3394/03

WyrokETPCz2008-07-10ECLI:CE:ECHR:2008:0710JUD000339403

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy pozbawienie wolności skarżących na statku na pełnym morzu i następnie w areszcie we Francji było zgodne z wymogami art. 5 ust. 1 i 3 Konwencji, w szczególności w zakresie legalności i niezwłocznego doprowadzenia przed sędziego?
Ratio decidendi
W odniesieniu do art. 5 ust. 1 Trybunał uznał, że pozbawienie wolności skarżących na statku przez 13 dni nie miało wystarczającej podstawy prawnej w prawie krajowym i międzynarodowym. Stwierdził, że choć władze francuskie działały za zgodą Kambodży (państwa bandery), to zgoda ta dotyczyła „operacji inspekcji”, a niekoniecznie pozbawienia wolności załogi na tak długi okres. Obowiązujące wówczas prawo francuskie i Konwencja Wiedeńska z 1988 r. (art. 17) nie precyzowały warunków pozbawienia wolności członków załogi ani nie przewidywały odpowiednich gwarancji proceduralnych (np. kontaktu z adwokatem, rodziną, nadzoru sądowego). Trybunał podkreślił, że prokurator francuski nie jest „władzą sądowniczą” w rozumieniu art. 5, ponieważ brakuje mu niezależności od władzy wykonawczej. W konsekwencji, brak precyzyjnych norm i odpowiednich gwarancji doprowadził do naruszenia zasady praworządności. W odniesieniu do art. 5 ust. 3 Trybunał uznał, że opóźnienie w doprowadzeniu skarżących przed sędziego (15-16 dni od zatrzymania na morzu) było w zasadzie niezgodne z wymogiem „niezwłoczności”. Jednakże, odwołując się do sprawy Rigopoulos, Trybunał stwierdził, że w niniejszej sprawie istniały „całkowicie wyjątkowe okoliczności”, takie jak znaczna odległość od wybrzeży Francji i brak możliwości szybszego fizycznego doprowadzenia przed sędziego. Mimo że zatrzymanie na morzu nie było nadzorowane przez władzę sądowniczą (w przeciwieństwie do sprawy Rigopoulos), Trybunał uznał, że ten element został już uwzględniony przy ocenie art. 5 ust. 1 i nie zmienia konkluzji dotyczącej art. 5 ust. 3 w świetle nieuniknionego opóźnienia w konwojowaniu statku.
Stan faktyczny
Skarżący byli członkami załogi statku „Le Winner” (bandera kambodżańska), który został przechwycony przez francuskie władze na pełnym morzu 13 czerwca 2002 r. pod zarzutem przemytu narkotyków. Statek nie podniósł bandery i próbował uciekać, a załoga wyrzucała paczki z kokainą do morza. Skarżący byli przetrzymywani na statku przez 13 dni, aż do jego przybycia do portu w Brest 26 czerwca 2002 r. Po przybyciu zostali przekazani policji sądowej i aresztowani, a następnie doprowadzeni przed sędziego śledczego 28 lub 29 czerwca 2002 r.
Rozstrzygnięcie
Jednogłośnie: skarga dopuszczalna. Jednogłośnie: stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Czterema głosami przeciwko trzem: nie stwierdza naruszenia art. 5 ust. 3 Konwencji. Jednogłośnie: stwierdzenie naruszenia art. 5 ust. 1 stanowi wystarczające słuszne zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Jednogłośnie: zasądza 5 000 EUR łącznie na rzecz skarżących tytułem kosztów i wydatków. Jednogłośnie: oddala pozostałe żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUINTA SEZIONE   MEDVEDYEV E ALTRI c. FRANCIA   (Ricorso n. 3394/03)   SENTENZA   STRASBURGO   luglio 2008   Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni stabilite all’articolo 44   § 2 della Convenzione. Può subire dei ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   Nel caso Medvedyev e altri c. Francia,   La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (quinta sezione), riunita in una   Camera composta da :   Peer Lorenzen, Presidente,   Jean-Paul Costa,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre,   Mirjana Lazarova Trajkovska, giudici,   e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 13 maggio ed il 17 giugno   2008,   Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data :   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 3394/03) diretto contro la   Repubblica francese, con il quale Oleksandr Medvedyev e Borys Bilenikin,   cittadini ucraini, Nicolae Balaban, Puiu Dodica, Nicu Stelian Manolache e   Viorel Petcu, cittadini rumeni, Georgios Boreas, cittadino greco e Sergio   Cabrera Leon e Guillermo Luis Eduar Sage Martīnez, cittadini cileni (« i   ricorrenti »), hanno adito la Corte il 19 dicembre 2002 in virtù dell’articolo   della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle   Libertà fondamentali (« la Convenzione »).   2. I ricorrenti sono rappresentati da Patrick Spinosi, avvocato presso il   Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione. Il Governo francese (« il   Governo ») è rappresentato da Edwige Belliard, direttrice degli affari   giuridici presso il Ministero degli affari esteri.   3. L’11 gennaio 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al   Governo. Valendosi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso   di esaminare insieme la ricevibilità ed il merito della causa.   4. Invitati a produrre delle osservazioni in virtù dell’articolo 36 § 1 della   Convenzione, i Governi greco, rumeno ed ucraino non si sono valsi di tale   facoltà.   5. Un’udienza pubblica si è tenuta presso il Palazzo dei Diritti   dell’uomo, a Strasburgo, il 13 maggio 2008 (articolo 54 § 3 del   regolamento).   Copyright © 2008 UFTDU   Sono comparsi :   – per il Governo   Anne-Françoise Tissier, vice-direttrice dei diritti dell’uomo alla   direzione degli affari giuridici presso il ministero degli affari esteri ed   europei, agente,   Mostafa Mihraje, consigliere degli affari esteri per la vice-direzione dei   diritti dell’uomo della direzione degli affari giuridici presso il ministero   degli Affari esteri ed europei, consigliere,   François Martineau, capo dell’ufficio del diritto del mare alla direzione   centrale del commissariato della marina nazionale,   Elie Renard, magistrato presso la direzione degli affari criminali e della   grazia del Ministero della giustizia,   Serge Segura, vice-direttore del diritto del mare, della pesca e   dell’Antartica alla direzione degli affari giuridici presso il Ministero   degli affari esteri ed europei, consiglieri.   – per i ricorrenti   Patrice Spinosi, consigliere.   La Corte ha ascoltato le dichiarazioni di Spinosi e Tissier e le loro   risposte alle domande dei giudici.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO   6. I ricorrenti facevano parte dell’equipaggio di un cargo denominato Le   Winner, battente bandiera cambogiana.   7. Nella lotta internazionale contro il traffico degli stupefacenti, le   autorità francesi sono venute a conoscenza del fatto che tale imbarcazione   era sospettata di trasportare rilevanti quantità di droga.   8. Con un telegramma diplomatico datato 7 giugno 2002, l’ambasciata di   Francia a Phnom Penh ha informato il Ministero della Difesa a Parigi che, a   seguito di una domanda presentata dall’ufficio centrale di repressione del   traffico illecito di stupefacenti (« OCRTIS ») che sollecitava   l’autorizzazione ad intercettare il Winner, il Ministro degli affari esteri   cambogiano, su domanda dell’ambasciata, aveva dato personalmente il   consenso del suo Governo.   Copyright © 2008 UFTDU   Il Governo ha prodotto una nota verbale datata 7 giugno 2002, indirizzata   dal Ministero degli affari esteri cambogiano all’ambasciata di Francia a   Phnom Penh, ai sensi della quale :   « Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (...) facendo   riferimento alla sua nota n. 507/2002 in data 7 giugno 2002, ha l’onore di confermare   formalmente che il Governo reale di Cambogia autorizza le autorità francesi ad   intercettare, controllare   e avviare procedimenti giudiziari nei confronti   dell’imbarcazione Winner, battente bandiera cambogiana (...) appartenente a (...)   presso le isole Marshall. (...) »   9. Il comandante della piccola nave scorta (“avviso”), Luogotenente di   vascello Le Hénaff, è stato incaricato dalle autorità marittime francesi di   procedere all’intercettamento del Winner.   10. Il 13 giugno 2002 alle ore 6, l’imbarcazione francese ha avvistato, al   largo delle isole di Capo Verde, una nave da commercio che navigava a   bassa velocità, non battente alcuna bandiera ma identificata come il Winner;   si è proceduto al suo riconoscimento secondo le regole del diritto   internazionale e, come misura di sicurezza, è stata messa in mare   un’imbarcazione rapida. Il cargo ha cambiato allora bruscamente la rotta,   cercando di ostacolare l’avvicinamento dell’avviso. Interrogata sulla   frequenza internazionale, l’imbarcazione è rimasta silenziosa. Allo stesso   tempo, sono stati gettati in mare dal ponte dei pacchi da parte dei membri   dell’equipaggio. L’avviso ha rifiutato la sua identità ed ha domandato al   Winner di cessare ogni attività lanciando il segnale del codice internazionale   SQ (« fermatevi altrimenti apro il fuoco su di voi ») ; in assenza di risposta,   e continuando l’imbarcazione a non issare la sua bandiera, si è proceduto a   far partire un colpo di avvertimento, in seguito a dei colpi di arresto. Allo   stesso tempo, è stato dato ordine all’imbarcazione messa in acqua di   recuperare i pacchi buttati in mare ; essa è riuscita a riprenderne solo uno ;   le ulteriori verifiche hanno mostrato che esso conteneva da 80 a 100 kg di   un prodotto stupefacente avente le sembianze della cocaina.   11. Altri tre pacchi sono stati gettati a mare. Dal momento che il cargo   non aveva cessato la sua rotta e manovrava per ostacolare l’avvicinamento   dell’imbarcazione rapida, il prefetto marittimo dell’Atlantico ha dato ordine   di effettuare dei tiri al bersaglio sulla parte anteriore. A quel punto il Winner   si è fermato ed un equipaggio di intervento è salito a bordo e se ne è   impadronito con la forza delle armi ; uno dei membri dell’equipaggio, ferito   da un proiettile, è stato trasportato sull’avviso dove il medico di bordo lo ha   preso in cura, prima di essere trasferito presso l’ospedale di Brest dove è   morto una settimana più tardi. Il resto dell’equipaggio è stato rinchiuso nelle   cabine del Winner sotto la guardia dei marinai del commando. È stato subito   inviato un rimorchiatore da Brest per prendere in consegna la nave che, su   ordine del prefetto marittimo e su domanda del procuratore della Repubblica   di Brest, è stato dirottato verso il porto di Brest scortata dalla imbarcazione   Commandant Bouan.   Copyright © 2008 UFTDU   12. Il 13 giugno 2002, alle ore 11, il procuratore della Repubblica di   Brest ha adito l’OCRTIS per un procedimento in flagranza ; è risultato che   il Winner era preso di mira dai servizi di guardia costiera greci nell’ambito   del traffico internazionale di stupefacenti che coinvolge individui di   cittadinanza greca.   13. Il 24 giugno 2002, la procura di Brest ha avviato una indagine nei   confronti di X dei capi di direzione di un gruppo avente per fine la   produzione, fabbricazione, importazione, esportazione, trasporto,   detenzione, offerta, cessione, acquisizione o impiego illecito di stupefacenti   e l’importazione e l’esportazione illecite di stupefacenti in associazione   criminale. Sono stati designati due giudici per l’istruzione.   14. Il 26 giugno 2002, alle ore 8 e 45, il Winner è entrato nel porto di   Brest sotto scorta ; l’equipaggio ed il carico sono stati consegnati agli   ufficiali di polizia giudiziaria che agivano su rogatoria di uno dei giudici   istruttori, i quali hanno immediatamente notificato agli interessati il loro   fermo ed i relativi diritti.   15. Il Governo sostiene che i due giudici istruttori si sono mossi tra la   ventiquattresima e la quarantottesima ora per notificare ad ognuno il   prolungamento del fermo.   16. Il 28 giugno 2002, Viorel Petcu, Puiu Dodica, Nicolae Balaban e   Nicu Stelian Manolache sono stati esaminati e sottoposti alla detenzione   provvisoria con un ordine di carcerazione. Lo stesso è avvenuto il 29 giugno   per Oleksandr Medvedyev, Bory Bilenikin, Georgios Boreas, Sergio   Cabrera Leon, Guillermo Luis Eduar Sage Martinez e altri due membri   dell’equipaggio (Oleksandor Litetski e Symeon Theophanous).   17. Le undici persone summenzionate si sono rivolte alla sezione   istruttoria della Corte d’Appello di Rennes con un ricorso per la nullità degli   atti del procedimento ; invocando in particolare l’articolo 5 della   Convenzione, essi hanno denunciato l’illegittimità dell’intercettamento del   Winner e l’irregolarità della loro detenzione a bordo per tredici giorni. Con   sentenza del 3 ottobre 2002, la sezione istruttoria ha rigettato le accuse di   nullità sollevate ed ha deciso di non procedere per l’annullamento degli atti   del procedimento.   18. In tale sentenza, la sezione istruttoria ricorda che la lotta   internazionale al traffico di stupefacenti è retta dalla Convenzione delle   Nazioni Unite contro il traffico di stupefacenti del 30 marzo 1961, la   Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare conclusa a Montego   Bay il 12 dicembre 1982 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il   traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope firmata a Vienna il   dicembre 1988, tutte ratificate dalla Francia. Essa ha sostenuto che il   fatto che la Cambogia non avesse firmato la Convenzione di Vienna che   prevede all’articolo 17.3 deroghe al principio tradizionale della « legge della   bandiera », non privava le autorità francesi della possibilità di « sollecitare   la cooperazione della Cambogia per ottenere l’autorizzazione ad intercettare   Copyright © 2008 UFTDU   il Winner per porre fine al traffico di stupefacenti al quale tutto o parte del   suo equipaggio era sospettato di essere dedito », sul fondamento   dell’articolo 108 della Convenzione di Montego Bay e, « per rimando », alla   Convenzione del 30 marzo 1961. Secondo la sezione, le disposizioni della   Convenzione di Vienna non si applicano alla Cambogia; rientrava nella   competenza di tale Stato farsi comunicare dallo Stato francese gli elementi   necessari che gli permettessero di valutare sovranamente la fondatezza della   domanda. La sezione giudica inoltre che il telegramma diplomatico del 7   giugno 2002 proveniente dall’ambasciata di Francia stabilisce l’esistenza di   un « accordo dato senza restrizioni né riserve, dal Governo della Cambogia   all’operazione di ispezione progettata con tutte le relative conseguenze, e   che fa fede fino a prova contraria ».   19. La sezione considera tuttavia che tale accordo dispensava le autorità   francesi dal conformarsi alle regole di procedura previste dalla Convenzione   di Vienna ed agli articoli 12 e seguenti della legge del 15 luglio 1994 come   modificata. Dunque, essa sottolinea, le autorità non sono venute meno a tale   obbligo nelle circostanze di causa. La sezione ritiene infatti, considerati i   processi-verbali redatti dal comandante Luogotenente di Vascello Le Hénaff,   che, quando la nave ha avvistato il Winner quest’ultimo « non batteva   alcuna bandiera » ed il suo comandante « non soltanto non aveva risposto   alle richieste di identificazione contrariamente alle regole di diritto   internazionale e non aveva arrestato la sua imbarcazione ma, facendo prova   di un comportamento aggressivo, aveva dato vita ad una serie di manovre   pericolose per la sicurezza dell’imbarcazione della marina nazionale e per la   vita dei marinai che avevano preso posto a bordo dell’imbarcazione veloce   », e che i membri dell’equipaggio del Winner gettavano a mare pacchi   contenenti grandi quantità di cocaina. Vi erano pertanto, secondo la sezione,   « ragionevoli motivi » per sospettare che il Winner era dedito al traffico di   droga e, quindi, « facendo uso della forza per ispezionare il Winner e per   mezzo di misure di controllo e di coercizione adeguate nei confronti   dell’equipaggio consegnato all’interno delle cabine e con l’assunzione della   guida della nave », il comandante dell’imbarcazione si era « strettamente   conformato » alle disposizioni dell’articolo 17.4 della Convenzione di   Vienna (« quando a seguito dell’ispezione e della visita della nave sono   state scoperte prove della partecipazione ad un traffico illecito, possono   essere prese misure adeguate nei confronti della nave, delle persone che si   trovano a bordo e del carico ») ed alle disposizioni della legge del 15 luglio   come modificata, che regolamenta il ricorso a misure di coercizione   comprendenti, se necessario l’impiego della forza in caso di rifiuto da parte   di una imbarcazione di essere sottoposta a misure di controllo (articoli da 1   a 10), e prevede l’impiego di misure di controllo e di coercizione previste   dal diritto internazionale nel caso particolare della lotta contro il traffico di   stupefacenti (articoli da 12 a 14).   Copyright © 2008 UFTDU   20. La sezione rigetta inoltre la tesi dei ricorrenti secondo la quale   l’articolo 13 della legge del 15 luglio 1994 come modificata non prevede   che delle misure di assistenza di natura amministrativa che escludono ogni   coercizione nei confronti delle persone, menzionando quest’articolo in   maniera generica che le autorità marittime designate sono abilitate ad   eseguire o far eseguire « le misure di controllo e di coercizione previste dal   diritto internazionale » e l’articolo 17.4 c) della Convenzione di Vienna in   materia di traffico di stupefacenti, prevedendo espressamente « l’impiego di   misure adeguate nei confronti delle persone che si trovano a bordo ». Se è   vero, sostiene la camera, che la natura di tali misure non è precisata, tale   testo « comporta per lo meno la possibilità per l’autorità marittima   responsabile di limitare, se necessario, la libertà di movimento   dell’equipaggio della nave ispezionata, per non svuotare tale disposizione di   ogni significato e mettere gravemente in pericolo la sicurezza degli uomini   che assumono il comando della nave ». Su quest’ultimo punto, essa   considera « che non si può escludere nell’ambito di tali operazioni condotte   in alto mare contro dei trafficanti di droga internazionali che l’equipaggio   disponga di armi nascoste e che cerchi di riprendere con la forza il controllo   dell’imbarcazione » ; essa ne deduce che « il fatto di aver consegnato i   membri dell’equipaggio del Winner all’interno delle cabine (...) sotto la   custodia degli uomini del commando per permettere l’assunzione in   sicurezza della guida della nave, rientrava tra le misure adeguate previste   dall’articolo 17.4 c) della Convenzione di Vienna ».   21. Infine, la sezione considera che la legge del 15 luglio 1994 « deroga   necessariamente alle regole di procedura penale di diritto comune per la   specificità della lotta contro il traffico illecito degli stupefacenti a bordo   delle navi in alto mare conformemente alle regole del diritto internazionale   e per l’impossibilità materiale, tenuto conto dei tempi di navigazione, di   raggiungere il porto di dirottamento, di applicare le regole ordinarie del   fermo e della traduzione dinanzi ad un magistrato ». Essa ne deduce che le   restrizioni apportate alla libertà di movimento dell’equipaggio di una nave   sotto controllo, autorizzate in materia dalla Convenzione delle Nazioni   Unite firmata a Vienna il 20 dicembre 1988, non sono contrarie all’articolo   § 3 della Convenzione e non costituiscono una detenzione illegale. Essa   rileva inoltre che, nel caso di specie, dall’arrivo del Winner, i membri   dell’equipaggio sono stati rimessi a degli ufficiali di polizia giudiziaria in   stato di fermo con notifica immediata dei loro diritti, ed in seguito presentati   al giudice istruttore.   22. Il ricorso introdotto dai ricorrenti (per la violazione in particolare   dell’articolo 5 § 3 della Convenzione) è stato rigettato con sentenza della   sezione penale della Corte di cassazione del 15 gennaio 2003. Secondo   l’Alta giurisdizione, « così decidendo, e poiché la Cambogia, Stato di   bandiera, [aveva] espressamente e senza restrizioni, autorizzato le autorità   francesi a procedere all’ispezione del Winner ed [erano] state prese,   Copyright © 2008 UFTDU   conformemente all’articolo 17 della Convenzione di Vienna, soltanto   misure adeguate nei confronti delle persone che si trovavano a bordo, le   quali [erano] state regolarmente sottoposte al fermo dal momento del loro   sbarco sul territorio francese, la sezione istruttoria [aveva] motivato la sua   decisione ».   23. Con una sentenza del 28 maggio 2005, la Corte d’Assise speciale di   Ille-e-Vilaine ha dichiarato Georgios Boreas, Symeon Theophanous,   Guillermo Sage Martinez e Sergio Cabrera Leon colpevoli di tentata   importazione non autorizzata di stupefacenti commessa in associazione a   delinquere e li ha condannati rispettivamente a venti, diciotto, dieci e tre   anni di prigione ; essa ha prosciolto gli altri ricorrenti dalle accuse mosse   nei loro confronti. L’esito dell’appello che è stato in seguito introdotto non è   stato precisato dalle parti.   II. IL DIRITTO INTERNO ED INTERNAZIONALE RILEVANTE   24. La Francia è parte della Convenzione delle Nazioni Unite « contro il   traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope », conclusa a Vienna il   dicembre 1988, il cui articolo 17 è così redatto :   « Traffico illecito via mare   1. Le Parti cooperano, per quanto possibile, al fine di porre termine al traffico   illecito via mare, in conformità con il diritto internazionale del mare.   2. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che batte la sua   bandiera o che non batte nessuna bandiera, o che non sia in alcun modo immatricolata,   pratichi il traffico illecito, può domandare alle altre Parti di aiutarla a porre fine a tale   utilizzo. Le Parti così richieste forniscono tale assistenza compatibilmente con i mezzi   di cui dispongono.   3. Una Parte che ha motivi ragionevoli di sospettare che una nave che esercita la   libertà di navigazione conformemente al diritto internazionale e che inalbera la   bandiera o porta l’immatricolazione di un’altra Parte, pratichi un traffico illecito può   notificarla allo Stato di bandiera, domandare conferma dell’immatricolazione e, se   questa è confermata, chiedere a questo Stato l’autorizzazione di prendere misure   adeguate nei confronti di questa nave.   4. Conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, ai trattati in vigore tra di loro o   ad ogni altro accordo o intesa peraltro stipulati tra queste Parti, lo Stato di bandiera   può in particolare autorizzare lo Stato richiedente a :   a. fermare la nave   b. visitare la nave   c. se sono scoperte prove attestanti la partecipazione ad un traffico illecito, prendere   adeguati provvedimenti nei confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo   e del carico.   Copyright © 2008 UFTDU   5. Se una misura è adottata in attuazione del presente articolo, le Parti interessate   tengono debitamente conto della necessità di non pregiudicare la sicurezza della vita   in mare e quella della nave e del suo carico e di non recare pregiudizio agli interessi   commerciali e giuridici dello Stato di bandiera o di ogni altro Stato interessato.   6. Lo Stato di bandiera può, in misura compatibile con i suoi obblighi a titolo del   paragrafo 1 del presente articolo, subordinare la sua autorizzazione a condizioni   decise di comune accordo tra lo Stato di bandiera e lo Stato richiedente in particolare   per quanto riguarda la responsabilità.   7. Ai fini dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, ciascuna Parte risponde senza   indugio ad ogni domanda rivoltale da un’altra Parte in vista di determinare se una   nave che batte la sua bandiera vi è autorizzata, ed alle domande di autorizzazione   presentate in applicazione del paragrafo 3. Nel momento in cui diviene Parte alla   presente Convenzione ciascun Stato designa l’autorità, o, se del caso, le autorità   abilitate a ricevere tali domande ed a rispondervi. Entro il mese successivo a tale   designazione, il Segretario generale notifica a tutte le altre Parti l’autorità designata da   ciascuna di esse.   8. Una Parte che ha adottato una delle misure di cui al presente articolo informa   senza indugio lo Stato di bandiera interessato dei risultati di tale misura.   9. Le Parti prenderanno in considerazione la conclusione di accordi o di intese   bilaterali o regionali in vista di dare effetto alle disposizioni del presente articolo o di   rafforzarne l’efficacia.   10. Le misure prese in applicazione del paragrafo 4 sono eseguite unicamente da   navi da guerra o da aeronavi militari o da altre navi o aeronavi a tal fine debitamente   abilitate che portano in maniera visibile un contrassegno esterno e che sono   identificabili come essendo al servizio dello Stato.   11. Ogni misura adottata conformemente con il presente articolo tiene debitamente   conto, conformemente con il diritto internazionale del mare, della necessità di non   sconfinare sui diritti e sugli obblighi e sull’esercizio della giurisdizione degli Stati   costieri, e di non pregiudicare tali diritti, obblighi o giurisdizione. »   La Francia non ha siglato invece l’accordo « relativo al traffico illecito   via mare, in attuazione dell’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni   Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope »   conclusa a Strasburgo il 31 gennaio 1995 ed entrata in vigore il   1mo maggio 2000.   25. Introdotto dalla legge n. 96-359 del 29 aprile 1996 « relativa al   traffico di stupefacenti in alto mare e che adatta la legislazione francese   all’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico   illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope conclusa a Vienna il   dicembre 1988 », l’articolo 13 della legge n. 94-589 del 15 luglio 1994   « relativa alle modalità di esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di   controllo in mare » così dispone (nella sua versione applicabile all’epoca dei   fatti di causa) :   Copyright © 2008 UFTDU   « Quando vi sono ragionevoli motivi di sospettare che un traffico di stupefacenti si   svolga a bordo di una delle navi di cui all’articolo 12 e che si trova al di l° delle acque   territoriali, i comandanti della navi dello Stato ed i comandanti di bordo delle aeronavi   dello Stato, incaricati della sorveglianza in mare, sono autorizzati ad eseguire o far   eseguire, sotto l’autorità del prefetto marittimo, che ne avvisa il procuratore della   Repubblica, le misure di controllo e di coercizione previste dal diritto internazionale e   dalla presente legge. »   L’articolo 12 della legge precisa (nella sua versione applicabile all’epoca   dei fatti di causa) che l’articolo 13 si applica, oltre che alle navi battenti   bandiera francese, « alle navi battenti bandiera di uno Stato parte alla   Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 diverso dalla Francia, o   regolarmente immatricolate in uno di tali Stati, su domanda o con il   consenso dello Stato di bandiera » (nella sua versione modificata dalla legge   n. 2005-371 del 22 aprile 2005, l’articolo 12 riguarda le « navi battenti   bandiera di uno Stato che ha sollecitato l’intervento della Francia o   acconsentito alla sua domanda di intervento ») ed « alle navi che non issano   alcuna bandiera o senza nazionalità ». Esso aggiunge che « la ricerca, la   constatazione, il procedimento ed il giudizio dei reati relativi al traffico di   stupefacenti commessi in mare » sono inoltre disciplinati dalle seguenti   disposizioni (nella sua versione applicabile all’epoca dei fatti di causa) :   « Capitolo 1. – Le misure prese su richiesta o con il consenso di uno Stato parte alla   citata Convenzione firmata a Vienna il 20 dicembre 1988   Articolo 14   I. – Quando decide di visitare la nave, su domanda o con il consenso di uno Stato   parte alla citata Convenzione, il comandante può far procedere al sequestro dei   prodotti stupefacenti scoperti e degli oggetti o documenti che sembrano collegati al   traffico di stupefacenti.   Su di essi sono affissi i sigilli alla presenza del capitano della nave o di tutte le   persone che si trovano a bordo della stessa.   II. – Il comandante può ordinare il dirottamento della nave verso una posizione o un   porto adeguati quando devono essere eseguite a bordo delle investigazioni   approfondite che non possono essere effettuate in mare.   Il dirottamento può ugualmente essere ordinato verso un punto situato nelle acque   internazionali quando lo Stato di bandiera ne formula espressa domanda, al fine di   assumere il comando della nave.   III. – Il resoconto delle misure di esecuzione prese in applicazione dell’articolo 17   della Convenzione di Vienna così come i prodotti, gli oggetti o i documenti cui sono   stati affissi i sigilli sono rimessi alle autorità dello Stato di bandiera quando non si   deve procedere giudiziariamente sul territorio francese.   Capitolo II. – Competenza delle giurisdizioni francesi   Articolo 15     Copyright © 2008 UFTDU   Gli autori o i complici di reati di traffico di stupefacenti commessi in alto mare   possono essere perseguiti e giudicati dalle giurisdizioni francesi quando sono conclusi   accordi bilaterali o multilaterali o accordi particolari tra gli Stati parte alla   Convenzione di Vienna.   Gli accordi particolari sono trasmessi per via diplomatica alle autorità francesi,   accompagnati da elementi che permettano di sospettare che un traffico di stupefacenti   avvenga a bordo di una nave.   Una copia di tali documenti è trasmessa con ogni mezzo e nel più breve tempo   possibile al procuratore della Repubblica.   Articolo 16   Oltre agli ufficiali di polizia giudiziaria che agiscono conformemente alle   disposizioni del codice di procedura penale, gli agenti doganali e, quando sono   specialmente autorizzati alle condizioni fissate con decreto del Consiglio di Stato, i   comandanti delle navi di Stato, gli ufficiali della marina nazionale imbarcati su tali   navi ed i comandanti delle aeronavi di Stato, incaricati della sorveglianza in mare,   possono accertare i reati in materia di traffico degli stupefacenti e ricercarne gli autori   secondo le seguenti modalità :   I. – Il procuratore della Repubblica competente è preliminarmente informato con   ogni mezzo delle operazioni programmate al fine della ricerca e dell’accertamento dei   reati.   I reati sono accertati per mezzo di processi-verbali che fanno fede fino a prova   contraria. Tali verbali sono trasmessi senza ritardo al procuratore della Repubblica ed   al più tardi entro quindici giorni dalle operazioni. Ne è rimessa copia alla persona   interessata.   II. – Si può procedere con l’autorizzazione, salvo estrema urgenza, del procuratore   della Repubblica a perquisizioni ed al sequestro dei prodotti stupefacenti e degli   oggetti o documenti che sembrano provenire dalla commissione di un reato contro la   legge sugli stupefacenti, o che sembrano servire per commetterlo. Tale autorizzazione   è trasmessa con ogni mezzo.   Sui prodotti, gli oggetti o i documenti sequestrati sono immediatamente affissi i   sigilli.   Le perquisizioni ed i sequestri possono essere operati a bordo della nave al di fuori   degli orari previsti all’articolo 59 del codice di procedura penale. »   26. La Francia è anche parte alla Convenzione unica sugli stupefacenti   del 30 marzo 1961, il cui articolo 35 così dispone :   « Tenuto debito conto dei loro ordinamenti costituzionali, giuridici e amministrativi,   le Parti:   a) Assicurano sul piano nazionale un coordinamento dell’azione preventiva e   repressiva contro il traffico illecito; a tale scopo possono istituire un servizio adeguato   incaricato di tale coordinamento;     Copyright © 2008 UFTDU   b) Si aiutano reciprocamente nella lotta contro il traffico illecito;   c) Collaborano strettamente tra loro e le organizzazioni internazionali competenti di   cui fanno parte per condurre una lotta coordinata contro il traffico illecito;   d) Vegliano affinché la cooperazione internazionale dei servizi competenti sia   attuata con sistemi rapidi;   e) Si assicurano che qualora vengano trasmessi da un Paese all’altro atti giudiziari   per il perseguimento di un’azione giudiziaria, la trasmissione sia effettuata con mezzi   rapidi all’indirizzo delle giurisdizioni designate dalle Parti; tale disposizione non   pregiudica il diritto della Parti di richiedere che gli atti di cui sopra vengano loro   inviati per via diplomatica.   f) Forniscono all’Organo ed alla Commissione, se lo ritengono opportuno, per il   tramite del Segretariato generale, oltre alle informazioni richieste in virtù dell’articolo   18, informazioni riguardanti le attività illecite accertate all’interno delle loro frontiere   e relative in particolare alla coltivazione, produzione,fabbricazione, uso e traffico   illeciti degli stupefacenti; e   g) Forniscono le informazioni di cui al paragrafo precedente, per quanto possibile   nel modo e alle date fissate dall’Organo ; da parte sua, su richiesta di una Parte,   l’Organo può aiutarla a fornire informazioni e sostenere gli sforzi da essa intrapresi   per ridurre le attività illecite in materia di stupefacenti all’interno delle proprie   frontiere. »   27. Quanto agli articoli 108 e 110 della Convenzione delle Nazioni   Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 15 dicembre 1982, essi   così dispongono :   « Articolo 108 : Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope   1. Tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di stupefacenti e   sostanze psicotrope commesso da navi in alto mare in violazione delle convenzioni   internazionali.   2. Ogni Stato che abbia fondati motivi di ritenere che una nave che batte la sua   bandiera sia implicata nel traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope, può   richiedere la collaborazione di altri Stati per porvi fine. »   « Articolo 110 : Diritto di visita   1. Salvo il caso in cui gli atti di ingerenza derivino da poteri conferiti in virtù di   trattati, una nave da guerra che incrocia una nave straniera in alto mare non avente   diritto alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può   legittimamente abbordarla a meno che vi siano fondati motivi di sospettare che la   nave:   a) sia impegnata in atti di pirateria;   b) sia impegnata nella tratta di schiavi;     Copyright © 2008 UFTDU   c) sia impegnata in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra   goda dell’autorità di cui all’articolo 109;   d) sia priva di nazionalità; o   e) pur battendo bandiera straniera o rifiutando di issare la bandiera, abbia in realtà la   stessa nazionalità della nave da guerra.   2. Nei casi di cui al paragrafo 1, la nave da guerra può procedere agli accertamenti   necessari per verificare il diritto della nave di battere la propria bandiera. A tal fine   può inviare alla nave sospettata una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il   controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini   bordo che saranno svolte con ogni possibile riguardo.   3. Se i sospetti si mostrano infondati e purché la nave non abbia commesso alcun   atto che li giustifichi, essa sarà risarcita di ogni danno o perdita che possa aver subito.   4. Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis agli aeromobili militari.   5. Tali disposizioni si applicano allo stesso modo ad altre navi o aeromobili   autorizzati, che sia chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili   che svolgono un pubblico servizio. »   DIRITTO   I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 5 §§ 1 E 3   DELLA CONVENZIONE   28. I ricorrenti si ritengono vittime di una privazione arbitraria della   libertà. Essi sottolineano prima di tutto che sono stati detenuti sul Winner   per tredici giorni sotto la sorveglianza delle forze militari francesi senza che   tale detenzione fosse stata controllata da un’autorità giudiziaria, e ne   deducono che non sono stati « al più presto » tradotti dinanzi ad un’autorità   giudiziaria come prescrive tale disposizione. Essi denunciano anche   l’imprecisione dei documenti che fondano tale privazione di libertà. Essi   invocano l’articolo 5 della Convenzione, i cui paragrafi 3 e 5 così   dispongono :   « 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato   della libertà, se non nei seguenti casi e nei modi previsti dalla legge :   (...)   c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria   competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso     Copyright © 2008 UFTDU   un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di   commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso ;   (...)   3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal   paragrafo 1.c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi ad un   giudice o ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni   giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere   messa in libertà durante la procedura. La scarcerazione può essere subordinata a   garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.   (...) ».   A. Argomenti delle parti   1. Il Governo   29. Il Governo sottolinea la necessità di tener conto, nell’analisi delle   circostanze del caso di specie, degli imperativi della lotta contro il traffico   illecito di stupefacenti e della responsabilità collettiva degli Stati in tale   ambito. Esso aggiunge che è proprio per assumere la sua parte di tale   responsabilità che la Francia è intervenuta nel caso di specie, mobilizzando   a sue spese per più giorni due navi della marina nazionale.   30. Alla luce di ciò, il Governo, ammette che a bordo del Winner, i   ricorrenti erano privati della libertà ai sensi dell’articolo 5 della   Convenzione, ciò per tredici giorni (dal 13 giugno 2002, data   dell’intercettamento della nave, al 26 giugno 2002, data del suo arrivo al   porto di Brest). Tuttavia, egli considera che tale privazione della libertà era   conforme alle esigenze del detto articolo, sottolineando prima di tutto che   essa ha avuto luogo « nei modi di legge » come prescritto dal primo   paragrafo di tale disposizione.   31. Al riguardo, il Governo fa riferimento a tre Convenzioni   internazionali. In primo luogo : la Convenzione di Montego Bay sul diritto   del mare del 15 dicembre 1982, il cui articolo 108 pone il principio di   cooperazione tra gli Stati per la repressione del traffico illecito di   stupefacenti al quale sono dedite, in violazione delle Convenzioni   internazionali, delle imbarcazioni che navigano in alto mare, poiché esso   prevede che uno Stato che ha fondati motivi di sospettare che una nave   battente la sua bandiera sia dedita a tale traffico può domandare la   cooperazione di altri Stati per porvi fine, ed il cui articolo 110 autorizza gli   Stati ad ispezionare una nave in alto mare se hanno fondati motivi di   sospettare che è senza nazionalità. In secondo luogo : la Convenzione sugli   stupefacenti del 30 marzo 1961, ratificata dalla Francia e firmata dalla   Cambogia, che dispone all’articolo 35 che gli Stati firmatari si forniscono     Copyright © 2008 UFTDU   reciproca assistenza nella lotta al traffico illecito di stupefacenti. In terzo   luogo : la Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988 contro il traffico   illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (non ratificata dalla   Cambogia), che organizza e migliora la cooperazione cui accenna la   Convenzione di Montego Bay. In particolare, quest’ultima prevede   esplicitamente, quando vi è « fondato motivo di sospetto traffico illecito »,   la possibilità per uno Stato parte di formulare una domanda di intervento su   una nave straniera alle autorità dello Stato del quale batte bandiera e, in caso   di accordo, di visitare la detta nave e poi, in caso di reato, di prendere « tutte   le misure adeguate nei confronti della nave, delle persone e del carico ».   32. Certamente, precisa il Governo, la Cambogia non ha ratificato la   Convenzione di Vienna ; nulla tuttavia impediva alla Francia ed a   quest’ultima di ispirarvisi e di concludere, sul fondamento dell’articolo 108   della Convenzione di Montego Bay e della Convenzione del 30 marzo 1961,   un accordo ad hoc con il quale le autorità cambogiane autorizzavano la   Francia ad ispezionare il Winner ed a prendere misure privative della libertà.   Secondo il Governo, le regole di diritto internazionale permettono ad uno   Stato di esercitare momentaneamente la sua giurisdizione su di una nave che   sottostà normalmente alla giurisdizione di un altro Stato dal momento in cui   quest’ultimo lo autorizza, come è avvenuto nel caso di specie con   « comunicato scritto ». Facendo riferimento alla giurisprudenza Plateau   continental de la mer Egée della Corte internazionale di giustizia (sentenza   Grecia c. Turchia del 19 dicembre 1978), esso sottolinea al riguardo che il   formalismo non è determinante.   33. Il Governo si fonda inoltre sulla legge n. 94-589 del 15 luglio 1994   relativa alle modalità di esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di   controllo in mare, il cui articolo 13 dispone che quando esistono ragionevoli   motivi di sospettare che a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato   parte alla Convenzione di Vienna o – nel caso del Winner – non battente   alcuna bandiera, si svolga il traffico di stupefacenti, e si trova al di là delle   acque territoriali, i comandanti delle navi dello Stato incaricato della   sorveglianza in mare, sono autorizzati ad eseguire o far eseguire le « misure   di controllo e di coercizione » previste dal diritto internazionale e dalla   presente legge. Infine, il Governo ricorda che l’articolo L. 1521-5 del codice   militare, nella sua redazione ai sensi della legge n. 2005-371 del 22 aprile   2005, dispone oggi che « durante la navigazione che segue al dirottamento, i   comandanti di bordo possono adottare le misure di coercizione necessarie ed   adeguate al fine di assicurare la difesa della nave e del suo carico e la   sicurezza delle persone che si trovano a bordo ».   34. Secondo il Governo, rinviando alle « misure di controllo e di   coercizione previste dal diritto internazionale e dalla [legge del 15 luglio   1994] » ed alle « misure adeguate », le norme applicabili erano   sufficientemente precise per fondare una privazione della libertà alle   condizioni richieste dall’articolo 5 § 1 della Convenzione. Essendo dediti al     Copyright © 2008 UFTDU   traffico illecito di stupefacenti in alto mare, i ricorrenti non potevano del   resto non aspettarsi che la loro nave venisse intercettata dagli Stati che   lottano contro tale flagello. A ciò si aggiungerebbe il fatto che autorizzando   la Francia a procedere all’ « intercettamento », al « controllo » ed alla   « adozione dei procedimenti giudiziari » nei confronti del Winner, le   autorità cambogiane avevano anche – come conseguenza necessaria –   autorizzato il dirottamento della nave verso la Francia e la privazione della   libertà del suo equipaggio.   35. In seguito, rinviando alla decisione Rigopoulos c. Spagna del 12   gennaio 1999 (n. 37388/97, Raccolta di sentenze e decisioni 1999-II), il   Governo sostiene che, considerate le circostanze eccezionali del caso di   specie, si deve ritenere che i ricorrenti sono stati « immediatamente tradotti   dinanzi ad un giudice o un altro magistrato abilitato dalla legge ad esercitare   funzioni giudiziarie », come disposto dall’articolo 5 § 3 della Convenzione.   36. Secondo esso, la privazione della libertà subita a bordo del Winner   non è durata che per il tempo strettamente necessario al dirottamento della   nave verso un porto francese : come nel caso Rigopoulos, le autorità si   trovavano nell’impossibilità materiale di condurre fisicamente i ricorrenti   dinanzi ad un giudice in un termine più breve, considerata la distanza da   percorrere fino a Brest (3 500 km) ed il fatto che in ragione delle condizioni   meteorologiche e del suo cattivo stato, il Winner non poteva avanzare che   alla velocità di 5 nodi. Certamente, al contrario del caso Rigopoulos, non era   stato preso in considerazione di adire il giudice della libertà e della   detenzione per decidere sulla detenzione provvisoria dei ricorrenti, non   potendo una tale decisione avvenire che dopo l’esame, il quale presuppone   che il giudice istruttore abbia previamente ascoltato l’interessato o gli   interessati. Tuttavia, sostiene il Governo, conformemente al diritto interno   applicabile in caso di intercettamento in mare, da una parte, la privazione   della libertà controversa si è svolta sotto il controllo di una « autorità   giudiziaria », il procuratore della Repubblica, e, dall’altra, i ricorrenti hanno   beneficiato delle garanzie proprie di tale specifico procedimento. Su   quest’ultimo punto, il Governo specifica che, nell’ambito di tale procedura,   non può essere effettuato alcun interrogatorio – « al fine di garantire   ulteriori deposizioni nel processo » –, è esclusa l’ispezione personale, il   procuratore della Repubblica è informato preliminarmente delle operazioni   previste al fine della ricerca e della constatazione dei reati, e gli interessati   ricevono copia dei processi-verbali di tali operazioni. Nel caso di specie,   sottolinea il Governo, la procura di Brest è stata costantemente tenuta   informata dal 7 giugno 2002, ed essa stessa ha autorizzato i sequestri e le   perquisizioni e, il 24 giugno 2002, ha avviato un procedimento « al fine di   verificare che tutti i diritti di difesa fossero esercitati all’interno di un   processo » ; inoltre, dall’intercettamento, il capitano del Winner ha ricevuto   copia dei processi-verbali redatti dalla marina nazionale ed è stato via via     Copyright © 2008 UFTDU   informato di ogni operazione e per tutta la durata del loro svolgimento, sia   l’ispezione che il sequestro si sono svolti in sua presenza.   37. Infine, il Governo afferma che al loro arrivo nel porto di Brest, il 24   giugno 2002, nel rispetto del codice di procedura penale, i membri   dell’equipaggio sono stati sottoposti al fermo nell’ambito del procedimento   giudiziario aperto contro X, per il capo di imputazione relativo alla   legislazione sugli stupefacenti. Il Governo sottolinea che, dal loro arrivo, gli   interessati sono stati consegnati agli ufficiali di polizia giudiziaria – che   agivano per rogatoria – che hanno notificato loro lo stato di fermo ed i   relativi diritti ; i due giudici istruttori si sono mossi tra la ventiquattresima e   la quarantottesima ora per notificare ad ognuno il prolungamento del fermo.   Quanto al fermo stesso, considerando in particolare il numero dei ricorrenti   e la necessità di ricorrere a degli interpreti per procedere al loro   interrogatorio, sarebbe giustificato per tutta la sua durata a causa delle   necessità dell’inchiesta.   38. In conclusione, il Governo richiede alla Corte di rigettare il ricorso   per « mancanza di fondamento ».   2. I ricorrenti   39. I ricorrenti contestano la tesi del Governo secondo la quale la   privazione della libertà che hanno subito a bordo del Winner era conforme   ai « modi previsti dalla legge » ai sensi dell’articolo 5 § 1.   40. In primo luogo, secondo loro, tale privazione della libertà era   sprovvista di base legale, che la si esamini sotto la lente del diritto   internazionale o del diritto interno.   41. La Convenzione di Montego Bay sarebbe in effetti inapplicabile al   caso di specie dal momento che, seppure il suo articolo 108 autorizza gli   Stati che sospettano di traffico di stupefacenti una nave battente la loro   bandiera a richiedere la cooperazione di altri Stati per porre fine al traffico,   lo Stato richiedente non era la Cambogia ma la Francia. Dunque il semplice   consenso dello Stato cambogiano non potrebbe essere assimilato ad una   richiesta di cooperazione fatta alla Francia per ispezionare una nave battente   bandiera cambogiana, il solo caso previsto all’articolo 108 della   Convenzione di Montego Bay. Quanto alla Convenzione di Vienna del 20   dicembre 1988, essa non sarebbe opponibile alla Cambogia che non vi è   parte, così che le navi battenti la bandiera di tale Stato non potrebbero essere   abbordate in alto mare sul suo fondamento.   42. Trattandosi di un « preteso accordo bilaterale ad hoc » tra la Francia   e la Cambogia, risulterebbe comunque sia dagli stessi documenti del   Governo che esso poggiava semplicemente su una « domanda di   intercettamento » e che le autorità cambogiane si sono limitate ad   autorizzare « l’operazione di ispezione » ; in altri termini, pur supponendo   che tale preteso accordo abbia valore giuridico pur avendo a supporto un   semplice accordo verbale – il quale per di più non era nel processo     Copyright © 2008 UFTDU   nell’ambito del procedimento interno –, esso giustificherebbe l’ispezione   del Winner, ma non la detenzione del suo equipaggio.   43. La legge n. 94-589 del 15 luglio 1994 sarebbe ugualmente   inoperante dal momento che, se anche risulta dai suoi articoli 12 e 13 che i   comandanti di bordo possono, al di fuori delle acque territoriali, in caso di   sospetti di traffico di stupefacenti, eseguire o far eseguire « le misure di   controllo e di coercizione previste dal diritto internazionale e dalla presente   legge », ciò varrebbe solo per le navi battenti bandiera francese o di un altro   Stato parte alla Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988,   immatricolate in uno di tali Stati, o non battenti alcuna bandiera o senza   nazionalità. Dunque, secondo i ricorrenti, il Winner non rientrava in nessuna   di tali categorie. Al riguardo, essi sottolineano in modo particolare che il   Governo si contraddice sostenendo, da un lato, che prima   dell’intercettamento, egli ha sollecitato l’autorizzazione della Cambogia che   considerava come lo Stato di bandiera e, dall’altro, che tale nave non   batteva alcuna bandiera o era senza nazionalità. Secondo loro è evidente che   al momento dell’intercettamento, le autorità francesi avevano identificato il   Winner : non vi sarebbero mai stati dubbi né sulla natura della nave   abbordata né sulla sua nazionalità.   44. La causa dei ricorrenti si distinguerebbe quindi dal citato caso   Rigopoulos, che riguardava l’intercettamento da parte delle autorità   spagnole di una nave panamense e l’adozione di misure coercitive ai   riguardi dell’equipaggio, con la Spagna e Panama entrambi parti della   Convenzione di Vienna e pertanto sottoposti al suo articolo 17.   45. In secondo luogo, in ogni caso, le disposizioni di diritto interno ed   internazionale citate non sarebbero sufficientemente precise in merito alle   misure privative della libertà suscettibili di essere prese per poter essere   qualificate dalla legge ai sensi dell’articolo 5. I ricorrenti sottolineano al   riguardo che l’articolo 13 della legge del 15 luglio 1994 si limita ad indicare   che le autorità marittime sono abilitate ad eseguire e a fare eseguire « le   misure di controllo e di coercizione previste dal diritto internazionale » e   che la Convenzione di Vienna, al suo articolo 17.4 c), prevede   semplicemente « l’adozione di misure adeguate nei confronti delle persone   che si trovano a bordo ». La legge n. 2005-371 del 22 aprile 2005, che   prevede esplicitamente la possibilità per i comandanti di adottare delle   misure di coercizione, sarebbe una « ammissione implicita »   dell’insufficienza dei testi anteriori su tale punto.   46. Nell’ambito dell’articolo 5 § 3, i ricorrenti pongono in evidenza il   fatto che nel citato caso Rigopoulos, nel quale la Corte ha giudicato   manifestamente infondata un’accusa simile alla loro, la misura privativa   della libertà in causa era stata adottata da un « magistrato » come prescrive   tale disposizione. Ciò non è avvenuto nel caso di specie. Infatti, a supporre   per vero che il procuratore della Repubblica sia stato informato per tutta la   durata del transito delle operazioni svoltesi a bordo del Winner, non si     Copyright © 2008 UFTDU   tratterebbe in quel caso di un « magistrato autorizzato dalla legge ad   esercitare funzioni giudiziarie » ai sensi dell’articolo 5 § 3. Su tale punto,   facendo riferimento tra le altre alla sentenza Huber c. Svizzera del 23   ottobre 1990 (serie A n. 188), i ricorrenti sottolineano in particolare che   manca al rappresentante del pubblico ministero francese l’indipendenza   dall’esecutivo per poter essere così qualificato, essendo la procura francese   sottoposta all’autorità del Governo, per mezzo della Cancelleria.   47. Inoltre, i ricorrenti specificano che, nel caso Rigopoulos, le autorità   hanno fatto del proprio meglio per restare nell’ambito della procedura   penale spagnola ; in particolare, la giurisdizione istruttoria si è curata di   adottare nei tre giorni successivi all’intercettamento, una ordinanza che   dichiarava che, la scadenza del termine legale di settantadue ore al   trascorrere del quale una persona detenuta deve essere liberata o presentata   dinanzi all’autorità giudiziaria incaricata, è opportuno regolarizzare la   posizione dei membri dell’equipaggio privati della libertà e di piazzarli in   detenzione provvisoria. Nulla impediva alle autorità francesi di fare lo   stesso nel loro caso, contattando telefonicamente un giudice per ottenere il   suo consenso in merito al mantenimento in detenzione a bordo del Winner   dei membri dell’equipaggio e informando questi ultimi dei loro diritti e dei   fatti di cui sono sospettati, e permettendogli di prendere contatto con un   avvocato e di avvisare le loro famiglie. Per di più, sottolineano i ricorrenti,   al loro arrivo a Brest, sono stati sottoposti allo stato di fermo dalle   quarantotto alle settantadue ore, come se fossero appena stati arrestati, dal   momento che erano già stati detenuti per tredici giorni a bordo. Essi hanno   quindi dovuto attendere dai quindici ai sedici giorni prima di essere tradotti   dinanzi ad un « magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni   giudiziarie ».   B. Valutazione della Corte   1. Sulla ricevibilità   48. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai   sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Rilevando inoltre che esso non   presenta alcun altro motivo di irricevibilità, essa lo dichiara ricevibile.   2. Sul merito   49. A titolo preliminare, la Corte sottolinea di non condividere il punto   di vista del Governo secondo cui bisogna tenere in considerazione lo spirito   poiché le misure prese dalle autorità giudiziarie francesi nei confronti del   Winner e del suo equipaggio si iscrivevano nel quadro della partecipazione   della Francia alla lotta contro il traffico internazionale di stupefacenti. Come   essa ha indicato a più riprese, considerati i danni della droga, essa riconosce     Copyright © 2008 UFTDU   in particolare che le autorità degli Stati parte diano prova di una grande   fermezza nei confronti di coloro che contribuiscono alla propagazione di   tale flagello. Tuttavia, per quanto legittima essa sia, una tale finalità non   potrebbe giustificare ogni mezzo : i detti Stati sono tenuti a garantire ad   ogni persona appartenente alla loro giurisdizione i diritti e le libertà garantiti   dalla Convenzione ed i Protocolli addizionali che essi hanno ratificato, in   ogni circostanza e nei soli limiti previsti da questi stessi testi. Vista   l’ « importanza primordiale » che riveste l’articolo 5 della Convenzione   (McKay c. Regno Unito [GC], sentenza del 3 ottobre 2006, n. 543/03,   CEDH 2006-X, § 30), essi devono essere particolarmente vigilanti al   riguardo quando, come nel caso di specie, è in gioco una privazione della   libertà ai sensi di tale disposizione.   50. Sottolineati tali aspetti, la Corte constata, da una parte, che nessuno   contesta che tra il 13 giugno 2002 (data dell’intercettamento del Winner) ed   il 26 giugno 2002 (data del suo arrivo al porto di Brest) il Winner ed il suo   equipaggio erano sotto il controllo delle forze militari francesi, in maniera   tale che, benché al di fuori del territorio francese, essi si trovavano sotto la   giurisdizione della Francia ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione. Essa   rileva, d’altra parte, che le parti concordano nel considerare che per tutto il   periodo a bordo del Winner – ed in seguito durante il loro fermo – i   ricorrenti erano privati della libertà ai sensi dell’articolo 5 della   Convenzione, « al fine di essere tradotti dinanzi all’autorità giudiziaria   competente » (articolo 5 § 1 c)).   51. Tale è anche il punto di vista della Corte, che rinvia in particolare   alla citata decisione Rigopoulos.   52. Le parti si oppongono invece alla questione di giudicare se la   privazione della libertà subita dai ricorrenti a bordo del Winner è stata   effettuata « nei modi previsti dalla legge » come prescritto dal paragrafo 1   dell’articolo 5 della Convenzione, e se, conformemente al paragrafo 3 dello   stesso articolo, essi sono stati « al più presto tradotti dinanzi ad un giudice o   un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni   giudiziarie ».   a. Sull’articolo 5 § 1   53. La Corte ricorda che l’articolo 5 § 1 impone prima di tutto che ogni   arresto o detenzione abbia una base legale nel diritto interno. Tali termini   non si limitano a rinviare al diritto interno ; essi riguardano anche la qualità   della « legge » ; essi esigono che sia compatibile con il principio della   preminenza del diritto, nozione inerente all’insieme degli articoli della   Convenzione. Per ricercare se una privazione della libertà abbia rispettato il   « principio di legalità interno », spetta alla Corte valutare non soltanto la   legislazione in vigore nel campo considerato, ma anche la qualità delle altre   norme giuridiche applicabili agli interessati ivi comprese all’occorrenza   quelle che hanno la loro fonte nel diritto internazionale. Una simile qualità     Copyright © 2008 UFTDU   implica che le norme che autorizzano una privazione della libertà siano   sufficientemente precise ed accessibili al fine di evitare ogni pericolo di   arbitrio ; in ogni caso, esse devono offrire una protezione adeguata e la   sicurezza giuridica necessarie per prevenire i danni dell’arbitrio del potere   pubblico ai diritti garantiti dalla Convenzione (Amuur c. Francia, sentenza   del 25 giugno 1996, Raccolta di sentenze e decisioni 1996-III, §§ 50 e 53).   54. La Corte constata che il diritto internazionale pone il principio della   libertà di navigazione in alto mare, salvi i poteri di controllo e di coercizione   delle navi da parte di coloro che appartengono allo Stato della loro bandiera.   Le navi di Stati terzi possono tuttavia procedere a tali controlli, anche senza   l’accordo preliminare dello Stato di bandiera, quando vi sono serie ragioni   di sospettare che la nave sia dedita al trasporto di schiavi o alla pirateria,   impegnata in trasmissioni radiofoniche abusive, sia senza nazionalità o   abbia in realtà la stessa nazionalità della nave che procede al controllo   nonostante batta bandiera straniera o rifiuti di issare la sua bandiera (vedi in   particolare l’articolo 110 della Convenzione di Montego Bay, cit.), o anche   quando dei trattati specifici lo prevedano. L’articolo 17 della Convenzione   di Vienna contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope   (cit.), relativo al « traffico illecito via mare » prevede inoltre, al di là della   cooperazione degli Stati parte per porre fine al traffico illecito (paragrafo 1),   la possibilità per ogni Stato parte che ha « fondati motivi di sospettare » che   una nave battente la bandiera o provvista di una immatricolazione di un   altro Stato sia dedita ad un tale traffico, di notificarlo a tale Stato, di   domandare conferma dell’immatricolazione e, se vi è conferma, di   « richiedere l’autorizzazione di tale Stato per prendere le misure adeguate   nei confronti di tale nave » (paragrafo 3). Il paragrafo 4 dell’articolo 17   precisa che lo Stato di bandiera può in particolare autorizzare lo Stato   ricorrente a controllare e visitare la nave e, « se sono rinvenute prove della   partecipazione ad un traffico illecito, [a] prendere le misure adeguate nei   confronti della nave, delle persone che si trovano a bordo e del carico ».   55. In seguito, la legge del 15 luglio 1994 « relativa alle modalità di   esercizio da parte dello Stato dei suoi poteri di controllo in mare », nella sua   versione modificata dalla legge del 29 aprile 1996 « relativa al traffico di   stupefacenti in alto mare e che ha portato all’adattamento della legislazione   francese all’articolo 17 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il   traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope conclusa a Vienna il   dicembre 1988 », abilita i comandanti delle imbarcazioni dello Stato (in   particolare) incaricato della sorveglianza in mare, quando esistono « fondati   motivi di sospettare che si commetta un traffico di stupefacenti a bordo » di   una nave che si trova al di là delle acque territoriali e battente bandiera   francese o di uno Stato parte alla Convenzione di Vienna summenzionata, o   regolarmente immatricolata in uno di tali Stati, ad eseguire o far eseguire,   sotto l’autorità del prefetto marittimo, che ne da avviso al procuratore della   Repubblica, le « misure di controllo e di coercizione » previste dal diritto     Copyright © 2008 UFTDU   internazionale e dalla detta legge. Quanto alle misure che possono essere   prese « su domanda o con il consenso di uno Stato parte alla citata   Convenzione [di] Vienna [del] 20 dicembre 1988 » in virtù di tale legge,   l’articolo 14 menziona la « visita della nave » , il « sequestro dei prodotti   stupefacenti scoperti e degli oggetti o documenti che appaiano legati al   traffico di stupefacenti » e l’apposizione su di essi dei sigilli, ed il   « dirottamento della nave » in particolare « verso una posizione o un porto   adeguati quando devono essere condotte a bordo delle investigazioni   approfondite che non possono essere effettuate in mare ».   56. La Corte rileva che la sezione istruttoria della Corte d’Appello di   Rennes ha ritenuto che, non essendo la Cambogia parte alla citata   Convenzione di Vienna, le misure adottate nonostante il « tradizionale   principio della « legge di bandiera » » dalle autorità francesi in alto mare   contro il Winner ed il suo equipaggio non potevano avere fondamento legale   nelle deroghe a tale principio previste all’articolo 17 § 3 di tale   Convenzione. La sezione istruttoria ha tuttavia considerato che ciò non   costituiva ostacolo a che le dette autorità « sollecitasse[ro] la cooperazione   della Cambogia per ottenere da essa l’autorizzazione ad intercettare il   Winner per porre fine al traffico di stupefacenti al quale tutto o parte del suo   equipaggio era sospettato di essere dedito ». Secondo essa, tali misure erano   fondate sulla base dell’articolo 108 della Convenzione di Montego Bay, che   prevede che « tutti gli Stati cooperano alla repressione del traffico illecito di   stupefacenti e di sostanze psicotrope al quale sono dedite, in violazione   delle Convenzioni internazionali, le imbarcazioni che navigano in alto   mare » e che « ogni Stato che abbia fondato motivi di pensare che una nave   battente la propria bandiera sia dedita [a tale traffico può] può richiedere la   cooperazione di altri Stati per porre fine a tale traffico », e « con   riferimento » alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961   (il cui articolo 35 pone il principio della reciproca assistenza tra le parti   nella lotta contro il traffico illecito). Secondo la sezione istruttoria, le misure   prese nel caso di specie nei confronti del Winner e del suo equipaggio   trovavano di conseguenza il loro fondamento nel consenso « dato senza   restrizioni né riserve » alle autorità francesi da parte del Governo   cambogiano per « l’operazione di ispezione progettata con tutte le sue   conseguenze », nel limite quanto meno del rispetto da parte sua delle regole   di procedura previste dalla Convenzione di Vienna e dalla legge del 15   luglio 1994 relativa alle modalità di esercizio da parte dello Stato dei suoi   poteri di controllo in mare « che, ai suoi articoli 12 e seguenti, definisce la   competenza dei comandanti delle navi dello Stato e la ricerca, la   constatazione, il procedimento ed il giudizio da parte delle giurisdizioni   francesi dei reati costitutivi del traffico di stupefacenti commessi in mare ».   La sezione istruttoria si è in tal modo convinta che « facendo uso della forza   per ispezionare il Winner e adottando misure di controllo e coercizioni   adeguate nei confronti dell’equipaggio consegnato nelle proprie cabine ed     Copyright © 2008 UFTDU   all’assunzione della guida della nave », il comandante dell’avviso si era   « strettamente tenuto » alle disposizioni di tale legge ed alle prescrizioni   dell’articolo 17 § 4 della Convenzione di Vienna.   57. La Corte non è del tutto persuasa da tale tesi. In primo luogo, quando   essa rinvia alle Convenzioni internazionali alle quali la Cambogia non è   parte. In seguito, dal momento che essa si basa sulle disposizioni legislative   che, all’epoca dei fatti, non prevedevano l’intervento extraterritoriale delle   autorità francesi che – oltre sulle navi francesi – su « navi battenti bandiera   di uno Stato parte alla Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988 [non   ratificata dalla Cambogia, come indicato in precedenza] (...) o regolarmente   immatricolate in uno di tali Stati, su domanda o con il consenso dello Stato   della bandiera », e delle navi che non issano alcuna bandiera o senza   nazionalità. Dunque è lecito dubitare che, nelle circostanze di specie, il   Winner rientrava in più di una di tali categorie. La Corte rileva inoltre che,   nella sua versione attuale (derivante dalla legge n. 2005-371 del 22 aprile   2005), la legge del 15 luglio 1994 disciplina più generalmente le « navi   battenti bandiera di uno Stato che ha sollecitato l’intervento della Francia o   accettato la sua richiesta di intervento » ; tale modifica tende ad indicare che   il legislatore riteneva insufficiente la versione applicabile all’epoca dei fatti   quando faceva riferimento ai soli Stati parti alla Convenzione di Vienna. La   Corte constata anche, come i ricorrenti, che la tesi del Governo relativa   all’applicabilità ed al rispetto nel caso di specie delle citate disposizioni   legislative riposa su una contraddizione. Esso sostiene infatti a tal fine che   al momento dell’intercettamento, il Winner non issava alcuna bandiera,   mentre riferisce in altre circostanze che le autorità francesi si erano   preliminarmente assicurate presso le autorità della Cambogia   dell’immatricolazione della nave in tale Stato, e che risulta dalla sentenza   della sezione istruttoria che esso era identificato come il Winner già prima   dell’inizio delle operazioni.   58. Resta certamente la considerazione che le autorità francesi sono   intervenute con il consenso preliminare della Cambogia, fatto attestato   dall’accordo verbale del 7 giugno 2002 per mezzo del quale il Ministro   degli affari esteri cambogiano dichiara di confermare formalmente che il   suo Governo « autorizza le autorità francesi ad intercettare, controllare ed   intraprendere dei procedimenti giudiziari » contro « la nave Winner ». La   Corte è al riguardo pronta a seguire il ragionamento della sezione istruttoria   quando esso porta a considerare che, visto l’articolo 108 della Convenzione   di Montego Bay, l’intercettamento e l’assunzione del controllo del Winner   da parte delle autorità francesi trovava fondamento giuridico in tale accordo.   Per di più, considerando i termini dell’accordo verbale, essa dubita   fortemente che si possa dedurre, come ha invece fatto la sezione istruttoria,   che tale accordo copra non soltanto « la programmata ispezione » ma anche   « ogni sua conseguenza », compresa la privazione della libertà per tredici   giorni imposta ai membri dell’equipaggio a bordo della nave.     Copyright © 2008 UFTDU   59. In altri termini, la Corte ritiene che non si possa dedurre direttamente   da tale accordo che la detenzione controversa abbia una base legale ai sensi   dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.   60. É necessario inoltre constatare che la legge del 15 luglio 1994 non   prevede, in particolare, una privazione della libertà del tipo e della durata di   quella subita dai ricorrenti. I suoi articoli da 12 a 14 rinviano infatti   all’adozione di « misure di controllo e di coercizione previste dal diritto   internazionale e dalla presente legge » (articolo 13). Dunque, come indicato   in precedenza, le misure previste dalla legge stessa si limitano alla   identificazione e alla visita della nave, al sequestro e all’affissione dei sigilli   sui prodotti stupefacenti scoperti a bordo, ed all’eventuale dirottamento   della nave verso un porto o una posizione adatta quando non possono essere   condotte investigazioni approfondite in alto mare (o verso un punto situato   nelle acque internazionali quando lo Stato di bandiera ne fa espressamente   domanda, al fine di assumere il comando della nave).   Per quanto riguarda il diritto internazionale, in primo luogo, l’articolo 17   della Convenzione di Vienna – al quale fa riferimento in tale contesto la   sezione istruttoria – si limita in ogni caso a prevedere al suo paragrafo 3   l’adozione da parte dello Stato interveniente di « misure adeguate » nei   confronti della nave in questione e, al suo paragrafo 4, a disporre l’ispezione   e la visita della nave così come, « se sono scoperte prove di partecipazione   al traffico illecito, misure adeguate nei confronti della nave, delle persone   che si trovano a bordo e del carico » (articolo 17 § 4.c.). In secondo luogo, il   Governo non fa riferimento ad alcuna disposizione di diritto internazionale   più precisa al riguardo.   61. Inoltre, la Corte ritiene che le norme giuridiche su evocate non   offrono una protezione adeguata contro gli attacchi arbitrari al diritto alla   libertà. Infatti, nessuna di tali norme prevede espressamente la privazione   della libertà dei membri dell’equipaggio della nave intercettata. Ne deriva   che esse non precisano le condizioni della privazione della libertà a bordo,   in particolare con riguardo alla possibilità per gli interessati di contattare un   avvocato o i familiari. Inoltre, esse omettono di sottoporla al controllo di   una autorità giudiziaria (vedi, mutatis mutandis, la sentenza Amuur cit.,   § 53). Certamente, come sottolinea il Governo, le misure prese in   applicazione della legge del 15 luglio 1994 sono sottoposte al controllo del   procuratore della Repubblica : egli ne è informato dal prefetto marittimo   (articolo 13 della legge) ed è « informato preliminarmente con ogni mezzo   delle operazioni previste al fine della ricerca e dell’accertamento dei   reati » (articolo 16 della legge) ; inoltre, gli interessati ricevono copia dei   processi-verbali che accertano le infrazioni (ibidem) e, secondo quanto dice   il Governo, nessuno interrogatorio può essere condotto a bordo ed è esclusa   l’ispezione corporale. É necessario tuttavia constatare che il procuratore   della Repubblica non è una « autorità giudiziaria » nel senso in cui la   giurisprudenza della Corte intende tale nozione : come sottolineato dai     Copyright © 2008 UFTDU   ricorrenti, manca ad esso, in particolare, l’indipendenza nei confronti del   potere esecutivo per poter essere così qualificato (vedi Schiesser c. Svizzera,   sentenza del 4 dicembre 1979, serie A n. 34, §§ 29-30).   62. Di conseguenza, ed avuto riguardo in particolare del « rispetto   scrupoloso della preminenza del diritto » che impone l’articolo 5 della   Convenzione (vedi McKay cit., stessi riferimenti), non si potrebbe affermare   che i ricorrenti siano stati privati della loro libertà « nei modi previsti dalla   legge », ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione.   63. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.   b. Sull’articolo 5 § 3   64. Deve ugualmente essere esaminata la questione che pone sotto la   luce dell’articolo 5 § 3 della Convenzione la durata della privazione della   libertà subita dai ricorrenti : tredici giorni a bordo del Winner ai quali vanno   aggiunti – secondo i casi – due o tre giorni di fermo a Brest. Su quest’ultimo   punto, il Governo afferma che senza dubbio i due giudici istruttori si sono   mossi tra la ventiquattresima e la quarantottesima ora per notificare a   ciascun interessato il prolungamento del fermo. Tale tesi, a sostegno della   quale il Governo non produce alcun elemento, non è tuttavia corroborata né   dall’esposizione dei fatti figuranti nella sentenza della sezione istruttoria   della Corte d’Appello di Rennes del 3 ottobre 2002 né da alcun passaggio   del dossier. É ad ogni modo possibile ritenere che i ricorrenti siano stati   tradotti dinanzi ad « un giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge   ad esercitare funzioni giudiziarie » ai sensi dell’articolo 5 § 3 soltanto al   momento della loro comparizione dinanzi al giudice delle libertà e della   detenzione per il loro piazzamento in detenzione provvisoria (il 28 giugno   per alcuni, il 29 per gli altri), ossia dopo quindici o sedici giorni dalla   privazione della libertà.   65. Dunque, come sottolineato dalla Corte nella citata decisione   Rigopoulos, un tale ritardo è in principio incompatibile con l’ « esigenza di   prontezza » che esprime l’espressione « al più presto tradotto » che si   rinviene in tale disposizione. Solamente delle « circostanze del tutto   eccezionali » potrebbero giustificarlo, essendo tuttavia inteso che nulla   potrebbe dispensare gli Stati parti dall’obbligo di offrire in ogni circostanza   alle persone che si trovano sotto la loro giurisdizione garanzie adeguate   contro le privazioni arbitrarie della libertà.   66. Il caso Rigopoulos riguardava l’intercettamento in alto mare da parte   della polizia doganale spagnola di una nave battente bandiera panamense e   che trasportava cocaina, e la detenzione del suo equipaggio – tra cui il   ricorrente, suo capitano – per sedici giorni, il tempo del suo convogliamento   verso un porto spagnolo. La Corte ha concluso per la manifesta infondatezza   dell’accusa mossa sulla base dell’articolo 5 § 3, motivando che « tenuto   conto delle circostanze del tutto eccezionali del (...) caso, non si potrebbe   concludere che il termine trascorso tra il momento della sottoposizione a     Copyright © 2008 UFTDU   detenzione del ricorrente e quello della sua presentazione dinanzi al giudice   istruttore abbia ecceduto la prontezza richiesta al paragrafo 3   [dell’]articolo [5] ». Essa ha rilevato in tali circostanze che la distanza da   percorrere era « considerevole » (la nave si trovava a 5 500 km dal territorio   spagnolo al momento del suo intercettamento) e un ritardo di quarantatre   ore, provocato dai tentativi di resistenza da parte dei membri   dell’equipaggio, non « potrebbe essere imputato alle autorità spagnole » ;   essa ne ha dedotto che vi era « una impossibilità materiale di condurre   fisicamente il ricorrente dinanzi al giudice istruttore in un termine più   breve ». Essa ha inoltre tenuto in considerazione il fatto che al suo arrivo sul   suolo spagnolo, il ricorrente era stato immediatamente trasferito a Madrid   via aereo e, all’indomani, tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria. Infine,   essa ha giudicato « poco realista » la possibilità evocata dal ricorrente che,   piuttosto che essere convogliata verso la Spagna, la nave fu dirottata verso   l’isola britannica dell’Ascensione, che si trova all’incirca a 1 600 km dal   luogo dell’intercettamento.   67. Al momento del suo intercettamento, anche il Winner si trovava in   alto mare, lontano dalle coste francesi, ad una distanza molto simile a quella   di cui si discuteva nel caso Rigopoulos, e nessun elemento indica che il suo   viaggio verso la Francia sia durato più del necessario. Inoltre, i ricorrenti   non sostengono che bisognava considerare la possibilità di tradurli dinanzi   alle autorità di uno Stato più vicino della Francia, dove avrebbero potuto   essere tradotti rapidamente dinanzi ad un’autorità giudiziaria. Il presente   caso si avvicina quindi molto a quello Rigopoulos : vi era allo stesso modo   una impossibilità materiale di condurre « fisicamente » i ricorrenti dinanzi   ad una tale autorità in un termine più breve.   68. Se è vero che il presente caso si distingue per il fatto che al loro   arrivo a Brest, dopo tredici giorni di detenzione in mare, i ricorrenti sono   stati sottoposti allo stato di fermo alcuni per due giorni, altri per tre, prima   di essere tradotti dinanzi ad un « giudice o un altro magistrato autorizzato   dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie » ai sensi dell’articolo 5 § 3   della Convenzione, la durata complessiva della privazione della libertà che   essi hanno subito resta comparabile a quella che denunciava il ricorrente   Rigopoulos. Inoltre, la Corte giudica ragionevole la tesi del Governo   secondo la quale il fermo e la sua durata si spiegano per le necessità   dell’inchiesta, avuto riguardo del numero dei ricorrenti e dell’obbligo di   ricorrere ad interpreti per procedere al loro interrogatorio. Resta certamente   il fatto che la detenzione imposta ai ricorrenti a bordo del Winner non è   avvenuta sotto la supervisione di una « autorità giudiziaria » ai sensi   dell’articolo 5 (non rivestendo il procuratore della Repubblica tale qualità ;   paragrafo 61 più sopra), dal momento che la privazione della libertà subita   da Rigopoulos era « intervenuta su ordine e sotto lo stretto controllo » del   tribunale centrale di istruzione di Madrid : al contrario di quest’ultimo, essi   non hanno beneficiato della protezione contro l’arbitrio che offre un     Copyright © 2008 UFTDU   inquadramento di tale natura. Tale elemento, che la Corte ha debitamente   esaminato alla luce del primo paragrafo dell’articolo 5, non pone tuttavia il   problema che la durata della privazione della libertà subita dai ricorrenti è   giustificata dalle « circostanze del tutto eccezionali » suesposte, in   particolare per l’inevitabile ritardo per il convogliamento del Winner verso   la Francia.   69. Pertanto, non vi è stata violazione dell’articolo 5 § 3 della   Convenzione.   II. SULL’APPLICAZIONE   CONVENZIONE   DELL’ARTICOLO     DELLA   70. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   «Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi   protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo   imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del   caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »   A. Danno   71. I ricorrenti reclamano ciascuno 10 000 euro (EUR) a titolo di danno   morale.   72. Il Governo considera tali domande « eccessive, non giustificate e   sprovviste di ogni nesso di causalità con le accuse sollevate ».   73. La Corte considera che i ricorrenti hanno subito un certo danno   morale, ma ritiene che la constatazione della violazione alla quale essa   perviene costituisce essa stessa un’equa soddisfazione sufficiente.   B. Spese e costi   74. I ricorrenti richiedono 5 000 EUR per le loro spese ed i costi dinanzi   alla Corte. Essi producono una nota spese per le competenze maturate che   ammontano a tale somma, redatta il 25 settembre 2006 dal loro avvocato.   75. Il Governo invita la Corte a rigettare le pretese dei ricorrenti.   76. La Corte constata innanzitutto che i ricorrenti hanno prodotto un   documento pertinente a fondamento della loro domanda. Stimando in   seguito che la somma richiesta non è eccessiva, essa statuisce e riconosce   000 EUR ai ricorrenti complessivamente per spese e costi.     Copyright © 2008 UFTDU   C. Interessi moratori   77. La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi di mora   sul tasso marginale di interesse della Banca centrale europea maggiorato di   tre punti percentuali.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE   1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso ricevibile ;   2. Ritiene, all’unanimità, che vi è stata violazione dell’articolo 5 § 1 della   Convenzione ;   3. Ritiene, per quattro voti contro tre, che non vi è stata violazione   dell’articolo 5 § 3 della Convenzione ;   4. Ritiene, all’unanimità, che la constatazione della violazione dell’articolo   § 1 fornisce da sé un’equa soddisfazione sufficiente per il danno   morale subito dai ricorrenti ;   5. Ritiene, all’unanimità,   a) che lo Stato difensore debba versare congiuntamente ai ricorrenti,   entro tre mesi partire dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta   definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 5 000   EUR (cinquemila euro), oltre ogni importo che possa essere dovuto dal   ricorrente a titolo di imposta su quest’ultima somma;   b) che a partire dallo spirare del detto termine e sino al versamento, tale   importo sarà maggiorato di un interesse semplice ad un tasso pari a   quello marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale   periodo, aumentato di tre punti percentuali ;   6. Rigetta, all’unanimità, per il resto la domanda di equa soddisfazione.   Redatta in Franciase, in seguito comunicata per iscritto il 10 luglio 2008   in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   .   Copyright © 2008 UFTDU   Claudia Westerdiek   Cancelliere   Peer Lorenzen   Presidente   Alla presente sentenza si trova unita, conformemente agli articoli 45 § 2   della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione   parzialmente dissenziente del giudice Berro-Lefèvre, alla quale aderiscono i   giudici Lorenzen e Lazarova Trajkovska.   P.L.   C.W.     Copyright © 2008 UFTDU   OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE   JUGE BERRO-LEFÈVRE, ALLA QUALE ADERISCONO I GIUDICI   LORENZEN E LAZAROVA TRAJKOVSKA   Non condivido il giudizio della maggioranza secondo cui non vi è, nel   caso di specie, violazione dell’articolo 5 § 3 della Convenzione, in una   situazione in cui non è contestato che la detenzione dei ricorrenti è durata   tredici giorni a bordo del Winner, ai quali si aggiungono, a seconda dei casi,   due o tre giorni di fermo a Brest.   Nel caso Rigopoulos, la Corte ha concluso per la manifesta infondatezza   dell’accusa formulata ai sensi del l’articolo 5 § 3, tenendo in considerazione   le circostanze del tutto eccezionali del caso, e l’impossibilità materiale di   condurre fisicamente il ricorrente dinanzi al giudice istruttore in un termine   più breve.   Al momento del suo intercettamento, anche il Winner si trovava molto   lontano dalle coste francesi, e nessun elemento indica che il suo   convogliamento abbia richiesto più tempo del necessario. Anche in tale caso   vi era l’impossibilità materiale di tradurre fisicamente i ricorrenti dinanzi ad   una autorità giudiziaria in un tempo più breve.   D’altra parte, ciò che distingue il caso di specie dal caso Rigopoulos, è   che al loro arrivo a Brest, dopo tredici giorni di detenzione in mare, i   ricorrenti sono stati sottoposti al fermo alcuni per due giorni, altri per tre,   prima di essere tradotti dinanzi ad un giudice o un magistrato autorizzato   dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie, sono stati esaminati e   sottoposti alla detenzione provvisoria. Tale misura è stata applicata a tutto   l’equipaggio, qualunque fosse il grado di implicazione dei ricorrenti nel   sostenuto traffico, e rilevo inoltre che alcuni di loro sono stati assolti dalla   Corte d’Assise speciale di Ille-e-Vilaine.   Non riscontro valide motivazioni, e le argomentazioni del Governo sul   punto non mi hanno convinto, sul fatto che i ricorrenti non siano, dal loro   arrivo a Brest, stati esaminati e tradotti dinanzi al giudice della detenzione e   delle libertà, anche perché l’operazione di intercettamento era pianificata da   più settimane, l’istruzione era stata aperta e i giudici istruttori designati dal   giugno 2002.   Considerati i tredici giorni di privazione della libertà già subiti dai   ricorrenti a bordo del Winner, ritengo che i due o tre giorni di fermo   supplementari cui sono stati sottoposti mal si conciliano con l’esigenza di   prontezza espressa nell’espressione « tradotti al più presto ». Quindi,   l’esigenza di prontezza, in particolare, protegge gli imputati da una   detenzione prolungata nelle mani delle autorità di polizia o amministrative.   Il caso di specie si distingue ancor più del caso Rigopoulos per il fatto   che la detenzione imposta ai ricorrenti non è avvenuta sotto la supervisione     Copyright © 2008 UFTDU   di un « giudice o un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare   funzioni giudiziarie », ma dal procuratore della Repubblica, il quale, come   sottolinea la sentenza nella parte relativa all’articolo 5 § 1 (paragrafo 61),   non possiede tale qualità ai sensi della giurisprudenza della Corte (sentenze   Schiesser c. Svizzera, del 4 dicembre 1979, serie A n. 34, §§ 29-30, e Huber   c. Svizzera, del 23 ottobre 1990, serie A n. 188), poiché la privazione della   libertà subita da Rigopoulos è avvenuta sotto lo stretto controllo del   tribunale centrale di istruzione di Madrid – giurisdizione istruttoria   specializzata, indipendente dall’esecutivo.   Rigopoulos é stato immediatamente e con ordinanza motivata sottoposto   alla detenzione provvisoria durante il dirottamento della nave, allo spirare   delle prime settantadue ore di detenzione, essendovi in tal modo stato nel   suo caso un controllo giurisdizionale della privazione della libertà al termine   del periodo legale di fermo.   Quindi, al contrario di quest’ultimo, l’equipaggio del Winner non ha   beneficiato di protezione contro l’arbitrio, offerta invece da un   inquadramento di quella specie. La sentenza rileva tale lacuna al paragrafo   68, ma non ne deriva alcuna conseguenza in merito all’articolo 5 § 3,   limitandosi a rinviare alle « circostanze eccezionali » del caso.   Sono consapevole del fatto che, trattandosi di traffico di stupefacenti, le   autorità nazionali debbano dar prova di fermezza nei confronti di coloro che   contribuiscono alla propagazione di tale flagello (vedi, ad esempio, le   sentenze Maslov c. Austria, [GC], n. 1638/08, del 23 giugno 2008, § 80,   Dalia c. Francia, del 19 febbraio 1998, Raccolta 1998-I § 54, e Baghli c.   Francia, del 30 novembre 1999, n. 34374/97, CEDH 1999-VIII, § 48).   Tuttavia, come indicato a giusto titolo nel suo paragrafo 49, « un tale fine   non potrebbe giustificare ogni mezzo ».   La Corte ha sempre ricordato l’importanza delle disposizioni   dell’articolo 5 nel sistema della Convenzione : esse consacrano un diritto   dell’uomo fondamentale, qual è la protezione dell’individuo dalle azioni   arbitrarie dello Stato contro la sua libertà (vedi, in particolare, le sentenze   Saadi c. Regno Unito [GC], del 29 gennaio 2008, n. 13229/03, CEDH 2008-   ..., § 63, Winterwerp c. Paesi Bassi, del 24 ottobre 1979, serie A n. 33, § 37   e Brogan ed altri c. Regno Unito, del 29 novembre 1988, serie A, n. 145-B,   § 58).   La Francia non disponeva, nel caso di specie, di un quadro legislativo   tale da offrire sufficienti garanzie contro le privazioni arbitrarie della libertà,   e nessuna circostanza eccezionale ha giustificato, a mio parere, un termine   di presentazione di quindici o sedici giorni dinanzi ad una autorità   giudiziaria.   Pertanto, ritengo che vi sia stata violazione dell’articolo 5 § 3 della   Convenzione.     Copyright © 2008 UFTDU

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło