32750/02

WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD003275002

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego oraz opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia na podstawie ustawy Pinto naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, oraz czy krajowy środek zaradczy był skuteczny w rozumieniu art. 13 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, trwające ponad osiem lat i sześć miesięcy w dwóch instancjach, było nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Dodatkowo, opóźnienie wynoszące ponad siedemnaście miesięcy w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na podstawie ustawy Pinto, mającej na celu zrekompensowanie przewlekłości, stanowiło okoliczność obciążającą i przyczyniło się do naruszenia art. 6 ust. 1. Trybunał potwierdził jednak, że sam środek zaradczy przewidziany w ustawie Pinto jest skuteczny w rozumieniu art. 13 Konwencji, odwołując się do swojej wcześniejszej jurysprudencji.
Stan faktyczny
Skarżący, Rocco Di Maria, wniósł w 1992 r. do sądu pracy we Włoszech skargę o uznanie prawa do renty z tytułu wypadku przy pracy. Postępowanie to trwało ponad osiem lat i sześć miesięcy, kończąc się w styczniu 2001 r. Następnie, we wrześniu 2001 r., skarżący złożył wniosek na podstawie ustawy Pinto o odszkodowanie za przewlekłość postępowania, uzyskując w grudniu 2001 r. kwotę 1 807,60 EUR zadośćuczynienia. Kwota ta została wypłacona dopiero w czerwcu 2003 r., po ponad siedemnastu miesiącach od wydania decyzji.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji. Trybunał uznaje zarzuty dotyczące art. 14, 17 i 34 Konwencji za niedopuszczalne jako oczywiście bezzasadne. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 1 792 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną oraz 1 100 EUR za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie. Trybunał oddala wszelkie dalsze żądania dotyczące kosztów.

Pełny tekst orzeczenia

ROCCO DI MARIA c. ITALIA ricorso n. 32750/02 sezione II^, 13 novembre 2008 FATTO Il ricorrente, nato nel 1946, risiede a Circiello (Benevento). Il 24 giugno1992, il ricorrente presentava ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto al versamento di una rendita a causa di un incidente sul lavoro. Con sentenza depositata in cancelleria il 18 maggio 1998, il Pretore rigettava il ricorso. Il 18 novembre 1998 il ricorrente proponeva appello avverso detta decisione dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione lavoro. Con una sentenza depositata in cancelleria il 5 gennaio 2001, il Tribunale adito rigettava il ricorso. Il 6 settembre 2001, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n� 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta e in particolare il ricorrente chiedeva la liquidazione della somma di 12 394,96 EUR a titolo di danno morale. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 19 dicembre 2001, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva al ricorrente la somma di 1 807,60 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito e 568,10 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d'appello veniva effettivamente versata il 12 giugno 2003 a seguito di un pignoramento. DIRITTO Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 24 novembre 1998, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata eccessiva della procedura interna, nonch� dell'articolo 13 per assenza di un rimedio effettivo nel diritto interno. In merito a detta prima doglianza, la Corte constata che la procedura � durata oltre otto anni e sei mesi per due gradi di giudizio e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento � stata versata solamente il 12 giugno 2003, ovvero oltre diciassette mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualit� di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovr� essere presa in considerazione nell'esame delle domande ex articolo 41. In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi � stata violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. Quanto alla doglianza relativa all'articolo 13 CEDU, in merito al carattere effettivo del ricorso ex legge "Pinto" la Corte, richiamando la sentenza Delle Cave e Corrado c. Italia (ricorso no 14626/03, sentenza del 5 giugno 2007), ritiene che tale rimedio debba considerarsi effettivo. Il ricorrente ha altres� lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso "Pinto", nonch� del rischio di essere condannato a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso. La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia, considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate. Sempre invocando gli articoli 14, 17 e 34 CEDU il ricorrente lamenta altres� un'ulteriore violazione delle stesse disposizioni, in quanto la somma riconosciuta dalla Corte d'appello nella procedura "Pinto" a titolo di spese legali � inferiore di pi� della met� rispetto alle spese effettivamente sostenute. La Corte ritiene che detta doglianza debba essere analizzata sotto il profilo dell'articolo 13 CEDU; tuttavia, basandosi sulla sua giurisprudenza costante, la Corte considera il ricorso ex legge "Pinto" un rimedio effettivo. Da ultimo, il ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura � Pinto �, sostenendo che i giudici della procedura "Pinto" non sarebbero imparziali in quanto essi sono chiamati a pronunciarsi sulla condotta di loro colleghi; inoltre la Corte dei conti � tenuta a dare impulso ad una procedura volta ad accertare la responsabilit� dei giudici del procedimento principale per la durata irragionevole della procedura. Il giudice di Strasburgo, rilevato tra l'altro che la Corte d'appello di Roma ha accolto il ricorso del signor Rocco Di Maria e ritenuto che le affermazioni dello stesso siano vaghe e non sufficientemente provate, rigetta le doglianze de quibus in quanto manifestamente infondate. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU a. Danni Il ricorrente ha chiesto la somma di 12 394,97 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito, da cui detrarre la somma di 1 807,60 EUR liquidata dalla Corte d'appello nella procedura "Pinto". La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in assenza di rimedi interni, avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 8 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 22,6 % di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto", del fatto che � pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altres� della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al ricorrente un risarcimento di 1 792 EUR nonch� di 1 100 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 1 807,60 EUR liquidata dalla Corte d'appello, avvenuto solo oltre diciassette mesi dopo il deposito della sentenza. b. Spese La Corte rigetta ogni ulteriore domanda relativa alla liquidazione delle spese legali sostenute.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło