32526/05

WyrokETPCz2008-06-05ECLI:CE:ECHR:2008:0605JUD003252605

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy brak skutecznego środka odwoławczego oraz segregacja dzieci romskich w oddzielnych klasach przygotowawczych, umieszczonych w oddzielnych budynkach, stanowiły naruszenie prawa do edukacji (art. 2 Protokołu nr 1) w związku z zakazem dyskryminacji (art. 14 Konwencji) oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Rząd nie wykazał istnienia skutecznych krajowych środków odwoławczych, które pozwoliłyby skarżącym na uzyskanie naprawienia zarzucanych naruszeń, co doprowadziło do naruszenia art. 13. W kwestii dyskryminacji, Trybunał stwierdził silne domniemanie dyskryminacji dzieci romskich, wynikające z ich umieszczenia w klasach przeznaczonych wyłącznie dla Romów, bez obiektywnych i rozsądnych kryteriów selekcji oraz adekwatnych testów. Podkreślono wrażliwość społeczności romskiej i niedopuszczalność zrzeczenia się prawa do niedyskryminacji, co doprowadziło do stwierdzenia naruszenia art. 14 w związku z art. 2 Protokołu nr 1.
Stan faktyczny
Jedenastu skarżących, obywatele Grecji pochodzenia romskiego, mieszkający w Psari, Aspropyrgos, zgłosiło, że ich dzieci nie zostały zapisane do szkół podstawowych w roku szkolnym 2004-2005, pomimo ich starań. W roku szkolnym 2005-2006, po interwencjach i protestach rodziców nie-romskich, dzieci romskie zostały umieszczone w oddzielnych klasach przygotowawczych, zlokalizowanych w budynkach prefabrykowanych, oddzielonych od głównego budynku szkoły. Skarżący twierdzili, że podpisali zgodę na takie rozwiązanie pod presją, a władze nie zapewniły skutecznych środków integracji ani ochrony przed dyskryminacją.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie odrzucił zarzut Rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych. Uznano skargę za dopuszczalną. Stwierdzono naruszenie artykułu 13 Konwencji. Stwierdzono naruszenie artykułu 14 Konwencji w związku z artykułem 2 Protokołu nr 1. Zasądzono każdemu ze skarżących 6 000 EUR tytułem szkody moralnej oraz łącznie 2 000 EUR tytułem kosztów i wydatków, wraz z odsetkami. Odrzucono pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   PRIMA SEZIONE   CASO SAMPANIS E ALTRI c. GRECIA   (Ricorso no 32526/05)   SENTENZA   STRASBOURGO   giugno 2008   Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44   § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   Nel caso Sampanis e altri c. Grecia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una   camera composta da :   Nina Vajić, presidente,   Christos Rozakis,   Khanlar Hajiyev,   Dean Spielmann,   Sverre Erik Jebens,   Giorgio Malinverni,   George Nicolaou, giudici,   e da Søren Nielsen, cancelliere,   Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2008,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (no 32526/05) presentato contro la   Repubblica greca da undici cittadini di questo Stato, i cui nomi sono indicati   in allegato (“i ricorrenti”), che hanno adito la Corte in data 11 agosto 2005   ai sensi dell’art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti   dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. I ricorrenti sono rappresentati dal “Moniteur grec Helsinki”, membro   della Federazione internazionale Helsinki. Il governo greco (di seguito “il   Governo”) è rappresentato dai delegati del suo agente, Signori K.   Georgiadis, assessore presso il Consiglio giuridico dello Stato e I.   Bakopoulos, uditore presso il Consiglio giuridico dello Stato.   3. Nel proprio ricorso, i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 2   del Protocollo n. 1 e dell’art. 14 della Convenzione, nonché l’assenza nel   diritto interno di un ricorso effettivo con riferimento a tali disposizioni.   4. Il 20 febbraio 2007, la Corte ha deciso di trasmettere il ricorso al   Governo. Avvalendosi della possibilità prevista dall’art. 29 § 3 della   Convenzione, la Corte ha altresì deciso di esaminare in via congiunta la   ricevibilità ed il merito del caso.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   IN FATTO   I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO   5. I ricorrenti sono di origine rom e risiedono con le loro famiglie nella   zona di Psari, vicino Aspropyrgos, comune che si trova nella parte   occidentale della regione Attica.   A. Pratiche compiute dai ricorrenti per l’iscrizione dei loro figli   all’anno scolastico 2004-2005   6. Il 24 giugno 2004, il ministro delegato alla Salute, accompagnato   della segretaria generale del suo ministero, visitava il campo Rom di Psari.   Lo stesso, infatti, era stato informato della mancata scolarizzazione dei   bambini rom. Il 2 agosto 2004, i rappresentanti dello « European Roma   Rights Center » e del « Moniteur grec Helsinki » incontravano il Ministro   delegato alla Istruzione nazionale ed agli Affari religiosi. A seguito di tale   incontro, quest’ultimo pubblicava un comunicato stampa nel quale veniva   sottolineata, in particolare, l’importanza dell’integrazione dei bambini rom   nel processo di educazione nazionale.   7. L’anno scolastico 2004-2005 iniziava il 10 settembre 2004. Il 17   settembre 2004, il Segretario del servizio per l’istruzione delle persone di   origine greca e dell’educazione interculturale visitava i campi Rom a Psari   insieme a due rappresentanti del “Moniteur grec Helsinki”, al fine di   predisporre una lista di tutti i bambini rom in età di scolarizzazione. Gli   stessi si recavano quindi presso due scuole elementari nel Comune con tale   intento (la 10° ed 11° scuole elementari di Aspropyrgos). I rispettivi   direttori di tali istituti invitavano i genitori dei bambini rom ad iscrivere i   loro figli alle elementari. Il “Moniteur grec Helsinki” informava della   situazione le competenti autorità del Ministero dell’Istruzione e degli Affari   religiosi, i quali non davano seguito alla sua iniziativa.   8. I ricorrenti affermano che il 21 settembre 2004 visitavano insieme con   altri genitori di bambini rom i locali delle scuole elementari di Aspropyrgos,   al fine di iscrivervi i loro figli minori. Ciò nonostante, i direttori delle due   scuole si sarebbero rifiutati di iscrivere i bambini in ragione del fatto che   non avrebbero ricevuto istruzioni in merito da parte del ministero   competente. Questi avrebbero comunicato ai genitori interessati che non   appena avessero ricevuto le istruzioni necessarie li avrebbero invitati ad   adempiere le formalità richieste. I genitori non sarebbero mai stati contattati   per iscrivere i propri figli.   9. Secondo quanto riportato nel documento no Φ20.3/747 rilasciato in   data 5 giugno 2007 dall’Ufficio 1° dell’Istruzione elementare della Regione   Attica Ovest a seguito della richiesta formulata dal Consiglio giuridico dello   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   Stato, i ricorrenti si sarebbero presentati dinanzi alla direttrice della 10°   scuola elementare di Aspropyrgos per raccogliere le informazioni in vista   della iscrizione dei loro figli minori e la direttrice avrebbe indicato loro i   documenti necessari per iscrivere i figli di coloro che fossero in età   scolastica. Dallo stesso documento risulta che in data 23 settembre 2004, il   direttore del dipartimento dell’istruzione della regione Attica aveva   convocato una riunione informale alla presenza delle istanze competenti del   Comune di Aspropyrgos al fine di risolvere il problema relativo alla   capacità di accoglienza delle scuole elementari di Aspropyrgos a fronte   delle domande di iscrizione da parte degli studenti di origine rom. Da un   lato fu deciso che gli alunni in età di prima elementare sarebbero stati   accolti nei locali già esistenti delle 10° e 11° scuole elementari di   Aspropyrgos. D’altro lato, nel corso della riunione veniva considerato che   l’inserimento nelle classi ordinarie dei bambini compresi in una fascia di età   superiore rispetto a quella della prima scolarizzazione avrebbe inciso in   maniera negativa dal punto di vista psico-pedagogico: la differenza di età,   infatti, non avrebbe consentito loro di seguire un percorso scolastico   efficace. Sulla base di tali premesse, all’esito della riunione informale   veniva deciso di istituire due classi supplementari avente carattere   preparatorio in vista della integrazione di quest’ultima categoria di studenti   nelle classi ordinarie.   10. In data 13 e 18 settembre e 2 ottobre 2004, il “Moniteur grec   Helsinki” si rivolgeva al Mediatore della Repubblica a nome dei ricorrenti   con tre distinti ricorsi riguardanti le difficoltà di accesso all’istruzione   elementare dei bambini rom, invitandolo ad intervenire. Il 3 gennaio 2005, il   Mediatore rispondeva per iscritto che, in una data non meglio specificata,   tre rappresentanti del suo ufficio si erano recati al campo Rom di Psari.   Nella sua risposta, il Mediatore faceva presente che non vi era un rifiuto   sistematico ed ingiustificato dei servizi competenti di iscrivere i bambini di   origine rom all’insegnamento elementare. Rilevava inoltre, di aver già   informato i professori delle scuole elementari di Aspropyrgos della   previsione a livello legislativo circa la possibilità di iscrivere i bambini alla   scuola elementare sulla base della sola dichiarazione da parte delle persone   esercenti la potestà a condizione di trasmettere il certificato di nascita in   tempo utile. Il Meditatore faceva riferimento, tra l’altro, alle conclusioni cui   erano giunti nel corso di diverse riunioni con i responsabili del comune di   Aspropyrgos e, più precisamente, alla loro intenzione di far costruire un   edificio separato dall’istituto scolastico più vicino al campo Rom per   accogliere i bambini rom più grandi al fine di consentire l’adeguamento del   livello scolastico. Da ultimo, il Mediatore svolgeva alcune considerazioni   sulle tensioni esistenti tra la popolazione di Aspropyrgos, composta in larga   parte da cittadini rimpatriati provenienti dagli Stati della ex Unione   sovietica, con la minoranza rom, che in quanto tali rappresentavano un   ostacolo supplementare per l’integrazione dei bambini rom all’ambiente   scolastico.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   11. Il 1° ottobre 2004, il Ministro delegato all’Istruzione nazionale ed   agli Affari religiosi chiedeva alla società responsabile dello sfruttamento del   patrimonio immobiliare dello Stato di concedere un determinato terreno   pubblico insieme a due edifici prefabbricati da usare come aule per gli   studenti rom. Ad una data non meglio precisata, il ministro rigettava tale   domanda.   12. Secondo il Governo, nei mesi di novembre e dicembre 2004 una   delegazione composta dai professori delle scuole elementari n° 10 e 11 si   sarebbe recata presso il campo Rom di Psari al fine di informare e   convincere i genitori dei figli minori della necessità di iscrivere questi ultimi   alle classi preparatorie. Questa iniziativa sarebbe rimasta priva di successo,   in quanto i genitori in questione non avrebbero poi iscritto i loro figli   all’anno scolastico in corso.   13. Il 13 febbraio 2005, l’Associazione di coordinamento delle   organizzazioni e delle comunità per i diritti dell’uomo dei Rom in Grecia (la   SOKARDE) inviava una lettera ufficiale al Consiglio di amministrazione   dell’istruzione elementare dell’Attica ovest con la richiesta di ricevere   informazioni sulla situazione della formazione dei Rom di Aspropyrgos.   14. Il 17 febbraio 2005, il Consiglio di amministrazione comunicava che   il caso aveva subito dei ritardi dovuti al Ministero dell’Ambiente: questo,   infatti, aveva impiegato parecchio tempo a risolvere la questione relativa al   terreno pubblico da concedere per l’allestimento delle aule prefabbricate. Il   Consiglio di amministrazione esprimeva poi la propria intenzione di fare   tutto il possibile per procedere all’iscrizione dei bambini rom alle elementari   l’anno successivo.   B. L'iscrizione dei bambini rom all’anno [scolastico, n.d.t.] 2005-     15. Il 24 maggio 2005, la SOKARDE inviava al ministro delegato   all’Istruzione nazionale ed agli Affari religiosi una lettera nella quale veniva   sottolineata la necessità di adottare tutte le misure richieste per assicurare la   buona riuscita della scolarizzazione dei bambini rom per l’anno scolastico   2005-2006.   16. Da una lettera indirizzata alla SOKARDE datata 1° luglio 2005,   emergeva che le autorità scolastiche avevano intrapreso diverse iniziative   per informare le famiglie Rom di Aspropyrgos circa la necessità di iscrivere   i propri figli alla scuola elementare: avevano trasmesso messaggi   radiofonici, attaccato manifesti sui muri delle scuole informando i Rom che   potevano iscrivere i propri figli nei giorni compresi tra il 1° ed il 21 giugno   ed avevano inviato agli interessati lettere raccomandate a questo   proposito.   17. Il 9 giugno 2005, a seguito di un’iniziativa promossa dalla   SOKARDE, ventitré bambini di origine rom venivano iscritti alla scuola   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   elementare di Aspropyrgos per l’anno scolastico 2005-2006. Secondo il   Governo, il numero di bambini di origine rom iscritti era pari a   cinquantaquattro.   C. Incidenti nei confronti dei bambini rom avvenuti nei mesi di   settembre e ottobre 2005   18. Il 12 settembre 2005, primo giorno di scuola dell’anno scolastico,   alcuni genitori rom, tra cui i ricorrenti, accompagnavano i propri figli a   scuola. Tuttavia, vi trovavano diversi genitori non di origine rom, di cui la   maggior parte di origine pontica, in quanto provenienti dalla regione del   Pont-Euxin sulle coste sud del Mar Nero, che si erano riuniti davanti   all’ingresso della scuola, molestando le persone di origine rom. Gli stessi   infatti, urlavano frasi come “nessun bambino rom entrerà nella scuola. Non   vi avrete accesso, punto e basta”. Successivamente, i genitori non rom   bloccavano l’accesso alla scuola fino a che i bambini rom venivano trasferiti   in un altro edificio.   19. Il 12 ottobre 2005, i genitori non rom bloccavano nuovamente   l’ingresso alla scuola. Inoltre, appendevano all’esterno della scuola un   manifesto: “la scuola resterà chiusa a causa del problema degli Zingari;   mercoledì 12 ottobre 2005”.   20. Il 13 ottobre 2005, i bambini di origine rom tentavano di accedere   alla scuola. Venivano nuovamente fermati da un gruppo di genitori non   rom. In particolare, la presidentessa dell’associazione mostrava alla   telecamera di un canale televisivo che si era recata in loco, le schede   mediche relative ai bambini di origine rom per dimostrare che gli stessi non   erano vaccinati in maniera adeguata. Solo grazie all’intervento delle forze di   polizia, si rendere possibile l’accesso dei bambini rom alla scuola.   21. Nel quadro dell’inchiesta giudiziaria su questo incidente, l’ufficiale   di polizia D.T. dichiarava tra l’altro che: “Il 13 settembre 2005, verso le 9 e   30, circa duecento genitori di studenti di origine greca pontica protestavano   fuori dalle scuole contro la scolarizzazione dei bambini di origine rom alla   scuola elementare (…). Uno scontro veniva evitato grazie al pronto   intervento della polizia di Aspropyrgos (…). Il 15 ed il 16 settembre 2005,   l’associazione dei genitori organizzava un boicottaggio della presenza in   classe degli studenti. Sin dal primo giorno degli incidenti, alcuni poliziotti   venivano posizionati fuori dalla scuola al fine di rendere più sicuro   l’ingresso e l’uscita degli studenti di origine rom. Il 10 ottobre 2005,   l’associazione dei genitori impediva l’accesso alla scuola in segno di   protesta contro l’accoglienza nelle ore pomeridiane dei bambini di origine   rom nelle stesse aule che accoglievano gli altri studenti la mattina. L’11 ed   il 12 ottobre, alla presenza della polizia, gli alunni di origine rom,   riuscivano ad accedere alle classi senza difficoltà. Il 13 ottobre 2005, circa   una cinquantina di genitori di origine non rom si riunivano per protestare   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   contro la presenza degli alunni di origine rom e per circondare l’entrata   della scuola al fine di impedire l’accesso (…)”.   22. Con una lettera del 1° marzo 2006, il Consiglio di amministrazione   della polizia dell’Attica Ovest informava il “Moniteur grec Helsinki” che   nei giorni 13, 14, 15, 16 e 19 settembre 2005 e 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 25,   26, 27 e 31 ottobre 2005 alcune forze di polizia erano state collocate presso   le 10° ed 11° scuole elementari al fine di mantenere l’ordine ed impedire il   prodursi di eventuali atti violenti nei confronti di bambini di origine rom.   23. A partire dal 31 ottobre 2005, i figli dei ricorrenti venivano collocati   presso un edificio scollegato dalla scuola elementare principale di   Aspropyrgos con la conseguente fine del blocco della scuola da parte dei   genitori.   D. La scolarizzazione dei figli dei ricorrenti   24. In virtù dell’atto no 39/20.9.2005 del Consiglio periferico   dell’istruzione elementare, tre classi preparatorie venivano istituite per far   fronte alle esigenze di scolarizzazione dei bambini di origine rom; i corsi di   una classe si svolgevano la mattina, mentre quelli delle altre due il   pomeriggio dopo le 15 e 30. Il Consiglio periferico segnalava che i bambini   di origine rom di qualsiasi età che presentavano problemi di apprendimento   scolastico, avrebbero potuto seguire i corsi di classi preparatorie speciali, al   fin di consentire la loro integrazione senza ostacoli nelle classi ordinarie.   25. Il 25 ottobre 2005, i ricorrenti sottoscrivevano una dichiarazione   predisposta dagli insegnanti della scuola di Aspropyrgos con la quale   esprimevano la propria intenzione di trasferire i loro figli presso un edificio   separato dalla scuola elementare. I ricorrenti sostengono di aver sottoscritto   tale dichiarazione per effetto delle pressioni esercitate dal ministro   dell’Istruzione, nonché dai genitori non rom e da alcuni capi della comunità   rom.   26. Il 31 maggio 2007, il ricorrente dichiarava sotto giuramento davanti   al Tribunale di pace di Elefsina che avrebbe preferito che i suoi figli   frequentassero delle classi ordinarie piuttosto che una scuola speciale.   Precisava tuttavia che gli riusciva difficile mantenere questa posizione in   considerazione del fatto che l’integrità dei suoi figli era in pericolo a causa   delle ire di alcuni abitanti non rom e della circostanza per cui gli insegnanti   lo avevano indirettamente incitato a prestare il suo consenso affinché i   bambini rom fossero scolarizzati nella “scuola ghetto”.   27. Nelle more, in virtù dell’atto no 261/22.12.2005, il prefetto   dell’Attica decideva che tre classi della scuola elementare n. 10 del Comune   di Aspropyrgos sarebbero state accolte nelle aule prefabbricate poste su un   terreno di proprietà del Comune stesso.   28. Il 17 marzo 2006, la Direzione dell’istruzione elementare dell’Attica   Ovest inviava una lettera al Ministero dell’Istruzione nazionale e degli   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   Affari religiosi, nella quale lo informava che nell’anno scolastico 2005-   2006, cinquantadue nuovi alunni di origine rom erano stati iscritti presso la   10° scuola elementare di Aspropyrgos. Rilevava che “a causa della   mancanza di spazio nell’edificio principale della scuola, e con il consenso   dei genitori, i bambini rom erano stati accolti in un edificio annesso posto   nelle vicinanze del campo rom”.   29. Il 20 giugno 2006, la 3a circoscrizione del Consiglio educativo   dell’istruzione elementare dell’Attica Ovest indirizzava una lettera al   Direttore della periferia dell’Attica nella quale lo informava che cinquanta   quattro alunni di origine rom erano stati iscritti alla 10° scuola elementare di   Aspropyrgos per l’anno scolastico 2005-2006. Veniva precisato inoltre che   “erano state previste delle classi preparatorie per gli alunni di origine rom,   al fine di garantire il loro adattamento all’ambiente scolastico, tenuto conto   delle loro lacune e delle altre ragioni per le quale l’integrazione nelle classi   ordinarie risultava impossibile” e che “nonostante i progressi raggiunti dagli   studenti rom nelle classi preparatorie, l’insieme di questi non era ancora in   grado di integrare le classi ordinari”.   30. Il 5 aprile 2007, veniva dato fuoco alle aule prefabbricate della 10°   scuola elementare ad opera di alcuni sconosciuti. Dal fascicolo emerge che   nel mese di settembre 2007 la due aule venivano sostituite ma che, a causa   alcuni problemi relativi alle infrastrutture, le stesse non erano operative. Nel   settembre 2007, veniva creata ad Aspropyrgos una 12° scuola elementare   nella quale furono trasferiti i bambini rom, ma risulta dal fascicolo che nel   mese di ottobre 2007 tale struttura non era ancora operativa, a causa di   problemi alle infrastrutture. Il Governo sostiene che la creazione della 12°   scuola elementare aveva il solo scopo di decongestionare la 10° scuola   elementare.   II. IL DIRITTO E LA PRATICA INTERNE E INTERNAZIONALI   PERTINENTI   A. Il diritto e la pratica interne   1. Il diritto interno   31. L'articolo 7 § 1 del decreto presidenziale no 201/1998, recita   testualmente:   « Sono iscritti in prima elementare tutti gli alunni che abbiano raggiunto l’età   scolastica legale. Le iscrizioni avvengono nel periodo dal 1° al 15 giugno dell’anno   scolastico precedente (…).»   32. La direttiva Φ4/350/Γ1/1028/22.8.1995 del Ministro dell’Istruzione   nazionale e degli affari religiosi sottolinea la necessità “di una cooperazione   tra le famiglie rom, i direttori ed i rappresentanti degli istituti scolastici   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   affinché i bambini rom residenti nei campi vengano iscritti nelle scuole   materne ed elementari (…). I direttori [delle scuole] non solo devono   incoraggiare i bambini rom ad iscriversi nelle scuole elementari ma devono   anche identificare i bambini rom della loro circoscrizione e curare la loro   iscrizione e la loro frequenza alle lezioni (…)”. Inoltre, la direttiva   Φ4/127/Γ1/694/1.9.1999 del ministro dell’Istruzione nazionale e degli   Affari religiosi e l’articolo 7 § 8 del decreto presidenziale n°201/1998   impongono l’obbligo per le autorità competenti di facilitare l’accesso dei   bambini rom all’insegnamento pubblico.   33. Gli articoli pertinenti del decreto legislativo n°18/1989 sulla   « Codificazione delle disposizioni delle leggi sul Consiglio di Stato »   dispongono :   Articolo 45   « Atti incriminati   « 1. Il ricorso per l’annullamento per eccesso di potere o violazione di legge è   ricevibile unicamente nei confronti di atti esecutivi di autorità amministrative e di   persone giuridiche di diritti pubblico che non sono suscettibili di ricorso dinanzi   nessun altra giurisdizione.   (...)   4. Nei casi in cui la legge impone ad un’autorità di regolamentare una determinata   questione emanando un atto esecutivo sottoposto alle disposizioni di cui al paragrafo   1, il ricorso per l’annullamento è ricevibile anche contro la carenza di detta autorità ad   emanare un tale atto.   Si presume che l’autorità possa rifiutare di emanare un atto sia quando decada il   termine speciale eventualmente fissato dalla legge, sia allo spirare di un termine di tre   mesi a partire dal deposito del ricorso presso l’amministrazione, la quale è tenuta a   rilasciare un avviso di ricevimento (...) con l’indicazione del giorno del deposito. Il   ricorso per l’annullamento esercitato prima dello scadere dei termini sopradetti è   iricevibile.   Il ricorso per l’annullamento validamente introdotto contro un rifiuto implicito   [dell’amministrazione] equivale ad un ricorso avverso l’atto negativo che sarebbe   stato adottato se del caso dall’amministrazione; tuttavia, quest’atto può anche essere   impugnato separatamente. »   Articolo 52   « ( ...)   2. Un comitato costituito per i bisogni della causa dal presidente del Consiglio di   Stato o della sezione competente del Consiglio di Stato e composto dal sopradetto   presidente o dal suo sostituto, dal relatore della causa e da un consigliere di Stato può,   su domanda dell’autore del ricorso per l’annullamento, sospendere l’esecuzione   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   dell’atto impugnato con una decisione brevemente motivata e adottata in camera di   consiglio (…).»   2. La Lega ellenica dei diritti dell’uomo (LHDH) ed il Centro di   ricerca sui gruppi di minoranza (KEMO)   34. La LHDH, costituita nel 1953, è l’organizzazione non governativa   più antica in Grecia. E’ membro della Federazione internazionale dei diritti   dell’uomo (FIDH). Il KEMO è un’associazione senza scopo di lucro istituita   nel 1996, il cui scopo è la ricerca scientifica sui gruppi e le minoranze   linguistiche in Grecia.   35. Il rapporto annuale della LHDH e della KEMO per l’anno 2007 sullo   stato del razzismo e della xenofobia in Grecia ha rilevato un netto   miglioramento delle condizioni di scolarizzazione delle persone   appartenenti alle minoranze mussulmane e rom rispetto agli anni novanta.   Ciò posto, il rapporto evidenzia che l’iscrizione dei bambini di origine rom   a scuola continua ad essere fonte di tensioni, d’intolleranza e di reazioni   violente che talvolta obbliga a dover collocare i bambini rom in scuole   speciali create unicamente per loro, nonostante l’impegno preso da parte   della pubblica amministrazione di evitare l’emarginazione delle minoranze   nell’ambito scolastico. Nel rapporto viene rilevato altresì che gli incidenti di   intolleranza più gravi riguardano l’iscrizione dei bambini rom   all’insegnamento elementare.   3. L'Istituto per l'educazione delle persone di origine greca e   dell'educazione interculturale   36. Con una lettera del 2 febbraio 2004, L'Istituto per l'educazione delle   persone di origine greca e dell'educazione interculturale aveva informato il   rappresentante del “Moniteur grec Helsinki” che sul territorio greco erano   operative, nel corso dell’anno scolastico 2002-2003, diciotto scuole   frequentate unicamente da “bambini zingari”.   B. Le fonti del Consiglio d'Europa   1. Il Comitato dei Ministri   La Raccomandazione no R (2000) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati   membri sull'istruzione dei bambini rom/zingari in Europa (adottata dal   Comitato dei Ministri il 3 febbraio 2000, durante de la 696a riunione dei   Rappresentanti dei Ministri)   37. I termini di questa raccomandazione sono i seguenti :   « Il Comitato dei Ministri, in conformità con l’articolo 15.b dello Statuto del   Consiglio d'Europa,     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è quello di realizzare una unione   più stretta tra i suoi membri e che questo scopo può essere perseguito attraverso   l’adozione di un’azione comune nel campo dell’istruzione;   Riconoscendo l’urgenza di porre nuove basi per delle future strategie educative in   favore dei Rom/Zingari in Europa, in particolare a causa dell’elevato tasso di   analfabetismo o di semi-analfabetismo diffuso in questa comunità, del numero elevato   di fallimenti scolastici, della ridotta proporzione di giovani che concludono i loro   studi elementari e della persistenza di fattori quali l’assenteismo scolastico;   Rilevando che i problemi ai quali sono confrontati i Rom/Zingari nel campo   scolastico sono per la maggior parte dovuti a delle politiche educative portate avanti   da lungo tempo, che hanno condotto o all’assimilazione, o alla emarginazione dei   bambini rom/zingari nelle scuole per il fatti che gli stessi soffrivano di un “handicap   socioculturale”;   Considerando che non sarà possibile porre rimedio alla posizione sfavorita dei   Rom/Zingari nelle società europee a meno che non siano garantite le pari opportunità   per i bambini rom/zingari nel campo dell’istruzione;   Considerando che l’istruzione dei bambini rom/zingari deve essere considerata una   priorità delle politiche nazionali condotte in favore dei Rom/Zingari ;   Tendendo conto del fatto che le politiche che mirano a regolamentare i problemi ai   quali sono confrontati i Rom/Zingari nel capo dell’educazione devono avere carattere   globale ed essere basate sul rilievo che la questione della scolarizzazione dei bambini   rom/zingari è legata ad un insieme di fattori e di condizioni preliminari, in particolare   con riguardo agli aspetti economici, sociali, culturali e la lotta contro il razzismo e la   discriminazione;   Tendendo contro del fatto che le politiche educative in favore dei bambini   rom/zingari dovrebbero essere accompagnate da una politica attiva per quel che   riguarda l’educazione degli adulti e l’insegnamento professionale ; (...)   Raccomanda ai governi degli Stati membri :   di rispettare, nella attuazione della loro politica educativa, i principi enunciati in   allegato alla presente Raccomandazione ;   di portare la presente Raccomandazione all’attenzione delle pubbliche autorità   competenti nei rispettivi paesi, attraverso le vie interne più adeguate. »   38. I passaggi pertinenti del documento allegato alla Raccomandazione   no R (2000) 4 sono i seguenti :   « Principi direttori per le politiche educative nei confronti dei bambini rom/zingari   in Europa   I. Strutture   1. Le politiche educative in favore dei bambini rom/zingari dovrebbero essere   accompagnate da mezzi adeguati e da strutture elastiche che sono indispensabili per   riflettere la diversità della popolazione rom/zingara in Europa e per tener conto   dell’esistenza di gruppi rom/zingari aventi un modo di vita itinerante o semi-     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   itinerante. Su questo punto, il ricorso ad un sistema di istruzione a distanza, basato   sulle nuove tecnologie di comunicazione, potrebbe essere preso in considerazione.   2. L'accento dovrebbe essere posto su un miglior coordinamento dei livelli   internazionali, nazionali, regionali e locali al fine di evitare la dispersione degli sforzi   e di favorire le sinergie.   3. Gli Stati membri dovrebbero, in tale ottica, sensibilizzare i ministeri   dell’Istruzione alla questione dell’istruzione dei bambini rom/zingari.   4. L’insegnamento prescolastico dovrebbe essere ampiamente sviluppato e reso   accessibile ai bambini rom/zingari, al fine di garantire il loro accesso   all’insegnamento scolastico.   5. Sarebbe opportuno, altresì, vegliare in particolare ad una migliore comunicazione   con e tra i genitori, ricorrendo eventualmente a dei mediatori provenienti dalla   comunità rom/zingara che avrebbero così la possibilità di accedere ad una carriera   professionale specifica. Dovrebbero essere dati ai genitori informazioni speciali e   consigli circa l’obbligo di istruzione ed i meccanismi di sostegno che i municipi   possono offrire alle famiglie. L’esclusione e la mancanza di conoscenze e di   istruzione (talvolta di analfabetismo) dei genitori rappresenta altresì un ostacolo per   far sì che i figli possano beneficiare di un sistema educativo.   6. Delle strutture di sostegno adeguate dovrebbero essere messe in atto al fine di   consentire ai bambini rom/zingari di beneficiare, in particolare attraverso azioni   positive, delle pari opportunità a scuola.   7. Gli Stati membri sono invitati a fornire i mezzi necessari per la messa in opera   delle politiche e delle misure sopramenzionate al fine di colmare il vuoto tra i bambini   rom/zingari e coloro che appartengono alla popolazione di maggioranza.   II. Programmi scolastici e materiale pedagogico   8. Le misure educative in favore dei bambini rom/zingari dovrebbero rientrare nel   quadro delle politiche interculturali più ampie e tener conto delle caratteristiche della   cultura rom e della posizione sfavorita di numerosi Rom/Zingari all’interno degli Stati   membri.   9. I programmi scolastici, nel loro insieme, ed il materiale didattico dovrebbero   essere concepiti in modo da rispettare l’identità culturale dei bambini rom/zingari.   Occorrerebbe pertanto introdurre la storia e la cultura dei Rom nei materiali   pedagogici al fine di riflettere l’identità culturale dei bambini rom/zingari. La   partecipazione dei rappresentanti delle comunità rom/zingare all’elaborazione del   materiale sulla storia, la cultura e la lingua rom/zingara dovrebbe essere incoraggiata.   10. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia avere cura che tali misure non conducano   alla creazione di programmi scolastici distinti che potrebbero condurre a classi   separate.   11. Gli Stati membri dovrebbero altresì incoraggiare l’elaborazione di materiale   pedagogico basato su esempi di azioni riuscite al di coadiuvare gli insegnanti nel loro   lavoro quotidiano con gli studenti rom/zingari.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   12. Nei paesi in cui si parla la lingua ROMANI, sarebbe opportuno offrire ai   bambini rom/zingari la possibilità di seguire un insegnamento nella loro lingua madre.   III. Assunzione e formazione degli insegnanti   13. Sarebbe opportuno prevedere l’introduzione di un insegnamento specifico nei   programmi di preparazione per i futuri insegnanti al fine di consentirgli di acquisire le   conoscenze ed una formazione che gli permetta di meglio comprendere gli studenti   rom/zingari. Ciò posto, l’istruzione degli studenti rom/zingari dovrebbe rimanere   parte integrante del sistema educativo globale.   14. La comunità rom/zingara dovrebbe essere invitata a partecipare all’elaborazione   dei programmi in questione ed a poter comunicare direttamente informazioni al futuro   corpo docente.   15. Bisognerebbe anche favorire l’assunzione e la formazione di insegnanti   provenienti dalla comunità rom/zingara. (…) »   2. L'Assemblea parlamentare   a) La Raccomandazione no 1203 (1993) relativa agli Zingari in Europa   39. Nelle osservazioni generali contenute in questa raccomandazione si   afferma in particolare :   « L'uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è quello di promuovere la formazione   di una vera e propria identità culturale europea. L’Europa accoglie numerose culture   differenti che tutte, ivi comprese le molteplici culture minoritarie, concorrono alla sua   diversità culturale.   Gli Zingari occupano una posizione particolare tra le minoranze. In particolare, il   loro modo di vivere dispersi attraverso l’Europa, e l’impossibilità di proclamarsi come   appartenenti ad una nazione che gli sia propria, fanno sì che gli Zingari rappresentano   una vera e propria minoranza europea che tuttavia non corrisponde alle definizioni   applicabili alle minoranze nazionali o linguistiche.   In quanto minoranza sprovvista di territorio, gli Zingari contribuiscono in ampia   misura alla diversità culturale dell’Europa, e ciò sotto diversi aspetti, che sia per la   lingua e la musica o per le loro attività artigianali.   A seguito dell’entrata di nuovi Stati membri dell’Europa centrale e orientale, il   numero di Zingari che vivono nella zona del Consiglio d’Europa è notevolmente   aumentato.   L'intolleranza nei confronti degli Zingari è sempre esistita. Tuttavia episodi di odio   razziale o sociale avvengono sempre più regolarmente ed i rapporti tesi tra le   comunità hanno contribuito a creare la deplorevole situazione nella quale vivono   attualmente la maggior parte degli Zingari.   Il rispetto dei diritti degli Zingari, che si tratti dei diritti fondamentali della persona,   o dei loro diritti in quanto minoranza, rappresenta una condizione essenziale per   migliorare la loro situazione.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   Garantire la parità dei diritti, delle opportunità e del trattamento, ed adottare misure   per migliorare la sorte degli Zingari, rappresentano un modo per ridare vita alla loro   lingua e alla loro cultura e, dunque, per arricchire la diversità culturale europea.   E’ necessario garantire agli Zingari il godimento dei diritti e delle libertà sanciti   nell’art. 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, perché ciò consente di   fa valere i loro diritti. (...) »   40. In materia di istruzione, la raccomandazione dispone :   « i programmi europei esistenti di formazione dei maestri insegnanti agli Zingari   dovrebbero essere ampliati ;   un’attenzione particolare dovrebbe essere data all’istruzione delle donne, in   generale, e delle madri con figli piccoli ;   i giovani Zingari di talento dovrebbero essere incoraggiati negli studi ed assumere   un ruolo di intermediari per gli Zingari; (...). »   b) La Raccomandazione no 1557 (2002) relativa alla situazione giuridica dei   Rom in Europa   41. Detta raccomandazione enuncia in particolare:   « (...)   3. Oggi, i Rom sono ancora oggetto di discriminazione, di emarginazione e di   segregazione. La discriminazione è diffusa in tutti i campi della vita pubblica e   privata, ivi compreso l’accesso alla funzione pubblica, all’insegnamento, al lavoro, ai   servizi sanitari, agli alloggi, nonché al momento di passaggio delle frontiere e   all’acceso alle procedure di asilo. L’emarginazione e la segregazione economica e   sociale dei Rom si trasformano in discriminazione etnica, che tocca in generale i   gruppi sociali più deboli.   4. I Rom rappresentano un gruppo particolare, minoritario sotto due aspetti :   minoranza etnica, essi appartengono molto spesso agli strati socialmente meno   favoriti della società. (...)   15. Il Consiglio d’Europa può e deve giocare un ruolo importante nel   miglioramento dello statuto giuridico dei Rom, del livello di uguaglianza del quale   devono beneficiare e delle loro condizioni di vita. L’Assemblea chiama gli Stati   membri a soddisfare la sei condizioni generali enunciate di seguito, che sono   necessarie per un miglioramento della situazione dei Rom in Europa: (...)   c) garantire la parità di trattamento alla minoranza rom in quanto gruppo   minoritario etnico e nazionale nei campi dell’educazione, del lavoro, dell’alloggio,   della salute e dei servizi pubblici. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare   attenzione:   (...)   ii. nel dare la possibilità ai Rom di integrare tutte le strutture educative a partire   dall’asilo nido fino all’università ;     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   iii. nello sviluppare delle misure positive per assumere i Rom nei servizi pubblici   interessanti direttamente le comunità rom, come gli istituti per l’insegnamento   elementare e secondario, i centri di protezione sociale, i centri locali di prime cure e   le amministrazioni locali;   iv. nel far sparire qualsiasi pratica tendente alla emarginazione scolastica dei   bambini rom, come in particolare quella che consiste ad orientarli verso scuole o   classi riservate agli studenti con handicap mentali ;   d) sviluppare ed attuare azioni positive ed un trattamento preferenziale per le classi   socialmente meno favorite, compresi i Rom, in quanto comunità socialmente meno   favorita nei campi dell’insegnamento, del lavoro e degli alloggi (...) ;   e) adottare misure specifiche e creare istituzioni speciali per la protezione della   lingua, della cultura, della tradizioni e dell’identità rom ; (...)   ii. incoraggiare i genitori rom a mandare i loro figli alla scuola elementare e   secondaria, e negli istituti per l’insegnamento superiore e ad informarli   correttamente circa l’importanze dell’istruzione; (...)   v. assumere insegnanti rom, in particolare nelle zone dove vi è una forte   concentrazione di popolazione rom ;   f) combattere il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza e garantire il trattamento non   discriminatorio dei Rom sia a livello locale, regionale, che nazionale e internazionale :   (...)   vi. avere particolare attenzione per i fenomeni di discriminazione nei confronti dei   Rom, soprattutto nell’ambito dell’istruzione e del lavoro ; (...). »   3. La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI)   a) La racomandazione di politica generale no 3 dell'ECRI : La lotta contro il   razzismo e l’intolleranza nei confronti dei Rom/Zingari (adottata   dall’ECRI il 6 marzo 1998)   42. I passaggi pertinenti di questa raccomandazione sono così formulati :   « La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza:   (...)   Ricordando che la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e   l’intolleranza fa parte integrante della protezione e della promozione dei diritti   dell’uomo, che questi ultimi sono universali ed indivisibili, e sono i diritti di tutti gli   esseri umani, senza distinzione alcuna;   Sottolineando che la lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e   l’intolleranza mira in primo luogo a proteggere i diritti dei membri vulnerabili della   società ;   Convinta che qualsiasi azione contro il razzismo e la discriminazione dovrebbe   partire dal punto di vista della vittima e tendere a migliorare la sua situazione ;     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   Osservando che i Rom/Zingari soffrono oggi ovunque in Europa di pregiudizi   persistenti nei loro confronti, che sono vittime di un razzismo profondamente radicato   nella società, che sono il bersaglio di manifestazioni, talvolta violente, di razzismo e   intolleranza, e che i loro diritti fondamentali sono regolarmente violati o minacciati;   Rilevando altresì che i pregiudizi persistenti verso i Rom/Zingari portano a delle   discriminazioni nei loro confronti in numerosi campi della vita sociale ed economica,   e che tali discriminazioni alimentano considerevolmente il processo di esclusione   sociale di cui soffrono i Rom/Zingari ;   Convinta che la promozione del principio di tolleranza è una garanzia per il   mantenimento di società aperte e pluraliste che rendono possibile una coesistenza   pacifica;   raccomanda ai governi degli Stati membri quanto segue :   (...)   – Assicurare che la discriminazione in quanto tale al pari delle pratiche   discriminatorie siano combattute attraverso legislazioni adeguate e impegnarsi ad   introdurre nel diritto civile delle disposizioni specifiche a tal fine, in particolare nei   settori del lavoro, degli alloggi e dell’istruzione;   (...)   – Combattere in maniera vigorosa qualsiasi forma di emarginazione scolastica nei   confronti dei bambini rom/zingari ed assicurare in maniera effettiva la parità   nell’accesso all’istruzione; (...). »   b) La raccomandazione di politica generale no 7 dell'ECRI sulla legislazione   nazionale per lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale   (adottata dall'ECRI il 13 dicembre 2002)   43. Ai fini di questa raccomandazione, s’intende con:   « a) « razzismo » il convincimento che un motivo quale la razza, il colore, la lingua,   la religione, la nazionalità o l’origine nazionale o etnica possa giustificare il disprezzo   nei confronti di una persona o un gruppo di persone o l’idea di superiorità di una   persona o di un gruppo di persone.   b) « discriminazione razziale diretta » qualsiasi differenza di trattamento basata su   un motivo quale la razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l’origine   nazionale o etnica, in assenza di giustificazione oggettiva e ragionevole. Una   differenza di trattamento manca di giustificazione oggettiva e ragionevole allorquando   non persegue uno scopo legittimo o se manca un rapporto ragionevole di   proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo che si vuole raggiungere.   c) « discriminazione razziale indiretta » quando un fattore apparentemente neutro   quale una disposizione, un criterio o una pratica non può essere rispettato con la stessa   facilità da parte di persone appartenenti ad un gruppo distinto per un motivo come la   razza, il colore, la lingua, la religione, la cittadinanza o l’origine nazionale od etnica, o   pone in svantaggio tali soggetti, a meno che questo fattore abbia una giustificazione   oggettiva e ragionevole. Ciò accade quando persegue uno scopo legittimo e se esiste     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo che si vuole   raggiungere. »   44. Nell’esposizione dei motivi relativi a questa raccomandazione, si è   osservato (punto 8) che le definizioni delle nozioni di discriminazione   razziale diretta ed indiretta contenute nei paragrafi 1 b) e c) della   raccomandazione si ispirano a quelle contenute nella Direttiva 2000/43/CE   del Consiglio relativa alla attuazione del principio della parità di trattamento   tra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica, e nella Direttiva   2000/78/CE del Consiglio per la creazione di un quadro generale per la   parità di trattamento in materia di assunzione e di lavoro, e della   giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani.   c) Il rapporto dell'ECRI sulla Grecia pubblicato l’8 giugno 2004   45. L'ECRI ricorda nel suo rapporto dell’8 giugno 2004 che nel suo   rapporto precedente aveva attirato l’attenzione delle autorità greche sulla   situazione dei Rom, in particolare sui problemi di espulsione dai loro   alloggi e di discriminazione nell’acceso ai servizi pubblici e sottolineato   l’importanza di affrontare le resistenze locali alle iniziative in favore dei   Rom.   46. Dopo aver statuito sulla sua preoccupazione, l'ECRI ritiene nel suo   rapporto dell’8 giugno 2004 che, a partire dell’adozione del suo secondo   rapporto sulla Grecia, la situazione dei Rom in Grecia non è   fondamentalmente cambiata e che in generale conoscono le stesse difficoltà   – comprese le discriminazioni – in materia di alloggi, di lavoro, d’istruzione   o di accesso ai servizi pubblici.   4. Il Commissario per i Diritti umani   Il Rapporto finale di Alvaro Gil-Robles sulla situazione in materia dei diritti   umani dei Rom, Sinti e Gente di viaggio in Europa (datato 15 febbraio   2006)   47. Nella terza parte di questo rapporto, dedicata alla discriminazione   nel campo dell’istruzione, il Commissario osserva che se un numero   rilevante di bambini rom non hanno accesso ad un’istruzione della stessa   qualità di quella offerta agli altri bambini, è anche in ragione delle pratiche   discriminatorie e dei pregiudizi. Rileva sul punto che l’emraginazione   nell’ambito del sistema educativo è una caratteristica comune a numerosi   Stati membri del Consiglio d’Europa. In alcuni paesi, esistono scuole isolate   in accampamenti isolati, in altri, delle classi speciali per bambini rom nelle   scuole ordinarie, o una netta sovrarappresentazione dei bambini rom nelle   classi per bambini aventi dei bisogni particolari. Accade di frequente che i   bambini rom siano messi in classi per bambini aventi dei bisogni particolari,   senza che sia effettuata una valutazione psicologica o pedagogica adeguata,   i criteri effettivi essendo le loro origini etniche. Tale circostanza fa sì che i     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   bambini seguano spesso un programma scolastico meno ambizioso rispetto   a quello delle classi ordinarie, il che riduce le loro prospettive in materia di   educazione e, dunque, le loro possibilità di trovare un impiego   successivamente. La collocazione automatica dei bambini rom nelle classi   per bambini aventi dei bisogni particolari è sintomo del sentimento di   riprovazione sociale, etichettando in bambini rom come meno intelligenti e   meno capaci. Nel contempo, l’istruzione separata priva i bambini rom ed i   bambini non rom della possibilità di conoscersi e di imparare a vivere come   uguali cittadini. Questa infatti, esclude i bambini rom dalla società normale   sin dalla loro prima infanzia, aumentando il rischio per loro di essere inseriti   nel circolo vizioso dell’emarginazione.   48. In conclusione, il Commissario formula un certo numero di   raccomandazioni nel campo dell’istruzione. A suo avviso, quando la   segregazione in materia di istruzione esiste ancora sotto una forma od   un’altra, occorre sostituire ad essa un insegnamento integrato ordinario e, se   vi è luogo, vietarla con la legge. Delle risorse sufficienti devono essere   destinate all’insegnamento prescolastico, alla formazione linguistica ed alla   formazione di assistenti scolastici, al fine di garantire il successo degli sforzi   in materia di integrazione. Inoltre, deve essere fatta una valutazione   adeguata prima di inserire i bambini in classi speciali, affinché i soli criteri   di destinazione siano i bisogni oggettivi del bambino e non la sua origine   etnica.   IN DIRITTO   I. SULLA RICEVIBILITÀ DEL RICORSO   49. A titolo principale, il Governo lamenta l’irricevibilità del ricorso per   il mancato previo esaurimento delle vie di ricorso interno. In particolare, il   Governo sostiene che ai sensi dell’art. 45 § 4 del decreto legislativo n°   18/1989, i ricorrenti avevano la possibilità di adire la corte amministrativa   di appello con un ricorso per l’annullamento contro l’omissione da parte   dell’amministrazione di procedere all’iscrizione dei loro figli. Inoltre, il   Governo sostiene che i ricorrenti potevano, in virtù dell’art. 52 § 2 del   decreto sopraccitato, proporre insieme al ricorso per l’annullamento una   domanda per la sospensione della omissione attuata da parte   dell’amministrazione.   50. La Corte ritiene che tale eccezione sia strettamente collegata al   fondamento della doglianza sollevata dai ricorrenti sul campo dell’art. 13   della Convenzione e decide di esaminarla congiuntamente al merito.   51. La Corte rileva tra l’altro che il ricorso non è manifestamente   infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione e che, inoltre, non si     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. Ne consegue che il ricorso   deve essere dichiarato ricevibile.   II. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA   CONVENZIONE   52. I ricorrenti lamentano la mancanza nel diritto interno di un ricorso   attraverso il quale avrebbero potuto sollevare le doglianze ai sensi   dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 2   del Protocollo n. 1 alla CEDU. Essi invocano l’articolo 13 della   Convenzione, così formulato:   « Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nelle presente Convenzione   siano stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale,   anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio   delle loro funzioni ufficiali. »   53. Il Governo sostiene che l’articolo 13 della Convenzione non sia   stato violato. Riferendosi all’argomento sollevato nel quadro dell’eccezione   sulla ricevibilità del ricorso, il Governo afferma, infatti, che gli interessati   avrebbero potuto adire le giurisdizioni amministrative con un ricorso per   l’annullamento, in virtù degli articoli 45 e 52 del decreto legislativo n.   18/1989, contro il tacito rifiuto dell’amministrazione di iscrivere i loro figli   alla scuola elementare di Aspropyrgos.   54. I ricorrenti affermano che non disponevano di un ricorso suscettibile   di fornirgli una riparazione adeguata per la violazione sollevata. Sostengono   di aver fatto uso degli strumenti di diritto che avrebbero consentito loro di   iscrivere i loro figli alla scuola elementare poiché si sono rivolti attraverso il   “Moniteur grec Helsinki”, al ministro competente ed al Mediatore della   Repubblica. Ritengono che le giurisdizioni amministrative non avrebbero   garantito loro una pronta scolarizzazione dei loro figli per l’anno scolastico   2004-2005, a causa del ritardo impiegato da queste giurisdizioni nel trattare   il ricorso di cui erano state adite. Da ultimo, i ricorrenti rilevano che la loro   doglianza riguarda essenzialmente la segregazione, per motivi di razzismo,   dei loro figli nell’ambiente scolastico. Sul punto, i ricorrenti sostengono che   nessun ricorso davanti le giurisdizioni amministrative avrebbe potuto essere   efficace dato che, secondo il diritto interno, l’emarginazione degli studenti   di origine rom nell’ambito scolastico è considerata accettabile. A sostegno   delle loro argomentazioni, i ricorrenti fanno riferimento alla lettera   dell’Istituto dell’istruzione delle persone di origine greca e dell’educazione   interculturale del 2 febbraio 2004, secondo la quale diciotto scuole   frequentate unicamente da “bambini zingari” erano in funzione sul territorio   greco durante l’anno scolastico 2002-2003 (paragrafo 36 supra).   55. La Corte ricorda che l’articolo 13 della Convenzione garantisce   l’esistenza nel diritto interno di un ricorso per le doglianze che si possono   ritenere “difendibili” ai sensi della Convenzione. Tale ricorso deve     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   consentire all’istanza nazionale di conoscere del contenuto della doglianza   fondata sulla Convenzione ed offrire la giusta riparazione, anche se gli Stati   contraenti godono di un certo margine di apprezzamento quanto al modo di   conformarsi agli obblighi che derivano da questa disposizione.   56. Inoltre, la Corte osserva che la regola del previo esaurimento delle   vie di ricorso interne, prevista dall’articolo 35 § 1 della Convenzione, si   basa sull’ipotesi, trasfusa nell’articolo 13 norma con la quale presenta delle   strette affinità, che l’ordine interno debba offrire un ricorso effettivo, sia   nella pratica che in diritto sulla violazione sollevata (Kudła c. Polonia [GC],   no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI ; Hassan e Tchaouch c. Bulgaria [GC],   no 30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000-XI). La Corte ricorda che in virtù della   regola del previo esaurimento delle vie di ricorso interne il ricorrente deve,   prima di adire la Corte, aver dato allo Stato responsabile, attraverso il   ricorso alle vie giudiziarie che possono essere considerate come effettive e   sufficienti offerte dalla legislazione nazionale, la facoltà di rimediare con gli   strumenti interni alle violazioni sollevate (v., tra gli altri, Fressoz e Roire c.   Francia [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).   57. L'articolo 35 § 1 della Convenzione prevede l’esaurimento solo dei   ricorsi relativi alle violazioni sollevate, che siano disponibili ed adeguati. Ne   consegue che tali ricorsi devono esistere con un sufficiente grado di certezza   non solo teorica ma anche pratica, senza la quale vengono a mancare   l’effettività e l’accessibilità richiesta; è compito dello Stato difensore   dimostrare la sussistenza di queste esigenze (v., tra l’altro, Dalia c. Francia,   sent. del 19 febbraio 1998, Raccolta delle sentenze e delle decisioni 1998-I,   p. 87, § 38). Infine, colui che ha esercitato un ricorso diretto a porre rimedio   in via diretta – e non in maniera indiretta – alla situazione contesa non ha il   dovere di esperire altri ricorsi eventualmente accessibili, ma sulla cui   efficacia vi sono scarse probabilità (Manoussakis e altri c. Grecia, sentenza   del 26 settembre 1996, Raccolta 1996-IV, § 33).   58. All’occorrenza, la Corte osserva che il Governo non ha prodotto   nessun caso giurisprudenziale volto a dimostrare che l’utilizzo dei ricorsi   succitati avrebbe potuto comportare l’annullamento della pretesa omissione   da parte dell’amministrazione di procedere all’iscrizione dei bambini non   scolarizzati. Tuttavia appartiene allo Stato che eccepisce il mancato   esaurimento delle vie di ricorso interne di stabilire l’esistenza di ricorsi   effettivi e sufficienti (Soto Sanchez c. Spagna, no 66990/01, § 34, 25   novembre 2003). Alla luce di quanto precede, la Corte deve rigettare   l’eccezione sollevata dal Governo circa il mancato esaurimento delle vie di   ricorso interne. Inoltre, tenuto conto del fatto che il Governo non ha indicato   nessun altro ricorso che i ricorrenti avrebbero potuto esperire al fine di   ottenere la riparazione della violazione sollevata ai sensi dell’articolo 14   della Convenzione in combinato con l’art. 2 del Protocollo n° 1, la Corte   conclude che lo Stato è venuto meno ai suoi obblighi derivanti dall’articolo   della Convenzione.   59. Pertanto, vi è stata violazione di questa disposizione.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   III. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 DEL   PROTOCOLLO No 1 E 14 DELLA CONVENZIONE   60. I ricorrenti lamentano la mancata scolarizzazione dei loro figli di   origine rom per l’anno scolastico 2004-2005 a causa dell’inerzia e delle   omissioni da parte delle autorità competenti. Inoltre, ritengono che il fatto   che i loro figli siano stati iscritti in classi preparatorie speciali, ospitate in   aule separate dall’edificio principale della scuola elementare di Aspropyrgos   ove sono accolti altri bambini che si trovano in una situazione analoga,   integra gli estremi di una discriminazione fondata sulla loro razza o la loro   origine etnica. I ricorrenti invocano sul punto gli articoli 2 del Protocollo no   e 14 della Convention, disposizioni formulate come segue:   Articolo 14 della Convenzione   « Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (…) Convenzione deve   essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul   sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro   genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la   ricchezza, la nascita o ogni altra condizione. »   Articolo 2 del Protocollo no 1   « Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può   essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni   previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. »   A. Tesi delle parti   61. Il Governo afferma che le autorità scolastiche di Aspropyrgos hanno   fatto tutto il possibile per iscrivere i bambini di origine rom che vivono nel   campo di Psari, alla scuola elementare. Osserva, inoltre, che nei mesi di   novembre e dicembre 2004, una delegazione di professori delle scuole   elementari di Aspropyrgos si è recata presso i Rom abitanti nel campo di   Psari per convincerli ad iscrivere i loro figli a scuola. Il Governo aggiunge   che quando i ricorrenti si sono presentati alla direttrice della 10° scuola   elementare di Aspropyrgos gli stessi tuttavia non erano in possesso dei   documenti richiesti per l’iscrizione. Infine, rileva che per l’anno scolastico   2004-2005 e, negli anni precedenti, i bambini di origine rom erano stati   iscritti alla 10° scuola elementare di Aspropyrgos.   62. Il Governo osserva, inoltre, che l’istituzione di classi preparatorie   speciali, non perseguiva in alcun modo scopi di emarginazione. Afferma che   tali classi sono state previste per i soli studenti in età superiore a quella per   l’iscrizione alla scuola elementare. Secondo il Governo, l’obiettivo di queste   classi era principalmente quello di insegnare a leggere e scrivere agli   studenti in questione al fine consentire la loro successiva integrazione nelle     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   classi ordinarie. I corsi di queste classi si svolgevano inizialmente durante il   pomeriggio, nei locali della 10° scuola elementare di Aspropyrgos, a causa   delle mancanza di spazio durante la mattina, prima di essere trasferiti nelle   aule prefabbricate site nei pressi del campo Rom di Psari. Il Governo ha   inviato un documento senza data né firma, dal titolo « Rapporto/Reso conto   sulla vita scolastica e l’attività educativa nel complesso scolastico per   bambini di origine rom istituito nel parco di Gorytsa ». Da questo rapporto   emerge che gli studenti in questione, al momento della loro iscrizione e   scolarizzazione, hanno sostenuto delle prove di valutazione, dalle quali è   emerso che il 90% di loro presentavano delle difficoltà nella scrittura e nella   lettura della lingua greca. Inoltre, il Governo osserva che i ricorrenti erano   stati informati dell’istituzione di classi preparatorie e che avevano prestato il   loro consenso. Infine, rileva che era stato previsto che, per l’anno scolastico   2007-2008, i corsi delle classi preparatorie si sarebbero svolti in un nuovo   edificio che avrebbe dovuto essere costruito all’interno del complesso   scolastico della 10° scuola elementare di Aspropyrgos per ospitare una   nuova scuola elementare.   63. I ricorrenti fanno riferimento alle direttive del ministro   dell’Istruzione nazionale in virtù delle quali l’amministrazione ha il compito   di agevolare l’iscrizione dei bambini di origine rom a scuola. Sostengono   che secondo il diritto interno qualsiasi persona che omette di iscrivere il   proprio figlio a scuola è soggetto a sanzioni penali. Ritengono che il non   aver intentato azioni penali nei loro confronti, nel caso di specie, conferma   l’indifferenza da parte delle autorità scolastiche circa l’iscrizione dei   bambini di origine rom alla scuola elementare.   64. Trattandosi di scolarizzazione di bambini rom in classi preparatorie   separate, i ricorrenti fanno particolare riferimento agli incidenti causati   dall’associazione dei genitori dei bambini nelle scuole elementari di   Aspropyrgos al momento dell’apertura dell’anno scolastico 2005-2006. Tali   incidenti sarebbero a sfondo razzista, il che potrebbe spiegare   l’atteggiamento dalle autorità competenti volto alla emarginazione. I   ricorrenti ritengono che le procedure avviate dalle autorità scolastiche   durante l’estate 2005 per l’iscrizione dei bambini rom alla scuola   elementare, erano in realtà inadeguate: i Rom non avrebbero l’elettricità nel   loro capo per ascoltare la radio, sarebbero analfabeti ed, infine, la loro zona   non sarebbe coperta dal servizio postale.   65. I ricorrenti sostengono che gli argomenti dedotti dal Governo circa la   oggettività delle ragioni alla base della istituzione di classi preparatorie,   sarebbero contraddittori. In particolare, ritengono che la vera ragione per cui   i corsi delle classi preparatorie non si sarebbero svolti di mattina sarebbe da   ravvisare nel fatto che i bambini rom non frequentassero gli altri studenti.   Secondo loro, infatti, i loro figli ben avrebbero potuto frequentare le classi   di mattina, tenuto conto del numero limitato di studenti (da otto a dodici)   che seguivano i corsi nella classe pomeridiana nell’edificio principale della   scuola elementare, prima di essere trasferiti nella succursale. Da ultimo, i     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   ricorrenti sostengono che, di fatto, la scuola speciale non abbia avuto la   funzione di predisporre l’integrazione dei bambini rom, in quanto nessuno   di questi studenti ha poi successivamente integrato le classi ordinarie. I   ricorrenti osservano sul punto che ad oggi nessuno degli studenti di origine   rom segue i corsi di una classe preparatoria o speciale ; in compenso, le   classi preparatorie sono state soppresse e gli studenti di origine rom sono   stati trasferiti alla 12° scuola elementare di Aspropyrgos, edificio istituito di   recente e non ancora operativo.   B. Apprezzamento della Corte   1. Principi generali   a) Sull'articolo 2 del Protocollo no1   66. La Corte ricorda che l’articolo 2 del Protocollo n. 1 comporta per lo   Stato il diritto di instaurare una scolarizzazione obbligatoria, che si svolga   nelle scuole pubbliche o attraverso insegnamenti privati di qualità, e che la   verifica e l’applicazione delle norme sull’istruzione è parte integrante di   questo diritto (Famiglia H. c. Regno-Unito, no 10233/83, decisione della   Commissione del 6 marzo 1984, Decisioni e rapporti (DR) 37, p. 109).   Inoltre, la Corte, più di recente, ha sottolineato l’importanza della   scolarizzazione dei bambini nelle scuole elementari, non solo per   l’acquisizione delle conoscenze ma anche per l’integrazione dei bambini   all’interno della società. La Corte ha, peraltro, riconosciuto l’utilità del   sistema di scolarizzazione obbligatoria per evitare l’emergenza in seno ad   una società composta da due entità con convinzioni filosofiche differenti   (Konrad e altri c. Germania (dec.), no 35504/030, 11 settembre 2006). Alla   luce di quanto sopra, la Corte sottolinea la particolare importanza, nei   sistemi in cui la scolarizzazione nell’ambito di istituti pubblici o privati è   obbligatoria, dell’iscrizione a scuola di tutti i bambini in età scolastica,   importanza ancor più grande quando i bambini appartengono a delle   minoranze.   b) Sull'articolo 14 della Convenzione   67. La Corte ricorda che la discriminazione consiste nel trattare in   maniera diversa delle persone che si trovano in situazioni analoghe, in   mancanza di una giustificazione oggettiva e ragionevole (Willis c. Regno   Unito, no 36042/97, § 48, CEDH 2002-IV). Gli Stati contraenti godono di   un certo margine di apprezzamento per determinare se, ed in che misura,   delle differenze tra situazioni apparentemente analoghe possano giustificare   delle distinzioni di trattamento (Gaygusuz c. Austria, sentenza del 16   settembre 1996, Raccolta 1996-IV, § 42), ma appartiene alla Corte decidere   in ultima istanza sul rispetto delle esigenze derivanti dalla Convenzione.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   68. L'articolo 14 non fa divieto ad uno Stato membro di trattare dei   gruppi in maniera differenziata per correggere delle « ineguaglianze di   fatto» tra di loro; in effetti, in alcune circostanze, è proprio l’assenza di un   trattamento differenziato volto a correggere un’ineguaglianza che può, in   mancanza di una giustificazione oggettiva e ragionevole, comportare la   violazione della disposizione in questione (Thlimmenos c. Grecia [GC], no   34369/97, § 44, CEDH 2000-IV ; D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], no   57325/00, § 175, CEDH 2007-...). La Corte ha altresì riconosciuto che può   essere considerata come discriminatoria anche una politica o una misura   generale avente effetti pregiudizievoli sproporzionati su un gruppo di   persone, seppur non diretta specificamente al gruppo in questione (Hugh   Jordan c. Regno-Unito, no 24746/94, § 154, 4 maggio 2001 ; Hoogendijk c.   Paesi-Bassi (dec.), no 58461/00, 6 gennaio 2005), e che una discriminazione   potenzialmente contraria alla Convenzione può venir fuori da una situazione   di fatto (Zarb Adami c. Malta, no 17209/02, § 76, CEDH 2006-....)   69. In particolare, la discriminazione basata sull’origine etnica di una   persona rappresenta una forma di discriminazione razziale. Si tratta di una   discriminazione particolarmente riprovevole la quale, tenuto conto delle sue   pericolose conseguenze, esige una vigilanza speciale ed una reazione   vigorosa da parte delle autorità. Ed è per questo motivo che le autorità   hanno l’obbligo di ricorrere a tutti i mezzi di cui dispongono per combattere   il razzismo, rinforzando in questo modo il principio di democrazia della   società secondo cui la diversità dovrà essere percepita non come una   minaccia ma come una ricchezza (Natchova e altri c. Bulgaria [GC], nn.   43577/98 e 43579/98, § 145, CEDH 2005-... ; Timichev c. Russia, nn.   55762/00 e 55974/00, § 56, CEDH 2005-...). La Corte ha considerato,   peraltro, che nella società democratica attuale fondata sui principi del   pluralismo e del rispetto per le culture diverse, nessuna diversità di   trattamento basata esclusivamente o in misura rilevante sull’origine etnica   di una persona, potrebbe trovare oggettiva giustificazione (Timichev, già   cit., § 58 ; D.H. e altri c. Repubblica ceca, già cit., § 176).   70. Per quanto riguarda l’onere della prova in materia, la Corte ha   ritenuto che, quando un ricorrente ha sollevato l’esistenza di una differenza   di trattamento, è compito del Governo dimostrare che questa differenza di   trattamento era giustificata (v., per esempio, Chassagnou e altri c. Francia   [GC], nn. 25088/94, 28331/95 e 28443/95, §§ 91-92, CEDH 1999-III ;   Timichev, già cit., § 57).   71. Sugli elementi suscettibili di costituire tale principio di prova e,   quindi, di trasferire l’onere della prova sullo Stato difensore, la Corte ha   rilevato (Natchova e altri, già cit., § 147) che, nell’ambito del procedimento   dinanzi ad essa, non esiste alcun ostacolo procedurale in merito alla   ricevibilità di elementi di prova né alcuna formula predefinita applicabile al   loro apprezzamento. In effetti, la Corte adotta le conclusioni che, a suo   avviso, sono avvalorate da una valutazione indipendente dell’insieme degli   elementi di prova, comprese le deduzioni che può trarre dai fatti e dalle     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   osservazioni delle parti. In conformità con la giurisprudenza costante della   Corte, la prova può anche risultare da un insieme di indizi o di presunzioni   non confutate, sufficientemente gravi, precise e concordanti. Inoltre, il   grado di convinzione necessario per giungere ad una conclusione   determinata e, a questo proposito, la ripartizione dell’onere della prova sono   intrinsecamente legati alla specificità dei fatti, alla natura della doglianza   formulata ed al diritto convenzionale in gioco (D.H. e altri c. Repubblica   ceca, già cit., § 178).   72. Emerge infine dalla giurisprudenza della Corte che la vulnerabilità   dei Rom/Zingari comporta la necessità di dedicare un’attenzione particolare   ai loro bisogni ed al loro modo di vita, tanto nel quadro regolamentare preso   in considerazione, quanto al momento dell’adozione di decisioni in casi   particolari (Chapman c. Regno-Unito [GC], n. 27238/95, § 96, CEDH   2001-I ; Connors c. Regno-Unito, n. 66746/01, § 84, 27 maggio 2004). La   Corte osserva che, a causa delle loro vicissitudini e del loro perpetuo   sradicamento, i Rom rappresentano una minoranza sfavorita e vulnerabile   avente carattere particolare (si vedano anche le osservazioni generali   contenute nella raccomandazione n. 1203 (1993) dell’Assemblea   parlamentare relativa agli Zingari in Europa, paragrafo 39 supra, e il punto   della sua raccomandazione n. 1557 (2002) relativa alla situazione   giuridica dei Rom in Europa, paragrafo 41 supra). Ne consegue che gli   stessi necessitano di una protezione speciale. Come testimoniano le attività   di numerosi organismi greci ed europei, tra cui figurano le raccomandazioni   degli organi del Consiglio d’Europa (paragrafi 34-48 supra), questa   protezione si estende altresì al campo dell’istruzione. Il presente caso merita   dunque un’attenzione particolare, anche in considerazione del fatto che al   momento in cui è stata adita la Corte le persone in questione erano figli   minori per i quali il diritto all’istruzione rivestiva un interesse primordiale   (D.H. e altri c. repubblica ceca, già cit., § 182).   73. Inoltre, la Corte ha già rilevato che un consenso internazionale ha   visto la luce in seno agli Stati contraenti del Consiglio d’Europa per   riconoscere i bisogni particolari delle minoranze e l’obbligo di proteggere la   loro sicurezza, la loro identità ed il loro modo di vita, e questo non solo alla   scopo di proteggere gli interessi delle minoranze stesse ma anche per   preservare la diversità culturale, quale beneficio per la società nel suo   insieme (Chapman c. Regno Unito, già cit., §§ 93-94).   2. Applicazione dei suddetti principi al caso di specie   74. La Corte osserva che si trova dinanzi versioni divergenti su alcuni   elementi di fatto, in particolare sul carattere della visita dei locali delle   scuole elementari di Aspropyrgos effettuata il 21 settembre 2004 dai   genitori dei bambini rom. I ricorrenti sostengono che l’obiettivo di questa   visita era l’iscrizione dei loro figli mentre il Governo ritiene che gli   interessati desideravano solo ottenere informazioni, nell’ottica di iscrivere     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   dei loro figli minori. Inoltre, le parti si trovano altresì in disaccordo sulla   visita da parte di una delegazione di professori al campo di Psari nei mesi di   novembre e dicembre 2004, sui criteri di selezione dei bambini scolarizzati   nelle scuole preparatorie e sulla situazione attuale relativa alla   scolarizzazione dei bambini rom.   75. La Corte ricorda che rimane libera di svolgere le proprie valutazioni   alla luce dell’insieme degli elementi di cui dispone (Ribitsch c. Austria,   sentenza del 4 dicembre 1995, serie A nº 336, p. 24, § 32). Osserva altresì   che, anche se numerose circostanze non sono definite con certezza, esistono   elementi di fatto sufficienti, desumibili dai documenti trasmessi dalle parti,   affinché possa pronunciarsi sul caso di specie.   76. In particolare, i ricorrenti sostengono che i loro figli siano stati   sottoposti, in assenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole, ad un   trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato in una situazione   analoga alle persone che non sono di origine Rom, e che tale situazione   deve interpretarsi come una discriminazione contraria alla Convenzione. La   Corte esaminerà pertanto, in primo luogo, se i fatti di causa lasciano o meno   presumere l’esistenza di una discriminazione e, in caso affermativo, se la   presunta discriminazione era fondata su una giustificazione oggettiva e   ragionevole.   a) Sull'esistenza nel caso di specie di elementi che possano giustificare una   presunzione di discriminazione   77. La Corte rileva che entrambe le parti sono d’accordo sul fatto che i   figli minori dei ricorrenti non hanno potuto frequentare l’anno scolastico   2004-2005 e che le classi preparatorie sono state istituite presso la 10°   scuola elementare di Aspropyrgos, ma che, tuttavia, sono in disaccordo   circa l’intenzione delle autorità competenti con riferimento agli atti o alle   omissioni commesse. Infatti, se da un lato i ricorrenti ritengono che le   autorità pubbliche agivano allo scopo di emarginare i bambini rom, il   Governo afferma che il loro fine era quello di rendere più semplice   l’integrazione dei bambini di origine rom nelle classi ordinarie della scuola   elementare di Aspropyrgos.   78. La Corte ha già illustrato le difficoltà alle quali possono andare   incontro i ricorrenti allorquando devono dimostrare l’esistenza di un   trattamento discriminatorio (Natchova e altri, cit. supra, §§ 147 e 157). Per   garantire alle persone in questione una protezione effettiva dei loro diritti, in   caso di affermazione di discriminazione indiretta, si impongono delle regole   meno severe in relazione sull’allegazione delle prove.   79. Quando una presunzione inconfutabile di discriminazione relativa   agli effetti di una misura o di una pratica è stabilita in questo modo dal   ricorrente che allega una discriminazione, diventa onere dello Stato   difensore confutare tale presunzione, dimostrando che la differenza   sollevata non è in realtà discriminatoria (si veda, mutatis mutandis,   Natchova e altri, cit. supra, § 157). In effetti, in considerazione della     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   specificità dei fatti e della natura delle allegazioni formulate in questo tipo   di casi (ibidem, § 147), sarebbe nella pratica estremamente difficile per gli   interessati fornire la prova della discriminazione indiretta senza il suddetto   rovesciamento dell’onere della prova.   80. All’occorrenza, la Corte osserva che l’istituzione delle tre classi   preparatorie in questione è stata prevista solo nel 2005, quando le autorità   locali si sono trovate confrontate alla questione della scolarizzazione dei   bambini di origine rom abitanti nel campo di Psari. In particolare, emerge   esplicitamente dal documento n° Φ20.3/747 emesso dal 1° Ufficio   dell’educazione elementare dell’Attica Ovest in data 5 giugno 2007, che il   direttore del dipartimento dell’educazione nella regione Attica aveva   convocato una riunione informale alla presenza delle istanze competenti del   Comune di Aspropyrgos per far fronte alle iscrizioni supplementari degli   alunni di origine rom. Il Governo non fornisce alcun esempio, anteriore ai   fatti di cui è causa, circa l’istituzione di classi speciali nelle scuole   elementari di Aspropyrgos, mentre altri bambini di origine rom avevano   frequentato questa scuola in passato.   81. Inoltre, la Corte osserva che le parti sono d’accordo circa la   composizione delle classi preparatorie: queste, infatti, erano frequentate   esclusivamente da studenti di origine rom. La Corte non perde di vista su   questo punto che la creazione di classi preparatorie e, a maggior ragione, di   scuole destinate esclusivamente alla scolarizzazione dei bambini rom era   quanto meno tollerata dal diritto interno: con una lettera del 2 febbraio   2004, l’Istituto dell’istruzione delle persone di origine greca e   dell’educazione interculturale informava il rappresentate del “Moniteur grec   Helsinki” che diciotto scuole frequentate esclusivamente da « bambini   zingari» erano state operative sul territorio greco durante l’anno scolastico   2002-2003 (paragrafo 36 supra).   82. La Corte ritiene peraltro che sia necessario fare riferimento al   contesto storico del caso ed, in particolare, agli incidenti a sfondo razzista   che si sono verificati davanti la 10° scuola elementare di Aspropyrgos nei   mesi di settembre e ottobre 2005. Riconosce che tali incidenti non possono   essere imputati alle autorità pubbliche, poiché sono stati organizzati, per   quanto spiacevole possa apparire da privati, ovvero da alcuni genitori di   studenti non rom della 10° scuola elementare di Aspropyrgos. La Corte non   può che osservare sul punto che delle forze di polizia sono state inviate a più   riprese davanti le scuole elementari di Aspropyrgos al fine di mantenere   l’ordine e di prevenire azioni illecite contro gli studenti di origine rom.   Tuttavia, questo non impedisce di supporre che gli incidenti   sopramenzionati abbiano pesato sulla conseguente decisione delle autorità   competenti di mettere i bambini di origine rom nelle aule prefabbricate che   costituiscono una succursale della 10° scuola elementare di Aspropyrgos.   83. In queste condizioni, gli elementi di prova forniti dai ricorrenti e   quelli che figurano nel fascicolo del caso, possono essere considerati   sufficientemente affidabili ed idonei a far sorgere una forte presunzione di     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   discriminazione. E’ quindi opportuno procedere al rovesciamento dell’onere   della prova, ponendolo a carico del Governo, il quale deve dimostrare che   tale differenza di trattamento era il risultato di fattori oggettivi non legati   all’origine etnica delle persone di cui si tratta.   b) Sull'esistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole   84. La Corte ricorda che una distinzione è discriminatori allorquando   «manca di una giustificazione oggettiva e ragionevole », ovvero se non   persegue uno « scopo legittimo » o se non vi è un « rapporto ragionevole di   proporzionalità » tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (si veda, tra   molte altre, Larkos c. Cipro [GC], no 29515/95, § 29, CEDH 1999-I ; Stec e   altri c. Regno-Unito [GC], no 65731/01, § 51, CEDH 2006-VI). In caso di   differenza di trattamento basata sulla razza, il colore o l’origine etnica, la   nozione di giustificazione oggettiva e ragionevole deve essere interpretata   nel senso più restrittivo possibile (D.H. e altri c. Repubblica ceca, cit.   supra, § 196).   85. La Corte osserva in primo luogo che i ricorrenti lamentano il rifiuto   da parte delle autorità scolastiche di iscrivere i loro figli all’anno scolastico   2004-2005. Rileva che non emerge dagli elementi contenuti nel fascicolo,   che i ricorrenti abbiano subito un rifiuto esplicito da parte delle autorità   della 10° scuola elementare di Aspropyrgos di iscrivervi i loro figli. Si   riferisce in particolare al rapporto del Mediatore della Repubblica   constatando che non vi era stato, da parte dei servizi competenti, un rifiuto   generale ed ingiustificato di iscrivere i bambini di origine rom alle scuole   elementari. Osserva peraltro che se le parti sono d’accordo sul fatto che il 21   settembre 2004 i ricorrenti sono andati dalla direttrice della 10° scuola   elementare di Aspropyrgos, non concordano sulla questione di sapere   qual’era l’oggetto di tale procedura: i ricorrenti sostengono che lo scopo   della loro visita era l’iscrizione dei loro figli, mentre il Governo afferma che   i ricorrenti intendevano solo ricevere informazioni al riguardo.   86. La Corte considera che anche a voler ammettere che i ricorrenti   abbiano semplicemente voluto ottenere delle informazioni sulle condizioni   richieste per l’iscrizione dei loro figli alla scuola elementare, appare   incontestabile che gli stessi abbiano esplicitamente manifestato, all’autorità   didattica competente, la loro volontà di far frequentare la scuola ai loro figli.   Data la condizione di vulnerabilità dei Rom, che comporta la necessità di   prestare un’attenzione particolare ai loro bisogni (paragrafi 42 e 72 supra),   ed il fatto che l’articolo 14 richiede in alcune circostanze un trattamento   differenziato per correggere un’ineguaglianza, le autorità competenti   avrebbero dovuto riconoscere la particolarità del caso di specie ed agevolare   l’iscrizione dei bambini di origine rom, anche in caso di mancanza dei   documenti amministrativi richiesti. La Corte osserva sul punto che il diritto   greco riconosce la particolarità della situazione dei Rom, rendendo più   semplice la procedura per l’iscrizione dei loro figli a scuola (si veda     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   paragrafo 32 supra). Inoltre, come d’altronde è stato confermato dal   Mediatore della Repubblica, la legislazione interna prevede la possibilità di   una iscrizione dei bambini alla scuola elementare sulla base di una semplice   dichiarazione da parte di coloro che esercitano la patria potestà, su riserva   che siano trasmessi in tempo utile i certificato di nascita.   87. Tale obbligo gravante sulle autorità scolastiche di Aspropyrgos era   ancor più evidente in considerazione del fatto che queste erano a   conoscenza del problema relativo alla scolarizzazione dei bambini abitanti   nel campo di Psari nonché della necessità di procedere alla loro iscrizione   alla scuola elementare: l’incontro dei ricorrenti con la direttrice della 10°   scuola elementare di Aspropyrgos, che si è svolto il 21 settembre 2004, era   stato preceduto, nel mese di agosto 2004, da un comunicato stampa del   ministro delegato all’Istruzione dove veniva sottolineata l’importanza che   riveste l’integrazione dei bambini rom nel processo di istruzione nazionale   e, il 10 settembre 2004, da una visita da parte del segretario del servizio di   istruzione delle persone di origine greca e dell’educazione interculturale,   accompagnato da due rappresentanti del “Moniteur grec Helsinki”, al campo   Rom di Psari allo scopo di garantire l’iscrizione di tutti in bambini rom in   età scolastica. Sul punto, il Governo non mette in dubbio che il “Moniteur   grec Helsinki” abbia successivamente informato le autorità competenti del   Ministero dell’istruzione e degli affari religiosi, senza che queste abbiano   dato seguito al caso.   88. Trattandosi di classi speciali funzionanti in seno alla 10° scuola   elementare di Aspropyrgos, la Corte rileva in primo luogo una certa   incoerenza in relazione ai criteri che, secondo il Governo, dovrebbero   regolare la selezione degli studenti da destinare alle classi speciali. Secondo   quanto riportato nella lettera del 1° Ufficio dell’educazione elementare   dell’Attica Ovest del 5 giugno 2007, a fronte delle richieste di iscrizione   supplementari, da parte di alunni di origine rom per l’anno scolastico 2005-   2006, veniva scelto il criterio dell’età per la selezione degli studenti da   destinare alle classi speciali. Ma nella sua lettera del 17 marzo 2006, la   Direzione dell’educazione elementare dell’Attica Ovest informava il   Ministero dell’Istruzione nazionale e degli Affari religiosi che i nuovi   studenti di origine rom erano stati accolti in una succursale della 10° scuola   elementare di Aspropyrgos a causa della mancanza di spazio nell’edificio   principale della scuola. Infine, nella sua lettera del 20 giugno 2006, la 3°   circoscrizione del Consiglio educativo dell’istruzione elementare dell’Attica   dichiarava espressamente di aver scelto come criterio di selezione, l’origine   rom degli interessati « al fine di garantire il loro adattamento all’ambiente   scolastico, tenuto conto delle difficoltà di cui soffr[ivano] e delle diverse   altre ragioni che rendevano impossibile la loro integrazione nelle classi   ordinarie » (paragrafo 29 supra).   89. La Corte deduce da quanto precede che le autorità competenti non si   sono basate su un criterio unico e chiaro per selezionare i bambini da   destinare alle classi preparatorie. Rileva, in particolare che, nelle loro lettere     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   del 17 marzo e del 20 giugno 2006, le autorità scolastiche avevano invocato   unicamente criteri legati all’origine etnica degli interessati. Osserva poi che,   tutto sommato, anche l’applicazione del criterio dell’età, menzionato nella   lettera del 5 giugno 2007, non sarebbe suscettibile a far venir meno il   carattere discriminatorio del trattamento riservato ai bambini coinvolti. In   effetti, il Governo non fa allusione in alcun modo, nelle sue osservazioni, di   test adeguati ai quali i bambini in questione avrebbero dovuto sottoporsi al   fine di valutare le loro attitudini o le loro eventuali difficoltà di   apprendimento (si veda D.H. e altri c. Repubblica ceca, già cit.,   §§ 199-201).   90. Il Governo ha ovviamente trasmesso un documento, senza data né   firma, relativo alla vita scolastica ed all’attività educativa nelle classi   preparatorie secondo il quale gli studenti delle classi preparatorie erano stati   sottoposti a delle prove di valutazione dalle quali era emerso che il 90% di   loro presentava delle debolezze nella scrittura e nella lettura della lingua   greca. La Corte, tuttavia, rileva che i bambini coinvolti erano stati sottoposti   a tali test solo dopo essere stati selezionati per le classi preparatorie, ovvero   « al momento della loro iscrizione e relativa scolarizzazione ». Inoltre, il   Governo non ha fornito nessuna precisazione quanto al contenuto di questi   test né ha prodotto il parere da parte di un esperto per dimostrare il loro   carattere adeguato (si veda su questo punto, D.H. e altri c. Repubblica ceca,   già cit., § 200).   91. Inoltre, la Corte osserva che l’obiettivo enunciato delle classi   preparatorie era quello di far raggiungere il livello necessario agli studenti   interessati al fine di consentirgli di integrare le classi ordinarie in tempo   utile. Orbene, il Governo non riporta nessun caso di studente che, dopo aver   seguito le lezioni in una classe preparatoria – ve ne sono stati più di   cinquanta – avrebbe, dopo oltre due anni scolastici, integrato le classi   ordinarie della 10° scuola elementare di Aspropyrgos. A ciò si aggiunga che   il Governo non allude a test di valutazione ai quali gli studenti di origine   rom avrebbero sottoporsi periodicamente al fine di consentire alle autorità   scolastiche di apprezzare, sulla base di dati oggettivi e non di valutazioni   approssimative, la loro idoneità ad integrare le classi ordinarie.   92. La Corte ritiene necessario sottolineare l’importanza della   instaurazione di un adeguato sistema di valutazione delle attitudini dei   bambini con lacune di apprendimento in vista della loro reintegrazione.   Quando gli studenti coinvolti appartengono ad una minoranza etnica, come   nel caso di specie, tale sistema appare ancor più necessario in quanto   garantisce il loro eventuale inserimento in classi speciali sulla base di criteri   non discriminatori. Nel caso di specie, in considerazione degli incidenti   provocati dai genitori degli studenti non rom di Aspropyrgos,   l’instaurazione di tale sistema avrebbe fatto evitato il far sorgere, nei   ricorrenti ed i loro figli, il sentimento che la sistemazione di questi in classi   preparatorie fosse ispirato da ragioni di emarginazione. Per quanto non sia   di competenza della Corte pronunciarsi su una tale questione avente     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   carattere psico-pedagogico, questi giudici ritengono che il summenzionato   sistema avrebbe contribuito in maniera notevole all’integrazione senza   ostacoli degli studenti di origine rom non solo nelle classi ordinarie, ma, al   tempo stesso, nella società locale.   93. Per quanto riguarda il consenso genitoriale espresso dai ricorrenti, la   Corte osserva che il Governo lascia intendere che avendo stabilito una   differenza di trattamento nel caso di specie, tale consenso avrebbe di per sé   comportato un’accettazione di tale differenza, pur se discriminatoria, ovvero   la rinuncia al diritto di non subire discriminazioni. Tuttavia, la   giurisprudenza della Corte richiede che la rinuncia ad un diritto garantito   dalla Convenzione – per quanto possa essere ritenuta lecita – deve essere   stabilita in maniera non equivoca, e che debba avvenire con cognizione di   causa, cioè sulla base di un consenso informato (Pfeifer e Plankl c. Austria,   sentenza del 25 febbraio 1992, serie A no 227, pp.16-17, §§ 37-38), e senza   costrizioni (Deweer c. Belgio, sentenza del 27 febbraio 1980, serie A no 35,   § 51).   94. Nelle circostanze del caso di specie, la Corte non è convinta del fatto   che i ricorrenti, quali membri di una comunità svantaggiata e spesso non   istruita, fossero capaci di valutare tutti gli aspetti della situazione e le   conseguenze del loro consenso. Pare inoltre evidente che alcuni dei   ricorrenti si siano trovati in questa occasione di fronte ad un dilemma. Come   indicato dal primo ricorrente nella sua testimonianza resa sotto giuramento   il 31 maggio 2007 davanti il Tribunale di pace di Elefsina, gli stessi si erano   trovati davanti alla scelta di iscrivere a scuola i loro figli nelle classi   ordinarie, con il rischio di mettere la loro integrità in pericolo a causa delle   persone non rom « furibonde », oppure di inserirli nella « scuola ghetto ».   95. Ricordando l’importanza fondamentale che riveste il divieto di   discriminazione razziale (Natchova e altri, cit. supra, § 145 ; Timichev, cit.   supra, § 56), la Corte considera che non è ammissibile la possibilità di   rinunciare al diritto di non essere oggetto di tale discriminazione. Infatti,   una tale rinuncia si pone in contrasto con un importante interesse pubblico   (si veda D.H. e altri c. Repubblica ceca, già cit., § 204).   96. In queste condizioni ed in considerazione di quanto sopra esposto, la   Corte non è convinta del fatto che la differenza di trattamento di cui è causa   tra i bambini rom e gli altri bambini non rom riposasse su una   giustificazione oggettiva e ragionevole, né dell’esistenza di un rapporto   ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In   particolare, considera che, nonostante la volontà delle autorità di iscrivere a   scuola i bambini rom, le modalità di iscrizione dei bambini coinvolti a   scuola e la loro affettazione in classi preparatorie speciali – accolte in una   succursale dell’edificio principale della scuola – hanno avuto in definitiva il   risultato di discriminarli.   97. Di conseguenza, vi è stata nel caso di specie una violazione   dell’articolo 14 in combinato con l’articolo 2 del Protocollo n° 1 in capo a   ciascuno dei ricorrenti.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   IV. SULL'APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL'ARTICOLO     DELLA   98. Aux termes de l'article 41 de la Convention,   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso,   un’equa soddisfazione alla parte lesa. »   A. Danno   99. I ricorrenti chiedono una somma forfettaria pari a 180 000 euro   (EUR) per il pregiudizio morale.   100. Il Governo afferma che una constatazione di violazione rappresenta   di per sé un’equa soddisfazione sufficiente. In subordine, considera che la   somma da assegnare ai ricorrenti non dovrebbe essere superiore a 10 000   EUR.   101. La Corte ritiene che i ricorrenti abbiano sofferto un pregiudizio   morale per l’umiliazione e la frustrazione causate dalla discriminazione di   cui sono stati oggetto i loro figli. Tale pregiudizio morale non può trovare   sufficiente compensazione dalle constatazioni di violazione della   Convenzione. Tuttavia la Corte considera eccessiva la somma richiesta dai   ricorrenti. Decidendo secondo equità, la Corte ritiene di liquidare la somma   di 6 000 EUR a ciascuno di essi per il pregiudizio morale, oltre qualsiasi   importo che possa essere dovuto a titolo di imposta su tale somma.   B. Spese e competenze   102. I ricorrenti chiedono altresì, allegando le relative fatture, la somma   di 2 000 EUR per spese e competenze delle procedure interne e quelle   davanti alla Corte.   103. Il Governo sostiene che non sussiste un nesso di causalità tra le   spese e competenze relative alle istanze nazionali e le pretese violazioni   della Convenzione.   104. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può   ottenere il rimborso delle proprie spese e competenze se non nella misura in   cui queste siano stabilite nella loro effettività, necessità ed il carattere   ragionevole dei loro tassi. Tenuto conto del carattere ragionevole   dell’importo richiesto e del fatto che sia stata allegata la fattura, la Corte   accoglie tale domanda per intero ed assegna in via congiunta ai ricorrenti la   somma di 2 000 EUR a tal titolo, oltre qualsiasi importo che possa essere   dovuto quale imposta su tale somma.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   C. Interessi di mora   105. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di   mora sul tasso d’interesse dell’agevolazione del prestito marginale della   Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.   PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,   1. Decide insieme al merito sull’eccezione del Governo relativa al mancato   esaurimento delle vie di ricorso interne e la rigetta;   2. Dichiara il ricorso ricevibile ;   3. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 13 della Convenzione ;   4. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in   combinato con l’articolo 2 del Protocollo n° 1 ;   5. Ritiene   a) che lo Stato difensore debba versare a ciascuno dei ricorrenti, nei tre   mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in   conformità con l’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 6 000   EUR (seimila euro) a titolo di danno morale e di 2 000 EUR (duemila   euro) in via congiunta ai ricorrenti per spese e competenze, oltre   qualsiasi importo che possa essere dovuto a titolo di imposta su tali   somme ;   b) che a partire dalla scadenza di tale termine e sino al pagamento   effettivo, tali importi dovranno essere aumentati secondo un interesse   semplice allo stesso tasso di quello dell’agevolazione del prestito   marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo,   maggiorato di tre punti percentuali;   6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per la parte residua.   Redatta in francese, successivamente comunicata per iscritto il 5 giugno   in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Søren Nielsen   Cancelliere   Nina Vajić   Presidente     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA SAMPANIS E ALTRI c. GRÈCIA   Lista dei ricorrenti   1. Spiridon SAMPANIS   2. Vassiliki MOURATI   3. Athanasios SAMPANIS   4. Maria KARAGOUNI   5. Nikolaos VELIOS   6. Maria KARAHALIOU   7. Vassiliki KOURAKI   8. Eleni LIAKOPOULOU   9. Sotirios SAMPANIS   10. Ekaterini KARAHALIOU   11. Andreas SAINIS     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło