33065/03

WyrokETPCz2008-03-04ECLI:CE:ECHR:2008:0304JUD003306503

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy dziewięciodniowy okres między aresztowaniem a kontrolą sądową zasadności tymczasowego aresztowania, odmowa rozpatrzenia odwołania od decyzji o przedłużeniu tymczasowego aresztowania, brak możliwości osobistego stawiennictwa skarżących lub ich adwokatów na rozprawach przed Sądem Najwyższym oraz publiczne oświadczenia przedstawicieli władz i obowiązek noszenia stroju więziennego przeznaczonego dla skazanych naruszyły prawa skarżących wynikające z art. 5 § 3, art. 5 § 4 i art. 6 § 2 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że dziewięciodniowy okres między aresztowaniem a pierwszą merytoryczną kontrolą sądową tymczasowego aresztowania był zbyt długi, naruszając wymóg szybkiego postawienia przed sędzią. Stwierdził również naruszenie prawa do skutecznego odwołania od decyzji o przedłużeniu aresztu, wskazując na niejednolitą praktykę sądów krajowych i pozbawienie skarżących możliwości kontroli legalności zatrzymania. Ponadto, brak możliwości osobistego stawiennictwa skarżących lub ich adwokatów przed Sądem Najwyższym, w połączeniu z nieskuteczną obroną z urzędu i utrudnieniami w komunikacji, naruszył zasadę równości broni. Wreszcie, publiczne oświadczenia prokuratora i komendanta policji, sugerujące winę skarżących przed wyrokiem, oraz obowiązek noszenia stroju więziennego dla skazanych, naruszyły domniemanie niewinności.
Stan faktyczny
Skarżący, Cristian Samoilă i Dumitru Cionca, funkcjonariusze policji w Rumunii, zostali oskarżeni o korupcję po doniesieniu handlowca. Po wewnętrznym dochodzeniu i publicznych oświadczeniach władz sugerujących ich winę, zostali tymczasowo aresztowani w lutym 2003 r. pod zarzutem korupcji i wpływania na świadków. Ich tymczasowe aresztowanie było wielokrotnie przedłużane, a odwołania od tych decyzji były często odrzucane lub uznawane za niedopuszczalne. Skarżący nie mieli możliwości osobistego stawiennictwa ani skutecznej reprezentacji przez wybranych adwokatów na wielu rozprawach przed Sądem Najwyższym. Ponadto, byli doprowadzani na rozprawy w strojach więziennych przeznaczonych dla skazanych, a ich prośba o noszenie cywilnych ubrań została odrzucona. Zostali skazani w grudniu 2003 r. na sześć lat więzienia, a ostateczny wyrok zapadł w marcu 2004 r., po czym zostali zwolnieni.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 5 § 3 Konwencji. Jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 5 § 4 Konwencji. Jednogłośnie stwierdza naruszenie art. 6 § 2 Konwencji. Zasądza każdemu skarżącemu 2000 EUR tytułem szkody moralnej oraz łącznie 650 EUR na pokrycie kosztów i wydatków. Oddala pozostałe roszczenia o słuszne zadośćuczynienie.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   TERZA SEZIONE   SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   (Ricorso n. 33065/03)   SENTENZA   STRASBURGO   marzo 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni fissate dall’art. 44 § 2 della   Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   Nel caso Samoilă e Cionca c. Romania,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una   Camera composta da:   Josep Casadevall, presidente,   Corneliu Bîrsan,   Boštjan M. Zupančič,   Alvina Gyulumyan,   Egbert Myjer,   Ineta Ziemele,   Luis López Guerra, giudici,   e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,   Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 12 febbraio 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 33065/03) diretto contro la   Romania e con il quale due cittadini di tale Stato, i Sig.ri Cristian Samoilă e   Dumitru Cionca (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte il 5 settembre 2003 in   virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti   dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. I ricorrenti, che sono stati ammessi al beneficio dell’assistenza   giudiziaria, sono rappresentati dall’avvocato Arpad Ştefan Kolozsi, del foro   di Oradea. Il governo romeno (“il Governo”) è rappresentato dal suo agente   Răzvan-Horaţiu Radu, del ministero degli Affari Esteri.   3. I ricorrenti sostengono in particolare che la loro sottoposizione al   regime di detenzione provvisoria ha violato le garanzie dell’articolo 5 § 3   della Convenzione. I ricorrenti, inoltre, in base agli articoli 5 § 4 e 6 § 2   della Convenzione, lamentano l’impossibilità di contestare la legittimità   della detenzione nonché la violazione del diritto al rispetto della   presunzione di innocenza.   4. Il 6 aprile 2006 la Corte ha dichiarato la richiesta parzialmente   irricevibile e ha deciso di comunicare al governo le domande relative agli   articoli 5 §§ 3 e 4 e 6 § 2 della Convenzione. Avvalendosi dell’articolo 29 §   la Corte ha deciso che la ricevibilità ed il merito del caso siano esaminati   congiuntamente.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1968 e nel 1971 e risiedono   a Oradea.   6. Il 9 gennaio 2002, un commerciante presentava alla polizia della città   di Oradea una denuncia contro i due ricorrenti, entrambi funzionari di   polizia. Il commerciante li accusava, in particolare, di averlo obbligato a   pagare mille marchi tedeschi per evitare l’irrogazione di sanzioni per delle   infrazioni che erano emerse nel corso di un controllo, effettuato il 24   dicembre 2001 dal secondo ricorrente, presso il chiosco di sigarette che il   commerciante aveva in un mercato della città.   7. La polizia ordinò una inchiesta interna e, attraverso un comunicato del   gennaio 2002, la stampa fu informata che i ricorrenti erano stati trasferiti   per motivi disciplinari presso altre unità della polizia. Il comunicato recitava   inoltre:   “Alla luce delle prime indagini, risulta che i due poliziotti hanno compiuto un certo   numero di abusi nell’esercizio delle loro funzioni (…) e, a seconda dei risultati finali   dell’inchiesta, si deciderà se rinviare la questione al tribunale militare.”   8. Il 16 gennaio 2002, un settimanale locale pubblicava una intervista   con il comandante della polizia di Oradea che avrebbe dichiarato:   “Sono colpevoli. Non ho alcun dubbio. Sono colpevoli di reati (abateri) molti gravi.   Abbiamo questa certezza. Non resta che stabilire, a conclusione delle indagini,   l’estensione e la gravità dei fatti”   9. Secondo il Governo, il comandante della polizia nega di aver mai reso   siffatte dichiarazioni. Quest’ultimo sostiene, infatti, di non aver mai   concesso interviste alla stampa locale relativamente alla vicenda dei   ricorrenti e afferma, in aggiunta, di non aver mai richiesto la pubblicazione   di una smentita.   10. Nel corso del mese di gennaio 2002, S.D., M.I. e R.S., testimoni   all’epoca del controllo del 24 dicembre 2001 e L.N., la concubina del primo   ricorrente, resero davanti ad un notaio alcune dichiarazioni in favore dei   ricorrenti destinate all’inchiesta interna avviata dalla polizia.   11. Con ordinanza del 27 febbraio 2002, la Procura militare apriva a   carico dei ricorrenti un fascicolo penale con l’accusa di corruzione.   12. Il 28 febbraio 2002, i ricorrenti furono ascoltati dal procuratore   militare che li informò delle accuse formulate nei loro confronti. I ricorrenti   negarono i fatti contestatigli. Successivamente, la Procura militare decideva   di declinare la propria competenza a favore della Procura anticorruzione di   Oradea (d’ora in poi “la Procura”).   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   13. L’11 febbraio 2003, con ordinanza del procuratore capo I.M., i   ricorrenti furono accusati di corruzione e sottoposti a detenzione provvisoria   presso la prigione di Oradea in quanto “avevano tentato di influenzare dei   testimoni per impedire che la verità venisse alla luce (…) ed in quanto essi   rappresentavano un pericolo per l’ordine pubblico”. I ricorrenti contestarono   l’ordinanza.   14. Sempre l’11 febbraio 2003, i testimoni S.D., M.I. e R.S. furono   convocati presso la procura. I primi due dichiararono che il contenuto delle   dichiarazioni da loro rese dinanzi al notaio era stato in parte suggerito dal   secondo ricorrente. Quanto a R.S., quest’ultimo affermò che la sua   dichiarazione era stata redatta da questo stesso ricorrente e che lui si era   limitato solo a firmarla.   15. In quello stesso giorno, il procuratore I.M., nel corso di un giornale   in onda sugli schermi di una televisione locale, dichiarava:   “La detenzione provvisoria è stata applicata poiché, secondo noi, anche se le   somme in questione non sono particolarmente elevate, l’ordine pubblico (…) è stato   gravemente compromesso; in effetti, la fiducia nella polizia, che rappresenta il primo   anello della catena che assicura l’ordine pubblico in uno Stato di diritto, deve essere   assoluta e non viziata da siffatti comportamenti.   Il secondo motivo indicato nell’ordinanza di arresto consiste nel fatto che i ricorrenti   hanno tentato di impedire la scoperta della verità influenzando, se non minacciando,   dei testimoni. Proprio in questo preciso momento abbiamo un testimone che ha fatto   una dichiarazione menzognera e che è interrogato dai funzionari di polizia. Se costui   non tornerà sui suoi passi ritirando la dichiarazione, sono fermamente intenzionato ad   incolparlo, arrestarlo e a rinviarlo a giudizio.”   16. Il 14 febbraio 2003, alla presenza dei ricorrenti e del loro avvocato,   il tribunale dipartimentale di Bihor declinava in favore della Corte di   appello di Oradea la competenza sull’esame del ricorso depositato dai   ricorrenti contro l’ordinanza di applicazione della detenzione provvisoria.   17. Il 20 febbraio 2003 la Corte di appello riunita in camera di consiglio   e alla presenza dei ricorrenti e del loro avvocato provvedeva all’esame del   ricorso. Con una decisione resa in quella medesima data, la Corte di appello   ordinava la scarcerazione dei ricorrenti sulla base della constatazione che il   procedimento durava da più di un anno e che costoro non rappresentavano   più un pericolo per le indagini. Contro tale decisione, la Procura depositava   un ricorso alla Corte suprema di giustizia.   18. Con sentenza del 6 marzo 2003, la Corte suprema, alla presenza dei   ricorrenti, e del loro avvocato, confermava l’ordinanza della Procura nonché   il provvedimento di detenzione provvisoria.   19. Con una requisitoria del procuratore I.M. del 31 marzo 2003, i   ricorrenti furono rinviati dinanzi alla Corte di appello di Oradea con   l’accusa di corruzione, abuso di potere e istigazione alla falsa testimonianza.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   20. All’apertura delle udienze del 10 marzo e 25 aprile 2003, su richiesta   della procura, la Corte di appello decideva di prolungare la detenzione   provvisoria dei ricorrenti.   21. Il ricorso depositato dai ricorrenti presso la Corte suprema di   giustizia contro la decisione del 10 marzo 2003 fu rigettato il 21 marzo 2003   dal momento che tale decisione era legale e giustificata. Il ricorso contro la   decisione del 25 aprile 2003 fu dichiarato irricevibile con sentenza della   Corte suprema del 14 maggio 2003 in base alla seguente motivazione:   “In base all’articolo 3851 del codice di procedura penale, le decisioni relative al   prolungamento della detenzione provvisoria non possono essere oggetto di un ricorso   distinto da quello che ha ad oggetto il merito della questione.”   22. Il 27 giugno 2003, la Corte di appello decideva di prolungare   nuovamente la detenzione provvisoria fino al 28 luglio 2003. Nel corso   dell’udienza che ebbe luogo in tale data, la Corte procedeva con l’audizione   di diversi testimoni e in modo particolare di quelli che la Procura accusava   essere stati influenzati dai ricorrenti. S.D., M.I. e L.N. confermarono le   dichiarazioni da loro rese davanti al notaio. Affermarono, inoltre, che la   Procura aveva esercitato su di loro notevoli pressioni affinché modificassero   quanto dichiarato. R.S. confermò, invece, che la dichiarazione sottoscritta   davanti al notaio era stata redatta dal secondo ricorrente.   23. Il ricorso depositato dai ricorrenti contro l’ordinanza di   prolungamento della detenzione provvisoria emanata il 27 giugno 2003 fu   accolto dalla Corte suprema il 9 luglio 2003 in base alla considerazione che   la Corte di appello non poteva prolungare il regime di detenzione   provvisoria più di trenta giorni, e precisamente fino al 27 giugno 2003.   24. Ciononostante, i ricorrenti non furono rimessi in libertà poiché il 21   luglio 2003 su richiesta della Procura, la Corte di appello procedeva al   riesame della legittimità della detenzione provvisoria e decideva di   mantenerla in vigore sulla base del presupposto che le ragioni che l’avevano   giustificata erano ancora sussistenti. Il 28 luglio 2003, la Corte suprema di   giustizia respingeva il ricorso depositato dai ricorrenti dopo averlo   esaminato in presenza di quest’ultimi e del loro avvocato.   25. Il 21 agosto, il 5 ed il 26 settembre ed il 17 ottobre 2003, previa   richiesta della Procura, la Corte di appello procedeva nuovamente, in   presenza dei ricorrenti e del loro avvocato, al riesame della legittimità della   detenzione provvisoria e ne dispose il mantenimento.   26. I ricorrenti depositarono dei ricorsi contro le summenzionate   decisioni. Il 26 agosto, l’11 settembre, il 1 ed il 24 ottobre 2003, i ricorrenti   ricevettero inviti a comparire alle udienze della Corte suprema di giustizia   del 3 e del 12 settembre 2003 e del 3 e del 24 ottobre 2003.   27. In relazione all’udienza del 3 settembre, il secondo ricorrente faceva   presente per iscritto sulla ricevuta dell’atto di comparizione del 26 agosto   2003, che desiderava essere presente dinanzi alla Corte suprema.   Ciononostante, il direttore del penitenziario di Oradea provvedeva ad   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   informare la Corte suprema che i ricorrenti non avrebbero potuto essere   trasferiti a Bucarest poiché il Procuratore I.M. esigeva che essi fossero   presenti all’udienza della Corte di appello di Oradea fissata per il 5   settembre 2003.   28. Con sentenze del 3 e del 12 settembre e del 3 e del 24 ottobre 2003,   la Corte suprema respingeva i ricorsi. Dal momento che né i ricorrenti né i   loro avvocati erano presenti alle udienze in questione, la Corte decideva di   applicare l’articolo 38511 § 3 del codice di procedura penale che autorizza   l’esame di ricorsi in assenza degli interessati; la Corte provvedeva a   designare degli avvocati d’ufficio. Come richiesto dalla disposizione   normativa citata, un rappresentante della Procura era presente alle udienze   in questione. Tale rappresentante domandò il rigetto dei ricorsi.   29. Il 21 agosto, il 5 settembre ed il 17 ottobre 2003, la Corte di appello   di Oradea esaminava alla presenza dei ricorrenti le loro richieste di rilascio.   La Corte decideva di rigettarle in quanto alla luce della natura dei crimini di   cui erano accusati, la liberazione dei ricorrenti avrebbe rappresentato un   pericolo per l’ordine pubblico. I ricorrenti depositarono dei ricorsi contro   queste decisioni.   30. Il 29 agosto, l’11 settembre ed il 24 ottobre 2003, i ricorrenti   ricevettero degli inviti a comparire alle udienze della Corte suprema di   giustizia del 2 e del 12 settembre 2003 e del 24 ottobre 2003   31. Con sentenze rese nelle medesime date sopraindicate, i ricorsi furono   dichiarati inammissibili dalla Corte suprema in quanto:   “in base all’articolo 141 del codice di procedura penale, non è possibile depositare   un ricorso che contro la decisione con cui un tribunale ordina l’inizio, la fine, la   trasformazione o il mantenimento di una misura provvisoria (…). Ora, nel caso di   specie, la Corte di appello non ha ordinato alcuna delle misure di cui sopra, ma ha   rigettato una domanda di liberazione, fattispecie questa per la quale la legge non   prevede la possibilità di fare ricorso.”   32. La Corte suprema provvedeva all’esame di questi ricorsi in presenza   di un rappresentante della Procura che ne domandò il rigetto. I ricorrenti,   invece, erano assenti e la Corte suprema decideva di nominare un avvocato   d’ufficio.   33. Il 20 ottobre 2003, i ricorrenti presentavano al presidente della Corte   di appello una doglianza che contestava il fatto che essi erano stati condotti   all’udienza dinanzi a tale tribunale in uniforme carceraria che di regola era   utilizzata specificamente per i detenuti condannati. Essi richiedevano,   pertanto, di essere autorizzati ad indossare i propri abiti civili. Il 27 ottobre   2003, il presidente della Corte rifiutava la richiesta senza fornire alcuna   motivazione.   34. Con sentenza del 12 dicembre 2003, la Corte di appello condannava   il ricorrente alla pena di sei anni di prigione in quanto colpevoli di   corruzione, abuso di potere e per aver tentato di influenzare dei testimoni.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   35. Contro la sentenza i ricorrenti depositarono un ricorso che fu   rigettato con sentenza definitiva del 4 marzo 2004 dalla Corte suprema di   giustizia. In seguito, i ricorrenti furono liberati.   I. LA NORMATIVA E LA PRASSI INTERNE RILEVANTI   36. Le disposizioni del codice di procedura penale in vigore all’epoca   dei fatti recitano:   Articolo 136   “Nelle cause relative ad infrazioni punite con la sanzione del carcere, al fine di   assicurare il corretto svolgimento del processo penale e per impedire che la persona   sospettata o indagata si sottragga (…) al giudizio o all’esecuzione della pena, è   possibile che le seguenti misure provvisorie siano adottate nei confronti di   quest’ultima:   (...)   c) la detenzione provvisoria   (...) La misura di cui all’articolo 136 § 1 c) può essere ordinata dal procuratore o dal   tribunale”   Articolo 139 § 2   “Quando vengono meno le ragioni che giustificavano il mantenimento di una   persona in detenzione provvisoria, questa deve essere revocata d’ufficio o previa   domanda dell’interessato”   Articolo 140   “1. Contro l’ordinanza del procuratore di applicazione del regime di detenzione   provvisoria (...) può essere fatto appello dinanzi al tribunale che è competente a   decidere sulla fondatezza delle accuse.   (...)   6. Contro la decisione del tribunale può essere fatto ricorso (...)”   Articolo 141   “La decisione di primo grado in cui viene disposta l’applicazione, la revoca, o   l’estinzione di una misura provvisoria, può essere oggetto di ricorso da parte della   persona indagata, del procuratore indipendentemente dalla decisione nel merito.”   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   Articolo 148 § 1 d)   “La detenzione provvisoria di un indagato non può essere applicata (…) che in uno   dei seguenti casi:   (...)   d) quando sussistono gravi indizi che l’indagato abbia tentato di impedire occultare   la verità, influenzando dei testimoni, o degli esperti, distruggendo o alterando dei   mezzi di prova, o con ogni altro atto finalizzato ai medesimi risultati”   Articolo 149 § 1   “La durata della detenzione provvisoria dell’indagato non può oltrepassare il   termine di trenta giorni a meno che essa non sia prorogata secondo le norme di legge”   Articolo 155   “La durata della detenzione provvisoria dell’indagato può essere motivatamente   prorogata solo quando sussistano gravi esigenze   La proroga della durata della detenzione provvisoria può essere ordinata dal   tribunale competente a decidere sulla fondatezza delle accuse (...)”   Articolo 156   “La proroga della detenzione provvisoria è disposta con ordinanza del tribunale   previa richiesta motivata del pubblico ministero (...)”   Articolo 159   5. “Allorquando il tribunale dispone la proroga della detenzione provvisoria, questa   non può superare i trenta giorni (...)   7. Contro la decisione con cui il tribunale ha disposto la proroga della durata della   detenzione provvisoria il procuratore o l’indagato possono presentare ricorso (...) Il   deposito del ricorso non sospende l’esecuzione della misura (...) Il tribunale ha la   facoltà di disporre ulteriori proroghe della detenzione provvisoria, tuttavia nessuna di   queste può superare la durata di trenta giorni”   Articolo 3851 § 2   “Le decisioni che non definiscono la causa nel merito non possono essere oggetto di   ricorso se non nei casi previsti dalla legge.”   Articolo 38511   “Le parti sono citate a comparire per l’esame dei ricorsi   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   L’esame dei ricorsi non può avere luogo in assenza dell’indagato sottoposto a   detenzione.   Le disposizioni del comma precedente non si applicano in caso di ricorso contro   delle decisioni in materia di detenzione provvisoria.   La partecipazione del procuratore è sempre obbligatoria”   37. In relazione alla possibilità di depositare un ricorso contro una   decisione che respinge la richiesta di rilascio, il Governo fa presente che,   con sentenza del 21 novembre 2005, l’assemblea plenaria della Alta Corte   di cassazione e di giustizia (la vecchia Corte suprema di giustizia) ha   ritenuto che una tale decisione non è suscettibile di ricorso,   indipendentemente dalla sentenza sul merito, dal momento che questa non   rappresenta una decisone relativa alla applicazione, revoca, sostituzione, o   alla estinzione di una misura provvisoria (articolo 141 del codice penale).   38. La più alta giurisdizione del paese, dunque, ha risolto in tal modo   una controversia che si era sviluppata tra le corti ed i tribunali interni, dal   momento che alcune giurisdizioni accettavano di esaminare siffatti ricorsi, e   altre giurisdizioni, al contrario, le dichiaravano irricevibili.   39. Il Governo afferma che questa controversia, in realtà, riguardava   esclusivamente le giurisdizioni inferiori e che la posizione dell’Alta Corte di   cassazione e di giustizia, confermata dalla dottrina (cfr., I. Neagu,   Drept procesual penal, Global Lex, 2002, p. 59), è stata sempre favorevole   alla inammissibilità di siffatti ricorsi. A tal fine, il Governo cita due   sentenze rese dalla Corte suprema di giustizia nel 1999 e del 2000, ma non   ne fornisce alcuna copia cartacea.   40. Ciononostante, dal portale internet della Alta Corte di cassazione e   di giustizia risulta che con sentenza n. 6738 del 13 dicembre 2004   quest’ultima ha proceduto all’esame del merito di un ricorso depositato da   una persona indagata contro la decisione di una corte di appello che   rigettava la domanda di rilascio depositata da quest’ultimo.   41. Le disposizioni della legge n. 23/1969 sulla esecuzione delle pene, in   vigore all’epoca dei fatti recitano:   Articolo 40   “Le persone sottoposte a provvedimenti di detenzione provvisoria hanno il diritto a   d indossare i propri abiti. Esse, tuttavia, possono essere obbligate ad indossare dei   vestiti da detenuto, in presenza di particolari e giustificate ragioni.”   42. Con la sentenza n. 348 de 1994, la Corte Costituzionale, nel valutare   la conformità dell’articolo 40 della legge n. 23/1969 con le disposizioni   costituzionali poste a garanzia del rispetto del principio di presunzione di   innocenza, ha ritenuto che il diritto di indossare i propri abiti civili non   possa essere oggetto di deroga salvo il caso in cui l’indagato ne sia   sprovvisto o quando i suoi vestiti siano luridi o, comunque, inutilizzabili. La   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   Corte Costituzionale ha tenuto a precisare, comunque, che i vestiti da   detenuto per le persone condannate e per le persone in detenzione   provvisoria devono essere diversi.   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLATIONE DELL'ARTICOLO 5 § 3 DELLA   CONVENZIONE   43. I ricorrenti lamentano di non essere stati tradotti al più presto davanti   ad un giudice in seguito al loro arresto. In proposito essi invocano l’articolo   § 3, secondo cui:   “Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c) del   presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro   magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie (...).”   A. Sulla ricevibilità   44. La Corte constata che il motivo di doglianza in esame non è   manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.   La Corte evidenzia, inoltre, che siffatto motivo non contrasta con nessun   altra causa di inammissibilità. La doglianza, pertanto, deve essere dichiarata   ricevibile.   B. Sul merito   45. I ricorrenti sostengono che le disposizioni del codice di procedura   penale in vigore all’epoca dei fatti erano contrarie all’articolo 5 § 3 della   Convezione dal momento che esse non prevedevano l’obbligo di tradurre   rapidamente dinanzi ad un magistrato la persona sottoposta a   provvedimento di detenzione provvisoria. Ad ogni modo, i ricorrenti   ritengono che il periodo di nove giorni trascorso tra la data del loro arresto,   avvenuto l’11 febbraio 2003, e l’esame della legittimità dello stesso da parte   della Corte di appello, avvenuto il 20 febbraio 2003, sia stato eccessivo.   46. Il Governo si oppone a tale tesi. Afferma, in particolare, che il 14   febbraio 2004, sarebbe a dire tre giorni dopo il loro arresto, i ricorrenti   erano stati tradotti dinanzi al tribunale dipartimentale di Bihor. Alla luce   della giurisprudenza della Corte (Taş c. Turchia, n. 24396/94, § 86,   novembre 2000), tale durata sarebbe, secondo il Governo, perfettamente   compatibile con gli standard imposti dall’articolo 5 § 3.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   47. Il Governo specifica, inoltre, che se siffatto tribunale non ha   esaminato la legittimità della applicazione del provvedimento di detenzione   provvisoria, ciò non può che essere addebitato ai ricorrenti che hanno   sbagliato nell’introdurre l’atto di ricorso contro l’ordinanza del procuratore.   Secondo il Governo, pertanto, nessuna violazione dell’articolo in questione   si è verificata nel caso di specie.   48. La Corte ricorda, in primo luogo, come il controllo giurisdizionale   sui provvedimenti di detenzione non può essere fatto dipendere da una   domanda depositata in via preventiva dalla persona detenuta   (Aquilina c. Malta [GC], n. 25642/94, § 49, CEDH 1999-III).   Conseguentemente, la tesi del Governo, fondata sulla irregolarità del ricorso   depositato contro l’ordinanza del procuratore, irregolarità che sarebbe   all’origine del ritardato controllo della legittimità della detenzione, non può   essere accolta.   49. La Corte ricorda, inoltre, come essa abbia avuto diverse occasioni   per chiarire che l’articolo 5 § 3 non si limita a richiedere che sia consentito   l’accesso dei detenuti all’autorità giudiziaria; tale articolo mira ad imporre   al magistrato dinanzi al quale la persona arrestata è condotta l’obbligo di   esaminare le circostanze che militano a favore o contro la detenzione, di   pronunciarsi in base a criteri giuridici circa l’esistenza di ragioni che la   giustifichino e, nel caso in cui queste siano assenti, di ordinare la liberazione   della persona detenuta. In altre parole, l’articolo 5 § 3 esige che il giudice   statuisca sulla fondatezza della detenzione (Pantea c. Romania,   n. 33343/96, § 231, CEDH 2003-VI (estratto)).   50. La Corte ricorda, infine, come essa abbia considerato che un periodo   di fermo di polizia di quattro giorni e sei ore senza controllo giurisdizionale   sia in contrasto con gli stretti limiti fissati dall’articolo 5 § 3 anche   nell’ipotesi in cui tale provvedimento sia adottato al fine di proteggere la   collettività dal pericolo del terrorismo (Brogan e altri, c. Regno Unito,   sentenza del 29 novembre 1988, Serie A n. 145-B, p. 33, § 62).   51. Nel caso di specie, la Corte nota che i ricorrenti sono stati tradotti   davanti al tribunale dipartimentale di Bihor il 14 febbraio 2003. Tuttavia,   nel corso dell’udienza svoltasi quello stesso giorno la questione della   legittimità della detenzione non è stata assolutamente oggetto di trattazione,   ed il tribunale si è limitato ad ordinare il rinvio del dossier alla Corte di   appello. In definitiva, non c’è nessun indizio che il tribunale abbia   esaminato la fondatezza della detenzione, con la conseguenza che i   ricorrenti non hanno potuto beneficiare della garanzia di cui all’articolo 5 §   della Convenzione.   52. Ne deriva che, nella fattispecie in esame, fattispecie che non era   caratterizzata di certo da circostanze eccezionali, i ricorrenti, comparsi   dinanzi alla Corte di appello solo nove giorni dopo il loro arresto, non sono   stati tradotti “al più presto” dinanzi ad un giudice o ad un altro magistrato   abilitato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   53. Conseguentemente vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 3 della   Convenzione.   II. SULLA DEDOTTA VIOLATIONE DELL'ARTICOLO 5 § 4 DELLA   CONVENZIONE   54. I ricorrenti sostengono che il rigetto del loro ricorso contro la   decisione del 25 aprile della Corte di Oradea e la loro assenza a diverse   udienze celebrate dinanzi la Corte suprema di giustizia hanno violato il   diritto sancito dall’articolo 5 § 4 della Convenzione, secondo cui:   “Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di   indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla   legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.”   A. Sulla ricevibilità   55. La Corte constata che il motivo di doglianza in esame non è   manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione.   La Corte evidenzia, inoltre, che siffatto motivo non contrasta con nessun   altra causa di inammissibilità. La doglianza, pertanto, deve essere dichiarata   ricevibile.   B. Sul merito   1. L’inammissibilità del ricorso contro la decisione del 25 aprile resa   dalla Corte di appello di Oradea che prorogava la detenzione   provvisoria   56. I ricorrenti sostengono che, il 14 maggio 2003, nel rifiutare di   esaminare il ricorso depositato contro la decisione della Corte di appello del   aprile 2003, la Corte suprema di giustizia li abbia arbitrariamente privati   della possibilità di far controllare la legittimità del loro mantenimento in   detenzione.   57. Il Governo fa presente che l’articolo 5 § 4 non garantisce il diritto ad   un ricorso contro le decisioni che prorogano la detenzione ed afferma che il   rigetto del ricorso da parte della Corte suprema di giustizia non ha avuto   alcuna conseguenza relativamente al rispetto delle garanzie di siffatta   disposizione dal momento che, il 25 aprile 2003, la Corte di appello aveva   provveduto ad un esame scrupoloso dei motivi a sostegno del mantenimento   della detenzione.   58. La Corte ricorda che uno Stato che si sia dotato di un sistema   giuridico con due gradi di giurisdizione deve accordare ai detenuti le     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   medesime garanzie sia in appello che in primo grado (cfr., in via   esemplificativa, Bağrıyanık c. Turchia, n. 43256/04, § 47, 5 giugno 2007).   59. Nel caso di specie, la Corte osserva che l’esistenza nel diritto interno   di una via di ricorso da esperire nel caso di decisione di proroga della   detenzione provvisoria è incontrovertibile. In più, la Corte osserva che nel   corso della medesima procedura, la Corte suprema di giustizia ha esaminato   più volte siffatta tipologia di ricorsi depositati dai ricorrenti, e che ne ha   anche accolto uno, il 9 luglio 2003.   60. Ne deriva che il rifiuto da parte della Corte suprema di esaminare, il   maggio 2003, il ricorso dei ricorrenti depositato contro la proroga della   detenzione provvisoria disposta dalla Corte di appello il 25 aprile 2003, ha   privato costoro della possibilità di far controllare la legittimità del loro   mantenimento in detenzione. Il fatto che la Corte di appello abbia motivato   in modo appropriato la decisione del 25 aprile 2003 non serve a cambiare in   alcun modo siffatta conclusione dal momento che i ricorrenti sono stati   privati di una via di ricorso interna che era offerta dall’ordinamento interno.   61. Pertanto, vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 4 della   Convenzione in relazione al rifiuto di esaminare il ricorso contro la   decisione della Corte di appello di Oradea del 25 aprile 2003.   2. La mancata comparizione alle udienze del 2, 3 e 12 settembre e del   e 24 ottobre 2003 dinanzi la Corte suprema di giustizia   a) Argomenti delle parti   62. I ricorrenti sostengono che le autorità interne hanno rifiutato di   assicurare loro il diritto di comparire alle udienze svoltesi dinanzi la Corte   suprema di giustizia per decidere sui ricorsi depositati contro le decisioni   con cui la Corte di appello prorogava la detenzione provvisoria e rigettava le   domande di liberazione. I ricorrenti aggiungono, altresì, che le citazioni a   comparire erano state notificate troppo tardi per consentire, almeno, la   comparizione dei loro avvocati.   63. Il Governo si oppone a tale tesi. Esso cita due sentenze del 1999 e   del 2000 della Corte suprema di giustizia, nonché la posizione della   dottrina, per affermare che all’epoca dei fatti i ricorrenti non avevano il   diritto di depositare dei ricorsi per contestare le decisioni con cui la Corte di   appello rigettava le loro richieste di liberazione. Conseguentemente, il   Governo considera che i ricorrenti non avevano affatto il diritto di   comparire alle udienze tenutesi dinanzi la Corte suprema per l’esame di   questi ricorsi.   64. Il Governo, inoltre, ammette che per il passato alcuni tribunali   interni avevano proceduto ad esaminare nel merito tali tipologie di ricorsi,   ma afferma che si trattava di una prassi minoritaria che ha avuto fine con   una sentenza resa il 21 novembre 2005 dall’assemblea plenaria dell’Alta   Corte di Cassazione e di giustizia (la vecchia Corte suprema di giustizia).     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   65. Ad ogni modo, il Governo afferma che i ricorrenti ed i loro avvocati   erano comunque presenti all’udienze in cui la Corte di appello aveva   esaminato i loro ricorsi. Il Governo, inoltre, sottolinea che dinanzi la Corte   suprema di giustizia gli interessi dei ricorrenti erano difesi da avvocati che   erano stati nominati d’ufficio.   66. Il Governo, infine, sostiene che per la maggior parte delle udienze i   ricorrenti erano stati invitati a comparire con un margine temporale   sufficiente affinché questi potessero informare gli avvocati e consentire a   quest’ultimi di prendervi parte. Il Governo precisa a tal riguardo che i   ricorrenti avevano diritto ad una conversazione telefonica a settimana e che   la loro corrispondenza non era soggetta a restrizioni dal momento che   l’invio di lettere e gli altri servizi postali venivano assicurati dalle autorità   del carcere.   b) La valutazione della Corte   67. La Corte ricorda che ai termini dell’articolo 5 § 4 ogni persona   privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto ad un controllo   della regolarità procedurale e di merito della sua detenzione, ai sensi   dell’articolo 5 § 1 (Brogan e altri, citata supra, pp. 34-35, § 65).   68. Per quanto riguarda le persone detenute alle condizioni fissate   dall’articolo 5 § 1 c), in siffatte ipotesi una udienza è necessaria (Kampanis   c. Grecia, sentenza del 13 luglio 1995, Serie A n. 318-B, p. 45, § 47). Più in   particolare, un processo relativo ad un ricorso riguardante un fermo di   polizia o la proroga dello stesso, deve garantire l’uguaglianza delle armi tra   le parti, e cioè la pubblica accusa ed il detenuto. (Nikolova c. Bulgaria   [GC], n. 31195/96, § 58, CEDH 1999-II e Włoch c. Polonia, n. 27785/95,   § 126, CEDH 2000-XI).   69. Nel caso di specie la Corte rileva subito che le udienze celebrate   dinanzi alla Corte suprema di giustizia il 3 ed il 12 settembre 2003 ed il 3 ed   ottobre 2003, avevano ad oggetto i ricorsi depositati dai ricorrenti contro   le decisioni della Corte di appello che prorogavano, su istanza della Procura,   la loro detenzione provvisoria. L’esistenza del diritto dei ricorrenti di fare   appello contro queste decisioni non è oggetto di controversia tra le parti   70. La Corte osserva, poi, che le altre udienze, e precisamente quelle del   e del 12 settembre 2003 e del 24 ottobre 2003 avevano ad oggetto   l’appello depositato dai ricorrenti contro le decisioni della Corte di appello   di Oradea che respingeva la richiesta di liberazione. La Corte suprema   dichiarava tali ricorsi irricevibili dal momento che il codice di procedura   penale non prevedeva la possibilità di esperire siffatta tipologia di ricorsi   per contestare siffatta tipologia di decisioni.   71. Quanto alla tesi dedotta dal Governo circa l’assenza del diritto di   depositare un ricorso contro siffatte decisioni, la Corte nota che questa   poggia principalmente sull’esistenza di una prassi giurisprudenziale che   tendeva a dichiarare tali ricorsi inammissibili. Ebbene, all’epoca dei fatti la     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   giurisprudenza delle corti e dei tribunali interni era lungi dall’essere unitaria   dal momento che l’esame di questi ricorsi era ammesso da alcune   giurisdizioni e talvolta anche dalla stessa Corte suprema di giustizia (si veda   il paragrafo 40, supra).   72. La Corte trae la conclusione che tale incertezza giurisprudenziale   non poteva pregiudicare i ricorrenti al punto tale da far negare loro il diritto   di presentare ricorso contro le decisioni che respingevano le loro richieste di   liberazione. Conseguentemente, la Corte non può accogliere gli argomenti   del Governo.   73. La Corte ribadisce che uno Stato che si sia dotato di una via di   ricorso contro le decisioni in materia di detenzione provvisoria, deve   accordare alle persone interessate le medesime garanzie, in appello come in   primo grado.   74. Nel caso di specie, la Corte ritiene che il fatto che i ricorrenti e i loro   avvocati fossero stati presenti nel corso delle udienze celebrate dinanzi alla   Corte di appello non valeva ad esonerare lo Stato dall’obbligo di assicurare   la presenza personale dei ricorrenti, o, in alternativa, dei loro avvocati,   anche dinanzi alla Corte suprema di giustizia, e ciò al fine di garantire la   parità delle armi con la pubblica accusa che, presente con un proprio   rappresentante ad ogni udienza, ha domandato il mantenimento della misura   di detenzione (cfr., mutatis mutandis, Kampanis, citata supra, § 47 e   Nikolova, citata supra, § 58).   75. In relazione all’altro argomento del Governo e riguardante la difesa   degli interessi dei ricorrenti che sarebbe comunque stata prestata attraverso   degli avvocati d’ufficio, la Corte constata che tali avvocati sono stati   designati sul campo: conseguentemente essi non avevano conoscenza né del   fascicolo di causa, né dei loro clienti; essi, inoltre, non hanno potuto   disporre del tempo necessario per preparare la difesa dal momento che la   Corte suprema ha deciso sulla questione il giorno stesso.   76. Avuto riguardo a queste circostanze, e anche senza pronunciarsi   relativamente alle modalità con cui gli avvocati nominati d’ufficio hanno   svolto le loro funzioni, la Corte conclude che i ricorrenti non hanno   beneficiato dinanzi alla Corte suprema di giustizia di una effettiva difesa (si   veda, mutatis mutandis, Goddi c. Italia, sentenza del 9 aprile 1984, Serie A   n. 76, p. 12, § 27).   77. Per quanto riguarda il ritardo nella notifica degli inviti a comparire e   circa la possibilità per gli avvocati dei ricorrenti di partecipare alle udienze   della Corte suprema, la Corte nota che su sette inviti, quattro sono stati   notificati ai ricorrenti la vigilia o il medesimo giorno delle udienze. In   presenza di siffatte circostanze, e considerato che la distanza tra Oradea e   Bucarest è di 600 chilometri circa, la Corte ritiene che la possibilità per gli   avvocati di giungere in tempo utile a tali udienze per presenziare alle stesse   era praticamente nulla.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   78. La Corte evidenzia, inoltre, che secondo le informazioni fornite dallo   stesso Governo, i ricorrenti potevano effettuare una sola conversazione   telefonica a settimana e che la corrispondenza transitava per i servizi   amministrativi della prigione, il che ritardava inevitabilmente la   distribuzione della posta. Ne segue che, per quanto riguarda gli inviti a   comparire alle udienze del 2 e del 3 settembre e di quella del 3 ottobre 2003   per le quali i ricorrenti furono convocati rispettivamente quattro, otto e due   giorni prima della celebrazione di ciascuna udienza, la Corte considera che   la possibilità di informare gli avvocati e la possibilità che questi ultimi   fossero presenti alle stesse erano parimenti molto limitate.   79. Peraltro, la Corte osserva che, gli stessi ricorrenti avevano   espressamente comunicato il proprio desiderio di assistere alle udienze della   Corte suprema, e che il procuratore I.M. si era opposto a tali richieste in   base al fatto che essi dovevano presenziare ad altre udienze della Corte di   appello.   80. Conseguentemente, il fatto di non avere offerto ai ricorrenti una   partecipazione adeguata alle udienze la cui conclusione era determinante per   il mantenimento o la conclusione della detenzione, comporta che le autorità   interne hanno privato i ricorrenti della possibilità di contestare in modo   appropriato i motivi presentati dalla Procura per giustificare il   mantenimento delle misure di detenzione.   81. Vi è stata, pertanto, una violazione dell’articolo 5 § 4 della   Convenzione.   III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 2 DELLA   CONVENZIONE   82. I ricorrenti si dolgono del fatto che alcune dichiarazioni dei   rappresentanti delle autorità locali, così come l’obbligo di indossare in   carcere l’uniforme usualmente destinata ai condannati con sentenza   definitiva, hanno violato il principio di presunzione di innocenza. I   ricorrenti invocano l’articolo 6 § 2 della Convenzione, secondo cui:   “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua   colpevolezza non sia stata legalmente accertata.”   A. Sulla ricevibilità   83. La Corte constata che i motivi di doglianza in esame non sono   manifestamente infondati ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La   Corte evidenzia, inoltre, che tali doglianze non contrastano con nessun altro   motivo di inammissibilità. Esse, pertanto, devono essere dichiarate   ricevibili.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   B. Sul merito   1. Argomenti delle parti   84. I ricorrenti sostengono che la condotta del procuratore I.M., che nel   corso di una trasmissione televisiva locale aveva affermato che essi avevano   cercato di fare delle pressioni su alcuni testimoni, così come quella del capo   della polizia locale che aveva affermato che i ricorrenti erano colpevoli,   dimostravano la volontà delle autorità incaricate dell’inchiesta di persuadere   l’opinione pubblica della loro colpevolezza. I ricorrenti aggiungono, inoltre,   che il fatto che essi furono fatti comparire dinanzi alla Corte di appello   vestiti con l’uniforme carceraria ed il rifiuto del presidente della Corte di   appello di autorizzarli ad indossare abiti civili, costituiscono una violazione   della legge e hanno contribuito a rafforzare presso l’opinione pubblica   l’impressione della loro consapevolezza.   85. In relazione alla dichiarazione del procuratore I.M. al giornale   televisivo, il Governo sostiene che le sue affermazioni avevano ad oggetto i   motivi della applicazione della detenzione provvisoria nei confronti dei   ricorrenti e che esse non pregiudicavano l’esito della procedura (si veda, a   contrario, Kuvikas c. Lituania, n. 21837/02, § 55, 27 giugno 2006).   86. Ad ogni modo, il Governo considera che la dichiarazione del   procuratore non poteva in alcun modo influenzare l’imparzialità delle   giurisdizioni interne composta da magistrati di carriera.   87. Il Governo, inoltre, in base alle informazioni fornite dalla polizia di   Oradea, sostiene che il comandante della polizia non aveva fatto alcuna   dichiarazione alla stampa relativamente alla vicenda dei ricorrenti. Esso   afferma, pertanto, che lo Stato non può essere ritenuto responsabile della   condotta degli organi di stampa (cfr., Papon c. Francia (n. 2) (dec.),   n. 54210/00, CEDH 2001-XII (estratti)).   88. Anche supponendo che il comandante della polizia abbia realmente   reso la dichiarazione in oggetto, il Governo espone che essa doveva essere   interpretata nel contesto più generale dell’inchiesta svoltasi all’interno delle   forze dell’ordine e che i “crimini” a cui essa faceva riferimento   riguardavano errori professionali che avevano già comportato,   precedentemente, il trasferimento dei ricorrenti e l’assegnazione ad altri   commissariati. Ad ogni modo, il Governo sostiene che la dichiarazione in   questione rispondeva al dovere delle autorità di informare l’opinione   pubblica su qualsivoglia atto pregiudizievole compiuto da membri delle   forze di polizia.   89. Infine, relativamente alla comparizione dei ricorrenti in uniforme   carceraria, il Governo, in base alle informazioni fornite attraverso   l’amministrazione carceraria contesta le affermazioni dei ricorrenti e   afferma che nel corso dei trasferimenti e dei soggiorni nei diversi luoghi di   detenzione, i ricorrenti erano autorizzati ad indossare i propri abiti civili.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   90. Anche supponendo che i ricorrenti abbiano partecipato alla udienza   celebrata dinanzi alla Corte di appello in uniforme carceraria, il Governo   sostiene che ciò può essere avvenuto solo per una misura amministrativa e   preventiva al fine di assicurare l’igiene dei detenuti. Ad ogni modo, il   Governo ritiene che quegli indumenti non potevano certo influenzare   l’imparzialità di magistrati di carriera.   2. La valutazione della Corte   91. La Corte ricorda che il principio della presunzione di innocenza   quale consacrato dal paragrafo 2 dell’articolo 6 esige che nessun   rappresentate dello Stato può dichiarare che una persona è colpevole di un   illecito prima che un tribunale ne abbia accertato la colpevolezza (si veda, in   via esemplificativa, Allenet de Ribemont c. France, sentenza del 10 febbraio   1995, Serie A n. 308, p. 16, § 36).   Una violazione della presunzione di innocenza può provenire non   solo da un giudice o da un tribunale ma anche da altre pubbliche autorità, ivi   inclusi i membri delle forze di polizia (ibidem, p. 16, § 37) e anche i   procuratori dello Stato, soprattutto quando questi ultimi esercitano funzioni   quasi - giudiziarie e controllano lo svolgimento dell’inchiesta (si veda,   Daktaras c. Lituanie, n. 42095/98, § 42, CEDH 2000-X). La presunzione di   innocenza è messa in pericolo da quelle dichiarazioni o da quegli atti che   riflettono la sensazione che la persona sospettata sia colpevole e che   incitano il pubblico a credere nella colpevolezza di quest’ultimo o che   compromettono l’imparziale valutazione dei fatti da parte del giudice   competente (si veda, Y.B. e altri c. Turchia, n. 48173/99 e n. 48319/99,   § 50, 28 ottobre 2004).   93. Nel caso in esame, la Corte rileva che nell’informare i giornalisti   delle ragioni della sottoposizione dei ricorrenti a detenzione provvisoria, il   Procuratore I.M. aveva affermato che questi ultimi avevano cercato di   influenzare dei testimoni, minacciandoli. Inoltre, I.M. aveva dichiarato di   aver esercitato lui stesso delle pressioni su un testimone affinché questi   sporgesse denuncia contro i ricorrenti. La Corte osserva che l’incitamento   alla falsa testimonianza costituisce uno dei motivi per l’applicazione del   provvedimento di detenzione provvisoria e figura ugualmente tra i capi di   accusa per i quali i ricorrenti sono stati rinviati a giudizio.   94. La Corte constata che le dichiarazioni incriminate sono state rese in   un contesto indipendente da quello relativo alla procedura penale in corso di   svolgimento, e in modo particolare nel corso di una intervista rilasciata   nell’ambito di un telegiornale.   95. Nel sottolineare ancora una volta l’importanza della scelta della   terminologia adoperata dagli agenti dello Stato, la Corte conclude che le   parole del procuratore I.M. suggerivano in modo esplicito che i ricorrenti si   erano resi colpevoli di incitamento alla falsa testimonianza, incoraggiavano   il pubblico a credere nella loro colpevolezza, compromettendo la     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   valutazione dei fatti effettuata dai giudici competenti (si veda, a contrario,   Daktaras, citata supra, § 44).   96. Per quanto riguarda la dichiarazione del comandante della polizia, la   Corte nota che il rilascio di siffatta dichiarazione è oggetto di disputa tra le   parti. La Corte constata tuttavia che il presunto autore non ha ritrattato   pubblicamente la sua dichiarazione né ha richiesto la pubblicazione di una   smentita. Siffatti elementi spingono la Corte a presumere che le parole   incriminate siano state realmente pronunciate (si veda, mutatis mutandis,   Pandy c. Belgio, n. 13583/02, § 44, 21 settembre 2006).   97. La Corte non può condividere la tesi del Governo secondo cui le   dichiarazioni in questione facevano semplice riferimento a degli errori   professionali dei ricorrenti. A tal riguardo, la Corte ricorda che ciò che conta   ai fini dell’articolo 6 § 2 della Convenzione è la sostanza reale delle   dichiarazioni e non la loro forma letterale (Lavents c. Lettonia, n. 58442/00,   § 126, 28 novembre 2002).   98. Nel caso in esame, sebbene il comandante della polizia abbia parlato   genericamente di “colpe” senza precisarne la natura, queste ultime non   potevano che riguardare gli atti qualificati dalla Procura come atti di   corruzione per i quali i ricorrenti erano stati rinviati a giudizio. Ora, la Corte   non può esimersi dal constatare che il comandante della polizia ha descritto   i ricorrenti, senza giri di parole e senza riserve, come colpevoli di tali atti (si   veda, mutatis mutandis, Allenet de Ribemont, citata supra, p. 17, § 41 e Y.B.   e altri c. Turchia, citata supra, § 49).   99. Infine, per quanto riguarda la presentazione dei ricorrenti dinanzi   alla Corte di appello in uniforme carceraria, e contrariamente a quanto   dichiarato dal Governo, la Corte rileva che dal rifiuto opposto dal presidente   della Corte di appello ai ricorrenti il 27 ottobre 2003 (cfr. il paragrafo 23   supra), si evince di tutta evidenza che questi erano stati tradotti dinanzi a   tale giurisdizione vestiti dell’uniforme carceraria specificamente prevista   per le persone condannate.   100. Ora, la Corte constata che siffatta pratica era contraria alle   disposizioni della legge n. 23/1969 e alla decisione n. 348/1994 della   Corte costituzionale (cfr. i paragrafi 41- 42 supra). Dal momento che non è   stato dimostrato che i ricorrenti non disponessero di vestiti adeguati, la   Corte ritiene che tale pratica non aveva alcun motivo di giustificazione e che   essa era suscettibile di rinforzare nell’ambito dell’opinione pubblica la   sensazione della colpevolezza dei ricorrenti.   101. L’insieme delle valutazioni suesposte conduce la Corte a   concludere che vi è stata una violazione del principio della presunzione di   innocenza garantito dall’articolo 6 § 2 della Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE   102. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   “Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi   Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che   una parziale riparazione della violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte   lesa un’equa soddisfazione.”   A. Danno   103. I ricorrenti reclamano rispettivamente 45000 e 37000 euro (EUR) a   titolo di pregiudizio materiale derivanti dalla perdita dei salari, dalle spese   sostenute dai propri familiari per trasferirsi vicino al carcere per prestare   loro assistenza durante il periodo di detenzione. I ricorrenti reclamano anche   il versamento rispettivamente della somma di 2.500.000 e 2.700.000 EUR a   titolo di pregiudizio morale che deriverebbe dalle sofferenze fisiche e   psichiche causate dal deterioramento delle relazioni familiari, dalla illegale   traduzione in carcere e dall’ingiustificata reiterazione di tale situazione,   dalla lesione della loro reputazione e onorabilità e dalla fine della loro   carriera nella polizia.   104. Il Governo invita la Corte a respingere le richieste in quanto non   giustificate e in quanto prive di qualsiasi nesso di causalità con le dedotte   violazioni della Convenzione.   105. La Corte rileva che l’unica base da prendere in considerazione per   la concessione dell’equo indennizzo risiede nel caso di specie nella   violazione degli articoli 5 §§ 3 e 4 e 6 § 2 della Convenzione.   106. Per quanto riguarda il danno materiale, la Corte osserva che non   sussiste alcun nesso di causalità tra i fatti che l’hanno condotta a concludere   in favore della violazione della Convezione ed il pregiudizio materiale di   cui i ricorrenti richiedono l’indennizzo. Conseguentemente, la Corte   respinge tale domanda.   107. In relazione alla richiesta di indennizzo del pregiudizio morale   derivante dalla violazione dell’articolo 5 §§ 3 e 4 della Convenzione, la   Corte ricorda che, in altri casi aventi ad oggetto la violazione di siffatte   disposizioni, essa ha concesso delle somme di importo modesto o ha   ritenuto, in base alle circostanze, che la semplice constatazione della   violazione costituisca un sufficiente equo indennizzo (si veda, Wesołowski   c. Polonia, n. 29687/96, § 72, 22 giugno 2004).   108. Nel caso in esame, considerato che essa ha ritenuto sussistente   anche la violazione dell’articolo 6 § 2 della Convenzione, la Corte ritiene   che i ricorrenti abbiano subito un danno morale incontestabile che non può   essere sufficientemente indennizzato dalla semplice constatazione della   violazione. Conseguentemente, decidendo in equità, come richiesto   dall’articolo 41 della Convenzione, la Corte concede a ciascuno dei     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   ricorrenti la somma di 2000 EUR (si veda, mutatis mutandis, Y.B. e altri,   citata supra, § 56).   B. Spese e costi   109. I ricorrenti richiedono rispettivamente 15 000 e 21 000 EUR per le   spese ed i costi cui hanno dovuto far fronte dinanzi alle giurisdizioni interne   e 4 000 EUR congiuntamente per spese e costi cui hanno dovuto far fronte   per il procedimento dinanzi alla Corte.   110. Relativamente ai costi e le spese sostenute per la difesa dinanzi alle   giurisdizioni interne, i ricorrenti hanno depositato le copie di due contratti di   assistenza giudiziaria per un ammontare complessivo pari a 8 milioni di   vecchi Lei rumeni (ROL) nonché la copia di una quietanza di pagamento   con cui viene attestato il versamento, il 18 agosto 2003, di 200 milioni di   ROL ad un avvocato. Per quanto riguarda la procedura dinanzi alla Corte, i   ricorrenti giustificano delle spese di traduzione di diversi documenti per un   ammontare complessivo di 5 235 000 ROL.   111. Il Governo contesta in parte le somme richieste, in quanto i   ricorrenti non hanno presentato i giustificativi delle spese relative   112. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, è possibile   ottenere il rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui siano   dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del loro importo.   113. Nel caso in esame, per quanto attiene alla procedura dinanzi le   giurisdizioni interne, la Corte nota che i ricorrenti non hanno fornito delle   prove giustificative eccetto che per la somma di 8 milioni di ROL. Per   quanto riguarda la somma versata il 18 agosto 2003, la Corte constata che i   ricorrenti non hanno prodotto la copia del contratto di assistenza giudiziaria   al fine di identificare le procedure interessate. Per quanto attiene alle spese   ed ai costi sostenuti per la procedura dinanzi alla Corte, essa constata che i   ricorrenti non hanno fornito altri giustificativi oltre quelli riguardanti le   spese di traduzione. La Corte nota, inoltre, che i ricorrenti hanno beneficiato   di 850 EUR dal Consiglio d’Europa a fini di assistenza giudiziaria.   114. Alla luce degli elementi in suo possesso e della giurisprudenza in   materia la Corte ritiene ragionevole concedere congiuntamente ai ricorrenti   500 EUR inclusive di ogni spesa, meno la somma di 850 EUR ricevuti a   titolo di assistenza giudiziaria, il che determina una somma di 650 EUR.   C. Interessi moratori   115. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di   mora in base al tasso marginale di interesse della Banca centrale europea   maggiorato di tre punti percentuali.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA SAMOILĂ E CIONCA c. ROMANIA   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,   1. Dichiara la richiesta ricevibile;   2. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 3 della   Convenzione;   3. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 4 della   Convenzione;   4. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 2 della   Convenzione;   5. Ritiene   a) che lo Stato convenuto debba versare ai ricorrenti, entro il termine di   tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in   conformità a quanto sancito dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, le   somme seguenti, da convertire in valuta nazionale dello Stato convenuto   al tasso applicabile alla data della sentenza stessa:   i. 2 000 EUR (duemila euro) a ciascuno dei ricorrenti a titolo di   danno morale;   ii. 650 EUR (seicentocinquanta euro) congiuntamente ad entrambi i   ricorrenti per costi e spese;   iii. ogni altra somma eventualmente dovuta a titolo di imposta;   b) che dal momento dello spirare di tale termine e fino al pagamento,   tale importo sarà maggiorato di un interesse semplice calcolato in base   al tasso corrispondente a quello di interesse ufficiale marginale della   Banca centrale europea applicabile in tale periodo, maggiorato di tre   punti percentuali;   6. Rigetta per il resto la richiesta di equa soddisfazione.   Redatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 4 marzo 2008 in   applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Santiago Quesada   Cancelliere   Josep Casadevall   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

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