31122/05

WyrokETPCz2008-07-17ECLI:CE:ECHR:2008:0717JUD003112205

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Jak określić słuszne zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji za naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji dotyczące rekwizycji nieruchomości i nieadekwatnego czynszu, oraz jakie są obowiązki państwa pozwanego wynikające z art. 46 Konwencji w kontekście systemowego charakteru naruszenia?
Ratio decidendi
Trybunał ustalił wysokość odszkodowania majątkowego, opierając się na rozsądnych szacunkach wartości rynkowej czynszu, odrzucając spekulatywne kalkulacje rządu oparte na krajowych przepisach, które nie miały bezpośredniego zastosowania do stwierdzonego naruszenia. Trybunał uznał, że art. 41 Konwencji dotyczy jedynie szkód poniesionych do momentu wydania wyroku, a roszczenia dotyczące przyszłych strat nie mogą być uwzględnione, ponieważ obowiązek usunięcia naruszenia w przyszłości i ustanowienia sprawiedliwego mechanizmu czynszowego spoczywa na państwie pozwanym na mocy art. 46 Konwencji. Podkreślono, że naruszenie miało charakter systemowy, wymagający od Malty przyjęcia środków generalnych w celu zreformowania ustawodawstwa mieszkaniowego i zapewnienia równowagi między interesami właścicieli a interesem publicznym.
Stan faktyczny
Skarżący, Attilio Ghigo, był właścicielem nieruchomości na Malcie, która została zarekwirowana przez państwo na okres prawie dwudziestu dwóch lat. W wyniku rekwizycji skarżący otrzymywał minimalny czynsz, co Trybunał w poprzednim wyroku uznał za nadmierne obciążenie i naruszenie jego prawa własności chronionego art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji. Niniejszy wyrok dotyczy wyłącznie kwestii słusznego zadośćuczynienia za to naruszenie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Zobowiązuje państwo pozwane do zapłaty skarżącemu, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku, następujących kwot: (i) 27 720,00 EUR tytułem szkody majątkowej; (ii) 6 000,00 EUR tytułem szkody niemajątkowej. 2. Ustala, że po upływie wspomnianych trzech miesięcy, do momentu faktycznej zapłaty, zastosowanie będzie miała stopa procentowa równa krańcowej stopie oprocentowania Europejskiego Banku Centralnego powiększonej o trzy punkty procentowe. 3. Oddala pozostałe żądania skarżącego dotyczące słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUARTA SEZIONE   CASO GHIGO c. MALTA   (Ricorso n. 31122/05)   SENTENZA   (Equa soddisfazione)   STRASBURGO   luglio 2008   DEFINITIVA   17/10/2008   Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite   all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   Nel caso Ghigo c. Malta,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (quarta sezione), riunita in una   Camera composta da :   Nicolas Bratza, Presidente,   Lech Garlicki,   Giovanni Bonello,   Ljiljana Mijović,   David Thór Björgvinsson,   Ján Šikuta,   Päivi Hirvelä, giudici,   e da Lawrence Early, cancelliere,   Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (no 31122/05) presentato contro la   Repubblica di Malta ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la   salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la   Convenzione”) da un cittadino maltese, Sig. Attilio Ghigo, in data 23 agosto   2005.   2. Con sentenza pronunciata il 26 settembre 2006 (“giudizio nel merito”),   la Corte ha rilevato una violazione dell’art. 1 Protocollo n. 1 con riguardo   all’ordine di requisizione imposto al ricorrente per una durata di quasi   ventidue anni, con il quale è stato istituito un rapporto di locazione di terreni   agricoli, in virtù del quale lo stesso ha ricevuto una rendita ai valori minimi   e un basso profitto, così da sopportare un peso eccessivamente gravoso (cfr.   Ghigo c. Malta, n. 31122/05, § 69, 26 Settembre 2006).   3. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione, il ricorrente ha chiesto a titolo   di equa soddisfazione una somma (pari a 10.998,00 Lire maltesi (MTL) –   equivalenti ad Euro 26.395,00 (EUR)) che rappresenta la minor rendita che   è stato costretto a percepire dal 1984 al 2005 nonché le seguenti ulteriori   somme: MTL 1.972,72 (pari ad EUR 4.734,00) per le perdite dovute   all’inflazione; interessi di mora calcolati al tasso dell’8 per cento, pari a   MTL 1.200,00 (equivalenti a EUR 2.880,00) – rivalutati secondo l’indice   del costo della vita – per ogni anno trascorso dopo l’introduzione del ricorso   a Strasburgo; MTL 1.200,00 (equivalenti a EUR 2.880,00) - rivalutati   secondo l’indice del costo della vita con una maggiorazione del 5 per cento   ogni tre anni – per ogni anno trascorso prima che la proprietà gli fosse   riassegnata.   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   4. Poiché la questione dell’applicazione dell’art. 41 della Convenzione   non era pronta per essere decisa con riferimento alla liquidazione del danno   patrimoniale e non patrimoniale, la Corte si è riservata e ha invitato il   Governo e il ricorrente a trasmettere, entro sei mesi, le loro osservazioni   scritte sul punto e, in particolare, ad indicare alla Corte il raggiungimento di   un eventuale accordo (ibid., § 78, e punto 3 delle spese operative).   5. Il ricorrente e il Governo hanno trasmesso le loro osservazioni   rispettivamente il 25 giugno, con rettifica inviata il 27 giugno, ed il 26   giugno 2007.   IN DIRITTO   I. ARTICOLO 41 E ARTICOLO 46 DELLA CONVENZIONE   6. L’articolo 41 della Convenzione prevede:   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”   7. L’articolo 46 della Convenzione prevede:   “1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della   Corte sulle controversie nelle quali sono parti.   2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne   sorveglia l’esecuzione.”   A. Danno   1. Osservazioni delle parti   8. Il ricorrente pur riconoscendo i limiti della Convenzione con riguardo   al risarcimento del danno, osserva che il Governo non ha tentato di   correggere la violazione rilevata nella sentenza di merito della Corte.   D’altra parte, il ricorrente si dichiara stanco di subire una situazione nella   quale gli era stata offerta una somma a titolo di compensazione per il   passato mentre non era previsto nulla per il futuro, ragione per cui la   situazione è rimasta invariata, rischiando di rimanere in tale stato   all’infinito. Il ricorrente, infatti, chiede il risarcimento per entrambe le   perdite sofferte nonché per le perdite eventualmente occorse sino alla revoca   dell’ordine di requisizione.   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   9. In particolare, il ricorrente chiede un risarcimento per il periodo   compreso tra il 1984 fino alla data della sentenza di merito, calcolato, nella   specie: (i) nel valore dell’affitto per il periodo ricompreso tra il marzo 1984   e il 2007, pari alla somma di MTL 13.758,00 (equivalenti a EUR   32.045,00). Tale somma è stata calcolata sulla base delle perizie effettuate   da due diversi architetti con riferimento a diversi valori di stima, in   particolare, MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00) nel 1984, MTL 250,00 (pari   ad EUR 583,00) nel 1993, MTL 1.200,00 (pari ad EUR 2.797,00) nel 2005   e MTL 1.380,00 (pari ad EUR 3.215,00) nel 2007; (ii) la perdita subita a   causa dell’inflazione del valore dell’affitto che non gli è stato versato –   secondo i tassi di inflazioni pubblicato dall’Ufficio Nazionale di Statistica   (“National Statistics Office” - “NSO”) la perdita dovrebbe essere pari a   MTL 1.972,72 (pari ad EUR 4.594,00) ; (iii) interesse dell’8% (tasso di   interesse legale) per ogni anno di rendita annuale dovuta non versata.   10. Il ricorrente chiede, inoltre, il risarcimento del danno per il periodo   compreso tra la data di pubblicazione della sentenza e il momento in cui il   terreno gli sarà effettivamente restituito libero da qualsiasi vincolo. In   considerazione del fatto che non è possibile quantificare la perdita futura, in   assenza di una data determinata, il ricorrente rileva che dovrebbe vedersi   corrispondere almeno il valore dell’affitto per l’anno 2005, maggiorato dal   tasso annuale indicato dall’indice del costo della vita pubblicato dal NSO.   Nell’ottica della maggiorazione nel valore di mercato il ricorrente chiede un   ulteriore aumento di tale somma del 5 % ogni tre anni, a titolo di   compensazione per l’aumento del valore dell’affitto della proprietà.   11. Il Governo osserva che il risarcimento dovrebbe tenere conto degli   aspetti socio-economici degli alloggi in Malta e degli effetti che le misure   adottate come condizioni per gli accordi stipulati con i proprietari di   immobili requisiti potrebbero avere sulle condizioni di vita degli affittuari e   sul bilancio dello Stato. Inoltre, come già accertato da questa Corte, la   proprietà è stata requisita per ragioni di interesse pubblico e, pertanto, il   Governo ha inviato la seguente proposta che ha tenuto debito conto gli   aspetti socio-economici rilevanti degli alloggi in Malta.   12. Gli immobili di proprietà del ricorrente sono stati requisiti nel 1984   e, in conformità con quanto previsto dalla legge (The Rent Restriction   (Dwelling Houses) Ordinance), sono stati assoggettati al controllo degli   affitti per cui l’affitto è stato fissato al tasso annuo di MTL 23,00 (pari ad   EUR 54,00). Il Governo ha rilevato che, in tale periodo, gli immobili non   potevano essere legalmente affittati al tasso di MTL 120,00 come sostenuto   dal ricorrente, a meno che non si trattasse di immobili “sbloccati”, e che il   ricorrente non ha fornito la prova che immobili analoghi situati nelle   vicinanze erano affittati a tal prezzo in quel periodo. Tuttavia, in segno di   buona volontà, il Governo ha accettato la stima fatta dal ricorrente di MTL   120,00 (pari ad EUR 280,00) annui nel 1984, quale giusto valore di   mercato. Pertanto, il Governo ha proposto di usare tale base di calcolo e di   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   applicare la legge in materia di proprietà “sbloccate” al fine di offrire una   adeguata riparazione al ricorrente.   13. Ne consegue che, se gli immobili sono stati affittati per un anno   come immobili “non bloccati”, in virtù di quanto previsto dalla legge (The   Housing Decontrol Ordinance Article 5 (3) (c)), l’affitto degli immobili   avrebbe dovuto essere rinnovabile fino allo scadere del primo anno ed ogni   quindici anni tenuto conto dell’indice di inflazione. Tra il 1984 ed il 1985   non c’è stato alcun aumento dell’indice di inflazione bensì una diminuzione   di 1.01 punti. Pertanto, il canone nel 1985 dovrebbe anch’esso essere pari a   MTL 120,00 (pari ad EUR 280,00). La revisione successiva avrebbe dovuto   essere fatta nel 2000, quando l’indice di inflazione era pari a 163.83 punti,   con conseguente aumento del canone a MTL 312,40 (pari a EUR 749,00)   annui. Tuttavia, secondo la Housing Decontrol Ordinance, l’incremento del   canone non può superare il 100% ogni quindici anni con la conseguenza che   nel 2000 il canone avrebbe dovuto essere di MTL 240,00 (pari a EUR   559,00). Pertanto, secondo il Governo, la somma di MTL 3.600,00 (pari a   EUR 8.386,00) dovrebbe essere sufficiente a risarcire il ricorrente per i   canoni dovuti tra il marzo 1984 e il marzo 2007.   14. Il Governo sostiene inoltre di essere disposto a versare i canoni   futuri per un importo pari a MTL 240,00 (pari a EUR 559,00) all’anno,   soggetti ad un aumento ogni quindici anni secondo il tasso di inflazione   nonché ad un aumento massimo del 100% ogni quindici anni. Il Governo   osserva, infine, che il valore di mercato in Malta non può rappresentare la   base di partenza per il calcolo del risarcimento. Fattori socio-economici   legati alla funzione sociale della proprietà devono necessariamente essere   presi in considerazione. Inoltre, i mercati immobiliari sono stati influenzati   anche da altri fattori quali la vendita a stranieri nonché dal fenomeno   dell’acquisto per investimento o per fini speculativi.   2. Il giudizio della Corte   15. La Corte ricorda che nel giudizio di merito ha riconosciuto una   violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 per quanto riguarda l’ordine di   requisizione imposto al ricorrente, per una durata di quasi ventidue anni, che   ha istituito un rapporto di locazione di terreni agricoli in virtù del quale lo   stesso ha ricevuto una rendita minima e un basso profitto, così da sopportare   un peso eccessivamente gravoso (cfr. Ghigo c. Malta, n. 31122/05, § 69, 26   Settembre 2006).   16. La Corte deve determinare il risarcimento dovuto al ricorrente avuto   riguardo alla perdita di controllo, di uso e di godimento dei beni di sua   proprietà per il periodo compreso tra il 1984 al 2008.   17. La Corte osserva che vi è una differenza considerevole tra le   richieste del ricorrente e quanto offerto dal Governo. Rileva, inoltre, che il   calcolo effettuato dal Governo si basa sulla legge in vigore all’epoca delle   c.d. “proprietà non controllate”. La Corte in principio non è tenuta a seguire   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   i parametri di calcolo imposti stabiliti a livello nazionale; inoltre, nel caso di   specie, i calcoli del Governo sono puramente speculativi e basati su un   diverso regime legale che non ha nulla a che vedere con le premesse svolte   dal ricorrente. D’altra parte, la Corte ricorda che nella sentenza nel merito la   Corte ha verificato esclusivamente se l’ordine di requisizione imposto al   ricorrente - che ha istituito un rapporto di locazione di terreni agricoli in   virtù del quale lo stesso ha ricevuto una rendita minima e un basso profitto -   ha violato i diritti del ricorrente sanciti dall’articolo 1 del Protocollo No. 1.   Mentre non ha effettuato nessuna analisi volta a stabilire se la legge sul   controllo del canone, all’epoca in vigore sulle locazioni di terreni agricoli, si   applicava automaticamente, e pertanto si poteva applicare anche ai   proprietari di terreni non requisiti, qualora la proprietà fosse “sbloccata”   erano compatibili con le norme della Convenzione. La Corte ritiene che le   osservazioni del ricorrente riflettono una stima ragionevolmente accettabile   del valore del canone sul mercato nel corso degli anni.   18. Nello stabilire il danno patrimoniale patito dal ricorrente, la Corte ha   avuto riguardo alle stime fornite e alle informazioni disponibili sui valori   dei canoni nel mercato immobiliare maltese nel corso del periodo che qui   interessa. La Corte ha considerato, altresì, lo scopo legittimo della   restrizione imposta, ricordando che gli obiettivi legittimi dell’“interesse   pubblico”, quali quelli perseguiti con misure di riforma economica o in   misure dirette a perseguire ne maggiore giustizia sociale, possono   legittimare un risarcimento inferiore dell’intero valore di mercato e che un   mancato risarcimento può essere giustificato ai sensi dell’articolo 1 del   Protocollo n. 1 solo in presenza di circostanze eccezionali (cfr. James e altri   c. Regno Unito, sentenza 21 febbraio 1986, serie A n. 98, p. 36, § 54; e Jahn   e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, § 94, ECHR   2005-VI).   19. La Corte, decidendo secondo equità, riconosce al ricorrente la   somma di EUR 26.400,00.   20. La Corte afferma ancora una volta che il riconoscimento di una   somma a titolo di danno patrimoniale ai sensi dell’articolo 41 della   Convenzione ha lo scopo di porre il ricorrente, nella misura del possibile,   nella stessa posizione in cui lo stesso si trovava se non vi fosse stata la   violazione (cfr., mutatis mutandis, Kingsley c. Regno Unito [GC], n.   35605/97, § 40, ECHR 2002-IV). La Corte ritiene, inoltre, che devono   essere riconosciuti gli interessi sulla somma in questione per compensare la   perdita di valore di quanto dovuto nel corso degli anni (cfr. Runkee e White   c. Regno Unito, nn. 42949/98 e 53134/99, § 52, 10 Maggio 2007). Ciò   posto, il tasso di interesse deve riflettere le condizioni economiche a livello   nazionale quali il livello di inflazione ed il tasso di interesse (cfr., per   esempio, Akkuş c. Turchia, sentenza 9 luglio 1997, Raccolta delle Sentenze   e delle Decisioni 1997-IV, § 35; Romanchenko c. Ucraina, n. 5596/03, 22   Novembre 2005, § 30, non pubblicata; e Prodan c. Moldovia, n. 49806/99,   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   § 73, ECHR 2004-III (estratto)). La Corte osserva che il ricorrente ha   chiesto l’applicazione di un tasso di interesse dell’8 per cento, e che i   Governo non ha fatto alcuna osservazione su questo punto. Tuttavia, la   Corte considera più realistico un tasso di interesse del 5 per cento. Pertanto,   la Corte ritiene che sulla sopradetta somma debba applicarsi un tasso di   interesse del 5 per cento.   21. La Corte riconosce quindi al ricorrente la somma di EUR 1.320,00   sotto questo profilo.   22. La Corte osserva che il Governo non ha restituito la proprietà e che i   calcoli del ricorrente per i canoni futuri non hanno avuto il riscontro del   Governo.   23. La Corte sottolinea che sotto il profilo dell’articolo 46 della   Convenzione, le Alti Parti Contraenti si conformano alle sentenze definitive   della Corte in tutti i casi in cui sono parti convenute, essendo l’esecuzione   posta sotto la sorveglianza del Comitato dei Ministri. Ne consegue, inter   alia, che una sentenza nella quale la Corte constata una violazione impone   allo Stato convenuto l’obbligo non solo di risarcire le somme riconosciute a   titolo di equa soddisfazione agli aventi diritto, ma altresì di scegliere, sotto   la supervisione del Comitato dei Ministri, le misure generali e/o, nel caso   siano idonee, individuali, da adottare in seno alla legislazione nazionale al   fine di porre fine alla violazione rilevata dalla Corte e di porre rimedio,   laddove sia possibile, ai suoi effetti. Inoltre, sotto il controllo del Comitato   dei Ministri, lo Stato convenuto rimane libero di scegliere i mezzi attraverso   i quali ottemperare agli obblighi imposti dall’articolo 46 della Convenzione,   purché tali mezzi siano compatibili con le conclusioni cui è pervenuta la   Corte nella sua decisione (cfr., mutatis mutandis, Scozzari e Giunta c. Italia   [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 248, ECHR 2000-VIII).   24. Pertanto, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione lo scopo delle   somme riconosciute a titolo di equa soddisfazione è quello di fornire una   riparazione esclusivamente per il danno sofferto dalle persone coinvolte fino   al punto in cui tali eventi costituiscono una conseguenza della violazione   alla quale non si potrebbe altrimenti porre rimedio (idem § 249). Ne   consegue che non è compito della Corte quantificare le somme dovute a   titolo di canone per il futuro. Di conseguenza, la Corte non accoglie le   richieste del ricorrente per le perdite future, essendo le stesse soggette ad   un’azione che dovrà essere intrapresa dal Governo per porre fine alla   violazione rilevata, istituendo un meccanismo che consenta di versare una   giusta rendita per gli anni futuri (si veda paragrafo 23 supra).   25. Con riferimento all’articolo 46 della Convenzione, la Corte osserva   che le conclusioni cui è giunta nella sentenza di merito sono il risultato di   lacune nel sistema giuridico maltese, in particolare, della legislazione   maltese in materia di abitazioni, in conseguenza delle quali un’intera   categoria di persone sono state, e sono tuttora, private del loro diritto a   godere pacificamente dei propri beni. Dal punto di vista della Corte, lo   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   squilibrio rilevato nel caso del ricorrente potrebbe conseguentemente dar   luogo a numerosi altri ricorsi fondati, il che rappresenta una minaccia per   l’effettività futura del sistema creato dalla Convenzione (cfr. Driza c.   Albania, n. 33771/02, § 122, ECHR 2007-... (estratti)).   26. Ai sensi dell’art. 46 della Convenzione, quando la Corte rileva una   mancanza in un sistema giuridico, le autorità nazionali hanno il compito,   condotto sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, di adottare entro   un ragionevole periodo di tempo – con effetto retroattivo se necessario –   (cfr., tra gli altri, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 233,   ECHR 2006 e Broniowski c. Polonia [GC], n. 31443/96, § 192, ECHR   2004-V; e Di Mauro c. Italia [GC], n. 34256/96, § 23, ECHR 1999-V) le   misure necessarie a porre fine alla violazione, in conformità con il principio   di sussidiarietà della Convenzione, cosicché la Corte non debba rilevare la   medesima violazione in una infinita serie di casi analoghi (cfr. Driza,   sopracitato, § 123 in fine).   27. In principio, non è compito della Corte quello di determinare quali   possano essere le misure adeguate che uno Stato convenuto dovrebbe   adottare per porre fine ad una violazione, in ottemperanza agli obblighi   assunti ai sensi dell’art. 46 della Convenzione. Tuttavia, la Corte si   preoccupa di agevolare una rapida ed effettiva revisione di una legislazione   nazionale difettosa che pone ostacolo alla tutela dei diritti umani. Sotto   questo profilo e avuto riguardo alla situazione sistematica soprarilevata (cfr.   paragrafo 25), la Corte considera che le misure generali previste a livello   nazionale sono senza dubbio chiamate in causa per l’esecuzione della   presente sentenza.   28. Per quanto riguarda le misure generali che lo Stato maltese deve   applicare per porre fine alla violazione sistematica del diritto di proprietà   rilevata nel caso di specie, avuto riguardo alla sua dimensione sociale ed   economica, inclusi i doveri dello Stato in relazione ai diritti sociali di altre   persone, la Corte considera che lo Stato convenuto dovrebbe prima di tutto,   attraverso l’adozione di misure giuridiche e/o di altro genere, prevedere nel   sistema giuridico nazionale un meccanismo che consenta di mantenere un   giusto equilibrio tra gli interessi dei proprietari, incluso il loro diritto di   trarre profitto dalla loro proprietà, e l’interesse generale della comunità –   inclusa la disponibilità di alloggi sufficienti per i non abbienti – in   conformità con i principi per la protezione per i diritti di proprietà previsti   dalla Convenzione (cfr. Hutten-Czapska c. Polonia [GC], n. 35014/97,   § 239, ECHR 2006-...).   29. La Corte rileva che non rientra tra i suoi compiti quello di specificare   quale sarebbe il modo più appropriato di istituire tali procedimenti oppure   come dovrebbe essere bilanciato l’interesse dei proprietari di trarre profitto   con gli altri interessi in gioco. Tuttavia, la Corte osserva che le diverse   opzioni di cui dispone lo Stato comprendono misure che definiscano le   caratteristiche di un meccanismo che bilanci i diritti dei proprietari e degli   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   affittuari e i criteri per quello che può essere considerato ai giorni nostri   “affittuario in stato di bisogno” (termine che, come sostenuto dal Governo   nelle sue osservazioni relative al procedimento principale, si riferisce alle   “persone che non si possono permettere alloggi a prezzi ragionevoli), “equo   canone” e “profitto ragionevole”.   B. Danno non patrimoniale   30. La sottrazione della proprietà che era stata acquistata dal ricorrente   per stabilirvi la sua dimora e quella della sua famiglia ha posto lo stesso in   diverse difficoltà finanziarie, che ha incluso la necessità di chiedere un   prestito al fine di comprare la sua attuale casa. Inoltre, i figli del ricorrente   non hanno potuto beneficiare della proprietà del padre e sono stati costretti   ad acquistare altri immobili. Di conseguenza, il ricorrente chiede la somma   di MTL 5.000,00 (pari a EUR 11.648,00) a titolo di danno non patrimoniale   per i disagi subiti.   31. Il Governo sostiene che il ricorrente non ha subito alcun danno   patrimoniale. Tuttavia, lo stesso è disposto a riconoscere al ricorrente la   somma di MTL 1.400,00 (pari a EUR 3.261,00) in segno di buona volontà.   32. La Corte ritiene che il ricorrente ha dovuto sopportare sentimenti di   stress e di frustrazione in considerazione della natura della violazione.   Pertanto, riconosce la somma di EUR 6.000,00 a titolo di danno non   patrimoniale.   C. Interessi moratori   33. La Corte ritiene che il calcolo degli interessi moratori deve essere   effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca   Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITÀ   1. Ritiene   (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi   dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi   dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:   (i) EUR 27.720,00 (venti settemila settecento venti euro) a titolo di   danno patrimoniale;   (ii) EUR 6.000,00 (sei mila euro), oltre qualsiasi tassa che possa   essere applicata, a titolo di danno non patrimoniale;   Copyright © 2009 UFTDU   GHIGO v. MALTA (JUST SATISFACTION) JUDGMENT   (b) che al termine dei tre mesi sopramenzionati e sino al versamento   effettivo debba essere applicato un tasso di interesse su tali importi pari   a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre   punti percentuali;   2. Rigetta le altre domande formulate dal ricorrente a titolo di equa   soddisfazione.   Redatto in inglese, ed inviato per la stesura il 17 luglio 2008, ai sensi   dell’articolo 77 §§ 2 and 3 del Regolamento della Corte.   Lawrence Early   Cancelliere   Nicolas Bratza   Presidente     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło