3449/05

WyrokETPCz2009-12-01ECLI:CE:ECHR:2009:1201JUD000344905

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy opóźnione zwolnienie skarżącego z zatrzymania, po unieważnieniu decyzji o wydaleniu przez sądy krajowe, naruszyło jego prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego z art. 5 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że początkowe zatrzymanie skarżących w celu wydalenia było zgodne z prawem krajowym i art. 5 ust. 1 lit. f) Konwencji, pomimo późniejszego unieważnienia decyzji o wydaleniu przez sądy krajowe. Unieważnienie to nie oznaczało, że pierwotne decyzje były rażąco nieważne lub że władze działały w złej wierze. Jednakże, w przypadku skarżącego Ferida Hokica, Trybunał stwierdził naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji z powodu opóźnionego zwolnienia. Decyzja o jego zwolnieniu została złożona w kancelarii sądu 1 marca 2005 r., ale został on zwolniony dopiero 3 marca 2005 r. o godzinie 20:00. Trybunał podkreślił, że opóźnienie w wykonaniu decyzji o zwolnieniu musi być zredukowane do minimum, a w tym przypadku opóźnienie wynoszące co najmniej 48 godzin było nieuzasadnione.
Stan faktyczny
Skarżący, Ferid Hokic i Djulsa Hrustic, to para Romów z Bośni i Hercegowiny, mieszkająca w Rzymie. 11 stycznia 2005 r. zostali zatrzymani i wydano wobec nich dekrety o wydaleniu z Włoch, ponieważ nie posiadali ważnych zezwoleń na pobyt lub wjechali nielegalnie. Zostali umieszczeni w ośrodku tymczasowego pobytu. Sędzia pokoju w Rzymie unieważnił dekrety o wydaleniu, stwierdzając, że skarżący posiadali wcześniej zezwolenia na pobyt, które wygasły, a motywacja dekretów była sprzeczna. Djulsa Hrustic została zwolniona 15 lutego 2005 r. z powodów zdrowotnych, natomiast Ferid Hokic został zwolniony dopiero 3 marca 2005 r. o godzinie 20:00, mimo że decyzja o jego zwolnieniu została złożona w kancelarii sądu 1 marca 2005 r.
Rozstrzygnięcie
Trybunał uznaje skargę za dopuszczalną w zakresie zarzutu dotyczącego opóźnionego zwolnienia skarżącego Ferida Hokica, a w pozostałym zakresie za niedopuszczalną. Stwierdza naruszenie artykułu 5 Konwencji z powodu opóźnienia w zwolnieniu skarżącego Ferida Hokica. Zasądza od pozwanego państwa na rzecz Ferida Hokica kwotę 1 500 EURO tytułem szkody niemajątkowej. Oddala pozostałą część żądania słusznego zadośćuczynienia.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   SECONDA SEZIONE   HOKIC E HRUSTIC c. ITALIA   (Ricorso n. 3449/05)   SENTENZA   STRASBURGO   1° dicembre 2009   DEFINITIVA   01/03/2010   Questa sentenza diverrà definitiva in base alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della   Convenzione. Può subire ritocchi di forma.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani   Hokic e Hrustic c. Italia   Nel Caso Hokic e Hrustic c. Italia,   La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una Camera   composta da:   Françoise Tulkens, presidente,   Vladimiro Zagrebelsky,   Danutė Jočienė,   Dragoljub Popović,   András Sajó,   Nona Tsotsoria,   Kristina Pardalos, giudici,   e da Sally Dollé, cancelliere di sezione,   Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2008,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data :   PROCEDIMENTO   1. Il caso trae origine da un ricorso (n. 31122/05) presentato contro la Repubblica   italiana. I ricorrenti, signori Ferid Hokic e Djulsa Hrustic (« i ricorrenti »), hanno adito   la Corte il 25 gennaio 2005 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la   salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).   2. I ricorrenti sono rappresentati dall’Avv. N. Paoletti, del foro di Roma. Il governo   italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, la signora E. Spatafora, e dal   suo precedente co-agente, il signor F. Crisafulli.   3. I ricorrenti sollevano in particolare delle doglianze portanti sulla regolarità della   loro detenzione in vista dell’espulsione, invocando gli articoli 3, 5 e 8 della   Convenzione.   4. Il 25 aprile 2008, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo.   Avvalendosi delle disposizioni dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, essa ha deciso   che saranno esaminati congiuntamente la ricevibilità e il merito del caso.   FATTO   I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE   5. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1952 e nel 1957. Al momento della   proposizione del ricorso, essi risiedevano a Roma con i loro figli in un campo nomadi.   Si tratta di una coppia rom originaria della Bosnia-Herzegovina.   6. L’11 gennaio 2005, la polizia si presentò al campo, prese i due ricorrenti, che   erano sprovvisti di un valido titolo di soggiorno, e li portò alla questura, dove notificò a   ciascuno di loro un decreto di espulsione. I provvedimenti di espulsione si fondavano su   due ragioni : da una parte, sul fatto che gli interessati, dopo il loro arrivo in Italia, non   avevano richiesto ed ottenuto permessi di soggiorno ; dall’altra, sul fatto che i ricorrenti   erano entrati in Italia « sottraendosi ai controlli di frontiera ».   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   7. Lo stesso giorno, il questore ordinò l’arresto dei ricorrenti nel centro di   permanenza temporanea di Ponte Galeria. Il 14 gennaio 2005, il giudice di pace di   Roma convalidò l’arresto.   8. Il 2 febbraio 2005, ciascuno dei ricorrenti presentò un ricorso davanti al giudice di   pace. Essi sostenevano che i decreti di espulsione erano motivati in maniera   contraddittoria: la presenza di una pluralità di ragioni rendeva impossibile sapere quale   di quelli fosse alla base dell’espulsione. Essi deducevano poi di aver ottenuto un   permesso di soggiorno per ragioni umanitarie al loro arrivo in Italia, perché fuggivano   dalla guerra nei Balcani e che questo era noto al Comune di Roma, che aveva   organizzato un censimento nel 1995. Inoltre, l’ottenimento di un permesso di soggiorno   dimostrava che non erano entrati in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera.   9. Il 7 febbraio 2005, il giudice di pace di Roma prorogò di un mese la detenzione del   ricorrente. Quanto alla ricorrente, ella fu rimessa in libertà il 15 febbraio 2005 per   motivi di salute.   10. Relativamente al procedimento intentato dalla ricorrente, con una sentenza del 24   febbraio 2005, il giudice di pace di Roma annullò il decreto di espulsione. Il giudice   constatò che il decreto di espulsione menzionava il fatto che la ricorrente non aveva   richiesto un permesso di soggiorno una volta entrata in Italia. In realtà, le indagini   effettuate avevano dimostrato che la ricorrente aveva ottenuto un permesso e che lo   stesso era scaduto il 29 gennaio 1997. La menzione che figura sul decreto in causa era   dunque errata, nella misura in cui avrebbe piuttosto dovuto fare riferimento al fatto che   la ricorrente non aveva mai richiesto il rinnovo del suo titolo di soggiorno. Inoltre, il   decreto di espulsione menzionava che la ricorrente era entrata in Italia « sottraendosi ai   controlli di frontiera », cosa che rendeva contraddittoria la motivazione dello stesso. Di   conseguenza, il decreto era un atto amministrativo illegittimo e doveva essere annullato.   11. In merito al ricorrente, il 22 febbraio 2005 il giudice di pace di Roma annullò il   decreto di espulsione per ragioni analoghe. Nello stesso tempo, egli ordinò di rimettere   in libertà il ricorrente. Tale decisione doveva essere comunicata alle parti ai sensi   dell’articolo 134 del codice di procedura civile (che prevede che il cancelliere   comunichi alle parti la decisione presa al di fuori di un’udienza).   12. In data non nota, la decisione del giudice di pace fu depositata in cancelleria.   Secondo il ricorrente, il deposito ebbe luogo di mattina; secondo il Governo, il deposito   in questione ebbe luogo nel corso della giornata.   13. Dal fascicolo risulta che la decisione del giudice di pace fu comunicata   all’ufficio immigrazione della polizia di Roma in data 3 marzo 2005.   14. Il 3 marzo 2005, il ricorrente era ancora detenuto presso il centro di permanenza   temporanea di Ponte Galeria. L’avvocato del ricorrente inviò quindi una lettera al   direttore dell’ufficio immigrazione della polizia di Roma, facendo presente la sua   perplessità.   15. Il 3 marzo alle ore 20.00, il ricorrente fu rimesso in libertà.   II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI   16. Le disposizioni nazionali sull’immigrazione applicabili nel caso di specie sono   essenzialmente contenute nel decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   sull'immigrazione), come modificato dalla legge n. 189 del 2002. Le disposizioni   relative all’espulsione degli stranieri sono enunciate nel titolo II di detto decreto.   Ai sensi dell’articolo 13, il questore ordina l’espulsione di uno straniero quando   questi:   a) è entrato clandestinamente nel paese;   b) ha soggiornato nel paese senza un titolo di soggiorno valido, sia perché egli non   ha mai avuto permessi di soggiorno sia perché non ne ha richiesto il rinnovo;   c) si sospetta che sia dedito ad attività illegali che consentano l’applicazione di   misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423 del 1956 o n. 575 del 1965.   Ogni espulsione è ordinata con decreto motivato che deve essere redatto in italiano e   nella lingua straniera conosciuta dall’interessato o, qualora questo non sia possibile, in   francese, in inglese o in spagnolo. Il decreto deve menzionare la possibilità di proporre   ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria competente.   Quando l’espulsione è ordinata nei confronti di una persona che non abbia mai   ottenuto un permesso di soggiorno o che abbia ottenuto un permesso di soggiorno che   non è più valido e che non è stato rinnovato, le autorità ne ordinano l’accompagnamento   immediato alla frontiera se ci sono ragioni oggettive per temere che egli possa sottrarsi   all’ordine di espulsione. Il questore può allora ordinare la custodia dell’interessato in un   centro di permanenza temporanea se non è possibile porre in essere immediatamente la   misura (articolo 14 della legge).   DIRITTO   I. SULLA   DEDOTTA   VIOLAZIONE   DELL’ARTICOLO   DELLA   CONVENZIONE   17. I ricorrenti sollevano due distinte doglianze sulla base di tale disposizione. In   primo luogo, essi deducono che la loro detenzione in vista dell’espulsione è   incompatibile con l’articolo 5 della Convenzione dato che i decreti di espulsione sono   stati annullati. In secondo luogo, il ricorrente lamenta di essere stato rimesso in libertà   tardivamente. L’articolo 5, nelle sue parti pertinenti, dispone:   « 1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della libertà, se   non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge: (...)   (…)   f) se si tratta dell.arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare   illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento   d’espulsione o d’estradizione. »   18. La Corte ritiene che al fine di esaminare la compatibilità della detenzione dei   ricorrenti con l’articolo 5 § 1 è opportuno distinguere due periodi:   a) il periodo di detenzione ordinato in vista della loro espulsione, ossia, per la   ricorrente, dall’11 gennaio 2005 (giorno del suo arresto) al 15 febbraio 2005 (giorno in   cui fu rimessa in libertà); per il ricorrente, dall’11 gennaio 2005 (giorno del suo arresto)   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   al 1° marzo 2005 (data di deposito della decisione che annullava il decreto di   espulsione);   b) il periodo di detenzione successivo all’annullamento del decreto di espulsione, che   concerne unicamente il ricorrente (dal 1° al 3 marzo 2005).   A. Sulla privazione della libertà dei ricorrenti in vista della loro espulsione   Sulla ricevibilità   19. Per i ricorrenti, la loro detenzione in vista dell’espulsione è incompatibile con   l’articolo 5 della Convenzione dato che l’ordine di espulsione è stato annullato con una   decisione del 1° marzo 2005.   20. Il Governo si appone a questa tesi.   21. La Corte osserva innanzitutto che i ricorrenti sono stati arrestati l’11 gennaio   su ordine del questore di Roma e che il loro arresto è stato convalidato dal giudice   competente. Tale privazione della libertà si inquadra nella detenzione di due persone in   vista di essere espulse, ai sensi della lettera f) del primo paragrafo dell’articolo 5 della   Convenzione. Ad ogni modo, rispettivamente il 22 e il 24 febbraio 2005, il giudice di   pace di pace di Roma ha dichiarato nulli i decreti di espulsione. I motivi   dell’annullamento risiedono nel fatto che tali decreti indicavano che i ricorrenti non   avevano mai ottenuto permesso di soggiorno, mentre invece essi si trovavano in una   situazione irregolare per non aver rinnovato il loro permesso scaduto, poi nel fatto che i   decreti in questione menzionavano un secondo motivo ( ossia che gli interessati erano   entrati clandestinamente in Italia) rendendo la loro motivazione contraddittoria.   22. La Corte ricorda che nell’esigere che una detenzione sia conforme ai « modi   previsti dalla legge » e abbia un carattere regolare, l’articolo 5 § 1 della Convenzione   rinvia per l’essenziale alla legislazione nazionale, e consacra l’obbligo di osservarne le   norme tanto sostanziali quanto processuali. Esso esige inoltre la conformità di qualsiasi   privazione della libertà allo scopo dell’articolo 5: proteggere l’individuo contro   l’arbitrario (Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III,   § 50; Scott c. Spagna, 18 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, § 56). Di conseguenza,   qualsiasi decisione adottata dalle giurisdizioni interne nella sfera di applicazione   dell’articolo 5 deve essere conforme alle esigenze procedurali e sostanziali stabilite da   una legge preesistente. Se è vero che spetta in primo luogo alle autorità nazionali, in   particolare ai tribunali, interpretare e applicare il diritto interno nel rispetto dell’articolo   § 1, l’inosservanza del diritto interno implica una violazione della Convenzione e la   Corte può e deve verificare se tale diritto è stato rispettato (Benham c. Regno Unito, 10   giugno 1996, Recueil 1996-III, § 41 ; Giulia Manzoni c. Italia, 1° luglio 1997, Recueil   1997-IV, § 21 ; Assanidzé c. Georgia [GC], n. 71503/01, § 171, CEDU 2004-II).   Un periodo di detenzione è da principio regolare se esso ha luogo in esecuzione di   una decisione giudiziaria. La constatazione ulteriore di una violazione da parte del   giudice può non viziare, nel diritto interno, la validità della detenzione subita nel lasso   di tempo. E’ per questo che gli organi della Convenzione rifiutano sempre di accogliere   ricorsi proposti da persone riconosciute colpevoli di reati e che asseriscono che le   giurisdizioni d’appello hanno riconosciuto che la sentenza di colpevolezza o la pena si   basava su errori di fatto o di diritto (Benham, cit., § 42).   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   La Corte ricorda infine che la conformità all’articolo 5 § 1 presuppone un legame   « tra, da una parte, il motivo invocato per la privazione di libertà autorizzata e,   dall’altra, il luogo e il regime di detenzione » (Mubilanzila Mayeka t Kaniki Mitunga c.   Belgio, n. 13178/03, (§ 102), CEDU 2006-...). Tale disposizione non esige che la   detenzione di una persona contro la quale è in corso una procedura di espulsione sia   considerata ragionevolmente necessaria, per esempio per impedirle di commettere   un’infrazione o di fuggire; a tale riguardo, l’articolo 5 par. 1 f) non prevede la stessa   protezione dell’articolo 5 par. 1 c) (Chahal, cit., § 112). Per non essere tacciata di   arbitrarietà, la messa in atto della stessa misura di detenzione deve dunque farsi in   buona fede; essa deve anche essere strettamente connessa allo scopo che consiste di   impedire ad una persona di entrare irregolarmente nel territorio; inoltre, il luogo e le   condizioni di detenzione devono essere appropriate; infine, la durata della detenzione   non deve eccedere il termine ragionevole necessario per raggiungere lo scopo   perseguito (Saadi c. Regno Unito [GC], n. 13229/03, §§ 72-74, CEDU 2008-....).   23. Nel presente caso, la Corte deve basarsi sulla questione di sapere se l’ordine di   arresto del questore di Roma fondato sui decreti di espulsione costituiva una base legale   per la privazione di libertà dei ricorrenti fino all’annullamento di detti decreti. La sola   circostanza che tali decreti siano stati successivamente annullati non vizia, come tale, la   legalità della detenzione per il periodo precedente. Per determinare se l’articolo 5 § 1   della Convenzione sia stato rispettato, è opportuno fare una distinzione fondamentale tra   i titoli di detenzione manifestamente invalidi – per esempio, quelli che sono emessi da   un tribunale al di fuori della sua competenza – e i titoli di detenzione che sono prima   facie validi ed efficaci fino al momento in cui sono annullati da un’altra giurisdizione   interna (Benham, cit., §§ 43 e 46 ; Lloyd e altri c. Regno Unito, nn. 29798/96 e seguenti,   §§ 83, 108, 113 e 116, 1° marzo 2005; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 128-129, 8   novembre 2005).   24. Nel caso di specie, non è stato dedotto che il questore di Roma abbia agito al di   fuori delle sue competenze. Ai sensi del diritto interno, aveva il potere di arrestare i   ricorrenti. I decreti di espulsione sono stati annullati unicamente perché il giudice di   pace ha constatato, nel corso del procedimento, che i ricorrenti erano nei fatti stati   titolari di un permesso di soggiorno ma che dopo la sua scadenza, in difetto del suo   rinnovo, essi soggiornavano irregolarmente sul territorio italiano. La Corte ritiene che   tale situazione non si inquadra in un’irregolarità grave e manifesta ai sensi della sua   giurisprudenza (si veda, mutatis mutandis, Liu e Liu c. Russia, n. 42086/05, § 81, 6   dicembre 2007).   La Corte non ritiene che le autorità abbiano agito in malafede o che non si siano   impegnate ad applicare correttamente la legislazione pertinente (Benham, cit., § 47).   Chiaramente, un malinteso ha indotto le autorità interne a temere che i ricorrenti   avessero sempre avuto una situazione irregolare. Questo non significa, comunque, che   la detenzione fosse illegale o che il provvedimento che ordinava la privazione di libertà   fosse invalido o che i decreti di espulsione sui quali tale provvedimento si basava   fossero prima facie invalidi (si veda, mutatis mutandis, Gaidjurgis c. Lituania (déc.),   n. 49098/99, 16 gennaio 2001; Khudoyorov, cit., § 132; Liu e Liu, cit., § 82; Marturana   c. Italia, n. 63154/00, § 78, 4 marzo 2008).   25. In tali circostanze, la Corte non potrebbe concludere che la detenzione dei   ricorrenti in vista della loro espulsione non era conforme ai modi previsti dalla legge o   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   che fosse stata o altrimenti contraria all’articolo 5 § 1 della Convenzione. Ne consegue   che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata   conformemente all’articolo 35 § 3 e 4 della Convenzione   B. Sulla privazione di libertà del ricorrente dopo l’annullamento del decreto di   espulsione   26. Il ricorrente lamenta il ritardo con il quale è stato rimesso in libertà.   1. Sulla ricevibilità   27. La Corte constata che tale doglianza non è manifestamente infondata ai sensi   dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. La Corte rileva peraltro che non osta nessun   altro motivo di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.   2. Sul merito   28. Il ricorrente osserva che la decisione del giudice di pace che annullava il decreto   di espulsione e ordinava la sua liberazione è stato depositato in cancelleria il 1° marzo   di mattina e che egli è stato liberato soltanto il 3 marzo alle ore 20.00, ossia più di   ore più tardi. Egli considera che tale periodo si inquadri in una detenzione non   conforme con l’articolo 5 della Convenzione.   29. Il Governo sosteneva che il ritardo incriminato fosse solamente di « 24 ore   circa » e che in ogni caso, la privazione di libertà in questione non sia grave perché ha   avuto luogo in un centro di permanenza temporanea e non in uno stabilimento   penitenziario. Per altro, esso ammette che, ove si trattasse di una detenzione grave, il   ritardo in questione sarebbe incompatibile con l’articolo 5 della Convenzione. Risulta   da una nota del ministero dell’Interno allegata alle osservazioni del Governo che   l’ordine di liberazione fu trasmesso all’ufficio immigrazione della polizia solo il 3   marzo 2005. Secondo tale nota, visto che l’amministrazione prese conoscenza di questa   decisone il 3 marzo e la eseguì immediatamente, non ci sarebbe stato alcun ritardo   nell’esecuzione dell’ordine di liberazione, e l’intervallo di tempo intercorso tra il   deposito della decisione e la trasmissione dell’ordine non dovrebbe essere tenuto in   considerazione. Secondo una nota del ministero della Giustizia allegata alle   osservazioni del Governo, vi è stato un ritardo nell’esecuzione dell’ordine di   liberazione, ma è stato solo di circa 24 ore; esso si sarebbe giustificato dalla necessità di   adempiere a tutte le debite formalità.   30. La Corte ricorda che la lista delle eccezioni al diritto alla libertà che è contenuta   nell’articolo 5 § 1 rivela una natura tassativa e solo un’interpretazione restrittiva risulta   compatibile con lo scopo di tale disposizione: assicurare che nessuno sia arbitrariamente   privato della sua libertà (Labita c. Italia [GC], n. 26772/95, § 170, CEDU 2000-IV).   Quindi spetta alla Corte esaminare doglianze relative a ritardi di esecuzione di una   decisione di liberazione con una particolare vigilanza (Bojinov c. Bulgaria, n. 47799/99,   § 36, 28 ottobre 2004). Sebbene la Corte riconosca che un certo ritardo nell’esecuzione   di una decisione di liberazione è spesso inevitabile, tale ritardo deve comunque essere   ridotto al minimo (Giulia Manzoni c. Italia, 1° luglio 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, §   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   in fine). Spetta al Governo fornire un resoconto dettagliato di tutti i fatti pertinenti   (Nikolov c. Bulgaria, n. 38884/97, § 80, 30 gennaio 2003).   31. Nel caso di specie, il fascicolo non indica l’ora in cui la decisione del giudice di   pace di Roma che ordinava la liberazione del ricorrente fu depositata in cancelleria il 1°   marzo 2005. Secondo la tesi del Governo, il deposito ha avuto luogo durante la giornata,   secondo il ricorrente alle ore 8.00 del mattino. Per quanto concerne la liberazione del   ricorrente, essa è avvenuta il 3 marzo alle ore 20.00. Stando così le cose, la Corte può   valutare in maniera approssimativa il lasso di tempo intercorso tra questi due eventi: il   ritardo è stato di minimo 48 ore e massimo 60 ore.   32. La Corte nota inoltre che il ricorrente era detenuto in un centro di permanenza   temporanea a Roma, città della giurisdizione che aveva ordinato la liberazione   dell’interessato (a contrario, Bogdanovski c. Italia, n. 72177/01, § 78, 14 dicembre   2006).   33. Inoltre, la sola formalità prevista dopo il deposito della decisione del giudice di   pace era la comunicazione alle parti. Il ritardo osservato è dovuto alla autorità   giudiziaria e la trasmissione tardiva della decisione non è giustificata dalla necessità di   chiarire questioni fondamentali sulla sua interpretazione (a contrario, Picaro c. Italia, n.   42644/02, §§ 57-60, 9 giugno 2005).   34. Ancora, la Corte sottolinea che tra la data della decisione del giudice di pace e   quella del suo deposito in cancelleria sono passati non meno di sei giorni (paragrafi 11-   supra).   35. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell’articolo 5 § 1 della Convenzione.   II. ALTRE DOGLIANZE   36. Invocando l’articolo 3 della Convenzione, i ricorrenti lamentano di essere stati   oggetto di un decreto di espulsione in vista di essere respinti in Bosnia-Herzegovina   dove sarebbero stati esposti al pericolo di persecuzioni.   La Corte evidenzia che all’esito dei procedimenti intentati dai ricorrenti, i decreti di   espulsione sono stati annullati. Essa per conseguenza stima che i ricorrenti non   potrebbero più pretendersi vittime della violazione dedotta. Tale doglianza deve quindi   essere rigettata in quanto manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 e 4 della   Convenzione.   37. Invocando gli articolo 3 e 8 della Convenzione, i ricorrenti deducono inoltre che   la loro detenzione al centro di Ponte Galeria era ingiustificato alla luce della decisione   di annullare i decreti di espulsione, che le condizioni di vita in questo centro era precarie   e che, durante la loro detenzione, non hanno avuto la possibilità di incontrare i loro figli.   Nella misura in cui sono state supportate tali deduzioni, la Corte non ha rilevato nessuna   apparenza di violazione di tale disposizione. Ne consegue che tali doglianze sono   manifestamente infondate e devono essere rigettate conformemente all’articolo 35 §§ 3   e 4 della Convenzione.   III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE   38. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto   interno dell.Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di   tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un.equa soddisfazione alla parte lesa. »   A. Danno   39. I ricorrenti chiedono la corresponsione di 8 000 EURO ciascuno a titolo di   pregiudizio morale.   40. Il Governo osserva che la sola doglianza che è stata comunicata è la doglianza   sollevata dal ricorrente e concernente la sua liberazione tardiva. In merito a questo, non   si pone al riguardo della ricorrente nesuna questione relativa all’articolo 41. Per quanto   riguarda il ricorrente, la somma richiesta a titolo di danno morale è eccessiva e   sproporzionata in rapporto all’insieme di doglianze sollevate.   41. La Corte ricorda che essa ha ravvisato la violazione della Convenzione   unicamente per quanto concerne la liberazione tardiva del ricorrente (paragrafo 34   supra). Essa giudica che il ricorrente ha subito un un danno morale certo. Con riguardo   alle circostanze del caso e statuendo con equità come vuole l’articolo 41 della   Convenzione, essa decide di concedergli la somma di 1 500 EURO.   B. Spese e costi   42. I ricorrenti chiedono 4 000 EURO per spese legali sostenute nel procedimento   dinanzi alla Corte.   43. Il Governo osserva che tale somma è eccessiva e non adeguatamente supportata.   Esso si rimette alla decisione della Corte.   44. Secondo la giurisprudenza della Corte, l’allocazione delle spese e competenze   affrontate dal ricorrente può intervenire solo nella misura in cui esse siano reali,   necessarie e congrue nel loro ammontare. Nel caso di specie i ricorrenti non ha prodotto   nessuna ricevuta a sostegno della loro domanda di rimborso. La Corte di conseguenza   decide di rigettarla.   C. Interessi moratori   La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso   d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea   maggiorato di tre punti percentuali.   . PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,   1. Dichiara il ricorso ricevibile quanto alla doglianza relativa alla liberazione tardiva   del ricorrente ed irricevibile per il resto;   Copyright © 2010 UFTDU   Hokic e Hrustic c. Italia   2. Dice che vi è stata violazione dell’articolo 5 della Convenzione in ragione del ritardo   nella liberazione del ricorrente;   3. Dice   a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dal   giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitivaconformemente all’articolo 44 § 2   della Convenzione, 1 500 EURO (millecinquecento euro) per danno morale;   b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tali somme   saranno maggiorate di un interesse semplice a un tasso uguale a quello   dell’agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile   durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;   4. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.   Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1° dicembre 2009, in applicazione   dell’articolo 77 § 2 e 3 del regolamento.   Sally Dollé   Cancelliere   Françoise Tulkens   Presidente     Copyright © 2010 UFTDU

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