31434/03

WyrokETPCz2008-07-29ECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD003143403

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego oraz niewystarczające zadośćuczynienie i opóźnienie w jego wypłacie na mocy krajowej ustawy Pinto naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarżący zachował status "ofiary" w rozumieniu art. 34 Konwencji, ponieważ krajowe zadośćuczynienie przyznane na mocy ustawy Pinto było niewystarczające (stanowiło około 12% kwoty, którą Trybunał mógłby przyznać) oraz zostało wypłacone ze znacznym opóźnieniem (ponad 25 miesięcy po wydaniu decyzji). Trybunał podkreślił, że opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia za przewlekłość postępowania stanowi okoliczność obciążającą i samo w sobie może prowadzić do stwierdzenia naruszenia art. 6 ust. 1.
Stan faktyczny
Skarżący, Giovanni Valentino, wniósł pozew cywilny w 1993 roku, domagając się uznania nieprawidłowości administracyjnych i wypłaty udziału. Postępowanie trwało ponad osiem lat i cztery miesiące w pierwszej instancji. W 2002 roku skarżący złożył wniosek na mocy ustawy Pinto, skarżąc się na nadmierną długość postępowania. Sąd Apelacyjny w Rzymie przyznał mu 1200 euro za szkodę niemajątkową i 750 euro na koszty, ale kwoty te zostały wypłacone dopiero w czerwcu 2005 roku, ponad 25 miesięcy po wydaniu decyzji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądził skarżącemu 3300 euro tytułem szkody niemajątkowej oraz 1900 euro za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie kwot zasądzonych przez Sąd Apelacyjny w Rzymie.

Pełny tekst orzeczenia

GIOVANNI VALENTINO c. ITALIA ricorso n. 31434/03 sezione II^, 29 luglio 2008 FATTO In data 23 novembre 1993, il ricorrente, sig. Giovanni Valentino, conveniva in giudizio la societ� cooperativa C. dinanzi il Tribunale di Benevento, al fine di ottenere il riconoscimento di alcune irregolarit� amministrative nonch� la liquidazione della sua quota pari a Lit. 65.000.000 (pari a 33.569,79). Tra il 14 gennaio 1994 ed il 28 gennaio 2003 si svolgevano quattordici udienze e ad una data non meglio precisata il caso veniva attribuito alla sezione stralcio. Con sentenza del 16 marzo 2004, depositata in data 7 maggio 2004, il Tribunale rigettava la domanda del ricorrente per non aver dimostrato le dette irregolarit� amministrative. In data 12 aprile 2002, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Roma in virt� della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione e chiedendo il risarcimento per i danni morali patiti. Con decreto del 15 maggio 2003, depositato in data 16 maggio 2003, la Corte di Appello rilevava che al momento della sua decisione vi era stato il superamento di una durata ragionevole, e riconosceva, in via equitativa, la somma di 1.200,00 per il danno morale nonch� l'ulteriore somma di 750,00 per le spese di lite. Tale decisione veniva notificata in data 26 giugno 2003 e passava in giudicato in data 26 agosto 2003. Con lettera del 4 settembre 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Il ricorrente comunicava, altres�, alla Corte che non aveva impugnato la decisione in Cassazione in considerazione del fatto che tale rimedio pu� essere introdotto solo per questioni di diritto. Le somme riconosciute in esecuzione della decisione ex lege Pinto sono state liquidate in data 24 giugno 2005. DIRITTO Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 4 settembre 2003, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta al ricorrente nonch� per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualit� di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, Delle Cave e Corrado c. Italia, �� 26-31, e sent. 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU. Sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di oltre otto anni e quattro mesi per un grado di giudizio. la Corte ha rilevato che la Corte di Appello adita ha valutato la durata della procedura al momento in cui era giunto alla data della sua decisione, per cui un periodo di oltre ventiquattro mesi non � stato preso in considerazione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tale durata era di per s� sufficiente a costituire una seconda violazione nell'ambito della stessa procedura e che il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi del rimedio "Pinto" per pretendersi vittima con riferimento alla stessa, per cui la Corte ha ritenuto che il suo esame non poteva estendersi all'intera durata della procedura. La Corte ha, altres�, rilevato che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma � stata liquidata oltre venticinque mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 � 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformit� con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno Il ricorrente ha chiesto una somma da stabilire secondo equit� a titolo di danno non patrimoniale. La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di 10.000,00, mentre la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa il 12% di tale importo. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonch� della giurisprudenza adottata nel caso Cocchiarella c. Italia del 29 marzo 2006, �� 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in via equitativa, la somma di 3.300,00 ed, inoltre, la somma di 1.900,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma. B. Spese Il ricorrente non ha chiesto nessun rimborso a titolo di spese legali. C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło