34503/03

WyrokETPCz2006-10-03ECLI:CE:ECHR:2006:1003JUD003450303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przymusowe leczenie psychiatryczne i pozbawienie wolności skarżącego było zgodne z prawem krajowym i art. 5 ust. 1 Konwencji, w szczególności w zakresie wymogu oceny "niebezpieczeństwa" pacjenta?
Ratio decidendi
Trybunał przypomniał, że art. 5 ust. 1 Konwencji wymaga, aby każde pozbawienie wolności było zgodne nie tylko z normami materialnymi i proceduralnymi prawa krajowego, ale także z celem art. 5, czyli ochroną jednostki przed arbitralnością. W przypadku Węgier, warunkiem legalności przymusowego leczenia psychiatrycznego była ocena "niebezpieczeństwa" osoby. Trybunał stwierdził, że sądy krajowe nie dokonały takiej oceny w odniesieniu do skarżącego, co oznaczało, że przedłużenie jego leczenia nie było zgodne z przepisami prawa krajowego. W konsekwencji, doszło do naruszenia art. 5 ust. 1 Konwencji.
Stan faktyczny
Skarżący, obywatel Węgier, został przymusowo hospitalizowany w listopadzie 1999 r. z powodu zachowań niezrównoważonych i skłonności do piromanii. Jego internacja była regularnie poddawana rewizji sądowej. W styczniu 2003 r. sąd okręgowy zarządził przedłużenie przymusowego leczenia psychiatrycznego na czas nieokreślony, bez oceny jego "niebezpieczeństwa", co było wymagane przez prawo węgierskie. Skarżący został zwolniony ze szpitala w kwietniu 2003 r.
Rozstrzygnięcie
Stwierdza naruszenie art. 5 ust. 1 Konwencji. Uznaje, że kwestie dotyczące art. 5 ust. 4, 13 i 6 ust. 1 Konwencji zostały wchłonięte. Zasądza na rzecz skarżącego 2 miliony forintów węgierskich (7350 euro) tytułem zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową.

Pełny tekst orzeczenia

� Traduzione eseguita da Eduardo De Cunto Permission to re-publish this translation has been granted by Diritti Umani in Italia - www.duitbase.it for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC. Gajcsi c. Ungheria L'art. 5, � 1 della Convenzione prescrive che qualsiasi misura privativa della libert� sia disposta in conformit� alle norme sostanziali e procedurali di diritto interno dei Paesi membri, in armonia con lo scopo stesso di cui all'art. 5, ovvero la protezione dell'individuo da arbitrariet�. Qualora ci� non avvenga, la detenzione disposta risulter� in contrasto con la Convenzione. (Nella fattispecie: il diritto ungherese pone come requisito di legittimit� dell'internamento psichiatrico l'accertamento della "pericolosit�" del soggetto, accertamento al quale le autorit� ungheresi non hanno, nel caso di specie, provveduto). Fatto: Il ricorrente, un cittadino ungherese nato nel 1955, fu ricoverato nel novembre 1999 in ospedale per un trattamento psichiatrico obbligatorio; qui fu visitato da un medico psichiatra, il quale, appurato che il paziente fosse solito assumere comportamenti squilibrati, con tendenza alla piromania, sostenne la necessit� dell'adozione di misure coercitive e di un trattamento in regime di internamento. Il giudice investito della decisione circa il ricovero coercitivo, sentito il ricorrente, dispose il trattamento sanitario obbligatorio. Tra il 21 gennaio 2000 e 22 novembre 2002, conformemente a quanto previsto dalla legge sanitaria vigente, l'internamento del ricorrente fu sottoposto a intervalli regolari a riesame giurisdizionale. Il 21 gennaio 2003, sulla base di una perizia redatta da un medico psichiatra attestante la perdurante necessit� di sottoporre il paziente a trattamento obbligatorio in regime di internamento, la Corte distrettuale ordin� il prolungamento del trattamento psichiatrico obbligatorio del ricorrente per un periodo indeterminato, disponendo che un esame circa la necessit� del trattamento andasse comunque effettuato nuovamente trascorsi non pi� di 60 giorni. L'avvocato del ricorrente propose ricorso avverso tale decisione, ma senza successo; nel maggio 2003 lo stesso present� istanza di riesame alla Corte Suprema, sostenendo che la decisione della Corte Distrettuale fosse insufficiente sul piano delle motivazioni e che al ricorrente fosse stato negato un processo equo. Egli sottoline� che la legge non contemplasse, tra i motivi giustificativi di un trattamento psichiatrico obbligatorio, lo "stato di patologia mentale" del paziente: questa � una nozione propria del diritto penale ungherese a cui, erroneamente, si era fatto riferimento all'atto della nomina del consulente tecnico incaricato di redigere la perizia psichiatrica. Tale circostanza, ad avviso dell'avvocato, privava il parere dell'esperto di qualsiasi rilevanza. Venne lamentata, inoltre, la mancata informazione del paziente circa le ragioni che avevano portato alla disposizione, nei propri confronti, di un trattamento psichiatrico obbligatorio. Il 27 ottobre 2004, la Corte Suprema respinse l'istanza di revisione in quanto inammissibile secondo le norme procedurali. Nel frattempo, il 24 aprile 2003, il ricorrente fu dimesso dall'ospedale. Diritto: Diritti Umani in Italia ISSN 2240 � 2861 www.duitbase.it Il ricorrente si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo denunciando l'avvenuta violazione degli artt. 5 (diritto alla libert� e alla sicurezza), 13 (diritto ad un ricorso effettivo) e 6 � 1 (diritto ad un processo equo entro un termine ragionevole) della Convenzione. Sulla presunta violazione dell'articolo 5 � 1 della Convenzione Il ricorrente sostiene che il trattamento psichiatrico obbligatorio disposto nei propri confronti sia stato ingiustificato, giacch� non ordinato conformemente ad alcuna procedura "prevista dalla legge". Egli invoca l'articolo 5 � 1 che, al riguardo, prevede: �[...] Nessuno pu� essere privato della libert� salvo che [...] secondo le procedure previste dalla legge [...]� La Corte ricorda che l'art. 5.1 della Convenzione, secondo un'interpretazione consolidata, richiede che qualsiasi privazione della libert� sia disposta non solo in conformit� alle norme sostanziali e procedurali di ciascun Paese membro, ma altres� in armonia con lo scopo stesso di cui all'articolo 5, ovvero quello di proteggere l'individuo da arbitrariet�. La Corte rileva che, per il diritto ungherese, presupposto di legittimit� del ricovero e del trattamento obbligatori sia la "pericolosit�" del soggetto sottoposto a dette misure. Nel caso di specie, tuttavia, si constata che, nelle decisioni dei tribunali nazionali, non si � proceduto ad alcuna valutazione circa la pericolosit� del comportamento del richiedente, come invece richiedeva la legge sanitaria. Stando cos� le cose, la Corte ritiene che la proroga del trattamento obbligatorio del ricorrente non sia stata disposta in conformit� alle previsioni di legge;vi � stata, di conseguenza, violazione dell'articolo 5 � 1 della Convenzione. Sulla presunta violazione degli articoli 5 � 4, 13 e 6 � 1 della Convenzione Il richiedente lamenta una violazione degli articoli 5 � 4 e 13 della CEDU, che prescrivono agli Stati di predisporre rimedi giurisdizionali effettivi a tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione stessa in generale (art. 13) e contro detenzioni illegittime in particolare (art. 5 � 4). Nel caso di specie il ricorrente sostiene che la decisione adottata dalla Corte distrettuale che esamin� il caso della sua detenzione sia stata carente sul piano delle motivazioni; il ricorrente lamenta, inoltre, che la Corte Suprema innanzi alla quale fu proposto appello non abbia esaminato tutti i motivi di impugnazione avanzati. La Corte rileva che le doglianze riferite al non corretto comportamento delle Corti ungheresi siano gi� state esaminate in occasione della trattazione relativa alla violazione dell'art. 5 � 1 della Convenzione. La Corte pertanto dichiara assorbite le questioni concernenti gli artt. 5 � 4 e 13. Il medesimo discorso � svolto a proposito della lamentata violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione, posto a garanzia del diritto ad un equo processo. Equa soddisfazione: Il ricorrente chiede il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della violazione della Convenzione perpetuatasi a proprio danno, quantificando la propria pretesa nella misura di 2 milioni di fiorini ungheresi (equivalenti a 7350 euro). Il governo convenuto stima ragionevoli le richieste avanzate. La Corte, riconoscendo il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente, condanna il governo ungherese al risarcimento del danno nella misura da questi stesso indicata. Informazioni aggiuntive Tipo di decisione:Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione) Emessa da:Camera Stato convenuto:Ungheria Numero ricorso:34503/03 Diritti Umani in Italia ISSN 2240 � 2861 www.duitbase.it Data:03.01.2007 Articoli:5-1-e ; 29-3 ; 41 Op. separate:No Diritti Umani in Italia ISSN 2240 � 2861 www.duitbase.it

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