35579/03;35613/03;35626/03;35634/03

WyrokETPCz2009-06-30ECLI:CE:ECHR:2009:0630JUD003557903

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy anulowanie kandydatur w wyborach lokalnych i regionalnych, oparte na zarzucie kontynuowania działalności zdelegalizowanych partii politycznych, naruszyło prawo do wolnych wyborów (art. 3 Protokołu nr 1), wolność wyrażania opinii (art. 10 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ograniczenia praw wyborczych, choć fundamentalnych, nie są absolutne i państwa mają szeroki margines oceny, pod warunkiem, że warunki te nie naruszają istoty praw, służą uzasadnionemu celowi i są proporcjonalne. W niniejszej sprawie anulowanie kandydatur było przewidziane w prawie krajowym i miało na celu zapobieżenie kontynuowaniu działalności zdelegalizowanych partii politycznych, co jest celem zgodnym z ochroną porządku demokratycznego. Trybunał stwierdził, że władze krajowe dysponowały wystarczającymi dowodami na istnienie powiązań między grupami wyborczymi a zdelegalizowanymi partiami, a ocena ta była indywidualna i proporcjonalna. Krótkie terminy procesowe nie naruszyły prawa do skutecznego środka odwoławczego, ponieważ skarżący nie wykazali, że uniemożliwiły im one skuteczną obronę.
Stan faktyczny
Skarżący, w tym pani Etxeberría, pan M. Barrena Arza oraz różne grupy wyborcze, zgłosili swoje kandydatury w wyborach samorządowych i regionalnych w Kraju Basków i Nawarze w maju 2003 roku. Kandydatury te zostały anulowane przez hiszpański Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy zarzucili, że grupy te stanowiły faktyczną kontynuację zdelegalizowanych partii politycznych Batasuna i Herri Batasuna. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny podtrzymały te decyzje, powołując się na dowody wskazujące na strukturalne, osobowe i finansowe powiązania z zdelegalizowanymi partiami, które wspierały terroryzm ETA.
Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie: 1. Stwierdza brak naruszenia art. 3 Protokołu nr 1 w odniesieniu do skarg nr 35613/03 i 35626/03 oraz że nie powstaje odrębna kwestia w świetle art. 10 Konwencji. 2. Stwierdza brak naruszenia art. 10 Konwencji w odniesieniu do skarg nr 35579/03 i 35634/03. 3. Stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji.

Pełny tekst orzeczenia

CONSIGLIO D’EUROPA   CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO   QUINTA SEZIONE   ETXEBERRIA E ALTRI C. SPAGNA   (Ricorsi nn. 35579/03, 35613/03, 35626/03 e 35634/03)   Sentenza   STRASBURGO   giugno 2009   DEFINITIVA   06/11/2009   Questa sentenza potrà subire alcune lievi modifiche formali.   traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   Nella causa Etxeberria e altri c. Spagna,   La Corte Europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una camera   composta da:   Peer Lorenzen, presidente,   Rait Maruste,   Karel Jungwiert,   Renate Jaeger,   Mark Villiger,   Isabelle Berro-Lefèvre, giudici,   Alejandro Saiz Arnaiz, giudice ad hoc,   e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,   Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 giugno 2009,   Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data.   PROCEDURA   1. Il caso trae origine da quattro ricorsi (nn. 35579/03, 35613/03, 35626/03 e   35634/03) diretti contro il Regno di Spagna e con cui due cittadini di tale Stato, la   Signora Etxeberría (ricorso n. 35579/03) ed il Signor M. Barrena Arza (ricorso   n. 35613/03), così come svariati gruppi elettorali (ricorsi nn.. 35626/03 e 35634/03) («i   ricorrenti»), si sono rivolti alla Corte il 6 novembre 2003 in virtù dell’art. 34 della   Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la   Convenzione»).   2. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti sono rappresentati da D. Rouget, avvocato a Saint-   Jean-de-Luz. Il governo spagnolo («il Governo») è rappresentato dal suo agente, I.   Blasco, capo del servizio giuridico dei diritti dell’uomo presso il ministero della   Giustizia.   2. Sul terreno dell’art. 10 della Convenzione, l’insieme dei ricorrenti lamenta   l’annullamento delle proprie candidature alle elezioni al comune di Hernani, al   Consiglio generale di Alava Guipúzcoa e Biscaye, al Parlamento di Navarra ed in molti   altri municipi di Navarra e dei Paesi Baschi. D’altra parte, i ricorrenti sostengono che la   procedura contenzioso-elettorale davanti alla camera speciale del Tribunale supremo,   disciplinata dalla legge organica sul regime elettorale generale così come modificata   dalla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici, non può essere   considerata come un ricorso effettivo. Infine, nei ricorsi nn. 35613/03 e 35626/03, i   ricorrenti invocano parimenti l’art. 3 del Protocollo n. 1, lamentando di essere stati   privati della possibilità di presentarsi alle elezioni al Parlamento di Navarra e di   rappresentare gli elettori.   3. La Corte ha deciso di riunire i ricorsi (art. 42 § 1 del regolamento).   4. Con decisione dell’11 dicembre 2007, la Corte ha dichiarato i ricorsi parzialmente   ricevibili.   5. Il 1° luglio 2008 la Corte ha notificato alle parti la propria intenzione di spogliarsi   della decisione in favore della Grande Camera, conformemente all’art. 72 § 1 del   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   regolamento. Avvalendosi dell’art. 72 § 2, il Governo si è opposto a tale decisione. Di   conseguenza, la Camera ha proseguito nel trattare il ricorso.   6. I ricorrenti hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (art. 59 § 1   del regolamento), ma non il Governo. Avendo la camera deciso, dopo aver consultato le   parti, non doversi procedere a tenere un’udienza sul merito della causa (art. 59 § 3 in   fine del regolamento), ciascuna delle parti ha presentato note scritte.   FATTO   I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO   7. All’origine del ricorso n. 35579/03 vi è una cittadina spagnola residente a Hernani   (provincia di Guipúzcoa). Ella era la capolista del gruppo elettorale Bildu Hernani e   aveva presentato la propria candidatura alle elezioni municipali del Comune di Hernani   (Guipúzcoa) del 25 maggio 2003.   8. All’origine del ricorso n. 35613/03 vi è un cittadino spagnolo residente a   Berriozar (Navarra). Egli   era il capolista del gruppo elettorale Nafarroako   Autodeterminaziorako Bilgunea, e aveva presentato la propria candidatura in vista delle   elezioni del Parlamento di Navarra del 25 maggio 2003.   9. All’origine del ricorso n. 35626/03 vi è un gruppo elettorale che aveva presentato   la propria candidatura alle elezioni del Parlamento di Navarra del 25 mai 2003.   10. All’origine del ricorso n. 35634/03 vi sono 218 gruppi elettorali (la cui lista è   riportata in allegato) costituiti per partecipare, alcuni di loro, all’elezione dei consigli   generali (Juntas generales) di Alava, di Guipúzcoa e di Biscaye e, altri, alle elezioni   municipali di Navarra, di Alava, di Guipúzcoa e di Biscaye del 25 maggio 2003.   11. I gruppi sin qui menzionati saranno d’ora in poi definiti come i «gruppi elettorali   ricorrenti».   A. La genesi del caso   12. La Corte rinvia a questo proposito ai paragrafi da 10 a 14 della sentenza Herri   Batasuna e Batasuna c. Spagna (nn. 25803/04 e 25817/04) del 30 giugno 2009.   B. L’annullamento delle candidature dei ricorrenti   13. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, possono essere riassunti come di   seguito indicato.   14. Il 28 aprile 2003, le commissioni elettorali del Paese Basco e della Navarra   hanno registrato le candidature dei gruppi alle elezioni municipali, regionali e autonome   nel Paese Basco e nella Navarra indette per il 25 maggio 2003.   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   15. Il 1° maggio 2003, l’avvocato dello Stato e il pubblico ministero hanno   presentato, davanti alla camera speciale del Tribunale supremo costituitasi   conformemente all’art. 61 della legge organica sul potere giudiziario (d’ora in avanti «la   LOPG»), dei ricorsi elettorali volti ad ottenere l’annullamento di circa 300 candidature,   tra cui quelle dei gruppi elettorali ricorrenti. L’avvocato dello Stato e il pubblico   ministero accusavano i gruppi elettorali ricorrenti di proseguire le attività dei partiti   politici Batasuna e Herri Batasuna, dichiarati illegali e disciolti nel marzo 2003.   16. Il medesimo giorno, il Tribunale supremo, ricordando i principi di celerità e di   concentrazione caratteristici della procedura contenzioso-elettorale, ha citato i gruppi   elettorali ricorrenti a comparire prima delle ore 15 dell’indomani per presentare le   proprie osservazioni.   17. Il 3 maggio 2003, il Tribunale supremo ha accolto, per quanto riguarda i gruppi   elettorali ricorrenti davanti alla Corte, i ricorsi presentati dall’avvocato dello Stato e dal   pubblico ministero e ha annullato le candidature in ragione del fatto che esse avevano lo   scopo di proseguire le attività dei tre partiti dichiarati illegali e disciolti. Il Tribunale ha   fondato le proprie decisioni sull’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale   generale, come modificata dalla LOPP.   18. Nelle sue sentenze, il Tribunale supremo ha rigettato, in primo luogo, gli   argomenti dei gruppi elettorali ricorrenti secondo cui essi non avevano avuto a   disposizione un tempo sufficiente per presentare le proprie osservazioni. Il Tribunale ha   ritenuto, sul punto, che la brevità del termine era giustificata dalla natura eccezionale di   questo tipo di ricorso, che doveva essere deciso, secondo quanto stabilito dalla legge   organica sul regime elettorale generale, entro un termine di due giorni. Nel caso di   specie, tali obbligazioni non avevano impedito di assicurare il rispetto, nel corso   dell’intera procedura, dei principi del contraddittorio e di imparzialità, componenti   essenziali del diritto dei gruppi elettorali ricorrenti a un processo equo.   19. Secondo il Tribunale supremo, anche se lo scioglimento dei partiti politici non   comporta la soppressione del diritto di elettorato attivo e passivo dei dirigenti di essi o   dei suoi membri, le attività dei partiti disciolti non potrebbe continuare nell’avvenire   sotto altri nomi o forme giuridiche. Allo scopo di apprezzare l’esistenza di questa   continuità o successione tra un partito politico e un gruppo elettorale, l’art. 44 § 4 della   legge organica sul regime elettorale generale stabilisce un insieme di criteri quali la   somiglianza sostanziale delle loro strutture, della loro organizzazione o del loro   funzionamento, dei loro membri, dirigenti, rappresentanti o dei responsabili delle   investiture alle elezioni, l’origine dei mezzi di finanziamento o il loro sostegno alla   violenza o al terrorismo.   20. Il Tribunale supremo ha ritenuto, a questo proposito, che l’art. 44 § 4 della legge   organica non mirava a limitare il diritto di elettorato passivo dei candidati ma aveva lo   scopo di impedire lo snaturamento dei gruppi elettorali come strumenti di   partecipazione cittadina. Si trattava di una garanzia istituzionale che rispettava ad ogni   modo il contenuto essenziale del diritto di partecipazione alla vita pubblica. A questo   proposito, il Tribunale supremo ha ricordato la giurisprudenza del Tribunale   costituzionale relativa al fatto che si tratta di un diritto il cui esercizio è subordinato alle   esigenze fissate dalla legge. Tale legge può, infatti, limitarne l’esercizio al fine di   salvaguardare i principi essenziali del sistema democratico.   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   21. Il Tribunale supremo ha parimenti enumerato altri criteri idonei a valutare   l’esistenza di una continuità, come quello della partecipazione dei partiti disciolti alla   promozione dei gruppi elettorali, quello del loro programma di attività politica, quello   della percentuale di candidati aventi dei legami specifici con i partiti dichiarati illegali,   quello dell’esercizio di funzioni pubbliche a nome dei partiti disciolti o dell’esistenza di   condanne penali contro i candidati. A questo proposito, il Tribunale ha rilevato che la   valutazione globale di questi fattori doveva essere effettuata in modo tale da poter   dedurre, in modo ragionevole e non arbitrario, che il gruppo elettorale avesse agito, di   fatto, come successore dei partiti dichiarati illegali.   22. Secondo il Tribunale supremo, i seguenti elementi di prova dimostrerebbero che   i gruppi elettorali ricorrenti avevano come scopo quello di proseguire le attività dei   partiti dichiarati illegali e disciolti.   23. La polizia nazionale aveva sequestrato vari documenti interni redatti   dall’entourage dei partiti disciolti, intitolati « Elezioni 2003 – Passi da fare a livello   politico». In questi rapporti si richiamava l’intenzione di creare delle «piattaforme»   come strategia di riposta allo scioglimento, il cui fine doveva essere non solo quello di   sostituire Batasuna ma anche di fornire una risposta politica alla situazione. Inoltre,   questi documenti prevedevano delle soluzioni per il caso in cui le candidature proposte   nel quadro delle «piatteforme» non venissero ammesse a causa della constatazione   dell’esistenza di un rapporto di successione di Batasuna e Herri Batasuna.   24. Quanto ai legami tra i candidati dei gruppi elettorali ricorrenti ed i partiti   dichiarati illegali, il Tribunale supremo ha rilevato che numerosi dirigenti e anziani   candidati di questi partiti figuravano come candidati nelle liste dei gruppi in questione.   Inoltre, alcuni di questi dirigenti si erano espressi sui media poco prima delle elezioni   per dire che «tutte le organizzazioni dichiarate illegali avevano continuato la loro   esistenza al fine di mostrare il loro impegno per la liberazione del nostro popolo   [basco]» e avevano parimenti affermato: «poco importa il nome sotto il quale il nuovo   progetto diventerà una realtà; ciò che conta è il progetto in sé e le idee».   25. Più in particolare, il Tribunale supremo ha attirato l’attenzione sul protocollo   firmato da Batasuna e Nafarroako Autodeterminaziorako Bilgunea (uno dei gruppi   elettorali ricorrenti) il 27 marzo 2003, vale a dire il giorno in cui lo stesso Tribunale   aveva dichiarato illegale il partito politico Batasuna.   26. Secondo il Tribunale supremo, questi elementi mettevano in luce una strategia   dei partiti politici dichiarati illegali volta ad aggirare gli effetti della sentenza del 27   marzo 2003 attraverso i gruppi elettorali.   27. I gruppi elettorali ricorrenti hanno proposto allora un ricorso d’amparo dinanzi   al Tribunale costituzionale, lamentando in particolare le seguenti violazioni:   – violazione del diritto ad un processo imparziale, nella misura in cui la camera   speciale del Tribunal supremo che aveva esaminato i ricorsi elettorali aveva reso anche   la sentenza del 27 marzo 2003;   – violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo con tutte le garanzie   richieste nella parte in cui la procedura contenzioso-elettorale che li riguardava era   iniziata soltanto per garantire l’esecuzione della sentenza del 27 marzo 2003, mentre   nessuno dei gruppi ricorrenti erano stati parte del primo procedimento;   – violazione del diritto a utilizzare i mezzi di prova necessari per difendersi, a causa   della eccessiva rapidità della procedura contenzioso-elettorale;   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   – violazione del diritto al rispetto della vita privata combinato con il diritto a un   processo assistito da ogni garanzia e del diritto alla libertà di pensiero nella misura in   cui i fatti provati nella sentenza del Tribunale supremo erano fondati su dei dati di   carattere personale riguardanti i membri dei gruppi;   – violazione del diritto alla presunzione d’innocenza e al diritto di essere informati   dell’accusa, nella misura in cui, anche se non si trattava di un processo penale, i gruppi   erano accusati di obbedire agli ordini dell’ETA;   – violazione del diritto di partecipare agli affari pubblici, direttamente o attraverso   dei rappresentanti, nella misura in cui le sentenze del Tribunale supremo avevano   determinato l’ineleggibilità dei membri dei gruppi e, di conseguenza, privato gli elettori   potenziali del diritto di voto, causando così anche una violazione del diritto alla libertà   ideologica e alla libertà di espressione (quest’ultima non è stata allegata nel ricorso   n. 35613/03);   – violazione del diritto d’associazione;   – violazione del principio di divieto di retroattività delle regole restrittive dei diritti   politici e civili, nella misura in cui lo scioglimento dei partiti politici ha provocato   l’eliminazione di liste in cui figuravano degli individui che avevano fatto parte di questi   partiti quando erano ancora legali;   – violazione del divieto di discriminazione, nella misura in cui la LOPP non è stata   applicata ad altri gruppi ai quali appartenevano ugualmente degli anziani membri dei   partiti politici dichiarati illegali dalla sentenza del Tribunale supremo del 27 marzo   2003.   28. Con sentenza dell’8 maggio 2003, il Tribunale costituzionale ha rigettato il   ricorso con riferimento, tra gli altri, ai quattro gruppi elettorali ricorrenti. Sedici dei   gruppi elettorali coinvolti nella procedura interna hanno visto accolti i loro ricorsi   d’amparo.   29. Per quanto riguarda i quattro gruppi elettorali ricorrenti, l’alta giurisdizione ha   ricordato la propria giurisprudenza sulla costituzionalità della procedura contenzioso-   elettorale prevista dall’art. 49 della legge organica relativa al regime elettorale generale   (sentenza del 24 febbraio 2000, ex plurimis). A questo proposito, essa ha affermato:   «La brevità dei termini previsti dall’art. 49 della legge organica relativa al regime elettorale   generale per lo svolgimento del ricorso contro la registrazione di candidature e candidati – due giorni   per formulare il ricorso e altri due giorni per adottare una decisione – non comporta in sé alcuna   violazione del diritto a un processo equo, nella misura in cui il legislatore ha concepito (...) una   procedura estremamente rapida (...) che richiede dei termini corti ad ogni stadio, tanto sul profilo   amministrativo quanto su quello giurisdizionale, e che richiede dunque da parte di tutte le parti   un’estrema diligenza giacché si tratta di rendere compatibile il diritto a un processo equo degli   interessi e la nécessità di rispettare i termini stabiliti tenuto conto di quelli fissati per l’insieme del   processo elettorale in questione».   30. Il Tribunale costituzionale ha constatato che i gruppi ricorrenti avevano potuto   presentare i loro motivi e proporre i mezzi di prova pertinenti per contestare i ricorsi   proposti contro le loro candidature dinanzi al Tribunale supremo. D’altronde, nel quadro   del ricorso d’amparo, essi avevano avuto l’occasione di proporre nuove osservazioni.   31. Infine, per quanto riguarda i motivi relativi all’asserita violazione del diritto a   partecipare agli affari pubblici, il Tribunale costituzionale ha affermato quanto segue:   « Nella misura in cui risulta accertata la volontà di aggirare lo scioglimento di partito politico, la   legislazione elettorale prevede il divieto di gruppi elettorali che (...) agiscono come strumenti di tale   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   volontà. Questa conseguenza limita evidentemente l’esercizio di un diritto individuale che non è   stato oggetto della sentenza di scioglimento, ma resta comunque vero il fatto che, nella misura in cui   un gruppo elettorale si costruisce con questo fine fraudolento, la sua equivalenza funzionale con il   partito disciolto deve avere la prevalenza su ogni altra considerazione, ivi compreso l’esercizio di un   diritto strumentalizzato che diventa come tale abusivo (...).   È evidente che il sacrificio del diritto dei cittadini di candidarsi alle elezioni per il tramite di un   gruppo di elettori deve basarsi su una decisione giudiziaria secondo cui il gruppo costituito serve   veramente per il perseguimento di un fine che non sia quelli di esercitare un tale diritto ma di eludere   gli effetti dello scioglimento di un partito politico. I criteri da utilizzare sono quelli previsti dall’art.   § 4 della legge organica relativa al regime elettorale generale, che fanno riferimento agli elementi   di continuità organico-funzionale, personale e finanziaria. (...) Ad ogni modo, ciò che importa è che i   criteri di valutazione utilizzati siano sufficienti per concludere in maniera motivata che i gruppi   elettorali ricorrenti agiscono effettivamente come elementi costitutivi di un partito de facto e non   come dei veri strumenti di partecipazione politica che mirano ad attuare l’esercizio del diritto di   elettorato passivo degli individui che ne fanno parte».   32. L’alta giurisdizione ha richiamato le sentenze del Tribunale supremo contestate   ed ha considerato che esse dimostravano, in modo ragionevole e sufficientemente   motivato, l’esistenza di una strategia congiunta, elaborata dall’organizzazione terrorista   ETA e dal disciolto partito Batasuna, volta a favorire la ricostruzione del partito e a   presentare delle candidature alle elezioni municipali, provinciali e regionali. A questo   proposito, il Tribunale costituzionale ha ricordato di non essere competente per rivedere   la valutazione effettuata, trattandosi di una questione di legalità ordinaria.   33. Tra le prove che il Tribunale supremo aveva considerato come pertinenti per   giungere alla sua conclusione, l’alta giurisdizione ha evidenziato   « (...) le informazioni concernenti l’inclusione ai primi posti delle candidature delle persone che   erano state elette precedentemente come rappresentanti dei partiti disciolti; la pubblicazione di   annunci tesi ad ottenere firme e dichiarazioni pubbliche di vari portavoce dell’ETA e di dirigenti di   Batasuna a favore della partecipazione cittadina alle elezioni.   (...)   Secondo la camera [del Tribunale supremo] (...), il cumulo delle circostanze [citate] non poteva   che portare alla conclusione che i gruppi ricorrenti (...) sono stati creati al solo scopo di continuare le   attività dei partiti politici disciolti».   34. Il Tribunale costituzionale ha ricordato che la limitazione del diritto di   partecipazione agli affari pubblici poteva giustificarsi solo se, dopo una valutazione   della proporzionalità tra lo scopo perseguito e il diritto in gioco, era possibile provare   che i gruppi elettorali erano stati snaturati attraverso elementi capaci di trasformarli in   un partito politico de facto che dava continuità a un altro partito disciolto. Nelle   circostanze del caso di specie e nella misura in cui la valutazione delle prove effettuata   dal Tribunale supremo sembrava essere ragionevole e sembrava aver preso in   considerazione tutti gli interessi e diritti in conflitto, il Tribunale costituzionale ha   ritenuto che la restrizione del diritto di partecipazione agli affari pubblici fosse   giustificata.   35. Per quanto riguarda, infine, il diritto alla libertà di espressione, l’alta   giurisdizione ha segnalato quanto segue:   « (...) Pur riconoscendo la stretta relazione che esiste tra [la libertà ideologica e la libertà di   espressione] e il diritto di partecipazione agli affari pubblici (art. 23 § 2 della Costituzione), (...)   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   questi due elementi non hanno alcun rapporto oggettivo, secondo la dottrina costituzionale   consolidata, con quello che è stato deciso dal Tribunale supremo [nelle sue sentenze contate con   l’amparo]. Di conseguenza, essi non devono essere esaminati i quanto tali in questa sentenza».   36. Un giudice dissenziente ha espresso dei dubbi sulla conformità della procedura   contenzioso-elettorale, prevista dalla legge organica relativa al regime elettorale   generale, con il diritto a un processo equo garantito dall’art. 24 della Costituzione, visti i   termini brevi che caratterizzano questa procedura.   II. IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE RILEVANTE   1. La Costituzione   Art. 20   « 1. Sono riconosciuti e protetti i seguenti diritti:   a) diritto di esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni oralmente, per scritto o   con ogni altro mezzo di riproduzione;   (...)   d) diritto di comunicare e di ricevere liberamente informazioni vere con ogni mezzo di diffusione   (...).   2. L’esercizio di questi diritti non può essere limitato da alcuna censura preventiva.   (...)   4. Queste libertà trovano il loro limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo Titolo, nelle   disposizioni delle leggi applicabili ed in particolare nel diritto all’onore, alla vita privata,   all’immagine e alla protezione della gioventù e dell’infanzia».   Art. 23   « 1. I cittadini hanno diritto di partecipare agli affari pubblici, direttamente o attraverso i loro   rappresentanti eletti liberamente nelle elezioni periodiche a suffragio universale».   Art. 24   « 1. Tutti hanno diritto ad ottenere la tutela effettiva dei giudici e dei tribunali per esercitare i   propri diritti e interessi legittimi, senza essere mai posti nella condizione di non potersi difendere.   2. Inoltre, ogni persona ha diritto ad essere ascoltata da una giurisdizione ordinaria stabilita   preventivamente dalla legge; ogni persona ha diritto di difendersi e di farsi assistere da un avvocato,   di essere informata dell’accusa gravante nei suoi confronti, di beneficiare di un processo pubblico   senza ritardi ingiustificati e con tutte le garanzie, di utilizzare i messi di prova adeguati per la propria   difesa, di non testimoniare contro se stessa e di non riconoscersi colpevole, nonché alla presunzione   d’innocenza (...)».   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   2. La legge organica 5/1985 del 19 giugno 1985 sul regime elettorale generale,   come modificata dalla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti   politici (LOPP)   Art. 44 § 4   « Non possono candidarsi alle elezioni i gruppi elettorali che, di fatto, succedono ad un partito   politico dichiarato illegale e disciolto o sospeso, o continuano le attività di un tale partito. A questo   proposito, si terrà conto della somiglianza sostanziale delle loro strutture, della loro organizzazione e   del loro funzionamento, delle persone che ne fanno parte, che li dirigono, che li rappresentano o   amministrano le candidature, dell’origine dei mezzi di finanziamento o materiali, o di ogni altra   circostanza pertinente che, come la loro disposizione a sostenere la violenza o il terrorismo,   consentono di accertare questa continuità o successione».   Art. 49 § 1   « Dal momento della proclamazione, ogni candidato escluso così come i rappresentanti delle   candidature proclamate o la cui proclamazione sia stata respinta, dispongono di un termine di due   giorni per introdurre un ricorso davanti al giudice amministrativo contro la decisione delle Juntas   Electorales (...) ».   Art. 49 § 3   « La decisione del giudice, che dovrà essere resa entro i due giorni successivi alla presentazione   del ricorso, ha carattere definitivo ed è inoppugnabile, salva la procedura di amparo davanti al   Tribunale Costituzionale».   Art. 49 § 4   « Il ricorso di amparo deve essere introdotto nel termine di due giorni e il Tribunale Costituzionale   deve pronunciarsi sul ricorso nei tre giorni successivi».   3. La legge organica 6/1985 del 1° luglio 1985 sul potere giudiziario (LOPJ), come   modificata dalla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici   (LOPP)   Art. 61   « 1. Una camera composta dal presidente del Tribunale supremo, dai presidenti delle diverse   camere e dal magistrato più anziano e più giovane di ciascuna camera sarà competente per:   1o esaminare i ricorsi in revisione (...) ;   2o trattare le procedure incidentali volte alla ricusazione (...) ;   3o esaminare le domande di responsabilità civile dirette contro i presidenti di camera (...)   4o l’istruzione e il giudizio sulle controversie contro i presidenti di camera (...) ;   5o esaminare le allegazioni di errore giudiziario dirette contro le camere del Tribunale supremo ;   Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   6o trattare le procedure volte alla dichiarazione di illegalità e allo scioglimento dei partiti politici,   conformemente alla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici.   (...) ».   4. La legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici (LOPP)   Art. 12   « 1. Lo scioglimento per via giudiziaria di un partito politico produrrà gli effetti previsti dalle leggi   e, in particolare, gli effetti seguenti:   a. dopo la notifica del giudizio che ha deciso lo scioglimento, il partito politico disciolto dovrà   cessare immediatamente ogni attività. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà impegnare la   responsabilità conformemente alle previsioni del codice penale.   b. gli atti fraudolenti o commessi con l’abuso di personalità giuridica non impediranno   l’applicazione di questa legge. La creazione di un nuovo partito politico sulla base di un altro già   iscritto nel Registro che persegue o continua l’attività di un partito dichiarato illegale o disciolto sarà   presunta fraudolenta e di conseguenza vietata.   (...) ».   5. La Risoluzione 1308 (2002) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio   d’Europa recante «Restrizioni riguardanti i partiti politici negli Stati membri   del Consiglio d’Europa» (estratto)   « (...) Al fine di evitare ogni misura arbitraria, la decisione di divieto o scioglimento di un partito   politico deve essere adottata solo come extrema ratio, in conformità con l’ordinamento   costituzionale del paese e secondo procedure che offrono le garanzie di un processo equo. La   Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo rappresenta una garanzia contro ogni scioglimento   abusivo di un partito politico».   6. Le linee direttrici sul divieto e lo scioglimento dei partiti politici e le misure   analoghe (Commissione di Venezia, riunione plenaria del 10-11 dicembre 1999,   estratto)   Il divieto o lo scioglimento forzato di partiti politici si giustificano solo nel caso in cui i partiti   predichino l’uso della violenza o la utilizzino come mezzo politico per sovvertire l’ordinamento   costituzionale democratico, abolendo in questo modo i diritti e le libertà protette dalla Costituzione.   Un partito politico, come tale, non può essere ritenuto responsabile della condotta dei suoi membri   che non sia stata autorizzata dal partito nel quadro politico/pubblico e delle attività del partito.   Il divieto o lo scioglimento dei partiti politici come misura particolare di portata considerevole   devono essere utilizzate con estrema cautela. Prima di domandare al giudice competente di vietare o   di disciogliere un partito, i governi o gli altri organi dello Stato devono stabilire – considerando la   situazione del paese interessato – se il partito rappresenti davvero un pericolo per l’ordinamento   politico libero e democratico o per i diritti degli individui, e se altre misure meno radicali possono   prevenire detto pericolo».     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   7. Codice di buona condotta in materia elettorale (Commissione di Venezia, 18-19   ottobre 2002)   II. Le condizioni di attuazione dei principi   « 3. 3 L’esistenza di un sistema di ricorso efficace   a) L’istanza cui fare ricorso in materia elettorale deve essere o una commissione elettorale, o un   tribunale. Un ricorso dinanzi al Parlamento può essere previsto in prima istanza per quanto   riguarda le elezioni del Parlamento. In ogni caso, deve essere possibile un ricorso dinanzi ad un   tribunale in ultima istanza.   b) La procedura deve essere semplice e priva di formalismi, in particolare per quanto riguarda   l’ammissibilità dei ricorsi.   c) Le disposizioni in materia di ricorsi, e soprattutto di competenze e di responsabilità delle   diverse istanze, devono essere chiaramente regolate dalla legge, per evitare qualsiasi conflitto di   competenza positivo o negativo. Né i ricorrenti, né le autorità devono poter scegliere l’istanza   cui far ricorso.   d) L’istanza cui fare ricorso deve essere competente soprattutto per quanto riguarda il diritto di   voto – ivi comprese le liste elettorali – e l’eleggibilità, la validità delle candidature, il rispetto   delle regole della campagna elettorale ed il risultato dello scrutinio.   e) L’istanza cui fare ricorso deve poter annullare lo scrutinio in caso di irregolarità idonea ad   influenzare il risultato. (...)   f) Ogni candidato e ogni elettore della circoscrizione sono legittimati a proporre ricorso (...)   g) I termini per il ricorso ed i termini di decisione di esse devono essere brevi (da tre a cinque   giorni in prima istanza).   h) Il diritto dei ricorrenti al contraddittorio deve essere tutelato.   i) Quando è previsto che le commissioni elettorali superiori siano istanze di ricorso, esse devono   poter rettificare o annullare d’ufficio le decisioni delle commissioni inferiori».   8. Procedure di annullamento delle candidature elettorali negli Stati membri del   Consiglio d’Europa   L’analisi generale del contenzioso preelettorale in Europa consente di rilevare una   notevole diversità nei sistemi giuridici nazionali. Tuttavia, nella quasi totalità degli Stati   analizzati sono previsti termini assai brevi per contestare le decisioni relative alla   registrazione delle candidature, in ragione della rapidità richiesta dal procedimento   elettorale. Se è vero che tra questi Paesi ve ne sono dieci che seguono le   raccomandazioni della Commissione di Venezia (termine da tre a cinque giorni per   introdurre il ricorso in prima istanza), ve ne sono altri, più vicini al sistema giuridico   spagnolo (Francia, Portogallo, Italia), che prevedono un termine più breve, vale a dire   due giorni. Per quanto concerne il termine per decidere in prima istanza, vi sono nove   Stati che prevedono un termine più lungo di quello fissato in Spagna, mentre altri sette   Stati stabiliscono lo stesso termine di due giorni.     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   Le differenze sono più marcate per quanto riguarda la possibilità di appello contro la   decisione di primo grado. La maggioranza degli Stati che hanno previsto un tale ricorso   sono Stati che hanno attribuito la competenza in prima istanza a delle commissioni   elettorali, sottoponendo queste ultime ad un controllo giurisdizionale di ultimo grado.   Ma per quegli Stati in cui la competenza in primo grado è attribuita ad una corte di   giustizia (nella maggior parte dei casi alla Corte suprema in materia d’elezioni   legislative), non è previsto nessun ricorso ulteriore. Il caso spagnolo, insieme a quello   del Portogallo, rappresenta dunque un’eccezione nella misura in cui consente di   investire in ultima istanza il Tribunale costituzionale di un ricorso elettorale. Per quanto   riguarda i termini d’appello, la maggior parte degli Stati esaminati non prevede termini   molto più lunghi ai fini dell’adozione della decisione da parte delle corti supreme.   Soltanto tre paesi, tra cui la Spagna, prevedono un termine per decidere più lungo in   appello che in prima istanza.   DIRITTO   I. SULLA ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL PROTOCOLLO N. 1   37. I ricorrenti che hanno introdotto i ricorsi nn. 35613/03 e 35626/03, ciascuno   capolista di un gruppo elettorale ricorrente, lamentano di essere stati privati della   possibilità di presentarsi alle elezioni del Parlamento di Navarra e di rappresentare gli   elettori, ciò che ha determinato una lesione della libera espressione dell’opinione del   popolo sulla scelta del corpo legislativo. Essi invocano l’art. 3 del Protocollo n. 1,   secondo cui:   « Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a   scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla   scelta del corpo legislativo».   a) Tesi delle parti   i. I ricorrenti   38. I ricorrenti ritengono che né il Tribunale supremo né il Tribunale costituzionale   abbiano esaminato il contenuto del programma dei candidati. D’altronde, essi non   hanno potuto fondare le loro decisioni sulle attività del gruppo; infatti, esso è stato   dichiarato illegale cinque giorni dopo la sua dichiarazione di candidatura dalle Juntas   Electorales. Di conseguenza, i ricorrenti ritengono che l’applicazione da parte del   Tribunale supremo e del Tribunale costituzionale dell’art. 44 § 4 della legge organica   sul regime elettorale generale non era prevista dalla legge ai sensi della Convenzione. A   questo proposito, i ricorrenti sono del parere che il ragionamento delle giurisdizioni   interne sia contrario alla giurisprudenza fissata nei casi Ždanoka (Ždanoka c. Lettonia   [GC], n. 58278/00, §§ 123 e 130, CEDU 2006-...) e Podkolzina (Podkolzina c. Lettonia,   n. 46726/99, §§ 35 e 36, 9 aprile 2002) e che la procedura di annullamento delle liste     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   dei candidati non avrebbe soddisfatto «le esigenze di equità procedurale e di certezza   legale».   39. Inoltre, i ricorrenti ritengono che i tribunali interni abbiano applicato un criterio   di «presunzione» al momento dell’adozione della misura controversa. Così, la semplice   presenza nelle liste controverse di individui che avevano avuto una relazione con i   disciolti partiti politici Batasuna e Herri Batasuna è stata sufficiente a contaminare   «ideologicamente» l’intera piattaforma, nella misura in cui la loro presenza avrebbe   creato un legame d’identità tra il candidato ed il partito politico disciolto.   40. Alla luce di quanto detto, i ricorrenti ritengono che la misura controversa non   fosse né proporzionata allo scopo perseguito né necessaria in una sociétà democratica, e   che detta misura abbia violato l’essenza stessa del diritto di presentarsi alle elezioni   garantito dall’art. 3 del Protocollo n. 1.   ii. Il Governo   41. Il Governo segnala che le esigenze di prevedibilità e di necessità della misura di   annullamento sono inferiori quando si tratta dell’art. 3 del Protocollo n. 1 rispetto ad   altri articoli della Convenzione. Il Governo ricorda a questo proposito la sentenza   Ždanoka c. Lettonia (citata supra, § 115). Per quanto riguarda la prima di queste   esigenze, il Governo sottolinea che la misura era prevista dall’art. 12 § 1 b) della LOPP   in combinato con l’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale generale. A suo   avviso, la legge è quindi sufficientemente chiara, giacché prefigura l’annullamento   come una misura sussidiaria, riservata alle candidature che hanno dei forti ed accertati   legami con i partiti politici disciolti. Quanto al carattere accessibile e prevedibile della   legge organica sul regime elettorale generale, il Governo ritiene che tale testo indichi   con sufficiente chiarezza le situazioni che possono dar luogo all’annullamento. Inoltre,   le sentenze dei tribunali interni sono uniformi sul punto. In particolare, le candidature   sono vietate soltanto quando le circostanze permettono di concludere fondatamente che   il gruppo in causa continua le attività di un partito politico dichiarato illegale, disciolto o   sospeso con decisione giurisdizionale.   42. Quanto alla necessità della misura, il Governo rinvia alle proprie osservazioni   nel caso Batasuna (ricorso n. 25817/04, § 8). Infatti, lo scioglimento dei partiti politici   sarebbe stato inutile se essi avessero potuto proseguire de facto la loro attività attraverso   dei gruppi elettorali. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza stabilita nel caso   Gorzelik e altri c. Polonia ([GC], n. 44158/98, CEDU 2004-I), parimenti invocata nel   caso Batasuna, spetta in primo luogo alle istanze nazionali valutare il «bisogno sociale»   di una misura, fatto salvo il controllo che può effettuare la Corte.   43. Quanto alla questione della valutazione delle prove effettuata dalle giurisdizioni   interne, il Governo sottolinea in primo luogo che la decisione di annullare le candidature   non è stata adottata dal Governo o dall’amministrazione, ma da un organo   giurisdizionale, cioè dal Tribunale supremo. Di conseguenza, i ricorrenti hanno   beneficiato di una procedura in contraddittorio nel corso della quale le prove sono state   minuziosamente esaminate.   44. D’altronde, il Governo segnala che tanto il Tribunale supremo quanto il   Tribunale costituzionale hanno proceduto all’applicazione della misura di annullamento   in ultima istanza. Infatti, essi hanno esaminato i programmi di tutti i gruppi elettorali   ricorrenti e hanno deciso l’annullamento solo per quelli per i quali la misura risultava     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   proporzionata allo scopo perseguito. Così, anche se in certi casi potevano esserci dei   sospetti, la constatazione dell’esistenza di un rapporto con i partiti politici disciolti non   è stata sufficiente, da sola, ad eliminarli, poiché i tribunali interni hanno esaminato caso   per caso la natura precisa del rapporto con i partiti politici disciolti.   45. Alla luce degli argomenti richiamati, il Governo ritiene che non vi sia stata   violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1.   b) Valutazione della Corte   i) Giurisprudenza della Corte relativa all’art. 3 del Protocollo n. 1   46. La Corte sottolinea innanzitutto che l’art. 3 del Protocollo n. 1 consacra un   principio fondamentale in un regime politico veramente democratico e riveste dunque   nel sistema della Convenzione un’importanza capitale (Mathieu-Mohin e Clerfayt c.   Belgio, 2 marzo 1987, § 47, serie A n. 113). Infatti, la democrazia rappresenta un   elemento fondamentale dell’«ordine pubblico europeo», ed i diritti garantiti dall’art. 3   del Protocollo n. 1 sono cruciali per lo stabilimento ed il mantenimento delle   fondamenta di una vera democrazia governata dal primato del diritto (vedi, da ultimo ed   ex plurimis, Ždanoka citato supra, §§ 98 e 103).   47. Tuttavia, la Corte ricorda che, sebbene fondamentali, i diritti riconosciuti   dall’art. 3 del Protocollo n. 1 non sono assoluti. L’art. 3 li riconosce senza enunciarli   espressamente e tantomeno definirli, ma esistono dei «limiti impliciti» (Gitonas e altri   c. Grecia, 1o luglio 1997, § 39, Raccolta 1997-IV). Nei rispettivi ordinamenti giuridici,   gli Stati contraenti accompagnano i diritti di voto e di eleggibilità con condizioni cui   l’art. 3 non fa in linea di principio ostacolo. Gli Stati godono in materia di un ampio   margine di valutazione, ma spetta alla Corte decidere in ultima istanza sull’osservanza   delle esigenze del Protocollo n. 1; essa deve assicurarsi che dette condizioni non   riducano i diritti in questione fino al punto di violarne la sostanza stessa e di privarli   della loro effettività, che tali condizioni perseguano un fine legittimo e che i mezzi   utilizzati non si rivelino sproporzionati (Ždanoka citato supra, § 115, e Matthews   c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 63, CEDU 1999-I), senza perdere di vista la base   legale necessaria per l’attuazione di ogni misura restrittiva dei diritti garantiti da questa   disposizione.   48. La nozione di «limite implicito» deducibile dall’art. 3 del Protocollo n. 1   significa parimenti che la Corte non applica i criteri tradizionali di «necessità» o di   «bisogno sociale imperioso» che sono utilizzati nel quadro degli articoli da 8 a 11 della   Convenzione. Quando deve risolvere delle questioni di conformità di una restrizione   all’art. 3 del Protocollo n. 1, la Corte fa essenzialmente riferimento a due criteri: da un   lato, essa controlla che non vi sia stato arbitrio o difetto di proporzionalità, e d’altro   verifica se la restrizione abbia leso la libera espressione dell’opinione del popolo   (Ždanoka citato supra, § 115). Inoltre, la Corte sottolinea la necessità di valutare ogni   disciplina elettorale alla luce dell’evoluzione politica del paese interessato, ciò che   implica che delle caratteristiche inaccettabili in un sistema possono giustificarsi nel   contesto di un altro sistema (vedi, soprattutto, i casi Mathieu-Mohin e Clerfayt, e   Podkolzina citati supra).   49. Infine, la Corte distingue tra il diritto di voto, sotto il suo profilo «attivo» di   diritto garantito dall’art. 3 del Protocollo n. 1 e il diritto di candidarsi, che ne     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   rappresenta il profilo «passivo». Essa ha osservato che il diritto di presentarsi alle   elezioni legislative può essere limitato da esigenze più rigorose rispetto al diritto di   voto. Infatti, mentre il criterio relativo all’aspetto «attivo» dell’art. 3 del Protocollo n. 1   implica normalmente una valutazione più ampia della proporzionalità delle disposizioni   legali che privano una persona o un gruppo di persone del diritto di voto, il cammino   seguito dalla Corte quanto all’aspetto «passivo» di questa disposizione si limita   essenzialmente alla verifica dell’assenza di arbitrio nelle procedure interne che portano   a privare un individuo dell’eleggibilità (Melnitchenko c. Ukraine, 19 ottobre 2004, § 57,   e Ždanoka citato supra, § 115).   ii) Applicazione della giurisprudenza della Corte ai casi di specie   50. La Corte nota che l’ordinamento giuridico spagnolo prevede la misura   contestata. Secondo la Corte, i ricorrenti potevano ragionevolmente attendersi che tale   disposizione fosse applicata al loro caso. Infatti, essa era pubblicata sulla gazzetta   ufficiale ed era in vigore al momento in cui le candidature dei gruppi elettorali ricorrenti   furono annullati, ciò che conferisce alla legge un carattere sufficientemente prevedibile   e accessibile.   51. Quanto agli scopi della misura, la Corte attira in primo luogo l’attenzione sul   fatto che, secondo l’art. 12 § 1 della LOPP in combinato con l’art. 44 § 4 della legge   organica sul regime elettorale generale, la misura è riservata alle candidature che hanno   legami forti e accertati con dei partiti politici disciolti. La legge prende in   considerazione, tra altri elementi, la somiglianza sostanziale delle loro strutture e   organizzazioni rispettive, dei loro membri e dei loro dirigenti o rappresentanti, così   come il sostegno della nuova formazione politica alla violenza o al terrorismo. La Corte   è d’accordo con l’affermazione del Governo secondo cui lo scioglimento dei partiti   politici Batasuna e Herri Batasuna sarebbe stata inutile se essi avessero potuto   proseguire de facto la loro attività attraverso i gruppi elettorali ricorrenti. Quindi, essa   ritiene che la restrizione contestata persegua dei fini compatibili con il principio della   prevalenza del diritto e gli obiettivi generali della Convenzione, vale a dire soprattutto la   protezione dell’ordine democratico.   52. Resta da capire se la restrizione era proporzionata. A questo proposito, la Corte è   dell’avviso che le autorità nazionali disponessero di numerosi elementi che   consentivano di concludere che i gruppi elettorali ricorrenti volessero continuare le   attività dei partiti politici dichiarati illegali preventivamente, come ad esempio i   documenti ritrovati nel domicilio di un presunto membro dell’ETA, redatti   all’attenzione dei gruppi e contenenti istruzioni nei loro confronti per il caso in cui il   partito Batasuna fosse dichiarato illegale (vedi, a contrario, Labita c. Italia, [GC],   n. 26772/95, § 203, CEDU 2000-IV). D’altronde, essa sottolinea che le candidature   furono presentate il 28 aprile 2003 e che la sentenza del Tribunale supremo fu adottata il   maggio 2003, lasciando alle autorità il tempo necessario per esaminare il programma   dei gruppi ricorrenti. Ad ogni modo, la Corte constata che il Tribunale supremo si è   basato su elementi supplementari rispetto al programma dei gruppi ricorrenti (paragrafi   a 22, supra). La Corte ricorda inoltre che le autorità hanno adottato le decisioni di   annullamento delle candidature individualmente e, dopo un esame in contraddittorio nel   corso del quale i gruppi hanno potuto presentare delle osservazioni, le giurisdizioni   interne hanno inequivocabilmente accertato un legame con i partiti politici dichiarati     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   illegali. Infatti, la Corte attira l’attenzione sul fatto che molti gruppi oggetto della stessa   misura che ha colpito   i ricorrenti adirono il Tribunale costituzionale   contemporaneamente a questi ultimi e che l’alta giurisdizione, come il Tribunale   supremo in precedenza, accolse alcuni dei loro ricorsi d’amparo. Essa ritenne che i   legami con Batasuna e Herri Batasuna non fossero sufficientemente accertati. Secondo   la Corte, questa distinzione dimostra il carattere individualizzato della misura.   53. La Corte è cosciente che i presenti ricorsi differiscono dal caso Ždanoka c.   Lettonia, citato supra, in cui la Grande Camera concluse nel senso della non-violazione   dell’art. 3 del Protocollo n. 1, nella misura in cui il Partito comunista lettone (PCL) di   cui faceva parte la ricorrente, fu ritenuto responsabile di vari episodi violenti che misero   in pericolo l’ordine democratico. Viceversa, i partiti politici di cui i gruppi elettorali   ricorrenti sono considerati come successori nel caso di specie non avevano commesso,   loro stessi, alcun atto violento. Cionondimeno, secondo la Corte, le giurisdizioni interne   spagnole hanno sufficientemente provato che i gruppi ricorrenti intendevano proseguire   le attività di Batasuna e Herri Batasuna, disciolti precedentemente in ragione del loro   sostegno alla violenza e alle attività dell’organizzazione terrorista ETA.   54. Infine, la Corte nota che il contesto politico esistente in Spagna, vale a dire la   presenza di partiti politici indipendentisti negli organi di governo di alcune comunità   autonome   e in   particolare   nel   Paese   basco,   testimonia   che la misura contestata non rispondeva a una volontà di vietare ogni manifestazione di   idee separatiste. Così, la Corte ritiene che la propria giurisprudenza, secondo cui   l’espressione di punti di vista separatisti non implica di per sé una minaccia all’integrità   territoriale dello Stato e alla sicurezza nazionale, sia stata rispettata (vedi Organisation   macédonienne unie Ilinden et altri c. Bulgaria, n. 59491/00, § 76, 19 gennaio 2006).   55. Di conseguenza, la Corte ritiene che la restrizione in questione sia proporzionata   al legittimo scopo perseguito e che, in assenza di arbitrio, essa non ha violato la libera   espressione dell’opinione del popolo. Non vi è dunque stata violazione dell’art. 3 del   Protocollo n. 1.   II. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA CONVENZIONE   56. Sul terreno dell’art. 10 della Convenzione, tutti i ricorrenti si lamentano   dell’annullamento delle loro candidature alle elezioni del Parlamento di Navarra, e alle   elezioni municipali e regionali nel Paese basco e nella Navarra. Essi contestano la   prevedibilità dell’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale generale e   denunciano l’assenza di un fine legittimo e della necessità dell’ingerenza in una società   democratica. I ricorrenti ritengono che i termini della legge siano molto vaghi,   indeterminati e ambigui, e che queste lacune non possano essere rimediate nel caso di   specie dalla giurisprudenza interna, essendo questa disposizione in vigore soltanto a   partire dal 29 giugno 2002. D’altronde, essi si lamentano dell’applicazione retroattiva   dell’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale generale, nella misura in cui i   fatti di cui sono accusati i membri dei gruppi elettorali ricorrenti non costituivano   infrazione penale e non erano contrari alla legislazione applicabile.   57. I ricorrenti ritengono che l’obiettivo dell’ingerenza, così come quello della   LOPP, era di vietare ogni espressione politica dell’indipendentismo basco, e che la   misura di cui sono stati oggetto non era proporzionata allo scopo perseguito.     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   58. Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione:   «1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la   libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte   delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente art. non impedisce agli Stati di   sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o   televisive.   2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle   formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure   necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla   pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o   della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di   informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».   1. Sull’applicabilità dell’art. 10   a) Tesi delle parti   i. I ricorrenti   59. Tutti i ricorrenti sono dell’avviso che, conformemente alla giurisprudenza della   Corte, il diritto a delle elezioni libere a livello locale è protetto come diritto alla libertà   di espressione (Rekvényi c. Ungheria [GC], n. 25390/94, § 26, CEDU 1999-III, e   Ahmed e altri c. Regno Unito, 2 settembre 1998, § 41, Raccolta delle sentenze e   decisioni 1998-VI). A questo proposito, essi ritengono che il divieto fatto ad una lista   elettorale di presentarsi alle elezioni rappresenta una misura restrittiva analoga al   divieto di attività o allo scioglimento d’un partito politico. Infatti, a parte l’impossibilità   per i candidati di partecipare al dibattito elettorale, questa misura costituisce un ostacolo   alla libera scelta da parte degli elettori dei loro rappresentanti nelle istituzioni. I   ricorrenti all’origine dei ricorsi nn.35579/03 e 35634/03 aggiungono da parte loro che   l’art. 3 del Protocollo n. 1 non è a loro applicabile.   ii. Il Governo   60. Il Governo sottolinea che, nella misura in cui nel caso di specie questa libertà si   colloca in un contesto elettorale, essa deve essere analizzata come una forma specifica   del diritto di partecipare agli affari pubblici, riconosciuto dall’art. 3 del Protocollo n. 1.   Il Governo ricorda il ragionamento seguito dalla Corte a questo proposito nel caso   Ždanoka, citato supra. Quindi, le questioni sollevate non riguardano la libertà   d’espressione, al di là della loro intrinseca connessione con l’ambito materiale dell’art. 3   del Protocollo n. 1.   b) Valutazione della Corte   61. La Corte segnala innanzitutto che si tratta di sapere se l’art. 10 è applicabile   quando, come nel caso di specie, l’art. 3 del Protocollo n. 1 non si applica. Infatti, né i   comuni né le province in causa partecipano all’«esercizio del potere legislativo» e     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   pertanto [esse] non fanno parte del «corpo legislativo» ai sensi dell’art. 3 del Protocollo   n. 1 » (vedi Salleras Llinares c. Spagna (dec.), n. 52226/99, CEDU 2000-XI).   62. A questo proposito, la Corte deve segnalare che a più riprese essa ha ricordato   l’importanza cruciale della libertà d’espressione, che costituisce una delle condizioni   preliminari per il funzionamento della democrazia (Özgür Gündem c. Turchia, n.   23144/93, § 43, CEDU 2000-III). Questa affermazione della funzione sociale della   libertà d’espressione costituisce la filosofia di base della giurisprudenza della Corte   relativa all’art. 10. Ne deriva, da un lato, che la libertà d’espressione non è solamente   una garanzia contro le ingerenze dello Stato (un diritto soggettivo), ma anche un   principio fondamentale oggettivo per la vita della democrazia ; d’altro lato, che la   libertà d’espressione non è un fine in sé, ma un mezzo per costruire una società   democratica pluralista.   63. Nel caso di specie, la Corte ritiene che questo diritto deve essere interpretato   come inglobante parimenti quello a comunicare delle informazioni e delle idee a terzi in   un contesto politico. Così, anche se il diritto alla libertà d’espressione è legato, in   concreto, a una procedura elettorale, ciò non basta ad escludere la sua applicazione ai   casi in questione (vedi, mutatis mutandis, Rekvényi citato supra, § 26).   64. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude nel senso dell’applicabilità   dell’art. 10.   2. Sull’osservanza dell’art. 10   a) Tesi delle parti   i. I ricorrenti   65. In primo luogo, i ricorrenti segnalano che la legge in vigore, vale a dire l’art.   § 4 della legge organica sul regime elettorale generale, è eccessivamente ampia e   ambigua quanto ai criteri da essa stabiliti e si lamentano della sua applicazione   retroattiva. Tale mancanza di certezza e prevedibilità nella redazione del testo lascia   tanto al Tribunale supremo quanto al Tribunale costituzionale un margine   d’interpretazione troppo vasto. Infatti, i criteri di scioglimento previsti sono puramente   indicativi, potendosi di conseguenza le giurisdizioni incaricate di esaminare il caso   basarsi su «ogni altra circostanza rilevante». I ricorrenti segnalano parimenti che, sin   dalla sua rubrica, questo articolo intende stabilire la continuità tra due entità che hanno   una natura giuridica differente e che costituiscono degli strumenti destinati all’esercizio   dei diritti fondamentali differenti: da una parte, un partito politico che ha vocazione a   durare nel tempo e a proteggere il diritto di associazione e, d’altra parte, una piattaforma   elettorale che prevede il diritto alla partecipazione politica e la cui personalità giuridica   deriva dalla sua presentazione davanti all’amministrazione elettorale, scomparendo la   sua ragion d’essere dopo lo svolgimento delle elezioni per le quali essa è stata creata.   Quindi, nella misura in cui la vocazione di questa piattaforma è limitata nel tempo, è   ontologicamente impossibile considerarla come la continuazione di un partito politico   disciolto. Inoltre, i ricorrenti segnalano che il criterio utilizzato dal Tribunale   costituzionale per fondare la similitudine tra le due entità è quantitativo (vale a dire il   numero dei candidati che figuravano precedentemente sulle liste dei partiti politici     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   dichiarati illegali) e che esso non è previsto, in modo diretto o indiretto, dall’art. 44 § 4.   Poiché la mancanza di prevedibilità di questa disposizione non è stata colmata dalla   giurisprudenza nazionale, l’ingerenza non può nel caso di specie essere considerata   come prevista dalla legge.   66. Quanto al problema di sapere se l’annullamento mirava alla realizzazione di un   fine legittimo, essi ritengono che, dietro il pretesto della protezione dell’ordine pubblico   e della lotta contro il terrorismo enunciato nella legge organica sul regime elettorale   generale, la misura mirava all’eliminazione dal dibattito politico del ricorrente   indipendentista di sinistra del Paese basco spagnolo. Ciò sarebbe in contrasto con il   principio di garanzia di una società democratica e potrebbe essere assimilato a un   regime di apartheid che tocca una grande parte della società basca. Infatti, tutti gli   orientamenti politici devono poter partecipare liberamente alle elezioni. Un secondo   elemento che, secondo i ricorrenti, deve essere tenuto in considerazione per provare   l’assenza di un fine legittimo è la natura collettiva della misura contestata: è stato   ritenuto che la sola presenza nel gruppo di un candidato che era stato membro di uno dei   partiti politici dichiarati illegali «contaminava» l’intera lista, senza un attento esame del   comportamento individuale di ogni candidato.   67. Quanto alla necessità della misura in una società democratica, i ricorrenti   ammettono, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte (Mathieu-Mohin e   Clerfayt citato supra, § 52, e Matthews citato supra, § 63), che il diritto di partecipare a   delle elezioni libere non è assoluto. Tuttavia, essi ritengono che nel caso di specie, la   misura contestata contraddica in modo arbitrario e sproporzionato la libertà   d’espressione e d’opinione. Infatti, per i ricorrenti all’origine dei ricorsi nn. 35579/03 e   35613/03, tale misura è fondata unicamente sulle loro attività anteriori in un partito   politico quando esso era ancora legale. Inoltre, la misura ha comportato la loro   ineleggibilità totale, senza che le loro attività individuali siano state esaminate da   un’istanza nazionale, avendo la loro sola presenza determinato l’annullamento dei   gruppi ricorrenti.   ii. Il Governo   68. Il Governo reitera il proprio argomento secondo cui questo motivo deve essere   analizzato come una forma specifica del diritto di partecipare agli affari pubblici,   riconosciuto nell’art. 3 del Protocollo n. 1.   b) Valutazione della Corte   i. Ricorsi nn.35613/03 e 35626/03   69. La Corte constata che il motivo fondato sull’art. 10 si ricollega agli stessi fatti   invocati con riferimento alle doglianze relative all’art. 3 del Protocollo n. 1. A questo   proposito, essa ricorda che quest’ultima disposizione rappresenta una lex specialis per   quanto concerne l’esercizio del diritto di voto (vedi Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC],   n. 74025/01, § 89, CEDU 2005, e Ždanoka citato supra). Questa considerazione è   applicabile a fortiori al diritto soggettivo di candidarsi. Di conseguenza, la Corte rinvia   alle conclusioni presentate di seguito con riferimento all’art. 3 del Protocollo n. 1 e   dichiara che non si pone nessuna questione distinta dal punto di vista dell’art. 10.     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   ii. Ricorsi nn.35579/03 e 35634/03   70. Nella misura in cui l’art. 10 è la sola disposizione invocata, la Corte ricorda che   essa ha concluso supra nel senso della non-violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1, in   ragione del fatto che la misura di annullamento di cui furono oggetto i gruppi ricorrenti   era proporzionata al fine legittimo perseguito e non aveva leso la libera espressione   dell’opinione del popolo (vedi supra § 50).   71. Tenendo conto dello stretto legame tra il diritto alla libertà di espressione e i   criteri elaborati dalla sua giurisprudenza con riferimento all’art. 3 del Protocollo n. 1   (paragrafi da 47 a 50 supra), la Corte è dell’avviso che, per quanto riguarda l’art. 10, lo   Stato dispone di un margine di valutazione comparabile a quello accordato nell’ambito   dell’art. 3 del Protocollo n. 1. Alla luce delle considerazioni che l’hanno condotta   all’accertamento della non-violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1, la Corte ritiene che   le autorità spagnole non sono andate oltre il margine di valutazione di cui disponevano   ai sensi dell’art. 10.   72. Per quanto riguarda il motivo relativo all’applicazione retroattiva dell’art. 44 § 4   della legge organica sul regime elettorale generale, la Corte ricorda che l’art. 7 § 1 della   Convenzione garantisce la non-retroattività solamente nei procedimenti penali, e quindi   non nel caso di specie. Ad ogni modo, la Corte constata che gli atti presi in   considerazione dal Tribunale supremo per concludere nel senso dell’annullamento dei   gruppi elettorali ricorrenti recano una data successiva all’entrata in vigore della LOPP.   Del resto, essa sottolinea che nessuna disposizione della Convenzione esclude la   possibilità di basarsi su dei fatti anteriori à l’adozione della legge.   73. Di conseguenza, la Corte conclude nel senso della non-violazione dell’art. 10   della Convenzione.   III. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA CONVENZIONE   74. Tutti i ricorrenti si lamentano del fatto che la procedura contenzioso-elettorale   davanti alla camera speciale del Tribunale supremo, disciplinata dalla legge organica sul   regime elettorale generale come modificata dalla LOPP, non potrebbe essere   considerata un ricorso effettivo visto soprattutto i termini brevi che essi hanno avuto a   disposizione. L’art. 13 della Convenzione prevede che:   «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella […] Convenzione siano stati violati, ha   diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata   commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».   1. Tesi delle parti   i. I ricorrenti   75. I ricorrenti ritengono che nella misura in cui l’ingerenza in questione ha   riguardato l’esercizio dei diritti più fondamentali in una società democratica, vale a dire,   la libertà d’espressione e il diritto a delle elezioni libere, i ricorsi a loro disposizione   dovevano essere effettivi ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   ii. Il Governo   76. Dal canto suo, il Governo considera che la rapidità con cui essa si svolge si   giustifica in ragione della necessità di garantire il buon andamento delle elezioni. Nel   caso di specie, ciò non ha affatto costituito un ostacolo al rispetto del principio del   contraddittorio. Infatti, conformemente all’art. 61 della LOPJ, i ricorrenti hanno potuto   presentare gli argomenti che hanno ritenuto pertinenti. Ad ogni modo, il Governo   sottolinea che i ricorrenti non precisano nei loro ricorsi quali sono gli argomenti che non   hanno potuto sollevare né quali prove non hanno potuto presentare.   2. Valutazione della Corte   77. La Corte nota che i termini di cui i gruppi ricorrenti disponevano per formulare i   loro ricorsi, cioè, due giorni tanto per contestare il rigetto della registrazione delle loro   candidature davanti al Tribunale supremo quanto per formulare l’amparo davanti al   Tribunale costituzionale, sono stati brevi.   78. A questo proposito, la Corte ricorda che gli standards fissati dalla Commissione   di Venezia nel «codice di buona condotta in materia elettorale», considerano auspicabile   un termine da tre a cinque giorni in prima istanza (vedi la parte «Diritto interno e   internazionale rilavante», supra).   79. Tuttavia, la Corte deve constatare l’assenza di unanimità tra gli Stati membri del   Consiglio d’Europa. Così, se è vero che tra questi Stati ve ne sono alcuni che seguono le   raccomandazioni della Commissione di Venezia (cfr. Albania, Germania, Armenia o   Lettonia), ve ne sono altri, più vicini al sistema giuridico spagnolo (cfr. Francia,   Portogallo, Italia o Bosnia-Erzegovina), che accordano un termine più breve, vale a dire   due giorni, per contestare in prima istanza l’annullamento di candidature elettorali. Di   conseguenza, il termine previsto in Spagna non costituisce un esempio isolato o una   soluzione manifestamente irragionevole rispetto alla maggioranza degli altri Stati   europei. D’altronde, in appello, il caso spagnolo, con quello del Portogallo, costituisce   un’eccezione nella misura in cui permette di adire in ultima istanza il Tribunale   costituzionale con un ricorso di amparo elettorale (vedi la parte «Diritto interno e   internazionale rilevante», supra).   80. Ad ogni modo, la Corte segnala che il suo ruolo non consiste nell’analizzare la   legislazione in quanto tale per affermare se un termine di due giorni sia troppo breve in   abstracto, ma nell’esaminarne gli effetti alla luce delle circostanze particolari di   ciascuna fattispecie. Nel caso in esame, la Corte constata che i ricorrenti non hanno   dimostrato che questi termini abbiano impedito ai rappresentanti dei gruppi ricorrenti di   formulare i propri ricorsi dinanzi al Tribunale supremo o al Tribunale costituzionale e di   presentare delle osservazioni e difendere i propri interessi in modo adeguato.   81. Di conseguenza, non vi è stata violazione dell’art. 13 della Convenzione.   PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,   1. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 per quanto   riguarda i ricorsi n. 35613/03 e n. 35626/03, e che nessuna autonoma questione si   pone dal punto di vista dell’art. 10 della Convenzione;     Copyright © 2010 UFTDU   ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA   2. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 10 della Convenzione per quanto   riguarda i ricorsi n. 35579/03 e n. 35634/03;   3. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 13 della Convenzione.   Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 30 giugno 2009, in applicazione   dell’art. 77 §§ 2 e 3 del regolamento.   Claudia Westerdiek   Cancelliere   Peer Lorenzen   Presidente     Copyright © 2010 UFTDU

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