33629/06

WyrokETPCz2008-07-08ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD003362906

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za publiczne noszenie czerwonej gwiazdy, symbolu ruchu robotniczego, stanowiło naruszenie jego prawa do wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wyrażania opinii skarżącego, wynikająca z jego skazania za noszenie czerwonej gwiazdy, nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym". Stwierdził, że czerwona gwiazda ma wiele znaczeń, nie tylko totalitarne, i symbolizuje również międzynarodowy ruch robotniczy. W kontekście stabilnej demokracji węgierskiej, braku realnego zagrożenia dla porządku publicznego ze strony partii skarżącego oraz faktu, że skarżący był politykiem wyrażającym swoje poglądy, Trybunał uznał, że zakaz był zbyt szeroki i nieproporcjonalny. Trybunał podkreślił, że ograniczenia wolności wypowiedzi politycznej wymagają "jasnej, pilnej i konkretnej potrzeby społecznej", a jedynie hipotetyczne zagrożenie nie uzasadnia tak daleko idącej ingerencji, zwłaszcza w sferze prawa karnego.
Stan faktyczny
Skarżący, Attila Vajnai, wiceprzewodniczący lewicowej partii politycznej na Węgrzech, 21 lutego 2003 roku podczas legalnej manifestacji w Budapeszcie nosił na kurtce czerwoną pięcioramienną gwiazdę o średnicy pięciu centymetrów, symbol międzynarodowego ruchu robotniczego. Został poproszony przez policję o jej usunięcie, co uczynił. Następnie wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne za publiczne używanie symbolu totalitaryzmu. 11 marca 2004 roku Sąd Rejonowy w Peszcie skazał go za to przestępstwo, warunkowo zawieszając wykonanie kary na rok. Sąd Apelacyjny w Budapeszcie podtrzymał wyrok 16 listopada 2005 roku, po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał się za niewłaściwy do rozpatrzenia pytania prejudycjalnego w tej sprawie.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji; 3. Uznaje, że stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za wszelką szkodę moralną, jaką skarżący mógł ponieść; 4. Zasądza na rzecz skarżącego 2 000 euro tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, płatne w forintach węgierskich; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   VAJNAI c. UNGHERIA   (Ricorso n. 33629/06)   SENTENZA   STRASBURGO   luglio 2008   La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2   della Convenzione. Può subire ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   Nel caso Vajnai c. Ungheria,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una   camera composta da :   Françoise Tulkens, Presidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Işıl Karakaş, giudici,   e Sally Dollé, Cancelliere di Sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 giugno 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 33629/06) diretto contro la   Repubblica Ungherese con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Attila   Vajnai, (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 15 maggio 2006 in virtù   dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).   2. Il ricorrente è rappresentato da Gy. Magyar, avvocato del foro di   Budapest. Il Governo Ungherese (“il Governo”) è rappresentato dal suo   Agente, L. Höltzl, Ministro della Giustizia e dell’Ordine Pubblico.   3. Il ricorrente sostiene che la condanna lui comminata perché ostentava   il simbolo del movimento internazionale dei lavoratori costituisce   un’ingiustificata ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione, in   violazione dell’articolo 10 della Convenzione.   4. Il 24 settembre 2007 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al   Governo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3, essa ha   deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati   congiuntamente.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   5. Il ricorrente è nato il 1963 e risiede a Budapest. I fatti del caso di   specie, come sostenuti dalle parti, possono essere riassunti come segue.   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   6. Il 21 febbraio 2003, il ricorrente, all’epoca dei fatti   Vice-Presidente del Partito del Lavoratori (Munkáspárt) - un partito politico   di sinistra - era relatore ad una legittima manifestazione nel centro di   Budapest. La manifestazione si svolgeva presso l’ex ubicazione di una   statua di Karl Marx, che era stata rimossa dalle autorità. Sulla sua giacca, il   ricorrente indossava una stella rossa a cinque punte (di seguito denominata   “stella rossa”), di cinque centimetri di diametro, quale simbolo del   movimento internazionale dei lavoratori. In applicazione della sezione   269/B (1) del codice penale, una pattuglia di polizia che era presente   invitava il ricorrente a rimuovere la stella, cosa che il ricorrente provvedeva   a fare.   7. Successivamente, veniva intentato nei confronti del ricorrente un   procedimento penale con l’accusa aver indossato in pubblico un simbolo del   totalitarismo. Il 10 marzo 2003 il ricorrente veniva interrogato in qualità di   indagato.   8. In data 11 marzo 2004 il Tribunale distrettuale di Pest condannava il   ricorrente per il reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Il tribunale,   tuttavia, disponeva la sospensione condizionale della pena per la durata di   un anno.   9. Il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d’Appello regionale   di Budapest (Fővárosi Bíróság).   10. Il 24 giugno 2004, questo tribunale decideva di sospendere il   procedimento e di sottoporre il caso alla Corte di giustizia delle Comunità   europee (CGCE) per una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234   del trattato che istituisce la Comunità europea (CE). Il rinvio – pervenuto   alla Corte il 28 luglio 2004 – riguardava l’interpretazione del principio di   non discriminazione quale principio fondamentale del diritto comunitario.   11. Nella ordinanza di rinvio, la Corte d’Appello regionale osservava   che in diversi Stati membri dell’Unione Europea (UE), come ad esempio la   Repubblica Italiana, il simbolo dei partiti di sinistra è la stella rossa o la   falce e il martello. Pertanto, si poneva la questione di stabilire se una   disposizione normativa di uno Stato membro dell’Unione Europea che   vietasse l’uso dei simboli del movimento internazionale del lavoro,   sanzionandolo penalmente fosse discriminatoria quando in un altro Stato   membro il medesimo comportamento non dava luogo ad alcuna sanzione.   12. Il 6 ottobre 2005 la CGCE dichiarava di non avere la competenza per   rispondere alla questione sollevata dalla Corte d’Appello regionale. La parte   rilevante della motivazione recita come segue:   “... 11 Il giudice remittente chiede, in sostanza, se il principio di non   discriminazione, l’art. 6 del TUE, la direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, n. 43, che   attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla   razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22), ovvero gli artt. 10, 11 e 12 della Carta   dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000   (GU C 364, pag. 1), ostino a una disposizione nazionale come l’art. 269/B, n. 1, del   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   Codice penale ungherese, che sanziona l’esibizione del simbolo considerato nel   procedimento principale....   Per contro, la Corte non ha tale competenza se la normativa nazionale non si   colloca nell’ambito del diritto comunitario e l’oggetto della controversia non presenta   alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle   disposizioni del Trattato (v. sentenza Kremzow, cit., punti 15 e 16).   Ebbene, il caso del sig. Vajnai non presenta alcun elemento di collegamento con   una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato e la normativa   ungherese applicata nel procedimento principale non si colloca nell’ambito del diritto   comunitario.   Alla luce di ciò si deve constatare, sul fondamento dell’art. 92, n. 1, del suo   regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere   alla questione sottopostale dal Fővárosi Bíróság.”   13. Il 16 novembre 2005 la Corte d’Appello regionale di Budapest ha   confermato la condanna del ricorrente.   II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE   14. La Costituzione, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:   Articolo 2   “(1) La Repubblica d’Ungheria è uno Stato di diritto indipendente e democratico...   (3) Nessuno può svolgere attività volte all’acquisizione o all’esercizio del potere con   mezzi violenti o al suo esclusivo possesso...”   Articolo 61   “(1) Nella Repubblica d’Ungheria ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la   propria opinione, e, inoltre, ha il diritto di accedere alle informazioni di interesse   pubblico e di diffonderle.”   15. Il Codice penale, come in vigore all’epoca dei fatti, nelle sue parti   pertinenti, recitava come segue:   Misure (Az intézkedések)   Sospensione condizionale della pena (Próbára bocsátás)   Sezione 72   “(1) In caso di contravvenzione (vétség) o di delitto (bűntett) punibile con la   reclusione fino a un massimo di tre anni, il giudice può rinviare l’esecuzione della   pena con sospensione condizionale, se è presumibile con buona ragione che   l’obiettivo della sanzione possa essere raggiunto anche in questo modo.”   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   Sezione 73   “(2) La sospensione condizionale deve essere revocata e la pena deve essere   eseguita se ... la persona condannata con sospensione condizionale della pena riporti   condanna per un reato commesso durante il periodo di sospensione ...”   Crimini contro lo Stato   Sezione 139 – Mutamento violento dell’ordine costituzionale   “(1) Chiunque compie atti diretti a mutare l’ordine costituzionale della Repubblica   d’Ungheria, mediante violenza o con la minaccia della violenza - in particolare, con   l’uso di forze armate - commette un delitto...”   Crimini contro la tranquillità pubblica   Sezione 269 – Istigazione contro una comunità   “Chiunque inciti, in pubblico, istighi all’odio contro   a) la nazione ungherese, o   b) una comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa o particolari gruppi della   popolazione   commette un delitto ...”   Sezione 269/B – Utilizzo di simboli del totalitarismo   “(1) Chiunque (a) diffonda, (b) usi in pubblico o (c) esibisca un svastica, un   distintivo delle SS, una freccia a croce, il simbolo della falce e martello o una stella   rossa, o un simbolo raffigurante uno qualsiasi di questi, commette una   contravvenzione – salvo che non sia configurabile un reato più grave – e deve essere   condannato ad un’ammenda (pénzbüntetés).   (2) La condotta di cui al paragrafo (1) non è punibile, se realizzata a fini di   istruzione, scienza, arte o al fine di fornire informazioni sulla storia o sugli   avvenimenti contemporanei.   (3) I paragrafi (1) e (2) non si applicano alle insegne degli Stati che sono al potere.”   16. Il Codice di procedura penale recita come segue:   Sezione 406   “(1) La revisione del procedimento può essere disposta a favore dell’imputato se: ...   b) un’istituzione a difesa dei diritti umani, istituita in base ad un trattato   internazionale, ha stabilito che lo svolgimento del procedimento o la decisione finale   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   del giudice abbia violato una disposizione di un trattato internazionale promulgata da   un atto, a condizione che la Repubblica d’Ungheria abbia riconosciuto la giurisdizione   internazionale dell’organizzazione a difesa dei diritti umani e che la violazione possa   essere sanata attraverso revisione ...”   17. La decisione n. 14/2000 (V. 12.) della Corte Costituzionale, in   merito alla costituzionalità della sezione 269/B del codice penale, contiene i   seguenti passaggi:   “[...N]on solo tali simboli del totalitarismo rappresentano regimi totalitari che   l’intera nazione ha conosciuto e per i quali ha patito, ma fin dall’inizio nella   legislazione della Repubblica d’Ungheria si è pensato che gli illeciti commessi da   siffatti regimi dovessero essere trattati insieme...   La Corte costituzionale ha espressamente confermato nelle sue decisioni ... che   nessuna questione di costituzionalità può essere sollevata contro la parità di   trattamento e la comune regolamentazione di tali regimi totalitari...   Nei decenni precedenti alla trasformazione democratica, solamente la diffusione dei   simboli fascisti e della freccia-crociata era stata perseguita ... Al tempo stesso,   comprensibilmente in base alla natura del regime politico al potere, l’uso di simboli   rappresentanti le idee comuniste non era stato punito; al contrario, essi venivano   protetti dal diritto penale. In proposito, la legge, dunque, ha provveduto ad eliminare   la precedente ingiustificata distinzione operata rispetto ai simboli del totalitarismo...   La Convenzione (la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo)   riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di   ciò che può essere considerato un’ingerenza “necessaria in una società democratica”   (Barfod, 1989; Markt Intern, 1989; Chorherr, 1993; Casado Coca, 1994; Jacubowski,   1994). ...   In diverse sue prime decisioni, la Corte costituzionale ha incluso la situazione   storica come un fattore rilevante in funzione della revisione costituzionale...   Nelle sue decisioni fino ad ora, la Corte costituzionale ha costantemente preso in   considerazione le circostanze storiche (molto spesso il cambiamento del regime   politico è valutato come un dato di fatto), riconoscendo che tali circostanze possono   richiedere qualche restrizione ai diritti fondamentali, ma non ha mai tollerato alcuna   deroga ai requisiti di costituzionalità in base al semplice fatto che il regime politico   fosse mutato...   La Corte costituzionale ricorda che anche la giurisprudenza della Corte europea dei   diritti dell’uomo tiene conto delle specificità storiche passate e presenti dello Stato   convenuto quando valuta il fine consentito e la necessità di limitare la libertà di   espressione.   Nel caso Rekvényi c. Ungheria riguardo alla restrizione delle attività politiche e alla   libertà del dibattito politico degli agenti di polizia, la Corte ha adottato la sentenza del   maggio 1999 in cui afferma che l’obiettivo di sorvegliare che il ruolo cruciale della   polizia nella società non venga compromesso a causa dell’erosione della neutralità   politica dei suoi funzionari si concilia con i principi democratici. Tale obiettivo ha   speciale significato storico in Ungheria a causa della precedente esperienze di tale   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   paese con un regime totalitario che si fondava in gran parte sul diretto sostegno delle   forze di polizia al partito al governo’...   Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, il comportamento capace   di mettere in pericolo la pace pubblica ed offendere la dignità delle comunità può   essere oggetto di repressione penale, nella misura in cui questo non sia espressamente   diretto contro una particolare e definita persona; in teoria, non vi è nessun altro   strumento – meno afflittivo – a disposizione per raggiungere l’obiettivo desiderato che   non sia la sanzione penale...   Lo Stato democratico di diritto è strettamente connesso al mantenimento e al   funzionamento dell’ordine costituzionale ... La Costituzione non è priva di valori, ma   ha un insieme di valori. Esprimere pareri in contrasto con i valori costituzionali non è   un comportamento tutelato dall’articolo 61 della Costituzione…   La Costituzione afferisce ad uno Stato democratico di diritto e, pertanto, il   costituente ha preso in considerazione la democrazia, il pluralismo e la dignità umana   quali valori costituzionali meritevoli di tutela; allo stesso tempo, è incostituzionale   qualsiasi attività diretta alla acquisizione o all’esercizio con la forza del potere   pubblico, o al possesso esclusivo dello stesso (articolo 2 § 3). La sezione 269/B   sanziona la distribuzione, l’utilizzo di fronte ad un vasto pubblico, la raccolta e   l’esibizione in pubblico dei simboli che sono stati utilizzati da regimi politici   dittatoriali; tali regimi hanno perpetrato atti illeciti di massa e violato i diritti umani   fondamentali. Tutti questi simboli rappresentano il dispotismo dello Stato,   simboleggiando idee politiche negative realizzate nella storia dell’Ungheria durante il   20° secolo, espressamente vietate dall’articolo 2 § 3 della Costituzione e avverso le   cui attività sussiste in capo ad ognuno un obbligo di resistenza...   L’utilizzo dei simboli così come proibito dalla sezione 269/B del codice penale può   causare un sentimento di paura o di minaccia sulla base dell’esperienza concreta delle   persone – comprese le loro varie comunità – che hanno subito un torto in passato, in   quanto tali simboli rappresentano il rischio di veder ripetersi tali atti inumani in   relazione con le rispettive idee totalitarie.   Secondo il parere della Corte costituzionale, se – in aggiunta all’oggetto così   tutelato da parte della legge penale – la tutela di altri valori costituzionali non può   essere ottenuta con altri mezzi, la tutela della legge penale in sé non è considerata   sproporzionata, a condizione che sia necessario predisporre una tutela contro l’uso di   tali simboli. Se sia o meno necessario disporre tale tutela in una società democratica   dipende dalla natura della restrizione, dal suo contesto sociale e storico e dal suo   impatto sulle persone colpite.   Sulla base di quanto sopra, nel caso di specie, la legge in esame ha lo scopo di   tutelare altri valori costituzionali, ulteriori rispetto a quelli protetti dalla legge penale.   Tali valori sono la natura democratica dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 § 1   della Costituzione, il divieto di cui all’articolo 2 § 3, così come il requisito di cui   all’articolo 70/A della Costituzione, che afferma che tutte le persone devono essere   trattate dalla legge come persone di pari dignità...   Consentire un utilizzo libero, aperto e pubblico dei simboli in questione, nella   presente situazione storica, offenderebbe gravemente tutte le persone impegnate per la   democrazia, che rispettano la dignità umana delle persone e, di conseguenza,   condannano le ideologie di odio e di aggressione, e offenderebbe in particolare coloro   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   che sono stati perseguitati dal nazismo e dal comunismo. In Ungheria, i ricordi di   entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati, così come i torti commessi   sotto tali simboli, sono ancora vivi nella consapevolezza del pubblico e nelle comunità   di coloro che sono sopravvissuti alla persecuzione; queste cose non sono state   dimenticate. Le persone che hanno sofferto gravemente e i loro parenti vivono tra di   noi. L’uso di tali simboli ricorda il passato recente, insieme con le minacce di quel   tempo, le sofferenze disumane, le deportazioni e le ideologie di morte.   Secondo il parere della Corte costituzionale, si ha di certo un provvedimento   finalizzato alla tutela della società democratica – e quindi non incostituzionale – se   nella presente situazione storica, lo Stato decide di vietare alcune condotte contrarie   alla democrazia, collegate all’uso di particolari simboli dei regimi totalitari: la loro   diffusione, il loro utilizzo di fronte a un vasto pubblico riunito e la pubblica   esibizione...   Sebbene la scelta costituzionale di sanzionare penalmente la violazione di valori   protetti dalla legge – vale a dire la pace pubblica e la dignità delle comunità connesse   ai valori della democrazia, indipendentemente l’uno dall’altro – potrebbe condurre   anche ad una conclusione diversa, tuttavia, dal momento che l’utilizzo di simboli   espressione del totalitarismo viola entrambi i valori, in modo congiunto e   contemporaneamente, vi è un effetto aggiuntivo e sinergico rafforzato dall’impatto   attuale dei recenti avvenimenti storici.   La Corte costituzionale ritiene che l’esperienza storica dell’Ungheria e la minaccia   ai valori costituzionali che minacciano la società ungherese, e che si trovano riflesse   nella possibilità di pubblicizzare attività fondate sulle ideologie dei regimi passati,   giustificano in modo convincente, oggettivo e ragionevole il divieto di tali attività e   l’uso della legge penale per combatterle. La restrizione alla libertà di espressione che   si ritrova nella sezione 269/B § 1 del codice penale, alla luce del presupposto storico,   è considerata come una risposta ad un bisogno sociale imperativo.   Secondo la Corte costituzionale, nella presente situazione storica, non vi è alcun   efficace strumento giuridico diverso dagli strumenti della legge penale e della   sanzione penale (ultima ratio) contro l’utilizzo dei simboli specificati nella sezione   269/B § 1, perché i soggetti che commettono il reato e, in particolare, le tre specifiche   tipologie di condotta previste per la commissione del reato, richiedono una restrizione   volta alla protezione delle finalità rappresentate dai valori costituzionali. In un altro   paese con una simile esperienza storica, il codice penale allo stesso modo considera   reato, in grado di mettere in pericolo lo Stato democratico di diritto, l’utilizzo di   simboli (bandiere, distintivi, divise, slogan e forme di saluto) di organizzazioni   contrarie alla Costituzione [Strafgesetzbuch (StGB) vom 15. Mai 1871 (RGBl. S. 127)   in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I, 3322) §   86a.]...   Non è vietato dalla legge produrre, acquisire, conservare, importare, esportare o   addirittura utilizzare tali simboli a condizione che non sia fatto di fronte ad un vasto   pubblico riunito. Ci sono solo tre specifiche tipologie di condotta considerate dalla   legge come contrarie ai valori della Stato democratico di diritto (la distribuzione,   l’utilizzo di fronte ad un vasto pubblico riunito e l’esibizione pubblica), a causa della   tendenza di tali comportamenti non solo ad “insultare o causare ansia o stupore” nel   pubblico, ma anche a creare una precisa paura o minaccia riflettendo l’identificazione   con ideologie detestate e l’intenzione di propagare apertamente tali ideologie. Tale   condotta può offendere l’intera società democratica, in particolare la dignità umana   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   dei principali gruppi e comunità che hanno subito i crimini più gravi, commessi in   nome di entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati...   Sulla base di quanto detto sopra, la Corte costituzionale è dell’opinione che la   restrizione di cui alla sezione 269/B § 1 del codice penale non è sproporzionata   rispetto all’importanza degli obiettivi protetti, mentre la portata e la sanzione della   restrizione sono qualificati come lo strumento potenzialmente meno grave. Pertanto,   la limitazione del diritto fondamentale definita nella data disposizione del codice   penale è conforme al requisito della proporzionalità...”   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA   CONVENZIONE   18. Il ricorrente lamenta che il fatto di essere stato perseguito per aver   ostentato il simbolo della stella rossa ha violato il suo diritto alla libertà di   espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione, che recita come   segue:   “1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà   d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi   possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche ...   2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere   sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla   legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica ... alla difesa   dell’ordine ... [o] ... alla protezione dei ... diritti altrui ...”   19. Il Governo si oppone a tale tesi.   A. Sulla ricevibilità   20. Il Governo ha affermato che la domanda è incompatibile ratione   materiae con le disposizioni della Convenzione, alla luce dell’articolo 17   che prevede quanto segue:   “Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso   di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività   o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella   presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di   quelle previste dalla stessa Convenzione.”   21. Il Governo rinvia alla giurisprudenza delle istituzioni della   Convenzione, compresa la decisione della Corte in Garaudy c. Francia   (decisione del 24 giugno 2003, n. 65831/01, CEDU 2003-IX (estratti)). Esso   Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   ricorda che, quando il diritto alla libertà di espressione è stato invocato dai   ricorrenti per giustificare la pubblicazione di testi che violavano lo spirito   della Convenzione ed i valori essenziali della democrazia, la Commissione   europea dei diritti dell’uomo ha sempre fatto ricorso all’articolo 17, della   Convenzione, sia direttamente che indirettamente, nel respingere i loro   argomenti e nel dichiarare irricevibili i loro ricorsi (v. ad esempio, J.   Glimmerveen e J. Hagenbeek c. Paesi Bassi, nn. 8348/78 e 8406/78 (ricorsi   riuniti), decisione della Commissione del 11 Ottobre 1979, Decisions and   Reports (DR) 18, p. 187; Pierre Marais c. Francia, n. 31159/96, decisione   della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86, p. 184.). Secondo il   Governo, inoltre, la Corte avrebbe confermato siffatto approccio nella sua   giurisprudenza successiva (Lehideux e Isorni c. Francia, sentenza del 23   settembre 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII, § § 47 e   53). Ancora, il Governo fa presente che, in un caso riguardante l’articolo 11   (W.P. ed altri c. Polonia, decisione del 2 settembre 2004, n. 42264/98,   Reports 2004-VII), la Corte ha osservato che “lo scopo generale   dell’articolo 17 è quello di impedire che gruppi totalitari sfruttino nel loro   stesso interesse i principi enunciati dalla Convenzione”. Analoghe   conclusioni sono state raggiunte, secondo il Governo, nei casi di Norwood   c. Regno Unito (decisione del 16 novembre 2004, n. 23131/03, Reports   - VII) e Witzsch c. Germania (decisione del 13 dicembre 2005, n.   7485/03).   22. Siccome, a parere del Governo, la stella rossa simboleggia idee   totalitarie e comportamenti contrari ai valori sottostanti alla Convenzione,   esso sostiene che indossarla – condotta sprezzante delle vittime del regime   comunista – significa giustificare una politica finalizzata alla distruzione dei   diritti e delle libertà propri della Convenzione. Sebbene, i casi sopra citati   riguardino in modo specifico la manifestazione di idee di stampo razzista e   antisemita riconducibili al nazismo, ideologia totalitaria, tuttavia il Governo   ritiene che tutte le ideologie di natura totalitaria (compreso il bolscevismo   simboleggiato dalla stella rossa) devono essere trattate su di un piano di   parità, e la loro espressione deve quindi essere esclusa dalla tutela di cui   all’articolo 10.   23. Il ricorrente non ha formulato alcun commento su questo punto.   24. La Corte ritiene che il presente ricorso debba essere distinto da quelli   invocati dal Governo. Essa osserva che, in particolare in Garaudy c.   Francia (op. cit.) e Lehideux e Isorni c. Francia (op. cit.), la posta in gioco   consisteva nella giustificazione di politiche filo-naziste. Di conseguenza, la   constatazione da parte della Corte di un abuso ai sensi dell’articolo 17,   risiedeva nel fatto che l’articolo 10 era stato invocato da parte di gruppi che   perseguivano finalità totalitarie.   25. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato sostenuto dal Governo che il   ricorrente abbia espresso disprezzo per le vittime di un regime totalitario   (cfr., a contrario, Witzsch c. Germania (op. cit.)) o abbia fatto parte di un     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   gruppo con ambizioni totalitarie. Né gli elementi contenuti nel fascicolo di   causa supportano una tale conclusione. Il ricorrente era, all’epoca dei fatti,   un funzionario di un partito politico di sinistra e indossava la contestata   stella rossa in una sua legittima manifestazione. In tali circostanze, la Corte   non può concludere che l’esibizione di tale simbolo fosse finalizzata a   giustificare o propagare l’oppressione totalitaria al servizio di “gruppi   totalitari”. Si trattava semplicemente del simbolo di un legittimo movimento   politico di sinistra. Contrariamente ai casi sopra citati, la forma di   espressione sanzionata nel caso di specie, era del tutto estranea alla   propaganda razzista.   26. Ne consegue che, secondo la Corte, il ricorso non costituisce un   abuso del diritto di petizione per le finalità di cui all’articolo 17 della   Convenzione. Pertanto, non è incompatibile ratione materiae con le   disposizioni della Convenzione, ai sensi dell’articolo 35 § 3 della   Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun   altro motivo di irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la   ricevibilità.   B. Sul merito   1. Sull’esistenza di una ingerenza   27. Il ricorrente sottolinea che i tribunali interni lo hanno ritenuto   colpevole del reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Anche se è   vero che con la sospensione condizionale del periodo di un anno le corti   ungheresi hanno evitato di sottoporlo ad una sanzione penale, a suo avviso   resta fuor d’ogni dubbio, posto che è stata accertata la sua responsabilità   penale, che si sia verificata un’ingerenza alla sua libertà di espressione.   28. Il Governo ribatte sostenendo che, anche a voler supporre che la   condanna del ricorrente abbia costituito un’ingerenza nella sua libertà di   espressione, tale ingerenza è stata giustificata ai sensi del paragrafo 2   dell’articolo 10.   29. La Corte ritiene che la sanzione penale in questione costituisce   un’ingerenza al godimento da parte del ricorrente dei diritti sanciti   dall’articolo 10 § 1 della Convenzione. La Corte ribadisce, inoltre, che una   simile ingerenza viola la Convenzione qualora essa non soddisfi i requisiti   di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10. Occorre pertanto verificare se tale   ingerenza sia “prevista dalla legge”, se persegue uno o più degli scopi   legittimi enunciati in tale paragrafo e se essa sia “necessaria in una società   democratica” per il raggiungimento di tali scopi.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   2. “Prevista dalla legge”   30. Il Governo ha ribadito la posizione della Corte costituzionale   secondo la quale la restrizione all’utilizzo di simboli del totalitarismo è stata   prescritta dalla legge, e precisamente da una legge del Parlamento   sufficientemente chiara e che soddisfaceva i requisiti di prevedibilità.   31. La Corte rileva che la questione non è stata oggetto di controversia   tra le parti. Può, pertanto, considerarsi accertato che l’ingerenza sia   prescritta dalla legge.   3. Lo scopo legittimo   a. Argomenti del ricorrente   32. Il ricorrente fa notare che quasi più di due decenni sono trascorsi da   quando l’Ungheria è passata da un regime totalitario ad una società   democratica. L’Ungheria è divenuta uno Stato membro del Consiglio   d’Europa,   dell’Organizzazione   del   Trattato   Nord   Atlantico,   dell’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo e   dell’Unione europea. Il paese è una democrazia stabile, in cui si sono svolte   cinque elezioni generali di tipo pluripartitico a partire dal 1990. Il partito di   sinistra cui appartiene il ricorrente non è mai stato accusato di aver tentato   di rovesciare il Governo. Esso ha partecipato a tutte queste elezioni, ma non   ha mai superato la soglia richiesta per ottenere un seggio in Parlamento.   Secondo il ricorrente il Governo non ha mai sostenuto che il ricorrente   stesso, il suo partito o la sua ideologia minaccino il regime politico   democratico del paese. In presenza di tali circostanze, è poco chiaro quale   sia lo scopo legittimo che sarebbe perseguito con l’istituzione di un   procedimento penale nei confronti del ricorrente per aver esibito una stella   rossa ad un evento politico.   b. Argomenti del Governo   33. Il Governo sostiene che la disposizione oggetto di contestazione è   stata inserita nel codice penale perché le dittature del ventesimo secolo   hanno causato molte sofferenze al popolo ungherese. La vista dei simboli   legati alle dittature creano sentimenti di disagio, paura o indignazione in   molti cittadini, e in alcuni casi rappresentano una violazione dei diritti dei   defunti. Indossare i simboli di una dittatura monopartitica in pubblico   equivale, nell’opinione del Governo, alla negazione stessa dello Stato di   diritto, e deve essere inteso come una manifestazione contraria alla   democrazia pluralista. In linea con la posizione della Corte costituzionale in   materia, il Governo ritiene pertanto, che la misura in questione persegua   legittime finalità di prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   c. La valutazione della Corte   34. La Corte ritiene che l’ingerenza in questione possa essere   considerata come finalizzata a perseguire il legittimo scopo di prevenzione   dei disordini e di tutela dei diritti altrui.   4. “Necessaria in una società democratica”   a. Argomenti del ricorrente   35. Il ricorrente ritiene che vi sia una profonda differenza tra le ideologie   fasciste e comuniste e che, in ogni caso, la stella rossa non possa essere   associata esclusivamente con la “dittatura comunista”. Nel movimento   internazionale dei lavoratori, la stella rossa – talvolta intesa come   rappresentante le cinque dita della mano di un lavoratore o i cinque   continenti – è stata considerata sin dal diciannovesimo secolo come un   simbolo della lotta per la giustizia sociale, la liberazione dei lavoratori, la   libertà del popolo e, in generale, del socialismo in senso lato.   36. Inoltre, nel 1945 l’Ungheria ed altri paesi del vecchio blocco   orientale vennero liberati dall’oppressione nazista da soldati sovietici che   indossavano la stella rossa. Per molte persone in questi paesi, la stella rossa   è stata associata con l’idea di anti-fascismo e di libertà dal totalitarismo di   destra. Tra l’altro, tale simbolo è stato adottato sin dall’inizio del ventesimo   secolo dagli intellettuali progressisti al fine di realizzare la ricostruzione e la   modernizzazione dell’Ungheria.   37. Il ricorrente riconosce che, prima del passaggio alla democrazia in   Europa centrale e orientale, gravi reati furono commessi dalle forze di   sicurezza dei regimi totalitari, i cui simboli ufficiali includevano la stella   rossa. Queste violazioni dei diritti umani non possono, tuttavia, screditare   l’ideologia del comunismo in quanto tale, né tantomeno mettere in   discussione i valori politici simboleggiati dalla stella rossa.   38. Il ricorrente richiama l’attenzione sul fatto che, a differenza della   propaganda fascista (si veda, inter alia, l’articolo 4 del Trattato di Pace di   Parigi del 1947 con l’Ungheria – Volume 41 UNTS 135), la promozione del   comunismo non è mai stata vietata dagli strumenti del diritto internazionale.   La stella rossa è stata intesa come rappresentante diversi movimenti ed idee   di sinistra e può essere liberamente esibita nella maggior parte dei paesi   europei. In realtà, l’Ungheria è l’unico Stato contraente in cui la sua   esibizione pubblica è un reato penale.   39. Infine, il ricorrente sottolinea che il Governo non ha dimostrato   l’esistenza di un “bisogno sociale imperativo” tale da richiedere un divieto   generale sulla pubblica esibizione di questo simbolo. A suo avviso, sembra   improbabile che la stabilità della democrazia pluralistica dell’Ungheria   possa risultare compromessa dall’utilizzo da parte sua di un logo politico,   volto ad esprimere un’affinità ideologica ed un’identità politica. Al     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   contrario, il divieto generale di utilizzare la stella rossa come simbolo   politico costituirebbe un indebolimento del pluralismo dal momento che   impedirebbe a lui e ad altri politici di sinistra di esprimere liberamente le   loro opinioni politiche.   b. Argomenti del Governo   40. Il Governo sostiene che in Ungheria la stella rossa non è stata solo il   simbolo del movimento internazionale dei lavoratori, come sostenuto dal   ricorrente. La storia recente in Ungheria ha modificato il suo significato fino   a farla diventare il simbolo di un regime totalitario caratterizzato da   ideologie e pratiche che avevano giustificato le violazioni di massa dei   diritti umani e la presa violenta del potere. Indossare questo simbolo in   pubblico significa identificarsi, con l’intenzione di propagarle, con le   ideologie di natura totalitaria che hanno caratterizzato le dittature   comuniste.   41. Il Governo desidera attirare l’attenzione sulle conclusioni della Corte   costituzionale secondo cui la restrizione in questione, avuto riguardo   all’esperienza storica della società ungherese, costituisce una risposta ad un   “bisogno sociale imperativo”, volta al perseguimento degli scopi legittimi di   prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui. Similmente la stessa   Corte costituzionale ha accertato che questi scopi non possono essere   realizzati con mezzi meno severi rispetto a quelli del diritto penale. Inoltre,   essa ha ritenuto che la restrizione sia proporzionata agli scopi perseguiti, in   quanto tale limitazione è di portata limitata, e si applica solo ad alcune e ben   definite forme di utilizzo pubblico di tali simboli, che comportavano   l’intenzione di propagare le ideologie totalitarie da essi rappresentate e   l’identificazione con esse. Il Governo evidenzia come l’utilizzo di tali   simboli per scopi scientifici, artistici, educativi o informativi non sia vietato.   42. Il Governo ha anche affermato che il reato in questione non è stato   qualificato come un delitto (bűntett), ma solo come una contravvenzione   (vétség), punibile con un’ammenda (pénzbüntetés), che è la sanzione meno   grave nel diritto penale ungherese. Inoltre, il Governo evidenzia che al   ricorrente è stata concessa la sospensione condizionale della pena, che non è   una sanzione (büntetés), ma una 'misura' (intézkedés).   c. La valutazione della Corte   i. Principi generali   43. La verifica del carattere “necessario in una società democratica”   dell’ingerenza in questione richiede alla Corte di verificare se essa risponda   ad un “bisogno sociale imperativo”. Gli Stati contraenti godono di un certo   margine di discrezionalità per valutare l’esistenza di un tale bisogno, ma tale   margine va di pari passo con un controllo europeo concernente al tempo   stesso la legge e le decisioni che la applicano, anche quando queste     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   promanino da una giurisdizione indipendente. Alla Corte è pertanto   demandato il compito di decidere in modo definitivo se una “restrizione” sia   conciliabile con la libertà di espressione così come tutelata dall’articolo 10   (si veda, tra molte altre, Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU   2003-V; Association Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).   44. Il compito della Corte, nell’esercizio della sua funzione di controllo,   non è quello di prendere il posto dei competenti giudici nazionali ma   piuttosto di controllare, sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 10, le   decisioni adottate in base al loro potere discrezionale (si veda Fressoz e   Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I).   45. In particolare, la Corte deve determinare se i motivi invocati dai   giudici nazionali per giustificare l’ingerenza siano “pertinenti e sufficienti”,   se la misura adottata sia “proporzionata agli scopi legittimi perseguiti” (si   veda Chauvy ed Altri c. Francia n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In tal   modo, la Corte deve accertare che le autorità nazionali, basandosi su di   un’accettabile valutazione dei fatti pertinenti, abbiano applicato norme che   siano conformi ai principi enunciati dall’articolo 10 (si veda, tra molte altre,   Zana c. Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, Reports 1997-VII, pp.   2547-48, § 51).   46. La Corte ricorda, inoltre, che la libertà d’espressione, così come   assicurata al paragrafo 1 dell’articolo 10, costituisce uno dei fondamenti   essenziali di ogni società democratica e una delle condizioni indefettibili del   suo progresso e della crescita personale di ciascuno. Nell’ambito di   applicazione del paragrafo 2 rientrano non solo le “informazioni” o le   “idee” accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche   quelle che offendono, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo,   la tolleranza e lo spirito d’apertura, senza i quali non c’è “società   democratica” (si veda, tra molte altre, Oberschlick c. Austria (n. 1), sentenza   del 23 maggio 1991, Serie A n. 204, § 57, e Nilsen e Johnsen c. Norvegia   [GC], n. 23118/93, § 43, CEDU 1999-VIII). Sebbene la libertà di   espressione possa essere oggetto di eccezioni, esse “devono essere   interpretate in maniera restrittiva” e “la necessità di eventuali restrizioni   deve essere stabilita in maniera convincente” (si veda, ad esempio, The   Observer e The Guardian c. Regno Unito, sentenza del 26 novembre 1991,   serie A n. 216, pp. 29-30, § 59).   47. La Corte sottolinea, ancora, che vi è poco spazio ai sensi   dell’articolo 10 § 2 della Convenzione per le restrizioni aventi ad oggetto le   orazioni politiche o il dibattito su questioni di pubblico interesse (si veda   Feldek c. Slovacchia, n. 29032/95, § 74, CEDU 2001-VIII; Sürek c. Turchia   (n. 1) [GC], n. 26682/95, § 61, CEDU 1999-IV). Nel caso di specie, la   decisione del ricorrente di indossare una stella rossa in pubblico deve essere   considerata come il suo modo di esprimere le sue opinioni politiche.   L’ostentazione di simboli nell’abbigliamento ricade dunque, nell’ambito   d’applicazione dell’articolo 10.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   ii. Applicazione di tali principi al caso di specie   48. Innanzitutto, la Corte ricorda il caso di Rekvényi c. Ungheria ([GC],   n. 25390/94, § § 44-50, CEDU 1999-III), che aveva ad oggetto, in materia   di libertà di espressione, una restrizione relativa a taluni diritti politici di   agenti di polizia ungheresi. In quel caso, tali restrizioni sono state   considerate compatibili con l’articolo 10 della Convenzione, essenzialmente   per il fatto che esse riguardavano membri delle forze armate che – nelle   specifiche circostanze di transizione verso la democrazia – hanno svolto un   ruolo cruciale a sostegno del pluralismo, ma avrebbero potuto parimenti   minarlo se avessero perso la loro neutralità. La Corte ha ritenuto che   l’ingerenza in questione rientrasse nel margine di discrezionalità delle   autorità nazionali, in quanto esse avevano posto la dovuta considerazione   dell’esperienza storica ungherese alla base della restrizione in questione.   49. Tuttavia, la Corte constata che le circostanze della fattispecie in   esame devono essere distinte da quel caso per almeno due aspetti. In primo   luogo, il Sig. Vajnai era un politico che non partecipava all’esercizio del   potere conferito dal diritto pubblico, mentre il Sig. Rekvényi era un   funzionario di polizia. In secondo luogo, quasi due decenni sono trascorsi   dal passaggio dell’Ungheria al pluralismo e il paese ha dimostrato di essere   una democrazia stabile (si veda, a tal proposito Sidabras e Džiautas c.   Lituania, nn. 55480/00 e 59330/00, § 49, CEDU 2004 -- VIII; Rainys e   Gasparavičius c. Lituania, nn. 70665/01 e 74345/01, § 36, 7 aprile 2005).   L’Ungheria è diventata uno Stato membro dell’Unione europea, dopo la sua   piena integrazione nel sistema di valori del Consiglio d’Europa e della   Convenzione. Inoltre, non vi è alcun segnale che suggerisca l’esistenza di   un pericolo reale ed attuale di alcun movimento politico o partito per la   restaurazione della dittatura comunista. Il Governo non ha dimostrato   nemmeno l’esistenza di una simile minaccia prima dell’entrata in vigore del   divieto in questione.   50. La Corte inoltre nota che la tesi della Corte Costituzionale, ripresa   dal Governo, e che riguarda l’ampio ambito d’applicazione del margine di   discrezionalità di cui godono gli Stati membri in questo settore. Tuttavia,   occorre sottolineare che nessuno dei casi citati dalla Corte costituzionale   (Barfod c. Danimarca, sentenza del 22 febbraio 1989, serie A n. 149; Markt   intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania, sentenza del 20   novembre 1989 , Serie A n. 165; Chorherr c. Austria, sentenza del 25   agosto 1993, serie A n. 266-B; Casado Coca c. Spagna, sentenza del 24   febbraio 1994, serie A n. 285-A; Jacubowski c. Germania, sentenza del 23   giugno 1994, serie A n. 291-A) aveva ad oggetto la particolare questione   dell’ampiezza della discrezionalità dello Stato nel limitare la libertà di   espressione dei politici.   51. Secondo il parere della Corte, quando la libertà di espressione è   esercitata nell’ambito di un’orazione politica - come nel caso di specie - le   limitazioni sono giustificate solo nella misura in cui esista un bisogno     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   sociale chiaro, imperativo e specifico. Di conseguenza, la massima cautela   deve essere osservata in applicazione di qualsiasi restrizione, in particolare   quando il caso coinvolga simboli che hanno molteplici significati. In tali   situazioni, la Corte percepisce il rischio che un divieto indiscriminato in   merito a tali simboli possa anche comportare la limitazione del loro utilizzo   in contesti in cui nessuna restrizione sarebbe giustificata.   52. La Corte è perfettamente consapevole del fatto che le note violazioni   di massa dei diritti umani commesse durante il comunismo hanno screditato   il valore simbolico della stella rossa. Tuttavia, secondo il parere della Corte,   essa non può essere intesa come rappresentare esclusivamente il regime   totalitario comunista, così come il Governo ha implicitamente ritenuto (si   veda il paragrafo 40, supra). È chiaro che questa stella simboleggia anche il   movimento internazionale dei lavoratori, che lottano per una società più   equa, così come alcuni legittimi partiti politici attivi in diversi Stati membri.   53. Inoltre, la Corte rileva che il Governo non ha dimostrato che   indossare la stella rossa comporti esclusivamente un’identificazione con le   idee totalitarie, soprattutto alla luce del fatto che il ricorrente lo ha fatto ad   una manifestazione pacifica, legalmente organizzata, nella sua qualità di   vice-presidente di un partito politico di sinistra, senza alcuna intenzione di   partecipare alla vita politica ungherese in spregio dello Stato di diritto. In   tale contesto, la Corte sottolinea che è solo da un attento esame del contesto   in cui le parole offensive si inseriscono che si può tracciare una distinzione   significativa tra il linguaggio semplicemente scioccante ed offensivo – che   ricade nell’ambito di tutela dell’articolo 10 – e quello che deve essere   privato del diritto di essere tollerato in una società democratica.   54. La Corte ritiene pertanto che il divieto in questione sia troppo ampio   in considerazione dei molteplici significati della stella rossa. Il divieto può   giungere ad includere attività ed idee che appartengono chiaramente a quelle   tutelate dall’articolo 10, e non c’è modo soddisfacente per scindere i diversi   significati del simbolo incriminato. Ed invero, la legislazione ungherese   rilevante non tenta di fare ciò. Inoltre, anche se tali distinzioni fossero   realmente esistite, ne sarebbero potute derivare una serie di incertezze   implicanti un effetto negativo sulla libertà di espressione nonché l’auto-   censura.   55. Per quanto riguarda l’obiettivo dichiarato dal Governo relativo alla   necessità di prevenire i disordini, la Corte osserva che il Governo non ha   fatto riferimento ad alcun caso in cui fosse sorto in Ungheria un concreto o   addirittura remoto pericolo di disordine provocato dalla pubblica esibizione   della stella rossa. Secondo l’opinione della Corte, il contenimento di un   pericolo meramente ipotetico, come misura preventiva per la tutela della   democrazia, non può essere qualificato alla stregua di un “bisogno sociale   imperativo”. In ogni caso, a parte il divieto in questione, vi sono un certo   numero di reati sanzionati dalla legge ungherese che mirano a reprimere i     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   disordini, anche se essi dovessero essere provocati mediante l’utilizzo della   stella rossa (si veda il paragrafo 15, supra).   56. Per quanto riguarda il legame tra il divieto di ostentare la stella rossa   e l’ideologia totalitaria offensiva sottostante tale simbolo, la Corte sottolinea   che, per quanto fastidiosa possa essere la potenziale diffusione di tale   ideologia, ciò non può essere l’unico motivo tale da giustificarne una   limitazione a mezzo di sanzione penale. Non è possibile, in effetti,   equiparare alla propaganda pericolosa un simbolo che poteva avere diversi   significati nel contesto del caso in esame, in cui esso era esibito da un leader   di un partito politico senza note ambizioni totalitarie. Tuttavia, la sezione   269/B del codice penale ungherese non richiede la prova che la concreta   ostentazione equivalga a propaganda del totalitarismo. Anzi, la mera   ostentazione è inconfutabilmente considerata tale a meno che essa non sia   finalizzata a scopi scientifici, artistici, informativi didattici (si veda il   paragrafo 41, supra, in fine). Per la Corte, questo carattere indiscriminato   del divieto corrobora la constatazione che esso è inaccettabilmente ampio.   57. La Corte è ovviamente consapevole del fatto che l’uso sistematico   del terrore per consolidare il regime comunista in diversi paesi, compresa   l’Ungheria, resta una grave cicatrice nella mente e nel cuore dell’Europa. La   Corte riconosce che l’esibizione di un simbolo che è stato onnipresente   durante il regno di tali regimi possa creare disagio tra le vittime del passato   ed i loro parenti, che potrebbero giustamente trovare tali esibizioni   irrispettose. Essa ritiene, tuttavia, che tali sentimenti, comunque   comprensibili, non possono da soli porre limiti alla libertà di espressione.   Considerate le ben note garanzie che la Repubblica d’Ungheria ha fornito   legalmente, moralmente e materialmente alle vittime del comunismo, tali   emozioni non possono essere considerate come paure razionali. Secondo   l’opinione della Corte, un sistema giuridico che applichi restrizioni in   materia di diritti umani, al fine di soddisfare i dettami dell’opinione   pubblica – reale o immaginaria – non può essere considerato come   rispondente ai bisogni sociali imperativi riconosciuti in una società   democratica, dal momento che la società deve rimanere razionale nel suo   giudizio. Ritenere altrimenti significherebbe assoggettare la libertà di parola   e di opinione al veto della censura.   58. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla   Corte di concludere che la condanna del ricorrente per il semplice fatto di   aver indossato una stella rossa non può essere considerata rispondente ad un   “bisogno sociale imperativo”. Inoltre, la misura con cui il suo   comportamento è stato sanzionato, anche se relativamente lieve, appartiene   alla sfera del diritto penale, sfera che comporta le più gravi conseguenze. La   Corte non ritiene che la sanzione sia stata proporzionata allo scopo legittimo   perseguito. Ne consegue che l’ingerenza nella libertà di espressione del   ricorrente non può giustificarsi ai sensi dell’articolo 10 § 2 della   Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   Pertanto, vi è stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.   II. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   59. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:   “Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”   A. Danno   60. Il ricorrente chiede 10,000 euro (EUR) a titolo di danno morale per   la lesione della reputazione derivante dalla sentenza pronunciata contro di   lui.   61. Il Governo ritiene che l’eventuale constatazione di una violazione   fornirebbe in sé al ricorrente una riparazione sufficiente, data la possibilità   prevista dal diritto nazionale di chiedere la revisione di una sentenza penale   definitiva dopo una tale constatazione.   62. La Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisce   un’equa soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente   possa aver subito.   B. Spese e costi   63. Il ricorrente chiede anche 2,000 Euro, più il 20% di IVA, per le   spese legali sostenute dinanzi alla Corte. Tale cifra corrisponde a 10 ore di   prestazione d’opera legale, calcolata sulla base di una tariffa oraria di 200   euro, di cui 3 ore di consultazioni con il cliente, 2 ore per studiare il   fascicolo, 2 ore per l’analisi giuridica e 3 ore per la stesura delle   osservazioni.   64. Il Governo contesta tale richiesta.   Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso   delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella   misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del   loro importo. Nel caso di specie, tenuto conto delle informazioni in suo   possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte assegna l’intero importo   richiesto.     Copyright © 2008 UFTDU   SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA   C. Interessi moratori   66. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul   tasso d’interesse marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre   punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ   1. Dichiara il ricorso ricevibile;   2. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione;   3. Ritiene che la constatazione della violazione costituisce un’equa   soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente possa   aver subito;   4. Ritiene   (a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dal   giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto   previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 2 000 Euro   (duemila euro), per spese e costi, più ogni altra somma eventualmente   dovuta a titolo di imposta, somma che deve essere convertita in fiorini   ungheresi al tasso applicabile alla data della liquidazione;   (b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al   pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad   un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile   durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;   4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in inglese, quindi comunicata per iscritto l’8 luglio 2008, ai sensi   dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente     Copyright © 2008 UFTDU

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