35720/04;42832/06
WyrokETPCz2009-09-29ECLI:CE:ECHR:2009:0929JUD003572004
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy brak wykonania prawomocnego orzeczenia sądu krajowego dotyczącego odszkodowania za skonfiskowaną nieruchomość narusza prawo do rzetelnego procesu (art. 6 ust. 1), prawo do poszanowania mienia (art. 1 Protokołu nr 1) oraz prawo do skutecznego środka odwoławczego (art. 13 Konwencji)?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że prawo dostępu do sądu, gwarantowane przez art. 6 ust. 1 Konwencji, byłoby iluzoryczne, gdyby system prawny państwa pozwalał na niewykonanie ostatecznej i wiążącej decyzji sądowej. Wykonanie wyroku jest integralną częścią 'procesu' w rozumieniu art. 6. Ponadto, prawomocny wyrok przyznający odszkodowanie stanowi 'mienie' w rozumieniu art. 1 Protokołu nr 1, a jego niewykonanie przez władze stanowi ingerencję w prawo do poszanowania mienia. Brak funduszy nie może usprawiedliwiać niewykonania prawomocnego i wiążącego orzeczenia. Wreszcie, brak skutecznego środka odwoławczego w celu uzyskania wykonania takiego orzeczenia narusza art. 13 Konwencji.Stan faktyczny
W 1950 roku władze Albanii skonfiskowały bez odszkodowania działkę o powierzchni 1637 mkw. należącą do przodka skarżących. Po długotrwałym postępowaniu krajowym, Sąd Najwyższy Albanii w 2004 roku prawomocnie uznał prawo skarżących do odszkodowania za tę nieruchomość. Pomimo tego orzeczenia, władze albańskie przez ponad pięć lat nie podjęły działań w celu jego wykonania, nie oferując skarżącym należnego odszkodowania. Część spornej nieruchomości była zajmowana przez Ambasadę Włoch.Rozstrzygnięcie
Trybunał jednogłośnie:
1. Postanawia połączyć skargi.
2. Uznaje za niedopuszczalne skargi skarżących dotyczące odmowy dostępu do sądu i braku uzasadnienia w decyzji Sądu Konstytucyjnego z 13 stycznia 2005 r. na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji.
3. Uznaje za niedopuszczalne ratione personae skargi skarżących na podstawie art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji, w zakresie, w jakim zostały skierowane przeciwko Włochom.
4. Oddala wstępny zarzut Rządu dotyczący niewyczerpania krajowych środków odwoławczych i uznaje pozostałe skargi za dopuszczalne.
5. Stwierdza naruszenie art. 6 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do niewykonania decyzji Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2004 r.
6. Stwierdza naruszenie art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji.
7. Uznaje, że nie ma potrzeby odrębnego rozpatrywania skargi dotyczącej długości postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 Konwencji.
8. Stwierdza naruszenie art. 13 w związku z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji i w konsekwencji oddala wstępny zarzut Rządu.
9. Postanawia, że kwestia zastosowania art. 41 nie jest jeszcze gotowa do rozstrzygnięcia, w związku z czym:
(a) zastrzega sobie rozstrzygnięcie tej kwestii w całości;
(b) wzywa Rząd i skarżących do przedłożenia, w terminie trzech miesięcy od daty, w której decyzja stanie się ostateczna zgodnie z art. 44 ust. 2 Konwencji, ich pisemnych uwag w tej kwestii, a w szczególności do poinformowania Trybunału o wszelkich osiągniętych między nimi porozumieniach;
(c) zastrzega sobie dalsze postępowanie i deleguje Prezydenta Izby, w razie potrzeby, do ustalenia daty.Pełny tekst orzeczenia
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
VRIONI e altri c. ALBANIA ed ITALIA
(Ricorsi nn. 35720/04 e 42832/06)
SENTENZA
(merito)
STRASBURGO
(29 Settembre 2009)
DEFINITIVA
29/12/2009
Questa sentenza può subire dei ritocchi di forma.
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani
Vrioni e Altri c. Albania e Italia
Nel caso Vrioni e Altri c. Albania e Italia,
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera
composta da :
Nicolas Bratza, Presidente,
Lech Garlicki,
Giovanni Bonello,
Ljiljana Mijović,
David Thór Björgvinsson,
Mihai poalelungi, giudici,
and Lawrence Early, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’ 8 settembre 2009,
Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDURA
1. Il caso trae origine da due ricorsi diretti contro le Repubblica d’Albania e
d’Italia così depositati presso la Corte in virtù dell’art. 34 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione
»): ricorso n. 35720/04, Vrioni, l’8 aprile 1999; ricorso n. 42832706, Vrioni e Altri, il agosto 2006.
2. I ricorrenti sono stati rappresentati da L. Sula ed E. Qirajako, avvocati del foro di
Tirana. Il Governo albanese (« il Governo ») è stato rappresentato dal suo agente, S.
Meneri.
3. I ricorrenti hanno lamentato violazioni dell’articolo 6 § 1 della Convenzione,
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e dell’articolo 13 in combinato
disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
4. Il 9 febbraio 2006 e l’8 gennaio 2007 il Presidente della Quarta Sezione della
Corte ha deciso di comunicare al Governo dell’Albania rispettivamente il ricorso n.
35720/04 ed il ricorso n. 42832/06. Ai sensi dell’articolo 29 § 3 della Convenzione, é
stato deciso di esaminare congiuntamente la ricevibilità ed il merito dei ricorsi.
5. I ricorrenti ed il Governo hanno trasmesso le loro ulteriori osservazioni scritte
(articolo 59 § 1 del regolamento).
FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
6. Shahin Vrioni, ricorrente nel ricorso n. 35720/04, è un cittadino albanese nato
nel 1925 che vive in Albania. Gherardo La Francesca, Dario La Francesca e Oliver
Vrioni, ricorrenti nel ricorso n. 42832/06, sono cittadini albanesi ed italiani nati
rispettivamente nel 1946, nel 1950 e nel 1974 che vivono in Italia. Shahin Vrioni ha
rappresentato sé stesso e gli altri ricorrenti nei procedimenti di fronte le corti nazionali.
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A. Antefatto del caso
7. Nel 1950 le autorità albanesi hanno confiscato senza indennizzo un
appezzamento di terreno di 1.637 mq. appartenente ad un avo dei ricorrenti.
8. L’1 luglio 1991 l’Ambasciata italiana in Albania ha acquistato due edifici a
Tirana confinanti con la proprietà confiscata al nonno dei ricorrenti. L’operazione è
stata conclusa con un accordo inter-statale perfezionatosi con lo scambio tra i due
governi di una note verbale. La note verbale non prevedeva nulla circa il trasferimento
della proprietà degli appezzamenti di terra circostanti o adiacenti. I relativi titoli di
proprietà non venivano trascritti presso il registro catastale di Tirana (Tirana Property
Register).
9. In un secondo momento il governo albanese ha utilizzato il prezzo
dell’operazione per acquistare i locali dell’Ambasciata albanese a Roma.
10. Ai sensi dell’ Atto per la Restituzione ed il Risarcimento della Proprietà -
Property Restitutioin and Compensation Act - («il Property Act»), i ricorrenti hanno
depositato due ricorsi, rispettivamente nel 1996 e nel 1999, presso la Commissione per
la Restituzione ed il Risarcimento della Proprietà - Tirana Property Restitution and
Compensation Commission - (Komisoni i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave - « la
Commissione»), rivendicando il titolo di proprietà del loro defunto nonno.
11. L’8 marzo 1996 ed il 14 dicembre 1992 la Commissione riconosceva ai
ricorrenti la titolarità dei due appezzamenti di terreno, rispettivamente di 1.100 mq. e mq. La Commissione non ha ritenuto possibile assegnare interamente ai due
ricorrenti l’originale appezzamento. Decideva di rendere ai ricorrenti un appezzamento
di terreno libero (një truall i lirë)di 1.456 mq., situato all’interno delle terre occupate
dell’Ambasciata italiana, e disponeva che le autorità versassero un indennizzo
corrispondente ad un appezzamento di terra di 181 mq. Inoltre, ordinava l’inscrizione
del titolo di proprietà dei ricorrenti presso il registro catastale di Tirana (Tirana
Property Register).
12. I ricorrenti hanno ottenuto altresì il rilascio di due certificati di iscrizione da
parte del Registry Office: iscrizione n. 4373, con data 1 giugno 1996, e iscrizione n. 420,
con data 28 dicembre 1999.
13. In una non meglio specificata data del 1996, dal momento che secondo la note
verbale del 1991 l’Ambasciata italiana diveniva proprietaria di uno solo degli edifici ma
non dell’appezzamento di terra occupato, i ricorrenti richiedevano la restituzione della
loro proprietà che era stata occupata senza alcun titolo.
14. Il 27 novembre 1996 il Ministero albanese degli Affari Esteri, tenuto conto dei
ricorsi instaurati dai ricorrenti per la rivendicazione della proprietà dell’appezzamento
di terreno adiacente agli edifici dell’ambasciata, ha proposto all’ambasciata italiana una
mediazione al fine di raggiungere un accordo privato con i ricorrenti.
15. Il 16 agosto 1997 l’ambasciata italiana in Albania, in replica alla richiesta dei
ricorrenti per il recupero della proprietà, li informava che i loro ricorsi per la
rivendicazione dell’appezzamento di terreno situato all’interno dei propri possedimenti,
dovevano definirsi di fronte le autorità albanesi.
16. L’1 ottobre 2007, in seguito ad una richiesta presentata dai ricorrenti, il
Ministero italiano per gli Affari Esteri li informava che, in forza dello scambio della
note verbale occorso nel 1991, l’ambasciata italiana in Albania era diventata
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proprietaria a tutti gli effetti sia degli edifici che del terreno adiacente. Peraltro, esso
indicava quelle albanesi come le autorità competenti a conoscere qualunque doglianza
di natura risarcitoria che i ricorrenti avessero inoltrato.
B. Procedimenti giudiziari per il recupero della proprietà ed il
risarcimento
17. Il 2 maggio 1997, a seguito di un’azione civile intrapresa dai ricorrenti contro il
Ministero degli Affari Esteri, la Corte Distrettuale di Tirana (« la Corte Distrettuale») ha
constatato che l’ambasciata italiana occupava la proprietà dei ricorrenti senza titolo e ha
ordinato al Ministero degli Affari Esteri di agevolarli nel recupero della loro proprietà,
non essendo legittimati ad agire nei confronti di una missione diplomatica, ed altresì di
corrispondere loro un risarcimento pari a 21.607,50 dollari statunitensi.
18. Il 27 gennaio 1998 la Corte d’Appello di Tirana (« la Corte d’Appello») ha
annullato la pronuncia della Corte Distrettuale e ha rimesso il caso ad un diverso
collegio della Corte Distrettuale per un nuovo esame. Secondo la Corte d’Appello, il
Ministero degli Affari Esteri, che rappresentava lo Stato albanese nell’accordo relativo
al trasferimento della proprietà in capo all’Ambasciata italiana, non poteva essere parte
convenuta nei procedimenti, dal momento che l’organo competente a rappresentare gli
interessi dello Stato nei processi interni era il Ministero della Finanza. I ricorrenti hanno
impugnato la sentenza della Corte d’Appello di fronte l’allora Corte di Cassazione.
19. Il 17 giugno 1998 la Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte
d’Appello e ha rimesso il caso di fronte quest’ultima per un nuovo esame.
20. Il 20 gennaio 1999 la Corte d’Appello, riesaminando il caso, ha constatato come
il Ministero degli Affari Esteri non poteva, in questa circostanza, essere ritenuto
responsabile e ha designato l’Ambasciata italiana, che stava occupando la proprietà dei
ricorrenti senza titolo, come l’istituzione responsabile per quanto riguardasse la
proprietà. Essa ha annullato la pronuncia della Corte Distrettuale del 2 maggio 1997 e
ha rimesso il caso di fronte quest’ultima per un nuovo esame.
21. Il 20 giugno 2000 la Corte Distrettuale ha respinto i motivi d’appello avanzati
dai ricorrenti, ritenendo che le decisioni della Commissione del 18 marzo 1996 e del 14
dicembre 1999 fossero illegittime, poiché in violazione del titolo 4 del Property Act.
22. La Corte Distrettuale ha ritenuto che il conteso appezzamento di terreno dei
ricorrenti, sebbene non vi fosse presente alcun edificio, costituiva parte integrante dei
possedimenti dell’Ambasciata italiana. Conseguentemente, la Corte Distrettuale ha
dichiarato nulle le decisioni della Commissione e ha sostenuto che i ricorrenti avessero
diritto a ricevere un risarcimento per le proprietà originali secondo una delle modalità
previste dal paragrafo 16 del Property Act.
23. Il 31 ottobre 2001 la Corte d’Appello ha annullato la pronuncia della Corte
Distrettuale e ha rimesso il caso di fronte un diverso collegio della Corte d’Appello, in
ossequio all’articolo 467/a del codice di procedura civile, poiché aveva riscontrato delle
irregolarità nei procedimenti di fronte le corti inferiori.
24. Il 29 ottobre 2002 la Corte d’Appello, dopo aver debitamente notificato la data
delle udienze alle controparti e segnatamente il Ministero degli Affari Esteri, la
Commissione di Tirana, il Ministero della Finanza e l’Ambasciata italiana in Albania,
ha dichiarato nulle le decisioni della Commissione del 18 marzo 1996 e 14 dicembre
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1999. Essa ha sostenuto che i ricorrenti avessero diritto a ricevere, secondo una delle
forme previste dalla legge, un risarcimento corrispondente ad un appezzamento di
terreno di 1.456 mq in lieu della proprietà originale. Conseguentemente, i ricorrenti
avrebbero ricevuto, ai sensi del Property Act, un risarcimento corrispondente
complessivamente a 1.637 mq. di terreno. Peraltro, la Corte d’Appello ha ritenuto che,
essendo la proprietà parte integrante dei possedimenti dell’Ambasciata italiana, non
poteva essere considerata un appezzamento di terreno libero ai sensi del paragrafo 4 del
Property Act (paragrafo 31 infra).
25. Il 15 giugno 2004, in seguito all’impugnazione presentata dai ricorrenti, la Corte
Suprema, che ha sostituito la Corte di Cassazione dopo l’entrata in vigore della
Costituzione albanese il 28 novembre 1998, ha confermato le motivazioni addotte dalla
Corte d’Appello nella sentenza del 29 ottobre 2002.
26. In un’imprecisata data del 2004, i ricorrenti hanno depositato un ricorso presso
la Corte Costituzionale ai sensi del’articolo 131 (f) della Costituzione, sostenendo che
sia la sentenza della Corte d’Appello del 29 ottobre 2002 che quella della Corte
Suprema del 15 giugno 2004 fossero costituzionalmente illegittime.
27. Il 13 gennaio 2005 il ricorso è stato giudicato inammissibile da una collegio
composto da tre giudici. Esso ha ritenuto che l’eccezione di costituzionalità sollevata
dai ricorrenti riguardasse l’esame probatorio che, rientrando nella competenza delle
corti inferiori, esulasse dalla propria competenza.
II. LA NORMATIVA INTERNA ED INTERNAZIONALE RILEVANTE
A. Diritto internazionale applicabile
28. Le norme internazionali rilevanti sono state richiamate in Treska c. Albania ed
Italia (dec.), n. 26937/04, CEDU 2006-… (estratti) e Manoilescu e Dobrescu c.
Romania e Russia (dec.), n. 60861/00, §§ 38 – 39, CEDU 2005-VI.
B. Diritto interno applicabile
1. La Costituzione
29. Le norme rilevanti della Costituzione albanese sono così formulati:
Articolo 41
“1. È garantito il diritto alla proprietà privata.
2. La proprietà si acquista con donazione, eredità, compravendita e in qualsiasi altro modo previsto
dal codice civile.
3.La legge può prevedere espropriazioni o limitazioni del diritto di proprietà soltanto per pubblica
utilità.
4.Le espropriazioni o le limitazioni del diritto di proprietà assimilabili all'espropriazione sono
concesse solo previa adeguata indennità.
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5.Per le controversie concernenti la misura dell'indennità si può far ricorso al tribunale”.
Articolo 42§ 2
“Ognuno, per difendere i diritti, le libertà e i suoi interessi costituzionali e legali, o nei casi di accuse
mosse contro di lui, ha diritto ad un giudizio giusto e pubblico entro un termine ragionevole da parte di un
tribunale indipendente e neutro previsto dalla legge.”
Articolo 142 § 3
“Gli organi dello Stato sono tenuti ad eseguire le sentenze”.
Articolo 131
“ La Corte Costituzionale decide su:
(i) giudizi definitivi sui ricorsi delle persone fisiche per violazione dei loro diritti costituzionali ad un
equo processo, allorché siano esauriti tutti i mezzi giudiziari stabiliti per la tutela di questi diritti.”
Articolo 181
“1. L'Assemblea, entro due/tre anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione, emana le leggi
per la sistemazione delle varie questioni concernenti le espropriazioni e le requisizioni effettuate
prima dell' approvazione della. Costituzione vigente, secondo la rafia espressa dai criteri dell'art.41.
2.Le leggi e gli altri atti normativi approvati prima dell'entrata in vigore della Costituzione vigente
concernenti le espropriazioni e le requisizioni, trovano applicazione allorquando non contrastino con
essa.”
2. L’ Atto per la Restituzione ed il Risarcimento della Proprietà (legge n. 7698 del aprile 1993, come modificata dalle leggi nn. 7736 e 7765 del 1993, leggi nn. e 7879 del 1994, legge n. 7916 del 1995, legge n. 8084 del 1996 e abrogata
dalla legge n. 9235 del 29 luglio 2004 e recentemente modificata dalla legge n. del 2005 e dalla legge n. 9583
del 2006)
30. I paragrafi rilevanti del Property Act sono stati richiamati in Beshiri e Altri c.
Albania (n. 7352/03, § § 21 – 29, 22 agosto 2006), Driza c. Albania (n. 33771/02, § § – 43, CEDU 2007-…) e Ramadhi e Altri c. Albania (n. 38222/02, § § 23 – 30, 13
novembre 2007).
31. Il paragrafo 4 del Property Act del 1993, come modificato e così come in vigore
all’epoca dei fatti, disponeva che i liberi appezzamenti di terra, salvo che non sia
previsto altrimenti, sarebbero dovuti essere riassegnati e restituiti ai precedenti
proprietari o ai loro eredi.
3. Il Codice di Procedura Civile
32. Le norme rilevanti del codice di procedura civile sono così formulati.
Articolo 39
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“ I membri delle rappresentane diplomatiche e consolari che risiedono nella
Repubblica di Albania non sono soggetti alla giurisdizione dele corti albanesi, eccetto:
(a) quando l’hanno accettata volontariamente;
(b) in tutti i casi e le condizioni previste dalla Convenzione di Vienna sulle
Relazioni
DIRITTO
Diplomatiche.”
I. SULLA RIUNIONE DEI RICORSI Tenuto conto dell’analogia dei ricorsi per quanto riguarda i fatti , le doglianze e i
processi davanti le corti nazionali, la Corte ritiene necessario riunirli, ai sensi
dell’articolo 42 § 1 del proprio regolamento.
II. SULLA RICEVIBILITA’
A. Compatibilità ratione personae
34. I richiedenti hanno proposto ricorso contro l’Italia per la violazione dell’ articolo del Protocollo n. 1 alla Convenzione in quanto il possesso che l’Ambasciata italiana in
Albania ha esercitato sine titulo nei confronti del terreno assegnatoli in forza del
Property Act, ha costituito un’interferenza nel sereno godimento delle loro proprietà.
35. La Corte è chiamata a stabilire se i fatti così come ricostruiti dai ricorrenti sono
tali da fondare la responsabilità dell’Italia ai sensi della Convenzione. Come è stato
spesso sostenuto, uno Stato è ritenuto responsabile quando la violazione di uno dei
diritti e delle libertà definite nella Convenzione consegue all’inosservanza dell’articolo
1, in virtù del quale “le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta
alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della Convenzione”
(si veda Costello-Roberts c. Regno Unito, sentenza del 25 marzo 1993, serie A n. 247-
C, p. 57, § § 25 – 26).
36. La Corte è chiamata pertanto a stabilire se i ricorrenti erano “sottoposti alla
giurisdizione” dell’Italia in ossequio alla sopramenzionata previsione normativa. In altre
parole, è necessario stabilire se, nonostante il fatto che i procedimenti in questione non
siano stati celebrati all’interno del proprio territorio, l’Italia possa comunque essere
ritenuta responsabile per il loro esito e per la presunta impossibilità di eseguire le
decisioni delle autorità albanesi in favore dei ricorrenti.
37. La Corte richiama le sue conclusioni circa l’esercizio della sovranità territoriale
ed extraterritoriale da parte di uno Stato contraente (si veda, per esempio, Drodz e
Janousek c. Francia e Spagna, sentenza del 26 giugno 1992, serie A n. 240; Banković e
Altri c. Belgio e 16 Altri Stati Contraenti (dec.) [GC], n. 52207/99, CEDU 2001-XII;
Ilaşcu e Altri c. Moldavia e Russia [GC], n. 48787/99, CEDU 2004-VII; McElhinney c.
Ireland e Regno Unito (dec.) [GC], n. 31253/96, 9 febbraio 2000).
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38. I procedimenti in questione hanno avuto luogo esclusivamente nel territorio
albanese. Le corti albanesi hanno esercitato autorità sovrana nelle cause dei ricorrenti e
le autorità italiane non hanno avuto nessuna influenza diretta o indiretta nei confronti
delle decisioni e delle pronunce emesse in Albania. L’obbligo di conformarsi alla
sentenza della Corte Suprema del 15 giugno 2004, la quale, alla fine, ha riconosciuto un
risarcimento nei confronti dei ricorrenti, incombeva alle autorità albanesi.
39. Risulta evidente dalle circostanze del caso di specie che i ricorrenti non
rientravano nella giurisdizione dello Stato italiano. Quest’ultimo non ha esercitato
alcuna giurisdizione nei riguardi dei ricorrenti. Non si rilevano elementi tali da ritenere
che i ricorsi fossero sottoposti alla giurisdizione dello Stato italiano ai sensi dell’articolo della Convenzione (si veda Treska, cit.; Manoilescu e Dobrescu, cit., §§ 104–105).
40. Ne consegue che il presente ricorso non è compatibile ratione personae con le
disposizioni normative della Convenzione ai sensi dell’articolo 35 § 3 e deve essere
rigettato in ossequio all’ articolo 35 § 4.
B. Osservanza del limite dei sei mesi
41. Il 6 giugno 2006 il ricorrente nel ricorso n. 35720/04 ha sottoposto una nuova
doglianza alla Corte riguardante l’assenza di motivazioni nella pronuncia della Corte
Costituzionale del 13 gennaio 2005.
42. La Corte ricorda che, per quanto riguarda le doglianze non incluse nel ricorso
originale, il decorso del termine di sei mesi non si interrompe fino alla data in cui il
ricorso venga sottoposto ad un organo della Convenzione (si veda Allan c. Regno Unito
(dec.), no. 48539/99, decisione del 28 agosto 2001).
43. Ne consegue che la doglianza riguardante l’assenza di motivazioni è stata
sollevata oltre i sei mesi successivi alla data della sentenza della Corte Costituzionale
del 13 gennaio 2005 e deve pertanto essere rigettata ai sensi del’ articolo 35 § § 1 e 4.
C. Questioni ulteriori
44. I ricorrenti hanno denunciato il diniego di accesso ad un tribunale, motivato
dalla mancanza di legittimazione ad agire contro una missione diplomatica,
segnatamente l’Ambasciata della Repubblica Italiana in Albania.
45. L’articolo 6 § 1 riconosce a chiunque il diritto di poter ricorrere di fronte un
tribunale per la tutela dei propri diritti e doveri civili (si veda Golder c. Regno Unito,
sentenza del 21 febbraio 1975, Serie A n. 18, § 36). Il diritto d’accesso ad un tribunale
non è, comunque, assoluto, ma deve essere soggetto a limiti; questi sono implicitamente
consentiti dal momento che il diritto d’accesso per sua stessa natura necessita di una
regolamentazione da parte dello Stato (si veda Ashingdane c. Regno Unito, sentenza del maggio 1985, Serie A n. 93, § 57).
46. La Corte rammenta che norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute riguardanti l’immunità dello Stato non possono essere intese nel senso che
possa essere imposta una restrizione sproporzionata al diritto di accedere ad un
tribunale, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Dal momento che il diritto di
accesso ad un tribunale è parte integrante della garanzia ad un equo processo previsto da
quest’articolo, ne consegue che anche le restrizioni al suo accesso devono
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verosimilmente esserne considerate parte integrante, un esempio delle quali è dato dalle
limitazioni generalmente riconosciute dalla comunità internazionale come parte della
dottrina sull’immunità dello Stato (si veda McElhinney c. Irlanda [GC], n. 31253/96, §
37, CEDU 2001-XI; Manoilescu e Dobrescu, (dec.), cit., § 80, CEDU 2005-VI; e
Treska cit.).
47. Non si riscontra nulla nel presente caso che giustifichi uno scostamento da queste
conclusioni. Nel caso ivi considerato, i fatti lamentati non svelano un’ingiustificata
restrizione del diritto dei ricorrenti ad accedere ad un tribunale. La doglianza è
conseguentemente inammissibile in quanto manifestamente infondata e deve pertanto
essere respinta ai sensi dell’articolo 35 § § 3 e 4 della Convenzione
III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA
CONVENZIONE
48. I ricorrenti hanno affermato come siano state perpetrate diverse violazioni
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, fondate principalmente sulla eccessiva durata dei
procedimenti nazionali e sulla mancata attuazione della sentenza della Corte Suprema
de15 giugno 2004.
L’ articolo 6 della Convenzione, poiché rileva in questa sede, è così formulato:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
legge, il quale deciderà sia delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile,
sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”.
A. Mancata osservanza della sentenza della Corte Suprema del 15 giugno
1. Ammissibilità
49. I ricorrenti hanno lamentato la non effettiva esecuzione da parte delle autorità
della sentenza della Corte Suprema del 15 giugno 2004, con la quale veniva ordinata la
corresponsione a loro favore del risarcimento relativo all’appezzamento di terreno del
loro avo.
50. Il Governo ha sostenuto che i ricorrenti non abbiano esaurito i nuovi rimedi
interni introdotti dal Property Act del 2004 e relativi a questa doglianza.
51. La Corte richiama il principio enunciato in Driza (cit., § 57) e ritiene che la
questione inerente l’efficacia dei rimedi offerti dal Property Act è centrale nel merito
della doglianza dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 13 in combinato disposto con
l’articolo 1 del Protocollo n. 1. Essa sostiene che entrambe le questioni dovrebbero
essere esaminate congiuntamente nel merito. Peraltro, la doglianza non è
manifestamente infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stato
rilevato nessun altro motivo di inammissibilità, pertanto essa dichiara questa doglianza
ammissibile.
2. Sul merito
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(a) Argomenti delle parti
52. Il Governo ha rimarcato che le autorità non potevano essere ritenute responsabili
per la non esecuzione della sentenza della Suprema Corte del 15 giugno 2004, dal
momento che la sua esecuzione dipendeva dall’ avvio di opportune azioni da parte dei
ricorrenti e segnatamente dalla proposizione di un’azione al fine di ottenerne
l’osservanza. Il Governo ha fatto riferimento alle precedenti argomentazioni inerenti
l’esaurimento dei rimedi interni.
53. I ricorrenti hanno contestato l’argomentazione avanzata dal Governo.
(b) Valutazione della Corte
54. Il diritto di accesso ad un tribunale, garantito dall’articolo 6 § 1 della
Convenzione, sarebbe illusorio se il sistema legale di uno Stato contraente permettesse
che una decisione definitiva e vincolante resti inattuata, a detrimento di una delle parti.
L’attuazione di una sentenza emessa da qualsiasi tribunale deve pertanto essere
considerata come parte integrante del “processo” ai sensi dell’articolo 6 (si veda, inter
alia, Beshiri e Altri, cit., § 60).
55. La Convenzione non può essere interpretata nel senso di imporre un generico
obbligo in capo agli Stati contraenti di restituire la proprietà che era stata loro trasferita
prima che questi avessero ratificato la Convenzione (si veda Kopecký c. Slovakia [GC],
no. 44912/98, § 35, and Von Maltzan e Altri c. Germania (dec.) [GC], nn. 71916/01,
71917/01 e 10260/02, § 74, CEDU 2005-V). Né, ai sensi della Convenzione, sussiste
alcun generico obbligo di introdurre procedimenti legali attraverso i quali la restituzione
della proprietà possa essere ottenuta. Tuttavia, una volta che una Parte contraente decida
di introdurre procedimenti legali di tale natura, non può esimersi dall’obbligo di onorare
tutte le opportune garanzie previste dalla Convenzione, in particolare dall’articolo 6 § 1.
56. La Corte richiama le proprie conclusioni esposte nel paragrafo 38 supra. La
decisione della Corte Suprema del 15 giugno 2004, che ha supportato la pronuncia della
Corte d’Appello del 29 ottobre 2002, deve essere interpretata come se prevedesse
l’ordine rivolto alle autorità di riconoscere ai ricorrenti un risarcimento in luogo della
restituzione dell’originale proprietà.
57. La Corte osserva che una volta pronunciata la sentenza nel 2004, le autorità non
hanno prospettato ai ricorrenti la possibilità di ottenere un congruo risarcimento (in
senso contrario Užkurėlienė e Altri c. Lithuania, n. 62988/00, § 36, 7 aprile 2005).
Pertanto, i ricorrenti non hanno avuto la possibilità di considerare un’offerta di
risarcimento in luogo della restituzione della proprietà che era stata loro
precedentemente assegnata (si veda Driza, cit., § 90.)
58. Peraltro, il Governo non ha chiarito il motivo per cui la sentenza del 15 giugno non fosse stata ancora eseguita dopo cinque anni dalla sua emissione. E non pare
che le autorità amministrative abbiano adottato ogni misura possibile per eseguire
siffatta pronuncia.
59. Conseguentemente, la Corte ritiene che il problema persista e rimanga irrisolto,
nonostante le indicazioni fornite in Beshiri c. Altri secondo cui “per quanto riguarda
l’esecuzione delle sentenze in cui allo Stato veniva ordinato di effettuare un pagamento,
una persona che avesse ottenuto un credito verso lo Stato in forza di una sentenza non
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avrebbe dovuto essere obbligata ad attivare un procedimento esecutivo per recupera la
somma dovuta” (si veda § 108 infra).
60. Le precedenti considerazioni sono sufficienti a consentire alla Corte di
concludere che le autorità albanesi, avendo fallito nell’adottare le misure necessarie per
eseguire la sentenza del 15 giugno 2004, hanno privato le disposizioni previste
nell’articolo 6 § 1 della Convenzione di ogni effetto utile.
61. A questo riguardo è stata quindi riconosciuta una violazione dell’articolo 6 § 1
della Convenzione.
B. Durata dei processi
1. Ammissibilità
62. La Corte ritiene che la doglianza di questo capo non sia manifestamente
infondata ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stato rilevato nessun
altro motivo di inammissibilità, pertanto essa dichiara questa doglianza ammissibile.
2. Merito
(a) Argomenti delle parti
63. I ricorrenti hanno lamentato l’irragionevole durata dei procedimenti nazionali,
che sono durati circa otto anni per nove gradi di giurisdizione. Essi hanno attribuito
questo ritardo alle autorità nazionali che hanno tracciato, nei vari gradi, diverse
conclusioni e alla posizione assunta dal Ministero degli Affari Esteri riguardante il
diritto di proprietà.
64. Il Governo ha rimarcato che i procedimenti sono stati complicati da tutte le
modifiche e le valutazioni riguardanti i diritti di proprietà che sono state effettuate nel
corso del tempo e per il fatto che fosse coinvolta una missione diplomatica accreditata
in Albania. Ha aggiunto che la complessità dei fatti, combinata con la mancanza di
giurisprudenza, ha comportato frequenti rimessioni del caso per nuovi esami. Ha
asserito che la durata dei procedimenti non ha direttamente influenzato il diritto dei
ricorrenti, dal momento che questi non avevano mai effettivamente posseduto siffatta
proprietà.
(b) Valutazione della Corte
65. La Corte nota che tutti i procedimenti in esame hanno avuto per oggetto i diritti
di proprietà dei ricorrenti. Il periodo da prendere in considerazione racchiude l’intera
durata dei procedimenti, iniziati in una non meglio precisata data del 1997 e si è
conclusisi con la decisione della Corte Costituzionale del 13 gennaio 2005. Peraltro, la
sentenza della Corte Suprema del 15 giugno 2004 non è stata ancora eseguita. In
definitiva, i procedimenti sono durati più di undici anni.
66. Tuttavia, la Corte considera che alla luce delle sue considerazioni in merito alla
violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sulla non esecuzione della sentenza
della Corte Suprema del 15 giugno 2005, non deve giudicare separatamente nel merito
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della doglianza sulla durata dei processi (si veda Lizanets c. Ucraina, n. 6725/03, § 48, maggio 2007).
IV. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO
N. 1 DELLA CONVENZIONE
67. I ricorrenti hanno lamentato la non avvenuta erogazione del risarcimento a loro
favore, in virtù della pronuncia definitiva del 15 giugno 2004, ha comportato una
violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, il quale dispone che:
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai
principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi
da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o
per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
A. Ammissibilità
68. La Corte ritiene che questa doglianza non sia manifestamente infondata ai sensi
dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stato rilevato nessun altro motivo di
inammissibilità, pertanto essa dichiara questa doglianza ammissibile.
B. Merito
1. Le argomentazioni delle parti
69. Il Governo ritiene che il diritto di proprietà dei ricorrenti non sia stato violato
dal momento che la sentenza della Suprema Corte del 15 giugno 2004 ha riconosciuto il
loro diritto ad un risarcimento da corrispondersi in una delle forme previste dalla legge.
Il Governo ha rilevato che i ricorrenti non si erano ancora attivati per attuare le
disposizioni normative stabilite dal Property Act al fine di stabilire la tipologia
risarcitoria. Il Governo ha aggiunto che la procedura volta alla corresponsione del
risarcimento sia stata compromessa dalla sua eccessiva durata, che è stata conseguenza
altresì di oggettive circostanze, quali la mancanza di fondi e l’interesse generale della
comunità.
70. I ricorrenti insistono che sia stata perpetrata una violazione del loro diritto di
proprietà.
2. Valutazione della Corte
71. La Corte richiama i principi enucleati nelle sue conclusioni relative all’articolo 1
del Protocollo n. 1 (si veda, tra le altre, Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35;
von Maltzan e Altri c. Germania (dec.) [GC], nn. 71916/01, 71917/01 e 10260/02, § 74,
CEDU 2005-V; e Beshiri e Altri, cit.).
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72. I “possedimenti” possono essere “possedimenti materiali” ovvero beni, inclusi,
in certe ben definite circostanze, i crediti. Affinché un credito possa essere considerato
un “bene” contemplato nell’articolo 1 del Protocollo n. 1, il richiedente deve dimostrare
che esso abbia un opportuno fondamento nel diritto nazionale, ad esempio quando una
giurisprudenza consolidata delle corti nazionali ne dia conferma, ovvero in presenza una
sentenza di una Corte di ultimo grado in favore del richiedente (si veda Draon c.
Francia [GC], n. 1513/03, § 68, 6 ottobre 2005, CEDU 2005-IX, e Burdov c. Russia,
n. 59498/00, § 40, CEDU 2002-III).
73. La Corte osserva che ai ricorrenti era stato riconosciuto un diritto al
risarcimento in virtù della sentenza definitiva della Suprema Corte del 15 giugno 2004
(paragrafo 25 infra). Pertanto, i ricorrenti erano titolari di un effettivo diritto di credito
fondato sulla sentenza in questione.
74. Essa nota come siffatto credito abbia un nesso con la pretesa esaminata ai sensi
dell’articolo 6 § 1 in relazione alla mancata esecuzione di una decisione definitiva (si
vedano paragrafi 54–61 supra).
75. La Corte ritiene che la mancata esecuzione da parte delle autorità per un così
lungo periodo di tempo della sentenza del 15 giugno 2004, costituisce un’interferenza
nel diritto ad un sereno godimento dei propri beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo
n. 1 della Convenzione.
76. Per quanto concerne la giustificazione avanzata dal Governo riguardo
quest’interferenza, la Corte ribadisce come la mancanza di fondi non può giustificare la
mancata corresponsione del risarcimento di un debito dello Stato derivante da una
sentenza definitiva e vincolante (si ve da Driza, cit., § 108; Pasteli e Altri c. Moldavia,
nn. 9898/02, 9863/02, 6255/02 e 10425/02, § 30, 15 giugno 2004; Voytenko c. Ucraina,
n. 18966/02, § 55, 29 giugno 2004; e Shmalko c. Ucraina, n. 60750/00, § 57, 20 luglio
2004).
77. A questo riguardo è stata quindi riconosciuta una violazione dell’articolo 1 del
Protocollo n. 1 alla Convenzione.
V. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 13 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA
CONVENZIONE
78. I ricorrenti hanno lamentato la mancanza di effettivi rimedi in forza dei quali
ottenere una determinazione definitiva dei loro diritti di proprietà. Essi hanno fatto
riferimento all’articolo 13 della Convenzione, che è così formulato:
“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha
diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata
commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”
A. Ammissibilità
79. La Corte ritiene che questa doglianza non sia manifestamente infondata ai sensi
dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Non è stato rilevato nessun altro motivo di
inammissibilità, pertanto essa dichiara questa doglianza ammissibile.
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B. Sul merito
1. Le argomentazioni delle parti
80. I ricorrenti hanno lamentato come non sia stato possibile esperire un rimedio
effettivo per rivendicare il risarcimento in luogo della restituzione della proprietà. Essi
hanno sostenuto che a causa delle osservazioni del Governo circa la mancanza di fondi e
l’indisponibilità di appezzamenti di terra liberi, non hanno potuto ottenere alcun
risarcimento ai sensi della decisione della Suprema Corte del 15 giugno 2004.
81. Il Governo ha sollevato le stesse obiezioni concernenti il presunto fallimento
nell’esaurire i rimedi interni (si veda paragrafo 52 supra). Esso ha fatto riferimento ai
rimedi introdotti dal Property Act del 2004, che dovevano essere considerati effettivi ai
sensi dell’articolo 13.
2. Valutazione della Corte
82. La Corte nota che la doglianza dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 1 del
Protocollo 1 alla Convenzione era indiscutibilmente “ragionevole”. Il ricorrente aveva
di conseguenza diritto ad un effettivo rimedio domestico ai sensi dell’articolo 13 della
Convenzione.
83. Peraltro, l’”autorità” a cui fa riferimento l’articolo 13 può in ogni caso non
essere un’autorità giurisdizionale in senso stretto. Tuttavia, i poteri e le garanzie
procedurali che un’autorità possiede sono rilevanti per stabilire se il rimedio che viene
esercitato di fronte essa sia effettivo (si veda Klass e Altri c. Germania, sentenza del 6
settembre 1978, Serie A no. 28, p. 30, § 67). Il rimedio richiesto dall’articolo 13 deve
essere “effettivo” tanto in fatto che in diritto, in particolare, nel senso che il suo
esercizio non deve essere ingiustificabilmente ostacolato dalle azioni o dalle omissioni
delle autorità dello Stato convenuto (si veda Aksoy c. Turchia, sentenza del 18 dicembre
1996, Rapporti 1996-VI, p. 2286, § 95 in fine).
84. La Corte richiama le sue conclusioni assunte in Driza, cit., § § 117 – 120. Il
Governo non ha reso noto se misure o azioni fossero state adottate dal momento della
pronuncia della sentenza relativa al caso Driza. Non si rileva nel caso di specie nulla
che possa giustificare un allontanamento dall'orientamento espresso nelle suddette
conclusioni. Ne consegue che sia stata riconosciuta una violazione dell’articolo 13 della
Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1del Protocollo n. 1.
85. Per questi motivi, le obiezioni preliminari del Governo basate mancato
esperimento dei rimedi interni non possano essere accolte.
VI. SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 46 E 41 DELLA CONVENZIONE
A. Articolo 46 della Convenzione
86. L’articolo 46 della Convenzione prevede che:
“1. Le alte Parti Contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della
Corte nelle controversie nelle quali sono parti.
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2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne
sorveglia l'esecuzione.”
87. La Corte richiama le sue conclusioni esposte nel caso Driza (cit., §§ 122 – 126)
in riferimento all’articolo 46 della Convenzione. Urge allo Stato convenuto di adottare
misure generali come indicate nel paragrafo 126 della menzionata conclusione.
B. Articolo 41 della Convenzione
88. L’articolo 41 della Convenzione prevede che: “se la Corte dichiara che vi e stata
violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte
contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.”
89. I ricorrenti hanno richiesto una somma complessiva di Euro 2.719,500 per il
danno patrimoniale e di Euro 200.000,00 per il danno non patrimoniale. Per quanto
riguarda il danno patrimoniale, i ricorrenti hanno prodotto la stima peritale della
proprietà, secondo cui il valore è pari ad Euro 2.184.000, e la perdita del profitto tra il ed il 2006 è pari ad Euro 535.500.
90. Il Governo non presenta alcun rilievo.
91. La Corte ritiene che non sia ancora matura una decisione sulla questione
dell'applicazione dell'art. 41. La Corte deve di conseguenza riservarsi sulla questione ed
il nuovo procedimento deve essere instaurato considerando debitamente la possibilità
che si possa raggiungere un accordo tra il Governo albanese ed i ricorrenti.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Decide di riunire i ricorsi;
2. Dichiara inammissibili le doglianze dei ricorrenti riguardanti il diniego di accesso ad
una tribunale e la mancanza di ragioni nella decisione della Corte Costituzionale del 13
gennaio 2005ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione;
3. Dichiara incompatibili ratione personae le doglianze dei ricorrenti ai sensi
dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione, dal momento che sollevate contro
l’Italia;
4. Accoglie nel merito l’obiezione preliminare del Governo riguardante il fallimento dei
ricorrenti di aver esaurito i ricorsi domestici e dichiara ammissibili le restanti richieste;
5. Ritiene che ci sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione per quanto
riguarda la non esecuzione della decisione della Corte Suprema del 15 giugno 2004;
6. Ritiene che ci sia stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della
Convenzione;
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7. Ritiene non necessario esaminare la doglianza circa la durata dei processi ai sensi
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
8. Ritiene che ci sia stata violazione dell’articolo 13 in combinato disposto con
l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione e rigetta di conseguenza l’obiezione
preliminare del Governo;
9. Ritiene che non sia ancora matura una decisione sulla questione dell'applicazione
dell'art. 41,
di conseguenza,
(a) si riserva su tutta la suddetta questione;
(b) invita il Governo ed i ricorrenti di trasmettere, entro i tre mesi successivi alla data
in cui la decisione diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le
loro osservazioni scritte sulla questione ed, in particolare, di comunicare alla Corte ogni
accordo raggiunto tra di loro;
(c)si riserva sulla successive procedura e delega il Presidente della Camera, se
necessario,
a fissarne la data.
Redatta in inglese, in seguito comunicata per iscritto il 29 settembre 2009, in
applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Lawrence Early Nicolas Bratza
Cancelliere del Presidente
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© Rada Europy / Europejski Trybunał Praw Człowieka, źródło: HUDOC (hudoc.echr.coe.int), pozyskano 15.07.2026. · Źródło