32769/02
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD003276902
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego dotyczącego emerytury inwalidzkiej oraz opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na mocy ustawy Pinto naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, trwające ponad osiem lat i cztery miesiące w dwóch instancjach, było nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na mocy ustawy Pinto (ponad 29 miesięcy zamiast rozsądnych sześciu) pozbawiło skarżącego statusu ofiary w odniesieniu do tej części skargi. W konsekwencji, Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Natomiast środek odwoławczy przewidziany w ustawie Pinto został uznany za skuteczny w rozumieniu art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
Skarżący, Buffolino, wniósł w 1990 roku o przyznanie emerytury inwalidzkiej we Włoszech. Po odrzuceniu jego wniosku w pierwszej instancji (1994) i apelacji (1999), w 2001 roku złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie włoskiej „ustawy Pinto”. Sąd apelacyjny przyznał mu zadośćuczynienie w wysokości 1 807,60 EUR za szkody moralne i 568,10 EUR za koszty prawne, które zostały wypłacone dopiero w 2004 roku po postępowaniu egzekucyjnym. Skarżący wniósł skargę do ETPCz, zarzucając naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 13 Konwencji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał uznał, że nie doszło do naruszenia art. 13 Konwencji. Trybunał uznał skargi dotyczące art. 14, 17 i 34 za niedopuszczalne jako oczywiście bezzasadne. Trybunał zasądził skarżącemu 2 242 EUR za szkody moralne i 2 300 EUR za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie zadośćuczynienia krajowego. Wniosek o zwrot kosztów prawnych został odrzucony.Pełny tekst orzeczenia
BUFFOLINO c. ITALIA ricorso n. 32769/02
sezione II^, 13 novembre 2008
FATTO Il ricorrente, nato nel 1946, risiede a Sant'Agata de' Goti (Benevento). Il 18 ottobre 1990, il ricorrente presentava ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in funzioni di giudice del lavoro, per far valere il suo diritto alla pensione ordinaria di invalidit�. Con sentenza depositata in cancelleria il 14 settembre 1994, il pretore rigettava il ricorso. Il 2 novembre 1994 il ricorrente proponeva appello avverso detta decisione dinanzi al Tribunale di Benevento. Con una sentenza depositata in cancelleria il 26 febbraio 1999, il Tribunale adito rigettava il ricorso. Il 6 settembre 2001, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n� 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta e in particolare la ricorrente chiedeva la liquidazione della somma di 16 526,62 EUR a titolo di danno morale. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 18 dicembre 2001, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva al ricorrente la somma di 1 807,60 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito e 568,10 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d'appello veniva effettivamente versata il 16 giugno 2004 a seguito dell'instaurazione di una procedura esecutiva.
DIRITTO Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 4 gennaio 1999, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata eccessiva della procedura interna, nonch� dell'articolo 13 per assenza di un rimedio effettivo nel diritto interno. In merito a detta prima doglianza, la Corte constata che la procedura � durata pi� di otto anni e quattro mesi per due gradi di giudizio e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento � stata versata solamente il 16 giugno 2004, ovvero oltre ventinove mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualit� di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovr� essere presa in considerazione nell'esame delle domande ex articolo 41. In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi � stata violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. Quanto alla doglianza relativa all'articolo 13 CEDU in merito al carattere effettivo del ricorso ex legge "Pinto", la Corte, richiamando la sentenza Delle Cave et Corrado c. Italia (ricorso no 14626/03, sentenza del 5 giugno 2007), ritiene che tale rimedio debba considerarsi effettivo.
Il ricorrente ha altres� lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso "Pinto", nonch� del rischio di essere condannato a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso. La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate. Sempre invocando gli articoli 14, 17 e 34 CEDU il ricorrente lamenta altres� un'ulteriore violazione delle stesse disposizioni, in quanto la somma riconosciuta dalla Corte d'appello nella procedura "Pinto" a titolo di spese legali � inferiore di pi� della met� rispetto alle spese effettivamente sostenute. La Corte ritiene che detta doglianza debba essere analizzata alla luce dell'articolo 13 CEDU, tuttavia, basandosi sulla sua giurisprudenza costante, la Corte considera il ricorso ex legge "Pinto" un rimedio effettivo. Da ultimo, il ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura � Pinto �, sostenendo che i giudici della procedura "Pinto" non sarebbero imparziali in quanto essi sono chiamati a pronunciarsi sulla condotta di altri colleghi; inoltre la Corte dei conti � tenuta a dare impulso ad una procedura volta ad accertare la responsabilit� dei giudici del procedimento principale per la durata irragionevole della procedura. Il giudice di Strasburgo, rilevato tra l'altro che la Corte d'appello di Roma ha accolto il ricorso del signor Buffolino e ritenuto che le affermazioni dello stesso fossero vaghe e non sufficientemente provate, rigetta le doglianze de quibus in quanto manifestamente infondate.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU a. Danni Il ricorrente ha chiesto la somma di 16 526,62 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito, da cui si deve detrarre la somma di 1 807,60 EUR riconosciuta dalla Corte d'appello di Roma. La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in assenza di rimedi interni, avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 9 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 20 % di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto", del fatto che � pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altres� della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al ricorrente un risarcimento di 2 242 EUR nonch� di 2 300 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 1 807,60 EUR liquidata dalla Corte d'appello, avvenuto solo oltre ventinove mesi dopo il deposito della sentenza. b. Spese La Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali sostenute.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło