritiene che il fatto di � detenere � un individuo all'interno di tale zona per un periodo indeterminato ed imprevedibile senza che tale detenzione sia fondata su una concreta disposizione legale o su una valevole decisione giudiziaria e con delle possibilit� di controllo giudiziario limitate viste le difficolt� di avere un contatto che permettesse una concreta assistenza giuridica, � in s� contrario al principio della sicurezza giuridica, che � implicita nella Convenzione e che costituisce uno degli elementi Copyright � 2008 UFTDU
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fondamentali dello Stato di diritto (vedi, mutatis mutandis, Shamsa, cit., � 58 ; Jecius, cit., � 62, e Baranowski, cit., �� 54-57).
79. Per quanto riguarda il collocamento a Merksplas, riguardo alla legalit� del terzo periodo di detenzione, seri dubbi possono essere sollevati, agli occhi della Corte, dalla constatazione di illegalit� del secondo periodo da parte delle giurisdizioni interne. Inoltre, le ordinanze del 14 febbraio 2003 indicavano chiaramente, fondandosi sull'autorit� di cosa giudicata e sulle disposizioni della legge del 15 dicembre 1980, fintantoch� i ricorrenti non fossero stati allontanati, lo Stato doveva permettere loro di circolare liberamente sul territorio, salvo che il Ministero decidesse di ingiungere loro di risiedere in un luogo determinato. Ora, allorch� lo Stato si rifiutava chiaramente di procedere all'esecuzione forzata delle decisioni di rimpatrio e sperava in una partenza volontaria malgrado gli insuccessi anteriori, esso ha proseguito la detenzione sotto altri titoli, senza far uso della possibilit� che gli offriva l'articolo 73 della legge del 15 dicembre 1980 al quale si riferivano le ordinanze. La detenzione a Merksplas � dunque stata ordinata in totale spregio delle ordinanze su citate, che non sono state oggetto di alcun ricorso. La Corte ha pi� volte ricordato che l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive � essenziale in uno Stato che rispetti la preminenza del diritto (Pedovic c. Repubblica Ceca, n. 27145/03, � 112, 18 luglio 2006).
80. In conclusione, la Corte ritiene che la detenzione dei ricorrenti, nella maniera in cui si � svolta dopo il 3 febbraio 2003, non era � regolare � ai sensi dell'articolo 5 � 1 della Convenzione. Da quel momento, vi � stata violazione di tale disposizione.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
81. I ricorrenti sostengono di aver subito da parte delle autorit� belghe dei trattamenti inumani e degradanti in spregio dell'articolo 3 della Convenzione. Essi espongono, da una parte, di essere stati lasciati per pi� di dieci giorni nella zona di transito senza alcuna assistenza giuridica e sociale, senza alcun mezzo di sussistenza, senza alloggiamento o comodit� per dormire o lavarsi ed alcun luogo in cui condurre una vita privata, senza accesso a mezzi di comunicazione, senza possibilit� di ricevere una visita e senza alcuna possibilit� di controllo delle condizioni della detenzione da parte di organismi esterni ed indipendenti. D'altra parte, essi sono stati picchiati a pi� riprese ed insultati. Essi invocano l'articolo 3, che dispone :
� Nessuno pu� essere sottoposto a tortura n� a pene o trattamenti inumani o degradanti. � Copyright � 2008 UFTDU
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A. Sull'eccezione di non esaurimento della vie di ricorso interne
82. Il Governo sostiene che i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne in merito alle brutalit� e vessazioni che essi avrebbero subito da parte dei poliziotti, per non aver proposto querela con costituzione di parte civile. L'inchiesta giudiziaria che doveva essere aperta a seguito di tale denuncia avrebbe potuto portare al deferimento alle giurisdizioni repressive dinanzi alle quali i ricorrenti avrebbero potuto ottenere una � riparazione adeguata � (Slimani c. Francia, n. 57671/00, 27 luglio 2004) dei loro danni materiali e morali. Il Governo insiste sul fatto che, dopo l'entrata in vigore della legge del 14 giugno 2002, gli atti di tortura, di trattamento inumano e di trattamento degradante sono espressamente puniti nel diritto belga e sono previste delle pene aggravate per le infrazioni commesse da un ufficiale, un funzionario pubblico, un depositario o un agente della forza pubblica che agisca nell'esercizio delle sue funzioni.
Il Governo constata anche che i ricorrenti non si sono mai lamentati, dinanzi alle autorit� � ed in particolar al � Comitato P �, un organo specializzato nel controllo delle forze di polizia, indipendente ed esterno dai servizi di polizia, posto sotto il controllo del Parlamento � o dinanzi alle giurisdizioni interne, dei colpi o brutalit� che essi sostengono di aver subito da parte della polizia. Esso constata che non vi � stato, in merito all'insieme dei fatti dedotti a titolo dell'articolo 3 della Convenzione, che una lettera del 3 febbraio 2003 del primo ricorrente indirizzata al ministro dell'Interno nella quale esponeva che egli era rimasto tre giorni nella zona di transito senza bere n� mangiare.
83. I ricorrenti contrastano le tesi avanzate dal Governo. Essi sostengono che la querela con costituzione di parte civile non poteva costituire un rimedio adeguato poich� non avrebbe potuto condurre che a posteriori alla condanna degli agenti dello Stato convenuto, e non avrebbe permesso di far cessare la violazione dell'articolo 3 ponendo fine alla detenzione illegale ed a maltrattamenti conseguenti da quest'ultima. Essi chiamano in causa anche l'accessibilit� di tale via di ricorso, ricordando che vivevano reclusi in una zona di non diritto, tentando di fuggire, nella zona di transito, dalle autorit� che li hanno sottoposti a maltrattamenti e che facevano pressione affinch� essi lasciassero il territorio. Nel presente caso, le persone in causa erano chiaramente dissuase dall'utilizzare le vie di ricorso previste dalla legge e l'introduzione di un'azione era assolutamente scoraggiata, dal momento che ogni contatto con le autorit� aumentava il rischio di un allontanamento forzato.
84. La Corte constata che i ricorrenti hanno espressamente manifestato di essere stati violentemente colpiti e picchiati al momento della loro permanenza nella zona di transito da alcuni membri della polizia federale, nelle loro citazioni dell'11 febbraio 2003 a comparire dinanzi al presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles, riunito in camera di consiglio. Copyright � 2008 UFTDU
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Tale magistrato non ha tuttavia esaminato nello specifico tale accusa, ritenendo che gli altri fatti invocati fossero sufficienti per l'accoglimento della domanda dei ricorrenti. Si ricorda che un ricorrente deve aver fatto un utilizzo normale dei ricorsi interni verosimilmente efficaci e sufficienti e che, quando una via di ricorso � stata utilizzata, non si esige l'utilizzo di un'altra il cui fine � in pratica lo stesso (W�jcik c. Polonia, n. 26757/95, decisione della Commissione del 7 luglio 1997, Decisioni e rapporti (DR) 90, p. 24 ; G�naydin c. Turchia (dec.), n. 27526/95, 25 aprile 2002 ; Moreira Barbosa c. Portogallo (dec.), n. 65681/01, 29 aprile 2004).
85. La Corte ritiene che, avuto riguardo delle circostanze di causa, sarebbe eccessivo richiedere ai ricorrenti di introdurre le vie di ricorso menzionate dal Governo, dal momento che essi hanno denunciato le dedotte violazioni nel corso delle procedure in camera di consiglio, nelle quali � stata accolta la loro domanda. Alla luce di tutto ci�, essi hanno fatto uso di una via di ricorso verosimilmente efficace e sufficiente ed il solo fatto che il giudice della camera di consiglio non ha ritenuto di dover avere riguardo delle deduzioni in merito alle brutalit� per prendere la decisione richiesta dai ricorrenti non potrebbe avere come conseguenza di obbligarli a denunciare di nuovo i fatti controversi utilizzando un'altra via di ricorso.
86. La Corte rigetta dunque tale aspetto dell'eccezione del Governo. 87. Nei limiti in cui l'eccezione del Governo riguardava anche le denunce in merito al comportamento delle forze di polizia al momento del trasferimento a Merksplas e del loro allontanamento, la Corte ritiene che essi non hanno richiamato tali accuse in occasione dell'udienza dinanzi alla Corte, la quale non intravede alcuna ragione per un loro esame d'ufficio (vedi, per esempio, Stallinger et Kuso c. Austria, sentenza del 23 aprile 1997, Raccolta 1997-II, p. 680, � 52). Non vi � dunque pi� ragione di esaminare l'eccezione che poteva essere sollevata al riguardo.
B. Sul merito
88. I ricorrenti precisano che nella zona di transito, sono stati vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, essendo ivi restati senza alcun assistenza giuridica e sociale, senza alcun mezzo di sussistenza (cibo o bevanda), senza alloggiamento, comodit� o luogo per dormire. Essi non avevano altri luoghi all'infuori dei bagni pubblici dell'aeroporto per lavarsi, n� vestiti per cambiarsi, n� prodotti d'igiene e non disponevano di alcun luogo in cui condurre una vita privata. Essi non avevano pi� acceso ai mezzi di comunicazione n� alcun mezzo per contattare l'esterno ed in particolare il loro avvocato, una ONG, un'organizzazione internazionale o un medico. Essi erano anche senza possibilit� di ricevere una visita o di far controllare le condizioni della detenzione da organismi esterni ed indipendenti. Tale situazione contrasta con quella dei centri chiusi in cui tutta una serie di diritti sono riconosciuti agli stranieri da un decreto reale del 2 agosto 2002 Copyright � 2008 UFTDU
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che garantisce loro assistenza individuale, medica, psicologica e sociale. Le condizioni materiali nella zona di transito sono utilizzate per esercitare una pressione psicologica destinata a spingere alla partenza. Le decisioni rese il 14 febbraio 2003 e diversi rapporti constatano che, in tale zona, le condizioni di vita avviliscono le persone e provocano dei sentimenti di inferiorit� ed ansia adatti a diminuire e vincere la forza di resistenza fisica e morale, costituendo un trattamento inumano e degradante.
89. Il Governo nota anzitutto che il soggiorno dei ricorrenti nella zona di transito, di una durata limitata a quindici giorni per il primo ricorrente e a undici giorni per il secondo ricorrente, � totalmente imputabile a loro. In effetti, essi hanno rifiutato a pi� riprese di imbarcarsi a bordo di aerei sui quali era stato riservato loro un posto. Arrivato nello stesso giorno del primo ricorrente, A. ha, da parte sua, abbandonato il Belgio l'8 febbraio 2003. Rifiutando di conformarsi alle decisioni di allontanamento confermate dal Commissario generale, i ricorrenti sono l'unica causa della durata della loro permanenza nella zona di transito e della pretesa incertezza legata alla loro situazione (Mogos, cit. ; Ghiban c. Germania (dec.), n. 20420/02, 16 settembre 2004 ; Matencio c. Francia, n. 58749/00, 15 gennaio 2004).
90. Il Governo sostiene inoltre che i ricorrenti non erano affatto senza risorse nella zona di transito poich� i bagagli e gli effetti personali erano stati riconsegnati loro all'uscita dal Centro chiuso di Bruges. Per quanto riguarda il primo ricorrente, un rapporto del Centro di Bruges relativo alle somme di denaro depositate dall'interessato precisava che alla sua uscita, egli � stato messo in possesso della somma di 250 USD e di 1 000 livre libanesi. Da parte sua, il secondo ricorrente � stato messo in possesso di una somma di 15 EUR e 20 centesimi, secondo il rapporto del Centro di Bruges relativo alle somme di denaro depositate. I movimenti di denaro menzionati nei differenti rapporti che figurano nel dossier di tale ricorrente mostrano che egli disponeva certamente di mezzi ancora maggiori : al suo arrivo in Belgio, egli menzionava di essere in possesso di 45 EUR ; al suo ingresso al Centro di Bruges, egli depositava 81 EUR e 94 centesimi e quando ha lasciato il territorio belga, egli era in possesso di 150 EUR. Tale ricorrente, inoltre, non era solo nella zona di transito poich� si era ivi ricongiunto agli altri due cittadini palestinesi che vi erano stati trasferiti il 30 gennaio 2003 (il primo ricorrente e Ab.), del quale si � subito preoccupato. Tale ammontare deve essere considerato come l'ammontare minimo in possesso degli interessati. Ai residenti, in effetti, non � imposto alcun obbligo di depositare la totalit� del denaro in loro possesso. � consigliato loro di procedere in tal modo al fine di proteggersi da eventuali furti.
91. Inoltre, le persone che si trovano nella zona di transito in vista di un allontanamento hanno ugualmente la possibilit� di farsi distribuire dei pasti per mezzo dei servizi di controllo, una pratica confermata da una circolare del 31 ottobre 2003. Dal 1� febbraio 2003, il primo ricorrente � stato informato della possibilit� di essere alloggiato e nutrito su base volontaria Copyright � 2008 UFTDU
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presso il Centro � INADS � e secondo un rapporto di tale centro vi ha soggiornato dal 1� febbraio al 3 febbraio 2003 (il Governo ricorda anche che, da parte sua, Ab. ha soggiornato nel centro � INADS � dal suo arrivo nella zona di transito, dallo stesso momento del primo ricorrente, fino alla sua partenza volontaria dell'8 febbraio 2003). Secondo il Governo, i ricorrenti sono dunque all'origine della situazione della quale si lamentano e non possono avanzare accuse contro lo Stato belga per non essersi valsi di possibilit� che gli erano state offerte.
92. Il Governo rileva ancora che per quanto riguarda i controlli effettuati dalle forze di polizia nella zona di transito, i ricorrenti non adducono alcun elemento che porti a considerare che tali controlli siano stati eccessivi, o che essi stessi siano stati pi� in particolare interessati da tali controlli. La zona di transito dell'aeroporto di Bruxelles-National � senza dubbio una zona a rischio, in particolare in ragione dell'aumento in questi ultimi anni dei rischi di attentato, fatto che implica che vi siano effettuati controlli regolari e che siano prese delle garanzie riguardo all'ingresso nel territorio belga, conformemente agli obblighi del Belgio nei confronti degli altri Stati Schengen e degli Stati membri dell'Unione europea. Nulla mostra un sistema particolare di controlli nei confronti dei ricorrenti o che siano state commesse delle violenze in occasione di tali controlli. Il primo ricorrente non ha peraltro depositato alcun ricorso presso le autorit� competenti e non ha trasmesso alcun certificato medico attestante gli eventuali colpi o ferite che egli avrebbe subito.
93. Per quanto riguarda il secondo ricorrente, il Governo constata anche che la lettera del 19 febbraio 2003 dell'avvocato dei due ricorrenti non fa alcuna menzione di colpi e ferite che gli sarebbero falsamente state inflitte al momento del transito del 15 febbraio 2003.
94. La Corte ricorda innanzitutto che gli Stati contraenti hanno, in virt� di un principio di diritto internazionale consolidato e senza pregiudizio per gli obblighi derivanti loro dai trattati intenazionali ivi compresa la Convenzione, il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei non-nazionali. Tuttavia, quando essi esercitano il loro diritto di espellere tali persone, devono aver riguardo dell'articolo 3 della Convenzione, che consacra uno dei valori fondamentali di ogni societ� democratica.
95. La Corte ha giudicato un trattamento � inumano �, in modo particolare, in ragion del fatto che esso era stato applicato con premeditazione per ore ed aveva causato sia lesioni corporali, sia delle intense sofferenze fisiche o mentali. Essa ha inoltre considerato un trattamento � degradante � in quanto di natura tale da incutere nelle vittime sentimenti di paura, di angoscia ed inferiorit� adatti ad umiliarli ed avvilirli (vedi, per esempio, Kudla c. Polonia [GC], n. 30210/96, � 92, CEDH 2000XI). Ricercando se una forma particolare di trattamento � � degradante � ai sensi dell'articolo 3, la Corte esaminer� se lo scopo era di umiliare e svilire Copyright � 2008 UFTDU
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l'interessato e se, considerati i suoi effetti, la misura abbia o no colpito la personalit� di quest'ultimo in maniera incompatibile con l'articolo 3 (Albert e Le Compte c. Belgio, sentenza del 10 febbraio 1983, serie A n. 58, p. 13, � 22). Tuttavia, l'assenza di un tale scopo non potrebbe escludere in maniera definitiva l'accertamento della violazione dell'articolo 3 (vedi, per esempio, Peers c. Grecia, n. 28524/95, � 74, CEDH 2001-III, e Kalashnikov c. Russia, n. 47095/99, � 101, CEDH 2002-VI). La sofferenza e l'umiliazione inflitte devono in ogni caso andare al di l� di quelle che inevitabilmente comporta una data forma di trattamento o pena legittimi. Al riguardo, il carattere pubblico della sanzione o del trattamento pu� costituire un elemento rilevante ed aggravante (vedi, per esempio, Raninen c. Finlandia, sentenza del 16 dicembre 1997, Raccolta 1997-VIII, pp. 28212822, � 55). Tuttavia, � pi� che sufficiente che la vittima sia umiliata ai propri occhi, anche se non lo � a quelli degli altri (vedi Tyrer c. Regno Unito, sentenza del 25 aprile 1978, serie A n. 26, � 32, Smith e Grady c. Regno Unito, nn. 33985/96 e 33986/96, � 120, CEDH 1999-VI, e Erdogan Yagiz c. Turchia, n. 27473/02, � 37, 6 marzo 2007).
96. La Corte ricorda anche che, secondo la sua giurisprudenza, per cadere sotto il colpo dell'articolo 3 un maltrattamento deve raggiungere un minimo di gravit�. L'apprezzamento di tale minimo � relativo ; esso dipende dall'insieme degli elementi della causa, in particolare dalla durata del trattamento e dai suoi effetti fisici o mentali oltre che, talvolta, dal sesso, dall'et� e dallo stato di salute della vittima (vedi, tra gli altri, Irlanda c. Regno Unito, sentenza del 18 gennaio 1978, serie A n. 25, p. 65, � 162).
97. Per tale apprezzamento, bisogna tener conto � del fatto che la Convenzione � uno � strumento vivente da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuali �, e che il livello di esigenza crescente in materia di protezione dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali implica parallelamente ed ineluttabilmente, una maggiore fermezza nell'apprezzamento degli attacchi ai valori fondamentali delle societ� democratiche � (Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga, cit., � 48, e, mutatis mutandis, Selmouni c. Francia [GC], sentenza del 28 luglio 1999, � 101, Raccolta 1999-V).
98. La Corte ricorda che il collocamento nella zona di transito ha costituito una detenzione ai sensi dell'articolo 5 della Convenzione. Il compito della Corte si limita all'esame della situazione personale dei ricorrenti che hanno subito la privazione della libert� (Aerts, cit., pp. 19581959, �� 34-37). Per apprezzare se in un determinato caso simili misure possono cadere sotto il colpo dell'articolo 3, bisogna aver riguardo delle condizioni del caso di specie, della severit� della misura, della sua durata, dell'obiettivo che essa persegue e dei suoi effetti sulla persona interessata (Van der Ven c. Paesi Bassi, n. 50901/99, � 51, 4 febbraio 2003 ; vedi anche Dhoest c. Belgio, ricorso n. 10448/83, rapporto della Commissione del 14 maggio 1987, DR 55, pp. 20-21, �� 117-118). Copyright � 2008 UFTDU
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99. Le misure privative della libert� si accompagnano inevitabilmente a sofferenza ed umilizione. Se si tratta di uno stato di fatto ineluttabile che, in quanto tale e fine a s� stesso, non comporta una violazione dell'articolo 3, tale disposizione impone nondimeno allo Stato di assicurare che ogni persona privata della libert� sia detenuta in condizioni compatibili con il rispetto della dignit� umana, che le modalit� della sua detenzione non lo sottopongano ad una afflizione o una prova di un'intensit� che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente ad una tale misura e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la sua salute ed il suo benessere siano assicurati in maniera adeguata (vedi, per esempio, Poltoratski c. Ucraina, n. 38812/97, � 132, 29 aprile 2003 ; Mouisel c. Francia, n. 67263/01, � 40, CEDH 2002-IX ; Kudla, cit., �� 92-94) ; inoltre, le misure prese nel quadro della detenzione devono essere necessarie per pervenire allo scopo legittimo perseguito (Fr�rot c. Francia, n. 70204/01, � 37, 12 giugno 2007 ; Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n. 59450/00, � 119, CEDH 2006-...).
100. Al riguardo, la Corte rileva che la privazione della libert� dei ricorrenti si fondava sul solo fatto che essi non erano in possesso di un titolo di soggiorno regolare. Se gli Stati sono autorizzati a collocare in detenzione dei potenziali immigrati in virt� del loro � innegabile diritto di controllare (...) l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri sul loro territorio � (Amuur, cit., � 41), tale diritto deve esercitarsi in conformit� con le disposizioni della Convenzione (Mahdid e Haddar c. Austria (dec.), n. 74762/01, 8 dicembre 2005). La Corte deve aver riguardo della situazione particolare di tali persone quando � portata a controllare le modalit� di esecuzione della misura di detenzione secondo il metro delle disposizioni convenzionali. Detto ci�, la Corte tiene a ricordare che l'articolo 3 proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, quali che siano le circostanze o i comportamenti della vittima (vedi, per esempio, Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, � 119, CEDH 2000-IV).
101. La Corte rileva di primo acchito che, nel caso di specie, i ricorrenti furono condotti nella zona di transito in esecuzione di sentenze che ordinavano la loro liberazione del 30 gennaio e 3 febbraio 2003, senza che l'Ufficio degli stranieri, responsabile di tale trasferimento, si preoccupasse del fatto che essi non avrebbero ivi beneficiato di un'assistenza adeguata (paragrafo 77 pi� sopra). La Corte ricorda che il secondo ricorrente ha sostenuto, senza che tale fatto sia contestato dal Governo, di essere stato collocato nella zona di transito, senza alcuna spiegazione sull'esistenza, il funzionamento e l'ubicazione del centro � INADS �, in cui sarebbe potuta essergli assicurata un'accoglienza pi� adatta per un primo periodo. Da parte sua, il primo ricorrente, che in origine era stato posto nella stessa situazione, non ha ottenuto indicazioni sulla possibilit� di accoglienza nel centro � INADS � e non vi � stato condotto se non dopo aver chiarito la sua situazione ai funzionari del posto di ispezione frontiera. Dopo avervi Copyright � 2008 UFTDU
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soggiornato alcune ore o alcuni giorni, egli si ritrov�, al pi� tardi dopo il tentativo di allontanamento del 3 febbraio 2003, nella zona di transito senza che nessuno si preoccupasse della sua sorte. La lettera inviata al Ministro dell'Interno dall'avvocato del primo ricorrente per denunciare la sua situazione, non ha suscitato alcuna reazione da parte di tale autorit�. Infine, dal momento che � certo che i ricorrenti sono stati regolarmente controllati nel corso del loro soggiorno nella zona di transito, risulta che le persone che hanno effettuato tali controlli non si sono mai preoccupate per la loro situazione.
102. La Corte non potrebbe convenire con il Governo quand'esso sostiene che i ricorrenti avevano la possibilit� di farsi ospitare su base volontaria presso il centro � INADS �. Vi �, da una parte, il fatto che questa possibilit� non � mai stata evocata nel quadro delle discussioni dinanzi al presidente del tribunale di prima istanza che esamin� la situazione dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 3. Essa non � evocata nemmeno nella sentenza del 29 settembre 2005 e nei rapporti ed osservazioni citati nel paragrafo precedente, nonostante tali documenti siano redatti solo alla fine di procedure che hanno natura contraddittoria. La Corte non pu�, d'altra parte, che meravigliarsi della prassi seguita dall'Ufficio degli stranieri al momento del trasferimento nella zona di transito. Dal momento che quest'ultimo � all'origine del trasferimento e che il centro � INADS � � secondo il rapporto del CPT del 1997 gestito da tale Ufficio, esso stesso non ha collocato � o fatto collocare � i ricorrenti in tale centro, ma in un'altra parte di tale zona. Ora, dalle spiegazioni date dalle parti risulta che tale centro si trova all'interno della zona di transito dell'aeroporto di BruxellesNational, esso � pi� precisamente situato ad un piano inferiore, alla fine del � Molo B � del nuovo terminal. Non risulta dunque che esso sia di facile accesso, soprattutto per una persona straniera da poco arrivata nel paese e poco preparata ad orientarsi in un aeroporto internazionale. I rapporti e le osservazioni citati pi� avanti mostrano che non si tratta di atti isolati da parte di tale amministrazione e danno credito all'asserzione dei ricorrenti secondo la quale il fine dell'Ufficio degli stranieri era, abbandonandoli nella zona di transito, di costringerli ad una partenza volontaria dal paese.
103. � vero che il primo ricorrente ha soggiornato nel centro � INADS � poco dopo il suo arrivo nella zona di transito, un soggiorno che � durato alcune ore o alcuni giorni a seconda delle versioni. Gli era dunque possibile, secondo il Governo, ritornarci portandovi il secondo ricorrente. La Corte non pu� accettare tale tesi. Avendo assunto la responsabilit� di privare i ricorrenti della libert�, lo Stato doveva assicurarsi del fatto che tutta tale detenzione si svolgesse in condizioni compatibili con il rispetto della dignit� umana. Esso non poteva accontentarsi di attendere che gli stessi ricorrenti prendessero l'iniziativa per rivolgersi al centro, per sopperire ai loro bisogni essenziali. Dunque, la Corte constata che nel caso di specie questa non � per nulla stata la preoccupazione delle autorit� (paragrafo 101, pi� sopra). Copyright � 2008 UFTDU
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L'ordinanza del 30 novembre 2002, la sentenza del 29 settembre 2005, le osservazioni del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni-Unite, il rapporto annuale 2004 dei mediatori federali ed il rapporto del CPT del 2005 dimostrano che, lungi dal limitarsi al caso di specie, tale maniera d'agire si � ripetuta in una serie sufficientemente ripetuta di occasioni tanto da poterla qualificare come � pratica � nei tre ultimi documenti.
104. La zona di transito non era un luogo adatto per la detenzione che hanno ivi dovuto subire. Per sua stessa natura, si tratta di un luogo destinato ad accogliere persone per una durata molto breve. Presentando caratteristiche tali da provocare nel detenuto un sentimento di solitudine, senza accesso all'esterno per passeggiare o fare esercizio fisico, n� a strutture interne di ristorazione, senza contatti con il mondo esterno, la zona di transito non � assolutamente adatta alle esigenze di un soggiorno superiore ai dieci giorni. Il Governo ammette inoltre che le raccomandazioni fatte a tal proposito dal CPT hanno condotto alla creazione del centro � INADS � per rimediare a tali insufficienze. Un'ordinanza della camera di consiglio del presidente del tribunale di prima istanza di Bruxelles del 25 giugno 1993, aveva gi� constatato che un collocamento senza alcuna assistenza nella zona di transito, � considerata nel suo insieme, presenta le caratteristiche di un trattamento degradante ed inumano �. Essa aveva ingiunto allo Stato di mettere le persone che vi erano state collocate � al riparo degli sguardi del pubblico � e di mettere a loro disposizione, un pernottamento, dei pasti, delle istallazioni sanitarie e di assicurare loro le cure mediche indispensabili. La constatazione del carattere inumano e degradante di tale situazione � condivisa dall'ordinanza del presidente del tribunale di prima istanza di Nivelles del 30 novembre 2002, le ordinanze rese nel presente caso e la sentenza del 29 settembre 2005.
105. La Corte tiene anche presente, in via sussidiaria, che pur in caso di possibilit� di accoglienza presso il centro � INADS �, le conclusioni del rapporto del CPT del 1997, confermate nel rapporto del 2005, indicano che tale centro non � adatto per soggiorni che si protraggano al di l� di qualche giorno, dal momento che i ricorrenti sono stati trattenuti pi� di dieci giorni nella zona di transito che non hanno potuto lasciare se non a seguito delle ordinanze del 14 febbraio 2003. Per pervenire a tali conclusioni, il CPT ha in particolare rilevato il carattere limitato delle possibilit� di visita e l'assenza di sistemazione che permettesse alle persone trattenute nel centro di recarsi all'aria aperta (vedi, mutatis mutandis, Poltoratski c. Ucraina, n. 38812/97, � 146, CEDH 2003-V).
106. La Corte giudica inaccettabile che chiunque possa essere detenuto in condizioni implicanti un'assenza totale di cura dei suoi bisogni essenziali. Il fatto che alcune persone impiegate nella zona di transito abbiano provveduto ad alcune necessit� dei ricorrenti non sottrae nulla alla situazione del tutto inaccettabile che gli interessati hanno manifestamente dovuto patire. Copyright � 2008 UFTDU
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107. Non � dimostrato che vi sia stata in realt� l'intenzione di umiliare o svilire i ricorrenti. Tuttavia, l'assenza di un tale scopo non potrebbe escludere l'accertamento della violazione dell'articolo 3 (Peers, cit.). La Corte ritiene che le condizioni della detenzione che i ricorrenti hanno dovuto sopportare per pi� di dieci giorni non hanno mancato di causare loro grandi sofferenze mentali, di violare la loro dignit� ed ispirare sentimenti di umiliazione ed avvilimento. Pur supponendola reale e nei limiti in cui i ricorrenti ne erano stati informati, la semplice possibilit� di farsi distribuire tre pasti al giorno non potrebbe modificare tale conclusione.
108. Per di pi�, l'umiliazione provata dai ricorrenti � stata accentuata dal fatto che, pur avendo ottenuto una decisione di liberazione, essi si sono ritrovati privati della libert� in un altro luogo. Secondo la Corte, i sentimenti di arbitrio, di inferiorit� e di angoscia che si sono associati in tale circostanza si aggiungono al grado di umiliazione che comportava l'obbligo di vivere in un luogo pubblico, senza assistenza.
109. Alla luce di tale constatazione, la Corte non ritiene necessario esaminare le brutalit� e gli insulti che essi avrebbero subito da parte dei poliziotti durante la permanenza nella zona di transito. Essa rileva inoltre che nel corso dell'udienza tenuta il 30 novembre 2006, i ricorrenti hanno denunciato l'ulteriore umiliazione che provocava in loro l'atteggiamento dei poliziotti nel corso dei troppo frequenti controlli e durante i tentativi di allontanamento dei quali essi sono stati oggetto. Essi non hanno fatto menzione di insulti o violenza fisica, salvo che in un episodio particolare a proposito del quale sono stati molto imprecisi. I ricorrenti, nel loro ricorso alla Corte avevano anche formulato accuse riguardo al comportamento delle forze di polizia al momento del trasferimento a Merksplas e del loro allontanamento del 5 ed 8 marzo 2003. La Corte constata tuttavia che essi non hanno richiamato tali accuse n� all'interno delle osservazioni scritte n� durante l'udienza e non vede dunque alcuna ragione per un loro esame d'ufficio.
110. Alla luce di ci� che precede, la Corte ritiene che il fatto di trattenere in detenzione i ricorrenti per pi� di dieci giorni nel luogo incriminato si analizza come un trattamento inumano e degradante, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione (vedi, mutatis mutandis, Kaja c. Grecia, n. 32927/03, 27 luglio 2006, e Dougoz c. Grecia, n. 40907/98, � 48, CEDH 2001-II).
111. Di conseguenza, vi � stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE
112. I ricorrenti sostengono infine che la loro permanenza della durata di pi� di dieci giorni nella zona di transito senza alcun mezzo di sussistenza, Copyright � 2008 UFTDU
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alloggiamento o comodit� ha allo stesso modo violato l'articolo 8 della Convenzione.
113. La Corte osserva che la doglianza si basa sugli stessi fatti gi� esaminati nel quadro dell'articolo 3. Pertanto, avuto riguardo alla sua conclusione precedente (paragrafo 111 pi� sopra), essa non ritiene necessario esaminare separatamente l'accusa sotto l'angolo dell'articolo 8 della Convenzione.
IV. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
114. Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione,
� Se la Corte dichiara che vi � stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. �
A. Danno
115. I ricorrenti sostengono di aver subito un pregiudizio morale che essi valutano di 15 000 EUR per ciascuno.
116. Il Governo ritiene che i ricorrenti, rifiutando di ottemperare alle decisioni esecutorie di allontanamento prese nei loro confronti, sono alla base della durata della situazione che essi denunciano a titolo degli articoli 3 ed 8 della Convenzione. In via sussidiaria, esso � del parere che la valutazione del pregiudizio morale dovrebbe fondarsi su quella fatta in casi aventi ad oggetto fatti simili tra i quali i citati casi Amuur, nel quale la constatazione della violazione � stata considerata come una riparazione sufficiente del danno morale, e Shamsa, nel quale � stata accordata la sola somma di 4 000 EUR a tale titolo per fatti di una durata pi� estesa.
117. La Corte ritiene che i due ricorrenti abbiano dovuto patire una certa angoscia che non potrebbe essere riparata dalla sola constatazione della violazione da essa statuita. Avuto riguardo della natura delle violazioni constatate nel caso di specie e statuendo con equit�, la Corte accorda 15 000 EUR a ciascuno dei ricorrenti a titolo di riparazione del danno morale.
B. Spese e costi
118. I ricorrenti chiedono il rimborso di spese e costi incorsi per la procedura dinanzi alla Corte. Essi hanno depositato al riguardo uno � stato delle spese e degli onorari �, nel quale le spese ed i costi calcolati al 29 ottobre 2006 ammontano a 18 064 EUR e le spese ed onorari ulteriori sono valutati 4 700 EUR. Copyright � 2008 UFTDU
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119. Il Governo, il quale ritiene che i ricorrenti non forniscano alcuna prova giustificativa a sostegno delle loro pretese, afferma che non potrebbero essere tenute in conto le somme relative a spese ed onorari presentate da o per conto delle diverse associazioni. Seppur queste ultime figuravano all'origine tra le parti ricorrenti, una decisione di irricevibilit�, fondata sull'incompatibilit� ratione personae con le disposizioni della Convenzione, � stata resa al loro riguardo dalla Corte il 21 settembre 2006. Esso stima inoltre manifestamente eccessivo l'ammontare delle altre spese ed onorari reclamati.
120. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'assegnazione di spese e costi a titolo dell'articolo 41 presuppone che siano accertate la loro realt�, la loro necessit�, ed in pi�, il carattere ragionevole dei loro tassi. Inoltre, le spese di giustizia non sono rimborsabili che nei limiti in cui esse si rapportano alla violazione constatata (Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, � 27, 28 maggio 2002). La Corte � del parere che le domande formulate appaiano per certi aspetti, non certe o eccessive. Statuendo con equit�, la Corte accorda 15 000 EUR a titolo di spese e costi. Tale somma � al netto dell'ammontare accordato dalla Corte a titolo di assistenza giudiziaria (ossia 1 625,40 EUR).
C. Interessi moratori
121. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA',
1. Rigetta le eccezioni preliminari del Governo ;
2. Ritiene che vi � stata violazione dell'articolo 5 della Convenzione ;
3. Ritiene che vi � stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione in ragione delle condizioni di soggiorno dei ricorrenti nella zona di transito ;
4. Ritiene che non vi � ragione di esaminare la violazione tratta dall'articolo 8 della Convenzione ;
5. Ritiene a) che lo Stato difensore debba versare, entro tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sar� divenuta definitiva in conformit� Copyright � 2008 UFTDU
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dell'articolo 44 � 2 della Convenzione, 15 000 EUR (quindicimila euro) a ciascuno dei ricorrenti per il danno morale ed una somma complessiva di 13 374,60 EUR (tredicimilatrecentosettantaquattro euro e sessanta centesimi) per spese e costi, oltre tutto l'ammontare che possa essere dovuto a titolo di imposta ; b) che a partire dallo spirare del suddetto termine e fino al pagamento, tale importo sar� maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali ;
6. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 24 gennaio 2008 in applicazione dell'articolo 77 �� 2 e 3 del regolamento.
S�ren Nielsen Cancelliere
Loukis Loucaides Presidente Copyright � 2008 UFTDU
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 14.07.2026. · Źródło