34646/03
WyrokETPCz2008-07-29ECLI:CE:ECHR:2008:0729JUD003464603
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy przewlekłość postępowania sądowego trwającego 27 lat w trzech instancjach oraz niewystarczające i opóźnione zadośćuczynienie przyznane na podstawie krajowej ustawy Pinto naruszyły prawo do rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie z art. 6 ust. 1 Konwencji, a także czy skarżący zachował status ofiary?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że postępowanie krajowe, które trwało 27 lat w trzech instancjach, było nadmiernie długie, co stanowiło naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Ponadto, Trybunał stwierdził, że krajowe zadośćuczynienie przyznane na podstawie ustawy Pinto było niewystarczające (stanowiło około 35% kwoty, którą Trybunał przyznałby w przypadku braku krajowego środka) oraz zostało wypłacone z opóźnieniem. Te okoliczności sprawiły, że skarżący zachował status "ofiary" w rozumieniu art. 34 Konwencji, ponieważ krajowy środek zaradczy nie zapewnił odpowiedniego i terminowego naprawienia szkody.Stan faktyczny
Skarżący, Giulio Cappuccitti, był stroną postępowania cywilnego we Włoszech, które rozpoczęło się w 1975 roku i dotyczyło unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości oraz odszkodowania. Postępowanie to trwało 27 lat, przechodząc przez trzy instancje sądowe, zanim zostało ostatecznie zakończone w 2001 roku. W 2001 roku skarżący złożył wniosek na podstawie włoskiej ustawy Pinto, domagając się zadośćuczynienia za przewlekłość postępowania, jednak przyznana mu kwota została uznana za niewystarczającą i wypłacona z opóźnieniem.Rozstrzygnięcie
Trybunał stwierdził naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji. Trybunał zasądził na rzecz skarżącego 3 700 EUR tytułem szkody niemajątkowej oraz 200 EUR tytułem dodatkowej frustracji wynikającej z opóźnienia w wypłacie krajowego zadośćuczynienia. Trybunał nie zasądził zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem.Pełny tekst orzeczenia
CAPPUCCITTI c. ITALIA ricorso n. 34646/03
sezione II^, 29 luglio 2008
FATTO In data 5 febbraio 1975, il ricorrente, sig. Giulio Cappuccitti, veniva convenuto in giudizio dalla sig.ra E.T. insieme ai suoi due figli dinanzi il Tribunale di Cassino al fine di ottenere l'annullamento di un contratto di vendita immobiliare ed il risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione di alcuni lavori. La trattazione del caso iniziava in data 14 aprile 1975. Tra il 2 luglio 1976 e l'8 gennaio 1993 si tenevano quaranta udienze e l'istruttoria veniva riaperta oltre quattro volte al fine di ottenere una perizia pi� dettagliata. Con sentenza del 13 gennaio 1993, depositata in data 16 febbraio 1993, il Tribunale adito accoglieva la domanda della sig.ra E.T. Il 19 aprile 1993, il ricorrente ed i suoi due figli impugnavano tale decisione dinanzi la Corte di Appello di Roma. La prima udienza veniva fissata in data 17 giugno 1993 e tra il 18 novembre 1993 ed il 24 marzo 1998 si tenevano otto udienze. Con sentenza del 22 gennaio 1999, depositata il 4 maggio 1999, la Corte adita accoglieva la domanda del ricorrente. In data 14 febbraio 2000, il ricorrente ed i suoi due figli proponevano ricorso per cassazione e all'udienza del 15 novembre 2001, la Suprema corte rigettava l'impugnazione proposta. In data 12 ottobre 2001, il ricorrente adiva la Corte di Appello di Perugia in virt� della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di 7.046,02 a titolo di danno patrimoniale e la somma di 45.448,21 a titolo di danno morale. Con decreto del 14 gennaio 2002, depositato in data 23 gennaio 2002, la Corte di Appello rilevava il superamento di una durata ragionevole, ma rigettava la domanda di una risarcimento del danno patrimoniale ritenendo lo stesso non provato e riconosceva, in via equitativa, la somma di 13.427,88 a titolo di danno morale, oltre ad 3.615,20 per le spese di lite. Il 25 maggio 2002 il ricorrente impugnava tale decisione dinanzi la Suprema Corte di cassazione che, con sentenza del 14 marzo 2003, depositata in data 24 aprile 2003, rigettava tale domanda. Con lettera del 23 ottobre 2003, il ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso. Le somme riconosciute in esecuzione della decisione ex lege Pinto sono state liquidate in data 30 settembre 2002.
DIRITTO Con ricorso introdotto dinanzi la Commissione europea dei diritti dell'uomo in data 23 ottobre 2003, il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 6 � 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali (di seguito la CEDU) per l'eccessiva durata del procedimento interno, nonch� per la insufficienza della somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Perugia a titolo di danno morale. La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile in considerazione della insufficienza delle somme riconosciute dalla Corte di Appello di Perugia e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualit� di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, Delle Cave e Corrado c. Italia, �� 26-31, e sent. 29 marzo 2006, Cocchiarella c. Italia). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU. Sotto il profilo dell'art. 6 � 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di ventisette anni per tre gradi di giudizio. La Corte ha, altres�, tenuto conto del fatto che la Corte di Appello di Perugia ha preso in considerazione la durata della procedura alla data dell'introduzione del giudizio Pinto, in data 12 ottobre 2001, per cui un periodo di quattro mesi (dal 12 ottobre 2001 al 20 febbraio 2002) non � stato considerato. Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha avuto la possibilit� di far valere il nuovo orientamento giurisprudenziale adottato dalla Corte di cassazione in data 26 gennaio 2004 (cfr. sent. n. 1339) e che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Perugia � stata liquidata otto mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 � 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformit� con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha
dichiarato la violazione dell'art. 6 � 1 CEDU. APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU
A. Danno Il ricorrente ha chiesto la somma di 41.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di 38.000,00, mentre la Corte di Appello di Perugia ha riconosciuto circa il 35% di tale importo. Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonch� della giurisprudenza adottata nel caso Cocchiarella c. Italia del 29 marzo 2006, �� 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto al ricorrente, in via equitativa, la somma di 3.700,00 ed, inoltre, la somma di 200,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Perugia.
B. Spese Il ricorrente ha chiesto una somma da liquidare in via equitativa a titolo di spese legali relative al procedimento ex lege Pinto e per la procedura dinanzi la Corte. La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali pu� essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettivit�, necessit� ed il carattere ragionevole degli importi richiesti. Alla luce di tali considerazioni, con riferimento al procedimento interno, la Corte ha ritenuto ragionevoli le somme liquidate dalle giurisdizioni interne e, in assenza di giustificativi, non ha riconosciuto nessuna somma per il procedimento a Strasburgo.
C. Interessi moratori La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.
© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 12.07.2026. · Źródło