32678/03
WyrokETPCz2008-07-29ECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD003267803
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania krajowego oraz niewystarczające i opóźnione zadośćuczynienie przyznane na mocy ustawy Pinto naruszyły prawo skarżącej do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie zgodnie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, trwające ponad dziesięć lat i cztery miesiące w jednej instancji, było nadmiernie długie. Dodatkowo, opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na mocy ustawy Pinto, wynoszące ponad dwadzieścia dziewięć miesięcy, stanowiło okoliczność obciążającą i potwierdziło status ofiary skarżącej. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zarzuty dotyczące dyskryminacji i dostępu do sądu, przekwalifikowane pod kątem art. 6, zostały uznane za niedopuszczalne, ponieważ skarżąca nie skorzystała z bezpłatnej pomocy prawnej, a sąd krajowy przyznał jej zwrot kosztów, co wykluczyło odmowę dostępu do wymiaru sprawiedliwości.Stan faktyczny
W 1991 roku skarżąca, Alfonsina D'Iglio, złożyła wniosek do sądu pracy w celu uznania jej prawa do wpisania do rejestru pracowników rolnych. Postępowanie trwało ponad dziesięć lat. W 2001 roku skarżąca wniosła o zadośćuczynienie z tytułu przewlekłości postępowania na podstawie ustawy nr 89/2001 (ustawa Pinto). W 2002 roku sąd apelacyjny przyznał jej 2 800 EUR za szkodę niemajątkową i 920 EUR za koszty, ale kwoty te zostały wypłacone dopiero w listopadzie 2004 roku, ponad 29 miesięcy po wydaniu decyzji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznaje skargi dotyczące art. 14, 17 i 34 Konwencji za niedopuszczalne. Trybunał zasądza skarżącej 2 600 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 2 800 EUR za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie zadośćuczynienia krajowego. Trybunał zasądza skarżącej 1 000 EUR tytułem kosztów postępowania przed Trybunałem. Trybunał odrzuca żądanie zwrotu kosztów poniesionych w postępowaniu krajowym na podstawie ustawy Pinto.Pełny tekst orzeczenia
D'IGLIO c. ITALIA ricorso n. 32678/03 sezione II^, 29 luglio 2008
FATTO In data 29 febbraio 1991, la ricorrente, sig.ra Alfonsina D'Iglio, depositava un ricorso dinanzi il Pretore di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere iscritta dallo SCAU (Servizio per i Contributi Agricoli Unificati) nel registro dei lavoratori agricoli. In data 13 novembre 1991, il Pretore fissava la prima udienza al 14 ottobre 1993 e il 23 febbraio 1996 la procedura veniva interrotta a causa della soppressione dello SCAU. Il 23 ottobre 1996 il procedimento veniva riassunto nei confronti dell'INPS. Con sentenza del 20 giugno 2001, depositata in data 25 luglio 2001, il Pretore rigettava la domanda della ricorrente. In data 9 ottobre 2001, la ricorrente adiva la Corte di Appello di Roma in virt� della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di 14.460,79 a titolo di danno patrimoniale e morale. Con decreto del 28 marzo 2002, depositato in data 28 maggio 2002, la Corte di Appello rilevava il superamento di una durata ragionevole, e riconosceva, in via equitativa, la somma di 2.800,00 per il danno morale e l'ulteriore somma di 920,00 per le spese di lite. Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 13 luglio 2003. Con lettera dell'8 settembre 2003, la ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Le somme riconosciute in esecuzione della decisione ex lege Pinto sono state liquidate in data 25 novembre 2004.
DIRITTO Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 10 settembre 2003, la ricorrente ha lamentato le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU):
1. articolo 6 � 1 CEDU per l'eccessiva durata del procedimento interno; 2. articolo 14, 17 e 34 CEDU, per la discriminazione basata sulla ricchezza subita dalla ricorrente
in relazione alle spese anticipate per intentare il procedimento ex lege Pinto e per il rischio di essere condannata a pagare le spese di lite in caso di mancato accoglimento del ricorso. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta alla ricorrente nonch� per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualit� di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, Delle Cave e Corrado c. Italia, �� 26-31, e sent. 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU. Sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di oltre dieci anni e quattro mesi per un grado di giudizio ed, inoltre, che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma � stata liquidata oltre ventinove mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 � 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformit� con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. Con riferimento invece alle doglianze sollevate in relazione agli artt. 14, 17 e 34 CEDU, la Corte ha ritenuto che le stesse devono essere esaminate sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale ai sensi dell'art. 6 CEDU. Tuttavia, la Corte ha dichiarato tali doglianze manifestamente irricevibili in quanto la ricorrente non si � avvalsa del beneficio del gratuito patrocinio e la Corte di Appello di Roma le ha riconosciuto una somma a titolo di spese di lite, per cui non � possibile rilevare alcun diniego di accesso alla giustizia (cfr. dec. 10 aprile 1997, Nicoletti c. Italia) con la conseguenza che tali doglianze sono irricevibili poich� manifestamente infondate ai sensi dell'art. 35 �� 3 e 4 CEDU.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno La ricorrente ha chiesto la somma 11.334,00 a titolo di danno non patrimoniale. La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della
controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di 12.000,00, mentre la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa il 23% di tale importo. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonch� della giurisprudenza adottata nel caso Cocchiarella c. Italia del 29 marzo 2006, �� 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente, in via equitativa, la somma di 2.600,00 ed, inoltre, la somma di 2.800,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma.
B. Spese La ricorrente ha chiesto la somma di 6.898,31 a titolo di spese legali relative al procedimento ex lege Pinto e per la procedura dinanzi la Corte. La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti (cfr. sent. 24 gennaio 2008, Can e altri c. Turchia, � 22). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato la domanda relativa alle spese sostenute per il procedimento Pinto, ritenendo ragionevole la somma liquidata dalla giurisdizione interna, mentre, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di 1.000,00 per le spese della procedura a Strasburgo.
C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło