32751/02
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD003275102
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania krajowego w sprawie o rentę inwalidzką naruszyła prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy ustawa "Pinto" stanowiła skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe w sprawie o rentę inwalidzką, trwające ponad sześć lat w dwóch instancjach, było nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Dodatkowo, opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na mocy ustawy "Pinto" (ponad 16 miesięcy) zostało uznane za okoliczność obciążającą. Mimo to, Trybunał, odwołując się do wcześniejszego orzecznictwa, potwierdził, że ustawa "Pinto" stanowi skuteczny środek odwoławczy w kontekście art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, urodzony w 1945 roku, w 1992 roku złożył wniosek o rentę inwalidzką. Postępowanie krajowe w tej sprawie trwało do 1998 roku, obejmując dwie instancje. W 2001 roku skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy "Pinto", domagając się zadośćuczynienia. Sąd Apelacyjny w Rzymie przyznał mu 1 032,91 EUR zadośćuczynienia i 1 807,59 EUR na pokrycie kosztów prawnych, które zostały wypłacone dopiero w czerwcu 2003 roku po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznaje, że nie doszło do naruszenia art. 13 Konwencji. Trybunał uznaje skargi dotyczące art. 14, 17 i 34 Konwencji za niedopuszczalne. Trybunał zasądza zadośćuczynienie na podstawie art. 41 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
DI VICO c. ITALIA ricorso n. 32751/02 sezione II^, 13 novembre 2008
FATTO Il ricorrente, nato nel 1945, risiede a Durazzano (Benevento). Il 5 novembre 1992, il ricorrente presentava ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in funzioni di giudice del lavoro, per far valere il suo diritto alla pensione ordinaria di invalidit�. Con sentenza depositata in cancelleria il 30 dicembre 1996, il Pretore rigettava il ricorso. Il 27 febbraio 1997 il ricorrente proponeva appello avverso detta decisione dinanzi al Tribunale di Benevento. Con una sentenza depositata in cancelleria il 2 dicembre 1998, il Tribunale adito rigettava il ricorso. Il 6 settembre 2001, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n� 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta e in particolare il ricorrente chiedeva la liquidazione della somma di 12 394,96 EUR a titolo di danno morale. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 18 gennaio 2002, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva al ricorrente la somma di 1 032,91 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito e 1 807,59 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d'appello veniva effettivamente versata il 12 giugno 2003 a seguito dell'instaurazione di una procedura esecutiva.
DIRITTO Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 9 giugno 1999, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata eccessiva della procedura interna, nonch� dell'articolo 13 per assenza di un rimedio effettivo nel diritto interno. In merito a detta prima doglianza, la Corte constata che la procedura � durata pi� di sei anni per due gradi di giudizio e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento � stata versata solamente il 12 giugno 2003, ovvero oltre sedici mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualit� di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovr� essere presa in considerazione nell'esame delle domande ex articolo 41. In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi � stata violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. Quanto alla doglianza relativa all'articolo 13 CEDU in merito al carattere effettivo del ricorso ex legge "Pinto", la Corte, richiamando la sentenza Delle Cave e Corrado c. Italia (ricorso no 14626/03, sentenza del 5 giugno 2007), ritiene che tale rimedio debba considerarsi effettivo. Il ricorrente ha altres� lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo
di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso "Pinto", nonch� del rischio di essere condannato a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso. La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia, considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate. Sempre invocando gli articoli 14, 17 e 34 CEDU il ricorrente lamenta altres� un'ulteriore violazione delle stesse disposizioni, in quanto la somma riconosciuta dalla Corte d'appello nella procedura "Pinto" a titolo di spese legali � inferiore di pi� della met� rispetto alle spese effettivamente sostenute. La Corte ritiene che detta doglianza debba essere analizzata sotto il profilo dell'articolo 13 CEDU; tuttavia, basandosi sulla sua giurisprudenza costante, la Corte considera il ricorso ex legge "Pinto" un rimedio effettivo. Da ultimo, il ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura � Pinto �, sostenendo che i giudici della procedura "Pinto" non sarebbero imparziali in quanto essi sono chiamati a pronunciarsi sulla condotta di altri colleghi; inoltre la Corte dei conti � tenuta a dare impulso ad una procedura volta ad accertare la responsabilit� dei giudici del procedimento principale per la durata irragionevole della procedura. Il giudice di Strasburgo, rilevato tra l'altro che la Corte d'appello di Roma ha accolto il ricorso del signor Di Vico e ritenuto che le affermazioni dello stesso siano vaghe e non sufficientemente provate, rigetta le doglianze de quibus in quanto manifestamente infondate.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU a. Danni Il ricorrente ha chiesto la somma di 12 394,97 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito, da cui detrarre la somma di 1 032,91 EUR liquidata dalla Corte d'appello di Roma nella procedura "Pinto". La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in assenza di rimedi interni, avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 6 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 17,21 % di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto", del fatto che � pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altres� della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al ricorrente un risarcimento di 1 667 EUR nonch� di 1 000 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 1 032,91 EUR liquidata dalla Corte d'appello, avvenuto solo oltre sedici mesi dopo il deposito della sentenza. b. Spese La Corte rigetta ogni ulteriore domanda relativa alla liquidazione delle spese legali sostenute.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło