33629/06
WyrokETPCz2008-07-08ECLI:CE:ECHR:2008:0708JUD003362906
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skazanie skarżącego za publiczne noszenie czerwonej gwiazdy, symbolu ruchu robotniczego, stanowiło naruszenie jego prawa do wolności wyrażania opinii (art. 10 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ingerencja w wolność wyrażania opinii skarżącego, wynikająca z jego skazania za noszenie czerwonej gwiazdy, nie była "konieczna w społeczeństwie demokratycznym". Stwierdził, że czerwona gwiazda ma wiele znaczeń, nie tylko totalitarne, i symbolizuje również międzynarodowy ruch robotniczy. W kontekście stabilnej demokracji węgierskiej, braku realnego zagrożenia dla porządku publicznego ze strony partii skarżącego oraz faktu, że skarżący był politykiem wyrażającym swoje poglądy, Trybunał uznał, że zakaz był zbyt szeroki i nieproporcjonalny. Trybunał podkreślił, że ograniczenia wolności wypowiedzi politycznej wymagają "jasnej, pilnej i konkretnej potrzeby społecznej", a jedynie hipotetyczne zagrożenie nie uzasadnia tak daleko idącej ingerencji, zwłaszcza w sferze prawa karnego.Stan faktyczny
Skarżący, Attila Vajnai, wiceprzewodniczący lewicowej partii politycznej na Węgrzech, 21 lutego 2003 roku podczas legalnej manifestacji w Budapeszcie nosił na kurtce czerwoną pięcioramienną gwiazdę o średnicy pięciu centymetrów, symbol międzynarodowego ruchu robotniczego. Został poproszony przez policję o jej usunięcie, co uczynił. Następnie wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne za publiczne używanie symbolu totalitaryzmu. 11 marca 2004 roku Sąd Rejonowy w Peszcie skazał go za to przestępstwo, warunkowo zawieszając wykonanie kary na rok. Sąd Apelacyjny w Budapeszcie podtrzymał wyrok 16 listopada 2005 roku, po tym jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał się za niewłaściwy do rozpatrzenia pytania prejudycjalnego w tej sprawie.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną; 2. Stwierdza naruszenie artykułu 10 Konwencji; 3. Uznaje, że stwierdzenie naruszenia stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za wszelką szkodę moralną, jaką skarżący mógł ponieść; 4. Zasądza na rzecz skarżącego 2 000 euro tytułem kosztów i wydatków, powiększone o wszelkie należne podatki, płatne w forintach węgierskich; 5. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
VAJNAI c. UNGHERIA
(Ricorso n. 33629/06)
SENTENZA
STRASBURGO luglio 2008
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’art. 44 § 2
della Convenzione. Può subire ritocchi di forma
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
SENTENZA VAJNAI c. UNGHERIA
Nel caso Vajnai c. Ungheria,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una
camera composta da :
Françoise Tulkens, Presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, giudici,
e Sally Dollé, Cancelliere di Sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 17 giugno 2008,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 33629/06) diretto contro la
Repubblica Ungherese con il quale un cittadino di questo Stato, il Sig. Attila
Vajnai, (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 15 maggio 2006 in virtù
dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).
2. Il ricorrente è rappresentato da Gy. Magyar, avvocato del foro di
Budapest. Il Governo Ungherese (“il Governo”) è rappresentato dal suo
Agente, L. Höltzl, Ministro della Giustizia e dell’Ordine Pubblico.
3. Il ricorrente sostiene che la condanna lui comminata perché ostentava
il simbolo del movimento internazionale dei lavoratori costituisce
un’ingiustificata ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione, in
violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
4. Il 24 settembre 2007 la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al
Governo. Avvalendosi delle disposizioni di cui all’articolo 29 § 3, essa ha
deciso che la ricevibilità ed il merito del caso sarebbero stati esaminati
congiuntamente.
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
5. Il ricorrente è nato il 1963 e risiede a Budapest. I fatti del caso di
specie, come sostenuti dalle parti, possono essere riassunti come segue.
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6. Il 21 febbraio 2003, il ricorrente, all’epoca dei fatti
Vice-Presidente del Partito del Lavoratori (Munkáspárt) - un partito politico
di sinistra - era relatore ad una legittima manifestazione nel centro di
Budapest. La manifestazione si svolgeva presso l’ex ubicazione di una
statua di Karl Marx, che era stata rimossa dalle autorità. Sulla sua giacca, il
ricorrente indossava una stella rossa a cinque punte (di seguito denominata
“stella rossa”), di cinque centimetri di diametro, quale simbolo del
movimento internazionale dei lavoratori. In applicazione della sezione
269/B (1) del codice penale, una pattuglia di polizia che era presente
invitava il ricorrente a rimuovere la stella, cosa che il ricorrente provvedeva
a fare.
7. Successivamente, veniva intentato nei confronti del ricorrente un
procedimento penale con l’accusa aver indossato in pubblico un simbolo del
totalitarismo. Il 10 marzo 2003 il ricorrente veniva interrogato in qualità di
indagato.
8. In data 11 marzo 2004 il Tribunale distrettuale di Pest condannava il
ricorrente per il reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Il tribunale,
tuttavia, disponeva la sospensione condizionale della pena per la durata di
un anno.
9. Il ricorrente presentava ricorso dinanzi alla Corte d’Appello regionale
di Budapest (Fővárosi Bíróság).
10. Il 24 giugno 2004, questo tribunale decideva di sospendere il
procedimento e di sottoporre il caso alla Corte di giustizia delle Comunità
europee (CGCE) per una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234
del trattato che istituisce la Comunità europea (CE). Il rinvio – pervenuto
alla Corte il 28 luglio 2004 – riguardava l’interpretazione del principio di
non discriminazione quale principio fondamentale del diritto comunitario.
11. Nella ordinanza di rinvio, la Corte d’Appello regionale osservava
che in diversi Stati membri dell’Unione Europea (UE), come ad esempio la
Repubblica Italiana, il simbolo dei partiti di sinistra è la stella rossa o la
falce e il martello. Pertanto, si poneva la questione di stabilire se una
disposizione normativa di uno Stato membro dell’Unione Europea che
vietasse l’uso dei simboli del movimento internazionale del lavoro,
sanzionandolo penalmente fosse discriminatoria quando in un altro Stato
membro il medesimo comportamento non dava luogo ad alcuna sanzione.
12. Il 6 ottobre 2005 la CGCE dichiarava di non avere la competenza per
rispondere alla questione sollevata dalla Corte d’Appello regionale. La parte
rilevante della motivazione recita come segue:
“... 11 Il giudice remittente chiede, in sostanza, se il principio di non
discriminazione, l’art. 6 del TUE, la direttiva del Consiglio 29 giugno 2000, n. 43, che
attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22), ovvero gli artt. 10, 11 e 12 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000
(GU C 364, pag. 1), ostino a una disposizione nazionale come l’art. 269/B, n. 1, del
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Codice penale ungherese, che sanziona l’esibizione del simbolo considerato nel
procedimento principale.... Per contro, la Corte non ha tale competenza se la normativa nazionale non si
colloca nell’ambito del diritto comunitario e l’oggetto della controversia non presenta
alcun elemento di collegamento con una qualsiasi delle situazioni considerate dalle
disposizioni del Trattato (v. sentenza Kremzow, cit., punti 15 e 16). Ebbene, il caso del sig. Vajnai non presenta alcun elemento di collegamento con
una qualsiasi delle situazioni considerate dalle disposizioni del Trattato e la normativa
ungherese applicata nel procedimento principale non si colloca nell’ambito del diritto
comunitario. Alla luce di ciò si deve constatare, sul fondamento dell’art. 92, n. 1, del suo
regolamento di procedura, che la Corte è manifestamente incompetente a rispondere
alla questione sottopostale dal Fővárosi Bíróság.”
13. Il 16 novembre 2005 la Corte d’Appello regionale di Budapest ha
confermato la condanna del ricorrente.
II. LA NORMATIVA INTERNA RILEVANTE
14. La Costituzione, nelle sue parti pertinenti, recita come segue:
Articolo 2
“(1) La Repubblica d’Ungheria è uno Stato di diritto indipendente e democratico...
(3) Nessuno può svolgere attività volte all’acquisizione o all’esercizio del potere con
mezzi violenti o al suo esclusivo possesso...”
Articolo 61
“(1) Nella Repubblica d’Ungheria ognuno ha il diritto di esprimere liberamente la
propria opinione, e, inoltre, ha il diritto di accedere alle informazioni di interesse
pubblico e di diffonderle.”
15. Il Codice penale, come in vigore all’epoca dei fatti, nelle sue parti
pertinenti, recitava come segue:
Misure (Az intézkedések)
Sospensione condizionale della pena (Próbára bocsátás)
Sezione 72
“(1) In caso di contravvenzione (vétség) o di delitto (bűntett) punibile con la
reclusione fino a un massimo di tre anni, il giudice può rinviare l’esecuzione della
pena con sospensione condizionale, se è presumibile con buona ragione che
l’obiettivo della sanzione possa essere raggiunto anche in questo modo.”
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Sezione 73
“(2) La sospensione condizionale deve essere revocata e la pena deve essere
eseguita se ... la persona condannata con sospensione condizionale della pena riporti
condanna per un reato commesso durante il periodo di sospensione ...”
Crimini contro lo Stato
Sezione 139 – Mutamento violento dell’ordine costituzionale
“(1) Chiunque compie atti diretti a mutare l’ordine costituzionale della Repubblica
d’Ungheria, mediante violenza o con la minaccia della violenza - in particolare, con
l’uso di forze armate - commette un delitto...”
Crimini contro la tranquillità pubblica
Sezione 269 – Istigazione contro una comunità
“Chiunque inciti, in pubblico, istighi all’odio contro
a) la nazione ungherese, o
b) una comunità nazionale, etnica, razziale o religiosa o particolari gruppi della
popolazione
commette un delitto ...”
Sezione 269/B – Utilizzo di simboli del totalitarismo
“(1) Chiunque (a) diffonda, (b) usi in pubblico o (c) esibisca un svastica, un
distintivo delle SS, una freccia a croce, il simbolo della falce e martello o una stella
rossa, o un simbolo raffigurante uno qualsiasi di questi, commette una
contravvenzione – salvo che non sia configurabile un reato più grave – e deve essere
condannato ad un’ammenda (pénzbüntetés).
(2) La condotta di cui al paragrafo (1) non è punibile, se realizzata a fini di
istruzione, scienza, arte o al fine di fornire informazioni sulla storia o sugli
avvenimenti contemporanei.
(3) I paragrafi (1) e (2) non si applicano alle insegne degli Stati che sono al potere.”
16. Il Codice di procedura penale recita come segue:
Sezione 406
“(1) La revisione del procedimento può essere disposta a favore dell’imputato se: ...
b) un’istituzione a difesa dei diritti umani, istituita in base ad un trattato
internazionale, ha stabilito che lo svolgimento del procedimento o la decisione finale
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del giudice abbia violato una disposizione di un trattato internazionale promulgata da
un atto, a condizione che la Repubblica d’Ungheria abbia riconosciuto la giurisdizione
internazionale dell’organizzazione a difesa dei diritti umani e che la violazione possa
essere sanata attraverso revisione ...”
17. La decisione n. 14/2000 (V. 12.) della Corte Costituzionale, in
merito alla costituzionalità della sezione 269/B del codice penale, contiene i
seguenti passaggi:
“[...N]on solo tali simboli del totalitarismo rappresentano regimi totalitari che
l’intera nazione ha conosciuto e per i quali ha patito, ma fin dall’inizio nella
legislazione della Repubblica d’Ungheria si è pensato che gli illeciti commessi da
siffatti regimi dovessero essere trattati insieme...
La Corte costituzionale ha espressamente confermato nelle sue decisioni ... che
nessuna questione di costituzionalità può essere sollevata contro la parità di
trattamento e la comune regolamentazione di tali regimi totalitari...
Nei decenni precedenti alla trasformazione democratica, solamente la diffusione dei
simboli fascisti e della freccia-crociata era stata perseguita ... Al tempo stesso,
comprensibilmente in base alla natura del regime politico al potere, l’uso di simboli
rappresentanti le idee comuniste non era stato punito; al contrario, essi venivano
protetti dal diritto penale. In proposito, la legge, dunque, ha provveduto ad eliminare
la precedente ingiustificata distinzione operata rispetto ai simboli del totalitarismo...
La Convenzione (la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo)
riconosce agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di
ciò che può essere considerato un’ingerenza “necessaria in una società democratica”
(Barfod, 1989; Markt Intern, 1989; Chorherr, 1993; Casado Coca, 1994; Jacubowski,
1994). ...
In diverse sue prime decisioni, la Corte costituzionale ha incluso la situazione
storica come un fattore rilevante in funzione della revisione costituzionale...
Nelle sue decisioni fino ad ora, la Corte costituzionale ha costantemente preso in
considerazione le circostanze storiche (molto spesso il cambiamento del regime
politico è valutato come un dato di fatto), riconoscendo che tali circostanze possono
richiedere qualche restrizione ai diritti fondamentali, ma non ha mai tollerato alcuna
deroga ai requisiti di costituzionalità in base al semplice fatto che il regime politico
fosse mutato...
La Corte costituzionale ricorda che anche la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo tiene conto delle specificità storiche passate e presenti dello Stato
convenuto quando valuta il fine consentito e la necessità di limitare la libertà di
espressione.
Nel caso Rekvényi c. Ungheria riguardo alla restrizione delle attività politiche e alla
libertà del dibattito politico degli agenti di polizia, la Corte ha adottato la sentenza del maggio 1999 in cui afferma che l’obiettivo di sorvegliare che il ruolo cruciale della
polizia nella società non venga compromesso a causa dell’erosione della neutralità
politica dei suoi funzionari si concilia con i principi democratici. Tale obiettivo ha
speciale significato storico in Ungheria a causa della precedente esperienze di tale
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paese con un regime totalitario che si fondava in gran parte sul diretto sostegno delle
forze di polizia al partito al governo’...
Alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale, il comportamento capace
di mettere in pericolo la pace pubblica ed offendere la dignità delle comunità può
essere oggetto di repressione penale, nella misura in cui questo non sia espressamente
diretto contro una particolare e definita persona; in teoria, non vi è nessun altro
strumento – meno afflittivo – a disposizione per raggiungere l’obiettivo desiderato che
non sia la sanzione penale...
Lo Stato democratico di diritto è strettamente connesso al mantenimento e al
funzionamento dell’ordine costituzionale ... La Costituzione non è priva di valori, ma
ha un insieme di valori. Esprimere pareri in contrasto con i valori costituzionali non è
un comportamento tutelato dall’articolo 61 della Costituzione…
La Costituzione afferisce ad uno Stato democratico di diritto e, pertanto, il
costituente ha preso in considerazione la democrazia, il pluralismo e la dignità umana
quali valori costituzionali meritevoli di tutela; allo stesso tempo, è incostituzionale
qualsiasi attività diretta alla acquisizione o all’esercizio con la forza del potere
pubblico, o al possesso esclusivo dello stesso (articolo 2 § 3). La sezione 269/B
sanziona la distribuzione, l’utilizzo di fronte ad un vasto pubblico, la raccolta e
l’esibizione in pubblico dei simboli che sono stati utilizzati da regimi politici
dittatoriali; tali regimi hanno perpetrato atti illeciti di massa e violato i diritti umani
fondamentali. Tutti questi simboli rappresentano il dispotismo dello Stato,
simboleggiando idee politiche negative realizzate nella storia dell’Ungheria durante il
20° secolo, espressamente vietate dall’articolo 2 § 3 della Costituzione e avverso le
cui attività sussiste in capo ad ognuno un obbligo di resistenza...
L’utilizzo dei simboli così come proibito dalla sezione 269/B del codice penale può
causare un sentimento di paura o di minaccia sulla base dell’esperienza concreta delle
persone – comprese le loro varie comunità – che hanno subito un torto in passato, in
quanto tali simboli rappresentano il rischio di veder ripetersi tali atti inumani in
relazione con le rispettive idee totalitarie.
Secondo il parere della Corte costituzionale, se – in aggiunta all’oggetto così
tutelato da parte della legge penale – la tutela di altri valori costituzionali non può
essere ottenuta con altri mezzi, la tutela della legge penale in sé non è considerata
sproporzionata, a condizione che sia necessario predisporre una tutela contro l’uso di
tali simboli. Se sia o meno necessario disporre tale tutela in una società democratica
dipende dalla natura della restrizione, dal suo contesto sociale e storico e dal suo
impatto sulle persone colpite.
Sulla base di quanto sopra, nel caso di specie, la legge in esame ha lo scopo di
tutelare altri valori costituzionali, ulteriori rispetto a quelli protetti dalla legge penale.
Tali valori sono la natura democratica dello Stato di diritto di cui all’articolo 2 § 1
della Costituzione, il divieto di cui all’articolo 2 § 3, così come il requisito di cui
all’articolo 70/A della Costituzione, che afferma che tutte le persone devono essere
trattate dalla legge come persone di pari dignità...
Consentire un utilizzo libero, aperto e pubblico dei simboli in questione, nella
presente situazione storica, offenderebbe gravemente tutte le persone impegnate per la
democrazia, che rispettano la dignità umana delle persone e, di conseguenza,
condannano le ideologie di odio e di aggressione, e offenderebbe in particolare coloro
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che sono stati perseguitati dal nazismo e dal comunismo. In Ungheria, i ricordi di
entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati, così come i torti commessi
sotto tali simboli, sono ancora vivi nella consapevolezza del pubblico e nelle comunità
di coloro che sono sopravvissuti alla persecuzione; queste cose non sono state
dimenticate. Le persone che hanno sofferto gravemente e i loro parenti vivono tra di
noi. L’uso di tali simboli ricorda il passato recente, insieme con le minacce di quel
tempo, le sofferenze disumane, le deportazioni e le ideologie di morte.
Secondo il parere della Corte costituzionale, si ha di certo un provvedimento
finalizzato alla tutela della società democratica – e quindi non incostituzionale – se
nella presente situazione storica, lo Stato decide di vietare alcune condotte contrarie
alla democrazia, collegate all’uso di particolari simboli dei regimi totalitari: la loro
diffusione, il loro utilizzo di fronte a un vasto pubblico riunito e la pubblica
esibizione...
Sebbene la scelta costituzionale di sanzionare penalmente la violazione di valori
protetti dalla legge – vale a dire la pace pubblica e la dignità delle comunità connesse
ai valori della democrazia, indipendentemente l’uno dall’altro – potrebbe condurre
anche ad una conclusione diversa, tuttavia, dal momento che l’utilizzo di simboli
espressione del totalitarismo viola entrambi i valori, in modo congiunto e
contemporaneamente, vi è un effetto aggiuntivo e sinergico rafforzato dall’impatto
attuale dei recenti avvenimenti storici.
La Corte costituzionale ritiene che l’esperienza storica dell’Ungheria e la minaccia
ai valori costituzionali che minacciano la società ungherese, e che si trovano riflesse
nella possibilità di pubblicizzare attività fondate sulle ideologie dei regimi passati,
giustificano in modo convincente, oggettivo e ragionevole il divieto di tali attività e
l’uso della legge penale per combatterle. La restrizione alla libertà di espressione che
si ritrova nella sezione 269/B § 1 del codice penale, alla luce del presupposto storico,
è considerata come una risposta ad un bisogno sociale imperativo.
Secondo la Corte costituzionale, nella presente situazione storica, non vi è alcun
efficace strumento giuridico diverso dagli strumenti della legge penale e della
sanzione penale (ultima ratio) contro l’utilizzo dei simboli specificati nella sezione
269/B § 1, perché i soggetti che commettono il reato e, in particolare, le tre specifiche
tipologie di condotta previste per la commissione del reato, richiedono una restrizione
volta alla protezione delle finalità rappresentate dai valori costituzionali. In un altro
paese con una simile esperienza storica, il codice penale allo stesso modo considera
reato, in grado di mettere in pericolo lo Stato democratico di diritto, l’utilizzo di
simboli (bandiere, distintivi, divise, slogan e forme di saluto) di organizzazioni
contrarie alla Costituzione [Strafgesetzbuch (StGB) vom 15. Mai 1871 (RGBl. S. 127)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I, 3322) §
86a.]...
Non è vietato dalla legge produrre, acquisire, conservare, importare, esportare o
addirittura utilizzare tali simboli a condizione che non sia fatto di fronte ad un vasto
pubblico riunito. Ci sono solo tre specifiche tipologie di condotta considerate dalla
legge come contrarie ai valori della Stato democratico di diritto (la distribuzione,
l’utilizzo di fronte ad un vasto pubblico riunito e l’esibizione pubblica), a causa della
tendenza di tali comportamenti non solo ad “insultare o causare ansia o stupore” nel
pubblico, ma anche a creare una precisa paura o minaccia riflettendo l’identificazione
con ideologie detestate e l’intenzione di propagare apertamente tali ideologie. Tale
condotta può offendere l’intera società democratica, in particolare la dignità umana
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dei principali gruppi e comunità che hanno subito i crimini più gravi, commessi in
nome di entrambe le ideologie rappresentate dai simboli vietati...
Sulla base di quanto detto sopra, la Corte costituzionale è dell’opinione che la
restrizione di cui alla sezione 269/B § 1 del codice penale non è sproporzionata
rispetto all’importanza degli obiettivi protetti, mentre la portata e la sanzione della
restrizione sono qualificati come lo strumento potenzialmente meno grave. Pertanto,
la limitazione del diritto fondamentale definita nella data disposizione del codice
penale è conforme al requisito della proporzionalità...”
DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 10 DELLA
CONVENZIONE
18. Il ricorrente lamenta che il fatto di essere stato perseguito per aver
ostentato il simbolo della stella rossa ha violato il suo diritto alla libertà di
espressione garantito dall’articolo 10 della Convenzione, che recita come
segue:
“1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche ...
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere
sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla
legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica ... alla difesa
dell’ordine ... [o] ... alla protezione dei ... diritti altrui ...”
19. Il Governo si oppone a tale tesi.
A. Sulla ricevibilità
20. Il Governo ha affermato che la domanda è incompatibile ratione
materiae con le disposizioni della Convenzione, alla luce dell’articolo 17
che prevede quanto segue:
“Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un’attività
o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella
presente Convenzione o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di
quelle previste dalla stessa Convenzione.”
21. Il Governo rinvia alla giurisprudenza delle istituzioni della
Convenzione, compresa la decisione della Corte in Garaudy c. Francia
(decisione del 24 giugno 2003, n. 65831/01, CEDU 2003-IX (estratti)). Esso
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ricorda che, quando il diritto alla libertà di espressione è stato invocato dai
ricorrenti per giustificare la pubblicazione di testi che violavano lo spirito
della Convenzione ed i valori essenziali della democrazia, la Commissione
europea dei diritti dell’uomo ha sempre fatto ricorso all’articolo 17, della
Convenzione, sia direttamente che indirettamente, nel respingere i loro
argomenti e nel dichiarare irricevibili i loro ricorsi (v. ad esempio, J.
Glimmerveen e J. Hagenbeek c. Paesi Bassi, nn. 8348/78 e 8406/78 (ricorsi
riuniti), decisione della Commissione del 11 Ottobre 1979, Decisions and
Reports (DR) 18, p. 187; Pierre Marais c. Francia, n. 31159/96, decisione
della Commissione del 24 giugno 1996, DR 86, p. 184.). Secondo il
Governo, inoltre, la Corte avrebbe confermato siffatto approccio nella sua
giurisprudenza successiva (Lehideux e Isorni c. Francia, sentenza del 23
settembre 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-VII, § § 47 e
53). Ancora, il Governo fa presente che, in un caso riguardante l’articolo 11
(W.P. ed altri c. Polonia, decisione del 2 settembre 2004, n. 42264/98,
Reports 2004-VII), la Corte ha osservato che “lo scopo generale
dell’articolo 17 è quello di impedire che gruppi totalitari sfruttino nel loro
stesso interesse i principi enunciati dalla Convenzione”. Analoghe
conclusioni sono state raggiunte, secondo il Governo, nei casi di Norwood
c. Regno Unito (decisione del 16 novembre 2004, n. 23131/03, Reports - VII) e Witzsch c. Germania (decisione del 13 dicembre 2005, n.
7485/03).
22. Siccome, a parere del Governo, la stella rossa simboleggia idee
totalitarie e comportamenti contrari ai valori sottostanti alla Convenzione,
esso sostiene che indossarla – condotta sprezzante delle vittime del regime
comunista – significa giustificare una politica finalizzata alla distruzione dei
diritti e delle libertà propri della Convenzione. Sebbene, i casi sopra citati
riguardino in modo specifico la manifestazione di idee di stampo razzista e
antisemita riconducibili al nazismo, ideologia totalitaria, tuttavia il Governo
ritiene che tutte le ideologie di natura totalitaria (compreso il bolscevismo
simboleggiato dalla stella rossa) devono essere trattate su di un piano di
parità, e la loro espressione deve quindi essere esclusa dalla tutela di cui
all’articolo 10.
23. Il ricorrente non ha formulato alcun commento su questo punto.
24. La Corte ritiene che il presente ricorso debba essere distinto da quelli
invocati dal Governo. Essa osserva che, in particolare in Garaudy c.
Francia (op. cit.) e Lehideux e Isorni c. Francia (op. cit.), la posta in gioco
consisteva nella giustificazione di politiche filo-naziste. Di conseguenza, la
constatazione da parte della Corte di un abuso ai sensi dell’articolo 17,
risiedeva nel fatto che l’articolo 10 era stato invocato da parte di gruppi che
perseguivano finalità totalitarie.
25. Nel caso di specie, tuttavia, non è stato sostenuto dal Governo che il
ricorrente abbia espresso disprezzo per le vittime di un regime totalitario
(cfr., a contrario, Witzsch c. Germania (op. cit.)) o abbia fatto parte di un
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gruppo con ambizioni totalitarie. Né gli elementi contenuti nel fascicolo di
causa supportano una tale conclusione. Il ricorrente era, all’epoca dei fatti,
un funzionario di un partito politico di sinistra e indossava la contestata
stella rossa in una sua legittima manifestazione. In tali circostanze, la Corte
non può concludere che l’esibizione di tale simbolo fosse finalizzata a
giustificare o propagare l’oppressione totalitaria al servizio di “gruppi
totalitari”. Si trattava semplicemente del simbolo di un legittimo movimento
politico di sinistra. Contrariamente ai casi sopra citati, la forma di
espressione sanzionata nel caso di specie, era del tutto estranea alla
propaganda razzista.
26. Ne consegue che, secondo la Corte, il ricorso non costituisce un
abuso del diritto di petizione per le finalità di cui all’articolo 17 della
Convenzione. Pertanto, non è incompatibile ratione materiae con le
disposizioni della Convenzione, ai sensi dell’articolo 35 § 3 della
Convenzione. La Corte rileva peraltro che esso non contrasta con nessun
altro motivo di irricevibilità. Si decide, pertanto, di dichiararne la
ricevibilità.
B. Sul merito
1. Sull’esistenza di una ingerenza
27. Il ricorrente sottolinea che i tribunali interni lo hanno ritenuto
colpevole del reato di utilizzo di un simbolo del totalitarismo. Anche se è
vero che con la sospensione condizionale del periodo di un anno le corti
ungheresi hanno evitato di sottoporlo ad una sanzione penale, a suo avviso
resta fuor d’ogni dubbio, posto che è stata accertata la sua responsabilità
penale, che si sia verificata un’ingerenza alla sua libertà di espressione.
28. Il Governo ribatte sostenendo che, anche a voler supporre che la
condanna del ricorrente abbia costituito un’ingerenza nella sua libertà di
espressione, tale ingerenza è stata giustificata ai sensi del paragrafo 2
dell’articolo 10.
29. La Corte ritiene che la sanzione penale in questione costituisce
un’ingerenza al godimento da parte del ricorrente dei diritti sanciti
dall’articolo 10 § 1 della Convenzione. La Corte ribadisce, inoltre, che una
simile ingerenza viola la Convenzione qualora essa non soddisfi i requisiti
di cui al paragrafo 2 dell’articolo 10. Occorre pertanto verificare se tale
ingerenza sia “prevista dalla legge”, se persegue uno o più degli scopi
legittimi enunciati in tale paragrafo e se essa sia “necessaria in una società
democratica” per il raggiungimento di tali scopi.
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2. “Prevista dalla legge”
30. Il Governo ha ribadito la posizione della Corte costituzionale
secondo la quale la restrizione all’utilizzo di simboli del totalitarismo è stata
prescritta dalla legge, e precisamente da una legge del Parlamento
sufficientemente chiara e che soddisfaceva i requisiti di prevedibilità.
31. La Corte rileva che la questione non è stata oggetto di controversia
tra le parti. Può, pertanto, considerarsi accertato che l’ingerenza sia
prescritta dalla legge.
3. Lo scopo legittimo
a. Argomenti del ricorrente
32. Il ricorrente fa notare che quasi più di due decenni sono trascorsi da
quando l’Ungheria è passata da un regime totalitario ad una società
democratica. L’Ungheria è divenuta uno Stato membro del Consiglio
d’Europa,
dell’Organizzazione
del
Trattato
Nord
Atlantico,
dell’Organizzazione per la cooperazione economica e lo sviluppo e
dell’Unione europea. Il paese è una democrazia stabile, in cui si sono svolte
cinque elezioni generali di tipo pluripartitico a partire dal 1990. Il partito di
sinistra cui appartiene il ricorrente non è mai stato accusato di aver tentato
di rovesciare il Governo. Esso ha partecipato a tutte queste elezioni, ma non
ha mai superato la soglia richiesta per ottenere un seggio in Parlamento.
Secondo il ricorrente il Governo non ha mai sostenuto che il ricorrente
stesso, il suo partito o la sua ideologia minaccino il regime politico
democratico del paese. In presenza di tali circostanze, è poco chiaro quale
sia lo scopo legittimo che sarebbe perseguito con l’istituzione di un
procedimento penale nei confronti del ricorrente per aver esibito una stella
rossa ad un evento politico.
b. Argomenti del Governo
33. Il Governo sostiene che la disposizione oggetto di contestazione è
stata inserita nel codice penale perché le dittature del ventesimo secolo
hanno causato molte sofferenze al popolo ungherese. La vista dei simboli
legati alle dittature creano sentimenti di disagio, paura o indignazione in
molti cittadini, e in alcuni casi rappresentano una violazione dei diritti dei
defunti. Indossare i simboli di una dittatura monopartitica in pubblico
equivale, nell’opinione del Governo, alla negazione stessa dello Stato di
diritto, e deve essere inteso come una manifestazione contraria alla
democrazia pluralista. In linea con la posizione della Corte costituzionale in
materia, il Governo ritiene pertanto, che la misura in questione persegua
legittime finalità di prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui.
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c. La valutazione della Corte
34. La Corte ritiene che l’ingerenza in questione possa essere
considerata come finalizzata a perseguire il legittimo scopo di prevenzione
dei disordini e di tutela dei diritti altrui.
4. “Necessaria in una società democratica”
a. Argomenti del ricorrente
35. Il ricorrente ritiene che vi sia una profonda differenza tra le ideologie
fasciste e comuniste e che, in ogni caso, la stella rossa non possa essere
associata esclusivamente con la “dittatura comunista”. Nel movimento
internazionale dei lavoratori, la stella rossa – talvolta intesa come
rappresentante le cinque dita della mano di un lavoratore o i cinque
continenti – è stata considerata sin dal diciannovesimo secolo come un
simbolo della lotta per la giustizia sociale, la liberazione dei lavoratori, la
libertà del popolo e, in generale, del socialismo in senso lato.
36. Inoltre, nel 1945 l’Ungheria ed altri paesi del vecchio blocco
orientale vennero liberati dall’oppressione nazista da soldati sovietici che
indossavano la stella rossa. Per molte persone in questi paesi, la stella rossa
è stata associata con l’idea di anti-fascismo e di libertà dal totalitarismo di
destra. Tra l’altro, tale simbolo è stato adottato sin dall’inizio del ventesimo
secolo dagli intellettuali progressisti al fine di realizzare la ricostruzione e la
modernizzazione dell’Ungheria.
37. Il ricorrente riconosce che, prima del passaggio alla democrazia in
Europa centrale e orientale, gravi reati furono commessi dalle forze di
sicurezza dei regimi totalitari, i cui simboli ufficiali includevano la stella
rossa. Queste violazioni dei diritti umani non possono, tuttavia, screditare
l’ideologia del comunismo in quanto tale, né tantomeno mettere in
discussione i valori politici simboleggiati dalla stella rossa.
38. Il ricorrente richiama l’attenzione sul fatto che, a differenza della
propaganda fascista (si veda, inter alia, l’articolo 4 del Trattato di Pace di
Parigi del 1947 con l’Ungheria – Volume 41 UNTS 135), la promozione del
comunismo non è mai stata vietata dagli strumenti del diritto internazionale.
La stella rossa è stata intesa come rappresentante diversi movimenti ed idee
di sinistra e può essere liberamente esibita nella maggior parte dei paesi
europei. In realtà, l’Ungheria è l’unico Stato contraente in cui la sua
esibizione pubblica è un reato penale.
39. Infine, il ricorrente sottolinea che il Governo non ha dimostrato
l’esistenza di un “bisogno sociale imperativo” tale da richiedere un divieto
generale sulla pubblica esibizione di questo simbolo. A suo avviso, sembra
improbabile che la stabilità della democrazia pluralistica dell’Ungheria
possa risultare compromessa dall’utilizzo da parte sua di un logo politico,
volto ad esprimere un’affinità ideologica ed un’identità politica. Al
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contrario, il divieto generale di utilizzare la stella rossa come simbolo
politico costituirebbe un indebolimento del pluralismo dal momento che
impedirebbe a lui e ad altri politici di sinistra di esprimere liberamente le
loro opinioni politiche.
b. Argomenti del Governo
40. Il Governo sostiene che in Ungheria la stella rossa non è stata solo il
simbolo del movimento internazionale dei lavoratori, come sostenuto dal
ricorrente. La storia recente in Ungheria ha modificato il suo significato fino
a farla diventare il simbolo di un regime totalitario caratterizzato da
ideologie e pratiche che avevano giustificato le violazioni di massa dei
diritti umani e la presa violenta del potere. Indossare questo simbolo in
pubblico significa identificarsi, con l’intenzione di propagarle, con le
ideologie di natura totalitaria che hanno caratterizzato le dittature
comuniste.
41. Il Governo desidera attirare l’attenzione sulle conclusioni della Corte
costituzionale secondo cui la restrizione in questione, avuto riguardo
all’esperienza storica della società ungherese, costituisce una risposta ad un
“bisogno sociale imperativo”, volta al perseguimento degli scopi legittimi di
prevenzione dei disordini e di tutela dei diritti altrui. Similmente la stessa
Corte costituzionale ha accertato che questi scopi non possono essere
realizzati con mezzi meno severi rispetto a quelli del diritto penale. Inoltre,
essa ha ritenuto che la restrizione sia proporzionata agli scopi perseguiti, in
quanto tale limitazione è di portata limitata, e si applica solo ad alcune e ben
definite forme di utilizzo pubblico di tali simboli, che comportavano
l’intenzione di propagare le ideologie totalitarie da essi rappresentate e
l’identificazione con esse. Il Governo evidenzia come l’utilizzo di tali
simboli per scopi scientifici, artistici, educativi o informativi non sia vietato.
42. Il Governo ha anche affermato che il reato in questione non è stato
qualificato come un delitto (bűntett), ma solo come una contravvenzione
(vétség), punibile con un’ammenda (pénzbüntetés), che è la sanzione meno
grave nel diritto penale ungherese. Inoltre, il Governo evidenzia che al
ricorrente è stata concessa la sospensione condizionale della pena, che non è
una sanzione (büntetés), ma una 'misura' (intézkedés).
c. La valutazione della Corte
i. Principi generali
43. La verifica del carattere “necessario in una società democratica”
dell’ingerenza in questione richiede alla Corte di verificare se essa risponda
ad un “bisogno sociale imperativo”. Gli Stati contraenti godono di un certo
margine di discrezionalità per valutare l’esistenza di un tale bisogno, ma tale
margine va di pari passo con un controllo europeo concernente al tempo
stesso la legge e le decisioni che la applicano, anche quando queste
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promanino da una giurisdizione indipendente. Alla Corte è pertanto
demandato il compito di decidere in modo definitivo se una “restrizione” sia
conciliabile con la libertà di espressione così come tutelata dall’articolo 10
(si veda, tra molte altre, Perna c. Italia [GC], n. 48898/99, § 39, CEDU
2003-V; Association Ekin c. Francia, n. 39288/98, § 56, CEDU 2001-VIII).
44. Il compito della Corte, nell’esercizio della sua funzione di controllo,
non è quello di prendere il posto dei competenti giudici nazionali ma
piuttosto di controllare, sulla scorta di quanto stabilito dall’articolo 10, le
decisioni adottate in base al loro potere discrezionale (si veda Fressoz e
Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, § 45, CEDU 1999-I).
45. In particolare, la Corte deve determinare se i motivi invocati dai
giudici nazionali per giustificare l’ingerenza siano “pertinenti e sufficienti”,
se la misura adottata sia “proporzionata agli scopi legittimi perseguiti” (si
veda Chauvy ed Altri c. Francia n. 64915/01, § 70, CEDU 2004-VI). In tal
modo, la Corte deve accertare che le autorità nazionali, basandosi su di
un’accettabile valutazione dei fatti pertinenti, abbiano applicato norme che
siano conformi ai principi enunciati dall’articolo 10 (si veda, tra molte altre,
Zana c. Turchia, sentenza del 25 novembre 1997, Reports 1997-VII, pp.
2547-48, § 51).
46. La Corte ricorda, inoltre, che la libertà d’espressione, così come
assicurata al paragrafo 1 dell’articolo 10, costituisce uno dei fondamenti
essenziali di ogni società democratica e una delle condizioni indefettibili del
suo progresso e della crescita personale di ciascuno. Nell’ambito di
applicazione del paragrafo 2 rientrano non solo le “informazioni” o le
“idee” accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche
quelle che offendono, scioccano o inquietano. Così richiedono il pluralismo,
la tolleranza e lo spirito d’apertura, senza i quali non c’è “società
democratica” (si veda, tra molte altre, Oberschlick c. Austria (n. 1), sentenza
del 23 maggio 1991, Serie A n. 204, § 57, e Nilsen e Johnsen c. Norvegia
[GC], n. 23118/93, § 43, CEDU 1999-VIII). Sebbene la libertà di
espressione possa essere oggetto di eccezioni, esse “devono essere
interpretate in maniera restrittiva” e “la necessità di eventuali restrizioni
deve essere stabilita in maniera convincente” (si veda, ad esempio, The
Observer e The Guardian c. Regno Unito, sentenza del 26 novembre 1991,
serie A n. 216, pp. 29-30, § 59).
47. La Corte sottolinea, ancora, che vi è poco spazio ai sensi
dell’articolo 10 § 2 della Convenzione per le restrizioni aventi ad oggetto le
orazioni politiche o il dibattito su questioni di pubblico interesse (si veda
Feldek c. Slovacchia, n. 29032/95, § 74, CEDU 2001-VIII; Sürek c. Turchia
(n. 1) [GC], n. 26682/95, § 61, CEDU 1999-IV). Nel caso di specie, la
decisione del ricorrente di indossare una stella rossa in pubblico deve essere
considerata come il suo modo di esprimere le sue opinioni politiche.
L’ostentazione di simboli nell’abbigliamento ricade dunque, nell’ambito
d’applicazione dell’articolo 10.
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ii. Applicazione di tali principi al caso di specie
48. Innanzitutto, la Corte ricorda il caso di Rekvényi c. Ungheria ([GC],
n. 25390/94, § § 44-50, CEDU 1999-III), che aveva ad oggetto, in materia
di libertà di espressione, una restrizione relativa a taluni diritti politici di
agenti di polizia ungheresi. In quel caso, tali restrizioni sono state
considerate compatibili con l’articolo 10 della Convenzione, essenzialmente
per il fatto che esse riguardavano membri delle forze armate che – nelle
specifiche circostanze di transizione verso la democrazia – hanno svolto un
ruolo cruciale a sostegno del pluralismo, ma avrebbero potuto parimenti
minarlo se avessero perso la loro neutralità. La Corte ha ritenuto che
l’ingerenza in questione rientrasse nel margine di discrezionalità delle
autorità nazionali, in quanto esse avevano posto la dovuta considerazione
dell’esperienza storica ungherese alla base della restrizione in questione.
49. Tuttavia, la Corte constata che le circostanze della fattispecie in
esame devono essere distinte da quel caso per almeno due aspetti. In primo
luogo, il Sig. Vajnai era un politico che non partecipava all’esercizio del
potere conferito dal diritto pubblico, mentre il Sig. Rekvényi era un
funzionario di polizia. In secondo luogo, quasi due decenni sono trascorsi
dal passaggio dell’Ungheria al pluralismo e il paese ha dimostrato di essere
una democrazia stabile (si veda, a tal proposito Sidabras e Džiautas c.
Lituania, nn. 55480/00 e 59330/00, § 49, CEDU 2004 -- VIII; Rainys e
Gasparavičius c. Lituania, nn. 70665/01 e 74345/01, § 36, 7 aprile 2005).
L’Ungheria è diventata uno Stato membro dell’Unione europea, dopo la sua
piena integrazione nel sistema di valori del Consiglio d’Europa e della
Convenzione. Inoltre, non vi è alcun segnale che suggerisca l’esistenza di
un pericolo reale ed attuale di alcun movimento politico o partito per la
restaurazione della dittatura comunista. Il Governo non ha dimostrato
nemmeno l’esistenza di una simile minaccia prima dell’entrata in vigore del
divieto in questione.
50. La Corte inoltre nota che la tesi della Corte Costituzionale, ripresa
dal Governo, e che riguarda l’ampio ambito d’applicazione del margine di
discrezionalità di cui godono gli Stati membri in questo settore. Tuttavia,
occorre sottolineare che nessuno dei casi citati dalla Corte costituzionale
(Barfod c. Danimarca, sentenza del 22 febbraio 1989, serie A n. 149; Markt
intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania, sentenza del 20
novembre 1989 , Serie A n. 165; Chorherr c. Austria, sentenza del 25
agosto 1993, serie A n. 266-B; Casado Coca c. Spagna, sentenza del 24
febbraio 1994, serie A n. 285-A; Jacubowski c. Germania, sentenza del 23
giugno 1994, serie A n. 291-A) aveva ad oggetto la particolare questione
dell’ampiezza della discrezionalità dello Stato nel limitare la libertà di
espressione dei politici.
51. Secondo il parere della Corte, quando la libertà di espressione è
esercitata nell’ambito di un’orazione politica - come nel caso di specie - le
limitazioni sono giustificate solo nella misura in cui esista un bisogno
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sociale chiaro, imperativo e specifico. Di conseguenza, la massima cautela
deve essere osservata in applicazione di qualsiasi restrizione, in particolare
quando il caso coinvolga simboli che hanno molteplici significati. In tali
situazioni, la Corte percepisce il rischio che un divieto indiscriminato in
merito a tali simboli possa anche comportare la limitazione del loro utilizzo
in contesti in cui nessuna restrizione sarebbe giustificata.
52. La Corte è perfettamente consapevole del fatto che le note violazioni
di massa dei diritti umani commesse durante il comunismo hanno screditato
il valore simbolico della stella rossa. Tuttavia, secondo il parere della Corte,
essa non può essere intesa come rappresentare esclusivamente il regime
totalitario comunista, così come il Governo ha implicitamente ritenuto (si
veda il paragrafo 40, supra). È chiaro che questa stella simboleggia anche il
movimento internazionale dei lavoratori, che lottano per una società più
equa, così come alcuni legittimi partiti politici attivi in diversi Stati membri.
53. Inoltre, la Corte rileva che il Governo non ha dimostrato che
indossare la stella rossa comporti esclusivamente un’identificazione con le
idee totalitarie, soprattutto alla luce del fatto che il ricorrente lo ha fatto ad
una manifestazione pacifica, legalmente organizzata, nella sua qualità di
vice-presidente di un partito politico di sinistra, senza alcuna intenzione di
partecipare alla vita politica ungherese in spregio dello Stato di diritto. In
tale contesto, la Corte sottolinea che è solo da un attento esame del contesto
in cui le parole offensive si inseriscono che si può tracciare una distinzione
significativa tra il linguaggio semplicemente scioccante ed offensivo – che
ricade nell’ambito di tutela dell’articolo 10 – e quello che deve essere
privato del diritto di essere tollerato in una società democratica.
54. La Corte ritiene pertanto che il divieto in questione sia troppo ampio
in considerazione dei molteplici significati della stella rossa. Il divieto può
giungere ad includere attività ed idee che appartengono chiaramente a quelle
tutelate dall’articolo 10, e non c’è modo soddisfacente per scindere i diversi
significati del simbolo incriminato. Ed invero, la legislazione ungherese
rilevante non tenta di fare ciò. Inoltre, anche se tali distinzioni fossero
realmente esistite, ne sarebbero potute derivare una serie di incertezze
implicanti un effetto negativo sulla libertà di espressione nonché l’auto-
censura.
55. Per quanto riguarda l’obiettivo dichiarato dal Governo relativo alla
necessità di prevenire i disordini, la Corte osserva che il Governo non ha
fatto riferimento ad alcun caso in cui fosse sorto in Ungheria un concreto o
addirittura remoto pericolo di disordine provocato dalla pubblica esibizione
della stella rossa. Secondo l’opinione della Corte, il contenimento di un
pericolo meramente ipotetico, come misura preventiva per la tutela della
democrazia, non può essere qualificato alla stregua di un “bisogno sociale
imperativo”. In ogni caso, a parte il divieto in questione, vi sono un certo
numero di reati sanzionati dalla legge ungherese che mirano a reprimere i
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disordini, anche se essi dovessero essere provocati mediante l’utilizzo della
stella rossa (si veda il paragrafo 15, supra).
56. Per quanto riguarda il legame tra il divieto di ostentare la stella rossa
e l’ideologia totalitaria offensiva sottostante tale simbolo, la Corte sottolinea
che, per quanto fastidiosa possa essere la potenziale diffusione di tale
ideologia, ciò non può essere l’unico motivo tale da giustificarne una
limitazione a mezzo di sanzione penale. Non è possibile, in effetti,
equiparare alla propaganda pericolosa un simbolo che poteva avere diversi
significati nel contesto del caso in esame, in cui esso era esibito da un leader
di un partito politico senza note ambizioni totalitarie. Tuttavia, la sezione
269/B del codice penale ungherese non richiede la prova che la concreta
ostentazione equivalga a propaganda del totalitarismo. Anzi, la mera
ostentazione è inconfutabilmente considerata tale a meno che essa non sia
finalizzata a scopi scientifici, artistici, informativi didattici (si veda il
paragrafo 41, supra, in fine). Per la Corte, questo carattere indiscriminato
del divieto corrobora la constatazione che esso è inaccettabilmente ampio.
57. La Corte è ovviamente consapevole del fatto che l’uso sistematico
del terrore per consolidare il regime comunista in diversi paesi, compresa
l’Ungheria, resta una grave cicatrice nella mente e nel cuore dell’Europa. La
Corte riconosce che l’esibizione di un simbolo che è stato onnipresente
durante il regno di tali regimi possa creare disagio tra le vittime del passato
ed i loro parenti, che potrebbero giustamente trovare tali esibizioni
irrispettose. Essa ritiene, tuttavia, che tali sentimenti, comunque
comprensibili, non possono da soli porre limiti alla libertà di espressione.
Considerate le ben note garanzie che la Repubblica d’Ungheria ha fornito
legalmente, moralmente e materialmente alle vittime del comunismo, tali
emozioni non possono essere considerate come paure razionali. Secondo
l’opinione della Corte, un sistema giuridico che applichi restrizioni in
materia di diritti umani, al fine di soddisfare i dettami dell’opinione
pubblica – reale o immaginaria – non può essere considerato come
rispondente ai bisogni sociali imperativi riconosciuti in una società
democratica, dal momento che la società deve rimanere razionale nel suo
giudizio. Ritenere altrimenti significherebbe assoggettare la libertà di parola
e di opinione al veto della censura.
58. Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla
Corte di concludere che la condanna del ricorrente per il semplice fatto di
aver indossato una stella rossa non può essere considerata rispondente ad un
“bisogno sociale imperativo”. Inoltre, la misura con cui il suo
comportamento è stato sanzionato, anche se relativamente lieve, appartiene
alla sfera del diritto penale, sfera che comporta le più gravi conseguenze. La
Corte non ritiene che la sanzione sia stata proporzionata allo scopo legittimo
perseguito. Ne consegue che l’ingerenza nella libertà di espressione del
ricorrente non può giustificarsi ai sensi dell’articolo 10 § 2 della
Convenzione.
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Pertanto, vi è stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE
CONVENZIONE
DELL’ARTICOLO
DELLA
59. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi
protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo
imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del
caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
60. Il ricorrente chiede 10,000 euro (EUR) a titolo di danno morale per
la lesione della reputazione derivante dalla sentenza pronunciata contro di
lui.
61. Il Governo ritiene che l’eventuale constatazione di una violazione
fornirebbe in sé al ricorrente una riparazione sufficiente, data la possibilità
prevista dal diritto nazionale di chiedere la revisione di una sentenza penale
definitiva dopo una tale constatazione.
62. La Corte ritiene che la constatazione della violazione costituisce
un’equa soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente
possa aver subito.
B. Spese e costi
63. Il ricorrente chiede anche 2,000 Euro, più il 20% di IVA, per le
spese legali sostenute dinanzi alla Corte. Tale cifra corrisponde a 10 ore di
prestazione d’opera legale, calcolata sulla base di una tariffa oraria di 200
euro, di cui 3 ore di consultazioni con il cliente, 2 ore per studiare il
fascicolo, 2 ore per l’analisi giuridica e 3 ore per la stesura delle
osservazioni.
64. Il Governo contesta tale richiesta. Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte il rimborso
delle spese e dei costi sostenuti dal ricorrente può essere concesso solo nella
misura in cui siano dimostrate la realtà, la necessità e la ragionevolezza del
loro importo. Nel caso di specie, tenuto conto delle informazioni in suo
possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte assegna l’intero importo
richiesto.
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C. Interessi moratori
66. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi di mora sul
tasso d’interesse marginale della Banca centrale europea, maggiorato di tre
punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ
1. Dichiara il ricorso ricevibile;
2. Ritiene che vi è stata una violazione dell’articolo 10 della Convenzione;
3. Ritiene che la constatazione della violazione costituisce un’equa
soddisfazione sufficiente per ogni danno morale che il ricorrente possa
aver subito;
4. Ritiene
(a) che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi dal
giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità a quanto
previsto dall’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 2 000 Euro
(duemila euro), per spese e costi, più ogni altra somma eventualmente
dovuta a titolo di imposta, somma che deve essere convertita in fiorini
ungheresi al tasso applicabile alla data della liquidazione;
(b) che a partire dallo spirare del suddetto termine di tre mesi e fino al
pagamento, tali importi saranno maggiorati di un interesse semplice ad
un tasso pari a quello marginale della Banca centrale europea applicabile
durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.
Redatta in inglese, quindi comunicata per iscritto l’8 luglio 2008, ai sensi
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
Copyright © 2008 UFTDU
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło