32776/02
WyrokETPCz2008-11-13ECLI:CE:ECHR:2008:1113JUD003277602
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy nadmierna długość postępowania krajowego dotyczącego prawa do renty inwalidzkiej oraz opóźnienie w wypłacie zasądzonego zadośćuczynienia stanowiły naruszenie prawa do rzetelnego procesu z art. 6 ust. 1 Konwencji? Czy krajowa procedura „Pinto” stanowiła skuteczny środek odwoławczy w rozumieniu art. 13 Konwencji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji, uznając, że postępowanie krajowe, trwające siedem lat i jeden miesiąc przez dwie instancje, było nadmiernie długie. Dodatkowo, Trybunał uznał, że opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia zasądzonego na podstawie ustawy „Pinto” (ponad 29 miesięcy po wydaniu decyzji) stanowiło okoliczność obciążającą, przyczyniającą się do naruszenia art. 6 ust. 1, gdyż rozsądny termin wypłaty to sześć miesięcy. W odniesieniu do art. 13, Trybunał podtrzymał swoją wcześniejszą jurysprudencję, zgodnie z którą procedura „Pinto” jest skutecznym środkiem odwoławczym.Stan faktyczny
Skarżący, Angelomaria Rubortone, w 1992 r. złożył wniosek o uznanie prawa do renty inwalidzkiej. Postępowanie w dwóch instancjach trwało do kwietnia 1999 r., kiedy to jego apelacja została oddalona. We wrześniu 2001 r. skarżący złożył skargę na przewlekłość postępowania na podstawie ustawy „Pinto”, a Sąd Apelacyjny w Rzymie przyznał mu zadośćuczynienie za szkody moralne i koszty. Kwota ta została wypłacona dopiero w czerwcu 2004 r. w wyniku egzekucji.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji. Trybunał uznaje skargi dotyczące art. 14, 17 i 34 Konwencji za niedopuszczalne jako oczywiście bezzasadne. Trybunał zasądza na rzecz skarżącego 2 117 EUR tytułem szkody moralnej oraz 2 300 EUR za dodatkową frustrację wynikającą z opóźnienia w wypłacie zasądzonej kwoty. Trybunał nie zasądza żadnej kwoty tytułem kosztów i wydatków.Pełny tekst orzeczenia
ANGELOMARIA RUBORTONE c. ITALIA ricorso n. 32776/02
sezione II^, 13 novembre 2008
FATTO Il ricorrente � nato nel 1933 e risiede a Castelpagano (Benevento). Il 17 novembre 1992, il ricorrente depositava un ricorso dinanzi al Pretore di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto alla pensione ordinaria di invalidit�. Con una decisione del 6 marzo 1995, depositata in cancelleria il 2 giugno 1995, il Pretore rigettava la domanda del ricorrente. Il 30 giugno 1995, quest'ultimo presentava appello dinanzi al Tribunale di Benevento (RG n. 525/95). Il Tribunale, con una sentenza del 14 aprile 1999, depositata in cancelleria il 21 aprile 1999, rigettava l'appello. Il 6 settembre 2001, il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d'appello di Roma ai sensi della legge "Pinto" chiedendo di riconoscere la violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione (durata eccessiva della procedura) e in particolare di liquidare la somma di 10 329,13 euro (EUR) a titolo di danno morale. La Corte d'appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 20 dicembre 2001, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva al ricorrente, in via equitativa, la somma di 1 032,91 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 568,10 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d'appello veniva effettivamente versata il 9 giugno 2004, a seguito di un pignoramento.
DIRITTO Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 11 maggio 1999, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito CEDU) a causa della durata eccessiva della procedura interna, nonch� dell'articolo 13 per assenza di un rimedio effettivo nel diritto interno. In merito a detta prima doglianza, la Corte constata che la procedura � durata sette anni e un mese per due gradi di giudizio e nota che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento � stata versata solamente il 9 giugno 2004, ovvero oltre ventinove mesi dopo il deposito della sentenza della Corte d'appello. La Corte ritiene che la durata ragionevole per il versamento della somma riconosciuta in giustizia sia di sei mesi. Secondo la Corte il fatto che la procedura Pinto, soprattutto con riferimento alla fase esecutiva, non abbia fatto perdere alla ricorrente la qualit� di vittima costituisce una circostanza aggravante che dovr� essere presa in considerazione nell'esame delle domande ex articolo 41. In conclusione, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla stessa materia, la Corte riconosce che la procedura interna ha avuto una durata del tutto irragionevole. Ne consegue che vi � stata violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. Quanto alla doglianza relativa all'articolo 13 CEDU in merito al carattere effettivo del ricorso ex legge "Pinto", la Corte, richiamando la sentenza Delle Cave e Corrado c. Italia (ricorso no 14626/03, sentenza del 5 giugno 2007), ritiene che tale rimedio debba
considerarsi effettivo. Il ricorrente ha altres� lamentato la violazione degli articoli 14, 17 e 34 CEDU deducendo di essere stato vittima di una discriminazione fondata sulla ricchezza, in considerazione delle spese anticipate per intentare il ricorso "Pinto", nonch� del rischio di essere condannato a pagare le spese legali relative alla predetta procedura in caso di rigetto del ricorso. La Corte ritiene che tali ultime doglianze siano da analizzare sotto il profilo del diritto di accesso a un tribunale, ai sensi dell'articolo 6 CEDU. Il giudice di Strasburgo, tuttavia, considera dette doglianze irricevibili in quanto manifestamente infondate. Sempre invocando gli articoli 14, 17 e 34 CEDU il ricorrente lamenta altres� un'ulteriore violazione delle stesse disposizioni, in quanto la somma riconosciuta dalla Corte d'appello nella procedura "Pinto" a titolo di spese legali � inferiore di pi� della met� rispetto alle spese effettivamente sostenute. La Corte ritiene che detta doglianza debba essere analizzata sotto il profilo dell'articolo 13 CEDU; tuttavia, basandosi sulla sua giurisprudenza costante, considera il ricorso ex legge "Pinto" un rimedio effettivo. Da ultimo, il ricorrente lamenta il carattere iniquo della procedura � Pinto �, sostenendo che i giudici della procedura "Pinto" non sarebbero imparziali in quanto essi sono chiamati a pronunciarsi sulla condotta di altri colleghi e inoltre la Corte dei conti � tenuta a dare impulso ad una procedura volta ad accertare la responsabilit� dei giudici del procedimento principale per la durata irragionevole della procedura. Il giudice di Strasburgo, rilevato tra l'altro che la Corte d'appello di Roma ha accolto il ricorso del signor Rubortone e ritenuto che le affermazioni dello stesso siano vaghe e non sufficientemente provate, rigetta le doglianze de quibus in quanto manifestamente infondate.
APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU a. Danni Il ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di 10 329,14 EUR da cui sottrarre la somma di 1 032,91 EUR liquidata dalla Corte d'appello di Roma. La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, riconosce che, in assenza di rimedi interni e trattandosi di materia previdenziale, avrebbe potuto accordare al ricorrente la somma di 7 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Roma abbia riconosciuto circa il 14,75 % di questa somma conduce a un risultato manifestamente irragionevole. Di conseguenza la Corte, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto", del fatto che � pervenuta alla constatazione di una violazione e tenuto conto altres� della giurisprudenza precedente nella stessa materia, riconosce al ricorrente un risarcimento di 2 117 EUR e di 2 300 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel versamento della somma di 1 032,91 EUR liquidata dalla Corte d'appello, avvenuto solo ventinove mesi dopo il deposito del decreto. b. Spese La Corte, ritenendo ragionevole la somma liquidata dalla Corte d'appello, non liquida alcuna somma a titolo di spese.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło