32775/02

WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD003277502

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania cywilnego dotyczącego renty inwalidzkiej oraz opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na mocy ustawy Pinto naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie krajowe dotyczące renty inwalidzkiej trwało nadmiernie długo (ponad 5 lat i 9 miesięcy w dwóch instancjach). Dodatkowo, Trybunał uznał, że opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na mocy ustawy Pinto (29 miesięcy zamiast rozsądnych 6 miesięcy) pogłębiło naruszenie, ponieważ pozbawiło skarżącą statusu ofiary w odniesieniu do tej części skargi. Trybunał uznał kwotę zadośćuczynienia przyznaną na poziomie krajowym za rażąco nieadekwatną w porównaniu do standardów konwencyjnych.
Stan faktyczny
Skarżąca, Anna Assunta La Frazia, złożyła w 1993 roku wniosek o rentę inwalidzką, który został odrzucony przez Pretore, a następnie częściowo uwzględniony w apelacji przez Tribunale w 1999 roku. W 2001 roku skarżąca złożyła skargę na przewlekłość postępowania na mocy włoskiej ustawy Pinto, w wyniku czego Corte d'appello przyznała jej zadośćuczynienie w wysokości 1 032,91 EUR za szkody moralne i 568,10 EUR za koszty prawne. Kwota ta została wypłacona dopiero w czerwcu 2004 roku, po wszczęciu postępowania egzekucyjnego.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Uznał skargi dotyczące art. 13, 14, 17 i 34 za niedopuszczalne jako oczywiście bezzasadne. Trybunał zasądził skarżącej 1 667 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkody moralne oraz 2 300 EUR za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie zadośćuczynienia krajowego. Odrzucił żądanie zwrotu kosztów prawnych.

Pełny tekst orzeczenia

ANNA ASSUNTA LA FRAZIA c. ITALIA ricorso n. 32775/02 sezione II^, 13 novembre 2008 FATTO La ricorrente, nata nel 1943, risiede a San Nicola Manfredi (Benevento). Il 18 maggio 1993, la ricorrente presentava ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in funzioni di giudice del lavoro, per far valere il suo diritto alla pensione ordinaria di invalidit�. Il 5 agosto 1996, il pretore rigettava il ricorso. Il 26 settembre 1996 la ricorrente presentava appello avverso detta decisione dinanzi al Tribunale di Benevento. Con una sentenza depositata in cancelleria il 12 marzo 1999, il Tribunale adito accoglieva parzialmente il ricorso. Il 6 settembre 2001, la ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge n� 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura appena descritta e in particolare la ricorrente chiedeva la liquidazione della somma di 23 240,56 EUR a titolo di danno morale e materiale. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 20 dicembre 2001, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva alla ricorrente la somma di 1 032,91 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito e 568,10 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d'appello veniva effettivamente versata il 9 giugno 2004 a seguito dell'instaurazione di una procedura esecutiva. DIRITTO La ricorrente, con ricorso introdotto in data 21 marzo 1999, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata eccessiva della procedura interna, nonch� dell'articolo 13 per assenza di un rimedio effettivo nel diritto interno. In merito a detta prima doglianza, la Corte constata che la procedura � durata pi� di cinque anni e nove mesi per due gradi di giudizio e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento � stata versata solamente il 9 giugno 2004, ovvero ventinove mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualit� di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovr� essere presa in considerazione nell'esame delle domande ex articolo 41. In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi � stata violazione dell'articolo 6 � 1 CEDU. La ricorrente ha altres� lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stata vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso "Pinto", nonch� del rischio di essere condannata a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso. La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate. Sempre invocando gli articoli 14, 17 e 34 CEDU la ricorrente lamenta altres� un'ulteriore violazione delle stesse disposizioni, in quanto in quanto la somma riconosciuta dalla Corte d'appello nella procedura "Pinto" a titolo di spese legali � inferiore di pi� della met� rispetto alle spese effettivamente sostenute. La Corte ritiene che detta doglianza debba essere analizzata alla luce dell'articolo 13 CEDU; tuttavia, basandosi sulla sua giurisprudenza costante, la Corte considera il ricorso ex legge "Pinto" un rimedio effettivo. Da ultimo, la ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura � Pinto �, sostenendo che i giudici della procedura "Pinto" non sarebbero imparziali in quanto essi sono chiamati a pronunciarsi sulla condotta di loro colleghi; inoltre la Corte dei conti � tenuta a dare impulso ad una procedura volta ad accertare la responsabilit� dei giudici del procedimento principale per la durata irragionevole della procedura. Il giudice di Strasburgo, rilevato tra l'altro che la Corte d'appello di Roma ha accolto il ricorso della signora La Frazia e ritenendo che le affermazioni della stessa fossero vaghe e non sufficientemente provate, rigetta la doglianza in quanto manifestamente infondata. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU a. Danni La ricorrente ha chiesto la somma di 10 329,14 EUR a titolo di risarcimento del danno morale subito, la somma di 7 746,85 EUR per i danni materiali e la somma di 5 164,57 EUR a titolo di danno biologico, dalla quale di deve sottrarre la somma di 1 032,91 EUR riconosciuta dalla Corte d'appello. La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in assenza di rimedi interni, avrebbe potuto accordare alla ricorrente la somma di 6 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 17% di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto", del fatto che � pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altres� della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce alla ricorrente un risarcimento di 1 667 EUR nonch� di 2 300 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 1 032,91 EUR liquidata dalla Corte d'appello, avvenuto solo ventinove mesi dopo il deposito della sentenza. b. Spese La Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali sostenute.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło