33932/06

WyrokETPCz2009-01-13ECLI:CE:ECHR:2009:0113JUD003393206

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy decyzja sądu krajowego o uznaniu dzieci za adoptowalne, podjęta w krótkim czasie po ich urodzeniu i bez wysłuchania matki biologicznej, która wyraziła chęć refleksji i kontaktu z dziećmi, naruszyła jej prawo do poszanowania życia rodzinnego i prywatnego zgodnie z art. 8 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że więź między matką biologiczną a jej dziećmi, nawet jeśli nie została formalnie uznana i nie doszło do wspólnego zamieszkiwania, mieści się w zakresie pojęcia „życia rodzinnego” w rozumieniu art. 8 Konwencji, zwłaszcza biorąc pod uwagę wyrażone przez matkę zainteresowanie dziećmi i chęć ponownego rozważenia swojej decyzji. Stwierdził, że państwo miało pozytywny obowiązek zapewnienia matce odpowiednich gwarancji proceduralnych, w tym możliwości wysłuchania i skutecznego zakwestionowania decyzji o adoptowalności, co nie zostało spełnione. Brak wysłuchania skarżącej i szybkie uprawomocnienie się decyzji o adoptowalności, mimo jej próśb o czas i kontakt, stanowiło naruszenie tych obowiązków, uniemożliwiając jej skuteczną ochronę jej interesów.
Stan faktyczny
Skarżąca, Temenuzhka Ivanchova Todorova, obywatelka Bułgarii, urodziła bliźniaki we Włoszech w październiku 2005 roku. Początkowo nie uznała dzieci, ale cztery dni po porodzie wyraziła chęć uzyskania czasu na refleksję i wysłuchania przez sąd dla nieletnich, a także możliwość widywania dzieci. Mimo to, 27 dni po urodzeniu, sąd dla nieletnich w Bari uznał bliźniaki za adoptowalne bez wysłuchania skarżącej. Jej późniejsze próby zakwestionowania tej decyzji, w tym wniosek o zawieszenie postępowania i odwołanie do sądu apelacyjnego, zostały odrzucone, ponieważ decyzja o adoptowalności stała się ostateczna, a dzieci zostały oddane do preadopcyjnej pieczy.
Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie: 1. Uznaje skargę za dopuszczalną. 2. Stwierdza naruszenie artykułu 8 Konwencji. 3. Orzeka, że państwo pozwane ma zapłacić skarżącej 15 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za szkodę moralną oraz 2 150 EUR tytułem zwrotu kosztów i wydatków, powiększone o odsetki. 4. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   TODOROVA c. ITALIA   (Ricorso no 33932/06)   SENTENZA   STRASBURGO   gennaio 2009   La sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della   Convenzione. Può subire ritocchi di forma   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   Nel caso Todorova c. Italia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una   Camera composta da:   Françoise Tulkens, presidente,   Ireneu Cabral Barreto,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Işıl Karakaş, giudici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 9 dicembre 2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in questa data:   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (no 33932/06) contro la Repubblica   italiana con il quale una cittadina bulgara, Temenuzhka Ivanchova   Todorova («la ricorrente»), ha adito la Corte il 17 agosto 2006 in virtù   dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e   delle libertà fondamentali («la Convenzione»).   2. La ricorrente, che è stata ammessa all’assistenza legale, è   rappresentata da di Muro, avvocato a Bari. Il governo italiano («il   Governo») è stato rappresentato, in ordine, dai suoi agenti I.M. Braguglia,   R. Adam e E. Spatafora, e dal suo coagente F. Crisafulli.   3. La ricorrente, madre biologica di due gemelli, lamenta, ai sensi   dell’articolo 8 della Convenzione, la violazione del diritto al rispetto della   vita privata e familiare, a causa della decisione di dichiarare i gemelli   adottabili da parte del tribunale per i minorenni emessa soltanto 27 giorni   dopo la loro nascita. Denuncia inoltre una violazione del principo di equità   del procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni di Bari.   4. Il 26 ottobre 2006, il presidente della Seconda Sezione ha deciso di   comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell’articolo 29 § 3 della   Convenzione, la Camera ha deciso di esaminare allo stesso tempo la   ricevibilità e la fondatezza del caso. Ha inoltre deciso di esaminare il ricorso   prioritariamente in virtù dell’articolo 41 del regolamento della Corte.   5. Con lettera del 30 ottobre 2006, il governo bulgaro è stato invitato a   intervenire nel procedimento ai sensi dell’articolo 36 § 1 della Convenzione   e 44 del regolamento della Corte. La lettera non ha avuto risposta, e pertanto   si ritiene che esso non intenda avvalersi del diritto di intervento.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   6. La ricorrente è nata nel 1967 a Oryahovo (Bulgaria) e risiede a Bari.   7. I fatti in causa, secondo quanto esposto dalle parti, possono essere   riassunti come segue.   8. Il 7 ottobre 2005 la ricorrente partoriva due gemelli all’ospedale San   Paolo di Bari. Non riconosceva i figli e chiedeva che il suo nome non fosse   rivelato. Lo stesso giorno, l’assistente sociale, M.P., informava con una   breve nota il suo superiore gerarchico dell’abbandono dei neonati.   9. Il 10 ottobre 2005, il pubblico ministero presso il tribunale dei   minorenni di Bari invitava il tribunale a procedere al sistemazione urgente   dei bambini presso un centro di accoglienza.   10. L’11 ottobre 2005, M.P. inoltrava al suo superiore un rapporto in cui   rendeva noto che la ricorrente domandava un periodo di tempo per riflettere,   prima di decidere se riconoscere o meno i bambini, e richiedeva altresì di   essere udita dal tribunale per i minorenni. La ricorrente esprimeva inoltre il   desiderio che i bambini fossero accolti provvisoriamente in un centro   d’accoglienza o presso una famiglia a condizione che potesse vederli, fino al   momento in cui avrebbe preso una decisione.   11. La nota e il rapporto venivano invitati il 7 e 11 ottobre 2005 al   pubblico ministero. Da quel che emerge dal fascicolo, i documenti venivano   ricevuti il 12 ottobre.   12. Il 13 ottobre 2005, i bambini venivano ospitati in un centro   d’accoglienza ed era nominato un tutore provvisorio. Il tribunale impediva   alla ricorrente di visitarli e sollecitava l’invio dei documenti riguardanti dei   minori da parte dell’ospedale.   13. Il 18 ottobre 2005, il pubblico ministero domandava al tribunale di   dichiarare i minori adottabili. Il magistrato rilevava a suo giudizio: 1) che la   ricorrente non aveva richiesto un termine per riconosce i bambini ma solo   un po’ di tempo per ristabilirsi e valutare la situazione; 2) che la   sospensione del procedimento era facoltativa e avrebbe potuto essere   ordinata se i minori fossero stati assistiti da un genitore, mentre nel caso in   specie la ricorrente desiderava solo vedere i gemelli; 3) che nella sua   dichiarazione, la ricorrente aveva detto di avere altri due figli e una famiglia   in un altro Stato, che il padre dei gemelli era un cittadino italiano con cui   aveva interrotto ogni relazione, che non aveva né i mezzi economici né una   vita abbastanza stabile per occuparsi dei bambini in maniera adeguata ; 4) e   infine che non era concepibile che l’abbandono non fosse stato   sufficientemente ponderato durante la gravidanza.   14. Il 2 novembre 2005, ritenendo sufficienti gli elementi raccolti nel   corso dell’inchiesta – poiché, da un canto, il padre dei bambini era ignoto e,   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   d’altro canto, la madre non li aveva riconosciuti –, il tribunale per i   minorenni dichiarava i gemelli adottabili.   15. Il 2 dicembre 2005, la ricorrente domandava di essere udita dal   tribunale per i minorenni e sollecitava la sospensione del procedimento   eventualmente aperto per la dichiarazione di adottabilità dei gemelli.   16. Il 5 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni invitava il pubblico   ministero a indicare se si sarebbe opposto alla decisione del 2 novembre in   questi termini: «con preghiera di valutare l’opportunità di rinunciare al   termine per l’opposizione alla dichiarazione di adottabilità».   17. Lo stesso giorno, il pubblico ministero rinunciava all’opposizione   alla decisione del 2 novembre 2005, che pertanto diveniva immediatamente   definitiva.   18. Il 6 dicembre 2005, i bambini venivano ospitati provvisoriamente   presso una famiglia in vista della loro adozione.   19. Nel suo parere del 13 dicembre 2005, il pubblico ministero invitava   al rigetto della domanda di sospensione del procedimento introdotta dalla   ricorrente il 2 dicembre, dal momento che i minori erano già stati dichiarati   adottabili.   20. Il 21 dicembre 2005, il tribunale per i minorenni rilevava che i   bambini erano stati dichiarati adottabili, cosa che comportava l’irricevibilità   della domanda della ricorrente dato che il procedimento non poteva più   essere sospeso. Il tribunale precisava anche che la ricorrente non aveva   riconosciuto i minori e avrebbe al massimo potuto opporsi alla decisione del   novembre. Il difensore della ricorrente veniva informato del rigetto con   notifica del 21 febbraio 2006.   21. Il 22 febbraio e il 15 marzo 2006, il difensore della ricorrente, al fine   di opporsi alla decisione del 2 novembre 2005, si rivolgeva al tribunale per i   minorenni di Bari per ottenere copia degli estratti del fascicolo del   procedimento in seguito al quale i bambini erano stati dichiarati adottabili.   22. Il 20 marzo 2006, l’ufficiale di stato civile del comune di Bari   informava il presidente del tribunale dei minorenni che la ricorrente aveva   richiesto, il 17 marzo, di poter riconoscere «due gemelli minorenni non   riconosciuti alla nascita». L’ufficiale chiedeva il parere del presidente su   cosa fare.   23. Il 20 marzo 2006 il tribunale per i minorenni rigettava la domanda   introdotta dal difensore della ricorrente il 22 febbraio 2005 e reiterata il 15   marzo. Il tribunale affermava: 1) che rigettando la domanda con cui la   ricorrente chiedeva di essere ascoltata, aveva già rilevato che i bambini   erano stati dichiarati adottabili il 2 novembre 2005 e che questa decisione   era passata in giudicato il 5 dicembre 2005; 2) che secondo la   giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di adozione   l’opposizione alla decisione dichiarante un minore adottabile può essere   introdotta dai genitori biologici che abbiano riconosciuto il minore prima   che tale decisione non sia divenuta definitiva, dopo la quale i genitori   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   biologici possono domandare solo la revoca della decisione a condizione   che il minore non sia stato dato in affidamento preadottivo. Nel caso in   specie, i bambini erano stati affidati il 6 dicembre 2005, cosa che impediva   alla ricorrente di chiedere la revoca.   24. Il 12 aprile 2006, il presidente del tribunale per i minorenni   informava l’ufficiale di stato civile delle decisioni adottate nei confronti dei   gemelli, sottolineando che ai sensi della legge no 184/1983 il   riconoscimento di un minore dichiarato adottabile e in affidamento   preadottivo è inefficace.   25. Il 21 marzo 2006, la ricorrente adiva la corte d’appello di Bari   domandando la revoca della dichiarazione di adottabilità.   26. Nella sua decisione del 14 luglio 2006, la corte d’appello dichiarava   la domanda irricevibile in quanto la ricorrente avrebbe innanzitutto dovuto   rivolgersi al tribunale per i minorenni e solo poi interporre appello contro la   sua decisione.   II. LA NORMATIVA INTERNA E INTERNAZIONALE PERTINENTE   27. La legge no 184 del 4 maggio 1983, nel testo in vigore all’epoca dei   fatti, ha ampiamente modificato la materia dell’adozione. Essa è stata poi a   sua volta oggetto di modifica (legge no 149 del 2001).   28. L’articolo 8 prevede che «sono dichiarati in stato di adottabilità dal   tribunale per i minorenni (…) i minori di cui sia accertata la situazione di   abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei   genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza   non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio». L’articolo   prosegue stabilendo che «la situazione di abbandono sussiste (…) anche   quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o   comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare».   Infine, l’articolo prevede che la causa di forza maggiore non sussiste nel   caso in cui i genitori o altri membri della famiglia del minore chiamati ad   occuparsi di lui rifiutano le misure di assistenza pubblica e laddove tale   rifiuto è considerato dal giudice come ingiustificato. Lo stato di abbandono   può essere segnalato all’autorità pubblica da ogni individuo e può essere   rilevato d’ufficio dal giudice. Inoltre, ogni pubblico funzionario e la   famiglia del minore che abbiano conoscenza dello stato di abbandono di   quest’ultimo sono obbligati a farne denuncia.   29. L’articolo 15 prevede che la dichiarazione di stato di adottabilità è   pronunciata dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con   sentenza motivata, dopo aver udito il pubblico ministero, il rappresentante   dell’istituto presso il quale il minore è stato ospitato o l’eventuale famiglia   di affidamento, il tutore, il minore maggiore di dodici anni e il minore di   dodici anni se necessario.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   30. L’articolo 17 prevede che gli interessati possono fare opposizione al   tribunale che ha dichiarato il minore adottabile, nel termine di trenta giorni   dalla notifica. Il ricorso in cassazione per violazione della legge è ammesso   contro la decisione della corte d’appello, in un termine di trenta giorni dalla   notifica.   31. L’articolo 20 prevede infine che lo stato di adottabilità cessi nel   momento in cui il minore è adottato o diventa maggiore di età.   32. Infine, ai sensi dell’articolo 21, l’adottabilità può essere revocata,   d’ufficio o su richiesta dei genitori o del pubblico ministero, se le condizioni   previste dall’articolo 8 sono nel frattempo cessate. Mentre, se il minore è in   affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può essere revocato.   La Convenzione europea in materia di adozione dei minori (STCE no   58)   33. La Convenzione europea in materia di adozione dei minori del   Consiglio d’Europa è entrata in vigore il 24 aprile 1968. L’Italia l’ha   ratificata il 26 agosto 1976. L’articolo 5 prevede:   «1.Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo, l'adozione non   verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati i seguenti   consensi:   a) il consenso della madre (…);   3. Se il padre o la madre sono stati privati della potestà genitoriale nei confronti del   minore o comunque del diritto di consentire l’adozione, la legge può prevedere che   tale consenso non sia richiesto.   4. Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che   dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà   essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in   cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita   dalle conseguenze del parto.   5. Nel presente articolo per padre e madre si intendono le persone che sono,   legalmente, i genitori del minore.»   34. Secondo la nota illustrativa, il comma 3 conferisce alle Parti   Contraenti la possibilità di specificare che il consenso del padre e della   madre privati dei loro diritti genitoriali non siano richiesti. L’articolo tiene   conto del caso in cui la legislazione permetta di privare i genitori naturali di   certi diritti genitoriali, lasciando loro il diritto ad esprimere il consenso   sull’adozione.   35. Il comma 4 ha per scopo di evitare le adozioni premature nelle quali   il consenso della madre è dato in seguito ad una pressione esercitata prima   della nascita o prima che il suo stato fisico e psichico non si sia stabilizzato.   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   36. Questa Convenzione è stata oggetto di modifica. L’articolo 5 della   nuova Convenzione, adottata dal Comitato dei Ministri nella sua 118ma   Sessione Ministeriale, il 7 maggio 2008 e aperta alla firma il 27 novembre   2008, prevede che:   37. ««1.Salvo quanto disposto nei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo,   l'adozione non verrà decisa se non quando siano stati concessi e non siano stati ritirati   i seguenti consensi:   a) il consenso della madre e del padre ; o, in mancanza, il consenso di chiunque o di   qualunque organismo legittimato a darlo in vece dei genitori ; (…)   4. Se il padre o la madre sono privi della responsabilità genitoriale nei confronti del   minore o comunque del diritto di consentire l’adozione, la legge può prevedere che   tale consenso non sia richiesto.   5. Il consenso della madre all’adozione del figlio non potrà essere accettato che   dopo la nascita di questi, allo spirare del termine prescritto dalla legge e che non dovrà   essere inferiore a 6 settimane o, ove non sia specificato un termine, nel momento in   cui, a giudizio dell'autorità competente, la madre si sarà sufficientemente ristabilita   dalle conseguenze del parto.   6. Nel presente articolo per padre e madre si intendono le persone che sono,   legalmente, i genitori del minore.»   38. La nota illustrativa precisa che:   « Il paragrafo 2 sottolinea l’importanza che la persona che esprime il proprio   consenso sia debitamente e previamente informata dellle conseguenze di tale   consenso. Il consenso deve essere dato liberamente e per iscritto (…). Il paragrafo 3   prevede che, in ogni caso, la legge nazionale debba prevedere i motivi per i quali   l’autorità competente potrà, in casi eccezionali, prevedere la deroga al consenso o   superare il rifiuto. È evidente che questa disposizione lascia la possibilità di escludere   qualsiasi deroga   I motivi eccezionali previsti dal paragrafo 3 sono ad esempio:   (a) il caso in cui le persone a cui si chiede il consenso non possano essere contattate   o siano incapaci di fornirlo;   (b) il caso in cui le persone interessate non diano il loro consenso per motivi che   possono essere considerati come abuso di diritto.   Il fatto di derogare al consenso della persona non significa comunque che questi non   debba essere informato del procedimento di adozione.»   39. Il comma 4 consente agli Stati contraenti di specificare che il   consenso del padre e della madre che non siano titolari della potestà   genitoriale possa non essere richiesto. L’articolo tiene conto del caso in cui   la legislazione permetta di privare i genitori biologici di alcune   responsabilità genitoriali, lasciando loro il diritto di esprimere il consenso   all’adozione. Inoltre, il termine «diritti genitoriali» è sostituito dal termine   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   «responsabilità genitoriale» che riflette l’evoluzione del diritto di famiglia   quanto al ruolo dei genitori (v. in particolare la Raccomandazione no   R (84) 4 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d’Europa   sulle responsabilità genitoriali). Ciò non significa che il genitore non debba   essere informato, nella misura del possibile, del procedimento di adozione.   40. Il comma 5 ha per scopo di evitare le adozioni premature per le quali   il consenso della madre è dato in seguito ad una pressione esercitata prima   della nascita del minore o prima che il suo stato fisico e psicologico non si   siano stabilizzati dopo la nascita del bambino.   41. Il comma 6 dà una definizione dei termini «padre» e «madre».   Tenuto conto di questa definizione, il consenso previsto da tale articolo non   riguarda i genitori biologici se la filiazione non è stata legalmente stabilita.   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA   CONVENZIONE   42. La ricorrente lamenta la violazione del diritto al rispetto della vita   privata e familiare, derivante dalla decisione di dichiarare i suoi gemelli   adottabili presa dal tribunale dei minorenni il 2 novembre 2005, soltanto 27   giorni dopo la loro nascita.   43. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione, la ricorrente lamenta   che il tribunale per i minorenni ha: 1) dichiarato i minori adottabili senza   averla prima udita; 2) omesso di notificare al suo avvocato nei due mesi utili   il rigetto della sua richiesta di sospensione del procedimento; 3) richiesto al   pubblico ministero di rinunciare ad opporsi alla decisione sullo stato di   adottabilità dei minori. Ella lamenta da ciò la violazione del diritto ad un   procedimento equo dinanzi ad un tribunale imparziale.   44. Competente alla qualificazione giuridica dei fatti in causa, la Corte   ritiene opportuno esaminare le doglianze della ricorrente soltanto dalla   prospettiva dell’articolo 8, che esige che la procedura per decidere le misure   di ingerenza sia equa e rispetti gli interessi protetti in causa (Havelka e   autres c. Repubblica ceca, no 23499/06, §§ 34-35, 21 giugno 2007; Kutzner   c. Germania, no 46544/99, § 56, CEDH 2002-I ; Wallová e Walla   c. Repubblica ceca, no 23848/04, § 47, 26 ottobre 2006).   L’articolo 8 della Convenzione prevede nelle sue parti applicabili:   1. «Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita (…) familiare (…).   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a   meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una   società democratica, è necessaria (…) per la protezione della salute o della morale, o   per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.»   A. Sulla ricevibilità   1. Sull’esistenza di un rapporto tra la ricorrente e i gemelli costitutivo   di un «legame familiare», ai sensi dell’articolo 8 § 1 della   Convenzione   a) Argomenti delle parti   45. Il Governo ritiene in primo luogo che l’articolo 8 della Convenzione   non si applica alla situazione della ricorrente, la quale non potrebbe   avvalersi dell’esistenza di un «legame familiare» suscettibile di essere   protetto da tale articolo. Facendo riferimento alla sentenza L. c. Paesi   Bassi, no 45582/99, CEDH 2004-IV, il Governo afferma che l’esistenza di   un legame soltanto biologico di filiazione privo di ogni elemento di diritto o   di fatto che provi l’esistenza di una relazione personale stretta non godrebbe   della protezione dell’articolo 8. Per tale protezione, è necessaria una   relazione stabile perdurante, o l’esistenza di un rapporto reale ed effettivo   tra gli interessati (v. a contrario Berrehab c. Paesi Bassi, 21 giugno 1988,   serie A no 138; Keegan c. Irlanda, 26 maggio 1994, serie A no 290).   Pertanto, il Governo fa notare che la Corte non ha mai riconosciuto che un   semplice legame di sangue non accompagnato da una volontà espressa di   associarvi un valore morale sociale e giuridico corrispondente, e non   consacrato da un riconoscimento giuridico, sia sufficiente da solo a creare   un legame protetto dall’articolo 8.   46. Il Governo richiama all’attenzione che nella sentenza Kroon e altri c.   Paesi Bassi, (27 ottobre 1994, serie A no 297-C), la Corte aveva sottolineato   l’importanza del legame biologico poiché i genitori avevano manifestato in   maniera concreta e inequivocabile la ferma intenzione di riconoscere i figli.   Al contrario, nel caso in specie, la ricorrente non ha riconosciuto i minori,   ha soltanto richiesto la loro sistemazione, senza mai manifestare   l’intenzione di stabilire con essi un rapporto significativo, né ha mai   introdotto una richiesta formale di sospensione del procedimento. Ha   richiesto «che le fosse lasciato il tempo per meglio riflettere prima di   decidere definitivamente sul riconoscimento della maternità». Secondo il   Governo, la ricorrente non avrebbe dunque potuto ritenersi vittima di una   violazione di tale diritto.   47. In prima battuta, la ricorrente invita la Corte a non tenere conto delle   osservazioni del Governo in quanto tardive. Inoltre, ne contesta la tesi.   Afferma che lo Stato convenuto le avrebbe impedito di stabilire una   Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   relazione familiare con i figli. A suo avviso, una relazione familiare ai sensi   dell’articolo 8 della Convenzione esiste ipso jure tra lei e i figli a motivo   della maternità biologica. La ricorrente sottolinea che la richiesta al   tribunale per i minorenni del 2 dicembre 2005 era finalizzata a interrompere   il procedimento di adozione per consentirle il riconoscimento dei figli.   Inoltre, a suo avviso, il suo desiderio di riconoscere i minori era noto fin   dall’11 ottobre 2005.   48. La ricorrente sottolinea che si trovava in una situazione di stress   dovuto alla sua condizione di immigrata irregolare e soggetta al rischio di   espulsione. Afferma di non aver mai avuto copia degli atti di nascita dei   figli e di non essere stata informata del fatto che erano stati dati in   affidamento preadottivo. La ricorrente sottolinea che nel caso Kroon e altri   c. Paesi Bassi, citato, la Corte ha concluso per l’applicabilità dell’articolo 8   relativamente ad un padre biologico.   49. Infine, anche se la Corte decidesse che non vi è margine per ritenere   esistente un «legame familiare», le misure giurisdizionali prese   costituirebbero comunque un’ingerenza nella sua vita privata.   b) Valutazione della Corte   50. La Corte risponde innanzitutto alla questione se bisogna tenere conto   delle osservazioni del Governo. A tal proposito, sottolinea che le parti sono   state invitate a inviare le loro memorie prima del 9 gennaio 2007. Emerge   dal fascicolo che il Governo ha depositato le sue osservazioni nel termine   concesso. Esse non sarebbero dunque tardive.   51. La Corte sottolinea che la nozione di famiglia su cui poggia l’articolo   della Convenzione include, pur in assenza di coabitazione, il legame tra un   individuo e suo figlio, sia egli legittimo (v., mutatis mutandis, Berrehab c.   Paesi Bassi, 21 giugno 1988, § 21, serie A no 138, e Gül c. Svizzera, 19   febbraio 1996, § 32, Raccolta delle sentenze e delle decisioni, 1996-I) o   naturale. Se come norma generale una coabitazione può costituire indizio di   una tale relazione, eccezionalmente altri fattori possono servire a dimostrare   che una relazione è sufficientemente stabile per creare dei «legami   familiari» di fatto (Kroon e altri c. Paesi Bassi, citato). L’esistenza o   l’assenza di un «legame familiare» è innanzitutto un dato di fatto dipendente   dalla realtà concreta dei legami personali stretti (K. e T. c. Finlandia [GC],   no 25702/94, § 150, CEDH 2001-VII).   52. Tornando alle circostanze del caso in specie, la Corte nota che la   ricorrente non ha riconosciuto i suoi figli e non ha formato un «nucleo   familiare» con essi. Di conseguenza, la questione è verificare se esistono   altri elementi propri per dimostrare che la relazione in esame è   sufficientemente stabile ed effettiva da dare vita a dei «legami familiari» di   fatto.   53. Certo, garantendo il diritto al rispetto della vita familiare, l’articolo 8   presuppone l’esistenza di una famiglia (Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979,     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   § 31, serie A no 31; Johnson c. Regno Unito, 24 ottobre 1997, § 62,   Raccolta 1997-VII), condizione che non sembra soddisfatta nel caso in   esame, data l’assenza di coabitazione o di legami de facto sufficientemente   stretti tra la ricorrente e i suoi figli. Non risulta pertanto, secondo la Corte,   che ogni vita familiare progettata rientri interamente nella fattispecie   dell’articolo 8. In tal senso, la Corte ha già considerato che questo articolo   può anche estendersi a relazioni potenziali che potrebbero svilupparsi, ad   esempio, tra un padre naturale e un figlio nato fuori dal matrimonio (Nylund   c. Finlandia (dec.), no 27110/95, CEDH 1999-VI), o nel caso di una   relazione nata da un matrimonio non putativo, anche se una vita familiare   non era ancora pienamente stabilita (Abdulaziz, Cabales e Balkandali   c. Regno Unito, 28 maggio 1985, § 62, serie A no 94).   54. Nel caso in esame, la Corte rileva che la ricorrente ha domandato di   vedere i figli quattro giorni dopo il parto e che due mesi più tardi ha   inoltrato al tribunale per i minorenni una richiesta di sospensione del   procedimento di adozione. È vero che tale richiesta è stata rigettata poiché i   bambini erano stati dati in affidamento preadottivo, ma la Corte non   potrebbe negare l’interesse che la ricorrente ha dimostrato verso i figli ed   escludere la relazione potenziale che avrebbe potuto svilupparsi tra costoro   se ella avesse avuto la possibilità di rimettere in discussione la sua scelta   davanti al tribunale.   55. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che il legame tra la   ricorrente e i suoi figli rientri nella vita familiare, ai sensi dell’articolo 8   della Convenzione. Conseguentemente, l’eccezione del Governo deve   essere rigettata.   2. Sul difetto di qualità di vittima della ricorrente   a) Argomenti delle parti   56. Il Governo ritiene che la ricorrente abbia volontariamente omesso di   riconoscere i figli, onere che le avrebbe permesso di godere dei diritti   genitoriali sul piano sostanziale e processuale. La ricorrente non si è mai   occupata di loro, né ha manifestato l’intenzione di farlo. Per il Governo,   anche a supporre l’esistenza di tali diritti, il loro esercizio effettivo è stato   impedito dall’inerzia consapevole e volontaria della ricorrente, che veniva   assistita da un avvocato a partire dal 2 dicembre 2005.   57. La ricorrente contesta la tesi del Governo. Considera di aver   compiuto quanto necessario per difendere il suo diritto protetto dall’articolo   della Convenzione.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   b) Valutazione della Corte   58. La Corte ritiene che questa eccezione è essenzialmente connessa a   quella di incompatibilità ratione materiae. Sul punto, ha appena affermato   che il legame tra la ricorrente e i suoi figli rileva come «legame familiare»,   ai sensi dell’articolo 8 § 1 della Convenzione. La Corte ritiene che a tal   proposito non si pongono ulteriori questioni.   3. Eccezione preliminare derivante dal non esaurimento dei ricorsi   interni   a) Argomento delle parti   59. Il Governo eccepisce in subordine il non esaurimento dei ricorsi   interni. La ricorrente avrebbe potuto, ai sensi dell’articolo 17 della legge no   184/1983, in vigore all’epoca dei fatti, opporsi alla decisione sullo stato di   adottabilità dei figli dinanzi al tribunale dei minorenni e domandare la   revoca di tale stato ai sensi dell’articolo 21.   60. Invece, la ricorrente ha impugnato il decreto dichiarativo dello stato   di adottabilità dei gemelli davanti alla corte di appello, organo   incompetente, anziché opporsi al tribunale dei minorenni ai sensi   dell’articolo 17 della legge. L’appello è stato dichiarato irricevibile. Ha   reiterato l’appello ma non ha rispettato la procedura dovuta, né ha fatto   domanda di revoca conformemente all’articolo 21 della legge. La ricorrente   ha messo in atto delle strategie giudiziarie non previste dalla legge. Il   Governo ammette che, non avendo riconosciuto i figli, la ricorrente non   avrebbe potuto fare opposizione ai sensi dell’articolo 17; tuttavia, sottolinea   che, anche nel caso in cui il diritto interno le avesse riconosciuto più ampie   facoltà di intervento nel procedimento e l’opposizione alle decisioni del   tribunale, la ricorrente avrebbe comunque commesso un errore di procedura   che avrebbe quanto meno impedito al procedimento di concludersi. Inoltre,   la ricorrente era assistita da un avvocato dal 2 dicembre 2005, in tempo utile   per opporsi nelle forme previste alla dichiarazione di adottabilità e di   domandarne la revoca. Il Governo ricorda che spetta all’avvocato e non alle   autorità di indicare alla ricorrente le strategie da seguire (Hermi c. Italia   [GC], no 18114/02, § 91, CEDH 2006-...).   61. La ricorrente contesta l’argomento del Governo. Facendo riferimento   alla giurisprudenza della Corte (Cardot c. Francia, 19 marzo 1991, § 34   serie A no 200; Melnikova c. Ucraina, no 24626/03, § 67, 22 novembre   2005; Akdivar e altri c. Turchia, 16 settembre 1996, § 67, Raccolta di   sentenze e decisioni 1996-IV ; Andronicou e Constantinou c. Cipro, 9   ottobre 1997, § 159, Raccolta 1997-VI; Estrikh c. Lettonia, no 73819/01,   § 93, 18 gennaio 2007), sottolinea che il principio dell’esaurimento dei   ricorsi interni deve applicarsi con una certa flessibilità e senza formalismi   eccessivi e che nulla impone di utilizzare ricorsi non adeguati né effettivi.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   Inoltre, spetta al Governo che eccepisce il mancato esaurimento   convincere la Corte che il ricorso sarebbe stato effettivo e disponibile sia in   teoria che in pratica all’epoca dei fatti, ovvero che fosse accessibile,   suscettibile di offrire alla ricorrente di formulare le sue lamentele e in grado   di offrire ragionevoli prospettive di successo. La ricorrente sostiene che la   corte d’appello di Bari l’abbia informata del procedimento solo il 16   febbraio 2006, quando nessuna azione giudiziaria era più possibile.   b) Valutazione della Corte   62. La Corte ritiene, alla luce delle argomentazioni delle parti, che questa   eccezione sia strettamente connessa con il merito del ricorso e decide di   unirla ad esso.   4. Conclusioni   63. La Corte constata che le doglianze lamentate ai sensi dell’articolo 8   non è manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della   Convenzione. Ritiene inoltre che non vi sia alcun altro motivo di   irricevibilità. Dichiara dunque il ricorso ricevibile.   B. Sul merito   64. Ad avviso della ricorrente, la decisione di adottabilità dei minori   emessa 27 giorni soltando dopo il parto è incompatibile con gli standard del   Consiglio d’Europa espressi nell’articolo 5 § 4 della Convenzione europea   in materia di adozione dei minori, aperta alla firma il 24 aprile 1967 e   ratificata dall’Italia il 25 maggio 1976. Tale articolo prevede in effetti che   non si possa decidere un’adozione sulla base del consenso espresso dalla   madre prima che un termine di almeno sei settimane sia trascorso da tale   consenso. La ricorrente afferma, inoltre, che l’ingerenza delle autorità   italiane nei confronti del suo diritto alla vita privata e familiare non è stata   né proporzionata al fine perseguito, né necessaria in una società   democratica.   65. Ella rileva che il tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato i   minori adottabili senza averla prima udita e ciò malgrado il fatto che avesse   manifestato la volontà di essere ascoltata dal giudice all’assistente sociale   M.P. qualche giorno dopo la nascita dei gemelli. Il tribunale avrebbe   pertanto omesso di tutelare i suoi diritti genitoriali.   66. Il Governo contesta tale argomentazione. Afferma innanzitutto che   non vi sarebbe stata ingerenza in una vita familiare inesistente. Anche a   ritenere che una tale ingerenza vi sia stata, essa sarebbe prevista dalla legge,   al fine legittimo di proteggere gli interessi dei minori, e sarebbe stata   proporzionata a tale fine. Inoltre, il diritto italiano sarebbe pienamente   conforme agli standard del Consiglio d’Europa in materia di adozione. Il     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   Governo ritiene che l’articolo 5 §4 della Convenzione europea in materia di   adozione dei minori non si applichi al caso poiché la situazione della   ricorrente rientrerebbe nel campo di applicazione dell’articolo 5 § 3. Inoltre,   il Governo ritiene che, anche a reputare l’articolo 5 § 4 applicabile al caso in   esame, il termine di sei settimane sarebbe spirato il 18 novembre 2005,   mentre la ricorrente avrebbe agito ufficialmente davanti al tribunale per i   minorenni solo il 2 dicembre 2005.   67. Il Governo sottolinea che gli Stati hanno un ampio margine di   apprezzamento nel definire concretamente le condizioni e i termini per   l’esercizio dei diritti, compresi quelli genitoriali. Ritiene che la legislazione,   la giurisprudenza e la prassi nazionali abbiano fornito alla ricorrente   garanzie adeguate e sufficienti dei suoi diritti protetti dalla Convenzione sul   piano sostanziale e procedurale.   68. Il Governo afferma inoltre che la ricorrente avrebbe potuto avvalersi   della semplice procedura amministrativa di riconoscimento della maternità,   prima ancora di inoltrare la sua richiesta al tribunale o fino al 16 febbraio   2006, cosa che le avrebbe permesso di domandare la revoca del decreto ai   sensi dell’articolo 21 della legge. Infine, il Governo nota che la legislazione,   la prassi e la giurisprudenza avrebbero offerto alla ricorrente dei mezzi di   ricorso che ella non avrebbe utilizzato. Ne segue che il procedimento   avviato, alla luce delle possibilità offerte alla ricorrente, non è stata iniqua.   69. La Corte richiama il fatto che, se l’articolo 8 ha come scopo   prioritario di tutelare l’individuo contro arbitrarie ingerenze dei poteri   pubblici, non si limita a imporre lo Stato un divieto di ingerenza: a questo   scopo negativo si possono aggiungere obblighi positivi inerenti a un   effettivo rispetto della vita familiare. Essi possono implicare l’adozione di   misure per il rispetto della vita privata, anche nelle relazioni degli individui   tra loro. Il confine tra gli obblighi positivi e negativi dello Stato imposti   dall’articolo 8 non si presta ad una definizione precisa; i principi applicabili   sono invece comparabili. In particolare, nei due casi, bisogna avere riguardo   al giusto equilibrio da individuare tra interessi concorrenti; in tal modo,   nelle due ipotesi, lo Stato gode di un certo margine di apprezzamento (cfr.   Keegan c. Irlanda, sentenza del 26 maggio 1994, serie A no 290, § 49,   Odièvre c. Francia [GC], no 42326/98, § 40, CEDH 2003-III; Evans   c. Regno Unito [GC], no 6339/05, § 75, 10 aprile 2007).   70. La Corte afferma che la questione principale è verificare se   l’applicazione nel caso in esame della legislazione ha condotto ad un   corretto equilibrio tra l’interesse pubblico e svariati interessi privati   concorrenti, tutti fondati sul rispetto della vita privata e familiare. Essa   ritiene dunque più opportuno esaminare le doglianze sollevate nella   prospettiva degli obblighi positivi (Evans, citato, § 76).   71. Il margine di apprezzamento di cui dispongono gli Stati contraenti è   ampio per consentire alle autorità giudiziarie di individuare un equilibrio tra   interessi privati e pubblici concorrenti o tra i diversi diritti protetti dalla     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   Convenzione. Ciò è tanto più vero in considerazione del fatto che non esiste   un accordo tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa sull’importanza   relativa degli interessi in gioco o sui migliori strumenti per proteggerla   (Evans, citato, §§ 77-81).   72. La Corte afferma inoltre che non è suo compito sostituirsi alle   autorità interne, ma esaminare dalla prospettiva della Convenzione le   decisioni che le autorità giudiziarie hanno reso nell’esercizio del loro potere   discrezionale. La Corte deve dunque valutare se le autorità italiane hanno   agito in ottemperanza ai loro obblighi positivi derivanti dall’articolo 8 della   Convenzione (Hokkanen c. Finlandia, sentenza del 23 settembre 1994,   serie A no 299-A ; § 55, Mikulić c. Croazia, no 53176/99, § 59, CEDH   2002-I ; P., C. e S. c. Regno Unito, no 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI).   73. La Corte afferma che le autorità italiane, in seguito all’abbandono   dei minori da parte della ricorrente, hanno preso tutte le misure necessarie   per proteggerli. Li hanno sistemati d’urgenza presso un centro   d’accoglienza, hanno nominato un tutore provvisorio e aperto un   procedimento di adottabilità. Tuttavia, la Corte nota che l’11 ottobre 2005,   ovvero quattro giorni dopo il parto, l’assistente sociale aveva depositato un   rapporto in cui dichiarava che la ricorrente richiedeva del tempo per   riflettere prima di decidere se riconoscere o meno i figli, e di essere ricevuta   dal tribunale dei minorenni. La ricorrente esprimeva inoltre il desiderio che i   minori fossero messi provvisoriamente in un centro di accoglienza o presso   una famiglia a condizione che potesse vederli, fino al momento in cui   avrebbe preso una decisione nel termine previsto dalla legge.   74. La Corte afferma che il 2 novembre 2005 il tribunale per i minorenni,   ritenendo sufficienti gli elementi raccolti durante l’istruttoria – giacché, da   un lato, il padre era ignoto e, d’altro lato, la madre non li aveva riconosciuti   –, dichiarava i gemelli adottabili senza aver udito la ricorrente. Il tribunale,   basandosi sul parere del pubblico ministero, non riteneva necessario udirla.   La Corte nota che la ricorrente ha reiterato la richiesta di essere ascoltata dal   tribunale il 2 dicembre 2005, ma in mancanza dell’opposizione del pubblico   ministero alla decisione del tibunale del 2 novembre sullo stato di   adottabilità dei minori, la decisione diveniva definitiva il 5 dicembre 2005.   75. In particolare, la Corte constata che la ricorrente si trovava in una   situazione di stress psicologico dovuto al fatto che risiedeva irregolarmente   in Italia, era sola e senza impiego. È vero che la ricorrente non si è opposta   alla decisione dichiarativa dello stato di adottabilità dei minori e non ne ha   domandato la revoca al tribunale dei minorenni, ai sensi dell’articolo 21   della legge no 184/1983, ma si è rivolta a un tribunale incompetente, ovvero   alla corte d’appello di Bari. Tuttavia, la Corte non condivide le   argomentazioni del Governo secondo cui la ricorrente avrebbe dovuto fare   opposizione al tribunale ai sensi dell’articolo 17 della legge no 184/1983.   Essa ritiene che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   materia di adozione, tale via di ricorso è destinata al fallimento   (paragrafo 23 supra).   76. Alla luce di quanto detto, l’eccezione di non esaurimento dei ricorsi   interni del Governo non potrebbe essere accolta.   77. La Corte osserva che in questo genere di casi ci si trova dinanzi ad   interessi difficilmente conciliabili, quelli della madre biologica, quelli dei   minori e quelli della famiglia d’adozione. L’interesse generale non è d’altro   canto assente (Odièvre c. Francia [GC], no 42326/98, § 45, CEDH   2003-III). Nella ricerca dell’equilibrio tra questi diversi interessi, quello   superiore del minore deve prevalere.   78. La Corte ritiene che la complessità del caso e l’equilibrio sottile che   bisogna individuare tra gli interessi dei minori e quelli della madre   esigerebbero che si desse un’importanza particolare agli obblighi   procedurali provenienti necessariamente dall’articolo 8 della Convenzione.   In particolare, era fondamentale per la ricorrente potersi esprimere davanti   all’autorità giudiziaria e rimettere in discussione la scelta di abbandonare i   figli.   79. La Corte ritiene che questa lacuna abbia impedito alla ricorrente di   essere sufficientemente coinvolta nel procedimento decisionale per poter   benificiare della tutela dei suoi interessi richiesta dall’articolo 8 della   Convenzione.   80. La Corte non è affatto convinta che la necessità di un procedimento   rapido, che va di norma di pari passo con l’interesse del minore, esiga una   misura così radicale come la dichiarazione di adottabilità 27 giorni dopo la   nascita senza udire la ricorrente. Nulla fa dubitare che fosse preferibile   decidere al più presto sul futuro dei due minori, cionondimeno la Corte   ritiene che il fatto di dichiarare i minori adottabili in seguito ad un   procedimento in cui la madre non è stata mai ascoltata, quando ne ha fatto   richiesta avendo cominciato a dubitare della sua scelta di abbandonare i   figli, costituisce una misura che non tiene affatto conto dei fatti concreti.   81. Pur riconoscendo che i giudici hanno agito in buona fede per tutelare   il benessere dei minori, la Corte ritiene che la procedura seguita abbia   impedito alla ricorrente di presentare le sue argomentazioni in modo   adeguato ed effettivo e di proteggere il suo diritto alla vita privata e   familiare.   82. Difatti, in controversie di tale natura, di fronte a conseguenze di   estrema importanza in quanto relative al legame familiare, lo Stato aveva   l’obbligo positivo di assicurarsi che il consenso della ricorrente   all’abbandono dei suoi figli fosse stato chiaro e circondato di garanzie   adeguate.   83. La Corte conclude dunque che lo Stato non ha rispettato verso la   ricorrente gli obblighi positivi imposti dall’articolo 8 della Convenzione.   Pertanto, vi è stata violazione di questo articolo.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   II. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   84. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   «Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo   incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il   caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.»   A. Danno   85. La ricorrente sostiene di aver subito un grave pregiudizio morale per   la separazione irreversibile dai figli e la dichiarazione di adottabilità. Chiede   400.000 euro (EURO). In subordine, la ricorrente domanda una restitutio in   integrum.   86. Il Governo si rimette alla discrezione della Corte considerando   esorbitante la somma indicata. Inoltre, sostiene che nessuna misura potrebbe   essere presa dalle autorità per ristabilire la situazione creata dalla decisione   giudiziaria. Sostiene che nessuna questione di restitutio in integrum si pone   nel caso in esame.   87. La Corte ritiene che il dolore sofferto dalla ricorrente le ha provocato   un pregiudizio morale certo che l’accertamento della violazione della   Convenzione non basta a compensare (v., ad esempio, Elsholz c. Germania   [GC], no 25735/94, §§ 70-71, CEDH 2000-VIII, e P. C. e S. c. Regno   Unito, no 56547/00, § 150, CEDH 2002-VI).   88. Giudicando in via equitativa, la Corte riconosce alla ricorrente 15   EURO.   B. Spese e costi   89. La ricorrente richiede, esibendo i titoli giustificativi, 17 748,56   EURO per le spese e i costi sostenuti davanti alla Corte.   90. Il Governo non si pronuncia.   91. Secondo la giurisprudenza della Corte, il ricorrente non può ottenere   il rimborso delle spese e dei costi se non nella misura in cui siano accertate   la loro effettività, necessità e ragionevolezza dell’ammontare. Nel caso in   esame, la Corte afferma che l’avvocato della ricorrente è intervenuto solo a   seguito della comunicazione del ricorso. Tenuto conto dei documenti in   possesso e dei criteri menzionati, la Corte ritiene ragionevole la somma di   000 EURO per il procedimento davanti alla Corte, da cui occorre dedurre   le somme versate dal Consiglio d’Europa a titolo di assistenza processuale   di 850 EURO, e riconosce alla ricorrente la somma di 2 150 EURO.     Copyright © 2009 UFTDU   SENTENZA TODOROVA c. ITALIA   C. Interessi moratori   92. La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso di interessi sul tasso   marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di tre punti   percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ   1. Dichiara il ricorso ricevibile;   2. Ritiene che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione;   3. Ritiene,   a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi   dal giorno in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi   dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:   (i) 15 000 EURO (quindicimila euro), oltre ad ogni importo che possa   essere dovuto a titolo di imposta, per danno morale,   (ii) 2 150 EURO (duemilacentocinquanta euro), per spese e costi, oltre   ad ogni importo che possa essere dovuto dalla ricorrente a titolo di   imposta;   b) che a partire dallo spirare di tale termine e fino al pagamento, tale   importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile in tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali;   4. Rigetta per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in francese e comunicata per scritto il 13 gennaio 2009, ai sensi   degli articoli 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente     Copyright © 2009 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 13.07.2026. · Źródło