34573/03

WyrokETPCz2008-07-29ECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD003457303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania karnego oraz niewystarczające i opóźnione wypłacenie zadośćuczynienia krajowego naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe trwało zbyt długo (5 lat i 2 miesiące w jednej instancji), co samo w sobie stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia przyznanego na mocy krajowej ustawy Pinto (ponad 22 miesiące) oraz jego niewystarczająca wysokość (około 16% kwoty, którą Trybunał mógłby przyznać) pozbawiły skarżącego statusu „ofiary” w rozumieniu art. 34 Konwencji, co uzasadniało dalsze rozpatrzenie skargi. Trybunał podkreślił, że opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia krajowego jest okolicznością obciążającą w kontekście naruszenia prawa do rozsądnego terminu.
Stan faktyczny
Skarżący, Carlo Nervegna, złożył skargę karną o oszustwo w 1993 roku. Postępowanie trwało 5 lat i 2 miesiące w jednej instancji, zanim zostało umorzone z powodu przedawnienia w 2001 roku. Skarżący złożył następnie wniosek o zadośćuczynienie za przewlekłość postępowania na podstawie krajowej ustawy Pinto, uzyskując w 2003 roku kwotę 800 euro za szkody niemajątkowe i 350 euro na pokrycie kosztów. Jednakże, przyznane sumy nie zostały wypłacone przez ponad 22 miesiące od daty orzeczenia.
Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Zasądził na rzecz skarżącego 1450 euro tytułem szkody niemajątkowej, 1600 euro tytułem dodatkowej frustracji wynikającej z opóźnienia w wypłacie zadośćuczynienia krajowego oraz 1000 euro tytułem kosztów i wydatków.

Pełny tekst orzeczenia

NERVEGNA c. ITALIA ricorso n. 34573/03 sezione II^, 29 luglio 2008 FATTO In data 14 giugno 1993, il ricorrente, sig. Carlo Nervegna, presentava querela per truffa nei confronti dei signori I. e S. per cui delle indagini venivano svolte. Con ordinanza del 13 settembre 1995, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata chiedeva il rinvio a giudizio di questi ultimi ed il G.I.P. accoglieva tale richiesta. La prima udienza veniva fissata al 16 settembre 1996 ed il giorno stesso il ricorrente si costituiva parte civile nella medesima procedura. Con sentenza del 9 novembre 2001, depositata in data 23 novembre 2001, il Tribunale dichiarava l'estinzione della procedura perch� il fatto era prescritto. In data 7 maggio 2002, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Roma in virt� della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di 60.000,00 a titolo di danno patrimoniale e morale. Con decreto del 14 aprile 2003, depositato in data 9 maggio 2003, la Corte di Appello rilevava che il superamento di una durata ragionevole, tuttavia rigettava la domanda di risarcimenti dei danni patrimoniali perch� non provati e e riconosceva, in via equitativa, la somma di 800,00 per il danno morale e l'ulteriore somma di 350,00 per le spese di lite. Tale decisione veniva notificata in data 22 settembre 2003 e passava in giudicato in data 22 novembre 2003. Con lettera del 20 ottobre 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. In data 22 marzo 2005, le somme riconosciute in esecuzione della decisione ex lege Pinto erano ancora state liquidate. DIRITTO Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 20 ottobre 2003, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta al ricorrente nonch� per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualit� di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, Delle Cave e Corrado c. Italia, �� 26-31, e sent. 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU. Sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di cinque anni e due mesi per un grado di giudizio, essendosi il ricorrente costituito parte civile in data 16 settembre 1996. La Corte ha altres� rilevato che al 22 marzo 2005 la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma non era ancora stata liquidata. Non avendo ricevuto altre notizie sul punto, la Corte ritiene che questa sia la data da prendere in considerazione, il che significa che il pagamento delle somme � avvenuto oltre ventidue mesi dopo la data di deposito della sopradetta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 � 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformit� con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU A. Danno Il ricorrente ha chiesto la somma 15.493,00 a titolo di danno non patrimoniale. La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di 5.000,00, mentre la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa il 16% di tale importo. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonch� della giurisprudenza adottata nel caso Cocchiarella c. Italia del 29 marzo 2006, �� 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in via equitativa, la somma di 1.450,00 ed, inoltre, la somma di 1.600,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma. B. Spese Il ricorrente ha chiesto la somma di 2.276,00 a titolo di spese legali relative alla procedura dinanzi la Corte. La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti (cfr. sent. 24 gennaio 2008, Can e altri c. Turchia, � 22). Alla luce di tali considerazioni, la Corte, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di 1.000,00 per le spese della procedura a Strasburgo. C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.

© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło