35579/03;35613/03;35626/03;35634/03
WyrokETPCz2009-06-30ECLI:CE:ECHR:2009:0630JUD003557903
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy anulowanie kandydatur w wyborach lokalnych i regionalnych, oparte na zarzucie kontynuowania działalności zdelegalizowanych partii politycznych, naruszyło prawo do wolnych wyborów (art. 3 Protokołu nr 1), wolność wyrażania opinii (art. 10 Konwencji) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że ograniczenia praw wyborczych, choć fundamentalnych, nie są absolutne i państwa mają szeroki margines oceny, pod warunkiem, że warunki te nie naruszają istoty praw, służą uzasadnionemu celowi i są proporcjonalne. W niniejszej sprawie anulowanie kandydatur było przewidziane w prawie krajowym i miało na celu zapobieżenie kontynuowaniu działalności zdelegalizowanych partii politycznych, co jest celem zgodnym z ochroną porządku demokratycznego. Trybunał stwierdził, że władze krajowe dysponowały wystarczającymi dowodami na istnienie powiązań między grupami wyborczymi a zdelegalizowanymi partiami, a ocena ta była indywidualna i proporcjonalna. Krótkie terminy procesowe nie naruszyły prawa do skutecznego środka odwoławczego, ponieważ skarżący nie wykazali, że uniemożliwiły im one skuteczną obronę.Stan faktyczny
Skarżący, w tym pani Etxeberría, pan M. Barrena Arza oraz różne grupy wyborcze, zgłosili swoje kandydatury w wyborach samorządowych i regionalnych w Kraju Basków i Nawarze w maju 2003 roku. Kandydatury te zostały anulowane przez hiszpański Sąd Najwyższy na wniosek Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich, którzy zarzucili, że grupy te stanowiły faktyczną kontynuację zdelegalizowanych partii politycznych Batasuna i Herri Batasuna. Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny podtrzymały te decyzje, powołując się na dowody wskazujące na strukturalne, osobowe i finansowe powiązania z zdelegalizowanymi partiami, które wspierały terroryzm ETA.Rozstrzygnięcie
Trybunał, jednogłośnie:
1. Stwierdza brak naruszenia art. 3 Protokołu nr 1 w odniesieniu do skarg nr 35613/03 i 35626/03 oraz że nie powstaje odrębna kwestia w świetle art. 10 Konwencji.
2. Stwierdza brak naruszenia art. 10 Konwencji w odniesieniu do skarg nr 35579/03 i 35634/03.
3. Stwierdza brak naruszenia art. 13 Konwencji.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUINTA SEZIONE
ETXEBERRIA E ALTRI C. SPAGNA
(Ricorsi nn. 35579/03, 35613/03, 35626/03 e 35634/03)
Sentenza
STRASBURGO giugno 2009
DEFINITIVA
06/11/2009
Questa sentenza potrà subire alcune lievi modifiche formali.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
ETXEBERRIA e altri c. SPAGNA
Nella causa Etxeberria e altri c. Spagna,
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (quinta sezione), riunita in una camera
composta da:
Peer Lorenzen, presidente,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre, giudici,
Alejandro Saiz Arnaiz, giudice ad hoc,
e da Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 giugno 2009,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data.
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da quattro ricorsi (nn. 35579/03, 35613/03, 35626/03 e
35634/03) diretti contro il Regno di Spagna e con cui due cittadini di tale Stato, la
Signora Etxeberría (ricorso n. 35579/03) ed il Signor M. Barrena Arza (ricorso
n. 35613/03), così come svariati gruppi elettorali (ricorsi nn.. 35626/03 e 35634/03) («i
ricorrenti»), si sono rivolti alla Corte il 6 novembre 2003 in virtù dell’art. 34 della
Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la
Convenzione»).
2. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti sono rappresentati da D. Rouget, avvocato a Saint-
Jean-de-Luz. Il governo spagnolo («il Governo») è rappresentato dal suo agente, I.
Blasco, capo del servizio giuridico dei diritti dell’uomo presso il ministero della
Giustizia.
2. Sul terreno dell’art. 10 della Convenzione, l’insieme dei ricorrenti lamenta
l’annullamento delle proprie candidature alle elezioni al comune di Hernani, al
Consiglio generale di Alava Guipúzcoa e Biscaye, al Parlamento di Navarra ed in molti
altri municipi di Navarra e dei Paesi Baschi. D’altra parte, i ricorrenti sostengono che la
procedura contenzioso-elettorale davanti alla camera speciale del Tribunale supremo,
disciplinata dalla legge organica sul regime elettorale generale così come modificata
dalla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici, non può essere
considerata come un ricorso effettivo. Infine, nei ricorsi nn. 35613/03 e 35626/03, i
ricorrenti invocano parimenti l’art. 3 del Protocollo n. 1, lamentando di essere stati
privati della possibilità di presentarsi alle elezioni al Parlamento di Navarra e di
rappresentare gli elettori.
3. La Corte ha deciso di riunire i ricorsi (art. 42 § 1 del regolamento).
4. Con decisione dell’11 dicembre 2007, la Corte ha dichiarato i ricorsi parzialmente
ricevibili.
5. Il 1° luglio 2008 la Corte ha notificato alle parti la propria intenzione di spogliarsi
della decisione in favore della Grande Camera, conformemente all’art. 72 § 1 del
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regolamento. Avvalendosi dell’art. 72 § 2, il Governo si è opposto a tale decisione. Di
conseguenza, la Camera ha proseguito nel trattare il ricorso.
6. I ricorrenti hanno depositato delle osservazioni scritte complementari (art. 59 § 1
del regolamento), ma non il Governo. Avendo la camera deciso, dopo aver consultato le
parti, non doversi procedere a tenere un’udienza sul merito della causa (art. 59 § 3 in
fine del regolamento), ciascuna delle parti ha presentato note scritte.
FATTO
I. LE CIRCONSTANZE DEL CASO
7. All’origine del ricorso n. 35579/03 vi è una cittadina spagnola residente a Hernani
(provincia di Guipúzcoa). Ella era la capolista del gruppo elettorale Bildu Hernani e
aveva presentato la propria candidatura alle elezioni municipali del Comune di Hernani
(Guipúzcoa) del 25 maggio 2003.
8. All’origine del ricorso n. 35613/03 vi è un cittadino spagnolo residente a
Berriozar (Navarra). Egli
era il capolista del gruppo elettorale Nafarroako
Autodeterminaziorako Bilgunea, e aveva presentato la propria candidatura in vista delle
elezioni del Parlamento di Navarra del 25 maggio 2003.
9. All’origine del ricorso n. 35626/03 vi è un gruppo elettorale che aveva presentato
la propria candidatura alle elezioni del Parlamento di Navarra del 25 mai 2003.
10. All’origine del ricorso n. 35634/03 vi sono 218 gruppi elettorali (la cui lista è
riportata in allegato) costituiti per partecipare, alcuni di loro, all’elezione dei consigli
generali (Juntas generales) di Alava, di Guipúzcoa e di Biscaye e, altri, alle elezioni
municipali di Navarra, di Alava, di Guipúzcoa e di Biscaye del 25 maggio 2003.
11. I gruppi sin qui menzionati saranno d’ora in poi definiti come i «gruppi elettorali
ricorrenti».
A. La genesi del caso
12. La Corte rinvia a questo proposito ai paragrafi da 10 a 14 della sentenza Herri
Batasuna e Batasuna c. Spagna (nn. 25803/04 e 25817/04) del 30 giugno 2009.
B. L’annullamento delle candidature dei ricorrenti
13. I fatti della causa, così come esposti dalle parti, possono essere riassunti come di
seguito indicato.
14. Il 28 aprile 2003, le commissioni elettorali del Paese Basco e della Navarra
hanno registrato le candidature dei gruppi alle elezioni municipali, regionali e autonome
nel Paese Basco e nella Navarra indette per il 25 maggio 2003.
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15. Il 1° maggio 2003, l’avvocato dello Stato e il pubblico ministero hanno
presentato, davanti alla camera speciale del Tribunale supremo costituitasi
conformemente all’art. 61 della legge organica sul potere giudiziario (d’ora in avanti «la
LOPG»), dei ricorsi elettorali volti ad ottenere l’annullamento di circa 300 candidature,
tra cui quelle dei gruppi elettorali ricorrenti. L’avvocato dello Stato e il pubblico
ministero accusavano i gruppi elettorali ricorrenti di proseguire le attività dei partiti
politici Batasuna e Herri Batasuna, dichiarati illegali e disciolti nel marzo 2003.
16. Il medesimo giorno, il Tribunale supremo, ricordando i principi di celerità e di
concentrazione caratteristici della procedura contenzioso-elettorale, ha citato i gruppi
elettorali ricorrenti a comparire prima delle ore 15 dell’indomani per presentare le
proprie osservazioni.
17. Il 3 maggio 2003, il Tribunale supremo ha accolto, per quanto riguarda i gruppi
elettorali ricorrenti davanti alla Corte, i ricorsi presentati dall’avvocato dello Stato e dal
pubblico ministero e ha annullato le candidature in ragione del fatto che esse avevano lo
scopo di proseguire le attività dei tre partiti dichiarati illegali e disciolti. Il Tribunale ha
fondato le proprie decisioni sull’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale
generale, come modificata dalla LOPP.
18. Nelle sue sentenze, il Tribunale supremo ha rigettato, in primo luogo, gli
argomenti dei gruppi elettorali ricorrenti secondo cui essi non avevano avuto a
disposizione un tempo sufficiente per presentare le proprie osservazioni. Il Tribunale ha
ritenuto, sul punto, che la brevità del termine era giustificata dalla natura eccezionale di
questo tipo di ricorso, che doveva essere deciso, secondo quanto stabilito dalla legge
organica sul regime elettorale generale, entro un termine di due giorni. Nel caso di
specie, tali obbligazioni non avevano impedito di assicurare il rispetto, nel corso
dell’intera procedura, dei principi del contraddittorio e di imparzialità, componenti
essenziali del diritto dei gruppi elettorali ricorrenti a un processo equo.
19. Secondo il Tribunale supremo, anche se lo scioglimento dei partiti politici non
comporta la soppressione del diritto di elettorato attivo e passivo dei dirigenti di essi o
dei suoi membri, le attività dei partiti disciolti non potrebbe continuare nell’avvenire
sotto altri nomi o forme giuridiche. Allo scopo di apprezzare l’esistenza di questa
continuità o successione tra un partito politico e un gruppo elettorale, l’art. 44 § 4 della
legge organica sul regime elettorale generale stabilisce un insieme di criteri quali la
somiglianza sostanziale delle loro strutture, della loro organizzazione o del loro
funzionamento, dei loro membri, dirigenti, rappresentanti o dei responsabili delle
investiture alle elezioni, l’origine dei mezzi di finanziamento o il loro sostegno alla
violenza o al terrorismo.
20. Il Tribunale supremo ha ritenuto, a questo proposito, che l’art. 44 § 4 della legge
organica non mirava a limitare il diritto di elettorato passivo dei candidati ma aveva lo
scopo di impedire lo snaturamento dei gruppi elettorali come strumenti di
partecipazione cittadina. Si trattava di una garanzia istituzionale che rispettava ad ogni
modo il contenuto essenziale del diritto di partecipazione alla vita pubblica. A questo
proposito, il Tribunale supremo ha ricordato la giurisprudenza del Tribunale
costituzionale relativa al fatto che si tratta di un diritto il cui esercizio è subordinato alle
esigenze fissate dalla legge. Tale legge può, infatti, limitarne l’esercizio al fine di
salvaguardare i principi essenziali del sistema democratico.
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21. Il Tribunale supremo ha parimenti enumerato altri criteri idonei a valutare
l’esistenza di una continuità, come quello della partecipazione dei partiti disciolti alla
promozione dei gruppi elettorali, quello del loro programma di attività politica, quello
della percentuale di candidati aventi dei legami specifici con i partiti dichiarati illegali,
quello dell’esercizio di funzioni pubbliche a nome dei partiti disciolti o dell’esistenza di
condanne penali contro i candidati. A questo proposito, il Tribunale ha rilevato che la
valutazione globale di questi fattori doveva essere effettuata in modo tale da poter
dedurre, in modo ragionevole e non arbitrario, che il gruppo elettorale avesse agito, di
fatto, come successore dei partiti dichiarati illegali.
22. Secondo il Tribunale supremo, i seguenti elementi di prova dimostrerebbero che
i gruppi elettorali ricorrenti avevano come scopo quello di proseguire le attività dei
partiti dichiarati illegali e disciolti.
23. La polizia nazionale aveva sequestrato vari documenti interni redatti
dall’entourage dei partiti disciolti, intitolati « Elezioni 2003 – Passi da fare a livello
politico». In questi rapporti si richiamava l’intenzione di creare delle «piattaforme»
come strategia di riposta allo scioglimento, il cui fine doveva essere non solo quello di
sostituire Batasuna ma anche di fornire una risposta politica alla situazione. Inoltre,
questi documenti prevedevano delle soluzioni per il caso in cui le candidature proposte
nel quadro delle «piatteforme» non venissero ammesse a causa della constatazione
dell’esistenza di un rapporto di successione di Batasuna e Herri Batasuna.
24. Quanto ai legami tra i candidati dei gruppi elettorali ricorrenti ed i partiti
dichiarati illegali, il Tribunale supremo ha rilevato che numerosi dirigenti e anziani
candidati di questi partiti figuravano come candidati nelle liste dei gruppi in questione.
Inoltre, alcuni di questi dirigenti si erano espressi sui media poco prima delle elezioni
per dire che «tutte le organizzazioni dichiarate illegali avevano continuato la loro
esistenza al fine di mostrare il loro impegno per la liberazione del nostro popolo
[basco]» e avevano parimenti affermato: «poco importa il nome sotto il quale il nuovo
progetto diventerà una realtà; ciò che conta è il progetto in sé e le idee».
25. Più in particolare, il Tribunale supremo ha attirato l’attenzione sul protocollo
firmato da Batasuna e Nafarroako Autodeterminaziorako Bilgunea (uno dei gruppi
elettorali ricorrenti) il 27 marzo 2003, vale a dire il giorno in cui lo stesso Tribunale
aveva dichiarato illegale il partito politico Batasuna.
26. Secondo il Tribunale supremo, questi elementi mettevano in luce una strategia
dei partiti politici dichiarati illegali volta ad aggirare gli effetti della sentenza del 27
marzo 2003 attraverso i gruppi elettorali.
27. I gruppi elettorali ricorrenti hanno proposto allora un ricorso d’amparo dinanzi
al Tribunale costituzionale, lamentando in particolare le seguenti violazioni:
– violazione del diritto ad un processo imparziale, nella misura in cui la camera
speciale del Tribunal supremo che aveva esaminato i ricorsi elettorali aveva reso anche
la sentenza del 27 marzo 2003;
– violazione dei diritti della difesa e del diritto ad un processo con tutte le garanzie
richieste nella parte in cui la procedura contenzioso-elettorale che li riguardava era
iniziata soltanto per garantire l’esecuzione della sentenza del 27 marzo 2003, mentre
nessuno dei gruppi ricorrenti erano stati parte del primo procedimento;
– violazione del diritto a utilizzare i mezzi di prova necessari per difendersi, a causa
della eccessiva rapidità della procedura contenzioso-elettorale;
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– violazione del diritto al rispetto della vita privata combinato con il diritto a un
processo assistito da ogni garanzia e del diritto alla libertà di pensiero nella misura in
cui i fatti provati nella sentenza del Tribunale supremo erano fondati su dei dati di
carattere personale riguardanti i membri dei gruppi;
– violazione del diritto alla presunzione d’innocenza e al diritto di essere informati
dell’accusa, nella misura in cui, anche se non si trattava di un processo penale, i gruppi
erano accusati di obbedire agli ordini dell’ETA;
– violazione del diritto di partecipare agli affari pubblici, direttamente o attraverso
dei rappresentanti, nella misura in cui le sentenze del Tribunale supremo avevano
determinato l’ineleggibilità dei membri dei gruppi e, di conseguenza, privato gli elettori
potenziali del diritto di voto, causando così anche una violazione del diritto alla libertà
ideologica e alla libertà di espressione (quest’ultima non è stata allegata nel ricorso
n. 35613/03);
– violazione del diritto d’associazione;
– violazione del principio di divieto di retroattività delle regole restrittive dei diritti
politici e civili, nella misura in cui lo scioglimento dei partiti politici ha provocato
l’eliminazione di liste in cui figuravano degli individui che avevano fatto parte di questi
partiti quando erano ancora legali;
– violazione del divieto di discriminazione, nella misura in cui la LOPP non è stata
applicata ad altri gruppi ai quali appartenevano ugualmente degli anziani membri dei
partiti politici dichiarati illegali dalla sentenza del Tribunale supremo del 27 marzo
2003.
28. Con sentenza dell’8 maggio 2003, il Tribunale costituzionale ha rigettato il
ricorso con riferimento, tra gli altri, ai quattro gruppi elettorali ricorrenti. Sedici dei
gruppi elettorali coinvolti nella procedura interna hanno visto accolti i loro ricorsi
d’amparo.
29. Per quanto riguarda i quattro gruppi elettorali ricorrenti, l’alta giurisdizione ha
ricordato la propria giurisprudenza sulla costituzionalità della procedura contenzioso-
elettorale prevista dall’art. 49 della legge organica relativa al regime elettorale generale
(sentenza del 24 febbraio 2000, ex plurimis). A questo proposito, essa ha affermato:
«La brevità dei termini previsti dall’art. 49 della legge organica relativa al regime elettorale
generale per lo svolgimento del ricorso contro la registrazione di candidature e candidati – due giorni
per formulare il ricorso e altri due giorni per adottare una decisione – non comporta in sé alcuna
violazione del diritto a un processo equo, nella misura in cui il legislatore ha concepito (...) una
procedura estremamente rapida (...) che richiede dei termini corti ad ogni stadio, tanto sul profilo
amministrativo quanto su quello giurisdizionale, e che richiede dunque da parte di tutte le parti
un’estrema diligenza giacché si tratta di rendere compatibile il diritto a un processo equo degli
interessi e la nécessità di rispettare i termini stabiliti tenuto conto di quelli fissati per l’insieme del
processo elettorale in questione».
30. Il Tribunale costituzionale ha constatato che i gruppi ricorrenti avevano potuto
presentare i loro motivi e proporre i mezzi di prova pertinenti per contestare i ricorsi
proposti contro le loro candidature dinanzi al Tribunale supremo. D’altronde, nel quadro
del ricorso d’amparo, essi avevano avuto l’occasione di proporre nuove osservazioni.
31. Infine, per quanto riguarda i motivi relativi all’asserita violazione del diritto a
partecipare agli affari pubblici, il Tribunale costituzionale ha affermato quanto segue:
« Nella misura in cui risulta accertata la volontà di aggirare lo scioglimento di partito politico, la
legislazione elettorale prevede il divieto di gruppi elettorali che (...) agiscono come strumenti di tale
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volontà. Questa conseguenza limita evidentemente l’esercizio di un diritto individuale che non è
stato oggetto della sentenza di scioglimento, ma resta comunque vero il fatto che, nella misura in cui
un gruppo elettorale si costruisce con questo fine fraudolento, la sua equivalenza funzionale con il
partito disciolto deve avere la prevalenza su ogni altra considerazione, ivi compreso l’esercizio di un
diritto strumentalizzato che diventa come tale abusivo (...).
È evidente che il sacrificio del diritto dei cittadini di candidarsi alle elezioni per il tramite di un
gruppo di elettori deve basarsi su una decisione giudiziaria secondo cui il gruppo costituito serve
veramente per il perseguimento di un fine che non sia quelli di esercitare un tale diritto ma di eludere
gli effetti dello scioglimento di un partito politico. I criteri da utilizzare sono quelli previsti dall’art. § 4 della legge organica relativa al regime elettorale generale, che fanno riferimento agli elementi
di continuità organico-funzionale, personale e finanziaria. (...) Ad ogni modo, ciò che importa è che i
criteri di valutazione utilizzati siano sufficienti per concludere in maniera motivata che i gruppi
elettorali ricorrenti agiscono effettivamente come elementi costitutivi di un partito de facto e non
come dei veri strumenti di partecipazione politica che mirano ad attuare l’esercizio del diritto di
elettorato passivo degli individui che ne fanno parte».
32. L’alta giurisdizione ha richiamato le sentenze del Tribunale supremo contestate
ed ha considerato che esse dimostravano, in modo ragionevole e sufficientemente
motivato, l’esistenza di una strategia congiunta, elaborata dall’organizzazione terrorista
ETA e dal disciolto partito Batasuna, volta a favorire la ricostruzione del partito e a
presentare delle candidature alle elezioni municipali, provinciali e regionali. A questo
proposito, il Tribunale costituzionale ha ricordato di non essere competente per rivedere
la valutazione effettuata, trattandosi di una questione di legalità ordinaria.
33. Tra le prove che il Tribunale supremo aveva considerato come pertinenti per
giungere alla sua conclusione, l’alta giurisdizione ha evidenziato
« (...) le informazioni concernenti l’inclusione ai primi posti delle candidature delle persone che
erano state elette precedentemente come rappresentanti dei partiti disciolti; la pubblicazione di
annunci tesi ad ottenere firme e dichiarazioni pubbliche di vari portavoce dell’ETA e di dirigenti di
Batasuna a favore della partecipazione cittadina alle elezioni.
(...)
Secondo la camera [del Tribunale supremo] (...), il cumulo delle circostanze [citate] non poteva
che portare alla conclusione che i gruppi ricorrenti (...) sono stati creati al solo scopo di continuare le
attività dei partiti politici disciolti».
34. Il Tribunale costituzionale ha ricordato che la limitazione del diritto di
partecipazione agli affari pubblici poteva giustificarsi solo se, dopo una valutazione
della proporzionalità tra lo scopo perseguito e il diritto in gioco, era possibile provare
che i gruppi elettorali erano stati snaturati attraverso elementi capaci di trasformarli in
un partito politico de facto che dava continuità a un altro partito disciolto. Nelle
circostanze del caso di specie e nella misura in cui la valutazione delle prove effettuata
dal Tribunale supremo sembrava essere ragionevole e sembrava aver preso in
considerazione tutti gli interessi e diritti in conflitto, il Tribunale costituzionale ha
ritenuto che la restrizione del diritto di partecipazione agli affari pubblici fosse
giustificata.
35. Per quanto riguarda, infine, il diritto alla libertà di espressione, l’alta
giurisdizione ha segnalato quanto segue:
« (...) Pur riconoscendo la stretta relazione che esiste tra [la libertà ideologica e la libertà di
espressione] e il diritto di partecipazione agli affari pubblici (art. 23 § 2 della Costituzione), (...)
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questi due elementi non hanno alcun rapporto oggettivo, secondo la dottrina costituzionale
consolidata, con quello che è stato deciso dal Tribunale supremo [nelle sue sentenze contate con
l’amparo]. Di conseguenza, essi non devono essere esaminati i quanto tali in questa sentenza».
36. Un giudice dissenziente ha espresso dei dubbi sulla conformità della procedura
contenzioso-elettorale, prevista dalla legge organica relativa al regime elettorale
generale, con il diritto a un processo equo garantito dall’art. 24 della Costituzione, visti i
termini brevi che caratterizzano questa procedura.
II. IL DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE RILEVANTE
1. La Costituzione
Art. 20
« 1. Sono riconosciuti e protetti i seguenti diritti:
a) diritto di esprimere e diffondere liberamente pensieri, idee e opinioni oralmente, per scritto o
con ogni altro mezzo di riproduzione;
(...)
d) diritto di comunicare e di ricevere liberamente informazioni vere con ogni mezzo di diffusione
(...).
2. L’esercizio di questi diritti non può essere limitato da alcuna censura preventiva.
(...)
4. Queste libertà trovano il loro limite nel rispetto dei diritti riconosciuti in questo Titolo, nelle
disposizioni delle leggi applicabili ed in particolare nel diritto all’onore, alla vita privata,
all’immagine e alla protezione della gioventù e dell’infanzia».
Art. 23
« 1. I cittadini hanno diritto di partecipare agli affari pubblici, direttamente o attraverso i loro
rappresentanti eletti liberamente nelle elezioni periodiche a suffragio universale».
Art. 24
« 1. Tutti hanno diritto ad ottenere la tutela effettiva dei giudici e dei tribunali per esercitare i
propri diritti e interessi legittimi, senza essere mai posti nella condizione di non potersi difendere.
2. Inoltre, ogni persona ha diritto ad essere ascoltata da una giurisdizione ordinaria stabilita
preventivamente dalla legge; ogni persona ha diritto di difendersi e di farsi assistere da un avvocato,
di essere informata dell’accusa gravante nei suoi confronti, di beneficiare di un processo pubblico
senza ritardi ingiustificati e con tutte le garanzie, di utilizzare i messi di prova adeguati per la propria
difesa, di non testimoniare contro se stessa e di non riconoscersi colpevole, nonché alla presunzione
d’innocenza (...)».
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2. La legge organica 5/1985 del 19 giugno 1985 sul regime elettorale generale,
come modificata dalla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti
politici (LOPP)
Art. 44 § 4
« Non possono candidarsi alle elezioni i gruppi elettorali che, di fatto, succedono ad un partito
politico dichiarato illegale e disciolto o sospeso, o continuano le attività di un tale partito. A questo
proposito, si terrà conto della somiglianza sostanziale delle loro strutture, della loro organizzazione e
del loro funzionamento, delle persone che ne fanno parte, che li dirigono, che li rappresentano o
amministrano le candidature, dell’origine dei mezzi di finanziamento o materiali, o di ogni altra
circostanza pertinente che, come la loro disposizione a sostenere la violenza o il terrorismo,
consentono di accertare questa continuità o successione».
Art. 49 § 1
« Dal momento della proclamazione, ogni candidato escluso così come i rappresentanti delle
candidature proclamate o la cui proclamazione sia stata respinta, dispongono di un termine di due
giorni per introdurre un ricorso davanti al giudice amministrativo contro la decisione delle Juntas
Electorales (...) ».
Art. 49 § 3
« La decisione del giudice, che dovrà essere resa entro i due giorni successivi alla presentazione
del ricorso, ha carattere definitivo ed è inoppugnabile, salva la procedura di amparo davanti al
Tribunale Costituzionale».
Art. 49 § 4
« Il ricorso di amparo deve essere introdotto nel termine di due giorni e il Tribunale Costituzionale
deve pronunciarsi sul ricorso nei tre giorni successivi».
3. La legge organica 6/1985 del 1° luglio 1985 sul potere giudiziario (LOPJ), come
modificata dalla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici
(LOPP)
Art. 61
« 1. Una camera composta dal presidente del Tribunale supremo, dai presidenti delle diverse
camere e dal magistrato più anziano e più giovane di ciascuna camera sarà competente per:
1o esaminare i ricorsi in revisione (...) ;
2o trattare le procedure incidentali volte alla ricusazione (...) ;
3o esaminare le domande di responsabilità civile dirette contro i presidenti di camera (...)
4o l’istruzione e il giudizio sulle controversie contro i presidenti di camera (...) ;
5o esaminare le allegazioni di errore giudiziario dirette contro le camere del Tribunale supremo ;
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6o trattare le procedure volte alla dichiarazione di illegalità e allo scioglimento dei partiti politici,
conformemente alla legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici.
(...) ».
4. La legge organica 6/2002 del 27 giugno 2002 sui partiti politici (LOPP)
Art. 12
« 1. Lo scioglimento per via giudiziaria di un partito politico produrrà gli effetti previsti dalle leggi
e, in particolare, gli effetti seguenti:
a. dopo la notifica del giudizio che ha deciso lo scioglimento, il partito politico disciolto dovrà
cessare immediatamente ogni attività. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà impegnare la
responsabilità conformemente alle previsioni del codice penale.
b. gli atti fraudolenti o commessi con l’abuso di personalità giuridica non impediranno
l’applicazione di questa legge. La creazione di un nuovo partito politico sulla base di un altro già
iscritto nel Registro che persegue o continua l’attività di un partito dichiarato illegale o disciolto sarà
presunta fraudolenta e di conseguenza vietata.
(...) ».
5. La Risoluzione 1308 (2002) dell’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa recante «Restrizioni riguardanti i partiti politici negli Stati membri
del Consiglio d’Europa» (estratto)
« (...) Al fine di evitare ogni misura arbitraria, la decisione di divieto o scioglimento di un partito
politico deve essere adottata solo come extrema ratio, in conformità con l’ordinamento
costituzionale del paese e secondo procedure che offrono le garanzie di un processo equo. La
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo rappresenta una garanzia contro ogni scioglimento
abusivo di un partito politico».
6. Le linee direttrici sul divieto e lo scioglimento dei partiti politici e le misure
analoghe (Commissione di Venezia, riunione plenaria del 10-11 dicembre 1999,
estratto)
Il divieto o lo scioglimento forzato di partiti politici si giustificano solo nel caso in cui i partiti
predichino l’uso della violenza o la utilizzino come mezzo politico per sovvertire l’ordinamento
costituzionale democratico, abolendo in questo modo i diritti e le libertà protette dalla Costituzione.
Un partito politico, come tale, non può essere ritenuto responsabile della condotta dei suoi membri
che non sia stata autorizzata dal partito nel quadro politico/pubblico e delle attività del partito.
Il divieto o lo scioglimento dei partiti politici come misura particolare di portata considerevole
devono essere utilizzate con estrema cautela. Prima di domandare al giudice competente di vietare o
di disciogliere un partito, i governi o gli altri organi dello Stato devono stabilire – considerando la
situazione del paese interessato – se il partito rappresenti davvero un pericolo per l’ordinamento
politico libero e democratico o per i diritti degli individui, e se altre misure meno radicali possono
prevenire detto pericolo».
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7. Codice di buona condotta in materia elettorale (Commissione di Venezia, 18-19
ottobre 2002)
II. Le condizioni di attuazione dei principi
« 3. 3 L’esistenza di un sistema di ricorso efficace
a) L’istanza cui fare ricorso in materia elettorale deve essere o una commissione elettorale, o un
tribunale. Un ricorso dinanzi al Parlamento può essere previsto in prima istanza per quanto
riguarda le elezioni del Parlamento. In ogni caso, deve essere possibile un ricorso dinanzi ad un
tribunale in ultima istanza.
b) La procedura deve essere semplice e priva di formalismi, in particolare per quanto riguarda
l’ammissibilità dei ricorsi.
c) Le disposizioni in materia di ricorsi, e soprattutto di competenze e di responsabilità delle
diverse istanze, devono essere chiaramente regolate dalla legge, per evitare qualsiasi conflitto di
competenza positivo o negativo. Né i ricorrenti, né le autorità devono poter scegliere l’istanza
cui far ricorso.
d) L’istanza cui fare ricorso deve essere competente soprattutto per quanto riguarda il diritto di
voto – ivi comprese le liste elettorali – e l’eleggibilità, la validità delle candidature, il rispetto
delle regole della campagna elettorale ed il risultato dello scrutinio.
e) L’istanza cui fare ricorso deve poter annullare lo scrutinio in caso di irregolarità idonea ad
influenzare il risultato. (...)
f) Ogni candidato e ogni elettore della circoscrizione sono legittimati a proporre ricorso (...)
g) I termini per il ricorso ed i termini di decisione di esse devono essere brevi (da tre a cinque
giorni in prima istanza).
h) Il diritto dei ricorrenti al contraddittorio deve essere tutelato.
i) Quando è previsto che le commissioni elettorali superiori siano istanze di ricorso, esse devono
poter rettificare o annullare d’ufficio le decisioni delle commissioni inferiori».
8. Procedure di annullamento delle candidature elettorali negli Stati membri del
Consiglio d’Europa
L’analisi generale del contenzioso preelettorale in Europa consente di rilevare una
notevole diversità nei sistemi giuridici nazionali. Tuttavia, nella quasi totalità degli Stati
analizzati sono previsti termini assai brevi per contestare le decisioni relative alla
registrazione delle candidature, in ragione della rapidità richiesta dal procedimento
elettorale. Se è vero che tra questi Paesi ve ne sono dieci che seguono le
raccomandazioni della Commissione di Venezia (termine da tre a cinque giorni per
introdurre il ricorso in prima istanza), ve ne sono altri, più vicini al sistema giuridico
spagnolo (Francia, Portogallo, Italia), che prevedono un termine più breve, vale a dire
due giorni. Per quanto concerne il termine per decidere in prima istanza, vi sono nove
Stati che prevedono un termine più lungo di quello fissato in Spagna, mentre altri sette
Stati stabiliscono lo stesso termine di due giorni.
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Le differenze sono più marcate per quanto riguarda la possibilità di appello contro la
decisione di primo grado. La maggioranza degli Stati che hanno previsto un tale ricorso
sono Stati che hanno attribuito la competenza in prima istanza a delle commissioni
elettorali, sottoponendo queste ultime ad un controllo giurisdizionale di ultimo grado.
Ma per quegli Stati in cui la competenza in primo grado è attribuita ad una corte di
giustizia (nella maggior parte dei casi alla Corte suprema in materia d’elezioni
legislative), non è previsto nessun ricorso ulteriore. Il caso spagnolo, insieme a quello
del Portogallo, rappresenta dunque un’eccezione nella misura in cui consente di
investire in ultima istanza il Tribunale costituzionale di un ricorso elettorale. Per quanto
riguarda i termini d’appello, la maggior parte degli Stati esaminati non prevede termini
molto più lunghi ai fini dell’adozione della decisione da parte delle corti supreme.
Soltanto tre paesi, tra cui la Spagna, prevedono un termine per decidere più lungo in
appello che in prima istanza.
DIRITTO
I. SULLA ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DEL PROTOCOLLO N. 1
37. I ricorrenti che hanno introdotto i ricorsi nn. 35613/03 e 35626/03, ciascuno
capolista di un gruppo elettorale ricorrente, lamentano di essere stati privati della
possibilità di presentarsi alle elezioni del Parlamento di Navarra e di rappresentare gli
elettori, ciò che ha determinato una lesione della libera espressione dell’opinione del
popolo sulla scelta del corpo legislativo. Essi invocano l’art. 3 del Protocollo n. 1,
secondo cui:
« Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a
scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla
scelta del corpo legislativo».
a) Tesi delle parti
i. I ricorrenti
38. I ricorrenti ritengono che né il Tribunale supremo né il Tribunale costituzionale
abbiano esaminato il contenuto del programma dei candidati. D’altronde, essi non
hanno potuto fondare le loro decisioni sulle attività del gruppo; infatti, esso è stato
dichiarato illegale cinque giorni dopo la sua dichiarazione di candidatura dalle Juntas
Electorales. Di conseguenza, i ricorrenti ritengono che l’applicazione da parte del
Tribunale supremo e del Tribunale costituzionale dell’art. 44 § 4 della legge organica
sul regime elettorale generale non era prevista dalla legge ai sensi della Convenzione. A
questo proposito, i ricorrenti sono del parere che il ragionamento delle giurisdizioni
interne sia contrario alla giurisprudenza fissata nei casi Ždanoka (Ždanoka c. Lettonia
[GC], n. 58278/00, §§ 123 e 130, CEDU 2006-...) e Podkolzina (Podkolzina c. Lettonia,
n. 46726/99, §§ 35 e 36, 9 aprile 2002) e che la procedura di annullamento delle liste
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dei candidati non avrebbe soddisfatto «le esigenze di equità procedurale e di certezza
legale».
39. Inoltre, i ricorrenti ritengono che i tribunali interni abbiano applicato un criterio
di «presunzione» al momento dell’adozione della misura controversa. Così, la semplice
presenza nelle liste controverse di individui che avevano avuto una relazione con i
disciolti partiti politici Batasuna e Herri Batasuna è stata sufficiente a contaminare
«ideologicamente» l’intera piattaforma, nella misura in cui la loro presenza avrebbe
creato un legame d’identità tra il candidato ed il partito politico disciolto.
40. Alla luce di quanto detto, i ricorrenti ritengono che la misura controversa non
fosse né proporzionata allo scopo perseguito né necessaria in una sociétà democratica, e
che detta misura abbia violato l’essenza stessa del diritto di presentarsi alle elezioni
garantito dall’art. 3 del Protocollo n. 1.
ii. Il Governo
41. Il Governo segnala che le esigenze di prevedibilità e di necessità della misura di
annullamento sono inferiori quando si tratta dell’art. 3 del Protocollo n. 1 rispetto ad
altri articoli della Convenzione. Il Governo ricorda a questo proposito la sentenza
Ždanoka c. Lettonia (citata supra, § 115). Per quanto riguarda la prima di queste
esigenze, il Governo sottolinea che la misura era prevista dall’art. 12 § 1 b) della LOPP
in combinato con l’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale generale. A suo
avviso, la legge è quindi sufficientemente chiara, giacché prefigura l’annullamento
come una misura sussidiaria, riservata alle candidature che hanno dei forti ed accertati
legami con i partiti politici disciolti. Quanto al carattere accessibile e prevedibile della
legge organica sul regime elettorale generale, il Governo ritiene che tale testo indichi
con sufficiente chiarezza le situazioni che possono dar luogo all’annullamento. Inoltre,
le sentenze dei tribunali interni sono uniformi sul punto. In particolare, le candidature
sono vietate soltanto quando le circostanze permettono di concludere fondatamente che
il gruppo in causa continua le attività di un partito politico dichiarato illegale, disciolto o
sospeso con decisione giurisdizionale.
42. Quanto alla necessità della misura, il Governo rinvia alle proprie osservazioni
nel caso Batasuna (ricorso n. 25817/04, § 8). Infatti, lo scioglimento dei partiti politici
sarebbe stato inutile se essi avessero potuto proseguire de facto la loro attività attraverso
dei gruppi elettorali. Inoltre, conformemente alla giurisprudenza stabilita nel caso
Gorzelik e altri c. Polonia ([GC], n. 44158/98, CEDU 2004-I), parimenti invocata nel
caso Batasuna, spetta in primo luogo alle istanze nazionali valutare il «bisogno sociale»
di una misura, fatto salvo il controllo che può effettuare la Corte.
43. Quanto alla questione della valutazione delle prove effettuata dalle giurisdizioni
interne, il Governo sottolinea in primo luogo che la decisione di annullare le candidature
non è stata adottata dal Governo o dall’amministrazione, ma da un organo
giurisdizionale, cioè dal Tribunale supremo. Di conseguenza, i ricorrenti hanno
beneficiato di una procedura in contraddittorio nel corso della quale le prove sono state
minuziosamente esaminate.
44. D’altronde, il Governo segnala che tanto il Tribunale supremo quanto il
Tribunale costituzionale hanno proceduto all’applicazione della misura di annullamento
in ultima istanza. Infatti, essi hanno esaminato i programmi di tutti i gruppi elettorali
ricorrenti e hanno deciso l’annullamento solo per quelli per i quali la misura risultava
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proporzionata allo scopo perseguito. Così, anche se in certi casi potevano esserci dei
sospetti, la constatazione dell’esistenza di un rapporto con i partiti politici disciolti non
è stata sufficiente, da sola, ad eliminarli, poiché i tribunali interni hanno esaminato caso
per caso la natura precisa del rapporto con i partiti politici disciolti.
45. Alla luce degli argomenti richiamati, il Governo ritiene che non vi sia stata
violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1.
b) Valutazione della Corte
i) Giurisprudenza della Corte relativa all’art. 3 del Protocollo n. 1
46. La Corte sottolinea innanzitutto che l’art. 3 del Protocollo n. 1 consacra un
principio fondamentale in un regime politico veramente democratico e riveste dunque
nel sistema della Convenzione un’importanza capitale (Mathieu-Mohin e Clerfayt c.
Belgio, 2 marzo 1987, § 47, serie A n. 113). Infatti, la democrazia rappresenta un
elemento fondamentale dell’«ordine pubblico europeo», ed i diritti garantiti dall’art. 3
del Protocollo n. 1 sono cruciali per lo stabilimento ed il mantenimento delle
fondamenta di una vera democrazia governata dal primato del diritto (vedi, da ultimo ed
ex plurimis, Ždanoka citato supra, §§ 98 e 103).
47. Tuttavia, la Corte ricorda che, sebbene fondamentali, i diritti riconosciuti
dall’art. 3 del Protocollo n. 1 non sono assoluti. L’art. 3 li riconosce senza enunciarli
espressamente e tantomeno definirli, ma esistono dei «limiti impliciti» (Gitonas e altri
c. Grecia, 1o luglio 1997, § 39, Raccolta 1997-IV). Nei rispettivi ordinamenti giuridici,
gli Stati contraenti accompagnano i diritti di voto e di eleggibilità con condizioni cui
l’art. 3 non fa in linea di principio ostacolo. Gli Stati godono in materia di un ampio
margine di valutazione, ma spetta alla Corte decidere in ultima istanza sull’osservanza
delle esigenze del Protocollo n. 1; essa deve assicurarsi che dette condizioni non
riducano i diritti in questione fino al punto di violarne la sostanza stessa e di privarli
della loro effettività, che tali condizioni perseguano un fine legittimo e che i mezzi
utilizzati non si rivelino sproporzionati (Ždanoka citato supra, § 115, e Matthews
c. Regno Unito [GC], n. 24833/94, § 63, CEDU 1999-I), senza perdere di vista la base
legale necessaria per l’attuazione di ogni misura restrittiva dei diritti garantiti da questa
disposizione.
48. La nozione di «limite implicito» deducibile dall’art. 3 del Protocollo n. 1
significa parimenti che la Corte non applica i criteri tradizionali di «necessità» o di
«bisogno sociale imperioso» che sono utilizzati nel quadro degli articoli da 8 a 11 della
Convenzione. Quando deve risolvere delle questioni di conformità di una restrizione
all’art. 3 del Protocollo n. 1, la Corte fa essenzialmente riferimento a due criteri: da un
lato, essa controlla che non vi sia stato arbitrio o difetto di proporzionalità, e d’altro
verifica se la restrizione abbia leso la libera espressione dell’opinione del popolo
(Ždanoka citato supra, § 115). Inoltre, la Corte sottolinea la necessità di valutare ogni
disciplina elettorale alla luce dell’evoluzione politica del paese interessato, ciò che
implica che delle caratteristiche inaccettabili in un sistema possono giustificarsi nel
contesto di un altro sistema (vedi, soprattutto, i casi Mathieu-Mohin e Clerfayt, e
Podkolzina citati supra).
49. Infine, la Corte distingue tra il diritto di voto, sotto il suo profilo «attivo» di
diritto garantito dall’art. 3 del Protocollo n. 1 e il diritto di candidarsi, che ne
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rappresenta il profilo «passivo». Essa ha osservato che il diritto di presentarsi alle
elezioni legislative può essere limitato da esigenze più rigorose rispetto al diritto di
voto. Infatti, mentre il criterio relativo all’aspetto «attivo» dell’art. 3 del Protocollo n. 1
implica normalmente una valutazione più ampia della proporzionalità delle disposizioni
legali che privano una persona o un gruppo di persone del diritto di voto, il cammino
seguito dalla Corte quanto all’aspetto «passivo» di questa disposizione si limita
essenzialmente alla verifica dell’assenza di arbitrio nelle procedure interne che portano
a privare un individuo dell’eleggibilità (Melnitchenko c. Ukraine, 19 ottobre 2004, § 57,
e Ždanoka citato supra, § 115).
ii) Applicazione della giurisprudenza della Corte ai casi di specie
50. La Corte nota che l’ordinamento giuridico spagnolo prevede la misura
contestata. Secondo la Corte, i ricorrenti potevano ragionevolmente attendersi che tale
disposizione fosse applicata al loro caso. Infatti, essa era pubblicata sulla gazzetta
ufficiale ed era in vigore al momento in cui le candidature dei gruppi elettorali ricorrenti
furono annullati, ciò che conferisce alla legge un carattere sufficientemente prevedibile
e accessibile.
51. Quanto agli scopi della misura, la Corte attira in primo luogo l’attenzione sul
fatto che, secondo l’art. 12 § 1 della LOPP in combinato con l’art. 44 § 4 della legge
organica sul regime elettorale generale, la misura è riservata alle candidature che hanno
legami forti e accertati con dei partiti politici disciolti. La legge prende in
considerazione, tra altri elementi, la somiglianza sostanziale delle loro strutture e
organizzazioni rispettive, dei loro membri e dei loro dirigenti o rappresentanti, così
come il sostegno della nuova formazione politica alla violenza o al terrorismo. La Corte
è d’accordo con l’affermazione del Governo secondo cui lo scioglimento dei partiti
politici Batasuna e Herri Batasuna sarebbe stata inutile se essi avessero potuto
proseguire de facto la loro attività attraverso i gruppi elettorali ricorrenti. Quindi, essa
ritiene che la restrizione contestata persegua dei fini compatibili con il principio della
prevalenza del diritto e gli obiettivi generali della Convenzione, vale a dire soprattutto la
protezione dell’ordine democratico.
52. Resta da capire se la restrizione era proporzionata. A questo proposito, la Corte è
dell’avviso che le autorità nazionali disponessero di numerosi elementi che
consentivano di concludere che i gruppi elettorali ricorrenti volessero continuare le
attività dei partiti politici dichiarati illegali preventivamente, come ad esempio i
documenti ritrovati nel domicilio di un presunto membro dell’ETA, redatti
all’attenzione dei gruppi e contenenti istruzioni nei loro confronti per il caso in cui il
partito Batasuna fosse dichiarato illegale (vedi, a contrario, Labita c. Italia, [GC],
n. 26772/95, § 203, CEDU 2000-IV). D’altronde, essa sottolinea che le candidature
furono presentate il 28 aprile 2003 e che la sentenza del Tribunale supremo fu adottata il maggio 2003, lasciando alle autorità il tempo necessario per esaminare il programma
dei gruppi ricorrenti. Ad ogni modo, la Corte constata che il Tribunale supremo si è
basato su elementi supplementari rispetto al programma dei gruppi ricorrenti (paragrafi a 22, supra). La Corte ricorda inoltre che le autorità hanno adottato le decisioni di
annullamento delle candidature individualmente e, dopo un esame in contraddittorio nel
corso del quale i gruppi hanno potuto presentare delle osservazioni, le giurisdizioni
interne hanno inequivocabilmente accertato un legame con i partiti politici dichiarati
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illegali. Infatti, la Corte attira l’attenzione sul fatto che molti gruppi oggetto della stessa
misura che ha colpito
i
ricorrenti adirono il Tribunale costituzionale
contemporaneamente a questi ultimi e che l’alta giurisdizione, come il Tribunale
supremo in precedenza, accolse alcuni dei loro ricorsi d’amparo. Essa ritenne che i
legami con Batasuna e Herri Batasuna non fossero sufficientemente accertati. Secondo
la Corte, questa distinzione dimostra il carattere individualizzato della misura.
53. La Corte è cosciente che i presenti ricorsi differiscono dal caso Ždanoka c.
Lettonia, citato supra, in cui la Grande Camera concluse nel senso della non-violazione
dell’art. 3 del Protocollo n. 1, nella misura in cui il Partito comunista lettone (PCL) di
cui faceva parte la ricorrente, fu ritenuto responsabile di vari episodi violenti che misero
in pericolo l’ordine democratico. Viceversa, i partiti politici di cui i gruppi elettorali
ricorrenti sono considerati come successori nel caso di specie non avevano commesso,
loro stessi, alcun atto violento. Cionondimeno, secondo la Corte, le giurisdizioni interne
spagnole hanno sufficientemente provato che i gruppi ricorrenti intendevano proseguire
le attività di Batasuna e Herri Batasuna, disciolti precedentemente in ragione del loro
sostegno alla violenza e alle attività dell’organizzazione terrorista ETA.
54. Infine, la Corte nota che il contesto politico esistente in Spagna, vale a dire la
presenza di partiti politici indipendentisti negli organi di governo di alcune comunità
autonome
e
in
particolare
nel
Paese
basco,
testimonia
che la misura contestata non rispondeva a una volontà di vietare ogni manifestazione di
idee separatiste. Così, la Corte ritiene che la propria giurisprudenza, secondo cui
l’espressione di punti di vista separatisti non implica di per sé una minaccia all’integrità
territoriale dello Stato e alla sicurezza nazionale, sia stata rispettata (vedi Organisation
macédonienne unie Ilinden et altri c. Bulgaria, n. 59491/00, § 76, 19 gennaio 2006).
55. Di conseguenza, la Corte ritiene che la restrizione in questione sia proporzionata
al legittimo scopo perseguito e che, in assenza di arbitrio, essa non ha violato la libera
espressione dell’opinione del popolo. Non vi è dunque stata violazione dell’art. 3 del
Protocollo n. 1.
II. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 10 DELLA CONVENZIONE
56. Sul terreno dell’art. 10 della Convenzione, tutti i ricorrenti si lamentano
dell’annullamento delle loro candidature alle elezioni del Parlamento di Navarra, e alle
elezioni municipali e regionali nel Paese basco e nella Navarra. Essi contestano la
prevedibilità dell’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale generale e
denunciano l’assenza di un fine legittimo e della necessità dell’ingerenza in una società
democratica. I ricorrenti ritengono che i termini della legge siano molto vaghi,
indeterminati e ambigui, e che queste lacune non possano essere rimediate nel caso di
specie dalla giurisprudenza interna, essendo questa disposizione in vigore soltanto a
partire dal 29 giugno 2002. D’altronde, essi si lamentano dell’applicazione retroattiva
dell’art. 44 § 4 della legge organica sul regime elettorale generale, nella misura in cui i
fatti di cui sono accusati i membri dei gruppi elettorali ricorrenti non costituivano
infrazione penale e non erano contrari alla legislazione applicabile.
57. I ricorrenti ritengono che l’obiettivo dell’ingerenza, così come quello della
LOPP, era di vietare ogni espressione politica dell’indipendentismo basco, e che la
misura di cui sono stati oggetto non era proporzionata allo scopo perseguito.
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58. Ai sensi dell’art. 10 della Convenzione:
«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte
delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente art. non impedisce agli Stati di
sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o
televisive.
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle
formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure
necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla
pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o
della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di
informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario».
1. Sull’applicabilità dell’art. 10
a) Tesi delle parti
i. I ricorrenti
59. Tutti i ricorrenti sono dell’avviso che, conformemente alla giurisprudenza della
Corte, il diritto a delle elezioni libere a livello locale è protetto come diritto alla libertà
di espressione (Rekvényi c. Ungheria [GC], n. 25390/94, § 26, CEDU 1999-III, e
Ahmed e altri c. Regno Unito, 2 settembre 1998, § 41, Raccolta delle sentenze e
decisioni 1998-VI). A questo proposito, essi ritengono che il divieto fatto ad una lista
elettorale di presentarsi alle elezioni rappresenta una misura restrittiva analoga al
divieto di attività o allo scioglimento d’un partito politico. Infatti, a parte l’impossibilità
per i candidati di partecipare al dibattito elettorale, questa misura costituisce un ostacolo
alla libera scelta da parte degli elettori dei loro rappresentanti nelle istituzioni. I
ricorrenti all’origine dei ricorsi nn.35579/03 e 35634/03 aggiungono da parte loro che
l’art. 3 del Protocollo n. 1 non è a loro applicabile.
ii. Il Governo
60. Il Governo sottolinea che, nella misura in cui nel caso di specie questa libertà si
colloca in un contesto elettorale, essa deve essere analizzata come una forma specifica
del diritto di partecipare agli affari pubblici, riconosciuto dall’art. 3 del Protocollo n. 1.
Il Governo ricorda il ragionamento seguito dalla Corte a questo proposito nel caso
Ždanoka, citato supra. Quindi, le questioni sollevate non riguardano la libertà
d’espressione, al di là della loro intrinseca connessione con l’ambito materiale dell’art. 3
del Protocollo n. 1.
b) Valutazione della Corte
61. La Corte segnala innanzitutto che si tratta di sapere se l’art. 10 è applicabile
quando, come nel caso di specie, l’art. 3 del Protocollo n. 1 non si applica. Infatti, né i
comuni né le province in causa partecipano all’«esercizio del potere legislativo» e
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pertanto [esse] non fanno parte del «corpo legislativo» ai sensi dell’art. 3 del Protocollo
n. 1 » (vedi Salleras Llinares c. Spagna (dec.), n. 52226/99, CEDU 2000-XI).
62. A questo proposito, la Corte deve segnalare che a più riprese essa ha ricordato
l’importanza cruciale della libertà d’espressione, che costituisce una delle condizioni
preliminari per il funzionamento della democrazia (Özgür Gündem c. Turchia, n.
23144/93, § 43, CEDU 2000-III). Questa affermazione della funzione sociale della
libertà d’espressione costituisce la filosofia di base della giurisprudenza della Corte
relativa all’art. 10. Ne deriva, da un lato, che la libertà d’espressione non è solamente
una garanzia contro le ingerenze dello Stato (un diritto soggettivo), ma anche un
principio fondamentale oggettivo per la vita della democrazia ; d’altro lato, che la
libertà d’espressione non è un fine in sé, ma un mezzo per costruire una società
democratica pluralista.
63. Nel caso di specie, la Corte ritiene che questo diritto deve essere interpretato
come inglobante parimenti quello a comunicare delle informazioni e delle idee a terzi in
un contesto politico. Così, anche se il diritto alla libertà d’espressione è legato, in
concreto, a una procedura elettorale, ciò non basta ad escludere la sua applicazione ai
casi in questione (vedi, mutatis mutandis, Rekvényi citato supra, § 26).
64. Alla luce di quanto precede, la Corte conclude nel senso dell’applicabilità
dell’art. 10.
2. Sull’osservanza dell’art. 10
a) Tesi delle parti
i. I ricorrenti
65. In primo luogo, i ricorrenti segnalano che la legge in vigore, vale a dire l’art. § 4 della legge organica sul regime elettorale generale, è eccessivamente ampia e
ambigua quanto ai criteri da essa stabiliti e si lamentano della sua applicazione
retroattiva. Tale mancanza di certezza e prevedibilità nella redazione del testo lascia
tanto al Tribunale supremo quanto al Tribunale costituzionale un margine
d’interpretazione troppo vasto. Infatti, i criteri di scioglimento previsti sono puramente
indicativi, potendosi di conseguenza le giurisdizioni incaricate di esaminare il caso
basarsi su «ogni altra circostanza rilevante». I ricorrenti segnalano parimenti che, sin
dalla sua rubrica, questo articolo intende stabilire la continuità tra due entità che hanno
una natura giuridica differente e che costituiscono degli strumenti destinati all’esercizio
dei diritti fondamentali differenti: da una parte, un partito politico che ha vocazione a
durare nel tempo e a proteggere il diritto di associazione e, d’altra parte, una piattaforma
elettorale che prevede il diritto alla partecipazione politica e la cui personalità giuridica
deriva dalla sua presentazione davanti all’amministrazione elettorale, scomparendo la
sua ragion d’essere dopo lo svolgimento delle elezioni per le quali essa è stata creata.
Quindi, nella misura in cui la vocazione di questa piattaforma è limitata nel tempo, è
ontologicamente impossibile considerarla come la continuazione di un partito politico
disciolto. Inoltre, i ricorrenti segnalano che il criterio utilizzato dal Tribunale
costituzionale per fondare la similitudine tra le due entità è quantitativo (vale a dire il
numero dei candidati che figuravano precedentemente sulle liste dei partiti politici
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dichiarati illegali) e che esso non è previsto, in modo diretto o indiretto, dall’art. 44 § 4.
Poiché la mancanza di prevedibilità di questa disposizione non è stata colmata dalla
giurisprudenza nazionale, l’ingerenza non può nel caso di specie essere considerata
come prevista dalla legge.
66. Quanto al problema di sapere se l’annullamento mirava alla realizzazione di un
fine legittimo, essi ritengono che, dietro il pretesto della protezione dell’ordine pubblico
e della lotta contro il terrorismo enunciato nella legge organica sul regime elettorale
generale, la misura mirava all’eliminazione dal dibattito politico del ricorrente
indipendentista di sinistra del Paese basco spagnolo. Ciò sarebbe in contrasto con il
principio di garanzia di una società democratica e potrebbe essere assimilato a un
regime di apartheid che tocca una grande parte della società basca. Infatti, tutti gli
orientamenti politici devono poter partecipare liberamente alle elezioni. Un secondo
elemento che, secondo i ricorrenti, deve essere tenuto in considerazione per provare
l’assenza di un fine legittimo è la natura collettiva della misura contestata: è stato
ritenuto che la sola presenza nel gruppo di un candidato che era stato membro di uno dei
partiti politici dichiarati illegali «contaminava» l’intera lista, senza un attento esame del
comportamento individuale di ogni candidato.
67. Quanto alla necessità della misura in una società democratica, i ricorrenti
ammettono, come riconosciuto nella giurisprudenza della Corte (Mathieu-Mohin e
Clerfayt citato supra, § 52, e Matthews citato supra, § 63), che il diritto di partecipare a
delle elezioni libere non è assoluto. Tuttavia, essi ritengono che nel caso di specie, la
misura contestata contraddica in modo arbitrario e sproporzionato la libertà
d’espressione e d’opinione. Infatti, per i ricorrenti all’origine dei ricorsi nn. 35579/03 e
35613/03, tale misura è fondata unicamente sulle loro attività anteriori in un partito
politico quando esso era ancora legale. Inoltre, la misura ha comportato la loro
ineleggibilità totale, senza che le loro attività individuali siano state esaminate da
un’istanza nazionale, avendo la loro sola presenza determinato l’annullamento dei
gruppi ricorrenti.
ii. Il Governo
68. Il Governo reitera il proprio argomento secondo cui questo motivo deve essere
analizzato come una forma specifica del diritto di partecipare agli affari pubblici,
riconosciuto nell’art. 3 del Protocollo n. 1.
b) Valutazione della Corte
i. Ricorsi nn.35613/03 e 35626/03
69. La Corte constata che il motivo fondato sull’art. 10 si ricollega agli stessi fatti
invocati con riferimento alle doglianze relative all’art. 3 del Protocollo n. 1. A questo
proposito, essa ricorda che quest’ultima disposizione rappresenta una lex specialis per
quanto concerne l’esercizio del diritto di voto (vedi Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC],
n. 74025/01, § 89, CEDU 2005, e Ždanoka citato supra). Questa considerazione è
applicabile a fortiori al diritto soggettivo di candidarsi. Di conseguenza, la Corte rinvia
alle conclusioni presentate di seguito con riferimento all’art. 3 del Protocollo n. 1 e
dichiara che non si pone nessuna questione distinta dal punto di vista dell’art. 10.
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ii. Ricorsi nn.35579/03 e 35634/03
70. Nella misura in cui l’art. 10 è la sola disposizione invocata, la Corte ricorda che
essa ha concluso supra nel senso della non-violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1, in
ragione del fatto che la misura di annullamento di cui furono oggetto i gruppi ricorrenti
era proporzionata al fine legittimo perseguito e non aveva leso la libera espressione
dell’opinione del popolo (vedi supra § 50).
71. Tenendo conto dello stretto legame tra il diritto alla libertà di espressione e i
criteri elaborati dalla sua giurisprudenza con riferimento all’art. 3 del Protocollo n. 1
(paragrafi da 47 a 50 supra), la Corte è dell’avviso che, per quanto riguarda l’art. 10, lo
Stato dispone di un margine di valutazione comparabile a quello accordato nell’ambito
dell’art. 3 del Protocollo n. 1. Alla luce delle considerazioni che l’hanno condotta
all’accertamento della non-violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1, la Corte ritiene che
le autorità spagnole non sono andate oltre il margine di valutazione di cui disponevano
ai sensi dell’art. 10.
72. Per quanto riguarda il motivo relativo all’applicazione retroattiva dell’art. 44 § 4
della legge organica sul regime elettorale generale, la Corte ricorda che l’art. 7 § 1 della
Convenzione garantisce la non-retroattività solamente nei procedimenti penali, e quindi
non nel caso di specie. Ad ogni modo, la Corte constata che gli atti presi in
considerazione dal Tribunale supremo per concludere nel senso dell’annullamento dei
gruppi elettorali ricorrenti recano una data successiva all’entrata in vigore della LOPP.
Del resto, essa sottolinea che nessuna disposizione della Convenzione esclude la
possibilità di basarsi su dei fatti anteriori à l’adozione della legge.
73. Di conseguenza, la Corte conclude nel senso della non-violazione dell’art. 10
della Convenzione.
III. SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DELL’ART. 13 DELLA CONVENZIONE
74. Tutti i ricorrenti si lamentano del fatto che la procedura contenzioso-elettorale
davanti alla camera speciale del Tribunale supremo, disciplinata dalla legge organica sul
regime elettorale generale come modificata dalla LOPP, non potrebbe essere
considerata un ricorso effettivo visto soprattutto i termini brevi che essi hanno avuto a
disposizione. L’art. 13 della Convenzione prevede che:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella […] Convenzione siano stati violati, ha
diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un’istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata
commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali».
1. Tesi delle parti
i. I ricorrenti
75. I ricorrenti ritengono che nella misura in cui l’ingerenza in questione ha
riguardato l’esercizio dei diritti più fondamentali in una società democratica, vale a dire,
la libertà d’espressione e il diritto a delle elezioni libere, i ricorsi a loro disposizione
dovevano essere effettivi ai sensi dell’art. 13 della Convenzione.
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ii. Il Governo
76. Dal canto suo, il Governo considera che la rapidità con cui essa si svolge si
giustifica in ragione della necessità di garantire il buon andamento delle elezioni. Nel
caso di specie, ciò non ha affatto costituito un ostacolo al rispetto del principio del
contraddittorio. Infatti, conformemente all’art. 61 della LOPJ, i ricorrenti hanno potuto
presentare gli argomenti che hanno ritenuto pertinenti. Ad ogni modo, il Governo
sottolinea che i ricorrenti non precisano nei loro ricorsi quali sono gli argomenti che non
hanno potuto sollevare né quali prove non hanno potuto presentare.
2. Valutazione della Corte
77. La Corte nota che i termini di cui i gruppi ricorrenti disponevano per formulare i
loro ricorsi, cioè, due giorni tanto per contestare il rigetto della registrazione delle loro
candidature davanti al Tribunale supremo quanto per formulare l’amparo davanti al
Tribunale costituzionale, sono stati brevi.
78. A questo proposito, la Corte ricorda che gli standards fissati dalla Commissione
di Venezia nel «codice di buona condotta in materia elettorale», considerano auspicabile
un termine da tre a cinque giorni in prima istanza (vedi la parte «Diritto interno e
internazionale rilavante», supra).
79. Tuttavia, la Corte deve constatare l’assenza di unanimità tra gli Stati membri del
Consiglio d’Europa. Così, se è vero che tra questi Stati ve ne sono alcuni che seguono le
raccomandazioni della Commissione di Venezia (cfr. Albania, Germania, Armenia o
Lettonia), ve ne sono altri, più vicini al sistema giuridico spagnolo (cfr. Francia,
Portogallo, Italia o Bosnia-Erzegovina), che accordano un termine più breve, vale a dire
due giorni, per contestare in prima istanza l’annullamento di candidature elettorali. Di
conseguenza, il termine previsto in Spagna non costituisce un esempio isolato o una
soluzione manifestamente irragionevole rispetto alla maggioranza degli altri Stati
europei. D’altronde, in appello, il caso spagnolo, con quello del Portogallo, costituisce
un’eccezione nella misura in cui permette di adire in ultima istanza il Tribunale
costituzionale con un ricorso di amparo elettorale (vedi la parte «Diritto interno e
internazionale rilevante», supra).
80. Ad ogni modo, la Corte segnala che il suo ruolo non consiste nell’analizzare la
legislazione in quanto tale per affermare se un termine di due giorni sia troppo breve in
abstracto, ma nell’esaminarne gli effetti alla luce delle circostanze particolari di
ciascuna fattispecie. Nel caso in esame, la Corte constata che i ricorrenti non hanno
dimostrato che questi termini abbiano impedito ai rappresentanti dei gruppi ricorrenti di
formulare i propri ricorsi dinanzi al Tribunale supremo o al Tribunale costituzionale e di
presentare delle osservazioni e difendere i propri interessi in modo adeguato.
81. Di conseguenza, non vi è stata violazione dell’art. 13 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 3 del Protocollo n. 1 per quanto
riguarda i ricorsi n. 35613/03 e n. 35626/03, e che nessuna autonoma questione si
pone dal punto di vista dell’art. 10 della Convenzione;
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2. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 10 della Convenzione per quanto
riguarda i ricorsi n. 35579/03 e n. 35634/03;
3. Ritiene che non vi sia stata violazione dell’art. 13 della Convenzione.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 30 giugno 2009, in applicazione
dell’art. 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Claudia Westerdiek
Cancelliere
Peer Lorenzen
Presidente
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